alle paghe - Edicola Professionale
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Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GUIDA ALLE PAGHE 2017 4 PAGHE • Contratto di solidarietà e intervento del Fis • Ccnl Gomma e Plastica: calcolo del comporto • Fruizione di permessi retribuiti per handicap grave PROCEDURE DEL PERSONALE • Distacchi transnazionali: nuovo sistema di comunicazione e controllo • Le novità in tema di Durc on line • Prestazioni previdenziali, termini di prescrizione e modalità di recupero PARERE PROFESSIONALE • Il cellulare aziendale tra benefit e controllo • Assenza ingiustificata per ottenere la NASpI AGENDA • Contratti collettivi DATI TABELLARI • Tfr e crediti di lavoro SCHEDE CCNL • Servizi assistenziali - Agidae • Scuole private - Materne - Fism 00216660 ANNO XIII - Aprile 2017, n. 4 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano APRILE ON-LINE www.edicolaprofessionale.com Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sommario Paghe Contratto di solidarietà e intervento del Fis Stefano Carotti 177 Ccnl Gomma e Plastica: calcolo del comporto Paola Bernardi Locatelli 189 Fruizione di permessi retribuiti per handicap grave Sara Nicoli Procedure del personale 197 Distacchi transnazionali: nuovo sistema di comunicazione e controllo Andrea Costa 202 Le novità in tema di Durc on line Alessandro Cenerelli 217 Prestazioni previdenziali, termini di prescrizione e modalità di recupero Beniamino Gallo Parere professionale 219 Il cellulare aziendale tra benefit e controllo Francesco Rotondi 222 Assenza ingiustificata per ottenere la NASpI Agenda contratti Datitabellari Schede contratti Pasquale Staropoli 226 Contratti collettivi 229 Tfr e crediti di lavoro 237 Servizi assistenziali - Agidae Scuole private - Materne - Fism Si segnala che le opinioni espresse dai Funzionari dei Ministeri e dell’Inps non sono vincolanti per l’Amministrazione di appartenenza. Guida alle Paghe 4/2017 175 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Mensile di consulenza per le paghe e le procedure del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) http://www.ipsoa.it Direttore Responsabile Giulietta Lemmi Direzione scientifica Massimo Brisciani Redazione Roberta Antonelli, Federica Calcagno, Stefano Minardi, Massimo Mutti, Evelina Pisu, Barbara Settimi Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Guida alle Paghe Tel. 02 82476.550 – Fax 02 82476.227 e-mail: [email protected] Casella Postale 12055 – 20120 Milano Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel. 02 82476.1 – Fax 02 82476.799 Serviziorispostaautomatica: Tel.0282476.999 Casella postale 12055 – 20120 Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Stampa ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI) Tel. 02 92.195.1 Autorizzazione Autorizzazione Tribunale di Milano n. 732 del 18 ottobre 2004 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Indirizzo internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com. Italia Abbonamento annuale: € 220,00 Estero Abbonamento annuale: € 440,00 Prezzo copia € 26,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: Realizzazione grafica Ipsoa Fotocomposizione Integra Software Services Pvt. 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Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Unità da 5 a 15 dipendenti Contratto di solidarietà e intervento del Fis Stefano Carotti - Consulente del lavoro Modifiche alla normativa Il profondo e generalizzato stato di crisi che oramai da anni attanaglia l’intero sistema economico di cui l’Italia fa parte - al punto da minare la tenuta dello stesso, con drastiche ricadute sul dato occupazionale - ha reso ancor più evidente la centralità del ruolo degli ammortizzatori sociali nell’attenuare i pesanti effetti che tale congiuntura economica (ancorché di congiuntura sempre meno si tratti) comporta in capo ai lavoratori dipendenti da imprese in difficoltà. Tuttavia, proprio l’utilizzo distorto e poco funzionale che ha caratterizzato talvolta il ricorso ai predetti strumenti, unitamente all’incertezza del testo normativo e delle prassi adottate, hanno reso necessario procedere ad una rivisitazione dell’intero apparato normativo che oggi trova una compiuta disciplina all’interno del D.Lgs. n. 148/2015 - così come modificato dal D.Lgs. n. 185/2016, c.d. correttivo del Jobs Act - rientrante nel più ampio progetto di riforma del mercato del lavoro. Al riguardo va sottolineato come, in passato, per le imprese di ridotte dimensioni non destinatarie degli interventi di integrazione salariale, trovassero applicazione soltanto una particolare tipologia di contratto di solidarietà - c.d. di tipo “B” - unitamente alla cassa integrazione