tutela del made in italy: corretta indicazione della
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TUTELA DEL MADE IN ITALY : CORRETTA INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA E DELL’ORIGINE DEI PRODOTTI Sommario: 1. Premessa - 2. Etichettatura dei prodotti: marchi ed indicazione di origine geografica - 3. L’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 - 4. Le novità apportate nella Finanziaria 2004 in materia di “tutela del Made in Italy” - 5. False o fallaci indicazioni di provenienza e “Made in Italy” – recente orientamento della Corte di Cassazione - 6. Novità introdotte dal D.L. sulla competitività in materia di “Made in Italy” e falsa o fallace indicazione d’origine - 7. Ulteriori misure a tutela del “Made in Italy” 8. Conclusioni. 1. PREMESSA L’indicazione made in Italy era inizialmente utilizzata dai produttori nazionali al fine di individuare l’origine geografica del prodotto; tuttavia, nel corso degli ultimi anni, grazie ad ingenti investimenti dell’intero sistema imprenditoriale ed alla continua cura posta dagli operatori economici italiani nella ricerca di sempre più elevati standard di qualità, l’indicazione made in Italy ha assunto un valore suggestivo, ulteriore rispetto a quello di mero indicatore di origine geografica, testimoniando numerosi valori (estetica, tecnologie, qualità, design, ecc.) connessi alla produzione italiana. Il made in Italy veicola ormai un messaggio e, a differenza di quanto accade riguardo ad analoghe indicazioni di provenienza da altri paesi, è sinonimo di un’esclusività che merita di esser tutelata, come testimoniano i recenti interventi normativi e giurisprudenziali, finalizzati ad una più precisa regolamentazione degli obblighi in capo ai soggetti economici. 2. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: MARCHI ED INDICAZIONE DI ORIGINE GEOGRAFICA Per un’esaustiva disamina della tematica trattata occorre, in primis, soffermarsi sulla disciplina dell’etichettatura, che coinvolge sul piano giuridico molteplici profili, collegando aspetti tipici di diritto civile (relativamente al marchio e alla concorrenza sleale) e di diritto amministrativo (per le prescrizioni inerenti gli obblighi di etichettatura, gli illeciti amministrativi, l’etichettatura ingannevole), senza dimenticare i risvolti penali (come la frode in commercio, l’uso di marchi e segni distintivi mendaci) derivanti dalle violazioni perpetrate. Innanzitutto, occorre distinguere il concetto di marchio dalla indicazione di origine o made in… del prodotto. Il marchio è quel contrassegno che consente di individuare il produttore della merce su cui è apposto e ne garantisce la qualità, a prescindere dall’origine geografica della stessa1. L’Amministrazione doganale ha pertanto provveduto a chiarire che “le funzioni di tale indicazione (il marchio di fabbrica) è volta essenzialmente garantire al consumatore che il prodotto viene da una specifica organizzazione e, quindi, che il prodotto stesso ha determinate caratteristiche qualitative e non anche a certificare il luogo della sua effettiva produzione”2. La tutela della corretta indicazione di provenienza (dall’impresa rappresentata dal suo marchio) è un obbligo il cui rispetto è salvaguardato da norme di carattere sia penale che amministrativo. A tal proposito, sembra opportuno richiamare la tutela posta dal legislatore penale in caso di violazioni inerenti la corretta indicazione di provenienza. L’art. 515 c.p. vieta e punisce la consegna all’acquirente di cosa diversa per qualità, origine e provenienza da quanto dichiarato (per es. in etichettatura) o pattuito. L’art. 517 c.p., a sua volta, vieta e punisce la messa in commercio di prodotti industriali con marchi ingannevoli sulla origine, provenienza o qualità del prodotto3. Nel passato la AA.VV., Compatibilità tra “Made in…” e marchio del prodotto, in Iva, Intrastat e dogane, IPSOA, 2004, pp. 265 e ss. Circ. 22 luglio 1989 n. 226 dell’Agenzia delle dogane, integrata dalla circ. 20 ottobre 1989 n. 302/VI. 3 A tal proposito si rammenta che la giurisprudenza penale ha riconosciuto la ricorrenza della frode in commercio ex art. 515 c.p. in un caso in cui non era indicata la provenienza di sacchi di farina dal vero produttore, e la violazione dell’art. 517 c.p. 1 2 1 dottrina riteneva sussistente il mendacio ingannevole allorchè l’intero prodotto non provenisse da chi vi appone il proprio marchio (senza specificare la sua reale