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fisconline - formato stampabile Page 1 of 6 fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - tutti i diritti riservati - 30/1/2008 - 11:26 - $12630187 - 170.148.198.159 - 4471350 1315541313 - Fiducia e Trust n. 2-02 Capitolo 8 Attività della società fiduciaria Va respinta la domanda cautelare proposta ex art. 700 del codice di procedura civile da società fiduciaria, strumentale all'azione di merito "per vedere accertato il suo diritto a risolvere il contratto fiduciario senza incorrere in alcuna violazione" "e, per determinare, nel contraddittorio delle parti, a quali di esse spetti la titolarità delle azioni amministrate in fiducia". Ciò in quanto non appare profilabile un diritto che la società fiduciaria possa far valere in via ordinaria e rispetto al quale possa invocare la tutela cautelare anticipatoria (accertamento di titolarità delle azioni) né (per la risoluzione del contratto fiduciario) sono stati esposti elementi concreti per cui la pretesa dei fiducianti di ottenere dalla società fiduciaria comportamenti (rilascio di procura) per la promozione dell'azione giudiziaria di impugnazione delle delibere assembleari possa determinare alla stessa società fiduciaria un pregiudizio imminente ed irreparabile. TRIBUNALE di Milano - Decr. dell'11 luglio 2002 (Omissis). Il G.D., sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso proposto ex art. 700 del codice di procedura civile dalla società fiduciaria volto ad ottenere in principalità il trasferimento ad un custode giudiziario delle n. 180.000 azioni dalla stessa ricorrente fiduciariamente amministrate per incarico dei fiducianti giusta contratti in pari data 30 gennaio 2001 ed in relazione alle quali nella stessa data 30 gennaio 2001 i fiducianti avevano impartito istruzione, eseguita dalla società fiduciaria, di notificare al terzo, l'avvenuta costituzione di tutte le predette azioni a garanzia delle obbligazioni assunte dai fiducianti verso lo stesso con scrittura 27 dicembre 2000 (non esibita alla società fiduciaria, ma, secondo quanto indicato nelle stesse istruzioni del 30 gennaio 2001, avente tra l'altro ad oggetto l'opzione di acquisto delle n. 180.000 azioni); sentite le parti costituite, i fiducianti personalmente, i quali, avendo rinunciato alla domanda cautelare a sua volta proposta (cfr. verbale udienza), hanno chiesto il rigetto del ricorso della società fiduciaria; sentita la parte costituita in persona del terzo, la quale, argomentando di avere esercitato in data 3 aprile 2002 il diritto di opzione per l'acquisto delle azioni di cui alla scrittura 27 dicembre 2000, ha pure chiesto il rigetto del ricorso della società fiduciaria; Osserva che la società fiduciaria assume di essere stata coinvolta, se nolente, in un conflitto di interessi tra i propri fiducianti e il terzo garantito non risolvibile in base alle regole del contratto fiduciario e della diligenza richiesta al suo adempimento, trovandosi nel dilemma da un lato di dare corso alla richiesta rivoltale in data 6 giugno 2002 dai fiducianti, presupponenti di averne tuttora il potere, di rilasciare delega http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-205591&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-doc%3Dqry-447... 30/01/2008 fisconline - formato stampabile Page 2 of 6 per impugnare le delibere assunte dall'assemblea della società partecipata in data 27 maggio 2002; (delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001 e al 31 marzo 2002, nonché di provvedimenti ex art. 2447 del codice civile con azzeramento del capitale e ricostituzione in aumento) e dall'altro lato dal non dare corso alla predetta richiesta dei fiducianti, prospettandosi la posizione del terzo garantito, quale nuovo proprietario a seguito dell'esercitato diritto di opzione; che, in fatto, in sede di assemblea della società fiduciaria 27 maggio 2002 era stato azzerato il capitale (ivi compresa quindi la parte rappresentata dalle azioni di cui qui si discute) e la ricostituzione con aumento del capitale era avvenuta con immediato versamento da parte del terzo (già comunque socio al 70 per cento) e con espressa riserva alla società fiduciaria già intestataria di n. 180.000 azioni (pari al 30 per cento del capitale) del termine di 30 giorni per esercitare il diritto di opzione; che la società fiduciaria ha documentato in udienza di avere esercitato in data 26 giugno 2002, "su conformi istruzioni della nostra parte fiduciante", il diritto di opzione per l'aumento di capitale (donde la rinuncia alla domanda cautelare svolta dai fiducianti); che la domanda cautelare qui proposta ex art. 700 del codice di procedura civile dalla società fiduciaria è strumentale alla enunciata azione di merito "per vedere accertato il suo diritto a risolvere il contratto fiduciario senza incorrere in alcuna violazione".... "e