guadagni in deroga. Il progressivo venir meno delle fattispecie appena elencate - per le ragioni più sopra esposte ha reso necessario prevedere degli specifici strumenti di tutela del reddito, ed aventi carattere di strutturalità, per i dipendenti dai datori di lavoro in discorso, in caso di sopraggiunta difficoltà dell’impresa. Aspetti generali Prima di addentrarci nella disamina delle disposizioni riguardanti l’intervento del fondo di solidarietà - il quale garantisce una tutela economica ai dipendenti da imprese appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali - occorre innanzitutto operare un accenno alla disciplina prevista per le aziende rientranti all’interno del campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (ivi compreso il contratto di solidarietà). Per evitare che gli effetti di una situazione di difficoltà aziendale si ripercuotano sui lavoratori dipendenti, la legge predispone specifici strumenti a tutela del reddito di questi ultimi. Gli interventi in discorso fanno riferimento alla Cig ordinaria o straordinaria, ai fondi di solidarietà bilaterali, oltre che al fondo di solidarietà residuale costituito presso l’Inps. In passato, per i dipendenti appartenenti a settori non garantiti dalle misure previste dai predetti ammortizzatori sociali, ha trovato applicazione l’istituto della cassa integrazione guadagni in deroga, la quale è stata progressivamente ridotta nel corso degli ultimi anni, fino a giungere alla sua soppressione a far data dal 1° gennaio 2017. Guida alle Paghe 4/2017 177 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Unità da 5 a 15 dipendenti Difficoltà attuative Aspetti critici Presupposti per la concessione In attuazione della delega conferita con la legge n. 183/2014, il Governo ha adottato, tra le altre misure, il summenzionato D.Lgs. n. 148/2015, riguardante proprio il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. A tal proposito, non può non sottolinearsi come le principali novità mostrino alcune difficoltà attuative. Da un lato, infatti, merita sicuramente una menzione l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari degli interventi a sostegno del reddito, all’interno dei quali vengono ricompresi, tra l’altro, gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante. Di contro, numerosi sono gli aspetti critici che, all’entrata in vigore del provvedimento in discorso, hanno creato qualche effettiva perplessità. Si pensi, ad esempio, alla durata massima complessiva ridotta da 36 a 24 mesi in un quinquennio mobile (fatto salvo il particolare caso del ricorso al contratto di solidarietà di cui infra), ovvero al drastico innalzamento del contributo addizionale dovuto in caso di effettivo utilizzo degli strumenti di ammortizzazione sociale - aspetto questo da tenere a mente nella lettura dei dati riguardanti il ricorso agli stessi - o, ancora, alle complessità procedurali che attengono all’intervento straordinario della Cig, le quali hanno necessitato l’intervento correttivo del succitato decreto n. 185. In ragione delle richiamate modifiche, allo stato attuale risulta possibile accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di: • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; • situazioni temporanee di mercato. Per quanto riguarda, invece, l’intervento straordinario della Cig, lo stesso è previsto per una delle seguenti causali: • riorganizzazione aziendale; • crisi aziendale; • contratto di solidarietà. Come vedremo più avanti, le ragioni giustificatrici più sopra menzionate trovano corrispondenza con quanto previsto in materia di intervento del fondo di integrazione salariale, ancorché, in tale ultima ipotesi, operi una differente distinzione tra le prestazioni garantite dal Fis e le loro relative causali. Datori di lavoro destinatari Integrazioni salariali ordinarie La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; Guida alle Paghe 178 4/2017 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Unità da 5 a 15 dipendenti Intervento straordinario Requisiti Limite di durata Contratto di solidarietà i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. L’intervento straordinario si applica, invece, alle seguenti imprese: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g) imprese di vigilanza. Affinché possano rientrare nel campo di applicazione Cigs, le citate imprese devono aver occupato più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti) nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di integrazione salariale. Il predetto limite occupazionale è elevato a 50 dipendenti per le imprese esercenti attività del commercio - comprese quelle della logistica - per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. Viceversa, l’intervento