Il distacco nazionale ed internazionale
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Il distacco nazionale ed internazionale
La disciplina previdenziale ed assicurativa del distacco nazionale ed estero. Club Previdenza – 10 dicembre 2013 Ilaria Fadda Il distacco del lavoratore subordinato. Aspetti giuslavoristici, previdenziali e assicurativi PARTE I: a) Trasferimento; b) Distacco; c) Trasferta d) Il c.d. «trasfertista» Trasferimento •Il datore di lavoro ha facoltà di trasferire il lavoratore da unità produttiva a unità produttiva nell’ambito della stessa azienda per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. •Il controllo sulla legittimità del trasferimento è limitato all’accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecnicoorganizzative e produttive •I requisiti del trasferimento: (i) sussistenza dei motivi al momento del trasferimento; (ii) le motivazioni aventi carattere oggettivo; (iii) nesso di causalità tra le ragioni organizzative e il lavoratore che deve essere trasferito Distacco • Spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività • Sussistenza del permanente legame del lavoratore con l’originario luogo di lavoro. La prestazione lavorativa continua ad essere resa nell’interesse di e a beneficio del datore di lavoro Il distacco si differenzia da: • la somministrazione di manodopera fornita da agenzie autorizzate in quanto non comporta la instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda utilizzatrice. La società somministratrice di lavoro si interpone tra l’azienda utilizzatrice che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa e il lavoratore che rende la prestazione lavorativa in favore dell’utilizzatore a tempo determinato. • il trasferimento che determina un mutamento definitivo dell’originario luogo di lavoro assegnato al dipendente, fermi le altre condizioni del rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro • la trasferta che comporta un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ferme le altre condizioni del rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro I requisiti del distacco •l’interesse del datore di lavoro distaccante che coincida con un interesse tecnico-produttivo specifico, rilevante, concreto; • la temporaneità del distacco che coincide con il concetto di non definitività. Non è richiesta una durata predeterminata purché sia funzionale alla persistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante ..l’interesse nel distacco • Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone contemporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. • Il distacco realizza una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dal dipendente restando immutata, in capo al datore di lavoro distaccante, la titolarità del rapporto di lavoro intercorrente …segue • Qualsiasi interesse produttivo del distaccante legittima il distacco, a condizione che l’interesse non si esaurisca nella mera somministrazione di lavoro ovvero in un interesse esclusivamente di tipo economico, fatta eccezione per i distacchi finalizzati ad evitare il licenziamento. • Si deve trattare di un interesse di tipo produttivo, legato alle esigenze dell’impresa piuttosto che dell’imprenditore in quanto persona fisica. • Il venir meno dell’interesse, determina l’immediata carenza di un requisito sostanziale e comporta l’illegittimità del distacco ove si prolunghi oltre. Durata del distacco La legge non riporta nulla di più dell’avverbio «temporaneamente» senza prevedere un termine minimo o massimo, indipendentemente dalla durata del distacco, puchè funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante. Il distacco (purchè non definitivo) è lecito anche per lunghi periodi, purchè legato ad una certa data o al compimento di un’opera o di un servizio. Se manca la temporaneità si è in presenza di un trasferimento (Cass. 20.2.1985 n. 1499). La forma del distacco La Legge non richiede il requisito della forma scritta del distacco. Tuttavia, è consigliabile redigere una lettera di comunicazione del distacco al dipendente nonché formalizzare i termini e le condizioni del distacco tra distaccante e distaccatario anche nei distacchi infragruppo. Il distacco non richiede il consenso del lavoratore a condizione che esso non comporti un mutamento delle mansioni originariamente assegnate al medesimo (pur sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2103 cod. civ.) Distacco e rapporto di lavoro • Dalla immutabilità della titolarità del rapporto di lavoro discende l’obbligo e la responsabilità del datore di lavoro