per determinare, nel contraddittorio delle parti, a quale di esse spetti la titolarità delle azioni amministrate in fiducia"; che rispetto alla seconda proposizione (accertamento di titolarità delle azioni) non appare profilabile un diritto che la società fiduciaria possa far valere in via ordinaria e rispetto al quale possa invocare la tutela cautelare anticipatoria, né del resto il terzo (che pure ha assunto di essere in procinto di agire contro i fiducianti ed ha dedotto di essere titolare di un diritto soggettivo all'adempimento anche da parte della società fiduciaria degli obblighi da quest'ultima assunti, siccome inquadrabili nella figura del mandato irrevocabile in favore del terzo garantito) ha azionato domande contro la società fiduciaria giustificative di una reazione in via cautelare; che rispetto alla prima proposizione (risoluzione del contratto fiduciario) non sono stati esposti elementi concreti per cui la pretesa dei fiducianti di ottenere dalla società fiduciaria comportamenti (rilascio di procura) per la promozione dell'azione giudiziaria di impugnazione delle delibere assembleari dianzi menzionate possa determinare alla stessa società fiduciaria un pregiudizio imminente ed irreparabile; che la società fiduciaria deduce un "conflitto di interessi", sostenendo di dover assumere una condotta necessariamente sfavorevole ai fiducianti ovvero al terzo garantito; che, peraltro, la società fiduciaria ha di fatto già assunto, con la sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra menzionata e documentata in udienza, la decisione di eseguire istruzioni della parte fiduciante pur dopo l'esercizio dell'opzione da parte del terzo garantito, così evidenziando un contrasto rispetto alla contestazione del rapporto contrattuale con i fiducianti prospettata in questa sede con riferimento all'impugnazione delle delibere societarie; che l'applicabilità alla intestazione dei titoli azionari a società fiduciaria autorizzata ex L. n. 1966/1939 dello schema della fiducia di tipo germanistico (cfr. Cass., Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355) per cui http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-205591&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-doc%3Dqry-447... 30/01/2008 fisconline - formato stampabile Page 3 of 6 il fiduciante è effettivo proprietario dei titoli mentre la società fiduciaria è legittimata ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione societaria, non esime da una valutazione unitaria dell'attività propria della società fiduciaria, siccome regolata e tutelata dalla legge; che il riconoscimento legislativo dell'attività di amministrazione di beni per conto del fiduciante, se si ritiene non consenta al terzo interlocutore della società fiduciaria di ignorare la peculiarità della fattispecie e di rivendicare tutela alla stregua di un terzo ignaro, così da rendere incompatibile la stessa configurazione di un conflitto di interessi (tra l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società fiduciaria verso il fiduciante e l'obbligazione assunta per conto del fiduciante con il terzo), neppure deve consentire alla società fiduciaria di invocare lo stesso conflitto di interessi per ottenere una protezione privilegiata in proprio favore volta a dirimere questioni comunque rientranti nella dinamica dell'attività tipica dell'impresa; che pertanto, in considerazione delle motivazioni svolte, il ricorso deve essere respinto; che, peraltro, la particolarità ed obiettiva controvertibilità del caso rende equa la compensazione delle spese del procedimento. P.Q.M. respinge il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento. Nota redazionale 1. Il decreto del Tribunale di Milano, che si pubblica, è portatore di alcune interessanti enunciazioni che potrebbero preannunciare la svolta nell'interpretazione sinora non favorevole con la quale è stato affrontato il tema della figura "attività propria di società fiduciaria" (art. 3-bis della L. n. 148/1987). Nel caso sottoposto in via di urgenza al Tribunale di Milano, la società fiduciaria, richiesta dai suoi fiducianti di impugnare le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie della società partecipata, ha rappresentato la propria necessità di risolvere il contratto fiduciario (non intendendo trovarsi coinvolta nel procedimento giudiziario) ma di non averne la facoltà per l'impegno assunto nei confronti del terzo garantito dell'opzione concessagli nell'acquisto delle azioni da essa amministrate in fiducia. In effetti, pare ormai pacificamente acquisito il principio di appartenenza al fiduciante dei beni amministrati dalla società fiduciaria e del conseguente connesso principio di separatezza (1): i beni amministrati non appartengono al patrimonio delle società fiduciarie e per converso tutto ciò che non è ascrivibile al patrimonio della società fiduciaria è da questo separato [Cass. n. 10031/1997, n. 9355/1997, n. 4943/1999 e Trib. Milano 25 ottobre-19 novembre 2001 (2)]. Disconosciuto, in parte, e controverso, in altra parte, è l'effetto esterno di siffatto rapporto. La società fiduciaria, nell'eseguire le istruzioni del fiduciante (3), opera iure proprio, si dice, poiché nel conflitto tra l'interesse del fiduciante e quello del terzo (che contrae con la società fiduciaria) non può che prevalere, sempre e comunque, la http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-205591&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-doc%3Dqry-447... 