1 - Corte d`Appello di Milano

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1 - Corte d`Appello di Milano
Conciliazione della vita familiare e di quella lavorativa:
istruzioni per l’uso.
Doveri dei Capi degli Uffici.
Diritti e Doveri degli interessati
Milano 27 maggio 2013
Le pari opportunità di genere alla prova dei fatti: l’applicazione pratica
del § 45 Circolare Tabelle 21 luglio 2011
di Fabrizio Amato
Sommario: 1. Premessa: una questione di lessico; 2. Segue: significato teorico-pratico della disciplina di sostegno; 3.
Segue: significato teorico-pratico della disciplina di sostegno; 4. Le prime innovazioni organizzative: esperienza di soft
law; 5. Interpretazione e pratica applicazione del § 45 Circolare Tabelle; 6. Dalla indicazione tabellare al caso concreto;
7. Brevi conclusioni.
1. Premessa: una questione di lessico.
L’argomento assegnato riguarda le soluzioni e le applicazioni pratiche del principio
presente anche nell’ultima Circolare che regolamenta la organizzazione tabellare degli
uffici giudiziari, emanata dal C.S.M. in data 21 luglio 2011 (§ 45), mirante a rendere
“compatibile” l’attività lavorativa in concreto assegnata al magistrato o alla magistrata con
alcune sue contingenti condizioni personali: gravidanza, maternità-paternità, malattia,
situazione di handicap grave dei figli, accertata ai sensi della l. n. 104/1992.
Come sappiamo, la riflessione su tale “conciliazione” – vocabolo che dà il titolo
all’incontro di studio - fra lavoro professionale e lavoro cd. di cura è da decenni a tutti i
livelli (nazionale, europeo ed internazionale) uno degli snodi più significativi - in ambito
sociologico, politico ed anche tecnico-giuridico - allorché si affrontino i temi della
occupazione femminile e della condizione lavorativa delle donne e della conseguente
analisi sul come realizzare la parità di genere in questo cruciale comparto della vita sociale
di cittadini e cittadine.
Questa particolare tematica, nella sua portata generale, è stata affrontata tempo
addietro anche nella magistratura italiana mediante la ricerca condotta nel 2004-‘05 dal
Consiglio Superiore della Magistratura, nell’ambito di un Progetto finanziato dalla
Commissione Europea su “Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo
decisionale” 1 .
Sebbene non possa formare oggetto principale del presente incontro, è utile
ricordare come nel tempo si sia allargata la riflessione dal concetto di conciliazione –
riferito inizialmente soltanto alla ricerca dell’equilibrio per le donne lavoratrici tra vita
lavorativa/professionale ed attività di cura all’interno della famiglia 2 - in quello di
I dati e le conclusioni della ricerca si rinvengono nell’omonimo Quaderno del C.S.M., n. 145/2005. In
argomento v., se vuoi, anche il Tema, dedicato a Che genere di magistratura? Analisi e riflessioni sulla dimensione
di genere nella funzione giudiziaria, a cura di F. Amato e G. De Simone, di Lavoro e Diritto, 2006, n. 4, p. 533 ss.
2 Questo è certamente l’obiettivo trasparente ed immediato, ma unico, della previsione del § 45 della vigente
Circolare concernente la organizzazione tabellare degli Uffici.
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condivisione/redistribuzione. Espressione questa in massima parte frutto degli
approfondimenti e degli approdi del pensiero femminile che s’incrocia con la elaborazione
politica e giuridica delle fonti europee e non riguarda più solo la donna lavoratrice, anzi
coinvolge con maggiore adeguatezza lessicale e più precisa previsione di obiettivi
entrambi i componenti della coppia (genitoriale, soprattutto) e richiama una triade
concettuale (lavoro professionale, lavoro di cura, vita personale) che ha una valenza di
gran lunga più significativa ed adeguata rispetto al canone della parità di genere 3 .
Focalizzare in questa sede il salto di qualità nel passaggio dalla conciliazione
unilaterale alla condivisione dei ruoli genitoriali non deve essere intesa allora una
digressione superflua rispetto all’oggetto dello studio, giacché esso rappresenta
nell’ambito generale dei rapporti di lavoro e di quelli familiari un presupposto culturale e
relazionale che a ben guardare – quantunque in sé non riguardi le applicazioni pratiche di
una disciplina tesa alla parità di genere e non configuri certo uno dei “doveri” del capo
dell’ufficio (che ovviamente non si occupa dei rapporti coniugali dei magistrati il cui
lavoro organizza) – informa alla base la stessa previsione del punto 1 del § 45 citato.
Infatti, la previsione di regolamentazione secondaria impone di tener conto non
soltanto delle esigenze “dei magistrati donna in gravidanza” e puerperio, ma di quelle in
generale dei “magistrati” 4 che provvedono in via esclusiva o prevalente alla cura dei figli
fino a tre anni di età 5 . D’altronde, anche il punto 6 della medesima disposizione, secondo
il quale le previsione dei precedenti cinque punti del § 45 si applicano anche a favore dei
magistrati che abbiano problemi di salute che possono impedire talune attività giudiziarie
e di quelli che siano genitori di figli con handicap grave (l. 104/92), palesemente non
differenzia tra uomini e donne.