Cigs trova applicazione a prescindere dalla dimensione occupazionale alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, oltre che ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (tuttavia, per questi ultimi la disposizione prevede dei particolari limiti di spesa). Altra novità introdotta dal Jobs Act riguarda, come anticipato, il limite complessivo di durata di intervento degli ammortizzatori sociali, il quale è stato ridotto da 36 a 24 mesi in un quinquennio mobile. Oltre al predetto tetto massimo, la legge prevede ulteriori e specifici limiti temporali riferiti a ciascuna tipologia di intervento. Quello che in queste sede interessa maggiormente riguarda il contratto di solidarietà, destinatario di una particolare disciplina derogatoria rispetto al regime generale. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 21, c. 5, D.Lgs. n. 148/2015, la durata dell’intervento per la causale del Cds viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi. Pertanto, in ragione di quanto appena detto, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel biennio mobile. Guida alle Paghe 4/2017 179 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Unità da 5 a 15 dipendenti Esempi di durata 12 mesi di Cigo + 12 mesi di Cigs (es. riorganizzazione) durata massima - 24 mesi 24 mesi di Cds + 12 mesi di Cigo durata massima - 36 mesi 12 mesi di Cigs (es. crisi) + 18 mesi di Cds durata massima - 30 mesi 36 mesi di Cds durata massima - 36 mesi 6 mesi di Cigo + 12 mesi di Cds possibili altri 12 mesi di Cigs oppure altri 15 mesi di Cds Importo del trattamento di integrazione Massimali Con riferimento all’ammontare del trattamento di integrazione salariale, lo stesso è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le zero e il limite dell’orario contrattuale. In ogni caso, l’importo dello stesso non può superare i seguenti massimali (relativi all’anno 2016 e rivalutati - unitamente alle retribuzioni di riferimento - di anno in anno, in misura pari al 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati): • € 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore ad € 2.102,24; • € 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore ad € 2.102,24. Tali modalità di determinazione dell’ammontare dell’intervento a sostegno del reddito sono estese anche alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale di cui si dirà più avanti. Finanziamento degli ammortizzatori In chiusura di queste brevi e sintetiche note sugli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni, va necessariamente accennato al meccanismo di reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli ammortizzatori in discorso. Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, infatti, una riduzione - ancorché minima - dei contributi obbligatori dovuti dalle aziende rientranti nel campo di applicazione Cigo, lasciando sostanzialmente invariate le aliquote previste per le aziende destinatarie degli interventi straordinari di integrazione salariale. Di contro, è stata fortemente aggravata la contribuzione addizionale prevista in caso di utilizzo di tali strumenti. Infatti, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale obbligatorio in misura pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nelle prime 52 settimane di intervento. Percentuale elevata al 12% dalla 53a alla 104a settimana di utilizzo ed al 15% per gli eventuali ulteriori periodi fruiti. Aliquote contributive Contributi ordinari A carico delle imprese per le quali trova applicazione l’intervento ordinario di integrazione salariale è stabilito un contributo ordinario nella seguente misura: a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; Guida alle Paghe 180 4/2017 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Unità da 5 a 15 dipendenti b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile; d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei; e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Il predetto limite occupazionale è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per i lavoratori per i quali trova applicazione l’intervento straordinario di integrazione salariale è previsto un contributo ordinario dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Fondi di solidarietà Modifiche ex D.Lgs. n. 148/2015 Dopo aver brevemente accennato alle disposizioni che regolano la disciplina delle integrazioni salariali, occorre soffermarsi sugli strumenti - di recente introduzione - previsti dalla legge in favore di quelle imprese e dei relativi dipendenti che, in ragione della propria consistenza occupazionale, ovvero del settore merceologico in cui operano, non risultano destinatari degli strumenti più