Accordi bilaterali Rubik - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

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Accordi bilaterali Rubik - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Accordi bilaterali Rubik
Strategia emersione denaro non dichiarato (cd. money strategy) per cui la Confederazione
elvetica ha concluso tre Convenzioni fiscali con:
Germania il 21 settembre 2011
Regno Unito il 6 ottobre 2011
Austria il 13 aprile 2012
Il contenuto è sostanzialmente identico, salvo il diverso trattamento previsto da altre
Convenzioni tra gli Stati contraenti.
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Imposta liberatoria e regolarizzazione del passato
Gli accordi prevedono l’applicazione da parte degli agenti pagatori svizzeri di:
- Imposta liberatoria pro futuro
- Regolarizzazione degli investimenti passati
Obiettivo Accordi
scambio automatico di informazioni per i redditi da capitali nel caso in cui il cliente
acconsenta a completa disclosure della propria situazione patrimoniale svizzera.
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Ambito soggettivo
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Persone fisiche residenti in Germania, Regno Unito e Austria che risultino essere
titolari o beneficiari effettivi di un conto o un deposito ovvero che risultino
beneficiari effettivi di “averi patrimoniali” detenuti da:
società, persone giuridiche, stabilimenti (Anstalten), fondazioni, trust, imprese
fiduciarie e strutture simili che non esercitano attività commericale sotto qualsiasi
forma;
società di assicurazione-vita in relazione ad un’insurance wrapper;
ogni altra persona fisica mediante un conto deposito presso un agente pagatore
svizzero.
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Ambito oggettivo
Si definiscono “averi patrimoniali” (cd. relevant assets) tutti quelli depositati presso conti o
depositi di agenti pagatori svizzeri. A seguito delle modifiche apportate dai Protocolli firmati
il 20 marzo e il 5 aprile 2012, gli Accordi tra Svizzera e Regno Unito e Svizzera Germania
includono nell’ambito di applicazione degli stessi anche le successioni.
NON RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli averi patrimoniali della persona fisica detenuti attraverso trust o fondazioni, qualora il
beneficiario effettivo non possa essere individuato in modo definito (es: trust o fondazioni
discrezionali ed irrevocabili, i cui regolamenti (Bylaw, Beistauten e simili) individuano una
classe di beneficiari senza specificarne l’identità.
Gli averi patrimoniali della persona fisica detenuti per il tramite un’assicurazione sulla vita, a
condizione che la compagnia dimostri all’agente pagatore svizzero che provvederà essa stessa
a fornire adeguata documentazione all’Autorità britannica ovvero che le condizioni fiscali
richieste dall’ordinamento tedesco per il riconoscimento della polizza sono state rispettate.
Il contenuto delle cassette di sicurezza, i gioielli, le opere d’arte, gli immobili, i contratti di
assicurazione, ad eccezione di quelli detenuti da società di assicurazione sulla vita
nell’interesse di un assicurato presso un conto individualizzato nel quale la copertura
assicurativa sia minima e le condizioni di rimborso e pagamento non si limitino al caso di
decesso, invalidità o malattia (è il caso degli insurance wrappers o manteux d’assurance).
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Le fattispecie rilevanti e il cd. regularising the past
Gli Accordi contemplano due fattispecie rilevanti:
- posizioni fiscali già esistenti al momento dell’entrata in vigore degli Accordi (1° gennaio
2013);
- posizioni che sorgeranno a far corso dal 1° gennaio 2013.
Pagamento unico per il passato
Rispetto ai rapporti esistenti al momento dell’entrata in vigore degli Accordi, questi prevedono
che la persona rilevante titolare o beneficiario di un’attività rilevante depositata presso un
agente pagatore svizzero al 31 dicembre 2010 e al 31 maggio 2013 possa optare, entro tale
ultima data, tra due regimi opzionali:
- effettuare un pagamento forfettario una tantum (cd. one-off lump slum) sugli assets rilevanti
mantenendo l’anonimato,
ovvero
- denunciare volontariamente la propria posizione all’agente pagatore svizzero, (opzione
automatica se entro il termine previsto la persona rilevante non decida per alcuna delle
soluzioni proposte).