Dunque, anche la disciplina consiliare è consapevole che la questione della
“conciliazione/condivisione” non è un “problema di donne” ma di tutti i componenti
della società umana, anche se la realtà – lo verifichiamo ogni giorno – si connota tuttora
per una sproporzione rilevantissima della divisione del lavoro di cura con l’aggiunta della
manifesta disattenzione alla “vita personale” della donna moglie/madre/lavoratrice.
2. Segue: significato teorico-pratico della disciplina di sostegno.
Il significato complessivo della disciplina del § 45 non può tuttavia essere compreso
soltanto ragionando in termini di oggettività organizzativa: infatti, mai la migliore
organizzazione “virtuosa” può essere un dato solo oggettivo, preesistente, bensì essa sarà
anche il risultato dell’adesione ad opzioni valoriali che ne intessono la trama e quindi
implica in primo luogo la considerazione dei “diritti” dei soggetti da organizzare.
Non è allora un caso, bensì scelta ponderata ed articolata del C.S.M. 6 dare
attenzione ed attuazione a taluni importanti aspetti della parità di genere. Esse si
manifestano non soltanto nel § 45, ma anche, ad esempio, al punto 2 del § 3, ove si precisa
Per una indagine sociologica e giuridica sul punto v. R. Biancheri (a cura di), La dimensione di genere nel
lavoro. Scelte e vincoli nel quotidiano femminile, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa, 2008.
4 Nessuno può dubitare che questa locuzione faccia riferimento ai due generi e riguardi magistrate e
magistrati.
5 Il testo prosegue richiamando i “genitori affidatari” ed è implicito dunque il rimando agli istituti generali,
che riguardano madri e padri, dei congedi, notoriamente distinti in quelli di maternità, paternità e parentali.
Su questo tema v. l’interessante approfondimento di L. Calafà (a cura di), Paternità e lavoro, il Mulino,
Bologna, 2007.
6 Che su questo rivela l’attenzione alle numerose e reiterate sollecitazioni venute dal Comitato Pari
Opportunità ad elaborare e realizzare azioni positive di genere a favore delle donne magistrato.
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che nella redazione delle tabelle organizzative va garantita la consultazione (“con ogni
mezzo idoneo”) dei magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo
parentale e, in maniera ancor più significativa, del Comitato Pari Opportunità del
Consiglio Giudiziario di riferimento.
Ed ancora, per i magistrati e magistrate nelle condizioni di cui al citato § 45.1: è
stabilito (§ 39.3) il divieto – in assenza del consenso – di mutamento di funzioni tabellari e
della sede di esercizio delle funzioni giudiziarie (antecedentemente alla soppressione delle
sedi distaccate); il § 18.2 della Circolare in materia di Applicazioni e Supplenze 21 luglio
2011, in tema di tabelle infradistrettuali, a seguito della integrazione adottata con delibera
del 17 aprile 2013, prevede la esclusione da queste (a cui sono chiamati tutti i magistrati
dell’Ufficio, compresi i semidirettivi) dei magistrati con prole di età inferiore a tre anni e
quelli che si trovano nelle condizioni di cui al citato punto 6 del § 45 (gravi motivi di salute
personale e figli con handicap grave), salvo che diano la loro disponibilità.
3. Il ruolo delle donne in magistratura.
Da tempo, come accennato, è in corso un’approfondita riflessione sul ruolo delle
donne nella magistratura italiana. È dato comune che, a fronte di una presenza femminile
quasi paritaria – e maggioritaria nelle ultime generazioni – rispetto a quella maschile
nell’intero corpus della magistratura italiana, è tuttora altamente squilibrata la
rappresentanza di genere all’interno dei ruoli direttivi e semidirettivi.
Schematizzando perché esula dal tema specifico di questo intervento, le ragioni di
tale sottodimensionamento sono da ricercarsi in primo luogo proprio nel permanere a
carico delle donne (molto più che degli uomini) di impegni extra-lavorativi
particolarmente gravosi nell’ambito familiare, cui si aggiungono talvolta resistenze da
parte dell’establishment maschile, restio a mettere in discussione la sua tradizionale
posizione di preminenza nell’ordine giudiziario.
D’altro canto, le recenti riforme dell’ordinamento giudiziario hanno compromesso
in via oggettiva le prospettive di “carriera” per le magistrate. Le recenti novità connesse
alla conformazione del concorso per l’accesso alla professione in pratica come di “secondo
livello” ed alle preclusioni a determinate funzioni per i magistrati di prima nomina
tendono a spostare il momento della concreta “fruibilità” di tali prospettive verso una età
che coincide spesso con il massimo impegno della donna in ambito familiare. Anche la
valorizzazione della mobilità sul territorio (legata al regime delle incompatibilità per il
passaggio da funzioni requirenti a giudicanti) e la temporaneità delle funzioni direttive e
semidirettive (che inducono a spostamenti in altre sedi al compimento degli otto anni di
massima permanenza in un ufficio apicale o semi) avvantaggiano di fatto il genere
maschile che è – per notorio dato sociologico e culturale caratterizzante la nostra società –
meno gravato da vincoli ed impegni extra-professionali.
La esperienza maturata nei due quadrienni di componente della Commissione Pari
Opportunità dell’Associazione Magistrati mi permette di affermare, peraltro, che molto si
è fatto per dare a magistrate e magistrati italiani consapevolezza dei tanti aspetti delle
problematiche della parità di genere, di cui, ad esempio, una recente acquisizione è
rappresentata dalla modifica dello statuto dell’A.N.M. in materia di elezione dei
rappresentanti dei vertici associativi con la introduzione delle cd. quote di risultato di
genere. Tuttavia, ancora molto può farsi invece per la realizzare un migliore equilibrio di
genere nella magistratura sui vari versanti del percorso professionale, anche in relazione
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alla conoscenza di questi temi da parte dei capi degli uffici giudiziari, per i quali le
questioni della parità devono entrare a far parte dell’indispensabile bagaglio culturale.
