Aprile 08 - CGIL Verona

Transcript

Aprile 08 - CGIL Verona
Aprile 2008
INFORTUNI SUL LAVORO
DIRITTI & TUTELE
La Costituzione italiana garantisce a
tutti i cittadini il diritto alla salute sul
luogo di lavoro.
Lo Stato stabilisce l’obbligo
dell’assicurazione contro i danni fisici
ed economici che il lavoratore
subisce a seguito di infortuni e
malattie causati dalla attività
lavorativa.
Il lavoratore che si infortuna sul
lavoro o contrae una malattia
professionale ha diritto ad usufruire
delle prestazioni INAIL, anche se il
datore di lavoro non lo ha assicurato.
In presenza di particolari situazioni
l’INAIL tutela anche i lavoratori che
si infortunino durante il viaggio di
andata e ritorno dal luogo di lavoro
INSERTO SPECIALE “LAVORI ATIPICI”
PAGG.
8 - 12
LE NORME
La tutela assicurativa degli infortuni e
delle malattie professionali non è
alternativa alla prevenzione dei rischi e
dei danni causati dal lavoro. Bisogna
lottare per ottenere concrete modifiche
all’interno e nei luoghi di lavoro al fine
di eliminare i rischi e le nocività.
A cura di G.Marcante &
V.Sorgato
La salute NON si deve vendere: quando
però, malauguratamente, la si perde per
causa lavorativa deve essere al meglio
possibile recuperata e risarcita nei
termini e nelle misure che le leggi
prescrivono.
L’assicurazione non è semplice da
applicare; molto spesso il lavoratore si
vede negare i propri diritti. E questo può
accadere, per esempio, perché il datore di
lavoro evade l’obbligo assicurativo di
presentare la denuncia dell’infortunio
avvenuto, in special modo quando il
“danno” non è grave. Le imprese, a volte,
cercano di trovare aggiustamenti interni
piuttosto che inoltrare regolare denuncia
all’Inail anche per evitare di vedersi
aggravare l’onere del premio assicurativo
a loro carico.
Inoltre, spesso, avviene che il datore di
lavoro non riporti in modo corretto le
cause e le circostanze esatte in cui si è
verificato l’infortunio. Oppure, nella
Patronato INCA CGIL Veneto
evenienza di malattia professionale, può
essere tentato ad accreditare la tesi
secondo la quale si tratti di malattia
comune ovvero di tecnopatia contratta in
precedente lavorazione e/o luogo di
lavoro.
E’ dunque indispensabile la tutela del
sindacato sul posto di lavoro; il
rappresentante per la sicurezza ha titolo
per intervenire immediatamente. La
tempestività dell’intervento e la esatta
conoscenza delle reali situazioni del
luogo di lavoro e delle reali condizioni
nelle quali “il fatto” è avvenuto e si è
determinato diventano elementi
fondamentali e preziosi per costringere
l’Inail ad impostare in modo esatto e
corretto l’istruttoria per il giusto
riconoscimento e la concessione delle
tutele previste.
L’INAIL, dunque, è l'Istituto Nazionale
che gestisce l’Assicurazione obbligatoria
contro gli Infortuni sul Lavoro
esonerando il datore di lavoro dalla
responsabilità civile conseguente
all’evento lesivo subito dai propri
dipendenti, salvo i casi in cui sia
riconosciuta la sua responsabilità per
reato commesso con violazione delle
norme di prevenzione e igiene sul
lavoro.
SOGGETTI TUTELATI
Lavoratori dipendenti:
• tutti gli operai;
• gli impiegati che svolgono di fatto una
attività manuale che li esponga al
rischio di infortunio;
• i sovraintendenti al lavoro anche se
non partecipano materialmente a
questo, purché operino nelle stesse
condizioni previste per gli operai;
• gli apprendisti;
• il coniuge, i figli e gli altri parenti del
datore di lavoro che prestano opera
manuale, anche senza retribuzione,
nell’impresa;
• i soci delle cooperative e di ogni altro
tipo di società che prestano opera
manuale;
• i lavoratori a domicilio;
• i lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari e ai servizi di riassetto e
pulizia dei locali;
pag. 2
• i ricoverati in case di cura, in ospedali,
in istituti di assistenza e beneficenza
che svolgono, per il servizio interno o
attività occupazionale, lavori protetti
n o n c h é i l o r o i s t r u tt o ri e
sovraintendenti;
• i sacerdoti, i religiosi e le religiose, alle
condizioni stabilite dalla legge
(manualità, retribuzione sotto qualsiasi
forma anche se versata direttamente
all’ente religioso di appartenenza …);
• i detenuti in stabilimenti di pena
quando, per il servizio interno o per
attività occupazionale, svolgono lavori,
nonché i loro istruttori o
sovraintendenti;
• i componenti gli equipaggi, per la
navigazione e la pesca, delle navi o
galleggianti anche se eserciti a scopo di
diporto;
• i dipendenti dell’ente FF.S.;
• i dipendenti dell’ente Poste Italiane
S.p.A. (da 1.3.98);
• i dipendenti statali (anche dipendenti da
aziende ad ordinamento autonomo) che
rientrino nelle previsioni di cui agli artt.
1 e 4 del T.U. n. 1124 del 30.6.65 (DM
10/10/85 pubblicato in G.U. n.46786);
• i sindacalisti.
Lavoratori autonomi:
artigiani che svolgono attività
manuale nelle proprie imprese;
• gli assuntori di stazione di fermata e di
passaggio a livello nelle ferrovie e nelle
tranvie esercitate in regime di
concessione.
• gli
Inoltre, da marzo 2000, rientrano nelle
“tutele INAIL” anche:
i lavoratori delle aree dirigenziali;
i lavoratori parasubordinati
gli sportivi professionisti;
i lavoratori italiani operanti in paesi
extracomunitari
ATTIVAZIONE DELLA TUTELA
La denuncia di infortunio - obblighi e
procedure.