provenienza). All’inizio degli anni ottanta, la giurisprudenza aveva ravvisato la violazione dell’art. 517 c.p. in un caso in cui una nota casa automobilistica commercializzava sul territorio nazionale col proprio marchio, senza altra specificazione, veicoli prodotti all’estero4. A tale problematica si ricollega l’annosa ma forse ancora poco esplorata questione dei riflessi in etichetta dell’outsourcing di una parte o dell’intero ciclo produttivo a soggetti terzisti, spesso localizzati in Paesi extra - comunitari. Si può affermare che tale questione coinvolge diversi aspetti inerenti l’indicazione di provenienza del prodotto, l’uso del proprio marchio per contrassegnare prodotti fabbricati in realtà da terzi, l’applicazione di un’etichettatura ingannevole e le sue conseguenze sanzionatorie. A tal proposito, nel caso giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice di appello fissò il principio della legittimità dell’uso del marchio su prodotti fabbricati da terzi laddove sussistano determinate condizioni; il processo produttivo deve pertanto avvenire secondo le dettagliate istruzioni del committente, sotto la sua sorveglianza, in modo da garantire uniformità e qualità del prodotto come se fosse fabbricato dal committente medesimo5. Di contro, in difetto di tali caratteristiche (dettagliate istruzioni e puntuale controllo), si ritiene sussista un contratto di pura committenza all’esterno per cui chi commercializza il prodotto ben potrà apporvi il proprio marchio (di commercio), purchè l’etichetta contenga una adeguata specificazione del reale produttore del bene, con diciture del tipo prodotto da…per…. La corretta indicazione dell’origine geografica, invece, prescinde dalla nazionalità della ditta che appone il suo marchio di fabbrica sui prodotti. È questo l’ambito che è stato in primis disciplinato dall’Accordo internazionale di Madrid del 14 aprile 18916, ratificato in Italia con la L. 4 luglio 1967 n. 676. 3. L’ACCORDO DI MADRID DEL 14 APRILE 1891 L’apposizione del made in… consente di individuare l’esatto luogo di fabbricazione di un determinato prodotto ed è pertanto riconducibile all’accertamento dell’origine del medesimo. L’Accordo di Madrid, così come è stato recepito nel nostro ordinamento, ammette la possibilità di vendere un prodotto importato apponendovi il marchio dell’importatore ma aggiunge che, quando il venditore mette il suo marchio su un prodotto importato, deve riportare anche “l’indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un´altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull’origine effettiva”, sotto pena del sequestro del prodotto”. La procedura da applicare in caso di violazioni accertate è contenuta all’art. 2 dell’Accordo, laddove nel caso di un produttore che aveva messo il proprio marchio su panettoni senza specificare adeguatamente chi li aveva effettivamente fabbricati. Di converso, si è affermato che: “Non è ingannevole la etichetta di un prodotto dietetico ove il luogo di produzione è indicato come se lo stabilimento fosse del distributore nel mentre si tratta di una produzione in conto terzi, in quanto la inesattezza dell'etichetta è irrilevante all'effetto di creare inganno nel pubblico dei consumatori ai quali non interessa la proprietà dello stabilimento ma il luogo di produzione e l'identificazione del soggetto che di tale produzione si assume la responsabilità” (Giurì Codice Autodisciplina pubblicitaria, 24 maggio 1988, Soc. Bonomelli c. Soc. Quaker Chiari e Forti, in Rass. Dir. Farm., 1988, p. 812). 4 Cfr. A. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale – parte speciale, Vol. 1, 2001, pp. 660 e ss. 5 In un ottica di agevolazione della delocalizzazione di alcune fasi del ciclo produttivo, che ha portato alla evidente diffusione dei contratti di sub - fornitura, si è inteso attribuire al sub - fornitore la responsabilità “del funzionamento e della qualità” di quanto gli è stato commissionato (art. 5, comma 1 L. n. 192 del 1998). In tal senso si è orientata anche la Suprema Corte, che in un recente pronunciamento ha affermato che “non è configurabile il reato di cui all'art. 517 c.p. nel caso di prodotti recanti il marchio di fabbrica di una certa ditta e l'indicazione della sua sede legale, i quali siano stati in realtà fabbricati altrove (nella specie, all'estero), quando il processo di fabbricazione sia stato quello indicato dalla ditta medesima e da essa periodicamente controllato” (Cass. 7 luglio 1999). 