Per concludere sul punto, la presenza duale di genere nell’esercizio della
giurisdizione deve di conseguenza essere assunta come ricchezza di quest’ultima e
rappresentare un valore che informi di sé ogni aspetto, organizzativo e professionale, del
nostro lavoro, in grado di assicurare una nuova visione culturale ed operativa del
“mestiere” di giudice. Per gli anni a venire, gli interventi di riequilibrio e valorizzazione
della parità sul piano organizzativo (per restare nell’ambito della riflessione sul § 45 della
Circolare Tabelle) devono partire dalla capacità di immaginare anche diverse modalità
organizzative del lavoro giudiziario che – compatibili, per uomini e donne, con l’attività
non-professionale – prospetti soluzioni innovative, come ad esempio la introduzione di
forme di telelavoro (cui la digitalizzazione delle procedure giudiziarie potrà dare ampio
supporto) e di lavoro a tempo parziale 7 .
Questa però è un’altra storia, che meriterebbe un approfondimento specifico che
qui non è possibile.
4. Le prime innovazioni organizzative: esperienza di soft law.
In questa linea di pensiero e di consapevolezza culturale – che non riguarda
soltanto magistrate e magistrati ma anche gli altri operatori del settore: in primis, avvocati
e personale amministrativo – va inquadrato il ruolo assegnato al C.P.O. del Consiglio
Superiore istituito nel 1992 che ha reso concrete, per i tanti aspetti quotidiani del lavoro
giudiziario, le opzioni valoriali ricordate nella introduzione e nella esposta interpretazione
della disciplina secondaria 8 .
Altro importante elemento di condivisione e di pratiche virtuose è da tempo
rappresentato dai vari Protocolli d’intesa in materia di pari opportunità stipulati in molti
tribunali, tesi a garantire il rispetto di queste nella ordinaria gestione della giurisdizione,
che di fatto coinvolge tutti gli altri operatori della giustizia e gli utenti. Per citarne solo
alcuni, nel Distretto di Milano a giugno 2011 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra
uffici milanesi ed avvocatura per regolamentare la gestione delle udienze con attenzione
alla parità di genere fra gli operatori; presso il tribunale di Pistoia un Protocollo analogo è
vigente fin dal 2007: anche esso regola alcuni aspetti dell’attività delle avvocate in
gravidanza e puerperio per quanto concerne la presenza alle udienze civili e penali e nel
2012 è stata realizzata d’intesa fra tribunale e Consiglio dell’Ordine degli avvocati una
“stanza per l’allattamento” che fornisce un supporto logistico molto importante per
personale magistratuale ed amministrativo ed avvocate e le donne utenti della giustizia; in
vari uffici italiani, il dato è ampiamente noto, sono stati realizzati “asili-nido” che hanno il
medesimo scopo di “servizio” a favore di tutti gli operatori e frequentatori dei palazzi di
giustizia.
Questi accordi, che possiamo ben definire di soft law, sebbene non abbiano valore
immediatamente cogente, tuttavia contribuiscono alla realizzazione delle cd. best practices
che, quando generalizzate, consegnano agli operatori la opportunità di rendere concreti e
così valorizzare le intese. È recente l’avallo significativo ricevuto su questo versante da
Per approfondimenti su questi ultimi aspetti, v., se vuoi, F. Amato, Le pari opportunità nella magistratura
italiana: qualche proposta, in Foro it., 2010, V, 285 ss.
8 Per uno sguardo all’attività di elaborazione da parte del C.P.O. del Consiglio si rimanda al Quaderno del
C.S.M. n. 126/2002 su Le ‘Pari Opportunità’ in magistratura, nonché per gli ulteriori risultati raggiunti v. le
indicazioni presenti sul sito dell’Associazione Donne Magistrato - A.D.M.I. www.donnemagistrato.it.
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parte della giurisprudenza penale, una sentenza 9 della quale ha dichiarato la nullità di un
procedimento penale nel corso del quale non era stata data applicazione alle misure di
sostegno alla maternità (nel caso, puerperio), stabilite per le avvocate dal Protocollo
pistoiese citato.
5. Interpretazione e pratica applicazione del § 45 Circolare Tabelle.
Si è posto un problema di interpretazione della portata regolativa del § 45 della
Circolare di luglio 2011.
La questione è se la disciplina si riduca ad essere disposizione da azionare volta a
volta nei singoli casi concreti, in cui il magistrato o la magistrata chieda una parzialmente
diversa modalità qualitativa dell’attività assegnata allo scopo di rendere il lavoro
giudiziario più compatibile con quello di cura, lasciando pertanto alla determinazione
puntuale del dirigente dell’ufficio il singolo accadimento 10 ; ovvero se la interpretazione
sistematica della regolamentazione del § 45 permetta di ritenere praticabile da parte di
ciascun capo dell’ufficio la introduzione in via generale (nei diversi ambiti complessiva
organizzazione dell’ufficio) criteri obiettivi e predeterminati, in grado di prevedere per
ogni singola funzione o gruppi omogenei di funzioni i vincoli cui devono attenersi le scelte
del dirigente riguardo ai singoli casi concreti. Questa seconda alternativa appare
maggiormente coerente con la logica della predeterminazione organizzativa alla base di
tutta la disciplina tabellare.