1.Il lavoratore deve dare immediata
notizia dell’infortunio al datore di
lavoro. E’ della massima importanza
E’
IMPORTANTE
che
l’infortunato
richieda
copia del
modulo di
denuncia
compilato
dall’azienda
controllando,
con particolare
riguardo, la
descrizione
delle cause, le
circostanze
dell’infortunio
nonché gli
elementi
salariali.
QUESTO É IL
METODO
MIGLIORE PER
ELIMINARE SUL
NASCERE LA
MAGGIOR
PARTE DELLE
PROBLEMATICHE
CHE, SE NON
AFFRONTATE
CORRETTAMENTE,
RISCHIANO DI
LIMITARE
(SE NON IMPEDIRE)
UNA GIUSTA
TUTELA
Patronato INCA CGIL Veneto
provvedere a ciò anche se la lesione è di lievissima
entità potendo essere, al momento, non evidente quali
conseguenze – in futuro – possano manifestarsi.
2.Il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare
all’INAIL - entro due giorni da quando ne ha avuto
notizia - la denuncia di ogni infortunio di cui abbia
avuto notizia occorso ai lavoratori dipendenti della
propria impresa. Se l’infortunio è mortale la denuncia
deve essere fatta per telegramma entro 24 ore
dall’incidente.
La denuncia di infortunio deve contenere:
a) le corrette generalità del lavoratore infortunato;
b) luogo in cui è stato eventualmente ricoverato;
c) la descrizione dettagliata delle cause e delle circostanze
che hanno determinato l’evento;
d) l’ora e il giorno in cui si è verificato l’infortunio;
e) gli elementi salariali relativi al guadagno degli ultimi
15 giorni precedenti la data dell’infortunio;
f) le eventuali deficienze di misure igieniche e di
prevenzione;
g) i testimoni presenti;
h) la natura e la sede delle lesioni.
E’ importante che l’infortunato
richieda copia del modulo di denuncia
compilato dall’azienda controllando, con particolare
riguardo, la descrizione delle cause, le circostanze
dell’infortunio nonché gli elementi salariali.
Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso od una inabilità al lavoro superiore ai trenta giorni, l'autorità di
pubblica sicurezza trasmette copia della denuncia di infortunio alla Direzione Provinciale del Lavoro e il Settore
Ispezione del Lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare cause e circostanze dell'evento. La Direzione Provinciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro, qualora
lo ritenga necessario ovvero sia stata avanzata richiesta
dall'INAIL, dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue
l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.
L’inchiesta si svolgerà sul luogo dell’evento:
• quando il Pretore lo ritenga necessario;
• se gli viene richiesto dall’infortunato, dai suoi superstiti
o dall’INAIL;
• in ogni caso nel settore agricolo.
• possono essere presenti all’inchiesta gli aventi diritto
alle prestazioni assicurative o i loro rappresentanti.
pag.3
In caso di infortunio, oltre a tutta l’assistenza
sanitaria necessaria a reintegrare la salute, il
lavoratore ha diritto all’indennizzo
assicurativo da parte dell’INAIL attraverso:
prestazioni sanitarie; indennità di temporanea;
rendita per inabilità permanente; quote
integrative della rendita;assegno per assistenza
personale continutiva; assegno di
incollocabilità; rendita di passaggio ai
lavoratori ammalati di silicosi o di asbestosi;
rendita ai superstiti; assegno funerario; speciale
assegno mensile in caso di morte per cause
dipendenti dall’infortunio (o malattia
professionale); assegno continuativo mensile;
prestazioni integrative.
LA MALATTIA PROFESSIONALE
Obblighi e procedure
• Il lavoratore deve
informare il datore di
lavoro della avvenuta
malattia professionale
entro 15 giorni dalla sua
manifestazione a pena
della
perdita
dell’indennizzo per il tempo antecedente la
denuncia. Il soggetto interessato dovrà farsi
rilasciare ricevuta attestante l’avvenuta
informazione. Per data di manifestazione della
malattia professionale si farà riferimento a
quella del primo giorno di assenza dal lavoro a
causa di essa. Nel caso in cui non si verifichi
astensione dal lavoro verrà considerata la data
in cui viene redatto il certificato medico di
accertata o sospetta malattia professionale. Il
lavoratore potrà denunciare all’INAIL, di
propria iniziativa, la malattia di cui soffre nel
caso in cui il datore di lavoro non provveda a
ciò. In casi gravi ha diritto di chiedere al pretore
di svolgere una inchiesta per accertare le
circostanze in cui si è manifestata la malattia
(come previsto per gli infortuni).
• Il datore di lavoro dovrà inviare all’INAIL la
denuncia di malattia professionale entro 5
giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Alla
predetta denuncia dovrà essere allegato un
certificato medico che dovrà contenere:
generalità e domicilio del lavoratore;
luogo dove eventualmente è ricoverato;
relazione particolareggiata sulla
sintomatologia accusata dall’ammalato e su
quella rilevata dal medico.
Il tecnopatico (soggetto colpito da malattia
professionale) ha diritto alle prestazioni
assicurative anche dopo l’abbandono della
lavorazione purché la malattia si manifesti entro
il periodo massimo previsto.
Patronato INCA CGIL Veneto
pag. 4
Le “TUTELE INAIL” fornite dal Patronato INCA CGIL
PER UNA CORRETTA TUTELA DI TUTTI GLI INFORTUNI CHE CAUSANO UNA ASSENZA DAL LAVORO
SUPERIORE A 3 GIORNI È NECESSARIO CHE L’INFORTUNATO (O CHI PER LUI) SI RIVOLGA
PRESSO UNA DELLE NOSTRE SEDI.