30/01/2008 fisconline - formato stampabile Page 4 of 6 tutela del terzo, considerato una sorta di buon selvaggio di roussoiana memoria che non sarebbe tenuto a conoscere la natura del suo interlocutore (Trib. Milano, 2 febbraio 2000, n. 6, App. Milano, 19 aprile 2000, n. 1162, Cass. 20 dicembre 2000, n. 16179; App. Milano, 28 marzo 1997, n. 919, Cass. 5 febbraio 1999, n. 4976, Cass. 21 febbraio 2001, n. 9055) (4). Si deve alla giurisprudenza milanese l'avere denunciato la scarsa attenzione rivolta agli effetti esterni del contratto fiduciario [disciplinante il rapporto fiduciante-società fiduciaria (5)] e l'avere, di conseguenza, stabilito la ininfluenza, all'esterno, del principio di trasparenza e di separazione dei beni amministrati che caratterizza il medesimo contratto fiduciario (lato interno) (6). Ma la Corte di appello di Bologna (7), ispirandosi, al pari della Corte milanese, al testo unico finanziario, ha ora rovesciato la conclusione alla quale è pervenuta la consorella Corte milanese: nessuna delle due decisioni, però, si è fatta carico di giustificare come si possa trasporre questo argomento (per entrambe risolutivo) da una attività in virtù del potere dispositivo (tipico del contratto di gestione di portafogli di investimento) a una attività contrassegnata dal divieto di compiere atti dispositivi (come è l'attività del contratto fiduciario, secondo l'Autorità di vigilanza del settore). Recentemente, il Tribunale di Milano ha parzialmente incrinato la convinzione dell'ininfluenza all'esterno del lato interno del contratto fiduciario, riconoscendo una sia pur minima efficacia esterna all'amministrare della società fiduciaria. Con la citata sentenza dell'ottobre 2001, esso ha attribuito la legittimazione attiva (dalla società convenuta contestata) al socio velato dal contratto fiduciario, che, risolto il contratto fiduciario e ricongiunta la legittimazione alla titolarità della partecipazione, aveva impugnato personalmente la delibera assembleare ritenuta viziata. Il provvedimento in esame compie un ulteriore passo sulla via del riconoscimento dell'esteriorità del contratto fiduciario affermando che "l'applicabilità alla intestazione dei titoli azionari a società fiduciaria autorizzata ex L. n. 1966/1939 dello schema della fiducia di tipo germanistico ... per cui il fiduciante è effettivo proprietario dei titoli mentre la società fiduciaria è legittimata ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione societaria, non esime da una valutazione unitaria dell'attività propria della società fiduciaria (8), siccome regolata e tutelata dalla legge"; presupposto dal quale si deriva la deduzione successiva che non è consentito "al terzo di ignorare la peculiarità della fattispecie e di rivendicare tutela alla stregua di un terzo ignaro". La convinzione del giudicante è così forte dal precisare che la conoscenza del terzo (che non può invocare l'ignoranza della "peculiarità della fattispecie") rende "incompatibile la stessa configurazione di un conflitto di interessi" che si verificherebbe (e che era stato eccepito dalla società fiduciaria) "tra l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società fiduciaria verso il fiduciante e l'obbligazione assunta per conto del fiduciante con il terzo". Per non lasciare dubbi alla sicurezza della deduzione e alla coerenza del sillogismo esposto quale soluzione della controversia insorta, il decreto si affretta a precisare (in una sorta di prova del nove di aritmetica memoria) che siffatto adempimento dell'"obbligazione assunta" dalla società fiduciaria "non deve consentirle" di invocare lo stesso conflitto di interessi "per ottenere una protezione privilegiata in proprio favore volta a dirimere questioni comunque rientranti nella dinamica dell'attività tipica dell'impresa". Affermazione che ove trovasse conferma in sede di legittimità sarebbe http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-205591&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-doc%3Dqry-447... 30/01/2008 fisconline - formato stampabile Page 5 of 6 il punto fermo di tutta la vessata questione cui ha dato luogo il contratto fiduciario di amministrazione di beni (9). 