Di tale parere è stato anche il Comitato Pari Opportunità del Distretto di Firenze
che ha risolto il problema ermeneutico aderendo alla seconda più ampia interpretazione
del § 45. Nella conseguente indagine svolta negli uffici toscani al fine di verificare la reale
applicazione del § 45 è emersa non soltanto l’assenza fino a quel momento in tutti gli uffici
del distretto della regolamentazione tabellare di distinte ipotesi di criteri obiettivi ex § 45
per le diverse funzioni giudiziarie, ma soprattutto essere stato molto esiguo (nel senso che
i casi si contano sulle dita di una mano) negli anni di riferimento della indagine (20092011) stato il ricorso da parte dei potenziali aventi diritto a specifiche modalità
organizzative, palesando l’evidente self-restraint di richieste da parte dei magistrati un
utilizzo contenuto di questa peculiare disciplina secondaria a tutela ulteriore della
maternità e dintorni.
Di qui è venuta la forte sollecitazione del C.P.O. del Consiglio Giudiziario di
Firenze ai dirigenti a ché apprestassero previsioni tabellari adeguate al problema.
Si tratta, a livello sia generale sia individuale, di scelte in parte suggerite dai punti 2
e 3 del § 45, il primo dei quali segna in via generale il limite entro il quale la modifica delle
attribuzioni debba essere realizzata: le diverse modalità di lavoro, infatti, non potranno
comportare la riduzione del lavoro in quanto gli esoneri vanno compensati da altre attività
maggiormente compatibili con l’attività di cura o con la condizione personale 11 .
App. Firenze 29 marzo 2013, n. 404, R.M., allo stato inedita, ha annullato la decisione di primo grado per
violazione del diritto di difesa, giacché il giudice di primo grado non aveva ritenuto legittimo l’impedimento
invocato, “rilevante in base al protocollo d’intesa all’epoca vigente nell’ufficio giudiziario di Pistoia”sopra
richiamato, in sede di udienza preliminare dall’avvocata difensore in ragione del parto avvenuto venticinque
giorni prima dell’udienza davanti al g.u.p. venticinque giorni prima dell’udienza davanti al g.u.p.
10 Tesi questa – a quanto consta – all’inizio della vigenza del § 45 decisamente maggioritaria negli uffici
giudicanti su tutto il territorio.
11 Il punto 3, a sua volta, individua alcune modalità di attuazione del principio contenuto nel punto 1 del §
45: ad es., nel settore civile riduzione delle udienze o del loro orario ovvero maggior impegno nella
redazione di sentenze o trattazione di affari di volontaria giurisdizione; nel settore penale assegnazione di
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Tornando alle applicazioni della garanzia di “conciliazione”, sebbene possa
apparire difficile immaginare la definizione generale relativa alle singole macro-aree in cui
si articola e differenzia l’attività di un tribunale o di altro ufficio giudiziario, in realtà
questa ad una valutazione approfondita e non preconcetta della effettiva portata del
disegno organizzativo del § 45 (che, appunto, non riduce il lavoro ma tende soltanto a
renderlo compatibile con l’attività di cura o lo stato di salute) si dimostra all’approccio
regolativo percorribile e molto meno complessa.
Va anche ribadito che non vi sono differenze di trattamento a secondo delle singole
tipologie di condizione del magistrato, ossia tra necessità di “conciliazione” e problemi
individuali di salute.
Per questo, riguardo alla determinazione tabellare del tribunale di Pistoia, con il
provvedimento generale adottato in materia 12 , nel motivare le scelte di predeterminazione
dei differenti criteri obiettivi, è stato valorizzato un elemento d’ordine generale, secondo
cui l’intelligente ricorso a modalità compatibili (o “meno incompatibili”) con le singole
funzioni giudiziarie e poi con quelle dei diretti interessati ha anche l’obiettivo di
disincentivare e ridurre lunghe (spesso lunghissime) assenze dall’attività giudiziaria che
esse sì destabilizzano – in un’epoca di costante mancanza di risorse di ogni tipo – la
gestione ordinaria dell’ufficio.
6. Dalla indicazione tabellare al caso concreto.
Una volta stabilita la regola generale, diviene inoltre più agevole ricostruire volta a
volta quella individuale del caso concreto.
Su questo aspetto può essere interessante esaminare l’esempio del caso concreto
affrontato ad inizio 2013 presso il settore delle esecuzioni immobiliari del tribunale di
Pistoia, che consente di verificare come dal “canovaccio” della previsione tabellare
generale sia poi ricostruibile la soluzione del caso concreto 13 .
Innanzi tutto va chiarito che, se la modifica tabellare per sua natura introduce
schemi generali e predeterminati relativi alle indicazioni regolative del § 45, è di tutta
evidenza la necessità in ogni caso di ritagliare, pur nell’ambito della previsione tabellare, il
“vestito su misura” per il singolo magistrato e per la specifica condizione concreta in cui
materialmente si trovi colui o colei che richiede di assecondare le esigenze di
“conciliazione” di cui al § 45.