- La scelta effettuata è irrevocabile.
- L’alternativa alla mancata scelta da parte del cliente è rappresentata dall’obbligo di chiusura,
entro il 31 maggio 2013 con riferimento all’Accordo con il Regno Unito e al 1° gennaio 2013
con riferimento a quello con la Germania, dei propri conti o depositi svizzeri.
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Pagamento unico forfettario
Calcolato sulla base del patrimonio del cliente al 31 dicembre 2002, 31 dicembre
2010 o 31 dicembre 2012.
Nel caso in cui il conto sia stato aperto successivamente al 31 dicembre 2002, ma
prima del 31 dicembre 2010, la base di calcolo è data dalla situazione patrimoniale
esistente alla fine dell’anno nel quale è stato aperto il conto.
Previsione di discipline speciali per i conti aperti successivamente al 31 dicembre
2010.
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Rispetto alle aliquote applicabili è necessario distinguere tra i tre Accordi.
L’Accordo con il Regno Unito, infatti, prevede che l’aliquota massima applicabile sia
pari al 34 per cento del capitale rilevante, mentre il minimo sia del 19 per cento.
L’Accordo con la Germania, a seguito del Protocollo firmato il 5 aprile 2012, prevede
un limite massimo di aliquota applicabile al 41 per cento, mentre quello minimo al 21
per cento;
L’Accordo con l’Austria prevede un limite massimo di aliquota applicabile del 38 per
cento ed un minimo del 15 per cento.
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Effetti del pagamento forfettario una tantum sulla posizione fiscale del
contribuente nello Stato di residenza
Con il pagamento unico da parte del cliente e la consegna alle Autorità fiscali del
proprio Stato di residenza, il cliente vede estinguersi tutte le domande fiscali sui
patrimoni rilevanti detenuti presso agenti pagatori svizzeri.
In particolare risultano estinte le posizioni riguardanti l’imposta sul reddito inclusa
la Spekulationsgewinnbesteuerung tedesca o gli income tax inglesi, i capital gains
tax, il supplemento di solidarietà, l’Iva, l’imposta patrimoniale, la tassa di esercizio,
l’imposta di successione e donazione, gli interessi, le imposte di sollecito e le
multe, indennità e costi simili e l’imposta ecclesiastica per i clienti tedeschi.
Gli effetti liberatori del pagamento forfettario non operano, nel caso dell’Accordo
con la Germania, qualora i patrimoni abbiano provenienza illegale secondo le
norme penali tedesche ovvero se prima della firma del Trattato, la posizione fiscale
del contribuente era già sotto indagine, mentre, con riferimento all’Accordo con il
Regno Unito, nessun effetto estintivo si verifica qualora i patrimoni rappresentino il
risultato di attività criminose differenti da reati fiscali ovvero costituiscano il
risultato di attività criminose di carattere fiscale punite con la reclusione superiore a
due anni.
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Trattamento dei rapporti futuri
Nei confronti dei rapporti futuri, le attività rilevanti detenute dal cliente
residente in Regno Unito, Germania o Austria potranno subire un duplice
trattamento:
a) essere assoggettati ad aliquota unica analoga a quella applicata nel proprio
Stato di domicilio fiscale mantenendo l’anonimato;
b) essere oggetto di segnalazione alle proprie Autorità fiscali.
Terza possibilità, limitata agli interessi: possibilità per le persone fisiche
“rilevanti” di applicare quanto previsto dalla Direttiva sugli interessi da
risparmio dell’UE n. 48/2003, resa applicabile agli Accordi Rubik a seguito
della firma dei Protocolli da parte di Germania e Gran Bretagna, che hanno
inoltre consentito di superare le perplessità, sollevate in sede comunitaria,
circa la compatibilità di detti Accordi con lo strumento europeo.
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Aliquote applicabili
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•
-
Se contribuente decida di subire la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (cd. Final Witholding
tax) essa ammonterà:
Rispetto alla Germania al:
26, 375 per cento (25 per cento più imposta di solidarietà) su ogni tipo di reddito d
investimento
35 per cento sugli interessi diversi da quelli rientranti nell’ambito di applicazione della
Direttiva sugli interessi da risparmio. Qualora il contribuente opti per la perdita della
riservatezza la differenza tra le due aliquote (pari all’8,625 per cento) gli sarà rimborsata.
