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GUIDA
ALLE
PAGHE
2017
4
PAGHE
• Contratto di solidarietà e intervento del Fis
• Ccnl Gomma e Plastica: calcolo del comporto
• Fruizione di permessi retribuiti per handicap grave
PROCEDURE DEL PERSONALE
• Distacchi transnazionali: nuovo sistema
di comunicazione e controllo
• Le novità in tema di Durc on line
• Prestazioni previdenziali, termini di prescrizione
e modalità di recupero
PARERE PROFESSIONALE
• Il cellulare aziendale tra benefit e controllo
• Assenza ingiustificata per ottenere la NASpI
AGENDA
• Contratti collettivi
DATI TABELLARI
• Tfr e crediti di lavoro
SCHEDE CCNL
• Servizi assistenziali - Agidae
• Scuole private - Materne - Fism
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Sommario
Paghe
Contratto di solidarietà e intervento del Fis
Stefano Carotti
177
Ccnl Gomma e Plastica: calcolo del comporto
Paola Bernardi Locatelli
189
Fruizione di permessi retribuiti per handicap grave
Sara Nicoli
Procedure del personale
197
Distacchi transnazionali: nuovo sistema di comunicazione e controllo
Andrea Costa
202
Le novità in tema di Durc on line
Alessandro Cenerelli
217
Prestazioni previdenziali, termini di prescrizione e modalità di recupero
Beniamino Gallo
Parere professionale
219
Il cellulare aziendale tra benefit e controllo
Francesco Rotondi
222
Assenza ingiustificata per ottenere la NASpI
Agenda contratti
Datitabellari
Schede contratti
Pasquale Staropoli
226
Contratti collettivi
229
Tfr e crediti di lavoro
237
Servizi assistenziali - Agidae
Scuole private - Materne - Fism
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Paghe
Unità da 5 a 15 dipendenti
Contratto di solidarietà
e intervento del Fis
Stefano Carotti - Consulente del lavoro
Modifiche
alla normativa
Il profondo e generalizzato stato di crisi che oramai da anni attanaglia l’intero sistema
economico di cui l’Italia fa parte - al punto da minare la tenuta dello stesso, con drastiche
ricadute sul dato occupazionale - ha reso ancor più evidente la centralità del ruolo degli
ammortizzatori sociali nell’attenuare i pesanti effetti che tale congiuntura economica
(ancorché di congiuntura sempre meno si tratti) comporta in capo ai lavoratori dipendenti
da imprese in difficoltà.
Tuttavia, proprio l’utilizzo distorto e poco funzionale che ha caratterizzato talvolta il ricorso ai
predetti strumenti, unitamente all’incertezza del testo normativo e delle prassi adottate,
hanno reso necessario procedere ad una rivisitazione dell’intero apparato normativo che oggi
trova una compiuta disciplina all’interno del D.Lgs. n. 148/2015 - così come modificato dal
D.Lgs. n. 185/2016, c.d. correttivo del Jobs Act - rientrante nel più ampio progetto di riforma
del mercato del lavoro.
Al riguardo va sottolineato come, in passato, per le imprese di ridotte dimensioni non
destinatarie degli interventi di integrazione salariale, trovassero applicazione soltanto una
particolare tipologia di contratto di solidarietà - c.d. di tipo “B” - unitamente alla cassa
integrazione guadagni in deroga.
Il progressivo venir meno delle fattispecie appena elencate - per le ragioni più sopra esposte ha reso necessario prevedere degli specifici strumenti di tutela del reddito, ed aventi
carattere di strutturalità, per i dipendenti dai datori di lavoro in discorso, in caso di sopraggiunta
difficoltà dell’impresa.
Aspetti generali
Prima di addentrarci nella disamina delle disposizioni riguardanti l’intervento del fondo di
solidarietà - il quale garantisce una tutela economica ai dipendenti da imprese appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali - occorre innanzitutto operare un
accenno alla disciplina prevista per le aziende rientranti all’interno del campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (ivi compreso il
contratto di solidarietà).
