Accordi bilaterali Rubik - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
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Accordi bilaterali Rubik - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Accordi bilaterali Rubik Strategia emersione denaro non dichiarato (cd. money strategy) per cui la Confederazione elvetica ha concluso tre Convenzioni fiscali con: Germania il 21 settembre 2011 Regno Unito il 6 ottobre 2011 Austria il 13 aprile 2012 Il contenuto è sostanzialmente identico, salvo il diverso trattamento previsto da altre Convenzioni tra gli Stati contraenti. 1 Imposta liberatoria e regolarizzazione del passato Gli accordi prevedono l’applicazione da parte degli agenti pagatori svizzeri di: - Imposta liberatoria pro futuro - Regolarizzazione degli investimenti passati Obiettivo Accordi scambio automatico di informazioni per i redditi da capitali nel caso in cui il cliente acconsenta a completa disclosure della propria situazione patrimoniale svizzera. 2 Ambito soggettivo - - Persone fisiche residenti in Germania, Regno Unito e Austria che risultino essere titolari o beneficiari effettivi di un conto o un deposito ovvero che risultino beneficiari effettivi di “averi patrimoniali” detenuti da: società, persone giuridiche, stabilimenti (Anstalten), fondazioni, trust, imprese fiduciarie e strutture simili che non esercitano attività commericale sotto qualsiasi forma; società di assicurazione-vita in relazione ad un’insurance wrapper; ogni altra persona fisica mediante un conto deposito presso un agente pagatore svizzero. 3 Ambito oggettivo Si definiscono “averi patrimoniali” (cd. relevant assets) tutti quelli depositati presso conti o depositi di agenti pagatori svizzeri. A seguito delle modifiche apportate dai Protocolli firmati il 20 marzo e il 5 aprile 2012, gli Accordi tra Svizzera e Regno Unito e Svizzera Germania includono nell’ambito di applicazione degli stessi anche le successioni. NON RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE Gli averi patrimoniali della persona fisica detenuti attraverso trust o fondazioni, qualora il beneficiario effettivo non possa essere individuato in modo definito (es: trust o fondazioni discrezionali ed irrevocabili, i cui regolamenti (Bylaw, Beistauten e simili) individuano una classe di beneficiari senza specificarne l’identità. Gli averi patrimoniali della persona fisica detenuti per il tramite un’assicurazione sulla vita, a condizione che la compagnia dimostri all’agente pagatore svizzero che provvederà essa stessa a fornire adeguata documentazione all’Autorità britannica ovvero che le condizioni fiscali richieste dall’ordinamento tedesco per il riconoscimento della polizza sono state rispettate. Il contenuto delle cassette di sicurezza, i gioielli, le opere d’arte, gli immobili, i contratti di assicurazione, ad eccezione di quelli detenuti da società di assicurazione sulla vita nell’interesse di un assicurato presso un conto individualizzato nel quale la copertura assicurativa sia minima e le condizioni di rimborso e pagamento non si limitino al caso di decesso, invalidità o malattia (è il caso degli insurance wrappers o manteux d’assurance). 4 Le fattispecie rilevanti e il cd. regularising the past Gli Accordi contemplano due fattispecie rilevanti: - posizioni fiscali già esistenti al momento dell’entrata in vigore degli Accordi (1° gennaio 2013); - posizioni che sorgeranno a far corso dal 1° gennaio 2013. Pagamento unico per il passato Rispetto ai rapporti esistenti al momento dell’entrata in vigore degli Accordi, questi prevedono che la persona rilevante titolare o beneficiario di un’attività rilevante depositata presso un agente pagatore svizzero al 31 dicembre 2010 e al 31 maggio 2013 possa optare, entro tale ultima data, tra due regimi opzionali: - effettuare un pagamento forfettario una tantum (cd. one-off lump slum) sugli assets rilevanti mantenendo l’anonimato, ovvero - denunciare volontariamente la propria posizione all’agente pagatore svizzero, (opzione automatica se entro il termine previsto la persona rilevante non decida per alcuna delle soluzioni proposte). - La scelta effettuata è irrevocabile. - L’alternativa alla mancata scelta da parte del cliente è rappresentata dall’obbligo di chiusura, entro il 31 maggio 2013 con riferimento all’Accordo con il Regno Unito e al 1° gennaio 2013 con riferimento a quello con la Germania, dei propri conti o depositi svizzeri. 