Rassegna Fiscale

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Rassegna Fiscale
Rassegna Fiscale
21.02.2014
La spesa torna a crescere
R. Turno
“Torna a crescere
la spesa pubblica”
in
www.ilsole24ore.com
Corre la spesa pubblica. E solo una rigorosa spending review potrà arginarla. L'ultima
legge di stabilità, dice la Corte dei conti, rischia di creare un vuoto di gettito pari a 13,7
miliardi nel periodo 2017-2020, con pesanti ricadute sui bilanci futuri. Ma il ministro
dell'Economia, Saccomanni, ha smentito la voce affermando che non ci sarà alcun
vuoto di gettito e che la tenuta dei conti è garantita. La relazione dei giudici contabili
non può passare sottovoce, come il pessimismo sulla ripresa. Il credit crunch è
destinato a mordere ancora le imprese. I 40 miliardi per i debiti della Pa sono serviti
solo alle banche. L'economia reale è stritolata in una morsa micidiale che non lascia
intravedere la fine. Serve un 'ripensamento' delle modalità di prestazione dei servizi e
la revisione dell'Isee va in questa direzione. Sul versante fiscale il 2014 sarà un anno di
tregua con pochi margini per il taglio delle tasse. Per ora non sembra necessaria una
manovra bis.
Fotovoltaico. Le conseguenze della circolare 36/E/2013 che separa adempimenti
fiscali e civilistici
G. Gavelli e G. P.
Tosoni
“Fotovoltaico,
meno costi
deducibili”
in
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Dopo la circolare n. 36/E/2013 i soggetti titolari di impianti fotovoltaici devono
ripensare alle scelte effettuate sia in ambito fiscale che di bilancio. In particolare, per
quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra
bene mobile e bene immobile. È immobile quando l'impianto è modesto e non ha
autonoma rilevanza catastale, ma solo quando è qualificabile come bene mobile è
possibile mantenere l'aliquota di ammortamento del 9%. Se, invece, l'impianto deve
essere fiscalmente qualificato come unità immobiliare devono essere esaminati diversi
aspetti. Il più semplice è quando l'impianto è a terra e sia il terreno che la costruzione
sono di proprietà dell'impresa. In tal caso l'aliquota perfetta di ammortamento fiscale è
il 4% (da quest'anno) con scorporo del 30% per l'area di sedime qualora sia stata
acquistata unitamente all'impianto.
Voluntary disclosure. Termini raddoppiati anche se il reato è estinto nonostante
il diverso orientamento
N. Cavalluzzo e A.
Montanari
“Voluntary,
prescrizione
lunga”
in
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli da utilizzare per aderire
alla voluntary disclosure. La prima cosa da fare è identificare i periodi d'imposta
ancora accertabili. In aggiunta a quelli 'aperti' vanno tenute da conto le norme che
dispongono il raddoppio dei termini. L'orientamento giurisprudenziale emergente va
nella direzione di un disconoscimento dei termini più lunghi in presenza di fatti
rilevanti penalmente. L'ampliamento dei termini per l'accertamento non viene
concesso alla comunicazione della notizia criminis all'autorità penale, ma al concreto
esercizio dell'azione penale da parte del pm. Ma come potrebbe l'accusa esercitare
l'azione penale in presenza di un reato non più perseguibile? Questo ci si chiede da più
parti. L'Amministrazione finanziaria è di diverso avviso: è da escludersi che il raddoppio
del termine per l'accertamento fiscale trovi ostacolo nelle cause di estinzione del
reato. Non è escluso che dalla delega fiscale non arrivino novità per l'istituto del
raddoppio dei termini dell'accertamento.
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Il trasferimento all’estero della residenza delle società
“Circolare n. 5 del
20 febbraio 2014”
in
www.assonime.it
..
“Stop alla ritenuta
sui bonifici esteri”
in
Fiscal Focus
www.fiscal-focus.info
..
“Si rafforza il
nome di Padoan”
in
Fiscal Focus
www.fiscal-focus.info
..
“Deducibilità
perdita su crediti”
in
Fiscal Focus
www.fiscal-focus.info
Assonime, con la Circolare n. 5 di ieri 20 febbraio illustra il decreto attuativo del
comma 2-quater dell’art. 166 del TUIR, norma con la quale – a seguito della procedura
di infrazione avviata contro l’Italia dalla Commissione europea – si è provveduto ad
introdurre, nel nostro ordinamento, un particolare regime di sospensione della
riscossione per le operazioni di trasferimento della residenza societaria in un altro
Stato dell’Unione europea, nonché per il trasferimento delle stabili organizzazioni.
La Circolare ripercorre l’evoluzione interpretativa che la tematica dell’exit tax ha
registrato in sede comunitaria e, in particolare, nelle sentenze della Corte di Giustizia,
considerato che è con specifico riferimento ai principi interpretativi elaborati in sede
comunitaria che vanno inquadrate e analizzate le scelte normative adottate dal
decreto attuativo oggetto della Circolare.
Bonifici esteri, il Tesoro congela la tassa del 20%
Il Ministero del Tesoro ha rinviato al 1° luglio l'entrata in vigore della ritenuta
automatica del 20% sui bonifici esteri. Anzi, più precisamente ha attribuito al nascente
Esecutivo il compito di abolirla. Nel frattempo le somme già versate dal 1° febbraio
verranno restituite. È diventato legge, invece, il decreto 'Destinazione Italia' che
contiene le misure per facilitare l'internazionalizzazione delle imprese, i mutui a tasso
zero per l'imprenditoria giovanile e femminile e la compensazione, per le imprese in
credito con la Pa, dei debiti maturati con il fisco. Dopo le critiche della Commissione
europea che sulla ritenuta del 20% aveva ipotizzato una possibile 'violazione della
libertà di movimento' all'interno dell'Europa, il Tesoro, dunque, ha deciso di fare marcia
indietro, anche perché gli accordi internazionali in materia di evasione fiscale
superano la disposizione.
Economia, torna l’idea di un tecnico
Il premier incaricato, Matteo Renzi, lavora alla squadra di governo. Asso nella manica
sarebbe il nome del Guardasigilli. Rumors parlano di Roberto Saviano, ma più probabili
sono il PM anticamorra Raffaele Cantone o Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a
Reggio Calabria. Per il Tesoro in cima alla lista ci sarebbe Guido Tabellini, ex rettore
della Bocconi, con un curriculum internazionale avendo insegnato a Stanford e alla
Ucla. Ma i giochi non sono fatti, perché nelle ultime ore oltre a Lucrezia Reichlin
circola insistentemente il nome dell'ex vicedirettore dell'Ocse Pier Carlo Padoan,
economista con esperienza internazionale e già consulente della Banca Mondiale, da
poco approdato alla guida dell'Istat. Per il fido Graziano Delrio Renzi pensa al ruolo
chiave di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Per Emma Bonino ci sarebbe la
riconferma, mentre Dario Franceschini è sospeso tra Viminale e Cultura.
Deducibilità del credito prescritto
In occasione dell’ultimo Telefisco si è avuto modo di approfondire la questione della
deducibilità della perdita su crediti prescritti anche prima dell’introduzione del D.L.
134/2012, in quanto è stato chiarito che la norma è semplicemente interpretativa e non
ha comportato, quindi, l’introduzione di una nuova fattispecie.
È pertanto da ritenersi corretto il comportamento di tutti quei contribuenti che, anche
prima del periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, hanno rilevato una
perdita su crediti a seguito della prescrizione, dando alla stessa rilevanza fiscale.
Tuttavia rimangono dubbi in merito al corretto comportamento da tenersi nel caso in
cui il credito sia ormai prescritto da alcuni anni: rimane, in tal caso, la possibilità di
dedurre la perdita, o la stessa deve considerarsi ormai completamente indeducibile?
Ebbene, secondo l’interpretazione prevalente, è da ritenersi che il credito prescritto
negli anni passati non sia ormai più deducibile fiscalmente in quanto la perdita è di
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2
competenza dell’anno in cui la prescrizione stessa si verifica.
Inoltre, anche nel caso in cui la perdita sia correttamente dedotta nel periodo in cui si
realizza la prescrizione del credito, l’Agenzia delle Entrate potrà sempre contestare la
mancanza di inerenza nel caso in cui l’inattività del creditore lasci configurare una
vera e propria volontà liberale.
Cassazione. Il difetto di assistenza tecnica nel contenzioso tributario non si
traduce in un difetto di rappresentanza processuale
M. Cancedda
“La mancata
nomina del
difensore non
modifica i tempi
del ricorso”
in
www.fiscooggi.it
Il termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza tributaria, in assenza di
notificazione a istanza di parte, decorre dalla pubblicazione della pronuncia anche
quando quest’ultima è viziata per nullità, a causa del mancato ordine di munirsi del
difensore. È il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 839/2014.
Una Srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio del registro di Roma
aveva rettificato il valore finale di un terreno di proprietà della società stessa, da
questa denunciato in minor somma nell’anno 1991 ai fini dell’Invim straordinaria.
Con sentenza del 18 maggio 2005, la Commissione tributaria provinciale di Roma
dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che non era stata data la prova della sua
notificazione all’ufficio.
La società proponeva appello tardivo il 19 dicembre 2006, sostenendo di essere
legittimata al gravame perché, pur essendo decorso il termine “lungo” d’impugnazione
– fissato dall’articolo 327 del cpc in, all’epoca, un anno a partire dal deposito della
sentenza –, il giudice di primo grado non le aveva ordinato di munirsi di un difensore
tecnico e ciò si era tradotto in una nullità radicale e insanabile della sentenza che, a
dire dell’appellante, avrebbe impedito il decorso del termine d’impugnazione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 19 settembre 2007,
rigettava l’appello affermando che, nonostante l’omissione dell’ordine in questione
avesse leso il diritto di difesa della contribuente, l’impugnazione della sentenza di
prime cure avrebbe comunque dovuto essere proposta entro il termine decadenziale
stabilito dalla legge.
Con la sentenza in rassegna, la Cassazione ha respinto la doglianza, osservando che, a
differenza di quanto avviene nel processo civile, il difetto di assistenza tecnica nel
processo tributario non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale, tanto
che l’incarico al difensore, in base all’articolo 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992, può essere
conferito anche in udienza, successivamente alla proposizione del ricorso.
La mancanza di assistenza tecnica nelle controversie di valore superiore a 2.582,28
euro (5 milioni di vecchie lire) in cui la stessa è obbligatoria, spiega la sentenza,
impone al giudice (ai sensi del successivo comma 5) di ordinare alla parte privata di
munirsi di un avvocato; mentre, laddove l’ordine venga omesso, si verifica una nullità
che si riflette sulla sentenza.
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