Scarica il testo - formatopdf - pdf Kb

Transcript

Scarica il testo - formatopdf - pdf Kb
COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI
Gruppo di studio formato da:
Malagoli Rag. Claudio (responsabile)
Altomonte Dott. Luca
Giovanardi Dott.ssa Enrica
Luppi Dott.ssa Stefania
Menetti Dott. Pietro Marco
Pignatti Morano Dott. G. Battista
Quartieri Dott.ssa Cristina
Riva Dott. Andrea
Spinelli Dott. Alberto
1
Gli interessi moratori
Il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore dal 7 novembre 2002, ha dato attuazione nell’ordinamento
italiano alla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulla
“lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La norma in menzione ha senz’altro avuto un notevole impatto sul sistema delle obbligazioni
contrattuali in tema di ritardi negli adempimenti tra le imprese in termini di pagamento del
corrispettivo dovuto; essa ha l’obiettivo di contenere la sempre più diffusa abitudine di accordare
scadenze eccessivamente dilatate, con conseguenti oneri amministrativi rilevanti e concreti rischi di
instabilità, quando non di crisi.
Il citato decreto fissa all’art. 1 l’ambito di applicazione delle statuizioni in esso contenute,
prevedendone espressamente l’esclusione nei seguenti casi (comma 2):
“a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale
titolo da un assicuratore.”
Il presente elaborato vuole dare uno sguardo all’impatto della norma in esame in materia di
procedure concorsuali, vista l’espressa esclusione di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), anche in virtù,
ad avviso di chi scrive, del tangibile effetto sulla complessiva esposizione debitoria del soggetto
sottoposto a fallimento o ad altra procedura minore prodotto dalla esatta definizione dell’ambito di
applicazione della norma.
È da premettere che il conteggio degli interessi moratori va effettuato, secondo il regime normativo
in esame, sul corrispettivo impagato, con decorrenza automatica e senza necessità di costituzione in
mora del debitore dal giorno successivo alla scadenza del termine legale di pagamento (30 giorni),
individuato, a seconda dei casi, con riferimento alla data di ricevimento della fattura o quella di
ricevimento di una richiesta di contenuto analogo; ovvero dalla data di ricevimento della merce o di
prestazione del servizio ; o ancora dalla data di accettazione o accertamento di conformità alle
previsioni contrattuali (art. 4).
2
La normativa vuole arginare tutti quei ritardi che, più che rappresentativi di reali difficoltà finanziarie
da parte dell’imprenditore, rappresentano una sorta di finanziamento ad un tasso che, fino
all’entrata in vigore del menzionato dettame, certamente risultava addirittura appetibile per
l’imprenditore medesimo. La direttiva comunitaria recepita ha il dichiarato scopo di “invertire tale
tendenza e fare sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze <dissuasive>”.
Arrivando a trattare nello specifico l’espressa esclusione delle procedure concorsuali dall’ambito di
applicazione oggettiva della norma medesima, da quanto è disponibile sull’argomento, sembra
emergere come la dottrina prevalente tenda a considerare la locuzione “procedure concorsuali
aperte a carico del debitore” quale affermazione della necessità dell’attualità della stessa,
circoscrivendo l’espressa esclusione ai soli casi di procedure per così dire <certe>, e, pertanto,
intendendola esclusivamente riferita alla fase decorrente dalla dichiarazione del fallimento o di
apertura di altra procedura 1.
Ora, la formulazione sembra sostanzialmente chiara ed inequivocabile per quanto concerne la
maturazione degli interessi moratori nella fase post-fallimentare o post apertura di altra procedura;
l’esclusione in tale situazione è dunque espressamente prevista, e la logica di una simile previsione
può risiedere nel fatto che in quella fase il ritardo nel pagamento non possa essere imputabile al
soggetto fallito, il quale non è più nella disponibilità dei propri beni.
Tale fattispecie, a ben vedere, risulta essere l’unica deroga alla disciplina della maturazione degli
interessi moratori prevista in ambito comunitario e volta all’assoluta tutela del creditore
imprenditore, soprattutto in assenza di altre riserve espresse che vadano a limitare ulteriormente il
decorso degli interessi di cui si dice.
In effetti, l’art. 1 accoglie la facoltà concessa dalla citata Direttiva 2000/35/CE ai singoli Stati membri
di escludere “i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”; il legislatore
italiano ha recepito esattamente l’eccezione contenuta nel testo comunitario, lasciando così
1
in tal senso: Scotti “Aspetti di diritto sostanziale del D. Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231; in senso conforme:
Alessandro Farolfi “Gli interessi nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di transazioni commerciali>:
aspetti sostanziali e riflessi sul procedimento ingiuntivo”.