5 Pagamento unico forfettario Calcolato sulla base del patrimonio del cliente al 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2010 o 31 dicembre 2012. Nel caso in cui il conto sia stato aperto successivamente al 31 dicembre 2002, ma prima del 31 dicembre 2010, la base di calcolo è data dalla situazione patrimoniale esistente alla fine dell’anno nel quale è stato aperto il conto. Previsione di discipline speciali per i conti aperti successivamente al 31 dicembre 2010. - Rispetto alle aliquote applicabili è necessario distinguere tra i tre Accordi. L’Accordo con il Regno Unito, infatti, prevede che l’aliquota massima applicabile sia pari al 34 per cento del capitale rilevante, mentre il minimo sia del 19 per cento. L’Accordo con la Germania, a seguito del Protocollo firmato il 5 aprile 2012, prevede un limite massimo di aliquota applicabile al 41 per cento, mentre quello minimo al 21 per cento; L’Accordo con l’Austria prevede un limite massimo di aliquota applicabile del 38 per cento ed un minimo del 15 per cento. 6 Effetti del pagamento forfettario una tantum sulla posizione fiscale del contribuente nello Stato di residenza Con il pagamento unico da parte del cliente e la consegna alle Autorità fiscali del proprio Stato di residenza, il cliente vede estinguersi tutte le domande fiscali sui patrimoni rilevanti detenuti presso agenti pagatori svizzeri. In particolare risultano estinte le posizioni riguardanti l’imposta sul reddito inclusa la Spekulationsgewinnbesteuerung tedesca o gli income tax inglesi, i capital gains tax, il supplemento di solidarietà, l’Iva, l’imposta patrimoniale, la tassa di esercizio, l’imposta di successione e donazione, gli interessi, le imposte di sollecito e le multe, indennità e costi simili e l’imposta ecclesiastica per i clienti tedeschi. Gli effetti liberatori del pagamento forfettario non operano, nel caso dell’Accordo con la Germania, qualora i patrimoni abbiano provenienza illegale secondo le norme penali tedesche ovvero se prima della firma del Trattato, la posizione fiscale del contribuente era già sotto indagine, mentre, con riferimento all’Accordo con il Regno Unito, nessun effetto estintivo si verifica qualora i patrimoni rappresentino il risultato di attività criminose differenti da reati fiscali ovvero costituiscano il risultato di attività criminose di carattere fiscale punite con la reclusione superiore a due anni. 7 Trattamento dei rapporti futuri Nei confronti dei rapporti futuri, le attività rilevanti detenute dal cliente residente in Regno Unito, Germania o Austria potranno subire un duplice trattamento: a) essere assoggettati ad aliquota unica analoga a quella applicata nel proprio Stato di domicilio fiscale mantenendo l’anonimato; b) essere oggetto di segnalazione alle proprie Autorità fiscali. Terza possibilità, limitata agli interessi: possibilità per le persone fisiche “rilevanti” di applicare quanto previsto dalla Direttiva sugli interessi da risparmio dell’UE n. 48/2003, resa applicabile agli Accordi Rubik a seguito della firma dei Protocolli da parte di Germania e Gran Bretagna, che hanno inoltre consentito di superare le perplessità, sollevate in sede comunitaria, circa la compatibilità di detti Accordi con lo strumento europeo. 