Comunicazioni telamatica AIMV per veicoli

Transcript

Comunicazioni telamatica AIMV per veicoli
Comunicazioni telamatica AIMV
per veicoli fiscalmente nuovi di importazione comunitaria
Facendo seguito al DM 08/06/2005 il DTT, dopo il superamento delle difficoltà economiche
annunciate a settembre 2005, dal 09/11/2005 ha reso disponibile la nuova procedura di
trasmissione dei dati relativi ai veicoli di importazione comunitaria parallela fiscalmente nuovi
(ovvero con meno di 6 mesi tra la data della fattura di acquisto e la data di prima registrazione
nel Paese comunitario straniero o meno di 6000 km).
Prima di poter procedere a comunicazione per tramite di uno studio di consulenza auto è
necessario codificare l'impresa presso il CED del Dipartimento dei Trasporti Terrestri come
importatore ed a tal fine è necessaria una dichiarazione di un procuratore dell'impresa medesima.
Il codice assegnato sarà del tipo MI XXXX.
La procedura di comunicazione informatica sarà obbligatoria dal 01/12/2005 e propedeutica
all'immatricolazione del veicolo (altrimenti impossibile). La procedura prevede un obbligo di
comunicazione entro 15 gg dalla data del documento di cessione comunitaria.
La nuova procedura prevede quanto segue.
Nel caso di acquisto intracomunitario, entro 15 gg dalla data dell'acquisto stesso
(data fattura) è necessario trasmettere al CED DTT l'informazione relativa all'acquisto
indicando:
-
il codice impresa
-
la data della fattura di acquisto, il nome del cedente e la sua denominazione sociale, lo
stato comunitario del cedente (informazioni desumibili dalla copia della fattura che
fornirete)
Nel caso della cessione intracomunitaria (successiva all'acquisto intracomunitario
ovviamente), entro 15 gg dalla data della cessione stessa (data fattura) è necessario
trasmettere al CED DTT l'informazione relativa alla cessione indicando:
-
il codice impresa
-
la data della fattura di vendita, il nome del cessionario e la sua denominazione sociale, lo
stato comunitario del cessionario (informazioni desumibili dalla copia della fattura di
vendita)
www.businesscar.it
-1-
Nel caso di cessione ad altro operatore nazionale di veicolo precedentemente
importato (e dunque per il quale era già stata fatta comunicazione), sarà il
cessionario nazionale che dovrà a sua volta comunicare al CED DTT l'acquisto
indicando:
-
il suo codice di impresa
-
il codice dell'impresa importatrice o il suo codice fiscale (desumibile dalla dalla ricevuta
della comunicazione precedente dell'importatore da allegare)
-
la data della fattura di vendita del cedente nazionale.
Segnaliamo che esiste l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai veicoli fiscalmente nuovi acquisiti
dal il 01/09/2005 incluso (fa fede la data della fattura del cedente comunitario) ancorchè già
immatricolati o già riceduti ad altri soggetti nazionali o comunitari (in questo caso saranno
necessarie due comunicazioni, una di acquisto intracomunitario ed una di cessione
intracomunitaria) oltre al caso che detti siano ancora da immatricolare.
Dopo ogni comunicazione il sistema produce una ricevuta di tale comunicazione che vi sarà
consegnata una volta evaso l'incarico.
www.businesscar.it
-2-