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Roma, 21 novembre 2016 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - BENIAISOCI_COM_2016_202 Agenzia delle Entrate_Risoluzioni OGGETTO: “Art. 29 L. 449/1997 – Art. 1, co. 115-120 L. 208/2015” Riferimento analitico: “Assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Chiarimenti sul trattamento fiscale di dividendi in natura - obblighi delle società fiduciarie - Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 93/E del 17.10.2016 e 101/E del 03.11.2016” È stato richiesto da alcune Associate di conoscere a quali adempimenti debba provvedere la società fiduciaria, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di un obbligo di disclosure del nome del fiduciante, qualora una società di capitali proceda, eventualmente nell’ambito di un’operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci ai sensi dell’art. 1, co. 115, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), alla distribuzione di utili in natura ed in particolare, alla attribuzione di un immobile fiduciariamente intestato ad una società fiduciaria. Per i chiarimenti sul tema, forniti qui di seguito, ringraziamo il Prof. Avv. Fabio Marchetti e il Prof. Avv. Federico Rasi. Ai fini di una più completa analisi del caso prospettato, si ritiene opportuno procedere evidenziando le diverse ipotesi teoricamente prospettabili e, soprattutto, muovendo dall’analisi di un’ipotesi “base”, ovverosia dall’ipotesi di distribuzione di dividendi in denaro ad un socio la cui partecipazione sia fiduciariamente intestata. In tale caso la corretta prassi operativa è nota e può così essere riassunta: a) la società assume la delibera di distribuzione e provvede all’erogazione del dividendo; b) il dividendo è materialmente erogato alla società fiduciaria e versato sul conto fiduciario del fiduciante; c) la società fiduciaria non ha alcun obbligo di fornire alla società erogante il nominativo del fiduciante, ma dovrà esclusivamente fornire le indicazioni essenziali per l’applicazione del corretto trattamento fiscale. Oltre a dichiarare di detenere fiduciariamente le partecipazioni, dovrà, ad esempio, denunciare se il fiduciante sia o meno una persona fisica; d) la società distributrice il dividendo dovrà compilare il modello 770 indicando i dati relativi all’identificazione della società fiduciaria in relazione ai dividendi; Via Piemonte n. 39 – 00187 Roma Tel. 064814930 – 064814153 – 064814503 – Fax 064814772 Email: [email protected] Web: www.assofiduciaria.it e) la società fiduciaria dovrà, invece, comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati identificativi dell’effettivo proprietario delle azioni e dei dividendi dallo stesso percepiti. Trova applicazione in questa ipotesi, definita per comodità ipotesi “base”, il principio di trasparenza fiduciaria, sicché la società fiduciaria non ha alcun obbligo di indicazione del nome del fiduciante a soggetti diversi dall’Amministrazione Finanziaria, senza che ciò vada a menomare i poteri di controllo degli Uffici. Si può ora ipotizzare che, in luogo di una distribuzione del dividendo in denaro, la società proceda all’attribuzione di un dividendo in natura e, specificatamente, di un immobile. In relazione a tale fattispecie, occorre, innanzitutto, segnalare che, ai sensi dell’art. 27, co. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, il socio è tenuto a corrispondere alla società l’ammontare dell’imposta dovuta a titolo di ritenuta. Costituisce, infatti, reddito, ai sensi dell’art. 47 t.u.i.r., il valore normale dei beni attribuiti. Ciò premesso, si evidenzia come, ove oggetto di attribuzione sia un immobile, occorrerà procedere alla sua reintestazione rispetto alla società distributrice. È in relazione a tale adempimento che si pone il problema di valutare la sussistenza di un obbligo di disclosure da parte della società fiduciaria del nome del fiduciante, affinché il bene sia direttamente intestato a quest’ultimo. Nonostante che non si rinvenga nell’ordinamento un obbligo di disclosure del nome del fiduciante, non possiamo non segnalare che la mancata indicazione del socio-fiduciante può avere rilevanti conseguenze. Se, dal punto di vista della tassazione diretta, la mancata indicazione del fiduciante in caso di assegnazione di un immobile, non altera lo schema precedentemente fornito e le indicazioni operative ivi rassegnate, a considerazioni differenti si deve giungere con riferimento alla tassazione indiretta. Con riferimento a questo settore impositivo, non può, infatti, sottacersi l’applicazione delle imposte sui trasferimenti, quali l’imposta di registro e le imposte c.d. ipo-catastali, sia nel ‘passaggio’ dalla società che distribuisce il bene in matura che nel ‘passaggio’ dalla fiduciaria al fiduciante. Come noto, in relazione a tale imposte non è, infatti, riconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria il regime della trasparenza fiduciaria, sicché l’operazione deve essere apprezzata in senso formale. Dunque, il bene immobile risulterà, prima trasferito dalla società al socio, ovverosia la società fiduciaria, e, poi, risulterà nuovamente trasferito dalla società fiduciaria al fiduciante. Saranno, dunque, dovute le predette imposte con riferimento ad entrambi i trasferimenti. Non vale obiettare che il trasferimento del bene dalla società fiduciaria al fiduciante è svolto quale adempimento meramente attuativo della delibera di distribuzione originariamente assunta. Ciò deriva dalla circostanza che la trasparenza fiduciaria non è stata riconosciuta operare con riferimento alla titolarità di beni immobili, sicché le imposte in questione devono essere applicate alle operazioni oggettivamente ed isolatamente considerate. 