LA TEMPESTIVITÀ DELL’INTERVENTO INCA È ELEMENTO PREZIOSO PER VERIFICARE CHE L’INAIL
IMPOSTI, FIN DALL’INIZIO, LA PRATICA PER IL RICONOSCIMENTO ASSICURATIVO IN MODO
SOLLECITO E CORRETTO.
Inoltre il Patronato INCA CGIL garantisce gratuitamente:
assistenza con consulenza medico legale e legale;
presentazione ricorsi avverso decisioni INAIL non condivisibili;
controllo delle indennità temporanee e delle rendite;
revisioni per aggravamento;
richieste di protesi e cure termali (nei casi previsti);
assistenza per decesso a causa di infortunio sul lavoro e/ malattia professionale
E’ importante, pertanto, che il lavoratore non ritardi nell’avanzare richiesta di indennizzo
all’INAIL in quanto, trascorsi tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della
manifestazione della malattia professionale si perde ogni diritto alle prestazioni economiche
e sanitarie.
In caso di infortunio mortale e/o malattia professionale il triennio entro il quale i
superstiti possono fare valere il diritto alle prestazioni spettanti decorre dal giorno del
decesso del lavoratore. In caso di titolare di rendita gli eredi devono presentare richiesta di
rendita (ai superstiti) entro 90 giorni dal ricevimento della specifica comunicazione INAIL.
Hai subito un infortunio? Conosci i tuoi diritti?
Ti sei fatto tutelare - da subito - dal Patronato INCA?
Lo sai cosa perdi?
Conosci la differenza - in tema di prestazioni - tra infortunio e malattia generica?
infortunio
malattia generica
Trattamento economico: dal 4° al 90° giorno
100% di retribuzione di cui il 60% a carico
INAIL e il 40% a carico azienda; dal 91°
Da diritto alla corresponsione, da parte
giorno alla guarigione clinica 75% a carico
dell’INPS, di un'indennità sostitutiva della
INAIL e 25% a carico azienda (salvo diverse
retribuzione pagata ai lavoratori a partire
disposizioni contratti di lavoro).
dal 4° giorno di assenza dal lavoro.
Nei 10 anni successivi all’evento
infortunio possibilità di usufruire di particolari
Non sono pagati i primi 3 giorni
erogazioni INAIL:
• esenzione tikets per l’evento subito
L'indennità di malattia spetta per periodi
• pagamento retribuzione al 100% non superiori a 180 giorni di calendario.
intero periodo in caso di ricaduta per
riacutizzazione.
ATTENZIONE al periodo di comporto:
il suo superamento può comportare il
• Liquidazione rendita in caso di
licenziamento
riconoscimento postumi permanenti
• Cure riabilitative climatiche e termali
• protesi
Danno biologico? = risarcimento extra Inail
Patronato INCA CGIL Veneto
pag.5
L’evento infortunio costituisce uno degli elementi fondamentali dell’assicurazione.
E’ BENE SAPERE ………...
La tutela INAIL garantisce ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale una serie di
prestazioni economiche, sanitarie,
riabilitative e integrative.
Tali prestazioni sono fruibili anche nel caso in cui
il datore di lavoro non abbia versato il premio assicurativo
(principio dell’automaticità delle prestazioni).
Per i lavoratori autonomi, a partire dal 1998, non
trova più applicazione l'automaticità della
prestazione.
Infortunio sul lavoro (art. 2 T.U. 1124/65)= causa
violenta o agenti infettivi virulenti in occasione di lavoro.
Malattia Professionale = processo morboso che insorge progressivamente nell’esercizio e a causa delle
lavorazioni.
Danno biologico = (art.13 D.Lgs: 38/2000): lesione
all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona
OBBLIGHI DEL LAVORATORE:
Obbligo di dare immediata comunicazione al proprio datore di
lavoro di qualsiasi infortunio
subito, anche di lieve entità.
OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO:
Obbligo
di
denunciare
all’INAIL e all’Autorità territoriale di pubblica sicurezza gli infortuni di cui siano
colpiti i dipendenti e che siano giudicati con prognosi
non guaribile entro 3 giorni, indipendentemente da
ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di
legge per l’indennizzabilità, che compete all’INAIL.
La denuncia deve essere fatta entro due giorni da
quello in cui si è avuta notizia dell’infortunio e deve
essere corredata da certificato medico.
In caso di morte la denuncia deve essere fatta entro 24
ore.
In caso di infortunio il lavoratore deve essere trasportato, con spese a carico dei datore di lavoro, al più vicino ospedale ovvero presso i medici o i centri di cura
privati convenzionati, qualora non siano sufficienti le
attrezzature sanitarie aziendali.
I principi che sono a base per il riconoscimento, "causa
violenta" e ’"occasione di lavoro", per la molteplicità e
la varietà dei casi che accadono, della loro dinamica e
delle condizioni in cui si verificano, sono stati più volte
oggetto di interpretazioni da parte della giurisprudenza,
che ne ha determinato un ampliamento della tutela.
Queste varietà e peculiarità hanno assunto particolare
rilievo, ad esempio, nelle ipotesi di infortuni cosiddetti
“in itinere”.
La giurisprudenza ne ha determinato il riconoscimento interpretando e ampliando il concetto di “occasione di lavoro”.
Il concetto di “occasione di
lavoro” ha trovato nel tempo,
grazie ad una vasta giurisprudenza, la massima espressione
nel
far
riconoscere
l’indennizzabilità
dell’infortunio in itinere.
Il D. Lgs. 38/2000 ha disciplinato per legge l’infortunio
in itinere.
Definizione - evento occorso al lavoratore:
durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro;
durante il normale percorso che collega due luoghi
di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti,
nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale
Sono escluse dalla tutela le interruzioni o le deviazioni
dal percorso non dipendenti dal lavoro non necessitate.
Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL al lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale si distinguono a seconda delle loro finalità in:
indennitarie che coprono la perdita di guadagno in
caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro
risarcitorie che coprono i danni permanenti e la
morte
Dal 25 luglio 2000 il sistema di indennizzo del danno
permanente ha subito una profonda trasformazione
con l’introduzione del riconoscimento del
“danno biologico”
INDENNITA’ DI TEMPORANEA
In caso di assenza dal lavoro per inabilità
da infortunio o malattia professionale
l’INAIL corrisponde una indennità giornaliera (indennità per inabilità temporanea assoluta) per la mancata attività esercitata.
L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo
alla data di infortunio o manifestazione della malattia
professionale fino alla guarigione clinica.
Patronato INCA CGIL Veneto
Viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei
quindici giorni immediatamente precedenti l’evento:
60% fino al 90° giorno di inabilità
75% dal 91°giorno in poi
L'indennità è corrisposta anche per i giorni festivi
Quando vi fossero dubbi circa la configurabilità
dell’evento come infortunio sul lavoro o come comune
malattia, vige la normativa dettata dalla convenzione
INPS - INAIL per coordinare l’erogazione di prestazioni per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale e indennità di malattia.
DEFINIZIONI
La lesione è rappresentata da
ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore da cui derivi:
inabilità temporanea assoluta;
inabilità permanente assoluta o parziale;
morte.
La causa violenta può essere dovuta a:
energia meccanica (cadute, tagli, ecc.),
energia muscolare (sforzo), energia elettrica
(folgorazioni …),
energia termica (colpo di calore - assideramento polmonite a frigore),
sostanze tossiche (inalazione massiccia o acuta),
natura microbica (carbonchio, tetano, leptospirosi,
brucellosi, epatite virale, ecc.), natura psichica
(nevrosi da spavento …),
motivi diversi (rissa …).
Il fatto causale deve essere:
esterno (legato all’ambiente di lavoro),
violento (di forma acuta),
rapido (di intensità concentrata in breve spazio di
tempo),
efficiente (deve esercitare sul corpo umano una efficacia realmente causale (rapporto tra fatto e danno)
L’occasione di lavoro: un infortunio può dirsi avvenuto
in occasione di lavoro quando sia il lavoro a determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza (non è
necessario che l’evento si sia verificato nel luogo di
lavoro o durante l’orario di lavoro ma è indispensabile
che si sia verificato per il lavoro = nesso eziologico)
pag. 6
ESENZIONI e CURE
Gli infortunati e coloro che sono
affetti da una malattia professionale sono esentati dal pagamento dei ticket per le prestazioni
sanitarie di cui necessitano in
dipendenza dell'infortunio o
della malattia professionale.
Gli invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 sono esentati dal ticket
per la generalità delle prestazioni sanitarie.
Gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici possono gratuitamente fruire di uno o più cicli di cure idrofangotermali e dei soggiorni climatici, entro i termini di
revisione della rendita (10 anni in caso di infortunio,
15 anni in caso di malattia professionale).
Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale, mentre tutte le spese accessorie (viaggio sia per l’invalido che per
l’accompagnatore, diarie, rette alberghiere) sono di
competenza dell'INAIL.
Le cure, anche se prescritte dal medico di fiducia, devono essere concesse dal medico INAIL, qualora le
ritenga utili al recupero della capacità lavorativa, ma
anche alla stabilizzazione delle condizioni cliniche e
alla prevenzione di possibili evoluzioni di particolari
patologie come la silicosi e l’asbestosi.
TERMINI & PRESCRIZIONI
I provvedimenti INAIL possono essere oggetto di opposizione ogni qual volta non si concorda su quanto
deciso dall’Istituto assicuratore.
L’opposizione va effettuata entro 60 giorni dalla data
di ricezione del provvedimento INAIL che definisce
l’infortunio o la malattia professionale.
Il termine di 60 giorni per effetto della legge n. 533
del 1973, non è più un termine perentorio, ma soltanto
ordinatorio. E’ pertanto possibile opporsi anche dopo
trascorso tale termine, fermo restando che il certificato medico, in quanto necessariamente riferibile alla
situazione contestata, non può che riportare la valutazione medica alla data di valutazione operata
dall’INAIL.
Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo n. 3 del
maggio 2000 occorre prestare particolare attenzione
alle conseguenze degli esiti dell’opposizione che
comportano variazioni di grado di inabilità.
In materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni o alla variazione delle stesse esistono specifici termini entro cui è possibile esercitare i propri diritti.
Termini che se non vengono rispettati possono danneggiare gravemente gli interessi dei ricorrenti.
Un diritto si estingue per prescrizione
o per decadenza
Patronato INCA CGIL Veneto
La prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere.
Il giudice non può rilevare
d’ufficio la prescrizione e la
decadenza in assenza di opposizione dell'INAIL.
Occorre distinguere i termini di prescrizione a seconda
che si tratti di infortunio, malattia professionale o revisione della rendita.
La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni INAIL può essere interrotta anche con atti stragiudiziali (es. atto scritto di intimazione o di richiesta, ricorsi
amministrativi ecc.).
Per effetto dell’interruzione quindi inizia un nuovo periodo di prescrizione.
La domanda amministrativa di liquidazione della prestazione entro 3 anni e 150 giorni (210 giorni per le
revisioni); ha efficacia interruttiva della prescrizione
stessa.
