bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller
ANNO 65°
PARTE PRIMA E SECONDA
65. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DER
DELLA
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
44
29 ottobre 2013
29. Oktober 2013
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
Anno 2013
Jahr 2013
PARTE 1
1. TEIL
Decreti
Dekrete
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[86369]
[86369]
del 13 settembre 2013, n. 552/31.7
Criteri e modalità applicative della delibera
della Giunta provinciale n. 445 del
25/03/2013 “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei
prodotti biologici” ........................................ P.
vom 13. September 2013, Nr. 552/31.7
Kriterien und Modalitäten für die Anwendung der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem Gebiet der
ökologischen/biologischen Produktion und
der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen" ...........................
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
9
[86362]
[86362]
del 21 ottobre 2013, n. 29
Accompagnamento e assistenza abitativa
per anziani .................................................. P.
vom 21. Oktober 2013, Nr. 29
Begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren .........................................................
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
S.
9
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
16
[86489]
[86489]
del 24 ottobre 2013, n. 30
Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con
eliambulanze .............................................. P.
vom 24. Oktober 2013, Nr. 30
Verordnung zur Organisation des Landesflugrettungsdienstes ..................................
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
S. 16
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
35
[86490]
[86490]
del 24 ottobre 2013, n. 31
Delega di funzioni in materia contenziosa e
disciplina dell’Avvocatura della Provincia .. P.
vom 24. Oktober 2013, Nr. 31
Übertragung von Befugnissen in Streitsachen und Regelung der Anwaltschaft des
Landes .......................................................
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
S. 35
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
47
S. 47
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
2
[86363]
[86363]
del 8 ottobre 2013, n. 606/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario „Consorzio di irrigazione Nalles" - con sede nel
Comune di Nalles: variazione dello statuto P.
vom 8. Oktober 2013, Nr. 606/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Beregnungskonsortium Nals" – mit Sitz in der
Gemeinde Nals: Abänderung der Statuten
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
63
[86367]
[86367]
del 16 ottobre 2013, n. 1132/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Comune di Chienes (BZ) ............................ P.
vom 16. Oktober 2013, Nr. 1132/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Gemeinde Kiens (BZ) ................................
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
S. 63
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
77
S. 77
Provincia Autonoma di Trento
[86458]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg.
Modificazioni al decreto del Presidente
della Provincia 30 luglio 2008, n 29136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e
delle modalità di impiego dei combustibili
aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio
1987, n. 1-41/Leg.)). ................................... P.
80
[86491]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg.
Regolamento di attuazione dell'articolo 68,
comma 1, lettera d), della legge provinciale
4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di
criteri per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per la posa di cartelli e altri
mezzi pubblicitari. ....................................... P.
83
Deliberazioni
Beschlüsse
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[86383]
[86383]
del 23 settembre 2013, n. 1396
Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione di modifiche al piano urbanistico Delibere consiliari nn. 06 e 07 dell’11/04/
2013 ........................................................... P.
vom 23. September 2013, Nr. 1396
Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung
von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 06 und 07 vom 11.04. 2013
....................................................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
90
[86451]
[86451]
del 23 settembre 2013, n. 1398
Comune di Lagundo: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico comunale Delibere consiliari n. 16, 17 e 18 del 4
aprile 2013 .................................................. P.
vom 23. September 2013, Nr. 1398
Gemeinde Algund: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschlüsse Nr. 16, 17 und 18
vom 4. April 2013 .......................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
S. 90
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
92
S. 92
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
[86443]
[86443]
del 30 settembre 2013, n. 1418
Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
comune di Cermes, l'edificio abitativo
secondario e il rustico della residenza
"Balsan", pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C.
Cermes ....................................................... P.
vom 30. September 2013, Nr. 1418
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Tscherms, Nebenwohngebäude
und Wirtschaftsgebäude beim Ansitz "Baslan", Bpp. 78 und 642, in E.Zl. 37/I, K.G.
Tscherms ...................................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
95
[86423]
[86423]
del 30 settembre 2013, n. 1432
Comune di Villandro: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico nel C.C.
Villandro - Delibera consiliare n. 5 del
05/03/2013 ................................................. P.
vom 30. September 2013, Nr. 1432
Gemeinde Villanders: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan in der K.G.
Villanders - Ratsbeschluss Nr. 5 vom
05.03.2013 .................................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
S. 95
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
97
[86425]
[86425]
del 7 ottobre 2013, n. 1470
Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
comune di Ortisei, edificio "Col de Flam de
Sot", sito sulla p.ed. 190 in P.T. 126/I, C.C.
Ortisei ......................................................... P.
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1470
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde St.Ulrich, Gebäude "Col de Flam
de Sot", Bp. 190 in E.Zl. 126/I, K.G.
St.Ulrich .....................................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
S. 97
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
99
[86373]
[86373]
del 7 ottobre 2013, n. 1485
Comune di Bolzano: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico - Delibera
consiliare n. 28 del 14/05/2013 .................. P. 101
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1485
Gemeinde Bozen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss
Nr. 28 vom 14.05.2013 ..............................
[86440]
[86440]
del 7 ottobre 2013, n. 1490
Comune di Montagna: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico - Delibere
consiliari n. 12 del 17/04/2013 e n. 22 del
06/06/2013 ................................................. P. 103
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1490
Gemeinde Montan: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 12 vom 17.04.2013 und Nr.
22 vom 06.06.2013 ....................................
[86427]
[86427]
del 14 ottobre 2013, n. 1530
Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- pp.ed. 581 e 582 in P.T.37/II,
C.C. Gais, Comune di Gais ........................ P. 105
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1530
Aufhebung der DenkmalschutzbindungBpp. 581 und 582 in E.Zl.37/II, K.G. Gais,
Gemeinde Gais ..........................................
[86424]
[86424]
del 14 ottobre 2013, n. 1553
Comune di Funes: Approvazione di modifiche al piano urbanistico nel C.C. Funes Delibere consiliari n. 19 e 20 del 18/04/
2013 ........................................................... P. 107
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1553
Gemeinde Villnöss: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan in der K.G.
Villnöss - Ratsbeschlüsse Nr. 19 und 20
vom 18.04.2013 .........................................
[86495]
[86495]
del 14 ottobre 2013, n. 1554
Comune di Terento: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 10 del 16 aprile 2013 ................... P. 109
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1554
Gemeinde Terenten: Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 .............
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
S. 99
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 101
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 103
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 105
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 107
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 109
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
[86497]
[86497]
del 14 ottobre 2013, n. 1558
Comune di San Candido: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 16 del 2 aprile
2013 ........................................................... P. 111
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1558
Gemeinde Innichen: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April
2013 ...........................................................
[86492]
[86492]
del 14 ottobre 2013, n. 1559
Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione del piano delle zone di pericolo Delibera consiliare n. 35 del 28.08.2012 .... P. 113
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1559
Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - Ratsbeschluss Nr. 35 vom 28.08.2012 .................
[86372]
[86372]
del 21 ottobre 2013, n. 1576
Modifiche alla deliberazione della Giunta
Provinciale del 2.09.2013, nr. 1253 "Contributi per l'acquisizione di notizie da
un'agenzia di stampa - lp n. 6/02 – Approvazione dei criteri per l'applicazione dell'art. 9. ......................................................... P. 115
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1576
Abänderung des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253 "Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten
bei einer Presseagentur L.G. Nr. 6/02 Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von Art. 9. .........................................
[86438]
[86438]
del 21 ottobre 2013, n. 1587
Modifica dei criteri per la concessione di
contributi ad enti locali per l’adozione di
misure di protezione civile .......................... P. 117
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1587
Änderung der Kriterien für die Gewährung
von Beiträgen an örtliche Körperschaften
für die Durchführung von Zivilschutzmaßnahmen ......................................................
[86442]
[86442]
del 21 ottobre 2013, n. 1589
Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la
lotta alle fitopatie. Revoca della deliberazione n. 4367 del 17.12.2007. ................. P. 118
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1589
Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Widerruf des Beschlusses Nr. 4367
vom 17.12.2007. ........................................
[86381]
[86381]
del 21 ottobre 2013, n. 1596
Modifica della delibera n. 1837 del 28.11.
2011 e approvazione del nuovo avviso
pubblico per la presentazione delle
domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento
ai titoli universitari dell'area sanitaria del
gruppo delle professioni sanitarie riabilitative ...................................................... P. 125
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1596
Änderung des Beschlusses Nr. 1837 vom
28.11.2011 und Genehmigung der neuen
öffentlichen Bekanntmachung für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung
der Gleichwertigkeit der Studientitel nach
vorheriger Ausbildungsregelung in Bezug
auf die akademischen Titel im Gesundheitsbereich der Gruppe der Gesundheitsberufe im Rehabilitationsbereich ...............
[86484]
[86484]
del 21 ottobre 2013, n. 1597
Criteri di erogazione e modalità di gestione
dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare - revoca delibera 1206/2011 .............................................. P. 139
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1597
Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und
des regionalen Familiengeldes - Wiederruf
Beschluss 1206/2011 ................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
4
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 111
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 113
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 115
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 117
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 118
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 125
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 139
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
[86459]
[86459]
del 21 ottobre 2013, n. 1598
Concessione di sovvenzioni per l'apprendimento della seconda lingua - bando di
concorso per il periodo dal 1° ottobre 2013
al 30 settembre 2014 LP 18/88 .................. P. 147
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1598
Gewährung von Zuschüssen für das Erlernen der Zweitsprache - Wettbewerbsausschreibung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 LG
18/88 ..........................................................
[86448]
[86448]
del 21 ottobre 2013, n. 1604
Ricerca e innovazione - Legge provinciale
del 13.12.2006, n. 14 - Approvazione dei
criteri di attuazione ..................................... P. 159
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1604
Forschung und Innovation - Landesgesetz
vom 13.12.2006, Nr. 14 - Genehmigung
der Anwendungsrichtlinien ........................
[86441]
[86441]
del 21 ottobre 2013, n. 1605
Cassa Raiffeisen Silandro - Approvazione
della modifica dello statuto sociale ............. P. 203
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1605
Raiffeisenkasse Schlanders - Genehmigung der Statutenänderung .......................
[86446]
[86446]
del 21 ottobre 2013, n. 1606
Approvazione dei criteri per l'erogazione di
contributi finanziari relativi a percorsi di
formazione continua a domanda individuale in base alle Leggi provinciali n. 29/77
e n. 40/92. .................................................. P. 204
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1606
Genehmigung der Kriterien zur Vergabe
von finanziellen Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne der Landesgesetze
Nr. 29/77 und Nr. 40/92. ............................
[86494]
[86494]
del 21 ottobre 2013, n. 1643
Approvazione del programma previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 23
aprile 2013, n. 77 afferente l'utilizzo delle
risorse regionali di cui all'articolo 1 della
legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
Integrazione della deliberazione del 2
settembre 2013, n. 1306 ............................ P. 231
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1643
Genehmigung des Programms bezüglich
der Verwendung der Ressourcen der Region gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8, wie
vom Beschluss des Regionalausschusses
vom 23. April 2013, Nr. 77 vorgesehen.
Ergänzung des Beschlusses vom 2. September 2013, Nr. 1306 ...............................
[86496]
[86496]
del 21 ottobre 2013, n. 1644
Criteri per l’applicazione dell’agevolazione
IRAP per le nuove iniziative produttive ...... P. 234
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1644
Kriterien zur Anwendung der IRAPErleichterung für neu gegründete Unternehmen ......................................................
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 147
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 159
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 203
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 204
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
S. 231
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
Comuni in provincia di Bolzano
Gemeinden der Provinz Bozen
Comune di Valle di Casies
Gemeinde Gsies
[86461]
[86461]
del 30 settembre 2013, n. 26
Modifica dell'art. 15, comma 1 dello statuto
del Comune di Valle di Casies ................... P. 237
vom 30. September 2013, Nr. 26
Abänderung des Art. 15, Abs 1 der Satzung der Gemeinde Gsies .........................
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
5
S. 234
GEMEINDERATSBESCHLUSS
S. 237
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Provincia Autonoma di Trento
[86439]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 4 ottobre 2013, n. 2103
Approvazione di una variante al Piano
provinciale di utilizzazione delle sostanze
minerali ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7,
riguardante il territorio del Comune di
Albiano. ...................................................... P. 238
[86486]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2188
L.P. 29 agosto 1988, n. 28 - Progetto
preliminare "Programma degli interventi di
manutenzione e razionalizzazione delle
strutture esistenti sul ghiacciaio della Presena", nel Comune di Vermiglio, proposto
dalla società Carosello Tonale S.p.A.. Valutazione favorevole con prescrizioni. .... P. 240
[86364]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2211
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. – LEDRO - Variante
generale al piano regolatore generale per il
recupero del patrimonio edilizio montano
del territorio di Tiarno di Sopra –
APPROVAZIONE CON MODIFICHE –
prot. n. 303/13D. ........................................ P. 244
[86365]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2212
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI
CALLIANO: Variante al piano regolatore
generale conseguente all’approvazione del
piano attuativo n. 9 – APPROVAZIONE prot. n. 302/13D. ........................................ P. 245
[86366]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2213
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI
VERMIGLIO - Variante al piano regolatore
generale in adeguamento al Programma
degli interventi di manutenzione e
razionalizzazione degli impianti e delle
strutture esistenti sul ghiacciaio Presena –
APPROVAZIONE - prot. n. 304/13D. ......... P. 246
Comuni in provincia di Trento
Comune di Ala
[86488]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 8 ottobre 2013, n. 31
Approvazione modifiche allo Statuto
Comunale ................................................... P. 247
6
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Disposizioni - determinazioni
7
Bestimmungen
Provincia Autonoma di Trento
[86467]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 10 settembre 2013, n. 165
Autorizzazione alla sdemanializzazione
della p.f. 5873/2 C.C. Grigno. (F. 139 2012) .......................................................... P. 301
[86483]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 23 ottobre 2013, n. 234
Autorizzazione alla sclassificazione in C.C.
Spormaggiore, della quota parte di 1/2
della p.f. 1461/1, la quota parte di, 181,00
mq (cortile) delle pp.mm. 1 e 2, 74,00 mq
(parcheggio) e 16,00 mq (andito) della
p.m. 1 della p.ed. 575. (F.187 – 2010) ....... P. 302
[86487]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 23 ottobre 2013, n. 90
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3
del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 1311/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica
preliminare della significatività dell'impatto
ambientale del progetto "Ampliamento
della discarica d'inerti Val Camino" sito nel
Comune di Civezzano - Progetto SCR2013-37 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. ...................................................... P. 303
PARTE 2
2. TEIL
Ordinanze, sentenze e ricorsi
Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse
Stato - Provincia Autonoma di Bolzano
Staat - Autonome Provinz Bozen/Südtirol
[86493]
[86493]
del 8 ottobre 2013, n. 90
Impugnazione della legge provinciale della
Provincia Autonoma di Bolzano 19 luglio
2013, n. 11, recante "Norme in materia di
artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione
professionale, esercizi pubblici, aree
sciabili attrezzate, guide alpine – guide
sciatori, rifugi alpini, amministrazione del
patrimonio, trasporto pubblico di persone
nonché agevolazione per veicoli a basse
emissioni e provvidenze in materia di
radiodiffusione" pubblicata nel Bollettino
della Regione del 6 agosto 2013, n. 32,
supplemento 2. ........................................... P. 305
vom 8. Oktober 2013, Nr. 90
Anfechtung des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 19. Juli 2013,
Nr. 11, betreffend die "Bestimmungen auf
den Sachgebieten Handwerk, Industrie,
Verwaltungsverfahren,
Wirtschaftsförderung, Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und
Skiführer, Skischulen und Skilehrer,
Schutzhütten, Vermögensverwaltung und
öffentlicher Personennahverkehr sowie
Förderung für emissionsarme Fahrzeuge
und Rundfunkförderung" veröffentlicht im
Amtsblatt der Region am 6. August 2013,
Nr. 32, Beiblatt 2. .......................................
PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE CORTE
COSTITUZIONALE - RICORSO
VOM PRÄSIDENTEN DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFS VERFÜGTE VERÖFFENTLICHUNG - REKURS
S. 305
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
8
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
PARTE 1
1. TEIL
Deliberazioni
Beschlüsse
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[86444]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
[86444]
del 21 ottobre 2013 , n. 1585
Ordinamento provinciale dei 4° anni e dei
percorsi formativi per adulti della formazione professionale agricola, forestale e di
economia domestica per il raggiungimento
del diploma professionale
vom 21. Oktober 2013 , Nr. 1585
Rahmenlehrpläne der 4. Jahre und des 2.
Bildungswegs der land-, forst- und hauswirtschaftlichen Berufsbildung zur Erlangung des Berufsbildungsdiploms
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
9
86369
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 13. September 2013, Nr. 552/31.7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 13 settembre 2013, n. 552/31.7
Kriterien und Modalitäten für die Anwendung
der mit Beschluss der Landesregierung Nr.
445 vom 25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen"
Criteri e modalità applicative della delibera
della Giunta provinciale n. 445 del 25/03/2013
“Direttive in materia di produzione biologica e
dell’etichettatura dei prodotti biologici”
Mit Beschluss Nr. 445 vom 25. März 2013 hat die
Landesregierung Richtlinien zur Anwendung der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/
2008 der Kommission vom 5. September 2008
über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnisse festgelegt.
Con delibera n. 445 del 25 marzo 2013 la Giunta
provinciale ha definito le direttive applicative del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del
28 giugno 2007 e del regolamento (CE) n. 889/
2008 della Commissione del 5 settembre 2008,
relativi alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici.
Die Europäische Kommission hat mit der Mitteilung SG (2012) D/52687 die Konformität der obgenannten Richtlinien mit den Artikeln 8 und 9 der
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 erklärt.
Visto il parere favorevole espresso con comunicazione SG (2012) D/52687 dalla Commissione
europea inerente alla procedura di valutazione
della conformità ai sensi degli articoli 8 e 9 della
direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 della norma applicativa in questione.
Der oben erwähnte Beschluss der Landesregierung sieht vor, dass für die Umsetzung der in den
Artikeln 6, 16 und18, Absatz 2, sowie 19 und 20,
Absatz 1, vorgesehenen Bestimmungen der Landesrat oder die Landesrätin für Landwirtschaft
entsprechende Kriterien und Modalitäten festlegt.
La suddetta delibera della Giunta provinciale prevede, ai sensi degli articoli 6, 16 e 18 paragrafo 2,
nonché articoli 19 e 20 paragrafo 1, l’emanazione
da parte dell’Assessore o dell’Assessora provinciale all’agricoltura dei rispettivi criteri e delle rispettive modalità applicative.
Es ist erforderlich, für alle oben angeführten Bestimmungen entsprechende Kriterien und Modalitäten festzulegen.
L’emanazione dei criteri e modalità applicative è
necessaria per tutte le suddette disposizioni.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso
verfügt
DER LANDESRAT
FÜR LANDWIRTSCHAFT
die beiliegenden Kriterien und Modalitäten für die
Anwendung der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom 25. März 2013 genehmigten
„Richtlinien auf dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen“ zu genehmigen.
L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA
decreta
l’approvazione degli annessi criteri e modalità
applicative della delibera della Giunta provinciale
n. 445 del 25 marzo 2013 “Direttive in materia di
produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici”.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
DR. LUIS DURNWALDER
10
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DOTT. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
11
Kriterien und Modalitäten für die Anwendung der
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 445 vom
25. März 2013 genehmigten „Richtlinien auf dem
Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion
und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen“
Criteri e modalità applicative delle “Direttive in
materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici” approvate con delibera di Giunta provinciale n. 445 del 25 marzo 2013
1. Anwendungsbereich
1. Ambito di applicazione
1. Vorliegende Kriterien und Modalitäten regeln
gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 445
vom 25 März 2013, betreffend „Richtlinien auf
dem Gebiet der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen“ die Bereiche
laut den Artikeln 6, 16 und 18, Absatz 2, sowie 19
und 20, Absatz 1.
1. I presenti criteri e modalità disciplinano, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 445
del 25 marzo 2013, concernente “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura
dei prodotti biologici”, i settori di cui agli articoli 6,
16 e 18 paragrafo 2, nonché articoli 19 e 20 paragrafo 1.
2. Datenbanken
2. Banche dati
2.1 Um die Verfügbarkeit von ökologischen/biologischen Tieren, von ökologischem/
biologischem Bienenwachs und von ökologischem/biologischem vegetativem Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau überprüfen
zu können, werden eigene Bio-Datenbanken auf
freiwilliger Basis eingerichtet. Diese Datenbanken
enthalten von den Anbietern selbst zur Verfügung
gestellte Informationen über die Verfügbarkeit von
ökologischen/biologischen Tieren, von ökologischem/biologischem Bienenwachs und von ökologischem/biologischem vegetativem Vermehrungsmaterial und können auf der Internetseite
der Abteilung Landwirtschaft (www.provinz.bz.it/
landwirtschaft) eingesehen werden. Die Verfahrensweise, nach welcher die Anbieter die Informationen in die oben erwähnten Datenbanken
eintragen, ist auf der selben Internetseite beschrieben.
2.1 Al fine di verificare la disponibilità di animali
allevati con metodo biologico, di cera d’api biologica e di materiale di moltiplicazione vegetativa
delle specie frutticole e viticole ottenuto con il
metodo biologico vengono istituite specifiche
banche dati su base volontaria. Queste banche
dati sono costituite dalle informazioni provenienti
dai fornitori stessi sulla disponibilità di animali
biologici, di cera d’api biologica e di materiale di
moltiplicazione vegetativa biologico e sono consultabili sul sito internet della ripartizione agricoltura (www.provincia.bz.it/agricoltura). La procedura attraverso la quale i fornitori inseriscono le informazioni nelle suddette banche dati è descritta
sullo stesso sito internet.
2.2 Der Unternehmer, welcher Tiere in den Betrieb einstellen oder Bienenwachs oder vegetatives Vermehrungsmaterial für den Obst- und
Weinbau im Betrieb einsetzen möchte, muss deren Verfügbarkeit in den entsprechenden Datenbanken überprüfen. Wenn keine Verfügbarkeit
besteht, kann er seine Recherche durch den Ausdruck der Webseite, aus der die Nichtverfügbarkeit hervorgeht, dokumentieren.
2.2 L’operatore che voglia procurarsi degli animali, della cera d’api o del materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole è
tenuto a verificare tale disponibilità nelle specifiche banche dati e nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità, potrà documentare la propria
ricerca attraverso la stampa della pagina web da
cui si evinca tale indisponibilità.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
12
3. Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere
(Artikel 6, Absatz 2)
3. Origine degli animali non biologici
(articolo 6, paragrafo 2)
3.1 In einen ökologischen/biologischen Betrieb
dürfen ausschließlich ökologische/biologische
Tiere eingestellt werden. Nur wenn ökologische/
biologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl
zur Verfügung stehen und die Bedingungen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
erfüllt sind, können nichtökologische/nichtbiologische Tiere zu Zuchtzwecken in einen Betrieb
eingestellt werden.
3.1 In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati con metodo biologico. Qualora non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle
condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento
(CE) n. 889/2008, possono essere introdotti a fini
riproduttivi animali non biologici.
3.2 Unter Einhaltung der Verfahrensweise gemäß
Punkt 2.2 kann der Unternehmer nichtökologische/nichtbiologische Tiere in den Betrieb einstellen, sofern er die Prozentsätze gemäß Artikel 9,
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 einhält.
3.2 Nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.2
l’operatore potrà introdurre animali non biologici
rispettando le percentuali previste al paragrafo 3
dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 889/2008.
3.3 Die Kontrollstelle kann im Auftrag des Unternehmers bei der Abteilung Landwirtschaft um die
Genehmigung für die bei Erneuerung eines Bestands oder einer Herde erlaubte Erhöhung des
Prozentsatzes von nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren auf bis zu 40% gemäß Artikel 9,
Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ansuchen und verwendet dafür das Formblatt, das
auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft
verfügbar ist.
3.3 L’autorizzazione della ripartizione agricoltura
per l’aumento della percentuale massima fino al
40% di animali non biologici consentiti per il rinnovo del patrimonio ai sensi del paragrafo 4, articolo 9 del Regolamento (CE) n. 889/2008 può
essere richiesta dall’Organismo di controllo su
incarico dell’operatore tramite formale richiesta
utilizzando il modulo riportato sul sito internet
della ripartizione agricoltura.
4. Umstellung
(Artikel 16)
4. Conversione
(articolo 16)
4.1 Als Beginn des Umstellungszeitraums gemäß
Artikel 17, Absatz 1, Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gilt das Datum, mit welchem der Unternehmer den Beginn der ökologischen/biologischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 5 des Dekretes des Ministers für Landwirtschaft und Forstwesen vom 1. Februar 2012 Nr.
2049 über das SIB (Biologisches Informationssystem) gemeldet hat.
4.1 Per data d’inizio del periodo di conversione di
cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 834/2007 si intende la data in
cui l’operatore notifica l’inizio della propria attività
biologica tramite il SIB (Sistema Informativo Biologico) ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049.
4.2 Die Abteilung Landwirtschaft kann einen früheren Zeitraum als Teil des Umstellungszeitraums gemäß Artikel 36, Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 unter folgenden Voraussetzungen rückwirkend anerkennen:
4.2 La ripartizione agricoltura può riconoscere
retroattivamente come facenti parte del periodo di
conversione di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 889/2008 eventuali periodi
anteriori nei seguenti casi:
a)
a)
die betreffenden Parzellen fielen unter Maßnahmen des Entwicklungsprogramms für den
ländlichen Raum (ELR) der Autonomen Provinz Bozen, vorausgesetzt, diese Maßnahmen gewährleisten, dass Mittel, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zu-
le particelle interessate sono state oggetto di
misure definite nel Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di
Bolzano, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell’ambito della produzione biologica non sono stati
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
b)
gelassen sind, nicht auf diesen Parzellen
verwendet wurden, oder
es wird der Nachweis erbracht, dass die
betreffenden Parzellen während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren nicht mit
Mitteln behandelt wurden, die für die ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen
sind. Die Nachweise müssen die Art und
Weise der Bewirtschaftung der betreffenden
Flächen dokumentieren und von kompetenten öffentlichen Körperschaften oder von
Kontrollstellen für die ökologische/biologische
Produktion bestätigt werden.
13
utilizzati sulle particelle in questione; o
b)
viene comprovato che per un periodo di almeno tre anni le particelle interessate non
sono state trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica. Le prove
devono documentare la metodologia di conduzione delle superfici interessate e devono
essere confermate da istituzioni provinciali
competenti o da Organismi di controllo del
biologico.
4.3 Für das Ansuchen um Anerkennung eines
früheren Zeitraums als Teil der Umstellungszeit
muss das dafür vorgesehene Formblatt, das auf
der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft
verfügbar ist, verwendet werden.
4.3 La richiesta di riconoscimento retroattivo di un
periodo antecedente l’inizio del periodo di conversione va presentata utilizzando il modulo riportato sul sito internet della ripartizione agricoltura.
5. Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere
(Artikel 18, Absatz 2, Geflügel)
5. Uso di animali non biologici
(articolo 18, paragrafo 2, avicoli)
5.1 In einen ökologischen/biologischen Betrieb
darf ausschließlich ökologisches/biologisches Geflügel eingestellt werden. Nur wenn ökologisches/biologisches Geflügel nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht und die Bedingungen gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 erfüllt sind, kann nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in einen Betrieb
eingestellt werden.
5.1 In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente avicoli allevati in modo biologico.
Qualora non siano disponibili avicoli biologici in
numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni
di cui all’articolo 42 del Regolamento (CE) n.
889/2008, possono essere introdotti avicoli non
biologici.
5.2 Die Kontrollstelle kann im Auftrag des Unternehmers bei der Abteilung Landwirtschaft um die
Genehmigung für die Einstellung von nichtökologischem/nichtbiologischem Geflügel, das weniger
als 3 Tage oder weniger als 18 Wochen alt ist,
ansuchen und verwendet dafür das Formblatt,
das auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft verfügbar ist.
5.2 L’autorizzazione della ripartizione agricoltura
all’introduzione di avicoli allevati in modo non
biologico con età inferiore a tre giorni o con età
inferiore a 18 settimane può essere richiesta
dall’Organismo di controllo su incarico dell’operatore, utilizzando il modulo riportato sul sito
internet della ripartizione agricoltura.
6. Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem Bienenwachs
(Artikel 19, Absatz 1)
6. Uso di cera d’api non biologica
(articolo 19, paragrafo 1)
1. In einem ökologischen/biologischen Betrieb
darf ausschließlich ökologisches/biologisches
Bienenwachs verwendet werden. Nur wenn ökologisches/biologisches Bienenwachs nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung steht und die
Bedingungen gemäß Artikel 44 der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 erfüllt sind, kann unter Einhaltung der Verfahrensweise gemäß Punkt 2.2
nichtökologisches/nichtbiologisches Bienenwachs
verwendet werden.
1. In un'azienda biologica può essere utilizzata
unicamente cera d’api biologica. Qualora quella
ottenuta con metodo biologico non sia disponibile
e nel rispetto delle condizioni dell’articolo 44 del
Regolamento (CE) n. 889/2008, può essere utilizzata cera d’api non biologica nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.2.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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7. Verwendung von vegetativem Vermehrungsmaterial, das nicht nach der ökologischen/biologischen Produktionsmethode
erzeugt wurde
(Artikel 20, Absatz 1)
7. Uso di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuto con il metodo di produzione
biologico
(articolo 20, paragrafo 1)
7.1 In einem ökologischen/biologischen Betrieb
darf ausschließlich ökologisches/biologisches
vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet werden. Nur wenn ökologisches/biologisches vegetatives Vermehrungsmaterial nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung steht und die Bedingungen gemäß Artikel 45, Absatz 1, Buchstabe b)
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfüllt sind,
kann nichtökologisches/nichtbiologisches vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet werden.
7.1 In un'azienda biologica può essere utilizzato
unicamente materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuto con il metodo biologico. Qualora il
materiale biologico non sia disponibile e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.
889/2008, può essere utilizzato materiale di moltiplicazione vegetativa non biologico.
7.2 Bei der Verwendung von vegetativem Vermehrungsmaterial, ausgenommen das Vermehrungsmaterial gemäß Punkt 7.3, müssen die im
Artikel 7, Absatz 5 des Dekretes des Ministers für
Landwirtschaft und Forstwesen vom 27. November 2009, Nr. 18354 vorgesehenen Modalitäten
eingehalten werden.
7.2 Per l’utilizzo di materiale di moltiplicazione
vegetativa, escluso il materiale di cui al punto 7.3,
devono essere rispettate le procedure previste
dall’articolo 7, comma 5 del Decreto Ministeriale
del 27 novembre 2009 n. 18354.
7.3 Bei der Verwendung von vegetativem Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau,
das in der Datenbank gemäß Punkt 2.1 aufgelistet ist, müssen nachfolgende Verfahren eingehalten werden:
a) Der Unternehmer kann nichtökologisches/
nichtbiologisches vegetatives Vermehrungsmaterial für den Obst- und Weinbau verwenden, wenn die Verfahrensweise gemäß Punkt
2.2 eingehalten wird. Der Ausdruck des Dokuments muss vom 01. Februar bis zum 30.
November des Jahres vor dem Pflanzjahr getätigt werden.
b) Nach dem 30. November ist die Verwendung
von nichtökologischem/nichtbiologischem vegetativem Vermehrungsmaterial für den
Obst- und Weinbau nur vorbehaltlich einer
vorherigen Genehmigung der Abteilung
Landwirtschaft möglich. Diese Genehmigung
muss vor der Pflanzung des Vermehrungsmaterials, unter Verwendung des auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft verfügbaren Formblattes, beantragt werden.
7.3. Per l’utilizzo di materiale di moltiplicazione
vegetativa delle specie frutticole e viticole, il cui
elenco è riportato nella banca dati di cui al punto
2.1, devono essere rispettate le seguenti procedure:
a) L’operatore potrà utilizzare materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole
e viticole non biologico nel rispetto di quanto
stabilito al punto 2.2. La stampa del documento deve essere eseguita dal 1 febbraio al
30 novembre dell’anno che precede l’anno di
messa a dimora delle piante.
8. Spezifische Bestimmungen für das ökologische/biologische vegetative Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau
(Artikel 20, Absatz 1)
8. Specifiche disposizioni per il materiale di
moltiplicazione vegetativa biologico delle
varietà di melo
(articolo 20, paragrafo 1)
8.1 Das von den Baumschulen produzierte ökologische/biologische vegetative Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau muss folgende Qualitäts-
8.1 Il materiale di moltiplicazione vegetativa biologico delle varietà di melo prodotto dai vivaisti
deve rispettare i seguenti requisiti qualitativi:
b)
Dopo il 30 di novembre, l’utilizzo di materiale
di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole non biologico è consentito solo previa autorizzazione della ripartizione agricoltura da richiedere prima della messa a
dimora del materiale di moltiplicazione utilizzando il modulo riportato sul sito internet della ripartizione agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
anforderungen aufweisen:
a) Mindestanforderungen für das ökologische/
biologische Vermehrungsmaterial für den Apfelanbau:
gesundes Wurzelwerk;
frei von Wurzelkropf (Agrobacterium tumefaciens);
frei von Schädlingen und Schaderregern;
a)
-
-
amtlich zertifiziertes Material;
-
-
die Bäume dürfen keine schwerwiegenden
Schäden (z. B. mechanische, tierische oder
Hagelschäden) aufweisen;
der Stammdurchmesser, 10 cm über der Veredlungsstelle gemessen, muss mindestens
10 mm betragen;
der Radius der Krümmung zwischen Veredelungsstelle und unterster Verzweigung darf
maximal 4 cm sein;
-
zusätzliche Anforderungen für das ökologische/biologische Vermehrungsmaterial für
den Apfelanbau:
im Falle einer Zwischenveredelung muss diese eine Länge von mindestens 40 cm haben;
es müssen mindestens 5 vorzeitige Triebe
mit einer Mindestlänge von 30 cm in einer
Höhe von 65-105 cm über dem Boden vorhanden sein. Konkurrenztriebe (stärker als
die Hälfte des Stammdurchmessers) zählen
nicht zu den vorzeitigen Trieben.
b)
-
-
b)
-
-
-
-
15
requisiti qualitativi minimi previsti per il materiale di moltiplicazione biologico delle piante
di melo:
l’apparato radicale deve essere sano;
deve essere privo di tumore batterico o rogna
(Agrobacterium tumefaciens);
deve essere privo di parassiti e agenti patogeni;
deve trattarsi di materiale ufficialmente certificato;
le piante non devono presentare gravi danni
(p.e. lesioni di tipo meccanico o danni causati
da animali o da grandine);
il diametro del tronco misurato ad un’altezza
di 10 cm sopra il punto d'innesto deve corrispondere almeno a 10 mm;
il raggio di curvatura fra il punto d’innesto e il
ramo più basso non deve superare i 4 cm;
requisiti qualitativi supplementari previsti per
il materiale di moltiplicazione biologico delle
piante di melo:
l’innesto intermedio, se presente, deve avere
almeno una lunghezza di 40 cm;
le piante devono avere almeno 5 rami anticipati con lunghezza minima di 30 cm ad
un’altezza di 65-105 cm dal terreno. I rami
anticipati con diametro superiore alla metà
del diametro del tronco non sono considerati
rami anticipati.
8.2 Sollte nach dem 30. November noch ökologisches/biologisches Vermehrungsmaterial für den
Apfelanbau verfügbar sein, kann der Unternehmer die zusätzlichen Qualitätsanforderungen
beim Lieferanten nicht mehr einfordern.
8.2 Dopo il 30 di novembre in caso vi sia disponibilità di materiale di moltiplicazione di melo ottenuto con metodo biologico l’operatore non potrà
richiedere al fornitore i requisiti qualitativi supplementari.
8.3 Bei Nichtverfügbarkeit eines nach der ökologischen/biologischen Produktionsmethode erzeugten Klons muss ein vergleichbarer ökologischer/biologischer Klon verwendet werden, wenn
dieser verfügbar ist und auf der Aufstellung der
Gruppierung der Sorten und Klone aufscheint, die
auf der Internetseite der Abteilung Landwirtschaft
einsehbar ist.
8.3 In caso di indisponibilità di un clone allevato
con metodo biologico deve essere utilizzato, se
disponibile, un clone equivalente biologico come
riportato nella tabella di classificazione delle varietà e dei cloni in gruppi riportata sul sito internet
della ripartizione agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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86362
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 21. Oktober 2013, Nr. 29
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 21 ottobre 2013, n. 29
Begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren
Accompagnamento e assistenza abitativa per
anziani
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 7.
Oktober 2013, Nr. 1468 zur Kenntnis genommen
und
vista la deliberazione della Giunta provinciale del
7 ottobre 2013, n. 1468
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
Art. 1
Anwendungsbereich
Art. 1
Ambito d’applicazione
1. Diese Verordnung legt, wie im Artikel 8 Absatz
1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 30.
April 1991, Nr. 13, vorgesehen, die Richtlinien
und Kriterien für die Organisation und Führung
des Dienstes Begleitetes Wohnen, laut Artikel 2
des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr.
77, fest.
1. Il presente regolamento determina, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida
e i criteri relativi all’organizzazione e alla gestione
del servizio di accompagnamento abitativo, di cui
all’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre, n.
77.
2. Soweit anwendbar sind die Artikel des Dekrets
des Landeshauptmanns vom 11. August 2000,
Nr. 30, in geltender Fassung, wie z.B. Artikel 5,
und andere geltende Dekrete und Beschlüsse,
welche die Seniorenwohnheime regeln, anzuwenden.
2. In quanto applicabile valgono gli articoli del
Decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche,
come ad esempio l’articolo 5, e altri decreti e delibere, che regolano le residenze per anziani.
3. Personenbezogene Bezeichnungen, die in dieser Verordnung nur in männlicher Form angeführt
sind, beziehen sich auf Frauen und Männer in
gleicher Weise. Auf eine geschlechtergerechte
Formulierung wurde stellenweise verzichtet, um
die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.
3. I termini relativi alle persone che nel presente
regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non
compromettere la leggibilità del testo.
4. Um die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, werden die hinsichtlich der Feststellung der
Pflegebedürftigkeit im Sinne von Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9,
angeführten Pflegestufen in Folge als Pflegestufen bezeichnet.
4. Per garantire la leggibilità del testo, i livelli di
non autosufficienza relativi all’accertamento dello
stato di non autosufficienza, ai sensi dell’articolo
3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9
vengono definiti, in seguito, semplicemente livelli
di non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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5. Der von dieser Verordnung geregelte Dienst
kann folgende Angebotsformen annehmen:
a) begleitetes Wohnen,
b) teilweise betreutes Wohnen,
c) betreutes Wohnen.
5. Il servizio definito dal presente regolamento
può assumere le seguenti tipologie d’offerta:
a) accompagnamento abitativo;
b) assistenza abitativa parziale;
c) assistenza abitativa.
Art. 2
Definition und Zielsetzung
Art. 2
Definizione e finalità
1. Der Dienst basiert auf der Solidarität zwischen
den Mitbewohnern, dessen Angehörigen und
Freiwilligen. Er hat das Ziel die Bewohner mit
dem ihnen bekannten, vertrauten und vor allem
ihren Fähigkeiten angemessenen Tätigkeiten
aktiv und vital zu halten. In diesem Sinne sollen
Hilfestellungen und Leistungen nur angeboten
werden, wenn die Person nicht mehr autonom
oder mit Unterstützung der Gruppe seinen Alttag
bewältigen kann.
1. Il servizio si basa sulla solidarietà tra le persone conviventi, dei loro familiari e dei volontari.
Tale servizio ha l’obiettivo di mantenere i suoi
residenti attivi e vitali tramite l’offerta di attività
note, familiari e adeguate alle singole capacità. In
questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni possono essere offerti solo se la persona
non riesce più a gestire autonomamente o con
l’aiuto del gruppo la sua vita quotidiana.
2. Der Dienst zielt darauf ab, ein sowohl den Bedürfnissen der Bewohner als auch den verfügbaren Ressourcen des Dienstes entsprechender,
flexibler Dienst zu sein.
2. Il servizio si propone, sia per quanto riguarda i
bisogni dei residenti, sia per le risorse disponibili
dello stesso, di essere un servizio il più flessibile
possibile.
3. Die Bewohner sind und bleiben private Mieter
von Wohnungen und werden bedarfsgerecht bei
der Organisation und Bewältigung ihres Lebensalltags in diesen Wohnungen, in welchen zudem
dieser Dienst angeboten wird unterstützt, indem
sie während des Tages je nach Angebotsform die
nötige Begleitung bzw. Betreuung garantiert erhalten. Der Dienst kann in einer Wohnung, welche in kleinere Einheiten unterteilt ist oder in einem Haus mit mehreren Wohnungen angeboten
werden. Die Wohnungen können nicht von Personen bewohnt werden, welche den Dienst nicht
in Anspruch nehmen.
3. I residenti sono e rimangono affittuari privati di
alloggi e vengono assistiti, in base al loro fabbisogno, nell’organizzazione e nello svolgimento
della propria vita quotidiana in questi alloggi, nei
quali durante la giornata vengono offerti, in base
alla modalità di offerta, l’accompagnamento e
l’assistenza necessari. Il servizio può essere offerto in un alloggio diviso in piccole unità o in una
casa con più alloggi al suo interno. Gli alloggi non
possono essere occupati da persone che non
usufruiscono di tale servizio.