distaccante del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Previo accordo, il distaccante e il distaccatario possono prevedere il rimborso (ricarico) a carico di quest’ultimo dei costi effettivi sostenuti dal distaccante per il trattamento retributivo e contributivo sostenuto per il lavoratore in distacco. Il ricarico dei costi non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante (divieto di applicare un mark-up). • Il potere direttivo rimane in capo al datore di lavoro effettivo sebbene l’esercizio di detto potere deve essere in parte trasferito al distaccatario essendo la prestazione lavorativa svolta a beneficio di quest’ultimo. • Il potere disciplinare resta prerogativa del datore di lavoro distaccante previa eventuale, ma di fatto necessaria, consultazione con il distaccatario. …segue Il D.Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza) sancisce che in caso di distacco gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico del distaccatario essendo la prestazione lavorativa resa «de facto» negli ambienti di lavoro assoggettati alla responsabilità nonché disponibilità materiale del distaccatario medesimo. Resta fermo in capo al datore di lavoro distaccante un generale obbligo di informazione e di formazione dei rischi connessi alle mansioni specifiche svolte dal dipendente distaccato. Detti obblighi trovano applicazione anche nel caso di distacco di lavoratori stranieri in Italia (in-bound). Particolarità del distacco • • Distacco parziale: si configura quando il lavoratore svolge la sua prestazione lavorativa solo parzialmente presso il distaccatario, continuando a rendere presso il distaccante la restante parte della propria attività. Restano in ogni caso fermi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente in tema di organizzazione dell’orario di lavoro. E’ ammessa anche l’esecuzione di una prestazione lavorativa in distacco presso due diversi soggetti ogni giorno, oppure a giorni alterni ovvero ancora con una modalità "mista", anche nell'ambito di società collegate (Cass. 23.8.1996, n. 7762). Distacco anomalo (“sleeping secondment”): ipotesi tipica del distacco internazionale (in e out-bound) che si realizza qualora, previo accordo tra le parti, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro distaccante viene posto in stato di quiescenza e, contemporaneamente e/o successivamente, il lavoratore stipula un contratto di lavoro ex-novo con il distaccatario. Durante il distacco anomalo cessa qualunque obbligo retributivo/contributivo/assistenziale a carico del distaccante , salvo l’obbligo di conservazione del posto di lavoro del distaccato che riprende a produrre effetti al termine del distacco, previa cessazione del contratto di lavoro stipulato all’estero ovvero in Italia in caso di lavoratore straniero. Carenza di legittimità del distacco • • In caso di distacco carente dei requisiti di legittimità (i.e. interesse del distaccante e temporaneità) può profilarsi il rischio che il lavoratore distaccato domandi, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art. 27, comma 2, D. Lgs. 276/2003 che, applicato alla fattispecie de qua, prevede che tutti i pagamenti effettuati dal distaccante irregolare, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Inoltre tutti gli atti compiuti dal distaccante irregolare per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale il distacco ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Laddove il distacco si concretizzi, di fatto, nella mera somministrazione di manodopera può configurarsi il rischio che la fattispecie venga qualificata come interposizione illecita di manodopera. Distacco illecito • L’onere della prova è a carico del lavoratore che deve dimostrare il difetto della temporaneità e/o dell’interesse. • La decorrenza del nuovo rapporto, ove la domanda sia accolta dal giudice, avverrà con riguardo al momento iniziale del distacco (se viziato dall’origine) o dal momento in cui i requisiti essenziali sono venuti meno. ..segue • L’accoglimento del ricorso da parte del giudice comporta il riconoscimento della somministrazione irregolare: tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. • Il lavoratore non avrà alcun titolo a pretendere somme già ricevute e potrà agire solo per le differenze tra quanto spettategli e quanto già corrisposto da parte del datore somministratore. • Il distaccatario deve mantenere in essere tutti i provvedimenti adottati dal finto distaccante (benefits, scatti etc). • Inps e Inail non avranno alcun titolo a pretendere contributi e premi già versati dal distaccante