2 La circostanza che non sussista l’obbligo di rendere noto il nome del fiduciante alla società distributrice il dividendo non esclude ovviamente però che, previo consenso espresso del fiduciante, la società fiduciaria possa comunicare alla società distributrice, oltre a quanto necessario per l’applicazione della fiscalità diretta, anche il nome del fiduciante stesso che, dunque, si sostituirà alla fiduciaria nei successivi negozi attuativi della delibera di distribuzione di utili in natura. Avendo a disposizione il nome del fiduciante, la società distributrice lo dovrà inserire direttamente anche nel modello 770. Schematizzando, quanto sino ad ora illustrato, in ipotesi di assegnazione di beni in natura, all’ipotesi “base” possono affiancarsi due alternative ricostruzioni, con diversi effetti fiscali, che – per comodità – indichiamo come “variante 1” e “variante 2”. Si realizza la “variante 1” se la società fiduciaria, non essendovi obbligata, non comunica il nome del fiduciante, sicché si verificherà che: f) la società assume la delibera di distribuzione del dividendo in natura; g) il bene immobile è assegnato alla società fiduciaria che provvede ad intestarselo. Sono dovute le correlate imposte sui trasferimenti (registro e ipocatastali); h) la società fiduciaria successivamente ritrasferisce il bene al fiduciante. Sono dovute le correlate imposte sui trasferimenti (registro e ipo-catastali); i) la società fiduciaria fornisce le indicazioni essenziali per l’applicazione del corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette. Oltre a dichiarare di detenere fiduciariamente le partecipazioni, dovrà, ad esempio, denunciare se il fiduciante sia o meno una persona fisica; j) la società fiduciaria fornisce altresì la provvista per il pagamento della ritenuta; k) la società distributrice il dividendo dovrà compilare il modello 770 indicando i dati relativi all’identificazione della società fiduciaria in relazione ai dividendi; l) la società fiduciaria dovrà, invece, comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati identificativi dell’effettivo proprietario delle azioni e dei dividendi dallo stesso percepiti. Si realizza la “variante 2” se la società fiduciaria, autorizzata dal fiduciante, comunica il nome dello stesso, sicché si verificherà che: m) la società assume la delibera di distribuzione del dividendo in natura; n) il bene immobile è direttamente assegnato al socio - fiduciante. Sono dovute le correlate imposte sui trasferimenti (registro e ipo-catastali); o) il socio fornisce la provvista per il pagamento della ritenuta; p) la società distributrice il dividendo dovrà compilare il modello 770 indicando i dati relativi all’identificazione del socio. *** La circostanza che l’operazione avvenga, invece, avvalendosi delle disposizioni sull’assegnazione agevolata di beni ai soci prevista dalla Legge di Stabilità 2016 non introduce varianti significative. Essa comporta l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla predetta normativa che vanno esclusivamente a mitigare il carico fiscale applicabile. 3 Il ricorso a tale istituto, tuttavia, dal punto di vista operativo, potrebbe essere inteso nel senso di imporre alle parti coinvolte (fiduciaria, fiduciante e società assegnante) di percorre solo la “variante 2”. Si ricorda, infatti, che, in linea generale, l’intestazione fiduciaria di partecipazioni non osta all’applicazione del regime menzionato. Ciò nonostante, si pone un problema di comprendere esattamente le modalità mediante le quali è possibile procedere all’assegnazione agevolata di beni in caso di partecipazioni fiduciariamente intestate. Con la circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate una serie di chiarimenti, volti a risolvere aspetti peculiari evidenziati dagli organi di stampa, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Questa circolare ha ricordato che “per beneficiare della disciplina della cessione agevolata è necessario che i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 (cfr. comma 115). La circolare n. 26/E ha chiarito che, relativamente alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa. Al riguardo si precisa che può costituire titolo idoneo l’atto di trasferimento della partecipazione”. Per il resto, con riferimento all’operatività delle società fiduciarie e, dunque, alla possibilità di beneficiare della disciplina in questione anche in caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni, la circolare n. 26/E del 2016 nulla aggiunge. Dunque, per coloro che hanno intestato fiduciariamente una partecipazione in una società che intende procedere all’assegnazione agevolata di tali beni, è sufficiente che: a) la società fiduciaria risulti socio al 30 settembre 2015 o al 1° gennaio 2016, purché, in tal caso, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015; b) sia provato che il rapporto fiduciario tra la società e il fiduciante è sorto anteriormente alla predetta data. Tale posizione appare in linea con la precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 21 maggio 1999, n. 112, a commento dell’art. 29, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 13, legge 18 febbraio 1999, n. 28, in