Tenere in principale conto le esigenze delle magistrate in gravidanza e dei
magistrati che provvedono alla cura di figli minori di tre anni di età è, infatti, un passaggio
indispensabile della manifattura del nuovo assetto lavorativo dell’interessato o interessata
di turno: come stabilito dall’ultimo periodo del punto 1 della disposizione in esame, “al
fine di assicurare l’adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell’ufficio deve
preventivamente sentire i magistrati interessati”.
Diviene essenziale, pertanto, la partecipazione alla soluzione da parte
dell’interessato/a, eventualmente attraverso la sollecitazione ad esporre una proposta di
processi di non lunga durata, riduzione del numero delle udienze ma con maggiore assegnazione di
sentenze, esenzione dai turni G.i.p./G.u.p.
12 Punto 8 del decreto presidenziale n. 96 del 14 aprile 2012, approvato con delibera del C.S.M. del 17 ottobre
2012, allegato 1 in estratto allo scritto.
13 Si tratta del decreto presidenziale di variazione tabellare, allegato 2 allo scritto, n. 251 del 22 dicembre
2013, approvato dal C.S.M. con delibera del 10 luglio 2013.
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rivisitazione del ruolo assegnato, giacché è ovvio che questi conosce meglio di ogni altro le
sue esigenze familiari o di salute.
Tale audizione/confronto consente, quindi, di realizzare un provvedimento che ha
forma e sostanza di vero e proprio atto a formazione progressiva, se si considerano altresì
due ulteriori passaggi, previsti del successivo punto 4.
La modifica deve avvenire “previo coinvolgimento dei magistrati dell’ufficio in modo da
individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze”: gli esoneri da alcune
funzioni “meno compatibili” con l’attività di cura o con lo stato di salute del magistrato,
infatti, necessariamente implicano la certa parziale modifica delle attribuzioni di tutti o
parte dei colleghi del settore cui è addetto il magistrato in stato di gravidanza, maternitàpaternità o malattia.
Ed il provvedimento ad personam va adottato dal dirigente dell’ufficio almeno
quindici giorni prima del rientro in servizio dell’interessato/a.
In conclusione di questa disamina merita di essere segnalata l’importanza
sistematica che assume anche il punto 3 del § 45.
Questa disposizione introduce una sorta di clausola di chiusura del sistema: infatti,
nel caso in cui “il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione
compatibile con le esigenze di famiglia o di salute” 14 , è possibile l’assegnazione in via
temporanea ed anche in soprannumero ad altro settore nell’ambito del medesimo ufficio,
con la ulteriore clausola di salvaguardia del mantenimento del “diritto a rientrare nel settore
di provenienza”.
Si tratta della condivisibile previsione di una extrema ratio di modifica organizzativa
“compatibile”, la quale peraltro palesa la scelta netta di prendere sul serio la materia e
dare priorità alla tutela di alcune condizioni soggettive rispetto alla pur importantissima
migliore organizzazione dell’ufficio.
7. Brevi conclusioni.
Giunto al termine di questo excursus sul dettato normativo astratto e sulle possibili
realizzazioni concrete di una organizzazione virtuosa e ragionevole e di fatto più
“accogliente”, traggo delle conclusioni riassuntive, in attesa di come evolverà la prassi
negli anni a venire, a cominciare dalla realizzazione delle prossime tabelle triennali 20142016.
1. Il valore politico-culturale della parità di genere nella magistratura italiana deve
essere considerato un dato condiviso e fondante dell’organizzazione giudiziaria. Il § 45
concorre a consacrarlo, perché questa previsione di regolamentazione secondaria non
soltanto interviene su questioni peculiari, cui dà un assetto plausibile in termini soggettivi
concernenti i diritti di chi usufruisce della tutela, ma si mostra anche in linea generale un
possibile àtout organizzativo positivo in senso oggettivo per tutto l’ufficio, per il quale una
organizzazione realizzata anche secondo moduli organizzativi flessibili non va riguardata
come “ostacolo” al funzionamento dell’attività giudiziaria.
2. La disposizione in tema realizza una “azione positiva” per la parità fra “gruppi”
differenti (di genere, certo, ma non solo) che aiuta a comprendere il valore cruciale della
parità, come eguaglianza. Si è già detto: esso è strumento elastico che va ritagliato come un
“abito su misura” e coinvolge in una sinergia positiva e solidale tutto o parte di un ufficio
Ipotesi che francamente appare del tutto marginale, soprattutto a seguito della soppressione delle sezioni
distaccate (negli ultimi anni per ragioni di scopertura di organico, presidiate poco o nulla da magistrati
togati) e dei tribunali di minima consistenza di organico.
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di medio-piccola dimensione ovvero una sezione di un ufficio giudiziario grande o
metropolitano, cosicché le questioni di genere, e non solo 15 , assumono dimensione di
ordine generale e non da relegare in una “nicchia” fastidiosa.
3. Si tratta di un istituto tendenzialmente polifunzionale (maternità-paternità, salute
individuale o endofamiliare) e quindi già idoneo ad essere eventualmente esteso,
all’interno di una organizzazione meno rigida e più flessibile, ad altre situazioni soggettive
ed oggettive, come d’altronde emerge per certi versi, ad esempio, dalla ratio insita nella
nuova disciplina delle tabelle infradistrettuali e dei nuovi strumenti flessibili di
applicazione/ supplenza o dallo studio in corso in sede di C.S.M. sull’applicabilità al
lavoro giudiziario dell’istituto del lavoro a tempo parziale.
