Contratti tipo di Prestazione d`opera

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Contratti tipo di Prestazione d`opera
Servizio di Regolazione del Mercato
Contratto-tipo
di Prestazione d’Opera
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
Introduzione al contratto
L’esigenza di predisporre un contratto tipo di prestazione d’opera nasce dalle difficoltà di
ordine pratico manifestate dagli operatori del settore in ordine ad alcuni aspetti del
rapporto tra le parti non disciplinati dalla legge.
Gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, infatti, se da un lato definiscono il contratto
d’opera e ne disciplinano alcuni caratteri fondamentali, come l’autonomia del lavoro, le
regole da applicarsi in caso di difformità e vizi dell’opera, le ipotesi di recesso o di
impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione della prestazione, dall’altro nulla dicono in
merito ad aspetti altrettanto rilevanti quali, i tempi di consegna (aspetto di essenziale
importanza per i committenti) e le modalità di riscossione del pagamento da parte del
Prestatore.
A ciò si aggiunga che nella prassi quasi mai le parti redigono un vero e proprio contratto
che disciplini ogni aspetto del loro accordo; nella migliore delle ipotesi l’artigiano o il
Prestatore in genere redige un preventivo di spesa per fissare il corrispettivo, che viene
poi sottoscritto per accettazione dal Committente. Può spesso accadere anche che il
preventivo non esista affatto e che gli accordi si limitino quindi ad essere verbali, oppure
ancora che il preventivo esista, ma che non venga mai sottoscritto dal cliente.
E’ facile comprendere come in queste condizioni nessuna delle due parti sia garantita
durante il rapporto e che quindi sia frequente scivolare del disaccordo e nel conseguente
contenzioso, che, davanti alle sedi di giustizia ordinaria, potrà trascinarsi per anni anche
per lavori di importo esiguo.
Alla luce di queste premesse, la scelta della Commissione Contratti, è stata – come per il
passato in occasione della redazione di altri modelli contrattuali - quella di redigere un
contratto-tipo di prestazione d’opera semplice e snello, per non limitare eccessivamente
l’autonomia contrattuale, ma al tempo stesso fissando dei punti di accordo su aspetti
emersi come di grande importanza e delicatezza a tutela di entrambe le parti.
Dunque è stato specificato il corrispettivo dei lavori nel modo più dettagliato possibile,
subordinando ogni variazione di prezzo all’incremento di lavoro che si rendesse
eventualmente necessario in corso d’opera e che deve essere autorizzato esclusivamente
dal Committente, tempestivamente avvisato dal Prestatore; è stato previsto il versamento
di un acconto al momento della stipula a garanzia dell’impegno del Committente, mentre
a tutela di quest’ultimo si è inserita la clausola sulla durata del lavoro e sulla data della
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consegna dell’opera, oltre ad una penale (facoltativa) in caso di ritardo; altre norme
contrattuali sono state declinate nel testo seguendo le prescrizioni del Codice Civile. Per
assecondare la prassi si è altresì prevista l’ipotesi che l’accordo tra le parti sorga a fronte
di un preventivo predisposto dal Prestatore e sottoscritto per accettazione dal
Committente, preventivo che in tal caso andrà a far parte integrante del contratto,
disciplinante i residui aspetti.
Infine, non potendo ovviamente escludersi che pur a fronte di un accordo il più completo
ed equilibrato possibile, possano sorgere comunque delle controversie tra le parti, si è
scelto di attutirne le conseguenze ed agevolarne la risoluzione, inserendo nel tessuto
contrattuale una clausola che ne regoli la gestione, in primis mediante un tentativo di
conciliazione di fronte al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona e,
in caso di fallimento, deferendo la controversia in arbitrato rituale dinnanzi alla Camera
Arbitrale della medesima Camera di Commercio.
Il relatore
Avv. Giulia Fesce
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
TRA
Il
Signor/la
Signora………..
nato/a
a
………
il……..,
residente
in
……………,
C.F………………………………..,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta ………………………………..., con sede legale
in …………………..….., CAP …………… Via …………………………….... iscritta la n. ………. del
Registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………;
(barrare l’opzione che interessa)
(Committente)
E
la Ditta……………….. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig…….., con sede legale
in …………………..., Via……………………………..….. C.F. ………………………. P.Iva………….
iscritta
la
n.
