alle paghe - Edicola Professionale

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GUIDA
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2017
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MARZO
3
PAGHE
• Le integrazioni salariali del Fis
• Il lavoro a chiamata
ISPEZIONI IN AZIENDA
• Gli scritti difensivi
INSERTO
• Indice annuale 2016
PROCEDURE DEL PERSONALE
• Alternanza scuola-lavoro
• Agevolazioni contributive applicabili alle cooperative
PARERE PROFESSIONALE
• Ritiro della patente ad autista e gmo
AGENDA
• Contratti collettivi
DATI TABELLARI
• Tfr e crediti di lavoro
SCHEDE CCNL
• Carta – Aziende industriali
• Legno e arredamento – Aziende industriali
ALLEGATO
• Aliquote, detrazioni e addizionali regionali 2017
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Sommario
Paghe
Le integrazioni salariali del Fis
Bartolomeo La porta
117
Il lavoro a chiamata
Paola Bernardi Locatelli
Ispezioni inazienda
Inserto
Procedure del personale
125
Gli scritti difensivi
Pierluigi Rausei
136
Indice annuale 2016
Alternanza scuola-lavoro
Dimitri Cerioli
145
Agevolazioni contributive applicabili alle cooperative
Dario Vedani
Parere professionale
Agenda contratti
Datitabellari
Schede contratti
153
Ritiro della patente ad autista e gmo
Carlo Fossati e Mara Russo
160
Contratti collettivi
163
Tfr e crediti di lavoro
169
Carta - Aziende industriali
Legno e arredamento - Aziende industriali
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Tipologie e finalità
Le integrazioni salariali del Fis
Bartolomeo La porta - Consulente del lavoro
Riforma degli ammortizzatori sociali
Nell’ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 148/2015, particolare importanza riveste la
disciplina inerente ai fondi di solidarietà, applicabile ai datori di lavoro non soggetti alla
normativa sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Fondi di solidarietà
Tipologie
Fondi già esistenti
L’art. 26, c. 7, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei fondi
di solidarietà per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più
di 5 dipendenti, innovando l’ambito di applicazione della disciplina dei fondi rispetto al
previgente sistema normativo, nel quale l’ambito di applicazione era riferito a imprese con
più di 15 dipendenti.
I fondi di solidarietà possono assumere la connotazione di:
• fondi di solidarietà bilaterale;
• fondi di solidarietà alternativi;
• fondi di integrazione salariale.
Quelli già istituiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, con la finalità
di assicurare tutele a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, dovevano
adeguarsi, attraverso specifici accordi fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alle nuove disposizioni
legislative, entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, con forza occupazionale media superiore a
5 dipendenti nel semestre, sarebbero confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel Fondo di
integrazione salariale.
L’Inps (circ. n. 176/2016) fa presente che i fondi bilaterali già costituiti in base alla previgente
disciplina (legge n. 92/2012) risultano adeguati alle disposizioni dell’art. 26, c. 7, del D.Lgs.
n. 148/2015.
Fondo di integrazione salariale
Il fondo di integrazione salariale prefigurato dall’art. 29, D.Lgs, n. 148/2015 riveste
la medesima funzione di quello residuale vigente nel precedente sistema legislativo, di cui
ne prosegue la gestione.
Conseguentemente, quest’ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione
di Fondo di integrazione salariale e in esso confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi
volti all’attivazione di un fondo di solidarietà di cui all’art. 26, ovvero di un fondo di solidarietà
bilaterale alternativo di cui all’art. 27 e che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
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Tipologie e finalità
Finalità
Qualora, in epoca successiva, vi sia la costituzione di fondi bilaterali di cui agli artt. 26 e 27, dalla
data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ma i contributi già versati o dovuti restano
acquisiti a quest’ultimo.
Nel nuovo impianto normativo, pertanto, il fondo di integrazione salariale prosegue la
medesima funzione di quello residuale, del quale eredita la gestione, continuando a
rappresentare l’unico modello di fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde
da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel proprio
campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei
quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale,
ovvero a un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Requisito dimensionale
Calcolo dei dipendenti
Al fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che
impiegano mediamente più di 5 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere
verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre
precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi
i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), ivi compresi gli
apprendisti.
I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al
tempo pieno.
I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel
semestre.
Lavoratori beneficiari
Anzianità di servizio
Sono destinatari delle prestazioni del fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto
di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Sono esclusi i lavoratori con contratto
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto
di apprendistato di alta formazione e ricerca.
I lavoratori interessati devono possedere, alla data di presentazione della domanda
di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di
effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la
domanda.
Si considerano ricompresi, fra i giorni di effettivo lavoro, i periodi di sospensione derivanti da
ferie, festività, infortuni sul lavoro e maternità obbligatoria. Vanno, inoltre, computati, sia il
sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo
settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale).
Il requisito dei 90 giorni è escluso per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Prestazioni – Tetto aziendale
Il fondo di integrazione salariale garantisce l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
Poiché il fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio, non possono essere erogate prestazioni in
carenza di disponibilità. Pertanto, gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite.
Per garantire l’equilibrio finanziario, e la possibilità per il fondo di erogare prestazioni nei limiti
delle risorse acquisite, si prevede un limite specifico di accesso, per ciascun datore di lavoro,
alle risorse dello stesso, in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari
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Tipologie e finalità
Modalità di calcolo
del tetto
dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a
qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale).