Per evitare che gli effetti di una situazione di difficoltà aziendale si ripercuotano sui lavoratori
dipendenti, la legge predispone specifici strumenti a tutela del reddito di questi ultimi.
Gli interventi in discorso fanno riferimento alla Cig ordinaria o straordinaria, ai fondi di solidarietà
bilaterali, oltre che al fondo di solidarietà residuale costituito presso l’Inps.
In passato, per i dipendenti appartenenti a settori non garantiti dalle misure previste dai predetti
ammortizzatori sociali, ha trovato applicazione l’istituto della cassa integrazione guadagni in deroga,
la quale è stata progressivamente ridotta nel corso degli ultimi anni, fino a giungere alla sua soppressione a far data dal 1° gennaio 2017.
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Unità da 5 a 15 dipendenti
Difficoltà attuative
Aspetti critici
Presupposti
per la concessione
In attuazione della delega conferita con la legge n. 183/2014, il Governo ha adottato, tra le altre
misure, il summenzionato D.Lgs. n. 148/2015, riguardante proprio il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
A tal proposito, non può non sottolinearsi come le principali novità mostrino alcune difficoltà
attuative.
Da un lato, infatti, merita sicuramente una menzione l’ampliamento della platea dei possibili
beneficiari degli interventi a sostegno del reddito, all’interno dei quali vengono ricompresi, tra
l’altro, gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.
Di contro, numerosi sono gli aspetti critici che, all’entrata in vigore del provvedimento in
discorso, hanno creato qualche effettiva perplessità.
Si pensi, ad esempio, alla durata massima complessiva ridotta da 36 a 24 mesi in un
quinquennio mobile (fatto salvo il particolare caso del ricorso al contratto di solidarietà di
cui infra), ovvero al drastico innalzamento del contributo addizionale dovuto in caso di
effettivo utilizzo degli strumenti di ammortizzazione sociale - aspetto questo da tenere a
mente nella lettura dei dati riguardanti il ricorso agli stessi - o, ancora, alle complessità
procedurali che attengono all’intervento straordinario della Cig, le quali hanno necessitato
l’intervento correttivo del succitato decreto n. 185.
In ragione delle richiamate modifiche, allo stato attuale risulta possibile accedere alla cassa
integrazione guadagni ordinaria in caso di:
• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato.
Per quanto riguarda, invece, l’intervento straordinario della Cig, lo stesso è previsto per una
delle seguenti causali:
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale;
• contratto di solidarietà.
Come vedremo più avanti, le ragioni giustificatrici più sopra menzionate trovano corrispondenza con quanto previsto in materia di intervento del fondo di integrazione salariale,
ancorché, in tale ultima ipotesi, operi una differente distinzione tra le prestazioni garantite
dal Fis e le loro relative causali.
Datori di lavoro destinatari
Integrazioni salariali
ordinarie
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R.
n. 602/1970;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
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Unità da 5 a 15 dipendenti
Intervento straordinario
Requisiti
Limite di durata
Contratto di solidarietà
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di
proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,
con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture
e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
L’intervento straordinario si applica, invece, alle seguenti imprese:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di
sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale
prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di
attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano
comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che
subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda
appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e
della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
Affinché possano rientrare nel campo di applicazione Cigs, le citate imprese devono aver
occupato più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti) nel semestre precedente la data
di presentazione della domanda di integrazione salariale.
Il predetto limite occupazionale è elevato a 50 dipendenti per le imprese esercenti attività del
commercio - comprese quelle della logistica - per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici.
Viceversa, l’intervento Cigs trova applicazione a prescindere dalla dimensione occupazionale
alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate,
nonché imprese del sistema aeroportuale, oltre che ai partiti e movimenti politici e loro
rispettive articolazioni e sezioni territoriali (tuttavia, per questi ultimi la disposizione prevede
dei particolari limiti di spesa).
