Estero: IVA e Intrastat Chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate

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Estero: IVA e Intrastat Chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate
n° 34 del 10 settembre 2010
circolare n° 530 del 07 settembre 2010
referente BRUGNOLI/mr
Estero: IVA e Intrastat
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato la Circolare 43/E del 6 agosto 2010 e la
Risoluzione 89/E del 25 agosto 2010.
Intervenendo con la Circolare 43/E del 6 agosto 2010 sulle modalità di compilazione degli elenchi
Intrastat, ha fornito alcuni utili chiarimenti riguardanti la fatturazione delle operazioni intracomunitarie,
alla luce delle nuove regole sulla territorialità dei servizi in vigore dal 1° gennaio 2010.
Prestazioni di servizi - Condizioni di esonero dall’obbligo di fatturazione
Per le prestazioni di servizi rese a un committente comunitario ricorre un obbligo generalizzato di
fatturazione.
Tale obbligo, tuttavia, non sussiste se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a. l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi Intrastat, in quanto non è dovuta l’imposta nel
Paese del committente;
b. l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero
dall’obbligo di fatturazione.
Cessione di campioni gratuiti
La cessione di campioni gratuiti a un cliente comunitario non costituisce cessione intracomunitaria, in
quanto l’operazione è priva del requisito dell’onerosità.
Tuttavia, se la cessione dei campioni gratuiti è accompagnata dall’addebito delle spese di trasporto al
cessionario, soggetto passivo d’imposta, si configura un’autonoma prestazione di trasporto che
rientra tra le prestazioni generiche disciplinate dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72.
Prestazioni rese a seguito di mandato (con o senza rappresentanza) – Effetti giuridici
Nel caso di mandato con rappresentanza, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario A
(che opera in nome e per conto del cliente) sono imputabili direttamente al mandante B. Il terzo
prestatore (comunitario) addebiterà il corrispettivo del servizio a quest’ultimo emettendo la relativa
fattura, ove previsto dal proprio ordinamento interno.
Al contrario, nel caso di mandato senza rappresentanza, gli effetti degli atti negoziali sono imputabili
al mandatario A che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante B.
Operazioni “triangolari con lavorazione”
Vengono chiariti gli obblighi di fatturazione relativi a una tipica operazione “triangolare con
lavorazione” in cui un operatore nazionale IT1 vende materie prime a un soggetto francese FR1 e
consegna, per conto del proprio cliente FR1, i beni ad altro soggetto nazionale IT2 per la lavorazione,
al termine della quale quest'ultimo invierà i beni a FR1.
Obblighi del cedente IT1:
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ƒ emette nei confronti di FR1 una fattura per cessione intracomunitaria non imponibile a norma
dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/93;
ƒ deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio italiano; in caso contrario, dovrà
regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta.
Obblighi di IT2 che esegue la lavorazione:
ƒ riporta nell’apposito registro delle lavorazioni (articolo 50 comma 5 DL n. 331/93) i beni ricevuti da
IT1 per conto di FR1;
ƒ emette nei confronti del committente FR1 una fattura per lavorazione a norma dell’art. 7-ter,
D.P.R. n. 633/72;
ƒ coopera con IT1 per consentirgli di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni in Francia.
Operazioni “triangolari nazionali”
Vengono chiariti gli obblighi di fatturazione relativi alle cosiddette “triangolazioni nazionali” in cui un
operatore nazionale IT2 acquista beni da un fornitore nazionale IT1 conferendo a quest’ultimo
l’incarico di spedirli al proprio cliente stabilito in altro Stato membro
Obblighi del cedente IT1:
ƒ emette nei confronti del cessionario IT2 una fattura per operazione interna non imponibile a norma
dell’art. 58, comma 1, D.L. n. 331/93.
Obblighi del cessionario IT2:
ƒ emette nei confronti del cliente finale comunitario una fattura per cessione intracomunitaria non
imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.L. n. 331/93.