……….
del
Registro
delle
imprese
della
Camera
di
Commercio
di
…………………………;
(Prestatore d’opera)
PREMESSO CHE
-
il Prestatore d’opera si dichiara titolare delle qualità e delle capacità tecnico-professionali
necessarie per la realizzazione dell’opera che il Committente intende realizzare;
-
il Prestatore d’opera assumerà tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della
prestazione di cui al presente contratto, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss modifiche;
-
il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara:
○ di essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale n. ____________
e di
sollevare il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile
all’esecuzione del presente contratto;
○ di non essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale e di sollevare comunque
il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile
all’esecuzione del presente contratto;
(barrare l’opzione che interessa)
-
che il Committente dichiara che il bene sul quale verranno eseguiti i lavori è di sua proprietà 1
1 In alternativa: E’ di proprietà di : ……………………………………………………………….
3
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il prestatore d’opera si obbliga a compiere con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia e
senza vincolo di subordinazione, la realizzazione della seguente opera:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 2 Luogo di esecuzione dell’opera: ………………………………..…………..….. 3
Per l’esecuzione del lavoro il Prestatore d’opera utilizzerà strumenti e attrezzature di sua proprietà.
Le parti considerano il lavoro prevalente rispetto ai materiali forniti dal Prestatore dell’opera 4 .
Art. 3 - Corrispettivo dei lavori
L’importo del corrispettivo è determinato come segue:
-
Materiali impiegati
Euro ……………….
Euro ……………….
Euro ……………….
-
Manodopera
Euro………………..
-
Spese documentate 5
Euro………………..
-
IVA
-
Totale complessivo
4% □
10% □
20% □
non applicabile □
Euro ……………..
Euro ………………
Il corrispettivo, così stabilito, si intende fisso e non potrà subire variazioni in aumento salvo quanto
previsto dal successivo art. 8 “Modifiche in corso d’opera” 6 .
2 Ad esempio “ rifacimento impianto elettrico”; “sostituzione della caldaia”; “riparazione degli infissi in legno”; ecc.; nell’oggetto
del contratto vanno indicati in modo possibilmente dettagliato i lavori da eseguire ed eventualmente il luogo dove devono
essere eseguiti. I lavori da eseguire ed i relativi costi potranno essere elencati in separato preventivo o capitolato, che allegato
e sottoscritto dalle parti costituirà parte integrante del contratto.
3 Al esempio “appartamento di proprietà del Committente”;
4 In alternativa “Il Prestatore utilizzerà per la realizzazione dell’oggetto del presente contratto materiali forniti dal
Committente”
5 Ad esempio: spese di viaggio, pernottamento
6 E’ possibile allegare un preventivo precedentemente stilato dal Prestatore d’opera in cui è contenuta la descrizione
dettagliata del lavoro da svolgere ed i relativi costi; se sottoscritto da entrambe le parti il preventivo vale come accordo
contrattuale e potrà far parte integrante del contratto. In questa ipotesi gli artt.. 2 e 3 andranno sostituiti con la seguente
clausola: “Si considera parte integrante del contratto il preventivo in allegato che le parti dichiarano di accettare in ogni parte e
sottoscrivono”.
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Art. 4 - Pagamenti
Contestualmente alla stipula del presente contratto il Committente versa un anticipo sul prezzo
convenuto di Euro …… oltre ad IVA (se dovuta), pari al …………. %, al Prestatore d’opera che
sottoscrive il presente atto anche per quietanza 7 8 .
Il pagamento del saldo avverrà ad avvenuta esecuzione a regola d’arte dell’opera in oggetto e dopo
la verifica dei lavori da parte del Committente 9 .
Art. 5 - Durata dei lavori
L’inizio dei lavori è concordato nel giorno…….… 10 .
La fine dei lavori e la consegna dell’opera vengono garantiti dal Prestatore per il giorno……………..
Qualora la data di inizio e fine dei lavori non venga rispettata dal Prestatore esclusivamente per
causa ad esso non imputabile, questi non potrà essere considerato inadempiente verso la
Committenza.
In caso di mancata cooperazione del Committente trovano applicazione gli artt. 1206 ss c.c.
Art. 6 - Penale 11
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito il Committente può richiedere o
trattenere dal corrispettivo dovuto Euro ………………
al giorno, a titolo di penale e risarcimento
danni.
Art. 7 - Modalità di esecuzione e risoluzione
Il Prestatore si impegna ad eseguire e portare a termine i lavori con diligenza, professionalità ed a
regola d’arte. Il Committente può controllare l’esecuzione dei lavori, anche attraverso un delegato e
anche in corso d’opera.
