La Notificazione diretta in Inghilterra ai sensi del Regolamento UE

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La Notificazione diretta in Inghilterra ai sensi del Regolamento UE
La Notificazione diretta in Inghilterra ai sensi del
Regolamento UE 1393/2007
20 July 09
Per poter provvedere alle notifiche degli atti giudiziari in materia civile e commerciale trova applicazione il Regolamento UE del
Consiglio n. 1393/2007 (‘Regolamento') che abroga il precedente n. 1348/2000.
Il Regolamento in commento ha mantenuto l'impianto della normativa precedente, limitando le novità solo ad alcuni specifici temi (
traduzione, rifiuto di ricevere l'atto, costi della procedura e notifica a mezzo posta e diretta). Quanto agli elementi di continuità tra la
vecchia e la nuova normativa, oltre naturalmente all'ambito di applicazione in materia civile e commerciale in tutti i Paesi
dell'Unione Europea - la Danimarca ha aderito con comunicazione del 20 Novembre 2007 - sono stati altresì riconfermati i diversi
mezzi di trasmissione e notificazione di atti, già descritti nel regolamento 1348/2000: trasmissione tra organi riceventi e mittenti,
trasmissione per via consolare o diplomatica, ed aggiornate le già presenti procedure di notificazione per posta e notificazione
diretta.
Seppure dunque il Regolamento sia stato aggiornato al fine di semplificare la notifica sia materialmente sia tempisticamente,
purtroppo risulta ancora piuttosto lacunoso nell'interpretazione dell'art. 15. relativo alla possibilità della notificazione diretta, per
l'analisi che ci riguarda, nel Regno Unito.
Il testo dell'articolo in questione, stabilisce che:
‘Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite i funzionari
giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di
comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.'
E sostituisce il passato art. 15 che veniva così formulato:
‘1) Il presente regolamento non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare
o comunicare atti giudiziari direttamente attraverso i pubblici ufficiali, i funzionari od altre persone competenti dello Stato membro
richiesto.
2) Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi alla notificazione o alla comunicazione
di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.'
La domanda di notificazione diretta consentiva anche nel precedente articolo alle persone interessate di richiedere direttamente
agli organi competenti (pubblici ufficiali, funzionari o altri organi competenti dello Stato) di effettuare la notifica senza richiedere
alcun intervento dell'organo mittente, ma stabiliva la possibilità per ogni Stato membro di comunicare l'eventuale opposizione a tale
disposizione.
Austria, Portogallo, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, hanno, infatti, comunicato la loro opposizione, ai sensi del detto articolo, a
questo tipo di notificazione.
Con l'introduzione del Regolamento 1393/2007 non viene più fatta menzione di una eventuale opponibilità da parte degli Stati
membri; la notifica diretta infatti e'considerata lecita qualora ammessa dalla legge dello Stato.
Considerato che i solicitors inglesi hanno il potere di notificare l'atto giudiziario relativo a procedure inglesi direttamente alla parte e
che la Convenzione dell'Aia del 1965, ove non superata dal Regolamento, sia tutt'ora in vigore in UK, si pone la questione se la
notifica diretta possa considerarsi ammessa a livello comunitario dalla legge di Inghilterra e Galles ai sensi dell'art 15 del
Regolamento stesso.
La versione consolidata delle Comunicazioni degli Stati membri relativa ad Inghilterra e Galles risalente al 13 Novembre 2008, data
di entrata in vigore del Regolamento, recita testualmente in relazione all'articolo 15 'We will not be affecting direct service ‘ non
lasciando spazio dunque a tale tipo di notifica. La comunicazione in oggetto, tuttavia, rimaneva in fase di aggiornamento, in quanto
molti erano i riferimenti relativi ancora al precedente articolo. Infatti, analizzando la comunicazione, ai punti n. 2, 3, 4 del commento
all'articolo 15, in primo luogo si tratta ancora dell'opponibilità o meno all'articolo non più contemplata dal Regolamento ed inoltre si
fa riferimento ad un paragrafo ‘1' dell'articolo 15 quando lo stesso non appare più suddiviso in paragrafi nell'attuale normativa
comunitaria.
Secondo il sito della Unione Europea, la versione consolidata delle Comunicazioni da parte degli Stati membri, aggiornata al 26
Gennaio 2009, appare esattamente identica a quella del 13.11.2008.
L'Autorità' centrale Inglese, preposta all'accettazione degli atti da notificare nel territorio di Inghilterra e Galles, non risulta a
conoscenza del Regolamento come modificato all'art. 15, così come le varie Agenzie che in Inghilterra si occupano della
trasmissione degli atti giudiziari. Queste ultime in particolare, e nella grande maggioranza, hanno riferito di applicare ancora il
Regolamento dell'Aia del 15 Novembre 1965, che dava la possibilità di effettuare tale tipo di notifica, ma che e' stato superato,
all'interno della UE, prima dal Regolamento 1348/2000 e ora dal Regolamento 1393/2007.
Anche con riferimento alla notifica e comunicazione tramite i servizi postali, l'art. 14 espressamente prevede che questo deb¬ba
avvenire esclusivamente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o formula equivalente, senza più consentire, co¬me
avveniva in passato, a ciascuno Stato, di specificare le condizioni alle quali avrebbe accettato detta forma di trasmissione degli atti,
dunque evidenziando una maggiore semplicità anche da questo punto di vista.
Tuttavia, anche in questo caso, problematiche sono sorte in merito alla trasmissibilità diretta da parte dell'Avvocato in Inghilterra: su
questo punto l'Autorità' Centrale per l'Inghilterra e Galles (The Senior Master) presso la Corte di Giustizia di Londra ha fatto
presente che l'atto debba pervenire dalla Corte Italiana di riferimento (vedi Ufficiali giudiziari) non rilevando altra possibilità.
In conclusione, l'interpretazione della procedura di notifica diretta in Inghilterra non può che risultare lacunosa, sia per quanto
riguarda le comunicazioni disponibili sul sito Web Ufficiale della UE che nonostante appaiano aggiornate al 26.01.2009, sembrano
ancora riferirsi al passato regolamento, sia per la disinformazione degli organi in dovere di conoscere la normativa tanto che non e'
stato possibile correre il rischio di procedere alla notifica direttamente da suolo britannico in modo diretto, non avendo la certezza di
conformità al Regolamento in esame.
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