6 L’Accordo di Madrid è stato oggetto di diverse revisioni il 2 dicembre 1911 a Washington, il 9 novembre 1925 all’Aja, il 2 giugno 1984 a Londra e il 31 ottobre 1958 a Lisbona. Cfr.: AA.VV., op.cit., in Iva, Intrastat e dogane, IPSOA, 2004, pp. 265 e ss. Peraltro, la Comunità Europea ha aderito al Protocollo riguardante l’Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi il 27 giugno 1989; tale adesione è stata recepita nel nostro ordinamento dalla L. 12 marzo 1996 n. 169. 2 prevede che “il sequestro sarà eseguito a cura delle Amministrazioni delle Dogane, che ne avvertirà immediatamente l’interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia, il Ministero pubblico o qualsiasi altra autorità competente potrà richiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa, sia d’ufficio; …(omissis). Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito”. Da quanto esposto sembrerebbe rilevarsi che l’obbligo di indicazione della provenienza geografica sussista dal momento in cui il venditore mette il suo marchio sul prodotto importato. In realtà, l’apposizione del marchio di una ditta non comporta l’obbligo di indicazione del made in… sul corrispondente prodotto; tuttavia, laddove oltre all’apposizione del marchio, risultino altre indicazioni potenzialmente fallaci, occorrerà verificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione delle condotte illecite richiamate dall’Accordo di Madrid. Ciò si evince dall’attenta lettura dell’art. 1 D.P.R. 26 febbraio 1968 n. 656 (di attuazione dell’Accordo di Madrid), il quale dispone che “le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo (amministrativo) all’atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all’autorità giudiziaria”. Il successivo art. 2, prevede che, “qualora gli interessati abbiano proceduto alla regolarizzazione prevista dall’art. 2 dell’Accordo di Madrid…(omissis)…e siano trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione all’A.G., senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati”. In conclusione, alla luce di quanto disposto dalle norme richiamate, mentre strictu sensu l’Accordo di Madrid prevede l’obbligo di indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un´altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull’origine effettiva, le norme che lo hanno recepito nel nostro ordinamento limitano l’applicazione del sequestro (indicando le modalità esecutive dello stesso a cura dell’Amministrazione doganale) ai casi in cui sussista fondato sospetto che le merci rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza. 4. LE NOVITÀ APPORTATE NELLA FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI TUTELA DEL “MADE IN ITALY” A far chiarezza tra disposizioni datate e di dubbia applicabilità pratica sembra essere finalmente giunto il legislatore che, con la Legge Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003 n. 350) pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003 n. 196/L ha stabilito che chi scrive made in Italy su qualsiasi merce che non sia stata fabbricata in Italia rischia la reclusione fino ad un anno e la pena è aumentata se si tratta di alimenti o bevande. La L. n. 350 del 2003, che ha praticamente riscritto la disciplina dell’etichettatura sull’origine delle merci, ha infatti previsto che “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del c.p.”. Alla luce di tali rilevanti novità normative, sembra che il legislatore abbia voluto attribuire rinnovato vigore a fattispecie di reato scarsamente applicate, in un periodo storico in cui i prodotti italiani soffrono la crescente competitività di prodotti provenienti da Paesi in via di sviluppo (in primis, la Cina e l’India), cercando in qualche modo di tutelare dai falsi l’eccellente industria italiana con misure aventi quanto meno rilevanza interna in attesa di ben più incisivi interventi a livello comunitario che possano porre fine all’indiscriminata importazione di merci prodotte a prezzi notevolmente inferiori a quelli europei, con standard di qualità e controlli di sicurezza tuttavia inadeguati rispetto a quelli garantiti dall’industria nazionale. Il richiamato art. 517 c.p., riguardante la “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, recita, testualmente: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il 3 compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto,7 è punito se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni”8. La