Studio di consulenza agraria Perito Agrario Genovesi Alessandro
Transcript
Studio di consulenza agraria Perito Agrario Genovesi Alessandro
Studio di consulenza agraria Perito Agrario Genovesi Alessandro aderente al Ravenna 13 dicembre 2013 Circolare n. 2/2013 SPECIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore un nuovo sistema di autorizzazione OBBLIGATORIO per tutte le autorizzazioni di competenza ambientale. Trattasi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - che ha l’intenzione di semplificare gli adempimenti delle imprese (attuazione dell’art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 “decreto semplificazioni”). Si invita l’Azienda a prendere visione della presente nota informativa al fine di verificare l’assoggettamento alla normativa ed eventualmente prendere contatto con lo Studio per analizzare la propria situazione ed avviare eventualmente la richiesta. Cos'è l'AUA Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che racchiude in sé i titoli abilitativi in materia ambientale (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc), che prima l'impresa doveva richiedere separatamente alla Pubblica Amministrazione (Provincia o Comune). In particolare le autorizzazioni che vengono sostituite e comprese nell’AUA, che riguardano il settore agricolo sono: 1. autorizzazione agli scarichi, in particolare: a) autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo o in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati . Ad esempio: lavaggio mezzi agricoli, scarico acque luride da residui della lavorazione agricola, bagni e docce a servizio dell’attività agricola, cucine a servizio dell’attività agricola, ecc; b) autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche, qualora gli scarichi domestici confluiscano in uno scarico comune alle acque di prima pioggia; c) autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche, qualora gli scarichi domestici confluiscano in uno scarico comune alle acque di prima pioggia; 2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari); 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.); 4. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – (riguarda pochi casi di attività di trasformazione dei prodotti); 5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) Viale della Lirica 43 – 48124 – Ravenna - Tel e Fax 0544/271472 - 3356435853 mail:[email protected] – [email protected] Studio di consulenza agraria Perito Agrario Genovesi Alessandro aderente al La presentazione della Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è obbligatoria per le imprese agricole e agroalimentari per cui la norma prevede il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: - autorizzazione agli scarichi; - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria; - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. facoltativa per le imprese agricole e agroalimentari che sono soggette SOLO alla Comunicazione (quindi non soggetta o in possesso delle autorizzazioni di cui sopra): - comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste e piccole aziende agroalimentari; - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG; - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico; (Rari casi) QUANDO richiedere l'AUA I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono tenuti a richiedere il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi di cui sopra. In tale occasione la Pubblica Amministrazione rilascia un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso. VANTAGGI L'AUA avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. Si fa presente che l’assoggettamento all’AUA comporta inevitabilmente l’adeguamento alla normativa settoriale vigente nel caso di autorizzazioni nuove e/o scadute e quindi si invita l’Azienda a controllare nel più breve tempo possibile la propria situazione. SANZIONI In caso di mancato adempimento, per quanto riguarda le sanzioni previste, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla normativa di settore. Nel caso degli scarichi: a) le sanzioni amministrative vanno fino ad un massimo di 60.000 euro (per esempio scarico di acque reflue domestiche con autorizzazione scaduta o senza autorizzazione allo scarico); b) le sanzioni penali consistono in una ammenda oltre che all’arresto (da due mesi a due anni). Nel caso delle emissioni in atmosfera: a) le sanzioni penali consistono in una ammenda da 258 euro a 1.032 euro o all’arresto da due mesi a due anni. Nel caso di utilizzo fanghi da depurazione: a) le sanzioni penali consistono in una ammenda fino a 60.000 euro o all’arresto fino a due anni. Viale della Lirica 43 – 48124 – Ravenna - Tel e Fax 0544/271472 - 3356435853 mail:[email protected] – [email protected] Studio di consulenza agraria Perito Agrario Genovesi Alessandro aderente al Si invita quindi a prendere contatto con lo Studio, che rimane a completa disposizione per: - fornire tutte le informazioni di dettaglio; - effettuare un’analisi approfondita delle singole casistiche; - avviare le procedure per l’ottenimento dell’AUA. “La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.” Viale della Lirica 43 – 48124 – Ravenna - Tel e Fax 0544/271472 - 3356435853 mail:[email protected] – [email protected]