4. Während der Nacht ist keine Präsenz von Personal vorgesehen. Eine Nachtbetreuung ist nur in
Ausnahmesituationen für einzelne Personen und
auf jeden Fall nicht länger als 30 Tage im Jahr
möglich.
4. Durante la notte non è prevista la presenza di
personale. Un’assistenza notturna è possibile
solo in casi eccezionali per singole persone e
comunque per non più di 30 giorni all’anno.
5. Der Dienst gewährleistet die Leistungen je
nach Angebotsform laut Artikel 6, wobei die notwendigen Begleit- und Betreuungsleistungen,
jenen des Hauspflegedienstes der Sozialsprengel
entsprechen.
5. Il servizio garantisce le prestazioni a seconda
della tipologia dell’offerta definita ai sensi
dell’articolo 6; le necessarie prestazioni d’accompagnamento e d’ assistenza corrispondono a
quelli dei servizi di assistenza domiciliare dei distretti sociali.
6. Die jeweils vorgesehenen Leistungen können
mit eigenem Personal erbracht oder vom Anbieter
des Dienstes von Dritten eingekauft werden.
6. Le prestazioni previste possono essere erogate
con personale proprio o tramite affidamento
esterno.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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7. Die Aufnahmekapazität des Dienstes beträgt
nicht weniger als fünf und nicht mehr als fünfundzwanzig Bewohner. Begründete Abweichungen
müssen im Voraus von der zuständigen Landesabteilung genehmigt werden.
7. La capacità ricettiva del servizio non può essere inferiore a cinque o superiore a venticinque
utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Ripartizione provinciale competente.
Art. 3
Zielgruppe
Art. 3
Destinatari
1. Der Dienst richtet sich an über Siebzigjährige
mit Wohnsitz in Südtirol. Sollten Plätze frei sein
und keine Anfrage von Seiten der Senioren vorliegen, kann für Menschen mit besonderen Problemen, mit Abhängigkeitserkrankungen, psychischen Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen, von der Altersgrenze und den Voraussetzungen laut Artikel 6 Absatz 1 abgesehen werden. Eine entsprechende Aufnahme muss laut
zuständigem Sozialsprengel sinnvoll und zielführend sein, wobei auch die Person und die Gruppe
angehört werden sollen.
1. Il servizio si rivolge agli ultrasettantenni residenti in Alto Adige. Nel caso ci siano posti disponibili e non ci sia alcuna richiesta da parte di anziani, si può prescindere dal limite di anzianità
previsto per persone con problemi specifici, persone con dipendenze, malattie psichiche e/o disabilità, e dai presupposti di cui all’articolo 6,
comma 1. Un’accoglienza rientrante in questi casi
deve essere ritenuta adeguata e sensata dal distretto sociale competente e andranno ascoltate
anche la persona stessa e il gruppo in cui essa
verrà inserita.
2. Bei der Aufnahme der Senioren muss auch
eine soziale Einschätzung der Person und der
Gruppe gemacht werden. Dabei werden folgende
Punkte abgeklärt: die soziale Situation, die Fähigkeit zum Zusammenleben, sowie die Hilfsbedürftigkeit der Person und der Gruppe. Die Aufnahme
wird nach einer positiv bewerteten Probezeit von
drei Monaten definitiv.
2. Nell’accoglienza degli anziani deve essere fatta
una valutazione sociale della persona e del gruppo. Inoltre vengono chiariti i seguenti punti: la
situazione sociale, la capacità di convivenza, come anche il bisogno d’assistenza della persona e
del gruppo. L’ammissione diventa definitiva previa
valutazione positiva al termine di un periodo di
prova di tre mesi.
3. Betreute des Dienstes, deren Zustand sich im
Laufe der Zeit so stark verschlechtert, dass eine
angemessene Betreuung nicht mehr gewährleistet ist, müssen in eine Einrichtung übersiedeln,
die ihren Bedürfnissen entspricht. Ebenso müssen Betreute, deren Verbleib mittels Sozialdiagnose einer Sozialassistentin für die Person bzw.
die Gruppe für unzumutbar erklärt wird, in eine
Einrichtung übersiedeln, die ihren Bedürfnissen
entspricht.
3. Gli utenti del servizio abitativo, le cui condizioni
nel corso del tempo peggiorano a tal punto che
non può più essere garantita loro un’assistenza
adeguata, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze. Anche i residenti la cui permanenza viene dichiarata da un assistente sociale mediante una diagnosi sociale eccessivamente
gravosa per l’utente stesso o il gruppo, devono
trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.
Art. 4
Führung des Dienstes
Art. 4
Gestione del servizio
1. Der Dienst wird von der Gemeinde direkt geführt oder anderen Rechtssubjekten laut Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 20 des Landesgesetzes vom
30. April 1991, Nr. 13, vorzugsweise Trägerkörperschaften von stationären Einrichtungen, übertragen.
1. Il servizio è gestito direttamente dal Comune o
da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 e
all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, prevalentemente enti gestori di strutture residenziali.
2. Im Übertragungsakt laut Absatz 1 werden die
Führungsbedingungen unter Einhaltung der geltenden Landesbestimmungen festgelegt. Der
Übertragungsakt – oder die Dienstordnung, sollte
keine Übertragung erfolgen - muss mindestens
2. Nell’atto di trasferimento di cui al comma 1,
vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti.
L’atto di trasferimento – o il regolamento di servizio, qualora non ci sia trasferimento - deve rego-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
folgende Aspekte regeln:
a) sollte die Gemeinde auch die Wohnung zur
Verfügung stellen:
die Einzelheiten zur Überlassung derselben an den Träger, der den Dienst führt,
die Form der Überlassung der Wohnungen an die Senioren,
wer für die Kosten der ordentlichen bzw.
die außerordentlichen Instandhaltung
des Gebäudes in welchem Ausmaß aufkommt,
die Vorgangsweise und Zuständigkeiten
bei Ausständen für Ausgaben, die nicht
geregelt sind.
b) die Kriterien und Einzelheiten betreffend die
Aufnahme und den Austritt von Bewohnern,
wobei vorwiegend folgende Bewertungskriterien berücksichtigt werden müssen:
die Person lebt alleine, in sozialer Isolation und ist von Vereinsamung bedroht,
die Person lebt in einer Wohnung, die für
ihre besonderen Bedürfnisse ungeeignet
ist oder bedeutende architektonische
Hindernisse aufweist,
die Person ist hilfsbedürftig und hat keinerlei Fremdhilfe oder die Ressourcen
der Familienangehörigen reichen nicht
aus,
die pflegenden Angehörigen sind überfordert,
die Person befindet sich aus anderen
Gründen in einer unzumutbaren sozialen
Situation.
c) für die Aufnahme muss eine eigene Rangliste
geführt werden, unabhängig von der für Seniorenwohnungen ohne Dienst,
d)
e)
f)
g)
h)
die Regelung der Abwesenheit der Bewoh
nerin oder des Bewohners,
die Regelung für die Nachtbetreuung laut
Artikel 2 Absatz 4,
in welcher Form garantiert wird, dass Betreute, falls sie eine längere Nachtbetreuung
brauchen in die Kurzzeitpflege aufgenommen
werden, bzw. wenn der Dienst nicht mehr
geeignet für sie ist, sie unmittelbar und auf
jeden Fall innerhalb drei Monaten in ein Seniorenwohnheim aufgenommen werden,
einen gemeinsam erarbeiteten Begleit-/
Betreuungsvertrag aus dem hervorgeht, in
welcher Form garantiert wird, dass der einzelne Betreute seine für ihn angemessene
Begleitung, Betreuung und Hilfestellung erhält,
die Form der Zusammenarbeit mit den anderen Sozial- und Gesundheitsdiensten auf
19
lare almeno i seguenti aspetti:
a) se il Comune mette a disposizione anche gli
appartamenti:
le modalità di messa a disposizione degli
stessi all’ente che gestisce il servizio;
la forma di cessione delle abitazioni agli
anziani;
chi si occupa della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della
struttura e chi risponde sui costi ed in
quale misura;
la procedura e le competenze nel caso di
mancato pagamento di spese che non
sono regolamentate.
b) i criteri e le modalità relative all’ammissione e
alla dimissione degli utenti, tenendo prevalentemente in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
la persona vive da sola, in isolamento
sociale e a rischio di abbandono;
la persona vive in un’abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o
con la presenza di significative barriere
architettoniche;
la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d’aiuto esterno o
dispone di un insufficiente aiuto familiare;
c)
d)
e)
f)
g)
h)
per i familiari l’assistenza risulta eccessivamente onerosa;
la persona per altri motivi si trova in una
situazione sociale particolarmente grave.
per l’accoglienza deve essere redatta una
relativa graduatoria, indipendente da quella
relativa agli alloggi per anziani senza servizio;
la regolamentazione dell’assenza degli utenti;
la regolamentazione dell’assistenza notturna
ai sensi dell’articolo 2 comma 4;
la modalità con cui viene garantito, che gli
assistiti, nel caso in cui necessitino di un'assistenza notturna, vengano accolti nel ricovero temporaneo, oppure, se il servizio non risulta più adatto a loro, vengano accolti immediatamente o comunque entro tre mesi in
una residenza per anziani;
un comune contratto di accompagnamento/assistenza che determini le modalità con
cui viene garantito che il singolo assistito riceva un adeguato accompagnamento, assistenza e aiuto;
la forma di collaborazione con gli altri servizi
sociali e sanitari presenti sul territorio;
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dem Territorium,
i)
ob alle oder nur einige der Angebotsformen
laut Artikel 5 Absatz 2 aktiviert werden.
3. Für die Festlegung der Wohnungsnebenkosten
für die ordentliche Instandhaltung werden die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches angewandt. In Sonderfällen gilt die vom Institut für den
sozialen Wohnbau des Landes Südtirol angewandte Kostenteilung zwischen Mieter und Eigentümer und den Hausnotrufdienst.
i)
se vengono attivate tutte o solo alcune delle
tipologie di offerta previste dall’articolo 5,
comma 2.
3. Per quanto riguarda la determinazione delle
spese accessorie per la manutenzione ordinaria
si applicano le disposizioni del Codice civile. In
casi particolari, vale la ripartizione delle spese
condominiali tra inquilino e proprietario e i servizi
di telesoccorso e telecontrollo, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano.
4. Die Entscheidung über die Aufnahme in den
Dienst erfolgt durch die Trägerkörperschaft, die
den Dienst führt, aufgrund der im obgenannten
Übertragungsakt vorgesehenen Zugangsbedingungen.
4. La decisione relativa all’ammissione nella struttura avviene attraverso l’ente gestore del servizio,
in base alle condizioni d’accesso previste nell’atto
di trasferimento sopraindicato.
Art. 5
Organisation des Dienstes
Art. 5
Organizzazione del servizio
1. Die Bewohner der Wohnungen sorgen - im
Rahmen der eigenen Möglichkeiten - autonom für
sich selbst und sind mit Hausnotrufgeräten oder
gleichwertigen Angeboten ausgestattet, falls die
Personen selbst nicht über eine solche verfügt.
1. I residenti degli alloggi badano - nei limiti delle
rispettive capacità - a se stessi autonomamente e
sono muniti di apparecchi di telesoccorso o di
servizi simili, nel caso in cui la persona non disponga già di uno proprio.
2. Der Dienst kann folgende Angebotsformen
annehmen:
a) begleitetes Wohnen,
b) teilweise betreutes Wohnen,
c) betreutes Wohnen.
2. Il servizio può assumere le seguenti tipologie
d’offerta:
a) accompagnamento abitativo;
b) assistenza abitativa parziale;
c) assistenza abitativa.
3. Der Begleit- und Betreuungsvertrag laut Artikel
4 Absatz 2 Buchstabe g) wird bei Bedarf neu angepasst.
3. Il contratto di accompagnamento/assistenza ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g) viene
adattato a seconda del bisogno.
Art. 6
Die Angebotsformen
Art. 6
Tipologie di offerta
1. Die Senioren sind bei der Aufnahme selbstständig oder gehören der ersten oder zweiten
Pflegestufe an.
1. Gli anziani per essere ammessi devono essere
autonomi oppure appartenere al primo o al secondo livello di non autosufficienza.
2. Der Dienst garantiert den Bewohnern aller drei
Angebotsformen die Begleitung durch eine Bezugsperson. Diese informiert, berät und unterstützt die Bewohner bei der Bewältigung ihres
Alltags, fördert ihre sozialen Kontakte, organisiert
die Freizeitgestaltung und Beschäftigung, unterstützt sie beim Zugang zu Diensten des sozialen
und gesundheitlichen Bereichs, koordiniert die
Nutzung und sorgt für die Reinigung der gemeinschaftlichen Räume. Zusätzlich leistet sie sporadisch, einfache Hilfsleistungen.
2. Il servizio garantisce ai residenti in tutte e tre le
tipologie di offerta l’accompagnamento attraverso
una persona di riferimento, la quale informa, sostiene e consiglia gli utenti nello svolgimento della
loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali,
organizza attività occupazionali e di tempo libero,
aiuta gli utenti ad accedere a servizi sanitari e
sociali, coordina l’utilizzo e provvede alla pulizia
degli spazi comuni. Inoltre essa offre sporadicamente semplici prestazioni d’aiuto.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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3. Flexibel je nach Notwendigkeit und regelmäßigem Angebot bzw. Inanspruchnahme von Leistungen können die einzelnen Bewohnern dann
zusätzlich das Angebot des „teilweise betreuten
Wohnen“ oder des „betreuten Wohnen“ in Anspruch nehmen.
3. In modo flessibile e a seconda delle necessità,
dell’offerta e del ricorso a specifiche prestazioni i
singoli residenti possono usufruire in aggiunta
dell’offerta di “assistenza abitativa parziale” oppure di “assistenza abitativa”.
4. Beim „teilweise betreuten Wohnen“ erhält der
Betreute zusätzlich täglich nicht qualifizierte einfache Unterstützungsleistungen und
die Reinigung seiner Räumlichkeiten,
drei Mahlzeiten am Tag, auch am Wochenende.
4. Nell’offerta di “assistenza abitativa parziale“,
l’assistito dispone giornalmente di prestazioni di
sostegno semplici non qualificate e
della pulizia dei suoi locali;
di tre pasti al giorno, anche durante il fine
settimana.
5. Beim „Betreuten Wohnen“ erhält der Betreute
sowohl täglich nicht qualifizierte einfache Unterstützungsleistungen als auch regelmäßig qualifizierte Betreuungsleistungen und
die Reinigung seiner Räumlichkeiten,
drei Mahlzeiten am Tag, auch am Wochenende.
5. Nell’offerta di „assistenza abitativa“ l’assistito
dispone sia giornalmente di prestazioni semplici
non qualificate, come anche regolarmente di prestazioni di assistenza qualificata e
della pulizia dei suoi locali;
tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.
6. Ändert sich der Betreuungsbedarf so wird auf
Nachfrage des Betreuten oder aufgrund der Einschätzung des Personals nach Feststellung der
effektiven Notwendigkeit und effektiv erbrachten
Leistungen die Angebotsform geändert.
6. Qualora dovesse variare il bisogno di assistenza dell’assistito, su richiesta dello stesso o sulla
base di una valutazione del personale, si procede
alla variazione della tipologia di offerta, dopo la
determinazione dell’effettiva necessità e delle
effettive prestazioni erogate.
La possibile variazione della tipologia di offerta
viene fissata preventivamente nel contratto di
accompagnamento/assistenza e all’assistito viene
comunicata la nuova tariffa per iscritto.
Se non concordato diversamente con l’assistito,
la nuova tipologia di offerta trova applicazione il
1° giorno del mese successivo.
Die mögliche Änderung der Angebotsform wird
vor Beginn im Begleit- und Betreuungsvertrag der
Person festgehalten und der neue Tarif dem Bewohner schriftlich mitgeteilt.
Wird mit dem Betreuten nichts anderes vereinbart, so wird die geänderte Angebotsform jeweils
ab dem 1. Tag des darauf folgenden Monats angewandt.
7. Die Nutzer des Dienstes deren Zustand sich im
Laufe der Zeit so verschlechtert, sodass eine angemessene Betreuung nicht mehr gewährleistet
werden kann, oder für die ein Gutachten laut Artikel 3 Absatz 3 vorliegt, müssen in eine Einrichtung übersiedeln, die ihren Bedürfnissen entspricht.
7. Gli utenti del servizio, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano al punto che non può
più essere garantita un’assistenza adeguata, o
per quali sussiste un parere di cui all’articolo 3,
comma 3, devono trasferirsi in una struttura adatta alle proprie esigenze.
Art. 7
Personal
Art. 7
Personale
1. Die Trägerkörperschaft gewährleistet die notwendige Personalverfügbarkeit um die im Sinne
von Artikel 6 vorgesehenen und aus dem einzelnen Begleit- und Betreuungsvertrag hervorgehenden Leistungen und Tätigkeiten zu gewährleisten und haftet für eventuelle Mängel oder
Missstände.
1. L’ente gestore garantisce la disponibilità di
personale necessaria per garantire tutte le prestazioni e attività previste all’articolo 6 e in ogni
singolo contratto d’accompagnamento/assistenza
ed è responsabile in caso di eventuali mancanze
o irregolarità.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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2. Das Personal verfügt über die Ausbildung sowie die technischen und sozialen Kompetenzen,
die für die Ausübung der jeweiligen Funktion und
Leistungen vorgesehen sind.
2. Il personale ha la formazione adeguata e le
competenze tecniche e sociali, che sono previste
per l’esercizio delle funzioni e prestazioni.
3. Bei der Auswahl von Personen für Tätigkeiten
für welche nicht ausdrücklich ein bestimmter Ausbildungsnachweis bzw. ein bestimmtes Berufsbild
vorgegeben ist, werden vorzugsweise Personen
berücksichtigt, die eine Ausbildung oder berufliche Erfahrung im Bereich der Sozialbetreuung
haben.
3. Nella scelta di persone per lo svolgimento di
attività che non necessitano necessariamente di
una specifica formazione o che non richiedono un
determinato profilo professionale, vengono prese
in considerazione preferibilmente persone che
hanno una formazione o esperienza lavorativa
nell’ambito dell’assistenza sociale.
4. Der/die Dienstverantwortliche muss einem der
folgenden Berufsbilder angehören:
4. La figura del/della responsabile del servizio
deve appartenere ad uno dei seguenti profili professionali:
a) assistente geriatrico/a e assistente familiare;
a)
b)
c)
Altenpfleger/Altenpflegerin und Familienhelfer/ Familienhelferin,
Behindertenbetreuer/in,
Behindertenerzieher/in/Erzieher/in,
b)
c)
d)
e)
f)
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin,
Sozialbetreuer/in,
Fachkraft für soziale Dienste.
d)
e)
f)
assistente per soggetti portatori di handicap;
educatore/educatrice per soggetti portatori di
handicap/ educatore/educatrice;
educatore/educatrice sociale;
operatore/operatrice socio-assistenziale;
tecnico dei servizi sociali.
Sie ist für die fachgerechte Begleitung bzw.
Betreuung der Betreuten mittels geeignetem und
befugtem Personal verantwortlich.
Tale figura è responsabile dell’accompagnamento
o dell’assistenza specifici degli utenti tramite personale adatto e legittimato.
5. Falls der Dienst über den Träger eines Seniorenwohnheimes erbracht wird, kann die/der
Dienstverantwortliche die Pflegedienstleitung
bzw. eine Bereichsleitung der stationären Einrichtung sein, auch in Abweichung zu Absatz 4. In
diesem Falle muss die für allfällige Zwecke erforderliche Transparenz der Arbeitszeit- und Kostenzuordnung gewährleistet werden.
5. Se il servizio viene gestito dall’ente gestore di
una residenza per anziani, il/la responsabile del
servizio può essere il/la responsabile tecnico assistenziale o un/una responsabile di reparto della
struttura, anche in deroga al comma 4. In questo
caso va garantita la trasparenza rispetto all’imputazione dei tempi e dei costi di lavoro necessaria ai vari fini.
Art. 8
Kosten und Tarife
Art. 8
Costi e tariffe
1. Die Trägerkörperschaften legen jährlich einen
umfassenden Tagessatz differenziert nach den
Angebotsformen laut Artikel 5 Absatz 2 fest, welcher abhängig vom Leistungsumfang, folgende
Elemente umfasst:
a) Begleitungs- und Betreuungskosten,
1. Gli enti gestori stabiliscono annualmente la
retta giornaliera complessiva differenziata in base
alle tipologie di offerta di cui all’articolo 5, comma
2, la quale comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi:
a) costi dell’accompagnamento e dell’assistenza;
b) costi alberghieri;
c) costi dei pasti;
d) servizio di telesoccorso e telecontrollo o i
costi relativi a offerte simili;
e) tutti gli altri costi non esplicitamente esclusi in
base al presente regolamento o a relativi accordi contrattuali.
b)
c)
d)
e)
Hauswirtschaftskosten,
Kosten für die Mahlzeiten,
Hausnotrufdienst oder die Kosten eines
gleichwertigen Angebots,
alle weiteren Kosten welche nicht ausdrücklich von dieser Verordnung oder von einer
entsprechenden vertraglichen Regelung ausgenommen sind.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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2. Miet- und Wohnungsnebenkosten werden aufgrund eines separaten Mietvertrages nach den
Regeln der Bemessung und Bezahlung der Mieten des Sozialen Wohnbaus bestimmt.
2. L’affitto e le spese accessorie sono determinati
in virtù di un separato contratto di affitto in base
alle regole del calcolo e del pagamento del canone di affitto dell’edilizia sociale.
3. Die Maximalbeträge für die Tagessätze je Angebotsform werden jährlich von der Landesregierung mit Beschluss festgelegt und müssen von
der Trägerkörperschaft eingehalten werden.
3. Gli importi massimi previsti per la retta giornaliera vengono stabiliti annualmente dalla Giunta
provinciale con deliberazione e non possono essere superati dall’ente gestore.
4. Die Bezahlung des Tarifs erfolgt gemäß Artikel
41 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11.
August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung.
4. Il pagamento della tariffa avviene ai sensi
dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
5. Die Rechnungsstellung an die Nutzer erfolgt
monatlich.
5. La fatturazione a carico dell’utente avviene
mensilmente.
Art. 9
Vertrag
Art. 9
Contratto
1. Der Träger, der den Dienst führt, schließt mit
dem Bewohner einen Vertrag ab, der alle Rechte
und Pflichten des Bewohners und des Dienstes
anführt und die Folgen bei einer Nichteinhaltung
derselben.
1. Il gestore del servizio stipula con il residente un
contratto dove sono definiti tutti i diritti e i doveri
del residente e del servizio, come le eventuali
conseguenze in caso d’inadempienza degli stessi.
2. Der Vertrag enthält auch die Bedingungen für
die Übersiedlung in eine geeignete Einrichtung für
den Fall, dass der Aufenthalt in der Wohnung im
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 nicht mehr möglich
ist.
2. Il contratto comprende anche le condizioni per
il trasferimento del residente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell’abitazione non
dovesse essere più possibile, come previsto
all’articolo 3, comma 3.
Art. 10
Betreuungsdokumentation
Art. 10
Documentazione relativa all’assistenza
1. Für jeden Bewohner muss eine Betreutenkartei
angelegt und laufend aktualisiert werden. Die
Begleit- und Betreuungsdokumentation umfasst
ein Anfangsassessment des Bewohners, die spezifischen Betreuungsziele, die Entwicklung der individuellen Situation und dokumentiert die durchgeführten Maßnahmen, die Verantwortlichen für
die Planung, die Durchführung der Maßnahmen
und die Ergebnisse.
1. Per ogni residente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale.
La documentazione relativa all’assistenza comprende un assessment sociale iniziale dell’utente,
gli obiettivi specifici dell’assistenza, l’evolversi
della situazione individuale, e documenta gli interventi effettuati, i responsabili della pianificazione, dell’esecuzione degli interventi ed i rispettivi
risultati.
Art. 11
Hausordnung
1. Die Hausordnung legt die organisatorischen
Rahmenbedingungen für die Aufnahme, das Zusammenleben und den Austritt der Bewohner
fest. Sie regelt die Benutzung der Wohnungen
und der gemeinschaftlichen Räume, ebenso wie
die eventuelle Einbeziehung der Angehörigen in
die Begleitung und Betreuung.
Art. 11
Ordinamento interno
1. Il regolamento della casa stabilisce le condizioni organizzative di base per l’ammissione, la
convivenza e la dimissione dei residenti. Esso
regola l’utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni come anche l’eventuale coinvolgimento dei
familiari nell’accompagnamento e nell’assistenza.
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Art. 12
Dienstcharta
Art. 12
Carta dei servizi
1. Die Dienstcharta beschreibt die Zielsetzung,
die Organisation des Dienstes, listet das eingesetzte Personal auf und die Kriterien für den Zugang zum Dienst. In der Dienstcharta sind alle
möglichen Leistungen, die Rechte und Pflichten
der Betreuten und die Tarife angeführt, die Formen der Mitbestimmung sowie die Beschwerdemöglichkeiten.
1. La carta dei servizi descrive le finalità e
l’organizzazione del servizio, elenca il personale
impiegato e i criteri per l’accesso al servizio. Nella
carta dei servizi sono indicate tutte le possibili
prestazioni, i diritti e i doveri dell’assistito e le tariffe, nonché le forme di partecipazione e la possibilità di presentare eventuali reclami.
Art. 13
Bauliche Kriterien
Art. 13
Criteri strutturali
1. Die Wohnungen müssen die für Seniorenwohnungen geltenden Mindeststandards vorweisen. Neubauten müssen ein Mindestangebot von
5 Plätzen gewährleisten. Sie müssen möglichst
zentral, in unmittelbarer Nähe zu Diensten des
sozialen Bereiches oder des Gesundheitsbereiches errichtet werden, vorzugsweise zu Seniorenwohnheimen. Die Wohnräume und der Zugang zu diesen sowie zum Gebäude müssen frei
von architektonischen Hindernissen sein.
1. La dimensione delle stanze del servizio deve
essere conforme agli standard minimi previsti per
gli alloggi per anziani. Per la costruzione di nuove
abitazioni deve essere garantita un’offerta minima
di 5 posti. Deve essere possibilmente in posizione
centrale, nelle immediate vicinanze dei servizi
sociali o sociosanitari e in particolare di residenze
per anziani. Gli spazi abitativi e l’accesso agli
stessi e alla struttura devono essere privi di barriere architettoniche.
2. Die Wohneinheiten, in welchen der Dienst angeboten wird, muss neben den einzelnen Räumlichkeiten für die Betreuten vorzugsweise mit folgenden Räumen ausgestattet sein:
a) Mehrzweckraum mit Teeküche je Stock,
ein Raum für die Bezugsperson und das Personal (bei mindestens zehn Bewohner/innen
kann es eine Wohnung sein),
allgemein zugängliches Bad,
angemessene Abstellräume,
angemessene Kellerräume,
gemeinsame Waschküche mit Maschine und
Trockner.
2. Le unità abitative, nelle quali è offerto il servizio, oltre ai singoli vani assegnati ai residenti,
devono essere dotate preferibilmente dei seguenti spazi:
a) sala polivalente con angolo cottura in ogni
piano;
b) un locale per la persona di riferimento e il
personale (nel caso di almeno dieci utenti
può trattarsi di un appartamento);
c) bagno con accessibilità comune;
d) ripostigli adeguati;
e) cantine adeguate;
f) lavanderia comune con lavatrice e asciugabiancheria.
3. Die Wohneinheit für den Dienst verfügt über
angemessene Flächen im Freien und nach Möglichkeit über eine Grünanlage. Sie verfügt über
mindestens einen Parkplatz je vier Betreute, wovon mindestens einer ein Parkplatz für Invaliden
sein muss. Die Wohneinheit sollte zudem mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sein.
3. L’unità abitativa per il servizio dispone di adeguati spazi all’aperto e possibilmente di un’area
verde. Essa dispone di almeno un parcheggio
ogni quattro assistiti, di cui almeno un parcheggio
per invalidi. L’unità abitativa dovrebbe essere
facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto
pubblico.
4. Falls der Dienst von einem Träger eines anderen Dienstes in unmittelbarer Nähe geführt wird,
werden für die Einhaltung der Vorgaben auch die
Räumlichkeiten und Flächen dieses Dienstes
berücksichtigt.
4. Nel caso in cui il servizio venga erogato da un
ente gestore di un altro servizio nelle immediate
vicinanze, per il rispetto delle caratteristiche previste vengono presi in considerazione anche i
locali e le superfici di tale servizio.
b)
c)
d)
e)
f)
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
25
Art. 14
Übergangsbestimmungen
Art. 14
Norma transitoria
1. In den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Dekrets von öffentlichen oder privaten Trägern
geführten Seniorenwohnungen kann der von dieser Verordnung vorgesehene Dienst angeboten
werden, wobei bei angemessener Begründung
auch von den baulichen Parametern laut vorhergehendem Artikel abgesehen werden kann. Falls
möglich, ist die Wohneinheit um diese Räume
bzw. Flächen zu ergänzen.
1. Negli alloggi per anziani gestiti da enti pubblici
o privati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, può essere offerto il servizio regolamentato dal decreto. In questo caso si può anche prescindere, con adeguata motivazione, dai
parametri strutturali indicati nel precedente articolo. Se possibile l’unità abitativa è da completare
con questi spazi.
2. Nach Erlass der Akkreditierungskriterien, ist
der Dienst zu akkreditieren, bis dahin unterliegt er
einer schriftlichen Genehmigung von Seiten des
zuständigen Amtes.
2. Dopo il rilascio dei criteri di accreditamento il
servizio è da accreditare, fino ad allora è soggetto
ad un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio
competente.
Art. 15
Änderung der Verordnung über die finanzielle
Sozialhilfe und die Tarife der Sozialdienste
Art. 15
Modifiche del regolamento sull’assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali
1. Die Zeilen „Wohngemeinschaft für Senioren,
betreutes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung“ und die entsprechenden Parameter,
„Wohngemeinschaft für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren - mit Mahlzeitzubereitung“ und
die entsprechenden Parameter, „Begleitetes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung“ und
die entsprechenden Parameter, der Anlage D zum
Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August
2000, Nr. 30, in geltender Fassung, erhalten die
Fassung laut Anlage A zu diesem Dekret.
1. Le righe “Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - senza vitto” e relativi
parametri, “Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - con vitto” e relativi
parametri e “Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto” e relativi parametri, dell’allegato D del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive
modifiche, sono sostituiti come da allegato A al
presente decreto.
Art. 16
Aufhebung
Art. 16
Abrogazione
1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 18.
Februar 2010, Nr. 10, ist aufgehoben.
1. Il decreto del Presidente della Provincia 18
febbraio 2010, n. 10, è abrogato.
Art. 17
Inkrafttreten
Art. 17
Entra in vigore
1. Dieses Dekret tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
2014.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 21. Oktober 2013
Bolzano, 21 ottobre 2013
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
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Anlage A zum Dekret / Allegato A al decreto
Begleitetes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung
Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto
Teilweise betreutes Wohnen für Senioren, betreutes
Wohnen für Senioren – mit Mahlzeitzubereitung
Assistenza abitativa parziale per anziani – assistenza
abitativa per anziani - con vitto
1
1,20
80
1,5
80
1,5
30
1
0,9
80
1,5
80
1,5
30
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27
Anlage B / Allegato B
Selbständige Personen
Persone autosufficienti
Personen mit Begleitgeld oder der Pflegestufe 1
Persone con assegno di
accompagnamento o livello di non autosufficenza 1
Pflegestufe 2
Livello di non autosufficienza 2
Pflegestufe 3
Livello di non autosufficienza 3
Pflegestufe 4
Livello di non autosufficienza 4
Begleitetes Wohnen für Senioren
Accompagnamento abitativo
per anziani
Maximaltarif pro Tag
Tariffa massima giornaliera
Teilweise betreutes Wohnen für Senioren
Assistenza abitativa parziale per anziani
Betreutes Wohnen für Senioren
Assistenza abitativa per anziani
Maximaltarif pro Tag
Tariffa massima giornaliera
Maximaltarif pro Tag
Tariffa massima giornaliera
11 €*
15 € *
14 €
17 €
6€
21 €
27 €
6€
28 €
40 €
6€
35 €
48 €
6 €*
6€
* Mitbeteiligung je nach wirtschaftlicher Lage - partecipazione in relazione alla situazione economica
Die Pflegestufen beziehen sich auf die Stufen laut LG 9/2007. I livelli di non autosufficienza si riferiscono ai livelli di cui alla LP 9/2007.
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28
ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Avvertenza
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1:
Note all’articolo 1 comma 1:
Der Text von Artikel 8 des Landesgesetzes vom 30.
April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozaldienste in
der Provinz Bozen“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di
Bolzano”, è il seguente:
Artikel 8 (Aufgaben des Landes)
Articolo 8 (Compiti della Provincia)
(1) Die Landesverwaltung hat die Aufgabe:
(1) Spetta all'amministrazione provinciale di:
a)
b)
a)
b)
den Landessozialplan zu genehmigen,
die Richtlinien und die Kriterien für die Organisation und die Führung der Dienste festzulegen,
c) den territorialen Rahmen für eine funktionale Organisation der Dienste abzustecken,
d) die überörtlichen Dienste festzulegen,
e) den Jahresbericht über den Stand der Durchführung des Planes zu genehmigen und dem Landtag zur Bewertung zu übermitteln,
f)
die Aufteilung des Landessozialfonds gemäß
Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben b), c) und d), vorzunehmen,
g) die delegierten Aufgaben zu finanzieren und den
öffentlichen und privaten Einrichtungen Beiträge
zu gewähren,
h)
die Dienste, die nicht den Gemeinden übertragen
sind, einzurichten und zu verwalten,
i)
die finanziellen Dauerleistungen zugunsten der
Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen zu
erbringen,
j)
die Pläne für die Aus- und Fortbildung sowie für
die Umschulung der Bediensteten zu erarbeiten
und auszuführen,
k) die Kriterien und die Standards für die Erstellung
der Stellenpläne der Träger der Dienste festzusetzen,
l)
für den Bau, den Umbau, den Ausbau und die
Instandhaltung sowie die Einrichtung der für die
Sozialdienste bestimmten Gebäude Sorge zu tragen, sofern dazu nicht einzelne Gemeinden oder
Gemeindenkonsortien delegiert werden,
m) den Ankauf oder die Miete von Gebäuden für die
Sozialdienste zu besorgen,
n) den Ankauf und die Instandhaltung von Geräten
und Anlagen in den vom Artikel 26 vorgesehenen
Fällen zu besorgen, sofern dazu nicht einzelne
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
approvare il piano sociale provinciale;
stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione
e la gestione dei servizi;
determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi;
individuare i servizi di carattere multizonale;
approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione;
ripartire il fondo sociale provinciale di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d);
provvedere al finanziamento delle attività delegate
e concedere contributi a istituzioni pubbliche e
private;
istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni;
erogare le prestazioni di assistenza economica a
carattere continuativo in favore degli invalidi civili,
dei ciechi civili e dei sordomuti;
predisporre ed attuare i piani per la formazione, la
riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
fissare i criteri e gli standards per la formazione
delle piante organiche degli enti gestori dei servizi;
provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi;
m) provvedere all'acquisto o locazione di immobili
destinati alla gestione dei servizi sociali;
n) provvedere all'acquisto e alla manutenzione di
attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'articolo 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
Gemeinden oder Gemeindenkonsortien delegiert
werden,
das Informationssystem der Sozialdienste zu errichten und zu verwalten,
fachliche Betreuung und Beratung durchzuführen
und zu fördern,
die Erprobung neuer Betreuungsformen zu unterstützen,
die Durchführung von Studien, gezielten Untersuchungen und Erhebungen zu fördern und durchzuführen,
Initiativen im Bereich der Information und der
Sozialerziehung zu fördern und zu verwirklichen,
die Genehmigung zu erteilen, vertragliche Vereinbarungen abzuschließen,
die Errichtung und die Führung der Sozialdienste
zu genehmigen,
Kontrollen über die Führung der Sozialdienste
und ihre Arbeitsweise durchzuführen,
bei Streitigkeiten, die die Einlieferung und stationäre Unterbringung betreffen, zu entscheiden,
die Sozialdienste akkreditieren,
den Leistungskatalog der wesentlichen Leistungen der Sozialdienste genehmigen,
die Leistungen des Pflegefonds auszahlen, einschließlich der Feststellung der Pflegebedürftigkeit.
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
29
istituire e gestire il sistema informativo socioassistenziale;
promuovere e svolgere assistenza e consulenza
tecnica;
favorire la sperimentazione di nuove modalità
assistenziali;
promuovere ed attuare lo svolgimento di studi,
ricerche finalizzate, indagini conoscitive;
promuovere ed attuare iniziative di informazione
ed educazione sociale;
autorizzare il convenzionamento;
autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi
sociali;
attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento
dei servizi sociali;
decidere le controversie in materia di ricovero e di
spedalità;
accreditare i servizi sociali;
approvare il catalogo delle prestazioni essenziali
dei servizi sociali;
erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza.
Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 30.
Oktober 1973, Nr. 77, „Sozialhilfe-vorkehrungen für
Betagte“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, “Provvedimenti in favore dell'assistenza
agli anziani”, è il seguente:
Artikel 2 (Betagtensozialhilfedienste)
Articolo 2 (Servizi assistenziali per anziani)
(1) Die Betagtensozialhilfedienste bestehen in finanziellen Vorsorge- oder Alternativleistungen hinsichtlich
Heimunterbringung, in der Vorbehaltung von Kleinwohnungen für betagte Menschen, in Leistungen zur
Gesundheitspflege und Haushaltshilfe innerhalb der
Wohnung, in ambulatorischen Leistungen gesundheitlicher und sozialer Art und in Einrichtungen mit teilweisem oder vollem Wohngemeinschaftscharakter.
(2) Die verschiedenen Dienste sind auf jeden Fall
zweckdienlich miteinander zu verbinden, so dass eine
funktionelle Koordinierung der Betagtensozialhilfe gewährleistet wird.
(3) Der Gebietsbereich der Dienste umfasst die Gemeinde, Gemeindeteile oder mehrere Gemeinden; auf
keinen Fall darf er die Größe eines Bezirkes überschreiten.
(1) Costituiscono servizi assistenziali per anziani le
prestazioni economiche, preventive o alternative rispetto al ricovero in istituti, la riserva di appartamenti
minimi per anziani, le prestazioni domiciliari di carattere sanitario e di aiuto domestico, le prestazioni ambulatoriali di tipo sanitario e sociale e le istituzioni con
carattere residenziale, parziale o totale.
(2) I servizi di varia natura devono essere in ogni caso
opportunamente collegati, in modo che assicurino il
coordinamento funzionale dell'assistenza agli anziani.
(3) La sfera territoriale dei servizi è comunale, subcomunale o pluricomunale; in ogni caso non superiore
alla dimensione comprensoriale.
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2:
Note all’articolo 1 comma 2:
Das Dekret des Landeshauptmannes vom 11. August
2000, Nr. 30, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der
finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der
Sozialdienste“.
Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11
agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, contiene il
“Regolamento relativo agli interventi di assistenza
economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei
servizi sociali”.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
30
Art. 1 (Anwendungsbereich)
Art. 1 (Ambito di applicazione)
(1) Diese Verordnung regelt die Erbringung finanzieller
Sozialhilfemaßnahmen und die Mitbeteiligung an der
Zahlung für Leistungen der Sozialdienste – dies in
Anwendung der Artikel 7 und 7 bis des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr.13, in geltender Fassung, sowie der Artikel 1 und 2 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, zum
Zwecke einer gerechten und einheitlichen Behandlung
der Nutzerinnen und Nutzer bei gleichen wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen und Bedürfnissen.
(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung werden auf
die finanzielle Unterstützung von Zivilinvaliden, Zivilblinden und Gehörlosen gemäß Landesgesetz vom 21.
August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, nicht angewandt.
(1) Il presente regolamento disciplina l'erogazione
delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in
attuazione degli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l’obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a
parità di condizioni socio-economiche e di bisogno.
Art. 5 (Territorial zuständige Einrichtungen)
Art. 5 (Enti territorialmente competenti)
(1) Für die Erbringung der Leistungen der finanziellen
Sozialhilfe ist jener Träger der Sozialdienste zuständig,
in dessen Gebiet der Antragsteller seinen ständigen
Aufenthaltsort hat.
(2) Für die Tarifberechnung sowie für die Zahlung der
nicht zu Lasten des Nutzers und seiner Familiengemeinschaften gehenden Tarife sind zuständig:
a) die Gemeinde, in der sich der Unterstützungswohnsitz, das heißt, der letzte italienische amtliche Wohnsitz des Nutzers zu dem Zeitpunkt befindet, an dem die Unterbringung in einem stationären Dienst oder der Besuch eines teilstationären Dienstes beginnt, wenn es sich um Dienste im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde handelt;
kommt der Nutzer von einem anderen sozialen
stationären Dienst, ist es die Gemeinde, in der
sich der letzte italienische amtliche Wohnsitz des
Nutzers zu dem Zeitpunkt befand, an dem er das
erste Mal in einem stationären Dienst untergebracht wurde,
b) 1) ist der Nutzer volljährig: der Träger der Sozialdienste, in dessen Gebiet sich der ständige Aufenthalt des Nutzers zu dem Zeitpunkt befindet, an
dem die Unterbringung in stationären oder teilstationären Diensten oder bei Pflegefamilien oder
der Besuch von Diensten beginnt, die zu den delegierten Zuständigkeiten laut Artikel 10 des
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in
geltender Fassung, gehören,
2) ist der Nutzer minderjährig: unabhängig vom Zeitpunkt, an dem die Unterbringung oder der Besuch
eines Dienstes beginnt, der Träger der Sozialdienste,
in dessen Gebiet sich der ständige Aufenthalt der Eltern bzw. des Elternteils oder gesetzlichen Vertreters
des minderjährigen Nutzers befindet, oder der Träger
der Sozialdienste, in dessen Gebiet sich der ständige
Aufenthalt jenes Elternteils befindet, dem das Sorgerecht zugesprochen wurde bzw. bei dem der minderjährige Nutzer seinen Wohnsitz hat, falls die Eltern
getrennt oder geschieden sind.