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Cioè, l’attenzione ad altre situazioni di debolezza individuale: nella specie, la malattia.
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ALLEGATO 1
Il Presidente del Tribunale,
(omissis)
8. Disposizioni in merito alla definizione generale delle modalità di realizzazione
dell’art. 45 Circolare Tabelle
Questo Presidente ritiene necessario determinare con apposita variazione tabellare la
individuazione minima e generale delle misure organizzative che rendano tendenzialmente
compatibile il lavoro delle magistrate in stato di gravidanza o puerperio e dei magistrati e
delle magistrate che provvedono alla cura di figli fino a tre anni di età, nonché genitori di
prole con situazione di handicap grave, da tempo sollecitata dalla Commissione Pari
Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Firenze.
Le modalità concrete riguardano i distinti settori dell’attività del Tribunale.
La compatibilità, come noto, non si realizza attraverso la riduzione “secca” del lavoro
giudiziario, bensì è configurata come misura che adegui i “tempi” di lavoro a quelli di
“cura” (oggetto della tutela assicurata dall’art. 45), sotto il profilo sia della prevedibilità dei
primi per garantire la regolarità dei secondi sia della eventuale gestione anche fuori dai
locali del tribunale di parte di attività giurisdizionali, non necessariamente collegate alla
presenza del magistrato presso i locali dell’Ufficio.
Si tratta di indicazioni utili, fra l’altro, a scongiurare il ricorso – per impossibilità talora
oggettiva di “conciliazione” fra lavoro professionale e quello di “cura” – ad astensioni
molte lunghe dal lavoro, le quali sottraggono per intero risorse e rischiano di rendere ancor
più problematica la gestione quotidiana del servizio-giustizia già in grave difficoltà per le
note scoperture generalizzate dell’organico degli Uffici.
D’altro canto, va rilevato che la maggiore difficoltà a conciliare il lavoro professionale con
quello di cura nell’ambito dell’amministrazione della giurisdizione si manifesta nella
presenza alle udienze, di cui non è sempre agevole prevedere la durata, e nelle turnazioni
rese necessarie soprattutto nel settore penale, ragion per cui – ove possibile – è su tale piano
che si è privilegiata la riduzione dell’impegno di magistrato o magistrata interessati.
Sono individuate sei aree ove appare maggiormente possibile indicare in via generale ed
astratta taluni accorgimenti che – modificando in parte non qualità e quantità bensì
tipologia delle attribuzioni – consentano di rendere meno disagevole l’attività lavorativa dei
magistrati e delle magistrate rispetto agli impegni di cura familiare.
Le indicazioni che seguono sono il “canovaccio” di riferimento, cui l’Ufficio giudiziario si
vincola, ferma restando la successiva necessità di adeguare la concreta applicazione di esse
agli specifici casi concreti in cui magistrata o magistrato facciano ricorso ai molteplici
istituti a tutela della maternità e della cura familiare.
La rimodulazione delle singole attività e funzioni giudiziarie avverrà secondo le seguenti
previsioni:
a. Civile cd. ordinario:
a) per i giudici della sede centrale di Pistoia
= la esclusione dell’assegnazione del 50% dei cautelari ante causam ed in corso di causa e
del 100% di reclami e controversie agrarie (suddivisi/e paritariamente tra i restanti giudici
ordinari in servizio presso la sede centrale secondo il criterio dell’anzianità decrescente),
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con esclusione conseguente dai Collegi relativi, in cui interverranno i supplenti previsti in
tabella;
= l’aumento del 50% delle assegnazioni di procedimenti monitori e di quelli camerali (in
particolare in materia di famiglia/minori);
b) per i giudici addetti alle sedi distaccate
= la riduzione di una udienza mensile, con intervento del supplente previsto in tabella che
assumerà sul suo ruolo tutte le controversie;
= la esclusione dell’assegnazione del 50% dei cautelari ante causam ed in corso di causa,
con intervento del supplente previsto in tabella;
= l’assegnazione del 100% dei procedimenti monitori.
b. Giudice delle esecuzioni:
= la riduzione del 50% nell’assegnazione dei ricorsi in materia di opposizione alla
sospensiva delle esecuzioni mobiliari e delle relative udienze;
= la riduzione del 25% (da 4 a 3) del numero delle udienze mensili delle procedure delle
esecuzioni immobiliari;
= l’assegnazione del 50% dei procedimenti monitori civili ordinari e conseguente riduzione
di essi per i restanti giudici civili ordinari secondo il seguente criterio oggettivo e
predeterminato: assegnazione dei numeri dispari al magistrato destinatario della tutela ex
art. 45 ed assegnazione agli altri cinque giudici assegnatari di essi secondo tabella di un
numero pari alla volta secondo ordine decrescente di anzianità).
c. Giudice del lavoro:
= la esclusione dall’assegnazione dei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa
(che saranno assegnati per 1/3 al supplente togato previsto in tabella e per i restanti 2/3
suddivisi paritariamente tra i restanti giudici civili ordinari in servizio presso la sede
centrale secondo il criterio dell’anzianità decrescente);
= la possibilità – da valutare volta a volta - di ridurre da due a tre le udienze settimanali,
qualora il Tribunale abbia anche necessità di realizzare altre supplenze interne per vacanza
di posto o impedimento di altro genere con attribuzione di affari del ruolo scoperto che non
prevedano udienza pubblica;
= l’assegnazione del 50% dei procedimenti monitori civili ordinari e conseguente riduzione
di essi per i restanti giudici civili ordinari (secondo il seguente criterio oggettivo e
predeterminato: assegnazione dei numeri dispari al magistrato destinatario della tutela ex
art. 45 ed assegnazione agli altri cinque giudici assegnatari di essi secondo tabella di un
numero pari alla volta secondo ordine decrescente di anzianità).
