alle paghe - Edicola Professionale
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Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GUIDA ALLE PAGHE 2017 00216659 ANNO XIII - Marzo 2017, n. 3 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano MARZO 3 PAGHE • Le integrazioni salariali del Fis • Il lavoro a chiamata ISPEZIONI IN AZIENDA • Gli scritti difensivi INSERTO • Indice annuale 2016 PROCEDURE DEL PERSONALE • Alternanza scuola-lavoro • Agevolazioni contributive applicabili alle cooperative PARERE PROFESSIONALE • Ritiro della patente ad autista e gmo AGENDA • Contratti collettivi DATI TABELLARI • Tfr e crediti di lavoro SCHEDE CCNL • Carta – Aziende industriali • Legno e arredamento – Aziende industriali ALLEGATO • Aliquote, detrazioni e addizionali regionali 2017 ON-LINE www.edicolaprofessionale.com Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sommario Paghe Le integrazioni salariali del Fis Bartolomeo La porta 117 Il lavoro a chiamata Paola Bernardi Locatelli Ispezioni inazienda Inserto Procedure del personale 125 Gli scritti difensivi Pierluigi Rausei 136 Indice annuale 2016 Alternanza scuola-lavoro Dimitri Cerioli 145 Agevolazioni contributive applicabili alle cooperative Dario Vedani Parere professionale Agenda contratti Datitabellari Schede contratti 153 Ritiro della patente ad autista e gmo Carlo Fossati e Mara Russo 160 Contratti collettivi 163 Tfr e crediti di lavoro 169 Carta - Aziende industriali Legno e arredamento - Aziende industriali Si segnala che le opinioni espresse dai Funzionari dei Ministeri e dell’Inps non sono vincolanti per l’Amministrazione di appartenenza. Guida alle Paghe 3/2017 115 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mensile di consulenza per le paghe e le procedure del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) http://www.ipsoa.it Direttore Responsabile Giulietta Lemmi Direzione scientifica Massimo Brisciani Redazione Roberta Antonelli, Federica Calcagno, Stefano Minardi, Massimo Mutti, Evelina Pisu, Barbara Settimi Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Guida alle Paghe Tel. 02 82476.550 – Fax 02 82476.227 e-mail: [email protected] Casella Postale 12055 – 20120 Milano Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel. 02 82476.1 – Fax 02 82476.799 Serviziorispostaautomatica: Tel.0282476.999 Casella postale 12055 – 20120 Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Stampa ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI) Tel. 02 92.195.1 Autorizzazione Autorizzazione Tribunale di Milano n. 732 del 18 ottobre 2004 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Indirizzo internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com. Italia Abbonamento annuale: € 220,00 Estero Abbonamento annuale: € 440,00 Prezzo copia € 26,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: Realizzazione grafica Ipsoa Fotocomposizione Integra Software Services Pvt. 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Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Tipologie e finalità Le integrazioni salariali del Fis Bartolomeo La porta - Consulente del lavoro Riforma degli ammortizzatori sociali Nell’ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 148/2015, particolare importanza riveste la disciplina inerente ai fondi di solidarietà, applicabile ai datori di lavoro non soggetti alla normativa sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Fondi di solidarietà Tipologie Fondi già esistenti L’art. 26, c. 7, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di 5 dipendenti, innovando l’ambito di applicazione della disciplina dei fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale l’ambito di applicazione era riferito a imprese con più di 15 dipendenti. I fondi di solidarietà possono assumere la connotazione di: • fondi di solidarietà bilaterale; • fondi di solidarietà alternativi; • fondi di integrazione salariale. Quelli già istituiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, con la finalità di assicurare tutele a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, dovevano adeguarsi, attraverso specifici accordi fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alle nuove disposizioni legislative, entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, con forza occupazionale media superiore a 5 dipendenti nel semestre, sarebbero confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel Fondo di integrazione salariale. L’Inps (circ. n. 176/2016) fa presente che i fondi bilaterali già costituiti in base alla previgente disciplina (legge n. 92/2012) risultano adeguati alle disposizioni dell’art. 26, c. 7, del D.Lgs. n. 148/2015. Fondo di integrazione salariale Il fondo di integrazione salariale prefigurato dall’art. 29, D.Lgs, n. 148/2015 riveste la medesima funzione di quello residuale vigente nel precedente sistema legislativo, di cui ne prosegue la gestione. Conseguentemente, quest’ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e in esso confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà di cui all’art. 26, ovvero di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 e che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Guida alle Paghe 3/2017 117 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Tipologie e finalità Finalità Qualora, in epoca successiva, vi sia la costituzione di fondi bilaterali di cui agli artt. 26 e 27, dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ma i contributi già versati o dovuti restano acquisiti a quest’ultimo. Nel nuovo impianto normativo, pertanto, il fondo di integrazione salariale prosegue la medesima funzione di quello residuale, del quale eredita la gestione, continuando a rappresentare l’unico modello di fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, ovvero a un fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Requisito dimensionale Calcolo dei dipendenti Al fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), ivi compresi gli apprendisti. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. Lavoratori beneficiari Anzianità di servizio Sono destinatari delle prestazioni del fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. I lavoratori interessati devono possedere, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda. Si considerano ricompresi, fra i giorni di effettivo lavoro, i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, infortuni sul lavoro e maternità obbligatoria. Vanno, inoltre, computati, sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale). Il requisito dei 90 giorni è escluso per gli eventi oggettivamente non evitabili. Prestazioni – Tetto aziendale Il fondo di integrazione salariale garantisce l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario. Poiché il fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio, non possono essere erogate prestazioni in carenza di disponibilità. Pertanto, gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite. Per garantire l’equilibrio finanziario, e la possibilità per il fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite, si prevede un limite specifico di accesso, per ciascun datore di lavoro, alle risorse dello stesso, in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari Guida alle Paghe 118 3/2017 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Tipologie e finalità Modalità di calcolo del tetto dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale). In via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, si prevede una mitigazione del tetto aziendale, che andrà a regime nel 2022, attraverso la seguente modulazione: • nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016; • 10 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017; • 8 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018; • 7 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019; • 6 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2020; • 5 volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021. Assegno di solidarietà Decorrenza Durata Riduzione oraria L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24, legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. L’assegno di solidarietà decorre: • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del fondo residuale; • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del fondo residuale, in quanto non organizzati in forma di impresa; • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti. L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di quest’ultimo, si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della 1a settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. In ogni caso, la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Guida alle Paghe 3/2017 119 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Tipologie e finalità Presentazione della domanda Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, i datori di lavoro devono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, alla struttura territoriale Inps competente per unità produttiva, entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Alla domanda occorre allegare: • l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro, con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; • l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell’area download della procedura telematica di trasmissione della domanda, presso il sito www.inps.it. Assegno ordinario Requisiti e durata L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il fondo garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali: • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; • situazioni temporanee di mercato; • riorganizzazione aziendale; • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Per la valutazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario, si applicheranno i principi e i criteri previsti dalla disciplina concernente la Cigo o la Cigs, a seconda delle causali di intervento. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui sopra, è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Al fine della verifica del biennio mobile, si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della 1a settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. Stante l’applicabilità della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, sono, inoltre, applicabili le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa; • in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile; • gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione). Guida alle Paghe 120 3/2017 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Tipologie e finalità Presentazione della domanda La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla struttura Inps, territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entrambi i termini hanno natura ordinatoria: pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione. La domanda deve essere presentata, con le modalità indicate nelle circ. Inps n. 122/2015, n. 201/2015 e n. 22/2016, allegando le schede inerenti alle causali di intervento dell’integrazione salariale, secondo lo schema allegato alla circ. Inps n. 122/2015, nonché la comunicazione preventiva o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale, attestante l’esperimento della procedura di consultazione sindacale. Misura delle prestazioni La misura delle prestazioni per le ore di lavoro non prestate è analoga a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria. Pertanto, la prestazione sarà d’importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Detto importo dovrà essere decurtato del 5,84%, per effetto di quanto disposto dall’art. 26, legge n. 41/1986. Inoltre, il trattamento non potrà eccedere l’importo massimo determinato ai sensi della legge n. 427/1980. Massimali anno 2017 Retribuzione di riferimento Importo lordo Importo al netto trattenuta 5,84% Fino a 2.102,24 971,71 914,96 Oltre 2.102,24 1.167,91 1.099,70 I massimali sono oggetto di variazione annuale sulla base del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operi e degli impiegati. Durata massima Modalità di calcolo Al fondo di integrazione salariale si applica l’art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 148/2015 in tema di durata massima complessiva della prestazione. Per ciascuna unità produttiva, quindi, i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. Pertanto, a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile: • 36 mesi di assegno di solidarietà; Guida alle Paghe 3/2017 121 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Tipologie e finalità • 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario; • 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà. Contribuzione Le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla seguente contribuzione: • ordinaria – per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore; – per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore; • addizionale – qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% della retribuzione persa. Pagamento diretto della prestazione Attraverso il msg. 2 dicembre 2016, n. 4885, l’Inps ha precisato che, fino a quando non saranno fornite istruzioni per il recupero, con il sistema del conguaglio nel modello Uniemens, della prestazione anticipata dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario, avverrà direttamente attraverso le strutture dell’Istituto. A tale proposito, le aziende interessate, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41. La concessione dell’intervento è disposta dal direttore di sede o suo delegato per il tramite della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa. Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla struttura territoriale Inps competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento. L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale Inps competente con l’indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata. Guida alle Paghe 122 3/2017