Il termine di prescrizione per gli eventi
infortunistici e malattie professionali è di
3 anni
Decorrenza:
dalla data dell’infortunio
la data va spostata qualora l’evento non sia immediatamente configurabile come infortunio
dal momento in cui il lavoratore ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia ad
una causa violenta
una volta accertato il diritto esso è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale dalla data
dell’infortunio
la data va spostata qualora l’evento non sia immediatamente configurabile come infortunio
dal momento in cui il lavoratore ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia ad
una causa violenta
una volta accertato il diritto esso è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale
Il termine di prescrizione per malattia
professionale è di 3 anni
La prescrizione comincia a decorrere:
dal giorno della manifestazione della malattia
ovvero dal primo giorno di completa astensione dal
lavoro
ovvero dal giorno della presentazione all’INAIL
della denuncia con il certificato medico
oppure dalla data di consolidamento di postumi in
misura indennizzabile.
oppure dalla data in cui l’assicurato ha avuto cognizione, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile in rendita
pag. 7
REVISIONI
La rendita è revisionabile o su iniziativa dell'INAIL
(revisione attiva) o su richiesta del lavoratore
(revisione passiva).
Quest’ultimo chiederà la revisione quando ritenga di
essere peggiorato per ottenere una rendita maggiore
in rapporto all'aggravamento dei suoi postumi permanenti.
Per gli eventi che si collocano a decorrere dal 25 luglio 2000 che abbiano dato luogo al riconoscimento
postumi inferiori al 16%, è prevista solo la possibilità
del lavoratore di chiedere l’aggravamento e la conseguente eventuale revisione del danno precedentemente accertato.
I termini di revisione e/o aggravamento si differenziano a seconda che si tratti di postumi da infortunio o
da malattia professionale.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottoporsi
alle visite di controllo che siano disposte dall’INAIL.
In caso di rifiuto l’Istituto può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
NUOVI ASSICURATI
& NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
Il D. Lgs. n.276/2003 introduce sul mercato del lavoro
una serie di nuove figure di
lavoratori subordinati ed a
progetto che, oltre ad assuIN A IL
mere delle particolarità
nell’espletamento
dell’attività lavorativa, godranno di particolari trattamenti anche nell’ambito della contribuzione.
NEL PROSSIMO MESE DI MAGGIO PUBBLICHEREMO
UN “NUMERO SPECIALE” SU IMPORTANTI NOVITÀ RIGUARDANTI:
LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI EX ESPOSTI ALL’AMIANTO
IL FONDO VITTIME AMIANTO
LL FONDO VITTIME INFORTUNI MORTALI
LE NUOVE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI
… non sai che pesci pigliare???
Rivolgiti al Patronato INCA CGIL
Patronato INCA CGIL Veneto
pag. 8
vrapposti anche parzialmente, per il periodo coincidente il contributo assicurativo verrà calcolato sulla
media dei compensi.
Nota bene: per i rapporti di associazione in
partecipazione l'onere del contributo assicurativo è
tutto a carico del committente.
LAVORATORI “ATIPICI” - ASSICURAZIONE INAIL
CONTRO INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI
L’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie
professionali riguarda anche i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione, qualora svolgano
determinate attività.
I soggetti con obbligo di iscrizione all’Inail
Devono essere assicurati all’Inail gli amministratori, i
sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti
con o senza personalità giuridica, i membri di collegi e
commissioni, i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, i collaboratori a progetto e quelli che
eseguono prestazioni occasionali (D.lgs 276/2003 Riforma Biagi).
Insomma, tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata
Inps, qualora svolgano le attività rischiose previste
dall’assicurazione obbligatoria Inail (Art. 1 T.U.
1124/65) comprensive anche dell’utilizzo non occasionale di apparecchiature elettriche e/o elettroniche,
compresi i computer e le macchine da scrivere.
Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti
coloro che, per la loro attività, conducono, non occasionalmente, veicoli a motore.
Il contributo assicurativo e gli adempimenti
L’onere del contributo assicurativo è (ingiustamente)
ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e
di 1/3 a carico del lavoratore. La denuncia assicurativa
e il versamento del contributo devono essere effettuati
dal committente anche per il terzo del lavoratore.
Il contributo assicurativo è calcolato, in base al tasso
applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
Va precisato che il tasso applicabile sarà uguale a quello dell’azienda committente, se l’attività del collaboratore è inserita in una delle posizioni assicurative già
attivate, altrimenti verrà determinato in relazione
all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.
In caso di unico committente il contributo sarà calcolato sul compenso effettivo, se tale compenso rientra tra
il minimale e il massimale (fascia stabilita di anno in
anno). Se, invece, è inferiore al minimale o superiore al
massimale, la base imponibile dovrà essere adeguata a
tali cifre.
Qualora la durata del rapporto di collaborazione sia
inferiore all’anno, il compenso dovrà essere diviso per
i mesi di attività per determinare la base imponibile
mensile. In caso di pluricommittenze per periodi so-
La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate
La denuncia nominativa all’Inail dei lavoratori parasubordinati va fatta tenendo conto delle modifiche
intervenute (decreto ministeriale 19 settembre 2003)
in materia di presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività.
In virtù di tali modifiche la denuncia deve essere effettuata dal committente:
contestualmente all’instaurazione del rapporto di
lavoro in caso di denuncia di esercizio;
non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento,
nei casi di variazione e cessazione dell’attività.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto, in caso
d’infortunio o malattia professionale, all’indennità di
temporanea (60% per i primi 90 giorni di inabilità e
75% per i successivi). Per la liquidazione di tale prestazione dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale
di legge.
In caso di postumi derivanti da infortunio o malattia
Patronato INCA CGIL Veneto
pag. 9
professionale si ha diritto a:
con grado di inabilità dal 6% al 15% ad un indennizzo in capitale;
con grado di inabilità dal 16% al 100% ad una rendita mensile.
Nota bene: in caso di infortunio, anche se di lieve entità, il
lavoratore è obbligato a informare immediatamente il
committente.