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Rispetto alla Gran Bretagna al:
40 per cento sui dividendi;
48 per cento sugli interessi diversi da quelli rientranti nella Direttiva sugli interessi da
risparmio;
27 per cento sui redditi di capitale.
•
Rispetto all’Austria l’aliquota applicata è del 25 per cento.
•
In questi casi l’agente pagatore provvede a trattenere l’imposta dovuta in sterline o euro
mantenendo l’anonimato del cliente. Anche in questo caso la ritenuta alla fonte comporta
l’estinzione, con i limiti anzidetti con riferimento ai rapporti passati, di ogni pendenza fiscale
con le Autorità dello Stato di residenza.
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Regime applicabile in caso di successioni
•
A seguito delle modifiche apportate agli Accordi con Regno Unito e Germania nel
2012, è stato previsto che qualora l’agente pagatore svizzero venga a conoscenza
del decesso della persona rilevante titolare o beneficiario del conto o deposito,
questo debba immobilizzare la situazione patrimoniale del soggetto defunto,
consentendo agli eredi di poter esercitare, entro un anno, l’opzione tra ritenuta a
titolo di imposta o perdita della riservatezza sugli averi patrimoniali del de cuius.
•
Nel primo caso l’agente pagatore provvederà a trattenere l’imposta con l’aliquota
determinata sul patrimonio del de cuius detenuto al momento del decesso; la
somma così prelevata sarà destinata per il 50 e il 40 per cento alle Autorità fiscali
tedesche e britanniche. Tale prelievo esonererà gli eredi da qualsiasi pretesa fiscale
nello stato di residenza (con i limiti anzidetti).
•
In caso di perdita della riservatezza, invece, gli obblighi dichiarativi nello Stato di
residenza graveranno sugli eredi.
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Perdita della riservatezza e scambio di informazioni
•
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
In caso di perdita della riservatezza sia con riferimento a rapporti passati che futuri:
necessario invio di dichiarazione scritta e irrevocabile all’agente pagatore che provvede a
inviare a Amministrazione federale per le contribuzioni un resoconto relativo alle attività
detenute, insieme ad una serie di informazioni concernenti la persona rilevante quali:
l’identità (nome, cognome) e indirizzo;
codice fiscale, se conosciuto;
nominativo e indirizzo dell’agente pagatore;
numero di identificazione del conto o deposito;
anni fiscali di durata del rapporto;
ammontare totale dei redditi di riferimento;
ammontare totale dei guadagni e delle perdite subite.
•
Amministrazione federale per le contribuzioni comunica tali informazioni alle Autorità fiscali
dei Paesi contraenti entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale di tali Stati.
•
Poiché l’agente pagatore in tale procedimento non applica alcuna ritenuta: onere del
contribuente dichiarare i redditi esteri nello Stato di residenza.
•
Le informazioni così ottenute potranno essere utilizzate nello Stato della residenza non solo
ai fini della riscossione, accertamento ed applicazione delle imposte, ma anche per
ottenere (limitatamente al caso britannico e tedesco) ulteriori informazioni alle condizioni
previste negli Accordi (purchè plausibili, id est sussistenza del rischio di perdite fiscali
per lo Stato richiedente e nei limiti di 500 per UK e 1300 per Germania).
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Fase transitoria
•
Nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto con un agente pagatore svizzero nel
periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 maggio 2013, la persona fisica
interessata è tenuta a dichiarare fino al 30 giungo 2013, se i patrimoni che ha
apportato nel conto o nel deposito erano già registrati con un’esattoria svizzera al
31 dicembre 2012 e se questo rapporto acceso con l’agente pagatore svizzero
esisterà ancora il 31 maggio 2013.
•
Qualora i patrimoni siano già stati registrati al 31 dicembre 2010, ma il rapporto
non esista più al 31 maggio 2013, il nuovo agente pagatore provvederà a
regolarizzare il passato.