8 Aliquote applicabili - • - Se contribuente decida di subire la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (cd. Final Witholding tax) essa ammonterà: Rispetto alla Germania al: 26, 375 per cento (25 per cento più imposta di solidarietà) su ogni tipo di reddito d investimento 35 per cento sugli interessi diversi da quelli rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva sugli interessi da risparmio. Qualora il contribuente opti per la perdita della riservatezza la differenza tra le due aliquote (pari all’8,625 per cento) gli sarà rimborsata. - Rispetto alla Gran Bretagna al: 40 per cento sui dividendi; 48 per cento sugli interessi diversi da quelli rientranti nella Direttiva sugli interessi da risparmio; 27 per cento sui redditi di capitale. • Rispetto all’Austria l’aliquota applicata è del 25 per cento. • In questi casi l’agente pagatore provvede a trattenere l’imposta dovuta in sterline o euro mantenendo l’anonimato del cliente. Anche in questo caso la ritenuta alla fonte comporta l’estinzione, con i limiti anzidetti con riferimento ai rapporti passati, di ogni pendenza fiscale con le Autorità dello Stato di residenza. 9 Regime applicabile in caso di successioni • A seguito delle modifiche apportate agli Accordi con Regno Unito e Germania nel 2012, è stato previsto che qualora l’agente pagatore svizzero venga a conoscenza del decesso della persona rilevante titolare o beneficiario del conto o deposito, questo debba immobilizzare la situazione patrimoniale del soggetto defunto, consentendo agli eredi di poter esercitare, entro un anno, l’opzione tra ritenuta a titolo di imposta o perdita della riservatezza sugli averi patrimoniali del de cuius. • Nel primo caso l’agente pagatore provvederà a trattenere l’imposta con l’aliquota determinata sul patrimonio del de cuius detenuto al momento del decesso; la somma così prelevata sarà destinata per il 50 e il 40 per cento alle Autorità fiscali tedesche e britanniche. Tale prelievo esonererà gli eredi da qualsiasi pretesa fiscale nello stato di residenza (con i limiti anzidetti). • In caso di perdita della riservatezza, invece, gli obblighi dichiarativi nello Stato di residenza graveranno sugli eredi. 10 Perdita della riservatezza e scambio di informazioni • a) b) c) d) e) f) g) In caso di perdita della riservatezza sia con riferimento a rapporti passati che futuri: necessario invio di dichiarazione scritta e irrevocabile all’agente pagatore che provvede a inviare a Amministrazione federale per le contribuzioni un resoconto relativo alle attività detenute, insieme ad una serie di informazioni concernenti la persona rilevante quali: l’identità (nome, cognome) e indirizzo; codice fiscale, se conosciuto; nominativo e indirizzo dell’agente pagatore; numero di identificazione del conto o deposito; anni fiscali di durata del rapporto; ammontare totale dei redditi di riferimento; ammontare totale dei guadagni e delle perdite subite. • Amministrazione federale per le contribuzioni comunica tali informazioni alle Autorità fiscali dei Paesi contraenti entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale di tali Stati. • Poiché l’agente pagatore in tale procedimento non applica alcuna ritenuta: onere del contribuente dichiarare i redditi esteri nello Stato di residenza. • Le informazioni così ottenute potranno essere utilizzate nello Stato della residenza non solo ai fini della riscossione, accertamento ed applicazione delle imposte, ma anche per ottenere (limitatamente al caso britannico e tedesco) ulteriori informazioni alle condizioni previste negli Accordi (purchè plausibili, id est sussistenza del rischio di perdite fiscali per lo Stato richiedente e nei limiti di 500 per UK e 1300 per Germania). 11 Fase transitoria • Nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto con un agente pagatore svizzero nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 maggio 2013, la persona fisica interessata è tenuta a dichiarare fino al 30 giungo 2013, se i patrimoni che ha apportato nel conto o nel deposito erano già registrati con un’esattoria svizzera al 31 dicembre 2012 e se questo rapporto acceso con l’agente pagatore svizzero esisterà ancora il 31 maggio 2013. • Qualora i patrimoni siano già stati registrati al 31 dicembre 2010, ma il rapporto non esista più al 31 maggio 2013, il nuovo agente pagatore provvederà a regolarizzare il passato. • Nel caso in cui il patrimonio fosse già registrato al 31 dicembre 2010 e sia ancora esistente al 31 maggio 2013, il nuovo agente pagatore provvederà a regolarizzare il patrimonio già registrato. • Se i patrimoni non erano registrati presso alcuna esattoria svizzera al 31 dicembre 2010, l’agente pagatore non sarà tenuto a compiere alcuna regolarizzazione sul patrimonio apportato. 