(1) Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel
cui territorio il richiedente ha stabile dimora.
(2) Le disposizioni del presente regolamento non si
applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordo di cui alla legge provinciale 21
agosto 1978, n. 46e successive modifiche.
(2) Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle
tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari
sono competenti:
a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia
l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al
momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio
residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale, in caso di servizi di competenza
del comune; nel caso in cui l’utente provenga da
un altro servizio sociale residenziale, il comune
ove risulta l’ultima residenza italiana ufficiale
dell’utente nel momento in cui è stato accolto per
la prima volta in un servizio residenziale;
b)
1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei
servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile
dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità
presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o
semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti
nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
2) se l'utente è minorenne: indipendentemente dal
momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del
servizio, l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell’utente minorenne, oppure
l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha
stabile dimora il genitore a cui il minore è stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
31
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 4:
Note all’articolo 1 comma 4:
Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12.
Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur Sicherung der
Pflege“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre
2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non
autosufficienti”, è il seguente:
Artikel 3 (Feststellung der Pflegebedürftigkeit)
Articolo 3 (Accertamento dello stato di non autosufficienza)
(1) Die Pflegebedürftigkeit wird, auf Antrag, von gebietsmäßig organisierten Einstufungsteams, zusammengesetzt aus Krankenpflegern und aus Sozialbetreuern oder Fachkräften der Sozialdienste, festgestellt. In der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die
Teams vom zuständigen Hausarzt unterstützt. Mit der
Pflegeeinstufung erhalten die betroffenen Personen
und Familien Beratung, Orientierungshilfe und Informationen zur häuslichen Pflege.
(2) Das Einstufungsteam führt auch Kontrollen durch,
um festzustellen, dass die Voraussetzungen für den
Pflegeanspruch erfüllt sind und die Pflege zu Hause
und in den stationären Pflegeeinrichtungen angemessen ist. Die Auszahlung des Pflegegeldes wird ausgesetzt, wenn der Betreute oder sein gesetzlicher Vertreter sich der regelmäßigen Feststellung des Fortbestehens der Voraussetzungen laut Artikel 2 Absatz 1 widersetzt.
(3) Gegen das Feststellungsergebnis kann bei der
Berufungskommission innerhalb von 30 Tagen ab
Zustellung der Entscheidung Beschwerde eingelegt
werden. Die Entscheidung der Berufungskommission
ist endgültig.
(4) Die Berufungskommission besteht aus einem Arzt,
einem Krankenpfleger und einem Sozialbetreuer.
(5) Die Einstufungsteams und die Berufungskommission werden von der Landesregierung ernannt und
können weitere Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich beiziehen.
(6) Eine neue Einstufung kann auf Antrag oder, bei
offensichtlicher Veränderung der Pflegebedürftigkeit,
von Amts wegen durchgeführt werden.
(7) Die Pflegeeinstufung ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen.
(1) Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socioassistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali.
Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede
alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie
sono offerte consulenze, orientamento e informazione
sull'assistenza a domicilio.
(2) L'unità di valutazione esegue altresì controlli per
verificare la permanenza delle condizioni che hanno
dato titolo all'assistenza e per verificare l'adeguatezza
dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture
residenziali. L'erogazione della prestazione è sospesa
se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
Anmerkungen zum Artikel 4 Absatz 1:
Note all’articolo 4 comma 1:
Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30.
April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozialdienste in
der Provinz Bozen“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di
Bolzano”, è il seguente:
Artikel 1 (Ziele der Sozialdienste)
Articolo 1 (Finalità dei servizi sociali)
(1) Die Sozialdienste verwirklichen Maßnahmen zur
Förderung, Erhaltung und Wiedererlangung des Wohlbefindens der Bevölkerung, zur vollen Entfaltung der
Persönlichkeit innerhalb der familiären und sozialen
Umgebung sowie der Deckung grundlegender Bedürfnisse.
(1) I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere
della popolazione, al pieno sviluppo della personalità
nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al
soddisfacimento delle esigenze fondamentali della
vita.
(3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso
alla commissione d'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione
d'appello è definitiva.
(4) La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.
(5) Le unità di valutazione e la commissione di appello
sono nominate dalla Giunta provinciale e possono
avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale
e sanitario.
(6) Una nuova valutazione può essere eseguita su
richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di
non autosufficienza, anche d'ufficio.
(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è
periodicamente verificata.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
(2) An der Durchführung der Sozialdienste beteiligen
sich das Land, die Gemeinden, die Gemeindenkonsortien sowie die öffentlichen und privaten Fürsorge- und
Wohlfahrtseinrichtungen und die Bezirksgemeinschaften. Als Träger der Sozialdienste werden Gemeinden,
Gemeindenkonsortien und Bezirksgemeinschaften bezeichnet, welche Sozialdienste im Sinne dieses Gesetzes führen.
(3) Die Sozialdienste sind im besonderen auf folgende
Ziele ausgerichtet:
a) die Vorbeugung gegen Notsituationen und soziale
Ausgrenzung sowie die Überwindung derselben
im Rahmen einer allgemeinen Politik, die darauf
abzielt, die im Land bestehenden sozialen Ungleichheiten zu überwinden,
b) die Unterstützung der Familie bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben,
c) der Schutz der Mutterschaft, der Kinder, der Jugend, der alten Menschen, der Behinderten und
jener Personen, die Schwierigkeiten haben oder
gefährdet sind,
d) das System der Betreuung nach Kategorien dadurch abzubauen, dass bei jeweils gleichem Bedarf die gleiche Hilfe geboten wird und eine Differenzierung der Maßnahmen von der Besonderheit
des einzelnen Falles ausgeht,
e) die Förderung des größtmöglichen Zusammenwirkens der Gemeinschaft, um die Ursachen des
Unbehagens vorbeugend zu erkennen, ihnen entgegenzuwirken und sie zu beheben.
(4) Die Maßnahmen der Sozialdienste zielen darauf
ab, den Betreuten in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Schule und am Arbeitsplatz Halt zu
geben, beziehungsweise sie in das jeweilige soziale Umfeld einzugliedern oder wiedereinzugliedern. Sie ergänzen sich mit den Diensten in den
Bereichen Erziehung, Ausbildung, Schule, Gericht
und Gesundheit.
32
(2) Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche
e private di assistenza e beneficenza e le comunità
comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità
comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi
della presente legge.
(3) I servizi sociali perseguono in particolare:
a)
la prevenzione e la rimozione delle situazioni di
bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali
esistenti nel territorio;
b)
Il sostentamento della famiglia nell'adempimento
dei compiti relativi;
la protezione della maternità, dell'infanzia, della
gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in difficoltà o esposte a rischio;
c)
d)
il superamento della logica dell'assistenza per
categorie mediante l'attuazione di interventi uguali
a parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi;
e)
la promozione della più ampia aggregazione della
collettività, atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio.
(4) Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli
utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi
educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.
Der Text von Artikel 20 des Landesgesetzes vom 30.
April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der Sozialdienste in
der Provinz Bozen“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13 “Riordino dei servizi sociali in Provincia di
Bolzano”, è il seguente:
Artikel 20 (Private Körperschaften und Anstalten)
Articolo 20 (Enti privati )
(1) Das Land und die Träger der Sozialdienste unterstützen die Tätigkeit auch der nicht mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vereine, Stiftungen, Genossenschaften oder anderen privaten Einrichtungen, die im
Bereich der Sozialdienste ohne Gewinnabsicht und
entsprechend den Zielsetzungen der Programme auf
Landes- und Sprengelebene tätig sind und sorgen für
den nutzbringenden Einsatz dieser privaten Tätigkeit.
(2) Die privaten Körperschaften und Anstalten können
mit ihrer Tätigkeit einen Beitrag im Rahmen der Sozialdienste leisten, und zwar auch durch den Abschluss
von vertraglichen Vereinbarungen, Verträgen und Arbeitsübereinkommen mit dem Land und den Trägern
der Sozialdienste.
(1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali
sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni,
fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate
o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali.
(2) Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso la
stipulazione di convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con la Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
33
(3) Die Führung der Dienste und die Durchführung der
Sozialhilfetätigkeit durch die privaten Körperschaften
erfolgt unter Beachtung der Kriterien und der Führungsstandards, die die einschlägigen Landesgesetze
vorsehen.
(3) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali
da parte degli enti privati avviene nel rispetto dei criteri
e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.
Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 4:
Note all’articolo 8 comma 4:
Der Text von Artikel 41 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 11. August 2000, Nr. 30, „Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen
Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste“, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”, è
il seguente:
Artikel 41 (Zahlung der Tarife der stationären Dienste)
Articolo 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali)
(1) Der Nutzer beteiligt sich an der Zahlung der Tarife
der stationären Dienste:
a) mit dem für ihn ausbezahlten Pflegegeld und Zusatzbetrag laut Artikel 8 des Landesgesetzes vom
12. Oktober 2007, Nr. 9, oder dem für ihn ausbezahlten Begleitungsgeld laut Artikel 3 Absatz 1
Ziffer 6 des Landesgesetzes vom 21. August
1978, Nr. 46, in geltender Fassung,
b) und je nach wirtschaftlicher Lage seiner engeren
Familiengemeinschaft an dem mit den Leistungen
laut Buchstabe a) noch nicht gedeckten Teil des
Tarifs; bei der Berechnung der Höhe der Mitbeteiligung wird der persönlich verfügbare Betrag des
Nutzers getrennt vom persönlich verfügbaren Betrag der anderen Familienmitglieder berücksichtigt.
(2) Die erweiterten Familiengemeinschaften beteiligen
sich an den Teil, der nicht von der engeren Familiengemeinschaft abgedeckt wird, je nach ihrer wirtschaftlichen Lage.
(3) Die Berechnung der Beteiligung erfolgt gemäß den
in der Anlage D angegebenen Parametern. Der “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ laut Punkt 2
„Nutzer“ der Anlage D wird ausschließlich für den Fall
angewandt, in dem der Nutzer allein die engere Familiengemeinschaft bildet.
(4) Für die Dienste zugunsten von Personen mit Behinderungen, psychisch kranke oder suchtkranke Personen darf die Mitbeteiligung jeder erweiterten Familiengemeinschaft jedoch auf keinem Fall über dem Betrag liegen, der jährlich von der Landesregierung
gleichzeitig mit der Bestimmung des Grundbetrags
festgelegt wird.
(5) Für die Dienste zugunsten von Frauen und Minderjährigen ist keine Mitbeteiligung der erweiterten Familiengemeinschaften vorgesehen.
(6) Für erweiterte Familiengemeinschaften, die sich
gleichzeitig am Tarif von zwei Senioren in stationären
Einrichtungen beteiligen müssen, wird nur einmal der
“persönlich verfügbare Betrag“ berechnet und der Prozentsatz “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ angewandt; der aus der Berechnung resultierende Betrag
wird für die Zahlung beider Tarife verwendet.
(1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei
servizi residenziali:
a) con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui
all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre
2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento erogatogli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
b) e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui
alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione
economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri
componenti.
(2) I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento,
in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto.
(3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i
parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di
consumo dell’ecceden-za”, di cui al punto 2 “utente”
dell’allegato D), trova applicazione esclusivamente nel
caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo
familiare ristretto.
(4) Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato
non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la
determinazione della quota base.
(5) Per i servizi a favore di donne e minori, non si
chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari
collegati.
(6) Per nuclei familiari collegati che devono concorrere
contemporaneamente al pagamento di due tariffe per
anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta
la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza
l’importo risultante per il pagamento di entrambe le
tariffe.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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Anmerkungen zum Artikel 15 Absatz 1:
Note all’articolo 15 comma 1:
Das Dekret des Landeshauptmannes vom 11. August
2000, Nr. 30, beinhaltet die „Durchführungsverordnung
zu den Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe und zur
Zahlung der Tarife der Sozialdienste“.
Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11
agosto 2000, n. 30 contiene il “Regolamento relativo
agli interventi di assistenza economica sociale ed al
pagamento delle tariffe nei servizi sociali”.
Anlage D
Allegato D
Art. 41 (Zahlung der Tarife der stationären Dienste)
Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali)
(1) Der Nutzer beteiligt sich an der Zahlung der Tarife
der stationären Dienste:
(1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei
servizi residenziali:
a)
a)
mit dem für ihn ausbezahlten Pflegegeld und Zusatzbetrag laut Artikel 8 des Landesgesetzes vom
12. Oktober 2007, Nr. 9, oder dem für ihn ausbezahlten Begleitungsgeld laut Artikel 3 Absatz 1
Ziffer 6 des Landesgesetzes vom 21. August
1978, Nr. 46, in geltender Fassung,
b) und je nach wirtschaftlicher Lage seiner engeren
Familiengemeinschaft an dem mit den Leistungen
laut Buchstabe a) noch nicht gedeckten Teil des
Tarifs; bei der Berechnung der Höhe der Mitbeteiligung wird der persönlich verfügbare Betrag des
Nutzers getrennt vom persönlich verfügbaren Betrag der anderen Familienmitglieder berücksichtigt.
(2) Die erweiterten Familiengemeinschaften beteiligen
sich an den Teil, der nicht von der engeren Familiengemeinschaft abgedeckt wird, je nach ihrer wirtschaftlichen Lage.
(3) Die Berechnung der Beteiligung erfolgt gemäß den
in der Anlage D angegebenen Parametern. Der “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“ laut Punkt 2
„Nutzer“ der Anlage D wird ausschließlich für den Fall
angewandt, in dem der Nutzer allein die engere Familiengemeinschaft bildet.
(4) Für die Dienste zugunsten von Personen mit Behinderungen, psychisch kranke oder suchtkranke Personen darf die Mitbeteiligung jeder erweiterten Familiengemeinschaft jedoch auf keinem Fall über dem Betrag liegen, der jährlich von der Landesregierung
gleichzeitig mit der Bestimmung des Grundbetrags
festgelegt wird.
(5) Für die Dienste zugunsten von Frauen und Minderjährigen ist keine Mitbeteiligung der erweiterten Familiengemeinschaften vorgesehen.
(6) Für erweiterte Familiengemeinschaften, die sich
gleichzeitig am Tarif von zwei Senioren in stationären
Einrichtungen beteiligen müssen, wird nur einmal der
“persönlich verfügbare Betrag“ berechnet und der Prozentsatz “Einkommensanteil zur Tarifbegleichung“
angewandt; der aus der Berechnung resultierende
Betrag wird für die Zahlung beider Tarife verwendet.
b)
con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui
all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre
2007, n. 9, o l’assegno di accompagnamento eroga-togli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6,
della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e
successive modifiche;
e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui
alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione
economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri
componenti.
(2) I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento,
in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto.
(3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i
parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di
consumo dell’ecceden-za”, di cui al punto 2 “utente”
dell’allegato D), trova applicazione esclusivamente nel
caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo
familiare ristretto.
(4) Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato
non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la
determinazione della quota base.
(5) Per i servizi a favore di donne e minori, non si
chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari
collegati.
(6) Per nuclei familiari collegati che devono concorrere
contemporaneamente al pagamento di due tariffe per
anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta
la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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86489
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 24. Oktober 2013, Nr. 30
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 24 ottobre 2013, n. 30
Verordnung zur Organisation des Landesflugrettungsdienstes
Regolamento concernente l'organizzazione
del servizio di pronto soccorso con eliambulanze
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 14.
Oktober 2013 Nr. 1518 zur Kenntnis genommen
und
vista la deliberazione della Giunta provinciale del
14 ottobre 2013 n. 1518
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
I. Kapitel
Capitolo I
Organisation des Landesflugrettungsdienstes
Organizzazione del servizio di pronto soccorso
con eliambulanze
Art. 1
Anwendungsbereich
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Diese Verordnung regelt die Organisation des
Landesflugrettungsdienstes, der mit Landesgesetz vom 17. August 1987, Nr. 21, eingeführt
wurde und legt die entsprechenden medizinischen und technischen Voraussetzungen fest.
1. Il presente regolamento definisce gli aspetti
organizzativi del servizio di pronto soccorso con
eliambulanze, istituito con legge provinciale 17
agosto 1987, n. 21, e ne stabilisce i requisiti tecnico-sanitari.
Art. 2
Begriffsbestimmungen
Art. 2
Definizioni
1. Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a)
b)
Primäreinsätze: Einsätze, bei welchen ein
notfallmedizinisches, im Bedarfsfall mit Spezialisten erweitertes Team samt dem dafür
notwendigen medizinischen und rettungstechnischen Material, direkt am Notfallort interveniert, um den Patienten zu bergen bzw.
seinen Zustand aus medizinischer Sicht zu
stabilisieren und anschließend in ein für die
Heilung der schwersten Verletzung geeignetes Krankenhaus zu transportieren,
Sekundäreinsätze: medizinisch indizierte
Verlegungen von kranken oder verletzten
Personen von einem Krankenhaus zu einem
1. Ai fini del presente regolamento sono considerati:
a) interventi primari: gli interventi in cui un team
dell'emergenza sanitaria, in caso di necessità
allargato a specialisti con materiale medico
ed attrezzatura di soccorso necessario, interviene direttamente sul luogo dell'incidente
per soccorrere il paziente e/o stabilizzarne le
condizioni dal punto di vista medico, e infine
per trasportarlo in una struttura ospedaliera
in grado di curare la lesione più grave da lui
riportata;
b) interventi secondari: i trasferimenti, su indicazione medica, di persone malate o ferite da
una struttura ospedaliera ad un'altra, indi-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
c)
d)
anderen, unabhängig davon, ob sich das
Krankenhaus in Italien oder im Ausland befindet,
Suchflüge: Einsätze zur Suche vermisster
oder verirrter Personen, solange berechtigte
Hoffnung besteht, diese retten zu können, die
von den Rettungsorganisationen über die
Landesnotrufzentrale angefragt werden,
Evakuation und Präventivflüge: Einsätze, um
lebensbedrohliche Situationen abzuwenden.
36
pendentemente se l’ospedale si trova in Italia
o all’estero;
c)
d)
voli di ricerca: gli interventi finalizzati alla ricerca di persone disperse o smarrite, finché
sussiste la speranza di poterle soccorrere, richiesti dalle organizzazioni di soccorso tramite la centrale operativa d'emergenza;
evacuazione ed interventi preventivi: gli interventi atti a sventare pericoli per l'incolumità
personale.
2. Die Begriffe HEMS - Hubschrauber-Notarztdienst - und SAR - Flugrettung im Gebirge - sind
in den Dokumenten, Verordnungen und Rundschreiben der EASA (Europäische Agentur für
Flugsicherheit), der Nationalen Zivilluftfahrtbehörde "ENAC" und in den in der Autonomen Provinz
Bozen geltenden Bestimmungen erläutert.
2. Le definizioni di attività HEMS - Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri - e SAR - elisoccorso in montagna - sono riportate nei documenti,
regolamenti e circolari dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea), dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nonché nella normativa vigente nella Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 3
Aufgaben und territoriale Zuständigkeit
Art. 3
Compiti e competenza territoriale
1. Im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes
vom 17. August 1987, Nr. 21, und gemäß den
Begriffsbestimmungen von Artikel 2 dieses Dekrets führt der Flugrettungsdienst vorwiegend
HEMS-Einsätze sowie SAR-Einsätze im Gebirge
durch.
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale
17 agosto 1987, n. 21, e in base alle definizioni
date all'articolo 2 del presente decreto, il servizio
di pronto soccorso mediante eliambulanze svolge
essenzialmente attività che si configurano come
HEMS e SAR - eliambulanza ed elisoccorso in
montagna.
In particolare effettua:
a) interventi primari;
b) interventi secondari;
c) evacuazione ed interventi preventivi;
d) voli di ricerca e soccorso;
e) trasporto di farmaci, sangue, organi o parti
d'organo, nonché di apparecchiature mediche;
f) voli per il recupero di persone decedute organizzati d'intesa con le autorità competenti;
Im Besonderen werden durchgeführt:
a) Primäreinsätze,
b) Sekundäreinsätze,
c) Evakuation und Präventiveinsätze,
d) Such- und Rettungsflüge,
e) Transport von Medikamenten, Blutkonserven,
Organen oder Organteilen sowie von medizintechnischen Geräten,
f) Flüge zur Bergung von Toten, die in Absprache mit den zuständigen Behörden organisiert werden,
g) Transport von Personen und Material bei
Unwettern und Katastrophen,
h) Übungs- und Schulungsflüge für die Besatzung und in Zusammenarbeit mit den anerkannten Rettungs- und Zivilschutzorganisationen,
i) Verlegungen von ausländischen Versicherten
von einem Südtiroler Krankenhaus zu den
Flughäfen von Bozen, Innsbruck und Verona.
2. Die Rettungshubschrauber sind befugt, Bergungs- und/oder Übungsflüge an Aufstiegsanlagen durchzuführen. Die entsprechenden Kosten
des Bergungsfluges werden nur dann dem Betreiber angelastet, wenn die Verantwortung für
g)
h)
i)
trasporto di persone e materiali in caso di
calamità o catastrofe;
attività addestrativa ed esercitazioni per
l’intero equipaggio ed in collaborazione con
le organizzazioni riconosciute di protezione
civile e di soccorso;
trasferimenti di assicurati esteri da un ospedale dell'Alto Adige agli aeroporti di Bolzano,
Innsbruck e Verona.
2. Gli elicotteri del servizio di pronto soccorso
sono autorizzati ad effettuare soccorsi e/o esercitazioni presso gli impianti a fune. I costi del soccorso vengono addebitati al gestore solamente
nel caso in cui la responsabilità per i danni alle
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Schäden an den beförderten Personen direkt
beim Betreiber der Aufstiegsanlage liegt.
persone trasportate sia da imputarsi direttamente
al gestore dell'impianto.
3. Die Einsätze werden normalerweise in der
Provinz Bozen durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Vereinbarungen laut Artikel 7 besteht in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Strukturen
die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Abdeckung; ebenso sind Flüge in andere Regionen
oder ins benachbarte Ausland zulässig.
3. Gli interventi interessano in via ordinaria la
Provincia autonoma di Bolzano. Nel rispetto delle
convenzioni di cui all'articolo 7, è possibile la copertura di territori limitrofi, ad integrazione delle
competenti strutture; sono ammessi anche voli
verso altre Regioni e fuori dai confini nazionali.
Art. 4
Luftfahrzeuge und Infrastrukturen
Art. 4
Mezzi ed infrastrutture
1. Der Dienst wird mit Hubschraubern, die ihren
Standort am landeseigenen HEMS-Stützpunkt
beim Zentralkrankenhaus Bozen und beim Krankenhaus Brixen haben, durchgeführt.
1. Il servizio viene svolto con elicotteri di stanza
presso le due basi HEMS provinciali ubicate rispettivamente presso l'ospedale centrale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone.
2. In den gemäß Absatz 6 festgesetzten Zeiträumen, kann ein zusätzlicher Hubschrauberdienst
im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, eingesetzt
werden, der den medizinischen und rettungstechnischen Anforderungen entspricht, die von den
Hubschraubern laut Absatz 1 erfüllt werden müssen.
2. Nei periodi indicati nel comma 6 può essere
utilizzato un servizio di elisoccorso ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale
del 17 agosto 1987, n. 21, che dal punto di vista
medico e del soccorso deve soddisfare i requisiti
richiesti agli elicotteri di cui al comma 1.
3. Die von der Luftfahrtbehörde "ENAC" genehmigten HEMS-Stützpunkte in Bozen und Brixen
werden von der Landesverwaltung zur Verfügung
gestellt. Die Führung der HEMS-Stützpunkte, der
zugehörigen Hubschrauberlandeplätze/-flugplätze
und die Gewährleistung der Dienste, die für einen
reibungslosen Basisdienst und die sichere Abwicklung der Flüge notwendig sind, obliegen dem
Betreiber des Flugrettungsdienstes. Diese Tätigkeit kann direkt oder von qualifizierten Drittpersonen durchgeführt werden.
3. Le basi HEMS a Bolzano e Bressanone, approvate dall'ENAC, sono messe a disposizione
dall'Amministrazione provinciale. La gestione delle basi HEMS, delle elisuperfici/eliporti ad esse
asserviti e la prestazione dei servizi, necessari
per il corretto funzionamento delle basi ed il buon
svolgimento dell'attività di volo è a carico di chi
svolge attività di pronto soccorso mediante eliambulanze. Tale attività può essere svolta direttamente o delegata a terzi appositamente specializzati.
4. Alle HEMS-Stützpunkte müssen mit der Landesnotrufzentrale über Funk und Telefon verbunden sein. Die diesbezüglichen Kosten gehen zu
Lasten jener, denen der Landesflugrettungsdienst
anvertraut ist.
4. Tutte le basi HEMS devono essere collegate
alla centrale operativa d'emergenza via radio e
radiotelefono a cura e a spese di coloro ai quali è
affidato il servizio di pronto soccorso con eliambulanza.
5. Der mit dem Flugrettungsdienst im Sinne des
Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.
August 1987, Nr. 21, betraute Rettungshubschrauber führt Einsätze in der Provinz Bozen
primär in jenem Einsatzgebiet durch, welches von
folgenden GPS-Koordinaten begrenzt wird:
5. L’elicottero al cui è stato affidato il servizio di
elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21,
svolge interventi nella Provincia di Bolzano primariamente nella zona, che viene delimitata dalle
seguenti coordinate GPS:
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
46°22‘53‘‘ N
46°31‘27‘‘ N
46°39‘25‘‘ N
46°37‘21‘‘ N
11°34‘07‘‘ O
11°29‘10‘‘ O
11°36‘07‘‘ O
12°14‘42‘‘ O
Die Brennerautobahn A22 bildet die Grenze des
Einsatzgebietes im Westen, wobei die Autobahn
46°22‘53‘‘ N
46°31‘27‘‘ N
46°39‘25‘‘ N
46°37‘21‘‘ N
11°34‘07‘‘ O
11°29‘10‘‘ O
11°36‘07‘‘ O
12°14‘42‘‘ O
Tale zona a ovest è limitata dall‘autostrada del
Brennero A22, che di per sé non fa più parte della
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selbst nicht mehr zum Einsatzgebiet gehört. Die
Grenze des Einsatzgebietes im Osten verläuft
entlang der natürlichen Gebietsgrenze der Autonomen Provinz Bozen. Die Grenze im Süden und
im Norden entsteht durch die Verbindung der
Punkte a) und b) bzw. c) und d) mittels einer geraden Linie. Stehen die beiden Hubschrauber
gemäß Absatz 1 nicht zur Verfügung, kann die
Landesnotrufzentrale in den laut Absatz 6 festgesetzten Zeiträumen auf den oben genannten Hubschrauber auch für Einsätze in anderen Landesteilen zurückgreifen.
zona di intervento. A est il limite segue il confine
naturale della Provincia autonoma di Bolzano. Il
limite a sud e a nord si forma tramite collegamento dei punti a) e b) rispettivamente c) e d) con una
linea retta. Se i due elicotteri di cui al comma 1,
non sono disponibili la centrale emergenza provinciale nei tempi di cui al comma 6 può servirsi
dell’elicottero sopra indicato anche per interventi
in altre zone della Provincia.
6. Im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. August 1987, Nr. 21, gelten die
folgenden als Zeiträume mit großem Urlauberaufkommen:
a) Samstag vor dem 8. Dezember bis Ostermontag (oder zum 2. Samstag im April oder
bis zur Schließung der Aufstiegsanlagen in
der Wintersaison),
b) 2. Samstag im Juni bis 1. Sonntag im Oktober.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge
provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, i seguenti
sono periodi di maggiore afflusso turistico:
7. Der an allen HEMS-Stützpunkten vorgeschriebene Brandschutzdienst muss vom Betreiber der
Hubschrauberlandeplätze/-flugplätze gewährleistet werden und den Bestimmungen der Luftfahrtbehörde „ENAC“ sowie aller anderen einschlägigen Bestimmungen und Normen entsprechen.
Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom
Land selbst durchgeführt, so sind die Kosten des
Brandschutzdienstes Teil der Bilanz und des
Budgets des gesamten Landesflugrettungsdienstes, die von der von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation erstellt und von der Landesregierung genehmigt
werden.
7. Il servizio di antincendio obbligatorio presso
tutte le basi HEMS deve essere garantito dal gestore delle elisuperfici/eliporti e soddisfare le
norme dell’ENAC nonché corrispondere a tutte le
altre previsioni e norme. Se il servizio provinciale
di pronto soccorso mediante eliambulanze non
viene gestito in proprio dalla Provincia, le spese
del servizio antincendio sono parte del bilancio e
del budget del servizio di elisoccorso provinciale,
che viene predisposto dall’organizzazione alla
quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della
Provincia Autonoma di Bolzano e viene approvato
dalla Giunta provinciale.
Art. 5
Voraussetzungen, Modalitäten und Verfahren für
einen Hubschraubereinsatz
Art. 5
Presupposti, modalità e procedure per l'intervento
dell'elicottero
1. Die Voraussetzungen und die Kriterien für die
Entsendung eines Rettungshubschraubers werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Die rettungstechnischen Modalitäten und die
operativen Verfahren werden einvernehmlich zwischen den Rettungsorganisationen und der Landesnotrufzentrale vereinbart. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst durchgeführt, so hat die von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betraute Organisation die
Aufgabe, die rettungstechnischen Modalitäten
und die operativen Verfahren festzulegen auf
1. I presupposti ed i criteri per l'invio dell'elicottero
di soccorso sono stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale. Le modalità e le procedure di
svolgimento delle operazioni sono concordate tra
le organizzazioni di soccorso e la centrale provinciale d'emergenza. Se il servizio provinciale di
pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del
servizio annuale di elisoccorso provinciale da
parte della Provincia Autonoma di Bolzano, ha
l’obbligo di fissare le modalità e le procedure di
svolgimento delle operazioni in base alle premes-
a)
b)
sabato prima dell’8 dicembre fino lunedì di
Pasqua (o fino al 2° sabato in aprile o fino alla chiusura degli impianti sciistici nella stagione invernale);
2° sabato in giugno fino alla 1a domenica in
ottobre.
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Basis der im Beirat gemäß Artikel 6 Absatz 3 erarbeiteten Grundlagen.
se elaborate dal comitato di cui all’articolo 6,
comma 3.
2. Die Alarmierung und Koordinierung der Rettungshubschrauber ist Aufgabe der Landesnotrufzentrale.
2. Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri
di soccorso spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria.
3. Für ganz Südtirol gilt derzeit die unentgeltliche
Notrufnummer „118“.
3. Il numero di chiamata, gratuito e di valenza su
tutto il territorio provinciale, è attualmente il „118“.
4. Der Flugrettungsdienst mit mindestens einem
Hubschrauber muss von 6 Uhr morgens bis zum
Sonnenuntergang gewährleistet sein und auf jeden Fall innerhalb der Luftfahrt-Ephemeriden des
dem Stützpunkt am nächsten gelegenen Flughafens. Um diese Vorgaben zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit die Betriebszeiten der verschiedenen im Dienst befindlichen Hubschrauber
zeitlich zu staffeln.
4. Il servizio di elisoccorso con almeno un elicottero dovrà essere assicurato dalle ore 6 al tramonto e comunque nei limiti delle effemeridi aeronautiche dell'aeroporto più vicino alla base. Per
ottemperare a queste prescrizioni, esiste la possibilità di scaglionare i tempi di servizio dei diversi
elicotteri in servizio.
5. Die Landesregierung ist ermächtigt, eine Betriebszeit von 24 Stunden zu beschließen, sobald
die Voraussetzungen für Nachtflüge gegeben
sind. Die Landesregierung beschließt auch die
Anhebung der Ausgaben für die entsprechenden
Kosten.
5. La Giunta provinciale è autorizzata a deliberare
un orario d'attività esteso all'arco delle 24 ore,
non appena verranno creati i presupposti per consentire il volo notturno. La Giunta provinciale delibera inoltre il relativo incremento di spesa.
6. Die Landesnotrufzentrale entscheidet aufgrund
des eingegangenen Meldebildes über einen Hubschraubereinsatz. Bei Primäreinsätzen berücksichtigt sie unter anderem die besondere Straßen- und Verkehrssituation sowie die geographische Lage des Notfallortes. In der Regel sollte
der Rettungshubschrauber dann eingesetzt werden, wenn die Prüfung des Einzelfalls ergibt, dass
keine andere ebenso rasche und qualifizierte Hilfe geboten werden kann, wenn der Transport auf
andere Weise nicht möglich ist oder nur mit einer
medizinisch nicht vertretbaren Verzögerung
durchgeführt werden kann. Bei Nichtverfügbarkeit
der Hubschrauber des Flugrettungsdienstes,
kann die Landesnotrufzentrale den Einsatz eines
anderen geeigneten Hubschraubers, anfordern.
6. La centrale operativa di emergenza sanitaria
decide in merito all'intervento dell'elicottero sulla
base di un quadro informativo sanitario. Negli interventi primari, la centrale operativa di soccorso
tiene conto, tra l'altro, della particolare situazione
stradale e del traffico, nonché dell'ubicazione del
luogo dell'emergenza. Di norma l'elicottero di
soccorso può intervenire soltanto dopo che, dalla
valutazione del singolo caso, sia risultato impossibile garantire un'assistenza medica alternativa
ed altrettanto tempestiva e qualificata, e qualora il
trasporto non possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad intervenire, la centrale provinciale d'emergenza può
chiedere l'intervento di un altro elicottero idoneo.
7. Die medizinische Indikation, welche den Rettungseinsatz rechtfertigt, muss vom Arzt, der vor
Ort erste Hilfe leistet oder der die Überstellung in
eine hochspezialisierte Einrichtung anordnet, bestätigt werden. Bei Bergrettungseinsätzen und
Einsätzen im unwegsamen Gelände entscheidet
der Notarzt im Einvernehmen mit dem Einsatzleiter der territorial zuständigen Bergrettungsstelle
über die medizinische und rettungstechnische
Indikation.
7. L'indicazione medica che giustifica l'intervento
dell'elicottero di soccorso deve essere attestata
dal medico che presta il primo soccorso sul posto
o che dispone il trasferimento in una struttura di
alta specializzazione. In caso di interventi di soccorso tecnico in montagna e in zone impervie e
ostili per l'indicazione medica e/o tecnica del soccorso decide il medico d'urgenza d'intesa con il
coordinatore dell’intervento della stazione del
Soccorso Alpino territorialmente competente.
8. Die Sekundärtransporte werden nur bei Vorliegen einer medizinischen Indikation durchgeführt,
falls der Transport mit einem anderen Mittel ungeeignet ist oder eine unzumutbare Verzögerung
mit sich bringt. Für Sekundärtransporte über lan-
8. I trasporti secondari vengono effettuati solo
dietro indicazione medica, qualora il trasporto con
altro mezzo risulti inadatto oppure comporti un
ritardo insostenibile. Per i trasporti secondari a
lunga distanza, per i quali l'impiego di elicotteri sia
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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ge Strecken, für welche der Einsatz von Hubschraubern unwirtschaftlich ist, kann die Landesregierung den Abschluss von Konventionen mit
Gesellschaften, die auf die Vermietung von Flugambulanzen spezialisiert sind, genehmigen.
antieconomico, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con società specializzate nel nolo di aeroambulanze.
Art. 6
Aufsicht
Art. 6
Vigilanza
1. Die Betreiber des Flugrettungsdienstes müssen der Landesregierung monatlich einen Bericht
über die erfolgten Einsätze vorlegen, aus dem die
Flugzeiten, die Art des Einsatzes und der Einsatzort, sowie der Bestimmungsort und der gesundheitliche Zustand des Patienten hervorgehen. Ebenso müssen im Bericht die Übungsflüge,
welche in Absprache mit der Besatzung, den
Bergrettungsdiensten oder anderen Rettungsorganisationen durchgeführt werden, sowie Suchflüge und Fehleinsätze, angeführt werden.
1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza devono presentare mensilmente alla Giunta provinciale un
rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati
relativi ai tempi di volo, alla tipologia e al luogo di
ciascun intervento, alla destinazione del trasporto
e alla patologia del paziente. Nel rapporto dovranno essere indicati anche l'attività di addestramento concordata e svolta con l’equipaggio,
le squadre del soccorso alpino o altre organizzazioni di soccorso, i voli di ricerca e i falsi allarmi.
2. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom
Land selbst durchgeführt, so ist es Aufgabe der
von der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation, den gesamten Flugrettungsdienst der Provinz Bozen zu organisieren
und durchzuführen, sowie alle Beteiligten zu koordinieren und sich der Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 5 zu vergewissern.
2. Se il servizio provinciale di pronto soccorso
mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, è compito dell’organizzazione
alla quale è stata affidata la gestione del servizio
annuale di elisoccorso provinciale da parte della
Provincia autonoma di Bolzano, di organizzare e
gestire l’intero servizio di elisoccorso della Provincia di Bolzano, nonché di coordinare tutti i
coinvolti e di accertarsi dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 5.
3. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom
Land selbst durchgeführt, wird zur fachlichen Beratung und Unterstützung in den Fragen der Führung des Flugrettungsdienstes ein technischer
Beirat eingesetzt, welcher sich periodisch (mindestens vier Mal im Jahr und bei Bedarf) mit ausgewählten Themen im technischen und operativen Bereich auseinandersetzt. Im Beirat sind die
Verantwortlichen der unterschiedlichen Organisationen vertreten, sowie ausgewählte Mitarbeiter,
welche operativ in der Flugrettung tätig sind. Die
Mitglieder im Beirat sind demzufolge: zwei Vertreter der von der Autonomen Provinz Bozen mit der
Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation, der Primar des
Landes-Notfall-Dienstes, je ein Vertreter des
Bergrettungsdienstes im AVS, der Südtiroler
Berg- und Höhlenrettung (CNSAS) und des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz, sowie ein Vertreter des Hubschrauberdienstes im Sinne des
Artikels 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17.
August 1987, Nr. 21. Fakultativ können folgende
Mitglieder im Beirat vertreten sein: die Flugretter
und die ärztlichen Leiter der einzelnen HEMSStützpunkte, die Betreiberfirmen (Pilot oder
Techniker), ein Disponent der Landesnotrufzent-
3. Se il servizio provinciale di pronto soccorso
mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, per le consulenze tecniche e
l’appoggio professionale viene istituito un comitato tecnico, che periodicamente (almeno quattro
volte all’anno o all’occorrenza) tratta le materie
scelte relative al settore tecnico ed operativo. Il
comitato è costituito dai responsabili delle varie
organizzazioni, nonché da collaboratori scelti, che
svolgono attività operativa nell’elisoccorso. I
membri del comitato sono pertanto: due rappresentanti dell’organizzazione alla quale è stata
affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, il primario del servizio emergenza provinciale, rispettivamente un rappresentante del Bergrettungsdienst im AVS, del Soccorso Alpino CNSAS di Bolzano e dell’Associazione
Provinciale di Soccorso Croce Bianca, nonché un
rappresentante del servizio di elisoccorso ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale
del 17 agosto 1987, n. 21. La presenza dei seguenti membri è facoltativa: soccorritori di volo e
responsabili medici delle singole basi, la ditta
appaltatrice (pilota o tecnico), un disponente della
Centrale provinciale emergenza e l’amministra-
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rale und ein Verwalter der Landeplätze. Der Vorsitz des Beirates wird von einem Vertreter der von
der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung
des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes
betrauten Organisation übernommen, welcher
verantwortlich ist für die Einberufung der Sitzungen.
tore della piazzola. La presidenza del comitato
spetta al rappresentante dell’organizzazione alla
quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della
Provincia autonoma di Bolzano, che è responsabile per la convocazione delle riunioni.
Art. 7
Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften
Art. 7
Collaborazione con altri enti
1. Im Rahmen der Tätigkeiten, welche Gegenstand dieser Verordnung sind, kann die Landesverwaltung mit den benachbarten Regionen und
Ländern (Österreich, Schweiz), mit der Autonomen Provinz Trient, dem SUEM (Dienst für Notfallmedizin) der Provinz Belluno und dem
S.S.U.Em. (Dienst für Notfallmedizin) der Provinz
Sondrio zusammenarbeiten, wobei entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen werden.
1. Nell'ambito delle attività oggetto del presente
regolamento, l'amministrazione provinciale può
instaurare collaborazioni con Regioni e Paesi
limitrofi (Austria, Svizzera), con la Provincia autonoma di Trento, con il SUEM (Servizio di Urgenza
ed Emergenza Medica) operante in Provincia di
Belluno ed il S.S.U.Em. (Servizio Sanitario Urgenza Emergenza) della Provincia di Sondrio,
stipulando a tal fine apposite convenzioni.