somministratore (Confindustria Cric. 18114 del 10.9.2004) Sanzioni • Nel caso di distacco privo di requisiti (somministrazione illecita), sia il distaccatario sia il distaccante sono puniti con la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. • In caso di sfruttamento di minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino a 300 euro al giorno per ogni minore (art. 18, c. 5-bis, D.Lgs 276/2003) Comunicazioni obbligatorie • Il distacco va comunicato in via telematica, da parte del distaccante, al centro per l’impiego, entro 5 giorni, con il mod. Unificato Lav. • Istruzioni operative: a) b) c) d) e) i campi «comune – Cap- Indirizzo della sede di lavoro» si riferiscono alla sede del distaccante. Per la comunicazione di cessazione si riferiscono alla sede cui il lavoratore è assegnato al momento della cessazione; Nel quadro «Trasmissione,» la campo «Data fine rapporto», si inserisce la dita di fine distacco. Se è prorogato occorre nuova comunicazione; Codice fiscale del distaccatario: si inserisce il CF (11 cifre) del datore id lavoro presso cui il lavoratore è distaccato. Denominazione distaccatario: ragione sociale del datore o cognome e nome se ditta individuale e professionista Settore: si inserisce il settore di attività del distaccatario, selezionando dalla tabella Atecofin La revoca del distacco • Se viene meno l’interesse del datore di lavoro distaccante, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento anche ove sia comunicata al lavoratore una durata prevista maggiore. Diversamente si avrebbe un distacco illecito. Il venir meno dell’interesse per fatti ascrivibili al distaccatario agisce come «causa di forza maggiore» nei confronti del lavoratore, bloccandone qualsiasi contestazione. Trattamento economico • Il datore di lavoro rimane responsabile, per tutta la durata del distacco, del trattamento economico e normativo (si applica il CCNL del distaccante) a favore del lavoratore distaccato: ferie, permessi, scatti etc. restano a carico del datore di lavoro titolare del rapporto, che mantiene il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto instaurato con il dipendente. • Se presso il distaccatario vengono attribuite mansioni superiori a quelle abitualmente espletate, spetta la retribuzione maggiore corrispondente. Spettano tutte le indennità contrattuale, finchè permane la situazione che vi dà diritto. Prestazioni a sostegno del reddito • L’assegno al nucleo familiare continua a essere anticipato al lavoratore da parte del datore distaccante con le consuete modalità. Le prestazioni di maternità e malattia continuano ad essere normalmente retribuite dal datore di lavoro distaccante. • Il distaccato non può essere inserito in un programma di cassa integrazione guadagni aperto presso il distaccatario. • L’Aspi spetta al distaccato, ove ricorrano i requisiti contributivi, nonché soggettivi (i.e.: perdita involontaria del posto di lavoro). ..segue • il rimborso al distaccante può riguardare la retribuzione corrente (per i soli mesi, giornate od ore che il lavoratore abbia prestato a favore del distaccatario), i ratei di 13° e 14°, le quote di TFR, le ferie e i permessi maturati e, in genere tutte le altre somme direttamente o indirettamente collegate alla prestazione resa dal dipendente. E’ ammesso anche il rimborso degli oneri sostenuti dal distaccante quali: contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurativi, i contributi per previdenze e assistenze integrative, contributi eventualmente versati ad enti bilaterali. • Ove il rimborso ecceda il costo effettivo rimasto a carico del datore di lavoro si è in presenza di somministrazione illecita di manododopera. …segue • Le somme che il distaccante ritiene di riconoscere al distaccatario in aggiunta alla normale retribuzione contrattuale devono essere comunicate al datore di lavoro distaccante per i relativi adempimenti, quali le registrazioni nel libro unico del lavoro, le ritenute fiscali, le dichiarazioni e il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Circ. Inps n. 162 24.12.1997). Distacco infragruppo • I semplici rapporti economici tra società collegate sono irrilevanti, se invocati quale unica ragione giustificatrice del distacco. Al contrario nulla può impedire, in presenza di un reale interesse del datore, di ritenere lecito un distacco tra Società appartenenti al medesimo gruppo o imprenditore. • Sono Società collegate quelle: 1) in cui un’altra ha la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria; 2) in cui un ‘altra ha voti sufficienti per un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) che