Accordo FATCA: obblighi dei gestori patrimoniali
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Accordo FATCA: obblighi dei gestori patrimoniali
Accordo FATCA: obblighi dei gestori patrimoniali indipendenti nei confronti delle autorità statunitensi Zurigo, 4 marzo 2013: l'Accordo FATCA è stato siglato a Berna il 14 febbraio 2013 dal Segretario di Stato Michael Ambühl e dall'ambasciatore americano Donald S. Beyeler. Il testo dell'accordo è stato pubblicato unitamente alla bozza della legge di applicazione (legge FATCA). Le cerchie interessate possono partecipare alla procedura di consultazione e pronunciarsi in materia entro il 15 marzo 2013. In precedenza, l'ASG aveva già interloquito intensamente con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. Per quanto possibile, hatentato di tutelare gli interessi dei gestori patrimoniali indipendenti (GPI) in Svizzera e di adottare, nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti, soluzioni che rendessero «sormontabili» gli ostacoli burocratici per i GPI. In alcuni punti, ma non in tutti, tale intento è andato a buon fine. Alla luce dell'urgenza temporale e della «mancanza di alternative» alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti che attui in Svizzera parti del diritto fiscale statunitense per i vari settori e per i grandi attori sulla piazza finanziaria nazionale, l'ASG parte già oggi dal presupposto che non vi sarà alcuna novità rilevante rispetto alla situazione presentatasi una settimana fa. Dall'attuazione dell'Accordo FATCA emergeranno degli obblighi che tutti i GPI in Svizzera dovranno adempiere in parte spontaneamente già prima dell'entrata in vigore formale del trattato internazionale e della sua legge di applicazione. La presente comunicazione riassume lo stato attuale delle cose e fornisce una panoramica delle opzioni di intervento. Obiettivi e concetti basilari del FATCA e dell'Accordo FATCA: con il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), gli Stati Uniti desiderano ottenere l'imposizione fiscale negli Stati Uniti di qualsiasi reddito percepito mediante investimenti finanziari all'estero da persone assoggettate all’imposta negli Stati Uniti. In linea di massima, secondo il diritto statunitense e l'Accordo FATCA, gli istituti finanziari con domicilio in Svizzera devono registrarsi e stipulare un accordo con le autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service/IRS). Dalla registrazione o dall'accordo deriva l'obbligo per l'istituto finanziario di identificare i conti gestiti che sono detenuti dalle US Persons e di rendere conto periodicamente all'IRS in merito a tali relazioni con i clienti. Se necessario, occorre richiedere a tal fine il consenso del titolare del conto. Se tale consenso non viene dato, il cliente è considerato non cooperativo. Riguardo alle persone non cooperative sussiste un obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che inoltra i nominativi dei clienti e i dati sui conti alle autorità statunitensi in seguito a domande di assistenza amministrativa. I pagamenti a favore di tali clienti sottostanno indipendentemente dalla loro provenienza ad un'imposta alla fonte del 30% che va versata alle autorità fiscali statunitensi. Tutti gli intermediari finanziari svizzeri sono considerati in linea di massima Foreign Financial Institution («FFI»). Per le varie categorie di FFI valgono disposizioni parzialmente divergenti e meno stringenti rispetto a tali principi. Tabella di marcia: l'accordo e la legge concernenti la sua attuazione devono essere approvati dalle Camere federali e sottostanno al referendum facoltativo. L’accordo, la legge e le disposizioni americane dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2014. Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli intermediari finanziari svizzeri interessati dovranno attivarsi sin dai prossimi mesi in vista dell'adempimento dei requisiti formali (registrazione presso le autorità fiscali statunitensi). 4 marzo 2013 Settori di attività, classificazione secondo le direttive della legge statunitense e obblighi che ne derivano: i gestori patrimoniali indipendenti spesso erogano in Svizzera non solo prestazioni di gestione patrimoniale in senso stretto (amministrazione di valori patrimoniali depositati presso banche e consulenza in materia di investimento), bensì anche altri servizi quali attività in organi di società e fondazioni. Essi fungono inoltre da trustee o gestiscono tra l'altro valori patrimoniali in veste di fiduciari per conto dei loro clienti. A seconda dell'attività commerciale effettivamente svolta, i GPI possono adempiere i loro obblighi FATCA attraverso il conseguimento di un determinato status nei confronti dell'IRS. Status di «registered deemed-compliant FFI» Questo status è previsto espressamente nell'Accordo FATCA per i GPI («financial adviser» in linea con la prassi applicata dal diritto statunitense in materia di servizi finanziari). Esso non viene applicato solo ai GPI che gestiscono patrimoni di clienti in virtù di una procura, bensì anche ai GPI che esercitano tale attività quale organo di società e fondazioni. Il patrimonio dei clienti può essere depositato presso