II. Kapitel
Einschlägige Voraussetzungen
Capitolo II
Requisiti tecnico-sanitari
Art. 8
Allgemeine Voraussetzungen
Art. 8
Requisiti generali
1. Wer den Landesflugrettungsdienst übernimmt,
muss im Besitz der dafür vorgesehenen gesundheitsbehördlichen Ermächtigung sein. Das entsprechende Gesuch muss zusammen mit den
erforderlichen Unterlagen dem Amt für öffentliche
Hygiene der Landesabteilung Gesundheitswesen
übermittelt werden.
1. Chi svolge l'attività di pronto soccorso mediante eliambulanze deve essere in possesso della
prevista autorizzazione sanitaria. La domanda per
ottenerla, corredata della necessaria documentazione, va inoltrata all'Ufficio Igiene pubblica della
Ripartizione provinciale Sanità.
2. Für die Ausübung der in diesem Dekret genannten Tätigkeiten durch einen bestimmten
Hubschraubertyp muss der Hubschrauberbetreiber, der den Dienst leistet, im Besitz der notwendigen Ermächtigungen, Genehmigungen und Zulassungen sowie der ministeriellen Bescheinigungen oder jener der Nationalen Luftfahrtbehörde
"ENAC" sein.
2. Per l'esercizio dell'attività contemplata nel presente decreto mediante utilizzo di un determinato
tipo di elicottero, l'operatore elicotteristico che
presta il servizio deve essere in possesso delle
necessarie licenze, autorizzazioni, approvazioni e
certificazioni ministeriali o di quelle dell'ENAC.
Art. 9
Anforderungen an das Luftfahrzeug
Art. 9
Requisiti degli elicotteri
1. Die für die genannten Tätigkeiten eingesetzten
Hubschrauber müssen:
a) Charakteristiken, Leistungen und Ausrüstungen aufweisen, welche es ihnen im Einklang
mit den geltenden Bestimmungen erlauben,
die Aufgaben und Tätigkeiten laut Artikel 3
auf dem Landesgebiet der Autonomen Provinz Bozen auszuüben,
b) von der Nationalen Luftfahrtbehörde "ENAC"
im Hinblick auf die Einsatzausrüstung, die für
1. Gli elicotteri impiegati nelle attività oggetto del
presente decreto devono:
a) avere caratteristiche, prestazioni e dotazioni
che consentano loro di svolgere, in conformità alle norme vigenti, i compiti e le attività di
cui all'articolo 3 su tutto il territorio della provincia di Bolzano;
b)
essere approvati dall'ENAC nella configurazione operativa prevista per le diverse attività;
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c)
d)
die jeweiligen Tätigkeiten vorgesehen ist, genehmigt werden,
für den Transport von mindestens vier Besatzungsmitgliedern und einem Patienten in
Liegeposition homologiert sein. Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, damit der Patient während des Fluges rundum versorgt
werden kann,
die Hubschrauber der von der Autonomen
Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betrauten
Organisation müssen orange lackiert mit einem weißen Streifen und einem weißen
Kreuz auf dem hinteren Teil der Kabine des
Hubschraubers und mit dem Logo HELI auf
den Türen versehen sein. Alle Hubschrauber
des Landesflugrettungsdienstes müssen mit
der Aufschrift "Landesflugrettung Südtirol Elisoccorso provinciale Alto Adige" versehen
sein. Zudem müssen sie die Kennziffern der
einheitlichen Notrufnummer sowie die Logos
der Rettungsorganisationen, die im technischen Beirat gemäß Artikel 6 Absatz 3 vertreten sind, aufweisen.
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c)
essere omologati per il trasporto di almeno
quattro persone di equipaggio e di almeno un
paziente in posizione supina. Lo spazio residuo deve consentire l'accesso al paziente durante il volo;
d)
gli elicotteri dell’organizzazione alla quale è
stata affidata la gestione del servizio annuale
di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano devono essere di
colore arancione con una fascia bianca laterale ed una croce bianca sulla parte posteriore della cabina dell’elicottero e riportare il logo HELI sulle portiere. Tutti gli elicotteri del
servizio di elisoccorso provinciale devono riportare la scritta "Landesflugrettung Südtirol Elisoccorso provinciale Alto Adige". Il logo del
numero unico d'emergenza sanitaria ed il logo delle organizzazioni di soccorso presenti
nel comitato tecnico ai sensi dell’articolo 6,
comma 3.
Art. 10
Medizinische und rettungstechnische
Standard-Ausrüstung an Bord
Art. 10
Equipaggiamento sanitario e di soccorso
standard di bordo
1. Die Landesregierung legt mit Beschluss die
medizinische Ausstattung, das Sanitätsverbrauchsmaterial, die Medikamente und die Bergrettungsausrüstung fest, welche die Standardausrüstung bilden und womit jeder Rettungshubschrauber ausgestattet sein muss. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom Land selbst
durchgeführt, so obliegt der von der Autonomen
Provinz Bozen mit der Führung des ganzjährigen
Landesflugrettungsdienstes betrauten Organisation diese Aufgabe.
2. Der für den Dienst verantwortliche Arzt oder
ein von ihm Bevollmächtigter hat die Aufsicht
über die medizinische Ausrüstung, das Sanitätsmaterial und die Medikamente, die sich an Bord
befinden.
1. Le attrezzature sanitarie, i medicinali ed il materiale sanitario di consumo e tecnico-alpinistico,
che costituiscono la dotazione standard di ogni
elicottero di pronto soccorso, sono determinati
con deliberazione della Giunta provinciale. Se il
servizio provinciale di pronto soccorso mediante
eliambulanze non viene gestito in proprio dalla
Provincia, questo obbligo spetta all’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del
servizio annuale di elisoccorso provinciale da
parte della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Al responsabile sanitario o ad altro medico da
lui delegato spetta il controllo delle attrezzature
mediche, dei materiali sanitari e dei medicinali
presenti a bordo.
Art. 11
Besatzungsmitglieder bei HEMS-Einsätzen
Art. 11
Equipaggio di soccorso HEMS
1. Die Besatzung für HEMS-Einsätze besteht aus
einem Hubschrauberführer und in der Regel aus
drei weiteren Personen, die im Besitz einer von der
zivilen Luftfahrtbehörde „ENAC“, dem Betreiber der
einzelnen Hubschrauber und den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Ausbildung sind.
2. Die Flugbesatzung besteht aus einem Piloten.
Werden die Betriebszeiten, wie dies von Artikel 5
1. L'equipaggio di soccorso HEMS è costituito
dall'equipaggio di condotta e, normalmente, da tre
passeggeri, che sono in possesso di una formazione prevista dall’ENAC, dal gestore dei singoli
elicotteri e dalla normativa vigente in materia.
2. L'equipaggio di condotta è costituito da un pilota. Nel caso in cui l'orario di attività venga esteso
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Absatz 4 vorgesehen ist, ausgedehnt, setzt sich
die Flugbesatzung während der Nachtstunden im
Sinne der geltenden Bestimmungen zusammen.
Die beruflichen Voraussetzungen und die Erfahrung der Piloten müssen mindestens jenen entsprechen, die von den geltenden Bestimmungen
vorgesehen sind.
come indicato all'articolo 5, comma 4, l'equipaggio di condotta, nell'arco notturno, sarà costituito
ai sensi delle norme vigenti. I requisiti professionali e l'esperienza dell'equipaggio di condotta non
devono, in ogni caso, essere inferiori a quelli indicati nelle norme in vigore.
3. Die weiteren Besatzungsmitglieder sind: das
HEMS-Besatzungsmitglied als Techniker sowie
zwei medizinische Besatzungsmitglieder; davon
ist eines der Notarzt und das andere ein Berufskrankenpfleger, welcher eine nachweisliche Erfahrung im Intensiv- und Notfallbereich besitzen,
oder ein Rettungssanitäter, der über die entsprechende Sanitäterausbildung verfügt.
3. Gli ulteriori passeggeri sono: il membro d'equipaggio HEMS nella figura del tecnico e due passeggeri sanitari, di cui uno è il medico d'emergenza e l'altro un infermiere, in possesso di una
comprovata esperienza nell’area critica o intensiva, o un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata.
4. Zudem verlangen die Einsätze in Berggebieten
und im unwegsamen Gelände die Anwesenheit
eines Bergretters mit einer Ausbildung im Sinne
des Absatzes 5. In diesem Fall ist die Anwesenheit eines Krankenpflegers oder Rettungssanitäters nicht erforderlich.
4. Le missioni in montagna ed in ambiente impervio ed ostile richiedono la presenza a bordo di un
soccorritore del Soccorso Alpino in possesso di
una formazione ai sensi del comma 5. In tal caso
non è necessaria la presenza di un infermiere o di
un soccorritore.
5. Um an Bord des Hubschraubers Dienst leisten
zu können, müssen sowohl die medizinischen
Besatzungsmitglieder als auch die Bergretter
spezifische Ausbildungskurse besucht haben, wie
von den geltenden Bestimmungen vorsehen.
5. Per poter operare a bordo degli elicotteri di
soccorso i passeggeri sanitari ed i soccorritori del
Soccorso Alpino devono avere frequentato specifici corsi di addestramento, così come previsto
dalla normativa vigente.
6. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom
Land selbst durchgeführt, so gehört die Organisation und Schulung des ärztlichen und nichtärztlichen Personals, sowie die Schaffung der
Voraussetzungen von Ausbildungstätigkeiten im
Bereich Flugrettung, zu den Aufgaben der von
der Autonomen Provinz Bozen mit der Führung
des ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes
betrauten Organisation.
6. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio
dalla Provincia, l’organizzazione e l’addestramento del personale medico e non medico, nonché la
creazione delle premesse per l’attività di formazione nel settore dell’elisoccorso è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale
da parte della Provincia autonoma di Bolzano.
7. Bei jedem Einsatz entscheidet der Pilot nach
Absprache mit dem Notarzt, welche weiteren Besatzungsmitglieder oder Personen an Bord genommen werden. Die Entscheidung wird im Einklang mit den zwischen den Rettungsorganisationen und der Landesnot-rufzentrale vereinbarten
Modalitäten und Verfahren laut Artikel 5 getroffen.
Bei Einsätzen im Gebirge entscheidet der Pilot
nach Absprache mit dem Bergretter.
7. Ad ogni intervento il pilota decide, d'intesa con
il medico d'emergenza, quali sono i membri dell'equipaggio o le persone da prendere a bordo. La
decisione è presa in conformità alle modalità ed
alle procedure di cui all'articolo 5, concordate tra
le organizzazioni di soccorso e la Centrale provinciale d'emergenza. Negli interventi in montagna la decisione viene presa dal pilota d’intesa
con il soccorritore alpino.
8. Alle Besatzungsmitglieder müssen regelmäßig,
an höchstens zehn Arbeitstagen spezifische Weiterbildungskurse besuchen, in denen medizinische Themen sowie Erste-Hilfe- und Flugrettungstechniken behandelt werden. Die dafür anfallenden Kosten werden von der Landesregierung vergütet. Ebenso stellt die Landesregierung
eine gewisse Anzahl von Flugstunden zur Verfügung, welche als notwendiges Training für die
Besatzungs-mitglieder vorgesehen ist.
8. Tutti i membri dell'equipaggio di soccorso devono partecipare regolarmente per un massimo di
10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti
medici, tecnica di pronto soccorso e di elisoccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale mette a disposizione inoltre un credito di ore di volo per il
necessario training di volo dei membri di equipaggio.
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Art. 12
Fachliche Aufsicht
Art. 12
Vigilanza tecnica
1. Die fachliche Aufsicht über die Einhaltung dieser Verordnung obliegt den Diensten für öffentliche Hygiene der Gesundheitsbezirke des Südtiroler Sanitätsbetriebes, in deren Einzugsgebiet sich
die Flugrettungsstützpunkte befinden; in besonderen Fällen übernimmt die Landesabteilung Gesundheitswesen in Absprache mit den genannten
Diensten die Aufsicht.
1. La vigilanza tecnica sull'applicazione del presente regolamento è effettuata dai Servizi Igiene
Pubblica dei comprensori dell’azienda sanitaria
dell’Alto Adige competenti per il territorio su cui
sono dislocate le basi e in casi particolari, in accordo con i predetti servizi, dalla Ripartizione provinciale Sanità.
2. Wird der Landesflugrettungsdienst nicht vom
Land selbst durchgeführt, so kann die fachliche
Aufsicht im Sinne des Absatzes 1 an die von der
Autonomen Provinz Bozen mit der Führung des
ganzjährigen Landesflugrettungsdienstes betraute Organisation delegiert werden, die sich zu deren Durchführung geeigneter Fachleute bedienen
kann, die nicht Mitglieder der Organisation selbst
sein müssen. Die im Falle einer Delegierung
durchgeführte fachliche Aufsicht erfolgt anhand
der Vorgaben, der im Absatz 1 angeführten
Dienste. Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt,
werden sie den Diensten gemäß Absatz 1 mitgeteilt, damit diese alle notwendigen Maßnahmen
treffen können.
2. Se il servizio provinciale di pronto soccorso
mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, la vigilanza tecnica di cui al
comma 1 può essere delegata all’organizzazione
alla quale è stata affidata la gestione del servizio
annuale di elisoccorso provinciale da parte della
Provincia autonoma di Bolzano, che per l’espletamento della stessa può servirsi di esperti, che
non devono essere membri dell’organizzazione
stessa. In caso di avvenuta delega la vigilanza
tecnica viene effettuata in base alle indicazioni
dei servizi di cui al comma 1. Se vengono riscontrate irregolarità, queste vengono comunicate ai
servizi di cui al comma 1, perché questi possono
prendere i provvedimenti necessari.
Art. 13
Verweis
Art. 13
Rinvio
1. Neben den in dieser Verordnung festgelegten
Bestimmungen sind jene über den HubschrauberNotarztdienst (HEMS) und den SAR-Dienst bei
der Flugrettung im Gebirge anzuwenden, die vom
Transportministerium - Generaldirektion für Zivilluftfahrt -, der EASA (Europäische Agentur für
Flugsicherheit) und von der Nationalen Zivilluftfahrtbehörde ("ENAC") festgelegt werden, sowie
alle weiteren geltenden Flugvorschriften.
1. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le norme inerenti alle operazioni del servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) e SAR – elisoccorso in montagna,
emanate dal Ministero dei Trasporti, Direzione
Generale dell'Aviazione Civile, dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dall'ENAC,
nonché tutte le altre normative vigenti in materia
di volo.
Art. 14
Aufhebung
Art. 14
Abrogazione
1. Dieses Dekret ersetzt das Dekret vom 8. April
2003, Nr. 11.
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 8 aprile 2003, n. 11.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 24. Oktober 2013
Bolzano, 24 ottobre 2013
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Avvertenza
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zum Artikel 1:
Note all’articolo 1:
Das Landesgesetz vom 17. August 1987, Nr. 21, beinhaltet die „Errichtung des Flugrettungsdienstes“.
La legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, contiene
l’“Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze ".
Anmerkungen zum Artikel 3:
Note all’articolo 1:
Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17.
August 1987, Nr. 21, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 17 agosto
1987, n. 21, è il seguente:
Art. 2 (Aufgaben des Landesflugrettungsdienstes)
Art. 2 (Compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze)
(1) Aufgaben des Landesflugrettungsdienstes sind
(1) I compiti del servizio provinciale di pronto soccorso
mediante eliambulanze sono:
a) il soccorso di persone che si trovino in pericolo di
vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute, qualora l'assistenza necessaria non
possa essere fornita diversamente o solo insufficientemente oppure con un ritardo insostenibile
dal punto di vista medico;
b) il trasporto di persone che abbiano subito gravi
lesioni o grave malattia e già assistite dal punto di
vista medico, per il trasferimento da una struttura
ospedaliera ad altra, qualora il trasferimento stesso si renda necessario dal punto di vista medico
ed il trasporto non possa avvenire in altro modo
oppure solo con un ritardo insostenibile dal punto
di vista medico;
a)
b)
c)
d)
die Rettung von Personen, die sich in Lebensgefahr oder in einer erheblichen Gefahr für ihre Gesundheit befinden, wenn die erforderliche Hilfe auf
andere Weise nicht, nur unzureichend oder nur
mit einer medizinisch nicht vertretbaren Verzögerung erbracht werden kann,
die Beförderung von Personen, die eine schwere
Verletzung oder eine schwere Gesundheitsstörung erlitten haben und bereits ärztlich versorgt
wurden, zum Zweck ihrer Verlegung von einer
Krankenanstalt in eine andere, wenn die Verlegung aus medizinischen Gründen erforderlich ist
und die Beförderung auf andere Weise nicht oder
nur mit einer medizinisch nicht vertretbaren Verzögerung durchgeführt werden kann,
die Beförderung von Personen, die eine schwere
Verletzung oder eine schwere Gesundheitsstörung erlitten haben, zum Zweck ihrer Untersuchung von einer Krankenanstalt in eine andere,
wenn die Untersuchung aus medizinischen Gründen erforderlich ist und die Beförderung auf andere Weise nicht möglich oder aus medizinischen
Gründen nicht zumutbar ist,
die Beförderung von Ärzten sowie von Arzneimitteln, insbesondere Blutkonserven, medizinischen
Geräten, Organen und Organteilen für Transplantationen und dergleichen, wenn dies zur Behandlung von Personen, die sich in Lebensgefahr oder
in einer erheblichen Gefahr für ihre Gesundheit
befinden, erforderlich ist und die Beförderung auf
andere Weise nicht oder nur mit einer medizinisch
c)
il trasporto da una struttura ospedaliera ad altra di
persone che abbiano subito gravi lesioni o grave
malattia, per accertamenti, qualora gli stessi si
rendano necessari dal punto di vista medico e
qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti
oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;
d)
il trasporto di medici, nonché di farmaci, in modo
particolare plasma, apparecchi sanitari, organi o
parti di organo per trapianti e simili, qualora questo si renda necessario per la cura di persone che
si trovino in pericolo di vita o in una situazione di
grave rischio per la propria salute e quando il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con
un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
e)
nicht vertretbaren Verzögerung durchgeführt werden kann
die Beförderung der Mitarbeiter von Rettungsdiensten.
e)
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il trasporto di collaboratori di servizi di pronto soccorso.
(2) Für die Durchführung des Landesflugrettungsdienstes erläßt die Landesregierung entsprechende Richtlinien.
(2) Per l'attuazione del servizio provinciale di pronto
soccorso mediante eliambulanze la Giunta provinciale
emana le relative direttive.
Anmerkungen zum Artikel 4 und Artikel 6:
Note all’articolo 4 e articolo 6:
Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 17.
August 1987, Nr. 21, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 17 agosto
1987, n. 21, è il seguente:
Art. 3 (Führung des Landesflugrettungsdienstes)
Art. 3 (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze
(1) Das Land kann den Flugrettungsdienst selbst
durchführen, mit den staatlichen Behörden aufgrund
einer Vereinbarung einen gemeinsamen Flugrettungsdienst einrichten, den Flugrettungsdienst einem Konsortium von Rettungsorganisationen, die diesem beitreten wollen, bzw. einem Zusammenschluss zu einer
Arbeitsgemeinschaft derselben, einem privaten Unternehmen oder einem Sonderbetrieb Sanitätseinheit
übertragen.
(1) La Provincia può gestire in proprio i compiti del
servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze,
può istituire il servizio di pronto soccorso mediante
eliambulanze congiuntamente con gli organi statali
sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero
ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad
una Azienda speciale Unità sanitaria locale.
(2) In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del
comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in
ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale.
(2) Im Falle einer bereits erfolgten Übertragung des
Dienstes im Sinne des Absatzes 1 an den Südtiroler
Sanitätsbetrieb kann dieser selbst, um das bestmögliche Angebot der Ersten Hilfe im Gebirge zu garantieren, den Flugrettungsdienst einer Körperschaft oder
einem Verein anvertrauen, die über eine Flugrettungsbasis in der Provinz Bozen verfügen, welche die von
der Staatlichen Zivilen Luftfahrtbehörde (ENAC) vorgegebenen Auflagen erfüllt. Diese Anvertrauung ist in
jedem Falle auf die Zeiträume mit großem Urlauberaufkommen beschränkt, so wie diese von der Landesregierung festgelegt werden.
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86490
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 24. Oktober 2013, Nr. 31
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 24 ottobre 2013, n. 31
Übertragung von Befugnissen in Streitsachen
und Regelung der Anwaltschaft des Landes
Delega di funzioni in materia contenziosa e
disciplina dell’Avvocatura della Provincia
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
hat den Beschluss der Landesregierung vom 21.
Oktober 2013 Nr. 1584 zur Kenntnis genommen
und
vista la deliberazione della Giunta provinciale del
21 ottobre 2013 n. 1584
erlässt
emana
folgende Verordnung:
il seguente regolamento:
Art. 1
Anwendungsbereich
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Diese Verordnung regelt die Übertragung von
Befugnissen in Streitsachen an den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau.
2. Diese Verordnung regelt die Organisation der
Anwaltschaft des Landes und ihre Zuständigkeiten, in Durchführung von Artikel 3 Absätze 1, 2
und 3 und Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung.
3. Diese Verordnung regelt außerdem die individuellen Arbeitsverträge der Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen der Anwaltschaft des Landes,
in Anwendung von Artikel 23 des Gesetzes vom
31. Dezember 2012, Nr. 247, unter Beachtung
der Grundsätze dieses Gesetzes.
1. Il presente regolamento disciplina la delega di
funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l’organizzazione e le competenze dell’Avvocatura
della Provincia, in esecuzione dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 4, comma 1, della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive
modifiche.
3. Il presente regolamento disciplina altresì il contratto individuale di lavoro degli avvocati e delle
avvocate assegnate all’Avvocatura della Provincia, in applicazione dell’articolo 23 della legge 31
dicembre 2012 n. 247, nel rispetto dei principi
contenuti in tale legge.
Art. 2
Übertragung von Befugnissen an den
Landeshauptmann/die Landeshauptfrau
Art. 2
Delega di funzioni al/alla
Presidente della Provincia
1. Dem amtierenden Landeshauptmann oder der
amtierenden Landeshauptfrau werden folgende
Befugnisse übertragen:
a) Streiteinlassung in Mediationsverfahren und
erteilt die entsprechenden Aufträge zur Vertretung und Bestellung der Anwälte und Anwältinnen,
b) Streiteinlassung in Zivil- und Verwaltungsverfahren aller Instanzen und erteilt die entsprechenden Aufträge zur Vertretung und Bestellung der Anwälte und Anwältinnen,
1. Al/Alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni:
a)
costituzione nei procedimenti di mediazione e
conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio;
b)
costituzione in giudizio della Provincia nei
procedimenti civili e amministrativi di ogni
grado e conferimento dei rispettivi incarichi di
rappresentanza e patrocinio giudiziale;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Streiteinberufung Dritter,
Einbringen von Widerklagen, falls zweckmäßig,
Ernennung Sonderbevollmächtigte für die
Schlichtungsversuche,
Annahme von Verzichten, gegebenenfalls mit
Aufrechnung der Kosten,
Einbringen von Anschlussberufungen vor
dem Staatsrat,
Einbringen von Anschlussrekursen vor dem
Kassationsgerichtshof,
Einlegung von Widersprüchen gegen Mahndekrete,
Betreibung von Zwangsvollstreckungen der
Urteile und anderer richterlicher Verfügungen,
Beitritt zu Zwangsveräußerungen von Liegenschaften, falls die Ämter vorliegende Forderungen melden,
Ergreifen sämtlicher dringender Maßnahmen
zur Verteidigung, vorbehaltlich nachträglicher
Genehmigung der Landesregierung.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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chiamata in causa di terzi;
proposizione di domande riconvenzionali, se
ritenute opportune;
nomina di procuratori speciali per il tentativo
di conciliazione;
accettazione delle rinunce con eventuale
compensazione delle spese;
proposizione di appello incidentale al Consiglio di Stato;
proposizione di ricorso incidentale dinnanzi
alla Corte di Cassazione;
proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo;
esecuzione forzata delle sentenze e degli
altri provvedimenti giurisdizionali;
k)
intervento nelle espropriazioni immobiliari,
nel caso in cui gli uffici segnalino crediti;
l)
adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale.
Art. 3
Anwaltschaft des Landes
Art. 3
Avvocatura della Provincia
1. Beim Generalsekretariat ist die Anwaltschaft
des Landes angesiedelt. Sie untersteht funktionell
dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau und hat folgende Zuständigkeiten:
1. L’Avvocatura della Provincia è collocata nell’ambito della Segreteria Generale ed è posta alle
dipendenze funzionali del/della Presidente della
Provincia. All’Avvocatura spettano le seguenti
competenze:
a) l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in
giudizio della Provincia autonoma di Bolzano,
degli enti da essa dipendenti, delle agenzie
provinciali e degli altri organismi istituiti con
legge provinciale, davanti a tutti gli organi
giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali
e nelle procedure di mediazione;
b) la tutela legale e la consulenza in favore dei
soggetti di cui alla lettera a);
c) l’assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia
contrattuale a favore dei soggetti di cui alla
lettera a);
d) la rappresentanza e la difesa, su richiesta,
degli amministratori e del personale di cui
all’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;
e) il rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;
f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e la
consulenza esterna;
g) l’esazione dei compensi forensi nei confronti
delle controparti quando tali competenze sia-
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Beistand, Vertretung und Verteidigung vor
Gericht der Autonomen Provinz Bozen, der
von ihr abhängigen Körperschaften, der Landesagenturen und der anderen mit Landesgesetz errichteten Organismen vor allen Gerichtsbehörden, in Schiedsverfahren und in
Mediationsverfahren,
Rechtsschutz und Beratung der Rechtssubjekte laut Buchstabe a),
außergerichtlicher Beistand in Streitfragen
und im Bereich der Verträge der Rechtssubjekte laut Buchstabe a),
Vertretung und Verteidigung der Verwalter
und des Personals laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in
Zivilverfahren, in welche die Betreffenden
aus dienstlichen Gründen verwickelt sind, jeweils auf Antrag und mit Ausnahme von Fällen, in denen Interessenskonflikte bestehen,
Vergütung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten,
Zahlung der Rechnungen für externe Verteidigung und Sachverständige,
Eintreibung der Anwaltsgebühren und -honorare von den Gegenparteien, wenn diese auf-
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grund eines Urteils, Beschlusses, Dekrets,
Verzichts oder Vergleichs zu deren Lasten
gehen,
h) Betreuung der Vertragsangelegenheiten und
Führung des Repertoriums,
i) Entwurf, Ausarbeitung und Überprüfung von
Rechtsvorschriften, Leistungsverzeichnissen
und Akten mit allgemeinem Inhalt,
j) Sprachberatung für die Organisationseinheiten der Landesverwaltung und Terminologiearbeit,
k) Gewährleistung der sprachlichen Qualität der
Rechtsvorschriften und anderer Texte der
Landesverwaltung sowie Übersetzung von
Rechtsvorschriften und anderen Texten der
Landesverwaltung,
l) Pflege der ladinischen Sprache,
m) Veröffentlichung der Gesetze und Erlass der
Durchführungsverordnungen.
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no poste a loro carico per effetto di sentenza,
ordinanza, decreto, rinuncia o transazione;
h)
i)
j)
k)
la cura degli affari contrattuali e la tenuta del
repertorio;
lo studio, l’elaborazione e la revisione di atti
normativi, di capitolati e di atti a contenuto
generale;
la consulenza linguistica alle unità organizzative dell’Amministrazione provinciale e attività
terminologica;
la qualità linguistica degli atti normativi e di
altri testi dell’Amministrazione provinciale
nonché la traduzione di norme e di altri testi
dell’Amministrazione provinciale;
l) la cura della lingua ladina;
m) la pubblicazione delle leggi e l’emanazione
dei regolamenti.
2. Der Anwaltschaft steht der Anwalt oder die
Anwältin des Landes vor; er oder sie koordiniert
die Funktionsbereiche und das Amt laut Artikel 4
und weist diesen die Streitsachen, Beratungsaufträge und sonstigen Aufträge zu. Er oder sie führt
das Personal gemäß den geltenden Bestimmungen für die Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen, vereinbart die Ziele mit dem Generaldirektor oder der Generaldirektorin und setzt
die vertraglichen Verpflichtungen laut Artikel 6
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, in geltender Fassung, um.
3. Der Anwalt oder die Anwältin des Landes berichtet dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau regelmäßig über die durchgeführten
Tätigkeiten und legt auf Anfrage entsprechende
Berichte vor; er oder sie meldet umgehend etwaige Gesetzeslücken, Interpretationsschwierigkeiten oder sonstige Probleme, die im Rahmen der
Tätigkeiten zu Tage kommen.
2. All’Avvocatura è preposto/proposta l’Avvocato/
Avvocata della Provincia, cui compete coordinare
le Aree funzionali e l’Ufficio di cui all’articolo 4 e
assegnare loro i contenziosi, gli incarichi di consulenza e altri incarichi. L’Avvocato/L’Avvocata
della Provincia gestisce il personale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici di ripartizione, concorda gli
obiettivi con il Direttore/la Direttrice generale e
provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche.
3. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia riferisce
regolarmente al/alla Presidente della Provincia
sull’attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative
e altre problematiche che emergono nel corso
delle attività svolte.
Art. 4
Gliederung der Anwaltschaft des Landes
Art. 4
Articolazione dell’Avvocatura della Provincia
1. Die Anwaltschaft des Landes gliedert sich in
folgende Funktionsbereiche und Ämter:
a) Bereich Vertragsdienst,
b) Bereich Rechtsdienst,
c) Bereich Rechtsdienst für das Territorium,
d) Amt für Sprachangelegenheiten.
1. L‘Avvocatura della Provincia si articola nelle
seguenti aree funzionali ed uffici:
a) Area Servizio contrattuale;
b) Area Servizio legale;
c) Area Servizio legale per il territorio;
d) Ufficio Questioni linguistiche.
2. Der Bereich Vertragsdienst hat folgende Zuständigkeiten:
Abfassung und Abschluss der Verträge für
den Kauf, Verkauf und Tausch von Liegenschaften, für die Begründung von dinglichen
2. All’Area Servizio contrattuale compete quanto
segue:
redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro
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-
-
Rechten und Abschluss der Verträge, die der
steuerlichen Registrierung unterliegen,
Führung des Repertoriums der Urkunden,
welche der steuerlichen Registrierung unterliegen und der Sammlung der Verträge,
Anträge auf Einverleibung und Überschreibung im Kataster der im Interesse des Landes abgeschlossenen Urkunden,
Überprüfung von Vergabebestimmungen und
von Musterverträgen für die Vergabe von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen,
Beratung und Rechtsschutz sowie Beistand,
Vertretung und Verteidigung vor Gericht in
Vergabeverfahren und bei vertraglichen Angelegenheiten im Interesse der Rechtssubjekte laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a)
samt den dazugehörigen Organen, Verwaltern und Bediensteten,
Gutachten über Vergleiche und über die Auflassung von Verfahren in Vertragssachen,
Mitwirkung an den Vergabeverfahren des
Landes, der Landesbetriebe und –körperschaften, auf Antrag der Vergabestelle.
3. Der Bereich Rechtsdienst hat folgende Zuständigkeiten:
Rechtsschutz sowie Beistand, Vertretung und
Verteidigung vor Gericht für die Rechtssubjekte laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a)
samt den dazugehörigen Organen, Verwaltern und Bediensteten, soweit dies nicht einem anderen Funktionsbereich obliegt,
verwaltungsrechtliche Beratung, soweit diese
nicht einem anderen Funktionsbereich obliegt,
Gutachten über Vergleiche und über die Auflassung von Verfahren, soweit diese nicht einem anderen Funktionsbereich obliegen,
Kundmachung der Landesgesetze und Erlass der Verordnungen des Landes sowie deren Veröffentlichung im Amtsblatt der Region,
Vergütung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten,
Zahlung der Rechnungen für externe Verteidigung und Sachverständige, soweit dies
nicht einem anderen Funktionsbereich obliegt.
4. Der Bereich Rechtsdienst für das Territorium
hat folgende Zuständigkeiten:
Rechtsschutz sowie Beistand, Vertretung und
Verteidigung vor Gericht für die Rechtssubjekte laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a)
samt den dazugehörigen Organen, Verwaltern und Bediensteten, in den Bereichen
Land- und Forstwirtschaft, Natur, Landschaft,
Raumentwicklung und Umwelt,
-
50
contratto soggetto a registrazione fiscale;
-
tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta dei contratti;
-
richieste di intavolazione e voltura catastale
di atti o documenti contrattuali stipulati nell’interesse dell’Amministrazione provinciale;
verifica di norme di gara e di schemi tipo di
contratti di affidamento per lavori, beni e servizi;
consulenza e tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nei
procedimenti di gara e affari contrattuali nell’interesse dei soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti;
-
-
pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi in materia contrattuale;
partecipazione ai procedimenti di gara della
Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, su richiesta della stazione appaltante.
3. All’Area Servizio legale compete quanto segue:
-
tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi
organi, amministratori e dipendenti, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale;
-
consulenza giuridico-amministrativa, per
quanto non attribuita ad un’altra area funzionale;
pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi, per quanto non attribuita ad
un’altra area funzionale;
promulgazione delle leggi ed emanazione dei
regolamenti provinciali, nonché pubblicazione
degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione;
rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;
liquidazione delle parcelle per la difesa e la
consulenza esterna, per quanto non attribuita
ad un’altra area funzionale.
-
-
4. All’Area Servizio legale per il territorio compete
quanto segue:
tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi
organi, amministratori e dipendenti nei settori
agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del territorio e ambiente;
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verwaltungsrechtliche Beratung in diesen
Bereichen,
Gutachten über Vergleiche und über die Auflassung von Verfahren in diesen Bereichen,
Zahlung der Rechnungen für externe Verteidigung und Sachverständige in diesen Bereichen.
5. Das Amt für Sprachangelegenheiten hat folgende Zuständigkeiten:
Sprachberatung für die Landesverwaltung,
insbesondere Klärung sprachlicher Grundsatzfragen und terminologischer Fragen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und anderen Texten,
Überprüfung aus sprachlicher Sicht von
Rechtsvorschriften und anderen Texten der
Landesverwaltung von besonderem Interesse für eine breite Öffentlichkeit sowie Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen
Texten von besonderer Relevanz,
Pflege der ladinischen Sprache, insbesondere Übersetzung von Rechtsvorschriften und
anderen Texten ins Ladinische und Pflege
der ladinischen Fachterminologie,
Terminologiearbeit in den Zuständigkeitsbereichen der Landesverwaltung.
-
-
51
consulenza giuridico-amministrativa in tali
settori;
pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi in tali settori;
liquidazione delle parcelle per la difesa e la
consulenza esterna in tali settori.
5. All’Ufficio Questioni linguistiche compete quanto segue:
consulenza linguistica per l’Amministrazione
provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza
nella redazione di testi normativi e di altro tipo;
revisione linguistica di norme giuridiche e di
altri testi dell’Amministrazione provinciale che
interessano la collettività, nonché traduzione
di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
-
-
cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri
testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;
raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale.
6. Die Direktoren und Direktorinnen, die den einzelnen Funktionsbereichen beziehungsweise dem
Amt vorstehen, koordinieren die ihnen unterstellte
Organisationseinheit und führen das Personal im
Einklang mit den geltenden Bestimmungen für die
Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen. Sie vereinbaren die Ziele mit dem Anwalt oder der Anwältin des Landes.
6. I direttori e le direttrici preposti alle singole Aree funzionali e all’Ufficio coordinano le unità organizzative di relativa competenza e gestiscono il
personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici d’ufficio.
Essi concordano gli obiettivi con l’Avvocato/l’Avvocata della Provincia.
Art. 5
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen
Art. 5
Avvocati e avvocate
1. Den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen
der Anwaltschaft des Landes werden volle Unabhängigkeit und Autonomie in der ausschließlichen
und ständigen Behandlung der Rechtsangelegenheiten zugesichert, sowie eine ihrer Berufstätigkeit angemessene Besoldung.
2. Im Arbeitsvertrag wird den Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten Autonomie und Unabhängigkeit in ihrem geistigen Urteil und im Hinblick
auf ihre fachliche Vorgehensweise zugesichert.
3. Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen
behandeln die ihnen zugeteilten Streitsachen und
Beratungsaufträge und üben die Aufgaben laut
ihrem Berufsbild im Sinne der Landesbestimmungen aus, sofern vereinbar.
1. Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura
della Provincia sono assicurate la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e
stabile degli affari legali nonché un trattamento
economico adeguato alla funzione professionale
svolta.
2. Nel contratto di lavoro sono garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnica dell’avvocato e dell’avvocata.
3. Gli avvocati e le avvocate trattano i contenziosi
e gli incarichi di consulenza loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in
quanto compatibili.
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4. Bei Meinungsverschiedenheiten in der Behandlung der Angelegenheiten können die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen nach Vorlage eines
entsprechenden Berichts beantragen, von der
Behandlung der Angelegenheit befreit und entsprechend ersetzt zu werden.
5. Die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen
sorgen für den ständigen Ausbau ihrer beruflichen Kompetenz, um die Qualität der beruflichen
Leistungen zu gewährleisten und zur bestmöglichen Ausübung des Berufes beizutragen.
6. Im Sinne von Artikel 23 Absatz 3 des Gesetzes
vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, unterliegen die
im Sonderverzeichnis eingetragenen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen der Disziplinarbefugnis des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer.
7. Bei Streiks, die von den repräsentativen Organismen der Rechtsanwälte ausgerufen werden,
richten sich die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen nach den Entscheidungen der Gegenparteien, wobei in jedem Fall die Interessen der verteidigten Verwaltung zu wahren sind.
4. In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono
chiedere, presentando apposita relazione, di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.
Art. 6
Individueller Arbeitsvertrag
Art. 6
Contratto individuale di lavoro
1. Um den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen der Anwaltschaft eine ihrem Beruf angemessene Besoldung zu gewährleisten, wird mit diesen jeweils ein individueller Arbeitsvertrag geschlossen; dieser sichert ihnen zusätzlich zur
Besoldung nach Funktionsebene eine Freiberuflerzulage bis zu einem Höchstmaß von 90 Prozent des jährlichen Anfangsgehaltes der unteren
Besoldungsstufe ihrer Funktionsebene zu, zuzüglich der Anwaltsgebühren und -honorare, die gemäß den Kriterien laut den Absätzen von 2 bis 6
aufgeteilt werden.
2. Die infolge der Verurteilung der unterliegenden
Gegenpartei eingetriebenen Anwaltsgebühren
und -honorare, oder in jedem Fall, in dem solche
zuerkannt werden, werden nach Abzug für Pauschalkosten von 10 Prozent bzw., im Falle einer
gemeinsamen Verteidigung mit Korrespondenzanwälten, bis zu 40 Prozent und auf jeden Fall
nach Abzug des Einheitsbeitrages, der Registergebühren, der Spesen für Stempelmarken und
Zustellungen unter den Rechtsanwälten und
Rechtsanwältinnen, die effektiv im Dienst sind,
nach Jahresdritteln aufgeteilt; dabei ist das Datum der Quittung über die Einzahlung der Beträge
ausschlaggebend.
3. Der Anwalt oder die Anwältin des Landes legt
nach Anhören der betroffenen Direktoren und
Direktorinnen die Aufteilungs- und Auszahlungs-
1. Per garantire un trattamento economico adeguato alle funzioni professionali esercitate, con gli
avvocati e le avvocate dell’Avvocatura viene stipulato un contratto individuale di lavoro, con il
quale viene loro accordato, oltre al trattamento
economico previsto per la qualifica funzionale di
appartenenza, un’indennità libero professionale
fino alla misura massima del 90 per cento dello
stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza e i
compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai
commi da 2 a 6.
2. I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta
la somma per il rimborso delle spese forfetarie del
10 per cento e, in caso di difesa congiunta con
avvocati domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese
di registrazione, le spese per le marche da bollo e
le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli
avvocati e le avvocate in effettivo servizio tenendo conto della data delle quietanze di versamento
delle somme.
5. Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e
costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità
delle prestazioni professionali e di contribuire al
migliore esercizio della professione.
6. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge
31 dicembre 2012, n. 247, le avvocate e gli avvocati iscritti nell’elenco speciale sono sottoposti al
potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati.
7. In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell’amministrazione difesa.
3. L’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentiti i
Direttori e le Direttrici interessati, stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione dei compensi
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
modalitäten der Anwaltsgebühren und -honorare
fest, wobei folgende Kriterien berücksichtigt werden:
a) die Hälfte des Gesamtbetrages wird unter
den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen
in gleiche Anteile aufgeteilt,
b) die andere Hälfte wird unter den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen anteilsmäßig
nach der jeweiligen Freiberuflerzulage aufgeteilt, sofern sie im Bereich Anwaltschaft des
Landes mindestens zwei Jahre die Funktion
Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin innehatten.
4. Die Anwaltsgebühren und -honorare dürfen 30
Prozent der dem Anwalt oder der Anwältin des
Landes bei Vollzeitarbeit zustehenden Jahresbruttoentlohnung nicht übersteigen, unter Berücksichtigung aller zustehenden Lohnelemente.
