Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) (<1MB)

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Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) (<1MB)
Prese di posizione del settore assicurativo
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Foreign Account Tax Compliance Act1/1
Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)
La FACTA, la normativa unilaterale statunitense, disciplina lo scambio di informazioni.
Il 2 giugno 2014 è entrato in vigore l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli
Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.
Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 30 giugno 2014 la relativa legge
sull’attuazione.
“
Per quanto riguarda la FATCA, la Svizzera aveva optato per il modello 2,
che prevede un trasferimento diretto di informazioni tra gli istituti finanziari della giurisdizione partner e le autorità fiscali statunitensi (IRS). Questo
scambio di informazioni richiede la dichiarazione di consenso dei clienti americani. In caso di mancato consenso, le informazioni non vengono
scambiate automaticamente, ma sulla base della disposizione relativa
all‘assistenza amministrativa nell‘ambito della convenzione per evitare le
doppie imposizioni. Il modello 1 si basa sullo scambio automatico delle
informazioni: gli istituti finanziari della giurisdizione partner comunicano
i dati dei conti americani alla propria autorità fiscale, la quale trasmette
queste informazioni all‘IRS. La maggior parte dei Paesi hanno stipulato con
gli USA un accordo FATCA secondo il modello 1. Sul piano materiale il modello 1 e 2 sono la stessa cosa.
Il passaggio dal modello 2 al modello 1
conformerebbe la FATCA all‘SAI e la FATCA
verrebbe applicata nel diritto interno
A maggio 2014 il Consiglio federale ha licenziato un progetto di mandato
per negoziare con gli USA un passaggio dal modello 2 al modello 1. Con
tale cambiamento la FATCA si conformerebbe allo Scambio automatico di
informazioni (SAI). Inoltre, con il modello 1 la FATCA verrebbe applicata
nell‘ambito del diritto interno. Nel modello 2, in generale l‘applicazione
necessita dell‘approvazione degli Stati Uniti. Il passaggio al modello 1 conferirebbe un‘ampia competenza alla Svizzera in materia d‘interpretazione
e di applicazione. Ciò nella pratica porterebbe a semplificazioni e a un aumento della sicurezza giuridica.
L‘ASA è a favore del passaggio dal
modello 2 al modello 1 a condizione che
l‘appendice II resti in vigore nella sua
formulazione attuale
L‘ASA è di principio a favore del passaggio dal modello 2 al modello 1 della
FATCA. Insiste tuttavia sul fatto che la ripresa dell‘attuale appendice II nella
sua formulazione attuale è di estrema importanza in caso di cambio del
modello. L‘attuale appendice II garantisce alla previdenza statale e professionale (2° pilastro e pilastro 3a con istituti di libero passaggio, istituto collettore, fondi di sicurezza, fondi di previdenza con prestazioni discrezionali
e fondazione d‘investimento della previdenza professionale) l‘esenzione
dal campo di applicazione della FATCA. Di conseguenza, l‘attuale appendice II è nell‘interesse diretto degli oltre 2100 istituti di previdenza con oltre
4,7 milioni di assicurati attivi e passivi (lavoratori e pensionati). Il mantenimento di questa appendice con la sua deroga formulata in modo chiaro e
univoco rappresenta quindi la condizione per un cambio del modello
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Dorothea Bachmann
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
8 novembre 2016