condotta incriminata consiste nel: a) porre in vendita, ossia nell’offrire un determinato prodotto a titolo oneroso. A tal proposito, sembra opportuno richiamare un recente pronunciamento della Corte di cassazione9, che ha ravvisato gli estremi della tentata frode in commercio ai sensi degli artt. 56 e 515 del c.p., in un caso di vendita all’ingrosso, anche nell’ipotesi di detenzione in magazzino di prodotto con etichetta alterata, considerando tale dispositivo un fatto di per sé indicativo della possibile messa in commercio. b) mettere in circolazione, che si realizza laddove la merce venga messa in contatto con il pubblico, anche a titolo gratuito. L’indicazione di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, deve essere idoneo ad ingannare il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto; tale attitudine, secondo la giurisprudenza10, deve essere valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 518, la condanna per il delitto di cui all’art. 517 comporta la pubblicazione della sentenza. Tornando alle disposizioni della Finanziaria 2004, l’art. 4, comma 49 ha specificato che: a) per falsa indicazione si deve intendere la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine. Si pensi ad esempio, per quanto riguarda in particolare i capi di abbigliamento, alle norme del regol. cons. 12 ottobre 1992 n. 2913/1992/CE, che stabiliscono che il paese di origine è quello in cui il prodotto viene assemblato, o anche alle disposizioni del Codice Doganale Comunitario. A tal proposito, l’art. 24 (Trasformazione prevalente) del C.D.C. infatti, recita: “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Appare altresì utile richiamare le disposizioni contenute nell’art. 5 regol. cons. 27 giugno 1968 n. 802/68/CEE che stabiliscono la legittimità dell’apposizione dell’etichetta made in…”, oltre che ovviamente sui prodotti interamente realizzati in un determinato Stato membro, anche su quei prodotti la cui ideazione, creazione, progettazione e montaggio avvengano nello Stato membro considerato. Pertanto, secondo le norme sopra richiamate, la realizzazione di fasi del ciclo produttivo caratterizzate da un minor valore aggiunto al di fuori dei confini nazionali non dovrebbe rendere illegittima l’apposizione del marchio made in… quale certificato di origine. b) si ravvisa la fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, laddove l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Si ritiene controversa la sussistenza del reato se tutte le parti del prodotto, dopo esser stato materialmente fabbricato all’estero, vengono successivamente assemblate in Italia. Alla luce delle norme sopra richiamate, sembra che tale diffusa pratica consenta l’uso del made in Italy, perché avrebbe rilevanza la figura del fabbricante del prodotto finito. Parimenti, occorre verificare la regolarità dell’apposizione dell’etichetta made in Italy su prodotti assemblati all’estero con parti provenienti dall’Italia; ebbene, le citate disposizioni, sono chiaramente collegate alla nozione di origine non preferenziale delle merci per cui, come peraltro già richiamato, la possibilità di apporre o farsi apporre l'etichetta made in Italy è collegata all'origine accertata del prodotto importato. Laddove i semilavorati spediti all’estero subiscano trasformazioni tali da fargli acquisire L’obiettivo di tutela dei consumatori è confermato dal bene giuridico tutelato dal reato in oggetto, individuato nella buona fede e nella correttezza commerciale. 8 Il D.L. sulla competitività approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 marzo 2005 ha di recente elevato a 20.000 euro la multa prevista. 9 Cass. pen., sez III, 9 luglio – 8 settembre 2004 n. 36056, in Impresa c.i., n. 12 del 2004, pp. 1994 e ss. 10 Tra tutti, Cass. 21 gennaio 1981, in Riv. Pen., 1981, p. 819. 