5. Keinen Anspruch auf Berücksichtigung bei der
Aufteilung haben im jeweiligen Zeitraum Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die aus dem
Stellenplan herausgenommen wurden, im Wartestand oder abgeordnet sind, zur Verfügung gestellt wurden, in den zeitlichen Ruhestand versetzt wurden, oder sich in Sonderurlaub wegen
Mutterschaft, Vaterschaft, Elternschaft befinden,
sofern es sich nicht um Heiratsurlaub, Urlaub wegen einer kriegs- oder dienstinvaliditätsbedingten
Kur oder um Wartestand wegen Wiedereinberufung zum Wehrdienst oder wegen im Dienst zugezogener Krankheit handelt. Ebenfalls kein Anspruch besteht für den gesamten Zeitraum, in
welchem dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin aus welchem Grund auch immer kein Gehalt oder ein gekürztes Gehalt zusteht.
6. Auf die Zahlung der Anwaltsgebühren und honorare wird die Regelung der indirekten Sozialabgaben angewandt.
53
forensi, tenendo presenti i seguenti criteri:
a)
b)
la metà dell’ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;
l’altra metà è ripartita in proporzione all’indennità libero professionale attribuita, purché
l’avvocato/l’avvocata abbia prestato servizio
nella qualifica di avvocato/avvocata presso
l’Avvocatura per almeno due anni.
4. I compensi forensi per ciascun avvocato/ciascuna avvocata non possono superare il 30 per
cento dello stipendio annuo lordo in godimento a
tempo pieno dell’Avvocato/dell’Avvocata della
Provincia, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.
5. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il
corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati
collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o
a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale,
esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per
cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o
per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo
durante il quale, per qualsiasi causa, all’avvocato
o all’avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.
6. Alla corresponsione dei compensi forensi si
applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.
Art. 7
Verweis
Art. 7
Rinvio
1. Auf den Anwalt/die Anwältin des Landes und
dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin sowie
auf die Direktoren und Direktorinnen der Funktionsbereiche und des Amtes laut Artikel 4 Absatz
1 Buchstaben a), b), c) und d) und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen werden die geltenden Bestimmungen für die Abteilungsdirektoren
und Abteilungsdirektorinnen beziehungsweise für
die Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen angewandt, sowie die Landeskollektivverträge für Führungskräfte, sofern in dieser Verordnung nicht
anderweitig verfügt.
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, all’Avvocato/Avvocata della
Provincia e al suo sostituto/alla sua sostituta nonché ai Direttori e alle Direttrici delle Aree funzionali e dell’Ufficio di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a), b), c) e d) e ai rispettivi sostituti e sostitute si applicano la normativa vigente rispettivamente per i direttori e le direttrici di ripartizione e
per i direttori e le direttrici d’ufficio nonché i contratti collettivi provinciali per il personale dirigente.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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Art. 8
Übergangsbestimmungen
Art. 8
Norme transitorie
1. In erster Anwendung dieser Verordnung wird
die amtierende Direktorin der bisherigen Abteilung Anwaltschaft des Landes mit der Leitung der
Anwaltschaft des Landes betraut; die amtierenden Direktoren und Direktorinnen der bisherigen
Ämter werden mit der Leitung der Funktionsbereiche laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a), b)
und c) beziehungsweise des Amtes laut Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe d), jeweils für die Dauer von
vier Jahren, betraut.
2. In erster Anwendung dieser Verordnung entfalten die individuellen Arbeitsverträge, die im Sinne
von Artikel 7 abgeschlossen werden, ab dem 2.
Februar 2013 ihre Wirkung.
1. In prima applicazione del presente regolamento, l’attuale Direttrice dell’Avvocatura e gli attuali
Direttori e Direttrici sono preposti rispettivamente
all’Avvocatura della Provincia, alle Aree funzionali
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e
all’Ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d),
per la durata di quattro anni.
Art. 10
Änderung der Ämterordnung
und Aufhebungen
Art. 10
Modifica dell’ordinamento degli uffici
e abrogazioni
1. In Punkt 1. der Anlage 1 zum Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in
geltender Fassung, wird nach dem Amt Amt für
Statistik (ASTAT) folgendes Amt eingefügt:
Amt für Sprachangelegenheiten
Sprachberatung für die Landesverwaltung,
insbesondere Klärung sprachlicher Grundsatzfragen und terminologischer Fragen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und anderen Texten,
Überprüfung aus sprachlicher Sicht von
Rechtsvorschriften und anderen Texten der
Landesverwaltung von besonderem Interesse für eine breite Öffentlichkeit sowie Übersetzung von Rechtsvorschriften und anderen
Texten von besonderer Relevanz,
Pflege der ladinischen Sprache, insbesondere Übersetzung von Rechtsvorschriften und
anderen Texten ins Ladinische und Pflege
der ladinischen Fachterminologie,
Terminologiearbeit in den Zuständigkeitsbereichen der Landesverwaltung.
1. Al punto 1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n.
21, e successive modifiche, dopo l’Ufficio statistiche (ASTAT) è inserito il seguente ufficio:
Ufficio Questioni linguistiche
consulenza linguistica per l’Amministrazione
provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza
nella redazione di testi normativi e di altro tipo;
revisione linguistica di norme giuridiche e di
altri testi dell’Amministrazione provinciale che
interessano la collettività, nonché traduzione
di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
2. In prima applicazione del presente regolamento, i contratti di lavoro individuali stipulati ai sensi
dell’articolo 7 hanno decorrenza dal 2 febbraio
2013.
2. In Punkt 1. der Anlage 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in
geltender Fassung, ist die Abteilung Anwaltschaft
des Landes aufgehoben.
cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri
testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;
raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale.
2. Al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n.
21, e successive modifiche, è soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia.
3. Artikel 13 Absatz 4 des Kollektivvertrages vom
4. Juli 2002 findet ab dem 2. Februar 2013 auf die
Anwälte und Anwältinnen der Anwaltschaft des
Landes keine Anwendung.
3. L’articolo 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio 2002 non si applica agli avvocati e
alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia a
partire dal 2 febbraio 2013.
-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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4. Der Bereichsvertrag über die Festlegung und
Zuordnung der Berufsbilder des Landespersonals
vom 8. März 2006 wird, in Bezug auf das Berufsbild Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Dezember
2012, Nr. 247, ergänzt.
4. Il contratto collettivo di comparto sull’individuazione e ascrizione dei profili professionali del
personale provinciale del 8 marzo 2006 relativamente al profilo professionale legale è da intendersi integrato con le disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 2012, n. 247.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Bozen, den 24. Oktober 2013
Bolzano, 24 ottobre 2013
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
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ANMERKUNGEN
NOTE
Hinweis
Avvertenza
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1:
Note all’articolo 1 comma 1:
Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, beinhaltet die „Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“.
La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, contiene il “Riordinamento della struttura
dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Der Text von Artikel 3 und 4 des Landesgesetzes vom
23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie
folgt:
Il testo dell’articolo 3 e 4 della legge provinciale 23
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il seguente:
Art. 3 (Gliederung der Verwaltungsstruktur)
Art. 3 (Articolazione della struttura amministrativa)
(1) Die Führungsstruktur der Landesverwaltung besteht aus der Generaldirektion, aus den Ressorts, aus
nicht mehr als 25 Abteilungen und 160 Ämtern.
(2) Für besonders komplexe Bereiche können im
Rahmen der einzelnen Abteilungen eigene Funktionsbereiche geschaffen und vorwiegend mit bereits im
Dienst stehenden Führungskräften besetzt werden.
(3) Die in Absatz 1 vorgesehene Verwaltungsstruktur,
die Benennung und die Aufgaben der einzelnen Führungsstrukturen, die Bereiche sowie die Richtlinien für
die entsprechende in den Kollektivverträgen vorgesehene Entlohnung werden mit Durchführungsverordnung bestimmt.
(4) Die Abteilungs- und Amtsdirektoren sind befugt,
den Erlass von Maßnahmen, die in ihre Zuständigkeit
fallen, an die Bereichsdirektoren und an die Koordinatoren von Diensten zu übertragen.
(1) La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è composta dalla direzione generale, dai dipartimenti, da non più di 25 ripartizioni e 160 uffici.
(2) Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza
personale dirigente in servizio.
(3) L’articolazione della struttura amministrativa di cui
al comma 1, la denominazione e le competenze delle
singole strutture dirigenziali, le aree, nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi vengono determinati con regolamento di esecuzione.
(4) I direttori di ripartizione e d’ufficio hanno la facoltà
di delegare l’adozione di provvedimenti di propria
competenza ai direttori d’area e ai coordinatori di servizio.
Art. 4 (Die Generaldirektion)
Art. 4 (Direzione generale)
(1) Der Generaldirektion obliegen die Angelegenheiten
der ressortübergreifenden Organisation und die allgemeine Koordinierung der Landesverwaltung sowie die
Beziehungen zum Rechnungshof. Der Generaldirektion sind die Abteilungen Präsidium und Anwaltschaft
sowie Europa des Landes und allenfalls weitere Abteilungen, die im Dekret gemäß Artikel 5 Absatz 2 bestimmt werden, zugeordnet. Hinsichtlich der Vertretung
des Landes vor Gericht ist die Anwaltschaft des Landes funktionell vom Landeshauptmann abhängig.
(1) La Direzione generale provvede agli adempimenti
riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei Conti. Alle
dipendenze della Direzione generale sono collocate le
Ripartizioni Presidenza ed Avvocatura della Provincia
nonché Europa, e altre ripartizioni che potranno essere
individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.
Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in
giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.
(2) Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale. Egli emana
direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere
(2) Der Generaldirektor ist direkt dem Landeshauptmann unterstellt. Er erlässt Anweisungen verwaltungstechnischer und allgemeiner Natur, zwecks Durchfüh-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
rung von Beschlüssen der Landesregierung ist er gegenüber den Ressorts weisungsbefugt.
(3) Der Generaldirektor übt die Funktion des Generalsekretärs der Landesregierung aus und nimmt die
Beurkundung der Verträge, in denen die Landesverwaltung Partei ist, sowie die Beglaubigung der Privaturkunden und einseitigen Rechtsakte im Interesse der
Landesverwaltung vor. Er übt außerdem die Funktion
eines Ressortdirektors gegenüber den in Absatz 1
genannten Abteilungen aus sowie jene eines Abteilungsdirektors gegenüber den Ämtern oder den Bereichen, die gegebenenfalls im Rahmen der Generaldirektion eingerichtet werden.
(4) Der Generaldirektor wird bei Abwesenheit oder
Verhinderung durch den Vizegeneraldirektor vertreten.
57
generale; per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta
provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti.
(3) Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei
contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte
e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1
e di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici o
delle aree eventualmente costituite nell’ambito della
Direzione generale.
(4) In caso di assenza o impedimento del direttore
generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale.
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 3, Artikel 5
Absatz 5 und Artikel 10 Absatz 4:
Note all’articolo 1 comma 3, articolo 5 comma 5 e
articolo 10 comma 4:
Das Gesetz vom 31. Dezember 2012, Nr. 247, hat die
“Neue Berufsordnung der Rechtsanwälte" zum Gegenstand.
La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha per oggetto la
„Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense”.
Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 1:
Note all’articolo 3 comma 1:
Das Landesgesetz vom 9. November 2001, Nr. 16,
beinhaltet die „Verwaltungsrechtliche Haftung der
Verwalter und des Personals des Landes und der Körperschaften des Landes“.
La legge provinciale del 9 novembre 2001, n. 16, contiene la “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti
provinciali ".
Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 9.
November 2001, Nr. 16, lautet wie folgt:
Il testo dell’articolo 1della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è il seguente:
Art. 1 (Gegenstand)
Art. 1 (Oggetto)
(1) Dieses Gesetz regelt die verwaltungsrechtliche
Haftung der Verwalter und des Personals des Landes
Südtirol sowie der öffentlichen Körperschaften, die von
ihr abhängen oder deren Ordnung in ihre, auch übertragenen Befugnisse fällt.
(1) La presente legge disciplina la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della
Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra
nelle sue competenze, anche delegate.
Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 2:
Note all’articolo 3 comma 2:
Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu
Verwaltungsunterlagen“.
La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, contiene la “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi ".
Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1992, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie
folgt:
Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale, 22 ottobre
1992, n. 17, e successive modifiche, è il seguente:
Art. 6 (Verträge)
Art. 6 (Contratti)
(1) Die Verträge, bei denen das Land Vertragspartner
ist, müssen sichere Fristen und Laufzeiten haben. Sie
(1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere
termini e durata certi e non possono essere stipulati
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dürfen keine direkte oder indirekte Dauerbelastung für
die Landesverwaltung zur Folge haben, es sei denn
aus Gründen besonderer Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit für Letztere, die in der Maßnahme über die
Ermächtigung zum Vertragsabschluss anzugeben
sind.
(2) Zugunsten der Vertragspartner dürfen weder Zinsen noch Provisionen auf Vorschüsse ausgehandelt
werden, die eventuell zur Durchführung des Vertrags
zu zahlen sind. Es dürfen auch keine Vorschüsse auf
die Vergütungen oder keine Provisionen zugunsten
von Dritten für Geschäftsvermittlungen gewährt werden.
(3) Ist bei der Durchführung eines Vertrags die Erhöhung oder Reduzierung der Lieferungen, Dienste und
Bauleistungen erforderlich, so ist der Vertragspartner
verpflichtet, diese bis zu einem Fünftel des vereinbarten Preises zu denselben Bedingungen durchzuführen.
Bei höheren Beträgen hat er das Recht auf Auflösung
des Vertrags und auf Zahlung des Preises der gemäß
Vertrag erbrachten Leistungen.
(4) Vorbehaltlich dessen, was in Absatz 10 vorgesehen ist, werden die Verträge nach Eingang der von
den geltenden Rechtsvorschriften verlangten Unterlagen in Form einer Privaturkunde, durch Auftragsschreiben oder durch den Austausch von Korrespondenz geschlossen und sie sind unmittelbar vollstreckbar.
(5) aufgehoben
(6) Für jedes durch einen öffentlichen Auftrag zu realisierende Vorhaben übernimmt der sachzuständige
Abteilungsdirektor oder ein von ihm designierter Beamter die Aufgaben des einzigen Verantwortlichen. Er
nimmt sämtliche mit den Vergabeverfahren verbundenen Aufgaben wahr, führt alle nötigen Ermittlungshandlungen aus und wacht über die korrekte Durchführung der Verträge, die nicht eigens anderen Organen oder Subjekten zugewiesen sind.
(7) Für technisch komplexe Aufträge, die nach den
Verfahren der öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung zu erteilen sind, kann die Bewertung einer
eigenen Kommission anvertraut werden, die nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote von der
Ausschreibungsbehörde ernannt wird. Die Bewertungskommission besteht aus drei Fachleuten des
betreffenden Bereiches, auch Verwaltungsexterne, die
die erforderlichen moralischen und beruflichen Voraussetzungen nachweisen können. In besonderen
Fällen kann die Bewertungskommission aus fünf Fachleuten bestehen. Im Falle von Unternehmens-Ideenwettbewerben wird die Bewertung von einer eigenen
Bewertungskommission vorgenommen. Die Zahl der
Mitglieder dieser Kommission - maximal neun - muss
ungerade sein.
(8) Der Vertragsabschluss mittels freihändiger Vergabe erfolgt in den Fällen und nach den Modalitäten, die
in den Rechtsvorschriften zur Umsetzung der EURichtlinien über die Vergabe öffentlicher Liefer- und
Dienstleistungsaufträge und in anderen Sondergesetzen sowie in den Absätzen 15, 16, 17 und 20 vorgesehen sind, und zwar über einen halbamtlichen Wettbe-
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con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta
convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.
(2) Non possono essere stipulati interessi e provvigioni
a favore dei contraenti sulle somme eventualmente
obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè
sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o
provvigioni in favore di terzi per affari procurati.
(3) Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto,
occorra un aumento o una diminuzione delle forniture,
dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad
effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza
del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha
diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione
del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.
(4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono
stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera
d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa
vigente, e sono immediatamente esecutivi.
(5) abrogato
(6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in
materia od un funzionario da esso designato, assume
le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli
atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti
ad altri organi o soggetti.
(7) Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperta o ristretta, la valutazione può essere affidata a un'apposita commissione
tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore
oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni
all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti
di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica,
con un numero dispari di componenti non superiore a
nove.
(8) Alla stipulazione di contratti a procedura negoziata
si procede nei casi e con le modalità previsti dalla
normativa di recepimento delle direttive comunitarie
sull'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture,
da altre leggi speciali e dai commi 15, 16, 17 e 20,
mediante gara informale, alla quale, qualora le leggi
speciali non prevedano un numero maggiore, debbono
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werb. Ist in den Sondergesetzen keine größere Anzahl
vorgesehen, sind mindestens fünf Bewerber einzuladen, sofern fünf qualifizierte Unternehmen im Sinne
der einschlägigen Rechtsvorschriften vorhanden sind.
(9) Die Verträge werden unter direkter Verantwortung
des zuständigen Abteilungsdirektors gemäß den geltenden Bestimmungen vorbereitet und vervollständigt.
Der Abteilungsdirektor sorgt ferner für ihre Aufbewahrung. Ausgenommen sind Verträge, die gemäß Artikel
2643 des Zivilgesetzbuches der Eintragung unterliegen oder im Sinne der Bestimmungen über die Registergebühr termingebunden registriert werden müssen.
(10) Die Verträge, die grundbücherlich einzuverleiben
sind, werden unter Einhaltung der Bestimmungen des
Notariatsgesetzes über die Notariatsakte, soweit diese
anwendbar sind, in öffentlich-rechtlicher Form abgefasst, im Verzeichnis gemäß den Artikeln 67 und 68
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26.
April 1986, Nr. 131, in geltender Fassung, eingetragen
und in einer eigenen Sammlung aufbewahrt. Im Auftrag des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin
laut Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23.
April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, kann die
Beurkundung dieser Verträge und Akten sowie die
Beglaubigung der für diesen Artikel relevanten Privaturkunden und einseitigen Rechtsakte der Direktor bzw.
die Direktorin der für die Führung des Repertoriums
zuständigen Dienststelle vornehmen. Die diesbezügliche Maßnahme ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
(11) Sofern keine gegenteiligen Bestimmungen vorliegen, gehen in der Regel die mit dem Abschluss von
Verträgen anfallenden Steuern und Gebühren zu Lasten der Vertragspartner der Landesverwaltung. Die
Kopierspesen werden in der Durchführungsverordnung
festgelegt, die aufgrund von Artikel 25 erlassen wird.
Es werden keine Sekretariatsgebühren eingehoben
(12) Der Abschluss von Verträgen muss in den wesentlichen Teilen von der Landesregierung autorisiert
werden, wenn die geschätzten Kosten nach Abzug der
Mehrwertsteuer den Schwellenwert für die Anwendung
der EU-Richtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge
erreichen oder diesen überschreiten. Abgesehen von
den Fällen laut Absatz 24 sind für alle anderen Fälle
die Abteilungsdirektoren zuständig.
(13) Die Einnahmen- oder Ausgabenzweckbindung
erfolgt mit der zum Vertragsabschluss ermächtigenden
Maßnahme. Erfolgt die Vergabe über ein Verfahren mit
Öffentlichkeitscharakter, so teilt der zuständige Abteilungsdirektor der Abteilung Finanzen und Haushalt
den Zuschlagsbetrag mit, damit die Zweckbindung
oder die Feststellung geändert werden kann. Wird ein
passiver Vertrag nicht innerhalb von 365 Tagen nach
Erlass der Maßnahme über die Ermächtigung zum
Vertragsabschluss abgeschlossen oder hat im Falle
der Vergabe über ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Veröffentlichung der entsprechenden Bekanntgabe noch nicht stattgefunden, werden die mit
der Maßnahme gebundenen Beträge gelöscht und als
Erhausung berechnet. Wird ein aktiver Vertrag nicht
innerhalb des Haushaltsjahres abgeschlossen, für welches die Einnahme gebucht ist, so wird die entspre-
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essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della
normativa vigente.
(9) I contratti sono formati e completati a termini delle
vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del
competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per
quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643
del codice civile o a registrazione in termine fisso ai
sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro:
(10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa
con l’osservanza delle norme della legge notarile per
gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e
68 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi
in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli
atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni
delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai
fini del presente articolo può provvedere, su delega del
direttore generale o della direttrice generale di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23
aprile 1992, n. 10 e successive modifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o
la direttrice della struttura organizzativa competente
per la tenuta del repertorio.
(11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e
imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono
di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione
provinciale. Le spese di copia sono determinate nel
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non
sono riscossi diritti di segreteria.
(12) La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale,
ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla
soglia di applicazione delle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di
ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24.
(13) L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della
spesa è effettuato con il provvedimento di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite
procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno
ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla
data di adozione del provvedimento di autorizzazione
a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad
evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con il
medesimo sono rese indisponibili e contabilizzate tra
le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non
sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è
accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
chende Einnahme auf Mitteilung des Direktors der
vorgehenden Abteilung auf das darauf folgende Haushaltsjahr umgebucht.
(14) In direkter Anwendung der EU-Richtlinien
93/36/EWG und 92/50/EWG wird die vorherige Veröffentlichung im Fall öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die nach Abzug der Mehrwertsteuer
einen geschätzten Betrag erreichen, welcher dem
Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien
im Bereich öffentlicher Vergaben entspricht oder diesen überschreitet, neben der Mitteilung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Gemeinschaften durch die Veröffentlichung auf der Webseite des Landes Südtirol gewährleistet. Die Landesverwaltung hat ferner die Möglichkeit, weitere Formen der Veröffentlichung vorzusehen.
(15) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der
Mehrwertsteuer, unter 20.000,00 Euro zum Gegenstand haben, bzw. Verträge, die reglementierte oder
nicht reglementierte Leistungen intellektueller Art über
einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, bis zu 100.000,00 Euro betreffen, werden
von den Abteilungsdirektoren mittels direkter freihändiger Vergabe an Lieferanten oder Dienstleister ihres
Vertrauens vergeben, nach vorheriger Überprüfung
der beruflichen Erfahrung und Fähigkeiten Letzterer
und Begründung der Wahl im Hinblick auf den zu vergebenden Auftrag.
(16) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der
Mehrwertsteuer, zwischen 20.000,00 Euro und
100.000,00 Euro zum Gegenstand haben, oder Verträge, die reglementierte oder nicht reglementierte
Leistungen intellektueller Art über einen geschätzten
Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, zwischen
100.000,00 Euro und der Schwelle der Anwendung der
EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG, in geltender Fassung, betreffen, werden über einen halbamtlichen Wettbewerb im Sinne von Absatz 8 vergeben.
(17) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag zwischen
100.000,00 Euro und der Schwelle der Anwendung der
EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG, in geltender Fassung, zum Gegenstand haben, werden nach
Bekanntmachung auf der Webseite des Landes Südtirol freihändig vergeben.
(18) Die Bekanntmachung laut Absatz 17 muss neben
den wesentlichen Vertragselementen folgende Angaben enthalten: Frist für die Einreichung des Antrags
auf Einladung zum halbamtlichen Wettbewerb, Höhe
der Kaution, die zur Gewährleistung der Seriosität der
Bewerbung bei der Antragstellung zu leisten ist, Vergabekriterium, eventuelle Kriterien für die Auswahl der
Teilnehmer am halbamtlichen Wettbewerb wie beispielsweise chronologische Reihenfolge der ordnungsgemäß verfassten und eingegangenen Anträge
auf Einladung zum Wettbewerb.
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all'esercizio successivo su comunicazione del direttore
di ripartizione competente.
(14) In diretta applicazione di quanto disposto dalle
direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, per gli
appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o
superiore alla soglia comunitaria, al netto di I.V.A., la
pubblicità preventiva è garantita, oltre che dalla comunicazione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, dalla pubblicazione
dello stesso nel sito internet della Provincia autonoma
di Bolzano. L'amministrazione provinciale può prevedere ulteriori forme di pubblicità.
(15) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto
forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro
20.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di
importo stimato fino a euro 100.000,00, al netto di
I.V.A., i direttori di ripartizione procedono a procedura
negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro
fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare.
(16) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto
forniture o servizi di importo stimato compreso tra euro
20.000,00 e euro 100.000,00, al netto di I.V.A., ovvero
concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentata e non, di importo stimato compreso tra euro
100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive
comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE, e successive modifiche, si procede mediante gara informale ai sensi del
comma 8.
(17) I contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di
importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la
soglia di applicazione delle direttive comunitarie
93/36/CEE e 92/50/CEE, e successive modifiche, sono
affidati a procedura negoziata previa pubblicazione di
apposito avviso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.
(18) L'avviso di cui al comma 17 deve contenere, oltre
agli elementi essenziali del contratto, il termine ultimo
per la presentazione della richiesta di invito alla gara
informale, l'indicazione della misura della cauzione da
prestare a garanzia della serietà della candidatura
contestualmente alla richiesta di invito, il criterio di
aggiudicazione prescelto, gli eventuali criteri di selezione dei soggetti da invitare alla gara informale, fra i
quali può essere individuato anche quello cronologico
delle richieste di invito conformi alle prescrizioni dell'avviso pubblico e regolarmente pervenuti.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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(19) Für die Beteiligung an den gemäß Artikel 26 des
Gesetzes vom 23. Dezember 1999, Nr. 488(CONSIP),
in geltender Fassung, abgeschlossenen Rahmenabkommen und die Durchführung dieser Abkommen sind
- soweit vereinbar - die Verfahren laut Absatz 15 anzuwenden. In diesem Fall wird von den Grenzen laut
Absatz 12 abgesehen.
(19) Per l'adesione e l'esecuzione delle convenzioni
quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488(CONSIP), e successive modifiche, trovano applicazione, per quanto compatibili, le
procedure di cui al comma 15. In tal caso si prescinde
dai limiti di cui al comma 12.
(20) Sofern vereinbar, werden die Verfahren laut Absatz 15 ferner in folgenden Fällen angewandt:
a) Ankauf beliebiger Güter und Dienstleistungen, bei
denen öffentliche Ausschreibungen, freihändige
Vergaben, Unternehmens-Ideenwettbewerbe oder
die halbamtlichen Wettbewerbe laut den Absätzen
16 und 17 zu keiner Auftragserteilung geführt haben, dessen Ausführung aber nicht verschoben
werden kann,
b) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, bei denen die Durchführung der Leistungen aus technischen oder künstlerischen Gründen bzw. aus
Gründen des Schutzes von Exklusivrechten einem besonderen Lieferanten oder Dienstleister
anvertraut werden kann,
c) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die in
einem gekündigten Vertrag vorgesehen sind, falls
dies für nötig oder vorteilhaft erachtet wird, um die
betreffende Leistung innerhalb der vertraglichen
Fristen zu gewährleisten,
d) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die für
die Ergänzung von vertraglich vorgesehenen
Leistungen erforderlich sind, aber nicht im Rahmen der Vertragserfüllung eingefordert werden
können,
e) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen des unbedingt Notwendigen, wenn Verträge
abgelaufen sind und die für die Erneuerung der
Verträge erforderlichen Submissionsverfahren
noch laufen bzw. die Vertragserfüllung noch nicht
angelaufen ist,
f)
Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die erforderlich sind, um bei unvorhersehbaren und
dringlichen Ereignissen Gefahren für Menschen,
Tiere oder Sachen sowie Schäden im Rahmen
der öffentlichen Gesundheit und Hygiene oder am
geschichtlichen, kunsthistorischen und kulturellen
Erbe zu vermeiden.
(20) Le procedure di cui al comma 15 si applicano
anche in caso di:
a) acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura, per i
quali sono stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, procedure ristrette, appalti concorso
ovvero le gare informali di cui ai commi 16 e 17, e
non possa esserne differita l'esecuzione;
(21) In den Fällen laut Absatz 20 Buchstaben d) und e)
ist eine direkte freihändige Vergabe ausschließlich an
den Inhaber des laufenden oder abgelaufenen Vertrages zulässig.
(22) Durch eine entsprechende Durchführungsverordnung werden die Dienstleistungen, Lieferungen und
Leistungen geregelt, die sich aufgrund ihrer Natur in
Regie durchführen lassen. Diese Verordnung regelt
ferner die Modalitäten für die Durchführung der halbamtlichen Wettbewerbe laut den Absätzen 16 und 17,
gegebenenfalls mittels elektronischer Datenübermittlung oder anderer Verfahren, sowie Zahlungen und
Einhebungen von Abgaben, Sanktionen oder direkte
Geldzahlungen.
(21) Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del comma
20 l'affidamento a procedura negoziata diretta è ammesso unicamente con il soggetto titolare del contratto
in corso di esecuzione o scaduto.
(22) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i
servizi, le forniture e le prestazioni che, per loro natura,
possono essere eseguiti in economia, le modalità di
svolgimento delle gare informali di cui ai commi 16 e
17, anche mediante strumenti informatici, e altre modalità procedurali, compreso il pagamento di spese e
la riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni
di natura pecuniaria in forma diretta.
b)
acquisto di beni e servizi, per i quali, per motivi di
natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione delle prestazioni possa essere affidata a un particolare fornitore o prestatore di servizi;
c)
acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione
di un precedente rapporto contrattuale, laddove
sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione della prestazione nel termine
previsto dal contratto;
acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in
corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle
more di svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente o nelle more di esecuzione
del contratto;
d)
e)
f)
acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute
pubblica o al patrimonio storico, artistico e culturale.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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(23) Eine Kopie der im Sinne der Absätze 15, 16, 17
und 20 geschlossenen Verträge über einen Betrag von
mehr als 50.000,00 Euro wird halbjährlich der Sektion
Bozen des Rechnungshofs übermittelt, und zwar gemäß den Vorgaben, die jährlich von der besagten Sektion im Programm über die Gebarungskontrolle für die
Zwecke laut Artikel 6 Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 305, in
geltender Fassung, auch nur für einzelne Verwaltungsbereiche, vorgesehen sind
(24) Die Veröffentlichung von Bekanntmachungen,
Ausschreibungen zur Teilnahme an Vergabeverfahren
und Ergebnissen derselben erfolgen in der von diesem
Artikel und in den Anwendungsanweisungen vorgesehenen Art und Weise.
(23) Copia dei contratti di importo superiore a euro
50.000,00, stipulati ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20,
è trasmessa, con scadenza semestrale, alla Sezione
della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle previsioni del programma di controllo di gestione annualmente definito dalla sezione stessa, anche per singoli
settori dell'amministrazione, per i fini di cui al comma 3
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche.
Anmerkungen zum Artikel 10 Absatz 1 und 2:
Note all’articolo 10 comma 1 e 2:
Das Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni
1996, Nr. 21, in geltender Fassung, beinhaltet die „Benennung und Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung“.
Il decreto del Presidente della Provincia del 25 giugno
1996, n. 21, e successive modifiche, contiene la “Denominazione e competenze degli uffici della Provincia
autonoma di Bolzano”.
(24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di
gara avvengono secondo le modalità di cui al presente
articolo e alle relative istruzioni applicative.
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
63
86363
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 8. Oktober 2013, Nr. 606/31.4
DECRETO ASSESSORILE
del 8 ottobre 2013, n. 606/31.4
Bodenverbesserungskonsortium
„Beregnungskonsortium Nals" – mit Sitz in der Gemeinde Nals: Abänderung der Statuten
Consorzio di miglioramento fondiario „Consorzio di irrigazione Nalles" - con sede nel
Comune di Nalles: variazione dello statuto
…
Omissis
−
−
verfügt
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
decreta
die Abänderungen und Ergänzungen der
Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums „Beregnungskonsortium Nals” – mit
Sitz in der Gemeinde Nals, wie es aus den
Prämissen hervorgeht mit dem von der Vollversammlung am 23.09.2013 beschlossenen
Text zu genehmigen.
die mit den obgenannten Abänderungen ergänzten Statuten, die Bestandteil des gegenwärtigen Dekretes bilden, zu genehmigen.
−
−
di approvare le variazioni ed integrazioni allo
statuto del Consorzio di miglioramento fondiario “Consorzio di irrigazione Nalles“ – con
sede nel Comune di Nalles, come risulta nelle premesse con il testo deliberato dall’assemblea dei consorziati in data 23.09. 2013.
di approvare lo statuto, che forma parte integrante del presente decreto, integrato dalle
sopraccitate modifiche.
Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei
Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden.
Il presente provvedimento è definitivo e contro lo
stesso può essere presentato ricorso al giudice
amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
DR. LUIS DURWALDER
L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DOTT. LUIS DURWALDER
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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STATUTEN
STATUTO
DES BODENVERBESSERUNGSKONSORTIUMS
“BEREGNUNGSKONSORTIUM NALS”
DEL CONSORZIO
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
“CONSORZIO DI IRRIGAZIONE NALLES”
ABSCHNITT 1
Name, Sitz, Zweck und Einzugsgebiet
des Konsortiums
CAPO 1
Denominazione, Sede, Finalità e
Comprensorio consortile
Artikel 1
Name und Sitz
Articolo 1
Denominazione e sede
Das Konsortium benennt sich
Bodenverbesserungskonsortium
„Beregnungskonsortium Nals“.
Es wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr.
3492 vom 20.06.1994 anerkannt und hat seinen
Sitz in der Gemeinde Nals.
Das Konsortium wird, im Sinne des Landesgesetzes vom 28. September 2009 Nr. 5, durch das
vorliegende Statut geregelt.
Il consorzio, è denominato
Consorzio di miglioramento fondiario
“Consorzio di irrigazione Nalles”
E’ stato riconosciuto con deliberazione della
Giunta provinciale n. 3492 del 20.06.1994 e ha la
sua sede nel Comune di Nalles.
Il consorzio è regolato, ai sensi della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5, dal presente
statuto.
Artikel 2
Zweck des Konsortiums
Articolo 2
Finalità del consorzio
Das Bodenverbesserungskonsortium ist eine juristische Person des Privatrechts, die für die
Durchführung, die Instandhaltung und die Verwaltung von gemeinsamen Bodenverbesserungsarbeiten für mehrere unabhängige Grundstücke
gegründet wird.
Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione,
la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti.
Zu den institutionellen Zwecken des Konsortiums
zählen:
a) landwirtschaftlich hydraulische Wasserbauten;
b) Bauten zur Suche, Speicherung und Nutzung
der Gewässer für landwirtschaftliche Zwecke
oder zur Trinkwasserversorgung sowie Bau
und Instandhaltung von Feld- und Güterwegen und von Seilbahnen, die diese ersetzen
können;
c) Bau und Instandhaltung von landwirtschaftlichen Gebäuden oder ländlichen Ortschaften,
d) Rodungen;
e) Bodenverbesserungsarbeiten auf den Almen,
Pflanzungen;
f) Konsortialanlagen für die Erzeugung, Umwandlung und Verteilung von Elektroenergie
für landwirtschaftliche Zwecke;
g) mechanische Geräte zur Rodung der
Grundstücke;
Tra le finalità istituzionali rientrano:
a)
le opere di sistemazione idraulico-agraria;
b)
le opere di ricerca, provvista e utilizzazione
delle acque a scopo agricolo o potabile, la
costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle;
c)
le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di
borgate rurali;
d)
e)
i dissodamenti;
le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni;
gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica
per usi agricoli;
gli apparecchi meccanici per il dissodamento
dei terreni;
f)
g)
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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h)
jede andere Bodenverbesserung, die zum
Vorteil eines oder mehrerer Grundstücke
durchgeführt werden kann, und zwar unabhängig vom Gesamtbonifizierungsplan.
Zum Zweck einer besseren Verwaltung und um
die Möglichkeiten der Nutzung von Liegenschaften im Einzugsgebiet des Konsortiums besser
auszuschöpfen, kann das Konsortium, im Rahmen seiner institutionellen Tätigkeit, Konventionen abschliessen und Konzessionen zu einer
zeitweiligen Nutzung von Immobilien erteilen.
qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di
bonifica.
Allo scopo di realizzare economie di gestione e di
coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di
competenza, il consorzio può stipulare, nell’ambito della sua attività istituzionale convenzioni e
concedere in godimento temporaneo beni immobili.
Das Konsortium kann durch Nebentätigkeit auch
eine nicht überwiegende Handelstätigkeit ausüben.
Il consorzio può esercitare in via accessoria anche attività commerciale non prevalente.
Artikel 3
Einzugsgebiet des Konsortiums
Articolo 3
Comprensorio consortile
Das Konsortium umfasst die im Lageplan und im
Parzellenverzeichnis angeführten Liegenschaften.
Dieses Parzellenverzeichnis muss von der Landesregierung genehmigt und von den Konsortialorganen aktualisiert werden.
Das Konsortium hat eine Gesamtfläche von
280,01.83 ha in den Katastralgemeinden Nals
und Tisens.
Die Abänderung des Einzugsgebietes des Konsortiums kann, nach vorherigem Beschluss des
Delegiertenrates, bei der Landesregierung beantragt werden.
Im Parzellenverzeichnis scheinen alle in das Einzugsgebiet des Konsortiums einbezogenen Grundstücke, sowie deren Eigentümer und weiteren Berechtigten auf. Das Katasterverzeichnis ist in Evidenz zu halten und es müssen darin alle eingetretenen Eigentumsveränderungen verzeichnet werden, welche vom Konsortiumsmitglied oder anderen Anspruchsberechtigten gemeldet werden.
Il comprensorio del consorzio é delimitato dalla
planimetria e corrisponde ai catastini approvati
dalla Giunta provinciale ed aggiornati dagli organi
consorziali.
Das Katasterverzeichnis besteht aus:
Il catasto consortile è composto da:
a)
dem Verzeichnis aller im Einzugsgebiet gelegenen Parzellen mit ihren Ausmaßen, Eigentümern und Kulturarten. Dieses Verzeichnis
bildet die Grundlage für die Berechnung der
Beitragsleistungen;
a)
b)
dem Verzeichnis der Beitragsleistungen.
b)
Das Konsortium darf nicht vor Tilgung aller
Schulden und eingegangenen Verpflichtungen
aufgelöst werden.
h)
La superficie é di ha 280,01.83 nei Comuni catastali di Nalles e Tesimo.
Può essere fatta richiesta di modifica del comprensorio del consorzio alla Giunta provinciale,
previa deliberazione del consiglio dei delegati.
Nel catasto consortile sono identificate tutte le
proprietà incluse nel comprensorio del consorzio
ed i rispettivi proprietari. Il catasto consortile è da
tenere aggiornato con indicazione di tutte le variazioni di proprietà comunicate dal consorziato o
altri aventi diritto.
l’elenco di tutte le particelle situate nel comprensorio consorziale con le relative superfici, i proprietari e le destinazioni colturali; tale
elenco rappresenta la base di calcolo per la
determinazione del contributo dovuto dai
consorziati;
l’elenco dei contributi dovuti dai consorziati.
Il consorzio non può essere sciolto prima dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi sopravvenuti.
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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ABSCHNITT 2
Mitgliedschaft
CAPO 2
Consorziati
Artikel 4
Mitgliedschaft
Articolo 4
Consorziati
Mitglieder des Konsortiums sind alle öffentlichen
und privaten Eigentümer von landwirtschaftlichen
und nicht landwirtschaftlichen Liegenschaften,
welche sich im Einzugsgebiet des Konsortiums
befinden.
Fanno parte del consorzio i proprietari, pubblici e
privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli
compresi nel perimetro del comprensorio territoriale.
Die Mitgliedschaft im Konsortium ist obligatorisch.
Das Konsortium erstellt ein Parzellenverzeichnis,
in welches für jede Liegenschaft der Eigentümer
eingetragen wird: Die Eigenschaft als Mitglied
wird mit Eintragung der Liegenschaften im Parzellenverzeichnis des Konsortiums erworben.
Eigentumsänderungen und Änderungen von realen oder persönlichen Nutzungsrechten sind dem
Verwaltungsrat unter Vorlage der entsprechenden
Unterlagen seitens der Anspruchsberechtigten zu
melden, damit die Anmerkung im Parzellenverzeichnis erfolgen kann; bis zur Anmeldung schuldet der im Parzellenverzeichnis des Konsortiums
eingetragene Eigentümer die volle Beitragsleistung.
Die Rechte und Pflichten der Konsortiumsmitglieder werden, anstatt vom Eigentümer, vom Pächter, vom Bewirtschafter oder vom Inhaber dinglicher Nutzungsrechte wahrgenommen, wenn diese per Gesetz oder Vertrag zur Zahlung der Konsortialbeiträge laut Artikel 30 des Landesgesetzes
vom 28. September 2009 Nr. 5 verpflichtet sind.
La partecipazione al consorzio è obbligatoria.
Presso il consorzio è istituito il catasto consortile
nel quale sono registrate, per ciascun immobile,
le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà
immobiliari nel catasto consortile.
Eventuali variazioni della proprietà o diritti reali o
personali di godimento sono da comunicare dagli
aventi diritto per iscritto al consiglio di amministrazione del consorzio allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione il proprietario indicato nel catasto consortile
risponde per l’intera quota contributiva.
Artikel 5
Allgemeine Pflichten
Articolo 5
Obblighi generali
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich an die Statuten
zu halten, die darin vorgesehenen Leistungen zu
erbringen und die Vorschriften für den Betrieb der
Konsortialanlagen einzuhalten.
Ogni consorziato è tenuto a rispettare lo statuto,
ad adempiere le prestazioni dovute e ad osservare il regolamento per la gestione delle opere consortili.