sono sotto influenza di altra società per particolari vincoli contrattuali con essa. ..segue • È lecito il distacco presso una società collegata quando l’assegnazione sia temporanea e sussista l’interesse del datore di lavoro distaccante a che la prestazione sia resa in favore di un terzo (nota Min. Lav. N. 5 11.4.2001); • E’ lecito il distacco disposto dalla casa madre che abbia un interesse a sovraintendere con proprio personale all’attività di collegate (Cass. N. 1733 del 16.2.2000); • E’ lecito assumente con contratto a termine per sostituire in dipendente distaccato presso altra azienda del gruppo Distacco oltre 50 Km • Quando il distacco comporti lo spostamento a un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. • Se la sede del distaccatario non è raggiungibile con i mezzi pubblici, ma solo con in mezzi privati ( o i mezzi pubblici richiedano tempi eccessivi e frequenti cambi di veicolo), ai fini del calcolo della distanza, dovrà essere computato il percorso più logico e più breve • Se, invece, il trasporto pubblico è efficiente, vanno utilizzati tram, autobus etc. e la distanza tra una sede di lavoro e l’altra è desumibile dai dati e tabelle resi disponibili dalle varie aziende di trasporto locale. (Circ. Min. Lav. N. 5 del 22.2.2006) …segue • Se il distacco è contenuto entro i 50 km, non occorrono particolari requisiti, salvo: interesse del datore di lavoro, temporaneità e l’attività lavorativa determinata. • Non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di comunicare le ragioni al dipendente contestualmente alla notifica del distacco; è necessario che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore fornisca prova (Cass. N. 9290 del 15.5.2004). Aspetti contributivi • Obbligato al calcolo e al versamento dei contributi previdenziale è sempre il datore di lavoro distaccante, in base alla propria classificazione (Circ. min. Lav. N. 3 del 15.1.2004), fatta salva la facoltà di farsi rimborsare il costo degli oneri contributivi dal distaccatario (Circ. Inps n. 81 del 9.3.1994). • Gli obblighi contributivi continuano a gravare sul datore di lavoro originario, anche nel distacco per evitare riduzioni di personale (Circ. Min. Lav. N. 3 del 15.1.2004; Circ. Min. Lav. N. 4 del 18.1.1994). • Il versamento dei contributi avviene con le ordinarie modalità. • Il distaccante rimane il soggetto obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo; pertanto nulla muta in tema di prestazioni pensionistiche, continuando a trovare applicazione i principi generali in tema di lavoro subordinato (Inps circ. n. 18 del 1.2.2005). …segue • Ai fini dell’ obbligo del versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps, ai fine della determinazione dell’organico aziendale (almeno 50 dipendenti), i lavoratori distaccati si computano in capo al distaccante. (Circ. Inps n. 70 del 3.4.2007). • Al distaccante, titolare del rapporto di lavoro, fanno capo gli adempimenti di carattere contributivo (termini e modalità consuete): versamento dei contributi, di consegna, ove previsto, della certificazione CUD, denuncia mensile Uniemens etc. • Il distaccatario che intenda riconoscere al distaccato ulteriori emolumenti retributivi è tenuto a comunicarli al distaccante che provvederà ad inserirli nel libro unico del lavoro ai fini dell’applicazione dei relativi adempimenti retributivi, contributivi e fiscali. La trasferta • Variazione temporanea del luogo di lavoro; • La durata dipende dell’esaurimento dello scopo per il quale lo spostamento è stato disposto dal datore di lavoro. • In carenza dell’indicazione della data di rientro, il provvedimento del datore di lavoro deve essere considerato «trasferimento» (Cass. N. 475 del 26.1.1989). • In considerazione della temporaneità della trasferta, il potere del datore di lavoro di procedere all’invio in missione del lavoratore prescinde dall’espressa disponibilità da parte del lavoratore, e dal fatto che, nel luogo di assegnazione il lavoratore svolga mansioni identiche a quelle espletate nell’abituale sede di lavoro, potendo essere assegnato a mansioni diverse con il solo limite dell’equivalenza delle mansioni (Cass. N. 16812 del 27.11.2002). • Il rifiuto del lavoratore alla trasferta costituisce atto di insubordinazione, a cui può conseguire il licenziamento ( Trib. Milano 26 marzo 1994). …segue • • • • • I ccnl di settore prevedono il diritto del lavoratore all’indennità di trasferta; I ccnl attribuiscono all’indennità, in alcuni casi, natura retributiva, in altri risarcitoria (rimborso spese), in altre «mista». Dalla