La malattia conseguente ad un intervento
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La malattia conseguente ad un intervento
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA QUESITO (posto in data 8 aprile 2015) La malattia conseguente ad un intervento chirurgico eseguito in regime di ricovero in Day Hospital, certificata dal medico chirurgo ospedaliero mediante certificato elettronico, prevede la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia? RISPOSTA (inviata in data 27 aprile 2015) La decurtazione della remunerazione per i primi 10 giorni di malattia è stata introdotta dall’articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 nell’ambito di una sorta di guerra santa che l’allora ministro della funzione pubblica Renato Brunetta intraprese per contrastare fenomeni oggettivamente rilevanti come l’assenteismo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La norma in oggetto deve essere quindi interpretata tenendo conto della sua specifica finalità e coerentemente con questa interpretazione non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il periodo di convalescenza conseguente ad un ricovero in day hospital debba essere considerato quale naturale prosecuzione del ricovero stesso, purché la necessità del periodo in questione sia certificata dalla struttura che ha eseguito il ricovero come essenziale per il buon esito dell’intervento. In linea con questa interpretazione appare il parere 53/2008 espresso dal direttore generale del dipartimento della funzione pubblica in risposta ad un quesito posto dal ministero dell’ambiente, parere nel quale si equipara il periodo di convalescenza post ricovero al ricovero stesso. In coerenza con la ratio della norma la decurtazione di cui all’articolo 71 del decreto legge 112 del 2008, non appare applicabile al periodo di convalescenza post ricovero, purché sia documentata la necessità di tale periodo quale indispensabile complemento dell’intervento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 24 Assenze per malattia 1. periodo di diciotto mesi di conservazione del posto di lavoro Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti. 2. ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. facoltà di risolvere il rapporto di lavoro Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso. 4. computo dei periodo di malattia ai fini dell’anzianità di servizio I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 5. rinvio alla normativa specifica per gli affetti da TBC Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 24 Assenze per malattia 6. trattamento economico delle assenze per malattia Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. In materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’articolo 71, comma 1, del decreto legge 112 del 2008, di seguito riprodotto integralmente nel testo in vigore alla data della risposta 6 bis. condizioni di maggior favore per patologie gravi In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’ orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole. Il comma 6-bis è stato inserito nell’articolo 24 dall’articolo 9 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001 CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 24 Assenze per malattia 7. obbligo di comunicazione all’azienda di appartenenza L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica. 8. facoltà di controllo da parte dell’Azienda L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 9. obbligo di reperibilità per eventuali visite di controllo Il dirigente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 10. obblighi informativi nel caso di colpa di terzi Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dirigente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Articolo 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. riduzione retributiva nei primi dieci giorni di assenza Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 4. fruizione dei permessi retribuiti La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Articolo 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 5-bis. oneri sostenuti per gli accertamenti medico legali Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. finanziamento degli oneri per gli accertamenti medico legali A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. 6. inderogabilità delle norme dai contratti o accordi collettivi Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. 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