7 4 l'origine (non preferenziale) di quel Paese, l'apposizione di un'etichetta indicante made in Italy si porrebbe in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa europea sull’origine non escludendo quindi la possibile configurazione delle fattispecie di reato richiamate dalla L. n. 350 del 2003. Viceversa, se le operazioni non risultano tali da far acquisire l'origine terza al prodotto, sarebbe possibile l'apposizione di un’etichetta riportante il made in Italy. Alle condotte indicate nell’articolo 517 c.p. si aggiungono quelle indicate nella manovra datata 2004, ossia l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza; il legislatore ha specificato che le fattispecie de quibus “sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio”. La fallace indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione può essere sanata altresì sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura made in Italy. Resta ferma, in entrambi i casi, la prosecuzione dei procedimenti penali avviati, nonostante il possibile dissequestro dei prodotti in seguito alla rimozione delle false o fallaci indicazioni d’origine o provenienza. Non si esclude, inoltre, che l’attestazione del made in… in contrasto con la certificazione di origine presentata in dogana, renda necessaria la verifica della veridicità di entrambi i dati con la possibile contestazione del reato di contrabbando, tenendo peraltro presente quanto disposto dagli artt. 293 e 295 11 T.U.L.D. approvato con D.P.R. 27 gennaio 1973 n. 4312. 5. FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA E MADE IN ITALY ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE – RECENTE In un recente pronunciamento, la Corte di cassazione, con sentenza della III sezione penale, 2 febbraio 2005 n. 3352, ha affermato che l’indicazione della sola dicitura relativa al nominativo e indirizzo italiano dell’importatore di merci prodotte all’estero non configura le violazioni di cui all’art. 4, comma 49 L. n. 350 del 2003. Tale sentenza rappresenta il primo intervento interpretativo della Cassazione in merito alle disposizioni contenute nella Finanziaria del 2004 a tutela del made in Italy. La sentenza de qua è stata emanata in seguito ad un Procedimento penale iniziato con il sequestro probatorio effettuato dall’Agenzia delle dogane nei confronti di una società italiana in sede di importazione dalla Romania di prodotti realizzati da una sua controllata. I prodotti medesimi recavano l’indicazione della società, della città e della nazione, l’Italia, senza alcun riferimento all’effettivo luogo di fabbricazione dei prodotti. La Suprema Corte ha distinto il concetto di provenienza da quello di origine, richiamando quanto disposto dalla L. n. 350 del 2003, che ha reso penalmente rilevanti ex art. 517 c.p. le indicazioni false o fallaci. Ebbene, è stato sottolineato che il primo periodo dell’art. 4, comma 49 fa unicamente riferimento alle false o fallaci indicazioni di provenienza, relative cioè al produttore e non al luogo di fabbricazione della merce. In caso contrario, a parere della Cassazione, potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della manifesta irrazionalità e della violazione del principio di offensività, non essendo corretto estendere la portata delle norme in oggetto a fattispecie irrilevanti ai Cfr. AA.VV., op. cit., in Iva, Intrastat e dogane, IPSOA, 2004, pp. 265 e ss. T.U. 27 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) - Art. 293 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato): Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato. Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando): Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenente persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … omissis … c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; … omissis …. 11 12 5 fini dell’interesse perseguito, ossia la tutela del consumatore contro indicazioni o segni che potrebbero trarre in inganno. È pur vero che il secondo periodo del medesimo comma fa invece riferimento alla disciplina dell’origine, laddove prevede che costituisce falsa indicazione l’apposizione del marchio made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea in materia. Il concetto di origine risulta essere, tuttavia, più ampio rispetto a quello di provenienza e ricomprende anche il luogo di fabbricazione della merce. Pertanto, laddove fosse applicato il marchio made in Italy e venga accertata una diversa origine geografica dei prodotti, risulterebbe giustificata la maggiore tutela prevista dal legislatore con la configurazione dell’illecito di cui all’art. 517 c.p. Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso di specie, la Cassazione ha affermato che l’ipotesi di produzione di merci all’estero, “osservando per le tecnologie produttive le formule e procedure aziendali e con il costante controllo del personale da parte della società italiana, che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo”, garantendo il consumatore mediante l’apposizione del suo marchio e della denominazione sociale, non costituisce violazione alla normativa contenuta nella Finanziaria 2004; tale indicazione, infatti, corrisponde a verità e non è di per sé idonea ad ingannare il consumatore sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti; risulta di per sé irrilevante, invece, l’omessa indicazione del luogo di fabbricazione materiale dei prodotti. A tale pronunciamento è seguita un’ulteriore sentenza13 della Suprema Corte, che in data 14 aprile 2005 ha confermato il novellato orientamento, al fine di conquistare, almeno sul piano giurisprudenziale, la chiarezza che la legislazione non è stata in grado di fornire. Nell’occasione, la Cassazione ha ribadito che la provenienza e l’origine devono essere intesi sempre in funzione della qualità del prodotto, garantita dall’utilizzo di materie prime e tecniche produttive specifiche e non dal luogo in cui si svolge il processo produttivo. 6. NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. SULLA COMPETITIVITÀ IN MATERIA DI MADE IN ITALY E FALSA O FALLACE INDICAZIONE D’ORIGINE L'orientamento giurisprudenziale emerso in seguito alla pronuncia della Suprema Corte è stato una delle cause che ha portato all'inserimento, all'interno del D.L. 14 contenente le misure sulla competitività del sistema produttivo italiano, di norme che ridefiniscono parzialmente la disciplina della indicazione d'origine dei prodotti15. Il D.L. sulla competitività è stato successivamente convertito in legge dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, che non ha introdotto novità ulteriori nello specifico settore. Il legislatore è intervenuto, quindi, per far chiarezza in merito all’applicabilità delle norme sanzionatorie contenute nella Finanziaria 2004, estendendo la tutela penale del made in Italy oltre che alle ipotesi di falsa o fallace indicazione della provenienza delle merci (relative, cioè, al produttore), ai casi di non corretta indicazione dell'origine delle stesse, al fine di dirimere interpretazioni giurisprudenziali capaci di minare sensibilmente l'efficacia di tali disposizioni.16 Alla luce di tali ultime modifiche, pertanto, non sembra più possibile commercializzare merci prodotte all'estero con la sola dicitura relativa al nominativo e indirizzo italiano della ditta che ha curato la produzione e l'importazione delle medesime. In questi casi, infatti, pur essendo corretta l’indicazione di provenienza delle merci e pur non essendo indebitamente apposta la stampigliatura made in Italy, il consumatore potrebbe essere indotto in Rif. Cass. pen, sez. III, 14 aprile 2005 n. 13712. Il D.L. 14 marzo 2005 n. 35, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005 n. 62, è entrato in vigore il 17 marzo 2005. Le misure riguardanti la contraffazione e la tutela del “made in Italy” sono operative dal giorno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 15 Per un approfondimento sulle nuove misure introdotte, G. Negri, Falsificazione, giro di vite sui venditori, in Il sole 24 Ore del 16 marzo 2005, p. 23. In materia di marchi contraffatti, è stata introdotta una sanzione amministrativa sino che può raggiungere un massimo di 10.000 euro, per l'acquirente di prodotti recanti marchi contraffatti, a prescindere dalla eventuale configurazione di condotte aventi altresì rilevanza penale. 16 L’art.1, comma 9, D.L. n. 35 del 2005 recita, testualmente: “All’articolo 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole fallaci indicazioni di provenienza sono inserite le seguenti: o di origine”. 13 14 6 errore dalla mancata indicazione dell'esatta origine dei prodotti, sostituita dalla denominazione della ditta italiana. Ai sensi dell’art. 1, comma 10, inoltre, è stata elevata la pena pecuniaria prevista per il reato di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), passando da 1032 euro agli attuali 20.000. Tale inasprimento della pena è giustificata dalla maggiore vis repressiva che il legislatore ha voluto attribuire a norme che rappresentano ad oggi uno dei pochi - e di certo ancora deboli - strumenti di tutela della produzione nazionale. Un'ulteriore novità di rilievo è contenuta al comma 7 dell'art. 1 del su menzionato provvedimento, laddove, fatta salva l’eventuale configurazione di condotte aventi rilevanza penale, si punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria sino a 10.000 euro, l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti17. La disposizione in oggetto estende peraltro l'applicabilità della sanzione a chi assume il ruolo di intermediario18. 