Anticipo al salvo buon fine - Banca di Credito Cooperativo di
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Anticipo al salvo buon fine - Banca di Credito Cooperativo di
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE 1/6 Decorrenza condizioni: 10/12/2015 FISBFI vers. 1.3 Giu. ‘13 APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE INFORMAZIONI SULLA BANCA B.C.C. DI OPPIDO L. E RIPACANDIDA VIA ROMA 67 85015 OPPIDO LUCANO (PZ) Tel.: 0971/945055 – Fax: 0971/945788 Email: [email protected] / sito internet: www.bccor.com Registro delle Imprese della CCIAA di POTENZA n. 78730 R.E.A. Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5072.4.0 - cod. ABI 087080 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A158402 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate. Tra i principali rischi vanno considerati: - l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati; - la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista. RATING LEGALITA' In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20/02/2014. La Banca ha stebilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,50 rispetto agli standard di Istituto impegnandosi a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposte inferiori rispetto ai 30 giorni di calendario in presenza di una completa documentazione FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE 2/6 Decorrenza condizioni: 10/12/2015 FISBFI vers. 1.3 Giu. ‘13 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI I tassi di interesse risulteranno indicizzari al parametro di riferimento costituito dal tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema (BCE). L'aggiornamento dei tassi applicati al rapporto in conseguenza della variazione del parametro di riferimento risultera' contestuale alla variazione del tasso BCE con decorrenza dei relativi effetti. Attualmente par al 0,0500 Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato spread soci per utilizzi nei limiti del fido concesso TASSO BCE +6,5000 per utilizzi oltre i limiti del fido concesso TASSO BCE +9,5000 Tasso annuo per interessi di mora TASSO BCE Modalità di calcolo degli interessi nominale annuo composto annuo non socio socio non socio socio non socio +9,5000 +12,5000 6,5500 9,5500 9,5500 12,5500 6,7126 9,8975 9,8975 9,8975 soci spread non socio +9,5000 +12,5000 nominale annuo socio non socio 9,5500 12,5500 Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni) IMPORTI MASSIMI DI SPESE Spese collegate all’erogazione del credito (visure, accesso base dati, . . . ) Spese di istruttoria per affidamenti fino ad Euro 4.000,00 per affidamento oltre Euro 4.000,00 Spese di valutazione per ogni anticipazione socio non socio 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 IMPORTI MASSIMI DI SPESE Commissione di istruttoria veloce Commissione di istruttoria veloce socio non socio non prevista non prevista Spese invio comunicazione periodiche 0,00 Spese unitaria comunicazione ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche 0,00 Importo minimo annuale 0,00 Importo massimo annuale 9.999,00 Altre comunicazioni 0,00 Spese per ricerca/copia documentazione ex art. 119, comma 4, D.lgs nr. 385/93 e modifiche se presso la filiale se presso archivio esternalizzato 0,00 0,00 0,00 9.999,00 0,00 6,50 16,00 6,50 16,00 COMMISSIONI socio Commissione per la messa a disposizione dei fondi Commissione sull’accordato, calcolata sull’importo dell’affidamento concesso nel periodo di riferimento trimestrale. 0,125% non socio 0,125% FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE 3/6 Decorrenza condizioni: 10/12/2015 FISBFI vers. 1.3 Giu. ‘13 ALTRI ONERI Criterio di capitalizzazione rapporto Gli interessi sono liquidati con periodicità Trim. Dare/Avere e comunque all’atto dell’estinzione del Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse all’incasso dei singoli appunti presentati all’anticipo, si rinvia al foglio informativo incassi e pagamenti. Le condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi rimarranno in vigore fino all’emanazione della delibera CICR sostitutiva dell’originaria delibera CICR 09/02/2000 ad oggi in vigore. Nell’ipotesi in cui il rapporto non subisca variazioni, nelle condizioni economiche, in corso d’anno, la banca non procede all’invio del documento di sintesi. In conformità alle vigenti disposizioni di trasparenza il cliente può richiedere in qualunque momento la stampa del documento di sintesi contenente le condizioni economiche in vigore. FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE 4/6 Decorrenza condizioni: 10/12/2015 FISBFI vers. 1.3 Giu. ‘13 INDICATORE SINTETICO DI COSTO DENOMINATO TAEG Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. Nell'esempio che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. IPOTESI Esempio 1: Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa Accordato Tasso debitore annuale Commissione per la messa a disposizione fondi su Durata: 3 mesi base annua Spese collegate all’erogazione del credito una tantum Utilizzato: 1.500 euro Altre spese su base annua per tutta la durata Accordato: 1.500 euro 1.500,00 9,5500 % 0,50% 0,00 72,00 disposizione dei fondi TAEG = 15,70% Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 80.000,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Esempio 2: Accordato 80.000,00 Contratto con durata Accordato: 80.000,00 Tasso debitore annuale 9,5500 % euro Commissione per la messa a disposizione fondi su 0,50% indeterminata e base annua commissione per la Durata: 3 mesi Spese collegate all’erogazione del credito una tantum 0,00 Altre spese su base annua 72,00 messa Utilizzato: 80.000,00 disposizione dei fondi euro per tutta la durata TAEG = 10,53% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccor.com. La banca si avvale di strumenti informatici idonei ad evitare il superamento del tasso soglia usura, indipendentemente dal valore esposto quale TAEG che viene calcolato su scenari di utilizzo ipotetici, come prestabiliti dalla normativa. FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE 5/6 Decorrenza condizioni: 10/12/2015 FISBFI vers. 1.3 Giu. ‘13 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di quindici giorni. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito. In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente, che può esercitarla in ogni momento mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso. Non sono applicate penalità e spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l’intervento un soggetto terzo. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (VIA ROMA 67 85015 OPPIDO LUCANO PZ) o per via telematica ([email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: • • Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. • o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti. FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE 6/6 Decorrenza condizioni: 10/12/2015 FISBFI vers. 1.3 Giu. ‘13 LEGENDA Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi (Commissione sull'Accordato) Commissione istruttoria veloce Giorni banca Istruttoria Indicatore sintetico di costo (TAEG) Numeri dare Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore Tasso di interesse di mora Tasso di interesse nominale Tasso di interesse effettivo Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Valuta Prevede la corresponsione di un compenso omnicomprensivo che remunera la messa a disposizione dei fondi da parte della banca a favore del cliente indipendentemente dal suo concreto utilizzo totale o parziale. Il compenso, predeterminato con patto scritto non rinnovabile tacitamente, viene calcolato in misura proporzionale all’importo ed alla durata dell’affidamento concesso. Spesa richiesta a parziale copertura dei costi sostenuti dalla banca per le attività di “istruttoria” (valutazione) degli utilizzi delle disponibilità oltre i limiti del fido concesso e/o in assenza di fido. Essa viene applicata in misura fissa espressa in valore assoluto e commisurata ai costi. giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi. analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca. periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Sigla di stampa: MP Nome file RTF: fisbfi.odt Codifica foglio informativo: BAC0005 Descrizione foglio: APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE Categoria foglio: 01 CONTI CORRENTI