Se il Prestatore non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e
a regola d’arte, il Committente può fissare, con lettera raccomandata, il termine di gg……. 12 , entro il
7 Qualora dalle premesse risulti che il Committente non è proprietario del bene, le parti potranno concordare l’inserimento
della seguente clausola:
“Il Sig. …………… nato a…………… il …… residente in ……………. C.F. ……………………….. in qualità di proprietario del
bene sul quale verranno eseguiti i lavori, ai sensi degli artt. 1936 ss c.c., garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni
pecuniarie che dal presente contratto derivano al Committente, il quale tuttavia deve essere preventivamente escusso”. Nel
caso di aggiunta di tale facoltativa clausola il contratto dovrà essere sottoscritto anche dal garante- proprietario del bene.
8 Le parti possono prevedere il pagamento anche per stato di avanzamento lavori inserendo la clausola : “Un ulteriore
acconto pari ad €…. oltre ad IVA (se dovuta) pari al … % sarà versato al momento del completamento di ….”, formula da
reiterare se l’opera è particolarmente complessa e si concorda un pagamento per stato di avanzamento lavori addirittura in più
tranches.
9 In caso di esecuzione o rifacimento di impianti aggiungere “con contestuale consegna di dichiarazione di conformità da
parte del prestatore, con il quale viene garantito il corretto funzionamento dell’impianto”.
10 La data di inizio assume importanza laddove il lavoro debba essere eseguito per sua natura presso il domicilio del
Committente, altrimenti potrà essere omessa.
11 La clausola penale è facoltativa e l’importo non dovrà essere eccessivo rispetto al valore dell’opera da eseguire.
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quale il Prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente tale termine, il
contratto si intende risolto, salvo il diritto al risarcimento dei danni 13 .
E’ fatto divieto di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso a terzi, senza il consenso per
iscritto dell’altra parte. Il Prestatore d’opera non potrà subappaltare, nemmeno parzialmente, il
presente incarico a terzi, salvo previo consenso scritto del Committente, con indicazione della ditta
subappaltatrice e/o subfornitrice e la specificazione delle opere.
Art. 8 - Modifiche in corso d’opera
Il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente e preventivamente al Committente gli
ulteriori lavori che nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessari per la corretta
esecuzione dell’opera rispetto a quelli preventivati, come descritto all’art. 1 (“Oggetto del contratto”) o
come riportati nell’allegato preventivo sottoscritto dalle parti; la comunicazione, comprensiva del
costo relativo ai nuovi lavori e dell’eventuale nuova data della consegna, dovrà essere accettata
espressamente per iscritto dal Committente, con postilla apposta in calce al presente accordo. 14
Art. 9 - Accettazione dell’opera e difformità
Una volta terminata l’opera il Committente dovrà procedere alla verifica della stessa al fine di
effettuare l’accettazione o di rilevare eventuali vizi o difformità, mediante la sottoscrizione del verbale
di fine lavori.
L’accettazione espressa o tacita dell’opera da parte del Committente libera il prestatore dalla
responsabilità per difformità o vizi se questi erano noti al Committente o se dallo stesso potevano
essere facilmente riconoscibili, purché non dolosamente occultati.
Il Committente deve a pena di decadenza denunciare le difformità e i vizi al Prestatore entro otto
giorni dalla scoperta con lettera raccomandata. Il Committente, a sua scelta, può chiedere che i vizi e
i difetti siano eliminati dal Prestatore, a sua cura e spese, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito. Se però i vizi e le difformità dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua
destinazione, il Committente può chiedere la risoluzione del contratto. E’ fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno.
L’azione giudiziale si prescrive entro un anno dalla consegna.
12 Il termine non può essere inferiore a 15 giorni salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che , per la natura del contratto o
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
13 In caso di esecuzione o rifacimento di impianti aggiungere: “L’opera al termine della sua esecuzione dovrà essere
sottoposta a collaudo, dopodiché dovrà essere redatto apposito protocollo o rilasciata apposita dichiarazione di conformità,
sicurezza ed idoneità dell’impianto alle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore”.
14 Ad Esempio: “Il prestatore comunica che, a seguito di valutazione dello stato dei luoghi seguente alla demolizione
dell’intonaco, si renderebbe necessario per una corretta e migliore esecuzione dell’opera l’utilizzo di materiale isolante ….., al
posto di quello originariamente preventivato, il cui costo è pari a ….al mq e così in totale pari ad €……..