In via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni
di operatività, si prevede una mitigazione del tetto aziendale, che andrà a regime nel 2022,
attraverso la seguente modulazione:
• nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
decorrenti nell’anno 2016;
• 10 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
• 8 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti nell’anno 2018;
• 7 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti nell’anno 2019;
• 6 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti nell’anno 2020;
• 5 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti nell’anno 2021.
Assegno di solidarietà
Decorrenza
Durata
Riduzione oraria
L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel
corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24, legge n. 223/1991, o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano, con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali
che stabiliscono una riduzione di orario.
L’assegno di solidarietà decorre:
• per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore
dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti
già rientranti nel campo di applicazione del fondo residuale;
• per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei
lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti
inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del fondo residuale, in quanto non
organizzati in forma di impresa;
• per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei
lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15
dipendenti.
L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un
biennio mobile. Al fine della verifica di quest’ultimo, si calcolano le 103 settimane a ritroso
dalla fine della 1a settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già
usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
In ogni caso, la riduzione media oraria non può essere superiore al 60%
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere
superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà
è stipulato.
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Tipologie e finalità
Presentazione
della domanda
Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, i datori di lavoro devono presentare domanda,
esclusivamente in via telematica, alla struttura territoriale Inps competente per unità
produttiva, entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività
lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
Alla domanda occorre allegare:
• l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro, con l’elenco
dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e
dal datore di lavoro;
• l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla
qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato
.CSV reperibile nell’area download della procedura telematica di trasmissione della
domanda, presso il sito www.inps.it.
Assegno ordinario
Requisiti e durata
L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il fondo garantisce, oltre
all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti
causali:
• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,
escluse le intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda
o di un ramo di essa.
Per la valutazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario, si applicheranno i principi
e i criteri previsti dalla disciplina concernente la Cigo o la Cigs, a seconda delle causali di
intervento.
Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui
sopra, è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Al fine della verifica del biennio mobile, si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della
1a settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite
26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.
Stante l’applicabilità della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, sono,
inoltre, applicabili le seguenti disposizioni:
• il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può
proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è
stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale
attività lavorativa;
• in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere
autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel
biennio mobile;
• gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel
computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ad eccezione dei trattamenti richiesti da
imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività
di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono
attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che
svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte
dall’attività di escavazione).
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Tipologie e finalità
Presentazione
della domanda
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla struttura Inps,
territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni
e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
Entrambi i termini hanno natura ordinatoria: pertanto il mancato rispetto degli stessi non
determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30
giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, lo slittamento del
termine di decorrenza della prestazione.
La domanda deve essere presentata, con le modalità indicate nelle circ. Inps n. 122/2015,
n. 201/2015 e n. 22/2016, allegando le schede inerenti alle causali di intervento dell’integrazione salariale, secondo lo schema allegato alla circ. Inps n. 122/2015, nonché la comunicazione preventiva o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale, attestante
l’esperimento della procedura di consultazione sindacale.
Misura delle prestazioni
La misura delle prestazioni per le ore di lavoro non prestate è analoga a quanto previsto per
i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, la prestazione sarà d’importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario
contrattuale.
Detto importo dovrà essere decurtato del 5,84%, per effetto di quanto disposto dall’art.
26, legge n. 41/1986.
Inoltre, il trattamento non potrà eccedere l’importo massimo determinato ai sensi della legge
n. 427/1980.
Massimali anno 2017
Retribuzione di riferimento
Importo lordo
Importo al netto
trattenuta 5,84%
Fino a 2.102,24
971,71
914,96
Oltre 2.102,24
1.167,91
1.099,70
I massimali sono oggetto di variazione annuale sulla base del 100% dell’aumento derivante
dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operi e degli
impiegati.
Durata massima
Modalità di calcolo
Al fondo di integrazione salariale si applica l’art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 148/2015 in tema di durata
massima complessiva della prestazione. Per ciascuna unità produttiva, quindi, i trattamenti
di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite
di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la
durata dei trattamenti viene computata per intero.
Pertanto, a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle
singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative,
nel quinquennio mobile:
• 36 mesi di assegno di solidarietà;
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Tipologie e finalità
• 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno
ordinario;
• 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno
di solidarietà.
Contribuzione
Le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale sono finanziate, a decorrere dal
1° gennaio 2016, dalla seguente contribuzione:
• ordinaria
– per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, pari allo 0,65%
della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti
(esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e
1/3 a carico del lavoratore;
– per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, pari allo
0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e
1/3 a carico del lavoratore;
• addizionale
– qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è
dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa,
un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del
4% della retribuzione persa.
Pagamento diretto della prestazione
Attraverso il msg. 2 dicembre 2016, n. 4885, l’Inps ha precisato che, fino a quando non
saranno fornite istruzioni per il recupero, con il sistema del conguaglio nel modello
Uniemens, della prestazione anticipata dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno di
solidarietà e dell’assegno ordinario, avverrà direttamente attraverso le strutture
dell’Istituto.
A tale proposito, le aziende interessate, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione
direttamente in favore del lavoratore, devono trasmettere, per ciascun lavoratore
interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod.
SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende
e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.
La concessione dell’intervento è disposta dal direttore di sede o suo delegato per il tramite
della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati).
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento
di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori
è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa.
Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla
struttura territoriale Inps competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.
L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale Inps competente con
l’indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato
comprensivo di contribuzione correlata.
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