12 Regime dell’immunità penale per le persone rilevanti • - • - Accordo Germania e Svizzera: nei confronti delle persone rilevanti che hanno commesso un atto criminale ovvero una trasgressione fiscale prima della firma del Trattato, tali atti non sono perseguibili penalmente. Non sono perseguibili penalmente le persone che abbiano commesso un reato acquisendo dati fiscali relativi a clienti bancari prima della sottoscrizione del Trattato, con sospensione delle cause già in corso. Tale immunità si estende oltre che ai clienti anche a banche e impiegati di banca. Restano esclusi dal regime di immunità gli impiegati bancari svizzeri perseguiti secondo le leggi svizzere, nonché le fattispecie già sotto indagine al momento della sottoscrizione del Trattato. Accordo tra Gran Bretagna e Svizzera: regime di non procedibilità per le persone coinvolte in reati di natura fiscale riguardanti una persona rilevante con riferimento ai beni rilevanti di questa; tale protezione opera nei confronti del cliente, della banca e dei suoi impiegati. Sono esclusi dal regime di protezione i beni che costituiscono il risultato di attività criminosa diversi da reati fiscali, nonché i beni rilevanti derivanti da reati fiscali puniti con la reclusione superiore a due anni. 13 Criticità - Possibile decisione del cliente di chiudere il proprio rapporto con la banca svizzera in pendenza della fase transitoria mediante le seguenti modalità: trasferendo il proprio patrimonio all’estero, prelevando contanti, trasferendo il denaro in una cassetta di sicurezza ovvero acquistando beni immobili; regalando il patrimonio ad una persona altrettanto rilevante che risulta titolare o beneficiaria di relevant assets presso lo stesso o un altro agente pagatore svizzero ovvero ancora ad una persona non residente in Germania, Regno Unito o Austria. trasferendo il patrimonio ad una polizza vita fiscalmente rilevante; trasferendo il patrimonio ad una società effettivamente tassata durante la fase transitoria; convertendo una struttura fiscalmente trasparente in una struttura non trasparente; trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Paese diverso da Germania, Regno Unito o Austria chiudendo e aprendo un nuovo conto o deposito presso lo stesso o altro agente pagatore svizzero. Le Autorità fiscali svizzere sono tenute a comunicare alle Autorità fiscali tedesche e britanniche i dieci Stati o territori presso i quali è stata trasferita la maggioranza dei patrimoni provenienti da conti o depositi estinti nella fase transitoria, unitamente al numero dei clienti interessati, ma senza indicare il nominativo degli stessi. Sono considerati rilevanti unicamente i conti o depositi estinti tra il 21 settembre 2011 ed il 31 maggio 2013. Previsione di un tetto massimo alle richieste di informazioni (contrasto con Modello OCSE che non prevede limiti) 14 La mancata ratifica da parte della Germania all’Accordo Rubik Il 23 novembre 2012, il Bundesrat, la camera dei Laender, ha bocciato la ratifica dell’Accordo con la Svizzera, giudicato (da Socialdemocratici e Verdi) troppo benevolo nei confronti delle banche svizzere e degli evasori fiscali residenti in Germania in quanto preserverebbe in ogni caso il regime di segretezza relativo ai nominativi di questi ultimi. A meno che non si raggiunga una composizione della controversia tra Bundestag e Bundesrat, per effetto della mancata ratifica il Governo tedesco perderà il gettito di 10 miliardi di euro che l’Accordo con la Svizzera avrebbe consentito di ottenere nel 2013. Si calcola che ammontino a 200 miliardi di euro i capitali tedeschi illegalmente esportati nelle banche svizzere; 15