Altra novità introdotta dal Jobs Act riguarda, come anticipato, il limite complessivo di durata di
intervento degli ammortizzatori sociali, il quale è stato ridotto da 36 a 24 mesi in un
quinquennio mobile.
Oltre al predetto tetto massimo, la legge prevede ulteriori e specifici limiti temporali riferiti a
ciascuna tipologia di intervento.
Quello che in queste sede interessa maggiormente riguarda il contratto di solidarietà,
destinatario di una particolare disciplina derogatoria rispetto al regime generale.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 21, c. 5, D.Lgs. n. 148/2015, la durata dell’intervento
per la causale del Cds viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24
mesi.
Pertanto, in ragione di quanto appena detto, la durata massima può raggiungere 36 mesi,
anche continuativi, nel biennio mobile.
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Unità da 5 a 15 dipendenti
Esempi di durata
12 mesi di Cigo + 12 mesi di Cigs
(es. riorganizzazione)
durata massima - 24 mesi
24 mesi di Cds + 12 mesi di Cigo
durata massima - 36 mesi
12 mesi di Cigs (es. crisi) + 18 mesi di Cds
durata massima - 30 mesi
36 mesi di Cds
durata massima - 36 mesi
6 mesi di Cigo + 12 mesi di Cds
possibili altri 12 mesi di Cigs oppure altri 15 mesi
di Cds
Importo del trattamento di integrazione
Massimali
Con riferimento all’ammontare del trattamento di integrazione salariale, lo stesso è pari
all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate comprese fra le zero e il limite dell’orario contrattuale.
In ogni caso, l’importo dello stesso non può superare i seguenti massimali (relativi all’anno
2016 e rivalutati - unitamente alle retribuzioni di riferimento - di anno in anno, in misura pari al
100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e impiegati):
• € 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore ad € 2.102,24;
• € 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore ad € 2.102,24.
Tali modalità di determinazione dell’ammontare dell’intervento a sostegno del reddito sono
estese anche alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale di cui si dirà più
avanti.
Finanziamento degli ammortizzatori
In chiusura di queste brevi e sintetiche note sugli interventi ordinari e straordinari della cassa
integrazione guadagni, va necessariamente accennato al meccanismo di reperimento delle
risorse necessarie al finanziamento degli ammortizzatori in discorso.
Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, infatti, una riduzione - ancorché minima - dei contributi
obbligatori dovuti dalle aziende rientranti nel campo di applicazione Cigo, lasciando sostanzialmente invariate le aliquote previste per le aziende destinatarie degli interventi straordinari
di integrazione salariale.
Di contro, è stata fortemente aggravata la contribuzione addizionale prevista in caso di utilizzo
di tali strumenti.
Infatti, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto un
contributo addizionale obbligatorio in misura pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nelle prime 52 settimane di intervento.
Percentuale elevata al 12% dalla 53a alla 104a settimana di utilizzo ed al 15% per gli eventuali
ulteriori periodi fruiti.
Aliquote contributive
Contributi ordinari
A carico delle imprese per le quali trova applicazione l’intervento ordinario di integrazione
salariale è stabilito un contributo ordinario nella seguente misura:
a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
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Unità da 5 a 15 dipendenti
b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese
industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell’industria e artigianato edile;
d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese
dell’industria e artigianato lapidei;
e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle
imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle
imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Il predetto limite occupazionale è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno,
sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato
dall’impresa.
Per i lavoratori per i quali trova applicazione l’intervento straordinario di integrazione salariale è
previsto un contributo ordinario dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
Fondi di solidarietà
Modifiche
ex D.Lgs. n. 148/2015
Dopo aver brevemente accennato alle disposizioni che regolano la disciplina delle integrazioni
salariali, occorre soffermarsi sugli strumenti - di recente introduzione - previsti dalla legge in
favore di quelle imprese e dei relativi dipendenti che, in ragione della propria consistenza
occupazionale, ovvero del settore merceologico in cui operano, non risultano destinatari degli
strumenti più sopra descritti.