La modifica così indicata non comporterà ritardi nella consegna.
Per accettazione. Il Committente”
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Art. 10 - Recesso del Committente dal contratto e del Prestatore d’opera
Il Committente può recedere dal contratto con lettera raccomandata ancorché sia iniziata
l’esecuzione dell’opera, dovendo però corrispondere al prestatore le spese sostenute, quanto dovuto
per il lavoro fintanto eseguito, oltre ad una penale pari al 20% del corrispettivo previsto per il lavoro
non eseguito 15.
Il Prestatore d’opera può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare almeno
20 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il Prestatore d’opera
dovrà restituire l’anticipo eventualmente ricevuto e pagare una penale pari a al 20% del corrispettivo
previsto per il lavoro non eseguito 16.
Art. 11 - Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il
Prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte
dell’opera compiuta.
Art. 12 – Responsabilità verso i terzi
Il Prestatore è responsabile dei danni e/o pregiudizi arrecati al Committente o a terzi nell’esecuzione
dei lavori. Il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara:
○ di essere coperto da polizza assicurativa professionale n. ____________ per i rischi derivanti dallo
svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali, per cui si riterrà sollevato il Committente ed
indenne da pretese per eventuali eventi che dovessero occorrere;
○ di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che nel caso in cui si
dovesse manifestare la necessità di dover provvedere al risarcimento di eventuali danni prodotti al
Committente o a terzi, provvederà personalmente.
(barrare l’opzione che interessa)
Art. 13 - Controversie
Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, le parti si
impegnano previamente a tentare una mediazione, avvalendosi del Servizio di Mediazione della
Camera di Commercio di Ancona, iscritto al n. 284 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto
dal Ministero della Giustizia 17.
Qualora la mediazione fallisca, le parti pattuiscono nel deferire le medesime controversie in arbitrato
rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Ancona.
15 Le parti possono stabilire una percentuale diversa o omettere del tutto la previsione della penale.
16 Le parti possono stabilire una percentuale diversa o omettere del tutto la previsione della penale.
17 La clausola è facoltativa
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Art. 14 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice
Civile in tema di contratto d’opera agli artt. 2222 e ss. cod. civ. e del Codice del Consumo, ove
applicabile.
Art. 15 - Spese contrattuali
Le spese inerenti al presente contratto faranno carico ad entrambe le parti in egual misura. La
presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione, in caso
d’uso.
Art. 16 – Tutela della Privacy
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo
svolgimento dell’incarico nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003. Il Prestatore si
obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali
venisse in possesso nell’espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi
diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
Luogo
Data
Il Committente
Il Prestatore d’opera
___________________________
____________________________
A norma dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 6 (Penale), 7
(Modalità di esecuzione e recesso), 8 (Modifiche in corso d’opera), 9 (Accettazione dell’opera e
difformità), 10 (Recesso del Committente da contratto e del Prestatore d’opera), 12 (Responsabilità
verso terzi), 13 (Controversie).
Il Committente
Il Prestatore d’opera
___________________________
____________________________
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La Commissione Contratti è stata istituita dalla Camera di Commercio di Ancona il 9 giugno
1999, con l'attribuzione dei seguenti compiti:
- predisporre contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche per i
consumatori, per gli utenti;
- esercitare forme di controllo a garanzia della correttezza delle pratiche contrattuali d'ufficio,
su impulso della stessa Commissione, a richiesta delle Associazioni di categoria o dei
medesimi operatori che hanno approntato le condizioni generali del contratto, su
segnalazione dei consumatori o utenti;
- esprimere pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali.
La Commissione Contratti che ha realizzato le condizioni generali di contratto per l’attività
professionale di tintolavanderia approvate dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 29 del
20.02.2012, è così composta:
Prof. Avv. Daniele Mantucci
Presidente
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato della
Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche
Avv. Leonardo Criscuoli
Dott. Paolo Di Paolo
Avv. Giulia Fesce
Avv. Marco Rossignoli
Un particolare ringraziamento ai rappresentanti delle Associazioni di categoria che hanno
partecipato attivamente alla realizzazione del contratto d’opera, mettendo a disposizione il
proprio prezioso bagaglio di conoscenze e il patrimonio di esperienze maturate sul campo.
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