d. Giudice tutelare:
= la riduzione da quattro a due delle udienze mensili per le procedure che necessitano di
tale incombente (ad es. artt. 337 e 407 c.c.);
= l’assegnazione del 50% dei procedimenti monitori civili ordinari e conseguente riduzione
di essi per i restanti giudici civili ordinari (secondo il seguente criterio oggettivo e
predeterminato: assegnazione dei numeri dispari al magistrato destinatario della tutela ex
art. 45 ed assegnazione agli altri cinque giudici assegnatari di essi secondo tabella di un
numero pari alla volta secondo ordine decrescente di anzianità);
= l’assegnazione delle procedure di volontaria giurisdizione in tema di successione.
e. Giudice del dibattimento penale:
= la riduzione da quattro a due delle udienze collegiali, con intervento dei supplenti già
previsti in tabella;
= la esclusione dal turno direttissime, suddiviso – a cura del coordinatore – tra gli altri
addetti alla sezione;
= l’assegnazione del 50% delle sentenze introitate alle udienze;
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= l’aumento di una udienza monocratica mensile.
f. Gip/Gup:
= la riduzione del 50% dei turni per urgenze e reperibilità, suddivisi dal coordinatore tra
gli altri addetti alla sezione;
= l’assegnazione del 70% delle richieste di decreti penali e di archiviazione e suddivisione
paritaria del restante 30% tra gli altri addetti (secondo la numerazione per centinaia).
ALLEGATO 2
oggetto: misure organizzative per rendere compatibile il lavoro giudiziario del G.E. imm.
dott.ssa Selvarolo, magistrata con figlia con età inferiore ai tre anni, ai sensi del § 45 Circ.
Tab. 21 luglio 2011 e delle previsioni tabellari di cui al decreto presidenziale n.
96/2012/INT del 14 aprile 2012.
La dott.ssa Rosa Selvarolo - magistrata in servizio presso questo Tribunale assegnataria
delle funzioni del G.E. immobiliari (ruolo anche assegnatario di una quota del ruolo del
G.D.) -, con istanza depositata in data 14 dicembre 2012 (quale richiesta ai sensi del punto
4 del § 45 Circ. Tab. 21 luglio 2011) ha chiesto – per il suo prossimo rientro dal congedo
per maternità, a decorrere dal 7 gennaio 2013 – quale riduzione non quantitativa ma non
qualitativa del suo ruolo, secondo le indicazioni generali del citato § 45, a) di mantenere
ferma l’assegnazione del ruolo delle esecuzioni immobiliari e dei giudizi correlati, che
potrebbero, in tal modo, avere anche un maggiore impulso, stante la situazione di arretrato
in cui versano; b) assegnare temporaneamente ad altro collega (che potrebbe essere la
dott.ssa Garufi, che si è detta disponibile alla supplenza) la quota di ruolo fallimentare, che
per la sua tipologia e per le esigenze di presenza in ufficio connesse alla sua gestione appare
come il settore in cui si manifesta in modo evidente l’incompatibilità con le esigenze di
tutela familiare; c) assegnare alla sottoscritta un ruolo di volontaria giurisdizione o di altra
materia che non importi un gravoso impegno di udienza.
1. Preso atto della proposta e visto quanto stabilito nella specifica previsione tabellare in
materia (punto 8 decreto n. 96/2012/INT del 14 aprile 2012, approvata dal C.S.M. con
delibera del 17 ottobre 2012), va, in primo luogo, considerata condivisibile la richiesta del
mantenimento integrale del ruolo delle esecuzioni immobiliari correlata allo sgravio
riguardante la quota di ruolo di giudice delle procedure fallimentari e concorsuali a) in
ragione peculiare dell’aggravio oggettivo del ruolo di G.E. imm., il quale comporta la
necessità, da un lato, di provvedere tendenzialmente entro termini brevi ed urgenti e,
dall’altro, d’impegnare il magistrato addetto in almeno 3 udienze settimanali (martedì,
mercoledì e giovedì) di vario genere, circostanze entrambe che certamente confliggono con
la ratio generale del § 45 di assicurare la “compatibilità” fra lavoro professionale e lavoro di
cura del magistrato indicato al § 45.1 quale destinatario della tutela particolare; b) dalla
oggettiva situazione in cui versa il settore delle esecuzioni immobiliari a causa di un
numero estremamente consistente di procedure (n. complessivo 1757 di pendenze a fine del
terzo trimestre 2012, con 92 sopravvenienze nel medesimo periodo), tanto da prefigurare
margini decisamente ristretti di individuazione di modalità organizzative di tipo
qualitativo che consentano di raggiungere l’obiettivo di una migliore conciliazione dei
tempi di lavoro e cura.
2. La possibilità di dedicare la peculiare attività del G.E. allo smaltimento del rilevante
numero di pendenze, facendo altresì fronte alle sopravvenienze che – il dato è intuitivo – in
periodo di annosa condizione critica del tessuto economico-sociale del territorio hanno
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numeri consistenti, di per sé rappresenta comunque obiettivo importante a seguito del
rientro della titolare del ruolo di G.E. immobiliari.