banche in Svizzera o all'estero che si attengono alle disposizioni FATCA e sono quindi esse stesse registrate presso le autorità fiscali statunitensi. In veste di «registered deemed-compliant FFI» l'FFI ha solo l’obbligo di registrazione presso l'autorità americana. Per tali FFI non sussistono né gli «obblighi di reporting» nei confronti dell'IRS, né l'obbligo di stipulazione di un rispettivo accordo con le autorità fiscali statunitensi. Possono vigere delle norme particolari per i GPI che gestiscono patrimoni di investimenti collettivi di capitale. Nel suo insieme questo status potrebbe essere il più vantaggioso per la maggior parte dei soci attivi dell'ASG, anche se comprende una registrazione formale presso un'autorità fiscale straniera. Status di «owner documented FFI» Questo status, per il quale l'Accordo FATCA non contempla alcuna disposizione particolare, non prevede obblighi per il GPI svizzero. Una o più banche devono però garantire l'adempimento di tutti gli obblighi FATCA e assumersi i rischi che ne derivano. Le richieste di documentazione indirizzate alle banche partner sono piuttosto onerose per questo status. Agli «owner documented FFI» è inoltre vietato accettare partecipazioni di capitale alla propria impresa superiori a USD 50 000 da parte di persone assoggettate all’imposta statunitense o eseguire operazioni fiduciarie superiori a USD 50 000 per conto di tali persone. Riteniamo che questo status si addica in primo luogo ai GPI che, oltre a svolgere l'attività principale della gestione patrimoniale, fungono anche da trustee o detengono valori patrimoniali in veste di fiduciari per conto di terzi. Secondo la nostra valutazione attuale della situazione è senz'altro possibile svolgere l'attività di gestione patrimoniale come «registered deemed-compliant FFI» ed espletare solo le mansioni in veste di trustee e/o fiduciario con lo status di «owner documented FFI». 4 marzo 2013 Status di «participating FFI» I GPI possono registrarsi «a tutti gli effetti» come «participating FFI» presso le autorità fiscali statunitensi e stipulare con queste ultime un accordo concernente gli obblighi di reporting. Riteniamo tuttavia questa soluzione molto complessa e onerosa e consigliamo di prenderla seriamente in considerazione solo nel caso di GPI con attività molto estese nell'ambito della gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o con un'attività in veste di trustee/fiduciario. In caso di attività marginale quale trustee o fiduciario, lo status di «participating FFI» va preso seriamente in considerazione se l'indipendenza da una o più banche non è desiderata per principio o per motivi di politica aziendale (come per lo status di «owner documented FFI»). Casi speciali Per alcune attività la situazione giuridica non è ancora stata chiarita in via definitiva o si applicano delle norme divergenti da quanto esposto sopra. Consigliamo ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di avviare per tempo gli accertamenti che fanno al caso loro, così da appurare se il fondo o i fondi il cui patrimonio viene gestito soddisfano i requisiti fiscali statunitensi per poter essere classificati come investimenti collettivi di capitale conformi al FATCA. In particolare, i luoghi di produzione di fondi extraeuropei devono presentare le rispettive richieste presso gli amministratori dei fondi per tempo. I GPI organizzati come ditte individuali non rientrano, secondo la nostra valutazione attuale della situazione, in alcun caso nel campo di applicazione del FATCA. Ad essi non incombono né l'obbligo di registrazione né obblighi di altro tipo. Nel testo legislativo statunitense e nell'Accordo FATCA si usa sempre il termine «Entities», tradotto nella versione tedesca con “impresa” (traduzione errata anche altrove). Il termine «Entities» richiede in generale una propria capacità giuridica o patrimoniale diversa dai titolari/proprietari. Poiché la ditta individuale appartiene al titolare e quest'ultimo è legalmente identico alla ditta, quest'ultima non è un’«Entity» e non sarebbe toccata dal FATCA. Tale interpretazione è però soggetta ad ulteriori accertamenti. Processo di registrazione e supporto dell'ASG I «participating FFI» e i «registered deemed-compliant FFI» avranno, al più tardi dal 15 luglio 2013, la possibilità di registrarsi presso l'IRS tramite un apposito portale online. La registrazione dovrà essere ultimata al più tardi entro il 25 ottobre 2013 per essere conformi al FATCA entro il 1° gennaio 2014. Il processo esatto di registrazione non è ancora noto. Non è nemmeno noto se per i «registered deemed-compliant FFI» varrà lo stesso o un simile processo di registrazione come per i «participating FFI». Presumiamo che il processo di registrazione sarà relativamente complicato e che saranno necessarie approfondite nozioni del diritto statunitense in materia fiscale e di servizi finanziari. Per questo motivo l'ASG sosterrà i suoi soci nel processo di registrazione mediante varie misure. Non appena saranno sufficientemente noti dettagli sulla registrazione e sulla procedura, potremo specificare in via definitiva l'offerta di assistenza dell'ASG e informare i nostri soci. 4 marzo 2013