•
Nel caso in cui il patrimonio fosse già registrato al 31 dicembre 2010 e sia ancora
esistente al 31 maggio 2013, il nuovo agente pagatore provvederà a regolarizzare il
patrimonio già registrato.
•
Se i patrimoni non erano registrati presso alcuna esattoria svizzera al 31 dicembre
2010, l’agente pagatore non sarà tenuto a compiere alcuna regolarizzazione sul
patrimonio apportato.
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Regime dell’immunità penale per le persone rilevanti
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•
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Accordo Germania e Svizzera: nei confronti delle persone rilevanti che hanno
commesso un atto criminale ovvero una trasgressione fiscale prima della firma del
Trattato, tali atti non sono perseguibili penalmente.
Non sono perseguibili penalmente le persone che abbiano commesso un reato
acquisendo dati fiscali relativi a clienti bancari prima della sottoscrizione del
Trattato, con sospensione delle cause già in corso.
Tale immunità si estende oltre che ai clienti anche a banche e impiegati di banca.
Restano esclusi dal regime di immunità gli impiegati bancari svizzeri perseguiti
secondo le leggi svizzere, nonché le fattispecie già sotto indagine al momento della
sottoscrizione del Trattato.
Accordo tra Gran Bretagna e Svizzera: regime di non procedibilità per le persone
coinvolte in reati di natura fiscale riguardanti una persona rilevante con riferimento
ai beni rilevanti di questa; tale protezione opera nei confronti del cliente, della
banca e dei suoi impiegati.
Sono esclusi dal regime di protezione i beni che costituiscono il risultato di attività
criminosa diversi da reati fiscali, nonché i beni rilevanti derivanti da reati fiscali
puniti con la reclusione superiore a due anni.
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Criticità
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Possibile decisione del cliente di chiudere il proprio rapporto con la banca svizzera in
pendenza della fase transitoria mediante le seguenti modalità:
trasferendo il proprio patrimonio all’estero, prelevando contanti, trasferendo il denaro in una
cassetta di sicurezza ovvero acquistando beni immobili;
regalando il patrimonio ad una persona altrettanto rilevante che risulta titolare o beneficiaria
di relevant assets presso lo stesso o un altro agente pagatore svizzero ovvero ancora ad una
persona non residente in Germania, Regno Unito o Austria.
trasferendo il patrimonio ad una polizza vita fiscalmente rilevante;
trasferendo il patrimonio ad una società effettivamente tassata durante la fase transitoria;
convertendo una struttura fiscalmente trasparente in una struttura non trasparente;
trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Paese diverso da Germania, Regno Unito o
Austria chiudendo e aprendo un nuovo conto o deposito presso lo stesso o altro agente
pagatore svizzero.
Le Autorità fiscali svizzere sono tenute a comunicare alle Autorità fiscali tedesche e
britanniche i dieci Stati o territori presso i quali è stata trasferita la maggioranza dei patrimoni
provenienti da conti o depositi estinti nella fase transitoria, unitamente al numero dei clienti
interessati, ma senza indicare il nominativo degli stessi. Sono considerati rilevanti
unicamente i conti o depositi estinti tra il 21 settembre 2011 ed il 31 maggio 2013.
Previsione di un tetto massimo alle richieste di informazioni (contrasto con Modello OCSE
che non prevede limiti)
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La mancata ratifica da parte della Germania all’Accordo Rubik
Il 23 novembre 2012, il Bundesrat, la camera dei Laender, ha bocciato la
ratifica dell’Accordo con la Svizzera, giudicato (da Socialdemocratici e
Verdi) troppo benevolo nei confronti delle banche svizzere e degli evasori
fiscali residenti in Germania in quanto preserverebbe in ogni caso il regime
di segretezza relativo ai nominativi di questi ultimi.
A meno che non si raggiunga una composizione della controversia tra
Bundestag e Bundesrat, per effetto della mancata ratifica il Governo
tedesco perderà il gettito di 10 miliardi di euro che l’Accordo con la
Svizzera avrebbe consentito di ottenere nel 2013.
Si calcola che ammontino a 200 miliardi di euro i capitali tedeschi
illegalmente esportati nelle banche svizzere;
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