2. Peccato che, con altrettanta lucidità, non siano state affrontate le altre questioni che pure concernono "la dinamica dell'attività tipica dell'impresa". Ci si riferisce alla "tutela cautelare" degli elementi concreti che giustificherebbero il "pregiudizio imminente e irreparabile": la vertenza conclusasi con la decisione della Corte milanese, più volte citata (App. Milano n. 919/1997), è la prova concreta (nel suo tragico epilogo per la sventurata e, sfortunata, società fiduciaria) del "pregiudizio" e della sua imminenza e irreparabilità. Qualora l'esito delle impugnazioni (Tribunale, appello, Cassazione) fosse negativo per la tesi dei fiducianti, per essi sostenuta dalla società fiduciaria a nome (e responsabilità) proprio, e costoro, a giudizio concluso, si rendessero insolventi (è il caso affrontato, e risolto, da App. Milano n. 919/1997), chi sosterebbe le spese dei tre gradi del giudizio e onorerebbe quelle, eventualmente, poste a carico della parte soccombente (la società fiduciaria)? È fatto notorio, del quale il giudicante (in qualunque stato e grado) ha cognizione propria senza necessità di alligata et probata, che le "commissioni", il corrispettivo per l'amministrazione nel contratto fiduciario, sono di entità assai modesta; per cui vi è una sproporzione ontogenetica tra la dinamica dell'attività tipica dell'impresa e il rischio cui la società fiduciaria si espone nell'eseguire indiscriminatamente le istruzioni dei fiducianti (10). Il regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza (decreto del Ministero delle attività produttive 16 gennaio 1995) esclude che la società fiduciaria possa eseguire istruzioni senza che esse siano garantite dalla preventiva costituzione della provvista necessaria a farvi fronte (art. 12, comma 6) (ma quale dovrebbe essere l'entità della "provvista" nel caso in esame?). A questo impedimento e alla forte preoccupazione espressa dalla società fiduciaria il provvedimento in commento non ha dato risposta. Né ha esaminato l'obiezione svolta dalla società fiduciaria sulla clausola di salvaguardia, contenuta nel contratto fiduciario: ove la società fiduciaria ritenga di non eseguire le disposizioni ricevute è facoltizzata a risolvere il contratto trasferendo al fiduciante o ad altro fiduciario i beni amministrati. La irrevocabilità dell'incarico ricevuto costituiva impedimento per la società fiduciaria di avvalersi della facoltà. Quid juris sul punto? Non è, forse, questa la principale fonte del "conflitto di interessi": tra quello del fiduciante a vedere eseguite le sue (legittime) aspettative e quello (altrettanto legittimo) della società fiduciaria a non vedersi obbligata a essere parte di una lite giudiziaria? Per tacere della posizione del "garante" che agisce contro il garantito. Note: (1) Principio che, per quanto concerne i rapporti con le Agenzie pubbliche (Amministrazione finanziaria, Banca d'Italia, in funzione di vigilanza, Consob, Isvap, Uic, eccetera), ha dato corso alla creazione della figura "fiducia trasparente" (U. Morello, Fiducia e negozio fiduciario: dalla "riservatezza" alla "trasparenza", in AA.VV., "I trusts in Italia oggi", Milano, 1996, pagg. 81 e seguenti). (2) In questa Rassegna n. 1-2002, in allegato a "il fisco" n. 15/2002, http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-205591&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-doc%3Dqry-447... 30/01/2008 fisconline - formato stampabile Page 6 of 6 pagg. 6203 e seguenti. pacifico che la "società fiduciaria di (3) Si assume per amministrazione" (ossia quella non iscritta nell'albo Sim che è autorizzata a esercitare il servizio di investimento: "gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi mediante intestazione fiduciaria" - il corsivo è aggiunto) non ha potere dispositivo sui beni in amministrazione. (4) In dottrina si vedano, U. Carnevali, Intestazione fiduciaria, in "Dizionario del diritto privato", I, diritto civile, Milano, 1980. (5) App. Milano, 28 marzo 1997, n. 919 (6) Con il clamoroso consenso della citata successiva giurisprudenza del medesimo Foro. (7) App. Bologna, 17 aprile 2002, n. 498 in corso di pubblicazione in "Le Società", con commento di F. Di Maio. volta che la (8) Va notato, con interesse, che è la prima giurisprudenza si rifà all'espressione coniata dal legislatore dell'art. 3-bis della L. n. 148/1987. (9) Si vedano, a questo proposito le osservazioni svolte sulla novella degli artt. 2621, 2622, 2638 del codice civile in questa Rassegna. (10) Per questo motivo è tassativamente da escludere che la società fiduciaria possa rilasciare la "procura" a impugnare a "nome della società fiduciaria". fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - tutti i diritti riservati - 30/1/2008 - 11:26 - $12630187 - 170.148.198.159 - 4471350 1315541313 - http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-205591&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-doc%3Dqry-447... 30/01/2008