3
inalterata e prevalente la legge del concorso in fase successiva alla dichiarazione di fallimento o di
ammissione ad altra procedura.2
Per quanto concerne invece la fase antecedente, sembra orientamento concorde della dottrina la
considerazione della non applicabilità dell’esclusione ex art. 1 comma 2 lettera a) in via retroattiva al
lasso temporale in questione.
Si menziona, a conferma del citato orientamento, il recente decreto del Tribunale di Milano, II
sezione civile, n. 833 del 21 gennaio 2008, nel quale si legge: “… Appare indubbio che gli interessi non
siano dovuti per il periodo successivo all’apertura della procedura concorsuale …..
Viceversa prima della dichiarazione di fallimento le obbligazioni contratte dal debitore producono, ai
sensi dell’art. 4 del citato decreto, interessi moratori automaticamente, senza necessità di formale
messa in mora, dal primo giorno successivo al mancato pagamento. Proprio la ratio della normativa
esaminata è stata quella di approntare una più efficace tutela a fronte dei ritardi nell’adempimento
delle transazioni commerciali sicché alla produzione degli interessi dipendenti dal ritardo corrisponde
il perfezionarsi del diritto alla obbligazione accessoria. La natura sostanziale della norma esaminata e
il suo tenore letterale non consentono una interpretazione tale da condurre alla affermazione di una
inopponibilità alla massa di crediti da interessi moratori da obbligazione pecuniaria già maturati. …”.
In tal senso si è espresso Bartolomeo Quatraro3, il quale aggiunge, ad estensione del concetto
ripetutamente esposto, che sia altresì soggetto alla maturazione degli interessi moratori anche
l’eventuale ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di massa contratte dal responsabile della
procedura; ciò comporterebbe infatti un ingiustificato aggravio di costi a carico della procedura,
imputabile esclusivamente al curatore o all’organo preposto nel caso specifico.
Alcuni autori hanno inoltre affrontato la questione dell’estensibilità del tasso di cui al menzionato
decreto agli interessi post-fallimentari prodotti da crediti privilegiati o assistiti da garanzia reale, in
virtù del fatto che l’intervenuta apertura della procedura non ne interrompe la maturazione ai sensi
degli art. 54 e 55 Legge Fallimentare, arrivando però alla considerazione conclusiva che l’esclusione
2
Luigi Amerigo Bottai “Chiarito il rapporto tra D.Lgs. n. 231/02 e legge fallimentare per l’ammissione al passivo
degli interessi moratori <speciali>”.
3
Bartolomeo Quatraro “Istruzioni comportamentali per l’accertamento del passivo indirizzate ai creditori
concorsuali e ai curatori” – Milano, 21/04/2007 .
4
prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) abbia portata assoluta, e quindi che tali interessi debbano
essere calcolati secondo la previsione dell’art. 1284 c.c.4.
Giova altresì ricordare che il tasso degli interessi di mora, vista la previsione dell’art. 10, comma 1, è
costituito da un elemento variabile (saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento
della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione), maggiorato di sette punti
percentuali.
In conclusione, si ritiene che tutto quanto sopra esposto, se non sarà oggetto di specifica
regolamentazione, non possa che avere chiari effetti discorsivi sulla formazione dello stato passivo.
Vista la notevole differenza tra saggio legale e tasso moratorio, sorgono spontanee alcune
considerazioni, particolarmente con riferimento alla collocazione degli interessi che il D. Lgs. 231
sembra riconoscere quantomeno sino alla dichiarazione di fallimento: letto l’art. 54 Legge
Fallimentare, e in assenza di una specifica previsione al riguardo, ci si chiede se tali interessi debbano
essere inclusi nel novero di quelli assimilati alla prelazione di cui gode il credito principale; ovvero se
l’eccedenza del tasso moratorio rispetto al saggio legale sia da collocare in chirografo (si ricorda a
tale proposito che la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito all’incostituzionalità dell’art. 54,
comma 3, laddove non richiama l’art. 2749 c.c. ai fini dell’estensione del titolo di prelazione che
assiste il credito principale anche agli interessi5).
Altro spunto di riflessione potrebbe riguardare la prevista limitazione dell’applicabilità della norma
alle sole transazioni commerciali: ciò presupporrebbe infatti una discriminazione nei confronti di
talune categorie di creditori, tra cui spiccano gli istituti di credito e ancor più i lavoratori dipendenti,
ai quali sono invece espressamente riconosciuti interessi nella sola misura legale.
(a cura di Cristina Quartieri)
4
Luigi Amerigo Bottai “Chiarito il rapporto tra D.Lgs. n. 231/02 e legge fallimentare per l’ammissione al passivo
degli interessi moratori <speciali>”, cit..
5
Corte Costituzionale, 28 maggio 2001, n. 162.
5