7. ULTERIORI MISURE A TU TELA DEL MADE IN ITALY La L. n. 350 del 2003 ha espressamente attribuito alla Agenzia delle dogane il compito di vigilare sui prodotti importati prevedendo l’istituzione di una centrale operativa per individuare e segnalare i falsi made in Italy e di una banca dati delle immagini19. La centrale operativa dovrebbe tra l’altro fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del made in Italy in tutti i casi in cui le merci provenienti da paesi terzi transitino in Italia avendo come destinazione finale un altro Stato membro. L’accesso alla banca dati delle immagini sopra citata è disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza. In seno alla Finanziaria 2004 è stato altresì previsto che, per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta di tali dati ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione di disposizioni la cui esecuzione è affidata, appunto, alle Dogane20 Il successivo comma 56 dell’art. 4 ha previsto che, per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), del D.lgs. 19 marzo 2001 n. 68, è consentito al Corpo della Guardia di Finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa tra il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza. Tale sanzione è stata estesa anche all'acquisto di prodotti recanti marchi contraffatti. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.L. n. 35 del 2005 le risorse derivanti dall'applicazione di tali sanzioni pecuniarie saranno interamente destinate alla lotta alla contraffazione. 19 L’art. 4, comma 50 L. n. 350 del 2003 recita testualmente che: “Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell’Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all’art. 7, comma 10, dell’accordo di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della L. 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53”. 20 Il successivo comma 55 ha previsto che, “con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54”. 17 18 7 Infine, sempre richiamando le misure contenute nella citata Finanziaria, il Ministero delle Attività Produttive dovrà realizzare azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione d’origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano. Un altro marchio, denominato Naturalmenteitaliano, sarà gestito e vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole per le produzioni agroalimentari21. 8. CONCLUSIONI I ripetuti interventi del Legislatore 22 sono stati giustificati dalla necessità di fornire un segnale forte da parte dello Stato per tentare di risolvere, almeno in parte, le problematiche che hanno messo in crisi diversi settori dell’industria nazionale. Tuttavia, per essere davvero incisivo, tale intervento non può che essere solo il primo passo verso la configurazione di un sistema normativo meno lacunoso, che fornisca agli operatori di Polizia gli strumenti idonei alla repressione del mercato dei falsi e consenta di contrastare efficacemente la commercializzazione di prodotti recanti false attestazioni. Probabilmente, l’inadeguatezza di tali misure potrà essere superata soltanto laddove la Comunità Europea imponga definitivamente l’obbligo di apporre l’indicazione dell’origine geografica della merce sui prodotti destinati al Mercato Unico. La volontà degli operatori economici nazionali danneggiati dall’indiscriminata importazione di prodotti di cui si disconosce, di fatto, l’effettiva provenienza, sembra contrastare con la ferma opposizione delle società multinazionali che sono solite delocalizzare completamente i propri processi produttivi in Paesi in via di sviluppo e che sono interessate, per diversi motivi, finanche di natura fiscale, a non palesare l’origine geografica di beni prodotti a costi altamente competitivi e rivenduti con elevati margini di profitto nei mercati sviluppati23. Fabio Antonacchio Comandante Tenenza Guardia di Finanza I commi 61 e 62 dell’art. 4 L. n. 350 del 2003 recitano: “È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale… ... omissis… Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano”.”. 22 Da ultimo, si rammenta proprio l’emanazione del sopra citato D.L. sulla competitività n. 35 del 2005. 23 Per un approfondimento, seppur limitato alle problematiche relative al settore tessile, tra i più colpiti dalla crisi di produttività: A. Balistri, Aiuti al tessile, ma no ai dazi, in Il sole 24 Ore del 23 febbraio 2005, p. 16. 21 8