Artikel 6
Durchfahrtsrechte
Articolo 6
Diritto di attraversamento
Jedes Mitglied räumt dem Konsortium das Recht
des Durchgangs und der Durchfahrt in dem Ausmaß ein, welches unbedingt notwendig ist, dass
die Errichtung, der Betrieb und die Instandhaltung
der Vorhaben gemäß Punkt b) des Artikels 2 der
vorliegenden Statuten vorgenommen werden
kann. Der Verwaltungsrat kann hierfür eine Entschädigung festsetzen.
Ogni consorziato riconosce un diritto di attraversamento a favore del consorzio in misura indispensabile ai fini della costruzione, del funzionamento e della manutenzione delle opere di cui al
punto b) dell’articolo 2 del presente statuto. Il
consiglio di amministrazione ha facoltà di fissare
un indennizzo per l’esercizio di questo diritto.
Le attribuzioni dei consorziati, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, se
questi sono tenuti, per legge o per contratto, al
pagamento dei contributi consortili di cui all’articolo 30 della Legge provinciale 28 settembre
2009, n. 5.
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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Artikel 7
Miteigentum
Articolo 7
Comproprietà
Besteht bei einer Liegenschaft ein Miteigentumsrecht, haben die jeweiligen Miteigentümer einen
gemeinsamen Vertreter zu ernennen, der ermächtigt ist, die Miteigentumsgemeinschaft gegenüber dem Konsortium zu vertreten.
In caso di comunione, i comproprietari dovranno
nominare un unico rappresentante autorizzato a
rappresentarli di fronte al consorzio.
Solange die Miteigentümer keinen Vertreter ernannt haben, hat das Konsortium das Recht, den
Miteigentümer mit der größten Quote als Vertreter
anzuerkennen und bei gleicher Quote den ältesten Miteigentümer.
In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il comproprietario con
la quota maggiore e a parità di quote il comproprietario più anziano.
Die Miteigentümer einer Liegenschaft werden als
einzelnes Konsortialmitglied betrachtet welchem
daher das entsprechende Stimmrecht zusteht.
Das Stimmrecht wird vom Vertreter der Miteigentumsgemeinschaft ausgeübt.
I comproprietari di uno stesso immobile vengono
considerati come soggetto consorziato al quale
spetta il diritto di voto corrispondente.
Il diritto di voto è esercitato dal rappresentante
della comunione.
ABSCHNITT 3
Organe des Konsortiums
CAPO 3
Organi del consorzio
Artikel 8
Organe des Konsortiums
Articolo 8
Organi del consorzio
Die Organe des Konsortiums sind:
a) die Vollversammlung;
b) der Delegiertenrat;
c) der Verwaltungsrat;
d) der Präsident;
e) die Rechnungsprüfer.
Gli organi del consorzio sono:
a) l’assemblea;
b) il consiglio dei delegati;
c) il consiglio d’amministrazione;
d) il presidente;
e) i revisori dei conti.
Die wählbaren Konsortialorgane bleiben fünf Jahre im Amt.
Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.
Artikel 9
Vollversammlung
Articolo 9
Assemblea
Die Vollversammlung besteht aus den Eigentümern der im Parzellenverzeichnis des Konsortiums eingeschriebenen Liegenschaften, die den
Konsortialbeitrag entrichtet haben.
Die Vollversammlung:
a) wählt die Mitglieder des Delegiertenrates
b) beschließt über alle Angelegenheiten, die der
Delegiertenrat der Vollversammlung vorlegt
L’assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in
regola con il pagamento del contributo consortile.
c)
d)
e)
f)
beschließt die Auflösung des Konsortiums.
genehmigt den Haushaltsvoranschlag, die
Haushaltsänderungen und die Abschlussrechnung;
beschließt über die Abänderungen des Einzugsgebietes des Konsortiums;
beschließt über den Ausschluss aus dem
Beregnungsbetrieb.
L’assemblea:
a) elegge i consiglieri delegati
b) delibera su tutte le istanze sottoposte dal
consiglio dei delegati all’esame della assemblea generale
c) delibera lo scioglimento del consorzio.
d) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
e)
f)
delibera sulle modifiche del comprensorio
territoriale del consorzio;
delibera sull’esclusione dall’irrigazione.
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Den Vorsitz in der Vollversammlung führt der
Präsident bzw. derjenige, der sie einberufen hat.
La presidenza dell’assemblea spetta al presidente o a chi l’ha convocata.
Artikel 10
Einberufung und Wahlsystem
Articolo 10
Convocazione e sistema elettorale
Der Präsident des Konsortiums beruft die Vollversammlung wenigstens 15 Tage vorher mit Bekanntmachung, in welcher Datum, Uhrzeit und
Ort der Einberufung angegeben sind, an der
Amtstafel der Gemeinden, die im Einzugsgebiet
des Konsortiums liegen, ein.
Il presidente del consorzio convoca l’assemblea
mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima,
dell’avviso indicante la data, l’ora e il luogo della
convocazione all’albo pretorio dei comuni nei
quali ricade il comprensorio consortile.
Die Mitglieder haben das Recht, zu beantragen,
dass die Behandlung von bestimmten Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt wird.
Der Antrag muss jedoch rechtzeitig vor Einberufung der Vollversammlung schriftlich und von wenigstens 20% Anteil der Mitglieder unterschrieben
dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden.
I soci hanno il diritto di fare inserire nell’ordine del
giorno la trattazione di argomenti particolari. La
domanda deve essere comunicata al consiglio di
amministrazione in tempo utile prima della convocazione dell’assemblea e per iscritto, controfirmata da almeno il 20% dei consorziati.
Über Angelegenheiten, die nicht auf der den Mitgliedern bekannt gegebenen Tagesordnung stehen, dürfen keine Beschlüsse gefasst werden.
Deliberazioni su argomenti che non risultino nell’ordine del giorno comunicato ai soci, non sono
ammesse.
Artikel 11
Beschlussfähigkeit
Articolo 11
Numero legale
Die Versammlung ist mit einem Anteil von 15%
der Anspruchsberechtigten beschlussfähig.
L’assemblea ha possibilità di deliberare con una
quota pari al 15% degli aventi diritto.
Artikel 12
Stimmrecht der Mitglieder
Articolo 12
Diritto di voto dei consorziati
Stimmberechtigt sind alle volljährigen im Katasterverzeichnis des Konsortiums eingetragenen
Eigentümer, sofern sie im Besitz der bürgerlichen
Rechte sind und ihren Beitrag geleistet haben.
Für Körperschaften, Minderjährige oder Entmündigte üben die gesetzlichen Vertreter das Stimmrecht aus.
Für juristische Personen, Minderjährige und voll
Entmündigte wird das Wahlrecht jeweils vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt; für Gemeinschuldner oder für von der Zwangsverwaltung Betroffene, wird das Wahlrecht vom Kurator oder vom
Verwalter ausgeübt.
Die Mitglieder haben ihre Stimme persönlich oder
durch schriftlich Bevollmächtige abzugeben.
Im Fall von Miteigentum wird auf Art. 7 verwiesen.
Hanno diritto al voto tutti i proprietari indicati nel
catastino del consorzio che abbiano raggiunto la
maggiore età, purché siano nel pieno possesso
dei propri diritti e abbiano adempiuto agli obblighi
relativi ai contributi dovuti. Per enti, minorenni e
interdetti il diritto di voto spetta al legale rappresentante.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato
dal curatore o dall’amministratore.
Die Wahlberechtigten sind zum Zwecke der Wahl
ihrer Vertreter im Verwaltungsrat nach den untenangeführten Beitragsstufen gruppiert:
Il diritto di voto viene esercitato personalmente
oppure attraverso delega scritta.
Nel caso di comproprietà trova applicazione
quanto disposto dall’articolo 7.
Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del consiglio di amministrazione, gli aventi diritto al voto
sono raggruppati nelle sottoindicate fasce di contribuenza:
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-
von 0 bis 10.000 m²: 1 Stimmrecht
von 10.001 m² bis 30.000 m²: 3 Stimmrechte
von 30.000 m² bis 40.000 m²: 4 Stimmrechte
über 40.001 m²: 5 Stimmrechte”.
−
−
−
−
69
da 0 a 10.000 m²: 1 voto
da 10.001 m² a 30.000 m²: 3 voti
da 30.000 m² a 40.000 m²: 4 voti
oltre 40.001 m²: 5 voti”.
Artikel 13
Protokoll der Vollversammlung
Articolo 13
Verbale dell’assemblea
Die Vollversammlung ernennt einen Schriftführer
und wenigstens zwei Stimmzähler.
Über jede Vollversammlung ist ein Protokoll zu
verfassen, das vom Präsidenten, dem Schriftführer und den Stimmzählern zu unterschreiben ist.
L’assemblea nomina un segretario e almeno due
scrutatori.
Per ogni assemblea si deve redigere un verbale
sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli
scrutatori.
Artikel 14
Der Delegiertenrat - Zusammensetzung
Articolo 14
Il consiglio dei delegati - composizione
Der Delegiertenrat besteht aus 5 Mitgliedern, die
von der Versammlung in geheimer Abstimmung
gewählt werden.
Scheidet ein von der Vollversammlung gewähltes
Mitglied des Delegiertenrates aus irgendeinem
Grund aus dem Amt, wird es vom ersten Nichtgewählten ersetzt.
Il consiglio dei delegati è composto da 5 membri
eletti dall’assemblea a scrutinio segreto.
Sollte die Ersetzung laut obgenanntem Absatz
nicht möglich sein und verbleiben weniger als
zwei Drittel der Räte, werden alle Mandate erneuert.
Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di
cui al precedente comma e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede
al rinnovo delle cariche.
Artikel 15
Einberufung
Articolo 15
Convocazione
Die Versammlung des Delegiertenrates wird vom
Präsidenten einberufen und hat wenigstens zwei
Mal im Jahr stattzufinden.
Il consiglio dei delegati viene convocato dal presidente non meno di due volte all’anno.
Die Versammlung des Delegiertenrates wird weiter vom Präsidenten einberufen, so oft dieser es
für notwendig hält oder auf Ersuchen von wenigstens drei Mitgliedern des Delegiertenrates.
Die Versammlung des Delegiertenrates wird wenigstens 8 Tage vor dem festgesetzten Datum
vom Präsidenten unter Angabe des Datums, Uhrzeit, Ort der Einberufung und der Tagesordnung
einberufen.
Il consiglio dei delegati viene inoltre convocato
dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
necessario o su richiesta di almeno tre membri
del consiglio dei delegati.
La riunione del consiglio dei delegati viene convocata dal presidente almeno 8 giorni prima della
data fissata con l’indicazione di data, ora, luogo di
convocazione e ordine del giorno.
Der Delegiertenrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.
Il consiglio dei delegati può deliberare, qualora
tutti i membri siano stati regolarmente invitati e
più della metà di essi siano presenti.
Il componente del consiglio dei delegati eletto
dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi
dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
Articolo 16
Funzioni del consiglio dei delegati
Artikel 16
Zuständigkeit des Delegiertenrates
Der Delegiertenrat:
Il consiglio dei delegati:
a)
wählt in getrennter Abstimmung den Präsidenten des Konsortiums und die anderen
Mitglieder des Verwaltungsrates;
ernennt die Rechnungsprüfer;
beschließt über die Abänderungen des Statutes;
beschließt über die Kriterien zur Aufteilung
der Ausgaben;
a)
genehmigt die Verordnung zur Ausführung
der Bodenverbesserungsarbeiten;
beschließt über alle außerordentlichen Angelegenheiten wie
1) die Aufnahme von Krediten oder Darlehen,
e)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
g)
b)
c)
d)
f)
die Genehmigung von Projekten;
beschließt über alle anderen den Betrieb des
Konsortiums betreffenden Angelegenheiten,
die nicht ausdrücklich in die Zuständigkeit der
anderen Organe fallen.
70
elegge, con votazioni separate, il presidente
del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;
nomina i revisori dei conti;
delibera sulle modifiche allo statuto consortile;
delibera i criteri di ripartizione della spesa;
approva il regolamento di esecuzione delle
opere di miglioramento fondiario;
delibera su tutte le questioni di carattere
straordinario, quali:
1) l’accensione di prestiti o mutui passivi;
2)
g)
l’approvazione dei progetti delle opere;
delibera su ogni altra materia riguardante il
funzionamento del consorzio, che non sia di
competenza specifica degli altri organi.
Artikel 17
Verwaltungsrat
Articolo 17
Consiglio d’amministrazione
Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern:
dem Präsidenten, dessen Stellvertreter und 3
weiteren Mitgliedern.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden vom
Delegiertenrat in geheimer Abstimmung und in
separaten Wahlgängen gewählt. Sie werden für
die Dauer von 5 Jahren gewählt und sind wieder
wählbar.
Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates aus
irgendeinem Grund aus dem Amt, wird es vom
ersten Nichtgewählten ersetzt.
Sollte die Ersetzung laut obgenanntem Absatz
nicht möglich sein und verbleiben weniger als
zwei Drittel der Räte, werden alle Mandate erneuert.
Il consiglio d’amministrazione è composto da 5
membri: dal presidente, dal suo sostituto e da 3
ulteriori membri.
I membri del consiglio d’amministrazione vengono
eletti dal consiglio dei delegati, a scrutinio segreto
e con votazioni separate; rimangono in carica 5
anni e sono rieleggibili.
Mitgliedern des Verwaltungsrates, die bestimmte
Funktionen ausüben, kann vom Verwaltungsrat
eine entsprechende Spesenvergütung zuerkannt
werden.
Ai soci del consiglio d’amministrazione che esercitano funzioni particolari, il consiglio di amministrazione può concedere il rimborso delle spese.
Artikel 18
Einberufung und Beschlussfähigkeit
Articolo 18
Convocazione e validità delle delibere
Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten einbe-
Il consiglio d’amministrazione viene convocato dal
Il componente del consiglio d’amministrazione
che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.
Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di
cui al precedente comma e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede
al rinnovo delle cariche.
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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rufen, so oft dieser es für notwendig hält oder auf
Ersuchen von wenigstens 2 Mitgliedern des Verwaltungsrates.
presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su domanda di almeno 2 membri
del consiglio d’amministrazione stesso.
Artikel 19
Aufgaben des Verwaltungsrates
Articolo 19
Funzioni del consiglio d’amministrazione
Der Verwaltungsrat
a) erstellt den jährlichen Haushaltsvoranschlag
und die Abschlussrechnung, welche dem Delegiertenrat zur Genehmigung vorgelegt werden;
b) schlägt dem Delegiertenrat Statutenänderungen vor,
c) beschließt die Tätigkeitsprogramme des
Konsortiums;
d) beschließt in Bezug auf die Durchführung der
Bauten und auf den Betrieb der bestehenden
Bauten;
e) beschließt, Gerichtsverfahren einzuleiten oder
sich auf solche einzulassen, sowie gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche, auch
durch Schiedsverträge;
f) beschließt die Vergabe der Schatzamts- und
Kassendienste;
g) sorgt für die Organisation und den Betrieb
der Dienste sowie für die Verwaltung der Arbeitsverhältnisse des Personals;
h) genehmigt die Regelungen für die Organisation und den Betrieb der Dienste und für die
Beziehungen zum Personal;
i) beschließt den Erwerb und den Verkauf von
unbeweglichen und beweglichen Sachen,
das Nutzungspfand, den Tausch, die Pacht,
die Erbpacht, die Begründung des Fruchtgenusses, von Hypotheken oder Dienstbarkeiten und die Abtretung von Forderungen;
j) legt die Bedingungen für die Vergabe der
einzelnen Aufträge, für Akkordarbeiten, für
Regiearbeiten, für Lieferungen und für Bestandverträge über Grundstücke fest;
k) sorgt für die Aktualisierung des Parzellenverzeichnisses;
l) sorgt für den ordnungsgemäßen Erhalt und
die Instandhaltung aller Konsortialbauten;
m) legt die Sanktionen fest, welche gegenüber
den Konsortiumsmitgliedern im Fall von
Nichtbeachtung des Statuts und der internen
Ordnungen verhängt werden;
Il consiglio d’amministrazione:
a) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati;
b) propone al consiglio dei delegati le modifiche
allo statuto;
c) delibera i programmi di attività del consorzio;
n)
n)
o)
äußert sich zu jeder von den Konsortiumsmitgliedern vorgebrachten Beschwerde;
autorisiert in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen, dem Statut und den
Beschlüssen des Delegiertenrates alle Aus-
d)
delibera in merito all’esecuzione delle opere,
ed al funzionamento di quelle esistenti;
e)
delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
f)
delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa;
provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei
rapporti di lavoro del personale dipendente;
approva i regolamenti per l’organizzazione ed
il funzionamento dei servizi e per i rapporti
con il personale dipendente;
delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti,
l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
g)
h)
i)
j)
stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i
cottimi, i lavori in economia, le forniture e i
contratti di locazione di terreni;
k)
provvede all’aggiornamento del catasto consortile;
l) provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
m) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e
dei regolamenti interni;
o)
si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati;
autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò
che riguarda la gestione amministrativa ed
economica del consorzio, in conformità alle
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norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni
del consiglio dei delegati.
gaben und führt alles aus, was mit der Verwaltung und Wirtschaftsführung des Konsortiums zusammenhängt.
Artikel 20
Der Präsident
Articolo 20
Il presidente
Der Präsident und der Stellvertreter des Präsidenten werden vom Delegiertenrat in der ersten
Sitzung gewählt, die vom ausscheidenden Präsidenten des Konsortiums spätestens innerhalb
von 30 Tagen ab dem Datum der Wahl des Delegiertenrates einzuberufen ist.
Ist der Präsident verhindert, sind die Geschäfte
vom Stellvertreter des Präsidenten zu führen.
Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal
consiglio dei delegati nella prima riunione, da
convocarsi, da parte del presidente uscente del
consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati.
Artikel 21
Zuständigkeit des Präsidenten
Articolo 21
Funzioni del presidente
In caso di impedimento del presidente le relative
funzioni vengono svolte dal vicepresidente.
Der Präsident des Konsortiums
a) ist der gesetzliche Vertreter des Konsortiums;
Il presidente del consorzio:
a) è il legale rappresentante del consorzio;
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
beruft die Vollversammlung und die Sitzungen des Verwaltungsrates und des Delegiertenrates ein und führt den Vorsitz;
unterzeichnet die Verträge, die anderen Verwaltungsakte und den Schriftverkehr, wobei
er letzteren, beschränkt auf bestimmte Bereiche, an den Sekretär des Konsortiums delegieren kann;
unterzeichnet die Beitragsrollen;
beaufsichtigt die Verwaltung des Konsortiums und gewährleistet die Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen, der internen
Ordnungen und des Statuts;
sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der
Konsortialorgane;
bringt dringende Beschwerden und Klagen
ein, die er dem Verwaltungsrat und/oder dem
Delegiertenrat dann zur Ratifizierung vorlegt;
ordnet Zahlungen und Einhebungen an;
führt bei den Ausschreibungen zur Vergabe
von Aufträgen und Lieferungen den Vorsitz.
c)
convoca e presiede l’assemblea nonché le
sedute del consiglio d’amministrazione e del
consiglio dei delegati;
firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente
a quest’ultima e per determinate materie, il
segretario del consorzio;
d)
e)
firma i ruoli di contribuenza;
sovrintende all’amministrazione consorziale e
assicura l’osservanza delle norme di legge,
dei regolamenti interni e dello statuto;
f)
cura l’esecuzione delle deliberazioni degli
organi consortili;
promuove i ricorsi e le azioni aventi carattere
di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del
consiglio d’amministrazione e/o del consiglio
dei delegati;
ordina i pagamenti e le riscossioni;
presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture.
g)
h)
i)
Artikel 22
Die Rechnungsprüfer
Articolo 22
I revisori dei conti
Der Delegiertenrat bestellt drei Rechnungsprüfer.
Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei
conti.
I revisori dei conti:
a) vigilano sulla gestione del consorzio;
b) assistono alle adunanze del consiglio dei
Die Rechnungsprüfer:
a) überwachen die Führung des Konsortiums;
b) wohnen den Versammlungen des Delegier-
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tenrates und des Verwaltungsrates bei, wenn
buchhalterische Fragen behandelt werden;
c) legen dem Delegiertenrat einen Bericht über
den jährlichen Haushaltsvoranschlag und die
Abschlussrechnung vor.
Die Rechnungsprüfer können jederzeit Überprüfungen und Kontrollen durchführen, wobei sie den
Delegiertenrat unverzüglich schriftlich davon in
Kenntnis setzen.
delegati e del consiglio d’amministrazione, se
sono trattate questioni di tipo contabile;
c) presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d’esercizio.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento,
procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione
scritta al consiglio dei delegati.
Art. 23
Unvereinbarkeit
Art. 23
Incompatibilità
Nicht in die Ämter der Organe laut Art. 8, Buchstaben b), c) und d) dürfen gewählt werden und
verlieren ihr Amt, falls sie gewählt worden sind,
Personen, die
a) in einem abhängigen Arbeitsverhältnis zum
Konsortium stehen oder für dieses freiberufliche Aufträge ausführen,
b) mit dem Konsortium einen Rechtsstreit anhängig haben,
c) mit dem Konsortium bestehende Lieferverträge oder Werkverträge haben,
d) die Aufsicht über das Konsortium innehaben.
Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’art. 8, lettere b), c) e d), e, se eletti,
decadono dalla carica coloro che hanno:
Nicht zu Rechnungsprüfern ernannt werden dürfen
a) der Präsident, der Vizepräsident und die Mitglieder des Delegiertenrates,
Non possono essere nominati revisori dei conti:
a)
il presidente, il vicepresidente, i membri del
consiglio dei delegati,
b)
b)
le persone che hanno con il consorzio un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Personen, die in einem selbstständigen oder
abhängigen Arbeitsverhältnis zum Konsortium stehen.
a)
rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio,
b)
lite pendente con il consorzio,
c)
contratti di fornitura o di appalto in corso con
il consorzio,
funzioni di vigilanza con il consorzio.
d)
Scheidet der Rechnungsprüfer aus irgendeinem
Grund aus dem Amt, ersetzt ihn der Delegiertenrat innerhalb von drei Monaten.
Falls die Rechnungsprüfer schwerwiegende Unregelmäßigkeiten feststellen, verlangen sie vom
Präsidenten die sofortige Einberufung des Delegiertenrates.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi.
Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità,
chiedono al presidente l’immediata convocazione
del consiglio dei delegati.
ABSCHNITT 4
Allgemeine Bestimmungen
CAPO 4
Disposizioni di carattere generale
Artikel 24
Protokolle der Sitzungen
der Konsortiumsorgane
Articolo 24
Verbali delle sedute
degli organi consorziali
Über jede Sitzung der Konsortiumsorgane ist eine
Niederschrift abzufassen, in der Folgendes vermerkt wird: Datum, Uhrzeit und Ort der Sitzung,
die Modalitäten der Einberufung, Name und
Funktion der Anwesenden, der entschuldigt oder
In occasione di ogni seduta degli organi consorziali deve essere redatto un verbale, il quale dovrà contenere: la data, l’ora ed il luogo della riunione, la modalità di convocazione, il nome e la
carica degli intervenuti, degli assenti giustificati e
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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unentschuldigt Abwesenden, die Feststellung der
Beschlussfähigkeit der Versammlung, die Angabe
der Tagesordnung, eine kurze Zusammenfassung
der Diskussion, die Stellungnahme jener, die an
der Diskussion teilgenommen haben und dies
beantragt haben, die gefassten Beschlüsse getrennt über die einzelnen Punkte und die Uhrzeit
der Beendigung der Sitzungen.
Jeder Teilnehmer hat das Recht zu verlangen,
dass seine Stellungnahme in der Sitzungsniederschrift festgehalten wird.
Die Niederschriften sind vom Präsidenten und
vom Schriftführer zu unterzeichnen.
di quelli ingiustificati, la dichiarazione che l’assemblea si è svolta in presenza del numero legale, l’indicazione dell’ordine del giorno, un breve
riassunto degli argomenti trattati, le dichiarazioni
di coloro che hanno partecipato alla discussione e
ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché
l’ora in cui viene chiusa la riunione.
Ogni partecipante ha il diritto di mettere a protocollo le proprie dichiarazioni.
Artikel 25
Beschwerde gegen Beschlüsse
Articolo 25
Reclami contro le deliberazioni
Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsrates
kann beim Delegiertenrat Beschwerde eingereicht
werden.
Gegen die Beschlüsse des Delegiertenrates kann
von allen Beitragspflichtigen innerhalb von 30
Tagen ab deren Veröffentlichung bei der Landesregierung Beschwerde eingebracht werden.
Contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione è possibile ricorrere presso il consiglio
dei delegati.
Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati
tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza possono
presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30
giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.
Il reclamo ed il ricorso non sospendono l’esecutorietà della deliberazione consortile impugnata.
Die Beschwerde und der Rekurs heben nicht die
Vollstreckbarkeit des angefochtenen Beschlusses
auf.
I verbali devono essere sottoscritti dal presidente
e dal segretario.
Artikel 26
Einsicht der Beschlüsse
Articolo 26
Accesso alle deliberazioni
Die Mitglieder können in die Beschlüsse der Konsortiumsorgane sowie in die Akten, welche die
Tätigkeit des Konsortiums betreffen, Einsicht nehmen und auf deren schriftliche Anfrage hin, gegen
Bezahlung der entsprechenden Ausgaben, eine
Abschrift beantragen.
I membri del consorzio possono prendere visione
delle delibere degli organi consorziali e degli atti
riguardanti l’attività consorziale, e richiederne copia al presidente dietro pagamento delle relative
spese.
ABSCHNITT 5
Verwaltung
CAPO 5
Amministrazione
Artikel 27
Geschäftsjahr und Bilanz
Articolo 27
Anno finanziario e bilancio
Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr
überein. Die Bodenverbesserungskonsortien erstellen bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres
den jährlichen Haushaltsvoranschlag, der nach
Kostenstellen ausgearbeitet wird. Die Abschlussrechnung wird bis zum 30. April eines jeden Jahres genehmigt.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
I consorzi di miglioramento fondiario predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio
preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il
bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile
di ogni anno.
Dem Präsidenten oder dem Kassier obliegen die
Abwicklung des Geldverkehrs und die Verwahrung des Barvermögens und der Belege.
Il presidente o il cassiere provvedono ad effettuare
gli incassi ed i pagamenti e sono responsabili per
la custodia del denaro e dei documenti giustificativi.
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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Die Buchungen dürfen nur auf der Grundlage von
Belegen durchgeführt werden. Die Belege sind
entsprechend den erfolgten Buchungen zu ordnen, lückenlos zu nummerieren und in einem
Ordner abzulegen.
Zum 31. Dezember eines jeden Jahres sind die
Kassabücher abzuschließen und am 1.Jänner
des folgenden Jahres neu zu eröffnen.
Le registrazioni contabili possono essere effettuate solo se documentate da ricevuta. Le ricevute
devono essere ordinate e numerate di modo che
corrispondano alle relative registrazioni e conservate in un apposito raccoglitore.
I libri contabili devono essere chiusi il 31 dicembre di ogni anno e riaperti il 1 gennaio dell’anno
successivo.
ABSCHNITT 6
Aufteilung der Beiträge
CAPO 6
Riparto di contribuenza
Artikel 28
Beiträge an das Konsortium
Articolo 28
Contributi consortili
Die Beiträge an das Konsortium müssen im
Rahmen der für die institutionelle Tätigkeit des
Konsortiums getätigten Ausgaben begrenzt bleiben und dem Zweck dienen, die Kosten für den
Bau, die Erhaltung, den Betrieb und die Überwachung der Anlagen sowie die Verwaltung des
Konsortiums zu decken.
I contributi consortili devono essere contenuti nei
limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale e
sono finalizzati alla copertura delle spese per la
realizzazione, la manutenzione, la gestione e la
sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio.
Die Konsortialbeiträge werden, gemäß Beschluss
des Verwaltungsrates, über freiwillige Einzahlungen beim Schatzamt, über den Konzessionär für
den Abgabeneinhebungsdienst oder, nach Vereinbarung, über andere Rechtsträger, eingehoben, welche bereits Abgaben oder Gebühren für
öffentliche Dienstleistungen von den Mitgliedern
des Konsortiums einheben.
Die Konsortiumsbeiträge sind vom Konsortialmitglied geschuldet, welches im Konsortialkataster
eingetragen ist, sowie von denjenigen, die aufgrund eines beliebigen Rechtstitels, Bodenverbesserungsarbeiten nutzen.
I contributi consorziali sono riscossi, previa relativa deliberazione del consiglio di amministrazione,
mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio
per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.
I contributi consortili sono dovuti dal consorziato
che risulta iscritto nel catasto consortile nonché
da tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo le
opere di miglioramento fondiario.
Artikel 29
Aufteilung der Ausgaben
Articolo 29
Ripartizione della spesa
Die endgültige Aufteilung des Ausgabenanteils
zwischen den Eigentümern wird auf der Grundlage des aus den Bodenverbesserungsbauten oder
deren einzelnen Einheiten erzielten Nutzens vorgenommen, die provisorische hingegen auf der
Grundlage von ungefähren und voraussichtlichen
Indizes des erzielbaren Nutzens.
La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari é fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici
conseguiti per effetto delle opere di miglioramento
fondiario o di singoli gruppi a sé stanti di esse e,
in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
Artikel 30
Schadenersatz
Articolo 30
Risarcimento
Schädigen Konsortiumsmitglieder Konsortiumsbauten, leiten sie missbräuchlich die Konsortiumsgewässer ab, verursachen oder begünstigen
sie deren Versickerung, Ableitung und dergleichen, behält sich die Konsortiumsverwaltung vor,
Qualora membri del consorzio danneggino gli
impianti consorziali, deviino abusivamente corsi
d’acqua consorziali, provochino o favoriscano il
prosciugamento o la deviazione degli stessi ecc.,
l’amministrazione del consorzio si riserva la facol-
Bollettino Ufficiale n. 44/IV del 28/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/IV vom 28/10/2013
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zwecks Schadenersatz den Rechtsweg zu beschreiten und von Amtswegen für die Ausführung
der nötigen Arbeiten zur Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes zu sorgen. Sie behält
sich außerdem die Auferlegung eines zusätzlichen Beitrags vor.
Die Mitglieder können solche Maßnahmen des
Konsortiums vermeiden, indem sie selbst den
ursprünglichen Zustand wiederherstellen, an das
Konsortium den erforderlichen Beitrag leisten
oder den entsprechenden Gegenwert des verursachten Schadens zahlen.
tà di chiedere il risarcimento del danno anche per
via legale e di provvedere d’ufficio alla realizzazione dei lavori necessari per il ripristino dello
stato originale. Inoltre si riserva la facoltà di ricorrere all’imposizione di un contributo consorziale
aggiuntivo.
I membri possono evitare che il consorzio adotti
tali provvedimenti ripristinando personalmente lo
stato originale, prestando il dovuto contributo nei
confronti del consorzio, oppure pagando il controvalore del danno arrecato.
ABSCHNITT 7
Auflösung des Konsortiums
CAPO 7
Scioglimento del consorzio
Artikel 31
Modalitäten zur Auflösung des Konsortiums
Articolo 31
Modalità di scioglimento del consorzio
Die Auflösung des Konsortiums muss mit einer
Mehrheit von mehr als zwei Drittel der Konsortialmitglieder beschlossen werden. In diesem Fall darf
das Konsortium nicht vor Tilgung aller Schulden
und eingegangenen Verpflichtungen aufgelöst
werden, vorbehaltlich der Übernahme der gesamten Aktiva und Passiva durch jenes Konsortium
oder jene Körperschaft, welcher das Vermögen
des aufzulösenden Konsortiums zugewiesen wird.
Lo scioglimento del consorzio deve essere deliberato da una maggioranza superiore ai due terzi
dei consorziati. In questo caso il consorzio non
può essere sciolto prima dell’estinzione di tutti i
debiti e degli obblighi sopravvenuti, a meno che il
consorzio o l’ente destinatario del patrimonio del
consorzio prossimo allo scioglimento non dichiari
di assumersi tutte le attività e passività.
Dies vorbehaltlich der Bestimmungen, wie sie in
Artikel 44, Absatz 22 des Landesgesetzes vom
28. September 2009, Nr. 5, vorgesehen sind.
E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 22 dell’art. 44 della Legge provinciale del 28 settembre
2009, n. 5
Artikel 32
Verweis
Articolo 32
Rinvio
Neben den Bestimmungen dieser Satzungen gelten die Vorschriften des Landesgesetzes vom 28.
September 2009, Nr. 5.
Oltre alle disposizioni di questo statuto valgono le
norme della Legge provinciale del 28 settembre
2009, n. 5.
Art. 33
Gleichstellung
Art. 33
Parificazione
Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt
sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in
gleicher Weise.
Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni sottoelencate si riferiscono indistintamente a donne e uomini.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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86367
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 16. Oktober 2013, Nr. 1132/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 16 ottobre 2013, n. 1132/29.6
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Gemeinde Kiens (BZ)
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti
speciali pericolosi e non - Comune di Chienes
(BZ)
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Dekret Nr. 1308 vom 29.12.2011 betreffend
ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL,
GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 1308 del 29.12.2011 concernente
DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN
RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI
URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
NON
Ansuchen vom 06.09.2013
Domanda dd. 06.09.2013
eingereicht von der
GEMEINDE KIENS
mit rechtlichem Sitz in
KIENS (BZ)
KIENSER DORFWEG 4C
und
inoltrata dal
COMUNE DI CHIENES
con sede legale in
CHIENES (BZ)
VIA CHIENES 4C
e
ERMÄCHTIGT
AUTORIZZA
die
GEMEINDE KIENS
mit rechtlichem Sitz in
KIENS (BZ)
KIENSER DORFWEG 4C
il
COMUNE DI CHIENES
Con sede legale in
CHIENES (BZ)
VIA CHIENES 4C
bis 31.10.2023
fino al 31.10.2023
mit Ermächtigungsnummer: 4007
con numero d'autorizzazione: 4007
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E
MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
78
Abfallkodex: 080318 (R13, D15)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 03 17 fallen
Codice di rifiuto: 080318 (R13, D15)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Abfallkodex: 160211 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 160211 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Abfallkodex: 160213 * (R13)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende
gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Codice di rifiuto: 160213 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Abfallkodex: 160214 (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Codice di rifiuto: 160214 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Abfallkodex: 200121 * (R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 * (R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200135 * (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200140 (R13)
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140 (R13)
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200201 (R13)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Codice di rifiuto: 200201 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200307 (R13, D15)
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307 (R13, D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Ort der Zwischenlagerung:
Gemeindebauhof, Gp. 256/22-Bp.242 KG Ehrenburg
Sede di stoccaggio:
Cantiere comunale, p.f. 256/22-p.e.242 KG Casteldarne
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen
Behälter müssen entsprechend dem Lageplan
vom 15.10.2013 aufgestellt werden.
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria del
15.10.2010.
2.
Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof
ist verboten.
2.
È vietata l’accettazione presso il centro di
riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
3.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Um-
3.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere
rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27
luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
welt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5.
Die endgültige Lagerung, die Behandlung
und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien
bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle
zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte
abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen
besitzen.
5.
La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o
impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il
recupero, il responsabile deve accertare che i
ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
6.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
7.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
7.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
8.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist
die Auflagen des Dekretes noch immer nicht
einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 1308 vom 29.12.2011.
9.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la
pericolosità o dannosità dell'attività esercitata
o nei casi di accertata violazione di legge o
delle normative tecniche.
9.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
Decorso tale termine senza che il richiedente
abbia osservato le prescrizioni del presente
atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
1308 del 29.12.2011.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
80
86458
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg.
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)).
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige;
-
visto l’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg,
(Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2237 del 17 ottobre 2013 recante ad oggetto “Approvazione del Regolamento recante: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e
delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art.
10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)).”,
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008,
n. 29-136/Leg.
1.
La lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 29-136/Leg.
del 2008 è sostituita dalla seguente:
“b) fino al 30 settembre 2014, negli impianti termici ad uso produttivo e misto che alla data del 17
settembre 2008 funzionavano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio.”.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 23 ottobre 2013
IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
81
NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Nota all’articolo 1:
-
L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. (Regolamento recante la
disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n.
1-41/Leg.)) come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
“Art. 2
Combustibili consentiti negli impianti industriali ed assimilati, disciplinati dal titolo I, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
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c)
d)
e)
f)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
82
gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio;
emulsioni acqua-gasolio, acqua - kerosene e acqua - altri distillati leggeri e medi di petrolio;
biodiesel;
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento
in massa;
g) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in
massa;
h) emulsioni acqua - olio combustibile e acqua - altri distillati pesanti di petrolio, di cui alle precedenti lettere f)
e g);
i)
legna da ardere (legna tal quale);
j)
carbone di legna;
k) biomasse;
l)
carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento;
m) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa;
n) biogas;
o) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti.
Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere
conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento.
L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia
dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con
le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale.
I combustibili di cui al comma 1, lettere f) e g), sono consentiti soltanto nei seguenti casi:
a) negli impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare;
b) fino al 31 dicembre 2013, negli impianti termici ad uso produttivo e misto, che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento funzionano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio.
b) fino al 30 settembre 2014, negli impianti termici ad uso produttivo e misto, che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio.
Negli impianti di combustione con potenza termica nominale non superiore a 1 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera f).
Negli impianti con potenza termica nominale non superiore a 3 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1 lettera g).
Negli impianti termici civili considerati da questo articolo è vietato l'utilizzo dei combustibili di cui al comma 1,
lettere f), g), l), m) ed o).
Le limitazioni e i divieti previsti dai commi da 4 a 7 si applicano anche per l'impiego dei combustibili di cui al
comma 1, lettera h).
Negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei combustibili di cui al comma 1, lettere l) e m), salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.”
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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86491
Decreti - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg.
Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 24 ottobre 2013 recante ad oggetto
“Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.”,
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), questo regolamento definisce i criteri per la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ai fini del rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica da parte delle commissioni per la pianificazione territoriale il paesaggio delle comunità (CPC).
2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a) il piano urbanistico provinciale è indicato come “PUP”;
b) l’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del
nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come “norme di attuazione”;
c) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata
come “legge urbanistica provinciale”;
d) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è denominato “Codice della
strada”.
3. Rimane ferma la disciplina di cui alla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina
dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) in materia di segnaletica e cartellonistica
informativa lungo le strade del vino e le strade dei sapori.
Art. 2
Tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari
a)
b)
1. Ai fini di questo regolamento si distinguono le seguenti tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari:
segnali direzionali indicanti sevizi o attività poste lungo o in prossimità dell’itinerario stradale;
cartelli o elementi di segnalazione finalizzati a pubblicizzare servizi o attività svolte in prossimità del
cartello stesso;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
c)
d)
84
elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche aventi carattere didattico o contenenti informazioni di pubblico interesse inerenti il territorio interessato dalla prevista collocazione;
avvisi, manifesti, striscioni o altre tipologie di segnali legati a manifestazioni, gare, eventi sportivi,
manifestazioni culturali, religiose e simili di carattere temporaneo.
2. Non è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi da quelli previsti dal comma 1 e
comunque di mezzi pubblicitari relativi a prodotti commerciali, a servizi o attività non riconducibili al territorio interessato dalla prevista collocazione.
Art. 3
Regime autorizzatorio per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari
1. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), fuori dai centri abitati, come delimitati dai comuni secondo quanto previsto dal Codice della strada, è soggetta al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte delle CPC.
2. I cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica. Resta fermo l’obbligo di pronta rimozione al termine dell’evento.
3. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati è soggetta alla disciplina
stabilita in materia dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma
1, lettera f), della legge urbanistica provinciale.
Art. 4
Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari
1. Sotto il profilo paesaggistico, la localizzazione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è orientata al rispetto dei seguenti criteri generali:
a) sono privilegiati i luoghi urbanizzati, al fine di preservare le zone integre o paesaggisticamente più
vulnerabili;
b) è evitata l’installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integrità, previste
dall’articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, salvi i casi espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione e tutela delle predette aree;
c) è evitata l’interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico;
d) è scelta preferibilmente la collocazione verso monte e non verso valle;
e) è privilegiata l’aggregazione di segnaletica della medesima tipologia per evitare la dispersione sul
territorio, se non produce eccessivi impatti, conflitti ed effetti di barriera visiva;
f) è evitato l’affiancamento di segnaletica di differente tipologia per non incorrere in un potenziale conflitto e confusione visiva nella percezione dell’insieme.
2. Nel rispetto dei criteri generali del comma 1, la localizzazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari in relazione alle diverse tipologie indicate dall’articolo 2 avviene nel rispetto dei seguenti criteri specifici di localizzazione e installazione:
a) i segnali direzionali previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) sono posizionati a lato della strada
possibilmente su pali o su altri elementi di sostegno già esistenti. Essi sono previsti nel numero
massimo di 2, uno per ogni senso di marcia, se ciò non interferisce con le esigenze di segnalazione,
e sono collocati entro una distanza ragionevole rispetto all’attività da segnalare;
b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) sono installati nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) se sono previsti come elementi integrati all’edificio ospitante l’attività, è esclusa l’installazione
sulle coperture o comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio. E’ ammessa la collocazione in fregio alle facciate, nel rispetto della composizione architettonica e scegliendo tipologie coerenti con le facciate medesime;
2) se non sono previsti come elementi in aderenza all’edificio, essi sono installati nel rispetto delle
visuali da privilegiare. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e in tutti i contesti non urbanizzati in modo intensivo, il numero degli elementi di segnalazione è ridotto allo stretto indispen-
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c)
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sabile. La distanza dell’elemento segnalatore rispetto all’edificio ospitante l’attività non deve superare i 50 metri, se ciò non compromette l’efficacia della segnalazione;
gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione redatto dall’ente
proponente.
3. I caratteri di forma, dimensione, grafica, colore e le modalità di illuminazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono improntati a generale sobrietà e sono volti alla riduzione del disordine percettivo: a tale scopo è privilegiato il ricorso a forme e materiali tradizionali e non cromaticamente impattanti
e, in particolare:
a) i segnali direzionali previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) rispettano standard analoghi a quelli
previsti dal Codice della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali o alberghieri;
b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) hanno caratteristiche coerenti con lo stile e la struttura dell’edificio nel quale sono integrati. E’evitata la tipologia luminosa o illuminata da luce diretta, mentre si predilige quella retro-illuminata o direttamente dipinta sulla facciata. Sono inoltre sconsigliati i pannelli a bandiera fuoriuscenti da spigoli o cromaticamente
impattanti. Nel caso di elementi che non sono posti in aderenza all’edifici, la forma da privilegiare è
la bacheca lignea di dimensioni contenute.
c) gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) rispettano standard idonei a garantirne la riconoscibilità e ad escludere la ridondanza di informazioni o il disordine percettivo. La collocazione è definita nell’ambito di un programma generale
di comunicazione redatto dall’ente proponente.
Art. 5
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
1. La domanda per i rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa dei cartelli o altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati è presentata dal richiedente all’ente gestore della strada, anche per i
fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dal codice della strada. Copia della domanda per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è trasmessa dall’ente gestore della strada alla CPC, previa valutazione
positiva dell’ente gestore sul rispetto delle norme del codice della strada relative alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della CPC decorre dal ricevimento della domanda trasmessa
dall’ente gestore della strada. Il provvedimento della CPC è comunicato all’interessato e all’ente gestore
della strada per la conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dal codice della strada.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Trento, 24 ottobre 2013
IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), dispone:
“Art. 54
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Alla Giunta provinciale spetta:
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Nota all’articolo 1:
-
L’articolo 68 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale), così modificato dall'articolo 64 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'articolo 28 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dispone:
“Art. 68
Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
a)
1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni previste da questo capo:
in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e
provinciali, miniere, costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini
d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
b)
c)
d)
a)
b)
c)
87
non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, inoltre, la realizzazione di
nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a 30.000 volt nonché di impianti eolici;
qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico:
1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio;
2) dei parchi naturali provinciali;
3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele paesistiche del piano urbanistico provinciale;
4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 69;
omissis
la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi:
interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all'articolo 97, comma 1;
allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee
elettriche aeree;
opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti.
2 bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete indicati nel comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di una specifica previsione degli strumenti urbanistici.
3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi come
specificati all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007. Nelle aree a bosco il regolamento può
prevedere la possibilità di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni del bosco volte al
ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma
1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.”
Nota all’articolo 3:
-
Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come citati dall’articolo qui annotato dispongono:
“Art. 3
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
omissis
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”
“Art. 4
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per
trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade
di accesso.”
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
-
88
L’articolo 36 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale), così modificato
dall’articolo 16 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, dall’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2010,
n. 15 e dall’articolo 80 della legge provicniale 1 luglio 2011, n. 9, dispone:
“Art. 36
Contenuti del regolamento edilizio comunale
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:
le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la richiesta di concessione
edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;
i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive
per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della
valorizzazione e della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che risulti conveniente;
le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto
concerne le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici;
l’eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata;
le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi
dell'articolo 115;
le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati;
i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d'interesse edilizio;
gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 5;
l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei
casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:
1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative
presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque
componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;
3 bis) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954,
n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l'articolo 17, comma
9, della legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento". I
predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o
assessori comunali;
ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i metodi
di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.
3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la redazione dei regolamenti edilizi.”
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
89
Nota all’articolo 4:
-
L’articolo 24 dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione
del nuovo piano urbanistico provinciale), dispone:
“Art. 24
Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità
1. Le aree a elevata naturalità sono costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000", dai parchi naturali,
dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali individuati in conformità alle norme in materia di aree protette.
2. Le aree a elevata integrità sono costituite dai ghiacciai, dalle rocce e dalle rupi boscate.
3. Fatto salvo quanto previsto da questa sezione, per la tutela delle aree a elevata naturalità e a elevata integrità si applica la normativa di settore.”
_________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
90
86383
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. September 2013, Nr. 1396
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 settembre 2013, n. 1396
Gemeinde Kurtatsch a.d.W.: Genehmigung
von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 06 und 07 vom 11.04.2013
Comune di Cortaccia s.S.d.V.: Approvazione
di modifiche al piano urbanistico - Delibere
consiliari nn. 06 e 07 dell’11/04/2013
Die Gemeinde Kurtatsch a.d.W. beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan:
Il Comune di Cortaccia s.S.d.V. propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 06 vom 11.04.2013
Delibera consiliare n. 06 dell’11/04/2013
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 3.100 m² auf Gp. 2121,
2122, 2123 KG Kurtatsch, gemäß graphischer
Unterlage.
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 3.100 m² ca., situata sulle pp.ff.
2121, 2122, 2123 CC Cortaccia, secondo l’allegato grafico.
Die Landesregierung hat die Kulturänderung mit
Beschlüssen Nr. 1572 und 1573 vom 29.10.2012
ermächtigt.
Ratsbeschluss Nr. 07 vom 11.04.2013
La Giunta provinciale con delibere nn. 1572 e
1573 del 29.10.2012 ha autorizzato il cambio di
coltura.
Delibera consiliare n. 07 dell’11/04/2013
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 2.930 m² auf Gp. 2392,
2393, 2394 KG Kurtatsch, gemäß graphischer
Unterlage.
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 2.930 m² ca., situata sulle pp.ff.
2392, 2393, 2394 CC Cortaccia, secondo l’allegato grafico.
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr.
147 vom 05.12.2012, die Kulturänderung ermächtigt.
Il Comitato forestale provinciale con deliberazione
n. 147 del 05.12.2012 ha autorizzato il cambio di
coltura.
Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden;
Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 29.08.2013 die Anträge überprüft
und zu RB 07/2013 positives Gutachten erteilt.
RB 06/2013 hat sie in Anlehnung an das negative
Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (EMail vom 04.08.2013) nicht gutgeheißen. Die beantragte Rodung stellt eine Verarmung der Landschaft dar und ist auch aus ökologischen Gründen nicht vertretbar.
La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 29/08/2013 ha esaminato le proposte ed
ha espresso parere favorevole alla del. cons. n.
07/2013. Non ha accettato invece la del. cons. n.
06/2013, in conformità al parere negativo dell’ufficio ecologia del paesaggio (E-Mail del 04.08.
2013). Il disboscamento richiesto rappresenta un
impoverimento del paesaggio ed anche dal punto
di visto ecologico non è accettabile.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten nicht zu Eigen und genehmigt beide Änderungen wie von der Gemeinde beantragt.
La Giunta provinciale non si associa a detto parere ed approva le due modifiche come richieste dal
Comune.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
91
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu
genehmigen:
di approvare le modifiche al piano urbanistico,
proposte dal Comune di Cortaccia s.S.d.V., come
segue:
Ratsbeschluss Nr. 06 vom 11.04.2013
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 3.100 m² auf Gp.
2121, 2122, 2123 KG Kurtatsch, wird in Abweichung vom negativen Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde beantragt, genehmigt.
Delibera consiliare n. 06 dell’11/04/2013
Viene approvata la trasformazione da bosco in
zona di verde agricolo di un’area di 3.100 m² ca.,
situata sulle pp.ff. 2121, 2122, 2123 CC Cortaccia, in difformità al parere negativo della Commissione urbanistica provinciale, come proposta dal
Comune.
Ratsbeschluss Nr. 07 vom 11.04.2013
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 2.930 m² auf Gp.
2392, 2393, 2394 KG Kurtatsch, wird genehmigt.
Delibera consiliare n. 07 dell’11/04/2013
Viene approvata la trasformazione da bosco in
zona di verde agricolo di un’area di 2.930 m² ca.,
situata sulle pp.ff. 2392, 2393, 2394 CC Cortaccia.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in
Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
giorno successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
92
86451
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. September 2013, Nr. 1398
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 settembre 2013, n. 1398
Gemeinde Algund: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde Ratsbeschlüsse Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April
2013
Comune di Lagundo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale - Delibere
consiliari n. 16, 17 e 18 del 4 aprile 2013
Die Gemeinde Algund hat mit den Ratsbeschlüssen Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April 2013
folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut
grafischer Unterlagen, beantragt:
Il Comune di Lagundo ha proposto con le delibere
consiliari n. 16, 17 e 18 del 4 aprile 2013 le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale
secondo gli allegati grafici:
Ratsbeschluss Nr. 16 vom 4. April 2013
Delibera consiliare n. 16 del 4 aprile 2013
Eintragung der Wasserfassung und der erdverlegten Druckrohrleitung für Bewässerungswasser
des Bodenverbesserungskonsortiums Algund –
Gratsch gemäß Bestand. Außer Bewässerungszwecken dient die Beregnungsleitung über den
Großteil des Jahres der Bereitstellung von Feuerlöschwasser für einen guten Teil des Ortsgebietes von Algund.
Inserimento secondo lo stato di fatto della presa
d’acqua e della condotta forzata interrata del consorzio di bonifica Lagundo – Quarazze. Oltre la
messa a disposizione d’acque irrigue la condotta
serve durante la maggior parte dell’anno a fornire
acqua antincendio per buona parte dell’abitato di
Lagundo.
Das Amt für Gewässerschutz hat mit Schreiben
vom 5. August 2013, Prot. Nr. 425321 ein positives Gutachten mit Bedingungen erteilt.
L’Ufficio tutela acque ha espresso un parere favorevole in merito con condizioni con nota del 5
agosto 2013, protocollo n. 425321.
Ratsbeschluss Nr. 17 vom 4. April 2013
Delibera consiliare n. 17 del 4 aprile 2013
1.
1.
2.
Umwidmung von ca. 1.000 m² der GP 83, KG
Forst und der GP.en 1098, 1100/2 und 1922,
K.G. Algund I von Wald in Landwirtschaftsgebiet. Die betroffene Fläche soll in Zukunft
als Obstwiese genutzt werden.
Umwidmung von ca. 2.000 m² der GP.en 83,
346 und 86, K.G. Forst und der GP.en 1098,
1099, 1100/2 und 1922, K.G. Algund I von
Wald in Landwirtschaftsgebiet. Hierbei handelt es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand.
2.
Trasformazione di ca. 1.000 m² della p.f. 83,
C.C. Foresta e delle pp.ff. 1098, 1100/2 e
1922, C.C. Lagundo I da bosco in zona di
verde agricolo. In futuro l’area in oggetto sarà
utilizzata come frutteto.
Trasformazione di ca. 2.000 m² delle pp.ff.
83, 346 e 86, C.C. Foresta e delle pp.ff.
1098, 1099, 1100/2 e 1922, C.C. Lagundo I
da bosco in zona di verde agricolo. In questo
caso si tratta di una rettifica in base allo stato
di fatto.
Das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 29.
Juni 2012, Prot. Nr. 363700) und das Amt für
Landschaftsökologie (E-Mail vom 5. September
2013) haben die Abänderung befürwortet.
L’Ispettorato forestale di Merano (nota del 29 giugno 2012, protocollo n. 363700) e l’Ufficio ecologia del paesaggio (e-mail del 5 settembre 2013)
hanno approvato la modifica.
Ratsbeschluss Nr. 18 vom 4. April 2013
Delibera consiliare n. 18 del 4 aprile 2013
1.
1.
Umwidmung von ca. 2.090 m² der GP.en
1180 und 1941/1, K.G. Algund von Land-
Trasformazione di ca. 2.090 m² delle pp.ff.
1180 e 1941/1, C.C. Lagundo da zona di
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
2.
wirtschaftsgebiet in Wald. Diese Umwidmung
erfolgt in Anlehnung an das Schreiben des
Forstinspektorates Meran vom 12. Juni 2012,
Prot. Nr. 84.02.06/2.
Umwidmung von ca. 350 m² der GP.en 1180
und 1941/1, K.G. Algund von Wald in Landwirtschaftsgebiet. Hierbei handelt es sich um
eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand.
2.
93
verde agricolo in bosco. Questa trasformazione avviene in adeguamento alla nota
dell’Ispettorato forestale di Merano del 12
giugno 2012, protocollo n. 84.02.06/2.
Trasformazione di ca. 350 m² delle pp.ff.
1180 e 1941/1, C.C. Lagundo da bosco in
zona di verde agricolo. In questo caso si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto.
Das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 12.
Juni 2013) und das Amt für Landschaftsökologie
(E-Mail vom 5. September 2013) haben die Abänderung befürwortet.
L’Ispettorato forestale di Merano (nota del 12
giugno 2012) e l’Ufficio ecologia del paesaggio
(e-mail del 5 settembre 2013) hanno approvato la
modifica.
Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung
hat mit Schreiben vom 17. Juni 2013, Prot. Nr.
336172 ein positives Gutachten mit Vorschriften
erteilt.
L’Ufficio sistemazione bacini montani ha espresso
un parere favorevole con prescrizioni con nota dl
17 giugno 2013, protocollo n. 336172.
Gegen den Ratsbeschluss Nr. 16 vom 4. April
2013 wurde ein Einwand von Seiten der Frau
Ruth Brunner eingebracht.
Verso la delibera consiliare n. 16 del 4 aprile
2013 è stata presentata un’osservazione da parte
della signora Ruth Brunner.
Der Gemeinderat hat mit Ratsbeschluss Nr. 30
vom 28. Juni 2013 zum eingebrachten Einwand
Stellung genommen und diesen angenommen.
Il Consiglio comunale ha preso posizione sull’osservazione con delibera consiliare n. 30 del 28
giugno 2013, ed ha accolto la stessa.
Die Landesraumordnungskommission hat in der
Sitzung vom 12. September 2013 die Anträge
überprüft und ein positives Gutachten erteilt. Der
von Frau Ruth Brunner eingebrachte Einwand
wird mit der von der Gemeinde in ihrer Stellungnahme (Ratsbeschluss Nr. 30/2013) angeführten
Begründung, welche sich die Landesregierung zu
Eigen macht, angenommen.
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 12 settembre 2013 ha esaminato le
modifiche richieste e ha espresso un parere favorevole. L’osservazione presentata dalla signora
Ruth Brunner viene accolta con la motivazione
espressa dal Comune nella sua presa di posizione (delibera consiliare n. 30/2013) che la Giunta
provinciale fa propria.
Die Änderung des Bauleitplanes ist durch das
Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, Artikel 19, 20 und 21 geregelt.
La modifica al piano urbanistico è regolamentata
attraverso la legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, articoli 19, 20 e 21.
Die Landesregierung macht sich das Gutachten
der Landesraumordnungskommission zu Eigen
und
La Giunta provinciale fa proprio il parere della
Commissione urbanistica provinciale e
beschließt
delibera
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher
Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
die von der Gemeinde Algund mit den Ratsbeschlüssen Nr. 16, 17 und 18 vom 4. April 2013
beantragten Abänderungen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen.
di approvare le modifiche, proposte dal Comune
di Lagundo con le delibere consiliari n. 16, 17 e
18 del 4 aprile 2013, come specificato nelle premesse.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
94
Der von Frau Ruth Brunner eingebrachte Einwand ist angenommen.
L’osservazione presentata dalla signora Ruth
Brunner è accolta.
Das Landwirtschaftsgebiet sowie der Wald werden der akustischen Klasse II gemäß Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 zugeordnet.
La zona di verde agricolo nonché il bosco vengono associati alla classe acustica II ai sensi della
legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
Questa delibera viene pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
95
86443
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. September 2013, Nr. 1418
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 settembre 2013, n. 1418
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde
Tscherms, Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim Ansitz "Baslan", Bpp.
78 und 642, in E.Zl. 37/I, K.G. Tscherms
Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
comune di Cermes, l'edificio abitativo secondario e il rustico della residenza "Balsan",
pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C. Cermes
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom
12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;
Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n.
26, e successive modifiche ed integrazioni;
Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere
den Artikel 45;
visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in
particolare l’articolo 45;
Nach Einsichtnahme in den Unterschutzstellungsvorschlag des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege vom 26.06.2013, Prot. Nr.
36.11/355291, betreffend das Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim den Ansitz
„Balsan“, Bpp. 78 und 642 in E.Zl. 37/I, K.G.
Tscherms, Gemeinde Tscherms;
vista la proposta del direttore della ripartizione
provinciale beni culturali dd. 26.06.2013, prot.n.
36.11/355291, per un nuovo vincolo diretto di
tutela storico-artistica riguardante l´edificio abitativo secondario e il rustico della residenza “Balsan”, site sulle pp.ed. 78 e 642 in P.T. 37/I, C.C.
Cermes, comune di Cermes;
Festgestellt, dass der Eigentümer im Laufe des
Verfahrens im Sinne von Artikel 15 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.10.1993 keine schriftliche
Gegenäußerung vorgelegt hat;
constatato che nel corso del procedimento il proprietario non ha presentato controdeduzioni scritte ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n.
17, del 22.10.1993;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
a)
a)
im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der
Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr.
42)
das Nebenwohngebäude und Wirtschaftsgebäude beim Ansitz „Balsan“, Bpp. 78 und 642
in E.Zl. 37/I, K.G. Tscherms, Gemeinde
Tscherms
di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
l´edificio abitativo secondario e il rustico della
residenza “Balsan”, site sulle pp.ed. 78 e 642
in P.T. 37/I, C.C. Cermes, comune di Cermes
unter direkten Denkmalschutz zu stellen.
Eigentümer:
Proprietario:
Von Bach Friedrich Karl, geboren am 30.05.1962
in Tscherms
Von Bach Friedrich Karl, nato il 30.05.1962 a
Cermes
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
96
Begründung:
Motivazione:
Spätmittelalterlicher Baukern, im 17. Jahrhundert überformt. Keller mit Sichtmauerwerk, im ersten Stock gewölbter Hausgang,
Doppelbogenfenster. Fassade im späten 19.
Jahrhundert verändert, aufgestockt mit vermauertem Bundwerkgiebel.
Wirtschaftstrakt mit Stall im Erdgeschoss.
Interessante Formen, zumal die Fassade der
eines Ansitzes angeglichen ist. Turm mit gewölbtem Erdgeschoß und mehrere Doppelbogenfenster im ersten Stockwerk. Im Obergeschoß Scheunennutzung. 19. Jh. 2. Hälfte.
Nocciolo costruttivo tardo-medioevale, riformato nel 17° secolo. Cantina con muro a vista, al primo piano corridoio a volta, finestre a
doppia arcata. Facciata modificata nel tardo
19° secolo, innalzata con timpano a capriata
murato. Parte rurale con stalla a piano terra.
Forme interessanti, principalmente la facciata
comparabile a quella di una residenza. Torre
con piano terra a volta e molteplici finestre a
doppia arcata al primo piano. Piano superiore
usato come granaio. Seconda metà del 19°
secolo.
b)
von diesem Beschluss im Verwaltungswege
den Eigentümer der unter Schutz gestellten
Parzellen zu verständigen.
b)
di notificare la presente deliberazione in via
amministrativa al proprietario delle particelle
vincolate.
c)
beim Grundbuchsamt in Meran den Antrag
auf Eintragung des direkten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu
Lasten der oben angeführten Parzellen zu
stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen,
den diesbezüglichen Antrag einzubringen.
c)
di presentare all’Ufficio Tavolare di Merano
domanda di annotazione del vincolo di tutela
storico-artistica agli effetti della citata legge a
carico delle particelle di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale
Beni culturali a presentare la relativa domanda.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.
La presente deliberazione viene pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
97
86423
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. September 2013, Nr. 1432
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 settembre 2013, n. 1432
Gemeinde Villanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Villanders Ratsbeschluss Nr. 5 vom 05.03.2013
Comune di Villandro: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico nel C.C. Villandro Delibera consiliare n. 5 del 05/03/2013
Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Villanders.
La Giunta provinciale prende visione del vigente
piano urbanistico del Comune di Villandro.
Der Gemeinderat von Villanders beantragt mit
Beschluss vom 05.03.2013 Nr. 5 eine Ausweisung einer Erweiterungszone C1 mit einer Fläche
von 2.004 m² in Sauders auf der Gp. 1688/1, K.G.
Villanders, gemäß graphischer Unterlagen.
Il Consiglio comunale di Villandro con delibera
comunale n. 5 del 05/03/2013 propone una previsione di una zona d’espansione C1 con 2.004 m²
nella localitá Sauders sulla p.f. 1688/1 C.C. Villandro, secondo gli allegati grafici.
Gegen den Ratsbeschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso la succitata delibera non sono state presentate né proposte ne osservazioni.
Das Amt für Geologie und Baustoffprüfung
(Schreiben vom 03.06.2013, Prot. Nr. 308997)
und die Abteilung Straßendienst (Schreiben vom
07.06.2013, Prot. Nr. 320376) haben ein positives
Gutachten mit Bedingungen abgegeben.
L’Ufficio Geologia e prove materiali (lettera del
03/06/2013, n. prot. 308997) e la ripartizione Servizio strade (lettera del 07/06/2013, n. prot.
320376) hanno espresso un parere positivo con
condizioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 01.08.2013 die beantragte Änderung
überprüft und in Anlehnung an das negative Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (EMail vom 24.07.2013) die Abänderung abgelehnt,
da sich die Zone im Landschaftsschutzgebiet
befindet. Die Weiterentwicklung des Weilers
muss kompakt erfolgen um zu verhindern, dass
der Weiler durch das Wachsen entlang der Verkehrsachsen weiter in die Länge gezogen wird.
Eine Bebauung innerhalb des Schutzgebietes ist
landschaftlich nicht tragbar.
La Commissione urbanistica provinciale, ha esaminato la modifica proposta nella seduta del
01/08/2013 ed in conformità al parere negativo
dell’Ufficio Ecologia del paesaggio (e-mail del
24/07/2013) ha rigettato la trasformazione, visto
che la zona si trova in una zona di tutela paesaggistica.
Lo sviluppo del borgo deve avvenire in modo
compatto per evitare un allungamento del borgo
tramite la crescita lungo l’asse stradale.
Un’edificazione in mezzo la zona di tutela non è
sostenibile paesaggisticamente.
Die Landesregierung stützt sich auf das Landesraumordnungsgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13,
insbesondere auf die Art. 19, 20 und 21.
La Giunta provinciale ha preso visione. della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, in
particolare degli artt. 19, 20 e 21.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise
a voti unanimi legalmente espressi
die von der Gemeinde Villanders, mit Beschluss
di approvare in difformità al parere della Commis-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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Nr. 5, vom 05.03.2013 beantragte Änderung des
Bauleitplanes, in Abweichung vom Gutachten der
Landesraumordnungskommission, wie von der
Gemeinde vorgeschlagen zu genehmigen.
sione urbanistica provinciale, la modifica al piano
urbanistico come proposta dal Comune di Villandro con delibera comunale n. 5 del 05/03/2013
Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
La presente delibera viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
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99
86425
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1470
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 ottobre 2013, n. 1470
Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde
St. Ulrich, Gebäude "Col de Flam de Sot", Bp.
190 in E.Zl. 126/I, K.G. St.Ulrich
Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel
comune di Ortisei, edificio "Col de Flam de
Sot", sito sulla p.ed. 190 in P.T. 126/I, C.C. Ortisei
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom
12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;
Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n.
26, e successive modifiche ed integrazioni;
Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes
Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere den Artikel 45;
visto il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio
(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in
particolare l’articolo 45;
Nach Einsichtnahme in den Unterschutzstellungsvorschlag des Direktors der Landesabteilung
Denkmalpflege vom 06.06.2013, Prot. Nr. 36.11/
317847, betreffend das Gebäude „Col de Flam de
Sot“, Bp. 190 in E.Zl. 126/I, K.G. St. Ulrich, Gemeinde St. Ulrich;
vista la proposta del Direttore della Ripartizione
Provinciale Beni Culturali dd. 06.06.2013, prot.n.
36.11/317847, per un nuovo vincolo diretto di
tutela storico-artistica riguardante l´edificio “Col
de Flam de Sot”, sito sulla p.ed. 190, in P.T.
126/I, C.C. Ortisei, Comune di Ortisei;
Festgestellt, dass die Eigentümer im Laufe des
Verfahrens im Sinne von Artikel 15 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.10.1993 keine schriftliche
Gegenäußerung vorgelegt haben;
constatato che nel corso del procedimento i proprietari non hanno presentato controdeduzioni
scritte ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale
n. 17, del 22.10.1993;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
a)
a)
im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der
Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr.
42)
das Gebäude “Col de Flam de Sot”, Bp. 190
in E.Zl. 126/I, K.G. St.Ulrich, Gemeinde
St.Ulrich
di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
l´edificio “Col de Flam de Sot”, sito sulla p.ed.
190, in P.T. 126/I, C.C. Ortisei, Comune di
Ortisei
unter direkten Denkmalschutz zu stellen.
Eigentümer:
Proprietari:
Alois Nocker, geboren in Brixen am 26.09.
1971
Claudia Maria Nocker, geboren in Brixen am
30.07.1969
Alois Nocker, nato il 26.09.1971 a Bressanone
Claudia Maria Nocker, nata il 30.07.1969 a
Bressanone
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
100
Karl Josef Nocker, in Brixen am 14.02.1966
geboren
Karl Josef Nocker, nato il 14.02.1966 a Bressanone
Begründung:
Motivazione:
Einhof, entlang der Firstlinie in zwei Teile
unterteilt. Nach Westen Wirtschaftsgebäude,
als Mauerbau aufgeführter Stall und in Blockbauweise errichteter Stadel, nach Süden
Trockensöller (Palincin). Einfacher Wohnbereich mit zwei getäfelten Stuben, diese Anfang 20. Jahrhundert. Eingang an der ostseitigen Traufenseite. Kernbau aus dem 16.
Jahrhundert.
Unico edificio prolungato (Einhof), suddiviso
in due parti lungo la linea di colmo. Ad ovest
si trova l´edificio agricolo, stalla costruita in
muratura e fienile eretto in legno, a sud balcone per l´asciugatura del grano (palincin).
Semplice zona d´abitazione dotata di due
stube con pannelli in legno, queste del 20°
secolo. Entrata sul lato est del lato grondaia.
Nucleo costruttivo del 16° secolo.
b)
von diesem Beschluss im Verwaltungswege
die Eigentümer der unter Schutz gestellten
Parzelle zu verständigen.
b)
di notificare la presente deliberazione in via
amministrativa ai proprietari della particella
vincolata.
c)
beim Grundbuchsamt in Klausen den Antrag
auf Eintragung des direkten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu
Lasten der oben angeführten Parzelle zu
stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen,
den diesbezüglichen Antrag einzubringen.
c)
di presentare all’Ufficio Tavolare di Chiusa
domanda di annotazione del vincolo di tutela
storico-artistica agli effetti della citata legge a
carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale
Beni culturali a presentare la relativa domanda.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der
Region veröffentlicht.
La presente deliberazione viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
101
86373
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1485
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 ottobre 2013, n. 1485
Gemeinde Bozen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr.
28 vom 14.05.2013
Comune di Bolzano: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 28 del 14/05/2013
Die Gemeinde Bozen beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 28 vom 14.05.2013 in der Zone
„Werth“ in der Pfarrhofstrasse, die Umwidmung
von Zone für öffentliche Bauten und Anlagen –
CV, in Wohnbauzone C2 – Erweiterungszone, im
Sinne der Art. 22/ter und 87/bis L.G. 13/98 (mit
Durchführungsplan), einer Fläche von rund 3.000
m² auf Gp. 1550, 2397 und Bp. 2763 KG Zwölfmalgreien, gemäß graphischer Unterlage.
Il Comune di Bolzano con delibera consiliare n.
28 del 14/05/2013 propone presso l’area “Werth”
in Via Maso della Pieve la trasformazione da zona per opere ed impianti pubblici – CV, a zona
residenziale C2 - zona di espansione, ai sensi
degli artt. 22/ter ed 87/bis della L.P. 13/98 (con
piano di attuazione),di un’area di 3.000 m² ca.,
situata sulle pp.ff. 1550, 2397 e p.ed. 2763 CC
Dodiciville, secondo l’allegato grafico.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 26.09.2013 den Antrag überprüft
und dabei positives Gutachten erteilt.
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 26/09/2013 ha esaminato la modifica
richiesta ed ha espresso parere favorevole.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva la modifica richiesta.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Bozen mit Ratsbeschluss
Nr. 28 vom 14.05.2013 beantragte Ausweisung
einer Wohnbauzone C2 – Erweiterungszone, im
Sinne der Art. 22/ter und 87/bis L.G. 13/98 (mit
Durchführungsplan), auf Gp. 1550, 2397 und Bp.
2763 KG Zwölfmalgreien in der Zone „Werth“ in
der Pfarrhofstrasse, zu genehmigen. Hierfür wird
eine Fläche von rund 3.000 m² umgewidmet, die
derzeit als Zone für öffentliche Bauten und Anlagen – CV, ausgewiesen ist.
di approvare la previsione di una zona residenziale C2 - zona di espansione, ai sensi degli artt.
22/ter ed 87/bis della L.P. 13/98 (con piano di attuazione), situata sulle pp.ff. 1550, 2397 e p.ed.
2763 CC Dodiciville, presso l’area “Werth” in Via
Maso della Pieve, come proposta dal Comune di
Bolzano con delibera consiliare n. 28 del 14/05/
2013. A tale scopo viene trasformata un’area di
3.000 m² ca., che attualmente è classificata come
zona per opere ed impianti pubblici – CV.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
102
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
103
86440
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1490
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 ottobre 2013, n. 1490
Gemeinde Montan: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse
Nr. 12 vom 17.04.2013 und Nr. 22 vom 06.06.
2013
Comune di Montagna: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari
n. 12 del 17/04/2013 e n. 22 del 06/06/2013
Die Gemeinde Montan beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan:
Il Comune di Montagna propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 12 vom 17.04.2013
Delibera consiliare n. 12 del 17/04/2013
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 1.000 m² auf G.p. 1503/14
K.G. Montan, gemäß graphischer Unterlage. Es
handelt sich um eine Richtigstellung, wie dies
auch das Forstinspektorat Bozen I mit Schreiben
vom 18.12.2012 Prot. Nr. 680016, festgestellt hat.
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.000 m² ca., situata sulla p.f.
1503/14 C.C. Montagna, secondo l’allegato grafico. Si tratta di una rettifica, com’è stato costatato
anche dall’Ispettorato forestale Bolzano I con
nota del 18/12/2012 prot. n. 680016.
Ratsbeschluss Nr. 22 vom 06.06.2013
Delibera consiliare n. 22 del 06/06/2013
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 1.945 m² auf G.p. 1682/2
K.G. Montan, gemäß graphischer Unterlage.
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.945 m² ca., situata sulla p.f.
1682/2 C.C. Montagna, secondo l’allegato grafico.
Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr.
05 vom 30.01.2013 die Kulturänderung ermächtigt.
L’Ispettorato forestale Bolzano I con decreto n. 05
del 30.01.2013 ha autorizzato il cambio di coltura.
Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden;
Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 12.09.2013 die Anträge überprüft
und positives Gutachten erteilt.
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 12/09/2013 ha esaminato le proposte
ed ha espresso parere favorevole.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Änderungen.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva le modifiche.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Montan beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:
di approvare le modifiche al piano urbanistico,
proposte dal Comune di Montagna, come segue:
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
104
Ratsbeschluss Nr. 12 vom 17.04.2013
Delibera consiliare n. 12 del 17/04/2013
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.000 m² auf G.p.
1503/14 K.G. Montan, wird genehmigt. Es handelt
sich um eine Richtigstellung, wie dies auch das
Forstinspektorat Bozen I mit Schreiben vom
18.12.2012 Prot. Nr. 680016 festgestellt hat.
Viene approvata la trasformazione da bosco in
zona di verde agricolo di un’area di 1.000 m² ca.,
situata sulla p.f. 1503/14 C.C. Montagna. Si tratta
di una rettifica, com’è stato costatato anche dall’Ispettorato forestale Bolzano I con nota del
18/12/2012 prot. n. 680016.
Ratsbeschluss Nr. 22 vom 06.06.2013
Delibera consiliare n. 22 del 06/06/2013
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.945 m² auf G.p.
1682/2 K.G. Montan, wird genehmigt.
Viene approvata la trasformazione da bosco in
zona di verde agricolo di un’area di 1.945 m² ca.,
situata sulla p.f. 1682/2 C.C. Montagna.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
105
86427
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1530
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2013, n. 1530
Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Bpp.
581 und 582 in E.Zl.37/II, K.G. Gais, Gemeinde
Gais
Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- pp.ed. 581 e 582 in P.T.37/II, C.C.
Gais, Comune di Gais
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes
Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42);
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom
12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;
vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n.
26, e successive modifiche ed integrazioni;
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 574 vom 17/02/1986, mit welchem der Alte Pfarrwidum, Bp. 304, K.G. Gais,
Gemeinde Gais, unter direkten Denkmalschutz
gestellt wurde;
visto la deliberazione della Giunta Provinciale n.
574 del 17/02/1986, con la quale la vecchia canonica, sita sulla p.ed. 304 C.C. Gais, comune di
Gais, è stata sottoposta a vincolo diretto di tutela
storico-artistica;
Festgestellt, dass sich die Denkmalschutzbindung
durch verschiedene Teilungen im Sinne des Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6, von der Bp.
304 auch auf die Bp.len 581 und 582 in E.Zl.
37/II, beide K.G. Gais, Gemeinde Gais, übertragen hat;
accertato, che il vincolo di tutela storico-artistica a
causa di diversi frazionamenti, ai sensi della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, è stato trasportato automaticamente dalla p.ed. 304 anche sulle
pp.edd. 581 e 582 in P.T. 37/II site in C.C. Gais,
comune di Gais;
Festgestellt, dass sich der denkmalgeschützte
Alte Widum weiterhin auf der Bp. 304, K.G. Gais,
befindet;
constatato che la vecchia canonica vincolata si
trova sempre sulla p.ed. 304, C.C. Gais;
In Erwägung dass, die Denkmalschutzbindung für
die Bp.len 581 und 582, zu löschen ist, da für
diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex
der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. 1. 2004, Nr. 42) nicht gegeben sind;
ritenuto opportuno cancellare il vincolo storicoartistico sulle pp.edd. 581 e 582, in quanto non ci
sono i presupposti per un vincolo di tutela storicoartistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (decreto legislativo 22. 1. 2004, n. 42);
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
a)
a)
die Aufhebung der Denkmalschutzbindung
im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes
vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die
Bp.len 581 und 582 in E.Zl. 37/II, K.G. Gais,
Gemeinde Gais
la cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, riguardante la
pp.edd. 581 e 582 in P.T. 37/II, C.C. Gais ,
Comune di Gais.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
106
Eigentümer:
Proprietario:
Pfarrei zum Heiligen Evangelisten Johannes
in Gais
Parrocchia San Giovanni Evangelista in Gais
Begründung:
Motivazione:
Auf die Bp.len 581 und 582 befinden sich
Neubauten ohne jegliche geschichtlichkünstlerische Bedeutung.
Sulle pp.edd. 581 e 582 si trovano edifici di
nuova costruzione senza alcun interesse storico-artistico.
b)
von diesem Beschluss, im Verwaltungswege
den Eigentümer der unter Schutz gestellten
Parzellen zu verständigen;
b)
di notificare la presente deliberazione in via
amministrativa al proprietario delle particelle
vincolate;
c)
beim Grundbuchsamt in Bruneck den Antrag
auf Löschung der Anmerkung der direkten
Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle
zu stellen und gleichzeitig den Direktor der
Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen;
c)
di presentare all’ufficio tavolare di Brunico
domanda di cancellazione dell’annotazione
del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore
della Ripartizione provinciale Beni culturali a
presentare la relativa domanda;
d)
der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.
d)
la presente deliberazione viene pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
107
86424
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1553
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2013, n. 1553
Gemeinde Villnöss: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan in der K.G. Villnös Ratsbeschlüsse Nr. 19 und 20 vom 18.04.2013
Comune di Funes: Approvazione di modifiche
al piano urbanistico nel C.C. Funes - Delibere
consiliari n. 19 e 20 del 18/04/2013
Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Villnöss.
La Giunta provinciale prende visione del vigente
piano urbanistico del Comune di Funes.
Der Gemeinderat von Villnöss beantragt mit Beschluss Nr. 19 vom 18.04.2013 die Änderung
von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet auf Teilen der Gp. 1456, K.G. Villnöss, damit die gegenständliche Fläche als Wiese bewirtschaftet werden kann.
Il Consiglio comunale di Funes con delibera consiliare n. 19 del 18/04/2013 propone la trasformazione su parti della p.f. 1456 da zona boschiva in
zona di verde agricolo, C.C. Funes, per permettere la coltivazione dell’area in oggetto a prato.
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr.
157, vom 05.12.2012 die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.
Il Comitato forestale provinciale con delibera del
05/12/2012, n. 157 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.
Das Amt für Landschaftsökologie hat mit E-Mail
vom 23.08.2013 ein positives Gutachten mit Auflagen abgegeben.
L’Ufficio Ecologia del paesaggio con E-Mail del
23/08/2013 ha espresso un parere positivo con
condizioni.
Außerdem beantragt der Gemeinderat von Villnöss mit Beschluss Nr. 20 vom 18.04.2013 die
Änderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 1462, K.G. Villnöss, damit die
gegenständliche Fläche als Wiese bewirtschaftet
werden kann.
Il Consiglio comunale di Funes con delibera consiliare n. 20 del 18/04/2013 propone la trasformazione della p.f. 1462 da zona boschiva in zona di
verde agricolo, C.C. Funes, per permettere la
coltivazione dell’area in oggetto a prato.
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr.
156, vom 05.12.2012 die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.
Il Comitato forestale provinciale con delibera del
05/12/2012, n. 156 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.
Das Amt für Landschaftsökologie hat mit E-Mail
vom 23.08.2013 ein positives Gutachten mit Auflagen abgegeben.
L’Ufficio Ecologia del paesaggio con E-Mail del
23/08/2013 ha espresso un parere positivo con
condizioni.
Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso le succitate delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 05.09.2013 die beantragte Änderung
überprüft und dazu positives Gutachten erteilt.
La Commissione urbanistica provinciale, ha esaminato la modifica proposta nella seduta del
05/09/2013 ed ha espresso parere favorevole in
merito.
Die nachstehende Entscheidung entspricht dem
Gutachten der Landesraumordnungskommission.
La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione
urbanistica provinciale.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Die Landesregierung stützt sich auf das Landesraumordnungsgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13,
insbesondere auf die Art. 19, 20 und 21 und auf
den Art. 23 des Landesgesetzes vom 19. Juli
2013, Nr. 10.
Dies vorausgeschickt,
108
La Giunta provinciale ha preso visione. della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, in
particolare degli artt. 19, 20 e 21 e dell’art. 23
della Legge provinciale del 19 luglio 2013, n. 10.
Ciò premesso,
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise
a voti unanimi legalmente espressi
die von der Gemeinde Villnöss, beantragten Änderungen des Bauleitplanes, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen.
di approvare le modifiche al piano urbanistico,
proposte dal Comune di Funes come specificato
nelle premesse.
Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
La presente delibera viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
109
86495
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1554
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2013, n. 1554
Gemeinde Terenten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr.
10 vom 16. April 2013
Comune di Terento: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare
n. 10 del 16 aprile 2013
Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Terenten.
La Giunta Provinciale prende visione del vigente
piano urbanistico del Comune di Terento.
Die Gemeinde Terenten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:
Il Comune di Terento con delibera consiliare n. 10
del 16 aprile 2013 propone le seguenti modifiche
al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:
Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung
mit Verlegung der Gemeindestraßen des Typs A
und B, um die Errichtung der Bushaltestelle „St.
Georg“ zu ermöglichen, sowie entsprechende
Änderung des Art. 7 (Gemeindestraße) betreffend
die Breite und des Art. 10 (Zone für öffentliche
Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche
Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan betreffend die vorgesehene Nutzung der obgenannten Zone.
Im gegenständlichen Art. 7 wird die Breite für den
Straßentyp A von 7 m auf 9 m erhöht; der Art. 10
wird hingegen mit folgendem Absatz ergänzt:
Previsione di una zona per attrezzature collettive
– Amministrazione e servizi pubblici, spostamento
delle strade comunali di tipo A e B, per consentire
la realizzazione di una fermata per gli autobus
“San Giorgio”, nonché modifica dell’art. 7 (Strada
comunale) relativa alla larghezza e dell’art. 10
(Zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici) delle norme di attuazione al
piano urbanistico comunale relativa alla prevista
destinazione d’uso della suddetta zona.
„Bushaltestelle St. Georg
„Fermata autobus San Giorgio
In dieser Zone ist die Errichtung folgender Anlagen und Dienste vorgesehen:
− Autobusbahnhof
− Parkplatz für Touristenbusse
− Taxistand.“
In questa zona é prevista la realizzazione dei
sotto elencati impianti e servizi:
− Stazione autocorriere
− Parcheggio per autobus turistici
− Area taxi.”
Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden
weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.
Avverso la suddetta delibera consiliare non sono
state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission,
welches in der Sitzung vom 19. September 2013
erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.