diversa qualifica dell’indennità di trasferta discende un diverso trattamento fiscale e contributivo (Art. 51, c. 5 e 6 del DPR 917(86). Qualora l’indennità abbia natura retributiva, le somme erogate a favore del lavoratore, andranno incluse nella base di calcolo del TFR e nella misura del 50% con riferimento alla tredicesima (Cass. N. 15360 del 30.10.2002 – Trib. Milano 18 febbraio 1989). Imponibilità fiscale: a) rimborso analitico: trasferta nel comune di lavoro= rimborsi imponibili con eccezione delle spese di trasporto comprovate; trasferta fuori dal territorio esenti spese comprovate di vitto, alloggio e trasporto documentate – ulteriori spese esenti, se comprovate, entro i 25,82 Euro giornalieri; b) rimborso forfetario : all’interno del comune interamente imponibili – fuori dal comune esenti fino a 46,48 Euro giornalieri, al netto di spese di viaggio e trasporto; c) rimborso «misto»: all’interno del comune interamente imponibili, ad eccezione dei rimborsi spese di viaggio comprovate- fuori territorio comunale, indennità esente fino a 46,48 Euro, salva la non imponibilità di tutte le spese documentate riferibili a vitto e alloggio o trasporto. Il c.d. «trasfertista» • «il lavoratore si definisce trasfertista quando nel contratto individuale non sia indicata una specifica sede di lavoro essendo egli tenuto a continui spostamenti a fronte dei quali riceve una specifica retribuzione, senza che a tal fine rilevino tempi e luoghi di spostamento. Si applica invece il regime fiscale e contributivo delle trasferte di cui ai al comma 5 dell’art. 51 del TUIR, quando il contratto individuale indica una sede di lavoro, spettando l’indennità di trasferta quando il lavoratore venga inviato a lavorare fuori dalla stessa» (nota Min. Lav. 25/i/008287 del 20.6.2008). Datori di lavoro soggetti interessati Reddito da lavoro dipendente Qualificazione del lavoratore Lavoratori Tutti i datori di lavoro a prescindere dall’inquadramento ai fini previdenziali e assicurativi Tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dell’orario di lavoro, in funzione delle particolari caratteristiche dell’attività lavorativa. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasfertisti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in misura pari al 50% del loro ammontare Ai fini: -contributivi; -fiscali; -assicurativi. Occorre che si verifichino tutti e 3 i seguenti fattori (Msg. Inps. 27271/2008) Mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro Il luogo di assunzione può non coincidere con il luogo di svolgimento attività lav. Svolgimento attività lav. Che richiede la continua mobilità del lavoratore Lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione La corresponsione di un’indennità di maggiorazione di retribuzione in misura fissa Senza distinguere se il lavoratore si è effettivamente recato in trasferta. ..segue Indennità e maggiorazioni di retribuzione Indennità di trasferta ai trasfertisti Assenze del lavoratore Tali indennità o maggiorazioni sono attribuite: a) per contratto; b) per tutti i giorni retribuiti Non rilevano tempi e luoghi della trasferta Non dovrebbe mai verificarsi per questa tipologia di lavoratori, l’ipotesi della trasferta vera e propria; tuttavia ove con riferimento specifico a uno o più incarichi, ricorrano le condizioni, il lavoratore dipendente avrà diritto, con riferimento a quegli incarichi, all’indennità di trasferta. Le assenze dal lavoro retribuite, quali: ferie, permessi, malattia, maternità e infortunio Non influiscono sull’indennità e maggiorazioni di retribuzione erogate al lavoratore dipendente ….segue • Corte di Cassazione 396/2012 - Ai fini della qualifica del lavoratore trasfertista, secondo la Suprema Corte, è solamente necessario verificare l’effettiva continua variabilità della prestazione. • Interpretazione diversa era stata fornita dal Messaggio Inps 27271 del 5.12.2008, che aveva previsto quale requisito «ad substantiam» ai fini della qualificazione della suddetta condizione di lavoro, anche la continuità nell’erogazione delle maggiorazioni della retribuzione (o indennità). Il distacco di lavoratori stranieri in Italia PARTE I – LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA –COMUNITARI O NEI QUALI NON VIGONO ACCORDI DI SICUREZZA SOCIALE. PARTE II – LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI COMUNITARI. Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari in cui non vigono accordi di sicurezza sociale • Principio di territorialità: i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono attività lavorativa; • Eccezione al principio di territorialità: a) distacchi regolamentati da convenzioni in materia di sicurezza sociale; b) distacchi disciplinati dall’art. 3, c. 8 L398/87 (reciprocità nel trattamento di esonero dal versamento dei contributi alle assicurazioni generali obbligatorie dei rispettivi Paese). • Al di fuori delle predette eccezioni: spetta la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni. ..segue • Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, D.Lgs. 72/2000: le imprese stabilite in uno Stato non membro UE, in occasione di prestazioni di servizi transnazionali, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi. • Il distacco del lavoratore è consentito qualora sussista la permanenza di un rapporto di lavoro fra lavoratore distaccato e impresa distaccante, durante tutto il periodo del distacco (Circ. Min. Lav. 82/2000; Msg. Inps n. 102 del 4.3.3002). Lavoro stagionale • L’elenco delle attività stagionali è pubblicato sul sito www.interno.gov.it; • Le attività stagionali sono subordinate all’ottenimento di una quota fissa da un apposito decreto. • E’ prevista la possibilità di richiesta cumulativa di più datori di lavoro per lo stesso lavoratore entro i limiti dei novi mesi di validità del permesso di soggiorno • Permesso con validità pari a nove mesi, senza possibilità di rinnovo (proroga ammessa solo per permessi inferiori a nove mesi e prorogabili per il gap temporale fino ai 9 mesi); • Procedura: invio telematico del modello tramite accesso al sito del Ministero dell’Interno – ottenuto il nulla osta il lavoratore deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel suo Paese per ritirare il visto di ingresso.. • Una volta entrato in Italia, richiede il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio utilizzando il modello 209. Assunzioni non stagionali: procedure di ingresso e modalità di assunzione • Extra comunitari già residenti in Italia: applicabile a cittadini extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (con esclusione di permessi per cure mediche; giustizia, missione, motivi religiosi e turismo; per asilo politico è possibile esercitare attività lavorativa dopo i 180 gg di permanenza); • Il datore di lavoro procede all’assunzione secondo le consuete modalità con mod. Unificato- Lav da inviare telematicamente ai centri per l’impiego; • Il modello Q va compilato a cura del datore di lavoro e inviato allo Sportello Unico per l’Immigrazione (modello Q contiene dati relativi a datore di lavoro, al lavoratore, garanzia che il lavoratore dispone di un alloggio rientrante nei parametri previsti ex lege per l’edilizia pubblica e l’impegno a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore al Paese di Provenienza) …segue • • • • • • • Extracomunitari residenti all’estero: il Tu per l’immigrazione prevede due modalità di ingresso: tramite decreto flussi; fuori quote di ingresso. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione a entrare in Italia dalla Rappresentanza diplomatica o consolare in Italia anche se non tutti gli stranieri sono obbligati al visto di ingresso (cfr. Regolamento Consiglio n. 539 del 15.3.2001 – lista degli Stati in cui i cittadini sono obbligati al visto di ingresso) Ingresso tramite flussi: Decreto emesso entro il 30 novembre di ogni anno; il datore di lavoro invia apposita istanza, per via telematica, tramite il sito web del Ministero dell’interno; L’iter deve essere espletato nel c.d. «click day» previsto dal Decreto Flussi dell’anno in corso;; Entro 8 giorni successivi all’ingresso In Italia del cittadino straniero, il datore di lavoro stipula il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; Entro le 48 ore successive procede con l’assunzione e ne dà comunicazione al Centro per l’impiego; Il datore di lavoro invia il mod. 209 per la richiesta alla Questura del rilascio del permesso di soggiorno. ..segue • Ingresso c.d. «fuori quota» – Art. 27 Dlgs 286/1998. • In occasione di una prestazione transnazionale di servizi, possono effettuare il distacco dei propri lavoratori presso un’azienda operante sul territorio italiano e con la quale collaborano (es: distacco infra gruppo di lavoratore extra comunitario) • Requisiti: a) il rapporto di lavoro tra distaccato e distaccante; b)sussistenza del requisito dell’alta specializzazione del distaccato. • La DTL deve: a) verificare l’alta specializzazione del distaccato; b) acquisire il parere della rappresentanza sindacale dell’azienda richiedente e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentatati a livello provinciale nel settore. …segue • Il distacco di