La malattia conseguente ad un intervento

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La malattia conseguente ad un intervento
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA
QUESITO
(posto in data 8 aprile 2015)
La malattia conseguente ad un intervento chirurgico eseguito in regime
di ricovero in Day Hospital, certificata dal medico chirurgo ospedaliero
mediante certificato elettronico, prevede la decurtazione dello stipendio
per i primi 10 giorni di malattia?
RISPOSTA
(inviata in data 27 aprile 2015)
La decurtazione della remunerazione per i primi 10 giorni di malattia
è stata introdotta dall’articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 nell’ambito di una sorta di guerra santa che l’allora ministro
della funzione pubblica Renato Brunetta intraprese per contrastare
fenomeni oggettivamente rilevanti come l’assenteismo dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
La norma in oggetto deve essere quindi interpretata tenendo conto
della sua specifica finalità e coerentemente con questa interpretazione
non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il periodo di convalescenza
conseguente ad un ricovero in day hospital debba essere considerato
quale naturale prosecuzione del ricovero stesso, purché la necessità
del periodo in questione sia certificata dalla struttura che ha eseguito
il ricovero come essenziale per il buon esito dell’intervento.
In linea con questa interpretazione appare il parere 53/2008 espresso
dal direttore generale del dipartimento della funzione pubblica
in risposta ad un quesito posto dal ministero dell’ambiente, parere
nel quale si equipara il periodo di convalescenza post ricovero al
ricovero stesso.
In coerenza con la ratio della norma la decurtazione di cui all’articolo
71 del decreto legge 112 del 2008, non appare applicabile al periodo
di convalescenza post ricovero, purché sia documentata la necessità
di tale periodo quale indispensabile complemento dell’intervento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 24
Assenze per malattia
1. periodo di diciotto mesi di conservazione del posto di lavoro
Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma
alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro
Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale
territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. facoltà di risolvere il rapporto di lavoro
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui
al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. computo dei periodo di malattia ai fini dell’anzianità di servizio
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. rinvio alla normativa specifica per gli affetti da TBC
Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti
da TBC.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 24
Assenze per malattia
6. trattamento economico delle assenze per malattia
Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo
di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
In materia di trattamento economico delle assenze per malattia,
la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute
nell’articolo 71, comma 1, del decreto legge 112 del 2008, di seguito
riprodotto integralmente nel testo in vigore alla data della risposta
6 bis. condizioni di maggior favore per patologie gravi
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre
ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale
dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente
indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. Per agevolare
il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’
orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata
dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data
della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole.
Il comma 6-bis è stato inserito nell’articolo 24 dall’articolo 9 del CCNL
10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 24
Assenze per malattia
7. obbligo di comunicazione all’azienda di appartenenza
L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata
all’Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione
medica.
8. facoltà di controllo da parte dell’Azienda
L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. obbligo di reperibilità per eventuali visite di controllo
Il dirigente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
10. obblighi informativi nel caso di colpa di terzi
Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo,
il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente.
In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dirigente
all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato
durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte
dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti
del terzo responsabile.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. riduzione retributiva nei primi dieci giorni di assenza
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata,
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni
di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale
con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
4. fruizione dei permessi retribuiti
La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore
fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o
gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o
in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare
nella giornata di assenza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Articolo 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
5-bis. oneri sostenuti per gli accertamenti medico legali
Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta
delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente
i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali.
5-ter. finanziamento degli oneri per gli accertamenti medico legali
A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una
quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti
pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al
medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.
6. inderogabilità delle norme dai contratti o accordi collettivi
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
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