In caso di infortunio non guaribile in 3 giorni, il committente dovrà denunciare l’evento all’Inail, allegando il certificato medico, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia.
Invece, nella malaugurata circostanza di infortunio mortale
o con prognosi funesta, la denuncia deve essere fatta entro
24 ore dall’evento.
Le registrazioni obbligatorie
Per tutti i collaboratori e gli associati in partecipazione soggetti all’assicurazione antinfortunistica, i committenti sono
obbligati alla tenuta dei libri matricola (dati anagrafici, codice fiscale, compenso pattuito, durata del contratto, data
inizio e fine dei lavori) e dei libri paga (importo lordo, trattenute previdenziali e assicurative, ritenute fiscali, importo
netto corrisposto).
Le disposizioni per gli sportivi dilettanti
L’assicurazione Inail obbligatoria è stata estesa agli sportivi
dilettanti tesserati come atleti, dirigenti e tecnici presso le
federazioni sportive nazionali.
L’obbligo assicurativo è stato esteso alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva. Tale norma, in
vigore dal 1° luglio 2003, stabilisce l’indennità solo nei casi
d’infortunio subito durante lo svolgimento delle attività
sportive e che hanno causato inabilità permanente o morte.
ATTENZIONE: i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale con società sportive dilettantistiche non sono più coperti da
assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3,
della legge 289/02). La disposizione è in vigore dal 1°
gennaio 2003, data in cui sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette
collaborazioni.
Nota bene: per ricevere assistenza o maggiori informazioni rivolgiti al Patronato Inca-Cgil, gli indirizzi
delle sedi le trovi (anche) nel sito: www.inca.it.
NEL PROSSIMO MESE DI MAGGIO PUBBLICHEREMO UN “NUMERO SPECIALE”
SU IMPORTANTI NOVITÀ RIGUARDANTI:
LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER
GLI EX ESPOSTI ALL’AMIANTO
IL FONDO VITTIME AMIANTO
IL FONDO VITTIME INFORTUNI MORTALI
LE NUOVE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Cos’é E.BI.Temp:
L'Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo è
stato costituito, in applicazione dell'Art. 7 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, tra:
CONFINTERIM (Confederazione Italiana delle
Associazioni delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo)
AILT (Associazioni nazionale delle imprese di
lavoro temporaneo)
CGIL
CISL
UIL
e le loro Organizzazioni di categoria: CGIL NidiL,
ALAI CISL, CPO UIL.
Non ha fini di lucro, opera per il comparto delle imprese di fornitura e per i lavoratori temporanei, in una quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di
sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.
In particolare gli scopi dell'Ente sono:
la gestione, attraverso specifici fondi, della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti
sindacali dei lavoratori temporanei.
La funzione di service agli istituti paritetici
(Osservatorio, Comitati e Commissioni).
Interventi di sostegno al reddito, come previsto dalla
lettera d) dell'Art. 7 del CCNL per la categoria delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, quando attivato dalle parti.
Eventuali altre prestazioni definite dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro relativa ai lavoratori temporanei.
E.BI.TEMP per conseguire i propri scopi si avvale del
contributo a carico delle imprese fornitrici e dei lavoratori nelle misure previste dalla contrattazione tra le parti, delle quote versate dalle aziende al fondo permessi
sindacali, di eventuali proventi pubblici o privati oppure provenienti da iniziative sociali.
Patronato INCA CGIL Veneto
Organi di E.BI.TEMP:
L' Assemblea
Il presidente e il Vicepresidente
Il Consiglio di Amministrazione
Il Collegio dei Sindaci
Tutti gli organi, con esclusione del Collegio dei Sindaci,
sono paritetici fra le Parti contraenti .
Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali
E.BI.TEMP si avvale di una struttura composta da lavoratori dipendenti e di collaboratori esterni la cui responsabilità operativa è affidata a un Direttore.
Attività
L'attività di E.BI.TEMP é stata delineata dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria rinnovato il
23 settembre 2002.
L'Ente nazionale bilaterale paritetico, denominato
E.BI.TEMP, opera nel comparto delle imprese di fornitura, relativamente ai propri dipendenti temporanei, in un
quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di
sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale
del settore.
Prestazioni
CONVENZIONE E.BI.TEMP - ASSICURAZIONI
GENERALI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DEI LAVORATORI TEMPORANEI
E.BI.TEMP ha stipulato una convenzione con le Assicurazioni Generali per l’erogazione di indennità a favore
dei lavoratori temporanei infortunati sul lavoro, con decorrenza 1° giugno 2002.
CHI HA DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE
L’ assicurazione vale per i lavoratori temporanei dipendenti delle Imprese di Fornitura di Lavoro Temporaneo
associate a E.BI.TEMP durante il periodo in cui essi
svolgono la loro attività professionale.
CASI DI INDENNITA’
L’ indennità viene corrisposta per incidenti sul lavoro
con esiti di inabilità temporanea ed esiti più gravi. Per
ogni fascia di infortunio è prevista un’indennità di 25,82
euro al giorno per l’ inabilità temporanea, e di 30.987,41
euro da corrispondere in unica soluzione per gli esiti più
gravi.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene
corrisposta a partire dal giorno successivo alla cessazione della missione, fino alla completa guarigione certificata dall’INAIL e, comunque, per un massimo di 90
giorni.
N.B.: Il diritto all'indennizzo si prescrive trascorso un
anno dall'ultima corrispondenza intercorsa con
G.G.L. Spa
COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO A E.BI.TEMP
Il lavoratore che intende avvalersi della prestazione, deve comunicarlo tempestivamente con raccomandata a.r. a E.BI.TEMP per rispettare i termini
previsti per la denuncia di infortunio. E.BI.TEMP
pag. 10
invierà all’assicurato i moduli da compilare per
la denuncia.