Proprio per tali aziende la legge n. 92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, aveva
previsto l’attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un fondo di solidarietà residuale,
al fine, appunto, di tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese - con più di 15
dipendenti - appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di
applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e all’ulteriore condizione che
non fossero stati stipulati accordi collettivi volti alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali
o alternativi.
Il già richiamato D.Lgs. n. 148/2015, innovando la materia degli ammortizzatori sociali, ha
apportato rilevanti modifiche anche per quanto attiene alla disciplina del fondo di solidarietà
residuale.
In sintesi, qualora il datore di lavoro non risulti destinatario degli interventi di Cigo/Cigs, a questi trova
applicazione, ove costituititi, la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.
In caso contrario, laddove il datore appartenga a settori, tipologie e classi dimensionali per i quali non
siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, a questi si applicheranno le disposizioni del fondo di
solidarietà residuale.
Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi
Finalità
L’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015 riconosce la possibilità alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di stipulare accordi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali
per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Tali fondi, oltre a garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di riduzione,
ovvero sospensione dell’attività lavorativa, «possono avere le seguenti finalità:
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Unità da 5 a 15 dipendenti
Disciplina specifica
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei
processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea».
Oltre a quanto appena detto, la legge prevede una specifica disciplina, alternativa a quella più
sopra richiamata e relativa ai comparti dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, la
quale tiene in considerazione «l’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari
esigenze di tali settori».
Tuttavia, nel riconoscere un ampio margine di autonomia alle organizzazioni sindacali, la legge
richiede che i fondi bilaterali in discorso debbano in ogni caso rispondere ai requisiti previsti
dall’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015.
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ai datori di lavoro trova applicazione la
disciplina del fondo di integrazione salariale.
Fondo di integrazione salariale
Beneficiari
Al fine di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro anche ai lavoratori occupati in
settori in cui le organizzazioni sindacali non avessero costituito fondi di solidarietà bilaterali, la
legge n. 92/2012 aveva previsto l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale, il quale è
stato istituito con decreto interministeriale n. 79141/2014.
Come più sopra menzionato, l’intervento del Jobs Act ha comportato una rivisitazione
integrale della materia degli ammortizzatori sociali, ivi compreso il fondo introdotto nel
2014 dalla Riforma Fornero, il quale, proprio in ragione delle richiamate novità, è stato
adeguato alle più recenti disposizioni normative con l’adozione del decreto interministeriale
n. 94343 del 10 marzo 2016, assumendo la denominazione di fondo di integrazione salariale.
Allo stato attuale, l’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che la disciplina del Fis trovi
applicazione nei confronti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione
Cigo/Cigs e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.
Con riferimento alla determinazione della base occupazionale utile all’accesso alle prestazioni
garantite dal fondo di integrazione salariale, va sottolineato come la verifica della soglia
dimensionale abbia cadenza mensile e tenga necessariamente conto della media occupazionale del semestre precedente.
A tal fine, i lavoratori assunti a tempo parziale sono computati nell’organico in proporzione
all’orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti sono
conteggiati in base all’orario di lavoro svolto in ciascun semestre.
Inoltre, come chiarito dall’Inps con la circ. n. 176/2016, nella determinazione della media
occupazionale, devono essere ricompresi all’interno del semestre anche i periodi di sosta
dell’attività, ovvero di sospensioni stagionali.
Nel caso in cui l’azienda richiedente sia di nuova costituzione, il requisito occupazionale andrà
verificato in relazione ai mesi di effettiva attività svolta.
Per quanto riguarda poi i lavoratori destinatari dell’intervento del fondo di integrazione
salariale, l’art. 3, c. 1, del richiamato decreto interministeriale n. 94343/2016, prevede che
la disciplina in discorso si applichi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi
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