Newsletter n. 46 Febbraio 2015
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Newsletter n. 46 Febbraio 2015
Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale febbraio 2015 – n. 46 In questo numero: Svizzera–Italia:Accordo fiscale raggiunto Italia:Voluntary disclosure ai nastri di partenza Unione Europea: un certificato unico europeo per le successioni transfrontaliere Unione Europea: Una clausola anti-abuso nella direttiva madre-figlia Asia: Programma Shanghai–Hong Kong Stock Connect Innovazione , flessibilità e competenza SVIZZERA–ITALIA: ACCORDO FISCALE RAGGIUNTO Dopo diversi anni di controversie e trattative la Svizzera e l’Italia hanno raggiunto a inizio 2015 un’intesa di principio sulla futura cooperazione bilaterale in ambito finanziario e fiscale che permetterà di semplificare la regolarizzazione di patrimoni non dichiarati e nel contempo facilitare l’adesione alla voluntary disclosure da parte di contribuenti italiani con capitali in Svizzera prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni che la Svizzera si è impegnata politicamente ad attuare a partire dal 2018 sui dati del 2017. La firma dell’accordo fiscale tra i ministri delle Finanze dei due paesi è attesa entro il termine del 2 marzo 2015 come già definito nel programma di autodenuncia deciso dal Parlamento italiano. L’accordo fiscale raggiunto prevede la modifica dell’attuale trattato bilaterale contro le doppie imposizioni tra Svizzera-Italia mediante un Protocollo che riprende lo standard dell’OCSE per lo scambio d’informazioni su domanda consentendo pertanto uno scambio d’informazioni finanziarie su richiesta da parte di entrambi gli Stati. Oltre al Protocollo di modifica dell’attuale Trattato bilaterale, i negoziati hanno portato anche alla conclusione di un accordo politico riguardo gli altri dossier in ambito fiscale e finanziario (regolarizzazione del passato dei valori patrimoniali di clienti italiani depositati nelle banche svizzere, riduzione dei rischi di perseguimento giuridico nei confronti degli istituti bancari, il regime fiscale dei frontalieri, lo statuto fiscale di Campione d’Italia, l’accesso facilitato ai reciproci mercati finanziari e l’uscita di Berna dalla black list italiana), ac- cordo quest’ultimo definito in una road map che sarà pubblicata in concomitanza alla firma del Protocollo di modifica. Detta road map, la cui pubblicazione è attesa per inizio marzo 2015, contiene le soluzioni di massima per ogni singolo dossier che verranno concretizzate giuridicamente nel corso di quest’anno. In particolare per quanto attiene l’imposizione futura dei frontalieri è previsto che questi saranno assoggettati oltre all’attuale imposizione limitata nello Stato in cui percepiscono il loro salario anche ad un’imposizione ordinaria nel loro Stato di residenza.I dettagli di questa nuova imposizione dei frontalieri saranno oggetto di un accordo separato che verrà negoziato nella prima metà dell’anno in corso. Inoltre con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica la Svizzera è ora inserita nelle white list italiane (per quanto formalmente lo sarà soltanto dopo la ratifica del nuovo Trattato sulla doppia imposizione) che considerano come criterio unicamente l’assenza dello scambio automatico di informazioni. Questo permetterà a clienti italiani che vogliono regolarizzare i propri capitali in Svizzera entro la fine di settembre 2015 di partecipare al programma italiano di autodenuncia (voluntary disclosure) alle stesse condizioni di quelle applicate ad altri Paesi della white list OCSE a fiscalità ordinaria, beneficiando tra l’altro di una riduzione della sanzione inflitta ed uno sconto sui periodi di accertamento. L’accordo raggiunto sullo scambio reciproco di informazioni su richiesta rientra nella strategia generale di lotta all’evasione fiscale internazionale ed è coerente con l’introduzione della voluntary disclosure italiana. Esso richiede ora la modifica dell’attuale Trattato sulla doppia imposizione tra Svizzera e Italia che andrà di seguito sottoposto alla ratifica da parte di entrambi i parlamenti, prevista entro la fine dell’anno 2016. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] ITALIA: VOLUNTARY DISCLOSURE AI NASTRI DI PARTENZA È stato recentemente approvato da parte del Parlamento italiano il disegno di legge che consentirà di effettuare l’emersione ed il rientro dei capitali detenuti illecitamente all’estero. Il provvedimento, meglio noto come collaborazione volontaria o voluntary disclosure, è contenuto nella Legge 15 dicembre 2014 n. 186 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 17 dicembre 2014 ed è entrata in vigore il 1. gennaio 2015. La nuova voluntary disclosure non è un condono fiscale quindi non consente in alcun modo di far emergere capitali dall’estero con sconti sulle imposte e sugli interessi né consente al contribuente di mantenere qualsiasi forma di anonimato, come invece era accaduto in passato con lo scudo fiscale. In particolare, la regolarizzazione a mezzo di voluntary disclosure consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali, società semplici e associazioni residenti, di definire con l’Amministrazione finanziaria italiana: • le violazioni derivanti dalla mancata indicazione in dichiarazione (nel quadro RW) delle attività finanziarie e degli investimenti costituiti o detenuti all’estero (violazio- ni inerenti gli obblighi sul monitoraggio fiscale); • le violazioni per la mancata dichiarazione dei redditi con i quali sono stati costituiti i patrimoni all’estero; • le violazioni per la mancata dichiarazione dei redditi realizzati mediante le attività detenute all’estero. I periodi per i quali è possibile procedere con la regolarizzazione fiscale sono quelli per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento; la procedura dovrà coprire tutti i periodi non definiti e dovrà comprendere la totalità dei redditi e degli investimenti del contribuente. In base alla nuova legge sarà possibile definire tutte le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 e la procedura dovrà essere attivata entro il termine ultimo del 30 settembre 2015. Si tratta quindi di un provvedimento una tantum avente una durata limitata nel tempo e che, per ora, non entra quale misura permanente nell’ordinamento tributario. Con riferimento alla determinazione degli importi dovuti a seguito dell’adesione alla procedura si rileva che le imposte ed i relativi interessi saranno calcolati e dovuti nella misura piena, mentre vi saranno riduzioni sostanziali nel calcolo delle sanzioni amministrative e nelle sanzioni penali tributarie. I periodi d’imposta che potranno essere definiti sono quelli che vanno dal 2009 sino al 2013 tuttavia, nel caso di investimenti detenuti in Paesi black list, tali periodi potranno essere ulteriormente estesi sino al 2004 per le violazioni nella complilazione del quadro RW. Qualora le attività estere fossero detenute in un Paese black list che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma dovesse stipulare con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni, non si applicherà il raddoppio dei termini. Con riferimento particolare alla Svizzera, l’Italia si appresta a sottoscrivere entro il prossimo 2 marzo l’accordo in materia di scambio di informazione, consentendo dunque che, per i patrimoni ivi depositati, non si applichi l’estensione dei termini di cui sopra. Nel caso in cui la consistenza media delle attività all’estero non ecceda l’importo di 2 milioni di Euro, è stata introdotta la possibilità di determinare il reddito finanziario in via forfettaria applicando la percentuale del 5% ai capitali e l’aliquota d’imposta del 27%. Per poter essere ammessi alla procedura di collaborazione volontaria i richiedenti dovranno procedere con un’istanza nominativa contenente tutte le informazioni relative alle modalità ed ai tempi di formazione delle attività estere oggetto di definizione, oltre alle informazioni inerenti i successivi investimenti, utilizzi e/o dismissioni. Le informazioni dovranno essere corredate di documentazione probatoria e, solo a seguito di una valutazione discrezionale, l’Amministrazione finanziaria procederà alla quantificazione degli eventuali redditi correlati, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte. Come previsto dalla legge stessa, l’Agenzia delle Entrate emanerà a breve un provvedimento contenente le modalità applicative della voluntary disclosure che dovrebbe consentire inoltre di comprendere con maggior chiarezza alcuni aspetti ancora dubbi della procedura. I vantaggi evidenti ottenibili attraverso l’adesione alla procedura si hanno per effetto dell’esclusione della punibilità nel caso in cui, in relazione alle violazioni compiute dai contribuenti, fossero ravvisabili i seguenti reati tributari: • dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false; • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi; • dichiarazione infedele; • dichiarazione omessa; • omesso versamento di ritenute; • omesso versamento IVA; • riciclaggio; • autoriciclaggio. In relazione all’ultimo reato richiamato sopra, è di fondamentale importanza ricordare che la legge che ha disciplinato la voluntary disclosure ha contestualmente previsto, con una modifica al codice penale italiano, l’introduzione del reato indicato di autoriciclaggio i cui effetti saranno immediatamente applicabili sia ai soggetti detentori di attività estere che non avranno regolarizzato con la collaborazione volontaria che ai soggetti che avranno concorso nella commissione di tale reato. Ciascuna fattispecie dovrà essere attentamente valutata dai contribuenti in quanto si potrebbero verificare casi in cui le attività all’estero hanno maturato redditi di lieve entità febbraio 2015 – n. 46 ovvero perdite e/o si sono contestualmente costituite in periodi non più accertabili; in tali casi la procedura potrebbe avere dei costi relativamente contenuti ed essere altamente opportuna. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] UNIONE EUROPEA: UN CERTIFICATO UNICO EUROPEO PER LE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE Con il regolamento di esecuzione UE n. 1329/2014 del 9 dicembre 2014, la Commissione europea ha di fatto dato attuazione al regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di “competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione di atti pubblici di successione e creazione di un certificato successorio europeo”. La disciplina UE è destinata a fare chiarezza sulle numerose questioni che possono insorgere in materia di successioni transnazionali a causa delle differenze normative esistenti fra i diversi stati europei. Essa regola aspetti delicati e fondamentali quali l’individuazione dello Stato con competenza a decidere sull’intero procedimento di successione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione in tutto lo spazio UE delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro, nonché l’accettazione e l’esecuzione di atti pubblici in materia. Il principio cardine che regola la competenza e la legge applicabile alle successioni transnazionali è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato. Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l’intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure, per una persona in possesso di più di una cittadinanza, la legge di uno qualsiasi degli stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. L’istituzione del c.d. certificato successorio europeo, inoltre, destinato ad essere utilizzato all’interno dell’Unione da coloro i quali ab- biano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità in un altro Stato membro dovrebbe rappresentare uno strumento per definire velocemente e in maniera efficiente questo tipo di successioni. L’ambito d’applicazione dei regolamenti dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. Il singolo procedimento rimarrà comunque sottoposto alle norme specifiche interne del singolo Stato membro in cui si svolge il procedimento, quali: cause, momento e luogo di apertura della successione, individuazione dei beneficiari e quote spettanti, capacità di succedere, poteri degli eredi e trasferimento dei beni oggetto di successione, quote disponibili e legittime, riduzione delle donazioni e divisione dell’eredità,come anche dal punto di vista fiscale. Resta dunque alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Gli allegati della normativa attuativa sono il fulcro dell’atto emanato dalla Commissione europea. Il nuovo regolamento n. 1239/2014 stabilisce i moduli da utilizzare per l’attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012, per l’attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 60, paragrafo 2, per l’attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, per la domanda di certificato successorio europeo di cui all’articolo 65, paragrafo 2, e il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1 del medesimo regolamento. L’entrata in vigore, in conformità a quanto previsto nel regolamento n. 650, per l’utilizzo dei modelli in materia di successione, è fissata alla data del 17 agosto 2015. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] UNIONE EUROPEA: UNA CLAUSOLA ANTI-ABUSO NELLA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA Dopo l’accordo politico raggiunto lo scorso 9 dicembre, il Consiglio UE Ecofin (Economic and Financial Affairs Council) ha approvato l’introduzione di una clausola generale obbligatoria anti-abuso nella direttiva c.d. madrefiglia al fine di contrastare in modo più efficace la pianificazione fiscale aggressiva da parte dei gruppi societari. La direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE, poi rifusa nella direttiva n. 2011/96/UE) è stata concepita per garantire la libertà di stabilimento e favorire la circolazione dei capitali in ambito comunitario ed impone, al ricorrere di una serie di condizioni oggettive e soggettive nella distribuzione di dividendi da una società figlia ad una società madre comunitaria, la non imposizione di ritenute sui dividendi “in uscita” (articolo 4 direttiva 2011/96/EU) e l’esenzione dei dividendi “in entrata” o il riconoscimento di un credito di imposta indiretto (articolo 5 direttiva 2011/96 EU). La Commissione europea, nella sua proposta di modifica, ha però evidenziato come tali meccanismi siano stati talvolta sfruttati per ottenere una situazione di “doppia non imposizione”. L’introduzione di una clausola anti-abuso, quale regola de minimis, è pertanto volta a prevenire