La cessione tra i due operatori nazionali è non imponibile solo se i beni vengono trasportati o spediti,
su incarico del cessionario IT2, a cura o a nome del cedente IT1. Come precisato in una recente
risoluzione (R.M. 35 E del 13 maggio 2010), l’operazione beneficia del regime di non imponibilità
anche nel caso in cui il cessionario IT2 stipuli il contratto di trasporto su mandato e in nome del
cedente IT1.
Fatturazione unica
Se in rapporto allo stesso soggetto e nello stesso giorno vengono effettuate sia cessioni di beni sia
prestazioni di servizi, è possibile emettere un’unica fattura per le operazioni attive ovvero un’unica
autofattura per le operazioni passive, con indicazione distinta delle singole operazioni nel documento
contabile.
Acquisti intracomunitari di prodotti agricoli
Se il fornitore comunitario agisce in regime speciale di piccola impresa la cessione rileva nel Paese di
origine dei beni e non si realizzerà, in capo al cliente italiano, un acquisto intracomunitario.
Se invece il fornitore comunitario agisce in regime ordinario, il cliente italiano effettuerà un acquisto
intracomunitario.
Tuttavia, se il cessionario italiano è soggetto al regime speciale dei produttori agricoli, si realizzerà un
acquisto intracomunitario solo nei seguenti casi:
1. il soggetto, nell’anno precedente o nell’anno in corso, ha superato la soglia di 10.000 euro di
acquisti presso fornitori comunitari;
2. il soggetto, indipendentemente dal superamento della suddetta soglia, ha optato per l’applicazione
dell’imposta in Italia.
Autotrasportatori – Registrazione delle fatture
Gli autotrasportatori hanno la facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a
quello di emissione. L’annotazione dell’operazione negli elenchi Intrastat, però, deve essere
effettuata nel periodo in cui la fattura viene emessa, indipendentemente dai termini di registrazione.
Realizzazione di stampi per committenti comunitari
La creazione dello stampo, se è una prestazione accessoria alla cessione intracomunitaria dei beni,
non assume un’autonoma configurazione giuridica ai fini della fatturazione.
Si ricorda che l’accessorietà ricorre qualora siano verificate le seguenti condizioni:
ƒ il contratto di appalto tra operatore nazionale e committente comunitario è unico e prevede sia la
realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni prodotti con esso;
ƒ lo stampo, a fine lavorazione, viene inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che sia distrutto o
sia divenuto inservibile.
Se le suddette condizioni non sono soddisfatte, la creazione dello stampo rappresenta un’autonoma
prestazione di servizio e, come tale, è disciplinata dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72
Con la Risoluzione 89/E del 25 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito alcuni
chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n.18,
con particolare riferimento agli effetti conseguenti alla nuova nozione di debitore d’imposta.
A partire dal 1° gennaio 2010, gli obblighi relativi ad operazioni interne, rese da un soggetto non
residente e non stabilito nel territorio dello Stato (non debitore d’imposta), nei confronti di un
cessionario o committente stabilito nel territorio, sono adempiuti da quest’ultimo.
In particolare, nel caso sottoposto all’Agenzia, un soggetto non residente e non stabilito in Italia che
ha nominato un rappresentante fiscale, introduce merce di provenienza estera nel territorio mediante
immissione in libera pratica ed introduzione in un deposito Iva.
Nell’interpello si chiede se il rappresentante fiscale, che emette autofattura in occasione
dell’estrazione della merce dal deposito Iva, possa emettere anche le fatture in occasione delle
successive cessioni interne a soggetti stabiliti in Italia.
L’Agenzia esclude che il documento che il rappresentante fiscale dovesse emettere in occasione
delle cessioni interne – successive all’estrazione dal deposito Iva - possa avere una qualsiasi
rilevanza ai fini Iva e precisa che, ai sensi dell’art.17 comma 5 Dpr 633/72, gli obblighi relativi
all’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti dal cessionario residente con l’emissione di
un’autofattura.
Nella risposta viene inoltre ulteriormente chiarito che l’emissione della fattura da parte del
rappresentante fiscale è legittima nel particolare caso in cui, la società non residente e non stabilita
effettui cessioni interne nei confronti di altro soggetto non residente e non stabilito, ancorché
identificato ai fini Iva, direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, in Italia.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini