bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO 65° PARTE PRIMA E SECONDA 65. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DER DELLA REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 44 29 ottobre 2013 29. Oktober 2013 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2013 Jahr 2013 PARTE 1 1. TEIL Decreti Dekrete Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [86369] [86369] del 13 settembre 2013, n. 552/31.7 Criteri e modalità applicative della delibera della Giunta provinciale n. 445 del 25/03/2013 “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici” ........................................ P. vom 13. September 2013, Nr. 552/31.7 Kriterien und Modalitäten für die Anwendung der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen" ........................... DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 9 [86362] [86362] del 21 ottobre 2013, n. 29 Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani .................................................. P. vom 21. Oktober 2013, Nr. 29 Begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren ......................................................... DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA S. 9 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 16 [86489] [86489] del 24 ottobre 2013, n. 30 Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze .............................................. P. vom 24. Oktober 2013, Nr. 30 Verordnung zur Organisation des Landesflugrettungsdienstes .................................. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA S. 16 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 35 [86490] [86490] del 24 ottobre 2013, n. 31 Delega di funzioni in materia contenziosa e disciplina dell’Avvocatura della Provincia .. P. vom 24. Oktober 2013, Nr. 31 Übertragung von Befugnissen in Streitsachen und Regelung der Anwaltschaft des Landes ....................................................... DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA S. 35 DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 47 S. 47 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2 [86363] [86363] del 8 ottobre 2013, n. 606/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Consorzio di irrigazione Nalles" - con sede nel Comune di Nalles: variazione dello statuto P. vom 8. Oktober 2013, Nr. 606/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Beregnungskonsortium Nals" – mit Sitz in der Gemeinde Nals: Abänderung der Statuten DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES 63 [86367] [86367] del 16 ottobre 2013, n. 1132/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Comune di Chienes (BZ) ............................ P. vom 16. Oktober 2013, Nr. 1132/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Gemeinde Kiens (BZ) ................................ DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO S. 63 DEKRET DES AMTSDIREKTORS 77 S. 77 Provincia Autonoma di Trento [86458] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n 29136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)). ................................... P. 80 [86491] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg. Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari. ....................................... P. 83 Deliberazioni Beschlüsse Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [86383] [86383] del 23 settembre 2013, n. 1396 Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione di modifiche al piano urbanistico Delibere consiliari nn. 06 e 07 dell’11/04/ 2013 ........................................................... P. vom 23. September 2013, Nr. 1396 Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 06 und 07 vom 11.04. 2013 .................................................................... DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 90 [86451] [86451] del 23 settembre 2013, n. 1398 Comune di Lagundo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale Delibere consiliari n. 16, 17 e 18 del 4 aprile 2013 .................................................. P. vom 23. September 2013, Nr. 1398 Gemeinde Algund: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschlüsse Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April 2013 ....................................... DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE S. 90 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 92 S. 92 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 [86443] [86443] del 30 settembre 2013, n. 1418 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Cermes, l'edificio abitativo secondario e il rustico della residenza "Balsan", pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C. Cermes ....................................................... P. vom 30. September 2013, Nr. 1418 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Tscherms, Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim Ansitz "Baslan", Bpp. 78 und 642, in E.Zl. 37/I, K.G. Tscherms ................................................... DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 95 [86423] [86423] del 30 settembre 2013, n. 1432 Comune di Villandro: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nel C.C. Villandro - Delibera consiliare n. 5 del 05/03/2013 ................................................. P. vom 30. September 2013, Nr. 1432 Gemeinde Villanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Villanders - Ratsbeschluss Nr. 5 vom 05.03.2013 ................................................. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE S. 95 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 97 [86425] [86425] del 7 ottobre 2013, n. 1470 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Ortisei, edificio "Col de Flam de Sot", sito sulla p.ed. 190 in P.T. 126/I, C.C. Ortisei ......................................................... P. vom 7. Oktober 2013, Nr. 1470 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde St.Ulrich, Gebäude "Col de Flam de Sot", Bp. 190 in E.Zl. 126/I, K.G. St.Ulrich ..................................................... DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE S. 97 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 99 [86373] [86373] del 7 ottobre 2013, n. 1485 Comune di Bolzano: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 28 del 14/05/2013 .................. P. 101 vom 7. Oktober 2013, Nr. 1485 Gemeinde Bozen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 28 vom 14.05.2013 .............................. [86440] [86440] del 7 ottobre 2013, n. 1490 Comune di Montagna: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari n. 12 del 17/04/2013 e n. 22 del 06/06/2013 ................................................. P. 103 vom 7. Oktober 2013, Nr. 1490 Gemeinde Montan: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 12 vom 17.04.2013 und Nr. 22 vom 06.06.2013 .................................... [86427] [86427] del 14 ottobre 2013, n. 1530 Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- pp.ed. 581 e 582 in P.T.37/II, C.C. Gais, Comune di Gais ........................ P. 105 vom 14. Oktober 2013, Nr. 1530 Aufhebung der DenkmalschutzbindungBpp. 581 und 582 in E.Zl.37/II, K.G. Gais, Gemeinde Gais .......................................... [86424] [86424] del 14 ottobre 2013, n. 1553 Comune di Funes: Approvazione di modifiche al piano urbanistico nel C.C. Funes Delibere consiliari n. 19 e 20 del 18/04/ 2013 ........................................................... P. 107 vom 14. Oktober 2013, Nr. 1553 Gemeinde Villnöss: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan in der K.G. Villnöss - Ratsbeschlüsse Nr. 19 und 20 vom 18.04.2013 ......................................... [86495] [86495] del 14 ottobre 2013, n. 1554 Comune di Terento: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 10 del 16 aprile 2013 ................... P. 109 vom 14. Oktober 2013, Nr. 1554 Gemeinde Terenten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 ............. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE S. 99 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 101 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 103 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 105 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 107 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 109 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 [86497] [86497] del 14 ottobre 2013, n. 1558 Comune di San Candido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2013 ........................................................... P. 111 vom 14. Oktober 2013, Nr. 1558 Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2013 ........................................................... [86492] [86492] del 14 ottobre 2013, n. 1559 Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione del piano delle zone di pericolo Delibera consiliare n. 35 del 28.08.2012 .... P. 113 vom 14. Oktober 2013, Nr. 1559 Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - Ratsbeschluss Nr. 35 vom 28.08.2012 ................. [86372] [86372] del 21 ottobre 2013, n. 1576 Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale del 2.09.2013, nr. 1253 "Contributi per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa - lp n. 6/02 – Approvazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 9. ......................................................... P. 115 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1576 Abänderung des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253 "Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur L.G. Nr. 6/02 Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von Art. 9. ......................................... [86438] [86438] del 21 ottobre 2013, n. 1587 Modifica dei criteri per la concessione di contributi ad enti locali per l’adozione di misure di protezione civile .......................... P. 117 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1587 Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an örtliche Körperschaften für die Durchführung von Zivilschutzmaßnahmen ...................................................... [86442] [86442] del 21 ottobre 2013, n. 1589 Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie. Revoca della deliberazione n. 4367 del 17.12.2007. ................. P. 118 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1589 Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Widerruf des Beschlusses Nr. 4367 vom 17.12.2007. ........................................ [86381] [86381] del 21 ottobre 2013, n. 1596 Modifica della delibera n. 1837 del 28.11. 2011 e approvazione del nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria del gruppo delle professioni sanitarie riabilitative ...................................................... P. 125 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1596 Änderung des Beschlusses Nr. 1837 vom 28.11.2011 und Genehmigung der neuen öffentlichen Bekanntmachung für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertigkeit der Studientitel nach vorheriger Ausbildungsregelung in Bezug auf die akademischen Titel im Gesundheitsbereich der Gruppe der Gesundheitsberufe im Rehabilitationsbereich ............... [86484] [86484] del 21 ottobre 2013, n. 1597 Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare - revoca delibera 1206/2011 .............................................. P. 139 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1597 Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und des regionalen Familiengeldes - Wiederruf Beschluss 1206/2011 ................................ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 111 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 113 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 115 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 117 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 118 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 125 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 139 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 [86459] [86459] del 21 ottobre 2013, n. 1598 Concessione di sovvenzioni per l'apprendimento della seconda lingua - bando di concorso per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 LP 18/88 .................. P. 147 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1598 Gewährung von Zuschüssen für das Erlernen der Zweitsprache - Wettbewerbsausschreibung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 LG 18/88 .......................................................... [86448] [86448] del 21 ottobre 2013, n. 1604 Ricerca e innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 - Approvazione dei criteri di attuazione ..................................... P. 159 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1604 Forschung und Innovation - Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14 - Genehmigung der Anwendungsrichtlinien ........................ [86441] [86441] del 21 ottobre 2013, n. 1605 Cassa Raiffeisen Silandro - Approvazione della modifica dello statuto sociale ............. P. 203 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1605 Raiffeisenkasse Schlanders - Genehmigung der Statutenänderung ....................... [86446] [86446] del 21 ottobre 2013, n. 1606 Approvazione dei criteri per l'erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale in base alle Leggi provinciali n. 29/77 e n. 40/92. .................................................. P. 204 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1606 Genehmigung der Kriterien zur Vergabe von finanziellen Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne der Landesgesetze Nr. 29/77 und Nr. 40/92. ............................ [86494] [86494] del 21 ottobre 2013, n. 1643 Approvazione del programma previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2013, n. 77 afferente l'utilizzo delle risorse regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Integrazione della deliberazione del 2 settembre 2013, n. 1306 ............................ P. 231 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1643 Genehmigung des Programms bezüglich der Verwendung der Ressourcen der Region gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8, wie vom Beschluss des Regionalausschusses vom 23. April 2013, Nr. 77 vorgesehen. Ergänzung des Beschlusses vom 2. September 2013, Nr. 1306 ............................... [86496] [86496] del 21 ottobre 2013, n. 1644 Criteri per l’applicazione dell’agevolazione IRAP per le nuove iniziative produttive ...... P. 234 vom 21. Oktober 2013, Nr. 1644 Kriterien zur Anwendung der IRAPErleichterung für neu gegründete Unternehmen ...................................................... DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 147 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 159 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 203 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 204 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG S. 231 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG Comuni in provincia di Bolzano Gemeinden der Provinz Bozen Comune di Valle di Casies Gemeinde Gsies [86461] [86461] del 30 settembre 2013, n. 26 Modifica dell'art. 15, comma 1 dello statuto del Comune di Valle di Casies ................... P. 237 vom 30. September 2013, Nr. 26 Abänderung des Art. 15, Abs 1 der Satzung der Gemeinde Gsies ......................... DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 S. 234 GEMEINDERATSBESCHLUSS S. 237 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Provincia Autonoma di Trento [86439] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 4 ottobre 2013, n. 2103 Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Albiano. ...................................................... P. 238 [86486] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2188 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 - Progetto preliminare "Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione delle strutture esistenti sul ghiacciaio della Presena", nel Comune di Vermiglio, proposto dalla società Carosello Tonale S.p.A.. Valutazione favorevole con prescrizioni. .... P. 240 [86364] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2211 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. – LEDRO - Variante generale al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra – APPROVAZIONE CON MODIFICHE – prot. n. 303/13D. ........................................ P. 244 [86365] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2212 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI CALLIANO: Variante al piano regolatore generale conseguente all’approvazione del piano attuativo n. 9 – APPROVAZIONE prot. n. 302/13D. ........................................ P. 245 [86366] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2213 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI VERMIGLIO - Variante al piano regolatore generale in adeguamento al Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti sul ghiacciaio Presena – APPROVAZIONE - prot. n. 304/13D. ......... P. 246 Comuni in provincia di Trento Comune di Ala [86488] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 8 ottobre 2013, n. 31 Approvazione modifiche allo Statuto Comunale ................................................... P. 247 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Disposizioni - determinazioni 7 Bestimmungen Provincia Autonoma di Trento [86467] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 10 settembre 2013, n. 165 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 5873/2 C.C. Grigno. (F. 139 2012) .......................................................... P. 301 [86483] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 ottobre 2013, n. 234 Autorizzazione alla sclassificazione in C.C. Spormaggiore, della quota parte di 1/2 della p.f. 1461/1, la quota parte di, 181,00 mq (cortile) delle pp.mm. 1 e 2, 74,00 mq (parcheggio) e 16,00 mq (andito) della p.m. 1 della p.ed. 575. (F.187 – 2010) ....... P. 302 [86487] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 ottobre 2013, n. 90 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento della discarica d'inerti Val Camino" sito nel Comune di Civezzano - Progetto SCR2013-37 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. ...................................................... P. 303 PARTE 2 2. TEIL Ordinanze, sentenze e ricorsi Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Stato - Provincia Autonoma di Bolzano Staat - Autonome Provinz Bozen/Südtirol [86493] [86493] del 8 ottobre 2013, n. 90 Impugnazione della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, recante "Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazione per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione" pubblicata nel Bollettino della Regione del 6 agosto 2013, n. 32, supplemento 2. ........................................... P. 305 vom 8. Oktober 2013, Nr. 90 Anfechtung des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 19. Juli 2013, Nr. 11, betreffend die "Bestimmungen auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie, Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung, Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und Skiführer, Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten, Vermögensverwaltung und öffentlicher Personennahverkehr sowie Förderung für emissionsarme Fahrzeuge und Rundfunkförderung" veröffentlicht im Amtsblatt der Region am 6. August 2013, Nr. 32, Beiblatt 2. ....................................... PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO VOM PRÄSIDENTEN DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFS VERFÜGTE VERÖFFENTLICHUNG - REKURS S. 305 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 8 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 PARTE 1 1. TEIL Deliberazioni Beschlüsse Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [86444] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE [86444] del 21 ottobre 2013 , n. 1585 Ordinamento provinciale dei 4° anni e dei percorsi formativi per adulti della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica per il raggiungimento del diploma professionale vom 21. Oktober 2013 , Nr. 1585 Rahmenlehrpläne der 4. Jahre und des 2. Bildungswegs der land-, forst- und hauswirtschaftlichen Berufsbildung zur Erlangung des Berufsbildungsdiploms BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 9 86369 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 13. September 2013, Nr. 552/31.7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 settembre 2013, n. 552/31.7 Kriterien und Modalitäten für die Anwendung der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen" Criteri e modalità applicative della delibera della Giunta provinciale n. 445 del 25/03/2013 “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici” Mit Beschluss Nr. 445 vom 25. März 2013 hat die Landesregierung Richtlinien zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/ 2008 der Kommission vom 5. September 2008 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnisse festgelegt. Con delibera n. 445 del 25 marzo 2013 la Giunta provinciale ha definito le direttive applicative del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e del regolamento (CE) n. 889/ 2008 della Commissione del 5 settembre 2008, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Die Europäische Kommission hat mit der Mitteilung SG (2012) D/52687 die Konformität der obgenannten Richtlinien mit den Artikeln 8 und 9 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 erklärt. Visto il parere favorevole espresso con comunicazione SG (2012) D/52687 dalla Commissione europea inerente alla procedura di valutazione della conformità ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 della norma applicativa in questione. Der oben erwähnte Beschluss der Landesregierung sieht vor, dass für die Umsetzung der in den Artikeln 6, 16 und18, Absatz 2, sowie 19 und 20, Absatz 1, vorgesehenen Bestimmungen der Landesrat oder die Landesrätin für Landwirtschaft entsprechende Kriterien und Modalitäten festlegt. La suddetta delibera della Giunta provinciale prevede, ai sensi degli articoli 6, 16 e 18 paragrafo 2, nonché articoli 19 e 20 paragrafo 1, l’emanazione da parte dell’Assessore o dell’Assessora provinciale all’agricoltura dei rispettivi criteri e delle rispettive modalità applicative. Es ist erforderlich, für alle oben angeführten Bestimmungen entsprechende Kriterien und Modalitäten festzulegen. L’emanazione dei criteri e modalità applicative è necessaria per tutte le suddette disposizioni. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso verfügt DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT die beiliegenden Kriterien und Modalitäten für die Anwendung der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen“ zu genehmigen. L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA decreta l’approvazione degli annessi criteri e modalità applicative della delibera della Giunta provinciale n. 445 del 25 marzo 2013 “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici”. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT DR. LUIS DURNWALDER 10 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DOTT. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 11 Kriterien und Modalitäten für die Anwendung der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen“ Criteri e modalità applicative delle “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici” approvate con delibera di Giunta provinciale n. 445 del 25 marzo 2013 1. Anwendungsbereich 1. Ambito di applicazione 1. Vorliegende Kriterien und Modalitäten regeln gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25 März 2013, betreffend „Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen“ die Bereiche laut den Artikeln 6, 16 und 18, Absatz 2, sowie 19 und 20, Absatz 1. 1. I presenti criteri e modalità disciplinano, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 445 del 25 marzo 2013, concernente “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici”, i settori di cui agli articoli 6, 16 e 18 paragrafo 2, nonché articoli 19 e 20 paragrafo 1. 2. Datenbanken 2. Banche dati 2.1 Um die Verfügbarkeit von ökologischen/biologischen Tieren, von ökologischem/ biologischem Bienenwachs und von ökologischem/biologischem vegetativem Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau überprüfen zu können, werden eigene Bio-Datenbanken auf freiwilliger Basis eingerichtet. Diese Datenbanken enthalten von den Anbietern selbst zur Verfügung gestellte Informationen über die Verfügbarkeit von ökologischen/biologischen Tieren, von ökologischem/biologischem Bienenwachs und von ökologischem/biologischem vegetativem Vermehrungsmaterial und können auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft (www.provinz.bz.it/ landwirtschaft) eingesehen werden. Die Verfahrensweise, nach welcher die Anbieter die Informationen in die oben erwähnten Datenbanken eintragen, ist auf der selben Internetseite beschrieben. 2.1 Al fine di verificare la disponibilità di animali allevati con metodo biologico, di cera d’api biologica e di materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole ottenuto con il metodo biologico vengono istituite specifiche banche dati su base volontaria. Queste banche dati sono costituite dalle informazioni provenienti dai fornitori stessi sulla disponibilità di animali biologici, di cera d’api biologica e di materiale di moltiplicazione vegetativa biologico e sono consultabili sul sito internet della ripartizione agricoltura (www.provincia.bz.it/agricoltura). La procedura attraverso la quale i fornitori inseriscono le informazioni nelle suddette banche dati è descritta sullo stesso sito internet. 2.2 Der Unternehmer, welcher Tiere in den Betrieb einstellen oder Bienenwachs oder vegetatives Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau im Betrieb einsetzen möchte, muss deren Verfügbarkeit in den entsprechenden Datenbanken überprüfen. Wenn keine Verfügbarkeit besteht, kann er seine Recherche durch den Ausdruck der Webseite, aus der die Nichtverfügbarkeit hervorgeht, dokumentieren. 2.2 L’operatore che voglia procurarsi degli animali, della cera d’api o del materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole è tenuto a verificare tale disponibilità nelle specifiche banche dati e nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità, potrà documentare la propria ricerca attraverso la stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 12 3. Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere (Artikel 6, Absatz 2) 3. Origine degli animali non biologici (articolo 6, paragrafo 2) 3.1 In einen ökologischen/biologischen Betrieb dürfen ausschließlich ökologische/biologische Tiere eingestellt werden. Nur wenn ökologische/ biologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und die Bedingungen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfüllt sind, können nichtökologische/nichtbiologische Tiere zu Zuchtzwecken in einen Betrieb eingestellt werden. 3.1 In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati con metodo biologico. Qualora non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti a fini riproduttivi animali non biologici. 3.2 Unter Einhaltung der Verfahrensweise gemäß Punkt 2.2 kann der Unternehmer nichtökologische/nichtbiologische Tiere in den Betrieb einstellen, sofern er die Prozentsätze gemäß Artikel 9, Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 einhält. 3.2 Nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.2 l’operatore potrà introdurre animali non biologici rispettando le percentuali previste al paragrafo 3 dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 889/2008. 3.3 Die Kontrollstelle kann im Auftrag des Unternehmers bei der Abteilung Landwirtschaft um die Genehmigung für die bei Erneuerung eines Bestands oder einer Herde erlaubte Erhöhung des Prozentsatzes von nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren auf bis zu 40% gemäß Artikel 9, Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ansuchen und verwendet dafür das Formblatt, das auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft verfügbar ist. 3.3 L’autorizzazione della ripartizione agricoltura per l’aumento della percentuale massima fino al 40% di animali non biologici consentiti per il rinnovo del patrimonio ai sensi del paragrafo 4, articolo 9 del Regolamento (CE) n. 889/2008 può essere richiesta dall’Organismo di controllo su incarico dell’operatore tramite formale richiesta utilizzando il modulo riportato sul sito internet della ripartizione agricoltura. 4. Umstellung (Artikel 16) 4. Conversione (articolo 16) 4.1 Als Beginn des Umstellungszeitraums gemäß Artikel 17, Absatz 1, Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gilt das Datum, mit welchem der Unternehmer den Beginn der ökologischen/biologischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 5 des Dekretes des Ministers für Landwirtschaft und Forstwesen vom 1. Februar 2012 Nr. 2049 über das SIB (Biologisches Informationssystem) gemeldet hat. 4.1 Per data d’inizio del periodo di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 834/2007 si intende la data in cui l’operatore notifica l’inizio della propria attività biologica tramite il SIB (Sistema Informativo Biologico) ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049. 4.2 Die Abteilung Landwirtschaft kann einen früheren Zeitraum als Teil des Umstellungszeitraums gemäß Artikel 36, Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 unter folgenden Voraussetzungen rückwirkend anerkennen: 4.2 La ripartizione agricoltura può riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 889/2008 eventuali periodi anteriori nei seguenti casi: a) a) die betreffenden Parzellen fielen unter Maßnahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (ELR) der Autonomen Provinz Bozen, vorausgesetzt, diese Maßnahmen gewährleisten, dass Mittel, die für die ökologische/biologische Produktion nicht zu- le particelle interessate sono state oggetto di misure definite nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Bolzano, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell’ambito della produzione biologica non sono stati Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 b) gelassen sind, nicht auf diesen Parzellen verwendet wurden, oder es wird der Nachweis erbracht, dass die betreffenden Parzellen während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren nicht mit Mitteln behandelt wurden, die für die ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind. Die Nachweise müssen die Art und Weise der Bewirtschaftung der betreffenden Flächen dokumentieren und von kompetenten öffentlichen Körperschaften oder von Kontrollstellen für die ökologische/biologische Produktion bestätigt werden. 13 utilizzati sulle particelle in questione; o b) viene comprovato che per un periodo di almeno tre anni le particelle interessate non sono state trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica. Le prove devono documentare la metodologia di conduzione delle superfici interessate e devono essere confermate da istituzioni provinciali competenti o da Organismi di controllo del biologico. 4.3 Für das Ansuchen um Anerkennung eines früheren Zeitraums als Teil der Umstellungszeit muss das dafür vorgesehene Formblatt, das auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft verfügbar ist, verwendet werden. 4.3 La richiesta di riconoscimento retroattivo di un periodo antecedente l’inizio del periodo di conversione va presentata utilizzando il modulo riportato sul sito internet della ripartizione agricoltura. 5. Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere (Artikel 18, Absatz 2, Geflügel) 5. Uso di animali non biologici (articolo 18, paragrafo 2, avicoli) 5.1 In einen ökologischen/biologischen Betrieb darf ausschließlich ökologisches/biologisches Geflügel eingestellt werden. Nur wenn ökologisches/biologisches Geflügel nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht und die Bedingungen gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfüllt sind, kann nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in einen Betrieb eingestellt werden. 5.1 In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente avicoli allevati in modo biologico. Qualora non siano disponibili avicoli biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42 del Regolamento (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti avicoli non biologici. 5.2 Die Kontrollstelle kann im Auftrag des Unternehmers bei der Abteilung Landwirtschaft um die Genehmigung für die Einstellung von nichtökologischem/nichtbiologischem Geflügel, das weniger als 3 Tage oder weniger als 18 Wochen alt ist, ansuchen und verwendet dafür das Formblatt, das auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft verfügbar ist. 5.2 L’autorizzazione della ripartizione agricoltura all’introduzione di avicoli allevati in modo non biologico con età inferiore a tre giorni o con età inferiore a 18 settimane può essere richiesta dall’Organismo di controllo su incarico dell’operatore, utilizzando il modulo riportato sul sito internet della ripartizione agricoltura. 6. Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem Bienenwachs (Artikel 19, Absatz 1) 6. Uso di cera d’api non biologica (articolo 19, paragrafo 1) 1. In einem ökologischen/biologischen Betrieb darf ausschließlich ökologisches/biologisches Bienenwachs verwendet werden. Nur wenn ökologisches/biologisches Bienenwachs nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung steht und die Bedingungen gemäß Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfüllt sind, kann unter Einhaltung der Verfahrensweise gemäß Punkt 2.2 nichtökologisches/nichtbiologisches Bienenwachs verwendet werden. 1. In un'azienda biologica può essere utilizzata unicamente cera d’api biologica. Qualora quella ottenuta con metodo biologico non sia disponibile e nel rispetto delle condizioni dell’articolo 44 del Regolamento (CE) n. 889/2008, può essere utilizzata cera d’api non biologica nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.2. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 14 7. Verwendung von vegetativem Vermehrungsmaterial, das nicht nach der ökologischen/biologischen Produktionsmethode erzeugt wurde (Artikel 20, Absatz 1) 7. Uso di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuto con il metodo di produzione biologico (articolo 20, paragrafo 1) 7.1 In einem ökologischen/biologischen Betrieb darf ausschließlich ökologisches/biologisches vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet werden. Nur wenn ökologisches/biologisches vegetatives Vermehrungsmaterial nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung steht und die Bedingungen gemäß Artikel 45, Absatz 1, Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfüllt sind, kann nichtökologisches/nichtbiologisches vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet werden. 7.1 In un'azienda biologica può essere utilizzato unicamente materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuto con il metodo biologico. Qualora il materiale biologico non sia disponibile e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 889/2008, può essere utilizzato materiale di moltiplicazione vegetativa non biologico. 7.2 Bei der Verwendung von vegetativem Vermehrungsmaterial, ausgenommen das Vermehrungsmaterial gemäß Punkt 7.3, müssen die im Artikel 7, Absatz 5 des Dekretes des Ministers für Landwirtschaft und Forstwesen vom 27. November 2009, Nr. 18354 vorgesehenen Modalitäten eingehalten werden. 7.2 Per l’utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa, escluso il materiale di cui al punto 7.3, devono essere rispettate le procedure previste dall’articolo 7, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354. 7.3 Bei der Verwendung von vegetativem Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau, das in der Datenbank gemäß Punkt 2.1 aufgelistet ist, müssen nachfolgende Verfahren eingehalten werden: a) Der Unternehmer kann nichtökologisches/ nichtbiologisches vegetatives Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau verwenden, wenn die Verfahrensweise gemäß Punkt 2.2 eingehalten wird. Der Ausdruck des Dokuments muss vom 01. Februar bis zum 30. November des Jahres vor dem Pflanzjahr getätigt werden. b) Nach dem 30. November ist die Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem vegetativem Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau nur vorbehaltlich einer vorherigen Genehmigung der Abteilung Landwirtschaft möglich. Diese Genehmigung muss vor der Pflanzung des Vermehrungsmaterials, unter Verwendung des auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft verfügbaren Formblattes, beantragt werden. 7.3. Per l’utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole, il cui elenco è riportato nella banca dati di cui al punto 2.1, devono essere rispettate le seguenti procedure: a) L’operatore potrà utilizzare materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole non biologico nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.2. La stampa del documento deve essere eseguita dal 1 febbraio al 30 novembre dell’anno che precede l’anno di messa a dimora delle piante. 8. Spezifische Bestimmungen für das ökologische/biologische vegetative Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau (Artikel 20, Absatz 1) 8. Specifiche disposizioni per il materiale di moltiplicazione vegetativa biologico delle varietà di melo (articolo 20, paragrafo 1) 8.1 Das von den Baumschulen produzierte ökologische/biologische vegetative Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau muss folgende Qualitäts- 8.1 Il materiale di moltiplicazione vegetativa biologico delle varietà di melo prodotto dai vivaisti deve rispettare i seguenti requisiti qualitativi: b) Dopo il 30 di novembre, l’utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole non biologico è consentito solo previa autorizzazione della ripartizione agricoltura da richiedere prima della messa a dimora del materiale di moltiplicazione utilizzando il modulo riportato sul sito internet della ripartizione agricoltura. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 anforderungen aufweisen: a) Mindestanforderungen für das ökologische/ biologische Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau: gesundes Wurzelwerk; frei von Wurzelkropf (Agrobacterium tumefaciens); frei von Schädlingen und Schaderregern; a) - - amtlich zertifiziertes Material; - - die Bäume dürfen keine schwerwiegenden Schäden (z. B. mechanische, tierische oder Hagelschäden) aufweisen; der Stammdurchmesser, 10 cm über der Veredlungsstelle gemessen, muss mindestens 10 mm betragen; der Radius der Krümmung zwischen Veredelungsstelle und unterster Verzweigung darf maximal 4 cm sein; - zusätzliche Anforderungen für das ökologische/biologische Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau: im Falle einer Zwischenveredelung muss diese eine Länge von mindestens 40 cm haben; es müssen mindestens 5 vorzeitige Triebe mit einer Mindestlänge von 30 cm in einer Höhe von 65-105 cm über dem Boden vorhanden sein. Konkurrenztriebe (stärker als die Hälfte des Stammdurchmessers) zählen nicht zu den vorzeitigen Trieben. b) - - b) - - - - 15 requisiti qualitativi minimi previsti per il materiale di moltiplicazione biologico delle piante di melo: l’apparato radicale deve essere sano; deve essere privo di tumore batterico o rogna (Agrobacterium tumefaciens); deve essere privo di parassiti e agenti patogeni; deve trattarsi di materiale ufficialmente certificato; le piante non devono presentare gravi danni (p.e. lesioni di tipo meccanico o danni causati da animali o da grandine); il diametro del tronco misurato ad un’altezza di 10 cm sopra il punto d'innesto deve corrispondere almeno a 10 mm; il raggio di curvatura fra il punto d’innesto e il ramo più basso non deve superare i 4 cm; requisiti qualitativi supplementari previsti per il materiale di moltiplicazione biologico delle piante di melo: l’innesto intermedio, se presente, deve avere almeno una lunghezza di 40 cm; le piante devono avere almeno 5 rami anticipati con lunghezza minima di 30 cm ad un’altezza di 65-105 cm dal terreno. I rami anticipati con diametro superiore alla metà del diametro del tronco non sono considerati rami anticipati. 8.2 Sollte nach dem 30. November noch ökologisches/biologisches Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau verfügbar sein, kann der Unternehmer die zusätzlichen Qualitätsanforderungen beim Lieferanten nicht mehr einfordern. 8.2 Dopo il 30 di novembre in caso vi sia disponibilità di materiale di moltiplicazione di melo ottenuto con metodo biologico l’operatore non potrà richiedere al fornitore i requisiti qualitativi supplementari. 8.3 Bei Nichtverfügbarkeit eines nach der ökologischen/biologischen Produktionsmethode erzeugten Klons muss ein vergleichbarer ökologischer/biologischer Klon verwendet werden, wenn dieser verfügbar ist und auf der Aufstellung der Gruppierung der Sorten und Klone aufscheint, die auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft einsehbar ist. 8.3 In caso di indisponibilità di un clone allevato con metodo biologico deve essere utilizzato, se disponibile, un clone equivalente biologico come riportato nella tabella di classificazione delle varietà e dei cloni in gruppi riportata sul sito internet della ripartizione agricoltura. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 16 86362 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 21. Oktober 2013, Nr. 29 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 21 ottobre 2013, n. 29 Begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 7. Oktober 2013, Nr. 1468 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 ottobre 2013, n. 1468 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Art. 1 Anwendungsbereich Art. 1 Ambito d’applicazione 1. Diese Verordnung legt, wie im Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, vorgesehen, die Richtlinien und Kriterien für die Organisation und Führung des Dienstes Begleitetes Wohnen, laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, fest. 1. Il presente regolamento determina, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all’organizzazione e alla gestione del servizio di accompagnamento abitativo, di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre, n. 77. 2. Soweit anwendbar sind die Artikel des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung, wie z.B. Artikel 5, und andere geltende Dekrete und Beschlüsse, welche die Seniorenwohnheime regeln, anzuwenden. 2. In quanto applicabile valgono gli articoli del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche, come ad esempio l’articolo 5, e altri decreti e delibere, che regolano le residenze per anziani. 3. Personenbezogene Bezeichnungen, die in dieser Verordnung nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Auf eine geschlechtergerechte Formulierung wurde stellenweise verzichtet, um die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten. 3. I termini relativi alle persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo. 4. Um die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, werden die hinsichtlich der Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, angeführten Pflegestufen in Folge als Pflegestufen bezeichnet. 4. Per garantire la leggibilità del testo, i livelli di non autosufficienza relativi all’accertamento dello stato di non autosufficienza, ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 vengono definiti, in seguito, semplicemente livelli di non autosufficienza. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 17 5. Der von dieser Verordnung geregelte Dienst kann folgende Angebotsformen annehmen: a) begleitetes Wohnen, b) teilweise betreutes Wohnen, c) betreutes Wohnen. 5. Il servizio definito dal presente regolamento può assumere le seguenti tipologie d’offerta: a) accompagnamento abitativo; b) assistenza abitativa parziale; c) assistenza abitativa. Art. 2 Definition und Zielsetzung Art. 2 Definizione e finalità 1. Der Dienst basiert auf der Solidarität zwischen den Mitbewohnern, dessen Angehörigen und Freiwilligen. Er hat das Ziel die Bewohner mit dem ihnen bekannten, vertrauten und vor allem ihren Fähigkeiten angemessenen Tätigkeiten aktiv und vital zu halten. In diesem Sinne sollen Hilfestellungen und Leistungen nur angeboten werden, wenn die Person nicht mehr autonom oder mit Unterstützung der Gruppe seinen Alttag bewältigen kann. 1. Il servizio si basa sulla solidarietà tra le persone conviventi, dei loro familiari e dei volontari. Tale servizio ha l’obiettivo di mantenere i suoi residenti attivi e vitali tramite l’offerta di attività note, familiari e adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni possono essere offerti solo se la persona non riesce più a gestire autonomamente o con l’aiuto del gruppo la sua vita quotidiana. 2. Der Dienst zielt darauf ab, ein sowohl den Bedürfnissen der Bewohner als auch den verfügbaren Ressourcen des Dienstes entsprechender, flexibler Dienst zu sein. 2. Il servizio si propone, sia per quanto riguarda i bisogni dei residenti, sia per le risorse disponibili dello stesso, di essere un servizio il più flessibile possibile. 3. Die Bewohner sind und bleiben private Mieter von Wohnungen und werden bedarfsgerecht bei der Organisation und Bewältigung ihres Lebensalltags in diesen Wohnungen, in welchen zudem dieser Dienst angeboten wird unterstützt, indem sie während des Tages je nach Angebotsform die nötige Begleitung bzw. Betreuung garantiert erhalten. Der Dienst kann in einer Wohnung, welche in kleinere Einheiten unterteilt ist oder in einem Haus mit mehreren Wohnungen angeboten werden. Die Wohnungen können nicht von Personen bewohnt werden, welche den Dienst nicht in Anspruch nehmen. 3. I residenti sono e rimangono affittuari privati di alloggi e vengono assistiti, in base al loro fabbisogno, nell’organizzazione e nello svolgimento della propria vita quotidiana in questi alloggi, nei quali durante la giornata vengono offerti, in base alla modalità di offerta, l’accompagnamento e l’assistenza necessari. Il servizio può essere offerto in un alloggio diviso in piccole unità o in una casa con più alloggi al suo interno. Gli alloggi non possono essere occupati da persone che non usufruiscono di tale servizio. 4. Während der Nacht ist keine Präsenz von Personal vorgesehen. Eine Nachtbetreuung ist nur in Ausnahmesituationen für einzelne Personen und auf jeden Fall nicht länger als 30 Tage im Jahr möglich. 4. Durante la notte non è prevista la presenza di personale. Un’assistenza notturna è possibile solo in casi eccezionali per singole persone e comunque per non più di 30 giorni all’anno. 5. Der Dienst gewährleistet die Leistungen je nach Angebotsform laut Artikel 6, wobei die notwendigen Begleit- und Betreuungsleistungen, jenen des Hauspflegedienstes der Sozialsprengel entsprechen. 5. Il servizio garantisce le prestazioni a seconda della tipologia dell’offerta definita ai sensi dell’articolo 6; le necessarie prestazioni d’accompagnamento e d’ assistenza corrispondono a quelli dei servizi di assistenza domiciliare dei distretti sociali. 6. Die jeweils vorgesehenen Leistungen können mit eigenem Personal erbracht oder vom Anbieter des Dienstes von Dritten eingekauft werden. 6. Le prestazioni previste possono essere erogate con personale proprio o tramite affidamento esterno. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 18 7. Die Aufnahmekapazität des Dienstes beträgt nicht weniger als fünf und nicht mehr als fünfundzwanzig Bewohner. Begründete Abweichungen müssen im Voraus von der zuständigen Landesabteilung genehmigt werden. 7. La capacità ricettiva del servizio non può essere inferiore a cinque o superiore a venticinque utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Ripartizione provinciale competente. Art. 3 Zielgruppe Art. 3 Destinatari 1. Der Dienst richtet sich an über Siebzigjährige mit Wohnsitz in Südtirol. Sollten Plätze frei sein und keine Anfrage von Seiten der Senioren vorliegen, kann für Menschen mit besonderen Problemen, mit Abhängigkeitserkrankungen, psychischen Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen, von der Altersgrenze und den Voraussetzungen laut Artikel 6 Absatz 1 abgesehen werden. Eine entsprechende Aufnahme muss laut zuständigem Sozialsprengel sinnvoll und zielführend sein, wobei auch die Person und die Gruppe angehört werden sollen. 1. Il servizio si rivolge agli ultrasettantenni residenti in Alto Adige. Nel caso ci siano posti disponibili e non ci sia alcuna richiesta da parte di anziani, si può prescindere dal limite di anzianità previsto per persone con problemi specifici, persone con dipendenze, malattie psichiche e/o disabilità, e dai presupposti di cui all’articolo 6, comma 1. Un’accoglienza rientrante in questi casi deve essere ritenuta adeguata e sensata dal distretto sociale competente e andranno ascoltate anche la persona stessa e il gruppo in cui essa verrà inserita. 2. Bei der Aufnahme der Senioren muss auch eine soziale Einschätzung der Person und der Gruppe gemacht werden. Dabei werden folgende Punkte abgeklärt: die soziale Situation, die Fähigkeit zum Zusammenleben, sowie die Hilfsbedürftigkeit der Person und der Gruppe. Die Aufnahme wird nach einer positiv bewerteten Probezeit von drei Monaten definitiv. 2. Nell’accoglienza degli anziani deve essere fatta una valutazione sociale della persona e del gruppo. Inoltre vengono chiariti i seguenti punti: la situazione sociale, la capacità di convivenza, come anche il bisogno d’assistenza della persona e del gruppo. L’ammissione diventa definitiva previa valutazione positiva al termine di un periodo di prova di tre mesi. 3. Betreute des Dienstes, deren Zustand sich im Laufe der Zeit so stark verschlechtert, dass eine angemessene Betreuung nicht mehr gewährleistet ist, müssen in eine Einrichtung übersiedeln, die ihren Bedürfnissen entspricht. Ebenso müssen Betreute, deren Verbleib mittels Sozialdiagnose einer Sozialassistentin für die Person bzw. die Gruppe für unzumutbar erklärt wird, in eine Einrichtung übersiedeln, die ihren Bedürfnissen entspricht. 3. Gli utenti del servizio abitativo, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano a tal punto che non può più essere garantita loro un’assistenza adeguata, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze. Anche i residenti la cui permanenza viene dichiarata da un assistente sociale mediante una diagnosi sociale eccessivamente gravosa per l’utente stesso o il gruppo, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze. Art. 4 Führung des Dienstes Art. 4 Gestione del servizio 1. Der Dienst wird von der Gemeinde direkt geführt oder anderen Rechtssubjekten laut Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 20 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, vorzugsweise Trägerkörperschaften von stationären Einrichtungen, übertragen. 1. Il servizio è gestito direttamente dal Comune o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, prevalentemente enti gestori di strutture residenziali. 2. Im Übertragungsakt laut Absatz 1 werden die Führungsbedingungen unter Einhaltung der geltenden Landesbestimmungen festgelegt. Der Übertragungsakt – oder die Dienstordnung, sollte keine Übertragung erfolgen - muss mindestens 2. Nell’atto di trasferimento di cui al comma 1, vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L’atto di trasferimento – o il regolamento di servizio, qualora non ci sia trasferimento - deve rego- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 folgende Aspekte regeln: a) sollte die Gemeinde auch die Wohnung zur Verfügung stellen: die Einzelheiten zur Überlassung derselben an den Träger, der den Dienst führt, die Form der Überlassung der Wohnungen an die Senioren, wer für die Kosten der ordentlichen bzw. die außerordentlichen Instandhaltung des Gebäudes in welchem Ausmaß aufkommt, die Vorgangsweise und Zuständigkeiten bei Ausständen für Ausgaben, die nicht geregelt sind. b) die Kriterien und Einzelheiten betreffend die Aufnahme und den Austritt von Bewohnern, wobei vorwiegend folgende Bewertungskriterien berücksichtigt werden müssen: die Person lebt alleine, in sozialer Isolation und ist von Vereinsamung bedroht, die Person lebt in einer Wohnung, die für ihre besonderen Bedürfnisse ungeeignet ist oder bedeutende architektonische Hindernisse aufweist, die Person ist hilfsbedürftig und hat keinerlei Fremdhilfe oder die Ressourcen der Familienangehörigen reichen nicht aus, die pflegenden Angehörigen sind überfordert, die Person befindet sich aus anderen Gründen in einer unzumutbaren sozialen Situation. c) für die Aufnahme muss eine eigene Rangliste geführt werden, unabhängig von der für Seniorenwohnungen ohne Dienst, d) e) f) g) h) die Regelung der Abwesenheit der Bewoh nerin oder des Bewohners, die Regelung für die Nachtbetreuung laut Artikel 2 Absatz 4, in welcher Form garantiert wird, dass Betreute, falls sie eine längere Nachtbetreuung brauchen in die Kurzzeitpflege aufgenommen werden, bzw. wenn der Dienst nicht mehr geeignet für sie ist, sie unmittelbar und auf jeden Fall innerhalb drei Monaten in ein Seniorenwohnheim aufgenommen werden, einen gemeinsam erarbeiteten Begleit-/ Betreuungsvertrag aus dem hervorgeht, in welcher Form garantiert wird, dass der einzelne Betreute seine für ihn angemessene Begleitung, Betreuung und Hilfestellung erhält, die Form der Zusammenarbeit mit den anderen Sozial- und Gesundheitsdiensten auf 19 lare almeno i seguenti aspetti: a) se il Comune mette a disposizione anche gli appartamenti: le modalità di messa a disposizione degli stessi all’ente che gestisce il servizio; la forma di cessione delle abitazioni agli anziani; chi si occupa della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e chi risponde sui costi ed in quale misura; la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate. b) i criteri e le modalità relative all’ammissione e alla dimissione degli utenti, tenendo prevalentemente in considerazione i seguenti criteri di valutazione: la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono; la persona vive in un’abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o con la presenza di significative barriere architettoniche; la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d’aiuto esterno o dispone di un insufficiente aiuto familiare; c) d) e) f) g) h) per i familiari l’assistenza risulta eccessivamente onerosa; la persona per altri motivi si trova in una situazione sociale particolarmente grave. per l’accoglienza deve essere redatta una relativa graduatoria, indipendente da quella relativa agli alloggi per anziani senza servizio; la regolamentazione dell’assenza degli utenti; la regolamentazione dell’assistenza notturna ai sensi dell’articolo 2 comma 4; la modalità con cui viene garantito, che gli assistiti, nel caso in cui necessitino di un'assistenza notturna, vengano accolti nel ricovero temporaneo, oppure, se il servizio non risulta più adatto a loro, vengano accolti immediatamente o comunque entro tre mesi in una residenza per anziani; un comune contratto di accompagnamento/assistenza che determini le modalità con cui viene garantito che il singolo assistito riceva un adeguato accompagnamento, assistenza e aiuto; la forma di collaborazione con gli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 20 dem Territorium, i) ob alle oder nur einige der Angebotsformen laut Artikel 5 Absatz 2 aktiviert werden. 3. Für die Festlegung der Wohnungsnebenkosten für die ordentliche Instandhaltung werden die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches angewandt. In Sonderfällen gilt die vom Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol angewandte Kostenteilung zwischen Mieter und Eigentümer und den Hausnotrufdienst. i) se vengono attivate tutte o solo alcune delle tipologie di offerta previste dall’articolo 5, comma 2. 3. Per quanto riguarda la determinazione delle spese accessorie per la manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del Codice civile. In casi particolari, vale la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario e i servizi di telesoccorso e telecontrollo, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano. 4. Die Entscheidung über die Aufnahme in den Dienst erfolgt durch die Trägerkörperschaft, die den Dienst führt, aufgrund der im obgenannten Übertragungsakt vorgesehenen Zugangsbedingungen. 4. La decisione relativa all’ammissione nella struttura avviene attraverso l’ente gestore del servizio, in base alle condizioni d’accesso previste nell’atto di trasferimento sopraindicato. Art. 5 Organisation des Dienstes Art. 5 Organizzazione del servizio 1. Die Bewohner der Wohnungen sorgen - im Rahmen der eigenen Möglichkeiten - autonom für sich selbst und sind mit Hausnotrufgeräten oder gleichwertigen Angeboten ausgestattet, falls die Personen selbst nicht über eine solche verfügt. 1. I residenti degli alloggi badano - nei limiti delle rispettive capacità - a se stessi autonomamente e sono muniti di apparecchi di telesoccorso o di servizi simili, nel caso in cui la persona non disponga già di uno proprio. 2. Der Dienst kann folgende Angebotsformen annehmen: a) begleitetes Wohnen, b) teilweise betreutes Wohnen, c) betreutes Wohnen. 2. Il servizio può assumere le seguenti tipologie d’offerta: a) accompagnamento abitativo; b) assistenza abitativa parziale; c) assistenza abitativa. 3. Der Begleit- und Betreuungsvertrag laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe g) wird bei Bedarf neu angepasst. 3. Il contratto di accompagnamento/assistenza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g) viene adattato a seconda del bisogno. Art. 6 Die Angebotsformen Art. 6 Tipologie di offerta 1. Die Senioren sind bei der Aufnahme selbstständig oder gehören der ersten oder zweiten Pflegestufe an. 1. Gli anziani per essere ammessi devono essere autonomi oppure appartenere al primo o al secondo livello di non autosufficienza. 2. Der Dienst garantiert den Bewohnern aller drei Angebotsformen die Begleitung durch eine Bezugsperson. Diese informiert, berät und unterstützt die Bewohner bei der Bewältigung ihres Alltags, fördert ihre sozialen Kontakte, organisiert die Freizeitgestaltung und Beschäftigung, unterstützt sie beim Zugang zu Diensten des sozialen und gesundheitlichen Bereichs, koordiniert die Nutzung und sorgt für die Reinigung der gemeinschaftlichen Räume. Zusätzlich leistet sie sporadisch, einfache Hilfsleistungen. 2. Il servizio garantisce ai residenti in tutte e tre le tipologie di offerta l’accompagnamento attraverso una persona di riferimento, la quale informa, sostiene e consiglia gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, aiuta gli utenti ad accedere a servizi sanitari e sociali, coordina l’utilizzo e provvede alla pulizia degli spazi comuni. Inoltre essa offre sporadicamente semplici prestazioni d’aiuto. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 21 3. Flexibel je nach Notwendigkeit und regelmäßigem Angebot bzw. Inanspruchnahme von Leistungen können die einzelnen Bewohnern dann zusätzlich das Angebot des „teilweise betreuten Wohnen“ oder des „betreuten Wohnen“ in Anspruch nehmen. 3. In modo flessibile e a seconda delle necessità, dell’offerta e del ricorso a specifiche prestazioni i singoli residenti possono usufruire in aggiunta dell’offerta di “assistenza abitativa parziale” oppure di “assistenza abitativa”. 4. Beim „teilweise betreuten Wohnen“ erhält der Betreute zusätzlich täglich nicht qualifizierte einfache Unterstützungsleistungen und die Reinigung seiner Räumlichkeiten, drei Mahlzeiten am Tag, auch am Wochenende. 4. Nell’offerta di “assistenza abitativa parziale“, l’assistito dispone giornalmente di prestazioni di sostegno semplici non qualificate e della pulizia dei suoi locali; di tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana. 5. Beim „Betreuten Wohnen“ erhält der Betreute sowohl täglich nicht qualifizierte einfache Unterstützungsleistungen als auch regelmäßig qualifizierte Betreuungsleistungen und die Reinigung seiner Räumlichkeiten, drei Mahlzeiten am Tag, auch am Wochenende. 5. Nell’offerta di „assistenza abitativa“ l’assistito dispone sia giornalmente di prestazioni semplici non qualificate, come anche regolarmente di prestazioni di assistenza qualificata e della pulizia dei suoi locali; tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana. 6. Ändert sich der Betreuungsbedarf so wird auf Nachfrage des Betreuten oder aufgrund der Einschätzung des Personals nach Feststellung der effektiven Notwendigkeit und effektiv erbrachten Leistungen die Angebotsform geändert. 6. Qualora dovesse variare il bisogno di assistenza dell’assistito, su richiesta dello stesso o sulla base di una valutazione del personale, si procede alla variazione della tipologia di offerta, dopo la determinazione dell’effettiva necessità e delle effettive prestazioni erogate. La possibile variazione della tipologia di offerta viene fissata preventivamente nel contratto di accompagnamento/assistenza e all’assistito viene comunicata la nuova tariffa per iscritto. Se non concordato diversamente con l’assistito, la nuova tipologia di offerta trova applicazione il 1° giorno del mese successivo. Die mögliche Änderung der Angebotsform wird vor Beginn im Begleit- und Betreuungsvertrag der Person festgehalten und der neue Tarif dem Bewohner schriftlich mitgeteilt. Wird mit dem Betreuten nichts anderes vereinbart, so wird die geänderte Angebotsform jeweils ab dem 1. Tag des darauf folgenden Monats angewandt. 7. Die Nutzer des Dienstes deren Zustand sich im Laufe der Zeit so verschlechtert, sodass eine angemessene Betreuung nicht mehr gewährleistet werden kann, oder für die ein Gutachten laut Artikel 3 Absatz 3 vorliegt, müssen in eine Einrichtung übersiedeln, die ihren Bedürfnissen entspricht. 7. Gli utenti del servizio, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano al punto che non può più essere garantita un’assistenza adeguata, o per quali sussiste un parere di cui all’articolo 3, comma 3, devono trasferirsi in una struttura adatta alle proprie esigenze. Art. 7 Personal Art. 7 Personale 1. Die Trägerkörperschaft gewährleistet die notwendige Personalverfügbarkeit um die im Sinne von Artikel 6 vorgesehenen und aus dem einzelnen Begleit- und Betreuungsvertrag hervorgehenden Leistungen und Tätigkeiten zu gewährleisten und haftet für eventuelle Mängel oder Missstände. 1. L’ente gestore garantisce la disponibilità di personale necessaria per garantire tutte le prestazioni e attività previste all’articolo 6 e in ogni singolo contratto d’accompagnamento/assistenza ed è responsabile in caso di eventuali mancanze o irregolarità. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 22 2. Das Personal verfügt über die Ausbildung sowie die technischen und sozialen Kompetenzen, die für die Ausübung der jeweiligen Funktion und Leistungen vorgesehen sind. 2. Il personale ha la formazione adeguata e le competenze tecniche e sociali, che sono previste per l’esercizio delle funzioni e prestazioni. 3. Bei der Auswahl von Personen für Tätigkeiten für welche nicht ausdrücklich ein bestimmter Ausbildungsnachweis bzw. ein bestimmtes Berufsbild vorgegeben ist, werden vorzugsweise Personen berücksichtigt, die eine Ausbildung oder berufliche Erfahrung im Bereich der Sozialbetreuung haben. 3. Nella scelta di persone per lo svolgimento di attività che non necessitano necessariamente di una specifica formazione o che non richiedono un determinato profilo professionale, vengono prese in considerazione preferibilmente persone che hanno una formazione o esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza sociale. 4. Der/die Dienstverantwortliche muss einem der folgenden Berufsbilder angehören: 4. La figura del/della responsabile del servizio deve appartenere ad uno dei seguenti profili professionali: a) assistente geriatrico/a e assistente familiare; a) b) c) Altenpfleger/Altenpflegerin und Familienhelfer/ Familienhelferin, Behindertenbetreuer/in, Behindertenerzieher/in/Erzieher/in, b) c) d) e) f) Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Sozialbetreuer/in, Fachkraft für soziale Dienste. d) e) f) assistente per soggetti portatori di handicap; educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap/ educatore/educatrice; educatore/educatrice sociale; operatore/operatrice socio-assistenziale; tecnico dei servizi sociali. Sie ist für die fachgerechte Begleitung bzw. Betreuung der Betreuten mittels geeignetem und befugtem Personal verantwortlich. Tale figura è responsabile dell’accompagnamento o dell’assistenza specifici degli utenti tramite personale adatto e legittimato. 5. Falls der Dienst über den Träger eines Seniorenwohnheimes erbracht wird, kann die/der Dienstverantwortliche die Pflegedienstleitung bzw. eine Bereichsleitung der stationären Einrichtung sein, auch in Abweichung zu Absatz 4. In diesem Falle muss die für allfällige Zwecke erforderliche Transparenz der Arbeitszeit- und Kostenzuordnung gewährleistet werden. 5. Se il servizio viene gestito dall’ente gestore di una residenza per anziani, il/la responsabile del servizio può essere il/la responsabile tecnico assistenziale o un/una responsabile di reparto della struttura, anche in deroga al comma 4. In questo caso va garantita la trasparenza rispetto all’imputazione dei tempi e dei costi di lavoro necessaria ai vari fini. Art. 8 Kosten und Tarife Art. 8 Costi e tariffe 1. Die Trägerkörperschaften legen jährlich einen umfassenden Tagessatz differenziert nach den Angebotsformen laut Artikel 5 Absatz 2 fest, welcher abhängig vom Leistungsumfang, folgende Elemente umfasst: a) Begleitungs- und Betreuungskosten, 1. Gli enti gestori stabiliscono annualmente la retta giornaliera complessiva differenziata in base alle tipologie di offerta di cui all’articolo 5, comma 2, la quale comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi: a) costi dell’accompagnamento e dell’assistenza; b) costi alberghieri; c) costi dei pasti; d) servizio di telesoccorso e telecontrollo o i costi relativi a offerte simili; e) tutti gli altri costi non esplicitamente esclusi in base al presente regolamento o a relativi accordi contrattuali. b) c) d) e) Hauswirtschaftskosten, Kosten für die Mahlzeiten, Hausnotrufdienst oder die Kosten eines gleichwertigen Angebots, alle weiteren Kosten welche nicht ausdrücklich von dieser Verordnung oder von einer entsprechenden vertraglichen Regelung ausgenommen sind. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 23 2. Miet- und Wohnungsnebenkosten werden aufgrund eines separaten Mietvertrages nach den Regeln der Bemessung und Bezahlung der Mieten des Sozialen Wohnbaus bestimmt. 2. L’affitto e le spese accessorie sono determinati in virtù di un separato contratto di affitto in base alle regole del calcolo e del pagamento del canone di affitto dell’edilizia sociale. 3. Die Maximalbeträge für die Tagessätze je Angebotsform werden jährlich von der Landesregierung mit Beschluss festgelegt und müssen von der Trägerkörperschaft eingehalten werden. 3. Gli importi massimi previsti per la retta giornaliera vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione e non possono essere superati dall’ente gestore. 4. Die Bezahlung des Tarifs erfolgt gemäß Artikel 41 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung. 4. Il pagamento della tariffa avviene ai sensi dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. 5. Die Rechnungsstellung an die Nutzer erfolgt monatlich. 5. La fatturazione a carico dell’utente avviene mensilmente. Art. 9 Vertrag Art. 9 Contratto 1. Der Träger, der den Dienst führt, schließt mit dem Bewohner einen Vertrag ab, der alle Rechte und Pflichten des Bewohners und des Dienstes anführt und die Folgen bei einer Nichteinhaltung derselben. 1. Il gestore del servizio stipula con il residente un contratto dove sono definiti tutti i diritti e i doveri del residente e del servizio, come le eventuali conseguenze in caso d’inadempienza degli stessi. 2. Der Vertrag enthält auch die Bedingungen für die Übersiedlung in eine geeignete Einrichtung für den Fall, dass der Aufenthalt in der Wohnung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 nicht mehr möglich ist. 2. Il contratto comprende anche le condizioni per il trasferimento del residente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell’abitazione non dovesse essere più possibile, come previsto all’articolo 3, comma 3. Art. 10 Betreuungsdokumentation Art. 10 Documentazione relativa all’assistenza 1. Für jeden Bewohner muss eine Betreutenkartei angelegt und laufend aktualisiert werden. Die Begleit- und Betreuungsdokumentation umfasst ein Anfangsassessment des Bewohners, die spezifischen Betreuungsziele, die Entwicklung der individuellen Situation und dokumentiert die durchgeführten Maßnahmen, die Verantwortlichen für die Planung, die Durchführung der Maßnahmen und die Ergebnisse. 1. Per ogni residente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale. La documentazione relativa all’assistenza comprende un assessment sociale iniziale dell’utente, gli obiettivi specifici dell’assistenza, l’evolversi della situazione individuale, e documenta gli interventi effettuati, i responsabili della pianificazione, dell’esecuzione degli interventi ed i rispettivi risultati. Art. 11 Hausordnung 1. Die Hausordnung legt die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Aufnahme, das Zusammenleben und den Austritt der Bewohner fest. Sie regelt die Benutzung der Wohnungen und der gemeinschaftlichen Räume, ebenso wie die eventuelle Einbeziehung der Angehörigen in die Begleitung und Betreuung. Art. 11 Ordinamento interno 1. Il regolamento della casa stabilisce le condizioni organizzative di base per l’ammissione, la convivenza e la dimissione dei residenti. Esso regola l’utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni come anche l’eventuale coinvolgimento dei familiari nell’accompagnamento e nell’assistenza. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 24 Art. 12 Dienstcharta Art. 12 Carta dei servizi 1. Die Dienstcharta beschreibt die Zielsetzung, die Organisation des Dienstes, listet das eingesetzte Personal auf und die Kriterien für den Zugang zum Dienst. In der Dienstcharta sind alle möglichen Leistungen, die Rechte und Pflichten der Betreuten und die Tarife angeführt, die Formen der Mitbestimmung sowie die Beschwerdemöglichkeiten. 1. La carta dei servizi descrive le finalità e l’organizzazione del servizio, elenca il personale impiegato e i criteri per l’accesso al servizio. Nella carta dei servizi sono indicate tutte le possibili prestazioni, i diritti e i doveri dell’assistito e le tariffe, nonché le forme di partecipazione e la possibilità di presentare eventuali reclami. Art. 13 Bauliche Kriterien Art. 13 Criteri strutturali 1. Die Wohnungen müssen die für Seniorenwohnungen geltenden Mindeststandards vorweisen. Neubauten müssen ein Mindestangebot von 5 Plätzen gewährleisten. Sie müssen möglichst zentral, in unmittelbarer Nähe zu Diensten des sozialen Bereiches oder des Gesundheitsbereiches errichtet werden, vorzugsweise zu Seniorenwohnheimen. Die Wohnräume und der Zugang zu diesen sowie zum Gebäude müssen frei von architektonischen Hindernissen sein. 1. La dimensione delle stanze del servizio deve essere conforme agli standard minimi previsti per gli alloggi per anziani. Per la costruzione di nuove abitazioni deve essere garantita un’offerta minima di 5 posti. Deve essere possibilmente in posizione centrale, nelle immediate vicinanze dei servizi sociali o sociosanitari e in particolare di residenze per anziani. Gli spazi abitativi e l’accesso agli stessi e alla struttura devono essere privi di barriere architettoniche. 2. Die Wohneinheiten, in welchen der Dienst angeboten wird, muss neben den einzelnen Räumlichkeiten für die Betreuten vorzugsweise mit folgenden Räumen ausgestattet sein: a) Mehrzweckraum mit Teeküche je Stock, ein Raum für die Bezugsperson und das Personal (bei mindestens zehn Bewohner/innen kann es eine Wohnung sein), allgemein zugängliches Bad, angemessene Abstellräume, angemessene Kellerräume, gemeinsame Waschküche mit Maschine und Trockner. 2. Le unità abitative, nelle quali è offerto il servizio, oltre ai singoli vani assegnati ai residenti, devono essere dotate preferibilmente dei seguenti spazi: a) sala polivalente con angolo cottura in ogni piano; b) un locale per la persona di riferimento e il personale (nel caso di almeno dieci utenti può trattarsi di un appartamento); c) bagno con accessibilità comune; d) ripostigli adeguati; e) cantine adeguate; f) lavanderia comune con lavatrice e asciugabiancheria. 3. Die Wohneinheit für den Dienst verfügt über angemessene Flächen im Freien und nach Möglichkeit über eine Grünanlage. Sie verfügt über mindestens einen Parkplatz je vier Betreute, wovon mindestens einer ein Parkplatz für Invaliden sein muss. Die Wohneinheit sollte zudem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sein. 3. L’unità abitativa per il servizio dispone di adeguati spazi all’aperto e possibilmente di un’area verde. Essa dispone di almeno un parcheggio ogni quattro assistiti, di cui almeno un parcheggio per invalidi. L’unità abitativa dovrebbe essere facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico. 4. Falls der Dienst von einem Träger eines anderen Dienstes in unmittelbarer Nähe geführt wird, werden für die Einhaltung der Vorgaben auch die Räumlichkeiten und Flächen dieses Dienstes berücksichtigt. 4. Nel caso in cui il servizio venga erogato da un ente gestore di un altro servizio nelle immediate vicinanze, per il rispetto delle caratteristiche previste vengono presi in considerazione anche i locali e le superfici di tale servizio. b) c) d) e) f) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 25 Art. 14 Übergangsbestimmungen Art. 14 Norma transitoria 1. In den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekrets von öffentlichen oder privaten Trägern geführten Seniorenwohnungen kann der von dieser Verordnung vorgesehene Dienst angeboten werden, wobei bei angemessener Begründung auch von den baulichen Parametern laut vorhergehendem Artikel abgesehen werden kann. Falls möglich, ist die Wohneinheit um diese Räume bzw. Flächen zu ergänzen. 1. Negli alloggi per anziani gestiti da enti pubblici o privati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, può essere offerto il servizio regolamentato dal decreto. In questo caso si può anche prescindere, con adeguata motivazione, dai parametri strutturali indicati nel precedente articolo. Se possibile l’unità abitativa è da completare con questi spazi. 2. Nach Erlass der Akkreditierungskriterien, ist der Dienst zu akkreditieren, bis dahin unterliegt er einer schriftlichen Genehmigung von Seiten des zuständigen Amtes. 2. Dopo il rilascio dei criteri di accreditamento il servizio è da accreditare, fino ad allora è soggetto ad un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio competente. Art. 15 Änderung der Verordnung über die finanzielle Sozialhilfe und die Tarife der Sozialdienste Art. 15 Modifiche del regolamento sull’assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 1. Die Zeilen „Wohngemeinschaft für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung“ und die entsprechenden Parameter, „Wohngemeinschaft für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren - mit Mahlzeitzubereitung“ und die entsprechenden Parameter, „Begleitetes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung“ und die entsprechenden Parameter, der Anlage D zum Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung, erhalten die Fassung laut Anlage A zu diesem Dekret. 1. Le righe “Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - senza vitto” e relativi parametri, “Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - con vitto” e relativi parametri e “Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto” e relativi parametri, dell’allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono sostituiti come da allegato A al presente decreto. Art. 16 Aufhebung Art. 16 Abrogazione 1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 18. Februar 2010, Nr. 10, ist aufgehoben. 1. Il decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010, n. 10, è abrogato. Art. 17 Inkrafttreten Art. 17 Entra in vigore 1. Dieses Dekret tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 21. Oktober 2013 Bolzano, 21 ottobre 2013 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 26 Anlage A zum Dekret / Allegato A al decreto Begleitetes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto Teilweise betreutes Wohnen für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren – mit Mahlzeitzubereitung Assistenza abitativa parziale per anziani – assistenza abitativa per anziani - con vitto 1 1,20 80 1,5 80 1,5 30 1 0,9 80 1,5 80 1,5 30 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 27 Anlage B / Allegato B Selbständige Personen Persone autosufficienti Personen mit Begleitgeld oder der Pflegestufe 1 Persone con assegno di accompagnamento o livello di non autosufficenza 1 Pflegestufe 2 Livello di non autosufficienza 2 Pflegestufe 3 Livello di non autosufficienza 3 Pflegestufe 4 Livello di non autosufficienza 4 Begleitetes Wohnen für Senioren Accompagnamento abitativo per anziani Maximaltarif pro Tag Tariffa massima giornaliera Teilweise betreutes Wohnen für Senioren Assistenza abitativa parziale per anziani Betreutes Wohnen für Senioren Assistenza abitativa per anziani Maximaltarif pro Tag Tariffa massima giornaliera Maximaltarif pro Tag Tariffa massima giornaliera 11 €* 15 € * 14 € 17 € 6€ 21 € 27 € 6€ 28 € 40 € 6€ 35 € 48 € 6 €* 6€ * Mitbeteiligung je nach wirtschaftlicher Lage - partecipazione in relazione alla situazione economica Die Pflegestufen beziehen sich auf die Stufen laut LG 9/2007. I livelli di non autosufficienza si riferiscono ai livelli di cui alla LP 9/2007. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 28 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all’articolo 1 comma 1: Der Text von Artikel 8 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozaldienste in der Provinz Bozen“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, è il seguente: Artikel 8 (Aufgaben des Landes) Articolo 8 (Compiti della Provincia) (1) Die Landesverwaltung hat die Aufgabe: (1) Spetta all'amministrazione provinciale di: a) b) a) b) den Landessozialplan zu genehmigen, die Richtlinien und die Kriterien für die Organisation und die Führung der Dienste festzulegen, c) den territorialen Rahmen für eine funktionale Organisation der Dienste abzustecken, d) die überörtlichen Dienste festzulegen, e) den Jahresbericht über den Stand der Durchführung des Planes zu genehmigen und dem Landtag zur Bewertung zu übermitteln, f) die Aufteilung des Landessozialfonds gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben b), c) und d), vorzunehmen, g) die delegierten Aufgaben zu finanzieren und den öffentlichen und privaten Einrichtungen Beiträge zu gewähren, h) die Dienste, die nicht den Gemeinden übertragen sind, einzurichten und zu verwalten, i) die finanziellen Dauerleistungen zugunsten der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen zu erbringen, j) die Pläne für die Aus- und Fortbildung sowie für die Umschulung der Bediensteten zu erarbeiten und auszuführen, k) die Kriterien und die Standards für die Erstellung der Stellenpläne der Träger der Dienste festzusetzen, l) für den Bau, den Umbau, den Ausbau und die Instandhaltung sowie die Einrichtung der für die Sozialdienste bestimmten Gebäude Sorge zu tragen, sofern dazu nicht einzelne Gemeinden oder Gemeindenkonsortien delegiert werden, m) den Ankauf oder die Miete von Gebäuden für die Sozialdienste zu besorgen, n) den Ankauf und die Instandhaltung von Geräten und Anlagen in den vom Artikel 26 vorgesehenen Fällen zu besorgen, sofern dazu nicht einzelne c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) approvare il piano sociale provinciale; stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi; determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi; individuare i servizi di carattere multizonale; approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione; ripartire il fondo sociale provinciale di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d); provvedere al finanziamento delle attività delegate e concedere contributi a istituzioni pubbliche e private; istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni; erogare le prestazioni di assistenza economica a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti; predisporre ed attuare i piani per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale; fissare i criteri e gli standards per la formazione delle piante organiche degli enti gestori dei servizi; provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi; m) provvedere all'acquisto o locazione di immobili destinati alla gestione dei servizi sociali; n) provvedere all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'articolo 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Gemeinden oder Gemeindenkonsortien delegiert werden, das Informationssystem der Sozialdienste zu errichten und zu verwalten, fachliche Betreuung und Beratung durchzuführen und zu fördern, die Erprobung neuer Betreuungsformen zu unterstützen, die Durchführung von Studien, gezielten Untersuchungen und Erhebungen zu fördern und durchzuführen, Initiativen im Bereich der Information und der Sozialerziehung zu fördern und zu verwirklichen, die Genehmigung zu erteilen, vertragliche Vereinbarungen abzuschließen, die Errichtung und die Führung der Sozialdienste zu genehmigen, Kontrollen über die Führung der Sozialdienste und ihre Arbeitsweise durchzuführen, bei Streitigkeiten, die die Einlieferung und stationäre Unterbringung betreffen, zu entscheiden, die Sozialdienste akkreditieren, den Leistungskatalog der wesentlichen Leistungen der Sozialdienste genehmigen, die Leistungen des Pflegefonds auszahlen, einschließlich der Feststellung der Pflegebedürftigkeit. o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) 29 istituire e gestire il sistema informativo socioassistenziale; promuovere e svolgere assistenza e consulenza tecnica; favorire la sperimentazione di nuove modalità assistenziali; promuovere ed attuare lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive; promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione sociale; autorizzare il convenzionamento; autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi sociali; attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento dei servizi sociali; decidere le controversie in materia di ricovero e di spedalità; accreditare i servizi sociali; approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali; erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza. Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, „Sozialhilfe-vorkehrungen für Betagte“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”, è il seguente: Artikel 2 (Betagtensozialhilfedienste) Articolo 2 (Servizi assistenziali per anziani) (1) Die Betagtensozialhilfedienste bestehen in finanziellen Vorsorge- oder Alternativleistungen hinsichtlich Heimunterbringung, in der Vorbehaltung von Kleinwohnungen für betagte Menschen, in Leistungen zur Gesundheitspflege und Haushaltshilfe innerhalb der Wohnung, in ambulatorischen Leistungen gesundheitlicher und sozialer Art und in Einrichtungen mit teilweisem oder vollem Wohngemeinschaftscharakter. (2) Die verschiedenen Dienste sind auf jeden Fall zweckdienlich miteinander zu verbinden, so dass eine funktionelle Koordinierung der Betagtensozialhilfe gewährleistet wird. (3) Der Gebietsbereich der Dienste umfasst die Gemeinde, Gemeindeteile oder mehrere Gemeinden; auf keinen Fall darf er die Größe eines Bezirkes überschreiten. (1) Costituiscono servizi assistenziali per anziani le prestazioni economiche, preventive o alternative rispetto al ricovero in istituti, la riserva di appartamenti minimi per anziani, le prestazioni domiciliari di carattere sanitario e di aiuto domestico, le prestazioni ambulatoriali di tipo sanitario e sociale e le istituzioni con carattere residenziale, parziale o totale. (2) I servizi di varia natura devono essere in ogni caso opportunamente collegati, in modo che assicurino il coordinamento funzionale dell'assistenza agli anziani. (3) La sfera territoriale dei servizi è comunale, subcomunale o pluricomunale; in ogni caso non superiore alla dimensione comprensoriale. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2: Note all’articolo 1 comma 2: Das Dekret des Landeshauptmannes vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung, beinhaltet die „Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste“. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, contiene il “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 30 Art. 1 (Anwendungsbereich) Art. 1 (Ambito di applicazione) (1) Diese Verordnung regelt die Erbringung finanzieller Sozialhilfemaßnahmen und die Mitbeteiligung an der Zahlung für Leistungen der Sozialdienste – dies in Anwendung der Artikel 7 und 7 bis des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr.13, in geltender Fassung, sowie der Artikel 1 und 2 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, zum Zwecke einer gerechten und einheitlichen Behandlung der Nutzerinnen und Nutzer bei gleichen wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen und Bedürfnissen. (2) Die Bestimmungen dieser Verordnung werden auf die finanzielle Unterstützung von Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen gemäß Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, nicht angewandt. (1) Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l’obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno. Art. 5 (Territorial zuständige Einrichtungen) Art. 5 (Enti territorialmente competenti) (1) Für die Erbringung der Leistungen der finanziellen Sozialhilfe ist jener Träger der Sozialdienste zuständig, in dessen Gebiet der Antragsteller seinen ständigen Aufenthaltsort hat. (2) Für die Tarifberechnung sowie für die Zahlung der nicht zu Lasten des Nutzers und seiner Familiengemeinschaften gehenden Tarife sind zuständig: a) die Gemeinde, in der sich der Unterstützungswohnsitz, das heißt, der letzte italienische amtliche Wohnsitz des Nutzers zu dem Zeitpunkt befindet, an dem die Unterbringung in einem stationären Dienst oder der Besuch eines teilstationären Dienstes beginnt, wenn es sich um Dienste im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde handelt; kommt der Nutzer von einem anderen sozialen stationären Dienst, ist es die Gemeinde, in der sich der letzte italienische amtliche Wohnsitz des Nutzers zu dem Zeitpunkt befand, an dem er das erste Mal in einem stationären Dienst untergebracht wurde, b) 1) ist der Nutzer volljährig: der Träger der Sozialdienste, in dessen Gebiet sich der ständige Aufenthalt des Nutzers zu dem Zeitpunkt befindet, an dem die Unterbringung in stationären oder teilstationären Diensten oder bei Pflegefamilien oder der Besuch von Diensten beginnt, die zu den delegierten Zuständigkeiten laut Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, gehören, 2) ist der Nutzer minderjährig: unabhängig vom Zeitpunkt, an dem die Unterbringung oder der Besuch eines Dienstes beginnt, der Träger der Sozialdienste, in dessen Gebiet sich der ständige Aufenthalt der Eltern bzw. des Elternteils oder gesetzlichen Vertreters des minderjährigen Nutzers befindet, oder der Träger der Sozialdienste, in dessen Gebiet sich der ständige Aufenthalt jenes Elternteils befindet, dem das Sorgerecht zugesprochen wurde bzw. bei dem der minderjährige Nutzer seinen Wohnsitz hat, falls die Eltern getrennt oder geschieden sind. (1) Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora. (2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordo di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46e successive modifiche. (2) Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti: a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana ufficiale dell’utente nel momento in cui è stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale; b) 1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche; 2) se l'utente è minorenne: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell’utente minorenne, oppure l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore è stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 31 Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 4: Note all’articolo 1 comma 4: Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”, è il seguente: Artikel 3 (Feststellung der Pflegebedürftigkeit) Articolo 3 (Accertamento dello stato di non autosufficienza) (1) Die Pflegebedürftigkeit wird, auf Antrag, von gebietsmäßig organisierten Einstufungsteams, zusammengesetzt aus Krankenpflegern und aus Sozialbetreuern oder Fachkräften der Sozialdienste, festgestellt. In der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Teams vom zuständigen Hausarzt unterstützt. Mit der Pflegeeinstufung erhalten die betroffenen Personen und Familien Beratung, Orientierungshilfe und Informationen zur häuslichen Pflege. (2) Das Einstufungsteam führt auch Kontrollen durch, um festzustellen, dass die Voraussetzungen für den Pflegeanspruch erfüllt sind und die Pflege zu Hause und in den stationären Pflegeeinrichtungen angemessen ist. Die Auszahlung des Pflegegeldes wird ausgesetzt, wenn der Betreute oder sein gesetzlicher Vertreter sich der regelmäßigen Feststellung des Fortbestehens der Voraussetzungen laut Artikel 2 Absatz 1 widersetzt. (3) Gegen das Feststellungsergebnis kann bei der Berufungskommission innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung Beschwerde eingelegt werden. Die Entscheidung der Berufungskommission ist endgültig. (4) Die Berufungskommission besteht aus einem Arzt, einem Krankenpfleger und einem Sozialbetreuer. (5) Die Einstufungsteams und die Berufungskommission werden von der Landesregierung ernannt und können weitere Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich beiziehen. (6) Eine neue Einstufung kann auf Antrag oder, bei offensichtlicher Veränderung der Pflegebedürftigkeit, von Amts wegen durchgeführt werden. (7) Die Pflegeeinstufung ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. (1) Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socioassistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerte consulenze, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio. (2) L'unità di valutazione esegue altresì controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all'assistenza e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'erogazione della prestazione è sospesa se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1. Anmerkungen zum Artikel 4 Absatz 1: Note all’articolo 4 comma 1: Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, è il seguente: Artikel 1 (Ziele der Sozialdienste) Articolo 1 (Finalità dei servizi sociali) (1) Die Sozialdienste verwirklichen Maßnahmen zur Förderung, Erhaltung und Wiedererlangung des Wohlbefindens der Bevölkerung, zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit innerhalb der familiären und sozialen Umgebung sowie der Deckung grundlegender Bedürfnisse. (1) I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita. (3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva. (4) La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale. (5) Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario. (6) Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio. (7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è periodicamente verificata. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 (2) An der Durchführung der Sozialdienste beteiligen sich das Land, die Gemeinden, die Gemeindenkonsortien sowie die öffentlichen und privaten Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen und die Bezirksgemeinschaften. Als Träger der Sozialdienste werden Gemeinden, Gemeindenkonsortien und Bezirksgemeinschaften bezeichnet, welche Sozialdienste im Sinne dieses Gesetzes führen. (3) Die Sozialdienste sind im besonderen auf folgende Ziele ausgerichtet: a) die Vorbeugung gegen Notsituationen und soziale Ausgrenzung sowie die Überwindung derselben im Rahmen einer allgemeinen Politik, die darauf abzielt, die im Land bestehenden sozialen Ungleichheiten zu überwinden, b) die Unterstützung der Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, c) der Schutz der Mutterschaft, der Kinder, der Jugend, der alten Menschen, der Behinderten und jener Personen, die Schwierigkeiten haben oder gefährdet sind, d) das System der Betreuung nach Kategorien dadurch abzubauen, dass bei jeweils gleichem Bedarf die gleiche Hilfe geboten wird und eine Differenzierung der Maßnahmen von der Besonderheit des einzelnen Falles ausgeht, e) die Förderung des größtmöglichen Zusammenwirkens der Gemeinschaft, um die Ursachen des Unbehagens vorbeugend zu erkennen, ihnen entgegenzuwirken und sie zu beheben. (4) Die Maßnahmen der Sozialdienste zielen darauf ab, den Betreuten in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Schule und am Arbeitsplatz Halt zu geben, beziehungsweise sie in das jeweilige soziale Umfeld einzugliedern oder wiedereinzugliedern. Sie ergänzen sich mit den Diensten in den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Schule, Gericht und Gesundheit. 32 (2) Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge. (3) I servizi sociali perseguono in particolare: a) la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio; b) Il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi; la protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in difficoltà o esposte a rischio; c) d) il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi; e) la promozione della più ampia aggregazione della collettività, atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio. (4) Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari. Der Text von Artikel 20 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, è il seguente: Artikel 20 (Private Körperschaften und Anstalten) Articolo 20 (Enti privati ) (1) Das Land und die Träger der Sozialdienste unterstützen die Tätigkeit auch der nicht mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vereine, Stiftungen, Genossenschaften oder anderen privaten Einrichtungen, die im Bereich der Sozialdienste ohne Gewinnabsicht und entsprechend den Zielsetzungen der Programme auf Landes- und Sprengelebene tätig sind und sorgen für den nutzbringenden Einsatz dieser privaten Tätigkeit. (2) Die privaten Körperschaften und Anstalten können mit ihrer Tätigkeit einen Beitrag im Rahmen der Sozialdienste leisten, und zwar auch durch den Abschluss von vertraglichen Vereinbarungen, Verträgen und Arbeitsübereinkommen mit dem Land und den Trägern der Sozialdienste. (1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali. (2) Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso la stipulazione di convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con la Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 33 (3) Die Führung der Dienste und die Durchführung der Sozialhilfetätigkeit durch die privaten Körperschaften erfolgt unter Beachtung der Kriterien und der Führungsstandards, die die einschlägigen Landesgesetze vorsehen. (3) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte degli enti privati avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale. Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 4: Note all’articolo 8 comma 4: Der Text von Artikel 41 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 11. August 2000, Nr. 30, „Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste“, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”, è il seguente: Artikel 41 (Zahlung der Tarife der stationären Dienste) Articolo 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali) (1) Der Nutzer beteiligt sich an der Zahlung der Tarife der stationären Dienste: a) mit dem für ihn ausbezahlten Pflegegeld und Zusatzbetrag laut Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, oder dem für ihn ausbezahlten Begleitungsgeld laut Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 6 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, b) und je nach wirtschaftlicher Lage seiner engeren Familiengemeinschaft an dem mit den Leistungen laut Buchstabe a) noch nicht gedeckten Teil des Tarifs; bei der Berechnung der Höhe der Mitbeteiligung wird der persönlich verfügbare Betrag des Nutzers getrennt vom persönlich verfügbaren Betrag der anderen Familienmitglieder berücksichtigt. (2) Die erweiterten Familiengemeinschaften beteiligen sich an den Teil, der nicht von der engeren Familiengemeinschaft abgedeckt wird, je nach ihrer wirtschaftlichen Lage. (3) Die Berechnung der Beteiligung erfolgt gemäß den in der Anlage D angegebenen Parametern. Der “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ laut Punkt 2 „Nutzer“ der Anlage D wird ausschließlich für den Fall angewandt, in dem der Nutzer allein die engere Familiengemeinschaft bildet. (4) Für die Dienste zugunsten von Personen mit Behinderungen, psychisch kranke oder suchtkranke Personen darf die Mitbeteiligung jeder erweiterten Familiengemeinschaft jedoch auf keinem Fall über dem Betrag liegen, der jährlich von der Landesregierung gleichzeitig mit der Bestimmung des Grundbetrags festgelegt wird. (5) Für die Dienste zugunsten von Frauen und Minderjährigen ist keine Mitbeteiligung der erweiterten Familiengemeinschaften vorgesehen. (6) Für erweiterte Familiengemeinschaften, die sich gleichzeitig am Tarif von zwei Senioren in stationären Einrichtungen beteiligen müssen, wird nur einmal der “persönlich verfügbare Betrag“ berechnet und der Prozentsatz “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ angewandt; der aus der Berechnung resultierende Betrag wird für die Zahlung beider Tarife verwendet. (1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali: a) con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento erogatogli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche; b) e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti. (2) I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. (3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’ecceden-za”, di cui al punto 2 “utente” dell’allegato D), trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto. (4) Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. (5) Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati. (6) Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 34 Anmerkungen zum Artikel 15 Absatz 1: Note all’articolo 15 comma 1: Das Dekret des Landeshauptmannes vom 11. August 2000, Nr. 30, beinhaltet die „Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste“. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 contiene il “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”. Anlage D Allegato D Art. 41 (Zahlung der Tarife der stationären Dienste) Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali) (1) Der Nutzer beteiligt sich an der Zahlung der Tarife der stationären Dienste: (1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali: a) a) mit dem für ihn ausbezahlten Pflegegeld und Zusatzbetrag laut Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, oder dem für ihn ausbezahlten Begleitungsgeld laut Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 6 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, b) und je nach wirtschaftlicher Lage seiner engeren Familiengemeinschaft an dem mit den Leistungen laut Buchstabe a) noch nicht gedeckten Teil des Tarifs; bei der Berechnung der Höhe der Mitbeteiligung wird der persönlich verfügbare Betrag des Nutzers getrennt vom persönlich verfügbaren Betrag der anderen Familienmitglieder berücksichtigt. (2) Die erweiterten Familiengemeinschaften beteiligen sich an den Teil, der nicht von der engeren Familiengemeinschaft abgedeckt wird, je nach ihrer wirtschaftlichen Lage. (3) Die Berechnung der Beteiligung erfolgt gemäß den in der Anlage D angegebenen Parametern. Der “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ laut Punkt 2 „Nutzer“ der Anlage D wird ausschließlich für den Fall angewandt, in dem der Nutzer allein die engere Familiengemeinschaft bildet. (4) Für die Dienste zugunsten von Personen mit Behinderungen, psychisch kranke oder suchtkranke Personen darf die Mitbeteiligung jeder erweiterten Familiengemeinschaft jedoch auf keinem Fall über dem Betrag liegen, der jährlich von der Landesregierung gleichzeitig mit der Bestimmung des Grundbetrags festgelegt wird. (5) Für die Dienste zugunsten von Frauen und Minderjährigen ist keine Mitbeteiligung der erweiterten Familiengemeinschaften vorgesehen. (6) Für erweiterte Familiengemeinschaften, die sich gleichzeitig am Tarif von zwei Senioren in stationären Einrichtungen beteiligen müssen, wird nur einmal der “persönlich verfügbare Betrag“ berechnet und der Prozentsatz “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ angewandt; der aus der Berechnung resultierende Betrag wird für die Zahlung beider Tarife verwendet. b) con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento eroga-togli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche; e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti. (2) I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. (3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’ecceden-za”, di cui al punto 2 “utente” dell’allegato D), trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto. (4) Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. (5) Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati. (6) Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 35 86489 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 24. Oktober 2013, Nr. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 ottobre 2013, n. 30 Verordnung zur Organisation des Landesflugrettungsdienstes Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 14. Oktober 2013 Nr. 1518 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 ottobre 2013 n. 1518 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: I. Kapitel Capitolo I Organisation des Landesflugrettungsdienstes Organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze Art. 1 Anwendungsbereich Art. 1 Ambito di applicazione 1. Diese Verordnung regelt die Organisation des Landesflugrettungsdienstes, der mit Landesgesetz vom 17. August 1987, Nr. 21, eingeführt wurde und legt die entsprechenden medizinischen und technischen Voraussetzungen fest. 1. Il presente regolamento definisce gli aspetti organizzativi del servizio di pronto soccorso con eliambulanze, istituito con legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e ne stabilisce i requisiti tecnico-sanitari. Art. 2 Begriffsbestimmungen Art. 2 Definizioni 1. Im Sinne dieser Verordnung gelten als: a) b) Primäreinsätze: Einsätze, bei welchen ein notfallmedizinisches, im Bedarfsfall mit Spezialisten erweitertes Team samt dem dafür notwendigen medizinischen und rettungstechnischen Material, direkt am Notfallort interveniert, um den Patienten zu bergen bzw. seinen Zustand aus medizinischer Sicht zu stabilisieren und anschließend in ein für die Heilung der schwersten Verletzung geeignetes Krankenhaus zu transportieren, Sekundäreinsätze: medizinisch indizierte Verlegungen von kranken oder verletzten Personen von einem Krankenhaus zu einem 1. Ai fini del presente regolamento sono considerati: a) interventi primari: gli interventi in cui un team dell'emergenza sanitaria, in caso di necessità allargato a specialisti con materiale medico ed attrezzatura di soccorso necessario, interviene direttamente sul luogo dell'incidente per soccorrere il paziente e/o stabilizzarne le condizioni dal punto di vista medico, e infine per trasportarlo in una struttura ospedaliera in grado di curare la lesione più grave da lui riportata; b) interventi secondari: i trasferimenti, su indicazione medica, di persone malate o ferite da una struttura ospedaliera ad un'altra, indi- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) d) anderen, unabhängig davon, ob sich das Krankenhaus in Italien oder im Ausland befindet, Suchflüge: Einsätze zur Suche vermisster oder verirrter Personen, solange berechtigte Hoffnung besteht, diese retten zu können, die von den Rettungsorganisationen über die Landesnotrufzentrale angefragt werden, Evakuation und Präventivflüge: Einsätze, um lebensbedrohliche Situationen abzuwenden. 36 pendentemente se l’ospedale si trova in Italia o all’estero; c) d) voli di ricerca: gli interventi finalizzati alla ricerca di persone disperse o smarrite, finché sussiste la speranza di poterle soccorrere, richiesti dalle organizzazioni di soccorso tramite la centrale operativa d'emergenza; evacuazione ed interventi preventivi: gli interventi atti a sventare pericoli per l'incolumità personale. 2. Die Begriffe HEMS - Hubschrauber-Notarztdienst - und SAR - Flugrettung im Gebirge - sind in den Dokumenten, Verordnungen und Rundschreiben der EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit), der Nationalen Zivilluftfahrtbehörde "ENAC" und in den in der Autonomen Provinz Bozen geltenden Bestimmungen erläutert. 2. Le definizioni di attività HEMS - Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri - e SAR - elisoccorso in montagna - sono riportate nei documenti, regolamenti e circolari dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea), dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nonché nella normativa vigente nella Provincia autonoma di Bolzano. Art. 3 Aufgaben und territoriale Zuständigkeit Art. 3 Compiti e competenza territoriale 1. Im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, und gemäß den Begriffsbestimmungen von Artikel 2 dieses Dekrets führt der Flugrettungsdienst vorwiegend HEMS-Einsätze sowie SAR-Einsätze im Gebirge durch. 1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e in base alle definizioni date all'articolo 2 del presente decreto, il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze svolge essenzialmente attività che si configurano come HEMS e SAR - eliambulanza ed elisoccorso in montagna. In particolare effettua: a) interventi primari; b) interventi secondari; c) evacuazione ed interventi preventivi; d) voli di ricerca e soccorso; e) trasporto di farmaci, sangue, organi o parti d'organo, nonché di apparecchiature mediche; f) voli per il recupero di persone decedute organizzati d'intesa con le autorità competenti; Im Besonderen werden durchgeführt: a) Primäreinsätze, b) Sekundäreinsätze, c) Evakuation und Präventiveinsätze, d) Such- und Rettungsflüge, e) Transport von Medikamenten, Blutkonserven, Organen oder Organteilen sowie von medizintechnischen Geräten, f) Flüge zur Bergung von Toten, die in Absprache mit den zuständigen Behörden organisiert werden, g) Transport von Personen und Material bei Unwettern und Katastrophen, h) Übungs- und Schulungsflüge für die Besatzung und in Zusammenarbeit mit den anerkannten Rettungs- und Zivilschutzorganisationen, i) Verlegungen von ausländischen Versicherten von einem Südtiroler Krankenhaus zu den Flughäfen von Bozen, Innsbruck und Verona. 2. Die Rettungshubschrauber sind befugt, Bergungs- und/oder Übungsflüge an Aufstiegsanlagen durchzuführen. Die entsprechenden Kosten des Bergungsfluges werden nur dann dem Betreiber angelastet, wenn die Verantwortung für g) h) i) trasporto di persone e materiali in caso di calamità o catastrofe; attività addestrativa ed esercitazioni per l’intero equipaggio ed in collaborazione con le organizzazioni riconosciute di protezione civile e di soccorso; trasferimenti di assicurati esteri da un ospedale dell'Alto Adige agli aeroporti di Bolzano, Innsbruck e Verona. 2. Gli elicotteri del servizio di pronto soccorso sono autorizzati ad effettuare soccorsi e/o esercitazioni presso gli impianti a fune. I costi del soccorso vengono addebitati al gestore solamente nel caso in cui la responsabilità per i danni alle Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 37 Schäden an den beförderten Personen direkt beim Betreiber der Aufstiegsanlage liegt. persone trasportate sia da imputarsi direttamente al gestore dell'impianto. 3. Die Einsätze werden normalerweise in der Provinz Bozen durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Vereinbarungen laut Artikel 7 besteht in Zusammenarbeit mit den zuständigen Strukturen die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Abdeckung; ebenso sind Flüge in andere Regionen oder ins benachbarte Ausland zulässig. 3. Gli interventi interessano in via ordinaria la Provincia autonoma di Bolzano. Nel rispetto delle convenzioni di cui all'articolo 7, è possibile la copertura di territori limitrofi, ad integrazione delle competenti strutture; sono ammessi anche voli verso altre Regioni e fuori dai confini nazionali. Art. 4 Luftfahrzeuge und Infrastrukturen Art. 4 Mezzi ed infrastrutture 1. Der Dienst wird mit Hubschraubern, die ihren Standort am landeseigenen HEMS-Stützpunkt beim Zentralkrankenhaus Bozen und beim Krankenhaus Brixen haben, durchgeführt. 1. Il servizio viene svolto con elicotteri di stanza presso le due basi HEMS provinciali ubicate rispettivamente presso l'ospedale centrale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone. 2. In den gemäß Absatz 6 festgesetzten Zeiträumen, kann ein zusätzlicher Hubschrauberdienst im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, eingesetzt werden, der den medizinischen und rettungstechnischen Anforderungen entspricht, die von den Hubschraubern laut Absatz 1 erfüllt werden müssen. 2. Nei periodi indicati nel comma 6 può essere utilizzato un servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, che dal punto di vista medico e del soccorso deve soddisfare i requisiti richiesti agli elicotteri di cui al comma 1. 3. Die von der Luftfahrtbehörde "ENAC" genehmigten HEMS-Stützpunkte in Bozen und Brixen werden von der Landesverwaltung zur Verfügung gestellt. Die Führung der HEMS-Stützpunkte, der zugehörigen Hubschrauberlandeplätze/-flugplätze und die Gewährleistung der Dienste, die für einen reibungslosen Basisdienst und die sichere Abwicklung der Flüge notwendig sind, obliegen dem Betreiber des Flugrettungsdienstes. Diese Tätigkeit kann direkt oder von qualifizierten Drittpersonen durchgeführt werden. 3. Le basi HEMS a Bolzano e Bressanone, approvate dall'ENAC, sono messe a disposizione dall'Amministrazione provinciale. La gestione delle basi HEMS, delle elisuperfici/eliporti ad esse asserviti e la prestazione dei servizi, necessari per il corretto funzionamento delle basi ed il buon svolgimento dell'attività di volo è a carico di chi svolge attività di pronto soccorso mediante eliambulanze. Tale attività può essere svolta direttamente o delegata a terzi appositamente specializzati. 4. Alle HEMS-Stützpunkte müssen mit der Landesnotrufzentrale über Funk und Telefon verbunden sein. Die diesbezüglichen Kosten gehen zu Lasten jener, denen der Landesflugrettungsdienst anvertraut ist. 4. Tutte le basi HEMS devono essere collegate alla centrale operativa d'emergenza via radio e radiotelefono a cura e a spese di coloro ai quali è affidato il servizio di pronto soccorso con eliambulanza. 5. Der mit dem Flugrettungsdienst im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, betraute Rettungshubschrauber führt Einsätze in der Provinz Bozen primär in jenem Einsatzgebiet durch, welches von folgenden GPS-Koordinaten begrenzt wird: 5. L’elicottero al cui è stato affidato il servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, svolge interventi nella Provincia di Bolzano primariamente nella zona, che viene delimitata dalle seguenti coordinate GPS: a) b) c) d) a) b) c) d) 46°22‘53‘‘ N 46°31‘27‘‘ N 46°39‘25‘‘ N 46°37‘21‘‘ N 11°34‘07‘‘ O 11°29‘10‘‘ O 11°36‘07‘‘ O 12°14‘42‘‘ O Die Brennerautobahn A22 bildet die Grenze des Einsatzgebietes im Westen, wobei die Autobahn 46°22‘53‘‘ N 46°31‘27‘‘ N 46°39‘25‘‘ N 46°37‘21‘‘ N 11°34‘07‘‘ O 11°29‘10‘‘ O 11°36‘07‘‘ O 12°14‘42‘‘ O Tale zona a ovest è limitata dall‘autostrada del Brennero A22, che di per sé non fa più parte della Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 38 selbst nicht mehr zum Einsatzgebiet gehört. Die Grenze des Einsatzgebietes im Osten verläuft entlang der natürlichen Gebietsgrenze der Autonomen Provinz Bozen. Die Grenze im Süden und im Norden entsteht durch die Verbindung der Punkte a) und b) bzw. c) und d) mittels einer geraden Linie. Stehen die beiden Hubschrauber gemäß Absatz 1 nicht zur Verfügung, kann die Landesnotrufzentrale in den laut Absatz 6 festgesetzten Zeiträumen auf den oben genannten Hubschrauber auch für Einsätze in anderen Landesteilen zurückgreifen. zona di intervento. A est il limite segue il confine naturale della Provincia autonoma di Bolzano. Il limite a sud e a nord si forma tramite collegamento dei punti a) e b) rispettivamente c) e d) con una linea retta. Se i due elicotteri di cui al comma 1, non sono disponibili la centrale emergenza provinciale nei tempi di cui al comma 6 può servirsi dell’elicottero sopra indicato anche per interventi in altre zone della Provincia. 6. Im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, gelten die folgenden als Zeiträume mit großem Urlauberaufkommen: a) Samstag vor dem 8. Dezember bis Ostermontag (oder zum 2. Samstag im April oder bis zur Schließung der Aufstiegsanlagen in der Wintersaison), b) 2. Samstag im Juni bis 1. Sonntag im Oktober. 6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, i seguenti sono periodi di maggiore afflusso turistico: 7. Der an allen HEMS-Stützpunkten vorgeschriebene Brandschutzdienst muss vom Betreiber der Hubschrauberlandeplätze/-flugplätze gewährleistet werden und den Bestimmungen der Luftfahrtbehörde „ENAC“ sowie aller anderen einschlägigen Bestimmungen und Normen entsprechen. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so sind die Kosten des Brandschutzdienstes Teil der Bilanz und des Budgets des gesamten Landesflugrettungsdienstes, die von der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation erstellt und von der Landesregierung genehmigt werden. 7. Il servizio di antincendio obbligatorio presso tutte le basi HEMS deve essere garantito dal gestore delle elisuperfici/eliporti e soddisfare le norme dell’ENAC nonché corrispondere a tutte le altre previsioni e norme. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, le spese del servizio antincendio sono parte del bilancio e del budget del servizio di elisoccorso provinciale, che viene predisposto dall’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano e viene approvato dalla Giunta provinciale. Art. 5 Voraussetzungen, Modalitäten und Verfahren für einen Hubschraubereinsatz Art. 5 Presupposti, modalità e procedure per l'intervento dell'elicottero 1. Die Voraussetzungen und die Kriterien für die Entsendung eines Rettungshubschraubers werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Die rettungstechnischen Modalitäten und die operativen Verfahren werden einvernehmlich zwischen den Rettungsorganisationen und der Landesnotrufzentrale vereinbart. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so hat die von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betraute Organisation die Aufgabe, die rettungstechnischen Modalitäten und die operativen Verfahren festzulegen auf 1. I presupposti ed i criteri per l'invio dell'elicottero di soccorso sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le modalità e le procedure di svolgimento delle operazioni sono concordate tra le organizzazioni di soccorso e la centrale provinciale d'emergenza. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, ha l’obbligo di fissare le modalità e le procedure di svolgimento delle operazioni in base alle premes- a) b) sabato prima dell’8 dicembre fino lunedì di Pasqua (o fino al 2° sabato in aprile o fino alla chiusura degli impianti sciistici nella stagione invernale); 2° sabato in giugno fino alla 1a domenica in ottobre. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 39 Basis der im Beirat gemäß Artikel 6 Absatz 3 erarbeiteten Grundlagen. se elaborate dal comitato di cui all’articolo 6, comma 3. 2. Die Alarmierung und Koordinierung der Rettungshubschrauber ist Aufgabe der Landesnotrufzentrale. 2. Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria. 3. Für ganz Südtirol gilt derzeit die unentgeltliche Notrufnummer „118“. 3. Il numero di chiamata, gratuito e di valenza su tutto il territorio provinciale, è attualmente il „118“. 4. Der Flugrettungsdienst mit mindestens einem Hubschrauber muss von 6 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang gewährleistet sein und auf jeden Fall innerhalb der Luftfahrt-Ephemeriden des dem Stützpunkt am nächsten gelegenen Flughafens. Um diese Vorgaben zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit die Betriebszeiten der verschiedenen im Dienst befindlichen Hubschrauber zeitlich zu staffeln. 4. Il servizio di elisoccorso con almeno un elicottero dovrà essere assicurato dalle ore 6 al tramonto e comunque nei limiti delle effemeridi aeronautiche dell'aeroporto più vicino alla base. Per ottemperare a queste prescrizioni, esiste la possibilità di scaglionare i tempi di servizio dei diversi elicotteri in servizio. 5. Die Landesregierung ist ermächtigt, eine Betriebszeit von 24 Stunden zu beschließen, sobald die Voraussetzungen für Nachtflüge gegeben sind. Die Landesregierung beschließt auch die Anhebung der Ausgaben für die entsprechenden Kosten. 5. La Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un orario d'attività esteso all'arco delle 24 ore, non appena verranno creati i presupposti per consentire il volo notturno. La Giunta provinciale delibera inoltre il relativo incremento di spesa. 6. Die Landesnotrufzentrale entscheidet aufgrund des eingegangenen Meldebildes über einen Hubschraubereinsatz. Bei Primäreinsätzen berücksichtigt sie unter anderem die besondere Straßen- und Verkehrssituation sowie die geographische Lage des Notfallortes. In der Regel sollte der Rettungshubschrauber dann eingesetzt werden, wenn die Prüfung des Einzelfalls ergibt, dass keine andere ebenso rasche und qualifizierte Hilfe geboten werden kann, wenn der Transport auf andere Weise nicht möglich ist oder nur mit einer medizinisch nicht vertretbaren Verzögerung durchgeführt werden kann. Bei Nichtverfügbarkeit der Hubschrauber des Flugrettungsdienstes, kann die Landesnotrufzentrale den Einsatz eines anderen geeigneten Hubschraubers, anfordern. 6. La centrale operativa di emergenza sanitaria decide in merito all'intervento dell'elicottero sulla base di un quadro informativo sanitario. Negli interventi primari, la centrale operativa di soccorso tiene conto, tra l'altro, della particolare situazione stradale e del traffico, nonché dell'ubicazione del luogo dell'emergenza. Di norma l'elicottero di soccorso può intervenire soltanto dopo che, dalla valutazione del singolo caso, sia risultato impossibile garantire un'assistenza medica alternativa ed altrettanto tempestiva e qualificata, e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad intervenire, la centrale provinciale d'emergenza può chiedere l'intervento di un altro elicottero idoneo. 7. Die medizinische Indikation, welche den Rettungseinsatz rechtfertigt, muss vom Arzt, der vor Ort erste Hilfe leistet oder der die Überstellung in eine hochspezialisierte Einrichtung anordnet, bestätigt werden. Bei Bergrettungseinsätzen und Einsätzen im unwegsamen Gelände entscheidet der Notarzt im Einvernehmen mit dem Einsatzleiter der territorial zuständigen Bergrettungsstelle über die medizinische und rettungstechnische Indikation. 7. L'indicazione medica che giustifica l'intervento dell'elicottero di soccorso deve essere attestata dal medico che presta il primo soccorso sul posto o che dispone il trasferimento in una struttura di alta specializzazione. In caso di interventi di soccorso tecnico in montagna e in zone impervie e ostili per l'indicazione medica e/o tecnica del soccorso decide il medico d'urgenza d'intesa con il coordinatore dell’intervento della stazione del Soccorso Alpino territorialmente competente. 8. Die Sekundärtransporte werden nur bei Vorliegen einer medizinischen Indikation durchgeführt, falls der Transport mit einem anderen Mittel ungeeignet ist oder eine unzumutbare Verzögerung mit sich bringt. Für Sekundärtransporte über lan- 8. I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro indicazione medica, qualora il trasporto con altro mezzo risulti inadatto oppure comporti un ritardo insostenibile. Per i trasporti secondari a lunga distanza, per i quali l'impiego di elicotteri sia Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 40 ge Strecken, für welche der Einsatz von Hubschraubern unwirtschaftlich ist, kann die Landesregierung den Abschluss von Konventionen mit Gesellschaften, die auf die Vermietung von Flugambulanzen spezialisiert sind, genehmigen. antieconomico, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con società specializzate nel nolo di aeroambulanze. Art. 6 Aufsicht Art. 6 Vigilanza 1. Die Betreiber des Flugrettungsdienstes müssen der Landesregierung monatlich einen Bericht über die erfolgten Einsätze vorlegen, aus dem die Flugzeiten, die Art des Einsatzes und der Einsatzort, sowie der Bestimmungsort und der gesundheitliche Zustand des Patienten hervorgehen. Ebenso müssen im Bericht die Übungsflüge, welche in Absprache mit der Besatzung, den Bergrettungsdiensten oder anderen Rettungsorganisationen durchgeführt werden, sowie Suchflüge und Fehleinsätze, angeführt werden. 1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza devono presentare mensilmente alla Giunta provinciale un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi ai tempi di volo, alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del trasporto e alla patologia del paziente. Nel rapporto dovranno essere indicati anche l'attività di addestramento concordata e svolta con l’equipaggio, le squadre del soccorso alpino o altre organizzazioni di soccorso, i voli di ricerca e i falsi allarmi. 2. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so ist es Aufgabe der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation, den gesamten Flugrettungsdienst der Provinz Bozen zu organisieren und durchzuführen, sowie alle Beteiligten zu koordinieren und sich der Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 5 zu vergewissern. 2. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, di organizzare e gestire l’intero servizio di elisoccorso della Provincia di Bolzano, nonché di coordinare tutti i coinvolti e di accertarsi dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 5. 3. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, wird zur fachlichen Beratung und Unterstützung in den Fragen der Führung des Flugrettungsdienstes ein technischer Beirat eingesetzt, welcher sich periodisch (mindestens vier Mal im Jahr und bei Bedarf) mit ausgewählten Themen im technischen und operativen Bereich auseinandersetzt. Im Beirat sind die Verantwortlichen der unterschiedlichen Organisationen vertreten, sowie ausgewählte Mitarbeiter, welche operativ in der Flugrettung tätig sind. Die Mitglieder im Beirat sind demzufolge: zwei Vertreter der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation, der Primar des Landes-Notfall-Dienstes, je ein Vertreter des Bergrettungsdienstes im AVS, der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung (CNSAS) und des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz, sowie ein Vertreter des Hubschrauberdienstes im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21. Fakultativ können folgende Mitglieder im Beirat vertreten sein: die Flugretter und die ärztlichen Leiter der einzelnen HEMSStützpunkte, die Betreiberfirmen (Pilot oder Techniker), ein Disponent der Landesnotrufzent- 3. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, per le consulenze tecniche e l’appoggio professionale viene istituito un comitato tecnico, che periodicamente (almeno quattro volte all’anno o all’occorrenza) tratta le materie scelte relative al settore tecnico ed operativo. Il comitato è costituito dai responsabili delle varie organizzazioni, nonché da collaboratori scelti, che svolgono attività operativa nell’elisoccorso. I membri del comitato sono pertanto: due rappresentanti dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, il primario del servizio emergenza provinciale, rispettivamente un rappresentante del Bergrettungsdienst im AVS, del Soccorso Alpino CNSAS di Bolzano e dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, nonché un rappresentante del servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21. La presenza dei seguenti membri è facoltativa: soccorritori di volo e responsabili medici delle singole basi, la ditta appaltatrice (pilota o tecnico), un disponente della Centrale provinciale emergenza e l’amministra- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 41 rale und ein Verwalter der Landeplätze. Der Vorsitz des Beirates wird von einem Vertreter der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation übernommen, welcher verantwortlich ist für die Einberufung der Sitzungen. tore della piazzola. La presidenza del comitato spetta al rappresentante dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che è responsabile per la convocazione delle riunioni. Art. 7 Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften Art. 7 Collaborazione con altri enti 1. Im Rahmen der Tätigkeiten, welche Gegenstand dieser Verordnung sind, kann die Landesverwaltung mit den benachbarten Regionen und Ländern (Österreich, Schweiz), mit der Autonomen Provinz Trient, dem SUEM (Dienst für Notfallmedizin) der Provinz Belluno und dem S.S.U.Em. (Dienst für Notfallmedizin) der Provinz Sondrio zusammenarbeiten, wobei entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen werden. 1. Nell'ambito delle attività oggetto del presente regolamento, l'amministrazione provinciale può instaurare collaborazioni con Regioni e Paesi limitrofi (Austria, Svizzera), con la Provincia autonoma di Trento, con il SUEM (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) operante in Provincia di Belluno ed il S.S.U.Em. (Servizio Sanitario Urgenza Emergenza) della Provincia di Sondrio, stipulando a tal fine apposite convenzioni. II. Kapitel Einschlägige Voraussetzungen Capitolo II Requisiti tecnico-sanitari Art. 8 Allgemeine Voraussetzungen Art. 8 Requisiti generali 1. Wer den Landesflugrettungsdienst übernimmt, muss im Besitz der dafür vorgesehenen gesundheitsbehördlichen Ermächtigung sein. Das entsprechende Gesuch muss zusammen mit den erforderlichen Unterlagen dem Amt für öffentliche Hygiene der Landesabteilung Gesundheitswesen übermittelt werden. 1. Chi svolge l'attività di pronto soccorso mediante eliambulanze deve essere in possesso della prevista autorizzazione sanitaria. La domanda per ottenerla, corredata della necessaria documentazione, va inoltrata all'Ufficio Igiene pubblica della Ripartizione provinciale Sanità. 2. Für die Ausübung der in diesem Dekret genannten Tätigkeiten durch einen bestimmten Hubschraubertyp muss der Hubschrauberbetreiber, der den Dienst leistet, im Besitz der notwendigen Ermächtigungen, Genehmigungen und Zulassungen sowie der ministeriellen Bescheinigungen oder jener der Nationalen Luftfahrtbehörde "ENAC" sein. 2. Per l'esercizio dell'attività contemplata nel presente decreto mediante utilizzo di un determinato tipo di elicottero, l'operatore elicotteristico che presta il servizio deve essere in possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni, approvazioni e certificazioni ministeriali o di quelle dell'ENAC. Art. 9 Anforderungen an das Luftfahrzeug Art. 9 Requisiti degli elicotteri 1. Die für die genannten Tätigkeiten eingesetzten Hubschrauber müssen: a) Charakteristiken, Leistungen und Ausrüstungen aufweisen, welche es ihnen im Einklang mit den geltenden Bestimmungen erlauben, die Aufgaben und Tätigkeiten laut Artikel 3 auf dem Landesgebiet der Autonomen Provinz Bozen auszuüben, b) von der Nationalen Luftfahrtbehörde "ENAC" im Hinblick auf die Einsatzausrüstung, die für 1. Gli elicotteri impiegati nelle attività oggetto del presente decreto devono: a) avere caratteristiche, prestazioni e dotazioni che consentano loro di svolgere, in conformità alle norme vigenti, i compiti e le attività di cui all'articolo 3 su tutto il territorio della provincia di Bolzano; b) essere approvati dall'ENAC nella configurazione operativa prevista per le diverse attività; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) d) die jeweiligen Tätigkeiten vorgesehen ist, genehmigt werden, für den Transport von mindestens vier Besatzungsmitgliedern und einem Patienten in Liegeposition homologiert sein. Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, damit der Patient während des Fluges rundum versorgt werden kann, die Hubschrauber der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation müssen orange lackiert mit einem weißen Streifen und einem weißen Kreuz auf dem hinteren Teil der Kabine des Hubschraubers und mit dem Logo HELI auf den Türen versehen sein. Alle Hubschrauber des Landesflugrettungsdienstes müssen mit der Aufschrift "Landesflugrettung Südtirol Elisoccorso provinciale Alto Adige" versehen sein. Zudem müssen sie die Kennziffern der einheitlichen Notrufnummer sowie die Logos der Rettungsorganisationen, die im technischen Beirat gemäß Artikel 6 Absatz 3 vertreten sind, aufweisen. 42 c) essere omologati per il trasporto di almeno quattro persone di equipaggio e di almeno un paziente in posizione supina. Lo spazio residuo deve consentire l'accesso al paziente durante il volo; d) gli elicotteri dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano devono essere di colore arancione con una fascia bianca laterale ed una croce bianca sulla parte posteriore della cabina dell’elicottero e riportare il logo HELI sulle portiere. Tutti gli elicotteri del servizio di elisoccorso provinciale devono riportare la scritta "Landesflugrettung Südtirol Elisoccorso provinciale Alto Adige". Il logo del numero unico d'emergenza sanitaria ed il logo delle organizzazioni di soccorso presenti nel comitato tecnico ai sensi dell’articolo 6, comma 3. Art. 10 Medizinische und rettungstechnische Standard-Ausrüstung an Bord Art. 10 Equipaggiamento sanitario e di soccorso standard di bordo 1. Die Landesregierung legt mit Beschluss die medizinische Ausstattung, das Sanitätsverbrauchsmaterial, die Medikamente und die Bergrettungsausrüstung fest, welche die Standardausrüstung bilden und womit jeder Rettungshubschrauber ausgestattet sein muss. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so obliegt der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation diese Aufgabe. 2. Der für den Dienst verantwortliche Arzt oder ein von ihm Bevollmächtigter hat die Aufsicht über die medizinische Ausrüstung, das Sanitätsmaterial und die Medikamente, die sich an Bord befinden. 1. Le attrezzature sanitarie, i medicinali ed il materiale sanitario di consumo e tecnico-alpinistico, che costituiscono la dotazione standard di ogni elicottero di pronto soccorso, sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, questo obbligo spetta all’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Al responsabile sanitario o ad altro medico da lui delegato spetta il controllo delle attrezzature mediche, dei materiali sanitari e dei medicinali presenti a bordo. Art. 11 Besatzungsmitglieder bei HEMS-Einsätzen Art. 11 Equipaggio di soccorso HEMS 1. Die Besatzung für HEMS-Einsätze besteht aus einem Hubschrauberführer und in der Regel aus drei weiteren Personen, die im Besitz einer von der zivilen Luftfahrtbehörde „ENAC“, dem Betreiber der einzelnen Hubschrauber und den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Ausbildung sind. 2. Die Flugbesatzung besteht aus einem Piloten. Werden die Betriebszeiten, wie dies von Artikel 5 1. L'equipaggio di soccorso HEMS è costituito dall'equipaggio di condotta e, normalmente, da tre passeggeri, che sono in possesso di una formazione prevista dall’ENAC, dal gestore dei singoli elicotteri e dalla normativa vigente in materia. 2. L'equipaggio di condotta è costituito da un pilota. Nel caso in cui l'orario di attività venga esteso Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 43 Absatz 4 vorgesehen ist, ausgedehnt, setzt sich die Flugbesatzung während der Nachtstunden im Sinne der geltenden Bestimmungen zusammen. Die beruflichen Voraussetzungen und die Erfahrung der Piloten müssen mindestens jenen entsprechen, die von den geltenden Bestimmungen vorgesehen sind. come indicato all'articolo 5, comma 4, l'equipaggio di condotta, nell'arco notturno, sarà costituito ai sensi delle norme vigenti. I requisiti professionali e l'esperienza dell'equipaggio di condotta non devono, in ogni caso, essere inferiori a quelli indicati nelle norme in vigore. 3. Die weiteren Besatzungsmitglieder sind: das HEMS-Besatzungsmitglied als Techniker sowie zwei medizinische Besatzungsmitglieder; davon ist eines der Notarzt und das andere ein Berufskrankenpfleger, welcher eine nachweisliche Erfahrung im Intensiv- und Notfallbereich besitzen, oder ein Rettungssanitäter, der über die entsprechende Sanitäterausbildung verfügt. 3. Gli ulteriori passeggeri sono: il membro d'equipaggio HEMS nella figura del tecnico e due passeggeri sanitari, di cui uno è il medico d'emergenza e l'altro un infermiere, in possesso di una comprovata esperienza nell’area critica o intensiva, o un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata. 4. Zudem verlangen die Einsätze in Berggebieten und im unwegsamen Gelände die Anwesenheit eines Bergretters mit einer Ausbildung im Sinne des Absatzes 5. In diesem Fall ist die Anwesenheit eines Krankenpflegers oder Rettungssanitäters nicht erforderlich. 4. Le missioni in montagna ed in ambiente impervio ed ostile richiedono la presenza a bordo di un soccorritore del Soccorso Alpino in possesso di una formazione ai sensi del comma 5. In tal caso non è necessaria la presenza di un infermiere o di un soccorritore. 5. Um an Bord des Hubschraubers Dienst leisten zu können, müssen sowohl die medizinischen Besatzungsmitglieder als auch die Bergretter spezifische Ausbildungskurse besucht haben, wie von den geltenden Bestimmungen vorsehen. 5. Per poter operare a bordo degli elicotteri di soccorso i passeggeri sanitari ed i soccorritori del Soccorso Alpino devono avere frequentato specifici corsi di addestramento, così come previsto dalla normativa vigente. 6. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so gehört die Organisation und Schulung des ärztlichen und nichtärztlichen Personals, sowie die Schaffung der Voraussetzungen von Ausbildungstätigkeiten im Bereich Flugrettung, zu den Aufgaben der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation. 6. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione e l’addestramento del personale medico e non medico, nonché la creazione delle premesse per l’attività di formazione nel settore dell’elisoccorso è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano. 7. Bei jedem Einsatz entscheidet der Pilot nach Absprache mit dem Notarzt, welche weiteren Besatzungsmitglieder oder Personen an Bord genommen werden. Die Entscheidung wird im Einklang mit den zwischen den Rettungsorganisationen und der Landesnot-rufzentrale vereinbarten Modalitäten und Verfahren laut Artikel 5 getroffen. Bei Einsätzen im Gebirge entscheidet der Pilot nach Absprache mit dem Bergretter. 7. Ad ogni intervento il pilota decide, d'intesa con il medico d'emergenza, quali sono i membri dell'equipaggio o le persone da prendere a bordo. La decisione è presa in conformità alle modalità ed alle procedure di cui all'articolo 5, concordate tra le organizzazioni di soccorso e la Centrale provinciale d'emergenza. Negli interventi in montagna la decisione viene presa dal pilota d’intesa con il soccorritore alpino. 8. Alle Besatzungsmitglieder müssen regelmäßig, an höchstens zehn Arbeitstagen spezifische Weiterbildungskurse besuchen, in denen medizinische Themen sowie Erste-Hilfe- und Flugrettungstechniken behandelt werden. Die dafür anfallenden Kosten werden von der Landesregierung vergütet. Ebenso stellt die Landesregierung eine gewisse Anzahl von Flugstunden zur Verfügung, welche als notwendiges Training für die Besatzungs-mitglieder vorgesehen ist. 8. Tutti i membri dell'equipaggio di soccorso devono partecipare regolarmente per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti medici, tecnica di pronto soccorso e di elisoccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale mette a disposizione inoltre un credito di ore di volo per il necessario training di volo dei membri di equipaggio. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 44 Art. 12 Fachliche Aufsicht Art. 12 Vigilanza tecnica 1. Die fachliche Aufsicht über die Einhaltung dieser Verordnung obliegt den Diensten für öffentliche Hygiene der Gesundheitsbezirke des Südtiroler Sanitätsbetriebes, in deren Einzugsgebiet sich die Flugrettungsstützpunkte befinden; in besonderen Fällen übernimmt die Landesabteilung Gesundheitswesen in Absprache mit den genannten Diensten die Aufsicht. 1. La vigilanza tecnica sull'applicazione del presente regolamento è effettuata dai Servizi Igiene Pubblica dei comprensori dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige competenti per il territorio su cui sono dislocate le basi e in casi particolari, in accordo con i predetti servizi, dalla Ripartizione provinciale Sanità. 2. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so kann die fachliche Aufsicht im Sinne des Absatzes 1 an die von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betraute Organisation delegiert werden, die sich zu deren Durchführung geeigneter Fachleute bedienen kann, die nicht Mitglieder der Organisation selbst sein müssen. Die im Falle einer Delegierung durchgeführte fachliche Aufsicht erfolgt anhand der Vorgaben, der im Absatz 1 angeführten Dienste. Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, werden sie den Diensten gemäß Absatz 1 mitgeteilt, damit diese alle notwendigen Maßnahmen treffen können. 2. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, la vigilanza tecnica di cui al comma 1 può essere delegata all’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che per l’espletamento della stessa può servirsi di esperti, che non devono essere membri dell’organizzazione stessa. In caso di avvenuta delega la vigilanza tecnica viene effettuata in base alle indicazioni dei servizi di cui al comma 1. Se vengono riscontrate irregolarità, queste vengono comunicate ai servizi di cui al comma 1, perché questi possono prendere i provvedimenti necessari. Art. 13 Verweis Art. 13 Rinvio 1. Neben den in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen sind jene über den HubschrauberNotarztdienst (HEMS) und den SAR-Dienst bei der Flugrettung im Gebirge anzuwenden, die vom Transportministerium - Generaldirektion für Zivilluftfahrt -, der EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit) und von der Nationalen Zivilluftfahrtbehörde ("ENAC") festgelegt werden, sowie alle weiteren geltenden Flugvorschriften. 1. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le norme inerenti alle operazioni del servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) e SAR – elisoccorso in montagna, emanate dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dall'ENAC, nonché tutte le altre normative vigenti in materia di volo. Art. 14 Aufhebung Art. 14 Abrogazione 1. Dieses Dekret ersetzt das Dekret vom 8. April 2003, Nr. 11. 1. Il presente decreto sostituisce il decreto 8 aprile 2003, n. 11. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 24. Oktober 2013 Bolzano, 24 ottobre 2013 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 45 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1: Note all’articolo 1: Das Landesgesetz vom 17. August 1987, Nr. 21, beinhaltet die „Errichtung des Flugrettungsdienstes“. La legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, contiene l’“Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze ". Anmerkungen zum Artikel 3: Note all’articolo 1: Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, è il seguente: Art. 2 (Aufgaben des Landesflugrettungsdienstes) Art. 2 (Compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze) (1) Aufgaben des Landesflugrettungsdienstes sind (1) I compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze sono: a) il soccorso di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute, qualora l'assistenza necessaria non possa essere fornita diversamente o solo insufficientemente oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico; b) il trasporto di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia e già assistite dal punto di vista medico, per il trasferimento da una struttura ospedaliera ad altra, qualora il trasferimento stesso si renda necessario dal punto di vista medico ed il trasporto non possa avvenire in altro modo oppure solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico; a) b) c) d) die Rettung von Personen, die sich in Lebensgefahr oder in einer erheblichen Gefahr für ihre Gesundheit befinden, wenn die erforderliche Hilfe auf andere Weise nicht, nur unzureichend oder nur mit einer medizinisch nicht vertretbaren Verzögerung erbracht werden kann, die Beförderung von Personen, die eine schwere Verletzung oder eine schwere Gesundheitsstörung erlitten haben und bereits ärztlich versorgt wurden, zum Zweck ihrer Verlegung von einer Krankenanstalt in eine andere, wenn die Verlegung aus medizinischen Gründen erforderlich ist und die Beförderung auf andere Weise nicht oder nur mit einer medizinisch nicht vertretbaren Verzögerung durchgeführt werden kann, die Beförderung von Personen, die eine schwere Verletzung oder eine schwere Gesundheitsstörung erlitten haben, zum Zweck ihrer Untersuchung von einer Krankenanstalt in eine andere, wenn die Untersuchung aus medizinischen Gründen erforderlich ist und die Beförderung auf andere Weise nicht möglich oder aus medizinischen Gründen nicht zumutbar ist, die Beförderung von Ärzten sowie von Arzneimitteln, insbesondere Blutkonserven, medizinischen Geräten, Organen und Organteilen für Transplantationen und dergleichen, wenn dies zur Behandlung von Personen, die sich in Lebensgefahr oder in einer erheblichen Gefahr für ihre Gesundheit befinden, erforderlich ist und die Beförderung auf andere Weise nicht oder nur mit einer medizinisch c) il trasporto da una struttura ospedaliera ad altra di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia, per accertamenti, qualora gli stessi si rendano necessari dal punto di vista medico e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico; d) il trasporto di medici, nonché di farmaci, in modo particolare plasma, apparecchi sanitari, organi o parti di organo per trapianti e simili, qualora questo si renda necessario per la cura di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute e quando il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 e) nicht vertretbaren Verzögerung durchgeführt werden kann die Beförderung der Mitarbeiter von Rettungsdiensten. e) 46 il trasporto di collaboratori di servizi di pronto soccorso. (2) Für die Durchführung des Landesflugrettungsdienstes erläßt die Landesregierung entsprechende Richtlinien. (2) Per l'attuazione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze la Giunta provinciale emana le relative direttive. Anmerkungen zum Artikel 4 und Artikel 6: Note all’articolo 4 e articolo 6: Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, è il seguente: Art. 3 (Führung des Landesflugrettungsdienstes) Art. 3 (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze (1) Das Land kann den Flugrettungsdienst selbst durchführen, mit den staatlichen Behörden aufgrund einer Vereinbarung einen gemeinsamen Flugrettungsdienst einrichten, den Flugrettungsdienst einem Konsortium von Rettungsorganisationen, die diesem beitreten wollen, bzw. einem Zusammenschluss zu einer Arbeitsgemeinschaft derselben, einem privaten Unternehmen oder einem Sonderbetrieb Sanitätseinheit übertragen. (1) La Provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una Azienda speciale Unità sanitaria locale. (2) In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale. (2) Im Falle einer bereits erfolgten Übertragung des Dienstes im Sinne des Absatzes 1 an den Südtiroler Sanitätsbetrieb kann dieser selbst, um das bestmögliche Angebot der Ersten Hilfe im Gebirge zu garantieren, den Flugrettungsdienst einer Körperschaft oder einem Verein anvertrauen, die über eine Flugrettungsbasis in der Provinz Bozen verfügen, welche die von der Staatlichen Zivilen Luftfahrtbehörde (ENAC) vorgegebenen Auflagen erfüllt. Diese Anvertrauung ist in jedem Falle auf die Zeiträume mit großem Urlauberaufkommen beschränkt, so wie diese von der Landesregierung festgelegt werden. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 47 86490 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 24. Oktober 2013, Nr. 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 ottobre 2013, n. 31 Übertragung von Befugnissen in Streitsachen und Regelung der Anwaltschaft des Landes Delega di funzioni in materia contenziosa e disciplina dell’Avvocatura della Provincia DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 21. Oktober 2013 Nr. 1584 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1584 erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Art. 1 Anwendungsbereich Art. 1 Ambito di applicazione 1. Diese Verordnung regelt die Übertragung von Befugnissen in Streitsachen an den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau. 2. Diese Verordnung regelt die Organisation der Anwaltschaft des Landes und ihre Zuständigkeiten, in Durchführung von Artikel 3 Absätze 1, 2 und 3 und Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung. 3. Diese Verordnung regelt außerdem die individuellen Arbeitsverträge der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen der Anwaltschaft des Landes, in Anwendung von Artikel 23 des Gesetzes vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, unter Beachtung der Grundsätze dieses Gesetzes. 1. Il presente regolamento disciplina la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa. 2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l’organizzazione e le competenze dell’Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 3. Il presente regolamento disciplina altresì il contratto individuale di lavoro degli avvocati e delle avvocate assegnate all’Avvocatura della Provincia, in applicazione dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge. Art. 2 Übertragung von Befugnissen an den Landeshauptmann/die Landeshauptfrau Art. 2 Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia 1. Dem amtierenden Landeshauptmann oder der amtierenden Landeshauptfrau werden folgende Befugnisse übertragen: a) Streiteinlassung in Mediationsverfahren und erteilt die entsprechenden Aufträge zur Vertretung und Bestellung der Anwälte und Anwältinnen, b) Streiteinlassung in Zivil- und Verwaltungsverfahren aller Instanzen und erteilt die entsprechenden Aufträge zur Vertretung und Bestellung der Anwälte und Anwältinnen, 1. Al/Alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni: a) costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio; b) costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti civili e amministrativi di ogni grado e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Streiteinberufung Dritter, Einbringen von Widerklagen, falls zweckmäßig, Ernennung Sonderbevollmächtigte für die Schlichtungsversuche, Annahme von Verzichten, gegebenenfalls mit Aufrechnung der Kosten, Einbringen von Anschlussberufungen vor dem Staatsrat, Einbringen von Anschlussrekursen vor dem Kassationsgerichtshof, Einlegung von Widersprüchen gegen Mahndekrete, Betreibung von Zwangsvollstreckungen der Urteile und anderer richterlicher Verfügungen, Beitritt zu Zwangsveräußerungen von Liegenschaften, falls die Ämter vorliegende Forderungen melden, Ergreifen sämtlicher dringender Maßnahmen zur Verteidigung, vorbehaltlich nachträglicher Genehmigung der Landesregierung. c) d) e) f) g) h) i) j) 48 chiamata in causa di terzi; proposizione di domande riconvenzionali, se ritenute opportune; nomina di procuratori speciali per il tentativo di conciliazione; accettazione delle rinunce con eventuale compensazione delle spese; proposizione di appello incidentale al Consiglio di Stato; proposizione di ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di Cassazione; proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo; esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali; k) intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso in cui gli uffici segnalino crediti; l) adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale. Art. 3 Anwaltschaft des Landes Art. 3 Avvocatura della Provincia 1. Beim Generalsekretariat ist die Anwaltschaft des Landes angesiedelt. Sie untersteht funktionell dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau und hat folgende Zuständigkeiten: 1. L’Avvocatura della Provincia è collocata nell’ambito della Segreteria Generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura spettano le seguenti competenze: a) l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione; b) la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a); c) l’assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale a favore dei soggetti di cui alla lettera a); d) la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi; e) il rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali; f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna; g) l’esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti quando tali competenze sia- a) b) c) d) e) f) g) Beistand, Vertretung und Verteidigung vor Gericht der Autonomen Provinz Bozen, der von ihr abhängigen Körperschaften, der Landesagenturen und der anderen mit Landesgesetz errichteten Organismen vor allen Gerichtsbehörden, in Schiedsverfahren und in Mediationsverfahren, Rechtsschutz und Beratung der Rechtssubjekte laut Buchstabe a), außergerichtlicher Beistand in Streitfragen und im Bereich der Verträge der Rechtssubjekte laut Buchstabe a), Vertretung und Verteidigung der Verwalter und des Personals laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in Zivilverfahren, in welche die Betreffenden aus dienstlichen Gründen verwickelt sind, jeweils auf Antrag und mit Ausnahme von Fällen, in denen Interessenskonflikte bestehen, Vergütung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, Zahlung der Rechnungen für externe Verteidigung und Sachverständige, Eintreibung der Anwaltsgebühren und -honorare von den Gegenparteien, wenn diese auf- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 grund eines Urteils, Beschlusses, Dekrets, Verzichts oder Vergleichs zu deren Lasten gehen, h) Betreuung der Vertragsangelegenheiten und Führung des Repertoriums, i) Entwurf, Ausarbeitung und Überprüfung von Rechtsvorschriften, Leistungsverzeichnissen und Akten mit allgemeinem Inhalt, j) Sprachberatung für die Organisationseinheiten der Landesverwaltung und Terminologiearbeit, k) Gewährleistung der sprachlichen Qualität der Rechtsvorschriften und anderer Texte der Landesverwaltung sowie Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen Texten der Landesverwaltung, l) Pflege der ladinischen Sprache, m) Veröffentlichung der Gesetze und Erlass der Durchführungsverordnungen. 49 no poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione; h) i) j) k) la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio; lo studio, l’elaborazione e la revisione di atti normativi, di capitolati e di atti a contenuto generale; la consulenza linguistica alle unità organizzative dell’Amministrazione provinciale e attività terminologica; la qualità linguistica degli atti normativi e di altri testi dell’Amministrazione provinciale nonché la traduzione di norme e di altri testi dell’Amministrazione provinciale; l) la cura della lingua ladina; m) la pubblicazione delle leggi e l’emanazione dei regolamenti. 2. Der Anwaltschaft steht der Anwalt oder die Anwältin des Landes vor; er oder sie koordiniert die Funktionsbereiche und das Amt laut Artikel 4 und weist diesen die Streitsachen, Beratungsaufträge und sonstigen Aufträge zu. Er oder sie führt das Personal gemäß den geltenden Bestimmungen für die Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen, vereinbart die Ziele mit dem Generaldirektor oder der Generaldirektorin und setzt die vertraglichen Verpflichtungen laut Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, um. 3. Der Anwalt oder die Anwältin des Landes berichtet dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau regelmäßig über die durchgeführten Tätigkeiten und legt auf Anfrage entsprechende Berichte vor; er oder sie meldet umgehend etwaige Gesetzeslücken, Interpretationsschwierigkeiten oder sonstige Probleme, die im Rahmen der Tätigkeiten zu Tage kommen. 2. All’Avvocatura è preposto/proposta l’Avvocato/ Avvocata della Provincia, cui compete coordinare le Aree funzionali e l’Ufficio di cui all’articolo 4 e assegnare loro i contenziosi, gli incarichi di consulenza e altri incarichi. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia gestisce il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici di ripartizione, concorda gli obiettivi con il Direttore/la Direttrice generale e provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 3. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia sull’attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte. Art. 4 Gliederung der Anwaltschaft des Landes Art. 4 Articolazione dell’Avvocatura della Provincia 1. Die Anwaltschaft des Landes gliedert sich in folgende Funktionsbereiche und Ämter: a) Bereich Vertragsdienst, b) Bereich Rechtsdienst, c) Bereich Rechtsdienst für das Territorium, d) Amt für Sprachangelegenheiten. 1. L‘Avvocatura della Provincia si articola nelle seguenti aree funzionali ed uffici: a) Area Servizio contrattuale; b) Area Servizio legale; c) Area Servizio legale per il territorio; d) Ufficio Questioni linguistiche. 2. Der Bereich Vertragsdienst hat folgende Zuständigkeiten: Abfassung und Abschluss der Verträge für den Kauf, Verkauf und Tausch von Liegenschaften, für die Begründung von dinglichen 2. All’Area Servizio contrattuale compete quanto segue: redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 - - Rechten und Abschluss der Verträge, die der steuerlichen Registrierung unterliegen, Führung des Repertoriums der Urkunden, welche der steuerlichen Registrierung unterliegen und der Sammlung der Verträge, Anträge auf Einverleibung und Überschreibung im Kataster der im Interesse des Landes abgeschlossenen Urkunden, Überprüfung von Vergabebestimmungen und von Musterverträgen für die Vergabe von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen, Beratung und Rechtsschutz sowie Beistand, Vertretung und Verteidigung vor Gericht in Vergabeverfahren und bei vertraglichen Angelegenheiten im Interesse der Rechtssubjekte laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) samt den dazugehörigen Organen, Verwaltern und Bediensteten, Gutachten über Vergleiche und über die Auflassung von Verfahren in Vertragssachen, Mitwirkung an den Vergabeverfahren des Landes, der Landesbetriebe und –körperschaften, auf Antrag der Vergabestelle. 3. Der Bereich Rechtsdienst hat folgende Zuständigkeiten: Rechtsschutz sowie Beistand, Vertretung und Verteidigung vor Gericht für die Rechtssubjekte laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) samt den dazugehörigen Organen, Verwaltern und Bediensteten, soweit dies nicht einem anderen Funktionsbereich obliegt, verwaltungsrechtliche Beratung, soweit diese nicht einem anderen Funktionsbereich obliegt, Gutachten über Vergleiche und über die Auflassung von Verfahren, soweit diese nicht einem anderen Funktionsbereich obliegen, Kundmachung der Landesgesetze und Erlass der Verordnungen des Landes sowie deren Veröffentlichung im Amtsblatt der Region, Vergütung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, Zahlung der Rechnungen für externe Verteidigung und Sachverständige, soweit dies nicht einem anderen Funktionsbereich obliegt. 4. Der Bereich Rechtsdienst für das Territorium hat folgende Zuständigkeiten: Rechtsschutz sowie Beistand, Vertretung und Verteidigung vor Gericht für die Rechtssubjekte laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) samt den dazugehörigen Organen, Verwaltern und Bediensteten, in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Natur, Landschaft, Raumentwicklung und Umwelt, - 50 contratto soggetto a registrazione fiscale; - tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta dei contratti; - richieste di intavolazione e voltura catastale di atti o documenti contrattuali stipulati nell’interesse dell’Amministrazione provinciale; verifica di norme di gara e di schemi tipo di contratti di affidamento per lavori, beni e servizi; consulenza e tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti di gara e affari contrattuali nell’interesse dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti; - - pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi in materia contrattuale; partecipazione ai procedimenti di gara della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, su richiesta della stazione appaltante. 3. All’Area Servizio legale compete quanto segue: - tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale; - consulenza giuridico-amministrativa, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale; pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale; promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione; rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali; liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale. - - 4. All’Area Servizio legale per il territorio compete quanto segue: tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti nei settori agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del territorio e ambiente; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 verwaltungsrechtliche Beratung in diesen Bereichen, Gutachten über Vergleiche und über die Auflassung von Verfahren in diesen Bereichen, Zahlung der Rechnungen für externe Verteidigung und Sachverständige in diesen Bereichen. 5. Das Amt für Sprachangelegenheiten hat folgende Zuständigkeiten: Sprachberatung für die Landesverwaltung, insbesondere Klärung sprachlicher Grundsatzfragen und terminologischer Fragen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und anderen Texten, Überprüfung aus sprachlicher Sicht von Rechtsvorschriften und anderen Texten der Landesverwaltung von besonderem Interesse für eine breite Öffentlichkeit sowie Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen Texten von besonderer Relevanz, Pflege der ladinischen Sprache, insbesondere Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen Texten ins Ladinische und Pflege der ladinischen Fachterminologie, Terminologiearbeit in den Zuständigkeitsbereichen der Landesverwaltung. - - 51 consulenza giuridico-amministrativa in tali settori; pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi in tali settori; liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna in tali settori. 5. All’Ufficio Questioni linguistiche compete quanto segue: consulenza linguistica per l’Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo; revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell’Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza; - - cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina; raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale. 6. Die Direktoren und Direktorinnen, die den einzelnen Funktionsbereichen beziehungsweise dem Amt vorstehen, koordinieren die ihnen unterstellte Organisationseinheit und führen das Personal im Einklang mit den geltenden Bestimmungen für die Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen. Sie vereinbaren die Ziele mit dem Anwalt oder der Anwältin des Landes. 6. I direttori e le direttrici preposti alle singole Aree funzionali e all’Ufficio coordinano le unità organizzative di relativa competenza e gestiscono il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici d’ufficio. Essi concordano gli obiettivi con l’Avvocato/l’Avvocata della Provincia. Art. 5 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen Art. 5 Avvocati e avvocate 1. Den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen der Anwaltschaft des Landes werden volle Unabhängigkeit und Autonomie in der ausschließlichen und ständigen Behandlung der Rechtsangelegenheiten zugesichert, sowie eine ihrer Berufstätigkeit angemessene Besoldung. 2. Im Arbeitsvertrag wird den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem geistigen Urteil und im Hinblick auf ihre fachliche Vorgehensweise zugesichert. 3. Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen behandeln die ihnen zugeteilten Streitsachen und Beratungsaufträge und üben die Aufgaben laut ihrem Berufsbild im Sinne der Landesbestimmungen aus, sofern vereinbar. 1. Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia sono assicurate la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. 2. Nel contratto di lavoro sono garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e dell’avvocata. 3. Gli avvocati e le avvocate trattano i contenziosi e gli incarichi di consulenza loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 52 4. Bei Meinungsverschiedenheiten in der Behandlung der Angelegenheiten können die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen nach Vorlage eines entsprechenden Berichts beantragen, von der Behandlung der Angelegenheit befreit und entsprechend ersetzt zu werden. 5. Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sorgen für den ständigen Ausbau ihrer beruflichen Kompetenz, um die Qualität der beruflichen Leistungen zu gewährleisten und zur bestmöglichen Ausübung des Berufes beizutragen. 6. Im Sinne von Artikel 23 Absatz 3 des Gesetzes vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, unterliegen die im Sonderverzeichnis eingetragenen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen der Disziplinarbefugnis des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer. 7. Bei Streiks, die von den repräsentativen Organismen der Rechtsanwälte ausgerufen werden, richten sich die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen nach den Entscheidungen der Gegenparteien, wobei in jedem Fall die Interessen der verteidigten Verwaltung zu wahren sind. 4. In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono chiedere, presentando apposita relazione, di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti. Art. 6 Individueller Arbeitsvertrag Art. 6 Contratto individuale di lavoro 1. Um den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen der Anwaltschaft eine ihrem Beruf angemessene Besoldung zu gewährleisten, wird mit diesen jeweils ein individueller Arbeitsvertrag geschlossen; dieser sichert ihnen zusätzlich zur Besoldung nach Funktionsebene eine Freiberuflerzulage bis zu einem Höchstmaß von 90 Prozent des jährlichen Anfangsgehaltes der unteren Besoldungsstufe ihrer Funktionsebene zu, zuzüglich der Anwaltsgebühren und -honorare, die gemäß den Kriterien laut den Absätzen von 2 bis 6 aufgeteilt werden. 2. Die infolge der Verurteilung der unterliegenden Gegenpartei eingetriebenen Anwaltsgebühren und -honorare, oder in jedem Fall, in dem solche zuerkannt werden, werden nach Abzug für Pauschalkosten von 10 Prozent bzw., im Falle einer gemeinsamen Verteidigung mit Korrespondenzanwälten, bis zu 40 Prozent und auf jeden Fall nach Abzug des Einheitsbeitrages, der Registergebühren, der Spesen für Stempelmarken und Zustellungen unter den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die effektiv im Dienst sind, nach Jahresdritteln aufgeteilt; dabei ist das Datum der Quittung über die Einzahlung der Beträge ausschlaggebend. 3. Der Anwalt oder die Anwältin des Landes legt nach Anhören der betroffenen Direktoren und Direktorinnen die Aufteilungs- und Auszahlungs- 1. Per garantire un trattamento economico adeguato alle funzioni professionali esercitate, con gli avvocati e le avvocate dell’Avvocatura viene stipulato un contratto individuale di lavoro, con il quale viene loro accordato, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, un’indennità libero professionale fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza e i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai commi da 2 a 6. 2. I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme. 5. Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione. 6. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le avvocate e gli avvocati iscritti nell’elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 7. In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell’amministrazione difesa. 3. L’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentiti i Direttori e le Direttrici interessati, stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione dei compensi Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 modalitäten der Anwaltsgebühren und -honorare fest, wobei folgende Kriterien berücksichtigt werden: a) die Hälfte des Gesamtbetrages wird unter den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen in gleiche Anteile aufgeteilt, b) die andere Hälfte wird unter den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen anteilsmäßig nach der jeweiligen Freiberuflerzulage aufgeteilt, sofern sie im Bereich Anwaltschaft des Landes mindestens zwei Jahre die Funktion Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin innehatten. 4. Die Anwaltsgebühren und -honorare dürfen 30 Prozent der dem Anwalt oder der Anwältin des Landes bei Vollzeitarbeit zustehenden Jahresbruttoentlohnung nicht übersteigen, unter Berücksichtigung aller zustehenden Lohnelemente. 5. Keinen Anspruch auf Berücksichtigung bei der Aufteilung haben im jeweiligen Zeitraum Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die aus dem Stellenplan herausgenommen wurden, im Wartestand oder abgeordnet sind, zur Verfügung gestellt wurden, in den zeitlichen Ruhestand versetzt wurden, oder sich in Sonderurlaub wegen Mutterschaft, Vaterschaft, Elternschaft befinden, sofern es sich nicht um Heiratsurlaub, Urlaub wegen einer kriegs- oder dienstinvaliditätsbedingten Kur oder um Wartestand wegen Wiedereinberufung zum Wehrdienst oder wegen im Dienst zugezogener Krankheit handelt. Ebenfalls kein Anspruch besteht für den gesamten Zeitraum, in welchem dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin aus welchem Grund auch immer kein Gehalt oder ein gekürztes Gehalt zusteht. 6. Auf die Zahlung der Anwaltsgebühren und honorare wird die Regelung der indirekten Sozialabgaben angewandt. 53 forensi, tenendo presenti i seguenti criteri: a) b) la metà dell’ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate; l’altra metà è ripartita in proporzione all’indennità libero professionale attribuita, purché l’avvocato/l’avvocata abbia prestato servizio nella qualifica di avvocato/avvocata presso l’Avvocatura per almeno due anni. 4. I compensi forensi per ciascun avvocato/ciascuna avvocata non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno dell’Avvocato/dell’Avvocata della Provincia, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi spettanti. 5. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all’avvocato o all’avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio. 6. Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi. Art. 7 Verweis Art. 7 Rinvio 1. Auf den Anwalt/die Anwältin des Landes und dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin sowie auf die Direktoren und Direktorinnen der Funktionsbereiche und des Amtes laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen werden die geltenden Bestimmungen für die Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen beziehungsweise für die Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen angewandt, sowie die Landeskollektivverträge für Führungskräfte, sofern in dieser Verordnung nicht anderweitig verfügt. 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, all’Avvocato/Avvocata della Provincia e al suo sostituto/alla sua sostituta nonché ai Direttori e alle Direttrici delle Aree funzionali e dell’Ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e ai rispettivi sostituti e sostitute si applicano la normativa vigente rispettivamente per i direttori e le direttrici di ripartizione e per i direttori e le direttrici d’ufficio nonché i contratti collettivi provinciali per il personale dirigente. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 54 Art. 8 Übergangsbestimmungen Art. 8 Norme transitorie 1. In erster Anwendung dieser Verordnung wird die amtierende Direktorin der bisherigen Abteilung Anwaltschaft des Landes mit der Leitung der Anwaltschaft des Landes betraut; die amtierenden Direktoren und Direktorinnen der bisherigen Ämter werden mit der Leitung der Funktionsbereiche laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) beziehungsweise des Amtes laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d), jeweils für die Dauer von vier Jahren, betraut. 2. In erster Anwendung dieser Verordnung entfalten die individuellen Arbeitsverträge, die im Sinne von Artikel 7 abgeschlossen werden, ab dem 2. Februar 2013 ihre Wirkung. 1. In prima applicazione del presente regolamento, l’attuale Direttrice dell’Avvocatura e gli attuali Direttori e Direttrici sono preposti rispettivamente all’Avvocatura della Provincia, alle Aree funzionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e all’Ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), per la durata di quattro anni. Art. 10 Änderung der Ämterordnung und Aufhebungen Art. 10 Modifica dell’ordinamento degli uffici e abrogazioni 1. In Punkt 1. der Anlage 1 zum Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, wird nach dem Amt Amt für Statistik (ASTAT) folgendes Amt eingefügt: Amt für Sprachangelegenheiten Sprachberatung für die Landesverwaltung, insbesondere Klärung sprachlicher Grundsatzfragen und terminologischer Fragen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und anderen Texten, Überprüfung aus sprachlicher Sicht von Rechtsvorschriften und anderen Texten der Landesverwaltung von besonderem Interesse für eine breite Öffentlichkeit sowie Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen Texten von besonderer Relevanz, Pflege der ladinischen Sprache, insbesondere Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen Texten ins Ladinische und Pflege der ladinischen Fachterminologie, Terminologiearbeit in den Zuständigkeitsbereichen der Landesverwaltung. 1. Al punto 1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l’Ufficio statistiche (ASTAT) è inserito il seguente ufficio: Ufficio Questioni linguistiche consulenza linguistica per l’Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo; revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell’Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza; 2. In prima applicazione del presente regolamento, i contratti di lavoro individuali stipulati ai sensi dell’articolo 7 hanno decorrenza dal 2 febbraio 2013. 2. In Punkt 1. der Anlage 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, ist die Abteilung Anwaltschaft des Landes aufgehoben. cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina; raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale. 2. Al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia. 3. Artikel 13 Absatz 4 des Kollektivvertrages vom 4. Juli 2002 findet ab dem 2. Februar 2013 auf die Anwälte und Anwältinnen der Anwaltschaft des Landes keine Anwendung. 3. L’articolo 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio 2002 non si applica agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia a partire dal 2 febbraio 2013. - Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 55 4. Der Bereichsvertrag über die Festlegung und Zuordnung der Berufsbilder des Landespersonals vom 8. März 2006 wird, in Bezug auf das Berufsbild Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, ergänzt. 4. Il contratto collettivo di comparto sull’individuazione e ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 8 marzo 2006 relativamente al profilo professionale legale è da intendersi integrato con le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 24. Oktober 2013 Bolzano, 24 ottobre 2013 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 56 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all’articolo 1 comma 1: Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, beinhaltet die „Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“. La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, contiene il “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano". Der Text von Artikel 3 und 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 3 e 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il seguente: Art. 3 (Gliederung der Verwaltungsstruktur) Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa) (1) Die Führungsstruktur der Landesverwaltung besteht aus der Generaldirektion, aus den Ressorts, aus nicht mehr als 25 Abteilungen und 160 Ämtern. (2) Für besonders komplexe Bereiche können im Rahmen der einzelnen Abteilungen eigene Funktionsbereiche geschaffen und vorwiegend mit bereits im Dienst stehenden Führungskräften besetzt werden. (3) Die in Absatz 1 vorgesehene Verwaltungsstruktur, die Benennung und die Aufgaben der einzelnen Führungsstrukturen, die Bereiche sowie die Richtlinien für die entsprechende in den Kollektivverträgen vorgesehene Entlohnung werden mit Durchführungsverordnung bestimmt. (4) Die Abteilungs- und Amtsdirektoren sind befugt, den Erlass von Maßnahmen, die in ihre Zuständigkeit fallen, an die Bereichsdirektoren und an die Koordinatoren von Diensten zu übertragen. (1) La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è composta dalla direzione generale, dai dipartimenti, da non più di 25 ripartizioni e 160 uffici. (2) Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio. (3) L’articolazione della struttura amministrativa di cui al comma 1, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree, nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi vengono determinati con regolamento di esecuzione. (4) I direttori di ripartizione e d’ufficio hanno la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori d’area e ai coordinatori di servizio. Art. 4 (Die Generaldirektion) Art. 4 (Direzione generale) (1) Der Generaldirektion obliegen die Angelegenheiten der ressortübergreifenden Organisation und die allgemeine Koordinierung der Landesverwaltung sowie die Beziehungen zum Rechnungshof. Der Generaldirektion sind die Abteilungen Präsidium und Anwaltschaft sowie Europa des Landes und allenfalls weitere Abteilungen, die im Dekret gemäß Artikel 5 Absatz 2 bestimmt werden, zugeordnet. Hinsichtlich der Vertretung des Landes vor Gericht ist die Anwaltschaft des Landes funktionell vom Landeshauptmann abhängig. (1) La Direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei Conti. Alle dipendenze della Direzione generale sono collocate le Ripartizioni Presidenza ed Avvocatura della Provincia nonché Europa, e altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale. (2) Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale. Egli emana direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere (2) Der Generaldirektor ist direkt dem Landeshauptmann unterstellt. Er erlässt Anweisungen verwaltungstechnischer und allgemeiner Natur, zwecks Durchfüh- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 rung von Beschlüssen der Landesregierung ist er gegenüber den Ressorts weisungsbefugt. (3) Der Generaldirektor übt die Funktion des Generalsekretärs der Landesregierung aus und nimmt die Beurkundung der Verträge, in denen die Landesverwaltung Partei ist, sowie die Beglaubigung der Privaturkunden und einseitigen Rechtsakte im Interesse der Landesverwaltung vor. Er übt außerdem die Funktion eines Ressortdirektors gegenüber den in Absatz 1 genannten Abteilungen aus sowie jene eines Abteilungsdirektors gegenüber den Ämtern oder den Bereichen, die gegebenenfalls im Rahmen der Generaldirektion eingerichtet werden. (4) Der Generaldirektor wird bei Abwesenheit oder Verhinderung durch den Vizegeneraldirektor vertreten. 57 generale; per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti. (3) Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1 e di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Direzione generale. (4) In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 3, Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 10 Absatz 4: Note all’articolo 1 comma 3, articolo 5 comma 5 e articolo 10 comma 4: Das Gesetz vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, hat die “Neue Berufsordnung der Rechtsanwälte" zum Gegenstand. La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha per oggetto la „Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”. Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 1: Note all’articolo 3 comma 1: Das Landesgesetz vom 9. November 2001, Nr. 16, beinhaltet die „Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter und des Personals des Landes und der Körperschaften des Landes“. La legge provinciale del 9 novembre 2001, n. 16, contiene la “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali ". Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 1della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è il seguente: Art. 1 (Gegenstand) Art. 1 (Oggetto) (1) Dieses Gesetz regelt die verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter und des Personals des Landes Südtirol sowie der öffentlichen Körperschaften, die von ihr abhängen oder deren Ordnung in ihre, auch übertragenen Befugnisse fällt. (1) La presente legge disciplina la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate. Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 2: Note all’articolo 3 comma 2: Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“. La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, contiene la “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi ". Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1992, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale, 22 ottobre 1992, n. 17, e successive modifiche, è il seguente: Art. 6 (Verträge) Art. 6 (Contratti) (1) Die Verträge, bei denen das Land Vertragspartner ist, müssen sichere Fristen und Laufzeiten haben. Sie (1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 dürfen keine direkte oder indirekte Dauerbelastung für die Landesverwaltung zur Folge haben, es sei denn aus Gründen besonderer Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit für Letztere, die in der Maßnahme über die Ermächtigung zum Vertragsabschluss anzugeben sind. (2) Zugunsten der Vertragspartner dürfen weder Zinsen noch Provisionen auf Vorschüsse ausgehandelt werden, die eventuell zur Durchführung des Vertrags zu zahlen sind. Es dürfen auch keine Vorschüsse auf die Vergütungen oder keine Provisionen zugunsten von Dritten für Geschäftsvermittlungen gewährt werden. (3) Ist bei der Durchführung eines Vertrags die Erhöhung oder Reduzierung der Lieferungen, Dienste und Bauleistungen erforderlich, so ist der Vertragspartner verpflichtet, diese bis zu einem Fünftel des vereinbarten Preises zu denselben Bedingungen durchzuführen. Bei höheren Beträgen hat er das Recht auf Auflösung des Vertrags und auf Zahlung des Preises der gemäß Vertrag erbrachten Leistungen. (4) Vorbehaltlich dessen, was in Absatz 10 vorgesehen ist, werden die Verträge nach Eingang der von den geltenden Rechtsvorschriften verlangten Unterlagen in Form einer Privaturkunde, durch Auftragsschreiben oder durch den Austausch von Korrespondenz geschlossen und sie sind unmittelbar vollstreckbar. (5) aufgehoben (6) Für jedes durch einen öffentlichen Auftrag zu realisierende Vorhaben übernimmt der sachzuständige Abteilungsdirektor oder ein von ihm designierter Beamter die Aufgaben des einzigen Verantwortlichen. Er nimmt sämtliche mit den Vergabeverfahren verbundenen Aufgaben wahr, führt alle nötigen Ermittlungshandlungen aus und wacht über die korrekte Durchführung der Verträge, die nicht eigens anderen Organen oder Subjekten zugewiesen sind. (7) Für technisch komplexe Aufträge, die nach den Verfahren der öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung zu erteilen sind, kann die Bewertung einer eigenen Kommission anvertraut werden, die nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote von der Ausschreibungsbehörde ernannt wird. Die Bewertungskommission besteht aus drei Fachleuten des betreffenden Bereiches, auch Verwaltungsexterne, die die erforderlichen moralischen und beruflichen Voraussetzungen nachweisen können. In besonderen Fällen kann die Bewertungskommission aus fünf Fachleuten bestehen. Im Falle von Unternehmens-Ideenwettbewerben wird die Bewertung von einer eigenen Bewertungskommission vorgenommen. Die Zahl der Mitglieder dieser Kommission - maximal neun - muss ungerade sein. (8) Der Vertragsabschluss mittels freihändiger Vergabe erfolgt in den Fällen und nach den Modalitäten, die in den Rechtsvorschriften zur Umsetzung der EURichtlinien über die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge und in anderen Sondergesetzen sowie in den Absätzen 15, 16, 17 und 20 vorgesehen sind, und zwar über einen halbamtlichen Wettbe- 58 con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre. (2) Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati. (3) Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto. (4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi. (5) abrogato (6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. (7) Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperta o ristretta, la valutazione può essere affidata a un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove. (8) Alla stipulazione di contratti a procedura negoziata si procede nei casi e con le modalità previsti dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie sull'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, da altre leggi speciali e dai commi 15, 16, 17 e 20, mediante gara informale, alla quale, qualora le leggi speciali non prevedano un numero maggiore, debbono Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 werb. Ist in den Sondergesetzen keine größere Anzahl vorgesehen, sind mindestens fünf Bewerber einzuladen, sofern fünf qualifizierte Unternehmen im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften vorhanden sind. (9) Die Verträge werden unter direkter Verantwortung des zuständigen Abteilungsdirektors gemäß den geltenden Bestimmungen vorbereitet und vervollständigt. Der Abteilungsdirektor sorgt ferner für ihre Aufbewahrung. Ausgenommen sind Verträge, die gemäß Artikel 2643 des Zivilgesetzbuches der Eintragung unterliegen oder im Sinne der Bestimmungen über die Registergebühr termingebunden registriert werden müssen. (10) Die Verträge, die grundbücherlich einzuverleiben sind, werden unter Einhaltung der Bestimmungen des Notariatsgesetzes über die Notariatsakte, soweit diese anwendbar sind, in öffentlich-rechtlicher Form abgefasst, im Verzeichnis gemäß den Artikeln 67 und 68 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. April 1986, Nr. 131, in geltender Fassung, eingetragen und in einer eigenen Sammlung aufbewahrt. Im Auftrag des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin laut Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, kann die Beurkundung dieser Verträge und Akten sowie die Beglaubigung der für diesen Artikel relevanten Privaturkunden und einseitigen Rechtsakte der Direktor bzw. die Direktorin der für die Führung des Repertoriums zuständigen Dienststelle vornehmen. Die diesbezügliche Maßnahme ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. (11) Sofern keine gegenteiligen Bestimmungen vorliegen, gehen in der Regel die mit dem Abschluss von Verträgen anfallenden Steuern und Gebühren zu Lasten der Vertragspartner der Landesverwaltung. Die Kopierspesen werden in der Durchführungsverordnung festgelegt, die aufgrund von Artikel 25 erlassen wird. Es werden keine Sekretariatsgebühren eingehoben (12) Der Abschluss von Verträgen muss in den wesentlichen Teilen von der Landesregierung autorisiert werden, wenn die geschätzten Kosten nach Abzug der Mehrwertsteuer den Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge erreichen oder diesen überschreiten. Abgesehen von den Fällen laut Absatz 24 sind für alle anderen Fälle die Abteilungsdirektoren zuständig. (13) Die Einnahmen- oder Ausgabenzweckbindung erfolgt mit der zum Vertragsabschluss ermächtigenden Maßnahme. Erfolgt die Vergabe über ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter, so teilt der zuständige Abteilungsdirektor der Abteilung Finanzen und Haushalt den Zuschlagsbetrag mit, damit die Zweckbindung oder die Feststellung geändert werden kann. Wird ein passiver Vertrag nicht innerhalb von 365 Tagen nach Erlass der Maßnahme über die Ermächtigung zum Vertragsabschluss abgeschlossen oder hat im Falle der Vergabe über ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Veröffentlichung der entsprechenden Bekanntgabe noch nicht stattgefunden, werden die mit der Maßnahme gebundenen Beträge gelöscht und als Erhausung berechnet. Wird ein aktiver Vertrag nicht innerhalb des Haushaltsjahres abgeschlossen, für welches die Einnahme gebucht ist, so wird die entspre- 59 essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente. (9) I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro: (10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo può provvedere, su delega del direttore generale o della direttrice generale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o la direttrice della struttura organizzativa competente per la tenuta del repertorio. (11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria. (12) La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24. (13) L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con il provvedimento di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con il medesimo sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 chende Einnahme auf Mitteilung des Direktors der vorgehenden Abteilung auf das darauf folgende Haushaltsjahr umgebucht. (14) In direkter Anwendung der EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG wird die vorherige Veröffentlichung im Fall öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die nach Abzug der Mehrwertsteuer einen geschätzten Betrag erreichen, welcher dem Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien im Bereich öffentlicher Vergaben entspricht oder diesen überschreitet, neben der Mitteilung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften durch die Veröffentlichung auf der Webseite des Landes Südtirol gewährleistet. Die Landesverwaltung hat ferner die Möglichkeit, weitere Formen der Veröffentlichung vorzusehen. (15) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, unter 20.000,00 Euro zum Gegenstand haben, bzw. Verträge, die reglementierte oder nicht reglementierte Leistungen intellektueller Art über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, bis zu 100.000,00 Euro betreffen, werden von den Abteilungsdirektoren mittels direkter freihändiger Vergabe an Lieferanten oder Dienstleister ihres Vertrauens vergeben, nach vorheriger Überprüfung der beruflichen Erfahrung und Fähigkeiten Letzterer und Begründung der Wahl im Hinblick auf den zu vergebenden Auftrag. (16) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, zwischen 20.000,00 Euro und 100.000,00 Euro zum Gegenstand haben, oder Verträge, die reglementierte oder nicht reglementierte Leistungen intellektueller Art über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, zwischen 100.000,00 Euro und der Schwelle der Anwendung der EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG, in geltender Fassung, betreffen, werden über einen halbamtlichen Wettbewerb im Sinne von Absatz 8 vergeben. (17) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag zwischen 100.000,00 Euro und der Schwelle der Anwendung der EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG, in geltender Fassung, zum Gegenstand haben, werden nach Bekanntmachung auf der Webseite des Landes Südtirol freihändig vergeben. (18) Die Bekanntmachung laut Absatz 17 muss neben den wesentlichen Vertragselementen folgende Angaben enthalten: Frist für die Einreichung des Antrags auf Einladung zum halbamtlichen Wettbewerb, Höhe der Kaution, die zur Gewährleistung der Seriosität der Bewerbung bei der Antragstellung zu leisten ist, Vergabekriterium, eventuelle Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer am halbamtlichen Wettbewerb wie beispielsweise chronologische Reihenfolge der ordnungsgemäß verfassten und eingegangenen Anträge auf Einladung zum Wettbewerb. 60 all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione competente. (14) In diretta applicazione di quanto disposto dalle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, per gli appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria, al netto di I.V.A., la pubblicità preventiva è garantita, oltre che dalla comunicazione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, dalla pubblicazione dello stesso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. L'amministrazione provinciale può prevedere ulteriori forme di pubblicità. (15) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di importo stimato fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., i direttori di ripartizione procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare. (16) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato compreso tra euro 20.000,00 e euro 100.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentata e non, di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE, e successive modifiche, si procede mediante gara informale ai sensi del comma 8. (17) I contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, e successive modifiche, sono affidati a procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. (18) L'avviso di cui al comma 17 deve contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di invito alla gara informale, l'indicazione della misura della cauzione da prestare a garanzia della serietà della candidatura contestualmente alla richiesta di invito, il criterio di aggiudicazione prescelto, gli eventuali criteri di selezione dei soggetti da invitare alla gara informale, fra i quali può essere individuato anche quello cronologico delle richieste di invito conformi alle prescrizioni dell'avviso pubblico e regolarmente pervenuti. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 61 (19) Für die Beteiligung an den gemäß Artikel 26 des Gesetzes vom 23. Dezember 1999, Nr. 488(CONSIP), in geltender Fassung, abgeschlossenen Rahmenabkommen und die Durchführung dieser Abkommen sind - soweit vereinbar - die Verfahren laut Absatz 15 anzuwenden. In diesem Fall wird von den Grenzen laut Absatz 12 abgesehen. (19) Per l'adesione e l'esecuzione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488(CONSIP), e successive modifiche, trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui al comma 15. In tal caso si prescinde dai limiti di cui al comma 12. (20) Sofern vereinbar, werden die Verfahren laut Absatz 15 ferner in folgenden Fällen angewandt: a) Ankauf beliebiger Güter und Dienstleistungen, bei denen öffentliche Ausschreibungen, freihändige Vergaben, Unternehmens-Ideenwettbewerbe oder die halbamtlichen Wettbewerbe laut den Absätzen 16 und 17 zu keiner Auftragserteilung geführt haben, dessen Ausführung aber nicht verschoben werden kann, b) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, bei denen die Durchführung der Leistungen aus technischen oder künstlerischen Gründen bzw. aus Gründen des Schutzes von Exklusivrechten einem besonderen Lieferanten oder Dienstleister anvertraut werden kann, c) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die in einem gekündigten Vertrag vorgesehen sind, falls dies für nötig oder vorteilhaft erachtet wird, um die betreffende Leistung innerhalb der vertraglichen Fristen zu gewährleisten, d) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die für die Ergänzung von vertraglich vorgesehenen Leistungen erforderlich sind, aber nicht im Rahmen der Vertragserfüllung eingefordert werden können, e) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen des unbedingt Notwendigen, wenn Verträge abgelaufen sind und die für die Erneuerung der Verträge erforderlichen Submissionsverfahren noch laufen bzw. die Vertragserfüllung noch nicht angelaufen ist, f) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die erforderlich sind, um bei unvorhersehbaren und dringlichen Ereignissen Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachen sowie Schäden im Rahmen der öffentlichen Gesundheit und Hygiene oder am geschichtlichen, kunsthistorischen und kulturellen Erbe zu vermeiden. (20) Le procedure di cui al comma 15 si applicano anche in caso di: a) acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali sono stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, procedure ristrette, appalti concorso ovvero le gare informali di cui ai commi 16 e 17, e non possa esserne differita l'esecuzione; (21) In den Fällen laut Absatz 20 Buchstaben d) und e) ist eine direkte freihändige Vergabe ausschließlich an den Inhaber des laufenden oder abgelaufenen Vertrages zulässig. (22) Durch eine entsprechende Durchführungsverordnung werden die Dienstleistungen, Lieferungen und Leistungen geregelt, die sich aufgrund ihrer Natur in Regie durchführen lassen. Diese Verordnung regelt ferner die Modalitäten für die Durchführung der halbamtlichen Wettbewerbe laut den Absätzen 16 und 17, gegebenenfalls mittels elektronischer Datenübermittlung oder anderer Verfahren, sowie Zahlungen und Einhebungen von Abgaben, Sanktionen oder direkte Geldzahlungen. (21) Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 l'affidamento a procedura negoziata diretta è ammesso unicamente con il soggetto titolare del contratto in corso di esecuzione o scaduto. (22) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i servizi, le forniture e le prestazioni che, per loro natura, possono essere eseguiti in economia, le modalità di svolgimento delle gare informali di cui ai commi 16 e 17, anche mediante strumenti informatici, e altre modalità procedurali, compreso il pagamento di spese e la riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta. b) acquisto di beni e servizi, per i quali, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione delle prestazioni possa essere affidata a un particolare fornitore o prestatore di servizi; c) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, laddove sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione della prestazione nel termine previsto dal contratto; acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o nelle more di esecuzione del contratto; d) e) f) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute pubblica o al patrimonio storico, artistico e culturale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 62 (23) Eine Kopie der im Sinne der Absätze 15, 16, 17 und 20 geschlossenen Verträge über einen Betrag von mehr als 50.000,00 Euro wird halbjährlich der Sektion Bozen des Rechnungshofs übermittelt, und zwar gemäß den Vorgaben, die jährlich von der besagten Sektion im Programm über die Gebarungskontrolle für die Zwecke laut Artikel 6 Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 305, in geltender Fassung, auch nur für einzelne Verwaltungsbereiche, vorgesehen sind (24) Die Veröffentlichung von Bekanntmachungen, Ausschreibungen zur Teilnahme an Vergabeverfahren und Ergebnissen derselben erfolgen in der von diesem Artikel und in den Anwendungsanweisungen vorgesehenen Art und Weise. (23) Copia dei contratti di importo superiore a euro 50.000,00, stipulati ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20, è trasmessa, con scadenza semestrale, alla Sezione della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle previsioni del programma di controllo di gestione annualmente definito dalla sezione stessa, anche per singoli settori dell'amministrazione, per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche. Anmerkungen zum Artikel 10 Absatz 1 und 2: Note all’articolo 10 comma 1 e 2: Das Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, beinhaltet die „Benennung und Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung“. Il decreto del Presidente della Provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, contiene la “Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano”. (24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 63 86363 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Oktober 2013, Nr. 606/31.4 DECRETO ASSESSORILE del 8 ottobre 2013, n. 606/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Beregnungskonsortium Nals" – mit Sitz in der Gemeinde Nals: Abänderung der Statuten Consorzio di miglioramento fondiario „Consorzio di irrigazione Nalles" - con sede nel Comune di Nalles: variazione dello statuto … Omissis − − verfügt L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT decreta die Abänderungen und Ergänzungen der Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums „Beregnungskonsortium Nals” – mit Sitz in der Gemeinde Nals, wie es aus den Prämissen hervorgeht mit dem von der Vollversammlung am 23.09.2013 beschlossenen Text zu genehmigen. die mit den obgenannten Abänderungen ergänzten Statuten, die Bestandteil des gegenwärtigen Dekretes bilden, zu genehmigen. − − di approvare le variazioni ed integrazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario “Consorzio di irrigazione Nalles“ – con sede nel Comune di Nalles, come risulta nelle premesse con il testo deliberato dall’assemblea dei consorziati in data 23.09. 2013. di approvare lo statuto, che forma parte integrante del presente decreto, integrato dalle sopraccitate modifiche. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT DR. LUIS DURWALDER L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DOTT. LUIS DURWALDER Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 64 STATUTEN STATUTO DES BODENVERBESSERUNGSKONSORTIUMS “BEREGNUNGSKONSORTIUM NALS” DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “CONSORZIO DI IRRIGAZIONE NALLES” ABSCHNITT 1 Name, Sitz, Zweck und Einzugsgebiet des Konsortiums CAPO 1 Denominazione, Sede, Finalità e Comprensorio consortile Artikel 1 Name und Sitz Articolo 1 Denominazione e sede Das Konsortium benennt sich Bodenverbesserungskonsortium „Beregnungskonsortium Nals“. Es wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3492 vom 20.06.1994 anerkannt und hat seinen Sitz in der Gemeinde Nals. Das Konsortium wird, im Sinne des Landesgesetzes vom 28. September 2009 Nr. 5, durch das vorliegende Statut geregelt. Il consorzio, è denominato Consorzio di miglioramento fondiario “Consorzio di irrigazione Nalles” E’ stato riconosciuto con deliberazione della Giunta provinciale n. 3492 del 20.06.1994 e ha la sua sede nel Comune di Nalles. Il consorzio è regolato, ai sensi della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5, dal presente statuto. Artikel 2 Zweck des Konsortiums Articolo 2 Finalità del consorzio Das Bodenverbesserungskonsortium ist eine juristische Person des Privatrechts, die für die Durchführung, die Instandhaltung und die Verwaltung von gemeinsamen Bodenverbesserungsarbeiten für mehrere unabhängige Grundstücke gegründet wird. Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti. Zu den institutionellen Zwecken des Konsortiums zählen: a) landwirtschaftlich hydraulische Wasserbauten; b) Bauten zur Suche, Speicherung und Nutzung der Gewässer für landwirtschaftliche Zwecke oder zur Trinkwasserversorgung sowie Bau und Instandhaltung von Feld- und Güterwegen und von Seilbahnen, die diese ersetzen können; c) Bau und Instandhaltung von landwirtschaftlichen Gebäuden oder ländlichen Ortschaften, d) Rodungen; e) Bodenverbesserungsarbeiten auf den Almen, Pflanzungen; f) Konsortialanlagen für die Erzeugung, Umwandlung und Verteilung von Elektroenergie für landwirtschaftliche Zwecke; g) mechanische Geräte zur Rodung der Grundstücke; Tra le finalità istituzionali rientrano: a) le opere di sistemazione idraulico-agraria; b) le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle; c) le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di borgate rurali; d) e) i dissodamenti; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni; gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli; gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni; f) g) Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 65 h) jede andere Bodenverbesserung, die zum Vorteil eines oder mehrerer Grundstücke durchgeführt werden kann, und zwar unabhängig vom Gesamtbonifizierungsplan. Zum Zweck einer besseren Verwaltung und um die Möglichkeiten der Nutzung von Liegenschaften im Einzugsgebiet des Konsortiums besser auszuschöpfen, kann das Konsortium, im Rahmen seiner institutionellen Tätigkeit, Konventionen abschliessen und Konzessionen zu einer zeitweiligen Nutzung von Immobilien erteilen. qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di bonifica. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, il consorzio può stipulare, nell’ambito della sua attività istituzionale convenzioni e concedere in godimento temporaneo beni immobili. Das Konsortium kann durch Nebentätigkeit auch eine nicht überwiegende Handelstätigkeit ausüben. Il consorzio può esercitare in via accessoria anche attività commerciale non prevalente. Artikel 3 Einzugsgebiet des Konsortiums Articolo 3 Comprensorio consortile Das Konsortium umfasst die im Lageplan und im Parzellenverzeichnis angeführten Liegenschaften. Dieses Parzellenverzeichnis muss von der Landesregierung genehmigt und von den Konsortialorganen aktualisiert werden. Das Konsortium hat eine Gesamtfläche von 280,01.83 ha in den Katastralgemeinden Nals und Tisens. Die Abänderung des Einzugsgebietes des Konsortiums kann, nach vorherigem Beschluss des Delegiertenrates, bei der Landesregierung beantragt werden. Im Parzellenverzeichnis scheinen alle in das Einzugsgebiet des Konsortiums einbezogenen Grundstücke, sowie deren Eigentümer und weiteren Berechtigten auf. Das Katasterverzeichnis ist in Evidenz zu halten und es müssen darin alle eingetretenen Eigentumsveränderungen verzeichnet werden, welche vom Konsortiumsmitglied oder anderen Anspruchsberechtigten gemeldet werden. Il comprensorio del consorzio é delimitato dalla planimetria e corrisponde ai catastini approvati dalla Giunta provinciale ed aggiornati dagli organi consorziali. Das Katasterverzeichnis besteht aus: Il catasto consortile è composto da: a) dem Verzeichnis aller im Einzugsgebiet gelegenen Parzellen mit ihren Ausmaßen, Eigentümern und Kulturarten. Dieses Verzeichnis bildet die Grundlage für die Berechnung der Beitragsleistungen; a) b) dem Verzeichnis der Beitragsleistungen. b) Das Konsortium darf nicht vor Tilgung aller Schulden und eingegangenen Verpflichtungen aufgelöst werden. h) La superficie é di ha 280,01.83 nei Comuni catastali di Nalles e Tesimo. Può essere fatta richiesta di modifica del comprensorio del consorzio alla Giunta provinciale, previa deliberazione del consiglio dei delegati. Nel catasto consortile sono identificate tutte le proprietà incluse nel comprensorio del consorzio ed i rispettivi proprietari. Il catasto consortile è da tenere aggiornato con indicazione di tutte le variazioni di proprietà comunicate dal consorziato o altri aventi diritto. l’elenco di tutte le particelle situate nel comprensorio consorziale con le relative superfici, i proprietari e le destinazioni colturali; tale elenco rappresenta la base di calcolo per la determinazione del contributo dovuto dai consorziati; l’elenco dei contributi dovuti dai consorziati. Il consorzio non può essere sciolto prima dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi sopravvenuti. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 66 ABSCHNITT 2 Mitgliedschaft CAPO 2 Consorziati Artikel 4 Mitgliedschaft Articolo 4 Consorziati Mitglieder des Konsortiums sind alle öffentlichen und privaten Eigentümer von landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Liegenschaften, welche sich im Einzugsgebiet des Konsortiums befinden. Fanno parte del consorzio i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli compresi nel perimetro del comprensorio territoriale. Die Mitgliedschaft im Konsortium ist obligatorisch. Das Konsortium erstellt ein Parzellenverzeichnis, in welches für jede Liegenschaft der Eigentümer eingetragen wird: Die Eigenschaft als Mitglied wird mit Eintragung der Liegenschaften im Parzellenverzeichnis des Konsortiums erworben. Eigentumsänderungen und Änderungen von realen oder persönlichen Nutzungsrechten sind dem Verwaltungsrat unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen seitens der Anspruchsberechtigten zu melden, damit die Anmerkung im Parzellenverzeichnis erfolgen kann; bis zur Anmeldung schuldet der im Parzellenverzeichnis des Konsortiums eingetragene Eigentümer die volle Beitragsleistung. Die Rechte und Pflichten der Konsortiumsmitglieder werden, anstatt vom Eigentümer, vom Pächter, vom Bewirtschafter oder vom Inhaber dinglicher Nutzungsrechte wahrgenommen, wenn diese per Gesetz oder Vertrag zur Zahlung der Konsortialbeiträge laut Artikel 30 des Landesgesetzes vom 28. September 2009 Nr. 5 verpflichtet sind. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile nel quale sono registrate, per ciascun immobile, le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile. Eventuali variazioni della proprietà o diritti reali o personali di godimento sono da comunicare dagli aventi diritto per iscritto al consiglio di amministrazione del consorzio allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione il proprietario indicato nel catasto consortile risponde per l’intera quota contributiva. Artikel 5 Allgemeine Pflichten Articolo 5 Obblighi generali Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich an die Statuten zu halten, die darin vorgesehenen Leistungen zu erbringen und die Vorschriften für den Betrieb der Konsortialanlagen einzuhalten. Ogni consorziato è tenuto a rispettare lo statuto, ad adempiere le prestazioni dovute e ad osservare il regolamento per la gestione delle opere consortili. Artikel 6 Durchfahrtsrechte Articolo 6 Diritto di attraversamento Jedes Mitglied räumt dem Konsortium das Recht des Durchgangs und der Durchfahrt in dem Ausmaß ein, welches unbedingt notwendig ist, dass die Errichtung, der Betrieb und die Instandhaltung der Vorhaben gemäß Punkt b) des Artikels 2 der vorliegenden Statuten vorgenommen werden kann. Der Verwaltungsrat kann hierfür eine Entschädigung festsetzen. Ogni consorziato riconosce un diritto di attraversamento a favore del consorzio in misura indispensabile ai fini della costruzione, del funzionamento e della manutenzione delle opere di cui al punto b) dell’articolo 2 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di fissare un indennizzo per l’esercizio di questo diritto. Le attribuzioni dei consorziati, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, se questi sono tenuti, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili di cui all’articolo 30 della Legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 67 Artikel 7 Miteigentum Articolo 7 Comproprietà Besteht bei einer Liegenschaft ein Miteigentumsrecht, haben die jeweiligen Miteigentümer einen gemeinsamen Vertreter zu ernennen, der ermächtigt ist, die Miteigentumsgemeinschaft gegenüber dem Konsortium zu vertreten. In caso di comunione, i comproprietari dovranno nominare un unico rappresentante autorizzato a rappresentarli di fronte al consorzio. Solange die Miteigentümer keinen Vertreter ernannt haben, hat das Konsortium das Recht, den Miteigentümer mit der größten Quote als Vertreter anzuerkennen und bei gleicher Quote den ältesten Miteigentümer. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il comproprietario con la quota maggiore e a parità di quote il comproprietario più anziano. Die Miteigentümer einer Liegenschaft werden als einzelnes Konsortialmitglied betrachtet welchem daher das entsprechende Stimmrecht zusteht. Das Stimmrecht wird vom Vertreter der Miteigentumsgemeinschaft ausgeübt. I comproprietari di uno stesso immobile vengono considerati come soggetto consorziato al quale spetta il diritto di voto corrispondente. Il diritto di voto è esercitato dal rappresentante della comunione. ABSCHNITT 3 Organe des Konsortiums CAPO 3 Organi del consorzio Artikel 8 Organe des Konsortiums Articolo 8 Organi del consorzio Die Organe des Konsortiums sind: a) die Vollversammlung; b) der Delegiertenrat; c) der Verwaltungsrat; d) der Präsident; e) die Rechnungsprüfer. Gli organi del consorzio sono: a) l’assemblea; b) il consiglio dei delegati; c) il consiglio d’amministrazione; d) il presidente; e) i revisori dei conti. Die wählbaren Konsortialorgane bleiben fünf Jahre im Amt. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni. Artikel 9 Vollversammlung Articolo 9 Assemblea Die Vollversammlung besteht aus den Eigentümern der im Parzellenverzeichnis des Konsortiums eingeschriebenen Liegenschaften, die den Konsortialbeitrag entrichtet haben. Die Vollversammlung: a) wählt die Mitglieder des Delegiertenrates b) beschließt über alle Angelegenheiten, die der Delegiertenrat der Vollversammlung vorlegt L’assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile. c) d) e) f) beschließt die Auflösung des Konsortiums. genehmigt den Haushaltsvoranschlag, die Haushaltsänderungen und die Abschlussrechnung; beschließt über die Abänderungen des Einzugsgebietes des Konsortiums; beschließt über den Ausschluss aus dem Beregnungsbetrieb. L’assemblea: a) elegge i consiglieri delegati b) delibera su tutte le istanze sottoposte dal consiglio dei delegati all’esame della assemblea generale c) delibera lo scioglimento del consorzio. d) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo; e) f) delibera sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio; delibera sull’esclusione dall’irrigazione. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 68 Den Vorsitz in der Vollversammlung führt der Präsident bzw. derjenige, der sie einberufen hat. La presidenza dell’assemblea spetta al presidente o a chi l’ha convocata. Artikel 10 Einberufung und Wahlsystem Articolo 10 Convocazione e sistema elettorale Der Präsident des Konsortiums beruft die Vollversammlung wenigstens 15 Tage vorher mit Bekanntmachung, in welcher Datum, Uhrzeit und Ort der Einberufung angegeben sind, an der Amtstafel der Gemeinden, die im Einzugsgebiet des Konsortiums liegen, ein. Il presidente del consorzio convoca l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, dell’avviso indicante la data, l’ora e il luogo della convocazione all’albo pretorio dei comuni nei quali ricade il comprensorio consortile. Die Mitglieder haben das Recht, zu beantragen, dass die Behandlung von bestimmten Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt wird. Der Antrag muss jedoch rechtzeitig vor Einberufung der Vollversammlung schriftlich und von wenigstens 20% Anteil der Mitglieder unterschrieben dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden. I soci hanno il diritto di fare inserire nell’ordine del giorno la trattazione di argomenti particolari. La domanda deve essere comunicata al consiglio di amministrazione in tempo utile prima della convocazione dell’assemblea e per iscritto, controfirmata da almeno il 20% dei consorziati. Über Angelegenheiten, die nicht auf der den Mitgliedern bekannt gegebenen Tagesordnung stehen, dürfen keine Beschlüsse gefasst werden. Deliberazioni su argomenti che non risultino nell’ordine del giorno comunicato ai soci, non sono ammesse. Artikel 11 Beschlussfähigkeit Articolo 11 Numero legale Die Versammlung ist mit einem Anteil von 15% der Anspruchsberechtigten beschlussfähig. L’assemblea ha possibilità di deliberare con una quota pari al 15% degli aventi diritto. Artikel 12 Stimmrecht der Mitglieder Articolo 12 Diritto di voto dei consorziati Stimmberechtigt sind alle volljährigen im Katasterverzeichnis des Konsortiums eingetragenen Eigentümer, sofern sie im Besitz der bürgerlichen Rechte sind und ihren Beitrag geleistet haben. Für Körperschaften, Minderjährige oder Entmündigte üben die gesetzlichen Vertreter das Stimmrecht aus. Für juristische Personen, Minderjährige und voll Entmündigte wird das Wahlrecht jeweils vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt; für Gemeinschuldner oder für von der Zwangsverwaltung Betroffene, wird das Wahlrecht vom Kurator oder vom Verwalter ausgeübt. Die Mitglieder haben ihre Stimme persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtige abzugeben. Im Fall von Miteigentum wird auf Art. 7 verwiesen. Hanno diritto al voto tutti i proprietari indicati nel catastino del consorzio che abbiano raggiunto la maggiore età, purché siano nel pieno possesso dei propri diritti e abbiano adempiuto agli obblighi relativi ai contributi dovuti. Per enti, minorenni e interdetti il diritto di voto spetta al legale rappresentante. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore. Die Wahlberechtigten sind zum Zwecke der Wahl ihrer Vertreter im Verwaltungsrat nach den untenangeführten Beitragsstufen gruppiert: Il diritto di voto viene esercitato personalmente oppure attraverso delega scritta. Nel caso di comproprietà trova applicazione quanto disposto dall’articolo 7. Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del consiglio di amministrazione, gli aventi diritto al voto sono raggruppati nelle sottoindicate fasce di contribuenza: Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 - von 0 bis 10.000 m²: 1 Stimmrecht von 10.001 m² bis 30.000 m²: 3 Stimmrechte von 30.000 m² bis 40.000 m²: 4 Stimmrechte über 40.001 m²: 5 Stimmrechte”. − − − − 69 da 0 a 10.000 m²: 1 voto da 10.001 m² a 30.000 m²: 3 voti da 30.000 m² a 40.000 m²: 4 voti oltre 40.001 m²: 5 voti”. Artikel 13 Protokoll der Vollversammlung Articolo 13 Verbale dell’assemblea Die Vollversammlung ernennt einen Schriftführer und wenigstens zwei Stimmzähler. Über jede Vollversammlung ist ein Protokoll zu verfassen, das vom Präsidenten, dem Schriftführer und den Stimmzählern zu unterschreiben ist. L’assemblea nomina un segretario e almeno due scrutatori. Per ogni assemblea si deve redigere un verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori. Artikel 14 Der Delegiertenrat - Zusammensetzung Articolo 14 Il consiglio dei delegati - composizione Der Delegiertenrat besteht aus 5 Mitgliedern, die von der Versammlung in geheimer Abstimmung gewählt werden. Scheidet ein von der Vollversammlung gewähltes Mitglied des Delegiertenrates aus irgendeinem Grund aus dem Amt, wird es vom ersten Nichtgewählten ersetzt. Il consiglio dei delegati è composto da 5 membri eletti dall’assemblea a scrutinio segreto. Sollte die Ersetzung laut obgenanntem Absatz nicht möglich sein und verbleiben weniger als zwei Drittel der Räte, werden alle Mandate erneuert. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al precedente comma e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche. Artikel 15 Einberufung Articolo 15 Convocazione Die Versammlung des Delegiertenrates wird vom Präsidenten einberufen und hat wenigstens zwei Mal im Jahr stattzufinden. Il consiglio dei delegati viene convocato dal presidente non meno di due volte all’anno. Die Versammlung des Delegiertenrates wird weiter vom Präsidenten einberufen, so oft dieser es für notwendig hält oder auf Ersuchen von wenigstens drei Mitgliedern des Delegiertenrates. Die Versammlung des Delegiertenrates wird wenigstens 8 Tage vor dem festgesetzten Datum vom Präsidenten unter Angabe des Datums, Uhrzeit, Ort der Einberufung und der Tagesordnung einberufen. Il consiglio dei delegati viene inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del consiglio dei delegati. La riunione del consiglio dei delegati viene convocata dal presidente almeno 8 giorni prima della data fissata con l’indicazione di data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno. Der Delegiertenrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Il consiglio dei delegati può deliberare, qualora tutti i membri siano stati regolarmente invitati e più della metà di essi siano presenti. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 Articolo 16 Funzioni del consiglio dei delegati Artikel 16 Zuständigkeit des Delegiertenrates Der Delegiertenrat: Il consiglio dei delegati: a) wählt in getrennter Abstimmung den Präsidenten des Konsortiums und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrates; ernennt die Rechnungsprüfer; beschließt über die Abänderungen des Statutes; beschließt über die Kriterien zur Aufteilung der Ausgaben; a) genehmigt die Verordnung zur Ausführung der Bodenverbesserungsarbeiten; beschließt über alle außerordentlichen Angelegenheiten wie 1) die Aufnahme von Krediten oder Darlehen, e) b) c) d) e) f) 2) g) b) c) d) f) die Genehmigung von Projekten; beschließt über alle anderen den Betrieb des Konsortiums betreffenden Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in die Zuständigkeit der anderen Organe fallen. 70 elegge, con votazioni separate, il presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione; nomina i revisori dei conti; delibera sulle modifiche allo statuto consortile; delibera i criteri di ripartizione della spesa; approva il regolamento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario; delibera su tutte le questioni di carattere straordinario, quali: 1) l’accensione di prestiti o mutui passivi; 2) g) l’approvazione dei progetti delle opere; delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio, che non sia di competenza specifica degli altri organi. Artikel 17 Verwaltungsrat Articolo 17 Consiglio d’amministrazione Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern: dem Präsidenten, dessen Stellvertreter und 3 weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden vom Delegiertenrat in geheimer Abstimmung und in separaten Wahlgängen gewählt. Sie werden für die Dauer von 5 Jahren gewählt und sind wieder wählbar. Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates aus irgendeinem Grund aus dem Amt, wird es vom ersten Nichtgewählten ersetzt. Sollte die Ersetzung laut obgenanntem Absatz nicht möglich sein und verbleiben weniger als zwei Drittel der Räte, werden alle Mandate erneuert. Il consiglio d’amministrazione è composto da 5 membri: dal presidente, dal suo sostituto e da 3 ulteriori membri. I membri del consiglio d’amministrazione vengono eletti dal consiglio dei delegati, a scrutinio segreto e con votazioni separate; rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Mitgliedern des Verwaltungsrates, die bestimmte Funktionen ausüben, kann vom Verwaltungsrat eine entsprechende Spesenvergütung zuerkannt werden. Ai soci del consiglio d’amministrazione che esercitano funzioni particolari, il consiglio di amministrazione può concedere il rimborso delle spese. Artikel 18 Einberufung und Beschlussfähigkeit Articolo 18 Convocazione e validità delle delibere Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten einbe- Il consiglio d’amministrazione viene convocato dal Il componente del consiglio d’amministrazione che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al precedente comma e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 71 rufen, so oft dieser es für notwendig hält oder auf Ersuchen von wenigstens 2 Mitgliedern des Verwaltungsrates. presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su domanda di almeno 2 membri del consiglio d’amministrazione stesso. Artikel 19 Aufgaben des Verwaltungsrates Articolo 19 Funzioni del consiglio d’amministrazione Der Verwaltungsrat a) erstellt den jährlichen Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, welche dem Delegiertenrat zur Genehmigung vorgelegt werden; b) schlägt dem Delegiertenrat Statutenänderungen vor, c) beschließt die Tätigkeitsprogramme des Konsortiums; d) beschließt in Bezug auf die Durchführung der Bauten und auf den Betrieb der bestehenden Bauten; e) beschließt, Gerichtsverfahren einzuleiten oder sich auf solche einzulassen, sowie gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche, auch durch Schiedsverträge; f) beschließt die Vergabe der Schatzamts- und Kassendienste; g) sorgt für die Organisation und den Betrieb der Dienste sowie für die Verwaltung der Arbeitsverhältnisse des Personals; h) genehmigt die Regelungen für die Organisation und den Betrieb der Dienste und für die Beziehungen zum Personal; i) beschließt den Erwerb und den Verkauf von unbeweglichen und beweglichen Sachen, das Nutzungspfand, den Tausch, die Pacht, die Erbpacht, die Begründung des Fruchtgenusses, von Hypotheken oder Dienstbarkeiten und die Abtretung von Forderungen; j) legt die Bedingungen für die Vergabe der einzelnen Aufträge, für Akkordarbeiten, für Regiearbeiten, für Lieferungen und für Bestandverträge über Grundstücke fest; k) sorgt für die Aktualisierung des Parzellenverzeichnisses; l) sorgt für den ordnungsgemäßen Erhalt und die Instandhaltung aller Konsortialbauten; m) legt die Sanktionen fest, welche gegenüber den Konsortiumsmitgliedern im Fall von Nichtbeachtung des Statuts und der internen Ordnungen verhängt werden; Il consiglio d’amministrazione: a) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati; b) propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto; c) delibera i programmi di attività del consorzio; n) n) o) äußert sich zu jeder von den Konsortiumsmitgliedern vorgebrachten Beschwerde; autorisiert in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen, dem Statut und den Beschlüssen des Delegiertenrates alle Aus- d) delibera in merito all’esecuzione delle opere, ed al funzionamento di quelle esistenti; e) delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali; f) delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa; provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente; approva i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente; delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito; g) h) i) j) stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e i contratti di locazione di terreni; k) provvede all’aggiornamento del catasto consortile; l) provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili; m) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni; o) si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati; autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 72 norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati. gaben und führt alles aus, was mit der Verwaltung und Wirtschaftsführung des Konsortiums zusammenhängt. Artikel 20 Der Präsident Articolo 20 Il presidente Der Präsident und der Stellvertreter des Präsidenten werden vom Delegiertenrat in der ersten Sitzung gewählt, die vom ausscheidenden Präsidenten des Konsortiums spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Wahl des Delegiertenrates einzuberufen ist. Ist der Präsident verhindert, sind die Geschäfte vom Stellvertreter des Präsidenten zu führen. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio dei delegati nella prima riunione, da convocarsi, da parte del presidente uscente del consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati. Artikel 21 Zuständigkeit des Präsidenten Articolo 21 Funzioni del presidente In caso di impedimento del presidente le relative funzioni vengono svolte dal vicepresidente. Der Präsident des Konsortiums a) ist der gesetzliche Vertreter des Konsortiums; Il presidente del consorzio: a) è il legale rappresentante del consorzio; b) b) c) d) e) f) g) h) i) beruft die Vollversammlung und die Sitzungen des Verwaltungsrates und des Delegiertenrates ein und führt den Vorsitz; unterzeichnet die Verträge, die anderen Verwaltungsakte und den Schriftverkehr, wobei er letzteren, beschränkt auf bestimmte Bereiche, an den Sekretär des Konsortiums delegieren kann; unterzeichnet die Beitragsrollen; beaufsichtigt die Verwaltung des Konsortiums und gewährleistet die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, der internen Ordnungen und des Statuts; sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der Konsortialorgane; bringt dringende Beschwerden und Klagen ein, die er dem Verwaltungsrat und/oder dem Delegiertenrat dann zur Ratifizierung vorlegt; ordnet Zahlungen und Einhebungen an; führt bei den Ausschreibungen zur Vergabe von Aufträgen und Lieferungen den Vorsitz. c) convoca e presiede l’assemblea nonché le sedute del consiglio d’amministrazione e del consiglio dei delegati; firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio; d) e) firma i ruoli di contribuenza; sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti interni e dello statuto; f) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; promuove i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio d’amministrazione e/o del consiglio dei delegati; ordina i pagamenti e le riscossioni; presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture. g) h) i) Artikel 22 Die Rechnungsprüfer Articolo 22 I revisori dei conti Der Delegiertenrat bestellt drei Rechnungsprüfer. Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti: a) vigilano sulla gestione del consorzio; b) assistono alle adunanze del consiglio dei Die Rechnungsprüfer: a) überwachen die Führung des Konsortiums; b) wohnen den Versammlungen des Delegier- Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 73 tenrates und des Verwaltungsrates bei, wenn buchhalterische Fragen behandelt werden; c) legen dem Delegiertenrat einen Bericht über den jährlichen Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung vor. Die Rechnungsprüfer können jederzeit Überprüfungen und Kontrollen durchführen, wobei sie den Delegiertenrat unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis setzen. delegati e del consiglio d’amministrazione, se sono trattate questioni di tipo contabile; c) presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d’esercizio. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati. Art. 23 Unvereinbarkeit Art. 23 Incompatibilità Nicht in die Ämter der Organe laut Art. 8, Buchstaben b), c) und d) dürfen gewählt werden und verlieren ihr Amt, falls sie gewählt worden sind, Personen, die a) in einem abhängigen Arbeitsverhältnis zum Konsortium stehen oder für dieses freiberufliche Aufträge ausführen, b) mit dem Konsortium einen Rechtsstreit anhängig haben, c) mit dem Konsortium bestehende Lieferverträge oder Werkverträge haben, d) die Aufsicht über das Konsortium innehaben. Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’art. 8, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica coloro che hanno: Nicht zu Rechnungsprüfern ernannt werden dürfen a) der Präsident, der Vizepräsident und die Mitglieder des Delegiertenrates, Non possono essere nominati revisori dei conti: a) il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio dei delegati, b) b) le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Personen, die in einem selbstständigen oder abhängigen Arbeitsverhältnis zum Konsortium stehen. a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio, b) lite pendente con il consorzio, c) contratti di fornitura o di appalto in corso con il consorzio, funzioni di vigilanza con il consorzio. d) Scheidet der Rechnungsprüfer aus irgendeinem Grund aus dem Amt, ersetzt ihn der Delegiertenrat innerhalb von drei Monaten. Falls die Rechnungsprüfer schwerwiegende Unregelmäßigkeiten feststellen, verlangen sie vom Präsidenten die sofortige Einberufung des Delegiertenrates. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi. Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità, chiedono al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati. ABSCHNITT 4 Allgemeine Bestimmungen CAPO 4 Disposizioni di carattere generale Artikel 24 Protokolle der Sitzungen der Konsortiumsorgane Articolo 24 Verbali delle sedute degli organi consorziali Über jede Sitzung der Konsortiumsorgane ist eine Niederschrift abzufassen, in der Folgendes vermerkt wird: Datum, Uhrzeit und Ort der Sitzung, die Modalitäten der Einberufung, Name und Funktion der Anwesenden, der entschuldigt oder In occasione di ogni seduta degli organi consorziali deve essere redatto un verbale, il quale dovrà contenere: la data, l’ora ed il luogo della riunione, la modalità di convocazione, il nome e la carica degli intervenuti, degli assenti giustificati e Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 74 unentschuldigt Abwesenden, die Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, die Angabe der Tagesordnung, eine kurze Zusammenfassung der Diskussion, die Stellungnahme jener, die an der Diskussion teilgenommen haben und dies beantragt haben, die gefassten Beschlüsse getrennt über die einzelnen Punkte und die Uhrzeit der Beendigung der Sitzungen. Jeder Teilnehmer hat das Recht zu verlangen, dass seine Stellungnahme in der Sitzungsniederschrift festgehalten wird. Die Niederschriften sind vom Präsidenten und vom Schriftführer zu unterzeichnen. di quelli ingiustificati, la dichiarazione che l’assemblea si è svolta in presenza del numero legale, l’indicazione dell’ordine del giorno, un breve riassunto degli argomenti trattati, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione. Ogni partecipante ha il diritto di mettere a protocollo le proprie dichiarazioni. Artikel 25 Beschwerde gegen Beschlüsse Articolo 25 Reclami contro le deliberazioni Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsrates kann beim Delegiertenrat Beschwerde eingereicht werden. Gegen die Beschlüsse des Delegiertenrates kann von allen Beitragspflichtigen innerhalb von 30 Tagen ab deren Veröffentlichung bei der Landesregierung Beschwerde eingebracht werden. Contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione è possibile ricorrere presso il consiglio dei delegati. Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni. Il reclamo ed il ricorso non sospendono l’esecutorietà della deliberazione consortile impugnata. Die Beschwerde und der Rekurs heben nicht die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Beschlusses auf. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. Artikel 26 Einsicht der Beschlüsse Articolo 26 Accesso alle deliberazioni Die Mitglieder können in die Beschlüsse der Konsortiumsorgane sowie in die Akten, welche die Tätigkeit des Konsortiums betreffen, Einsicht nehmen und auf deren schriftliche Anfrage hin, gegen Bezahlung der entsprechenden Ausgaben, eine Abschrift beantragen. I membri del consorzio possono prendere visione delle delibere degli organi consorziali e degli atti riguardanti l’attività consorziale, e richiederne copia al presidente dietro pagamento delle relative spese. ABSCHNITT 5 Verwaltung CAPO 5 Amministrazione Artikel 27 Geschäftsjahr und Bilanz Articolo 27 Anno finanziario e bilancio Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Die Bodenverbesserungskonsortien erstellen bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres den jährlichen Haushaltsvoranschlag, der nach Kostenstellen ausgearbeitet wird. Die Abschlussrechnung wird bis zum 30. April eines jeden Jahres genehmigt. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I consorzi di miglioramento fondiario predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Dem Präsidenten oder dem Kassier obliegen die Abwicklung des Geldverkehrs und die Verwahrung des Barvermögens und der Belege. Il presidente o il cassiere provvedono ad effettuare gli incassi ed i pagamenti e sono responsabili per la custodia del denaro e dei documenti giustificativi. Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 75 Die Buchungen dürfen nur auf der Grundlage von Belegen durchgeführt werden. Die Belege sind entsprechend den erfolgten Buchungen zu ordnen, lückenlos zu nummerieren und in einem Ordner abzulegen. Zum 31. Dezember eines jeden Jahres sind die Kassabücher abzuschließen und am 1.Jänner des folgenden Jahres neu zu eröffnen. Le registrazioni contabili possono essere effettuate solo se documentate da ricevuta. Le ricevute devono essere ordinate e numerate di modo che corrispondano alle relative registrazioni e conservate in un apposito raccoglitore. I libri contabili devono essere chiusi il 31 dicembre di ogni anno e riaperti il 1 gennaio dell’anno successivo. ABSCHNITT 6 Aufteilung der Beiträge CAPO 6 Riparto di contribuenza Artikel 28 Beiträge an das Konsortium Articolo 28 Contributi consortili Die Beiträge an das Konsortium müssen im Rahmen der für die institutionelle Tätigkeit des Konsortiums getätigten Ausgaben begrenzt bleiben und dem Zweck dienen, die Kosten für den Bau, die Erhaltung, den Betrieb und die Überwachung der Anlagen sowie die Verwaltung des Konsortiums zu decken. I contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale e sono finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio. Die Konsortialbeiträge werden, gemäß Beschluss des Verwaltungsrates, über freiwillige Einzahlungen beim Schatzamt, über den Konzessionär für den Abgabeneinhebungsdienst oder, nach Vereinbarung, über andere Rechtsträger, eingehoben, welche bereits Abgaben oder Gebühren für öffentliche Dienstleistungen von den Mitgliedern des Konsortiums einheben. Die Konsortiumsbeiträge sind vom Konsortialmitglied geschuldet, welches im Konsortialkataster eingetragen ist, sowie von denjenigen, die aufgrund eines beliebigen Rechtstitels, Bodenverbesserungsarbeiten nutzen. I contributi consorziali sono riscossi, previa relativa deliberazione del consiglio di amministrazione, mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili. I contributi consortili sono dovuti dal consorziato che risulta iscritto nel catasto consortile nonché da tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo le opere di miglioramento fondiario. Artikel 29 Aufteilung der Ausgaben Articolo 29 Ripartizione della spesa Die endgültige Aufteilung des Ausgabenanteils zwischen den Eigentümern wird auf der Grundlage des aus den Bodenverbesserungsbauten oder deren einzelnen Einheiten erzielten Nutzens vorgenommen, die provisorische hingegen auf der Grundlage von ungefähren und voraussichtlichen Indizes des erzielbaren Nutzens. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari é fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di miglioramento fondiario o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Artikel 30 Schadenersatz Articolo 30 Risarcimento Schädigen Konsortiumsmitglieder Konsortiumsbauten, leiten sie missbräuchlich die Konsortiumsgewässer ab, verursachen oder begünstigen sie deren Versickerung, Ableitung und dergleichen, behält sich die Konsortiumsverwaltung vor, Qualora membri del consorzio danneggino gli impianti consorziali, deviino abusivamente corsi d’acqua consorziali, provochino o favoriscano il prosciugamento o la deviazione degli stessi ecc., l’amministrazione del consorzio si riserva la facol- Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013 76 zwecks Schadenersatz den Rechtsweg zu beschreiten und von Amtswegen für die Ausführung der nötigen Arbeiten zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zu sorgen. Sie behält sich außerdem die Auferlegung eines zusätzlichen Beitrags vor. Die Mitglieder können solche Maßnahmen des Konsortiums vermeiden, indem sie selbst den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, an das Konsortium den erforderlichen Beitrag leisten oder den entsprechenden Gegenwert des verursachten Schadens zahlen. tà di chiedere il risarcimento del danno anche per via legale e di provvedere d’ufficio alla realizzazione dei lavori necessari per il ripristino dello stato originale. Inoltre si riserva la facoltà di ricorrere all’imposizione di un contributo consorziale aggiuntivo. I membri possono evitare che il consorzio adotti tali provvedimenti ripristinando personalmente lo stato originale, prestando il dovuto contributo nei confronti del consorzio, oppure pagando il controvalore del danno arrecato. ABSCHNITT 7 Auflösung des Konsortiums CAPO 7 Scioglimento del consorzio Artikel 31 Modalitäten zur Auflösung des Konsortiums Articolo 31 Modalità di scioglimento del consorzio Die Auflösung des Konsortiums muss mit einer Mehrheit von mehr als zwei Drittel der Konsortialmitglieder beschlossen werden. In diesem Fall darf das Konsortium nicht vor Tilgung aller Schulden und eingegangenen Verpflichtungen aufgelöst werden, vorbehaltlich der Übernahme der gesamten Aktiva und Passiva durch jenes Konsortium oder jene Körperschaft, welcher das Vermögen des aufzulösenden Konsortiums zugewiesen wird. Lo scioglimento del consorzio deve essere deliberato da una maggioranza superiore ai due terzi dei consorziati. In questo caso il consorzio non può essere sciolto prima dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi sopravvenuti, a meno che il consorzio o l’ente destinatario del patrimonio del consorzio prossimo allo scioglimento non dichiari di assumersi tutte le attività e passività. Dies vorbehaltlich der Bestimmungen, wie sie in Artikel 44, Absatz 22 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, vorgesehen sind. E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 22 dell’art. 44 della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5 Artikel 32 Verweis Articolo 32 Rinvio Neben den Bestimmungen dieser Satzungen gelten die Vorschriften des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5. Oltre alle disposizioni di questo statuto valgono le norme della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5. Art. 33 Gleichstellung Art. 33 Parificazione Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni sottoelencate si riferiscono indistintamente a donne e uomini. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 77 86367 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 16. Oktober 2013, Nr. 1132/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 16 ottobre 2013, n. 1132/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Gemeinde Kiens (BZ) Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Comune di Chienes (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Dekret Nr. 1308 vom 29.12.2011 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 1308 del 29.12.2011 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 06.09.2013 Domanda dd. 06.09.2013 eingereicht von der GEMEINDE KIENS mit rechtlichem Sitz in KIENS (BZ) KIENSER DORFWEG 4C und inoltrata dal COMUNE DI CHIENES con sede legale in CHIENES (BZ) VIA CHIENES 4C e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die GEMEINDE KIENS mit rechtlichem Sitz in KIENS (BZ) KIENSER DORFWEG 4C il COMUNE DI CHIENES Con sede legale in CHIENES (BZ) VIA CHIENES 4C bis 31.10.2023 fino al 31.10.2023 mit Ermächtigungsnummer: 4007 con numero d'autorizzazione: 4007 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 78 Abfallkodex: 080318 (R13, D15) Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen Codice di rifiuto: 080318 (R13, D15) Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 Abfallkodex: 160211 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 160211 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Abfallkodex: 160213 * (R13) Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen Codice di rifiuto: 160213 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 Abfallkodex: 160214 (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Codice di rifiuto: 160214 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Abfallkodex: 200121 * (R13) Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * (R13) Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 200123 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200135 * (R13) Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Abfallkodex: 200136 (R13) Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200140 (R13) Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 (R13) Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200201 (R13) Abfallart: kompostierbare Abfälle Codice di rifiuto: 200201 (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Abfallkodex: 200307 (R13, D15) Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 (R13, D15) Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Gemeindebauhof, Gp. 256/22-Bp.242 KG Ehrenburg Sede di stoccaggio: Cantiere comunale, p.f. 256/22-p.e.242 KG Casteldarne 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend dem Lageplan vom 15.10.2013 aufgestellt werden. 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria del 15.10.2010. 2. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 2. È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Um- 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 79 tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. welt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser Ermächtigung anzuwenden. 8. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 1308 vom 29.12.2011. 9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. 9. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 1308 del 29.12.2011. IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 80 86458 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; - visto l’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg, (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2237 del 17 ottobre 2013 recante ad oggetto “Approvazione del Regolamento recante: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)).”, emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. 1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 29-136/Leg. del 2008 è sostituita dalla seguente: “b) fino al 30 settembre 2014, negli impianti termici ad uso produttivo e misto che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio.”. Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 ottobre 2013 IL VICEPRESIDENTE F.F. ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 81 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: “Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.” - L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: “Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.” Nota all’articolo 1: - L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)) come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: “Art. 2 Combustibili consentiti negli impianti industriali ed assimilati, disciplinati dal titolo I, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) d) e) f) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 82 gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio; emulsioni acqua-gasolio, acqua - kerosene e acqua - altri distillati leggeri e medi di petrolio; biodiesel; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in massa; g) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa; h) emulsioni acqua - olio combustibile e acqua - altri distillati pesanti di petrolio, di cui alle precedenti lettere f) e g); i) legna da ardere (legna tal quale); j) carbone di legna; k) biomasse; l) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento; m) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa; n) biogas; o) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento. L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale. I combustibili di cui al comma 1, lettere f) e g), sono consentiti soltanto nei seguenti casi: a) negli impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare; b) fino al 31 dicembre 2013, negli impianti termici ad uso produttivo e misto, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento funzionano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio. b) fino al 30 settembre 2014, negli impianti termici ad uso produttivo e misto, che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale non superiore a 1 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera f). Negli impianti con potenza termica nominale non superiore a 3 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1 lettera g). Negli impianti termici civili considerati da questo articolo è vietato l'utilizzo dei combustibili di cui al comma 1, lettere f), g), l), m) ed o). Le limitazioni e i divieti previsti dai commi da 4 a 7 si applicano anche per l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera h). Negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei combustibili di cui al comma 1, lettere l) e m), salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.” Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 83 86491 Decreti - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg. Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 24 ottobre 2013 recante ad oggetto “Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.”, emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), questo regolamento definisce i criteri per la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ai fini del rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica da parte delle commissioni per la pianificazione territoriale il paesaggio delle comunità (CPC). 2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a) il piano urbanistico provinciale è indicato come “PUP”; b) l’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come “norme di attuazione”; c) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come “legge urbanistica provinciale”; d) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è denominato “Codice della strada”. 3. Rimane ferma la disciplina di cui alla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) in materia di segnaletica e cartellonistica informativa lungo le strade del vino e le strade dei sapori. Art. 2 Tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari a) b) 1. Ai fini di questo regolamento si distinguono le seguenti tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari: segnali direzionali indicanti sevizi o attività poste lungo o in prossimità dell’itinerario stradale; cartelli o elementi di segnalazione finalizzati a pubblicizzare servizi o attività svolte in prossimità del cartello stesso; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) d) 84 elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche aventi carattere didattico o contenenti informazioni di pubblico interesse inerenti il territorio interessato dalla prevista collocazione; avvisi, manifesti, striscioni o altre tipologie di segnali legati a manifestazioni, gare, eventi sportivi, manifestazioni culturali, religiose e simili di carattere temporaneo. 2. Non è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi da quelli previsti dal comma 1 e comunque di mezzi pubblicitari relativi a prodotti commerciali, a servizi o attività non riconducibili al territorio interessato dalla prevista collocazione. Art. 3 Regime autorizzatorio per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari 1. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), fuori dai centri abitati, come delimitati dai comuni secondo quanto previsto dal Codice della strada, è soggetta al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte delle CPC. 2. I cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Resta fermo l’obbligo di pronta rimozione al termine dell’evento. 3. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati è soggetta alla disciplina stabilita in materia dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera f), della legge urbanistica provinciale. Art. 4 Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari 1. Sotto il profilo paesaggistico, la localizzazione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è orientata al rispetto dei seguenti criteri generali: a) sono privilegiati i luoghi urbanizzati, al fine di preservare le zone integre o paesaggisticamente più vulnerabili; b) è evitata l’installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integrità, previste dall’articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, salvi i casi espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione e tutela delle predette aree; c) è evitata l’interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico; d) è scelta preferibilmente la collocazione verso monte e non verso valle; e) è privilegiata l’aggregazione di segnaletica della medesima tipologia per evitare la dispersione sul territorio, se non produce eccessivi impatti, conflitti ed effetti di barriera visiva; f) è evitato l’affiancamento di segnaletica di differente tipologia per non incorrere in un potenziale conflitto e confusione visiva nella percezione dell’insieme. 2. Nel rispetto dei criteri generali del comma 1, la localizzazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari in relazione alle diverse tipologie indicate dall’articolo 2 avviene nel rispetto dei seguenti criteri specifici di localizzazione e installazione: a) i segnali direzionali previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) sono posizionati a lato della strada possibilmente su pali o su altri elementi di sostegno già esistenti. Essi sono previsti nel numero massimo di 2, uno per ogni senso di marcia, se ciò non interferisce con le esigenze di segnalazione, e sono collocati entro una distanza ragionevole rispetto all’attività da segnalare; b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) sono installati nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) se sono previsti come elementi integrati all’edificio ospitante l’attività, è esclusa l’installazione sulle coperture o comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio. E’ ammessa la collocazione in fregio alle facciate, nel rispetto della composizione architettonica e scegliendo tipologie coerenti con le facciate medesime; 2) se non sono previsti come elementi in aderenza all’edificio, essi sono installati nel rispetto delle visuali da privilegiare. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e in tutti i contesti non urbanizzati in modo intensivo, il numero degli elementi di segnalazione è ridotto allo stretto indispen- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) 85 sabile. La distanza dell’elemento segnalatore rispetto all’edificio ospitante l’attività non deve superare i 50 metri, se ciò non compromette l’efficacia della segnalazione; gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c) sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione redatto dall’ente proponente. 3. I caratteri di forma, dimensione, grafica, colore e le modalità di illuminazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono improntati a generale sobrietà e sono volti alla riduzione del disordine percettivo: a tale scopo è privilegiato il ricorso a forme e materiali tradizionali e non cromaticamente impattanti e, in particolare: a) i segnali direzionali previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) rispettano standard analoghi a quelli previsti dal Codice della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali o alberghieri; b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) hanno caratteristiche coerenti con lo stile e la struttura dell’edificio nel quale sono integrati. E’evitata la tipologia luminosa o illuminata da luce diretta, mentre si predilige quella retro-illuminata o direttamente dipinta sulla facciata. Sono inoltre sconsigliati i pannelli a bandiera fuoriuscenti da spigoli o cromaticamente impattanti. Nel caso di elementi che non sono posti in aderenza all’edifici, la forma da privilegiare è la bacheca lignea di dimensioni contenute. c) gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c) rispettano standard idonei a garantirne la riconoscibilità e ad escludere la ridondanza di informazioni o il disordine percettivo. La collocazione è definita nell’ambito di un programma generale di comunicazione redatto dall’ente proponente. Art. 5 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 1. La domanda per i rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è presentata dal richiedente all’ente gestore della strada, anche per i fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dal codice della strada. Copia della domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è trasmessa dall’ente gestore della strada alla CPC, previa valutazione positiva dell’ente gestore sul rispetto delle norme del codice della strada relative alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della CPC decorre dal ricevimento della domanda trasmessa dall’ente gestore della strada. Il provvedimento della CPC è comunicato all’interessato e all’ente gestore della strada per la conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dal codice della strada. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 24 ottobre 2013 IL VICEPRESIDENTE F.F. ALBERTO PACHER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 86 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: “Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.” - L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: “Art. 54 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Alla Giunta provinciale spetta: la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.” Nota all’articolo 1: - L’articolo 68 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale), così modificato dall'articolo 64 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'articolo 28 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dispone: “Art. 68 Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica a) 1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni previste da questo capo: in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, miniere, costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 b) c) d) a) b) c) 87 non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, inoltre, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a 30.000 volt nonché di impianti eolici; qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico: 1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio; 2) dei parchi naturali provinciali; 3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele paesistiche del piano urbanistico provinciale; 4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 69; omissis la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. 2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi: interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all'articolo 97, comma 1; allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree; opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti. 2 bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete indicati nel comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di una specifica previsione degli strumenti urbanistici. 3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi come specificati all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007. Nelle aree a bosco il regolamento può prevedere la possibilità di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.” Nota all’articolo 3: - Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come citati dall’articolo qui annotato dispongono: “Art. 3 Definizioni stradali e di traffico 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: omissis 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.” “Art. 4 Delimitazione del centro abitato 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.” Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 - 88 L’articolo 36 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale), così modificato dall’articolo 16 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, dall’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15 e dall’articolo 80 della legge provicniale 1 luglio 2011, n. 9, dispone: “Art. 36 Contenuti del regolamento edilizio comunale a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina: le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità; i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che risulti conveniente; le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici; l’eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata; le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 115; le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati; i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d'interesse edilizio; gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5; l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni: 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici; 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti; 3 bis) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento". I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali; ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse. 3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la redazione dei regolamenti edilizi.” Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 89 Nota all’articolo 4: - L’articolo 24 dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), dispone: “Art. 24 Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità 1. Le aree a elevata naturalità sono costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000", dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali individuati in conformità alle norme in materia di aree protette. 2. Le aree a elevata integrità sono costituite dai ghiacciai, dalle rocce e dalle rupi boscate. 3. Fatto salvo quanto previsto da questa sezione, per la tutela delle aree a elevata naturalità e a elevata integrità si applica la normativa di settore.” _________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 90 86383 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. September 2013, Nr. 1396 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 settembre 2013, n. 1396 Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 06 und 07 vom 11.04.2013 Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari nn. 06 e 07 dell’11/04/2013 Die Gemeinde Kurtatsch a.d.W. beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan: Il Comune di Cortaccia s.S.d.V. propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 06 vom 11.04.2013 Delibera consiliare n. 06 dell’11/04/2013 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 3.100 m² auf Gp. 2121, 2122, 2123 KG Kurtatsch, gemäß graphischer Unterlage. Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 3.100 m² ca., situata sulle pp.ff. 2121, 2122, 2123 CC Cortaccia, secondo l’allegato grafico. Die Landesregierung hat die Kulturänderung mit Beschlüssen Nr. 1572 und 1573 vom 29.10.2012 ermächtigt. Ratsbeschluss Nr. 07 vom 11.04.2013 La Giunta provinciale con delibere nn. 1572 e 1573 del 29.10.2012 ha autorizzato il cambio di coltura. Delibera consiliare n. 07 dell’11/04/2013 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 2.930 m² auf Gp. 2392, 2393, 2394 KG Kurtatsch, gemäß graphischer Unterlage. Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 2.930 m² ca., situata sulle pp.ff. 2392, 2393, 2394 CC Cortaccia, secondo l’allegato grafico. Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 147 vom 05.12.2012, die Kulturänderung ermächtigt. Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 147 del 05.12.2012 ha autorizzato il cambio di coltura. Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden; Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni; Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 29.08.2013 die Anträge überprüft und zu RB 07/2013 positives Gutachten erteilt. RB 06/2013 hat sie in Anlehnung an das negative Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (EMail vom 04.08.2013) nicht gutgeheißen. Die beantragte Rodung stellt eine Verarmung der Landschaft dar und ist auch aus ökologischen Gründen nicht vertretbar. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 29/08/2013 ha esaminato le proposte ed ha espresso parere favorevole alla del. cons. n. 07/2013. Non ha accettato invece la del. cons. n. 06/2013, in conformità al parere negativo dell’ufficio ecologia del paesaggio (E-Mail del 04.08. 2013). Il disboscamento richiesto rappresenta un impoverimento del paesaggio ed anche dal punto di visto ecologico non è accettabile. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten nicht zu Eigen und genehmigt beide Änderungen wie von der Gemeinde beantragt. La Giunta provinciale non si associa a detto parere ed approva le due modifiche come richieste dal Comune. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 91 beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Cortaccia s.S.d.V., come segue: Ratsbeschluss Nr. 06 vom 11.04.2013 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 3.100 m² auf Gp. 2121, 2122, 2123 KG Kurtatsch, wird in Abweichung vom negativen Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde beantragt, genehmigt. Delibera consiliare n. 06 dell’11/04/2013 Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 3.100 m² ca., situata sulle pp.ff. 2121, 2122, 2123 CC Cortaccia, in difformità al parere negativo della Commissione urbanistica provinciale, come proposta dal Comune. Ratsbeschluss Nr. 07 vom 11.04.2013 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 2.930 m² auf Gp. 2392, 2393, 2394 KG Kurtatsch, wird genehmigt. Delibera consiliare n. 07 dell’11/04/2013 Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 2.930 m² ca., situata sulle pp.ff. 2392, 2393, 2394 CC Cortaccia. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 92 86451 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. September 2013, Nr. 1398 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 settembre 2013, n. 1398 Gemeinde Algund: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde Ratsbeschlüsse Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April 2013 Comune di Lagundo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale - Delibere consiliari n. 16, 17 e 18 del 4 aprile 2013 Die Gemeinde Algund hat mit den Ratsbeschlüssen Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April 2013 folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt: Il Comune di Lagundo ha proposto con le delibere consiliari n. 16, 17 e 18 del 4 aprile 2013 le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 16 vom 4. April 2013 Delibera consiliare n. 16 del 4 aprile 2013 Eintragung der Wasserfassung und der erdverlegten Druckrohrleitung für Bewässerungswasser des Bodenverbesserungskonsortiums Algund – Gratsch gemäß Bestand. Außer Bewässerungszwecken dient die Beregnungsleitung über den Großteil des Jahres der Bereitstellung von Feuerlöschwasser für einen guten Teil des Ortsgebietes von Algund. Inserimento secondo lo stato di fatto della presa d’acqua e della condotta forzata interrata del consorzio di bonifica Lagundo – Quarazze. Oltre la messa a disposizione d’acque irrigue la condotta serve durante la maggior parte dell’anno a fornire acqua antincendio per buona parte dell’abitato di Lagundo. Das Amt für Gewässerschutz hat mit Schreiben vom 5. August 2013, Prot. Nr. 425321 ein positives Gutachten mit Bedingungen erteilt. L’Ufficio tutela acque ha espresso un parere favorevole in merito con condizioni con nota del 5 agosto 2013, protocollo n. 425321. Ratsbeschluss Nr. 17 vom 4. April 2013 Delibera consiliare n. 17 del 4 aprile 2013 1. 1. 2. Umwidmung von ca. 1.000 m² der GP 83, KG Forst und der GP.en 1098, 1100/2 und 1922, K.G. Algund I von Wald in Landwirtschaftsgebiet. Die betroffene Fläche soll in Zukunft als Obstwiese genutzt werden. Umwidmung von ca. 2.000 m² der GP.en 83, 346 und 86, K.G. Forst und der GP.en 1098, 1099, 1100/2 und 1922, K.G. Algund I von Wald in Landwirtschaftsgebiet. Hierbei handelt es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand. 2. Trasformazione di ca. 1.000 m² della p.f. 83, C.C. Foresta e delle pp.ff. 1098, 1100/2 e 1922, C.C. Lagundo I da bosco in zona di verde agricolo. In futuro l’area in oggetto sarà utilizzata come frutteto. Trasformazione di ca. 2.000 m² delle pp.ff. 83, 346 e 86, C.C. Foresta e delle pp.ff. 1098, 1099, 1100/2 e 1922, C.C. Lagundo I da bosco in zona di verde agricolo. In questo caso si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. Das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 29. Juni 2012, Prot. Nr. 363700) und das Amt für Landschaftsökologie (E-Mail vom 5. September 2013) haben die Abänderung befürwortet. L’Ispettorato forestale di Merano (nota del 29 giugno 2012, protocollo n. 363700) e l’Ufficio ecologia del paesaggio (e-mail del 5 settembre 2013) hanno approvato la modifica. Ratsbeschluss Nr. 18 vom 4. April 2013 Delibera consiliare n. 18 del 4 aprile 2013 1. 1. Umwidmung von ca. 2.090 m² der GP.en 1180 und 1941/1, K.G. Algund von Land- Trasformazione di ca. 2.090 m² delle pp.ff. 1180 e 1941/1, C.C. Lagundo da zona di Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2. wirtschaftsgebiet in Wald. Diese Umwidmung erfolgt in Anlehnung an das Schreiben des Forstinspektorates Meran vom 12. Juni 2012, Prot. Nr. 84.02.06/2. Umwidmung von ca. 350 m² der GP.en 1180 und 1941/1, K.G. Algund von Wald in Landwirtschaftsgebiet. Hierbei handelt es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand. 2. 93 verde agricolo in bosco. Questa trasformazione avviene in adeguamento alla nota dell’Ispettorato forestale di Merano del 12 giugno 2012, protocollo n. 84.02.06/2. Trasformazione di ca. 350 m² delle pp.ff. 1180 e 1941/1, C.C. Lagundo da bosco in zona di verde agricolo. In questo caso si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. Das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 12. Juni 2013) und das Amt für Landschaftsökologie (E-Mail vom 5. September 2013) haben die Abänderung befürwortet. L’Ispettorato forestale di Merano (nota del 12 giugno 2012) e l’Ufficio ecologia del paesaggio (e-mail del 5 settembre 2013) hanno approvato la modifica. Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung hat mit Schreiben vom 17. Juni 2013, Prot. Nr. 336172 ein positives Gutachten mit Vorschriften erteilt. L’Ufficio sistemazione bacini montani ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota dl 17 giugno 2013, protocollo n. 336172. Gegen den Ratsbeschluss Nr. 16 vom 4. April 2013 wurde ein Einwand von Seiten der Frau Ruth Brunner eingebracht. Verso la delibera consiliare n. 16 del 4 aprile 2013 è stata presentata un’osservazione da parte della signora Ruth Brunner. Der Gemeinderat hat mit Ratsbeschluss Nr. 30 vom 28. Juni 2013 zum eingebrachten Einwand Stellung genommen und diesen angenommen. Il Consiglio comunale ha preso posizione sull’osservazione con delibera consiliare n. 30 del 28 giugno 2013, ed ha accolto la stessa. Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 12. September 2013 die Anträge überprüft und ein positives Gutachten erteilt. Der von Frau Ruth Brunner eingebrachte Einwand wird mit der von der Gemeinde in ihrer Stellungnahme (Ratsbeschluss Nr. 30/2013) angeführten Begründung, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, angenommen. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 12 settembre 2013 ha esaminato le modifiche richieste e ha espresso un parere favorevole. L’osservazione presentata dalla signora Ruth Brunner viene accolta con la motivazione espressa dal Comune nella sua presa di posizione (delibera consiliare n. 30/2013) che la Giunta provinciale fa propria. Die Änderung des Bauleitplanes ist durch das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, Artikel 19, 20 und 21 geregelt. La modifica al piano urbanistico è regolamentata attraverso la legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articoli 19, 20 e 21. Die Landesregierung macht sich das Gutachten der Landesraumordnungskommission zu Eigen und La Giunta provinciale fa proprio il parere della Commissione urbanistica provinciale e beschließt delibera mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi die von der Gemeinde Algund mit den Ratsbeschlüssen Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April 2013 beantragten Abänderungen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen. di approvare le modifiche, proposte dal Comune di Lagundo con le delibere consiliari n. 16, 17 e 18 del 4 aprile 2013, come specificato nelle premesse. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 94 Der von Frau Ruth Brunner eingebrachte Einwand ist angenommen. L’osservazione presentata dalla signora Ruth Brunner è accolta. Das Landwirtschaftsgebiet sowie der Wald werden der akustischen Klasse II gemäß Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 zugeordnet. La zona di verde agricolo nonché il bosco vengono associati alla classe acustica II ai sensi della legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. Questa delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 95 86443 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. September 2013, Nr. 1418 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 settembre 2013, n. 1418 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Tscherms, Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim Ansitz "Baslan", Bpp. 78 und 642, in E.Zl. 37/I, K.G. Tscherms Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Cermes, l'edificio abitativo secondario e il rustico della residenza "Balsan", pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C. Cermes Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere den Artikel 45; visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in particolare l’articolo 45; Nach Einsichtnahme in den Unterschutzstellungsvorschlag des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege vom 26.06.2013, Prot. Nr. 36.11/355291, betreffend das Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim den Ansitz „Balsan“, Bpp. 78 und 642 in E.Zl. 37/I, K.G. Tscherms, Gemeinde Tscherms; vista la proposta del direttore della ripartizione provinciale beni culturali dd. 26.06.2013, prot.n. 36.11/355291, per un nuovo vincolo diretto di tutela storico-artistica riguardante l´edificio abitativo secondario e il rustico della residenza “Balsan”, site sulle pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C. Cermes, comune di Cermes; Festgestellt, dass der Eigentümer im Laufe des Verfahrens im Sinne von Artikel 15 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.10.1993 keine schriftliche Gegenäußerung vorgelegt hat; constatato che nel corso del procedimento il proprietario non ha presentato controdeduzioni scritte ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 17, del 22.10.1993; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: a) a) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) das Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim Ansitz „Balsan“, Bpp. 78 und 642 in E.Zl. 37/I, K.G. Tscherms, Gemeinde Tscherms di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) l´edificio abitativo secondario e il rustico della residenza “Balsan”, site sulle pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C. Cermes, comune di Cermes unter direkten Denkmalschutz zu stellen. Eigentümer: Proprietario: Von Bach Friedrich Karl, geboren am 30.05.1962 in Tscherms Von Bach Friedrich Karl, nato il 30.05.1962 a Cermes Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 96 Begründung: Motivazione: Spätmittelalterlicher Baukern, im 17. Jahrhundert überformt. Keller mit Sichtmauerwerk, im ersten Stock gewölbter Hausgang, Doppelbogenfenster. Fassade im späten 19. Jahrhundert verändert, aufgestockt mit vermauertem Bundwerkgiebel. Wirtschaftstrakt mit Stall im Erdgeschoss. Interessante Formen, zumal die Fassade der eines Ansitzes angeglichen ist. Turm mit gewölbtem Erdgeschoß und mehrere Doppelbogenfenster im ersten Stockwerk. Im Obergeschoß Scheunennutzung. 19. Jh. 2. Hälfte. Nocciolo costruttivo tardo-medioevale, riformato nel 17° secolo. Cantina con muro a vista, al primo piano corridoio a volta, finestre a doppia arcata. Facciata modificata nel tardo 19° secolo, innalzata con timpano a capriata murato. Parte rurale con stalla a piano terra. Forme interessanti, principalmente la facciata comparabile a quella di una residenza. Torre con piano terra a volta e molteplici finestre a doppia arcata al primo piano. Piano superiore usato come granaio. Seconda metà del 19° secolo. b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzellen zu verständigen. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario delle particelle vincolate. c) beim Grundbuchsamt in Meran den Antrag auf Eintragung des direkten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzellen zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen. c) di presentare all’Ufficio Tavolare di Merano domanda di annotazione del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico delle particelle di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 97 86423 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. September 2013, Nr. 1432 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 settembre 2013, n. 1432 Gemeinde Villanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Villanders Ratsbeschluss Nr. 5 vom 05.03.2013 Comune di Villandro: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nel C.C. Villandro Delibera consiliare n. 5 del 05/03/2013 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Villanders. La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Villandro. Der Gemeinderat von Villanders beantragt mit Beschluss vom 05.03.2013 Nr. 5 eine Ausweisung einer Erweiterungszone C1 mit einer Fläche von 2.004 m² in Sauders auf der Gp. 1688/1, K.G. Villanders, gemäß graphischer Unterlagen. Il Consiglio comunale di Villandro con delibera comunale n. 5 del 05/03/2013 propone una previsione di una zona d’espansione C1 con 2.004 m² nella localitá Sauders sulla p.f. 1688/1 C.C. Villandro, secondo gli allegati grafici. Gegen den Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso la succitata delibera non sono state presentate né proposte ne osservazioni. Das Amt für Geologie und Baustoffprüfung (Schreiben vom 03.06.2013, Prot. Nr. 308997) und die Abteilung Straßendienst (Schreiben vom 07.06.2013, Prot. Nr. 320376) haben ein positives Gutachten mit Bedingungen abgegeben. L’Ufficio Geologia e prove materiali (lettera del 03/06/2013, n. prot. 308997) e la ripartizione Servizio strade (lettera del 07/06/2013, n. prot. 320376) hanno espresso un parere positivo con condizioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 01.08.2013 die beantragte Änderung überprüft und in Anlehnung an das negative Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (EMail vom 24.07.2013) die Abänderung abgelehnt, da sich die Zone im Landschaftsschutzgebiet befindet. Die Weiterentwicklung des Weilers muss kompakt erfolgen um zu verhindern, dass der Weiler durch das Wachsen entlang der Verkehrsachsen weiter in die Länge gezogen wird. Eine Bebauung innerhalb des Schutzgebietes ist landschaftlich nicht tragbar. La Commissione urbanistica provinciale, ha esaminato la modifica proposta nella seduta del 01/08/2013 ed in conformità al parere negativo dell’Ufficio Ecologia del paesaggio (e-mail del 24/07/2013) ha rigettato la trasformazione, visto che la zona si trova in una zona di tutela paesaggistica. Lo sviluppo del borgo deve avvenire in modo compatto per evitare un allungamento del borgo tramite la crescita lungo l’asse stradale. Un’edificazione in mezzo la zona di tutela non è sostenibile paesaggisticamente. Die Landesregierung stützt sich auf das Landesraumordnungsgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13, insbesondere auf die Art. 19, 20 und 21. La Giunta provinciale ha preso visione. della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, in particolare degli artt. 19, 20 e 21. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise a voti unanimi legalmente espressi die von der Gemeinde Villanders, mit Beschluss di approvare in difformità al parere della Commis- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 98 Nr. 5, vom 05.03.2013 beantragte Änderung des Bauleitplanes, in Abweichung vom Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde vorgeschlagen zu genehmigen. sione urbanistica provinciale, la modifica al piano urbanistico come proposta dal Comune di Villandro con delibera comunale n. 5 del 05/03/2013 Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 99 86425 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. Oktober 2013, Nr. 1470 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 ottobre 2013, n. 1470 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde St. Ulrich, Gebäude "Col de Flam de Sot", Bp. 190 in E.Zl. 126/I, K.G. St.Ulrich Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Ortisei, edificio "Col de Flam de Sot", sito sulla p.ed. 190 in P.T. 126/I, C.C. Ortisei Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere den Artikel 45; visto il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in particolare l’articolo 45; Nach Einsichtnahme in den Unterschutzstellungsvorschlag des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege vom 06.06.2013, Prot. Nr. 36.11/ 317847, betreffend das Gebäude „Col de Flam de Sot“, Bp. 190 in E.Zl. 126/I, K.G. St. Ulrich, Gemeinde St. Ulrich; vista la proposta del Direttore della Ripartizione Provinciale Beni Culturali dd. 06.06.2013, prot.n. 36.11/317847, per un nuovo vincolo diretto di tutela storico-artistica riguardante l´edificio “Col de Flam de Sot”, sito sulla p.ed. 190, in P.T. 126/I, C.C. Ortisei, Comune di Ortisei; Festgestellt, dass die Eigentümer im Laufe des Verfahrens im Sinne von Artikel 15 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.10.1993 keine schriftliche Gegenäußerung vorgelegt haben; constatato che nel corso del procedimento i proprietari non hanno presentato controdeduzioni scritte ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 17, del 22.10.1993; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: a) a) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) das Gebäude “Col de Flam de Sot”, Bp. 190 in E.Zl. 126/I, K.G. St.Ulrich, Gemeinde St.Ulrich di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) l´edificio “Col de Flam de Sot”, sito sulla p.ed. 190, in P.T. 126/I, C.C. Ortisei, Comune di Ortisei unter direkten Denkmalschutz zu stellen. Eigentümer: Proprietari: Alois Nocker, geboren in Brixen am 26.09. 1971 Claudia Maria Nocker, geboren in Brixen am 30.07.1969 Alois Nocker, nato il 26.09.1971 a Bressanone Claudia Maria Nocker, nata il 30.07.1969 a Bressanone Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 100 Karl Josef Nocker, in Brixen am 14.02.1966 geboren Karl Josef Nocker, nato il 14.02.1966 a Bressanone Begründung: Motivazione: Einhof, entlang der Firstlinie in zwei Teile unterteilt. Nach Westen Wirtschaftsgebäude, als Mauerbau aufgeführter Stall und in Blockbauweise errichteter Stadel, nach Süden Trockensöller (Palincin). Einfacher Wohnbereich mit zwei getäfelten Stuben, diese Anfang 20. Jahrhundert. Eingang an der ostseitigen Traufenseite. Kernbau aus dem 16. Jahrhundert. Unico edificio prolungato (Einhof), suddiviso in due parti lungo la linea di colmo. Ad ovest si trova l´edificio agricolo, stalla costruita in muratura e fienile eretto in legno, a sud balcone per l´asciugatura del grano (palincin). Semplice zona d´abitazione dotata di due stube con pannelli in legno, queste del 20° secolo. Entrata sul lato est del lato grondaia. Nucleo costruttivo del 16° secolo. b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege die Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa ai proprietari della particella vincolata. c) beim Grundbuchsamt in Klausen den Antrag auf Eintragung des direkten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen. c) di presentare all’Ufficio Tavolare di Chiusa domanda di annotazione del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 101 86373 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. Oktober 2013, Nr. 1485 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 ottobre 2013, n. 1485 Gemeinde Bozen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 28 vom 14.05.2013 Comune di Bolzano: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 28 del 14/05/2013 Die Gemeinde Bozen beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 28 vom 14.05.2013 in der Zone „Werth“ in der Pfarrhofstrasse, die Umwidmung von Zone für öffentliche Bauten und Anlagen – CV, in Wohnbauzone C2 – Erweiterungszone, im Sinne der Art. 22/ter und 87/bis L.G. 13/98 (mit Durchführungsplan), einer Fläche von rund 3.000 m² auf Gp. 1550, 2397 und Bp. 2763 KG Zwölfmalgreien, gemäß graphischer Unterlage. Il Comune di Bolzano con delibera consiliare n. 28 del 14/05/2013 propone presso l’area “Werth” in Via Maso della Pieve la trasformazione da zona per opere ed impianti pubblici – CV, a zona residenziale C2 - zona di espansione, ai sensi degli artt. 22/ter ed 87/bis della L.P. 13/98 (con piano di attuazione),di un’area di 3.000 m² ca., situata sulle pp.ff. 1550, 2397 e p.ed. 2763 CC Dodiciville, secondo l’allegato grafico. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 26.09.2013 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 26/09/2013 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Bozen mit Ratsbeschluss Nr. 28 vom 14.05.2013 beantragte Ausweisung einer Wohnbauzone C2 – Erweiterungszone, im Sinne der Art. 22/ter und 87/bis L.G. 13/98 (mit Durchführungsplan), auf Gp. 1550, 2397 und Bp. 2763 KG Zwölfmalgreien in der Zone „Werth“ in der Pfarrhofstrasse, zu genehmigen. Hierfür wird eine Fläche von rund 3.000 m² umgewidmet, die derzeit als Zone für öffentliche Bauten und Anlagen – CV, ausgewiesen ist. di approvare la previsione di una zona residenziale C2 - zona di espansione, ai sensi degli artt. 22/ter ed 87/bis della L.P. 13/98 (con piano di attuazione), situata sulle pp.ff. 1550, 2397 e p.ed. 2763 CC Dodiciville, presso l’area “Werth” in Via Maso della Pieve, come proposta dal Comune di Bolzano con delibera consiliare n. 28 del 14/05/ 2013. A tale scopo viene trasformata un’area di 3.000 m² ca., che attualmente è classificata come zona per opere ed impianti pubblici – CV. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. 102 La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 103 86440 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. Oktober 2013, Nr. 1490 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 ottobre 2013, n. 1490 Gemeinde Montan: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 12 vom 17.04.2013 und Nr. 22 vom 06.06. 2013 Comune di Montagna: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari n. 12 del 17/04/2013 e n. 22 del 06/06/2013 Die Gemeinde Montan beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan: Il Comune di Montagna propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 12 vom 17.04.2013 Delibera consiliare n. 12 del 17/04/2013 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.000 m² auf G.p. 1503/14 K.G. Montan, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich um eine Richtigstellung, wie dies auch das Forstinspektorat Bozen I mit Schreiben vom 18.12.2012 Prot. Nr. 680016, festgestellt hat. Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.000 m² ca., situata sulla p.f. 1503/14 C.C. Montagna, secondo l’allegato grafico. Si tratta di una rettifica, com’è stato costatato anche dall’Ispettorato forestale Bolzano I con nota del 18/12/2012 prot. n. 680016. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 06.06.2013 Delibera consiliare n. 22 del 06/06/2013 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.945 m² auf G.p. 1682/2 K.G. Montan, gemäß graphischer Unterlage. Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.945 m² ca., situata sulla p.f. 1682/2 C.C. Montagna, secondo l’allegato grafico. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 05 vom 30.01.2013 die Kulturänderung ermächtigt. L’Ispettorato forestale Bolzano I con decreto n. 05 del 30.01.2013 ha autorizzato il cambio di coltura. Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden; Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni; Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 12.09.2013 die Anträge überprüft und positives Gutachten erteilt. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 12/09/2013 ha esaminato le proposte ed ha espresso parere favorevole. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Änderungen. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva le modifiche. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Montan beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Montagna, come segue: Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 104 Ratsbeschluss Nr. 12 vom 17.04.2013 Delibera consiliare n. 12 del 17/04/2013 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.000 m² auf G.p. 1503/14 K.G. Montan, wird genehmigt. Es handelt sich um eine Richtigstellung, wie dies auch das Forstinspektorat Bozen I mit Schreiben vom 18.12.2012 Prot. Nr. 680016 festgestellt hat. Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.000 m² ca., situata sulla p.f. 1503/14 C.C. Montagna. Si tratta di una rettifica, com’è stato costatato anche dall’Ispettorato forestale Bolzano I con nota del 18/12/2012 prot. n. 680016. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 06.06.2013 Delibera consiliare n. 22 del 06/06/2013 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.945 m² auf G.p. 1682/2 K.G. Montan, wird genehmigt. Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.945 m² ca., situata sulla p.f. 1682/2 C.C. Montagna. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 105 86427 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2013, Nr. 1530 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2013, n. 1530 Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Bpp. 581 und 582 in E.Zl.37/II, K.G. Gais, Gemeinde Gais Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- pp.ed. 581 e 582 in P.T.37/II, C.C. Gais, Comune di Gais DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 574 vom 17/02/1986, mit welchem der Alte Pfarrwidum, Bp. 304, K.G. Gais, Gemeinde Gais, unter direkten Denkmalschutz gestellt wurde; visto la deliberazione della Giunta Provinciale n. 574 del 17/02/1986, con la quale la vecchia canonica, sita sulla p.ed. 304 C.C. Gais, comune di Gais, è stata sottoposta a vincolo diretto di tutela storico-artistica; Festgestellt, dass sich die Denkmalschutzbindung durch verschiedene Teilungen im Sinne des Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6, von der Bp. 304 auch auf die Bp.len 581 und 582 in E.Zl. 37/II, beide K.G. Gais, Gemeinde Gais, übertragen hat; accertato, che il vincolo di tutela storico-artistica a causa di diversi frazionamenti, ai sensi della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, è stato trasportato automaticamente dalla p.ed. 304 anche sulle pp.edd. 581 e 582 in P.T. 37/II site in C.C. Gais, comune di Gais; Festgestellt, dass sich der denkmalgeschützte Alte Widum weiterhin auf der Bp. 304, K.G. Gais, befindet; constatato che la vecchia canonica vincolata si trova sempre sulla p.ed. 304, C.C. Gais; In Erwägung dass, die Denkmalschutzbindung für die Bp.len 581 und 582, zu löschen ist, da für diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. 1. 2004, Nr. 42) nicht gegeben sind; ritenuto opportuno cancellare il vincolo storicoartistico sulle pp.edd. 581 e 582, in quanto non ci sono i presupposti per un vincolo di tutela storicoartistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22. 1. 2004, n. 42); beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: a) a) die Aufhebung der Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die Bp.len 581 und 582 in E.Zl. 37/II, K.G. Gais, Gemeinde Gais la cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante la pp.edd. 581 e 582 in P.T. 37/II, C.C. Gais , Comune di Gais. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 106 Eigentümer: Proprietario: Pfarrei zum Heiligen Evangelisten Johannes in Gais Parrocchia San Giovanni Evangelista in Gais Begründung: Motivazione: Auf die Bp.len 581 und 582 befinden sich Neubauten ohne jegliche geschichtlichkünstlerische Bedeutung. Sulle pp.edd. 581 e 582 si trovano edifici di nuova costruzione senza alcun interesse storico-artistico. b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzellen zu verständigen; b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario delle particelle vincolate; c) beim Grundbuchsamt in Bruneck den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen; c) di presentare all’ufficio tavolare di Brunico domanda di cancellazione dell’annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda; d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. d) la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 107 86424 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2013, Nr. 1553 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2013, n. 1553 Gemeinde Villnöss: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan in der K.G. Villnös Ratsbeschlüsse Nr. 19 und 20 vom 18.04.2013 Comune di Funes: Approvazione di modifiche al piano urbanistico nel C.C. Funes - Delibere consiliari n. 19 e 20 del 18/04/2013 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Villnöss. La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Funes. Der Gemeinderat von Villnöss beantragt mit Beschluss Nr. 19 vom 18.04.2013 die Änderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet auf Teilen der Gp. 1456, K.G. Villnöss, damit die gegenständliche Fläche als Wiese bewirtschaftet werden kann. Il Consiglio comunale di Funes con delibera consiliare n. 19 del 18/04/2013 propone la trasformazione su parti della p.f. 1456 da zona boschiva in zona di verde agricolo, C.C. Funes, per permettere la coltivazione dell’area in oggetto a prato. Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 157, vom 05.12.2012 die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Il Comitato forestale provinciale con delibera del 05/12/2012, n. 157 ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Das Amt für Landschaftsökologie hat mit E-Mail vom 23.08.2013 ein positives Gutachten mit Auflagen abgegeben. L’Ufficio Ecologia del paesaggio con E-Mail del 23/08/2013 ha espresso un parere positivo con condizioni. Außerdem beantragt der Gemeinderat von Villnöss mit Beschluss Nr. 20 vom 18.04.2013 die Änderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 1462, K.G. Villnöss, damit die gegenständliche Fläche als Wiese bewirtschaftet werden kann. Il Consiglio comunale di Funes con delibera consiliare n. 20 del 18/04/2013 propone la trasformazione della p.f. 1462 da zona boschiva in zona di verde agricolo, C.C. Funes, per permettere la coltivazione dell’area in oggetto a prato. Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 156, vom 05.12.2012 die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Il Comitato forestale provinciale con delibera del 05/12/2012, n. 156 ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Das Amt für Landschaftsökologie hat mit E-Mail vom 23.08.2013 ein positives Gutachten mit Auflagen abgegeben. L’Ufficio Ecologia del paesaggio con E-Mail del 23/08/2013 ha espresso un parere positivo con condizioni. Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso le succitate delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 05.09.2013 die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt. La Commissione urbanistica provinciale, ha esaminato la modifica proposta nella seduta del 05/09/2013 ed ha espresso parere favorevole in merito. Die nachstehende Entscheidung entspricht dem Gutachten der Landesraumordnungskommission. La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Die Landesregierung stützt sich auf das Landesraumordnungsgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13, insbesondere auf die Art. 19, 20 und 21 und auf den Art. 23 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10. Dies vorausgeschickt, 108 La Giunta provinciale ha preso visione. della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, in particolare degli artt. 19, 20 e 21 e dell’art. 23 della Legge provinciale del 19 luglio 2013, n. 10. Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise a voti unanimi legalmente espressi die von der Gemeinde Villnöss, beantragten Änderungen des Bauleitplanes, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Funes come specificato nelle premesse. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 109 86495 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2013, Nr. 1554 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2013, n. 1554 Gemeinde Terenten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 Comune di Terento: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 10 del 16 aprile 2013 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Terenten. La Giunta Provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Terento. Die Gemeinde Terenten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen: Il Comune di Terento con delibera consiliare n. 10 del 16 aprile 2013 propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung mit Verlegung der Gemeindestraßen des Typs A und B, um die Errichtung der Bushaltestelle „St. Georg“ zu ermöglichen, sowie entsprechende Änderung des Art. 7 (Gemeindestraße) betreffend die Breite und des Art. 10 (Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die vorgesehene Nutzung der obgenannten Zone. Im gegenständlichen Art. 7 wird die Breite für den Straßentyp A von 7 m auf 9 m erhöht; der Art. 10 wird hingegen mit folgendem Absatz ergänzt: Previsione di una zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici, spostamento delle strade comunali di tipo A e B, per consentire la realizzazione di una fermata per gli autobus “San Giorgio”, nonché modifica dell’art. 7 (Strada comunale) relativa alla larghezza e dell’art. 10 (Zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale relativa alla prevista destinazione d’uso della suddetta zona. „Bushaltestelle St. Georg „Fermata autobus San Giorgio In dieser Zone ist die Errichtung folgender Anlagen und Dienste vorgesehen: − Autobusbahnhof − Parkplatz für Touristenbusse − Taxistand.“ In questa zona é prevista la realizzazione dei sotto elencati impianti e servizi: − Stazione autocorriere − Parcheggio per autobus turistici − Area taxi.” Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 19. September 2013 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht. La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 19 settembre 2013 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere. Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell’11 agosto1997, n. 13 e Nell’art. 7 in oggetto la larghezza della strada di tipo A viene aumentata da 7 m a 9 m; l’art. 10 viene invece integrato con il seguente comma: Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 beschließt 110 delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Terenten mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 beantragte Änderungen, sowie die Erhöhung der Straßenbreite im Art. 7 und die folgende Ergänzung des Art. 10, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen: „Bushaltestelle St. Georg di approvare le modifiche proposte dal Comune di Terento con delibera consiliare n. 10 del 16 aprile 2013, nonché l’aumento della larghezza della strada e la seguente integrazione dell’art. 10, come specificato nelle premesse. In dieser Zone ist die Errichtung folgender Anlagen und Dienste vorgesehen: − Autobusbahnhof − Parkplatz für Touristenbusse − Taxistand.“ In questa zona é prevista la realizzazione dei sotto elencati impianti e servizi: − Stazione autocorriere − Parcheggio per autobus turistici − Area taxi.” Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER „Fermata autobus San Giorgio Bollettino Ufficiale n. 44/III del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/III vom 29/10/2013 111 86497 Beschlüsse 1 Teil Jahr 2013 Deliberazioni Parte 1 Anno 2013 Autonome Provinz Bozen Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2013, Nr. 1558 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2013, n. 1558 Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2013 Comune di San Candido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2013 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Innichen. La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di San Candido. Die Gemeinde Innichen hat mit Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2013 die Umwidmung von Wald in alpines Grünland, laut grafischer Unterlagen, beantragt, um die Errichtung eines Stadels für die Heulagerung, sowie für die Unterbringung von landwirtschaftlichen Maschinen zu ermöglichen. Il Comune di San Candido con delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2013 propone la trasformazione da bosco in zona di verde alpino, secondo gli allegati grafici, per consentire la realizzazione di un fienile per lo stoccaggio, nonché per il ricovero di mezzi agricoli. Das Forstinspektorat Welsberg hat mit Dekret Nr. 1 vom 10. Jänner 2013 die obgenannte Kulturänderung ermächtigt. L’Ispettorato forestale Monguelfo con decreto n. 1 del 10 gennaio 2013 ha autorizzato il suddetto cambio di coltura. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 19. September 2013 die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt. In Anbetracht dessen wird folgendes vermerkt: der VizeBürgermeister der Gemeinde weist darauf hin, dass Pachtverträge vorliegen, aus welchen hervorgeht, dass größere Pistenflächen gemäht werden. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 19 settembre 2013 ha esaminato la modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito. Riguardo a ciò si fa notare quanto segue: il vicesindaco del Comune fa presente che vi sono contratti di affitto, dai quali risulta che vengono falciate considerevoli superfici di pista. Die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht dem genannten Gutachten der Landesraumordnungskommission. La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere della Commissione urbanistica provinciale. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. August 1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11 agosto 1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Bollettino Ufficiale n. 44/III del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/III vom 29/10/2013 112 die von der Gemeinde Innichen mit Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2013 beantragte Änderung, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen. di approvare la modifica proposta dal Comune di San Candido con delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2013, come specificato nelle premesse. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 113 86492 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2013, Nr. 1559 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2013, n. 1559 Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - Ratsbeschluss Nr. 35 vom 28.08.2012 Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione del piano delle zone di pericolo - Delibera consiliare n. 35 del 28.08.2012 Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat mit Ratsbeschluss Nr. 35 vom 28.08.2012 den Gefahrenzonenplan beschlossen. Il Comune di Monguelfo-Tesido con delibera consiliare n. 35 del 28.08.2012 ha adottato il piano delle zone di pericolo. Die Konferenz der Dienststellen hat in der Sitzung vom 20.09.2013 die übermittelten Unterlagen überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. La conferenza dei servizi, nella seduta del 20.09. 2013 ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha espresso parere favorevole in merito. Es werden insbesondere folgende Unterlagen eingesehen: • die Karte der Bearbeitungstiefe; • die Gefahrenzonenkarte; • die Karte des spezifischen Risikos; • Kurzbericht und ausführlicher Bericht. Vengono visionati in particolare i seguenti documenti: • La carta del grado di studio; • La carta delle zone di pericolo; • La carta delle zone di rischio specifico; • Relazione sintetica e Relazione dettagliata. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt den Gefahrenzonenplan. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva il piano delle zone di pericolo. Gestützt auf den Art. 22-bis des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13; Visto l’art. 22-bis della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Den Gefahrenzonenplan der Gemeinde Welsberg-Taisten zu genehmigen. Di approvare il piano delle zone di pericolo del Comune di Monguelfo-Tesido. Die im Flächenwidmungsplan mit roter Schraffur als Gefahrenzone gekennzeichneten Flächen werden durch den Gefahrenzonenplan ersetzt. Le aree classificate come zone a rischio e indicate con retino rosso nel piano di zonizzazione vengono sostituite con il piano delle zone di pericolo. Art. 44 – Gefahrenzonen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: L’art. 44 - zone di pericolo, delle norme di attuazione al piano urbanistico viene sostituito con la seguente dicitura: „Die Gefahrenzonen sind mit dem geltenden Gefahrenzonenplan und der Durchführungsverordnung, DLH vom 05.08.2008 Nr. 42 i.g.F., geregelt.” “Le zone di pericolo sono disciplinate dal piano delle zone di pericolo vigente e dal regolamento di esecuzione, DPP 05/08/2008, n. 42 con succ. mod.” Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 114 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 115 86372 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1576 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1576 Abänderung des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253 "Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur L.G. Nr. 6/02. Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von Art. 9. Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale del 02.09.2013, nr. 1253 "Contributi per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa - lp n. 6/02. Approvazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 9. Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 1253 vom 02.09.2013 Vista la delibera n. 1253 del 02.09.2013 beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise a voti unanimi legalmente espressi Art. 1 des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253, betreffend Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur LG. Nr. 6/02 und die Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von Art. 9, wird wie folgt ersetzt: L’art. 1 della deliberazione della Giunta Provinciale del 02.09.2013, n. 1253, concernente i contributi per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa- lp n. 6/02 e l’approvazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 9, è sostituito come segue: Art. 1 Anwendungsbereich Die vorliegenden Kriterien regeln die Zuschüsse an lokale, private Rundfunksender für den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur, welche einen lokalen deutsch- oder ladinischsprachigen Dienst mit Tätigkeit und Redaktion im Landesgebiet hat, in Anwendung von Art. 9 des LG vom 18. März 2002, Nr. 6 i.g. F. Art. 1 Ambito di applicazione I presenti criteri disciplinano i contributi per la spesa delle emittenti radiofoniche e televisive locali private per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa, la quale offre un servizio di informazioni locali in lingua tedesca o ladina con attività e redazione in provincia di Bolzano, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale del 18. marzo 2002, n. 6 e succ. modd. ed intt. Abs. 3 von Art. 6 des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253, betreffend Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur LG. Nr. 6/02 und die Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von Art. 9, wird wie folgt ersetzt: Il comma 3 dell’art. 6 della deliberazione della Giunta Provinciale del 02.09.2013, n. 1253, concernente i contributi per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa- lp n. 6/02 e l’approvazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 9, è sostituito come segue: 3. Ansuchen um Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei Presseagenturen für das Jahr 2011, die auf Grundlage des zwischenzeitlich aufgehobenen Beschlusses der Landesregierung Nr. 1838/2010 eingereicht wurden, müssen die Voraussetzungen laut Art. 9 des LG Nr. 6/2002 in der vor Inkrafttreten des LG Nr. 11/2013 geltender Fassung erfüllen. Die Ansuchen werden nach den vorliegenden Kriterien bewertet. 3. Le domande di contributo per l’acquisizione di notizie da agenzie di stampa per l’anno 2011 che sono state presentate sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1838/2010 nel frattempo annullata, devono rispettare i presupposti di cui all’art. 9 della lp n. 6/2002 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della lp n. 11/2013. Le domande sono valutate ai sensi dei presenti criteri. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 116 Abs. 4 von Art. 6 des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253, betreffend Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur LG. Nr. 6/02 und die Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von Art. 9, wird wie folgt ersetzt: Il comma 4 dell’art. 6 della deliberazione della Giunta Provinciale del 02.09.2013, n. 1253, concernente i contributi per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa- lp n. 6/02 e l’approvazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 9, è sostituito come segue: 4. Für jene Rundfunksender, der für das Jahr 2011 kein Ansuchen um Zuschüsse gestellt haben, werden die Einreichtermine wiedereröffnet. Die Ansuchen sind innerhalb des 30. Oktober 2013 beim Pressedienst der Landesverwaltung einzureichen. Die Voraussetzungen laut Art. 9 des LG. Nr. 6/2002 in der vor Inkrafttreten des LG. N. 11/2013 geltenden Fassung müssen erfüllt sein. Die Ansuchen werden nach den vorliegenden Kriterien bewertet. 4. Per le emittenti radiofoniche che per l’anno 2011 non hanno presentato una domanda di contributo, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande. Le domande devono essere presentate entro il 30 ottobre 2013 presso il Servizio Stampa dell’Amministrazione Provinciale. Devono sussistere i presupposti di cui all’art. 9 della LP N. 6/2002 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della LP n. 11/2013. Le domande sono valutate ai sensi dei presenti criteri. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 117 86438 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1587 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1587 Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an örtliche Körperschaften für die Durchführung von Zivilschutzmaßnahmen Modifica dei criteri per la concessione di contributi ad enti locali per l’adozione di misure di protezione civile Das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34, sieht vor, dass die Landesregierung an die Gemeinden und an die Bezirksgemeinschaften für die Durchführung von Vorbeugungs-, Soforthilfeund Wiederinstandsetzungsmaßnahmen im Katastrophenfall Beiträge gewähren kann. La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, prevede che la Giunta provinciale può concedere contributi ai comuni ed alle comunità comprensoriali per l’adozione di misure di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino in caso di calamità. Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1050 vom 15.07.2013 die Kriterien für die Gewährung von Beiträgen gemäß diesem Landesgesetz genehmigt. La Giunta provinciale ha approvato con la deliberazione n. 1050 del 15/07/2013 i criteri per la concessione di contributi ai sensi di questa legge provinciale. Es erscheint zweckmäßig, die Höhe des Beitragsprozentsatzes für Feuerwehrhäuser zu vereinheitlichen und die Verrechnung von Grundbeitrag und Beitragszuschlägen abzuschaffen. Risulta opportuno unificare la percentuale di contributo per edifici dei vigili del fuoco e abolire la compensazione tra il contributo di base e le maggiorazioni del contributo. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. 2. Der Text des Punktes D.6 (Höhe des Beitrages für Feuerwehrhäuser) der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an örtliche Körperschaften für die Durchführung von Zivilschutzmaßnahmen, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1050 vom 15.07.2013, erhält folgende Fassung: „Die Landesregierung kann für Feuerwehrhäuser einen Beitrag bis zu 80 Prozent der anerkannten Kosten gewähren.“ Diese Änderung tritt am Tag ihrer Genehmigung in Kraft. 2. Il testo del punto D.6 (Ammontare del contributo per edifici dei vigili del fuoco) dei criteri per la concessione di contributi ad enti locali per l’adozione di misure di protezione civile, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1050 del 15/07/2013, è così sostituito: “La Giunta provinciale può concedere un contributo fino all’80 per cento dei costi riconosciuti per edifici dei vigili del fuoco.” Questa modifica entra in vigore il giorno della sua approvazione. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 118 86442 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1589 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1589 Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Widerruf des Beschlusses Nr. 4367 vom 17.12. 2007. Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie. Revoca della deliberazione n. 4367 del 17.12.2007. Mit Beschluss Nr. 3764 vom 12.11.2007 sind die Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, genehmigt worden. Con deliberazione n. 3764 del 12.11.2007 sono stati approvati i criteri e le modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche. Es ist notwendig, die Kriterien und Modalitäten betreffend die Beihilfen zur Bekämpfung der Schadorganismen Sharka und Apfeltriebsucht anzupassen und die entsprechend aktuellen Ministerialdekrete dazu anzuführen. Si ritiene necessario adeguare i criteri e le modalità riguardanti gli aiuti per la lotta agli organismi nocivi Sharka e scopazzi del melo ed aggiornare i relativi riferimenti normativi nazionali. Zudem ist es im Sinne der Verwaltungsvereinfachung angebracht, die Beihilfeart für die Bekämpfung der Apfeltriebsucht mit der Beihilfeart für die anderen in den Kriterien angeführten Schadorganismen gleichzustellen. Inoltre ai sensi della semplificazione amministrativa si ritiene opportuno parificare la natura dell’aiuto per la lotta agli scopazzi del melo con la tipologia di aiuti adottata per gli altri organismi nocivi. Dies vorausgeschickt Ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt delibera DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird: a voti unanimi espressi nei modi di legge: - die Kriterien für die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, wie sie der gegenwärtigen Maßnahme beiliegen, zu genehmigen; - di approvare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per la lotta alle fitopatie come allegati al presente provvedimento; - den eigenen Beschluss 17.12.2007 zu widerrufen. - di revocare la propria deliberazione n. 4367 del 17.12.2007. Nr. 4367 vom Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 119 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 120 Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie 1. Gegenstand der Beihilfe und Abstimmung mit den EU-Bestimmungen 1. Oggetto degli aiuti e armonizzazione con le disposizioni UE Gegenwärtige Kriterien und Modalitäten legen gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe n) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fassung, Bestimmungen für Beihilfen zum Ausgleich der Verluste, die Landwirten durch die Vernichtung von Kulturen durch Pflanzenkrankheiten entstehen, fest, unter Einhaltung des Artikels 10, Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrages auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001, veröffentlicht im Amtsblatt L 358 vom 16. Dezember 2006. I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera n) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, disposizioni per gli aiuti per la compensazione delle perdite, che derivano agli agricoltori per la distruzione di colture a causa di fitopatie, nel rispetto dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 358 del 16 dicembre 2006. 2. Begünstigte 2. Beneficiari Begünstigte dieser Beihilfen sind kleine und mittlere landwirtschaftliche Unternehmen, welche auf Grund eines obligatorischen öffentlichen Vorbeugungs- oder Tilgungsprogrammes Pflanzen, die von Pflanzenkrankheiten befallen sind, gemäß den amtlichen Anweisungen gerodet haben. Beneficiari di tali aiuti sono piccole e medie imprese agricole che per disposizione delle autorità, nell’ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione, hanno estirpato piante colpite da fitopatie. 3. Bekämpfte Pflanzenkrankheiten 3. Fitopatie contemplate 3.1 Die Beihilfen können zum teilweisen Ausgleich der Verluste gewährt werden, die durch nachfolgend angeführte Pflanzenkrankheiten entstanden sind: a) Feuerbrand (Erwinia amylovora), dessen obligatorische Bekämpfung mit Beschluss der Landesregierung vom 14. März 2005, Nr. 746, „Phytosanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung des Feuerbrandes (Erwinia amylovora)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 5. April 2005, Nr. 14, festgelegt ist; b) Pockennarbigkeit des Steinobstes (Sharka), deren obligatorische Bekämpfung mit Ministerialdekret vom 28. Juli 2009, „Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik, vom 9. Oktober 2009, Nr. 235, festgelegt ist; 3.1 Gli aiuti possono essere concessi in parziale compensazione delle perdite dovute alle fitopatie riportate in seguito: a) Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), la cui lotta obbligatoria è stabilita con delibera della Giunta Provinciale del 14 marzo 2005, n. 746, „Misure fitosanitarie per la lotta al Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2005, n. 14; b) Vaiolatura delle drupacee (Sharka), la cui lotta obbligatoria é stabilita dal Decreto ministeriale del 28 luglio 2009, „Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 ottobre 2009, n. 235; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) d) e) Goldgelbe Vergilbung der Rebe (Grapevine Flavescence doreè), deren obligatorische Bekämpfung mit Beschluss der Landesregierung vom 19. Februar 2001, Nr. 469, „Genehmigung des Programmes zur Bekämpfung der Goldgelben Vergilbung der Rebe (Grapevine Flavescence dorèe)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 13. März 2001, Nr. 11, festgelegt ist; Europäische Steinobstvergilbung (European stone fruit yellows), deren obligatorische Bekämpfung mit Beschluss der Landesregierung vom 24. September 2007, Nr. 3160, „Phytosanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Europäischen Steinobstvergilbung“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol vom 23. Oktober 2007, Nr. 43, festgelegt ist; Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma), deren obligatorische Bekämpfung durch den Beschluss der Landesregierung von 29. Mai 2006, Nr. 1855, „Pflanzenschutz-Maßnahmen zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma)“, abgeändert mit Dekret des Landesrates für Landwirtschaft vom 16. August 2011 Nr. 604/31.2, „Phytosanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 23. August 2011, Nr. 34, festgelegt ist. c) d) e) 121 Flavescenza dorata della vite (Grapevine Flavescence doreè), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 19 febbraio 2001, n. 469, „Approvazione del programma per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite” (Grapevine Flavescence doreè), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo 2001, n. 11; Giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 24 settembre 2007, n. 3160, „Misure fitosanitarie per la lotta contro i giallumi delle drupacee”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2007, n. 43; Scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 29 maggio 2006, n. 1855, „Misure fitosanitarie contro la malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma)”, modificata con decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2, “Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 agosto 2011, n. 34. 3.2 Die Beihilfen dürfen keine Pflanzenkrankheit betreffen, für deren Bekämpfung das Gemeinschaftsrecht spezifische Abgaben vorsieht. 3.2 Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure per il controllo. 3.3 Die Beihilfen dürfen keine Maßnahmen betreffen, deren Kosten nach dem Gemeinschaftsrecht von den landwirtschaftlichen Betrieben selbst zu tragen sind, es sei denn, die Kosten solcher Beihilfemaßnamen werden in voller Höhe durch Pflichtabgaben der Erzeuger ausgeglichen. 3.3 Gli aiuti non devono riferirsi a misure per la quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori. 4. Arten der Beihilfen 4. Natura degli aiuti Zum Ausgleich der Verluste für die infolge der Pflanzenkrankheiten laut Punkt 3 gerodeten Pflanzen, können Beihilfen in Form von Kapitalbeiträgen gewährt werden. A compensazione delle perdite per le piante estirpate in seguito alle fitopatie di cui al punto 3, possono essere concessi aiuti in forma di contributi in conto capitale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 122 5. Bedingungen für die Beihilfegewährung 5. Condizioni per la concessione degli aiuti 5.1 Für Pflanzen, die a) vom Erreger des Feuerbrandes (Erwinia amylovora), b) vom Erreger der Pockenkrankheit des Steinobstes (Sharka), c) vom Erreger der Goldgelben Vergilbung der Rebe (Flavescence doreè), oder d) vom Erreger der Europäischen Steinobstvergilbung (European stone fruit yellows) befallen sind, wird die Beihilfe laut Punkt 4 gewährt, wenn der vom Amt für Obst- und Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft anerkannte Marktwert der gerodeten Pflanzen mehr als 500 Euro beträgt. 5.1 Per piante colpite a) dall’agente patogeno del Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), b) dall’agente patogeno della vaiolatura delle drupacee (Sharka), c) dall’agente patogeno della Flavescenza dorata della vite, oppure d) dall’agente patogeno dei giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows) l’aiuto ai sensi del punto 4 viene concesso se il valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio Frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura é superiore a 500 euro. 5.2 Für Pflanzen, die symtomatisch an der Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma) erkrankt sind, wird die Beihilfe laut Punkt 4 gewährt: a) für Pflanzen bis zum 15. Standjahr, 5.2 per piante affette dalla malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma).il contributo ai sensi del punto 4 viene concesso: a) per piante fino al 15.mo anno dall’impianto, b) se almeno 500 di tali piante presenti nell’azienda del richiedente sono affette dalla malattia degli scopazzi del melo, b) c) d) wenn mindestens 500 dieser im Betrieb des Antragstellers vorhandenen Pflanzen symptomatisch an der Apfeltriebsucht erkrankt sind, wenn der Befallsgrad der gesamten im Betrieb vorhandenen Pflanzen der genannten Altersklasse mindestens 10 Prozent beträgt, wenn die Rodung der Pflanzen auf Grund des Dekretes des Landesrates für Landwirtschaft vom 16. August 2011, Nr. 604/31.2, „Phytosanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht“, erfolgt ist. 5.3 Der Gesamtbetrag der zuschussfähigen Verluste ist um folgende Beträge zu verringern: a) etwaige Versicherungszahlungen und b) aufgrund des Seuchen- bzw. Krankheitsausbruchs nicht entstandene Kosten, die andernfalls angefallen wären. c) se la percentuale d’infezione della predetta classe di età delle piante presenti in azienda é almeno del 10 per cento, d) se l’estirpazione delle piante è avvenuta in seguito al decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2 „Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo”. 5.3 Dall’importo massimo delle perdite ammessi a beneficiare dell’aiuto devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonché b) i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti. 6. Beihilfen 6. Aiuti 6.1 Die Beihilfe laut Punkt 4 kann im Ausmaß von bis zu 70 Prozent des vom Amt für Obstund Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft anerkannten Marktwertes der gerodeten Pflanzen gewährt werden. 6.1 L’aiuto ai sensi del punto 4 può essere concesso nella misura fino al 70 per cento del valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 123 7. Gesuchsabgabe 7. Presentazione delle domande 7.1 Für die Gewährung der Beihilfen müssen die Antragsteller beim Amt für Obst- und Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft ein eigenes Gesuch innerhalb von 90 Tagen ab erfolgter Rodung der Pflanzen einreichen. 7.1 Per la concessione degli aiuti i richiedenti devono presentare un’apposita domanda all’Ufficio fruttiviticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura entro 90 giorni dall’avvenuta estirpazione delle piante. 7.2 Die Beihilfen müssen auf jeden Fall innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der Verluste ausbezahlt werden. 7.2 Gli aiuti devono comunque essere liquidati entro quattro anni dal verificarsi delle perdite. 8. Allgemeine Kriterien 8. Criteri generali Der Antragsteller muss dem bei der Landesabteilung Landwirtschaft bediensteten Personal, welches mit der Aufsicht über die Anwendung der geltenden Bestimmungen beauftragt ist, freien Zugang zu den Grundstücken und Unterlagen gestatten, welche im Zusammenhang mit der gewährten Beihilfe stehen. Il richiedente deve consentire libero accesso al personale in servizio della Ripartizione provinciale agricoltura, che é incaricato della sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni in vigore, agli appezzamenti e alla documentazione, che sono correlati agli aiuti concessi. 9. Widerruf 9. Revoca Falls anlässlich oder nach der Flüssigmachung der Beihilfe das Fehlen der Voraussetzungen für deren Gewährung oder falsche oder unwahre Erklärungen im Gesuch um die Gewährung der Beihilfe oder in jedem anderen für den Erhalt der Beihilfe vorgelegten Akt oder Dokument festgestellt werden, so wird dem Begünstigten die entsprechende Beihilfe widerrufen und er muss sie, falls diese bereits ausgezahlt worden ist, samt den gesetzlichen Zinsen rückerstatten. Se in occasione della liquidazione dell’aiuto, o dopo, vengono riscontrati la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la falsità o non veridicità delle dichiarazioni nell’istanza per la concessione dell’aiuto o in altro atto o documento presentato per l’ottenimento dell’aiuto, l’aiuto verrà revocato al beneficiario, e nel caso in cui sia stato già liquidato dovrà essere reso congiuntamente agli interessi legali. 10. Kontrollen 10. Controlli 10.1 Im Sinne des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden jährlich stichprobenartige Kontrollen im Ausmaß von mindestens 6 Prozent der gewährten Beihilfen durchgeführt. 10.2 Genannte Kontrollen finden nicht Anwendung, wenn vor der Gewährung der Beihilfen die Rodung der befallenen Pflanzen seitens der für die Überwachung der obligatorischen Bekämpfung zuständigen Beamten der Landesabteilung Landwirtschaft festgestellt und aufgrund einer entsprechenden Feststellungsniederschrift bestätigt wurde. 10.3 Die Auswahl der zu kontrollierenden Anträge erfolgt jährlich mittels Los nach dem Zufallsprinzip durch eine Kommission, bestehend aus dem Direktor der Landesabteilung Landwirtschaft oder einem Stellvertreter, dem Direktor des Amtes für Obst- und Weinbau und dem Sachbearbeiter. Über die Auslo- 10.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, vengono eseguiti annualmente controlli a campione nella misura minima del 6 per cento degli aiuti concessi. 10.2 I predetti controlli non trovano applicazione qualora prima della concessione degli aiuti l’estirpazione delle piante infette è stata accertata direttamente dai funzionari della Ripartizione provinciale agricoltura competenti per la sorveglianza delle lotte obbligatorie e confermata sulla base di un verbale di accertamento. 10.3 La scelta delle istanze da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un’estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, o un suo delegato, dal direttore dell’ufficio fruttiviticoltura e dal funzionario addetto. In ordine Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 124 sung und das entsprechende Ergebnis wird eine Niederschrift verfasst. 10.4 Die Verwaltungs- sowie die Vor-OrtKontrollen werden von Beamten der Landesabteilung Landwirtschaft durchgeführt und mittels eines Erhebungsprotokolls bestätigt. 10.5 Im Fall von festgestellten Unregelmäßigkeiten werden die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Sanktionen verhängt. alla estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale. 10.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento. 10.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione. 11. Rechtswirksamkeit und Geltungsdauer 11. Efficacia e applicabilità Diese Beihilferegelung wird rechtswirksam, nachdem die Kommission gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 mittels einer Empfangsbestätigung und einer Identifikationsnummer den Erhalt der entsprechenden Kurzbeschreibung bestätigt hat. Diese Beihilferegelung gilt bis zum 31. Dezember 2013. Il presente regime d’aiuto diviene efficace dopo che la Commissione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ha confermato il ricevimento della sintesi delle rispettive informazioni mediante ricevuta contrassegnata da un numero d’identificazione. Il presente regime d’aiuti si applica fino al 31 dicembre 2013. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Beschluss der Landesregierung Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 1596 Sitzung vom Seduta del 21/10/2013 Betreff: Oggetto: Änderung des Beschlusses Nr. 1837 vom 28.11.2011 und Genehmigung der neuen öffentlichen Bekanntmachung für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertigkeit der Studientitel nach vorheriger Ausbildungsregelung in Bezug auf die akademischen Titel im Gesundheitsbereich der Gruppe der Gesundheitsberufe im Rehabilitationsbereich Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 125 Modifica della delibera n. 1837 del 28.11.2011 e approvazione del nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria del gruppo delle professioni sanitarie riabilitative 23.5 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 126 Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 1837 vom 28.11.2011, betreffend die Genehmigung der öffentlichen Bekanntmachung für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertigkeit der Studientitel nach vorheriger Ausbildungsregelung an die akademischen Titel im Gesundheitsbereich; Vista la delibera n. 1837 del 28.11.2011 concernente l'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria Nach Einsichtnahme in die Anlage 2 des oben genannten Beschlusses, betreffend die Bekanntmachung für die Gesundheitsberufe im Rehabilitationsbereich; Visto l'Allegato 2 della suddetta delibera, concernente l'avviso pubblico per le professioni sanitarie della riabilitazione; Vorausgeschickt, dass die Regionen und die Autonomen Provinzen die Gesuche für die Ausbildungen, die von ihnen formell genehmigt wurden, entgegen nehmen müssen; Premesso che le Regioni e le Province Autonome devono accogliere le domande per i corsi che sono stati formalmente autorizzati da esse; Vorausgeschickt, dass die Bekanntmachung für die Gesundheitsberufe im Bereich Rehabilitation mit den dazugehörenden Anlagen auf Grund der in Kraft getretenen Gesetzesänderungen durch das DPR Nr. 455/2000, betreffend die Bestimmungen im Bereich zertifizierte elektronische Post und auf der Grundlage der während des interregionalen Treffens der Beobachtungsstelle Ausbildungsbedarfserhebung vom 02. Oktober 2013 getroffenen Entscheidungen, überarbeitet wurde; Premesso che l’avviso per le professioni sanitarie riabilitative con i relativi allegati è stato rivisto in base alle modifiche normative intervenute dal DPR n. 455/2000, concernenti le disposizioni in materia di PEC e considerate le decisioni assunte nell’incontro interregionale dell’Osservatorio Fabbisogni Formativi del 02 ottobre 2013, Nach Einsichtnahme in die abgeänderte Bekanntmachung, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist; Visto l’avviso modificato, che integrante della presente delibera, Dies alles vorausgesetzt und nach Anhören des Berichterstatters Tutto ciò premesso e sentito il relatore la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge beschließt delibera die Landesregierung gesetzlicher Form: einstimmig è parte in 1. den Beschluss Nr. 1837 vom 28.11.2011, abzuändern, indem die öffentliche Bekanntmachung für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertigkeit der Studientitel nach vorheriger Ausbildungsregelung in Bezug auf die akademischen Titel im Gesundheitsbereich der Gruppe der Gesundheitsberufe im Rehabilitationsbereich mit der beigelegten Bekanntmachung, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu ersetzen; 1. di modificare la delibera n. 1837 del 28.11.2011 sostituendo l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria del gruppo delle professioni sanitarie riabilitative con l’avviso allegato che fa parte integrante della presente delibera; 2. die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veranlassen 2. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige EK/13.04.06.03/11.10.2013/110 2 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 DER LANDESHAUPTMANN: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.: IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 3 127 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Ministero della Salute BEKANNTMACHUNG FÜR DIE EINREICHUNG DER ANTRÄGE AUF GLEICHSTELLUNG DER STUDIENTITEL NACH VORHERIGER ORDNUNG MIT DEN AKADEMISCHEN TITELN IM GESUNDHEITSBEREICHS laut Artikel 6 Absatz 3 des GvD 502/92, Vereinbarung zwischen dem Staate und den Regionen Nr. 17/CSR vom 20. 2. 2010, rezipiert mit Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 26.7.2011 (G.U. Nr. 191 vom 18.8.2011) 128 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige Autonome Provinz Bozen Südtirol Beschlüsse der Landesregierung Nr.1837 vom 28.11.2011, Nr. 796 vom 29.05.2012 und Nr. 1655 vom 05.11.2012 Delibere della Giunta provinciale n.1837 del 28.11.2011 e 796 del 29.05.2012 e n. 1655 del 05.11.2012 Den Interessierten wird zur Kenntnis gebracht, dass die Fristen für die Einreichung der Anträge auf Gleichstellung (Anerkennung der Gleichwertigkeit) der Studientitel der vorherigen Ausbildungsordnung mit den akademischen Graden, die zur Ausübung der folgenden Gesundheitsberufe befähigen, eröffnet sind: Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di: - PodologeIn) PhysiotherapeutIn LogopädeIn OrthoptistIn TherapeutIn der Neuro-und Psychomotirik des Entwicklungsalters-DM n. 56/97) - TechnikerIn der Erziehung und der psychiatrischen und psychosozialen Rehabilitation - ErgotherapeutIn - Podologo Fisioterapista Logopedista Ortottista – Assistente di oftalmologia - Terapista della neuro e psicomotoricità dell’età evolutiva - Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Terapista Occupazionale Gesundheitsberufe im Bereich Rehabilitation Professioni Sanitarie Riabilitative Bezüglich des Gesundheitsberufs des ERZIEHERS wird den Interessierten mitgeteilt, dass für dieses Berufsbild eine eigene Bekanntmachung veröffentlicht wird, wie vom Rundschreiben des Gesundheitsinisteriums Prot. Nr. 36869 vom 06.08.2013 festgelegt und von der "Conferenza dei Servizi" am 2.Oktober 2013 ratifiziert. Per quanto concerne la Professione Sanitaria di EDUCATORE PROFESSIONALE si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di servizi del 2 ottobre 2013 Artikel 1 Articolo 1 Wirkungen und Modalitäten der Anerkennung der Gleichwertigkeit Effetti e modalità di riconoscimento dell’equivalenza 1. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit erfolgt nur zum Zwecke der Ausübung der Berufstätigkeit, sei sie nun untergeordnet oder autonom, und für die Zulassung zur Berufsausbildung (Art. 4, Gesetz 42/1999) und hängt ab von der Erreichung der vorgesehenen Punktezahl, wie es Art. 3 der Vereinbarung zwischen Staat und Regionen Nr. 17/CSR vom 10.2. 2011, rezipiert im Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 26. 7. 2011, vorsieht. 2. Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell’accesso alla formazione professionale (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011. 2. Wird die vorgesehene Punktezahl nicht erreicht, ist 2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il 4 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 für die Anerkennung das Absolvieren einer ergänzenden Ausbildung nach Kriterien, die mit einem in Ausarbeitung befindlichen Dekret vom Ministerium für Unterricht, Universitäten und Forschung festgelegt sind. 129 riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Artikel 2 Articolo 2 Anerkennbare Studientitel Titoli riconoscibili 1. Es können nur Studientitel berücksichtigt werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) sie müssen bis zum 17. März 1999 erworben worden sein und der betreffende Ausbildungskurs darf nicht nach dem 31. Dezember 1995 begonnen haben; a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995; b) sie müssen gemäß der Ordnung erworben worden sein, die vor dem Erlass der Dekrete über die Bestimmung der die Universitätsdiplome betreffenden Berufsbilder in Kraft waren; b) devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari; c) müssen dem Gesundheitsbereich zuzuordnen sein und ausschließlich den Gesundheitsberufen angehören , in Anwendung des Abs. 2 des Art. 4 des Gesetzes 42/99 und den betreffenden Berufsbildern gemäß Ministerialdekrete c) devono essere evidentemente afferenti all’area sanitaria e riconducibili esclusivamente alle Professioni Sanitarie, in applicazione del comma 2 dell’art. 4 della L. 42/99 e dei relativi profili emanati con Decreto Ministeriale d) sie müssen gemäß der damals geltenden Ordnung die Berufsausübung im Gesundheitswesen ermöglicht haben; d) devono aver consentito l’esercizio di attivitá sanitaria, in conformità all’ordinamento allora vigente; e) die betreffenden Ausbildungskurse müssen ordnungsgemäß von der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder von anderen zu diesem Zwecke von der Provinz eingesetzten Einrichtungen ermächtigt und im betreffenden Territorium durchgeführt worden sein. e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Provincia, e svolti nell’ambito del territorio provinciale Mit der Bezeichnung zu diesem Zweck eingesetzte Einrichtungen sind jene öffentlichen Einrichtungen gemeint, die auf der Grundlage der ehemals geltenden Vorschriften entweder für die Durchführung der Ausbildungs-, Qualifikationsoder Befähigungskurse oder für die Ausstellung der Bewilligungen für Kurse, die dann konkret auch von privaten Einrichtungen durchgeführt werden konnten, institutionell eingesetzt waren. Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano preposti istituzionalmente o all’espletamento dei corsi di formazione/quali-fica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati. Artikel 3 Articolo 3 Studientitel, die nicht anerkennbar sind Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento 1. Für die Anerkennung der Gleichwertigkeit nicht anrechenbar sind folgende akademische Grade/ Diplome/Atteste oder sonstige, wie auch immer genannte und von wem auch immer ausgestellte Befähigungsnachweise: 1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/ qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati: a) allgemeiner Krankenpfleger/allgemeine Krankenpflegerin (Gesetz 29/10/1954, Nr. 1046, Art. 6 DPR Nr. 225/74 a)Infermiere generico (legge 29/10/1954 n.1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74); 5 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 130 b) Psychiatriepfleger/Psychiatriepflegerin (Art. 24 Kgl. D. 16/8/1909, Nr. 615, Gesetz 29/10/1954, Nr. 1046) b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n. 1046); c) Säuglingsschwester/Säuglingspfleger (Artt. 12 und 13 des Gesetzes vom 19. Juli 1940, Nr. 1098) c) Puericultrice (artt. 12 e 13 1940, n. 1098); d) Optiker/Optikerin (Befähigungstitel und Berufsreifediplome Art. 99 TULS Kgl. D. 27 Juli 1934, Nr. 1265, Dekrete des Gesundheitsministers vom 23. April 1992 und vom 28. Oktober 1992) d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); e) Zahntechniker/Zahntechnikerin (Befähigungstitel und Berufsreifediplome Art. 99 TULS Regio Decreto 27. Juli 1934, Nr. 1265, Dekrete des Gesundheitsministers vom 23. April 1992 und vom 28. Oktober 1992) e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); f) f) Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin legge 19 luglio Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica; g) Heilmasseur/Heilmasseurin (Studientitel nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 26. Februar 1999, Nr. 42, erworben) g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; h) Masseur/Masseurin (Art. 99 27. Juli 1934, Nr. 1265) h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); TULS Kgl. D. i) Bademeister für Thermalanstalten (Art. 99 TULS Kgl. D. 27. Juli 1934, Nr. 1265) i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); j) Sportmasseur/Sportmasseurin (Gesetz vom 26. Oktober 1971, Nr. 1099, Gesundheitsschutz der Sporttätigkeiten, Dekret des Gesundheitsministers vom 5. Juli 1975) j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità); k) von der Fakultät für Pädagogik/ Erziehungswissenschaften verliehene akademische Studientitel für Berufserzieher/erzieherinnen, erworben nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 26. Februar 1999, Nr. 42 k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; l) l) akademische Grade ISEF, schaft/Leibeserziehung m) Fachkraft ANISAP) im Sportwissen- Operationssaal (CCNL titoli universitari ISEF, Scienze Motorie; m) titoli di operatore ANISAP); strumentista (C.C.N.L. n) Diplome für freiwillige Krankenpflegerinnen des Roten Kreuzes, die mit dem Gesetz vom 4. Februar 1963, Nr. 95, dem Befähigungsnachweis für die Ausübung des Hilfsdienstes eines allgemeinen Krankenpflegers/einer allg. Krankenpflegerin gleichgestellt wurden n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico; o) Studientitel, die an Militärkrankenpfleger/pflegerinnen verliehen wurden, die von der Ordnung des Zivilpersonals des Staates im Dekret 124/71 (25. Februar), Art. 10 und im MD Nr. 19 vom 12.12.90 vorgesehen sind. o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90. 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 131 Artikel 4 Articolo 4 Titel die bereits gleichgestellt sind* Titoli già equipollenti∗ 1. Es werden keine Titel in Anbetracht genommen, die bereits den Universitätsdiplomen von den Dekreten des Gesundheitsministeriums, erlassen laut Art. 4, Abs. 1 des Gesetzes 42/99 gleichgestellt wurden und zwar folgender Rehabilitationsberufen: 1. Non verranno presi in considerazione titoli già a) Podologe DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Podologe für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung a) Podologo DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22 agosto 2000, n. 195) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" b) Physiotherapeut DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195: Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Physiotherapeut für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung b) Fisioterapista DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 16 agosto 2000, n. 190) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" c) Logopäde DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Logopäde für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung c) d) Orthoptist – Assistent in Oftalmologie DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Orthoptist – Assistent in Oftalmologie für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung d) Ortottista - assistente di oftalmologia DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 17 agosto 2000, n. 191) "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" e) Therapeut der Neuro-und Psychomotorik des Entwicklungsalters DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Therapeut der Neuro-und Psychomotorik des Entwicklungsalters für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung e) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22 agosto 2000, n. 195) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" f) f) dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99, che, per le Professioni sanitarie riabilitative, si riportano di seguito: Logopedista DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22 modificato ed integrato dal DM 9 ottobre 2002: "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" agosto 2000, n. 195) Techniker der psychiatrischen Rehabilitation DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Techniker der psychiatrischen und psychosozialen Rehabilitation für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung Tecnico della riabilitazione psichiatrica DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 16 agosto 2000, n. 190) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" g) Ergotherapeut: DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195)Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem Universitätsdiplom als Ergotherapeut für die Ausübung des Berufes und für die Zusatzausbildung g) Terapista occupazionale: DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 14 agosto 2000, n. 189) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base". *Während die Anerkennung der Gleichwertigkeit eines Titels von einem Gesetz geregelt ist, unterliegt die Gleichstellung eines Titels einem Bewertungsverfahren des Einzelfalls und erfolgt wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind und auf Antrag des Interessierten ∗ Mentre il riconoscimento dell’equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell’equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell’interessato. 7 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 132 Artikel 5 Articolo 5 Materieller Nachweis des Studientitels Produzione del titolo 1. Der Nachweis des Titels für dem die Gleichstellung beantragt wird und von einer öffentlichen Bildungseinrichtung muss gemäß Artikel 46 des DPR 445/2000 in geltender Fassung, mittels einer Selbsterklärung erklärt werden (Anlage A) 1. L’attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell’equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A). 2. Falls der Studientitel an einer privaten Bildungseinrichtung (auch wenn von einer öffentlichen Behörde ermächtigt) erworben wurde, muss der Antragsteller der Erstzerklärung eine Kopie des Diploms laut einer der nachstehenden Modalitäten beilegen: 2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorchè autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità: a) Fotokopie des Diploms deren Übereinstimmung mit dem Original mittels Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß Art. 19 des DPR 445/2000 (Anhang A) erklärt wird a)fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A); b) beglaubigte Kopie gemäß Art. 18 des DPR 445/2000 b)copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000 Artikel 6 Articolo 6 Elemente für die Bewertung des Studientitels Elementi per la valutazione del titolo 1. Um die Bewertung eines Studientitels zu ermöglichen, muss die Antrag stellende Person die nötigen Angaben über die Dauer des Ausbildungskurses und über ihre Berufserfahrung liefern. 1. Al fine di consentire la valutazione del titolo il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione e all’esperienza lavorativa di cui è in possesso. 1.1 Im Hinblick auf die Dauer der Ausbildung, gemäß DPR 445/2000 in aktueller Fassung, muss die den Antrag stellende Person eine Ersatzerklärung abgeben in der die Gesamtdauer der Ausbildung in Jahren, Unterrichtsstunden und alle die im Anhang B geforderten Angeben enthalten sind. 1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile Allegato B. 1.2 Wenn der Kurs an einer privaten Bildungseinrichtung (auch wenn von einer öffentlichen Behörde ermächtigt) stattgefunden hat, muss der Antragsteller die Kopie des Lehrprogrammes des Kurses der Ersatzerklärung (Anhang B) beilegen, um seine Erklärungen zu beweisen. 1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorchè autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese. 1 1 2. Damit die Berufstätigkeit bewertet werden kann, muss die Antrag stellende Person nachweisen. 2. Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa , l’interessato deve dimostrare che la stessa: a) dass sie der Berufserfahrung gleichwertig oder ähnlich ist, die für den Sanitätsberuf vorgesehen ist, für welchen die Gleichstellung des betreffenden Titels beantragt wird, a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella sanitaria prevista per la Professione rispetto alla quale si chiede l’equivalenza del titolo posseduto, b) dass die Berufstätigkeit in den letzten fünf Jahren vor dem 10. Februar 2011 mindestens ein Jahr, auch mit Unterbrechungen, ausgeübt wurde, wie vom Art. 2, Abs.d des DPCM vom 26. Juli 2011 vorgesehen ist. b) sia stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011 come previsto dall’art. 2, comma 4, del DPCM 26 luglio 2011. 8 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2.1 Die abhängige Berufserfahrung bei einem öffentlichen Arbeitsgeber muss mittels einer Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß DPR 445/2000 in geltender Fassung laut FacSimile Anhang C erklärt werden: 2.1.L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da Fac-simile Allegato C. 2.2 Die abhängige Berufserfahrung bei einem privaten Arbeitsgeber muss mittels einer Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß DPR 445/2000 in geltender Fassung laut FacSimile Anhang C1 erklärt werden: 2.2.L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato deve essere resa, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1. Falls der Antragsteller unabhängige Berufstätigkeit bei einem öffentlichen und einem privaten Arbeitgeber geleistet hat, muss er beide Formulare ausfüllen; Nel caso il richiedente abbia svolto esperienza lavorativa subordinata sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, dovrà compilare entrambi i moduli per le relative attività. Um die Art der geleisteten Arbeitstätigkeit, die Dauer und Legitimität der Tätigkeiten zu beweisen, muss die den Antrag stellende Person, geeignete Unterlagen beilegen, zu diesem Zwecke können folgende Dokumente verwendet werden: Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l’anzianità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti: a) eine Kopie des/der unterschriebenen Arbeitsverträgen und zusätzliche Unterlagen (z.B. Erklärung des Arbeitgebers) die geeignet sind, die geleistete Berufstätigkeit, die Dauer, die Art, die Einstufung, die Tätigkeiten und die geleisteten Dienste zu bescheinigen; a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro) idonei ad attestare l’attività lavorativa svolta, la durata, la tipologia e l’inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte; b) die Steuererklärung mit Verweis auf die Teile der Erklärung, die die "Natur des Einkommens" beweisen; b) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la “natura del reddito”∗; c) Kopie anderer Unterlagen, die geeignet sind die Erklärungen zu belegen. c) copia di altri documenti ritenuti idonei a dimostrare quanto dichiarato Die Kopie der Unterlagen muss in einer Form wie im Art. 5 Abs. 2 diese Bekanntmachung angeführt beigelegt werden (Anhang C-2) La copia della documentazione deve essere resa in una delle modalità riportate nell’art. 5, comma 2, del presente avviso (Allegato C-2). 2.3 Die unabhängige Berufserfahrung als Freiberufler muss mittels einer Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß Art 46 des DPR 445/2000 in geltender Fassung laut Fac-Simile Anhang D erklärt werden 2.3 L’attestazione relativa all’attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da facsimile Allegato D. Um die Art der geleisteten Arbeitstätigkeit, die Dauer und Legitimität der Tätigkeiten zu beweisen, muss die den Antrag stellende Person, geeignete Unterlagen beilegen, zu diesem Zwecke können folgende Dokumente verwendet werden: a) Tätigkeitskodex; b) Unterzeichnete berufliche Aufträge c) die Steuererklärung mit Verweis auf den Übersichten des Vordruckes, die die "Natur des Einkommens" beweisen*; Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l’anzianità e la continuità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzando i seguenti documenti: a) codice attività; b) incarichi professionali sottoscritti; c) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la “natura del reddito”∗; 9 133 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 134 d) Gründungsakt, aus dem die Funktion und die Tätigkeit der den Antrag stellende Person innerhalb der Gesellschaft/ Ambulatorium/andere Einrichtung, deren Mitglied er ist, hervorgeht e) .eventuelle andere Unterlagen, die geeignet sind, die Berufserfahrung nachzuweisen d) atto societario, dal quale si evinca il ruolo e l’attività svolta dal richiedente presso la società/studio/coop./altro ente di cui è socio; Die genannten Unterlagen müssen nach einer der folgenden Modalitäten beigelegt werden: I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità: e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la natura e l’anzianità dell’attività lavorativa svolta. a) Fotokopie des Diploms deren Übereinstimmung mit dem Original mittels Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß Art. 19 des DPR 445/2000 (Anhang C-2) erklärt wird; b) beglaubigte Kopie gemäß Art. 18 des DPR 445/2000 a) fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C-2); b) copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000. 3 Falls die Verwaltung, die das Gesuch entgegennimmt, als notwendig erachtet die Informationen, die der eingesandten Dokumentation beigelegt sind, zu vertiefen, wird sie zweckmäßige Ergänzungen anfragen. 3 Qualora l’amministrazione ricevente ritenga necessario approfondire le informazioni contenute nella documentazione inviata, ne richiederà opportuna integrazione. 4 Zur korrekten Bewertung der durch Eigenerklärung erfolgten Angaben ist es erforderlich, dass die Erklärungen anstelle einer beeideten Bezeugungsurkunde so detailliert verfasst sind, dass alle Elemente enthalten sind, die angeführt wären, wenn die Originaldokumente von der zuständigen Stelle ausgestellt worden wären; ansonsten würde sich die Möglichkeit einer falschen oder nicht wahrheitsgemäßen Erklärung ergeben, mit den entsprechenden gesetzlichen Folgen, oder es könnte infolge der Unvollständigkeit unmöglich sein, das Dargelegte zu bewerten. Es wird deshalb empfohlen, die dieser Bekanntmachung beigelegten Muster zu verwenden. 4 Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall’Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l’impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l’utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso. 1 Als “Berufstätigkeit” kann keine Beschäftigung angerechnet werden, für die man eine Studienbeihilfe bekommen hat. *Teilen des Modells, die die "Natur des Einkommens" in der Steuererklärung beweisen - für abhängige Tätigkeit: Vordruck 740, Übersicht C – CUD um den Arbeitgeber zu idnetifizieren. - für freiberufliche Tätigkeit (lavoratore autonomo singolo): Verdruck UNICO, Übersicht RE. - für selbständiger Arbeiter, Mitglied einer Gesellschaft/Praxis/andere Körperschaft: Vordruck UNICO, Übersicht RH. 1 Non può essere considerata “attività lavorativa” l’occupazione derivante dalla fruizione di una borsa di studio. *Quadri utili a ricostruire la “natura del reddito” nella dichiarazione dei redditi - per attività subordinata: Modello 740, quadro C – CUD per identificazione del datore di lavoro. - per attività libero professionale (lavoratore autonomo singolo): Modello UNICO, quadro RE. - per lavoratore autonomo socio di una società/studio/coop./altro ente: Modello UNICO, quadro RH. Art. 7 Art. 7 Aufforderung zur Nachreichung zusätzlicher Unterlagen – Erklärung über die NichtZulässigkeit Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità. 1. Falls während der Bearbeitung der Anträge festgestellt wird, dass die vorgesehenen Elemente mangelhaft sind, und insbesondere, falls die angeforderten Informationen nicht aus den Ersatzerklärungen ersichtlich sind, wird die Autonome Proninz die Ergänzungen bei der Antrag stellenden Person anfordern. 10 1. Nel caso in cui, durante l’istruttoria delle domande, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora dalle dichiarazione sostitutive non dovessero rinvenirsi le informazioni richieste, la Provincia autonoma provvederà a richiedere all’interessato l’integrazione di detti elementi. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 135 Diese Ergänzung, im Sinne des Gesetzes 241/90 in geltender Fassung muss innerhalb der Ausschlussfrist von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung erfolgen; erfolgt sie nicht, wird der Antrag nicht weiter bearbeitet und als unzulässig erklärt. Darüber erfolgt eine eigene Mitteilung. Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda che verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione. 2. Der Antrag wird unter folgenden Umständen nicht weiter bearbeitet und als unzulässig erklärt: 2. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi, non verrà dato ulteriore corso all’istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile: a) Der Studientitel, in Bezug auf den die Anerkennung der Gleichwertigkeit beantragt wird, ist nicht bis zum 17. März 1999 erworben worden oder der entsprechende Ausbildungskurs hat nach dem 31. Dezember 1995 begonnen. a) il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995; b) Es handelt sich um einen Studientitel, der vom Bewertungsverfahren ausgeschlossen ist, wie in Artikel 3 dieser Bekanntmachung vorgesehen. b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente avviso; c) Es handelt sich um einen Studientitel, der bereits durch die Dekrete des Gesundheitsministers, erlassen gemäß Art. 4 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 42/99, einem Universitätsdiplom gleichgestellt wurde, wie im Art 4 dieser Bekanntmachung angegeben. c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99, come indicato nell’art. 4, del presente avviso; d) Es handelt sich um einen Studientitel, der nach Abschluss eines Kurses erworben wurde, der nicht von der Autonomen Provinz BozenSüdtirol oder anderen zu diesem Zwecke eingesetzten Körperschaften organisiert oder autorisiert wurde oder der nicht in Südtirol durchgeführt wurde. d) si tratti di titoli conseguiti all’esito di corsi che non sono stati autorizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell’ambito del territorio provinciale; Die Erklärung der Unzulässigkeit des Antrags wird eigens mitgeteilt. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione. . Artikel 8 Articolo 8 Antrag auf Anerkennung des Studientitels Domanda per il riconoscimento del titolo 1. Der Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit des Studientitels ist nach der dieser Bekanntmachung beigelegten Vorlage abzufassen und mit einer Stempelmarke von 16,00 € zu versehen. 1. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. Einzureichen ist er entweder La domanda potrà essere spedita: a) mittels Einschreiben mit Rückschein an die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung Gesundheitswesen, Amt für Ausbildung des Gesundheitspersonals, Kanonikus-MichaelGamper-Straße 1, 39100 Bozen. Auf dem Kuvert muss fölgender Betreff angeführt werden: “Domanda di riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99” b) oder mittels zertifizierter elektronischer Post (PEC), an folgende Adresse: [email protected], nur für Besitzer eines zertifizierten elektronischen Postfaches. Im Betreff muss folgendes 11 a) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Sanitá, Ufficio Formazione del personale sanitario, via Michael Gamper 1, 39100 Bolzano, indicando sulla busta l’oggetto della procedura: “Domanda di riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99”. b) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] utilizzabile esclusivamente per i possessori di casella di posta elettronica certificata indicando Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 angeführt werden: “Domanda di riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99”. Alle der PEC beigelegte Dokumente müssen im PDF Format sein. Die Stempelmarke muss dem Empfangsamt eingereicht werden. nell’oggetto: “Domanda di riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99”. Tutti i documenti allegati alla PEC dovranno essere inviati in formato PDF. La marca da bollo deve essere inoltrata all’ufficio ricevente. 2. Der Antrag muss innerhalb der Ausschlussfrist von 60 Tagen nach den ersten Tag der Veröffentlichung auf dem Amtsblatt der Region Trentino Südtirol. Sollte dieser ein Feiertag sein, ist der Termin auf dem ersten darauf folgenden Werktag verschoben. 2. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà pervenire entro il termine perentorio 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione TrentinoAlto Adige del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stesso giorno successivo non festivo. 3. Falls der Antrag mittels Einschreibebrief versandt wird, gilt als Versanddatum das Datum des Poststempels. Falls der Antrag mittels zertifizierter elektronischer Post (PEC) versandt wird, gilt als Versanddatum das Absendedatum der Mitteilung. Der vorbehaltliche Versand weiterer Dokumente hat keine Wirkung. 3. In caso di spedizione tramite raccomandata, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data apposta dall’Ufficio Postale accettante. In caso di spedizione tramite PEC la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 4. Der Antrag kann nur an die. autonome Provinz gestellt werden, in der der Kurs autorisiert und in deren Gebiet der Kurs abgehalten wurde 4. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso. 5. Im Antrag muss die Antrag stellende Person in eigener Verantwortung im Sinne des DPR vom 28.12.2000, Nr. 445, Folgendes angeben: 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445: a) den Namen, den Vornamen, den Geburtsort, das Geburtsdatum, b) den eigenen Studientitel, für den die Gleichstellung beantragt wird, den Zeitpunkt, an dem der Studientitel erworben wurde und die Einrichtung oder Körperschaft, die den Titel verliehen hat und die Dauer des Kurses c) die eventuell geleistete Arbeitstätigkeit und die derzeitige Tätigkeit d) zusätzlich erlangten Studientitel (z.B. :Diplom der Mittelschule, Diplom einer Hochschule zweiten Grades usw.) e) Postadresse, oder oder die Adresse der Zertifizierten Post an die die Mitteilungen betreffend diesen Antrag adressiert werden a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita; b) il titolo di cui si chiede l’equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l’Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso; c) l’eventuale attività lavorativa svolta e l’attuale occupazione; d) il titolo di studio conseguito ulteriormente o in aggiunta al titolo di cui si chiede l’equivalenza (es: diploma di istruzione di scuola media, diploma di istruzione di scuola superiore ecc.); 6. Dem Antrag dürfen keine Urkunden oder Bescheinigungen über Weiterbildungskurse oder Kurse der ständigen Weiterbildung (CME) zur Erlangung von Ausbildungskredits, andere Spezialisierungskurse oder Masters, freie Kurse oder Curriculum vitae, da diese nicht Gegenstand der Auswertung bilden. Gegebenfalls werden diese eliminiert. 6. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati. 7. Im Antrag muss die Antrag stellende Person außerdem das Domizil oder die Zustelladresse, oder die Adresse der Zertifizierten Post angeben, an die allfällig erforderliche Mitteilungen adressiert werden können. Die Verwaltung übernimmt nicht die Verantwortung für den Verlust von Mitteilungen 7. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito, oppure l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 12 e) recapito, oppure l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrá inviata 136 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 wegen ungenauer Angaben der Antrag stellenden Person oder wegen fehlender oder verspäteter Mitteilung der Änderung der im Antrag angegebenen Anschrift. Ebenso wenig übernimmt sie die Verantwortung für allfällige Mängel der Übermittlung durch Post oder für allfällige sonstige Mängel, die durch Dritte, durch höhere Gewalt oder durch Zufall verursacht sind. 8. Der Antrag muss von der betreffenden Person unterschrieben sein, ansonsten ist er ungültig. Die Unterschrift muss nicht beglaubigt sein. Beigelegt werden muss eine auf einfachem Papier erstellte Fotokopie eines gültigen Personalausweises. 137 comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. 9. Als nicht gültig für die Zwecke dieser Bekanntmachung werden die Anträge angesehen, die nach den Absatz 2 festgelegten Terminen eingereicht werden und die eingereichten Unterlagen können auf schriftliche Anfrage zurückerstattet werden. 9. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente comma 2 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso e la documentazione prodotta potrá essere restituita previa richiesta avanzata per iscritto. Die Betroffenen können einen neuen Antrag einzureichen innerhalb der Fristen und nach den Modalitäten laut den öffentlichen Bekanntmachungen, die in Folge erlassen werden, L’interessato potrá presentare, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati in segiuto, una nuova domanda. Kopie dieser Bekanntmachung kann auf der Webseite der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol auf folgender Seite herunter geladen werden: http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/gesundhei tspersonal/gesundheitsberufe.asp. Alle weiteren Informationen können in den gleichen Web-Seiten veröffentlicht werden. Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige alla seguente pagina: http://www.provincia.bz.it/sanita/personalesanitario/professioni.asp. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web. Artikel 9 Articolo 9 Sanktionen für Falscherklärungen Sanzioni per dichiarazioni mendaci 1. Unbeschadet der Strafsanktionen laut Art. 76 des DPR 445/2000 für Falscherklärungen, verliert die betreffende Person im Sinne von Artikel 75 desselben Dekrets infolge einer aufgrund der Falscherklärung erlassenen Maßnahme die Vergünstigungen, wenn aus den Kontrollen hervorgeht, dass sie falsche Angaben gemacht hat. 1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Artikel 10 Articolo 10 Datenschutz Privacy 1. Im Sinne von Artikel 13 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 werden die persönlichen Daten der Antrag stellenden Person von der Autonomen Provinz Bozen für die Zwecke der Behandlung des Antrags bearbeitet. Die betreffenden Informationen dürfen nur den direkt vom Gleichstellungsverfahren betroffenen öffentlichen Verwaltungen mitgeteilt werden. 1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l’equivalenza. Artikel 11 Articolo 11 Schluss- und Verweisbestimmungen Disposizioni finali e di rinvio 1. Die Antrag stellenden Personen erhalten keine 1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell’avvio 13 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens. del procedimento. 2. Zu allem, was nicht ausdrücklich in dieser Bekanntmachung enthalten ist, wird auf die StaatRegionen - Vereinbarung. Rep. Nr. 17/CSR vom 10. Februar 2011, rezipiert mit Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 26. Juli 2011 (Gesetzesanzeiger Nr. 191 vom 18/8/2011), verwiesen. 2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all’Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011). Information INFORMATIVE: − Sobald die Bearbeitung der Anträge abgeschlossen ist, − Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all’art. 7 del presente avviso). sorgen die zuständigen Regional- oder Provinzämter innerhalb von 100 Tagen ab Eingang der Anträge für die Weiterleitung der Unterlagen an das Gesundheitsministerium. Diese Frist kann aufgrund dessen, was Art. 7 vorsieht, für 30 Tage unterbrochen werden. − Innerhalb der nächsten 80 Tage wird das Verfahren mit einem Dekret des Gesundheitsministers abgeschlossen. − Gegen das Dekret des Ministers kann innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt Rekurs beim TAR von Latium innerhalb der Termine, die vom Legislativ Dekret vom 02.07.2010, Nr. 104 „Codex des Verwaltugsprozesses“ festgelegt sind − Im Sinne des Gesetzes Nr. 241/1990, in geltender Fassung − Entro i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute. − Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 “Codice del Processo Amministrativo” − Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, il responsabile dell’istruttoria è la Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige, ufficio formazione del personale sanitario, il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute ist der Verantwortliche für die Bearbeitung die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Ausbildung des Gesundheitspersonals, Amt für ist der Verantwortliche für das Verfahren das Gesundheitsministerium. − Die Betroffenen haben die Möglichkeit, das Recht auf Zugang zu den Unterlagen des Verfahrens über die Anerkennung der Gleichwertigkeit in Anspruch zu nehmen, und zwar nach den Modalitäten laut DPR vom 12. April 2006, Nr. 184. 14 − Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell’equivalenza secondo le modalità previste dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184. 138 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 139 86484 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1597 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1597 Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und des regionalen Familiengeldes - Wiederruf Beschluss 1206/2011 Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare – revoca delibera 1206/2011 Nach Einsichtsnahme in den Artikel 9 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, betreffend „Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol“, welcher die Auszahlung einer finanziellen Leistung für Familien mit Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahres, als Beitrag zur Unterstützung der Betreuung und als Beitrag zur Deckung der Lebenshaltungskosten vorsieht; Visto l’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno delle famiglie in Alto Adige”, il quale prevede l’erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento; nach Einsichtsnahme in den Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1, abgeändert durch das Regionalgesetz vom 12. September 2013, Nr. 6, welches das Familiengeld der Region regelt; visto l’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 2013, n. 6, che disciplina l’assegno regionale al nucleo familiare; nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss vom 8. August 2013 Nr. 1206, mit welchem die Kriterien und die Modalitäten der Verwaltung des Familiengeldes des Landes und der Region und die entsprechenden Koordinierungsnormen festgelegt wurden; vista la propria precedente deliberazione n. 1206 dell’8 agosto 2011 con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità di gestione dell’assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e dettate le relative norme di coordinamento; in Anbetracht der Tatsache, dass mit den oben genannten Gesetzen, wesentliche Änderungen in den Familiengeldern des Landes und der Region eingeführt worden sind; considerato che con le sopra richiamate leggi sono state introdotte significative modifiche sia all’assegno provinciale al nucleo familiare che all’assegno regionale al nucleo familiare; in Anbetracht der Zweckmäßigkeit, den eigenen vorhergehenden Beschluss vom 8. August 2013 Nr. 1206, mit welchem die Kriterien und die Modalitäten der Verwaltung des Familiengeldes des Landes und der Region und die entsprechenden Koordinierungs- festgelegt wurden, zu widerrufen; ritenuto pertanto necessario, revocare la propria precedente deliberazione n. 1206 dell’8 agosto 2011 con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità di gestione dell’assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e dettate le relative norme di coordinamento; In Anbetracht der Tatsache, dass mit Artikel 12 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2009, n. 11, die Agentur für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, errichtet wurde, welche eine vom Land abhängige Körperschaft öffentlichen Rechts mit Organisations-, Verwaltungs-, Buchführungsund Vermögensautonomie ist; Considerato che, con l’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11 è istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; in Anbetracht der Tatsache, dass die Agentur die von den jeweiligen Gesetzen vorgesehenen Für- considerato che, l’Agenzia gestisce gli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 140 sorgemaßnahmen und die Ergänzungsvorsorge, sowie jene Maßnahmen, welche von spezifischen Bestimmungen übertragen werden können, verwaltet wird; dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme; nach Einsichtsnahme in den Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, welcher vorsieht, dass die Landesregierung die Kriterien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen bestimmt; visto l’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni in base al quale spetta alla Giunta provinciale predeterminare i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici; nach Einsichtnahme in die „Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und des regionalen Familiengeldes“, welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses sind; visto gli allegati “Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare”, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; Dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters Tutto ciò premesso e sentito il relatore la Giunta Provinciale ad unanimità di voti espressi nei modi di legge beschließt delibera die Landesregierung einstimmig und in gesetzlich vorgeschriebener Form 1) den eigenen Beschluss vom 8. August 2011, Nr. 1206 zu widerrufen; 1) di revocare la propria deliberazione n. 1206 dell’8 agosto 2011; 2) die „Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und des regionalen Familiengeldes“ gemäß Art. 9 des Landesgesetzes vom 17.05.2013, Nr. 8, in geltender Fassung, und gemäß Art. 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005 Nr. 1, laut Anlage A) zu genehmigen, welche integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses sind; 2) di approvare gli allegati “Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare” di cui all’art. 9 della legge provinciale 17.05.2013, n. 8, e successive modifiche, e all’art. 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche (allegato A) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 3) die „Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und des regionalen Familiengeldes“ finden ab dem 1. Jänner 2014 Anwendung; 3) i “Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare” trovano applicazione a partire dal 1.1.2014; 4) die Gewährung des Beitrages des Landes, in der von den Kriterien vorgesehen Höhe, ist an der Bereitstellung der entsprechenden Mittel durch den Haushalt 2014 gebunden, wobei die dafür notwendigen Bereitstellungen von der Landesregierung im Haushaltsentwurf 2014 vorgesehen werden; 4) la concessione dell'assegno provinciale, nella misura prevista dai presenti criteri, è subordinata alla compatibilità degli appositi stanziamenti di bilancio 2014, fermo restando l'impegno della Giunta alla previsione degli stanziamenti al tal fine necessari nella proposta di bilancio preventivo per il 2014; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 5) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 5) 141 di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 142 Anlage A / Allegato A AUZAHLUNGSKRITERIEN UND VERWALTUNGSMODALITÄTEN DES FAMILIENGELD DES LANDES UND DES REGIONALEN FAMILIENGELDES Art. 1 Allgemeine Bestimmungen CRITERI DI EROGAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DELL’ ASSEGNO PROVINCIALE E DELL’ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO FAMILIARE Art. 1 Disposizioni generali 1) Aufgrund dieser Regelung werden das Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 „Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol“, Art. 9 und das Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 betreffend „Familienpaket und Sozialvorsorge“ mit seinen späteren Änderungen (im Folgenden Regionalgesetz Nr. 1/2005 genannt), durchgeführt. 1) Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige", art. 9 e nella legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche (di seguito LR 1/2005), art. 3. Art. 2 Art. 2 Familiengeld des Landes Assegno provinciale al nucleo familiare 1) Die finanzielle Leistung für Familien mit Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren (im Folgenden Landesfamiliengeld) gemäß Art. 9 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8 bildet einen Beitrag zur Unterstützung der Betreuung und zur Deckung der Lebenshaltungskosten der Kinder und ist ab dem 1. Januar 2014 in Höhe von € 200,00 monatlich pro Kind ausgezahlt. 1) La prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, di seguito assegno provinciale al nucleo familiare, di cui all’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, costituisce un contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli ed è erogato a decorrere dall’1 gennaio 2014 in misura pari a 200,00 € mensili per singolo figlio. 2) Die Leistung steht für jedes Kind von Geburt an bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zu, vorausgesetzt, es lebt mit dem betreffenden Elternteil zusammen und es scheint auf dem Familienbogen desselben auf. Im Falle einer Adoption beginnt der dreijährige Bezugszeitraum ab dem im Dekret des Jugendgerichts enthaltenen Adoptionsdatum. Die Leistung steht auch für die anvertrauten Kindern ab dem Anvertrauungsdatum zu, wie es in der diesbezüglichen Maßnahme angegeben ist. Die Anvertrauung muss ganztägig sein und das Kind muss auf dem Familienbogen des Antragstellers/ der Antragstellerin erscheinen, außer die Verfügung bestimmt anders. 2) L'assegno spetta per ogni figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno di età a condizione che il figlio sia convivente con il genitore richiedente la prestazione e che risulti sullo stato di famiglia dello stesso. In caso di adozione, il periodo dei tre anni di godimento dell'assegno decorre dalla data di adozione riportata nel relativo decreto dell’Autorità giudiziaria minorile. L'assegno spetta altresì per i minori in affidamento dalla data di inizio dell'affidamento stesso indicata nel relativo provvedimento. L'affidamento deve essere a tempo pieno ed il minore deve figurare sullo stato di famiglia del richiedente salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di affidamento. 3) Anspruchsberechtigt ist jener Elternteil oder Pflegeperson, der vor Einreichung des Gesuches einen ununterbrochenen Wohnsitz von mindestens 5 Jahren in Südtirol hat. 3) Ha diritto all'assegno il genitore o la persona affidataria con residenza ininterrotta da almeno 5 anni in provincia di Bolzano maturata al momento della presentazione della domanda. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Art. 3 143 Art. 3 Einreichung des Antrags Presentazione della domanda 1) Der Antrag auf das Landesfamiliengeld wird bei der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) innerhalb der ersten drei Lebensjahre des Kindes oder innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung eingereicht. Der Antrag auf das Kinderbetreuungsgeld gilt bis zum dritten Lebensjahr des Kindes oder bis zu drei Jahre ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung. 2) Wird der Antrag innerhalb des ersten Jahres ab dem Datum der Geburt des Kindes oder innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung eingereicht, so wird die Leistung ab dem Geburtsdatum beziehungsweise ab dem Datum der Adoptionsoder Anvertrauungsverfügung gewährt. Wird der Antrag nach der oben genannten Frist gestellt, so wird die Leistung ab dem Monat ausgezahlt, der auf den Monat der Antragstellung folgt, und zwar für die restliche Zeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. 1) La domanda volta ad ottenere l’assegno provinciale al nucleo familiare va presentata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), entro il terzo anno di vita del/ della minore ovvero entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. La domanda per l’assegno ha validità fino al terzo anno di vita del/della minore ovvero fino a tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. 3) Falls der Wohnsitz nach der Geburt oder nach dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung nach Südtirol verlegt wird, wird die Leistung ab dem auf die Verlegung folgenden Monat gezahlt, vorausgesetzt, dass die im Art. 2, Abs. 3 vorgesehene Ansässigkeitsperiode erreicht worden ist. 3) Nel caso in cui la residenza venga trasferita in provincia di Bolzano successivamente alla nascita o alla data del provvedimento di adozione o affidamento, l’assegno è erogato dal mese successivo al trasferimento all’avvenuto completamento del periodo di residenza di cui all’art. 2, comma 3. Art. 4 2) In caso di presentazione della domanda entro un anno dalla data di nascita del o della minore ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, l’assegno è erogato con decorrenza dalla data di nascita, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. In caso di presentazione della domanda dopo il suddetto termine, l’assegno è erogato con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è corrisposto per il periodo residuo, fino al compimento del terzo anno di vita del o della minore. Art. 4 Änderung der Familiensituation Variazione della situazione familiare 1) Falls der Wohnsitz außerhalb Südtirol verlegt wird oder die Einschreibung des eigenen oder des anvertrauten Kindes vom Familienbogen des Beitragsempfängers gestrichen wird, steht die Leistung nicht mehr zu und diese Situationen müssen umgehend der ASWE mitgeteilt werden. Die Leistung wird ab dem auf die Ereignisse folgenden Monat widerrufen. 1) L'eventuale trasferimento della residenza fuori dalla provincia di Bolzano oppure la cancellazione dell'iscrizione del figlio o del minore affidato dallo stato di famiglia del beneficiario della prestazione determinano la decadenza dal diritto all'assegno e vanno immediatamente comunicate all'ASSE. La revoca della prestazione ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Art. 5 Wirtschaftliche Lage 1) Das Familiengeld steht zu, falls die wirtschaftliche Situation der Familiengemeinschaft, erhoben durch die „Einheitliche Einkommens- und Art. 5 Situazione economica 1) L'assegno provinciale al nucleo familiare spetta qualora la situazione economica del nucleo, rilevata attraverso la "Dichiarazione Unifica- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Vermögenserklärung“ (EEVE), bestimmt vom Familieneinkommen und ergänzt durch die Bewertung von Vermögenselementen, einen Betrag von 80.000 Euro bei Antragstellung nicht übersteigt. Art. 6 Familienmitglieder für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage 144 ta di Reddito e Patrimonio" (DURP) e determinata dal reddito familiare, integrato con la valutazione di elementi patrimoniali, non superi al momento della presentazione della domanda l'importo di 80.000 euro l'anno. Art. 6 Composizione del nucleo familiare per la valutazione della situazione economica 1) Zur Erhebung der wirtschaftlichen Lage des Antragstellers/der Antragstellerin wird die Kernfamilie laut Art. 12 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2 in geltender Fassung (EEVE) in Betracht gezogen. 1) Ai fini della rilevazione delle condizioni economiche del/della richiedente si considera il nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche (EEVE). 2) Eventuell nachträgliche Korrekturen einer EEVE, die in Zusammenhang mit dem Antrag auf das Familiengeld des Landes der ASWE bereits eingereicht, jedoch wegen Überschreitung der Höchstgrenze der wirtschaftlichen Lage gemäß Art. 5 zur Ablehnung geführt haben, können bei der ASWE eingereicht werden und finden, bei entsprechendem Antrag, begrenzt auf das laufende Jahr und/oder auf das Jahr vor der Antragstellung Anwendung. 2) Eventuali correzioni successive a DURP già precedentemente trasmesse all'ASSE in sede di presentazione della domanda di assegno provinciale al nucleo familiare che avevano determinato il rigetto dell'istanza stessa per superamento della soglia massima della situazione economica, possono essere presentate all'ASSE e producono i relativi effetti, previa specifica domanda, limitatamente all'anno in corso e/o a quello immediatamente antecedente. Art. 7 Regionales Familiengeld Art. 7 Assegno regionale al nucleo familiare 1) Der Antrag auf Gewährung des regionalen Familiengeldes laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1, in geltender Fassung, ist bei der ASWE einzureichen. 1) La domanda per la concessione dell’assegno regionale al nucleo familiare di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, va presentata all’ASSE. 2) Falls während der Zeit des Bezugs der regionalen Zulage Umstände eintreten, die eine Änderung der Zulage oder den Verlust des entsprechenden Rechts zur Folge haben, muss die Antrag stellende Person die ASWE unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Diese sorgt für die Abänderung des Betrags bzw. für den Widerruf der Zulage ab dem Monatsersten nach Eintritt des Ereignisses indem die zu Unrecht erhaltenen Beträge zurückgefordert werden. 2) Se, durante il periodo di godimento dell’assegno regionale, si verificano fatti in base ai quali l’assegno spetta in misura ridotta o viene meno il relativo diritto, il/la richiedente deve darne immediata comunicazione all’ASSE, la quale provvede alla revoca dell’assegno ovvero alla modifica dell’importo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi dell’evento recuperando l'importo eventualmente percepito indebitamente. Um die Zulage im folgenden Jahr weiter zu beziehen, muss der bzw. die Begünstigte bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und die Daten über die wirtschaftliche Situation der Familie des Vorjahres erklären. Für den Antrag auf Auszahlung der Zulage ist der von der ASWE erarbeitete entsprechende Vordruck zu verwenden. 3) Al fine della prosecuzione dell’erogazione dell’assegno nell’anno successivo è fatto obbligo alla persona beneficiaria di dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la composizione del nucleo familiare nonché le DURP valide per il periodo di riferimento. Per la domanda di erogazione dell’assegno va utilizzato il modello predisposto dall’ASSE. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 145 Art. 8 Gemeinsame Bestimmungen Art. 8 Disposizioni comuni 1) Unvollständige Anträge müssen binnen 30 Tagen nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung der ASWE vervollständigt werden. Liegt nach Ablauf dieser Frist keine Antwort vor, werden die Anträge archiviert. 1) Le domande incomplete devono essere rego- 2) Der Präsident der ASWE kann mit den Patronaten im Rahmen der Aufgaben, die diesen gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152, in geltender Fassung, übertragen sind, Vereinbarungen über die telematische Übermittlung der Anträge und die Aufbewahrung der Papierunterlagen treffen. 2) Il presidente dell’ASSE può concordare inte- 3) Wenn der Direktor der ASWE im Laufe der Bearbeitung einer Aufsichtsbeschwerde an die Landesregierung feststellt, dass sämtliche für die Leistung, die Gegenstand der Beschwerde ist, vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, verfügt er die Auszahlung der beantragten Leistung mittels eines Liquidierungsdekretes. 3) Se il direttore dell’ASSE, nel corso dell’i- 4) Das Familiengeld des Landes und das Familiengeld der Region werden in nachträglichen Monatsraten ausgezahlt. 4) L’assegno provinciale al nucleo familiare e 5) Bei Ableben der Antrag stellenden Person bezieht der hinterbliebene Ehepartner bzw. die hinterbliebene Ehepartnerin, der Lebensgefährte bzw. die Lebensgefährtin, die Person, der die Kinder oder die diesen Gleichgestellten laut Artikel 4 Absatz 5 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L zur Betreuung überlassen sind, oder der oder die Verwandte, der bzw. die den Unterhalt für die obgenannten Kinder oder für die ihnen Gleichgestellten übernimmt, das Familiengeld ohne Unterbrechung weiter, sofern er/sie die Voraussetzungen besitzt. 5) In caso di decesso del o della richiedente, 6) Um festzustellen, ob die Voraussetzung, dass der Elternteil allein erziehend ist, erfüllt ist, führt die ASWE geeignete Kontrollen und jedenfalls Kontrollen in dem vom Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Ausmaß auch über den gewöhnlichen Aufenthaltsort des anderen Elternteiles durch; dabei nimmt sie die Mitarbeit der Gemeinden in Anspruch. 6) Al fine di verificare la sussistenza del requisi- 7) Zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage für die Gewährung des Familiengeldes des Landes und der Region kommen die Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der Region vom, 12. Juni 2012, Nr. 6/L, in geltender Fassung, sowie 7) Al fine della rilevazione delle condizioni eco- larizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta dell'ASSE. Trascorso tale termine senza risposta, le domande si considerano respinte e vengono archiviate. se con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modifiche, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei. struttoria di un ricorso gerarchico alla Giunta provinciale, accerta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all’erogazione della prestazione richiesta con decreto di liquidazione. l’assegno regionale al nucleo familiare sono erogati in rate mensili posticipate. il/la coniuge superstite, il/la convivente del richiedente deceduto, la persona affidataria dei figli ed equiparati di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, ovvero il o la parente che assume a proprio carico il mantenimento dei figli e degli equiparati di cui sopra, continua a percepire, senza soluzione di continuità, l’assegno al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti previsti. to di unico genitore, l’ASSE effettua controlli idonei e comunque nella misura di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, anche sulla dimora abituale effettiva dell’altro genitore, avvalendosi della collaborazione dei comuni. nomiche per l’erogazione dell’assegno regionale e provinciale al nucleo familiare si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifi- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 146 von Artikel 10 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L, in geltender Fassung, zur Anwendung. Die Gewichtungsskala laut gesetzesvertretendem Dekret vom 31. März 1998, Nr. 109, in geltender Fassung, gilt nicht für das Familiengeld des Landes und für jenes der Region. che, e dall’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche. La scala di equivalenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche, non si applica agli assegni provinciale e regionale al nucleo familiare. Art. 9 Übergangsbestimmung Art. 9 Norma transitoria 1) Die Bestimmungen laut Artikel 2, Absatz 1, Artikel 4 und Artikel 5 finden auch für die Anträge, welche vor dem Inkrafttreten dieser Regelung eingereicht wurden und zum gleichen Datum in Auszahlung sind Anwendung. 1) Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, articolo 4 e articolo 5 trovano applicazione anche per le domande già presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in pagamento alla stessa data. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 147 86459 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1598 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1598 Gewährung von Zuschüssen für das Erlernen der Zweitsprache - Wettbewerbsausschreibung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 LG 18/88 Concessione di sovvenzioni per l'apprendimento della seconda lingua - bando di concorso per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 LP 18/88 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE hat Folgendes zur Kenntnis genommen: Das Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 18, betreffend „Massnahmen auf dem Gebiet der Zweisprachigkeit“, sieht Zuschüsse für den Besuch von Studienaufenthalten im Ausland zum Erlernen der zweiten Sprache vor, wobei deren Gewährung durch jährliche Ausschreibungen geregelt wird. Die beiliegende Ausschreibung, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, regelt die Gewährung von Zuschüssen zugunsten von Antragstellern, die einen Studienaufenthalt zum Erlernen der zweiten Sprache im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2014 beginnen. Da die Anzahl der Antragsteller und die Höhe der Zuschüsse nicht im Vorhinein bekannt sind, die Zweckbindung der nötigen Geldmittel wird zeitgleich mit der Zuweisung der Zuschüsse auf den Kapiteln 04160.00 und 06140.15 des Gebarungsplanes 2014 erfolgen. considerato che: La Legge Provinciale 11 maggio 1988, n. 18 “Provvedimenti in materia di bilinguismo” istituisce sovvenzioni per la frequenza di soggiornistudio all’estero per l’apprendimento della seconda lingua, demandandone la regolamentazione a bandi di concorso annuali. beschließt delibera Il bando di concorso allegato, parte integrante di questa delibera, disciplina la concessione di sovvenzioni a favore di richiedenti che inizino un soggiorno-studio per l’apprendimento della lingua seconda nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014. Nell’impossibilità di conoscere a priori il numero di richiedenti nonché l’entità delle sovvenzioni, l’impegno dei fondi necessari avverrà contestualmente all’assegnazione delle sovvenzioni sui capitoli 04160.00 e 06140.15 del piano di gestione del bilancio 2014. einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1) 1) 2) Die beiliegende Ausschreibung, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wird genehmigt und im Amtsblatt der Region Trentino – Südtirol veröffentlicht. die nötigen Geldmittel werden zum Zeitpunkt der Zuweisung der Zuschüsse auf den Kapiteln 04160.00 und 06140.15 des Gebarungsplanes 2014 zweckgebunden. 2) di approvare l’allegato bando di concorso, parte integrante di questa delibera, e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige. di impegnare i fondi necessari al momento dell’assegnazione delle sovvenzioni sui capitoli 04160.00 e 06140.15 del piano di gestione del bilancio 2014. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 148 AUSSCHREIBUNG BANDO DI CONCORSO Zuschüsse für Studienaufenthalte zum Erlernen der zweiten Sprache Sovvenzioni per soggiorni-studio per l'apprendimento della lingua seconda Landesgesetz 11. Mai 1988, Nr. 18, in geltender Fassung Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche Artikel 1 Allgemeine Bestimmungen Articolo 1 Disposizioni generali (1) Im Rahmen dieser Wettbewerbausschreibung können Bewerber und Bewerberinnen, die im Zeitraum vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 einen Kurs zum Erlernen der zweiten Sprache beginnen, um die entsprechende Förderung ansuchen. (2) Unbeschadet der im vorhergehenden Absatz festgelegten Regelung, können Bewerber und Bewerberinnen im Falle des Besuchs des gesamten Schuljahres im Ausland bzw. außerhalb Südtirols einen Antrag um die entsprechende Förderung im Rahmen dieser Wettbewerbsausschreibung stellen, auch wenn das Schuljahr zwischen dem 1. August 2013 und dem 1. Oktober 2013 beginnt. Für die Förderung wird nur der Zeitraum zwischen 1. Oktober 2013 und 30. September 2014 herangezogen. (3) Im oben genannten Zeitraum können die Zuschüsse laut dieser Ausschreibung nur ein einziges Mal in Anspruch genommen werden. (4) Die Angehörigen der ladinischen Sprachgruppe haben die Möglichkeit, Italienisch- und Deutschkurse zu besuchen. (5) Die Zuschüsse laut dieser Ausschreibung können für denselben Kurs nicht zusammen mit anderen finanziellen Zuwendungen zu Lasten von öffentlichen oder privaten Anstalten oder Körperschaften, die öffentliche Beiträge erhalten, in Anspruch genommen werden. (6) Die in dieser Ausschreibung vorgesehenen Maßnahmen sind auf die Förderung der Kenntnis der ladinischen Sprache ausgedehnt. (7) Jeder bzw. jedem Begünstigten kann insgesamt höchstens 2 Mal ein Zuschuss zur Förderung der Zweitsprache gewährt werden. (1) Il presente bando è riservato ai o alle richiedenti che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014, un corso per l'apprendimento della seconda lingua. (6) I provvedimenti di cui al presente bando sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina. (7) È possibile usufruire di una sovvenzione per lo studio della seconda lingua per un massimo di due volte. Artikel 2 Anspruchsberechtigte Articolo 2 Beneficiari (1) Anspruch auf die Gewährung der Zuschüsse laut dieser Ausschreibung haben italienische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und EUBürger und EU-Bürgerinnen, welche ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Gesuchstellung in einer (1) Hanno diritto alla concessione delle sovvenzioni di cui al presente bando i cittadini/le cittadine italiani e i cittadini/le cittadine dell’Unione Europea che risiedono al momento della domanda in un comune della provincia di Bolzano, che (2) Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso di frequenza dell’intero anno scolastico rispettivamente all’estero per il tedesco oppure in Italia al di fuori dell’Alto Adige per l’italiano, i/le richiedenti possono presentare una domanda di sovvenzione nell’ambito di questo bando di concorso, anche se l’anno scolastico ha inizio nel periodo compreso fra il 1° agosto 2013 e il 1° ottobre 2013. Ai fini del calcolo della sovvenzione si tiene conto solo del periodo compreso fra il 1° ottobre 2013 ed il 30 settembre 2014. (3) Nel succitato periodo, è possibile beneficiare un’unica volta delle sovvenzioni di cui al presente bando. (4) Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno la facoltà di frequentare corsi di italiano e tedesco. (5) Il beneficio delle sovvenzioni di cui al presente bando non è cumulabile, per lo stesso corso, con altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 149 Gemeinde Südtirols haben, die Grundschule abgeschlossen und bei Kursbeginn das 50. Lebensjahr nicht vollendet haben. Nicht-EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürgerinnen, die eine langfristige EG-Aufenthaltsberechtigung für Italien besitzen, sind den und dadurch den italienischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen gleichgestellt. hanno concluso la scuola elementare e che, all’inizio del corso, non hanno compiuto il 50° anno di età. I cittadini extracomunitari/le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane. Artikel 3 Erforderliche Merkmale der Kurse Articolo 3 Requisiti dei corsi (1) Als Kurse laut Artikel 1 gelten Lehrgänge, durch die die zweite Sprache auf direktem Wege, über den Sprachunterricht an öffentlichen oder privaten Einrichtungen, oder auf indirektem Wege, durch den Besuch einer öffentlichen oder gesetzlich anerkannten Schule, vermittelt wird. (2) Die Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache müssen in Ländern des deutschen Sprachraumes stattfinden; jene zum Erlernen der italienischen Sprache in Italien, außerhalb von Südtirol. (3) Die Kurse müssen eine Mindestdauer von 2 nacheinanderfolgenden Wochen (mindestens 10 Tage Unterricht) haben und insgesamt mindestens 20 Kursstunden pro Woche umfassen. Bei länger dauernden Kursen darf das wöchentliche Mindestpensum im Schnitt 20 Kursstunden nicht unterschreiten. Wird zusätzlich ein Praktikum besucht, kann das wöchentliche Mindestpensum der Kursstunden auf 15 reduziert werden. (4) Intensivsprachwochen laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 18, in geltender Fassung, die von den zuständigen Schulorganen organisiert und durchgeführt werden, müssen eine Mindestdauer von sieben Kalendertagen, davon mindestens fünf effektive Unterrichtstage, haben und mindestens 25 Wochenstunden umfassen. Als Intensivsprachwochen laut diesem Absatz gelten Kurse, an denen in der Regel mindestens 15 Schüler/innen derselben Schule teilnehmen. Abweichungen müssen von den jeweiligen Schulen gerechtfertigt und vom zuständigen Amt genehmigt werden. (5) Der Bewerber/die Bewerberin muss mindestens 75% der Kursstunden besuchen. Falls er / sie diese Schwelle nicht erreicht, wird der gegebenenfalls gewährte Zuschuss widerrufen. (1) Per corsi di cui all’articolo 1 si intendono cicli di apprendimento con cui la seconda lingua viene insegnata in via diretta, tramite lezioni di lingua impartite da istituzioni pubbliche o private, o in via indiretta, tramite la frequenza di una scuola pubblica o riconosciuta legalmente. (2) I corsi per l'apprendimento del tedesco devono svolgersi in Paesi dell'area linguistica tedesca; i corsi per l'apprendimento dell'italiano in Italia ad esclusione dell'Alto Adige. Artikel 4 Einkommensgrenzen Articolo 4 Limiti di reddito (1) In dieser Ausschreibung ist die Einkommenshöchstgrenze auf 30.000,00 Euro festgelegt. Zur Bewertung des Einkommens und des Vermögens (1) Nel presente bando di concorso il limite massimo di reddito è fissato in euro 30.000,00. Per la determinazione del reddito e del patrimonio ven- (3) I corsi devono avere una durata minima di 2 settimane consecutive (almeno 10 giorni effettivi di lezione) e comprendere almeno 20 ore di lezione alla settimana. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 20 ore settimanali. Con la partecipazione aggiuntiva ad uno stage la frequenza media può essere ridotta ad almeno 15 ore settimanali. (4) Le settimane linguistiche intensive di cui all’articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti, devono avere una durata minima di sette giorni di calendario, di cui almeno cinque giorni effettivi di lezione, e comprendere almeno 25 ore settimanali. Per settimane linguistiche intensive di cui al presente comma si intendono in generale corsi a cui partecipano almeno 15 alunni/e della stessa scuola. Eventuali deroghe devono essere giustificate dalle rispettive scuole e approvate dall’Ufficio competente. (5) Il/La richiedente deve frequentare almeno il 75% delle ore di lezione previste dal corso. Nel caso non raggiunga questa soglia, la sovvenzione eventualmente concessa viene revocata. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 150 werden die Artikel 6, 7 und 8 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die im akademischen Jahr 2013/2014 universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung vom 24. Juni 2013 Nr. 951, und veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 2. Juli 2013, Nr. 27, I und II, angewandt. gono applicati gli articoli 6, 7 e 8 del bando di concorso per la concessione di borse di studio agli studenti/alle studentesse che frequentano, nell’anno accademico 2013/2014, istituzioni universitarie o scuole superiori fuori provincia di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 24 giugno 2013, n. 951, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 2 luglio 2013, n. 27, I e II. Bezugspersonen Persone di riferimento (2) Zur Erfassung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit werden das im Jahre 2012 erzielte Einkommen und das zum Zeitpunkt der Gesuchstellung vorhandene Vermögen der folgenden Personen berücksichtigt: 1. der Bewerber/der Bewerberinnen sowie ihrer Eltern, auch wenn sie nicht auf demselben Familienstandsbogen aufscheinen. Sind die Eltern gerichtlich getrennt oder geschieden, so werden Einkommen und Vermögen des Bewerbers/der Bewerberin sowie des erziehungsberechtigten Elternteils berücksichtigt. Lebt der erziehungsberechtigte Elternteil seit mindestens 31.05.2011 mit einer Person in eheähnlicher Lebensgemeinschaft, unabhängig vom Familienstandsbogen, so wird auch deren Einkommen und Vermögen berücksichtigt; 2. nur der Bewerber/der Bewerberinnen, wenn sie: Vollwaisen sind oder gerichtlich getrennt oder geschieden sind oder eigene zu Lasten lebende versorgungsberechtigte Kinder haben oder das 35. Lebensjahr vollendet haben oder in den 12 Monaten vor Beginn des Schulbesuches oder des Sprachkurses, für den sie um Gewährung eines Zuschusses ansuchen, mindestens 10 Monate mindestens zehn Monate einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und im genannten Zeitraum ein Einkommen von mindestens 11.000,00 Euro erzielt haben oder bereits die Voraussetzung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit laut Artikel 5 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, erfüllen; (2) Per la determinazione della condizione economica disagiata, vengono presi in considerazione il reddito percepito nel 2012 ed il patrimonio esistente al momento della presentazione della domanda delle seguenti persone: 1) dei/delle richiedenti e dei loro genitori, anche se non risultano sullo stesso stato di famiglia. Se i genitori sono legalmente divorziati o separati, vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio del/della richiedente così come del genitore affidatario. Se il genitore affidatario convive con un’altra persona da almeno il 31.05.2011 in una situazione di famiglia di fatto, indipendentemente dallo stato di famiglia, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il patrimonio di quest’ultima; 3. Ist der Bewerber oder die Bewerberin verheiratet, werden auch das Einkommen und 2) solo dei/delle richiedenti, se - - 3) sono orfani/e di entrambi i genitori o sono separati/e legalmente o divorziati/e o hanno figli/e propri/e conviventi ed a carico o hanno compiuto il 35° anno di età o nei 12 mesi antecedenti l’inizio della scuola o del corso di lingua per cui chiedono l’assegnazione di una sovvenzione hanno svolto un’attività retribuita della durata non inferiore a dieci mesi e, nel predetto periodo, hanno percepito un reddito non inferiore ad euro 11.000,00 o sono già in possesso dei requisiti di indipendenza economica richiesti nell’ articolo 5 del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a studenti/esse frequentanti istituzioni universitarie o scuole professionali d’istruzione superiore fuori provincia di Bolzano; Se il/la richiedente è coniugato/coniugata vengono presi in considerazione anche il red- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 4. 5. das Vermögen der Ehepartnerin bzw. des Ehepartnersberücksichtigt. Lebt der Bewerber oder die Bewerberin mit einer Person in eheähnlicher Lebensgemeinschaft und haben sie gemeinsame Kinder, werden auch das Einkommen und das Vermögen dieser Person berücksichtigt. Ist der Bewerber oder die Bewerberin Vollwaise, so wird sein bzw. ihr Einkommen und Vermögen berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wird das Einkommen und Vermögen der erziehungsberechtigten Person, sofern diese für den Unterhalt des Bewerbers/der Bewerberin aufkommen müssen. Für die Inanspruchnahme von Freibeträgen für außerhalb der Familie lebende Personen laut Art. 8 Abs. 1) Punkt 7 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die im akademischen Jahr 2013/2014 universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, werden jene Personen herangezogen, die aus Studiengründen im Schuljahr/akademischen Jahr 13/14 bzw. im Kurszeitraum, für den um Förderung angesucht wird, mindestens 150 Tage außerhalb der Familie wohnen (Studierender, einschließlich des Antragstellers/der Antragstellerin). 151 dito e il patrimonio del suo coniuge. Se il/la richiedente vive con un’altra persona in una situazione di famiglia di fatto ed essi hanno figli/figlie comuni, vengono presi in considerazione anche il reddito e il patrimonio del/della convivente. 4) Se il/la richiedente è orfano/orfana di entrambi i genitori, vengono considerati il suo reddito ed il suo patrimonio. Inoltre vengono considerati reddito e patrimonio del tutore/dei tutori, se questo/questi deve/devono mantenere il/la richiedente. 5) Per il riconoscimento delle quote esenti per le persone che alloggiano fuori famiglia ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto 7 del bando di concorso per la concessione di borse di studio agli studenti/alle studentesse che frequentano, nell’anno accademico 2013/2014, istituzioni universitarie o scuole superiori fuori provincia di Bolzano, si fa riferimento a quelle persone che per motivi di studio alloggiano fuori famiglia per almeno 150 giorni durante l’anno scolastico/accademico 2013/2014 ovvero nel periodo di svolgimento del corso (studenti, incluso/inclusa il/la richiedente). Artikel 5 Festlegung der Tagessätze und Höchstzuschüsse Articolo 5 Determinazione delle diarie e delle sovvenzioni massime (1) Die Tagessätze und Höchstzuschüsse werden, unter Berücksichtigung des Einkommens und des Vermögens laut Artikel 4, wie folgt festgelegt: 1. bei einem Einkommen von 0,00 Euro bis 12.000,00 Euro betragen der Tagessatz 65,00 Euro und der Höchstzuschuss 5.800,00 Euro; 2. bei einem Einkommen von 12.000,01 Euro bis 20.200,00 Euro betragen der Tagessatz 49,00 Euro und der Höchstzuschuss 4.350,00 Euro; 3. bei einem Einkommen von 20.200,01 Euro bis 30.000,00 Euro betragen der Tagessatz 32,50 Euro und der Höchstzuschuss 2.900,00 Euro. (1) Le diarie e le sovvenzioni massime vengono fissate, in considerazione del reddito e del patrimonio di cui all’art. 4, come segue: 1) da euro 0,00 a euro 12.000,00 di reddito, la diaria è di euro 65,00 e la sovvenzione massima è di euro 5.800,00; 2) da euro 12.000,01 a euro 20.200,00 di reddito, la diaria è di euro 49,00 e la sovvenzione massima è di euro 4.350,00; 3) da euro 20.200,01 a euro 30.000,00 di reddito, la diaria è di euro 32,50 e la sovvenzione massima è di euro 2.900,00. Staffelung der Tagessätze unter Berücksichtigung der Kursdauer Scaglionamento delle diarie in base alla durata dei corsi (2) Für Kurse mit einer Dauer von 0 - 20 Tagen bleiben die Tagessätze laut Absatz 1 unverändert. (2) Per corsi con una durata da 0 a 20 giorni le diarie di cui al comma 1 rimangono invariate. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 152 (3) Für Kurse mit einer Dauer von über 20 Tagen werden die Tagessätze laut Absatz 1 wie folgt herabgesetzt: vom 21. bis zum 50. Tag um 25 Prozent vom 51. bis zum 80. Tag um 50 Prozent ab dem 81. Tag um 80 Prozent. (3) Per corsi con una durata superiore a 20 giorni, le diarie di cui al comma 1 vengono ridotte come segue: tra il 21° e il 50° giorno del 25 per cento tra il 51° e il 80° giorno del 50 per cento dall’81° giorno in poi del 80 per cento. Herabsetzung der Tagessätze Riduzione delle diarie (4) Beim Besuch einer öffentlichen bzw. gesetzlich anerkannten Schule oder einer Universität ist eine Senkung um 50% des Tagessatzes und des Höchstbetrages gemäß den vorhergehenden Punkten 1 und 2 vorgesehen. (4) Nel caso di frequenza di scuola pubblica, legalmente riconosciuta o di istituto universitario è prevista una riduzione del 50% della diaria e della sovvenzione massima di cui ai precedenti punti 1 e 2. Herabsetzung der Tagessätze bei Studienaufenthalten, die vom Amt direkt organisiert werden Riduzione delle diarie per soggiorni-studio gestiti in diretta (5) Für die von den zuständigen Schulämtern direkt organisierten Studienaufenthalte im Ausland werden die Tagessätze, unter Berücksichtigung des Einkommens und des Vermögens laut Artikel 4, wie folgt festgelegt: 1. bei einem Einkommen von 0,00 Euro bis 12.000,00 Euro betragen der Tagessatz 11,36 Euro und der Höchstzuschuss 5.800,00 Euro; 2. bei einem Einkommen von 12.000,01 Euro bis 20.200,00 Euro betragen der Tagessatz 6,20 Euro und der Höchstzuschuss 4.350,00 Euro; 3. bei einem Einkommen von 20.200,01 Euro bis 30.000,00 Euro betragen der Tagessatz 4,13 Euro und der Höchstzuschuss 2.900,00 Euro. (5) Per i soggiorni-studio all’estero gestiti in forma diretta dalle Intendenze scolastiche competenti, le diarie vengono fissate, in considerazione del reddito e del patrimonio di cui all’articolo 4, come segue: 1) da euro 0,00 a euro 12.000,00 di reddito, la diaria è di euro 11,36 e la sovvenzione massima è di euro 5.800,00; Artikel 6 Einreichetermin Articolo 6 Termine di presentazione (1) Die Bewerber/die Bewerberinnen können ab 1. Jänner 2014 und innerhalb Dienstag, 30. September 2014, einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses laut dieser Wettbewerbsausschreibung einreichen. (2) Die Anträge sind von Bewerbern/Bewerberinnen, die der italienischen Sprachgruppe angehören, beim Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen, Neubruchweg 2, Bozen, und von Bewerbern/Bewerberinnen, die der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe angehören, beim Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung, Andreas-Hofer-Straße 18, Bozen, einzureichen. Bewerber und Bewerberinnen anderer Muttersprache geben die vorzugsweise gesprochene (deutsche, italienische oder ladinische) Landessprache an. (1) I / Le richiedenti possono presentare domanda per la concessione di una sovvenzione di cui al presente bando di concorso a partire dal 1 gennaio 2014 ed entro martedì, 30 settembre 2014. 2) da euro 12.000,01 a euro 20.200,00 di reddito, la diaria è di euro 6,20 e la sovvenzione massima è di euro 4.350,00; 3) da euro 20.200,01 a euro 30.000,00 di reddito, la diaria è di euro 4,13 e la sovvenzione massima è di euro 2.900,00. (2) Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere, Via del Ronco 2, Bolzano, nel caso di richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano, e presso l’Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l’Università e la Ricerca Scientifica - Via Andreas Hofer 18, Bolzano, nel caso di richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino. I/le richiedenti di altra madrelingua indicano la lingua della Provincia (italiano, tedesco o ladino) parlata principalmente. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 153 (3) Für die Bearbeitung der Anträge und die Zuweisung der Zuschüsse sind innerhalb des Zeitraumes vom 1. Januar 2014 bis zum 30. September 2014 die folgenden verwaltungstechnischen Zwischentermine festgelegt: 1. Termin: Freitag, 31. Jänner 2014 2. Termin: Montag, 30. Juni 2014 (4) Für alle mittels Einschreiben eingereichten Anträge gilt das Datum des Stempels des Annahmepostamtes. (5) Für Anträge, die innerhalb eines der Zwischentermine laut Absatz 3 eingereicht wurden und in Bezug auf welche die Landesregierung entschieden hat, werden keine weiteren Erklärungen berücksichtigt. (6) Für die Behebung von Mängeln und die Berichtigung von Anträgen oder Erklärungen wird auch nach dem Endtermin vom 30. September 2014 ein Heilungstermin von höchstens 15 Tagen ab Erhalt der diesbezüglichen Aufforderung durch das zuständige Landesamt eingeräumt. (7) Innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Erhalt der Mitteilung über die Zuweisung eines Zuschusses zur Förderung der Kenntnis der Zweitsprache bzw. Ablehnung des Antrags können die Betroffenen beim zuständigen Amt Anträge auf Berichtigung stellen. Wird innerhalb dieser Ausschlussfrist kein Antrag gestellt, wird die Zuweisungs- bzw. Ablehnungsmaßnahme endgültig. Als solche kann sie nicht im Verwaltungswege, sondern nur vor dem zuständigen Richter angefochten werden. Die Richtigstellung der angegebenen Daten muss durch Dokumente belegt werden. Für alle Erklärungen, die mittels Einschreiben eingereicht werden, gilt das Datum des Poststempels des Postamtes, welches das Einschreiben entgegengenommen hat. Per Fax übermittelte Berichtigungsanträge müssen von den Bewerbern und Bewerberinnen unterzeichnet und mit einer Fotokopie ihres Personalausweises versehen sein. (3) Per trattare le domande e per assegnare le sovvenzioni, sono fissati, entro il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 settembre 2014, i seguenti termini tecnici intermedi: Artikel 7 Antrag Articolo 7 Domanda (1) Der Antrag ist vom volljährigen Bewerber/von der volljährigen Bewerberin oder, wenn diese minderjährig sind, vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin sorgfältig auszufüllen und zu unterschreiben. Werden Anträge, Erklärungen oder Unterlagen per Fax oder Mail übermittelt, ist diesen eine Fotokopie des Personalausweises des Bewerber/der Bewerberin beizulegen. (1) La domanda deve essere compilata accuratamente e firmata dal/dalla richiedente maggiorenne o, nel caso in cui sia minorenne, dal suo/ dalla sua rappresentante legale. Alle domande, alle dichiarazioni o ai documenti trasmessi tramite telefax o mail deve essere allegata una fotocopia della carta d’identità del/della richiedente. 1° termine: venerdì, 31 gennaio 2014 2° termine: lunedì, 30 giugno 2014 (4) Per le domande presentate per raccomandata fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. (5) Per le domande presentate entro uno dei termini intermedi di cui al comma 3 ed in merito alle quali la Giunta provinciale ha deciso, non vengono prese in considerazione ulteriori dichiarazioni. (6) Per regolarizzare e per rettificare le domande o le dichiarazioni viene concesso, anche dopo il termine ultimo del 30 settembre 2014, un termine di sanatoria non superiore a 15 giorni, a partire dal ricevimento della relativa richiesta dell’Ufficio provinciale competente. (7) Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’assegnazione di una sovvenzione per l’incentivazione della conoscenza della seconda lingua o al rigetto della domanda, gli interessati possono inoltrare richieste di rettifica presso l’Ufficio competente. Se entro questo termine non viene presentata nessuna richiesta, il provvedimento di assegnazione o di rigetto diviene definitivo. Come tale, esso non può più essere impugnato dinanzi all’amministrazione, bensì solo davanti al giudice competente. Alle richieste di rettifica devono essere allegati i documenti comprovanti le dichiarazioni fatte nella richiesta stessa. Per le dichiarazioni presentate per raccomandata, fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. Le richieste di rettifica trasmesse tramite telefax devono essere firmate dal/dalla richiedente e devono essere corredate con una fotocopia della sua carta d’identità. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 (2) Aus dem Antrag haben die Voraussetzungen laut Artikel 2 sowie die Angaben über Einkommen und Vermögen der betroffenen Personen laut Artikel 4 hervorzugehen. (3) Im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, n. 17, in geltender Fassung, hat der volljährige Bewerber/die volljährige Bewerberin oder, wenn diese minderjährig ist, der gesetzliche Vertreter bzw. die gesetzliche Vertreterin im Antrag zusätzlich Folgendes eigenverantwortlich zu erklären: 1. Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und –ort, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Wohnsitzadresse und –dauer, Staatsbürgerschaft, Schulabschluss, eigene Steuernummer sowie jene seiner Ehe-oder Lebenspartnerin bzw. ihres Ehe- oder Lebenspartners oder der Eltern und die eigene Muttersprache (unabhängig vom Familienstandsbogen); 2. dass der Bewerber/die Bewerberin in einen Kurs eingeschrieben ist oder einen Kurs zum Erlernen der zweiten Sprache besucht hat, mit Angabe der Einrichtung, der Schule oder der Universität, an der er/sie den Kurs besucht, der Kursdauer und der Anzahl der Kursstunden; 3. dass der Bewerber/die Bewerberin für denselben Kurs keine anderen finanziellen Zuwendungen zu Lasten von öffentlichen oder privaten Anstalten oder Körperschaften, die öffentliche Beiträge erhalten, in Anspruch nimmt; 4. Verwandtschaftsgrad, Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Steuernummer, Zivilstand und Beruf der Bezugspersonen sowie der zu Lasten lebenden Familienmitglieder, die auf dem eigenen Familienbogen oder auf dem der Eltern aufscheinen, sowie gegebenenfalls Grad deren Behinderung oder Invalidität. Lebt der erziehungsberechtigte Elternteil seit mindestens 31.05. 2011 mit einer Person in eheähnlicher Lebensgemeinschaft, so ist auch diese anzugeben. Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen von Bewerbern sind nur dann anzugeben, wenn sie gemeinsame Kinder haben; 5. falls zutreffend, die Namen der Familienmitglieder, die im Schuljahr/akademischen Jahr 2013/2014 bzw. im Kurszeitraum, für den um Förderung angesucht wird, aus Studiengründen an mindestens 150 Tagen außerhalb der Familie untergebracht sind (Studierender, einschließlich des Antragstellers/der Antragstellerin; 154 (2) Dalla domanda devono risultare le condizioni di cui all’articolo 2 nonché le indicazioni relative al reddito ed al patrimonio delle persone interessate di cui all’articolo 4. (3) Ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il /la richiedente maggiorenne o, nel caso in cui sia minorenne, il suo/la sua rappresentante legale deve, inoltre, dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, quanto segue: 1) nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, indirizzo e-mail, indirizzo e durata della residenza, titolo di studio, proprio codice fiscale nonché codice fiscale o del suo/della sua coniuge o convivente oppure dei suoi genitori e la propria madrelingua (indipendentemente dallo stato di famiglia); 2) che il/la richiedente è iscritto/iscritta ad un corso ovvero ha frequentato un corso per l’apprendimento della lingua seconda, con l’indicazione dell’istituzione, della scuola o dell’università presso cui frequenta il corso, della durata del corso e del numero di ore di lezione; che il/la richiedente non beneficia, per lo stesso corso, di altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche; 3) 4. grado di parentela, nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, stato civile e professione delle persone di riferimento e dei familiari a carico risultanti nel proprio stato di famiglia o in quello dei suoi genitori, nonché grado della loro disabilità o invalidità. Se il genitore affidatario vive da almeno il 31.05.2011 con una persona in una situazione di famiglia di fatto, è necessario indicare anche il/la convivente. Il/la richiedente deve inoltre dichiarare la propria/il proprio convivente se hanno figli/figlie in comune. 5) se ricorre il caso, i nomi dei familiari che nell’anno accademico/scolastico 2013/2014 ovvero nel periodo del corso alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per minimo 150 giorni (studenti, incluso/inclusa il/la richiedente); Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. falls zutreffend, dass er oder sie Halb- oder Vollwaise ist; falls zutreffend, dass er oder sie oder seine bzw. ihre Eltern zum Zeitpunkt der Gesuchstellung nicht verheiratet, gerichtlich getrennt oder geschieden ist bzw. sind und unterhaltsberechtigte Kinder hat bzw. haben; aus dieser Erklärung muss auch der Betrag hervorgehen, den der Bewerber oder die Bewerberin und der erziehungsberechtigte Elternteil im Jahre 2012 für den Unterhalt erhalten haben, außer dieser ist nachweislich bereits in der Steuererklärung (730 oder Unico Persone Fisiche) erklärt worden; falls zutreffend, die Namen der Familienmitglieder, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Gesuchstellung mindestens drei Monate durchgehend in die Arbeitslosenlisten des zuständigen Arbeitsamtes eingetragen sind; falls zutreffend, dass er oder sie in den 12 Monaten der Gesuchstellung bzw. vor Beginn des Schulbesuches oder des Sprachkurses, für den er/sie um Gewährung eines Zuschusses ansucht, mindestens zehn Monate einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und im genannten Zeitraum ein Einkommen von mindestens 11.000,00 Euro erzielt hat; falls zutreffend, dass er oder sie das 35. Lebensjahr vollendet hat; falls zutreffend, dass er oder sie bereits die Voraussetzung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit laut Artikel 5 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, erfüllt; das eigene Einkommen, Finanzvermögen und Vermögen und jenes der Eltern oder seiner Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. ihres Ehe- oder Lebenspartners; EU-Bürger oder EU-Bürgerinnen und NichtEU-Bürger oder Nicht-EU-Bürgerinnen mit einer für Italien ausgestellten langfristigen EGAufenthaltsgenehmigung erklären die oben genannten Daten eigenverantwortlich im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung. Nicht-EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürgerinnen mit langfristiger EG-Aufenthaltsgenehmigung müssen zusätzlich eine Kopie der Aufenthaltsgenehmigung für Italien innerhalb des jeweiligen Einreichetermins im zuständigen Landesamt abgeben; 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 155 se ricorre il caso, di essere orfano/orfana di uno o di entrambi i genitori; se ricorre il caso, di essere – alla data di presentazione della domanda - non coniugato/ non coniugata, legalmente separato/legalmente separata o divorziato/divorziata con figli/figlie a carico, oppure che nella stessa data i suoi genitori non sono coniugati o sono legalmente separati o divorziati con figli/figlie a carico; da tale dichiarazione deve risultare anche l’importo che il o la richiedente ed il genitore affidatario hanno percepito nel 2012 a titolo di mantenimento, a meno che questo non sia stato dichiarato nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico Persone Fisiche); se ricorre il caso, i nomi dei familiari iscritti, per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda, nelle liste di disoccupazione del competente ufficio del lavoro; se ricorre il caso, che il/la richiedente, nei 12 mesi antecedenti l’inizio della scuola o del corso di lingua per cui chiede l’assegnazione di una sovvenzione, ha svolto un’attività lavorativa retribuita della durata non inferiore a dieci mesi e, nel predetto periodo, ha percepito un reddito non inferiore ad euro 11.000,00; se ricorre il caso, di aver compiuto il 35° anno d’età; se ricorre il caso, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza economica richiesti nell’articolo 5 del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a studenti/esse frequentanti istituzioni universitarie o scuole professionali d’istruzione superiore fuori provincia di Bolzano; il reddito, il patrimonio finanziario e il patrimonio propri ovvero dei propri genitori oppure della propria/del proprio coniuge o convivente; I cittadini/Le cittadine dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari/le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia dichiarano i dati sopra indicati sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 5 della Legge Provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche. I cittadini extracomunitari/Le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia devono inoltre presentare all’ufficio provinciale competente una copia del permesso di soggiorno in Italia entro il rispettivo termine di presentazione; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 156 Artikel 8 Sanktionen Articolo 8 Sanzioni (1) Im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, führt die Landesverwaltung bei mindestens 6 Prozent der zum Wettbewerb zugelassenen Anträge geeignete Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt der Angaben durch. (2) Die zu kontrollierenden Anträge werden mittels Auslosung von einer internen Kommission bestimmt, die sich wie folgt zusammensetzt: im Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung: Direktor/-in der Abteilung Bildungsförderung, Direktor/-in des Amtes für Hochschulförderung, Universität und Forschung und ein/-e Sachbearbeiter/-in; (1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’amministrazione provinciale esegue, su almeno il 6 per cento delle domande ammesse a concorso, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni: (2) Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio da una commissione interna, costituita come segue. nell’Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l’Università e la Ricerca Scientifica: Direttore/Direttrice della Ripartizione Diritto allo Studio, Università e Ricerca Scientifica, Direttore/Direttrice dell’Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l’Università e la Ricerca Scientifica nonché un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a; nell’Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere: Direttore/Direttrice della Ripartizione Cultura italiana, Direttore/Direttrice dell’Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere e da un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a o loro delegati. (3) La commissione determina le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti da inoltrare dai/dalle richiedenti interessati/interessate. - im Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen: Direktor/-in der Abteilung für italienische Kultur, Direktor/-in des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen und ein/e Sachbearbeiter/-in oder ihre Delegierten. (3) Die Kommission legt fest, welche Angaben zu kontrollieren, nach welchen Modalitäten die Kontrollen durchzuführen und welche Unterlagen dabei von den betroffenen Bewerbern/Bewerberinnen vorzulegen sind. (4) Ergeben die Kontrollen, dass die Angaben nur geringfügig von den erhobenen Daten abweichen, so wird der Zuschuss auf der Grundlage der richtigen Daten herabgesetzt. Der dem/der Bewerber/-in nicht zustehende Differenzbetrag ist an die Landesverwaltung zurückzuzahlen. (5) Stellt die Verwaltung in anderen Fällen bei der Kontrolle fest, dass die Erklärung nicht der Wahrheit entspricht oder notwendige Informationen vorenthält, so verliert der Erklärer, vorbehaltlich strafrechtlicher Sanktionen sein Anrecht auf Vergünstigungen, die er aufgrund eines eventuellen Verfahrens erlangt hat, das auf der obgenannten Übertretung basiert. Der Betrag, der gegebenenfalls zurückbezahlt werden muss, kann bis zum Zehnfachen des unrechtmäßig bezogenen Teils der Vergünstigung betragen. (6) Beträgt bei Sachverhalten laut Absatz 5 der unrechtmäßig bezogene Betrag bis zu 3.999,96 Euro, wird eine Geldbuße von 5.164,00 Euro bis zu 25.822,00 Euro verhängt. Auf jeden Fall darf diese Geldbuße nicht das Dreifache der erlangten Vergünstigung überschreiten. Die allfällige Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen bleibt aufrecht. (4) Se dai controlli emerge soltanto una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, la sovvenzione viene ridotta sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/alla richiedente deve essere restituita all’amministrazione provinciale. (5) Qualora, in altri casi, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci volte la parte dell’agevolazione indebitamente percepita. (6) Quando per i fatti di cui al comma 5 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 157 Artikel 9 Rangordnung Articolo 9 Graduatoria (1) Sollte der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag nicht ausreichen, um allen Anspruchsberechtigten im Rahmen der Einreichetermine laut Absatz 6 einen Zuschuss im Ausmaß gemäß Art. 5 zuzuweisen, so wird ab dem Einreichetermin, ab dem die Mittel nicht mehr ausreichen, eine nach Sprachgruppen getrennte Rangordnung nach den Richtlinien laut den Absätzen 2, 3, 4 und 5 erstellt. (1) Se l’importo totale a disposizione non è sufficiente per assegnare a tutti/tutte gli/le aventi diritto nell’ambito dei termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 6 una sovvenzione nell’ammontare loro spettante di cui all’articolo 5, viene formata, a partire dal termine di presentazione in cui i mezzi si rivelano insufficienti, una graduatoria, divisa per gruppi linguistici, in base ai criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. (2) Bewertung des bereinigten Einkommens (2) Valutazione del reddito depurato Für das bereinigte Einkommen werden die folgenden Punkte vergeben (höchstens 60): Per il reddito depurato vengono assegnati i seguenti punti (al massimo 60): Bereinigtes Einkommen in Euro 0,00 - 1.500,00 1.500,01 5.000,01 9.000,01 13.000,01 17.000,01 21.000,01 25.000,01 - 5.000,00 9.000,00 13.000,00 17.000,00 21.000,00 25.000,00 30.000,00 Punkte = 60 = = = = = 50 40 30 20 10 = 5 = 0 Reddito depurato in euro 0,00 - 1.500,00 1.500,01 5.000,01 9.000,01 13.000,01 17.000,01 21.000,01 25.000,01 - 5.000,00 9.000,00 13.000,00 17.000,00 21.000,00 25.000,00 30.000,00 Punti = 60 = = = = = 50 40 30 20 10 = 5 = 0 (3) Bewertung der Kursdauer (3) Valutazione della durata dei corsi Für die Kursdauer werden folgende Punkte vergeben (höchstens 15): für 0 bis 20 Tage = 0 Punkte für jeweils weitere 30 Tage oder angebrochene 30 Tage = je 3 Punkte Per la durata del corso vengono assegnati i seguenti punti (15 al massimo): durata da 0 a 20 giorni = 0 punti per ogni ulteriore periodo di 30 giorni o frazione di essi = 3 punti per periodo o frazione (4) Bewertung der Kursstunden (4) Valutazione delle ore di lezione Für die Kursstunden werden die folgenden Punkte vergeben (höchstens 5): 20 Wochenstunden= 0 Punkte für jede weitere Wochenstunde = je 1 Punkt Per le ore di lezione vengono assegnati i seguenti punti (al massimo 5): 20 ore settimanali = 0 punti per ogni ulteriore ora settimanale = 1 punto per ora (5) Bewertung des Alters (5) Valutazione dell'età Für das Alter werden die folgenden Punkte vergeben (höchstens 5): bis 24 Jahre = 0 Punkte für jedes weitere Lebensjahr = je 1 Punkt Per l'età vengono assegnati i seguenti punti (5 al massimo): fino a 24 anni = 0 punti per ogni ulteriore anno d’età = 1 punto per anno Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 158 (6) Erreichen mehrere Bewerber/Bewerberinnen, unter Berücksichtigung der oben genannten Richtlinien, dieselbe Punktezahl, so haben der Reihenfolge nach jene den Vorrang: deren Familie das niedrigere bereinigte Einkommen laut Artikel 4 hat; die einen Kurs längerer Dauer besuchen; die einer Familie angehören, welche eine höhere Anzahl von Schülern bzw. Schülerinnen und Studierenden zu ihren Lasten hat. (6) In caso di parità di punteggio assegnato in base ai succitati criteri, la precedenza viene data, nel seguente ordine, al richiedente o alla richiedente: la cui famiglia ha il reddito depurato di cui all’articolo 4 più basso; frequentante un corso di durata maggiore; la cui famiglia ha il maggior numero di alunni /alunne e studenti/studentesse a carico. Artikel 10 Auszahlung der Zuschüsse Articolo 10 Liquidazione delle sovvenzioni (1) Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt in einer einzigen Rate. (2) Die Beträge werden auf ein Bankkontokorrent überwiesen, dazu sind die Kontokorrentnummer und die Bankverbindung im Antrag anzugeben (IBAN und BIC). (1) La liquidazione delle sovvenzioni avviene in un'unica soluzione. (2) Gli importi delle borse di studio sono versati su un conto corrente bancario. Pertanto, nella domanda è necessario indicare il numero di conto corrente e le coordinate bancarie (IBAN e BIC). Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 159 86448 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1604 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1604 Forschung und Innovation - Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14 - Genehmigung der Anwendungsrichtlinien Ricerca e innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 - Approvazione dei criteri di attuazione Fortsetzen Continua Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 160 Es wird folgendes vorausgeschickt: Si premette quanto segue: Das Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14 regelt die Forschung und Innovation; la legge provinciale del 13.12.2006, n. 14, disciplina la ricerca e l’innovazione; Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1252 vom 27.08.2012 mit welchem die Anwendungsrichtlinien des o.g. Gesetzes genehmigt wurden; la deliberazione della Giunta provinciale n. 1252 del 27.08.2012 con la quale sono stati approvati i criteri di attuazione della legge sopra citata; Der Beschluss der Landesregierung Nr. 260 vom 18.02.2013 mit welchem durch den Art. 16/bis die Anwendungsrichtlinien des o.g. Gesetzes ergänzt wurde; la deliberazione della Giunta provinciale n. 260 del 18.02.2013 con la quale è stato integrato l’Art. 16/bis nei criteri di attuazione della legge sopra citata; Der Beschluss der Landesregierung Nr. 560 vom 15.04.2013 mit welchem der Art. 7 der Anwendungsrichtlinien des o.g. Gesetzes abgeändert wurde; la deliberazione della Giunta provinciale n. 560 del 15.04.2013 con la quale è stato modificato l’Art. 7 dei criteri di attuazione della legge sopra citata; Die Abteilung für Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaften erachtet es für notwendig, einige Aktualisierungen der Anwendungsrichtlinien vorzunehmen, welche den neuen Bedürfnissen der Wirtschaft im allgemeinen und der Unternehmen im spezifischen Rechnung tragen; la Ripartizione Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative ritiene necessario apportare alcuni aggiornamenti ai criteri di attuazione, prendendo in considerazione i nuovi bisogni dell’economia in generale e delle imprese in particolare; Die Anwaltschaft des Landes hat ihr positives Gutachten zu den neuen Anwendungsrichtlinien abgegeben; l’Avvocatura della Provincia ha espresso parere positivo sulla proposta di nuovi criteri di attuazione; Die Europäische Kommission der GD IV für Wettbewerb hat mit Datum 19. Juli 2012 den positiven Entscheid zu den Anwendungsrichtlinien mitgeteilt. la Commissione Europea della DG IV per la Concorrenza in data 19.07.2012 ha comunicato l’esito positivo della procedura di notifica riguardante i criteri di attuazione. Dies alles vorausgeschickt, Tutto ciò premesso, la Giunta provinciale, su proposta del relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge, BE SCHLI ESST die Landesregierung auf Vorschlag des Berichterstatters, mit Stimmeneinhelligkeit und nach Gesetzesvorschrift DE LI BERA Den Beschluss der Landesregierung Nr. 1252 vom 27.08.2012 zu widerrufen; di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1252 del 27.08.2012; Den Beschluss der Landesregierung Nr. 260 vom 18.02.2013 zu widerrufen; di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n. 260 del 18.02.2013; Den Beschluss der Landesregierung Nr. 560 vom 15.04.2013 zu widerrufen; di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n. 560 del 15.04.2013; Die Anwendungsrichtlinien zum Landesgesetz vom 13.012.2006, Nr. 14 im Bereich „Forschung und Innovation” wie aus beigefügter Anlage hervorgeht und wesentlicher Bestandteil bildet, zu genehmigen. di approvare i criteri di attuazione della legge provinciale del 13.12.2006, n. 14, “Ricerca e innovazione” come risulta dal testo allegato alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante. 2 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 161 La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. MBR/FS DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 3 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ANWENDUNGSRICHTLINIEN – LG „FORSCHUNG UND INNOVATION“ 14/2006 162 CRITERI DI ATTUAZIONE – LP 14/2006 “RICERCA E INNOVAZIONE” ANWENDUNGSRICHTLINIEN ZUR FÖRDERUNG DER INNOVATION CRITERI DI ATTUAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE INHALTSVERZEICHNIS INDICE 1. ABSCHNITT ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Artikel 1 Anwendungsbereich Articolo 1 Ambito di applicazione Artikel 2 Beihilferegelung Articolo 2 Regime di aiuto Artikel 3 Begünstigte Articolo 3 Beneficiari Artikel 4 Innovationsmittler Articolo 4 Intermediari dell’innovazione Artikel 5 Förderungsformen Articolo 5 Forme di agevolazione Artikel 6 Stundung der Darlehensrückzahlung Articolo 6 Sospensione del rimborso del mutuo Artikel 7 Beihilfeintensität Articolo 7 Intensità dell’agevolazione Artikel 8 Förderungsfähige Maßnahmen Articolo 8 Iniziative ammissibili ad agevolazione 2. ABSCHNITT FÖRDERUNGSFÄHIGE AUSGABEN CAPO II SPESE AMMISSIBILI Artikel 9 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Articolo 9 Progetti di ricerca e sviluppo Artikel 10 Nicht förderungsfähige Ausgaben Articolo 10 Spese non ammesse Artikel 11 Beihilfeintensität für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Articolo 11 Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo Artikel 12 Technische Durchführbarkeitsstudien Articolo 12 Studi di fattibilità tecnica Artikel 13 Gewerbliche Schutzrechte Articolo 13 Diritti di proprietà industriale Artikel 14 Managementsysteme mit national oder international anerkannter Zertifizierung Articolo 14 Sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale Artikel 15 Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen Articolo 15 Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione 1 4 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 163 Artikel 16 Prozess- oder Betriebsinnovation Articolo 16 Innovazione di processo o dell’organizzazione Artikel 17 Bildung und Erweiterung von Kompetenzzentren Articolo 17 Creazione e sviluppo di centri di competenza Artikel 18 Beihilfen für die Ausleihung oder Einstellung von hochqualifiziertem Personal Articolo 18 Agevolazioni per la messa a disposizione o assunzione di personale altamente qualificato Artikel 19 Beihilfen für die Kapitalisierung von neuen innovativen Unternehmen Articolo 19 Aiuti alla capitalizzazione di nuove imprese innovative Artikel 20 Besondere Vorhaben Articolo 20 Iniziative particolari 3. ABSCHNITT ANTRAGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN CAPO III PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE Artikel 21 Einreichung der Anträge Articolo 21 Presentazione delle domande di agevolazione Artikel 22 Dem Antrag beizufügende Unterlagen Articolo 22 Documentazione da allegare alla domanda Artikel 23 Arten der Bewertungsverfahren Articolo 23 Tipologie di procedure di valutazione Artikel 24 Automatisches Verfahren Articolo 24 Procedura automatica Artikel 25 Bewertungsverfahren für Einzelanträge Articolo 25 Procedura valutativa per domande singole Artikel 26 Antragsprüfung beim Bewertungsverfahren Articolo 26 Istruttoria con procedura valutativa Artikel 27 Kriterien für die Antragsbewertung Articolo 27 Criteri di valutazione delle domande Artikel 28 Auswahlverfahren durch Ausschreibung Articolo 28 Procedura di selezione a bando Artikel 29 Spezifische Unterlagen für das Auswahlverfahren durch Ausschreibung Articolo 29 Documentazione specifica per la procedura di selezione a bando Artikel 30 Antragsprüfung beim Auswahlverfahren durch Ausschreibung Articolo 30 Istruttoria per la procedura di selezione a bando Artikel 31 Abschlussrechnung und Auszahlung der Beihilfe Articolo 31 Rendicontazione e liquidazione dell’agevolazione Artikel 32 Verhandlungsverfahren Articolo 32 Procedura negoziale 4. ABSCHNITT PFLICHTEN DES BEGÜNSTIGTEN UND KONTROLLEN CAPO IV OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI Artikel 33 Allgemeine Verpflichtungen Articolo 33 Obblighi generali Artikel 34 Pflichten beim Auswahlverfahren durch Articolo 34 Obblighi per la procedura di selezione a bando 2 5 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 164 Ausschreibung Artikel 35 Kontrollen Articolo 35 Controlli Artikel 36 Widerruf der Beihilfe Articolo 36 Revoca dell’agevolazione Artikel 37 Kumulierungsverbot Articolo 37 Divieto di cumulo 5. ABSCHNITT ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI Artikel 38 Mitteilungen an die Kommission Articolo 38 Comunicazioni alla Commissione Artikel 39 Wirksamkeit Articolo 39 Validità Artikel 40 Inkrafttreten Articolo 40 Entrata in vigore ANHANG A Beihilfeintensität ALLEGATO A Intensità di agevolazione ANHANG B Begriffsbestimmungen ALLEGATO B Definizioni 3 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 165 ANWENDUNGSRICHTLINIEN ZUR FÖRDERUNG DER INNOVATION CRITERI DI ATTUAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE I. ABSCHNITT CAPO I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 1 Anwendungsbereich Ambito di applicazione 1. Diese Anwendungsrichtlinien legen unter Beachtung der Gemeinschaftsbestimmungen über staatliche Beihilfen die Modalitäten und Verfahren für die Gewährung von Beihilfen zur Förderung der Innovation in Durchführung der Artikel 10, 12, 13 und 15 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in der Folge Gesetz genannt, fest. 1. I presenti criteri di attuazione determinano le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni per la promozione dell’innovazione in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, di seguito denominata legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Art. 2 Art. 2 Beihilferegelung Regime di aiuto 1. Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 2 werden die Beihilfen unter Beachtung des von der Kommission am 22. November 2006 genehmigten und im Amtsblatt der Europäischen Union C 323 vom 30. Dezember 2006 kundgemachten Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (2006/C 323/01) gewährt sowie auf Grundlage der Staatsbeihilfenregelung Nr. 466/2007 – Italien, Beihilferegelung für Forschung, Entwicklung und Innovation – Bozen genehmigt von der Kommission am 15.02.2008 C(2008)727. 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le agevolazioni sono concesse in osservanza della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), approvata dalla Commissione il 22 novembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, nonché sulla base degli aiuti di Stato N 466/2007 – Italia, Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione – Bolzano autorizzati dalla Commissione il 15.02.2008 C(2008)727. 2. Ferner werden die Beihilfen unter Anwendung der nachfolgend angeführten Bestimmungen der Europäischen Union gewährt: 2. Inoltre le agevolazioni sono concesse in applicazione della disciplina comunitaria indicata qui di seguito: a) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU L 379 vom 28.12.2006), a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (GU UE L 379 del 28.12.2006); b) Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) (ABl. EU L 214 vom 9.8.2008). b) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU UE L 214 del 9.8.2008). Art. 3 Art. 3 Begünstigte Beneficiari 1. Begünstigte der Beihilfen sind: 1. Beneficiari delle agevolazioni sono: a) in jeder beliebigen Form gegründete kleine und mittlere Unternehmen, mit Produktionseinheit in Südtirol, sofern sie a) piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro 4 7 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 166 ordnungsgemäß im Handelsregister der Handels-, Industrie-, Handwerksund Landwirtschaftskammer Bozen eingetragen sind, delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano; b) große Unternehmen mit Produktionseinheit in Südtirol, sofern sie ordnungsgemäß im Handelsregister der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen eingetragen sind, b) grandi imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano; c) Wissenschafts- und Technologieparks sowie Unternehmensgründerzentren und juristische Personen, die die Führung von Kompetenzzentren mit Sitz in Südtirol übernehmen, c) parchi scientifici e tecnologici, incubatori d’impresa e persone giuridiche che assumono la gestione di centri di competenza con sede in provincia di Bolzano; d) Kooperationen zwischen Unternehmen laut den Buchstaben a) und b), d) cooperazioni tra imprese di cui alle lettere a) e b); e) Kooperationen zwischen Unternehmen laut den Buchstaben a) oder b) mit mindestens einer Forschungseinrichtung, e) cooperazioni tra imprese di cui alla lettera a) o b) con almeno un organismo di ricerca; f) Konsortien zwischen Unternehmen und anderen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten, sofern die finanzielle Beteiligung der privaten Rechtssubjekte mehr als 50 Prozent beträgt, f) consorzi fra imprese e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti di diritto privato sia superiore al 50 per cento; g) Konsortien oder Konsortialgesellschaften, auch Genossenschaften, die von Unternehmen laut den Buchstaben a) und b) gegründet werden. g) consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b). 2. Unternehmen, die sich in Südtirol ansiedeln wollen oder die sich vor nicht mehr als zwei Jahren in Südtirol angesiedelt haben, um ein Forschungsund Entwicklungsprojekt zu realisieren, müssen im Zuge der Genehmigung des Antrags mit der Landesverwaltung eine Vereinbarung für die Ansiedelung von innovativen Unternehmen abschließen. Die Vereinbarung legt die Bedingungen für die Gewährung der Beihilfe fest. Die durch die Forschungstätigkeit in Südtirol entstandenen Rechte für die Nutzung des geistigen Eigentums sind frei und werden von der Vereinbarung nicht belastet. 2. Le imprese che intendono insediarsi o che si sono insediate da non più di due anni in provincia di Bolzano per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo hanno l’obbligo di stipulare – in fase di approvazione della domanda – una convenzione per l’insediamento di imprese innovative con l’Amministrazione provinciale, la quale stabilisce le condizioni per la concessione dell’agevolazione. I diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale ottenuti dalla ricerca svolta sul territorio provinciale sono liberi e non vincolati dalla convenzione. 3. Nicht zur Förderung zugelassen sind: 3. Non possono beneficiare delle agevolazioni: a) Unternehmen, die aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Kommission, dass eine bestimmte Beihilfe illegal und unvereinbar ist, einen Rückforderungsantrag anhängig haben, a) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un dato aiuto illegale e incompatibile; b) Unternehmen in Schwierigkeiten, wie von den geltenden Gemeinschaftsbestimmungen und, für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), von Artikel 1 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission festgelegt, b) le imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria vigente e, per le piccole e medie imprese (PMI), dall’articolo 1, comma 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione; c) Rechtssubjekte, die sich in Auflösung oder in freiwilliger Liquidation befinden oder Insolvenzverfahren unterzogen werden, wie Konkurs, Zwangsliquidation im Verwaltungsweg, c) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o 5 8 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Ausgleich oder außerordentliche Verwaltung. 167 amministrazione straordinaria. Art. 4 Art. 4 Innovationsmittler Intermediari dell’innovazione 1. Wenn nicht gewinnorientierte Innovationsmittler (wie Technologiezentren, Gründerzentren, Handelskammern) wirtschaftliche Tätigkeiten wie die Vermietung von Infrastruktur, Dienstleistungen für Handelsunternehmen oder Auftragsforschung ausüben, muss dies unter marktüblichen Bedingungen geschehen, wobei die öffentliche Finanzierung dieser Tätigkeiten grundsätzlich als Beihilfe betrachtet wird. 1. Se intermediari dell’innovazione senza scopo di lucro (ad esempio centri di tecnologia, incubatori d’imprese, camere di commercio) svolgono attività economiche, come la cessione in locazione di infrastrutture, la fornitura di servizi a imprese commerciali o l’esecuzione di contratti di ricerca, ciò deve aver luogo alle normali condizioni di mercato e il finanziamento pubblico di siffatte attività economiche, in generale, costituirà aiuto di Stato. Weist der nicht gewinnorientierte Innovationsmittler jedoch nach, dass die für bestimmte Leistungen erhaltene staatliche Finanzierung zur Gänze an den Endempfänger der Leistung weitergegeben wurde und der Mittler daraus keinen Vorteil zieht, gilt Letzterer nicht als Empfänger einer Beihilfe. Für die Beihilfen zugunsten der Endempfänger gelten die üblichen Beihilferegeln. Tuttavia, se l’intermediario dell’innovazione senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il finanziamento statale che ha ricevuto per fornire determinati servizi è stato integralmente trasmesso al destinatario finale e che all’intermediario non è stato concesso alcun vantaggio, si può ritenere che quest’ultimo non abbia beneficiato di aiuti di Stato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai destinatari finali, si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato. Art. 5 Art. 5 Förderungsformen Forme di agevolazione 1. Folgende vorgesehen: Formen der Förderung sind 1. Sono previste agevolazione: le seguenti forme di a) Kapitalbeitrag, a) contributo in conto capitale; b) zinsbegünstigtes Darlehen. b) mutuo a tasso agevolato. 2. Wird ein Darlehen laut Absatz 1 Buchstabe b) gewährt, so beträgt der angewandte Zinssatz null. Dem Begünstigten wird die Auszahlung des zustehenden Bruttosubventionsäquivalents garantiert, das die in diesen Anwendungsrichtlinien für die einzelnen Vorhaben vorgesehene Beihilfeintensität nicht überschreiten darf. Die Ermittlung der Beihilfe erfolgt in Anwendung des EUReferenzzinssatzes für Italien zur Berechnung von begünstigten Darlehen. 2. Nel caso in cui venga erogato un mutuo di cui al comma 1, lettera b), il tasso d’interesse applicato è pari a zero. Al beneficiario è garantita la corresponsione dell’equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante, che non può superare l’intensità di agevolazione prevista dai presenti criteri di attuazione per le singole iniziative. Il calcolo dell’aiuto viene fatto sulla base del tasso di riferimento europeo dell’Italia per il calcolo dei mutui agevolati. 3. Das Darlehen wird durch den im Sinne von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 10. Dezember 1992, Nr. 44, in geltender Fassung, eingerichteten Rotationsfonds gewährt und kann nach Zweckbindung der Beihilfe gegen Hinterlegung angemessener Garantieleistungen ausbezahlt werden. Die Laufzeit des Darlehens darf höchstens 10 Jahre betragen, einschließlich einer tilgungsfreien Zeit bis zu zwei Jahren. 3. Il mutuo è concesso attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, e può essere liquidato dopo l’impegno di spesa e dietro presentazione di adeguate garanzie. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento di un massimo di due anni. 4. Zur Festsetzung der Referenzzinssätze wird in Anwendung der Mitteilung der EU (2008/C 14/02 – Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenzund Abzinsungssätze) als 4. La determinazione dei tassi di riferimento avviene in applicazione della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che 6 9 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 168 Berechnungsgrundlage der EURIBOR für ein Jahr herangezogen. prevede di utilizzare come base di calcolo l’EURIBOR di un anno. 5. Der Referenzzinssatz EURIBOR beruht auf den Geldmarktzinsen für ein Jahr. Die Berechnung der folgenden Margen erfolgt in Abhängigkeit vom Rating des betreffenden Unternehmens und den vorhandenen Sicherheiten. 5. Il tasso di riferimento EURIBOR è calcolato sui tassi ad un anno del mercato monetario. I margini seguenti vanno applicati a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte. Darlehensmargen in Basispunkten: Margini relativi ai prestiti, in punti base: Besicherung Ratingkategorie Sehr gut (AAA-A) Gut (BBB) Zufriedenstellend (BB) Schwach (B) Schlecht / Finanzielle Schwierigkeiten Hoch Normal Gering 60 75 100 75 100 220 100 220 400 220 400 650 400 650 1000 Categoria di rating Ottimo (AAA-A) Buono (BBB) Soddisfacente (BB) Scarso (B) Negativo / Difficoltà finanziarie Costituzione di garanzie Elevata Normale Bassa 60 75 100 75 100 220 100 220 400 220 400 650 400 650 1000 (CCC und darunter) (CCC e inferiore) Bei Darlehensnehmern, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, wie bestimmte Projektgesellschaften oder Start-upUnternehmen, wird der Basissatz (in Abhängigkeit von den vorhandenen Sicherheiten) um mindestens 400 Basispunkte angehoben. Banken können zur Feststellung des Ratings auf das eigene Ratingsystem zurückgreifen. Per i debitori che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese start-up, il tasso base viene maggiorato di almeno 400 punti base (a seconda delle garanzie disponibili). Le banche possono utilizzare il proprio sistema di calcolo per stabilire il rating. 6. Die förderungsfähige Kostensumme ist auf 100 Euro abzurunden. 6. La spesa ammessa va arrotondata ai 100 Euro inferiori. Art. 6 Art. 6 Stundung der Darlehensrückzahlung Sospensione del rimborso del mutuo 1. Auf begründeten Antrag kann bei Vorliegen einer vom Kreditinstitut attestierten Solidität des Unternehmens sowie eines momentanen Liquiditätsengpasses ausnahmsweise die Stundung der Rückzahlung von Kapitalraten geförderter Darlehen im Sinne des Landesgesetzes vom 10. Dezember 1992, Nr. 44, in geltender Fassung, genehmigt werden. Dies hat eine entsprechende Verlängerung der Laufzeit des Darlehens zur Folge. Die Stundung kann maximal vier semestrale Raten betreffen. 1. Su richiesta motivata, supportata da una attestazione di solidità dell’impresa rilasciata dall’istituto di credito, e per far fronte a una momentanea crisi di liquidità, può essere concessa, in via eccezionale, la sospensione del pagamento della quota capitale relativamente a mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, con relativo prolungamento proporzionale della durata del mutuo. La sospensione può riguardare al massimo quattro rate semestrali. Die Beihilfe, die dem verspäteten Eingang des Kapitalanteiles des Landes entspricht, wird im Rahmen einer De-minimis-Förderung gewährt. L’aiuto corrispondente al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia viene computato 7 10 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Voraussetzung für die Gewährung der Stundung ist das positive Gutachten des Kreditinstituts, mit dem der entsprechende Vertrag abgeschlossen wurde. 169 quale aiuto in regime “de minimis”. Requisito per la sospensione è il parere positivo dell’istituto di credito con il quale è stato stipulato il relativo contratto. Die gegenständliche Maßnahme ist auf bereits gewährte begünstigte Darlehen anwendbar. La misura di cui al presente comma è applicabile ai mutui agevolati già concessi. Art. 7 Art. 7 Beihilfeintensität Intensità dell’agevolazione 1. Die Beihilfeintensität ist für jede Art von Tätigkeit in den Artikeln 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 festgelegt. 1. L’intensità di agevolazione per le singole tipologie di attività è definita agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Art. 8 Art. 8 Förderungsfähige Maßnahmen Iniziative ammissibili ad agevolazione 1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den folgenden Artikeln gelten nachstehende Maßnahmen für die Zwecke dieser Anwendungsrichtlinien als förderungsfähig: 1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione sono da considerarsi ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative: a) Vorhaben zur Grundlagenforschung, industriellen Forschung und experimentellen Entwicklung; die Vorhaben können die Validierung von gewerblichen Schutzrechten einschließen, a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; i progetti possono includere il riconoscimento di diritti di proprietà industriale; b) technische Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung der industriellen Forschung oder experimentellen Entwicklung, b) studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; c) gewerbliche Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster, c) diritti di proprietà industriale, quali per esempio brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità; d) Vorhaben zur Implementierung Managementsystemen mit national international anerkannter Zertifizierung, von oder d) progetti volti all’implementazione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale od internazionale; e) Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen, e) consulenze in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione; f) Prozess- und Betriebsinnovationen, f) innovazioni di processo o dell’organizzazione; g) Laureatsarbeiten zu spezifischen Themen betreffend die Innovation, Forschung und Entwicklung in Südtirol. Begünstigt sind Laureatskandidatinnen und Laureatskandidaten sowie Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen. Die zulässige Prämie beträgt 2.500 Euro und wird pauschal ausbezahlt. Die Gesuche können innerhalb von zwei Jahren nach Erlangung des Studientitels eingereicht werden, g) tesi di laurea su specifici temi inerenti all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo in provincia di Bolzano. A beneficiare di tali agevolazioni sono persone laureande e laureate. Il premio è pari a 2.500 Euro ed è erogato in misura forfettaria. Le domande possono essere presentate entro due anni dal conseguimento del titolo di studio; h) Bildung und Kompetenzzentren, h) realizzazione competenza; Erweiterung von e sviluppo di centri di i) Beihilfen für die Ausleihung oder Einstellung von hochqualifiziertem Personal, i) agevolazioni per la messa a disposizione o assunzione di personale altamente qualificato; j) besondere Vorhaben. j) progetti particolari. 2. Förderungsfähig sind die ab dem Tag der Einreichung des Beihilfeantrags begonnenen 2. Sono ammissibili ad agevolazione le attività avviate a partire dal giorno di presentazione della 8 11 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Tätigkeiten. 170 domanda di agevolazione. II. ABSCHNITT CAPO II FÖRDERUNGSFÄHIGE AUSGABEN SPESE AMMISSIBILI Art. 9 Art. 9 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Progetti di ricerca e sviluppo 1. Folgende Kosten sind förderungsfähig: 1. Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi: a) Personalkosten (Forscher und Forscherinnen, Techniker und Technikerinnen und sonstiges Hilfspersonal, sofern sie am Forschungsvorhaben mitwirken); zu den Personalkosten gehören auch die Ausgaben für die Entschädigung der am Projekt mitarbeitenden Inhaber und Inhaberinnen und Gesellschafter und Gesellschafterinnen des Unternehmens. Für die Ermittlung der förderungsfähigen Ausgaben gelten die nachstehenden Parameter: a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale ausiliario purché impiegati nel progetto di ricerca); fra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell’impresa che partecipano all’attuazione del progetto di ricerca; per determinare le spese ammesse si utilizzano i seguenti parametri: 1) für die Berechnung der Personalkosten sind folgende fixe Tagessätze laut geltenden internationalen ISCO-Standards für die Beschäftigten festgelegt: für Inhaber und Inhaberinnen, Gesellschafter und Gesellschafterinnen, Führungskräfte und leitende Angestellte 450 Euro, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Laureat oder Doktorat 300 Euro, für technische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Maturaabschluss und für Fachkräfte 250 Euro und für Verwaltungsangestellte sowie nicht qualifizierte Arbeitskräfte 125 Euro; zur Ermittlung des Stundensatzes wird der Tagessatz durch acht dividiert; diese Tagesätze verstehen sich einschließlich Steuern und Sozialabgaben zu Lasten des Arbeitgebers. Die Zuteilung der Projektmitarbeiter und Projektmitarbeiterinnen zu den obgenannten Tätigkeitsbereichen hängt von der von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Unternehmen effektiv ausgeübten Tätigkeit ab und nicht von der jeweiligen beruflichen Qualifikation, 1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite per gli occupati le seguenti tariffe fisse giornaliere, in base alla classificazione internazionale degli standard ISCO: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri 450 Euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 300 Euro, per collaboratori e collaboratrici con diploma di maturità, tecnici e tecniche 250 Euro e per collaboratori e collaboratrici amministrativi, lavoratori e lavoratrici non qualificati 125 Euro; per la determinazione del costo orario, la quota giornaliera va divisa per otto e si intende inclusa di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate è subordinata all’effettiva attività da essi svolta nell’impresa e non alla rispettiva qualifica professionale; 2) pro Person sind 8 Arbeitsstunden am Tag und 1.700 im Jahr zugelassen; es sind nur volle Stunden zulässig. 2) le ore lavorative ammesse per persona sono 8 al giorno e 1.700 all’anno; possono essere ammesse soltanto ore intere. b) Kosten für Auftragsforschung, für Beratungen und gleichartige Dienstleistungen, die ausschließlich der Forschungsund Entwicklungstätigkeit dienen. Inbegriffen sind die marktüblichen Kosten für Forschung, technische Kenntnisse sowie Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte, die aus Fremdquellen hinzuerworben werden oder für deren Nutzung Lizenzen erworben werden, vorausgesetzt der Erwerb der Rechte geschieht nach handelsüblichen Regeln und ohne unerlaubte Absprache, b) costi di ricerca contrattuale, di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo, compresi i costi relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche nonché brevetti e altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; 9 12 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 171 c) Kosten für Maschinen, Anlagen, Instrumente und Ausrüstung, sofern und solange diese für das Forschungsvorhaben genutzt werden; als beihilfefähig gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte zivilrechtliche Abschreibung während der Dauer des Forschungsvorhabens; auch Maschinen/Anlagenstundensätze können entsprechend dem effektiven Zeitaufwand für das Projekt alternativ zu den Abschreibungskosten berücksichtigt werden, sofern diese nachvollziehbar dokumentiert und angemessen sind, c) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature purché utilizzati nel progetto di ricerca e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all’effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue; d) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern und solange diese für das Forschungsvorhaben genutzt werden; bei Gebäuden gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte zivilrechtliche Abschreibung während der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefähig, d) costi dei fabbricati e dei terreni purché utilizzati per il progetto di ricerca e per la relativa durata di utilizzo. Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi di buona prassi contabile; e) als Pauschale zusätzliche allgemeine Kosten, die unmittelbar durch das Forschungsvorhaben entstehen, und zwar im Ausmaß von maximal 15 Prozent der als zulässig anerkannten Personalkosten, e) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle spese di personale riconosciute ammissibili; f) Kosten für Materialien, Lieferungen und ähnliche Produkte, die unmittelbar durch die Forschungstätigkeit entstehen. f) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca. 2. Die Kosten laut Absatz 1 Buchstabe b) werden höchstens bis zu einem Anteil von 70 Prozent der beihilfefähigen Gesamtkosten des Vorhabens anerkannt. Liegen die zulässigen internen Ausgaben unter 30 Prozent der zulässigen Projektkosten, wird der Prozentsatz der Förderung um 10 Prozentpunkte gekürzt. Projekte, bei denen die internen Kosten unter 20 Prozent der zugelassenen Ausgabensumme liegen, sind nicht zur Förderung zugelassen. 2. I costi di cui al comma 1, lettera b), sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 70 per cento del totale dei costi ammissibili per progetto. Se il totale dei costi interni è inferiore al 30 per cento dei costi ammessi del progetto, la percentuale di agevolazione viene ridotta di 10 punti percentuali. I progetti che presentano una percentuale di costi interni inferiore al 20 per cento della spesa ammessa non sono ammessi ad agevolazione. 3. Als interne Kosten sind jene anzusehen, die sich auf Tätigkeiten des internen Personals sowie auf Kosten für Materialien, Maschinen, Anlagen, Instrumente und Ausrüstung, Gebäude und Grundstücke beziehen, die direkt vom antragstellenden Unternehmen verwendet werden. 3. Per costi interni si intendono le spese relative alle attività svolte dal personale interno, nonché i costi dei materiali, macchinari, impianti, strumenti ed attrezzature, fabbricati e terreni utilizzati direttamente dall’azienda richiedente. 4. Alle beihilfefähigen Kosten werden einer bestimmten Forschungs- und EntwicklungsKategorie zugeordnet. 4. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo. 5. Bei Unternehmen oder Produktionseinheiten mit bis zu zehn Beschäftigten darf die jährlich förderungsfähige Höchstausgabe für Forschungs- und Entwicklungsprojekte 300.000 Euro nicht überschreiten. Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten dürfen jährlich höchstens 30.000 Euro pro Beschäftigten beantragen. 5. Per le imprese o unità produttive locali fino a dieci addetti la spesa annua massima ammessa per progetti di ricerca e sviluppo è pari a 300.000 Euro. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammessa non può comunque essere superiore a 30.000 Euro per addetto. 6. Von der jährlichen Höchstgrenze laut Absatz 5 kann bei jenen Unternehmen abgesehen 6. Si può prescindere dai limiti di spesa massima annua ammessa di cui al comma 5 in caso di 10 13 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 172 werden, die hohe Investitionen für Forschung und Entwicklung tätigen und die dafür notwendigen wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen besitzen. imprese in possesso dei necessari requisiti economici e tecnici che investono quote significative di fatturato in ricerca e sviluppo. 7. Forschungs- und Entwicklungsleistungen des antragstellenden Unternehmens, die in verbundenen oder kontrollierten Gesellschaften oder in anderen Produktionseinheiten innerhalb einer Gruppe durchgeführt werden, sind zum Selbstkostenpreis zu verrechnen. Befinden sich diese Subjekte außerhalb der Provinz Bozen, sind höchstens 20 Prozent der zulässigen Projektkosten zur Förderung zugelassen. Diese Ausgaben werden als Drittkosten laut obgenanntem Absatz 1 Buchstabe b) eingestuft. 7. Le prestazioni di ricerca e sviluppo dell’impresa richiedente che vengono svolte presso società collegate o controllate o in altre unità produttive all’interno di un gruppo devono essere rendicontate al costo di produzione; nel caso in cui i soggetti siano situati al di fuori della provincia di Bolzano, tali costi - per essere ammessi a finanziamento - non possono superare il 20 per cento dei costi di progetto rendicontati. Questi costi sono conteggiati sotto la voce di costo di cui al suddetto comma 1, lettera b). Artikel 10 Articolo 10 Nicht förderungsfähige Ausgaben Spese non ammesse 1. Folgende Ausgaben sind nicht zur Förderung zugelassen: 1. Non sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese: a) Ausgaben für Reise, Unterkunft Verpflegung des internen Personals, und a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno; b) Ausgaben für die Teilnahme an Tagungen, Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen, b) spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili; c) Ausgaben für die Erlangung, die Validierung oder den Erwerb von Patenten und anderen gewerblichen Schutzrechten sowie von bereits bestehendem Know-how betreffend Produkte und Fertigungsverfahren innerhalb von verbundenen oder kontrollierten Unternehmen, c) spese per la concessione, il riconoscimento o l’acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale nonché di know-how relativo a prodotti e processi già presente all’interno di imprese collegate o controllate; d) Ausgaben betreffend die Mehrwertsteuer, sofern sie vom Begünstigten abgezogen werden kann, Registergebühren oder andere Steuern sowie Ausgaben für Finanztransaktionen, wie zum Beispiel Quoten-Abtretungen, d) spese relative all’IVA (qualora sia detraibile da parte del beneficiario), all’imposta di registro o ad altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote; e) Ausgaben für jährliche Überwachungsaudits, welche die Managementsysteme betreffen, e) spese relative agli sorveglianza riguardanti management; f) Ausgaben für Werbung und Marketing, f) spese per pubblicità e marketing; g) Ausgaben für betriebliche Investitionen. g) spese per investimenti aziendali. audit annuali i sistemi di di Art. 11 Art. 11 Beihilfeintensität für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo 1. Die Bruttobeihilfeintensität für Forschungsund Entwicklungsprojekte laut Artikel 9, die im Rahmen des Bewertungsverfahrens eingereicht und genehmigt werden, wird auf der Grundlage der förderungsfähigen Kosten des Vorhabens berechnet und beträgt maximal: 1. L’intensità lorda di agevolazione per i progetti di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 9, presentati e approvati secondo la procedura valutativa, è calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto e non deve superare: a) 100 Prozent bei der Grundlagenforschung, a) il 100 per cento per la ricerca fondamentale; b) 50 Prozent bei der industriellen Forschung, b) il 50 per cento per la ricerca industriale; c) c) il 25 per cento per le attività di sviluppo 25 Prozent bei der experimentellen 11 14 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 173 Entwicklung. sperimentale. 2. Die Beihilfeintensität laut Absatz 1 Buchstaben b) und c) kann in den nachstehenden Fällen und unter den angeführten Bedingungen erhöht werden: 2. L’intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b) e c), può essere aumentata nei casi e nei limiti sotto descritti: a) um 15 Prozent bei kleinen Unternehmen und um zehn Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen. a) del 15 per cento per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese. 3. Bei Projekten, die im Rahmen des Auswahlverfahrens durch Ausschreibung laut Artikel 28 genehmigt werden, kann die Beihilfeintensität laut Absatz 1 Buchstaben b) und c) in den nachstehenden Fällen und unter den angeführten Bedingungen erhöht werden: 3. Per i progetti approvati in base alla procedura di selezione a bando descritta all’articolo 28, l’intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b) e c), può essere aumentata nei casi e nei limiti seguenti: a) um 20 Prozent bei kleinen Unternehmen und um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen, a) del 20 per cento per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese; b) bis zu einer Obergrenze von 80 Prozent kann eine Erhöhung um 15 Prozent vorgenommen werden, sofern einer der folgenden Punkte zutrifft: b) fino ad un’intensità massima dell’80 per cento può essere applicata una maggiorazione del 15 per cento. Ciò vale in uno dei seguenti casi: 1) das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit zwischen wenigstens zwei eigenständigen Unternehmen betrifft, kein Unternehmen allein mehr als 70 Prozent der förderungsfähigen Kosten des Kooperationsvorhabens bestreitet und das Vorhaben die Zusammenarbeit mit mindestens einem KMU vorsieht oder grenzüberschreitend ist, das heißt, die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt werden, 1) nel caso in cui il progetto comporti la collaborazione effettiva di almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, nessuna impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e il progetto preveda la collaborazione di almeno una PMI, oppure abbia carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo siano effettuate in almeno due Stati membri diversi; 2) das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung betrifft und folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 2) nel caso in cui il progetto comporti un’effettiva collaborazione fra un’impresa e un organismo di ricerca e sussistano le seguenti condizioni: a. die Forschungseinrichtung trägt mindestens 10 Prozent der förderungsfähigen Kosten des Vorhabens und a. l’organismo di ricerca sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e b. die Forschungseinrichtung hat das Recht, die Ergebnisse der Forschungsvorhaben zu veröffentlichen, sofern sie aus den von ihr durchgeführten Forschungstätigkeiten hervorgegangen sind, b. l’organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca purché derivanti da ricerche da esso svolte; 3) im Falle der industriellen Forschung die Ergebnisse des Vorhabens auf technischen oder wissenschaftlichen Tagungen verbreitet oder in technischen und wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht oder in frei zugängliche Datenbanken eingegeben werden (wobei die unbearbeiteten Forschungsdaten für alle einsehbar sind) oder durch gebührenfreie oder Open-Source-Software verbreitet werden. 3) nel caso in cui, per la ricerca industriale, i risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure siano pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source. 4. Im Rahmen von Absatz 3 Buchstabe b) Ziffern 1) und 2) gilt der Werkvertrag mit einem Subunternehmer nicht als effektive 4. Ai fini del comma 3, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. La cooperazione deve 12 15 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 174 Zusammenarbeit. Der Kooperation muss ein Kooperationsvertrag oder die Gründung einer juristischen Person zu Grunde liegen. Im Falle der Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung gelten die in diesen Anwendungsrichtlinien festgelegten Beihilfehöchstintensitäten und Erhöhungen nicht für die Forschungseinrichtung. basarsi su un contratto di cooperazione o sulla costituzione di un apposito soggetto giuridico. In caso di collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di agevolazione e le maggiorazioni previste dai presenti criteri di attuazione non si applicano all’organismo di ricerca. 5. Umfasst das Vorhaben verschiedene Forschungs- und Entwicklungsphasen, wird die erlaubte Beihilfeintensität auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der entsprechenden erlaubten Beihilfeintensitäten festgelegt, die auf der Grundlage der bestrittenen förderungsfähigen Kosten berechnet werden. 5. Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l’intensità consentita dell’agevolazione è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di agevolazione consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti. 6. Bei Kooperationsvorhaben, die nicht die Gründung einer juristischen Person vorsehen, wird die Beihilfeintensität für jeden einzelnen Begünstigten festgelegt. 6. Nel caso di un progetto di cooperazione che non preveda la creazione di una nuova persona giuridica, l’intensità di agevolazione sarà stabilita per ciascun beneficiario. 7. Der Bruttogesamtbetrag der je Unternehmen und Vorhaben ausgezahlten Beihilfe darf folgende Beträge nicht überschreiten: 7. L’importo totale lordo dell’agevolazione erogata per ogni impresa e per ogni progetto non può essere superiore ai seguenti importi: a) 20 Millionen Euro für Vorhaben, die vorwiegend die Grundlagenforschung betreffen, a) 20 milioni di Euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale; b) 10 Millionen Euro je Unternehmen und Vorhaben im Falle von Vorhaben, die vorwiegend die industrielle Forschung betreffen, b) 10 milioni di Euro per impresa e per progetto nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale; c) 7,5 Millionen Vorhaben. c) 7,5 milioni di Euro per tutti gli altri progetti. Euro für alle sonstigen Art. 12 Art. 12 Technische Durchführbarkeitsstudien Studi di fattibilità tecnica 1. Förderungsfähig sind die Kosten für technische Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung der industriellen Forschung oder experimentellen Entwicklung, die von einzelnen Unternehmen verwirklicht werden. 1. Sono ammessi ad agevolazione i costi degli studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati da singole imprese. 2. Die auf der Grundlage der zugelassenen Studienkosten berechnete Bruttointensität der Beihilfen für die technischen Durchführbarkeitsstudien laut Absatz 1 beträgt maximal: 2. Le agevolazioni per gli studi di fattibilità tecnica di cui al comma 1 possono raggiungere un’intensità lorda massima, calcolata sulla base dei costi degli studi, pari a: a) bei KMU 50 Prozent für Studien zur Vorbereitung der industriellen Forschung und zur Vorbereitung der experimentellen Entwicklung, a) per PMI il 50 per cento per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e ad attività di sviluppo sperimentale; b) bei Großunternehmen 40 Prozent für Studien zur Vorbereitung der industriellen Forschung und zur Vorbereitung der experimentellen Entwicklung. b) per le grandi imprese il 40 per cento per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e ad attività di sviluppo sperimentale. 3. Die beihilfefähigen Kosten beinhalten sowohl interne als auch externe Kosten. Bei den internen Kosten sind jene betreffend Inhaber und Inhaberinnen sowie Gesellschafter und Gesellschafterinnen des Unternehmens nicht 3. I costi ammissibili comprendono sia i costi interni che quelli esterni. Fra i costi interni sono esclusi i costi relativi ai e alle titolari nonché ai soci e alle socie dell’impresa. 13 16 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 175 zulässig. 4. Als Pauschale sind zusätzliche allgemeine Kosten, die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen, im Ausmaß von maximal 15 Prozent der anerkannten Personalkosten zulässig. 4. In modo forfettario sono riconosciute ammissibili le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto, fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle spese di personale. 5. Die jährlich zur Förderung zugelassenen Kosten dürfen folgende Beträge nicht überschreiten: 5. I costi ammissibili su base annuale non possono superare i seguenti importi: a) für Klein- und Mittelunternehmen 60.000 Euro, a) per piccole e medie imprese 60.000 Euro; b) für Großunternehmen 100.000 Euro. b) per grandi imprese 100.000 Euro. 6. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage der erstellten Studie. 6. La liquidazione avviene dietro presentazione dello studio effettuato. Art. 13 Art. 13 Gewerbliche Schutzrechte Diritti di proprietà industriale 1. Folgende mit der Erteilung von Patenten und anderen gewerblichen Schutzrechten an KMU sowie mit deren Validierung zusammenhängende Kosten sind förderungsfähig: 1. I costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale alle PMI sono ammissibili ad agevolazione limitatamente: a) Kosten, die vor der Erteilung des Rechts in der ersten Rechtsordnung anfallen, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung, Einreichung und Behandlung des Anmeldeantrags sowie für die Antragserneuerung vor der Erteilung des Rechts, a) ai costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; b) Übersetzungskosten und sonstige Kosten für die Erteilung oder Validierung des Rechts in anderen Rechtsordnungen, b) ai costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; c) Kosten für die Verteidigung der Gültigkeit des Rechts bei der amtlichen Antragsprüfung sowie für mögliche Widerspruchsverfahren, selbst wenn diese nach der Erteilung des Rechts anfallen. c) ai costi sostenuti per difendere la validità del diritto in sede di trattazione ufficiale della domanda e nel corso di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto. 2. Die Bruttobeihilfeintensität beträgt 40 Prozent für die Kleinunternehmen und 35 Prozent für die mittleren Unternehmen. 2. L’intensità lorda di agevolazione è pari al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese. 3. Die Kosten für die Eintragung von Marken sind nicht förderungsfähig. 3. I costi relativi alla registrazione di marchi non sono ammissibili ad agevolazione. Art. 14 Art. 14 Managementsysteme mit national oder international anerkannter Zertifizierung Sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale 1. Zur Förderung zugelassen ist die Einführung von Managementsystemen mit national oder international anerkannter Zertifizierung. Voraussetzung für den Erhalt der Beihilfe ist die erfolgte Zertifizierung. Weiters sind auch die Produkt- und Dienstleistungszertifizierung zur Förderung zugelassen. 1. È ammessa ad agevolazione l’introduzione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale od internazionale. Sono ammesse inoltre ad agevolazione anche le certificazioni di prodotto e di servizio. 2. Für die Einführung der Managementsysteme laut Absatz 1 ist der Einsatz einer 2. Per l’implementazione dei sistemi di management ai sensi del comma 1 è ammesso 14 17 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 176 betriebsinternen Person zur Förderung zugelassen. Die internen Personalkosten können mit Eigenbescheinigung des Unternehmens bestätigt werden. Die Berechnung der Personalkosten erfolgt gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a). l’impiego di una persona interna. Questa spesa può essere documentata con un’autocertificazione dell’impresa. Il calcolo delle spese di personale interno avviene ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a). 3. Die im Rahmen des Projekts anfallenden internen Personalkosten können maximal im Ausmaß der externen Kosten zugelassen werden. 3. Le spese di personale interno possono essere ammesse fino ad un importo massimo pari all’importo relativo alle spese esterne. 4. Die beihilfefähigen Ausgaben für die Einführung oder die Verbesserung von Managementsystemen dürfen für KMU 70.000 Euro und für Großunternehmen 100.000 Euro nicht überschreiten; der entsprechende Beitrag wird unter Anwendung der De-minimis-Regelung gewährt. 4. Le spese ammissibili per progetti volti all’introduzione o al miglioramento di sistemi di management non possono superare 70.000 Euro per le PMI e 100.000 Euro per le grandi imprese; il relativo contributo è concesso in regime “de minimis”. 5. Die vorgesehene Beihilfeintensität kann für Großunternehmen bis zu 15 Prozent, für Mittelunternehmen bis zu 25 Prozent und für Kleinunternehmen bis zu 35 Prozent der förderungsfähigen Ausgaben erreichen. 5. L’intensità di agevolazione prevista per le grandi imprese può arrivare fino al 15 per cento, per le medie imprese fino al 25 per cento e per le piccole imprese fino al 35 per cento della spesa ammessa. 6. Die Ausgaben für die Erneuerung der Zertifizierung sind nicht zulässig. 6. Le spese relative al rinnovo della certificazione non sono ammesse. 7. Zusätzliche allgemeine Kosten sind nicht zur Förderung zugelassen. 7. Le spese generali supplementari non sono ammissibili. Art. 15 Art. 15 Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione 1. Bei den Begünstigten laut gegenständlichem Artikel muss es sich um KMU handeln. 1. Beneficiari dell’agevolazione di cui al presente articolo sono le PMI. 2. Für die Inanspruchnahme von Innovationsberatungsdiensten sind die Kosten betreffend Folgendes förderungsfähig: 2. Per usufruire di servizi di consulenza nel settore dell’innovazione sono ammissibili i costi relativi a: a) Beratung im Zusammenhang mit der Einführung oder der Optimierung des Innovationsprozesses, a) consulenze finalizzate all’introduzione od ottimizzazione del processo d’innovazione; b) Analysen zum Innovationspotenzial des Unternehmens (Prozesse, Produkte und Technologien), b) analisi relative al potenziale di innovazione dell’impresa (processi, prodotti e tecnologie); c) Konzepte für Innovationsmanagement, c) progetti di management dell’innovazione; technisches d) technische Unterstützung Technologietransferdienste, und d) assistenza tecnologica trasferimento di tecnologie; e servizi di e) Beratungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und mit Lizenzvereinbarungen, e) consulenze in materia di acquisizione, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e in materia di accordi di licenza; 3. Für die Inanspruchnahme von innovationsunterstützenden Dienstleistungen sind die Kosten betreffend Folgendes förderungsfähig: 3. Per usufruire di servizi di supporto all’innovazione sono ammissibili i costi relativi a: a) Marktforschung, welche auf die Einführung a) ricerche di mercato volte all’introduzione di 15 18 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 177 von neuen Produkten oder Dienstleistungen ausgerichtet ist, nuovi prodotti o servizi; b) Nutzung von Laboratorien, Zertifizierung für neue Produkte. und b) utilizzo di laboratori, test e certificazione di nuovi prodotti. 4. Die Beihilfehöchstintensität darf 75 Prozent der förderungsfähigen Kosten nicht überschreiten; auf jeden Fall dürfen die Beihilfen für die Kosten dieser Dienste für jeden Begünstigten nicht mehr als 30.000 Euro im Jahr ausmachen. 4. L’intensità massima dell’agevolazione non può superare il 75 per cento dei costi ammissibili; in ogni caso le agevolazioni per tali servizi non possono superare, per beneficiario, l’importo di 30.000 Euro all’anno. 5. Die zulässigen Kosten für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen müssen auf der Grundlage der effektiv geleisteten Tage dokumentiert werden. 5. I costi ammissibili devono essere documentati sulla base delle giornate lavorative effettivamente svolte per il servizio di consulenza o di supporto all’innovazione. Art. 16 Art. 16 Prozess- oder Betriebsinnovation Innovazione di processo o dell’organizzazione 1. Im Zusammenhang mit Tätigkeiten betreffend die Einführung von Prozessoder Betriebsinnovationen sind folgende Kosten förderungsfähig: 1. Per attività concernenti l’introduzione di innovazioni dei processi e dell’organizzazione sono ammissibili i seguenti costi: a) Personalkosten (Forscher/Forscherinnen, Techniker/Technikerinnen und sonstiges Hilfspersonal, sofern sie am Innovationsvorhaben mitwirken), a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici, tecniche e altro personale ausiliario purché impiegati nel progetto di innovazione); b) Kosten für Maschinen, Anlagen, Instrumente und Ausrüstung, sofern und solange diese für das Forschungsvorhaben genutzt werden; als beihilfefähig gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte zivilrechtliche Abschreibung während der Dauer des Forschungsvorhabens; auch Maschinen/Anlagenstundensätze können entsprechend dem effektiven Zeitaufwand für das Projekt alternativ zu den Abschreibungskosten berücksichtigt werden, sofern sie nachvollziehbar dokumentiert und angemessen sind; im Falle der organisatorischen Innovation umfassen die Kosten für Instrumente und Ausrüstungen ausschließlich jene für die Innovations- und Kommunikationstechnologien (in der Folge IKT genannt), b) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature purché utilizzati nel progetto di ricerca e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all’effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue; in caso di innovazione dell’organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (di seguito TIC); c) Kosten für Auftragsforschung, technisches Wissen und von Dritten zu Marktpreisen erworbene oder in Lizenz erhaltene Patente sowie andere gewerbliche Schutzrechte im Rahmen einer zu üblichen Marktbedingungen und ohne rechtswidrige Absprachen durchgeführten Transaktion sowie Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich der Innovationstätigkeit dienen, c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti o altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di innovazione; d) als Pauschale zusätzliche allgemeine Kosten, die unmittelbar durch das Forschungsvorhaben entstehen, und zwar im Ausmaß von maximal 15 Prozent der als zulässig anerkannten d) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle spese di personale riconosciute Tests 16 19 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 178 Personalkosten, ammissibili; e) Kosten für Materialien, Lieferungen und ähnliche Produkte, die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen. e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’iniziativa. 2. Die Beihilfehöchstintensität für Vorhaben zur Einführung von Prozessoder Betriebsinnovationen, die von Unternehmen realisiert werden, beträgt: 2. L’intensità massima dell’agevolazione per progetti inerenti all’introduzione di innovazioni di processo o dell’organizzazione realizzati da imprese è pari a: a) 35 Prozent der förderungsfähigen Kosten für kleine Unternehmen, a) il 35 per cento del costo ammesso per le piccole imprese; b) 25 Prozent der förderungsfähigen Kosten für mittlere Unternehmen. b) il 25 per cento del costo ammesso per le medie imprese. 3. Nicht förderungsfähig sind routinemäßige oder in regelmäßigen Abständen erfolgende Änderungen an Produkten, Produktlinien, Herstellungsverfahren, bestehenden Dienstleistungen und sonstigen laufenden Vorgängen, selbst wenn diese Änderungen zu Verbesserungen führen. 3. Sono escluse dall’agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti. 4. Damit ein Innovationsvorhaben als förderungsfähig angesehen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 4. Affinché il progetto di innovazione possa essere considerato ammissibile ad agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) die Betriebsinnovation ist an die Verwendung und Nutzung von IKT zur Änderung der Betriebsorganisation geknüpft, a) l’innovazione dell’organizzazione deve essere legata all’uso e allo sfruttamento delle TIC con l’obiettivo di cambiare l’organizzazione; b) die Innovation weist die Form eines Projekts auf, das von einem benannten und qualifizierten Projektleiter bzw. von einer benannten und qualifizierten Projektleiterin geleitet wird, und die Projektkosten sind ausgewiesen, b) l’innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere determinati i relativi costi; c) das Projekt führt, im Falle eines Erfolgs zur Entwicklung einer Norm, eines Geschäftsmodells, -verfahrens oder -konzepts das systematisch wiederholt und gegebenenfalls zertifiziert und patentiert werden kann, c) il progetto deve portare, in caso di successo, all’elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un’idea commerciale che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare; d) die geplante Prozess- oder Betriebsinnovation führt, gemessen am Stand der Technik im betreffenden Wirtschaftszweig, eine Neuheit ein oder bewirkt eine wesentliche Verbesserung; dem Projekt muss eine genaue Beschreibung der Innovation beigefügt werden, die mit den von den anderen Unternehmen desselben Wirtschaftszweiges angewandten Prozess- oder betrieblichen Techniken verglichen wird, d) l’innovazione progettata dei processi o dell’organizzazione introduce una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato; al progetto deve essere allegata una descrizione dettagliata dell’innovazione, che va messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell’organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore; e) das Projekt trägt ein eindeutiges Maß an Risiko in sich; dieses Risiko wird beispielsweise anhand der Projektkosten, bezogen auf den Unternehmensumsatz, der für die Entwicklung der Prozessinnovation erforderlichen Zeit, der von der Prozessinnovation erwarteten Gewinne, gemessen an den Projektkosten, und der Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs nachgewiesen. e) il progetto comporta un grado di rischio evidente; tale rischio deve essere documentato, ad esempio sulla base dei costi del progetto rispetto al fatturato dell’impresa, del tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, degli utili previsti dall’innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, delle probabilità di insuccesso. 5. Die Beihilfe beträgt höchstens 500.000 Euro je Projekt. 5. L’agevolazione non può superare l’importo di 500.000 Euro per progetto. 17 20 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 179 6. Unter Anwendung der „de minimis“-Regelung sind Prozess- und Betriebsinnovationsprojekte zulässig, die mindestens drei der in Absatz 4 genannten Voraussetzungen erfüllen. Die jährlichen Beihilfen dürfen nicht mehr als 30.000 Euro für Kleinunternehmen und 50.000 Euro für Mittelunternehmen betragen. 6. Sono ammessi a finanziamento in regime “de minimis” i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione che soddisfino almeno tre delle condizioni elencate al comma 4. L’agevolazione annua concessa non può superare 30.000 Euro per le piccole imprese e 50.000 Euro per le medie imprese. 7. Für die Maßnahmen laut diesem Artikel kann das Amt das Verfahren der offenen Ausschreibung in Abweichung von Artikel 28, 29 und 30 anwenden; die Ausschreibung legt die Zulassungsbedingungen, die Abrechnungsmodalitäten und die Kontrollmechanismen sowie den bereitgestellten Finanzierungsbetrag fest. Der Ablauf der Ausschreibung erfolgt nach Ausschöpfung der bereitgestellten Finanzmittel. 7. Per le iniziative di cui al presente articolo l’Ufficio può utilizzare la procedura di bando aperto in deroga a quanto previsto negli articoli 28, 29 e 30; il bando aperto stabilisce le condizioni di ammissibilità, di rendicontazione e di verifica successiva nonché l’entità del finanziamento messo a disposizione; la scadenza per l’ammissibilità delle domande è determinata dall’esaurimento dei fondi stanziati. Art. 17 Art. 17 Bildung und Erweiterung von Kompetenzzentren Creazione e sviluppo di centri di competenza 1. Investitionsbeihilfen für die Bildung, Erweiterung und Belebung von Kompetenzzentren dürfen ausschließlich der juristischen Person gewährt werden, die das jeweilige Zentrum betreibt. Ihr obliegt es, das Kompetenzzentrum zu aktivieren sowie die Nutzung der entsprechenden Räumlichkeiten und Anlagen und den Zugang zu diesen zu verwalten. Der Zugang muss unbeschränkt gewährt werden und die Gebühren, die für die Nutzung der Anlagen und die Teilnahme an den Tätigkeiten des Zentrums bezahlt werden, müssen den Kosten entsprechen. 1. Per le spese di investimento relative alla creazione, all’ampliamento e all’animazione di centri di competenza possono essere concesse agevolazioni esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa è incaricata di attivare il centro di competenza nonché di gestire l’utilizzo e l’accesso ai locali e agli impianti. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del centro devono riflettere i relativi costi. 2. Förderungsfähig Investitionskosten: sind folgende 2. Sono ammissibili ad agevolazione i costi per i seguenti investimenti: a) Erwerb oder Ausbildungseinrichtungen Forschungszentren, Errichtung von und a) acquisto o costruzione di locali destinati alla formazione e al centro di ricerca; b) Errichtung von frei zugänglichen Forschungsinfrastrukturen wie Laboratorien und Prüfanlagen, b) realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e impianti di prova; c) Errichtung breitbandiger Netzinfrastrukturen. c) realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga. 3. Die Investitionskosten laut Absatz 2 umfassen die Kosten für Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Anlagen. Die auf der Grundlage der förderungsfähigen Kosten errechnete Beihilfehöchstintensität beträgt: 3. Le spese di investimento di cui al comma 2 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, fabbricati, macchinari e impianti; l’intensità massima di agevolazione calcolata sulla spesa ammissibile è pari al: a) 15 Prozent bei großen Unternehmen, a) 15 per cento per le grandi imprese; b) 25 Prozent bei mittleren Unternehmen, b) 25 per cento per le medie imprese; c) 35 Prozent bei kleinen Unternehmen. c) 35 per cento per le piccole imprese. 4. Die Beihilfen für die Betriebskosten zur Belebung der Kompetenzzentren können zugunsten von juridischen Personen gewährt werden, welche die Führung derselben übernehmen. Die Beihilfe ist auf einen Zeitraum 4. Per le spese di funzionamento relative all’animazione dei centri di competenza possono essere concesse agevolazioni alla persona giuridica che ne assume la gestione. Tali agevolazioni possono essere concesse per una 18 21 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 180 von höchstens fünf Jahren befristet. Ist die Beihilfe degressiv gestaffelt, kann die Intensität im ersten Jahr 100 Prozent betragen, muss jedoch linear bis Ende des fünften Jahres auf Null zurückgehen. Bei nicht degressiv gestaffelten Beihilfen darf die Intensität 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten nicht überschreiten. durata massima di cinque anni. Se l’agevolazione è decrescente, l’intensità può ammontare al 100 per cento il primo anno e diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di agevolazioni non decrescenti l’intensità non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili. 5. Als Betriebskosten laut Absatz 4 förderungsfähig sind die Personal- und Verwaltungskosten, die von der juristischen Person bestritten werden, die das Kompetenzzentrum aufbaut oder erweitert, sofern sie sich auf folgende Tätigkeiten und auf einen Zeitraum von höchstens fünf Tätigkeitsjahren beziehen: 5. Sono ammissibili, per le spese di funzionamento di cui al comma 4, i costi di personale e le spese amministrative sostenute dalla persona giuridica che crea o espande il centro di competenza inerenti alle seguenti attività e per un periodo massimo di 5 anni di attività: a) Werbung, um neue Unternehmen für das Kompetenzzentrum zu gewinnen, a) marketing per attirare nuove imprese nel centro di competenza; b) Verwaltung der frei zugänglichen Anlagen des Kompetenzzentrums, b) gestione degli impianti ad accesso aperto del centro di competenza; c) Organisation von Bildungsmaßnahmen, Seminaren und Konferenzen zur Erleichterung der Wissensvermittlung und Vernetzung der Mitglieder des Kompetenzzentrums. c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del centro di competenza. 6. Die Beihilfen für Kompetenzzentren dürfen ausschließlich auf der Grundlage des Auswahlverfahrens durch Ausschreibung laut Artikel 28 vergeben werden. Die Ausschreibung legt die Zulassungsbedingungen, die Abrechnungsmodalitäten, die Kontrollmechanismen sowie den bereitgestellten Finanzierungsbetrag fest. 6. Le agevolazioni ai centri di competenza possono essere assegnate esclusivamente sulla base della procedura di selezione a bando descritta all’articolo 28. Il bando stabilisce le condizioni di ammissibilità, di rendicontazione e di verifica successiva nonché l’entità del finanziamento messo a disposizione. 7. Die Beihilfe beträgt höchstens 3.000.000 Euro innerhalb eines Fünfjahreszeitraums. 7. L’agevolazione non può superare l’importo di 3.000.000 Euro in 5 anni. Art. 18 Art. 18 Beihilfen für die Ausleihung oder Einstellung von hochqualifiziertem Personal Agevolazioni per la messa a disposizione o assunzione di personale altamente qualificato 1. Als hochqualifiziertes Personal gelten Forscher und Forscherinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Projektanten und Projektantinnen, Designer und Designerinnen sowie Marketingexperten und Marketingexpertinnen mit Universitätsdiplom und wenigstens fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Die Doktoratsausbildung gilt als Berufserfahrung. 1. Per personale altamente qualificato si intendono ricercatori e ricercatrici, ingegneri e ingegnere, progettisti e progettiste, designer nonché esperti ed esperte di marketing, in possesso di un diploma universitario e con un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. 2. KMU, die von einer Forschungseinrichtung oder einem Großunternehmen hochqualifiziertes Personal ausleihen, können Beihilfen in Anspruch nehmen Das betreffende Personal darf kein anderes Personal ersetzen. Es ist in dem begünstigten Unternehmen in einer neu geschaffenen Funktion zu beschäftigen und muss zuvor zumindest zwei Jahre in der Forschungseinrichtung oder im Großunternehmen, die bzw. das das Personal 2. Possono fruire delle agevolazioni le PMI che impiegano personale altamente qualificato messo a disposizione da un ente di ricerca o da una grande impresa. Il personale distaccato presso la PMI non deve sostituire altro personale, ma essere assegnato ad una nuova funzione, creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria; inoltre deve aver lavorato almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Il 19 22 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 181 abordnet, beschäftigt gewesen sein. Das Personal muss sich innerhalb des Beihilfe beantragenden KMU mit Forschung, Entwicklung und Innovation beschäftigen. personale distaccato deve occuparsi di ricerca, sviluppo ed innovazione all’interno della PMI che richiede l’agevolazione. 3. Förderungsfähig sind die gesamten Kosten für das Ausleihen und die Beschäftigung von hochqualifiziertem Personal laut Absatz 1 einschließlich der Kosten für das Einschalten einer Arbeitsvermittlungsagentur sowie der Reisekosten für einen Pauschalbetrag von 800 Euro pro Monat und Person. 3. I costi ammissibili ad agevolazione comprendono tutte le spese di personale relative al distacco e all’impiego del personale altamente qualificato di cui al comma 1, comprese le spese per l’agenzia di intermediazione e un rimborso forfettario per le spese di viaggio pari ad 800 Euro mensili a persona. 4. In Abweichung zu Absatz 2 können KMU, unter Anwendung der De-minimis-Regelung, hochqualifiziertes Personal laut Absatz 1 sowie sonstige technisch-wissenschaftliche Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen mit wenigstens fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung ausleihen oder mit befristeten oder unbefristeten Arbeitsverträgen einstellen. Unter Anwendung der De-minimis-Regelung sind zusätzlich zu den im Absatz 3 angeführten Kosten auch jene für die Unterkunft des genannten Personals im Ausmaß von höchstens 700 Euro pro Monat und Person förderungsfähig. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, in applicazione del regime “de minimis” le PMI possono mettere a disposizione o assumere con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato personale altamente qualificato di cui al comma 1, nonché altri laureati e laureate in discipline tecnico-scientifiche con un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. In applicazione del regime “de minimis”, oltre ai costi indicati al comma 3 sono agevolabili anche le spese di alloggio del suddetto personale, per un importo massimo di 700 Euro mensili per persona. 5. Die Beihilfehöchstintensität beträgt 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten pro Person. Der zulässige Höchstbeitrag darf 20.000 Euro pro Person und Jahr nicht überschreiten. 5. L’intensità massima dell’agevolazione è pari al 50 per cento dei costi ammissibili, per un periodo massimo di sei mesi per persona. L’importo del contributo non può superare i 20.000 Euro per persona e per anno. 6. Es ist ein Antrag pro Unternehmen und Jahr zulässig. 6. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno per impresa. Art. 19 Art. 19 Beihilfen für die Kapitalisierung von neuen innovativen Unternehmen Aiuti alla capitalizzazione di nuove imprese innovative 1. Die Landesverwaltung ist ermächtigt, Finanzierungen für die Kapitalisierung von neuen innovativen Unternehmen zu gewähren. Die Unternehmen werden über eine Ausschreibung ermittelt, die gemäß Artikel 28 der gegenständlichen Anwendungsrichtlinien geregelt ist. Die begünstigten Unternehmen müssen einen Businessplan vorlegen, aus dem der Innovationsgrad der verwendeten Technologien, der Bezugsmarkt, die Organisationsstruktur und andere zur Bewertung und Erstellung der Rangordnung erforderliche Elemente hervorgehen. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti per la capitalizzazione di nuove imprese innovative, che verranno identificate mediante bandi emessi in base alle procedure indicate all’articolo 28 dei presenti criteri. Le imprese beneficiarie dovranno presentare un business plan, da cui si possano valutare il grado di innovatività delle tecnologie utilizzate, i mercati di riferimento, l’adeguatezza della compagine organizzativa e altri elementi che costituiscono oggetto della valutazione ai fini della graduatoria. 2. Die Höhe der Beihilfe muss im Verhältnis zum eingezahlten Gesellschaftskapital des neuen innovativen Unternehmens stehen; die Beihilfe wird in Anwendung der „De-minimis-Regelung“ gemäß EU Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006, in geltender Fassung, gewährt. 2. La misura dell’aiuto è pari all’entità del capitale versato dai soci e dalle socie dell’impresa innovativa neocostituita; l’agevolazione è concessa in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modifiche. 3. Die Ausschreibung legt die Gründe des Widerrufes der gewährten Finanzierung fest, 3. Il bando stabilisce le cause di revoca del finanziamento concesso, anche in difformità da 20 23 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 182 auch in Abweichung von den in Artikel 36 dieser Richtlinien angeführten Fällen. quanto previsto dall’articolo 36 dei presenti criteri. Art. 20 Art. 20 Besondere Vorhaben Iniziative particolari 1. Im Rahmen der Zielsetzungen des Gesetzes ist die zuständige Abteilung ermächtigt, folgende Vorhaben direkt zu verwirklichen oder Unternehmen, Körperschaften, Anstalten, spezialisierte öffentliche oder private Vereinigungen und Verbände oder Freiberufler mit deren Ausführung zu betrauen: 1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, la ripartizione competente è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative: a) Seminare, Studientagungen, Kongresse, Ideenwettbewerbe, Preisausschreiben, Spezialisierungskurse sowie Betriebs- und Branchenanalysen, a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, concorsi, anche a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore; b) Untersuchungen und Beratungsleistungen in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen oder Fachpersonen, um eine Angleichung der in Südtirol tätigen Unternehmen an den jeweils letzten Stand der Forschung zu ermöglichen, b) studi e consulenze in collaborazione con organismi di ricerca od esperti ed esperte, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico alle imprese operanti in Provincia di Bolzano; c) jede weitere Maßnahme zur Imagepflege der Wirtschaftssektoren und der Unternehmenskultur. c) ogni altra iniziativa utile a promuovere l’immagine dei settori economici e la cultura d’impresa. 2. Die Vergabe der Vorhaben erfolgt unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen über die Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen in Regie. 2. L’assegnazione delle iniziative avviene nel rispetto della normativa vigente sull’affidamento di lavori e di servizi in economia. III. ABSCHNITT CAPO III ANTRAGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE Art. 21 Art. 21 Einreichung der Anträge Presentazione delle domande di agevolazione 1. Die Anträge werden beim Landesamt für Innovation, Forschung und Entwicklung, in der Folge Amt genannt, in Papierform per Hand oder per Einschreiben mit Rückschein eingereicht oder auf telematischem Weg, sobald in den Ämtern die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Dabei ist ausschließlich der vom Amt ausgearbeitete und auf der Internetseite der Autonomen Provinz Bozen abrufbare Vordruck zu verwenden. Die Anträge können direkt oder über Berufsverbände, Körperschaften, Institute oder eigens bevollmächtigte Personen eingereicht werden. Sie enthalten Angaben zur Tätigkeit und zur Größenordnung des Unternehmens laut EU-Parametern, zur geplanten Initiative sowie alle Daten, die zur Feststellung der Zulässigkeit erforderlich sind. Die Anträge müssen mit einer Stempelmarke versehen sein und innerhalb der in der Ausschreibung vorgesehenen Frist eingehen, wenn es sich um Projekte handelt, die über das Auswahlverfahren durch Ausschreibung laut 1. Le domande di agevolazione vanno presentate in forma cartacea a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e sviluppo, di seguito denominato Ufficio; le domande si potranno inoltrare anche in via telematica, non appena i vari uffici saranno opportunamente attrezzati. Le domande vanno redatte utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Ufficio e scaricabile dal sito della Provincia autonoma di Bolzano. Le domande contenenti i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’iniziativa prevista, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità delle stesse, possono essere presentate direttamente oppure tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate. Le domande devono essere provviste di marca da bollo e, qualora si tratti di progetti messi a bando, devono pervenire entro i termini previsti dal bando di cui all’articolo 21 24 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 183 Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b) eingereicht werden. 28, comma 1, lettera b). 2. Es können mehrere Förderungsanträge pro Jahr eingereicht werden. 2. È ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno. Art. 22 Art. 22 Dem Antrag beizufügende Unterlagen Documentazione da allegare alla domanda 1. Unbeschadet der in Artikel 28 enthaltenen Vorschriften, sind dem auf der Grundlage des Bewertungsverfahrens oder des Ausschreibungsverfahrens eingereichten Beihilfeantrag folgende Unterlagen beizulegen: 1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 28, alla domanda di agevolazione presentata sulla base della procedura valutativa o di selezione a bando devono essere allegati i seguenti documenti: a) Beschreibung des Vorhabens, Projektphasen und Angabe des oder Verantwortlichen des Vorhabens, a) descrizione del progetto articolato nelle sue varie fasi e indicazione del o della responsabile del progetto; der der b) Investitions- und Kostenplan, b) piano degli investimenti e dei costi; c) Kostenvoranschlag für Ausgaben über 15.000 Euro, c) preventivo di spesa per importi superiori ai 15.000 Euro; d) Erklärung zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde über die Unternehmensgröße (kleines, mittleres oder großes Unternehmen), d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la classe dimensionale dell’impresa (piccola, media o grande); e) Erklärung zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde zu den illegalen und unvereinbaren Beihilfen (Deggendorf-Erklärung), e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali ed incompatibili (dichiarazione Deggendorf); f) jedes weitere vom Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung für die Bewertung des Vorhabens angeforderte Dokument. f) ogni altro documento richiesto dall’Ufficio al fine della valutazione dell’iniziativa. 2. Die dem Antrag beigefügten Unterlagen müssen vom gesetzlichen Vertreter oder der gesetzlichen Vertreterin des antragstellenden Subjekts unterzeichnet sein. 2. La documentazione allegata alla domanda deve essere firmata dal o dalla legale rappresentante del soggetto richiedente. 3. Unvollständige Anträge, die nicht innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung seitens des Amtes vervollständigt werden, werden abgelehnt. 3. Le domande incomplete e non completate entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio sono rigettate. Art. 23 Art. 23 Arten der Bewertungsverfahren Tipologie di procedure di valutazione dem dem dem dem 1. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo per domande singole, a bando e negoziale. 2. Die Anträge werden in der chronologischer Reihenfolge ihres Eingangs geprüft. 2. Le domande sono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Art. 24 Art. 24 Automatisches Verfahren Procedura automatica 1. Das automatische Bewertungsverfahren besteht in der vom Amt durchgeführten Überprüfung der Erfüllung der formalen Voraussetzungen für die Zulassung des antragstellenden Subjekts und der Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 1. La procedura automatica consiste nella verifica da parte dell’Ufficio dei requisiti formali di ammissibilità del soggetto richiedente, della completezza e della regolarità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e 1. Die Beihilfeanträge werden nach automatischen Verfahren, Bewertungsverfahren für Einzelanträge, Ausschreibungsverfahren oder Verhandlungsverfahren bewertet. 22 25 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 184 Ersatzerklärungen sowie in der Kontrolle der Zulässigkeit der Ausgaben. dell’ammissibilità delle spese. 2. Das automatische Bewertungsverfahren wird auf alle Anträge angewandt, welche folgende Initiativen zum Gegenstand haben: 2. La procedura automatica si applica alle domande di agevolazione presentate per le seguenti iniziative: a) technische Machbarkeitsstudien, a) studi di fattibilità tecnica; b) gewerbliche Schutzrechte, b) diritti di proprietà industriale; c) Managementsysteme mit national international anerkannter Zertifizierung, oder c) sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale; d) Beratungsdienste im Bereich Innovation und Dienstleistungen zur Innovationsunterstützung, d) servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione; e) Bereitstellung Personal. hochqualifiziertem e) messa a disposizione di personale altamente qualificato. 3. Für Maßnahmen laut Absatz 2 kann das Amt das Verfahren der offenen Ausschreibung in Abweichung von Artikel 28, 29 und 30 anwenden; die Ausschreibung legt die Zulassungsbedingungen, die Abrechnungsmodalitäten und die Kontrollmechanismen sowie den bereitgestellten Finanzierungsbetrag fest. Nach Abschluss der Überprüfung, werden die für zulässig befundenen Anträge bewertet und bis zur Ausschöpfung der bereitgestellten Finanzmittel angenommen. 3. Per le iniziative di cui al comma 2 l’Ufficio può utilizzare la procedura di bando aperto, in deroga a quanto previsto agli articoli 28, 29 e 30; il bando aperto stabilisce le condizioni di ammissibilità, di rendicontazione e di verifica successiva nonché l’entità del finanziamento messo a disposizione. Al termine dell’istruttoria le domande ritenute ammissibili vengono valutate e accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 4. Für die Beitragsanträge laut Absatz 2 teilt das Amt den regulären Erhalt des Antrages und den für das Verfahren verantwortlichen Sachbearbeiter oder die verantwortliche Sachbearbeiterin schriftlich mit. Ab Erhalt der Mitteilung läuft eine Frist von drei Jahren, innerhalb welcher die Kostenabrechnung über die durchgeführte Maßnahme vorgelegt werden muss, damit anschließend die Zweckbindung und Auszahlung der Beihilfe erfolgen kann. 4. Per le domande di agevolazione di cui al comma 2, l’Ufficio comunica per iscritto la regolare ricezione della domanda e il nominativo del funzionario o della funzionaria responsabile del procedimento. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine di tre anni, entro il quale deve essere presentata la documentazione di spesa relativa all’iniziativa realizzata, per poter procedere all’impegno e alla liquidazione dell’agevolazione. 5. Auf begründeten Antrag kann die obgenannte Frist um weitere zwei Jahre verlängert werden. 5. In caso di richiesta motivata all’Ufficio il suddetto termine può essere prorogato di ulteriori due anni. 6. Das Amt gibt für Maßnahmen laut Artikel 15 Gutscheine, so genannte Voucher, im Ausmaß der zulässigen Beihilfe aus. Der Betrag des Gutscheins wird vom Unternehmen beim Amt beantragt, das eine formelle Konformitätserklärung auf der Grundlage der erhaltenen Dokumentation ausstellt. 6. Per le iniziative di cui all’articolo 15 l’Ufficio emette “voucher” di importo pari all’agevolazione spettante. L’importo del “voucher” viene richiesto dall’impresa all’Ufficio, che rilascia una dichiarazione di conformità formale sulla base della documentazione ricevuta. 7. Für die Auszahlung des Gutscheins muss das begünstigte Unternehmen dem Amt die Ausgabendokumentation vorlegen. Das Amt kürzt den Betrag des Gutscheins proportional, falls die Ausgaben niedriger als die ursprünglich eingereichten sind. 7. Per ottenere la liquidazione del “voucher” l’impresa beneficiaria deve presentare all’Ufficio la documentazione della spesa sostenuta. L’Ufficio riduce proporzionalmente l’importo del “voucher” qualora la spesa risulti inferiore all’importo originariamente richiesto. 8. Das Unternehmen muss die Maßnahme innerhalb von 12 Monaten ab Einreichung des Antrags umsetzen, andernfalls wird der Antrag abgelehnt. 8. L’impresa deve attuare l’iniziativa entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, altrimenti la domanda viene rigettata. von 23 26 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 185 Art. 25 Art. 25 Bewertungsverfahren für Einzelanträge Procedura valutativa per domande singole 1. Die Anträge, die gemäß diesem Artikel geprüft werden, umfassen alle Maßnahmen laut den Artikeln 9 und 16, die von einzelnen Unternehmen realisiert werden. 1. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo riguardano tutte le iniziative previste dagli articoli 9 e 16 attuate da imprese singole. 2. Die Anträge betreffend Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die nach dem Bewertungsverfahren behandelt werden, werden gemäß Artikel 27 geprüft. Das Amt bewertet dabei die Erfüllung der Bedingungen für die Zulassung der Vorhaben, die Angemessenheit der Ausgaben sowie die Zulässigkeit und die Sinnhaftigkeit der Initiative unter dem wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkt und legt auf dieser Basis die Höhe der zustehenden Beihilfe fest. 2. Le domande per iniziative di ricerca e sviluppo soggette a procedura valutativa sono esaminate ai sensi dell’articolo 27. Con tale procedura l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità dell’iniziativa, la congruità delle spese, la validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e determina inoltre l’entità dell’agevolazione spettante. 3. Bei Einzelanträgen kann die Förderung für Forschungsund Entwicklungsvorhaben folgendermaßen gewährt werden: 3. L’agevolazione prevista per un’iniziativa di ricerca e di sviluppo per domande singole può essere concessa nelle seguenti forme: a) für Investitionen bis zu 250.000 Euro in Form eines Kapitalbeitrages, a) per investimenti fino a 250.000 Euro come contributo in conto capitale; b) für Investitionen über 250.000 Euro in der Regel zur Hälfte in Form eines Beitrages und zur anderen Hälfte in Form eines begünstigten Darlehens. b) per investimenti superiori a 250.000 Euro, di norma il 50 per cento sotto forma di contributo e il 50 per cento sotto forma di mutuo agevolato. 4. Das in Absatz 3 Buchstaben a) und b) angeführte Ausmaß der jährlich förderungsfähigen Investition bezieht sich auf den Investitionsbetrag des einzelnen Projektes. 4. La soglia di investimento annua prevista al comma 3, lettere a) e b), si riferisce all’ammontare dell’investimento di un singolo progetto. Art. 26 Art. 26 Antragsprüfung beim Bewertungsverfahren Istruttoria con procedura valutativa 1. Die Prüfung der Anträge wird chronologisch nach dem Eingang vorgenommen und betrifft sowohl die formelle Richtigkeit als auch den technischen und wirtschaftlichen Inhalt der eingereichten Vorhaben. 1. L’istruttoria delle domande viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse ed ha per oggetto sia la regolarità formale che il contenuto tecnico-economico dei progetti presentati. 2. Der Zeitraum zwischen dem Einreichen des Antrags und dem Abschluss des Bewertungsverfahrens beträgt vier Monate. Die notwendige Zeit, um Ergänzungen anzufordern, ist in obiger Berechnung nicht berücksichtigt. 2. Il periodo intercorrente dalla presentazione della domanda fino alla conclusione dell’istruttoria è di quattro mesi. I tempi necessari per ottenere integrazioni non sono considerati ai fini del relativo conteggio. 3. Die Kostenabrechnung über das durchgeführte Vorhaben muss innerhalb von drei Jahren ab Genehmigung der betreffenden Beihilfe dem Amt vorgelegt werden. In Ausnahmefällen kann diese Frist um höchstens zwei Jahre verlängert werden, wobei dafür vor Ablauf der Dreijahresfrist ein begründeter Antrag eingereicht werden muss. 3. Dalla data dell’avvenuta concessione dell’agevolazione decorre il termine di tre anni, entro e non oltre il quale deve essere presentata la documentazione di spesa relativa all’iniziativa realizzata. È fatta salva la possibilità di ottenere una proroga massima di due anni, previa presentazione di motivata richiesta, prima della scadenza del termine triennale. 4. Die Rechnungen können in detaillierter oder zusammenfassender Form abgefasst sein. Die in zusammenfassender Form abgefassten Rechnungen müssen durch eine vom Rechnungssteller unterzeichnete Aufstellung 4. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole spese 24 27 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 186 ergänzt werden, aus der die einzelnen Ausgaben ersichtlich sind, die zur Gesamtsumme geführt haben. concorrenti alla formazione della somma totale. 5. Für die Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Inhalte der Projekte kann das Amt qualifizierte Fachpersonen innerhalb der Landesverwaltung oder auf nationaler sowie internationaler Ebene heranziehen. 5. Per la valutazione tecnico-economica dell’iniziativa l’Ufficio può avvalersi del parere di esperte ed esperti qualificati interni all’Amministrazione provinciale o di esperte ed esperti a livello nazionale o internazionale. 6. Die Beihilfeanträge über eine Investitionssumme von mehr als 500.000 Euro können dem technischen Beirat laut Artikel 7 des Gesetzes zur Bewertung vorgelegt werden. 6. Le domande di agevolazione presentate per investimenti di importo superiore a 500.000 Euro possono essere sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge. 7. Die Anträge können von Amts wegen dem jeweils zutreffenden Förderbereich zugewiesen werden. 7. Le domande di finanziamento possono venire trasferite d’ufficio alla categoria di agevolazione ritenuta più attinente. Art. 27 Art. 27 Kriterien für die Antragsbewertung Criteri di valutazione delle domande 1. Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte laut Artikel 9, die dem Bewertungsverfahren unterliegen, werden nach formellen und substantiellen Aspekten bewertet. 1. I progetti di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 9, soggetti a procedura valutativa, vengono valutati sotto il profilo formale e sostanziale. 2. Die formelle Bewertung betrifft die Vollständigkeit der eingereichten Dokumentation und die Erfüllung der geforderten Voraussetzungen durch das antragstellende Subjekt. 2. La valutazione formale riguarda la completezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto richiedente. 3. Die substanzielle Bewertung betrifft die technischen, qualitativen und finanziellen Inhalte des eingereichten Projekts. 3. La valutazione sostanziale riguarda i contenuti tecnici, qualitativi e finanziari del progetto presentato. 4. Die substanzielle Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien: 4. La valutazione sostanziale prende in esame i seguenti criteri: a) Innovationsgrad des Projekts und Originalität der Ergebnisse in Bezug auf den aktuellen Stand der Technik, a) grado di innovatività del progetto e originalità dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica; b) Angemessenheit der Organisationsstruktur des antragsstellenden Subjekts bezogen auf die erwarteten Ergebnisse, b) idoneità della struttura organizzativa del richiedente rispetto ai risultati attesi; c) Verhältnis zwischen vorgesehenen Kosten und erwarteten Ergebnissen, c) proporzionalità fra i costi previsti e i risultati attesi; d) wirtschaftliche und finanzielle Vertretbarkeit des Projekts, d) sostenibilità economica e finanziaria del progetto; e) Messbarkeit der vorgesehenen Ergebnisindikatoren des Projekts, e) misurabilità degli indicatori di risultato previsti nel progetto; f) Klarheit und Vollständigkeit des Projekts, f) chiarezza progetto; g) Auswirkung der Projekttätigkeit auf die Lebensqualität und die Umwelt, g) impatto delle attività progettuali sulla qualità della vita e dell’ambiente; h) Ausmaß des Risikos, welches von der Komplexität und den technischen Schwierigkeiten des Projekts ausgeht, h) entità del rischio derivante dalla complessità e dalle difficoltà tecniche legate alla realizzazione del progetto; i) Ausmaß der Forschungsund Entwicklungstätigkeit, die vom antragsstellenden i) entità delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dal richiedente; espositiva e completezza del 25 28 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 187 Subjekt intern durchgeführt wird, j) Anzahl der neuen Arbeitsplätze, die durch das Projekt geschaffen werden. j) numero di nuovi posti di lavoro generati dal progetto. 5. Für jedes dieser Kriterien wird eine entsprechende Bewertung mit folgender Unterteilung vorgenommen: 5. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa una valutazione articolata in: - gut (4 Punkte) - buono (4 punti) - genügend (2 Punkte) - sufficiente (2 punti) - ungenügend (0 Punkte). - insufficiente (0 punti). 6. Die Projekte, welche die Mindestpunkteanzahl von 16 Punkten nicht erreichen oder 0 Punkte bei mindestens drei Bewertungskriterien aufweisen, werden abgelehnt. Wird das Kriterium a) mit 0 Punkten bewertet, wird das Projekt abgelehnt. 6. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 16 o che presentano un punteggio pari a 0 in almeno tre criteri di valutazione sono considerati inammissibili. Se un progetto è valutato con un punteggio pari a 0 nel criterio a), viene rigettato. Art. 28 Art. 28 Auswahlverfahren durch Ausschreibung Procedura di selezione a bando 1. Der zuständige Landesrat oder die zuständige Landesrätin kann im Anwendungsbereich der gegenständlichen Richtlinien zu spezifischen Themenbereichen Ausschreibungen zur Auswahl von Kooperationsprojekten durchführen; dabei legt er bzw. sie Folgendes fest: 1. L’assessore o l’assessora competente può emettere bandi per selezionare progetti di cooperazione nell’ambito delle iniziative previste dai presenti criteri di attuazione e per tematiche specifiche; a tale scopo stabilisce: a) die finanziellen Mittel, a) i mezzi finanziari; b) die Frist Beihilfeanträge Unterlagen, für die Einreichung der und der notwendigen b) il termine entro cui è possibile presentare le domande di agevolazione e la documentazione richiesta; c) die Parameter für die Beurteilung der Vorhaben zur Einreihung in die Rangordnung, c) i parametri per la valutazione dei progetti al fine del loro inserimento in graduatoria; d) die förderungsfähigen Vorhaben und Sektoren sowie die Verteilung der für die einzelnen Maßnahmen verfügbaren Mittel, d) le iniziative ed i settori agevolabili, la ripartizione degli stanziamenti disponibili per ciascuna iniziativa; e) die Höchst- und Mindestbeträge der zulässigen Ausgabe in Bezug auf jedes einzelne Vorhaben, unter Beachtung der vorliegenden Anwendungsrichtlinien, e) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascuna iniziativa, nel rispetto dei presenti criteri di attuazione; f) die physischen und finanziellen Indikatoren für das Monitoring der finanzierten Vorhaben und die Bewertung der erzielten Ergebnisse, f) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti; g) die Art der Förderungsform laut Artikel 5 Absatz 1. g) la forma di agevolazione di cui all’articolo 5, comma 1. 2. Die Beihilfeintensität für die verschiedenen Kostenarten, die zur Finanzierung zugelassen und in den einzelnen Projekten vorgesehen sind, wird auf Grundlage der dem Vorhaben zugewiesenen Gesamtpunktezahl berechnet. 2. L’intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste per i singoli progetti è calcolata in base al punteggio totale finale attribuito al progetto. Art. 29 Art. 29 Spezifische Unterlagen für das Auswahlverfahren durch Ausschreibung Documentazione specifica per la procedura di selezione a bando 1. Zusätzlich zu den in Artikel 22 vorgesehenen 1. In aggiunta ai documenti previsti all’articolo 22, 26 29 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 188 Dokumenten ist im Falle von Kooperationsvorhaben, welche über das Ausschreibungsverfahren eingereicht werden, dem jeweiligen Antrag ein Kooperationsvertrag beizulegen, aus dem die Aufteilung der Kosten sowie der Nutzen für die einzelnen Kooperationspartner hervorgehen. in caso di progetti di cooperazione, alle domande per la procedura di selezione a bando deve essere allegato un contratto di cooperazione che specifichi la ripartizione delle spese nonché i benefici per i partner della cooperazione. Art. 30 Art. 30 Antragsprüfung beim Auswahlverfahren durch Ausschreibung Istruttoria per la procedura di selezione a bando 1. Das Amt prüft die Anträge auf ihre Vollständigkeit. Fehlende Unterlagen können vom Amt nachträglich angefordert werden. 1. L’Ufficio verifica la completezza delle domande presentate. In caso di domande incomplete, l’Ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione mancante. 2. Nach Abschluss der Überprüfung laut Absatz 1 werden die Projekte, deren Unterlagen vollständig sind oder innerhalb der vom Amt vorgesehenen Fristen vervollständigt wurden, dem technischen Beirat laut Artikel 7 des Gesetzes vorgelegt. 2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1, i progetti la cui documentazione è completa o è stata completata entro i termini previsti dall’Ufficio sono sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge. 3. Für die Bewertung der technischwirtschaftlichen Inhalte der Projekte können das Amt und der technische Beirat qualifizierte Fachpersonen innerhalb der Landesverwaltung oder auf nationaler und internationaler Ebene heranziehen. 3. Per la valutazione tecnico-economica dell’iniziativa, l’Ufficio ed il Comitato tecnico possono avvalersi del parere di esperti qualificati interni all’Amministrazione provinciale o di esperti a livello nazionale o internazionale. 4. Der technische Beirat beurteilt die Projekte anhand der in der betreffenden Ausschreibung festgelegten Kriterien. Er kann außerdem Ergänzungen zum eingereichten Projekt anfordern. 4. Il Comitato tecnico valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Il Comitato tecnico può inoltre chiedere delle integrazioni ai progetti presentati. 5. Auf der Grundlage der vom technischen Beirat durchgeführten Beurteilung laut Absatz 4 werden die Anträge in einer Rangordnung gereiht. Die Beihilfen werden in der Reihenfolge der Rangordnung so lange gewährt, bis die verfügbaren finanziellen Mittel erschöpft sind. 5. In base alla valutazione di cui al comma 4 effettuata dal Comitato tecnico, le domande sono inserite in una graduatoria e le agevolazioni sono concesse seguendo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 6. Zugelassene Anträge, die aufgrund fehlender Mittel nicht finanziert werden können, werden abgelehnt. 6. Le domande ammesse per iniziative che non possono essere finanziate a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria vengono rigettate. 7. Die Gewährung der Beihilfen erfolgt mit Dekret des zuständigen Landesrates oder der zuständigen Landesrätin, welcher bzw. welche die Rangordnung laut Absatz 5 genehmigt. 7. La concessione delle agevolazioni avviene con decreto dell’assessore o assessora competente, che approva la graduatoria di cui al comma 5. Art. 31 Art. 31 Abschlussrechnung und Auszahlung der Beihilfe Rendicontazione e liquidazione dell’agevolazione 1. Die laut Artikel 25 und 28 gewährten Beihilfen werden nach der Realisierung des zur Förderung zugelassenen Vorhabens und bei Vorlage eines Berichtes, aus dem die Erreichung der vorgesehenen Projektziele hervorgeht, ausgezahlt. Der Bericht muss vom gesetzlichen Vertreter oder der gesetzlichen Vertreterin des antragstellenden Unternehmens 1. Le agevolazioni concesse ai sensi degli articoli 25 e 28 sono liquidate dopo la realizzazione dell’iniziativa ammessa ad agevolazione e alla presentazione di una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato, firmata dal o dalla legale rappresentante del beneficiario. La relazione va corredata della seguente documentazione: 27 30 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 189 unterzeichnet sein. Zusätzlich sind folgende Unterlagen einzureichen: a) Rechnungen oder Honorarnoten in Originalform, welche quittiert oder mit Zahlungsbelegen versehen sind; in knapper Form ausgestellte Rechnungen sind durch eine vom Leistungserbringer unterzeichnete detaillierte Aufstellung der einzelnen Kostenpositionen zu ergänzen; im Fall von telematischer Übermittlung der Ausgabendokumentation oder in anderen begründeten Ausnahmefällen kann das Original vom telematisch übermittelten Dokument bzw. von einer beglaubigten Kopie oder einer bestätigten Kopie ersetzt werden, a) fatture o note onorarie originali, munite di quietanza o documenti attestanti l’effettivo pagamento; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore; nei casi in cui la documentazione di spesa sia stata inviata in forma telematica oppure in casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito da una copia telematica, oppure da una copia autenticata o copia conforme; b) Erklärung des Begünstigten über ordnungsgemäße Tätigung der Ausgaben, die b) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese; über die durch beteiligten c) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare retribuzione mediante buste paga dei collaboratori e delle collaboratrici coinvolti nel progetto; d) technisch-wissenschaftlicher Bericht über die durchgeführte Tätigkeit, aus dem die auch teilweise erzielten Ergebnisse, das Ausmaß der Erreichung der gesetzten Ziele und jede erfolgte Abweichung oder Änderung in Bezug auf Forschungsinhalt, eingesetzte Ressourcen und getätigte Ausgaben hervorgehen, d) relazione tecnico-scientifica dell’attività svolta, in cui siano specificati i risultati anche parziali ottenuti, la misura del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti sia nei contenuti della ricerca che in relazione alle risorse impiegate e alle spese sostenute; e) kurze Zusammenfassung der im Bezugszeitraum getätigten Ausgaben, getrennt nach folgenden Tätigkeitsarten: industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Prozessinnovation und Betriebsinnovation sowie nach Ausgabenkategorien, e) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell’organizzazione e per categoria di costo; f) Personalverzeichnisse und Tätigkeitsjournale des am Projekt mitarbeitenden Personals, f) elenchi e diari delle attività relativi al personale che collabora al progetto; g) Erklärung zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde über mögliche Einnahmen und Rückzahlungen, g) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti eventuali ricavi e recuperi; h) nur für Großunternehmen: bei Innovationsvorhaben und Forschungs- und Entwicklungsprojekten müssen die Unterlagen mit einer Analyse des Anreizeffekts der Beihilfe ergänzt werden, um den Zusätzlichkeitscharakter des betreffenden Vorhabens gegenüber gewöhnlichen Forschungs-, Entwicklungsund Innovationstätigkeit nachzuweisen. h) limitatamente alle grandi imprese, per i progetti di innovazione e i progetti di ricerca e sviluppo la documentazione deve essere integrata dall’analisi dell’effetto di incentivazione dell’agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all’ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta. 2. Gegen Vorlage einer entsprechenden Bankgarantie, einer Garantie einer Kreditgarantiegenossenschaft (Confidi) oder eines Finanzdienstleisters, welche der Aufsicht der Banca d’Italia unterstellt sind, können Vorschüsse bis zu 50 Prozent der beschlossenen Beihilfe gewährt werden, und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 2. Dietro presentazione di garanzia bancaria, di garanzia di un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) vigilato o di un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento dell’agevolazione concessa, per un importo massimo di 200.000 Euro. c) Erklärung des Begünstigten ordnungsgemäße Entlohnung Lohnstreifen der am Projekt Mitarbeiter, 28 31 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 190 Euro. 3. Auf Antrag des Begünstigten und bei Vorhaben mit einer Dauer von mehr als zwölf Monaten sind auf der Basis einer Rechnungslegung über Projektfortschritte auch Teilzahlungen möglich. Für die Restzahlung, die nicht weniger als 20 Prozent der Gesamtförderung ausmachen darf, sind die Einreichung der Unterlagen laut Absatz 1 und die Überprüfung der korrekten Realisierung des Vorhabens durch das Amt erforderlich. 3. Su richiesta del beneficiario e per progetti di durata superiore a dodici mesi, sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto, sono possibili anche liquidazioni parziali. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al 20 per cento del totale dell’agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell’Ufficio della corretta realizzazione del progetto. 4. Liegen die tatsächlich getätigten Ausgaben unter den anerkannten Kosten, wird die auszuzahlende Beihilfe anteilsmäßig gekürzt und auf der Grundlage der effektiv getätigten Ausgaben neu berechnet. Erreicht die Ausgabe nicht mindestens 50 Prozent der anerkannten Kostensumme, wird die Beihilfe widerrufen. 4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata. Qualora la spesa effettivamente sostenuta non raggiunga almeno il 50 per cento di quella ammessa, l’agevolazione viene revocata. 5. Verschiebungen zwischen den einzelnen genehmigten Kostenpositionen sind im Ausmaß von 20 Prozent zulässig; Änderungen, welche diesen Prozentsatz überschreiten, müssen vorher vom Amt genehmigt werden, wobei jedoch die ursprüngliche Zielsetzung des Projektes beibehalten werden muss. 5. Sono ammesse variazioni nella misura del 20 per cento tra le diverse voci di costo del preventivo approvato; eventuali variazioni superiori a queste percentuali devono essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio e non possono in nessun modo stravolgere la natura o gli obiettivi di progetto. 6. Wird in der Zeitspanne zwischen Antragstellung und Auszahlung der Beihilfe der Betrieb aufgrund eines Todesfalles oder eines Rechtsgeschäftes übertragen oder wird die Einzelfirma oder Gesellschaft aufgelöst bzw. stellt sie ihre Tätigkeit ein und wird diese von einem Gesellschafter, von einem Inhaber als Einzelunternehmen oder von einer Gesellschaft weitergeführt, geht die Förderung an die Rechtsnachfolger über, sofern diese die Bedingungen dieser Richtlinien erfüllen, die geförderte Tätigkeit fortführen und die entsprechenden Verpflichtungen übernehmen. 6. Se, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale o la società viene sciolta o cessa l’attività, e viene successivamente rilevata da un socio, un titolare in forma di ditta individuale o una società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri e continuino ad esercitare l’attività per la quale è stata concessa l’agevolazione, assumendosi i relativi obblighi. 7. Der Direktor des Amtes bzw. die Direktorin des Amtes verfügt die Auszahlung der Förderungen. 7. Il direttore o la direttrice dell’Ufficio dispone la liquidazione dell’agevolazione. 8. Die Ablehnung des Antrages und der Widerruf des Beitrages werden vom zuständigen Landesrat bzw. von der zuständigen Landesrätin verfügt. 8. Il rigetto della domanda e la revoca dell’agevolazione sono disposti dall’assessore o dall’assessora provinciale competente in materia. Art. 32 Art. 32 Verhandlungsverfahren Procedura negoziale 1. Im Rahmen des Landesprogramms für Wissenschaft und Forschung laut Artikel 6 des Gesetzes werden die Initiativen, die eine besondere Bedeutung für die Regionalentwicklung haben und die in Zusammenarbeit mit Begünstigten laut Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes realisiert werden, sowie die Ziele in Hinblick auf die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, die Produktionssteigerung, die Bildung von 1. Nell’ambito del programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6 della legge, sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 della legge, nonché gli obiettivi in relazione alle ricadute in termini di occupazione qualificata, aumento della produzione, creazione di centri di competenza, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie 29 32 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 191 Kompetenzzentren, die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien und die Kosten festgelegt. e costi. 2. Im Einzelnen fördert die Provinz Forschungsund Entwicklungsprojekte durch die vorkommerzielle Auftragsvergabe (Precommercial Procurement), wie es die Mitteilung der Europäischen Kommission {SEK(2007) 1668} vorsieht. 2. In particolare la Provincia promuove progetti di ricerca e sviluppo mediante procedure di appalto pre-commerciale, come prevede la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo {SEC(2007) 1668}. 3. Der zuständige Landesrat bzw. die zuständige Landesrätin bestimmt die zur Verfügung zu stellenden finanziellen Mittel, die Fristen für die Einreichung der Vorhaben zur Beteiligung an den Maßnahmen laut Absatz 1 sowie die Kriterien für die Auswahl der eingegangenen Vorhaben. 3. L’assessore o l’assessora competente stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1, nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti. 4. Der technische Beirat laut Artikel 7 des Gesetzes trifft auf der Grundlage der Kriterien laut Absatz 3 eine erste Auswahl der eingegangenen Vorhaben. In einer folgenden Verhandlungsphase werden die ausgewählten Vorhaben vertieft behandelt und allenfalls auf Grundlage der Vorgaben des technischen Beirates abgeändert. 4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge procede ad una prima selezione dei progetti pervenuti in base ai criteri di cui al comma 3. Avvia quindi una fase negoziale in cui i progetti selezionati sono esaminati più approfonditamente ed eventualmente modificati in base alle sue stesse indicazioni. 5. Nach Abschluss der Verhandlungsphase schlägt der technische Beirat nach Maßgabe der verfügbaren Mittel dem zuständigen Landesrat bzw. der zuständigen Landesrätin die förderungsfähigen Vorhaben vor. 5. A conclusione della fase negoziale, il Comitato tecnico propone i progetti finanziabili all’assessore o all’assessora competente, tenuto conto delle risorse disponibili. 6. Der zuständige Landesrat bzw. die zuständige Landesrätin genehmigt mit Dekret die förderungsfähigen Vorhaben zusammen mit dem Entwurf der Vereinbarung, die mit den antragstellenden Subjekten abzuschließen ist. Der Abschluss dieser Vereinbarung ersetzt den Akt der Beihilfegewährung. 6. L’assessore o l’assessora competente approva con decreto i progetti finanziabili insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti richiedenti. La stipula della suddetta convenzione sostituisce l’atto di concessione del finanziamento. 7. In der Vereinbarung laut Absatz 6 wird die Beihilfenintensität für die verschiedenen Kostenarten festgelegt, die finanziert werden können und für die einzelnen Vorhaben vorgesehen sind, unter Berücksichtigung der für die einzelnen Kostenarten vorgesehenen Beihilfehöchstintensität. In der Vereinbarung werden ferner die Pflichten der Vertragsparteien, die Dauer des Vorhabens und die Modalitäten für dessen Durchführung, die Modalitäten der Abrechnung der getätigten Ausgaben und der Auszahlung der Beihilfen sowie die von der Landesverwaltung vorgesehen Kontrollen festgelegt. 7. Nella convenzione di cui al comma 6 è stabilita l’intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste per i singoli progetti, tenuto conto dell’intensità massima di agevolazione per le singole tipologie di spesa. Nella convenzione sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle agevolazioni, nonché i controlli previsti da parte dell’Amministrazione provinciale. 8. Umfassen die geförderten Vorhaben Initiativen laut Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) und werden sie von nachfolgenden Unternehmen realisiert: 8. Se i progetti finanziati comprendono iniziative di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), realizzate: a) Großunternehmen Bietergemeinschaften, Kartellen Kartellgesellschaften, an a) da grandi imprese oppure da associazioni temporanee di impresa, consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese, oder oder denen 30 33 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 192 Großunternehmen Beteiligungen halten, b) KMU, wenn der Betrag der Beihilfe 7,5 Millionen Euro oder mehr ausmacht, b) oppure da PMI, nel caso in cui l’importo dell’agevolazione sia pari o superiore a 7,5 milioni di Euro, müssen den betreffenden Anträgen geeignete Unterlagen beigefügt werden, die die Zusätzlichkeit des Vorhabens, gemessen an der vom antragstellenden Subjekt ohne Beihilfe durchgeführten Forschungstätigkeit, nachweisen; der Anreizeffekt der Beihilfe muss aus der Steigerung von wenigstens einem der folgenden Faktoren hervorgehen: Umfang des Vorhabens, Reichweite, Umsetzungsdauer oder für Forschung und Entwicklung aufgewendete Mittel. alle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l’addizionalità del progetto rispetto all’attività di ricerca che verrebbe svolta dal soggetto richiedente in assenza di aiuto; l’effetto di incentivazione dell’agevolazione deve risultare dall’incremento di almeno uno dei seguenti fattori: dimensioni del progetto, relativa portata, tempi di realizzazione dello stesso o spesa sostenuta in ricerca e sviluppo. IV. ABSCHNITT CAPO IV PFLICHTEN DES BEGÜNSTIGTEN UND KONTROLLEN OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI Artikel 33 Articolo 33 Allgemeine Verpflichtungen Obblighi generali 1. Mit Gewährung der Förderungen übernehmen die Begünstigten die nachstehend angeführten Verpflichtungen: 1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati: a) die Begünstigten müssen das Vorhaben gemäß dem zur Förderung zugelassenen Projekt ausführen, a) i beneficiari sono tenuti dell’iniziativa conformemente ammesso ad agevolazione; b) die Unternehmen, die eine Beihilfe erhalten haben, müssen die Veräußerung von Prototypen oder geförderten Patenten und ähnlichen gewerblichen Schutzrechten sowie die diesbezüglichen Einkünfte, auch bis zwei Jahre nach Auszahlung der Beihilfe, dem Amt schriftlich mitteilen, welches eine Neuberechnung der Beihilfe vornimmt und eine entsprechende Rückerstattung der ausgezahlten Beihilfe veranlasst, b) le imprese che hanno ottenuto un’agevolazione devono informare l’Ufficio per iscritto dell’eventuale alienazione di prototipi o brevetti agevolati o di altri diritti di proprietà industriale e dei relativi ricavi ottenuti, anche fino a due anni dopo la liquidazione dell’agevolazione; in tal caso l’Ufficio procede alla rideterminazione dell’agevolazione e provvede alla conseguente richiesta di restituzione dell’importo impropriamente liquidato; c) die Beihilfeempfänger müssen die staatlichen und die Landeskollektivverträge sowie die geltenden Bestimmungen im Bereich Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz beachten und den mitarbeitenden Familienmitgliedern vollen Rentenversicherungsschutz garantieren, c) i beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari; d) die Beihilfeempfänger müssen die für die Durchführung der Monitoringtätigkeiten laut Artikel 14 des Gesetzes notwendigen Daten liefern. d) i beneficiari delle agevolazioni devono fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 14 della legge. 2. Den Beihilfeanträgen betreffend Maßnahmen laut Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a) und b), die von Großunternehmen oder Kooperationen, Kartellen oder Kartellgesellschaften, an denen Großunternehmen Beteiligungen halten, realisiert werden, müssen geeignete Unterlagen beigefügt werden, die die Zusätzlichkeit des Vorhabens, gemessen an der vom 2. Nel caso di domande di agevolazione concernenti iniziative di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), realizzate da grandi imprese oppure da cooperazioni, consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese, alle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l’addizionalità del progetto rispetto all’attività di ricerca che all’esecuzione al progetto 31 34 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 193 antragstellenden Subjekt ohne Beihilfe durchgeführten Forschungstätigkeit, nachweisen; der Anreizeffekt der Beihilfe muss aus der Steigerung von wenigstens einem der folgenden Faktoren hervorgehen: Umfang des Vorhabens, Reichweite, Umsetzungsdauer sowie für Forschung und Entwicklung aufgewendete Mittel. verrebbe svolta dal soggetto richiedente in assenza di aiuto; l’effetto di incentivazione dell’agevolazione deve emergere dall’incremento di almeno uno dei seguenti fattori: dimensioni del progetto, relativa portata, tempi di realizzazione dello stesso o spesa sostenuta in ricerca e sviluppo. Art. 34 Art. 34 Pflichten beim Auswahlverfahren durch Ausschreibung Obblighi per la procedura di selezione a bando 1. Zusätzlich zu den allgemeinen Verpflichtungen laut Artikel 33 sind beim Auswahlverfahren durch Ausschreibung folgende weitere Verpflichtungen festgelegt: 1. In aggiunta agli obblighi generali di cui all’articolo 33, per la procedura di selezione a bando è prevista inoltre l’assunzione degli obblighi di seguito elencati: a) die Begünstigten müssen jährlich und für die gesamte Dauer des Vorhabens den Stand der Durchführung des Vorhabens und die erzielten Ergebnisse dokumentieren, a) i beneficiari devono documentare annualmente e per tutta la durata del progetto lo stato di attuazione del progetto e i risultati raggiunti; b) allfällige Ersetzungen des bzw. der Verantwortlichen des Vorhabens oder Investitionsänderungen müssen vom Landesamt genehmigt werden; andernfalls wird die Beihilfe widerrufen oder neu festgesetzt, b) eventuali sostituzioni del o della responsabile di progetto o modifiche degli investimenti devono essere autorizzate preventivamente dall’Ufficio; in caso contrario l’agevolazione sarà revocata o rideterminata; c) die in Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Änderungen am zugelassenen Vorhaben können vom Landesamt genehmigt werden, wenn sie das Vorhaben nicht maßgeblich abändern und die Erreichung der Ziele nicht gefährden und wenn durch die Änderungen die bei der Überprüfung bewerteten Indikatoren nicht um mehr als 20 Prozent unterschritten werden. c) le variazioni rispetto al progetto ammesso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), possono essere autorizzate dall’Ufficio, qualora non alterino in misura rilevante il progetto e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e qualora non riducano di oltre il 20 per cento il valore degli indicatori valutati in sede istruttoria. 2. Die Begünstigten verpflichten sich außerdem: 2. I beneficiari si obbligano altresì: a) unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 3 Absatz 2 die Produktionseinheit für mindestens vier Jahre ab dem Datum der Genehmigung der Beihilfe in Südtirol zu belassen, a) a mantenere l’unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di approvazione dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2; b) die im Antrag genannten und bei der Beurteilung des Vorhabens anerkannten Vorhabensmerkmale, die zur Zuweisung der Punktezahl geführt haben, für mindestens vier Jahre ab dem Datum der Beihilfegewährung beizubehalten, außer in den dem Begünstigten nicht anzulastenden Fällen, die ausreichend begründet und dokumentiert sein müssen. b) a mantenere per almeno quattro anni dalla data di concessione dell’agevolazione le caratteristiche del progetto, preventivate nella domanda e riconosciute in sede di valutazione del progetto, che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio in sede istruttoria, salvo casi non imputabili al beneficiario stesso e adeguatamente motivati e documentati. Art. 35 Art. 35 Kontrollen Controlli 1. Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung des geförderten Vorhabens und der Richtigkeit der Erklärungen des Begünstigten können jederzeit, auch stichprobenartig, Inspektionen und Kontrollen durchgeführt werden. 1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, possono essere effettuati ispezioni e controlli, anche a campione, in qualsiasi momento. 32 35 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 194 2. Im Rahmen der Kontrolle kann das zuständige Amt die tatsächliche Realisierung des geförderten Vorhabens, das Vorhandensein von Prototypen, Modellen und technischem Dokumentationsmaterial sowie die ordnungsgemäße Verbuchung der betreffenden Güter und Leistungen überprüfen. Bei Bedarf kann das Amt andere Ämter der Landesverwaltung konsultieren. 2. Nell’ambito dei controlli l’Ufficio competente può verificare l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, la presenza di prototipi, campioni, documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni in esame. Ove necessario, l’Ufficio può consultare altri uffici dell’Amministrazione provinciale. 3. Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der geförderten Investitionen werden bei zumindest 6 Prozent der geförderten Vorhaben und Maßnahmen Stichprobenkontrollen durchgeführt. Überprüft werden ferner die vom Amt für kontrollbedürftig befundenen Fälle. Die Auswahl der Fälle erfolgt nach dem Zufallsprinzip. 3. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità. 4. Die Begünstigten verpflichten sich, dem Amt sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die von diesem zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfe als nützlich angesehen werden; bei Nichterfüllung wird die Beihilfe widerrufen. 4. I beneficiari si impegnano, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione. Art. 36 Art. 36 Widerruf der Beihilfe Revoca dell’agevolazione 1. Unbeschadet dessen, was die geltenden Gesetzesbestimmungen im Falle einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme wirtschaftlicher Vergünstigungen vorsehen, wird die Beihilfe in folgenden Fällen widerrufen: 1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nei seguenti casi: a) wenn die Begünstigten andere als die geförderten und vom technischen Beirat genehmigten Vorhaben realisiert haben, a) qualora i beneficiari abbiano realizzato iniziative diverse da quelle ammesse e approvate dal Comitato tecnico; b) wenn der Begünstigte im Falle von bereits gewährten Beihilfen die Tätigkeit vor Ablauf der Frist laut Artikel 3 Absatz 2 oder Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe a) eingestellt hat. b) qualora, in caso di agevolazione già concessa, il beneficiario cessi l’attività prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 2, o di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a). 2. Die Verstöße, die von den in den Bereichen nationale und Landeskollektivverträge, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Rentenversicherung für mitarbeitende Familienmitglieder zuständigen Einrichtungen festgestellt werden, haben den Widerruf der gesamten Beihilfe zur Folge. 2. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intera agevolazione. 3. Der zuständige Landesrat bzw. die zuständige Landesrätin kann auf den Widerruf der Förderung verzichten, wenn der Verstoß gegen die Verpflichtungen auf einen Unfall, Krankheitsoder Todesfall zurückzuführen ist, der die Fortführung der betrieblichen Tätigkeit schwerwiegend und nachhaltig beeinträchtigt. 3. L’assessore o l’assessora competente può rinunciare alla revoca dell’agevolazione se la violazione degli obblighi è riconducibile a un caso, quale incidente, malattia o decesso, che pregiudica gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. 4. Unter der Voraussetzung, dass die geförderten Investitionen weiterhin zur Ausübung der betrieblichen Tätigkeit verwendet werden, wird auch in folgenden Fällen vom Widerruf der Förderung abgesehen: 4. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale: 33 36 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 195 a) Zusammenlegung, Abtretung oder Einbringung des Unternehmens oder eines Unternehmenszweiges, einschließlich der geförderten Güter, unter der Bedingung, dass der Rechtsnachfolger die verlangten subjektiven Voraussetzungen besitzt und sich verpflichtet, die in diesen Anwendungsrichtlinien vorgesehenen Verpflichtungen zu übernehmen, a) fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri di attuazione; b) Änderungen in der Zusammensetzung der Partner im Falle von Kooperationsprojekten. b) modifiche nella composizione del partenariato in caso di progetti di cooperazione. Art. 37 Art. 37 Kumulierungsverbot Divieto di cumulo 1. Die in diesen Anwendungsrichtlinien vorgesehenen Beihilfen dürfen in Bezug auf die förderungsfähigen Kosten nicht untereinander oder mit anderen von Staats-, Regional-, Landes- oder Gemeinschaftsbestimmungen vorgesehenen oder wie auch immer von öffentlichen Körperschaften oder Einrichtungen gewährten Förderungen kumuliert werden, wenn die nach diesen Anwendungsrichtlinien zulässige maximale Beihilfeintensität dadurch überschritten wird. 1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri di attuazione non sono cumulabili tra loro o con altre agevolazioni disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, qualora tale cumulo dia luogo ad un’intensità di agevolazione superiore al livello fissato dai presenti criteri di attuazione. V. ABSCHNITT CAPO V ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 38 Art. 38 Mitteilungen an die Kommission Comunicazioni alla Commissione 1. Für jede gewährte Beihilfe, deren Bruttobetrag 3 Millionen Euro überschreitet, teilt das Amt innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Gewährung der Beihilfe der Europäischen Kommission die im Anhang zum Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (2006/C 323/01) vorgesehenen Informationen mit. 1. Per ogni agevolazione concessa di importo lordo superiore a 3 milioni di Euro, l’Ufficio, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione della stessa, invia alla Commissione europea le informazioni di cui all’allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01). Artikel 39 Articolo 39 Wirksamkeit Validità 1. Die vorliegenden Richtlinien gelten für jene Anträge, die ab dem Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol eingereicht werden; weiters gelten sie für bereits eingereichte, aber noch nicht genehmigte Anträge. 1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande che vengono presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, inoltre i presenti criteri trovano applicazione per le domande già presentate e non ancora approvate. Art. 40 Art. 40 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Diese Anwendungsrichtlinien treten am Tag nach der Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. I presenti criteri di attuazione entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 34 37 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 196 ANHANG A – BEIHILFEINTENSITÄT Tätigkeitsart Kleines Mittleres Großes Unternehmen Unternehmen Unternehmen Maximal gewährbarer Beihilfeprozentsatz Grundlagenforschung 100% 100% 100% 65% 60% 50% 70% 60% 50% 10% 15% 15% 80% 65% 55% 40% 35% 25% 45% 35% 25% 15% 15% 15% 60% 50% 40% Studien zur technischen Durchführbarkeit 50% 50% 40% Patente 40% 35% 0% 35% 25% 15% Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen 75% 75% 0% Prozess- oder Betriebsinnovationen 35% 25% 0% Investitionsausgaben für Kompetenzzentren 35% 25% 15% 50% 50% 50% 50% 50% 0% Industrielle Forschung Prozentsatz für Einzelgesuche beim Bewertungsverfahren Basisprozentsatz für Auswahlverfahren durch Ausschreibung Aufschlag bei: • Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; bei Großunternehmen grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit mit zumindest einem KMU • Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung • Verbreitung der Ergebnisse Höchstausmaß Experimentelle Entwicklung Prozentsatz beim Bewertungsverfahren für Einzelgesuche Basisprozentsatz für Auswahlverfahren durch Ausschreibung Aufschlag bei: • Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; bei Großunternehmen grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit mit zumindest einem KMU • Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung Höchstausmaß Managementsysteme mit national international anerkannter Zertifizierung Anwendung der De-minimis-Regelung) Betriebskosten von Kompetenzzentren oder (in 1 Hochqualifiziertes Personal 1 Die Beihilfen können höchstens fünf Jahre gewährt werden. Ist die Beihilfe degressiv gestaffelt, kann die Intensität im ersten Jahr 100 Prozent betragen, muss jedoch linear bis Ende des fünften Jahres auf Null zurückgehen. Nicht degressive Beihilfen sind auf fünf Jahre begrenzt. Ihre Intensität darf 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten nicht überschreiten. 35 38 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 197 ALLEGATO A – INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE Tipo di attività Piccola Media Grande impresa impresa impresa Percentuale massima di agevolazione concedibile Ricerca fondamentale 100% 100% 100% 65% 60% 50% 70% 60% 50% 10% 15% 15% 80% 65% 55% 40% 35% 25% 45% 35% 25% 15% 15% 15% 60% 50% 40% Studi di fattibilità tecnica 50% 50% 40% Brevetti 40% 35% 0% Sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale od internazionale (in regime “de minimis”) 35% 25% 15% Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione 75% 75% 0% Innovazione di processo o dell’organizzazione 35% 25% 0% Spese di investimento per centri di competenza 35% 25% 15% 50% 50% 50% 50% 50% 0% Ricerca industriale Percentuale per la procedura valutativa per domande singole Percentuale base per la procedura di selezione a bando Maggiorazione in caso di: • collaborazione fra imprese; per grandi imprese collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI • collaborazione fra un’impresa e un ente di ricerca • diffusione dei risultati Totale massimo Sviluppo sperimentale Percentuale per la procedura valutativa per domande singole Percentuale base per la procedura di selezione a bando Maggiorazione in caso di: • collaborazione fra imprese; per grandi imprese collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI • collaborazione fra un’impresa e un ente di ricerca Totale massimo Spese di funzionamento di centri di competenza 1 Personale altamente qualificato 1 Le agevolazioni possono essere concesse per una durata massima di cinque anni. Se l’agevolazione è decrescente, l’intensità può ammontare al 100 per cento il primo anno e diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di agevolazioni non decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l’intensità non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili. 36 39 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 198 ANHANG B – Begriffsbestimmungen ALLEGATO B – Definizioni Für diese Anwendungsrichtlinien versteht man unter: Ai fini dei presenti criteri di attuazione si intende per: 1. Produktionseinheit: als Produktionseinheit einer unternehmerischen Organisation wird jede Einheit bezeichnet, die über Autonomie und über alle Instrumente zur Ausübung einer Produktionstätigkeit in geeigneten Räumlichkeiten verfügt und ordnungsgemäß im Register der Handelskammer eingetragen ist. 1. Unità produttiva: di un’organizzazione imprenditoriale ogni struttura dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una funzione produttiva in locali appropriati e che sia regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio. 2. Grundlagenforschung: experimentelle oder theoretische Studien, die in erster Linie dem Gewinn neuer Erkenntnisse über die Ursachen von Phänomenen und beobachtbaren Tatsachen dienen, ohne dass besondere praktische Anwendungen oder Nutzungen vorgesehen sind. 2. Ricerca fondamentale: studi sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari. 3. Industrielle Forschung: planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder erhebliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen zu verwirklichen; sie umfasst auch die Entwicklung von Komponenten komplexer Systeme, die für die industrielle Forschung und insbesondere für die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig sind, mit Ausnahme der Prototypen laut nachfolgendem Punkt 4. 3. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi oppure per apportare sensibili miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, compresa la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria alla ricerca industriale, in particolare alla validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 4. 4. Experimentelle Entwicklung: Erwerb, Kombination, Gestaltung und Verwendung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Plänen, Konzepten oder Zeichnungen für neue, veränderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen; dazu zählen auch andere Tätigkeiten zur konzeptionellen Definition, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die Erstellung von Konzepten, Zeichnungen, Plänen und anderem Dokumentationsmaterial, sofern diese nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt sind, sowie die Realisierung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten für technische oder kommerzielle Experimente, wenn es sich bei dem Prototyp notwendigerweise um das kommerzielle Endprodukt handelt und seine Herstellung allein 4. Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di realizzare piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, e altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, tra le quali può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale, nonché la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida. 37 40 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 199 für Demonstrations- und Auswertungszwecke zu teuer wäre. Bei der experimentellen Entwicklung sind bei einer allfälligen weiteren kommerziellen Nutzung von Demonstrations- oder Pilotprojekten die daraus erzielten Einnahmen von den förderungsfähigen Kosten abzuziehen. Die Produktion und Prüfung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen sind ebenfalls beihilfefähig, sofern sie nicht in industriellen Anwendungen oder für kommerzielle Zwecke genutzt oder umgewandelt werden können. Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, bestehenden Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten. Nello sviluppo sperimentale, l’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 5. Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen: Mitwirken an der Konzeption eines Projekts durch mindestens zwei Partnerunternehmen, die zu seiner Durchführung beitragen und die entsprechenden Risiken und Ergebnisse zur Erreichung eines gemeinsamen wirtschaftlichen Ziels teilen. 5. Progetto di collaborazione fra imprese: partecipazione alla concezione di un progetto di almeno due imprese partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati al fine di raggiungere uno scopo economico comune. 6. Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen: Mitwirken an der Konzeption eines Projekts durch mindestens zwei Partner, die zu seiner Durchführung beitragen und die entsprechenden Risiken und Ergebnisse teilen; dabei muss mindestens eine der in der Folge angeführten Voraussetzungen erfüllt sein oder, wenn keine dieser Voraussetzungen erfüllt wird, die tatsächliche Zusammenarbeit durch eine Einzelprüfung des Projekts festgestellt werden: 6. Collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca: partecipazione alla concezione di un progetto di almeno due partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l’effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto: a. die beteiligten Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Projekts, a. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti; b. die ergebnisbedingten Rechte des geistigen Eigentums sind von einschlägigen Verträgen zwischen den Parteien geregelt und können weit verbreitet werden; die Forschungseinrichtung ist Inhaberin sämtlicher Rechte des geistigen Eigentums an den Ergebnissen aus ihrer Forschungs-, Entwicklungsund Innovationstätigkeit, b. i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati sono disciplinati da appositi contratti tra le parti e possono avere larga diffusione; l’organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione; c. die Forschungseinrichtung erhält von den beteiligten Unternehmen für die Rechte des geistigen Eigentums, die sich aus seiner im Rahmen des Projekts durchgeführten Tätigkeit ergeben und auf die beteiligten Unternehmen übertragen werden, ein dem Marktpreis entsprechendes Entgelt; von diesem werden die finanziellen Beiträge der beteiligten c. l’organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività da esso svolta nell’ambito del progetto; tali diritti sono trasferiti alle imprese partecipanti; il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca è dedotto da tale compenso. 38 41 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 200 Unternehmen zur Deckung der Kosten der Forschungseinrichtung abgezogen. 7. Kompetenzzentrum: Gruppierung von mindestens fünf eigenständigen Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten und die in den jeweiligen Arbeitsbereichen des Kompetenzzentrums Forschung betreiben. Das Kompetenzzentrum hat das Ziel, Innovationstätigkeiten zu unterstützen, indem es eine intensive Interaktion, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen und den Austausch von Wissen und Erfahrungen fördert sowie zum Technologietransfer, zur Netzwerkbildung und zur Informationsverbreitung unter den Unternehmen, die das Zentrum bilden, konkret beiträgt, wobei das Kompetenzzentrum autonome Rechtspersönlichkeit in Form eines Konsortiums oder einer anderen Gesellschaftsform laut 5. Buch 5. Titel, Abschnitte 3 und folgende des Zivilgesetzbuches haben, über ein hohes Niveau an technischer und wissenschaftlicher Kompetenz verfügen und den primären Zweck haben muss, technisches und wissenschaftliches Wissen in für den Markt bestimmten Produkten und Dienstleistungen umzusetzen; bei der Bildung eines Kompetenzzentrums soll darauf gezielt werden, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den am Zentrum beteiligten KMU und Großunternehmen herzustellen, um eine bestimmte kritische Masse zu erreichen, insbesondere durch die Spezialisierung in einem bestimmten Forschungs-, Entwicklungsoder Innovationsbereich und unter Berücksichtigung der im Inland und in den benachbarten Regionen bereits bestehenden Kompetenzzentren. In einigen spezifischen technologischen Bereichen ist es möglich, zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie Wirtschaftsverbänden ohne direkte Beteiligung von Unternehmen Kompetenzzentren mit den Zielen laut Art. 15 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, zu errichten. 7. Centro di competenza: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca o soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori. Il centro di competenza mira a promuovere attività innovative, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese partecipanti; il centro di competenza, ha personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del codice civile; presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato; nella costituzione di un centro di competenza si mira a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e tenendo conto dei centri esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti. In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare centri di competenza fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria, prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 15, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14. 8. Hochqualifiziertes Personal: Forscher/Forscherinnen, Ingenieure/Ingenieurinnen, Projektanten/Projektantinnen, Designer und Designerinnen und Marketingexperten/Marketingexpertinnen mit Universitätsdiplom und wenigstens fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Die Doktoratsausbildung gilt als Berufserfahrung. 8. Personale altamente qualificato: ricercatori e ricercatrici, ingegneri e ingegnere, progettisti e progettiste, designer nonché esperti ed esperte di marketing, in possesso di un diploma universitario e con un’esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. 39 42 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 201 9. Prozessinnovation: Umsetzung einer neuen oder wesentlich verbesserten Produktions- oder Liefermethode, einschließlich wesentlicher Änderungen in den Techniken, den Ausrüstungen oder der Software; nicht als Innovationen gelten geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, die Steigerung der Produktions- oder Dienstleistungsfähigkeiten durch Hinzufügung von Herstellungs- oder Logistiksystemen, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, die Einstellung der Anwendung eines Prozesses, die einfache Ersetzung oder Erweiterung der Anlage, Änderungen, die sich ausschließlich aus veränderten Faktorpreisen ergeben, die individualisierte Produktion, regelmäßige jahreszeitliche oder sonstige zyklische Veränderungen sowie Handel mit neuen oder wesentlich verbesserten Produkten. 9. Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software; non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minimi, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o il mero ampliamento dell’impianto, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. 10. Betriebliche Innovation: Umsetzung neuer betrieblicher Verfahren in den Handelspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Außenbeziehungen eines Unternehmens. Nicht als Innovationen gelten Änderungen in den Geschäftspraktiken des Unternehmens, den Arbeitsabläufen oder Außenbeziehungen, die auf im Unternehmen bereits angewandten betrieblichen Verfahren beruhen, sowie Änderungen in der Geschäftsstrategie, Verschmelzungen und Übernahmen, die Einstellung der Anwendung eines Prozesses, die einfache Ersetzung oder Erweiterung der Anlage, Änderungen, die sich ausschließlich aus veränderten Faktorpreisen ergeben, die individualisierte Produktion, regelmäßige jahreszeitliche oder sonstige zyklische Veränderungen und Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten. 10. Innovazione dell’organizzazione: l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle strategie aziendali, le fusioni ed acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o il mero ampliamento dell’impianto, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. 11. Abordnung von hoch qualifiziertem Personal: vorübergehende Einstellung von hoch qualifiziertem Personal durch einen Begünstigten während eines bestimmten Zeitraums, nach dessen Ablauf das Personal das Recht hat, zu seinem vorherigen Arbeitgeber zurückzukehren. 11. Messa a disposizione di personale altamente qualificato: l’assunzione temporanea di personale altamente qualificato da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro. 12. De-minimis-Förderungen: Förderungen von geringer Bedeutung, in Anwendung des EURechts laut Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Europäischen Kommission. Unter De-minimisFörderungen versteht man die einem Unternehmen innerhalb eines Zeitraumes von drei Steuerjahren gewährten Förderungen, welche die Gesamtsumme von 200.000 Euro nicht überschreiten und demzufolge den Handel zwischen den EU-Mitgliedsstaaten nicht beeinflussen und die Konkurrenz weder 12. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione della norma del diritto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea. Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro, concessi in un periodo di tre esercizi finanziari alla medesima impresa, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. L’aiuto “de minimis” è concesso 40 43 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 202 verfälschen noch zu verfälschen drohen. Die jeweilige De-minimis-Förderung wird nach vorheriger Feststellung der gesamten demselben Begünstigten im laufenden Steuerjahr und in den vorangegangenen zwei Steuerjahren zugesprochenen De-minimisFörderungen gewährt. Die für diesen Zweck in Betracht zu ziehenden Geschäftsjahre sind die für das Unternehmen maßgebenden Steuerjahre. previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa. Das Amt ist verpflichtet, den Begünstigten darüber zu informieren, dass es sich bei der gewährten Förderung um eine De-minimisFörderung handelt. La concessione di un’agevolazione a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’Ufficio di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto. 13. Klassifizierung der Unternehmen: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008, Anhang I werden die Unternehmen wie folgt klassifiziert: 13. Classificazione delle imprese: ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, allegato I, le imprese si classificano come segue: a. Kleinunternehmen: Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro erreicht. a. piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; b. Mittleres Unternehmen: Unternehmen, das mindestens 50 und weniger als 250 Personen beschäftigt und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro erreicht. b. media impresa: impresa che occupa un minimo di 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro; c. Großunternehmen: Unternehmen, das 250 oder mehr Personen beschäftigt und einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro erreicht. c. grande impresa: impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro. 14. Managementsysteme: darunter versteht man die Einführung von Organisationssystemen, die es dem Unternehmen ermöglichen, systematisch die Qualität und die Kosten der Produktion mit sichtbaren und messbaren Ergebnissen sowie durch die Einbindung des Personals zu verbessern und dafür eine nationale oder internationale Zertifizierung zu erhalten. 14. Sistemi di management: introduzione di sistemi organizzativi che consentano all’impresa di migliorare la qualità o il costo di produzione dei prodotti e dei servizi in modo sistematico, con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il coinvolgimento del personale interno e l’ottenimento di una certificazione nazionale o internazionale. 41 44 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 203 86441 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1605 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1605 Raiffeisenkasse Schlanders - Genehmigung der Statutenänderung Cassa Raiffeisen Silandro - Approvazione della modifica dello statuto sociale ….. omissis beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera Auf Vorschlag des Landesrates für Innovation und Genossenschaften einstimmig und in gesetzlich vorgeschriebener Form: su proposta dell’assessore all’innovazione e cooperative a voti unanimi espressi nei modi di legge: 1) 1) die Abänderung des Gesellschaftsstatuts der Raiffeisenkasse Schlanders Gen., wie sie aus dem Protokoll der Vollversammlung vom 10.10.2013, Urkundenrolle Nr. 36654, Sammlung Nr. 16414, Notar Dr. Gian Luigi Salaris hervorgeht, zu genehmigen. di approvare la modifica dello statuto sociale della Cassa Raiffeisen di Silandro soc. coop, come risulta dal verbale della assemblea dei soci del 10.10.2013, repertorio n. 36654, raccolta n. 16414 notaio Dr. Gian Luigi Salaris. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 204 86446 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1606 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1606 Genehmigung der Kriterien zur Vergabe von finanziellen Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne der Landesgesetze Nr. 29/77 und Nr. 40/92. Approvazione dei criteri per l'erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale in base alle Leggi provinciali n. 29/77 e n. 40/92. Als Schlüssel für Beschäftigung, wirtschaftlichen Erfolg und umfassender gesellschaftlicher Teilhabe gehört das Lebensbegleitende Lernen zu den langfristigen und strategischen Zielen der allgemeinen und beruflichen Bildungspolitik der Europäischen Union. Schon seit Mitte der neunziger Jahre gibt es auf nationaler und europäischer Ebene deshalb verstärkte Bemühungen, durch gezieltere und vor allem höhere Investitionen in die Weiterbildung der Unternehmer und der einzelnen Beschäftigten die nationale und europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zu sichern. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine nachfrageorientierte Weiterbildungsförderung und auf individuelle Bildungsmodelle gelegt. Il life long learning, costituendo la base per l’occupazione, il successo economico e la compartecipazione alla vita sociale di ogni singolo individuo, è anche uno degli obiettivi strategici di lungo periodo della politica dell’istruzione e della formazione professionale dell’Unione europea. Già a partire dalla metà degli anni novanta, sia a livello nazionale che europeo, sono stati compiuti notevoli sforzi per incrementare in modo mirato gli investimenti nella formazione continua degli imprenditori e dei singoli occupati al fine di rafforzarne ed assicurarne la competitività, sia a livello nazionale che a livello europeo. Particolare attenzione è stata data alla promozione della formazione continua su richiesta dei singoli occupati ed ai modelli formativi di tipo individualizzato. Il singolo individuo, in seguito a questi sviluppi, è chiamato sempre più a creare autonomamente e indipendentemente dal proprio datore di lavoro, la propria biografia professionale. Per fare ciò è necessario continuare a sviluppare specifiche competenze professionali che permettono di mantenere la propria occupabilità sul mercato del lavoro. La formazione professionale tedesca ha fatto proprie queste direttive e linee guida e ha promosso, già a partire dal 2001, attraverso le Leggi n. 236/93 e n. 53/2000, la formazione continua a domanda individuale in Italia e all’estero. In media sono circa 200 le persone che beneficiano annualmente di questi contributi finanziari. Nel marzo del 2013 il servizio di formazione continua della formazione professionale tedesca ha concluso un monitoraggio sulla provenienza ed il livello d’istruzione dei beneficiari dei contributi e sugli effetti di questa forma di finanziamento sulla partecipazione alla formazione continua degli occupati in Alto Adige. Si è potuto constatare che la maggioranza dei beneficiari è di genere femminile e proviene da piccole e microimprese. Si è inoltre registrato un incremento significativo nella partecipazione di Der einzelne Mensch ist im Zuge dieser Entwicklungen zunehmend aufgefordert, seine Berufsbiografie möglichst selbst und unabhängig vom jeweiligen Betrieb zu gestalten. Zur Gestaltung dieser Berufsbiografie sowie zur Aufrechterhaltung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit werden Kompetenzen benötigt, die es zu entwickeln gilt. Die deutsche Berufsbildung hat sich dieser Vorgaben und Leitlinien angenommen und fördert bereits seit 2001 über die Staatsgesetze 236/93 und 53/2000 die berufliche Weiterbildung von Einzelpersonen im In- und Ausland. Im Schnitt kommen ca. 200 Personen jährlich in den Genuss dieser Fördermittel. Im März 2013 hat die Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung innerhalb der deutschen Berufsbildung eine Evaluation über Herkunft und Bildungsgrad der Begünstigten und über die Auswirkung dieser Förderschiene auf die Weiterbildungsbeteiligung der Beschäftigten in Südtirol abgeschlossen. So konnte z.B. festgestellt werden, dass die Mehrzahl der Begünstigten vorwiegend aus Kleinund Kleinstbetrieben stammen und weiblichen Geschlechts sind. Weiters war gerade in den letz- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ten Jahren ein signifikanter Anstieg der Teilnahme von Personen mit Mittelschulabschluss oder einer beruflichen Qualifikation an dieser Förderschiene zu verzeichnen. Der Grad der Zufriedenheit mit den besuchten Weiterbildungsmaßnahmen ist allgemein sehr hoch. Außerdem ergab die Auswertung, dass sich die Beschäftigten in Südtirol immer mehr betriebsunabhängig und selbstständig um ihre berufliche Weiterbildung kümmern. Besonders erwähnenswert ist auch der Umstand, dass 40% der in den letzten 10 Jahren begünstigten Personen angegeben haben, dass die durch die deutsche Berufsbildung geförderte Weiterbildungsmaßnahme ihre erste Weiterbildungserfahrung überhaupt dargestellt hat. Es kann deshalb durchaus gefolgert werden, dass von dieser besonderen Art der Förderung vor allem auch Personen profitieren, die einen eher niedrigeren Bildungsgrad aufweisen und sich ansonsten auch nicht an Weiterbildung beteiligt hätten. Mit dem Mailänder Abkommen stehen der Autonomen Provinz Bozen bzw. der deutschen Berufsbildung diese Fördermittel des Staates nicht mehr zur Verfügung. In Anbetracht dieser Tatsache und vor dem Hintergrund des bisherigen Erfolgs soll dieses Fördermodell nunmehr mit Haushaltsmitteln der deutschen Berufsbildung und auf der Grundlage der Landesgesetze 29/77 und 40/92 fortgeführt werden. 205 persone in possesso di un diploma di scuola media inferiore o di una qualifica professionale. Anche il livello di gradimento dei partecipanti alle iniziative di formazione frequentate è risultato essere generalmente molto alto. Tra l’altro l’analisi dei dati ha messo in luce che gli occupati in Alto Adige si dedicano sempre più in modo autonomo, ed indipendentemente dal datore di lavoro, della propria formazione continua. Degno di nota è in particolar modo anche il fatto che il 40% di chi ha beneficiato di un finanziamento negli ultimi dieci anni, ha dichiarato che l’attività di formazione finanziata dalla formazione professionale tedesca è stata in assoluto la prima esperienza di formazione continua sul lavoro. Da ciò se ne può conseguire che di questo particolare tipo di finanziamento ne beneficiano soprattutto anche persone con un livello d’istruzione piuttosto basso e che altrimenti non avrebbero neanche partecipato ad iniziative di formazione continua sul lavoro. Con l’accordo di Milano all’Area alla formazione professionale tedesca della Provincia autonoma di Bolzano sono venuti meno questi mezzi finanziari statali. Di conseguenza, e soprattutto sulla base del successo conseguito da questo tipo di finanziamento individuale, si rende necessario proseguire con questa tipologia di finanziamento con mezzi propri a disposizione della formazione professionale tedesca sulla base delle leggi provinciali n. 29/77 e 40/92. Es wurden deshalb neue und an die LG 29/77 und 40/92 angepasste Kriterien zur Vergabe von finanziellen Beiträgen an einzelne Beschäftigte oder arbeitslose Personen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen erarbeitet. Hierbei sind zum einen die inzwischen 10jährige Erfahrung mit diesem Fördermodell und die Ergebnisse der obgenannten Evaluation mit eingeflossen. Zum anderen wurde aber auch dem allgemeinen Wunsch nach Bürokratieabbau und Zeitersparnis Rechnung getragen, indem vor allem Texte und Artikel verständlicher formuliert und Verwaltungsabläufe vereinfacht wurden. Di conseguenza sono stati elaborati nuovi criteri conformi alle Leggi provinciali n. 29/77 e n. 40/92 per l'erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale per occupati o persone in cerca di occupazione. Per la stesura di detti criteri si è tenuto conto dell’esperienza maturata con questo modello di finanziamento nell’ultimo decennio e dei risultati del suddetto monitoraggio. Dall’altra si è proceduto ad una semplificazione linguistica per una più facile comprensione del testo stesso ed ad uno snellimento burocratico, sia riguardo alla tempistica che al procedimento amministrativo stesso. Neben den Kriterien wurde auch das entsprechende Gesuchsformular überarbeitet und an obgenannte Landesbestimmungen angepasst. Assieme ai criteri è stato rivisto ed adeguato alla suddetta normativa provinciale anche il rispettivo formulario di richiesta del finanziamento. Die Landesregierung hat in folgende Bestimmungen Einsicht genommen: La Giunta Provinciale ha preso atto delle seguenti disposizioni: 206 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 - den Art. 1 des Landesgesetzes vom 10. August 1977, Nr. 29 (Berufsbildungskurse von kurzer Dauer), betreffend die Vergabe von Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von Berufsbildungskursen mit einer Höchstdauer von 500 Unterrichtsstunden; - l’art. 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29 (corsi di formazione professionale di breve durata), riguardante i contributi a domanda individuale per la frequenza di corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento; - die Art. 1, Art. 2 und Art. 4 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40 (Ordnung der Berufsbildung); - gli artt. 1, 2 e 4 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 (ordinamento della formazione professionale); - den Art. 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 (Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen). - l’art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi). Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit a voti unanimi legalmente espressi 1. das in den Prämissen erwähnte individuelle Fördermodell im Sinne der Landesgesetze Nr. 29/77 und 40/92 und mit den jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln der deutschen Berufsbildung fortzuführen, damit diese weiterhin beschäftigte und arbeitslose Personen in Südtirol bei der Teilnahme an gezielten Weiterbildungsmaßnahmen finanziell unterstützen und begleiten kann; 1. di proseguire con la tipologia di finanziamenti a domanda individuale citata nelle premesse, ai sensi delle leggi provinciali n. 29/77 e n. 40/92, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione annualmente della formazione professionale tedesca, al fine di poter offrire anche in futuro un sostegno economico agli occupati ed alle persone in cerca di occupazione che intendono frequentare in modo mirato corsi e percorsi di formazione continua sul lavoro; 2. die beiliegenden Kriterien zur Vergabe obgenannter Finanzierungsbeiträge an Einzelpersonen und das entsprechende Gesuchsformular, welche wesentliche Bestandteile des vorliegenden Beschlusses sind, zu genehmigen; 2. di approvare gli allegati criteri per l’erogazione dei suddetti contributi finanziari a domanda individuale assieme al rispettivo formulario per la richiesta di finanziamento, entrambi parti integranti della presente delibera; 3. vorliegender Beschluss beinhaltet keine Ausgabenzweckbindung für die Landesverwaltung; 3. la presente delibera non comporta alcun impegno di spesa per la pubblica amministrazione; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 4. den vorliegenden Beschluss und die beiliegenden Kriterien samt Gesuchsformular im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. 4. 207 di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige la presente delibera con gli allegati criteri ed il formulario per la domanda di finanziamento. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER 208 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Kriterien Criteri Beschluss vom 21. Oktober 2013, Nr. 1606 Delibera del 21 ottobre 2013, n. 1606 Mit den folgenden Kriterien regelt die Deutsche Berufsbildung die Vergabe von finanziellen Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen gemäß La Formazione professionale tedesca disciplina con i seguenti criteri l’erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale conformemente a quanto previsto dalle seguenti leggi provinciali Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29 (corsi di formazione professionale di breve durata); Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 (ordinamento della formazione professionale). - Landesgesetz vom 10. August 1977, Nr. 29 (Berufsbildungskurse von kurzer Dauer); - Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 (Ordnung der Berufsbildung). Art. 1 Art. 1 Allgemeine Zielsetzungen Mit der vorliegenden Initiative wird die Aus- und Weiterbildung von beschäftigten oder arbeitslosen Personen finanziell unterstützt. Dies entspricht dem Recht aller Beschäftigten auf lebenslange Weiterentwicklung und Aktualisierung der beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten und zwar durch die Teilnahme an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, die den persönlichen Bedürfnissen und beruflichen Entwicklungschancen am besten entsprechen. Dadurch wird vermieden, dass beschäftigte sowie arbeitslose Personen wegen ihres nicht mehr zeitgemäßen Ausbildungsniveaus vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Zudem wird das Recht auf die Entwicklung einer eigenen beruflichen Laufbahn gesichert. Der einzelne Mensch ist zunehmend aufgefordert, seine Berufsbiografie möglichst selbst und unabhängig vom jeweiligen Betrieb zu gestalten. Zur Gestaltung dieser Berufsbiografie sowie zur Aufrechterhaltung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit werden Kompetenzen benötigt, die es zu entwickeln gilt. Mit dieser Förderinitiative will die Deutsche Berufsbildung Personen dabei unterstützen und begleiten. Finalità generali Questa tipologia d’intervento è finalizzata al sostegno economico della formazione professionale e l’aggiornamento di persone occupate o in stato di disoccupazione. E’ volta altresì a rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore/lavoratrice allo sviluppo ed all’aggiornamento delle proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l’arco della vita attraverso la partecipazione ad azioni formative corrispondenti alle singole esigenze personali e prospettive professionali. Lo scopo è sia quello di contrastare il rischio di obsolescenza professionale e di conseguente esclusione dal mondo produttivo di persone occupate o in cerca di occupazione che quello di garantire un percorso di crescita professionale. La singola persona è chiamata sempre più a creare autonomamente, indipendentemente dal proprio datore di lavoro, la propria biografia professionale. Per fare ciò è necessario continuare a sviluppare specifiche competenze professionali che permettano di mantenere la propria occupabilità nel mercato del lavoro. Ed è con questa iniziativa di finanziamento che la Formazione professionale tedesca intende offrire il suo sostegno. Art. 2 Art. 2 Zielgruppen 1. - Zugelassen sind folgende Kategorien von Personen mit privatrechtlichem Arbeitsvertrag: Personen mit befristetem oder unbefristetem Arbeitsvertrag (in beiden Fällen sowohl Vollzeit oder Teilzeit möglich) Destinatari 1. - Sono ammesse persone con contratto di lavoro di diritto privato rientranti nelle seguenti categorie: persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 - - - Personen mit Arbeitsverträgen „Arbeit auf Abruf“ oder „Arbeitsplatzteilung“ (Titel V – Abschnitt I und II des Legislativdekrets Nr. 276 vom 10. September 2003 in geltender Form) Personen mit Lehrvertrag (Titel VI des Legislativdekrets Nr. 276 vom 10. September 2003 oder Legislativdekret Nr. 167/2011, in geltender Form, sowie Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12), die neben den gesetzlich vorgesehenen zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen besuchen Personen mit Projektvertrag (Titel VII – Abschnitt I des Legislativdekrets Nr. 276 vom 10. September 2003 in geltender Form). 209 - persone con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V – capo I e II del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e ss.mm.ii) - persone con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 o del Decreto Legislativo n. 167 del 2011 e ss.mm.ii, come pure della Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento persone con contratto a progetto (di cui al Titolo VII – capo I del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e ss.mm.ii). - Zugelassen sind weiters in Südtirol ansässige Personen, die nachweislich: Le persone suddette devono, altresì, essere residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano e prestare la propria attività lavorativa presso una sede dell’impresa collocata localmente. Sono inoltre ammesse le persone residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano: - - collocate in CIG o iscritte nelle liste di mobilità (comprovato dalla scheda anagraficoprofessionale dell’Ufficio servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige o da documentazione equivalente) - persone in stato di disoccupazione accertata (le quali in base alla scheda anagraficoprofessionale dell’Ufficio servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono in cerca di occupazione). Außerdem müssen obgenannte Personen in Südtirol ansässig sein und ihre Arbeitsleistung in einem Betrieb in Südtirol erbringen. - in die Lohnausgleichskasse oder Mobilitätsliste eingetragen sind (sich gemäß Arbeitskräftekartei des Arbeitsservice der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder entsprechender Dokumentation/Bescheide in Lohnausgleich oder Mobilität befinden) arbeitslos sind (sich gemäß Arbeitskräftekartei des Arbeitsservice der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder entsprechender Dokumentation/Bescheide auf Arbeitssuche befinden). Die Antragsteller/Antragstellerinnen müssen zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti devono trovarsi in una delle condizioni sopra indicate. 2. - 2. - - Nicht zugelassen sind: öffentliche Bedienstete Betriebsinhaber/Betriebsinhaberinnen oder Unternehmer/Unternehmerinnen Freiberufler/Freiberuflerinnen Präsidenten/Präsidentinnen von Genossenschaften sowie nicht fest angestellte Genossenschaftsmitglieder Personen, welche nicht unter Punkt 1 dieses Artikels genannt sind Personen, welchen im selben Kalenderjahr bereits ein finanzieller Beitrag zugesprochen wurde, diesen jedoch ohne berechtigten Grund nicht in Anspruch genommen haben. - Non sono ammessi: dipendenti pubblici titolari o imprenditori/imprenditrici delle aziende liberi/e professionisti/e in caso di cooperative, presidenti delle stesse ed i/le soci/socie non dipendenti tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel punto1 del presente articolo titolari di contributo finanziario nello stesso anno solare che non hanno usufruito del contributo concesso senza giustificato motivo. 210 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Art. 3 Vorrangigkeiten Art. 3 Priorità Als vorrangig gelten: Anträge von Personen, welche sich nachweislich auf Arbeitssuche befinden Anträge von Personen, die nachweislich in die ordentliche oder außerordentliche Lohnausgleichskasse und/oder in die Mobilitätslisten eingetragen sind Anträge von Personen mit einer Behinderung oder psychischen Erkrankung mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt. Hanno priorità: domande di persone in stato di disoccupazione accertata domande di persone collocate in CIG ordinaria e straordinaria e/o iscritte nelle liste di mobilità (con comprovata documentazione) Art. 4 Zugelassene Weiterbildungsmaßnahmen Art. 4 Azioni formative ammissibili Zur Finanzierung zugelassen sind berufliche Weiterbildungsmaßnahmen im In- und Ausland mit einer Dauer von maximal 500 Unterrichtsstunden, welche in der Regel auf die Verbesserung der beruflichen Kompetenzen in folgenden Bereichen abzielen: Gastgewerbe Dienstleistung, Handel und Verwaltung Industrie Handwerk Elektronik und Informatik Soziales, Körperpflege und Wellness Sono ammissibili al contributo le attività formative in Italia ed all’estero della durata massima di 500 ore di insegnamento che di norma sono finalizzate al perfezionamento delle competenze professionali nei seguenti settori: Im Falle von Umschulungen müssen die Weiterbildungsmaßnahmen eine auf Landesebene anerkannte Berufstätigkeit betreffen. In caso di progetti di riqualificazione, le azioni formative devono essere attinenti ad attività lavorative riconosciute in ambito provinciale. Zur Finanzierung nicht zugelassen sind: Einzelunterricht Distant Learning und e-Learning Kurse Sprachkurse und Kurse im Bereich Gesundheit Kurse zur Erlangung von Führerscheinen reguläre Schulausbildungen und Laureatsstudiengänge Kurse zum Nachholen einzelner Schuljahre bzw. Studientitel, die von privaten oder öffentlichen Schulen und Einrichtungen angeboten werden Weiterbildungsmaßnahmen, die bereits durch das Aus- und Weiterbildungsangebot der Landesberufs- und Fachschulen in Südtirol abgedeckt sind gesetzlich vorgeschriebene Ausbildungswege (z.B. Lehre) Weiterbildungsmaßnahmen, welche bereits direkt durch öffentliche Mittel co/finanziert werden. Sono esclusi dal finanziamento: lezioni individuali formazione a distanza e corsi di e-learning corsi di lingua e corsi in ambito sanitario - - domande di persone con disabilità fisiche o/e mentali in situazione di svantaggio sul mercato del lavoro. alberghiero servizi, commercio e amministrazione industria artigianato elettronica e informatica sociale, estetica e wellness - corsi per patenti di guida corsi scolastici e corsi di laurea - corsi di recupero scolastico (singole annualità o titoli di studio) organizzati da Scuole ed Enti pubblici e privati - azioni formative presenti nell’offerta formativa delle Scuole della Formazione Professionale provinciale - attività formative obbligatorie per legge (es. apprendistato) attività formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici. - Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 211 Art. 5 Beitragshöhe Art. 5 Ammontare del contributo Für die Teilnahme an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen kann jeder Person ein Gesamtbeitrag von maximal 3.000,00 Euro (inkl. MwSt.) innerhalb eines Kalenderjahres gewährt werden. Dabei kann dieser Höchstbetrag für eine oder auch mehrere Weiterbildungsmaßnahmen geltend gemacht werden, wobei es in jedem Fall erforderlich ist, pro Weiterbildungsmaßnahme ein Gesuch einzureichen. Per la partecipazione alle azioni formative può essere concesso ad ogni persona in un anno solare un contributo totale massimo di € 3.000,00 (iva inclusa). Questa somma può riferirsi ad una singola o a più azioni formative. In ogni caso è necessario presentare la domanda di finanziamento per ogni singola azione formativa. Für die im Gesuch angegebene Weiterbildungsmaßnahme muss die Teilnahmegebühr mindestens 400,00 Euro (inkl. MwSt.) betragen, damit ein öffentlicher Beitrag gewährt werden kann. Affinché possa essere concesso un contributo pubblico, l’ azione formativa prevista nella domanda di finanziamento deve avere un costo minimo di 400,00 Euro (Iva inclusa). Der öffentliche Beitrag beträgt max. 70% der vorgesehenen Teilnahmegebühr. Il contributo pubblico ammonta ad un massimo del 70% della quota di partecipazione prevista. Bei den in Art. 3 (Vorrangigkeiten) der vorliegenden Kriterien genannten Personen, hat die Deutsche Berufsbildung hingegen die Möglichkeit, bis zu 90% der vorgesehenen Teilnahmegebühr mittels öffentlichem Beitrag abzudecken. Per i soggetti di cui all’art. 3 (priorità) dei presenti criteri, la Formazione professionale tedesca si riserva di riconoscere la copertura fino ad un massimo del 90% della quota di partecipazione prevista. Art. 6 Art der Finanzierung Art. 6 Tipo di finanziamento Der Antragsteller/die Antragstellerin erhält die finanzielle Förderung in Form eines individuellen Beitrages, der gegen entsprechende Spesenbelege über die angefallenen Kosten direkt an den Antragsteller/die Antragstellerin ausgezahlt wird (Rechnungen bzw. andere rechtmäßige Spesenbelege müssen auf den Antragsteller/die Antragstellerin ausgestellt sein). Dieser Beitrag wird als Einkommen angesehen und unterliegt als solcher der Besteuerung gemäß Art. 50, Absatz 1, Buchstabe c des TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) (D.P.R. 917 vom 22.12.1986). Il richiedente/la richiedente riceve il finanziamento sotto forma di contributo individuale erogato direttamente al/alla richiedente dietro idonea certificazione di spesa dei costi sostenuti (la fattura o ogni altro giustificativo legale di spesa devono essere intestati al richiedente/alla richiedente). Il contributo individuale è considerato reddito e come tale è soggetto a tassazione in base all’art. 50, comma 1, lettera c del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) (D.P.R. 917 del 22/12/1986). Art. 7 Einreichemodalitäten und Zulassung der Beitragsgesuche Art. 7 Modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande Das Gesuch muss auf dem dafür vorgesehenen Formular abgefasst, vom Antragsteller/von der Antragstellerin unterzeichnet und entweder per Post oder persönlich bei der Deutschen Berufsbildung eingereicht werden. Für die Gewährung eines finanziellen Beitrages ist es in jedem Fall erforderlich, vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme ein entsprechendes Gesuch einzureichen. La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito formulario, sottoscritta dal/la richiedente ed essere presentata personalmente o inviata per posta alla Formazione professionale tedesca. Per ottenere il contributo l’attività formativa per la quale si richiede il finanziamento deve avere inizio sempre dopo la presentazione della rispettiva domanda. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 212 Der Eingang der persönlich abgegebenen oder mit der Post zugesandten Gesuche wird mittels Eingangsstempel der Deutschen Berufsbildung bestätigt. Letztere vermerkt auf den Gesuchen auch die dazugehörige Protokollnummer. La Formazione professionale tedesca attesta l’entrata delle domande di finanziamento consegnate a mano o inviate per posta tramite timbro di entrata. Essa assegna, oltre alla data di ricevimento, anche il relativo numero di protocollo. Gültig ist in jedem Fall obgenannter Eingangsstempel und nicht der Poststempel. In ogni caso fa fede il suddetto timbro di entrata e non il timbro postale. Als zulässig gelten Gesuche, welche: fristgereicht eingereicht worden sind von Personen eingereicht werden, die lt. Art. 2 der vorliegenden Kriterien zugelassen sind auf dem dafür vorgesehenen Formular abge fasst worden sind vollständig ausgefüllt und mit allen nötigen Anlagen versehen sind. Sono ammissibili le domande presentate: nel rispetto dei termini previsti dai destinatari ammessi in base all’art. 2 dei presenti criteri su apposito formulario Für jede einzelne Weiterbildungsmaßnahme kann nur einmal angesucht werden. Può essere presentata domanda un’unica volta per ogni singola azione formativa. Jede Person kann pro Kalenderjahr maximal 3 Gesuche einreichen, wobei der zuvor zugesagte finanzielle Beitrag bereits abgerechnet sein muss. Ogni persona può presentare in un anno solare al massimo 3 domande di finanziamento. La domanda di finanziamento può però essere presentata solo dopo la regolare rendicontazione di un eventuale contributo finanziario precedentemente concesso. Art. 8 Inhaltliche Begutachtung und Genehmigung der Beitragsgesuche Art. 8 Esame di merito ed approvazione delle domande di finanziamento Eine gemäß Art. 16 der vorliegenden Kriterien ernannte Kommission überprüft die Übereinstimmung der gewählten Weiterbildungsmaßnahmen mit dem beruflichen Werdegang des Antragstellers/der Antragstellerin. Zur Feststellung dieser Übereinstimmung wird der im Gesuch enthaltene Lebenslauf des Antragstellers/der Antragstellerin verwendet. Die Gesuche werden zuerst nach Vorrangigkeit (Antragsteller/Antragstellerinnen gemäß Art. 3 der vorliegenden Kriterien) und dann nach chronologischem Eingang genehmigt. Die Kommission erstellt monatlich eine Rangliste der genehmigten bzw. nicht genehmigten Gesuche. Una commissione nominata in base all’art. 16 dei presenti criteri effettua un esame di merito relativo alla coerenza fra requisiti, motivi, prospettive professionali del richiedente/della richiedente e le azioni formative prescelte. A tale scopo viene valutato il curriculum del/la richiedente, contenuto nella domanda. Die Ranglisten werden vom zuständigen Bereichsdirektor/der zuständigen Bereichsdirektorin genehmigt und an der Amtstafel der Deutschen Berufsbildung veröffentlicht. Die Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung des finanziellen Beitrages wird den Antragstellern/ den Antragstellerinnen schriftlich mitgeteilt. Le graduatorie vengono autorizzate dal direttore/dalla direttrice d’area competente ed esposte all’albo della Formazione professionale tedesca. - compilate correttamente e in tutte le sue par ti, munite degli allegati necessari. L’approvazione delle domande avviene nell’ordine di priorità (richiedenti di cui all’articolo 3 dei presenti criteri) e cronologico d’arrivo. La commissione redige mensilmente una graduatoria delle domande approvate e non approvate. L’approvazione o la non approvazione del contributo finanziario viene comunicata ai/alle richiedenti per iscritto. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 213 Die Beitragszusage muss zum Zeichen der Annahme unterschrieben und gemeinsam mit dem aktualisierten Kurskalender zurückgesendet werden. La comunicazione di approvazione del finanziamento deve essere controfirmata per accettazione e restituita assieme al calendario aggiornato delle attività. Art. 9 Beginn und Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen Art. 9 Avvio e frequenza delle attività formative Die Weiterbildungsmaßnahmen müssen in der Regel innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der Gesuchseinreichung beginnen und zwar erst nach der entsprechenden Beitragszusage durch die Deutsche Berufsbildung. Im anderen Fall nehmen die Antragsteller/ Antragstellerinnen auf eigene Verantwortung an den Weiterbildungsmaßnahmen teil. Bei einer negativen Begutachtung der Gesuche durch die gemäß Art. 16 der vorliegenden Kriterien ernannte Kommission werden für die vor der Beitragszusage begonnenen Weiterbildungsmaßnahmen keinerlei Spesen ersetzt. Die Beitragszusage gilt ausschließlich für die vom Antragsteller/von der Antragstellerin eingereichte Weiterbildungsmaßnahme. Erlaubt sind ausschließlich Änderungen am Kurskalender und/oder am Stundenplan. Diese müssen der Deutschen Berufsbildung rechtzeitig mitgeteilt werden. L’avvio delle azioni formative deve, di regola, avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e le azioni formative devono di regola incominciare dopo l’approvazione del contributo da parte della Formazione professionale tedesca. Tuttavia, prima dell’approvazione del contributo finanziario è possibile partecipare alle azioni formative sotto propria responsabilità del richiedente/della richiedente. Nel caso di esito negativo dell’esame di merito della domanda da parte della commissione nominata conformemente all’art. 16 dei presenti criteri, non verrà riconosciuto alcun rimborso per le attività precedentemente avviate. L’assegnazione del contributo è vincolata all’azione formativa presentata dal richiedente/dalla richiedente. Sono ammesse unicamente variazioni di calendario e/o d’orario. Esse devono essere tempestivamente comunicate alla Formazione professionale tedesca. Art. 10 Anwesenheitspflicht und Teilnahmebestätigungen Art. 10 Frequenza obbligatoria ed attestati di partecipazione Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, mindestens 80% der vorgesehenen Unterrichtsstunden zu besuchen, sofern er/sie nicht nachweislich durch schwerwiegende Gründe verhindert ist. Die Weiterbildungsmaßnahmen müssen zumindest mit einer Teilnahmebestätigung enden. Il richiedente/la richiedente ha l’obbligo di frequentare almeno l’80% delle ore previste, salvo gravi e comprovati motivi di impedimento. Art. 11 Zulässige Kosten und Endabrechnung Art. 11 Costi ammissibili e rendicontazione finale Begünstigte Person des finanziellen Beitrages ist immer der Antragsteller/die Antragstellerin, wobei als Kosten ausschließlich die Teilnahmegebühr der im Gesuch angegebenen und genehmigten Weiterbildungsmaßnahme zulässig ist. Beneficiario/a del contributo finanziario è sempre il soggetto richiedente. Ammissibili è unicamente la quota di partecipazione all’azione formativa prescelta dal soggetto richiedente e successivamente approvata. Innerhalb von 20 (zwanzig) Tagen nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme muss der Antragsteller/die Antragstellerin der Deutschen Berufsbildung zum Zwecke der Endabrechnung folgende Unterlagen vorlegen: Entro 20 (venti) giorni dal termine dell’azione formativa il richiedente/la richiedente presenterà la seguente documentazione alla Formazione professionale tedesca per la rendicontazione finale: Le azioni formative devono concludersi almeno con un attestato di frequenza. 214 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Rechnungen und/oder Belege über die bezahlte Teilnahmegebühr sowie die entsprechende Banküberweisung. Die Belege müssen sich eindeutig auf die genehmigte Weiterbildungsmaßnahme beziehen Kopie der Teilnahmebestätigung Erklärung des Kursveranstalters, dass vom Antragsteller/von der Antragstellerin mindestens 80% der vorgesehenen Unterrichtsstunden besucht worden sind. Nach Überprüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen und der ordnungsgemäßen Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme sorgt die Deutsche Berufsbildung für die Auszahlung des individuellen Beitrages und zwar auf der Grundlage der anerkannten Kosten. - Der Antragsteller/die Antragstellerin muss zum Zeitpunkt der Abrechnung belegen, dass er/sie die vorgesehene Teilnahmegebühr der Weiterbildungsmaßnahme auch selbst bezahlt hat. Al momento della rendicontazione il/la richiedente deve produrre la documentazione attestante il pagamento in proprio della quota prevista per la partecipazione all’azione formativa. Art. 12 Vorschuss Art. 12 Anticipo Auf den zugesagten finanziellen Beitrag ist keinerlei Vorschuss vorgesehen. Non è prevista alcuna forma di anticipazione sul contributo finanziario riconosciuto. Art. 13 Kursveranstalter Art. 13 Enti erogatori delle azioni formative Die Weiterbildungsmaßnahmen, für welche ein individueller Beitrag beantragt wird, können ausschließlich von Einrichtungen/Gesellschaften durchgeführt werden, die in ihrer Satzung die Weiterbildung als Zielsetzung vorgesehen haben. In der Regel müssen die Kursveranstalter für die Weiterbildung akkreditiert sein bzw. über eine ISO-, EFQM - Zertifizierung o.ä. verfügen. Le azioni formative per le quali si richiede il contributo individuale possono essere erogate solo da enti/società pubblici o privati aventi fra le finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale. Gli enti formativi devono essere di norma accreditati per la formazione continua ovvero certificati ISO, EFQM, o altro sistema certificatorio riconosciuto. L’ente di formazione dovrà: compilare la parte del formulario riservata alle caratteristiche dell’ente e dell’azione formativa scelta dal richiedente/dalla richiedente - Der Kursveranstalter muss: den Teil des Gesuchsformulars ausfüllen, welcher Angaben zu seiner Einrichtung und zu den vom Antragsteller/von der Antragstellerin ausgewählten Weiterbildungsmaßnahme beinhaltet; eine Erklärung über die Richtigkeit der angegebenen Daten unterzeichnen. Der Kursveranstalter bietet seine Weiterbildungsmaßnahmen außerdem zu Terminen an, welche bereits vor Gesuchseinreichung festgelegt wurden. Der Kursbeginn muss im Beitragsgesuch angegeben sein. Das vom Veranstalter beworbene Kursangebot muss unabhängig davon garantiert werden, ob die Teilnehmer/Teilnehmerinnen dafür einen öffentlichen Beitrag erhalten oder nicht. - - le fatture e/o la documentazione relativa alla quota di partecipazione sulle quali risultino inequivocabilmente i riferimenti relativi all’azione formativa approvata congiuntamente al relativo bonifico bancario copia dell’attestato di frequenza dichiarazione dell’ente erogatore dell’effettiva frequenza al corso del richiedente/della richiedente di almeno l’80% delle ore previste. La Formazione professionale tedesca, in seguito alla verifica della documentazione di spesa e del regolare svolgimento dell’azione formativa, provvede alla liquidazione del contributo individuale sulla base dei costi approvati. - sottoscrivere l’apposita dichiarazione di veridicità dei dati. L’Ente erogatore propone inoltre le sue azioni formative in date che saranno state fissate precedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento. L’inizio delle azioni formative deve essere indicato nella domanda di contributo. L’offerta corsuale promossa dall’ente erogatore dovrà comunque essere garantita, indipendentemente dal fatto che ai partecipanti venga concesso un finanziamento pubblico. 215 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Art. 14 Widerruf des Beitrags Art. 14 Revoca del contributo Die Nichteinhaltung der in Art. 9 „Beginn und Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen“, Art. 10 „Anwesenheitspflicht und Teilnahmebestätigungen“ und Art. 11 „zulässige Kosten und Endabrechnung“ der vorliegenden Kriterien angeführten Bedingungen ist mit dem Widerruf des öffentlichen Beitrages verbunden. Sollte die genehmigte Weiterbildungsmaßnahme nur teilweise durchgeführt worden sein oder sollten Unregelmäßigkeiten in didaktischer, organisatorischer oder verwaltungstechnischer Hinsicht festgestellt werden, kann die gemäß Art. 16 der vorliegenden Kriterien ernannte Kommission die Beitragszusage sofort widerrufen. Il mancato rispetto delle condizioni previste agli art. 9 “avvio e frequenza delle attività formative”, art. 10 “frequenza obbligatoria ed attestati di partecipazione” e art. 11 “costi ammissibili e rendicontazione finale” dei presenti criteri comporta la revoca del contributo pubblico. Art. 15 Kontrolle der Weiterbildungsmaßnahmen Art. 15 Controllo delle azioni formative Die Deutsche Berufsbildung führt die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Kontrollen durch. Die Kursveranstalter und die Antragsteller/ Antragstellerinnen verpflichten sich, die Kontroll- und Überwachungstätigkeit der Deutschen Berufsbildung zu akzeptieren. La Formazione professionale tedesca attua i controlli previsti dalle leggi vigenti. Art. 16 Beratungskommission zur Zulassung und inhaltlichen Begutachtung der Beitragsgesuche Art. 16 La commissione consultiva per l’ammissione e l’esame di merito delle domande per l’erogazione di un contributo Der Direktor/die Direktorin der Deutschen Berufsbildung ernennt mittels Dekret eine eigene Kommission für die Zulassung und die inhaltliche Begutachtung der eingereichten Gesuche. Weiters entscheidet diese auch über etwaige Rekurse der Antragsteller/Antragstellerinnen und über einen eventuellen Widerruf der Beitragszusage. Il direttore/la direttrice della Formazione professionale tedesca nomina tramite decreto un’ apposita commissione per l’ammissione e l’esame di merito delle domande di finanziamento presentate. La suddetta commissione decide anche in caso di ricorsi ed eventuali revoche del contributo. Art. 17 Kontakte Art. 17 Contatti Für die Beratung, die Ausgabe der entsprechenden Formulare und die Entgegennahme der Beitragsgesuche wenden Sie sich bitte an: Deutsches Bildungsressort Bereich Deutsche Berufsbildung Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung Dantestr. 3 39100 Bozen www.provinz.bz.it/berufsbildung Per informazioni e consulenze, per ottenere l’apposito formulario, nonché per la presentazione delle domande, si prega di rivolgersi a: Dipartimento istruzione e formazione tedesca Area formazione professionale tedesca Servizio Formazione continua Nel caso di realizzazione parziale dell’azione formativa o di accertate irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative delle azioni autorizzate, la commissione nominata in base all’art. 16 dei presenti criteri ha facoltà di revoca immediata del contributo concesso. Gli enti erogatori delle azioni formative, nonché i richiedenti/le richiedenti, dovranno impegnarsi a sottoporsi ai controlli ed alla vigilanza previsti dalla Formazione professionale tedesca. Via Dante 3 39100 Bolzano www.provinz.bz.it/berufsbildung Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 216 Inge Clementi - Tel. 0471/416919 [email protected] Inge Clementi - Tel. 0471/416919 [email protected] Sylvia Mair - Tel. 0471/416913 [email protected]. Sylvia Mair – Tel. 0471/416913 [email protected]. Bürozeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr Donnerstag von 8:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr. Orario per il pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 217 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 218 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 219 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 220 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 221 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 222 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 223 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 224 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 225 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 226 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 227 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 228 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 229 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 230 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 231 86494 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1643 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1643 Genehmigung des Programms bezüglich der Verwendung der Ressourcen der Region gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8, wie vom Beschluss des Regionalausschusses vom 23. April 2013, Nr. 77 vorgesehen. Ergänzung des Beschlusses vom 2. September 2013, Nr. 1306 Approvazione del programma previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2013, n. 77 afferente l'utilizzo delle risorse regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Integrazione della deliberazione del 2 settembre 2013, n. 1306 Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz vom 13. Dezember 2012, Nr. 8, welches als gesetzliche Grundlage für den Beginn des Projektes eines strategischen Fonds für Gebietsinvestitionen dient und eine Bereitstellung von 500 Millionen Euro in Bezug auf den Haushalt 2013 bestimmt, die zwischen den beiden Provinzen aufzuteilen ist; Vista la legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 quale base normativa per dare avvio al progetto Fondo strategico di investimento territoriale, autorizzando lo stanziamento sul bilancio 2013 di 500 milioni di euro da ripartire tra le due Province; nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 1306 vom 2. September 2013, mit dem ein erstes grundlegendes Programm der Initiativen, welche von der Gesellschaft Südtirol Finance AG zur Unterstützung und Entwicklung der Südtiroler Wirtschaftsstruktur ergriffen werden sollen, genehmigt wurde; vista la propria deliberazione n. 1306 del 2 settembre 2013, con la quale viene approvato un primo programma di massima delle iniziative da adottarsi da parte della società Alto Adige Finance spa a sostegno e sviluppo del tessuto economico altoatesino; als zweckmäßig erachtet, das oben erwähnte Tätigkeitsprogramm genauer darzulegen und der Strukturierung der Gesellschaft einen neuen Impuls zu geben, damit die Maßnahmen baldmöglichst positive Auswirkungen auf die heimischen Unternehmen erzeugen; ritenuto di specificare ulteriormente il programma di attività sopra citato e di dare nuovo impulso alla strutturazione della società affinché le misure di intervento producano quanto prima possibile effetti positivi per le imprese locali; nach Einsichtnahme in die Satzung der Südtirol Finance, die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 257 vom 18. Februar 2013 genehmigt wurde; visto lo statuto di Alto Adige Finance approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 257 del 18 febbraio 2013; wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit la Giunta Provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi beschlossen delibera 1. Das Tätigkeitsprogramm gemäß des Beschlusses Nr. 1306 vom 2. September 2013 mit den im folgenden angeführten Spezifizierungen zu ergänzen: a) Kreditgewährung zugunsten der Südtirol Finance AG zur Finanzierung von Rotationsfonds für Investitionen der örtlichen 1. di integrare il programma di attività di cui alla deliberazione n. 1306 del 2 settembre 2013 con le specificazioni di seguito elencate: a) concessione di credito a favore della Alto Adige Finance spa per il finanziamento di fondi di rotazione per investimenti degli Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 232 enti locali nel settore della banda larga per un importo di Euro 50.000.000, di cui Euro 3.000.000 destinati alla RAS con successiva restituzione al predetto fondo; Körperschaften im Bereich des Breitbandnetzes in Höhe eines Betrages von 50.000.000 Euro, von denen 3.000.000 Euro für die RAS bestimmt sind, die dem obgenannten Fonds später rückerstattet werden, b) Kreditgewährung zugunsten der Südtirol Finance AG zur Errichtung eines Risikofonds zur Gewährung von Garantien für den Export gemäß Artikel 29 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 in Höhe eines Betrages von 5.000.000 Euro, b) concessione di credito a favore della Alto Adige Finance spa per la costituzione di un fondo rischi, per la prestazione di garanzie per l'export di cui all'articolo 29 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 per un importo pari a Euro 5.000.000; c) Kreditgewährung zugunsten der Südtirol Finance AG zur Aktivierung von Finanzinstrumenten gemäß Artikel 1 Absatz 3 des Regionalgesetzes Nr. 8/2012 in Höhe eines Betrages von 75.000.000 Euro, die auf die vom Regionalausschuss festgelegte Art verwendet werden, c) concessione di credito a favore della Alto Adige Finance spa per l’attivazione di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 3, della Legge Regionale n. 8/ 2012 per un importo di Euro 75.000.000, che saranno impiegati secondo la disciplina definita dalla Giunta Regionale; d) Rotationsfonds zur Finanzierung von Sanierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen in Höhe eines Betrages von 25.000.000 Euro; d) fondo di rotazione per il finanziamento di interventi di risanamento e risparmio energetico per un importo di Euro 25.000.000; e) Rotationsfonds zur Finanzierung des Projektes „Bausparen“ in Höhe eines Betrages von 20.000.000 Euro; e) fondo di rotazione per il finanziamento del progetto "risparmio casa" per un importo di Euro 20.000.000; f) Rotationsfonds zur Finanzierung des Erwerbs von Gewerbeflächen in Höhe eines Betrages von 10.000.000 Euro; f) fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisto di aree produttive per un importo di Euro 10.000.000; g) Finanzierung des Risikokapitals von im Landesgebiet tätigen Unternehmen, die sich mit innovativen Projekten beschäftigen oder sich in Entwicklungsprozessen befinden in Höhe eines Betrages von 10.000.000 Euro; g) finanziamento del capitale di rischio per imprese operanti sul territorio impegnate in progetti innovativi o processi di sviluppo per un importo di Euro 10.000.000; h) Finanzierung von geschlossenen Investitionsgesellschaften italienischen Rechts, die in Schuldverschreibungen (mini bond), die von im Landesgebiet tätigen Betrieben ausgegeben wurden, investieren in Höhe eines Betrages von 15.000.000 Euro; h) finanziamento di fondi chiusi di diritto italiano che investano in obbligazioni (mini bond) emesse da aziende che svolgano attività sul territorio provinciale per un importo di Euro 15.000.000; i) Kreditgewährung (Mezzanin-Finanzierungen) an Unternehmen um den Zugang derselben zu Bankkrediten zu erleichtern in Höhe eines Betrages von 15.000.000 Euro; i) concessione di crediti (mezzanini) alle imprese tali da facilitare l’accesso delle stesse al credito bancario per un importo di Euro 15.000.000; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 l) l) Finanzierung von öffentlich-privaten Partnerschaften im Landesgebiet in Höhe eines Betrages von 20.000.000 Euro; 233 finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato sul territorio provinciale per un importo di Euro 20.000.000; m) Finanzierung von Erhöhungen des Risikokapitals von Garantiekonsortien in Höhe eines Betrages von 5.000.000 Euro; m) finanziamento dell’aumento del capitale di rischio dei consorzi di garanzia per un importo di Euro 5.000.000; Vorbehaltlich des Betrages, der für die Maßnahmen des Buchstabens c) bestimmt ist, können sich die Beträge der restlichen Buchstaben aufgrund der Wirksamkeit der einzelnen Initiativen ändern, dies jedoch unter Beibehaltung der Gesamtsumme. Salva la somma destinata agli interventi di cui alla lettera c), gli importi delle restanti lettere possono variare, in ragione dell’efficacia delle iniziative stesse, fermo restando l’importo complessivo. 2. Die Gesellschaft Südtirol Finance AG zu ersuchen, schnellstmöglich mit der Einleitung der oben angeführten Initiativen zu beginnen, und sich auch mit einer adäquaten Organisationsstruktur, einschließlich des Personals, welches außer dem Direktor und einem Stellvertreter auch einen Personalbestand von mindestens fünf Einheiten vorsieht. 2. di invitare la società „Alto Adige Finance“ a procedere con la massima sollecitudine all’avvio delle sopraelencate iniziative, anche dotandosi di un’adeguata struttura organizzativa ivi compresa una dotazione di personale che preveda oltre a un direttore e un sostituto un organico di almeno cinque unità. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 3. la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 234 86496 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2013, Nr. 1644 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2013, n. 1644 Kriterien zur Anwendung der IRAP-Erleichterung für neu gegründete Unternehmen Criteri per l’applicazione dell’agevolazione IRAP per le nuove iniziative produttive Nach Einsichtnahme in Artikel 21/bis Absatz 13/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, welcher vorsieht, dass: „Ab der Steuerperiode, die auf den am 31. Dezember 2011 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, wird den auf Landesgebiet neu gegründeten Unternehmen eine zusätzliche Reduzierung des von den Absätzen 6/bis und 7 vorgesehenen IRAPSteuersatzes um 2,98 Prozentpunkte gewährt. Eine bloße Fortführung einer bereits vorher auf Landesgebiet ausgeübten Tätigkeit, sowie die Umwandlung einer Gesellschaft in eine andere, eine Fusion oder die Aufspaltung einer Gesellschaft zählen nicht zu den Unternehmensneugründungen. Die Reduzierung des IRAP-Steuersatzes, wie von diesem Absatz vorgesehen, wird ab dem ersten Steuerzeitraum und für die vier darauf folgenden Steuerzeiträume gewährt. Für die Steuerpflichtigen, welche gegenständliche Begünstigung in Anspruch nehmen, bleibt die Pflicht der Einrichtung der Steuererklärung aufrecht. Die Landesregierung kann die Kriterien für die Anwendung der Steuerbegünstigung festsetzen”; Visto l’articolo 21/bis, comma 13/bis, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, che prevede che: “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6/bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l’applicazione dell’agevolazione fiscale”; folglich als notwendig erachtet, die Kriterien zur Anwendung der gegenständlichen Steuererleichterung zu bestimmen; ritenuto necessario, quindi, determinare i criteri per l’applicazione dell’agevolazione fiscale in oggetto; unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die gegenständliche Erleichterung an neue Südtiroler Unternehmen und an Unternehmen, die aus dem Rest des italienischen Staatsgebietes oder aus dem Ausland kommen, unter Einhaltung des europäischen Grundsatzes der Niederlassungsfreiheit, richtet; tenuto presente che l’agevolazione in oggetto è rivolta alle nuove imprese altoatesine e a quelle provenienti dal resto del territorio italiano o dall’estero, nel rispetto del principio comunitario della libertà di stabilimento; angesichts der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 162 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917 betreffend den Einheitstext der Steuern auf das Einkommen (Tuir) und gemäß Artikel 5 des Musterabkommens der OECD (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital); considerata la definizione di stabile organizzazione, di cui all’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), e di cui all’articolo 5 del modello OCSE (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital); Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 235 wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit la Giunta provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi beschlossen delibera die folgenden Kriterien im Sinne des Artikels 21/bis Absatz 13/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9 zu genehmigen: di approvare i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo 21/bis, comma 13/bis, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9: 1. Zwecks dieser Erleichterung gilt als ein auf dem Landesgebiet „gegründetes Unternehmen“ jenes, das als Einzelunternehmen, als freiberufliche Tätigkeit, als Gesellschaft oder private Einrichtung, den Rechts- und Verwaltungssitz über einen ununterbrochenen Zeitraum von nicht weniger als 5 Steuerjahren in der Provinz Bozen hat; ebenso gilt als ein auf dem Landesgebiet „gegründetes Unternehmen“ eine Betriebsstätte, deren Mutterhaus den Rechts- und/oder Verwaltungssitz außerhalb des Landesgebietes hat, und die über einen ununterbrochenen Zeitraum von nicht weniger als 5 Steuerjahren passives Steuersubjekt in der Provinz Bozen ist. Der Begriff der Betriebsstätte versteht sich als eine feste Geschäftseinrichtung in der das Unternehmen seine Tätigkeit vollständig oder teilweise gemäß der italienischen und internationalen Definitionen des Artikels 162 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917 betreffend den Einheitstext der Steuern auf das Einkommen (Tuir) und gemäß Artikel 5 des Musterabkommens der OECD (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital) ausübt. 1. ai fini della presente agevolazione è da considerarsi “iniziativa produttiva” intrapresa sul territorio provinciale l’attività svolta da imprese individuali, da esercenti arti e professioni, da società o da enti del settore privato aventi sede legale e amministrativa nella provincia di Bolzano per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d’imposta; è altresì da considerarsi “iniziativa produttiva” intrapresa sul territorio provinciale l’attività svolta, per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d’imposta in provincia di Bolzano, da una stabile organizzazione di soggetto passivo avente sede legale e/o amministrativa al di fuori del territorio provinciale. La nozione di stabile organizzazione è intesa come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, secondo le definizioni italiana ed internazionale di cui all’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), e all’articolo 5 del modello OCSE (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital); 2. Als im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen „neu“ gegründetes Unternehmen ist die Tätigkeit anzusehen, die vom Steuerpflichtigen aufgenommen wird, der im IRAP-Vordruck der fünf Steuerperioden, die der Aufnahme der neuen Tätigkeit vorausgehen, im IR Modul keinen Produktionswert, der sich auf die Provinz Bozen bezieht, erklärt hat. 2. per “nuova” iniziativa produttiva sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano è da intendersi quella intrapresa dal contribuente che, nel modello IRAP riferito ai cinque periodi di imposta antecedenti l’inizio della nuova attività, non ha dichiarato nel quadro IR nessun valore della produzione riferito alla provincia di Bolzano; 3. Nicht als neu gegründete Unternehmen sind solche anzusehen, die sich aus einer Umwandlung, Fusion, Spaltung oder anderen Vorgängen, die sich aus einer reinen Fortführung der Tätigkeit, die schon einmal auf dem Landesgebiet in den fünf Steuerperioden, die der Aufnahme der neuen Tätigkeit vorausgehen, ausgeübt wurde, ergeben. 3. non sono da considerarsi nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio provinciale nei cinque periodi di imposta antecedenti l’inizio della nuova attività; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 4. Nicht als neu gegründete Unternehmen gelten Bauausführungen, Montagen oder Installationen, deren Dauer 7 Jahre nicht überschreitet. 4. 236 non è da considerarsi nuova iniziativa produttiva un cantiere di costruzione, montaggio o installazione di durata non superiore a 7 anni. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 237 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 238 86439 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 4 ottobre 2013, n. 2103 Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Albiano. Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “per relationem”, espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 16 settembre 2013, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Albiano ed in particolare l’area estrattiva ”Monte Gaggio – Possender – Val Noselari” (TAVOLA 4.07), come riportato nelle due tavole e relazione costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione; 2) di precisare che la variante è sottoposta a queste condizioni: - nelle aree oggetto della variante, per garantire adeguato mascheramento ai fini paesaggisticoambientali, le attività di prima lavorazione con realizzazione di strutture e relativi depositi, possono essere autorizzate solo prevedendo un adeguato franco dal ciglio verso valle ovvero posizionando idonea cortina alberata; - tra il nuovo limite dell'area estrattiva ed il ciglio superiore del gradone sommitale del lotto 4 deve essere mantenuta una fascia di rispetto indicativamente pari a 10 metri. 3) di dare atto che la variante è adottata considerato il rapporto ambientale predisposto ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, quale percorso procedurale di autovalutazione volto all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale; 4) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale; 5) di trasmettere copia di questa deliberazione all’Amministrazione comunale di Albiano ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento; 6) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 7) 239 di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso: a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Omissis per la parte integrante e sostanziale di cui al punto 1) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 240 86486 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2188 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 - Progetto preliminare "Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione delle strutture esistenti sul ghiacciaio della Presena", nel Comune di Vermiglio, proposto dalla società Carosello Tonale S.p.A.. - Valutazione favorevole con prescrizioni. Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato “Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione delle strutture esistenti sul ghiacciaio della Presena”, nel Comune di Vermiglio, proposto dalla società Carosello Tonale S.p.A., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 24/2013 di data 9 ottobre 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto che la presente valutazione d’impatto ambientale comprende anche la valutazione d’incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1) all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni: 1. La documentazione progettuale atta ad ottenere la successiva autorizzazione di cui alla l.p. n. 7/1987 dovrà sviluppare i seguenti aspetti: a) (APRIE – Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche) – Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare l’interferenza dei lavori con eventuali corpi idrici presenti nella zona e con la presenza di opere edili ed idrauliche utilizzate per prelevare acqua concessa dai titoli a derivare presenti in zona. b) (Servizio Bacini montani) – Lo spostamento delle macchine operatrici lungo il ghiacciaio dovrà avvenire senza ricorrere alla predisposizione di piste di cantiere, muovendosi possibilmente secondo le linee di massima pendenza e assolutamente senza intaccare o movimentare la neve profonda e/o il frin sottostante. Si richiede inoltre di porre particolare attenzione, nelle successive fasi di progettazione e di realizzazione della stazione di monte, a non intaccare la massa di ghiaccio. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 241 c) (Servizio Bacini montani) – Nell’ambito della rivisitazione delle concessioni esistenti sulla base dei nuovi tracciati di piste e impianti nonché del nuovo rifugio dovranno essere esplicitate le modalità di posa e rimozione dei teli geotessili utilizzati quale misura attiva di protezione dell’ablazione. d) (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) – Dovrà essere riscontrata l’effettiva assenza di vestigia della Prima Guerra mondiale nell’area interessata dalle opere con particolare riferimento alla nuova telecabina ed in particolare alla zona di arrivo, alla linea dei sostegni – tralicci e alla zona di posa della nuova condotta dell’impianto d’innevamento programmato. Dovranno essere forniti alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici gli elaborati progettuali inerenti le opere di cantierizzazione evidenziando i movimenti terra, le opere di sbancamento, eventuali piste di cantiere in maniera tale da poter verificare che non vengano ad interferire con vestigia presenti. e) (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Servizio Foreste e fauna, Servizio Impianti a fune) – La progettazione dovrà prendere in considerazione le necessarie misure di tutela dell’avifauna presente nell’area ed in particolare la pernice bianca. Dovranno pertanto essere attentamente studiati e messi in atto tutti i possibili sistemi atti a garantire la salvaguardia dell’avifauna prevedendo idonei sistemi di segnalazione dell’impianto e delle funi presenti. Tale valutazione andrà sviluppata da parte del proponente in accordo con i competenti Servizi provinciali deputati alla tutela della fauna presente in zona e con il Servizio Impianti a fune. f) (Servizio Geologico) – In considerazione del fatto che nella zona della stazione funiviaria di monte, verosimilmente si potrà riscontrare la presenza di permafrost nel sottosuolo dovranno essere sviluppate specifiche indagini atte all’approfondimento di tale problematica. g) (Servizio Geologico) – In merito alle modalità di smaltimento e sistemazione del materiale di scavo nella zona della stazione intermedia dovrà essere redatta una carta geomorfologica di dettaglio che ricostruisca l’andamento delle forme del terreno originario, prima di qualunque intervento antropico. Si chiede inoltre una analoga carta geomorfologica riportante lo stato attuale della zona, con in evidenza le differenze dovute alla costruzione delle strutture e degli impianti esistenti. Il successivo progetto, sulla base di questi due documenti, dovrà cercare di modellare la zona in armonia con le forme dei depositi morenici tipici dell’ambiente di alta quota, mirando ad una rimodellazione del terreno sia nelle sue forme che nel suo aspetto superficiale, ad esempio dislocando massi isolati sul versante. h) (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) – Si dovrà provvedere alla redazione e presentazione di tavole progettuali di dettaglio in grado di rappresentare compiutamente l’effettiva rilevanza delle opere e le soluzioni finalizzate all’inserimento nel contesto di riferimento. i) (APPA – Settore Gestione ambientale) – Dovrà essere definita la posizione della cabina di trasformazione e andrà verificata la necessità del calcolo della fascia di rispetto anche per tale struttura in base alle disposizioni normative “Approvazione della modalità di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (D.Dirett. del 29 maggio 2008). Analogamente, qualora si procedesse all’interramento della linea elettrica dovrà essere definito il nuovo tracciato e procedere al calcolo della relativa fascia di rispetto. j) (APPA – Settore Gestione ambientale) – Dovrà essere fatta un’attenta valutazione dei quantitativi di materiale derivanti dalle operazioni di scavo e movimento terra al fine di valutare le modalità di deposito dello stesso secondo le due soluzioni A e B proposte in sede di integrazione progettuale. Dovrà inoltre essere studiata nel dettaglio la conformazione orografica del terreno attuale e quella derivante dai riporti previsti con la precisa individuazione dello spartiacque al fine di limitare al massimo la corrivazione delle acque provenienti dai cumuli verso l’area del ghiacciaio. k) (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) – La scogliera di appoggio della stazione di monte dell’impianto andrà prevista con massi di forme e dimensioni irregolari disposti in maniera tale da integrarsi al meglio nell’ambiente naturale dello sperone roccioso dove è prevista. In alternativa potrà essere presa in considerazione l’ipotesi di realizzare parte del Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 242 volume della stazione a sbalzo, appoggiandolo su di una struttura in acciaio arretrata dal margine esterno del portone d’ingresso in modo da risultare in ombra. l) (Servizio Prevenzione rischi) – Dovrà essere predisposto o opportunamente aggiornato e integrato il Piano di misure per la difesa dal pericolo di caduta valanghe esistente. Il nuovo piano si comporrà della relazione nivologica, che dovrà analizzare nel dettaglio la situazione nivologica e valanghiva aggiornata delle aree interessate e del progetto di eventuali interventi di carattere strutturale e/o delle misure gestionali da attuare per la difesa dal pericolo di valanghe. m) (Ente Parco Adamello Brenta) – Il programma delle demolizioni e asporto delle strutture presenti in quota dovrà comprendere anche i manufatti presenti sulla cresta spartiacque che divide la conca Presena dalla Val di Genova con localizzazione verso la Val di Genova. In tale contesto il proponente dell’opera dovrà attivarsi con l’Ente Parco Adamello Brenta al fine di concordare tempi e modalità di demolizione e asportazione di tali strutture e per definire l’iter autorizzatorio al fine di procedere con i lavori nell’area a Parco. 4) 2. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) - Le modalità esecutive, volte a migliorare la percezione dei piani sciabili soprattutto nella visione territoriale estiva, dovranno prevedere margini non perfettamente lineari, piani sciabili ondulati e non orizzontali, finitura superficiale a granulometria variabile e coerente con il contesto limitrofo, raccordi ai margini non rigidi ma arrotondati. 3. (Servizio Bacini montani, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) Nella realizzazione dell’anello per lo sci da fondo dovrà essere data priorità alla modellazione del tracciato attraverso la movimentazione del manto nevoso. Sono consentite le sole azioni di mitigazione delle asperità superficiali del piano pista da eseguirsi mediante spostamento dei singoli blocchi rocciosi di maggiori dimensioni mediante mezzi meccanici senza la preventiva riduzione volumetrica in loco e non manomettendo il terreno e il fondo roccioso neppure con interventi a carattere temporaneo. 4. (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - Onde permettere l’identificazione immediata di reperti di interesse archeologico eventualmente presenti, tutte le operazioni di sbancamento e movimento terra dovranno essere subordinate al controllo di tecnici archeologi di ditta esterna specializzata in controlli e scavi archeologici; in alternativa si potranno eseguire, prima dell’avvio del cantiere, una serie di saggi archeologici, la cui quantità, collocazione topografica e profondità dovrà essere concordata con la competente struttura provinciale. L’eventuale ditta di ricerche archeologiche incaricata per i controlli e per le indagini dovrà garantire che tutte le operazioni saranno condotte da personale che abbia documentata esperienza nell’ambito del recupero di materiale e strutture pertinenti alla Prima Guerra mondiale. Nella predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento necessario allo svolgimento delle opere in cantiere, così come previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm., si dovrà prevedere la presenza degli operatori archeologici in cantiere. 5. (APPA - Settore Gestione ambientale) - Alla fine dell’attività cantieristica dovrà essere garantita la completa rimozione di tutto il materiale abbandonato nell’area nel corso degli anni, come teli utilizzati per il ricoprimento del ghiacciaio e i macchinari in disuso usati per la gestione delle piste ecc.; di indicare al proponente i seguenti richiami normativi: 1. (Servizio Bacini montani) - Tutti gli interventi sul demanio idrico provinciale dovranno essere autorizzati ai sensi della l.p. n. 18/1976 sulla base del progetto esecutivo delle opere. 2. (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - In considerazione del fatto che nell’area sono presenti vestigia della Prima Guerra mondiale, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella Legge 7 marzo 2001, n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale”. 3. (Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - Relativamente agli interventi di demolizione del rifugio Capanna Presena e la demolizione dei manufatti e strutture limitrofe, se tali beni immobili sono di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro ed hanno più di settant’anni, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale ai Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 243 sensi dell’art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non si sia già provveduto alla suddetta procedura di verifica dell’interesse culturale; 5) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l’efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale; 6) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Carosello Tonale S.p.A., proponente dell’opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni e agli enti coinvolti nell’istruttoria; 7) di demandare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, agli enti pubblici e alle strutture provinciali espressamente individuate, in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza; 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative: - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 244 86364 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2211 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. – LEDRO - Variante generale al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra – APPROVAZIONE CON MODIFICHE – prot. n. 303/13D. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra adottata in via definitiva dal Comune di LEDRO con verbale di deliberazione consiliare n. 22 di data 28 maggio 2012, le modifiche richieste dalla Commissione urbanistica provinciale e confermate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra, adottata definitivamente dal Comune di LEDRO con verbale di deliberazione consiliare n. 22 di data 28 maggio 2012, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 245 86365 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2212 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI CALLIANO: Variante al piano regolatore generale conseguente all’approvazione del piano attuativo n. 9 – APPROVAZIONE - prot. n. 302/13D. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare la variante urbanistica al piano regolatore generale conseguente all’approvazione del piano attuativo n. 9 negli atti definitivamente adottati dal Comune di CALLIANO con verbale di deliberazione consiliare n. 21 di data 16 luglio 2013; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 246 86366 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 ottobre 2013, n. 2213 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI VERMIGLIO - Variante al piano regolatore generale in adeguamento al Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti sul ghiacciaio Presena – APPROVAZIONE - prot. n. 304/13D. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale in adeguamento al Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti sul ghiacciaio Presena, negli atti definitivamente adottati dal Comune di VERMIGLIO con verbale di deliberazione consiliare n. 41 di data 26 settembre 2013 così come modificata con integrazione con deliberazione consiliare n 42 dd. 12 ottobre 2013; 2) di dare atto che l’approvazione della variante al PRG di VERMIGLIO di cui al punto precedente, determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n.5, relativamente alla ridefinizione dell’area sciabile individuata dal PUP in corrispondenza del ghiacciaio Presena; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 247 86488 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Comuni in provincia di Trento Comune di Ala DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 8 ottobre 2013, n. 31 Approvazione modifiche allo Statuto Comunale Premesso che: - con deliberazione n. 8 dd. 16.2.1994 il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto Comunale come previsto dall’art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 “Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige; - con deliberazione n. 68 dd. 21.12.1995 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche allo Statuto in adeguamento alla legge regionale 30 novembre 1994 n. 4 “Elezione diretta del Sindaco e modifiche del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1”; - dall’anno 1995 ad oggi sono intervenute notevoli modifiche legislative regionali riguardanti l’ordinamento dei comuni tra cui: 1. L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige“; 2. L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali“; 3. L.R. 20 marzo 2007 n. 2 “Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni“; 4. L.R. 5 febbraio 2013 n. 2 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni” - la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” c.d. “legge di riforma istituzionale” a seguito della legge provinciale 27 novembre 2009 n. 15 ha, inoltre, profondamente ridisegnato il quadro istituzionale della Provincia di Trento influendo in maniera determinante sulla ripartizione delle competenze degli enti pubblici, sull’assetto organizzativo e amministrativo del territorio, sull’erogazione dei servizio ai cittadini, sui rapporti cittadini – istituzioni nella nostra Provincia; - a fronte di queste consistenti modifiche legislative, con deliberazione n. 33 dd. 27.10.2011, il Consiglio Comunale ha affidato l’incarico per la predisposizione di una proposta di revisione dello Statuto comunale ad una apposita Commissione composta dal presidente del Consiglio, da un rappresentante designato da ogni Gruppo consiliare e dal Segretario comunale o altro funzionario dal medesimo designato. La revisione deve seguire i seguenti criteri: a) adeguamento normativo; b) valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio cultuale; c) formulazione di reali pari opportunità per le donne; d) valorizzazione del Consiglio Comunale e) inserimento dell’acqua come bene comune, così come risulta dalla deliberazione n. 6 approvata dal Consiglio Comunale in data 03.03.2011; - con deliberazione n. 49 dd. 21.12.2012 il Consiglio Comunale ha modificato il precedente provvedimento di incarico inserendo i seguenti, ulteriori, elementi: a) adeguamento normativo al disegno di legge n. 15/2009 riguardante “Modifiche alle disposizioni Regionali in materia di Ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni”, qualora venga approvato dal Consiglio Regionale entro il termine fissato per la formulazione della proposta di revisione dello Statuto; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 b) c) d) 248 revisione degli istituti di partecipazione sia rispetto ai rapporti dei cittadini con il Comune che con riferimento al Referendum comunale; revisione dei principi fondamentali dello Statuto prevedendo anche la valorizzazione del ruolo della famiglia; revisione del Regolamento degli Organi istituzionali e del Regolamento per il Referendum in relazione al loro carattere strettamente connesso con lo Statuto; - la Commissione ha elaborato la proposta di modifica che in data 25 giugno 2013 prot. 10174 è stata trasmessa al Presidente della Commissione Statuto e Regolamento degli Organi istituzionali; - su tale proposta ha espresso il proprio parere la Commissione Consiliare permanente di cui all’art. 36 dello Statuto Comunale in data 16.07.2013; Tutto ciò premesso IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la premessa narrativa e ritenuta la parte integrante della presente deliberazione; Vista la proposta di modifica dello Statuto Comunale presentata dalla Commissione per la revisione dello Statuto istituita con deliberazione consiliare n. 33 dd. 27.10.2011; Visto il parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamento degli Organi Istituzionali, prevista dall’art. 36 dello Statuto, in data 16.07.2013; Visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta del presente atto, dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria Generale; Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; Visto l’art. 3 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.i. che prevede, al comma 2, che le modifiche statutarie debbano essere deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi; Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 dd. 16.02.1994; Visto il Regolamento degli Organi Istituzionali approvato con deliberazione consiliare n. 64 dd. 18.12.1996; Con voti favorevoli 17, astenuti 1 (Ambrosi Massimo) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri votanti su 18 presenti delibera 1. di modificare lo Statuto comunale come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il testo integrale dello Statuto con le modifiche sopra apportate risulta nel testo che allegato alla presente deliberazione sub B) ne forma parte integrante; 3. di dare atto che le modifiche dello Statuto entreranno in vigore nei termine e con le modalità di cui all’art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.i.. LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DOTT.SSA FEDELE FERRAR) IL VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT. STEFANO LAVARINI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 249 ALLEGATO A STATUTO DEL COMUNE DI ALA Articoli oggetto di modifica ART. 1 - RAPPRESENTANZA 1. Il comune di Ala rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia. 2. Il comune promuove e favorisce iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione, dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta europea dell’autonomia locale, il potere di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l’uso di risorse adeguate, di cui disporre liberamente. 3. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone e la bandiera tricolore nazionale, il cui uso è disciplinato dal regolamento. ART. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 1. Il comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. 2. Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del proprio territorio, in relazione al particolare valore paesaggistico sia della zona di pianura che della fascia pedemontana e della zona di montagna, valorizzando la presenza agricola. 3. Salvaguarda l'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; privilegia investimenti che favoriscano il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile; favorisce la diffusione nella cittadinanza, del concetto di centralità ambientale, che deve trasformarsi in responsabilità collettiva. 4. Riconosce e afferma che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale, inalienabile e che l'acqua è un bene comune pubblico, privo di rilevanza economica e quindi non soggetto alle leggi di mercato. 5. Promuove l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e di una agricoltura sostenibile anche attraverso la valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali. 6. Valorizza le tradizioni culturali, la toponomastica e le consuetudini locali, stimolando la ricerca e favorendo le iniziative che fanno riferimento alle tradizioni storiche locali. ART. 4 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione. 2. Il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità. 2 bis Il comune sostiene e valorizza la famiglia anche attraverso forme di coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione delle politiche a lei rivolte. 3. Il comune, nell'ambito della programmazione socio - economica, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 250 4. Il comune promuove e concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità locale, nonchè all'apertura della comunità stessa verso persone e gruppi di altre culture ed etnie. 5. Il Comune sostiene la formazione dei giovani favorendone l'educazione e la socializzazione adoperandosi contro ogni forma di violenza; valorizza il ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione. ART. 9 - TITOLARITA' DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età. ART. 10 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE 1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del comune su questioni di interesse collettivo. Il sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione. Qualora le richieste rivestano particolare complessità i termini di risposta possono essere motivatamente prorogati. 2. 50 cittadini, titolari dei diritti di partecipazione, e le cui firme debbono essere autenticate dal segretario comunale o da suo delegato, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale. ART. 13 - ACCESSO AI DOCUMENTI 1. L'accesso ai documenti amministrativi del comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento. 2. In ogni caso vengono pubblicati attraverso il sito istituzionale del Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti: a) lo Statuto del Comune b) i regolamenti del Comune c) il bilancio annuale ed i relativi allegati d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune e) le deliberazioni adottate dal Consiglio, dalla Giunta comunale e le determinazioni approvate dai Responsabili dei servizi comunali; f) i provvedimenti del sindaco relativi alla nomina della giunta comunale e del vicesindaco, alle nomine in enti, aziende, istituzioni ed organismi interni, agli incarichi dirigenziali e a quelli di collaborazione esterna, alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. g) le dimissioni dalla carica di consigliere, assessore, sindaco, Presidente e Vicepresidente del Consiglio. h) i provvedimenti contenenti i criteri generali di organizzazione degli uffici, quelli riguardanti l’orario di servizio e di apertura al pubblico. i) i provvedimenti di individuazione e di assegnazione dei procedimenti amministrativi alle singole strutture, nonché quelli di individuazione dei responsabili dei procedimenti. ART. 17 - TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO 1. 350 cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età possono richieder e l’indizione di consultazioni referendarie su materie nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell’intera comunità. 