sopra descritti. Proprio per tali aziende la legge n. 92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, aveva previsto l’attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un fondo di solidarietà residuale, al fine, appunto, di tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese - con più di 15 dipendenti - appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e all’ulteriore condizione che non fossero stati stipulati accordi collettivi volti alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali o alternativi. Il già richiamato D.Lgs. n. 148/2015, innovando la materia degli ammortizzatori sociali, ha apportato rilevanti modifiche anche per quanto attiene alla disciplina del fondo di solidarietà residuale. In sintesi, qualora il datore di lavoro non risulti destinatario degli interventi di Cigo/Cigs, a questi trova applicazione, ove costituititi, la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. In caso contrario, laddove il datore appartenga a settori, tipologie e classi dimensionali per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, a questi si applicheranno le disposizioni del fondo di solidarietà residuale. Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi Finalità L’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015 riconosce la possibilità alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Tali fondi, oltre a garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di riduzione, ovvero sospensione dell’attività lavorativa, «possono avere le seguenti finalità: Guida alle Paghe 4/2017 181 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Paghe Unità da 5 a 15 dipendenti Disciplina specifica a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea». Oltre a quanto appena detto, la legge prevede una specifica disciplina, alternativa a quella più sopra richiamata e relativa ai comparti dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, la quale tiene in considerazione «l’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori». Tuttavia, nel riconoscere un ampio margine di autonomia alle organizzazioni sindacali, la legge richiede che i fondi bilaterali in discorso debbano in ogni caso rispondere ai requisiti previsti dall’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ai datori di lavoro trova applicazione la disciplina del fondo di integrazione salariale. Fondo di integrazione salariale Beneficiari Al fine di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro anche ai lavoratori occupati in settori in cui le organizzazioni sindacali non avessero costituito fondi di solidarietà bilaterali, la legge n. 92/2012 aveva previsto l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale, il quale è stato istituito con decreto interministeriale n. 79141/2014. Come più sopra menzionato, l’intervento del Jobs Act ha comportato una rivisitazione integrale della materia degli ammortizzatori sociali, ivi compreso il fondo introdotto nel 2014 dalla Riforma Fornero, il quale, proprio in ragione delle richiamate novità, è stato adeguato alle più recenti disposizioni normative con l’adozione del decreto interministeriale n. 94343 del 10 marzo 2016, assumendo la denominazione di fondo di integrazione salariale. Allo stato attuale, l’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che la disciplina del Fis trovi applicazione nei confronti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione Cigo/Cigs e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali. Con riferimento alla determinazione della base occupazionale utile all’accesso alle prestazioni garantite dal fondo di integrazione salariale, va sottolineato come la verifica della soglia dimensionale abbia cadenza mensile e tenga necessariamente conto della media occupazionale del semestre precedente. A tal fine, i lavoratori assunti a tempo parziale sono computati nell’organico in proporzione all’orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti sono conteggiati in base all’orario di lavoro svolto in ciascun semestre. Inoltre, come chiarito dall’Inps con la circ. n. 176/2016, nella determinazione della media occupazionale, devono essere ricompresi all’interno del semestre anche i periodi di sosta dell’attività, ovvero di sospensioni stagionali. Nel caso in cui l’azienda richiedente sia di nuova costituzione, il requisito occupazionale andrà verificato in relazione ai mesi di effettiva attività svolta. Per quanto riguarda poi i lavoratori destinatari dell’intervento del fondo di integrazione salariale, l’art. 3, c. 1, del richiamato decreto interministeriale n. 94343/2016, prevede che la disciplina in discorso si applichi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi Guida alle Paghe 182 4/2017