Anticipo al salvo buon fine - Banca di Credito Cooperativo di

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Anticipo al salvo buon fine - Banca di Credito Cooperativo di
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE
1/6
Decorrenza condizioni: 10/12/2015
FISBFI
vers. 1.3 Giu. ‘13
APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
B.C.C. DI OPPIDO L. E RIPACANDIDA
VIA ROMA 67
85015 OPPIDO LUCANO (PZ)
Tel.: 0971/945055 – Fax: 0971/945788
Email: [email protected] / sito internet: www.bccor.com
Registro delle Imprese della CCIAA di POTENZA n. 78730 R.E.A.
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5072.4.0 - cod. ABI 087080
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A158402
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo.
CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE
L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un
proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.
L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta –
anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se,
viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,,
se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della
Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla
Banca il controvalore delle somme utilizzate.
Tra i principali rischi vanno considerati:
- l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento
degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse,
commissioni e spese), se contrattualmente prevista.
RATING LEGALITA'
In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20/02/2014. La Banca ha stebilito di applicare
una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,50 rispetto agli standard di Istituto impegnandosi a fornire alle
richieste di affidamento tempi di risposte inferiori rispetto ai 30 giorni di calendario in presenza di una completa
documentazione
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
I tassi di interesse risulteranno indicizzari al parametro di riferimento costituito dal tasso fissato periodicamente dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema
(BCE). L'aggiornamento dei tassi applicati al rapporto in conseguenza della variazione del parametro di riferimento
risultera' contestuale alla variazione del tasso BCE con decorrenza dei relativi effetti. Attualmente par al 0,0500
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato
spread
soci
per utilizzi nei limiti del fido concesso TASSO BCE +6,5000
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso TASSO BCE +9,5000
Tasso annuo per interessi di mora
TASSO BCE
Modalità di calcolo degli interessi
nominale annuo
composto annuo
non socio
socio
non socio
socio
non socio
+9,5000
+12,5000
6,5500
9,5500
9,5500
12,5500
6,7126
9,8975
9,8975
9,8975
soci
spread
non socio
+9,5000
+12,5000
nominale annuo
socio
non socio
9,5500
12,5500
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
Spese collegate all’erogazione del credito (visure, accesso base dati, . . . )
Spese di istruttoria
per affidamenti fino ad Euro 4.000,00
per affidamento oltre Euro 4.000,00
Spese di valutazione per ogni anticipazione
socio
non socio
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
Commissione di istruttoria veloce
Commissione di istruttoria veloce
socio
non socio
non prevista
non prevista
Spese invio comunicazione periodiche
0,00
Spese unitaria comunicazione ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche
0,00
Importo minimo annuale
0,00
Importo massimo annuale
9.999,00
Altre comunicazioni
0,00
Spese per ricerca/copia documentazione ex art. 119, comma 4, D.lgs nr. 385/93 e modifiche
se presso la filiale
se presso archivio esternalizzato
0,00
0,00
0,00
9.999,00
0,00
6,50
16,00
6,50
16,00
COMMISSIONI
socio
Commissione per la messa a disposizione dei fondi
Commissione sull’accordato,
calcolata sull’importo
dell’affidamento concesso nel periodo di riferimento
trimestrale.
0,125%
non socio
0,125%
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ALTRI ONERI
Criterio di capitalizzazione
rapporto
Gli interessi sono liquidati con periodicità Trim. Dare/Avere e comunque all’atto dell’estinzione del
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese
e commissioni connesse all’incasso dei singoli appunti presentati all’anticipo, si rinvia al foglio informativo incassi e pagamenti.
Le condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi rimarranno in vigore fino all’emanazione della delibera CICR sostitutiva
dell’originaria delibera CICR 09/02/2000 ad oggi in vigore.
Nell’ipotesi in cui il rapporto non subisca variazioni, nelle condizioni economiche, in corso d’anno, la banca non procede all’invio del
documento di sintesi. In conformità alle vigenti disposizioni di trasparenza il cliente può richiedere in qualunque momento la stampa del
documento di sintesi contenente le condizioni economiche in vigore.
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INDICATORE SINTETICO DI COSTO DENOMINATO TAEG
Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul
sito internet della banca.
Nell'esempio che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume
che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di
riferimento.
IPOTESI
Esempio 1:
Contratto con durata
indeterminata e
commissione per la
messa
Accordato
Tasso debitore annuale
Commissione per la messa a disposizione fondi su
Durata: 3 mesi
base annua
Spese collegate all’erogazione del credito una tantum
Utilizzato: 1.500 euro Altre spese su base annua
per tutta la durata
Accordato: 1.500 euro
1.500,00
9,5500 %
0,50%
0,00
72,00
disposizione dei fondi
TAEG = 15,70%
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 80.000,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si
assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del
periodo di riferimento.
Esempio 2:
Accordato
80.000,00
Contratto con durata
Accordato: 80.000,00 Tasso debitore annuale
9,5500 %
euro
Commissione per la messa a disposizione fondi su
0,50%
indeterminata e
base annua
commissione per la
Durata: 3 mesi
Spese collegate all’erogazione del credito una tantum
0,00
Altre spese su base annua
72,00
messa
Utilizzato:
80.000,00
disposizione dei fondi euro per tutta la durata
TAEG = 10,53%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla
categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere
consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccor.com.
La banca si avvale di strumenti informatici idonei ad evitare il superamento del tasso soglia usura,
indipendentemente dal valore esposto quale TAEG che viene calcolato su scenari di utilizzo ipotetici, come
prestabiliti dalla normativa.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto,
nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di quindici giorni.
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con
facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non
si conosce l’esito.
In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.
Analoga facoltà di recesso spetta al cliente, che può esercitarla in ogni momento mediante il pagamento di quanto dovuto
per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso. Non sono applicate penalità e spese di
chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l’intervento un
soggetto terzo.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di pagamento
di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (VIA ROMA 67 85015 OPPIDO
LUCANO PZ) o per via telematica ([email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
•
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it ., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe
Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad
un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all’organismo
territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
• o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.
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LEGENDA
Commissione per la Messa a
Disposizione dei Fondi
(Commissione sull'Accordato)
Commissione istruttoria veloce
Giorni banca
Istruttoria
Indicatore sintetico di costo
(TAEG)
Numeri dare
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Tasso di interesse debitore
Tasso di interesse di mora
Tasso di interesse nominale
Tasso di interesse effettivo
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Valuta
Prevede la corresponsione di un compenso omnicomprensivo che remunera la messa
a disposizione dei fondi da parte della banca a favore del cliente indipendentemente
dal suo concreto utilizzo totale o parziale. Il compenso, predeterminato con patto
scritto non rinnovabile tacitamente, viene calcolato in misura proporzionale all’importo
ed alla durata
dell’affidamento concesso.
Spesa richiesta a parziale copertura dei costi sostenuti dalla banca per le attività di
“istruttoria” (valutazione) degli utilizzi delle disponibilità oltre i limiti del fido concesso
e/o in assenza di fido. Essa viene applicata in misura fissa espressa in valore
assoluto e commisurata ai costi.
giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di
scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai
fini del calcolo degli interessi.
analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato
dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario
intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti
aumentata dei giorni banca.
periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto
producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene
applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento
dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della
periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è
usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo
alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio
commerciale”, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti e accertare che
quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Sigla di stampa: MP
Nome file RTF: fisbfi.odt
Codifica foglio informativo: BAC0005 Descrizione foglio: APERTURA DI CREDITO AL SALVO BUON FINE
Categoria foglio: 01 CONTI CORRENTI