Prestazioni per infortunio
A partire dal primo giugno 2006 sono cambiate le modalità di richiesta e le condizioni di erogazione delle indennità
corrisposte in caso di infortunio.
Per gli infortuni avvenuti entro il 31 maggio 2006 resta
valida la precedente convenzione che prevedeva l'invio
della denuncia alle Assicurazioni Generali e a Ebitemp per
conoscenza.
Ebitemp eroga indennità aggiuntive (oltre a quelle spettanti per legge) a favore dei lavoratori in somministrazione a
tempo determinato in caso di: infortunio sul lavoro che si
protrae oltre la scadenza del contratto; invalidità permanente; decesso sul luogo di lavoro.
Come tutti i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori in
somministrazione a tempo determinato sono soggetti
all'obbligo assicurativo e quando svolgono la loro attività
professionale presso le imprese utilizzatrici sono tutelati
dall'Inail, che garantisce loro le prestazioni economiche,
sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di
lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo.
In più, i lavoratori in somministrazione a tempo determinato possono godere di prestazioni aggiuntive offerte da
Ebitemp.
Chi ha diritto alle indennità
Hanno diritto alle indennità, i lavoratori con contratto di
somministrazione a tempo determinato dipendenti dalle
agenzie per il lavoro associate a Ebitemp, che si infortunano durante la loro attività professionale presso l'impresa
utilizzatrice.
Quando scattano le prestazioni
La protezione aggiuntiva interviene
quando l'infortunio ha conseguenze
gravi e prolungate, anche oltre la
scadenza della missione. In particolare quando l'infortunio:
si protrae oltre la scadenza del contratto;
provoca una invalidità permanente
che si manifesta entro un anno
dall'infortunio;
provoca esito mortale sul luogo di
lavoro ed avviene entro un anno e a causa dell'infortunio.
Che cosa si può ottenere
Le prestazioni sono riconosciute in relazione ai diversi
rischi e alla diversa gravità delle conseguenze provocate
dall'infortunio.
Infortunio che si protrae oltre la scadenza del contratto
Risarcimento fino a un massimo di 2.500,00 euro in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite,
tenendo conto della situazione lavorativa dell'infortunato.
Invalidità permanente
Dal 3% al 20%: l'indennizzo massimo di 31.000,00 euro
viene ridotto proporzionalmente all'entità dell'inabilità.
Viene applicata una franchigia del 3%.
Dal 21 al 60%: l'indennizzo massimo di 31.000,00 euro
viene ridotto proporzionalmente all'entità dell'inabilità.
Oltre il 60%: viene corrisposto l'indennizzo massimo di
31.000,00 euro.
Patronato INCA CGIL Veneto
Morte: viene corrisposto l'indennizzo massimo di
31.000,00 euro.
Tutte le prestazioni in caso di infortunio sono deliberate ed
erogate a insindacabile giudizio dell'ente.
Come chiedere un indennizzo
Per richiedere un indennizzo, è necessario scaricare, stampare e compilare il documento: Denuncia di infortunio,
autorizzazione al trattamento dei dati personali e norme
da seguire
A chi inviare la richiesta: la richiesta va inviata esclusivamente con raccomandata a.r. a Ebitemp al seguente indirizzo:
Ebitemp - Indennizzi infortuni - Corso Vittorio Emanuele
II, 269 - 00186 Roma
Entro quanto tempo va denunciato l'infortunio
Infortuni che si protraggono oltre la durata del contratto: la denuncia va inviata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Invalidità permanente: la denuncia va inviata entro 30
giorni dall'infortunio, o dal momento in cui il lavoratore ne abbia la possibilità.
Decesso: la denuncia deve essere inviata entro 30 giorni, o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano
avuto la possibilità.
Ulteriori informazioni: per ogni dubbio che dovesse insorgere l'assicurato potrà rivolgersi al numero verde di Ebitemp: 800.672999.
Gli iscritti a NIdiL CGIL
NIdiL-Cgil può aiutarti nella lettura del tuo contratto, può fornirti informazioni sulle leggi, sul
fisco e sulla previdenza, offrirti tutela su controversie contrattuali.
Gli iscritti NIdiL hanno numerosi vantaggi grazie
alla convenzione nazionale stipulata con l'Unipol, il Monte dei Paschi di Siena e Telecom Italia. Inoltre con l’iscrizione a NIdiL si ha la possibilità di aderire alla mutua “Valore Salute”, un
sistema mutualistico nato per la tutela sanitaria
di collaboratori e consulenti, che dà copertura
alle assenze dal lavoro per malattia, maternità
e, in alcuni casi, per infortunio, mediante un sistemi di sussidi giornalieri oppure “una tantum”.
I nostri sportelli forniscono:
informazioni e consulenze sui vari rapporti di
collaborazione e sul lavoro temporaneo
assistenza e tutela contrattuale (la stipula, la
gestione e l’estinzione del contratto di lavoro
individuale o dei rapporti con l’impresa committente)
pag. 11
consulenza fiscale e tributaria (compilazione
modello unico, nota compensi, moduli Inps)
consulenza e assistenza previdenziale (verifica
della cumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione, fondo inps parasubordinato)
assistenza e sostegno durante eventuali vertenze di lavoro, conteggi, recupero compensi
organizzazione di incontri e assemblee con i
lavoratori per costruire insieme la giusta rappresentanza
costruzione di accordi collettivi che aiutino a
disciplinare i rapporti di collaborazione nelle
singole aziende o, anche, nelle amministrazioni
pubbliche. Abbiamo già firmato diversi accordi
collettivi sia con Pubbliche amministrazioni sia
con privati.
elaborazione e divulgazione dei dati aggregati
relativamente ai Nuovi Lavori.