3. La funzione di cui allo sgravio richiesto e concedibile, peraltro, sarà oggetto di successiva
assegnazione interna in supplenza temporanea mediante distinto provvedimento, giacché
allo stato non è possibile valutare il diverso impatto effettivo sull’Ufficio della cessazione al
31 dicembre 2012 o della proroga dell’applicazione di magistrato distrettuale e nemmeno è
conoscibile anche solo in via prognostica la data della immissione in servizio del magistrato
trasferito a questo Ufficio dal tribunale di Padova su un posto di giudice civile. L’esonero
dalle competenze di G.D. sostituisce di conseguenza quello previsto in sede tabellare
concernente la riduzione del 50% dell’assegnazione dei ricorsi in materia di opposizione
alla sospensiva delle esecuzioni mobiliari e delle relative udienze.
4. La richiesta formulata al punto c) della istanza della dott.ssa Selvarolo – se certamente
fondata in linea generale riguardo alla riduzione del numero delle udienze mensili e
l’attribuzione di funzioni e compiti di altro genere, già comunque realizzata attraverso lo
sgravio delle funzioni di G.D. – non può essere considerata pertinente riguardo agli affari
di volontaria giurisdizione che hanno già – nell’ambito della sezione civile ordinaria una
regolare trattazione, mentre appare in primo luogo necessario adeguarsi alle previsioni
tabellari, le quali sul punto prevedono consistente riduzione delle udienze mensili: 25%) ed
assegnazione del 50% dei procedimenti monitori della sede centrale.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, si mostra decisamente prevalente e molto importante la
necessità d’intervento a supporto delle sezioni distaccate che, seppur in vista della
soppressione del settembre 2013, necessitano un’attenzione continua alla produttività
effettiva dell’Ufficio, tenuto conto della particolare sofferenza di esse: vacanza da ottobre
2012 dell’importante ruolo di Monsummano Terme1; copertura “precaria”, tramite il
magistrato distrettuale di cui si è detto, del ruolo duplice Monsummano Terme2/Pescia.
5. Di conseguenza si valuta adeguato attribuire alla dott.ssa Selvarolo i decreti ingiuntivi
iscritti presso le due sedi distaccate (in media circa 12-13 alla settimana).
Atteso, tuttavia, che la quantità di d.i. delle sezioni distaccate non avvicina la misura del
50% di quelli iscritti presso la sede centrale, occorre rinvenire altra funzione da attribuire
alla magistrata tutelanda per causa di maternità.
Si ritiene di individuare tale ulteriore assegnazione al fine di fronteggiare l’aumento –
frutto anch’esso della ricordata crisi economico-sociale – delle procedure nel settore degli
sfratti in tutto il Circondario ed in particolare presso la sede centrale di Pistoia (solo nel
terzo trimestre sono state presente 88 domande di convalida): esso è la spia di forte disagio
dei cittadini ma anche di aggravio non minimo per gli attuali cinque giudici addetti al
settore civile ordinario che se ne occupano.
Al fine di mantenere un equilibrio quantitativo, pertanto, si stima adeguato attribuire alla
dott.ssa Selvarolo anche competenze in materia, inserendo la medesima nel circuito delle
assegnazioni di tali procedimenti speciali quale sesto giudice tra cui suddividere le
procedure di sfratto mediante la modalità di cui al dispositivo. Ovviamente, allo scopo di
ridurre e non di aumentare il numero delle udienze della dott.ssa Selvarolo, la magistrata
in questione non tratterà le eventuali opposizioni con il relativo mutamento di rito ex artt.
667 e 668 c.p.c.in subiecta materia.
6. In definitiva, complessivamente a fronte della riduzione di circa 12 udienze mensili in
funzione di G.D. (8 coincidenti con quelle quale G.E.), la magistrata interessata viene ad
assumere l’impegno di una o al massimo due udienze mensili (oltre quelle relative al G.E.
imm. tenute nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì) e l’attribuzione di procedimenti
monitori in numero sì rilevante (circa 40-50 al mese) ma che non implicano impegno di
udienze e necessità di permanenza nell’ufficio.
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Si ritiene, pertanto, di individuare la seguente riorganizzazione dell’attività giudiziaria
complessiva della dott.ssa Rosa Selvarolo per il periodo di spettanza, ossia fino al
compimento dei tre anni della figlia Evelina, nata il 19 febbraio 2012:
= esonero dalla funzione tabellarmente assegnata al G.E. immobiliari di Giudice
Delegato2;
= assegnazione dei procedimenti monitori iscritti presso le sezioni di Monsummano
Terme e Pescia, disponendo a cura della cancelleria la trasmissione degli stessi presso la
sede centrale secondo le modalità ed i tempi tecnici ritenuti opportuni volta per volta;
= assegnazione dei procedimenti di convalida di sfratto iscritti presso la sede centrale di
Pistoia con il seguente criterio: dopo una assegnazione ad ognuno dei cinque giudici civili
ordinari, le successive due procedure sono assegnate alla dott.ssa Selvarolo, che provvederà
alla fissazione – secondo opportunità ed esigenze oggettive e soggettive – di una o due
udienze mensili; la magistrata in questione non tratterà le eventuali opposizioni con il
relativo mutamento di rito ex artt. 667 e 668 c.p.c
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