2. Sono escluse dalla consultazione referendaria: a) il documento programmatico del Sindaco neo eletto; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 b) c) d) e) f) 251 le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone; gli atti relativi al personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali; il regolamento degli organi istituzionali; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi. 3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. 4. La stessa richiesta di referendum non può essere reiterata prima che siano trascorsi 3 anni dalla precedente consultazione. ART. 29 - FUNZIONI 1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri comunali secondo le disposizioni della Legge Regionale. 2. Rappresenta la comunità locale individuandone e interpretandone gli interessi generali; esercita su tutte le attività del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, il controllo politico amministrativo, verificando la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione. 3. Discute ed approva il documento programmatico del Sindaco, adotta gli atti ed i regolamenti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalle leggi e dallo Statuto. 3 bis. Nei casi espressamente previsti dalla legge nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni nonché gli organismi interni all’Amministrazione Comunale. 3 ter. Provvede, in ogni caso, alla nomina dei propri componenti in seno agli enti ed organismi di cui al comma precedente. 3 quater. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo e di indirizzo spettano al Consiglio Comunale: il conferimento della cittadinanza onoraria l’adozione di delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale l’approvazione di Protocolli di intenti da stipulare tra il Comune ed Enti o Istituzioni l’approvazione di gemellaggi con altri Comuni o realtà locali 4. Il Consiglio vota inoltre risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. 5. Con l'approvazione degli atti di sua competenza, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione definendo obiettivi da perseguire e tempi per il loro conseguimento. 6. Il Consiglio esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni ed assume i provvedimenti conseguenti ART.32 ter - FUNZIONI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio dirigendone i lavori secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento degli organi istituzionali, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni. 2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo. 3. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. 4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente si avvale dell’ufficio del segretario comunale. 5. Al Presidente del consiglio spetta, per ogni seduta del Consiglio Comunale, una indennità di presenza nella misura prevista dalla legge regionale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 252 ART. 40 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI 1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. 2. Essi sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. 3. Ciascun Consigliere, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento, ha diritto di: a) accedere ai documenti, acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti. b) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri organi. c) presentare domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. d) intervenire nelle discussioni, e) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale. 4. Ai consiglieri che non godono dell’indennità di carica, spetta un gettone di presenza nella misura e con le modalità fissate dalla legge regionale e dal relativo regolamento di esecuzione. 5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio comunale. Qualora, per motivate ragioni, non possano essere presenti, devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio o al Segretario generale, possibilmente prima dell’inizio di ogni seduta. ART. 42 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 2. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri assegnati. 3. Qualora il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, il Presidente può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di nove membri, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. 4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale con pieno diritto di parola, ma non concorrono a rendere valida la seduta. 5. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di piani, studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza. 6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, cura, coadiuvato dagli uffici, la stesura del verbale della seduta, rende qualora possibile il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri. 7. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario Comunale. 8. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali. ART. 45 bis – PROGETTI PRELIMINARI DI OPERE PUBBLICHE 1. Spetta al Consiglio l’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, qualora il quadro economico di spesa complessiva sia superiore ad euro 1.000.000. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 253 2. Salvo quanto stabilito al comma successivo, spetta altresì al Consiglio l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di importo superiore al limite indicato nel comma precedente, il cui progetto preliminare o definitivo non sia stato approvato dal Consiglio comunale. 3. I progetti di opere pubbliche indicati al comma precedente, i cui progetti preliminari sono stati approvati dalla Giunta comunale, sono approvati dal Consiglio qualora di valore superiore al limite fissato al primo comma e purché lo scostamento di spesa rispetto al progetto preliminare sia superiore al 30%. 4. Appartiene altresì alla competenza del Consiglio l’approvazione delle varianti progettuali di lavori pubblici di importo eccedente quello stabilito al primo comma, allorché l’importo di perizia superi di oltre il 30% quello autorizzato. 5. Nei casi previsti ai precedenti commi 2, 3 e 4 la competenza del Consiglio è limitata alla valutazione degli aspetti di competenza della progettazione preliminare. 6. E’ esclusa la competenza del Consiglio per l’approvazione di progetti su delega di altre amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici. ART. 46 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini in conformità allo statuto. 2. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrata eventualmente previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnico- amministrativa e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell’istruttoria e dal responsabile di ragioneria. 3. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese o alle riduzioni di entrata eventualmente previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità. 4. Le proposte di deliberazione ed i relativi allegati devono essere depositati presso la segreteria comunale contestualmente alla convocazione del Consiglio. ART. 48 bis - INDIRIZZI PER LE NOMINE 1. Entro 25 giorni dall’insediamento del sindaco il consiglio comunale deve approvare gli indirizzi generali in base ai quali il sindaco procederà alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune in enti, aziende, istituzioni e consorzi ed alla nomina dei membri negli organismi interni al comune che dalla legge non siano espressamente riservati al consiglio. 2. Gli indirizzi sono approvati a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 3. Gli indirizzi devono assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantire un’adeguata presenza di entrambi i generi nelle nomine. ART. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA 1. Il Consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, espresso per appello nominale, può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. 2. La mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri assegnati deve essere presentata al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, mediante deposito nella segreteria comunale. La mozione deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 254 ART. 52 - COMPOSIZIONE 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, compresi gli eventuali Assessori non Consiglieri nominati secondo le disposizioni della legge regionale. 2. Nella Giunta Comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi secondo le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale 3. Il sindaco può con propria determinazione revocare uno o più assessori e provvede alla loro surroga in ogni caso di cessazione. 4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo del comune. 5. Il sindaco dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva dell’avvenuta cessazione per qualsiasi causa di componenti la giunta unitamente al provvedimento di nomina dei sostituti. ART. 54 - COMPETENZE 1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune e, attraverso gli atti di sua competenza, opera, insieme al Sindaco per l’attuazione dei programmi approvati dal Consiglio. 2. Spetta alla giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto, del Sindaco o del segretario comunale. 3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza. 4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma di governo, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani. 5. Nell'ambito degli atti di amministrazione spetta in particolare alla Giunta Comunale: a) l'approvazione di progetti e perizie relativi alla gestione ordinaria dei servizi in economia e alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, nonché l'affidamento dei relativi lavori e forniture che non sia per legge o regolamento riservato alla competenza del segretario o dei responsabili degli uffici; b) l'affidamento a professionisti o a terzi di incarichi per progettazioni, studi, ricerche ed altre prestazioni professionali, finalizzati all'attuazione di programmi già approvati dal Consiglio Comunale o rientranti nella ordinaria gestione del patrimonio o dei servizi. c) salvo quanto disposto dall’art. 45 bis, l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste nei programmi generali, bilanci annuali e pluriennali o altri atti fondamentali approvati dal Consiglio ed in genere l'adozione di tutti i successivi atti di competenza dell'Amministrazione Comunale relativi alla realizzazione dell'opera fino al collaudo compreso. d) espropriazioni e acquisizioni di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche già approvate; e) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti e permute per rettifica e regolarizzazione di confini; f) trasferimenti immobiliari espressamente previsti nel bilancio di previsione, relativa relazione previsionale o in altro atto fondamentale del Consiglio. g) la determinazione della misura delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; h) la somministrazione e fornitura di beni e servizi anche a carattere continuativo, occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi comunali, che non rientrino nelle competenze del segretario o dei responsabili degli uffici; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 255 le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni ed ogni altro contratto che la legge non riservi espressamente alla competenza del consiglio, del segretario comunale o dei responsabili degli uffici. l) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali. m) le convenzioni con comuni ed altri enti pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti, né riguardino la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o la realizzazione di un'opera pubblica. n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso in cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile o amministrativo e comprese le transazioni che non impegnino il bilancio per gli esercizi successivi; la nomina del legale. o) la concessione di contributi non espressamente disciplinati da norme regolamentari i) ART. 58 - VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi. 2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. 4. Il comma 3 si applica anche al Segretario comunale. 5. Le deliberazioni vengono pubblicate e diventano esecutive nei termini stabiliti dalla legge. ART. 61 - COMPETENZE DEL SINDACO 1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa approvati dal Consiglio Comunale, promuove e coordina l'attività degli Assessori formulando ai medesimi le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune. 2. Assume le iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società ad influenza dominante pubblica locale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale, ferme restando le relative autonomie dirigenziali e gestionali; 3. Spetta inoltre al Sindaco: a) nominare e revocare gli assessori, con facoltà di ripartire gli affari fra i medesimi e di delegare anche la firma dei relativi atti; b) richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del consiglio comunale con la proposta degli argomenti da trattare; c) nominare, designare e revocare sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e consorzi, fatta salva la competenza del Consiglio a’ sensi dell’art. 29; d) nominare i membri delle commissioni ed organismi interni al comune non riservati al Consiglio a’ sensi dell’art. 29; e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario comunale. f) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi e altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali il cui corrispettivo sia predeterminato con tariffa, che lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario o altri funzionari comunali; g) rappresentare il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni pubbliche. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 256 presiedere la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale; i) stipulare i contratti rogati dal segretario comunale. l) nominare i responsabili degli uffici e servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione; m) impartire al segretario comunale le direttive generali per l’azione amministrativa. h) ART. 66 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 1. L'assunzione di pubblici servizi nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, come pure la trasformazione della forma di gestione di ciascun singolo servizio, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. 2. Nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione a terzi di servizi pubblici devono essere previste norme per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione, dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune, anche sulla contabilità e sui bilanci del concessionario, della tutela dei diritti dell'utenza. A parità di condizioni, nella scelta del concessionario saranno privilegiate le cooperative, le associazioni avente per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro. 3. Con la deliberazione di costituzione di azienda speciale è approvato anche il relativo statuto. 4. Qualora un servizio pubblico venga gestito in economia in forma continuativa, con regolamento devono essere definiti il funzionamento organizzativo della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale. 5. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene attuata privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di economicità, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore corrispondenza ai bisogni della collettività ed il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi stessi. ART. 80 - REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE 1. Il regolamento organico, attenendosi ai principi di cui al precedente articolo e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali, disciplina tra l'altro: a) l'individuazione delle strutture organizzative semplici e complesse, le loro funzioni e la relativa dotazione organica complessiva; b) le modalità per le verifiche e gli aggiornamenti periodici della pianta organica; c) le modalità per la fissazione dei parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire periodiche verifiche della efficienza degli uffici e dei servizi; d) le attribuzioni dei responsabili delle unità organizzative complesse; e) la competenza e la responsabilità per la resa dei pareri previsti dalla legge. f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari. ART. 86 - SEGRETARIO COMUNALE 1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco. 2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali. Cura la pubblicazione degli atti del Comune. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 257 3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale. 4. In assenza di figure dirigenziali esercita le funzioni di cui agli artt. 81, 82 e 83. 5. Roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente. 6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti. 7. Il Vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture complesse del Comune o la responsabilità di specifici progetti. ART. 92 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei membri assegnati. 2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, specificazione ed equilibrio economico. 3. Il bilancio, con i relativi allegati, è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica. 4. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli nonché della concreta capacità operativa dei Comune, in rapporto alle risorse disponibili. 5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del competente servizio finanziario. 6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 7. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati. 8. Il conto consuntivo, la relazione allegata e la relazione dei revisori del conto sono depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri, almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione del conto. IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAN ANDREA MOZ 258 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 B) Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 08.10.2013 STATUTO DEL COMUNE DI ALA PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 -RAPPRESENTANZA 1. Il comune di Ala rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia. 2. Il comune promuove e favorisce iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione, dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta europea dell’autonomia locale, il potere di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l’uso di risorse adeguate, di cui disporre liberamente. 3. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone e la bandiera tricolore nazionale, il cui uso è disciplinato dal regolamento. ART. 2 - PACE E SOLIDARIETA' 1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. 2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà fra le persone con particolare riguardo agli anziani, invalidi e portatori di handicap. 3. Il comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età e sesso. Il Comune promuove la solidarietà 1 259 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 della comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini. ART. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 1. 1.Il comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. 2. Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del proprio territorio, in relazione al particolare valore paesaggistico sia della zona di pianura che della fascia pedemontana e della zona di montagna, valorizzando la presenza agricola. 3. Salvaguarda l'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; privilegia investimenti che favoriscano il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile; favorisce la diffusione nella cittadinanza, del concetto di centralità ambientale, che deve trasformarsi in responsabilità collettiva. 4. Riconosce e afferma che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale, inalienabile e che l'acqua è un bene comune pubblico, privo di rilevanza economica e quindi non soggetto alle leggi di mercato. 5. Promuove l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e di una agricoltura sostenibile anche attraverso la valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali. 6. Valorizza le tradizioni culturali, la toponomastica e le consuetudini locali, stimolando la ricerca e favorendo le iniziative che fanno riferimento alle tradizioni storiche locali. ART. 4- SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonchè di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione. 2. Il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità. 2 260 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2 bis Il comune sostiene e valorizza la famiglia anche attraverso forme di coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione delle politiche a lei rivolte. 3. Il comune, nell'ambito della programmazione socio - economica, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà. 4. Il comune promuove e concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità locale, nonchè all'apertura della comunità stessa verso persone e gruppi di altre culture ed etnie. 5. Il Comune sostiene la formazione dei giovani favorendone l'educazione e la socializzazione adoperandosi contro ogni forma di violenza; valorizza il ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonchè il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione. ART. 5 - ATTIVITA' ECONOMICHE 1. Il comune favorisce l'equilibrato sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione ART. 6 - PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE 1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione sulla propria attività riconoscendola condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. ART. 7 - PROGRAMMAZIONE 1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori degli enti sovraordinati. ART. 8 - COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 3 261 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il comune favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità. 2. Nell'ambito delle proprie funzioni, il comune favorisce e promuove forme di cooperazione con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi. TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE ART. 9 - TITOLARITA' DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età. ART. 10 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE 1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del comune su questioni di interesse collettivo. Il sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione. Qualora le richieste rivestano particolare complessità i termini di risposta possono essere motivatamente prorogati. 2. 50 cittadini, titolari dei diritti di partecipazione, e le cui firme debbono essere autenticate dal segretario comunale o da suo delegato, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale. ART. 11 - CONSULTAZIONE 1. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, attiva forme di consultazione dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee e audizioni promosse dal sindaco, dalla giunta comunale, dalle competenti commissioni consiliari, dalla conferenza dei capigruppo e da 50 cittadini titolari dei diritti di partecipazione. 4 262 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ART. 12 - RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI 1. Il comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro. Il regolamento determina i criteri per la concessione di agevolazioni anche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonchè forme diverse di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie, che vanno evidenziate in apposito allegato al bilancio di previsione. 2. Le associazioni e le organizzazioni che usufruiscono di tali agevolazioni e delle diverse forme di contributo di cui al precedente comma sono inserite in un elenco, che viene pubblicato dal comune con cadenza annuale. 3. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il comune può stipulare con esse specifiche convenzioni di durata massima biennale, eventualmente rinnovabili. 4. Il consiglio comunale può istituire apposite consulte per aree di attività o di interesse. Le delibere istitutive specificano le procedure di funzionamento delle consulte che esercitano anche funzioni propositive su specifici ambiti dell'attività comunale. ART. 13 - ACCESSO AI DOCUMENTI 1. L'accesso ai documenti amministrativi del comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento. 2. In ogni caso vengono pubblicati attraverso il sito istituzionale del Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti: a) lo Statuto del Comune b) i regolamenti del Comune c) il bilancio annuale ed i relativi allegati d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune e) le deliberazioni adottate dal Consiglio, dalla Giunta comunale e le determinazioni approvate dai Responsabili dei servizi comunali; f) i provvedimenti del sindaco relativi alla nomina della giunta comunale e del vicesindaco, alle nomine in enti, aziende, istituzioni ed organismi interni, agli incarichi dirigenziali e a quelli di collaborazione esterna, alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. g) le dimissioni dalla carica di consigliere, assessore, sindaco, Presidente e Vicepresidente del Consiglio. 5 263 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 h) i provvedimenti contenenti i criteri generali di organizzazione degli uffici, quelli riguardanti l’orario di servizio e di apertura al pubblico. i) i provvedimenti di individuazione e di assegnazione dei procedimenti amministrativi alle singole strutture,nonchè quelli di individuazione dei responsabili dei procedimenti. ART. 14 - ACCESSO AI SERVIZI 1. Il Comune favorisce l'accesso ai servizi ed il loro decentramento nei modi ritenuti più idonei anche mediante l'individuazione di apposito ufficio per le relazioni con il pubblico. 2. Il comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi. ART. 15 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge. 2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge. ART. 16 - REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 1. Il consiglio comunale adotta il regolamento della partecipazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. CAPO II - REFERENDUM ART. 17 - TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO 1. 350 cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età possono richiedere l’indizione di consultazioni referendarie su materie nele quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell’intera comunità. 2. Sono escluse dalla consultazione referendaria: 6 264 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 a) il documento programmatico del Sindaco neo eletto; b) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone; c) gli atti relativi al personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali; d) il regolamento degli organi istituzionali; e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; f) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi. 3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. 4. La stessa richiesta di referendum non può essere reiterata prima che siano trascorsi 3 anni dalla precedente consultazione. ART. 18 -MODALITA' 1. La proposta di referendum deve essere articolata in modo breve, chiaro e preciso in modo da risultare facilmente intellegibile. 2. La proposta può essere depositata presso la segreteria comunale, che ne rilascia ricevuta, da un comitato promotore composto da non meno di 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. Nei 10 giorni successivi la proposta è sottoposta al comitato di cui al successivo articolo 19 che esprime un motivato giudizio preliminare di ammissibilità. In sede di giudizio di ammissibilità può essere richiesto al Comitato dei promotori di modificare il testo della proposta al fine di una maggior chiarezza e comprensione. 4. Il giudizio di ammissibilità deve essere comunicato al comitato promotore entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta nella segreteria comunale. 5. Qualora la proposta risulti ammissibile il comitato promotore, provvede entro 30 giorni al deposito delle prescritte firme autenticate presso la segreteria comunale. 6. Il Comitato di esperti esprime il giudizio di ammissibilità definitiva sulla proposta di referendum entro 20 giorni dalla presentazione delle richieste sottoscrizioni. 7. Qualora la richiesta di referendum sia già stata sottoposta a giudizio preliminare di ammissibilità ai sensi del precedente comma 3°, il nuovo giudizio avrà ad oggetto esclusivamente la regolarità degli adempimenti successivi, salvo che nel 7 265 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 frattempo non siano intervenute modifiche legislative o statutarie incidenti sull'oggetto del referendum. 8. In sede di giudizio definitivo di ammissibilità può essere assegnato al comitato dei promotori o al primo firmatario della proposta, un termine non superiore a 10 giorni, per l'eventuale regolarizzazione od integrazione della documentazione. ART. 19 - COMITATO DI ESPERTI 1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 18 il Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati elegge un comitato di esperti composto da n. 3 persone, dotate di specifica preparazione giuridico amministrativa. 2. Non possono far parte del comitato il Sindaco, i consiglieri e gli assessori comunali. ART. 20 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM Il regolamento disciplina, attenendosi a criteri di semplificazione del procedimento, il funzionamento del comitato di esperti competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità del referendum, le modalità per la raccolta delle firme, per il procedimento elettorale preparatorio, per l'espressione del voto e la proclamazione del risultato. ART. 21 - EFFETTI DEL REFERENDUM Il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il relativo argomento. CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO ART. 22 - ISTITUZIONE E FUNZIONI 1. Presso il Comune di Ala è attivato l'istituto del Difensore Civico. 2. Il Consiglio Comunale decide se procedere alla nomina di un proprio Difensore civico o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge. 3. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dei diritti dei cittadini. 8 266 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune. ART. 23 - REQUISITI PER L'ELEZIONE 1. Il difensore civico comunale è eletto tra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza e obiettività di giudizio. 2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica elettiva e con l'esercizio di qualsiasi pubblico ufficio avente compiti di vigilanza e tutela sul Comune. E inoltre incompatibile chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano ammini stratori, segretario o funzionari del Comune. 3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. ART. 24 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA 1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. E' eletto il candidato che ha riportato la maggioranza di voti dei membri assegnati al Comune. 2. Sono candidati alla carica di difensore civico i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 23, presentati da almeno 50 cittadini titolari del diritto di partecipazione, le cui firme devono essere autenticate dal segretario comunale o da suo delegato. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature. 3. Il difensore civico dura in carico quanto il consiglio comunale, e comunque fino alla elezione del successore ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. ART. 25 - AMBITO DELL'INTERVENTO 1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o servizi del comune, degli enti, delle aziende ed istituzioni ad esso collegati e dei concessionari dei servizi comunali. 2. I membri del Consiglio non possono proporre istanze al difensore civico. 9 267 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 3. Il difensore civico esercita le sue funzioni di iniziativa propria o di cittadini singoli o associati. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte dal regolamento. 4. Al difensore civico è assegnato quanto necessario per il buon funzionamento del suo ufficio. ART. 26 - POTERI 1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico può richiedere al responsabile del servizio interessato o al responsabile del procedimento copia di documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Il Difensore Civico segnala all'Amministrazione gli abusi, le carenze, le negligenze e le disfunzioni riscontrate, chiedendo i provvedimenti del caso e proponendo eventualmente il riesame della decisione assunta. 2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge. ART. 27 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività. 2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta. 3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale. 4. Il difensore civico, entro il 30 giugno di ogni anno, sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. 5. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità. ART. 28 INDENNITA' 1. Al difensore civico spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio. ed il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della sua funzione. 10 268 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 TITOLO II ORGANI DEL COMUNE CAPO I° - IL CONSIGLIO COMUNALE SEZIONE I^ - FUNZIONI ART. 29 - FUNZIONI 1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri comunali secondo le disposizioni della Legge Regionale. 2. Rappresenta la comunità locale individuandone e interpretandone gli interessi generali; esercita su tutte le attività del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, il controllo politico amministrativo, verificando la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione. 3. Discute ed approva il documento programmatico del Sindaco, adotta gli atti ed i regolamenti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalle leggi e dallo Statuto. 3 bis. Nei casi espressamente previsti dalla legge nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni nonchè gli organismi interni all’Amministrazione Comunale. 3 ter. Provvede, in ogni caso, alla nomina dei propri componenti in seno agli enti ed organismi di cui al comma precedente. 3 quater. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo e di indirizzo spettano al Consiglio Comunale: - il conferimento della cittadinanza onoraria - l’adozione di delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale - l’approvazione di Protocolli di intenti da stipulare tra il Comune ed Enti o Istituzioni - l’approvazione di gemellaggi con altri Comuni o realtà locali 4. Il Consiglio vota inoltre risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. 11 269 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 5. Con l'approvazione degli atti di sua competenza, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione definendo obiettivi da perseguire e tempi per il loro conseguimento. 6. Il Consiglio esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni ed assume i provvedimenti conseguenti Art. 30 - REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI Il Consiglio comunale adotta il Regolamento per gli Organi Istituzionali, comprendente anche il Regolamento interno del Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. SEZIONE II - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE ART. 31 - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, i Gruppi consiliari, le Commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo. ART. 32 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE 1. Il consiglio comunale è presieduto, ad eccezione della prima seduta, dal Presidente del consiglio. In caso di sua assenza od impedimento il consiglio è presieduto dal vicepresidente e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, dal consigliere presente più anziano di età. ART. 32 bis ELEZIONE DEL PRESIDENTE 1. Il presidente è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno, nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione a scrutinio segreto. 2. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, l’elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro cinque giorni dalla prima. Qualora anche nella seconda adunanza nessun candidato abbia ottenuto la richiesta maggioranza si procede, nella stessa seduta, a nuova votazione ed è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. 12 270 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 3. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, si procede nella stessa seduta ad altra votazione nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età. 4. Successivamente con le stesse modalità, ma in unica seduta, si procede all’elezione del vicepresidente. 5. L’elezione del presidente e del vicepresidente immediatamente dopo la convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali. avviene 6. Il Sindaco e gli assessori sono ineleggibili alla carica di Presidente e Vicepresidente. 7. Il Presidente ed il vicepresidente possono essere revocati su proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei membri assegnati. La proposta è approvata, mediante votazione palese, se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati. Il presidente ed il vicepresidente possono partecipare alla votazione, ma non presiedere la seduta che tratta la proposta di loro revoca. 8. Le dimissioni dalla carica di presidente e vicepresidente, presentate per iscritto, sono efficaci dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili. Alla loro sostituzione il Consiglio deve provvedere nella prima seduta. ART.32 ter - FUNZIONI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio dirigendone i lavori secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento degli organi istituzionali, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni.. 2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo. 3. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. 4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente si avvale dell’ufficio del segretario comunale. 5. Al Presidente del consiglio spetta, per ogni seduta del Consiglio Comunale, una indennità di presenza nella misura prevista dalla legge regionale. ART. 33 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI 1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare. 2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri. 3. I consiglieri comunali, entro 10 gg. dall'entrata in carica, comunicano per iscritto alla segreteria comunale il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere Capogruppo. Con le stesse modalità dovrà essere comunicata ogni successiva variazione. 4. I consiglieri che non possano costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto. 13 271 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 5. Ciascun gruppo elegge un presidente; in assenza del capogruppo, è considerato tale il vicecapogruppo, ove indicato, o il consigliere anziano di ciascun gruppo. ART. 34 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 1. La conferenza dei Capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi consiliari e dal Presidente del Consiglio che la presiede. 2. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio. 3. Il Presidente del Consiglio può avvalersi della conferenza dei capigruppo per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale. 4. Il consiglio comunale, nell'ambito delle proprie competenze, può affidare, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, specifici compiti alla conferenza dei capigruppo. ART. 35 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di propria competenza. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con regolamento dal consiglio comunale. 2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi. Ai lavori partecipano esperti esterni al consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento degli organi istituzionali. 3. I Gruppi designano e comunicano al Presidente del Consiglio i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma o dalla seduta di convalida degli eletti. 4. La conferenza dei Capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta. 5. Il Presidente del Consiglio iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All'elezione si provvede con voto palese. 6. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento. 14 272 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 7. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Il Sindaco e gli Assessori, se richiesti, debbono partecipare alle riunioni senza diritto di voto,. 8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento. ART. 36 - COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO 1. E' costituita la "Commissione per lo Statuto e per il Regolamento degli Organi Istituzionali", composta da un rappresentante per ogni Gruppo che intenda aderirvi, con il compito di interpretare lo Statuto ed il Regolamento nonchè di esprimere pareri sulle proposte di modifica degli atti medesimi. ART. 37 - COMMISSIONI DI STUDIO 1. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni per lo studio, la valutazione e l'impostazione di regolamenti, interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. 2. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere, il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio, la composizione e le modalità di funzionamento. SEZIONE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ART. 38 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI 1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell'assemblea dei consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata dal Consigliere più anziano di età e da questi presieduta. 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3. Non si fa luogo all'elezione del Presidente del Consiglio se non dopo aver provveduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri. 15 273 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ART. 40 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI 1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. 2. Essi sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. 3. Ciascun Consigliere, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento, ha diritto di: a) accedere ai documenti, acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti. b) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri organi. c) presentare domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. d) intervenire nelle discussioni, e) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale. 4. Ai consiglieri che non godono dell’indennità di carica, spetta un gettone di presenza nella misura e con le modalità fissate dalla legge regionale e dal relativo regolamento di esecuzione. 5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio comunale. Qualora, per motivate ragioni, non possano essere presenti, devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio o al Segretario generale, possibilmente prima dell’inizio di ogni seduta.. ART. 41 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni nonchè l’elenco degli argomenti da trattare, formulato sulla base delle proposte compiutamente istruite presentate dal Presidente stesso, dal Sindaco, dalla Giunta e da qualsiasi consigliere. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è inviato ai membri del Consiglio ed agli Assessori non consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione viene inviato 24 ore prima della seduta. Contestualmente all'invio, l'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo comunale e adeguatamente pubblicizzato. 2. L’adunanza del consiglio,per la trattazione degli argomenti richiesti, deve aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta: a) del sindaco b) di 1/5 dei consiglieri 16 274 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) di iniziativa popolare di cui all’art.10 - 2° co mma La richiesta deve indicare gli argomenti da trattare. Nei casi di cui alle lettere b) e c), qualora la richiesta abbia ad oggetto l’adozione di atti deliberativi dovrà essere accompagnata da quanto indicato nell’art.46 comma 3°. Eventuali altri argomenti iscritti all’ordine del giorno seguono quelli oggetto della richiesta di cui al presente comma 3. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del Presidente del Consiglio, adeguatamente pubblicizzata, sentiti i capigruppo consiliari, e, comunque, sempre nell'ambito del territorio comunale. 4. Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione di proposte di iniziativa consiliare, alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni e ordini del giorno. E' data comunque priorità agli argomenti proposti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, in attuazione di scadenze o obblighi di legge. ART. 42 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 2. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri assegnati. 3. Qualora il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, il Presidente può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di nove membri, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. 4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale con pieno diritto di parola, ma non concorrono a rendere valida la seduta. 5. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonchè funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di piani, studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza. 6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, cura, coadiuvato dagli uffici, la stesura del verbale della seduta, rende qualora possibile il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri. 7. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario Comunale. 17 275 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 8. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali. ART. 43 - VOTAZIONI 1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano la votazione per appello nominale. 3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su persone avvengono a scrutinio segreto. Nel caso in cui è prevista la rappresentanza della minoranza, la votazione ha luogo a scrutinio segreto con voto limitato. 4. La votazione può avvenire anche mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto. 5. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto. ART. 44 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. 2. Nelle votazioni palesi, i membri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. 3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per determinare il numero dei presenti. 4. Nelle votazioni palesi ed a scrutinio segreto, i membri che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, ma si computano in quello necessario per la validità della seduta. 5. I membri del Consiglio e gli Assessori non Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dalla sala delle sedute nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. 6. Il comma 5 si applica anche al Segretario Comunale. 18 276 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ART. 45 - ELEZIONI E REVOCA DI PERSONE 1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 2. Qualora si debbano designare uno o più consiglieri comunali, il consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità. 3. Negli altri casi, le candidature sono presentate al Presidente del Consiglio in forma scritta, da parte dei gruppi consiliari e di chiunque abbia diritto di iniziativa secondo lo statuto, entro il termine, non inferiore e quindici giorni, indicato dal Presidente stesso in apposito avviso che viene esposto all'albo pretorio e comunicato ai capigruppo consiliari. L'avviso indica anche i requisiti e l'eventuale documentazione che deve corredare la candidatura. 4. Prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio, le candidature sono esaminate dalla segreteria comunale, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti prescritti. 5. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza della minoranza e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 6. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza. 7. La revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito comunale, ovvero da esso dipendenti o controllati la cui nomina sia di competenza del Consiglio, è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati, espresso in forma palese e per appello nominale. ART. 45 bis – PROGETTI PRELIMINARI DI OPERE PUBBLICHE 1.Spetta al Consiglio l’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, qualora il quadro economico di spesa complessiva sia superiore ad euro 1.000.000. 19 277 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2.Salvo quanto stabilito al comma successivo, spetta altresì al Consiglio l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di importo superiore al limite indicato nel comma precedente, il cui progetto preliminare o definitivo non sia stato approvato dal Consiglio comunale. 3.I progetti di opere pubbliche indicati al comma precedente, i cui progetti preliminari sono stati approvati dalla Giunta comunale, sono approvati dal Consiglio qualora di valore superiore al limite fissato al primo comma e purchè lo scostamento di spesa rispetto al progetto preliminare sia superiore al 30%. 4.Appartiene altresì alla competenza del Consiglio l’approvazione delle varianti progettuali di lavori pubblici di importo eccedente quello stabilito al primo comma, allorché l’importo di perizia superi di oltre il 30% quello autorizzato. 5.Nei casi previsti ai precedenti commi 2, 3 e 4 la competenza del Consiglio è limitata alla valutazione degli aspetti di competenza della progettazione preliminare. 6.E’ esclusa la competenza del Consiglio per l’approvazione di progetti su delega di altre amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici. SEZIONE IV - ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO ART. 46 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini in conformità allo statuto. 2. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrata eventualmente previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnico- amministrativa e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell’istruttoria e dal responsabile di ragioneria. 3. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese o alle riduzioni di entrata eventualmente previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità. 20 278 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 4. Le proposte di deliberazione ed i relativi allegati devono essere depositati presso la segreteria comunale contestualmente alla convocazione del Consiglio. ART. 47 - VOTAZIONE DELLE PROPOSTE 1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento degli organi istituzionali, il quale può prevedere, altresì, speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi. 2. Quando lo richieda il proponente, il Consiglio Comunale si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che il proponente stesso abbia dichiarato di accogliere. SEZIONE V - RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE ART. 48 - INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 1. Nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, dopo la nomina del presidente e vicepresidente del consiglio, il sindaco comunica i nominativi del vicesindaco e degli assessori ed espone la proposta programmatica degli indirizzi generali di governo per la durata del mandato. 2. Nella medesima seduta o in altra successiva, gli indirizzi generali di governo sono discussi ed approvati con voto palese ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Con la stessa maggioranza vengono approvate eventuali modifiche agli indirizzi generali di governo. 3.Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l’attività del consiglio, del sindaco, della giunta. ART. 48 bis - INDIRIZZI PER LE NOMINE 1. Entro 25 giorni dall’insediamento del sindaco il consiglio comunale deve approvare gli indirizzi generali in base ai quali il sindaco procederà alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune in enti, aziende, istituzioni e consorzi ed alla nomina dei membri negli organismi interni al comune che dalla legge non siano espressamente riservati al consiglio. 21 279 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2. Gli indirizzi sono approvati a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 3. Gli indirizzi devono assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantire un’adeguata presenza di entrambi i generi nelle nomine. ART. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA 1. Il Consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, espresso per appello nominale, può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. 2. La mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri assegnati deve essere presentata al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, mediante deposito nella segreteria comunale. La mozione deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. CAPO II° - LA GIUNTA COMUNALE ART. 52 - COMPOSIZIONE 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, compresi gli eventuali Assessori non Consiglieri nominati secondo le disposizioni della legge regionale. 2. Nella Giunta Comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi secondo le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale 3. Il sindaco può con propria determinazione revocare uno o più assessori e provvede alla loro surroga in ogni caso di cessazione. 4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo del comune. 5. Il sindaco dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva dell’avvenuta cessazione per qualsiasi causa di componenti la giunta unitamente al provvedimento di nomina dei sostituti. ART. 53 - ASSESSORE ANZIANO 1. E' Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto, l'Assessore più anziano di età che ricopra la carica di consigliere comunale. 22 280 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2. In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore anziano, è considerato tale l'Assessore presente in possesso dei requisiti di cui al comma 1. ART. 54 - COMPETENZE 1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune e, attraverso gli atti di sua competenza, opera, insieme al Sindaco per l’attuazione dei programmi approvati dal Consiglio. 2. Spetta alla giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto, del Sindaco o del segretario comunale. 3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza. 4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma di governo, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani. 5. Nell'ambito degli atti di amministrazione spetta in particolare alla Giunta Comunale: a) l'approvazione di progetti e perizie relativi alla gestione ordinaria dei servizi in economia e alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, nonchè l'affidamento dei relativi lavori e forniture che non sia per legge o regolamento riservato alla competenza del segretario o dei responsabili degli uffici; b) l'affidamento a professionisti o a terzi di incarichi per progettazioni, studi, ricerche ed altre prestazioni professionali, finalizzati all'attuazione di programmi già approvati dal Consiglio Comunale o rientranti nella ordinaria gestione del patrimonio o dei servizi. c) salvo quanto disposto dall’art. 45 bis, l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste nei programmi generali, bilanci annuali e pluriennali o altri atti fondamentali approvati dal Consiglio ed in genere l'adozione di tutti i successivi atti di competenza dell'Amministrazione Comunale relativi alla realizzazione dell'opera fino al collaudo compreso. d) espropriazioni e acquisizioni di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche già approvate; e) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti e permute per rettifica e regolarizzazione di confini; 23 281 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 f) trasferimenti immobiliari espressamente previsti nel bilancio di previsione, relativa relazione previsionale o in altro atto fondamentale del Consiglio. g) la determinazione della misura delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; h) la somministrazione e fornitura di beni e servizi anche a carattere continuativo, occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi comunali, che non rientrino nelle competenze del segretario o dei responsabili degli uffici; i) le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni ed ogni altro contratto che la legge non riservi espressamente alla competenza del consiglio, del segretario comunale o dei responsabili degli uffici. l) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali. m) le convenzioni con comuni ed altri enti pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, nè richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti, nè riguardino la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o la realizzazione di un'opera pubblica. n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso in cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile o amministrativo e comprese le transazioni che non impegnino il bilancio per gli esercizi successivi; la nomina del legale. o) la concessione di contributi non espressamente disciplinati da norme regolamentari ART. 55 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO La Giunta Comunale si riunisce, su convocazione del sindaco con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. ART. 56 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE 1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale. 2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Esse sono presiedute dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il Vicesindaco, la Giunta Comunale è presieduta dall'Assessore anziano. 3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. 24 282 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 4. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario che vi può prendere la parola in relazione alle proprie competenze. Il segretario, coadiuvato dagli uffici, provvede alla stesura del verbale della seduta che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. In riferimento a specifici argomenti in discussione, la Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. ART. 57 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE Le proposte di deliberazione vengono presentate per iscritto, debitamente e compiutamente istruite dai responsabili degli uffici comunali, corredate dei pareri ed attestazioni richiesti dalla legge . ART. 58 - VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi. 2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. 4. Il comma 3 si applica anche al Segretario comunale. 5. Le deliberazioni vengono pubblicate e diventano esecutive nei termini stabiliti dalla legge. ART. 59 - GLI ASSESSORI 1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. 2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, in relazione al settore di attività loro affidato dal Sindaco. CAPO III° - IL SINDACO ART. 60 - FUNZIONI E DURATA DELLA CARICA 25 283 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 01. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le indicazioni dettate dalla legge regionale. 1. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo. 2. E' il legale rappresentante del Comune, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica - amministrativa del Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonchè all'esecuzione degli atti. 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco provvede a darne comunicazione entro tre giorni dall’avvenuta conoscenza, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta Provinciale. ART. 61 - COMPETENZE DEL SINDACO 1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politicoamministrativa approvati dal Consiglio Comunale, promuove e coordina l'attività degli Assessori formulando ai medesimi le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune. 2. Assume le iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società ad influenza dominante pubblica locale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale, ferme restando le relative autonomie dirigenziali e gestionali; 3. Spetta inoltre al Sindaco: a) nominare e revocare gli assessori, con facoltà di ripartire gli affari fra i medesimi e di delegare anche la firma dei relativi atti; b) richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del consiglio comunale con la proposta degli argomenti da trattare; c) nominare, designare e revocare sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e consorzi, fatta salva la competenza del Consiglio a’ sensi dell’art. 29; d) nominare i membri delle commissioni ed organismi interni al comune non riservati al Consiglio a’ sensi dell’art. 29; e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario comunale. 26 284 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 f) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi e altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali il cui corrispettivo sia predeterminato con tariffa, che lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario o altri funzionari comunali; g) rappresentare il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni pubbliche. h) presiedere la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale; i) stipulare i contratti rogati dal segretario comunale. l) nominare i responsabili degli uffici e servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione; m) impartire al segretario comunale le direttive generali per l’azione amministrativa. ART. 62 - IL VICESINDACO 1. Il Sindaco nomina un Assessore, che assume la qualifica di Vicesindaco, a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento. 2. La nomina non può essere conferita ad un Assessore non Consigliere comunale. 3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore anziano. ART. 63 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE 1. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l’adozione di atti attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento. 2. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al consiglio comunale nella prima seduta successiva e pubblicate all'albo comunale. ART. 64 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO 27 285 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale di governo agli Assessori, ai consiglieri, al Segretario comunale, a impiegati del Comune, nei limiti consentiti dalla legge. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CAPO I I SERVIZI PUBBLICI SEZIONE I - PRINCIPI ART. 65 - PRINCIPI 1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono organizzati e disciplinati in modo da garantire agli utenti la miglior qualità del servizio in base a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. 2. Laddove ne ravvisi l'opportunità il comune adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate con altri comuni al fine di ricavarne economie di scala e nell'interesse degli utenti. 3. Il Comune, favorisce e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia. 4. Il Comune garantisce l'informazione degli utenti sui loro diritti, condizioni e modalità di svolgimento del servizio e valorizza la partecipazione degli utenti stessi, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme associative di autorganizzazione. Nei regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio. 5. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici. 28 286 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ART. 66 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 1. L'assunzione di pubblici servizi nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, come pure la trasformazione della forma di gestione di ciascun singolo servizio, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. 2. Nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione a terzi di servizi pubblici devono essere previste norme per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione, dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune, anche sulla contabilità e sui bilanci del concessionario, della tutela dei diritti dell'utenza. A parità di condizioni, nella scelta del concessionario saranno privilegiate le cooperative, le associazioni avente per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro. 3. Con la deliberazione di costituzione di azienda speciale è approvato anche il relativo statuto. 4. Qualora un servizio pubblico venga gestito in economia in forma continuativa, con regolamento devono essere definiti il funzionamento organizzativo della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale. 5. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene attuata privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di economicità, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore corrispondenza ai bisogni della collettività ed il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi stessi. SEZIONE II - AZIENDE SPECIALI ART. 67 - COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI 1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può avvalersi di aziende speciali. Più servizi possono essere affidati e gestiti da una stessa azienda. 2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. ART. 68 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 287 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5 compreso il Presidente. Lo Statuto dell'Azienda stabilisce il numero dei componenti. 2. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra persone che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. 4. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione i membri del Consiglio Comunale ed assessori comunali, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda. 5. Non possono essere nominati Presidente coloro che hanno già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi. 6. Per la rimozione delle cause di incompatibilità sopravvenuta si applicano le disposizioni previste per i consiglieri comunali. ART. 69 - ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina. 2. Il Presidente è nominato insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. ART. 70 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI 1. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto al Sindaco e al Consiglio di amministrazione, quelle degli altri amministratori al Sindaco e al Presidente. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data del provvedimento del Sindaco di nomina dei sostituti che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. ART. 71 - REVOCA 1. Il Sindaco può revocare il Consiglio d’ Amministrazione o singoli componenti con provvedimento motivato. 30 288 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2. Entro 30 giorni il Sindaco provvede alla nomina dei sostituti. ART.72 - RAPPORTI CON IL COMUNE 1. Sono atti fondamentali dell'azienda il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e la relativa relazione, il conto consuntivo, la partecipazione a consorzi e a società di capitale. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sedute rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune. 3. Le proposte dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e la disciplina generale delle tariffe sono trasmessi dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda al Comune almeno 20 giorni prima dell'adozione. 4. Lo Statuto dell'azienda disciplina le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili e programmatori dell'azienda con quelli del Comune. 5. Tutti gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmessi al Comune entro 30 giorni dall'adozione. ART. 73 - NOMINA DEL DIRETTORE 1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto a termine di durata quinquennale, a seguito di pubblico concorso o per chiamata diretta previa adeguata selezione. 2. Al Direttore spetta la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda. 3. Il licenziamento del Direttore nel corso del quinquennio non può aver luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza. ART. 74 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO 1. Lo Statuto disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda in modo che essa si uniformi agli indirizzi del Consiglio comunale anche attraverso la costante vigilanza del Consiglio di Amministrazione, e deve ispirarsi ai principi di separazione tra poteri di indirizzo e controllo attribuiti al Consiglio di Amministrazione e i poteri di direzione e di responsabilità di gestione attribuiti al direttore. 2. Lo Statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti assegnati. 31 289 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 SEZIONE III - ISTITUZIONI ART. 75 - COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI 1. Per la gestione di servizi pubblici d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale il Comune può avvalersi di istituzioni. 2. Il Consiglio comunale approva, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il regolamento di ciascuna istituzione. 3. Con l'atto costitutivo, il comune determina le finalità, gli indirizzi e l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonchè il personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima. 4. Con il regolamento, il comune disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi; i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni all'istituzione, compresi quelli extracomunali; le modalità di utilizzo delle forme di volontariato o di convenzionamento per collaborazioni. 5. Il regolamento inoltre indica gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, i rapporti con la struttura amministrativa del comune, le modalità dei trasferimenti finanziari, di vigilanza e di verifica dei risultati, nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza e collaborazione. 6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica. 7. Le istituzioni possono disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento della loro attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse. 8. Il regolamento può prevedere deroghe alle disposizioni del regolamento organico del comune sul personale per rispondere a particolari esigenze connesse alle peculiarità dell'attività svolta dalle istituzioni. ART. 76 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 32 290 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5 compreso il Presidente. L'atto costitutivo stabilisce il numero dei . 2. Al Consiglio di Amministrazione dell'istituzione si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 68 commi 2, 3; 4, 5 e 6, ed agli artt. 69, 70 e 71. ART. 77 - NOMINA DEL DIRETTORE 1. Il Sindaco provvede alla nomina del direttore dell'istituzione scegliendolo fra il personale dipendente dall'Amministrazione comunale o mediante assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. 2. L'incarico è di norma conferito a tempo determinato per la durata di anni cinque e rinnovabile con provvedimento motivato. ART. 78 - SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUZIONE 1. Allo scioglimento dell'istituzione, il Consiglio Comunale provvede con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati. CAPO II - L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ART. 79 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI 1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune si ispira a principi di imparzialità, economicità, efficienza e trasparenza, finalizzati al buon andamento dell'attività amministrativa. 2. Il Regolamento di cui al successivo art. 80 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici; 33 291 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso; d) armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche; e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa; f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale. 3. Il Comune, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati, promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento e di addestramento del personale, per assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione. ART. 80 - REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE 1. Il regolamento organico, attenendosi ai principi di cui al precedente articolo e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali, disciplina tra l'altro: a) l'individuazione delle strutture organizzative semplici e complesse, le loro funzioni e la relativa dotazione organica complessiva; b) le modalità per le verifiche e gli aggiornamenti periodici della pianta organica; c) le modalità per la fissazione dei parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire periodiche verifiche della efficienza degli uffici e dei servizi; d) le attribuzioni dei responsabili delle unità organizzative complesse; e) la competenza e la responsabilità per la resa dei pareri previsti dalla legge. f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; ART. 81 - FUNZIONE DIRIGENZIALE 34 292 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 1. La funzione dirigenziale si caratterizza per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare, guidare e valorizzare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere. 2. La dirigenza partecipa alla individuazione degli obiettivi con attività istruttoria, di analisi e di proposta. E' titolare dell'attività di gestione dell'ente e ad essa spetta la direzione delle strutture organizzative, secondo il principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa della dirigenza. 3. I dirigenti utilizzano le risorse finanziarie risultanti dagli impegni di spesa, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con l'osservanza di criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficienza. 4. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, i dirigenti sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse assegnate nonché nell'individuazione dei beni strumentali necessari. I dirigenti sono inoltre responsabili del risultano dell'attività svolta dalle strutture cui essi sono preposti. 5. L’introduzione di figure dirigenziali nell’organizzazione degli uffici e dei servizi è subordinata al rispetto delle norme e dei contratti collettivi esistenti in materia. ART. 82 - COMPETENZE DI RILIEVO INTERNO 1. Appartiene in particolare alla funzione dirigenziale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento: a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive degli organi del Comune, nonché predisporre e coordinare i piani di lavoro della struttura diretta; b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi; c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune e del Segretario, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione; d) curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal Segretario; e) partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con le dovute autorizzazioni, a quelle esterne allo stesso; 35 293 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 f) concorrere a determinare gli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati; g) verificare i risultati conseguiti dalla struttura in rapporto agli obiettivi posti e vigilare sulle attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale in ogni fase, attraverso gli strumenti del controllo di gestione; h) emanare direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni; i) tenere i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla propria competenza. 2. I dirigenti provvedono a tutti gli adempimenti e ai controlli connessi alle prestazioni del personale assegnato, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia. 3. Il regolamento di contabilità disciplina l'assunzione da parte dei dirigenti degli impegni delle spese per l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi comunali, di quelle che conseguono a preesistenti obbligazioni ovvero derivino da altro atto emanato dagli organi del Comune. 4. I dirigenti curano che le entrate afferenti agli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente ed elaborano proposte per la politica tariffaria del Comune. ART. 83 - COMPETENZE DI RILIEVO ESTERNO 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 61, i dirigenti: - presiedono le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti nell'ambito della struttura diretta; - presiedono le commissioni di gara e stipulano i contratti secondo le disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti. 2. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte dei dirigenti delle competenze relative a: a) atti da emanarsi a richiesta dell'interessato, il cui rilascio non presupponga accertamenti e valutazioni discrezionali; b) atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, giusta le disposizioni vigenti, autenticazioni e legalizzazioni; c) atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi. 36 294 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 3. I regolamenti possono, per le materie di cui al precedente comma, attribuire ai dirigenti la facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni ai responsabili delle unità operative della struttura complessa. ART. 84 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE 1. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti ai dirigenti ed ai funzionari dal Sindaco, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentito il Segretario. 2. Al momento dell'accettazione dell'incarico il dirigente o il funzionario presenta al Sindaco il programma operativo che ritiene di essere in grado di svolgere con le risorse a disposizione, assumendosi le responsabilità conseguenti. 3. Il Sindaco, ove non condivida il programma, formula i propri rilievi all'incaricato, il quale nel termine di trenta giorni modifica il programma o formula le proprie osservazioni. La definitiva mancata approvazione del programma operativo comporta la revoca dell'incarico. 4. I dirigenti e i funzionari incaricati riferiscono periodicamente sull'attività svolta, secondo modalità stabilite dal Sindaco. 5. Gli incarichi di direzione hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. 6. Nel corso del quinquennio il Sindaco può tuttavia affidare ai dirigenti e ai funzionari, sentito il loro parere, incarichi di direzione diversi da quelli originariamente attribuiti, fermi restando i requisiti e il titolo di studio richiesti. All'assunzione del nuovo incarico il dirigente o il funzionario presenta al Sindaco le eventuali modifiche del programma operativo precedentemente approvato. 7. Il rinnovo dell'incarico è disposto sulla base della valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi ed al livello di efficienza raggiunto dalle strutture, nonché alle esigenze di mobilità. 8. Gli incarichi sono revocati o cessano prima della scadenza nei casi e modi previsti dalla legge. 9. Delle decisioni assunte ai sensi del presente articolo è informato il Consiglio comunale. ART. 85 - INCARICHI DI DIREZIONE DI UNITA' OPERATIVE TEMPORANEE 1. L'incarico di direzione di unità operativa temporaneamente costituita per il raggiungimento di specifici obiettivi è conferito, per la durata del progetto, al dirigente o funzionario dal Sindaco, sentito il Segretario. 37 295 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2. Le unità operative a tempo determinato possono comprendere dipendenti appartenenti a diverse strutture complesse. 3. L'incarico può essere revocato prima della scadenza secondo le regole generali o a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative. 4. Quando lo richiedano ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali di cui l'ente non dispone, il Sindaco può affidare l'incarico di direzione mediante contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, a persone estranee all'amministrazione, fermo restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire. ART. 86 - SEGRETARIO COMUNALE 1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco. 2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali. Cura la pubblicazione degli atti del Comune. 3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale. 4. In assenza di figure dirigenziali esercita le funzioni di cui agli artt. 81, 82 e 83. 5. Roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente. 6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti. 7. Il Vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture complesse del Comune o la responsabilità di specifici progetti. TITOLO IV - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE ART. 87 -. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE 38 296 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 1. Nel quadro dei propri obiettivi e fini ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con altre pubbliche amministrazioni e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato. 2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e unioni di Comuni. ART. 88 - CONVENZIONI 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1. 2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza dei membri assegnati. 3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione; specifica l'oggetto, i fini, la durata delle convenzioni, che possono essere rinnovate con le modalità di cui al secondo comma; individua le forme di consultazione fra le parti contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, l'eventuale affido del coordinamento organizzativo ed amministrativo e le modalità di recesso; disciplina gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione. 4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare, convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro. ART. 89 - PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA 1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio Comunale. 2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione. 3. Gli accordi prevedono in ogni caso: a) i soggetti partecipanti; 39 297 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento; c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; d) il piano finanziario, comprensivo dei costi delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti; e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori; f) le modalità di recesso; g) le conseguenze di eventuali inadempimenti; h) le eventuali procedure di arbitrato. ART. 90 - CONSORZI 1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia preferibile alle altre forme associative. 2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio. 3. Il Sindaco, o il suo delegato, uniforma la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi deliberati dal Consiglio . In occasione dell’approvazione degli atti di cui all’art. 72 comma 1, il Sindaco riferisce previamente al Consiglio Comunale al fine di consentire l’espressione di eventuali indirizzi. 4. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta. TITOLO V - LA GESTIONE FINANZIARIA ART. 91 - CRITERI GENERALI 1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali. 40 298 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari. 3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. 4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. 5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti. ART. 92 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei membri assegnati. 2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, specificazione ed equilibrio economico. 3. Il bilancio, con i relativi allegati, è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica. 4. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli nonchè della concreta capacità operativa dei Comune, in rapporto alle risorse disponibili. 5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del competente servizio finanziario. 6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 7. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati. 8. Il conto consuntivo, la relazione allegata e la relazione dei revisori del conto sono depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri, almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione del conto. 41 299 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 ART. 93 - POTERI DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il collegio dei revisori è incaricato della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e della revisione economico-finanziaria della gestione stessa; esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. 2. I revisori collaborano con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta e su quella degli altri organi e uffici cui è attribuita competenza specifica, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del comune. 3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. 4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del comune e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici. 5. Essi presentano al consiglio, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. 6. In sede di esame del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge. 7. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a specifici atti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione. 8. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione. TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 94 - REVISIONE DELLO STATUTO 42 300 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto. 2. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale. 3. L'iniziativa della proposta di modifica o revisione dello statuto può essere assunta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei Capigruppo, da un terzo dei consiglieri comunali assegnati e da almeno 200 cittadini titolari del diritto di partecipazione. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa. 4. Sulle proposte di modifica si esprime preventivamente la commissione consiliare permanente di cui all'art. 36 dello statuto. ART. 95 - REGOLAMENTI 1. Il regolamento degli organi istituzionali è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto. 2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto. ART. 96 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO Le disposizioni del presente statuto che rinviano per la loro applicazione a regolamenti attuativi, si intendono applicabili dalla data di approvazione dei relativi regolamenti. ART. 97 - RINVIO AI REGOLAMENTI Le disposizioni del presente statuto che rinviano al regolamento, senza ulteriori specificazioni, debbono interndersi riferite ai Regolamenti quali indicati nell'allegata tabella A) 43 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 301 86467 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 10 settembre 2013, n. 165 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 5873/2 C.C. Grigno. (F. 139 - 2012) Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.f. 5873/2 C.C. Grigno, dalla categoria dei Beni Demaniali a quella dei beni del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. IL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 302 86483 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 ottobre 2013, n. 234 Autorizzazione alla sclassificazione in C.C. Spormaggiore, della quota parte di 1/2 della p.f. 1461/1, la quota parte di, 181,00 mq (cortile) delle pp.mm. 1 e 2, 74,00 mq (parcheggio) e 16,00 mq (andito) della p.m. 1 della p.ed. 575. (F.187 – 2010) Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIALE E LOGISTICA omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, quota parte di 181,00 mq del piazzale(pp.mm. 1 – 2), 74,00 mq del parcheggio – tettoia (parte P.M. 1), 16,00 mq dell’andito (parte P.M. 1) e la quota di ½ della p.f. 1461/1 tutte in C.C. Spormaggiore dalla categoria Patrimonio Indisponibile, a quella del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. IL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 303 86487 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 23 ottobre 2013, n. 90 PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento della discarica d'inerti Val Camino" sito nel Comune di Civezzano - Progetto SCR-201337 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1. di stabilire che il progetto “Ampliamento della discarica d’inerti Val Camino” sito nel Comune di Civezzano, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre a procedimento di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: − (Comune di Civezzano) una volta completata la fase di asportazione e lavorazione del materiale porfirico giacente, secondo le previsioni del presente progetto esaminato, si dovrà provvedere allo smantellamento dell’impianto di frantumazione esistente e procedere alla realizzazione del nuovo alveo del rio Canova; − (Servizio Bacini montani) - la Ditta proponente dovrà chiedere una variante alla concessione a titolo oneroso n. 16/2012/S138 della quale è titolare per il mantenimento dell’utilizzo della p.f. 5995/1 e parte della p.f. 5996 C.C. Civezzano (rio Canova) posto che il progetto di ampliamento della discarica inerti esaminato differisce i termini previsti per il ripristino a cielo aperto del corso d’acqua; entro la scadenza dei nuovi termini di concessione (indicativamente entro il settimo semestre dall’inizio dei lavori, come da tavola 4 del progetto), dovrà essere presentato al Servizio Bacini montani il progetto esecutivo per la nuova inalveazione del rio Canova, redatto sulla base delle attuali previsioni progettuali adottando, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica; il sedime del nuovo alveo sarà acquisito nei beni del demanio idrico provinciale sulla base di specifico frazionamento; − (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) - la richiesta di autorizzazione allo scarico, da presentare alla U.O. Sportello delle autorizzazioni dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, dovrà essere corredata dal progetto di un impianto di trattamento atto a garantire, per le acque scaricate, i limiti di qualità prescritti all’allegato 1 del D.M. n. 260 del 2010 per i corsi d’acqua classificati come Stato chimico buono (tab. 1/A D.M. 260/2010) e Stato ecologico buono (tab.1/B D. M. 260/2010). In relazione alle sostanze potenzialmente presenti nel percolato, i limiti sono i seguenti: Cadmio: 0,15 μg/l; Mercurio e composti: 0,03 μg/l; Nichel e composti: 20 μg/l; Piombo e composti: 7,2 μg/l; Arsenico: 10 μg/l; Cromo totale: 7 μg/l; − (Azienda Provinciale per i Servizi sanitari - Servizio Geologico) - al fine di assicurare l’assoluta tutela delle acque del pozzo Sille che alimenta l’acquedotto potabile di Civezzano, le misure di mitigazione previste dovranno riguardare anche le aree di transito dei mezzi pesanti e della lavorazione del materiale: pertanto, il sistema di impermeabilizzazione del suolo mediante asfaltatura e la raccolta delle acque dovranno essere estesi a tali aree, e le acque raccolte fatte confluire al prescritto impianto di trattamento, prima dello smaltimento nel torrente Silla. In considerazione inoltre delle problematiche di ordine geologico e idrogeologico dell’area, risulta fondamentale che le opere di drenaggio e impermeabilizzazione della discarica vengano eseguite con la massima cura: la direzione dei lavori dovrà pertanto essere costantemente affiancata da un Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 304 geologo; si richiama infine il prosieguo del monitoraggio ambientale e delle attività di gestione della discarica, secondo quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo; − (Comune di Civezzano) il Piano di Sorveglianza e Controllo dovrà essere corretto con riferimento all’elenco delle particelle interessate all’attività di discarica (punti 4 e 4.1); il proponente dovrà inoltre attestare la proprietà o disponibilità di tutte le aree interessate dalle attività connesse con il progetto, compresa l’area occupata dalla prevista pista di accesso alla tramoggia posta a quota 482,00 m slm; tutte le strutture accessorie all’attività (magazzino, parcheggio, ufficio, area pesa, deposito temporaneo) dovranno essere collocate entro il limite dell’area oggetto di istanza di concessione edilizia in sanatoria e deroga; − (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - Comune di Civezzano) - la documentazione progettuale dovrà essere completata con il Piano Finanziario prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 36/2003 che dovrà considerare anche gli oneri necessari per il prescritto impianto di trattamento delle acque; − (Servizio Gestione strade): si richiama il pieno rispetto delle precedenti prescrizioni definite nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e delle successive fasi di controllo del progetto esecutivo, ai fini della stabilità globale del pendio: mantenimento di un franco orizzontale di 5 m al piede della terra armata costituente il rilevato stradale, pendenza del fronte di scavo lungo il pendio basale in detrito di porfido minore o uguale a 27°; le lavorazioni previste dovranno inoltre rimanere all’esterno della proprietà demaniale costituente la sede stradale e le acque provenienti da monte, e quindi anche quelle di sgrondo della strada provinciale, dovranno essere razionalmente regimate e smaltite; 2. di evidenziare, per quanto riguarda la richiesta di estensione del bacino d’utenza attualmente limitato al territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol secondo le previsioni del piano di settore vigente, che la presente fase di valutazione ambientale non ha evidenziato ostative rispetto alla possibilità di estensione dello stesso a tutto l’ambito provinciale che dovrà essere attuata ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg) prima del rilascio dei provvedimenti autorizzatori; 3. di specificare che permangono validi i contenuti e le disposizioni imposte con il provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2172 di data 29 agosto 2008 sul progetto preliminare: rimangono quindi in vigore le disposizioni in esso contenute, per quanto applicabili, nonché quelle disposte nella successiva fase di controllo di conformità del progetto esecutivo; 4. di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, sig. Giorgio Garbellini responsabile della gestione della discarica e tecnico ambientale della società Val Camino s.a.s. di Paoli Marino & C. con sede legale a Civezzano, Frazione S. Agnese 54, nonché ai seguenti servizi provinciali ed Enti intervenuti nel procedimento: Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Gestione strade, Servizio Opere stradali e ferroviarie, Servizio Geologico, Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna, U.O. Igiene pubblica e prevenzione ambientale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Agenzia provinciale per la depurazione, Comune di Civezzano, Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 305 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 306 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 307 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 308 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013 309