Inoltre NIdiL Cgil insieme alla Mutua studentesca
e l'Unione degli studenti, attiverà degli appositi
sportelli per l'orientamento e la tutela degli studenti
nel mercato del lavoro.
Contattaci presso le nostre sedi Provinciali, troverai i informazioni sulle attività che NIdiL-Cgil ha
programmato per accrescere la tua tutela e i tuoi
diritti.
Inoltre, chi aderisce a NIdiL-Cgil ha diritto a
usufruire di tutti i servizi che la Cgil mette a
disposizione dei propri iscritti.
A tutti i suoi iscritti, infatti, la Cgil garantisce una
rete di servizi in grado di offrire informazioni, tutela
e assistenza nell’esercizio dei diritti previdenziali,
fiscali e contrattuali attraverso il patronato Inca, i
centri di assistenza fiscale Caaf e gli Uffici Vertenze Cgil.
Il Sistema Servizi Cgil è una rete di servizi tra loro
coordinati, altamente professionali e presenti su
tutto il territorio nazionale.
Inoltre, gli iscritti Cgil possono ottenere:
mutui a tassi agevolati e condizioni di particolare favore sui conti correnti e sui principali servizi bancari presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena;
polizze assicurative Unipol a condizioni agevolate per la tutela sanitaria, per la tutela previdenziale, per la tutela dei propri risparmi, contro
i rischi dell’abitazione e per l’assicurazione auto
e dei motocicli;
finanziamenti, fino a 16.000,00 euro a tassi agevolati presso Agos Itafinco;
sconti con Trenitalia del 50% sull’acquisto di
Carta d’Argento e del 30% sull’acquisto di Carta Club Eurostar;
particolari tariffe alberghiere offerte da Starhotels;
sconti speciali con la compagnia aerea Meridiana, per i viaggi individuali e di gruppo e per i
Patronato INCA CGIL Veneto
pacchetti turistici;
convenzioni per alcuni servizi termali e turistici;
sconti per l’acquisto di computer Olidata, anche
con finanziamenti a tasso zero da richiedere
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;
sconti per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli
presso il Teatro dell’Opera di Roma, presso
l’Arena di Verona e per le visite alla Città della
Scienza di Napoli;
sconti particolari per l’abbonamento a Rassegna Sindacale, il settimanale di politica ed economia sociale della Cgil;
accesso ai corsi di formazione professionale
organizzati da Smile (sistemi e metodologie
innovative per il lavoro e l’educazione).
Per ulteriori informazioni sul sistema dei
servizi Cgil e su tutte le offerte commerciali e
culturali per gli iscritti è attivo il
numero verde 848-854388
nei giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00
E ancora………...
I Centri per il lavoro, mettono a disposizione la
propria rete informativa e di tutela a supporto dei
lavoratori iscritti a NIdil-Cgil.
Il CID/CPL Centro per il Lavoro è struttura della
Cgil preposta a svolgere sia funzioni di servizio,
che funzioni prettamente sindacali in stretta correlazione con il Dipartimento Politiche Attive del Lavoro, per il quale costituisce un punto di osservazione e contatto importante che consente di evidenziare dinamiche presenti sul mercato del lavoro e di costruire una relazione con chi nel mercato
si muove, spesso senza consapevolezza dei propri diritti.
I CID/CPL Centri per il Lavoro sono presenti nelle
Camere del Lavoro con sportelli di prima accoglienza e di consulenza in grado di dialogare con i
diversi soggetti presenti sul mercato del lavoro,
con funzioni di sostegno all'orientamento scolastico e professionale, organizzazione di progetti per
soggetti a rischio di esclusione sociale, tutela dei
diritti del cittadino.
Sono collegati tra loro da una rete telematica per
l'aggiornamento delle informazioni e delle banche
dati rispetto alle varie opportunità formative e lavorative, utili per la ricerca attiva del lavoro.
Le principali banche dati elaborate dai Centri per il
Lavoro messe in rete sono le seguenti: 1) schede
pag. 12
accesso al lavoro; 2) borse di studio; 3) concorsi;
4) materiali progetti vari; 5) legislazione; 6) annunci di lavoro qualificato Italia estero e annunci
di lavoro locale; 7) banca dati legislazione del
lavoro al femminile.
I Centri per il lavoro offrono i seguenti servizi:
accoglienza, informazione in autoconsultazione e consultazione guidata sui concorsi
pubblici, corsi di formazione professionale,
contratti di formazione lavoro, annunci di lavoro qualificato, avviamenti nella Pubblica Amministrazione, lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoro e studio in Italia e all'estero,
borse di studio;
informazione orientativa sulla legislazione di
acceso al lavoro, di gestione del mercato del
lavoro, ammortizzatori sociali e diritti;
consulenza orientativa sulle varie fasi nella
gestione della ricerca attiva del lavoro:
• definizione degli interessi e bilancio delle
competenze e della capacità del disoccupato
• definizione del contesto economico e sociale in cui si inserisce la ricerca del lavoro
• struttura del curriculum
• impostazione della ricerca: come e dove
trovare un lavoro
• i servizi per l'impiego pubblici e privati
• impostazione del colloquio di selezione
• utilizzo di leggi e strumenti a tutela dei diritti
del disoccupato e del lavoratore;
servizio di informazione ed indirizzo verso
le categorie e gli altri centri della Cgil.
… non sai che pesci pigliare???
Rivolgiti al Patronato INCA CGIL
NEL PROSSIMO MESE DI MAGGIO PUBBLICHEREMO UN “NUMERO SPECIALE” SU
IMPORTANTI NOVITÀ RIGUARDANTI:
LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI
EX ESPOSTI ALL’AMIANTO
IL FONDO VITTIME AMIANTO
LL FONDO VITTIME INFORTUNI MORTALI
LE NUOVE TABELLE MALATTIE PROFESSIONALI