personale altamente specializzato si riferisce, in generale, a quei lavoratori in possesso di conoscenze particolari che, in base al ccnl applicato dalla distaccataria, qualificano l’attività come particolarmente specialistica e che siano occupati da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data del distacco; • Ai lavoratori stranieri deve essere garantita la parità di trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge o dai ccnl applicati a lavoratori italiani con analoghe mansioni. • L’azienda distaccante rimane responsabile di tutti gli adempimenti con gli Enti, salve le eccezioni previste da accordi internazionali, stipulati dall’Italia, a condizione di reciprocità. …segue • Ai fini della procedura di ingresso dei lavoratori altamente specializzati occorre procedere con la comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro condizione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione Europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (Legge 6.4.2007 n. 46). • A partire dal 19.5.2008 la procedura per la presentazione della domanda è stata informatizzata (Circ. Min. Int. N. 2198 del 13.5.2008) ..segue • Il nulla osta va utilizzato entro 120 giorni, entro i quali il lavoratore straniero deve richiedere il visto di ingresso alla competente Ambasciata o Consolato italiano nel sul Paese (art. 40, comma 3, DPR 394/99); • Negli otto giorni al suo ingresso nel territorio italiano, il lavoratore deve prendere appuntamento e presentarsi allo Sportello Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la contestuale richiesta del permesso di soggiorno. • Il rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno «fuori quota» è consentito solo per la prosecuzione del periodo di distacco originariamente autorizzato, entro il limite complessivo di cinque anni, a condizione che il richiedente esibisca la certificazione comprovante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi. • Si ritiene, a tale proposito, sufficiente, l’esibizione del CUD. Aspetti retributivi e contributivi • Il datore di lavoro è tenuto all’applicazione delle medesime misure retributive e contributive adottate per i lavoratori italiani; • Al lavoratore straniero spettando gli ANF e le detrazioni per i familiari a carico (fatto salvo il trattamento di reciprocità di trattamento); • Il diritto alle detrazioni per familiari a carico sussiste nel caso venga provato di non godere di analogo beneficio nel paese di residenza e di non possedere un determinato reddito stabilito ogni anno dalla Legge Finanziaria; • L’aspi e la mobilità sono riconosciute al cittadino straniero che, per brevi periodi, si reca all’estero per comprovate ragioni di salute personali o di un familare. Lavoratori provenienti da Paesi comunitari • Per lavoratore distaccato si intende colui che, abitualmente occupato in un paese membro Ue, è chiamato a svolgere il proprio lavoro in territorio italiano per un periodo predeterminato, laddove il rapporto di lavoro instaurato tra l’impresa beneficiaria del servizio ed il lavoratore distaccato è sottoposto alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali applicate a coloro che in Italia svolgono funzioni analoghe ai distaccati. • Il committente che si serve di un appaltatore transnazionale è obbligato con quest’ultimo a corrispondere al distaccato una retribuzione che garantisce il rispetto dei minimo contrattuali, garantendo un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti.(c.d.: «principio di territorialità) ..segue • Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, trova applicazione il principio di «personalità» opposto al principio di «territorialità» vigente in materia di condizioni di lavoro. • Occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore (art. 14 Reg CEE n. 1408/71 –art. 12 Reg. CEE n. 883/2004) fermo restando che, la retribuzione su cui calcolare l’imponibile sarà determinata secondo il principio di parità di trattamento (Interpello Min. Lav. 33/2010). …segue • La DTL competente per territorio deve: a) verificare l’esistenza della ditta estera; b) verificare il legame di dipendenza tra azienda e lavoratore distaccato. La documentazione deve essere prodotta dall’azienda italiana distaccataria. • In caso di contratto di appalto va verificata la corrispondenza tra le qualifiche possedute e l’attività oggetto del contratto di appalto. • Sulla richiesta di autorizzazione, le DTL competenti devono acquisire anche il parere di RSA delle aziende richiedenti e delle OOSS di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore di interesse.