tema di assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci nonché di trasformazione agevolata in società semplice, già aveva precisato che “l’agevolazione è inoltre applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell’effettivo socio siano intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi, la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 1997 ed è necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante ed il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data”. Tale circolare, a sua volta, ha ripreso quanto già affermato con la circolare 15 maggio 1995, n. 140, ove, a commento delle disposizioni relative allo scioglimento delle società di comodo, si leggeva che le relative “agevolazioni riguardano altresì le assegnazioni fatte alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che risultino essere gli effettivi proprietari …. di azioni o quote intestate a società fiduciarie, ancorché essi non abbiano lo status formale di soci in quanto le azioni o quote sono intestate a tali società”. 4 L’intestazione fiduciaria non costituiva anche secondo tale interpretazione, cui risulta, dunque, essere stata data continuità, causa ostativa all’accesso al regime di favore. Tuttavia la medesima circolare descriveva alcuni adempimenti che dovevano essere rispettati: – la società fiduciaria doveva risultare quale socio alla data rilevante individuata dal legislatore; – doveva essere provato che il rapporto fiduciario tra la società e il fiduciante fosse sorto anteriormente alla predetta data. La prova poteva (e, come si dirà, può) essere fornita mediante l'esibizione di estratto autentico del libro giornale o di altra scrittura contabile della società fiduciaria o di altri documenti aventi data certa, corredati della dichiarazione della fiduciaria stessa attestante l'ininterrotta permanenza del rapporto fiduciario. Dovranno, dunque, essere provate le vicende del rapporto fiduciario e dimostrata la riconducibilità al fiduciante delle partecipazioni rilevanti ai fini della assegnazione/cessione ai soci. Per la circolare in esame occorreva inoltre che “il fiduciante abbia provveduto, anteriormente alla data di assegnazione, alla revoca del mandato a suo tempo conferito alla fiduciaria”. L’evoluzione normativa ha reso tale requisito non più attuale e, dunque, privo di rilievo. Ad eccezione, dunque, che per l’ultima precisazione, si deve dare continuità alle altre precisazioni, ivi comprese a quelle che riguardano le modalità di prova del contratto fiduciario. Ne deriva allora che la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario comporta necessariamente che la società assegnataria conosca il nome dell’effettivo fiduciante. L’applicazione del regime di assegnazione agevolata implica conseguenze fiscali anche per la società assegnante che ha, dunque, l’onere di verificare la sussistenza delle condizioni di legge; essa dovrà acquisire prova della sussistenza di un rapporto fiduciario antecedente alle date di riferimento. Nell’effettuare tale verifica la società assegnante verrà così a conoscenza del nome del socio – fiduciante. Verificandosi questa circostanza, operativamente, dunque, potrà solo percorrersi la “variante 2” che implica, appunto, la conoscenza di tale elemento. *** In conclusione, si ritiene che, ad eccezione delle ipotesi in cui si proceda ad assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci ai sensi della legge n. 208 del 2015, in caso di distribuzione di un dividendo in natura ad una società fiduciaria che risulta fiduciariamente intestataria della connessa partecipazione, non sussista alcun obbligo di disclosure del nome del fiduciante. Ciò non esclude che, con il consenso del fiduciante medesimo, la società fiduciaria possa fornire alla società che procede alla distribuzione/assegnazione il nominativo del fiduciante. Ove la società fiduciaria non fornisca tale indicazione, mentre non vi sono conseguenze significative dal punto di vista dell’imposizione reddituale (le società fiduciarie saranno tenute agli ordinari adempimenti), si segnalano significative conseguenze dal punto di vista dell’imposizione indiretta, in particolare là dove oggetto dell’assegnazione sia un bene immobile. Il trasferimento del bene immobile dalla società assegnante alla società fiduciaria e, 5 successivamente, dalla società fiduciaria al socio – fiduciante saranno considerati come due passaggi autonomi e distinti e conseguentemente saranno ciascuno singolarmente tassati. Diversamente, invece, ove la società fornisce l’indicazione del socio assegnatario, dal punto di vista delle imposte dirette, la società fiduciaria non sarà tenuta ad alcun adempimento provvedendovi la società assegnante e, dal punto di vista delle imposte indirette, si verificherà un solo passaggio della proprietà del bene direttamente dalla società al socio. Si allegano infine, per opportuna conoscenza, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93/E del 17 ottobre 2016 recante “Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212Assegnazione agevolata ai soci regime introdotto dall’articolo 1, commi 115-120, della legge di stabilità 2016”, unitamente al relativo comunicato stampa, e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 101/E del 3 novembre 2016 recante “Interpello articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa. Art. 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. I migliori saluti. All.: c.s. LF/al 6