tali fenomeni di abuso assicurando, nel contempo, uniformità di applicazione in ambito comunitario. Già da tempo la Commissione europea ha esplicitato la propria strategia contro l’evasione internazionale in vari documenti, quali la Comunicazione COM (2012) 722 “An action Plan to strenghten the fight against tax fraud and tax evasion”, la Raccomandazione C (2012) 8806 sulla pianificazione aggressiva, la Raccomandazione C (2012) 8805 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale. È in questo contesto di riferimento che la Commissione europea aveva presentato in data 25 novembre 2013 la propria proposta di modifica della direttiva madre-figlia 2011/96/EU con due oggetti principali: la neutralizzazione dei c.d. Hybrid Mismatch Arrangements (il cui accordo politico, sul tema è stato raggiunto nella riunione Ecofin dell’8 luglio 2014) e l’introduzione di una clausola antiabuso generale. La modifica introdotta dall’Ecofin, alla menzionata direttiva, prevede che gli Stati membri non dovranno concedere i benefici della di- rettiva agli accordi posti in essere con lo scopo principale di ottenere vantaggi fiscali contrari allo scopo della direttiva e che non sono genuini in quanto non riflettono una valida realtà economica, non siano cioè autentici. La finalità è quella di contrastare evasione ed elusione nonché la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società. La direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015 concede tempo agli Stati membri fino al 31 dicembre 2015 per introdurre tale disposizione nelle legislazioni nazionali, con facoltà di ulteriore inasprimento rispetto allo schema delineato in sede comunitaria. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] ASIA: PROGRAMMA SHANGHAI–HONG KONG STOCK CONNECT Grazie al nuovo progetto denominato “Shanghai-Hong Kong Stock Connect” disponibile dallo scorso mese di novembre, gli operatori stranieri possono investire in titoli quotati sul mercato azionario cinese. Il programma “Stock Connect” permette l’acquisto di titoli quotati tra le Borse di Hong Kong e Shanghai consentendo: • da un lato, agli investitori stranieri (non cinesi),attraverso la Borsa di Hong Kong,l’accesso diretto a gran parte del mercato azionario della Cina continentale; • dall’altro,agli investitori cinesi qualificati,attraverso la Borsa di Shanghai, la possibilità di scambiare alcuni titoli sulla borsa di Hong Kong.Dove per investitore qualificato si intende un investitore che abbia almeno RMB 500’000 (US$ 80’000) a disposizione sul proprio conto titoli. gains derivanti dalle operazioni di compravendita di titoli in Borsa. Il progetto è molto importante in quanto, fino a prima dell’entrata in vigore, l’accesso agli stranieri al mercato azionario della Cina continentale (Borsa di Shanghai e Shenzhen) era limitato ai soli investitori inseriti nei programmi Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) o Renmimbi Qualified Foreign Instituional Investor (RQFII), oppure a coloro che attraverso altri broker avevano accesso alle quote QFII. Vi sono però dei vincoli. I più importanti riguardano un tetto giornaliero alle transazioni, basato sul volume globale di acquisti e vendite e l’esclusione dal programma “Stock Connect” dei titoli scambiati sulla Borsa di Shenzhen, che rappresenta, ad oggi, circa il 40% dell’offerta di titoli negoziati sul mercato azionario della Cina continentale. Per ovviare almeno in parte a questo ostacolo, il legislatore ha previsto di applicare il seguente regime fiscale: • per quanto riguarda gli investitori della Cina continentale che comprano e vendono titoli quotati alla Borsa di Hong Kong, per il tramite della Borsa di Shanghai: – le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti nella Repubblica Popolare Cinese (RPC),calcolate come differenza tra il prezzo d’acquisto e di vendita delle azioni, possono beneficiare di un’esenzione d’imposta per il periodo dal 17 novembre 2014 al 16 novembre 2017; – le plusvalenze realizzate da persone giuridiche residenti nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) dovranno invece essere contabilizzate per intero tra i redditi imponibili e quindi assoggettate ordinariamente a tassazione; • per quanto riguarda gli investitori di Hong Kong, persone fisiche o giuridiche, che tramite la Borsa di Hong Kong investono in titoli quotati alla Borsa di Shanghai, saranno esenti da tassazione. Dal punto di vista fiscale, l’ostacolo maggiore è il trattamento riservato in Cina ai capital Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] @ via E-Mail Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.ch e richiedere l’abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News. Ogni sforzo è stato fatto per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità. 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