La Giunta provinciale prende visione del parere
della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 19 settembre 2013 e fa
presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.
Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art.
19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und
La Giunta provinciale prende visione degli artt.
19, 20 e 21 della legge provinciale dell’11 agosto1997, n. 13 e
Nell’art. 7 in oggetto la larghezza della strada di
tipo A viene aumentata da 7 m a 9 m; l’art. 10
viene invece integrato con il seguente comma:
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
beschließt
110
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
die von der Gemeinde Terenten mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 16. April 2013 beantragte
Änderungen, sowie die Erhöhung der Straßenbreite im Art. 7 und die folgende Ergänzung des
Art. 10, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen:
„Bushaltestelle St. Georg
di approvare le modifiche proposte dal Comune di
Terento con delibera consiliare n. 10 del 16 aprile
2013, nonché l’aumento della larghezza della
strada e la seguente integrazione dell’art. 10,
come specificato nelle premesse.
In dieser Zone ist die Errichtung folgender Anlagen und Dienste vorgesehen:
− Autobusbahnhof
− Parkplatz für Touristenbusse
− Taxistand.“
In questa zona é prevista la realizzazione dei
sotto elencati impianti e servizi:
− Stazione autocorriere
− Parcheggio per autobus turistici
− Area taxi.”
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
giorno successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
„Fermata autobus San Giorgio
Bollettino Ufficiale n. 44/III del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/III vom 29/10/2013
111
86497
Beschlüsse
1 Teil Jahr 2013
Deliberazioni
Parte 1 Anno 2013
Autonome Provinz Bozen Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1558
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2013, n. 1558
Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2013
Comune di San Candido: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 16 del 2 aprile 2013
Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Innichen.
La Giunta provinciale prende visione del vigente
piano urbanistico del Comune di San Candido.
Die Gemeinde Innichen hat mit Ratsbeschluss Nr.
16 vom 2. April 2013 die Umwidmung von Wald in
alpines Grünland, laut grafischer Unterlagen, beantragt, um die Errichtung eines Stadels für die
Heulagerung, sowie für die Unterbringung von
landwirtschaftlichen Maschinen zu ermöglichen.
Il Comune di San Candido con delibera consiliare
n. 16 del 2 aprile 2013 propone la trasformazione
da bosco in zona di verde alpino, secondo gli
allegati grafici, per consentire la realizzazione di
un fienile per lo stoccaggio, nonché per il ricovero
di mezzi agricoli.
Das Forstinspektorat Welsberg hat mit Dekret Nr.
1 vom 10. Jänner 2013 die obgenannte Kulturänderung ermächtigt.
L’Ispettorato forestale Monguelfo con decreto n. 1
del 10 gennaio 2013 ha autorizzato il suddetto
cambio di coltura.
Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände
noch Vorschläge eingebracht worden.
Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.
Die Landesraumordnungskommission, hat in der
Sitzung vom 19. September 2013 die beantragte
Änderung überprüft und dazu positives Gutachten
erteilt.
In Anbetracht dessen wird folgendes vermerkt:
der VizeBürgermeister der Gemeinde weist darauf hin, dass Pachtverträge vorliegen, aus welchen hervorgeht, dass größere Pistenflächen
gemäht werden.
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 19 settembre 2013 ha esaminato la
modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito.
Riguardo a ciò si fa notare quanto segue: il vicesindaco del Comune fa presente che vi sono contratti di affitto, dai quali risulta che vengono falciate considerevoli superfici di pista.
Die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht dem genannten Gutachten der
Landesraumordnungskommission.
La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere della Commissione urbanistica provinciale.
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. August
1997, Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. dell’11 agosto 1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Bollettino Ufficiale n. 44/III del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/III vom 29/10/2013
112
die von der Gemeinde Innichen mit Ratsbeschluss Nr. 16 vom 2. April 2013 beantragte Änderung, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen.
di approvare la modifica proposta dal Comune di
San Candido con delibera consiliare n. 16 del 2
aprile 2013, come specificato nelle premesse.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
giorno successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
113
86492
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2013, Nr. 1559
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2013, n. 1559
Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung
des Gefahrenzonenplanes - Ratsbeschluss Nr.
35 vom 28.08.2012
Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione
del piano delle zone di pericolo - Delibera consiliare n. 35 del 28.08.2012
Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat mit Ratsbeschluss Nr. 35 vom 28.08.2012 den Gefahrenzonenplan beschlossen.
Il Comune di Monguelfo-Tesido con delibera consiliare n. 35 del 28.08.2012 ha adottato il piano
delle zone di pericolo.
Die Konferenz der Dienststellen hat in der Sitzung
vom 20.09.2013 die übermittelten Unterlagen
überprüft und dabei positives Gutachten erteilt.
La conferenza dei servizi, nella seduta del 20.09.
2013 ha esaminato la documentazione trasmessa
ed ha espresso parere favorevole in merito.
Es werden insbesondere folgende Unterlagen
eingesehen:
• die Karte der Bearbeitungstiefe;
• die Gefahrenzonenkarte;
• die Karte des spezifischen Risikos;
• Kurzbericht und ausführlicher Bericht.
Vengono visionati in particolare i seguenti documenti:
• La carta del grado di studio;
• La carta delle zone di pericolo;
• La carta delle zone di rischio specifico;
• Relazione sintetica e Relazione dettagliata.
Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt den Gefahrenzonenplan.
La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed
approva il piano delle zone di pericolo.
Gestützt auf den Art. 22-bis des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visto l’art. 22-bis della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Den Gefahrenzonenplan der Gemeinde Welsberg-Taisten zu genehmigen.
Di approvare il piano delle zone di pericolo del
Comune di Monguelfo-Tesido.
Die im Flächenwidmungsplan mit roter Schraffur
als Gefahrenzone gekennzeichneten Flächen
werden durch den Gefahrenzonenplan ersetzt.
Le aree classificate come zone a rischio e indicate con retino rosso nel piano di zonizzazione vengono sostituite con il piano delle zone di pericolo.
Art. 44 – Gefahrenzonen, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
L’art. 44 - zone di pericolo, delle norme di attuazione al piano urbanistico viene sostituito con la
seguente dicitura:
„Die Gefahrenzonen sind mit dem geltenden Gefahrenzonenplan und der Durchführungsverordnung, DLH vom 05.08.2008 Nr. 42 i.g.F., geregelt.”
“Le zone di pericolo sono disciplinate dal piano
delle zone di pericolo vigente e dal regolamento
di esecuzione, DPP 05/08/2008, n. 42 con succ.
mod.”
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
114
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
115
86372
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1576
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1576
Abänderung des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253 "Zuschüsse
für den Bezug von Nachrichten bei einer
Presseagentur L.G. Nr. 6/02. Genehmigung
der Kriterien für die Anwendung von Art. 9.
Modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale del 02.09.2013, nr. 1253 "Contributi
per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di
stampa - lp n. 6/02. Approvazione dei criteri
per l'applicazione dell'art. 9.
Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 1253
vom 02.09.2013
Vista la delibera n. 1253 del 02.09.2013
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise
a voti unanimi legalmente espressi
Art. 1 des Beschlusses der Landesregierung vom
02.09.2013, Nr. 1253, betreffend Zuschüsse für
den Bezug von Nachrichten bei einer Presseagentur LG. Nr. 6/02 und die Genehmigung der
Kriterien für die Anwendung von Art. 9, wird wie
folgt ersetzt:
L’art. 1 della deliberazione della Giunta Provinciale del 02.09.2013, n. 1253, concernente i contributi per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di
stampa- lp n. 6/02 e l’approvazione dei criteri per
l’applicazione dell’art. 9, è sostituito come segue:
Art. 1 Anwendungsbereich
Die vorliegenden Kriterien regeln die Zuschüsse
an lokale, private Rundfunksender für den Bezug
von Nachrichten bei einer Presseagentur, welche
einen lokalen deutsch- oder ladinischsprachigen
Dienst mit Tätigkeit und Redaktion im Landesgebiet hat, in Anwendung von Art. 9 des LG vom 18.
März 2002, Nr. 6 i.g. F.
Art. 1 Ambito di applicazione
I presenti criteri disciplinano i contributi per la
spesa delle emittenti radiofoniche e televisive
locali private per l’acquisizione di notizie da
un’agenzia di stampa, la quale offre un servizio di
informazioni locali in lingua tedesca o ladina con
attività e redazione in provincia di Bolzano, in
applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale del 18. marzo 2002, n. 6 e succ. modd.
ed intt.
Abs. 3 von Art. 6 des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253, betreffend
Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei
einer Presseagentur LG. Nr. 6/02 und die Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von
Art. 9, wird wie folgt ersetzt:
Il comma 3 dell’art. 6 della deliberazione della
Giunta Provinciale del 02.09.2013, n. 1253, concernente i contributi per l’acquisizione di notizie
da un’agenzia di stampa- lp n. 6/02 e l’approvazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 9, è
sostituito come segue:
3. Ansuchen um Zuschüsse für den Bezug von
Nachrichten bei Presseagenturen für das Jahr
2011, die auf Grundlage des zwischenzeitlich aufgehobenen Beschlusses der Landesregierung Nr.
1838/2010 eingereicht wurden, müssen die Voraussetzungen laut Art. 9 des LG Nr. 6/2002 in der
vor Inkrafttreten des LG Nr. 11/2013 geltender
Fassung erfüllen. Die Ansuchen werden nach den
vorliegenden Kriterien bewertet.
3. Le domande di contributo per l’acquisizione di
notizie da agenzie di stampa per l’anno 2011 che
sono state presentate sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1838/2010 nel
frattempo annullata, devono rispettare i presupposti di cui all’art. 9 della lp n. 6/2002 nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della lp
n. 11/2013. Le domande sono valutate ai sensi
dei presenti criteri.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
116
Abs. 4 von Art. 6 des Beschlusses der Landesregierung vom 02.09.2013, Nr. 1253, betreffend
Zuschüsse für den Bezug von Nachrichten bei
einer Presseagentur LG. Nr. 6/02 und die Genehmigung der Kriterien für die Anwendung von
Art. 9, wird wie folgt ersetzt:
Il comma 4 dell’art. 6 della deliberazione della
Giunta Provinciale del 02.09.2013, n. 1253, concernente i contributi per l’acquisizione di notizie
da un’agenzia di stampa- lp n. 6/02 e l’approvazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 9, è
sostituito come segue:
4. Für jene Rundfunksender, der für das Jahr
2011 kein Ansuchen um Zuschüsse gestellt haben, werden die Einreichtermine wiedereröffnet.
Die Ansuchen sind innerhalb des 30. Oktober
2013 beim Pressedienst der Landesverwaltung
einzureichen. Die Voraussetzungen laut Art. 9
des LG. Nr. 6/2002 in der vor Inkrafttreten des
LG. N. 11/2013 geltenden Fassung müssen erfüllt
sein. Die Ansuchen werden nach den vorliegenden Kriterien bewertet.
4. Per le emittenti radiofoniche che per l’anno
2011 non hanno presentato una domanda di contributo, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande. Le domande devono essere presentate entro il 30 ottobre 2013 presso il Servizio
Stampa dell’Amministrazione Provinciale. Devono
sussistere i presupposti di cui all’art. 9 della LP N.
6/2002 nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore della LP n. 11/2013. Le domande sono
valutate ai sensi dei presenti criteri.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
117
86438
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1587
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1587
Änderung der Kriterien für die Gewährung von
Beiträgen an örtliche Körperschaften für die
Durchführung von Zivilschutzmaßnahmen
Modifica dei criteri per la concessione di contributi ad enti locali per l’adozione di misure di
protezione civile
Das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 34,
sieht vor, dass die Landesregierung an die Gemeinden und an die Bezirksgemeinschaften für
die Durchführung von Vorbeugungs-, Soforthilfeund Wiederinstandsetzungsmaßnahmen im Katastrophenfall Beiträge gewähren kann.
La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, prevede che la Giunta provinciale può concedere contributi ai comuni ed alle comunità comprensoriali
per l’adozione di misure di prevenzione, di pronto
soccorso e di ripristino in caso di calamità.
Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1050
vom 15.07.2013 die Kriterien für die Gewährung
von Beiträgen gemäß diesem Landesgesetz genehmigt.
La Giunta provinciale ha approvato con la deliberazione n. 1050 del 15/07/2013 i criteri per la
concessione di contributi ai sensi di questa legge
provinciale.
Es erscheint zweckmäßig, die Höhe des Beitragsprozentsatzes für Feuerwehrhäuser zu vereinheitlichen und die Verrechnung von Grundbeitrag und Beitragszuschlägen abzuschaffen.
Risulta opportuno unificare la percentuale di contributo per edifici dei vigili del fuoco e abolire la
compensazione tra il contributo di base e le maggiorazioni del contributo.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
2.
Der Text des Punktes D.6 (Höhe des Beitrages für Feuerwehrhäuser) der Kriterien für
die Gewährung von Beiträgen an örtliche
Körperschaften für die Durchführung von Zivilschutzmaßnahmen, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1050 vom
15.07.2013, erhält folgende Fassung:
„Die Landesregierung kann für Feuerwehrhäuser einen Beitrag bis zu 80 Prozent der
anerkannten Kosten gewähren.“
Diese Änderung tritt am Tag ihrer Genehmigung in Kraft.
2.
Il testo del punto D.6 (Ammontare del contributo per edifici dei vigili del fuoco) dei criteri
per la concessione di contributi ad enti locali
per l’adozione di misure di protezione civile,
approvati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1050 del 15/07/2013, è così sostituito:
“La Giunta provinciale può concedere un
contributo fino all’80 per cento dei costi riconosciuti per edifici dei vigili del fuoco.”
Questa modifica entra in vigore il giorno della
sua approvazione.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
118
86442
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1589
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1589
Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen
zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten.
Widerruf des Beschlusses Nr. 4367 vom 17.12.
2007.
Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la
lotta alle fitopatie. Revoca della deliberazione
n. 4367 del 17.12.2007.
Mit Beschluss Nr. 3764 vom 12.11.2007 sind die
Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur
Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten im Sinne
von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, genehmigt worden.
Con deliberazione n. 3764 del 12.11.2007 sono
stati approvati i criteri e le modalità riguardanti gli
aiuti per la lotta alle fitopatie ai sensi dell’articolo
2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e
successive modifiche.
Es ist notwendig, die Kriterien und Modalitäten
betreffend die Beihilfen zur Bekämpfung der
Schadorganismen Sharka und Apfeltriebsucht anzupassen und die entsprechend aktuellen Ministerialdekrete dazu anzuführen.
Si ritiene necessario adeguare i criteri e le modalità riguardanti gli aiuti per la lotta agli organismi
nocivi Sharka e scopazzi del melo ed aggiornare i
relativi riferimenti normativi nazionali.
Zudem ist es im Sinne der Verwaltungsvereinfachung angebracht, die Beihilfeart für die Bekämpfung der Apfeltriebsucht mit der Beihilfeart für die
anderen in den Kriterien angeführten Schadorganismen gleichzustellen.
Inoltre ai sensi della semplificazione amministrativa si ritiene opportuno parificare la natura dell’aiuto per la lotta agli scopazzi del melo con la
tipologia di aiuti adottata per gli altri organismi nocivi.
Dies vorausgeschickt
Ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird:
a voti unanimi espressi nei modi di legge:
-
die Kriterien für die Gewährung von Beihilfen
zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten,
wie sie der gegenwärtigen Maßnahme beiliegen, zu genehmigen;
-
di approvare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per la lotta alle fitopatie come allegati al presente provvedimento;
-
den eigenen Beschluss
17.12.2007 zu widerrufen.
-
di revocare la propria deliberazione n. 4367
del 17.12.2007.
Nr.
4367
vom
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
119
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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120
Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zur
Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta
alle fitopatie
1. Gegenstand der Beihilfe und Abstimmung
mit den EU-Bestimmungen
1. Oggetto degli aiuti e armonizzazione con le
disposizioni UE
Gegenwärtige Kriterien und Modalitäten legen
gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe n) des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11,
in geltender Fassung, Bestimmungen für Beihilfen
zum Ausgleich der Verluste, die Landwirten durch
die Vernichtung von Kulturen durch Pflanzenkrankheiten entstehen, fest, unter Einhaltung des
Artikels 10, Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1857/2006 vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrages
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in
der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001, veröffentlicht im
Amtsblatt L 358 vom 16. Dezember 2006.
I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera n) della legge
provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, disposizioni per gli aiuti per la
compensazione delle perdite, che derivano agli
agricoltori per la distruzione di colture a causa di
fitopatie, nel rispetto dell’articolo 10, comma 2
del Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica
del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale L 358 del 16 dicembre
2006.
2. Begünstigte
2. Beneficiari
Begünstigte dieser Beihilfen sind kleine und mittlere landwirtschaftliche Unternehmen, welche auf
Grund eines obligatorischen öffentlichen Vorbeugungs- oder Tilgungsprogrammes Pflanzen, die
von Pflanzenkrankheiten befallen sind, gemäß
den amtlichen Anweisungen gerodet haben.
Beneficiari di tali aiuti sono piccole e medie imprese agricole che per disposizione delle autorità,
nell’ambito di un programma pubblico obbligatorio
di prevenzione o eradicazione, hanno estirpato
piante colpite da fitopatie.
3. Bekämpfte Pflanzenkrankheiten
3. Fitopatie contemplate
3.1 Die Beihilfen können zum teilweisen Ausgleich der Verluste gewährt werden, die
durch nachfolgend angeführte Pflanzenkrankheiten entstanden sind:
a) Feuerbrand (Erwinia amylovora), dessen
obligatorische Bekämpfung mit Beschluss der Landesregierung vom 14.
März 2005, Nr. 746, „Phytosanitäre
Maßnahmen zur Bekämpfung des Feuerbrandes (Erwinia amylovora)“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 5. April 2005, Nr. 14,
festgelegt ist;
b) Pockennarbigkeit des Steinobstes (Sharka), deren obligatorische Bekämpfung
mit Ministerialdekret vom 28. Juli 2009,
„Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della
«Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)“,
veröffentlicht im Amtsblatt der Republik,
vom 9. Oktober 2009, Nr. 235, festgelegt
ist;
3.1 Gli aiuti possono essere concessi in parziale
compensazione delle perdite dovute alle fitopatie riportate in seguito:
a)
Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), la cui lotta obbligatoria è stabilita
con delibera della Giunta Provinciale del
14 marzo 2005, n. 746, „Misure fitosanitarie per la lotta al Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)”, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2005, n. 14;
b)
Vaiolatura delle drupacee (Sharka), la
cui lotta obbligatoria é stabilita dal Decreto ministeriale del 28 luglio 2009, „Lotta
obbligatoria per il controllo del virus Plum
pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura
delle drupacee» (Sharka)“, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 9 ottobre 2009, n. 235;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
c)
d)
e)
Goldgelbe Vergilbung der Rebe (Grapevine Flavescence doreè), deren obligatorische Bekämpfung mit Beschluss der
Landesregierung vom 19. Februar 2001,
Nr. 469, „Genehmigung des Programmes zur Bekämpfung der Goldgelben
Vergilbung der Rebe (Grapevine Flavescence dorèe)“, veröffentlicht im Amtsblatt
der Region Trentino-Südtirol vom 13.
März 2001, Nr. 11, festgelegt ist;
Europäische Steinobstvergilbung (European stone fruit yellows), deren obligatorische Bekämpfung mit Beschluss der
Landesregierung vom 24. September
2007, Nr. 3160, „Phytosanitäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Europäischen Steinobstvergilbung“, veröffentlicht
im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol vom 23. Oktober 2007, Nr. 43,
festgelegt ist;
Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma), deren obligatorische Bekämpfung durch den Beschluss der Landesregierung von 29. Mai 2006, Nr. 1855,
„Pflanzenschutz-Maßnahmen zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht (Apple
Proliferation Phytoplasma)“, abgeändert
mit Dekret des Landesrates für Landwirtschaft vom 16. August 2011 Nr.
604/31.2, „Phytosanitäre Maßnahmen
zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht“,
veröffentlicht im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol vom 23. August 2011,
Nr. 34, festgelegt ist.
c)
d)
e)
121
Flavescenza dorata della vite (Grapevine
Flavescence doreè), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta
provinciale del 19 febbraio 2001, n. 469,
„Approvazione del programma per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite” (Grapevine Flavescence doreè), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo
2001, n. 11;
Giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della
Giunta provinciale del 24 settembre
2007, n. 3160, „Misure fitosanitarie per la
lotta contro i giallumi delle drupacee”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2007, n. 43;
Scopazzi del melo (Apple Proliferation
Phytoplasma), la cui lotta obbligatoria é
stabilita con delibera della Giunta provinciale del 29 maggio 2006, n. 1855, „Misure fitosanitarie contro la malattia degli
scopazzi del melo (Apple Proliferation
Phytoplasma)”, modificata con decreto
dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2, “Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli
scopazzi del melo”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige del 23 agosto 2011, n. 34.
3.2 Die Beihilfen dürfen keine Pflanzenkrankheit
betreffen, für deren Bekämpfung das Gemeinschaftsrecht spezifische Abgaben vorsieht.
3.2 Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le
quali la legislazione comunitaria fissa oneri
specifici per le misure per il controllo.
3.3 Die Beihilfen dürfen keine Maßnahmen betreffen, deren Kosten nach dem Gemeinschaftsrecht von den landwirtschaftlichen Betrieben selbst zu tragen sind, es sei denn, die
Kosten solcher Beihilfemaßnamen werden in
voller Höhe durch Pflichtabgaben der Erzeuger ausgeglichen.
3.3 Gli aiuti non devono riferirsi a misure per la
quali la legislazione comunitaria stabilisce
che i relativi costi sono a carico delle aziende
agricole, a meno che il costo di tali misure di
aiuto non sia interamente compensato dagli
oneri obbligatori imposti ai produttori.
4. Arten der Beihilfen
4. Natura degli aiuti
Zum Ausgleich der Verluste für die infolge der
Pflanzenkrankheiten laut Punkt 3 gerodeten
Pflanzen, können Beihilfen in Form von Kapitalbeiträgen gewährt werden.
A compensazione delle perdite per le piante estirpate in seguito alle fitopatie di cui al punto 3,
possono essere concessi aiuti in forma di contributi in conto capitale.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
122
5. Bedingungen für
die Beihilfegewährung
5. Condizioni per la
concessione degli aiuti
5.1 Für Pflanzen, die
a) vom Erreger des Feuerbrandes (Erwinia
amylovora),
b) vom Erreger der Pockenkrankheit des
Steinobstes (Sharka),
c) vom Erreger der Goldgelben Vergilbung
der Rebe (Flavescence doreè), oder
d) vom Erreger der Europäischen Steinobstvergilbung (European stone fruit yellows) befallen sind, wird die Beihilfe laut
Punkt 4 gewährt, wenn der vom Amt für
Obst- und Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft anerkannte Marktwert der gerodeten Pflanzen mehr als
500 Euro beträgt.
5.1 Per piante colpite
a) dall’agente patogeno del Colpo di fuoco
batterico (Erwinia amylovora),
b) dall’agente patogeno della vaiolatura delle drupacee (Sharka),
c) dall’agente patogeno della Flavescenza
dorata della vite, oppure
d) dall’agente patogeno dei giallumi europei
delle drupacee (European stone fruit yellows) l’aiuto ai sensi del punto 4 viene
concesso se il valore di mercato delle
piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio
Frutti-viticoltura presso la Ripartizione
provinciale agricoltura é superiore a 500
euro.
5.2 Für Pflanzen, die symtomatisch an der Apfeltriebsucht (Apple Proliferation Phytoplasma)
erkrankt sind, wird die Beihilfe laut Punkt 4
gewährt:
a) für Pflanzen bis zum 15. Standjahr,
5.2 per piante affette dalla malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma).il contributo ai sensi del punto 4 viene
concesso:
a) per piante fino al 15.mo anno dall’impianto,
b) se almeno 500 di tali piante presenti nell’azienda del richiedente sono affette dalla malattia degli scopazzi del melo,
b)
c)
d)
wenn mindestens 500 dieser im Betrieb
des Antragstellers vorhandenen Pflanzen
symptomatisch an der Apfeltriebsucht
erkrankt sind,
wenn der Befallsgrad der gesamten im
Betrieb vorhandenen Pflanzen der genannten Altersklasse mindestens 10
Prozent beträgt,
wenn die Rodung der Pflanzen auf
Grund des Dekretes des Landesrates für
Landwirtschaft vom 16. August 2011, Nr.
604/31.2, „Phytosanitäre Maßnahmen
zur Bekämpfung der Apfeltriebsucht“, erfolgt ist.
5.3 Der Gesamtbetrag der zuschussfähigen Verluste ist um folgende Beträge zu verringern:
a)
etwaige Versicherungszahlungen und
b)
aufgrund des Seuchen- bzw. Krankheitsausbruchs nicht entstandene Kosten, die
andernfalls angefallen wären.
c)
se la percentuale d’infezione della predetta classe di età delle piante presenti
in azienda é almeno del 10 per cento,
d)
se l’estirpazione delle piante è avvenuta
in seguito al decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n.
604/31.2 „Misure fitosanitarie per la lotta
contro la malattia degli scopazzi del melo”.
5.3 Dall’importo massimo delle perdite ammessi
a beneficiare dell’aiuto devono essere dedotti:
a) gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonché
b) i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.
6. Beihilfen
6. Aiuti
6.1 Die Beihilfe laut Punkt 4 kann im Ausmaß
von bis zu 70 Prozent des vom Amt für Obstund Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft anerkannten Marktwertes der gerodeten Pflanzen gewährt werden.
6.1 L’aiuto ai sensi del punto 4 può essere concesso nella misura fino al 70 per cento del
valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio frutti-viticoltura presso la
Ripartizione provinciale agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
123
7. Gesuchsabgabe
7. Presentazione delle domande
7.1 Für die Gewährung der Beihilfen müssen die
Antragsteller beim Amt für Obst- und Weinbau bei der Landesabteilung Landwirtschaft
ein eigenes Gesuch innerhalb von 90 Tagen
ab erfolgter Rodung der Pflanzen einreichen.
7.1 Per la concessione degli aiuti i richiedenti
devono presentare un’apposita domanda all’Ufficio fruttiviticoltura presso la Ripartizione
provinciale agricoltura entro 90 giorni dall’avvenuta estirpazione delle piante.
7.2 Die Beihilfen müssen auf jeden Fall innerhalb
von vier Jahren nach Entstehung der Verluste ausbezahlt werden.
7.2 Gli aiuti devono comunque essere liquidati
entro quattro anni dal verificarsi delle perdite.
8. Allgemeine Kriterien
8. Criteri generali
Der Antragsteller muss dem bei der Landesabteilung Landwirtschaft bediensteten Personal, welches mit der Aufsicht über die Anwendung der
geltenden Bestimmungen beauftragt ist, freien
Zugang zu den Grundstücken und Unterlagen
gestatten, welche im Zusammenhang mit der gewährten Beihilfe stehen.
Il richiedente deve consentire libero accesso al
personale in servizio della Ripartizione provinciale
agricoltura, che é incaricato della sorveglianza
sull’applicazione delle disposizioni in vigore, agli
appezzamenti e alla documentazione, che sono
correlati agli aiuti concessi.
9. Widerruf
9. Revoca
Falls anlässlich oder nach der Flüssigmachung
der Beihilfe das Fehlen der Voraussetzungen für
deren Gewährung oder falsche oder unwahre
Erklärungen im Gesuch um die Gewährung der
Beihilfe oder in jedem anderen für den Erhalt der
Beihilfe vorgelegten Akt oder Dokument festgestellt werden, so wird dem Begünstigten die entsprechende Beihilfe widerrufen und er muss sie,
falls diese bereits ausgezahlt worden ist, samt
den gesetzlichen Zinsen rückerstatten.
Se in occasione della liquidazione dell’aiuto, o
dopo, vengono riscontrati la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la falsità o non
veridicità delle dichiarazioni nell’istanza per la
concessione dell’aiuto o in altro atto o documento
presentato per l’ottenimento dell’aiuto, l’aiuto verrà revocato al beneficiario, e nel caso in cui sia
stato già liquidato dovrà essere reso congiuntamente agli interessi legali.
10. Kontrollen
10. Controlli
10.1 Im Sinne des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
werden jährlich stichprobenartige Kontrollen
im Ausmaß von mindestens 6 Prozent der
gewährten Beihilfen durchgeführt.
10.2 Genannte Kontrollen finden nicht Anwendung, wenn vor der Gewährung der Beihilfen
die Rodung der befallenen Pflanzen seitens
der für die Überwachung der obligatorischen
Bekämpfung zuständigen Beamten der Landesabteilung Landwirtschaft festgestellt und
aufgrund einer entsprechenden Feststellungsniederschrift bestätigt wurde.
10.3 Die Auswahl der zu kontrollierenden Anträge erfolgt jährlich mittels Los nach dem
Zufallsprinzip durch eine Kommission, bestehend aus dem Direktor der Landesabteilung
Landwirtschaft oder einem Stellvertreter, dem
Direktor des Amtes für Obst- und Weinbau
und dem Sachbearbeiter. Über die Auslo-
10.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modificazioni, vengono eseguiti annualmente controlli a campione nella misura minima del 6 per cento
degli aiuti concessi.
10.2 I predetti controlli non trovano applicazione qualora prima della concessione degli aiuti l’estirpazione delle piante infette è stata accertata direttamente dai funzionari della Ripartizione provinciale agricoltura competenti
per la sorveglianza delle lotte obbligatorie e
confermata sulla base di un verbale di accertamento.
10.3 La scelta delle istanze da sottoporre a
controllo avviene annualmente mediante
un’estrazione a sorte effettuata da parte di
una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, o un
suo delegato, dal direttore dell’ufficio fruttiviticoltura e dal funzionario addetto. In ordine
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
124
sung und das entsprechende Ergebnis wird
eine Niederschrift verfasst.
10.4 Die Verwaltungs- sowie die Vor-OrtKontrollen werden von Beamten der Landesabteilung Landwirtschaft durchgeführt und
mittels eines Erhebungsprotokolls bestätigt.
10.5 Im Fall von festgestellten Unregelmäßigkeiten werden die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Sanktionen verhängt.
alla estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
10.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati
mediante un verbale di accertamento.
10.5 In caso di accertate irregolarità verranno
applicate le sanzioni previste dalla vigente
legislazione.
11. Rechtswirksamkeit und Geltungsdauer
11. Efficacia e applicabilità
Diese Beihilferegelung wird rechtswirksam, nachdem die Kommission gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 mittels einer Empfangsbestätigung und einer Identifikationsnummer
den Erhalt der entsprechenden Kurzbeschreibung
bestätigt hat. Diese Beihilferegelung gilt bis zum
31. Dezember 2013.
Il presente regime d’aiuto diviene efficace dopo
che la Commissione ai sensi dell’articolo 20 del
regolamento (CE) n. 1857/2006 ha confermato il
ricevimento della sintesi delle rispettive informazioni mediante ricevuta contrassegnata da un numero d’identificazione. Il presente regime d’aiuti si
applica fino al 31 dicembre 2013.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Beschluss
der Landesregierung
Deliberazione
della Giunta Provinciale
Nr.
1596
Sitzung vom
Seduta del
21/10/2013
Betreff:
Oggetto:
Änderung des Beschlusses Nr. 1837 vom
28.11.2011 und Genehmigung der neuen
öffentlichen Bekanntmachung für die
Einreichung der Gesuche um Anerkennung
der Gleichwertigkeit der Studientitel nach
vorheriger Ausbildungsregelung in Bezug
auf die akademischen Titel im
Gesundheitsbereich der Gruppe der
Gesundheitsberufe im
Rehabilitationsbereich
Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.
125
Modifica della delibera n. 1837 del
28.11.2011 e approvazione del nuovo
avviso pubblico per la presentazione delle
domande di riconoscimento
dell'equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai titoli universitari dell'area
sanitaria del gruppo delle professioni
sanitarie riabilitative
23.5
Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
126
Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr.
1837 vom 28.11.2011, betreffend die
Genehmigung der öffentlichen Bekanntmachung
für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertigkeit der Studientitel
nach vorheriger Ausbildungsregelung an die
akademischen Titel im Gesundheitsbereich;
Vista la delibera n. 1837 del 28.11.2011
concernente
l'approvazione
dell'avviso
pubblico per la presentazione delle domande
di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del
pregresso ordinamento ai titoli universitari
dell'area sanitaria
Nach Einsichtnahme in die Anlage 2 des oben
genannten Beschlusses, betreffend die Bekanntmachung für die Gesundheitsberufe im
Rehabilitationsbereich;
Visto l'Allegato 2 della suddetta delibera,
concernente
l'avviso
pubblico
per
le
professioni sanitarie della riabilitazione;
Vorausgeschickt, dass die Regionen und die
Autonomen Provinzen die Gesuche für die
Ausbildungen,
die
von
ihnen
formell
genehmigt
wurden,
entgegen
nehmen
müssen;
Premesso che le Regioni e le Province
Autonome devono accogliere le domande per i
corsi che sono stati formalmente autorizzati da
esse;
Vorausgeschickt, dass die Bekanntmachung
für die Gesundheitsberufe im Bereich Rehabilitation mit den dazugehörenden Anlagen auf
Grund der in Kraft getretenen Gesetzesänderungen durch das DPR Nr. 455/2000, betreffend die Bestimmungen im Bereich zertifizierte elektronische Post und auf der Grundlage der während des interregionalen Treffens
der Beobachtungsstelle Ausbildungsbedarfserhebung vom 02. Oktober 2013 getroffenen
Entscheidungen, überarbeitet wurde;
Premesso che l’avviso per le professioni
sanitarie riabilitative con i relativi allegati è
stato rivisto in base alle modifiche normative
intervenute dal DPR n. 455/2000, concernenti
le disposizioni in materia di PEC e considerate
le decisioni assunte nell’incontro interregionale
dell’Osservatorio Fabbisogni Formativi del 02
ottobre 2013,
Nach Einsichtnahme in die abgeänderte Bekanntmachung, die wesentlicher Bestandteil
dieses Beschlusses ist;
Visto l’avviso modificato, che
integrante della presente delibera,
Dies alles vorausgesetzt und nach Anhören
des Berichterstatters
Tutto ciò premesso e sentito il relatore la
Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei
modi di legge
beschließt
delibera
die
Landesregierung
gesetzlicher Form:
einstimmig
è
parte
in
1. den Beschluss Nr. 1837 vom 28.11.2011,
abzuändern, indem die öffentliche Bekanntmachung für die Einreichung der Gesuche um Anerkennung der Gleichwertigkeit
der Studientitel nach vorheriger Ausbildungsregelung in Bezug auf die akademischen Titel im Gesundheitsbereich der
Gruppe der Gesundheitsberufe im Rehabilitationsbereich mit der beigelegten Bekanntmachung, die wesentlicher Bestandteil
dieses Beschlusses ist, zu ersetzen;
1. di modificare la delibera n. 1837 del
28.11.2011 sostituendo l’avviso pubblico
per la presentazione delle domande di
riconoscimento dell'equivalenza dei titoli
del pregresso ordinamento ai titoli
universitari dell'area sanitaria del gruppo
delle professioni sanitarie riabilitative con
l’avviso allegato che fa parte integrante
della presente delibera;
2. die Veröffentlichung dieses Beschlusses im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu
veranlassen
2. di disporre la pubblicazione della presente
delibera sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige
EK/13.04.06.03/11.10.2013/110
2
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
DER LANDESHAUPTMANN:
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.:
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
3
127
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Ministero della
Salute
BEKANNTMACHUNG FÜR DIE
EINREICHUNG DER ANTRÄGE AUF
GLEICHSTELLUNG DER
STUDIENTITEL NACH VORHERIGER
ORDNUNG MIT DEN AKADEMISCHEN
TITELN IM GESUNDHEITSBEREICHS
laut Artikel 6 Absatz 3 des GvD
502/92, Vereinbarung zwischen dem
Staate und den Regionen Nr. 17/CSR
vom 20. 2. 2010, rezipiert mit Dekret
des Präsidenten des Ministerrats vom
26.7.2011 (G.U. Nr. 191 vom 18.8.2011)
128
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL
PREGRESSO ORDINAMENTO, AI
TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA
SANITARIA, di cui all’art. 6, comma 3,
del D.lgs 502/92 s.m.i..
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del
10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011
(G.U. n. 191 del 18/8/2011)
Provincia
Autonoma di
Bolzano – Alto
Adige
Autonome
Provinz Bozen Südtirol
Beschlüsse der Landesregierung Nr.1837 vom 28.11.2011,
Nr. 796 vom 29.05.2012 und Nr. 1655 vom 05.11.2012
Delibere della Giunta provinciale n.1837 del 28.11.2011 e
796 del 29.05.2012 e n. 1655 del 05.11.2012
Den Interessierten wird zur Kenntnis gebracht,
dass die Fristen für die Einreichung der Anträge
auf
Gleichstellung
(Anerkennung
der
Gleichwertigkeit) der Studientitel der vorherigen
Ausbildungsordnung mit den akademischen
Graden, die zur Ausübung der folgenden
Gesundheitsberufe befähigen, eröffnet sind:
Si porta a conoscenza degli interessati che sono
aperti i termini di presentazione delle domande
per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli
del pregresso ordinamento, ai titoli universitari
abilitanti alle Professioni Sanitarie di:
-
PodologeIn)
PhysiotherapeutIn
LogopädeIn
OrthoptistIn
TherapeutIn der Neuro-und Psychomotirik des Entwicklungsalters-DM n. 56/97)
- TechnikerIn der Erziehung und
der psychiatrischen und
psychosozialen Rehabilitation
- ErgotherapeutIn
-
Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista – Assistente di
oftalmologia
- Terapista della neuro e psicomotoricità dell’età evolutiva
- Tecnico dell’educazione e
riabilitazione psichiatrica e
psicosociale
- Terapista Occupazionale
Gesundheitsberufe im
Bereich
Rehabilitation
Professioni
Sanitarie
Riabilitative
Bezüglich des Gesundheitsberufs des ERZIEHERS
wird den Interessierten mitgeteilt, dass für dieses
Berufsbild
eine
eigene
Bekanntmachung
veröffentlicht wird, wie vom Rundschreiben des
Gesundheitsinisteriums Prot. Nr. 36869 vom
06.08.2013 festgelegt und von der "Conferenza dei
Servizi" am 2.Oktober 2013 ratifiziert.
Per quanto concerne la Professione Sanitaria di
EDUCATORE PROFESSIONALE si informano gli
interessati che verrà emanato un avviso pubblico
specifico per tale figura, come statuito nella circolare
del Ministero della Salute prot. n. 36869 del
6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di
servizi del 2 ottobre 2013
Artikel 1
Articolo 1
Wirkungen und Modalitäten der Anerkennung der
Gleichwertigkeit
Effetti e modalità di riconoscimento
dell’equivalenza
1. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit erfolgt nur
zum Zwecke der Ausübung der Berufstätigkeit, sei
sie nun untergeordnet oder autonom, und für die
Zulassung zur Berufsausbildung (Art. 4, Gesetz
42/1999) und hängt ab von der Erreichung der
vorgesehenen Punktezahl, wie es Art. 3 der
Vereinbarung zwischen Staat und Regionen Nr.
17/CSR vom 10.2. 2011, rezipiert im Dekret des
Präsidenten des Ministerrats vom 26. 7. 2011,
vorsieht.
2. Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo
posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio
professionale, sia subordinato che autonomo, e
dell’accesso alla formazione professionale (art. 4,
L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del
punteggio previsto, secondo quanto indicato all’art.
3 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10
febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.
2. Wird die vorgesehene Punktezahl nicht erreicht, ist
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il
4
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
für die Anerkennung das Absolvieren einer
ergänzenden Ausbildung nach Kriterien, die mit
einem in Ausarbeitung befindlichen Dekret vom
Ministerium für Unterricht, Universitäten und
Forschung festgelegt sind.
129
riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa
stabilito in base a criteri individuati con apposito
decreto, in corso di adozione, dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Artikel 2
Articolo 2
Anerkennbare Studientitel
Titoli riconoscibili
1. Es können nur Studientitel berücksichtigt werden,
die folgende Voraussetzungen erfüllen:
1. Possono
essere
presi
in
considerazione
esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) sie müssen bis zum 17. März 1999 erworben
worden
sein
und
der
betreffende
Ausbildungskurs darf nicht nach dem 31.
Dezember 1995 begonnen haben;
a) devono essere stati conseguiti entro il 17
marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve
essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
b) sie müssen gemäß der Ordnung erworben
worden sein, die vor dem Erlass der Dekrete
über
die
Bestimmung
der
die
Universitätsdiplome betreffenden Berufsbilder
in Kraft waren;
b) devono essere stati conseguiti conformemente
all’ordinamento
in
vigore
anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei
profili
professionali
relativi
ai
diplomi
universitari;
c) müssen dem Gesundheitsbereich zuzuordnen
sein und ausschließlich den Gesundheitsberufen angehören , in Anwendung des Abs. 2
des Art. 4 des Gesetzes 42/99 und den betreffenden Berufsbildern gemäß Ministerialdekrete
c) devono essere evidentemente afferenti all’area
sanitaria e riconducibili esclusivamente alle
Professioni Sanitarie, in applicazione del
comma 2 dell’art. 4 della L. 42/99 e dei relativi
profili emanati con Decreto Ministeriale
d) sie müssen gemäß der damals geltenden
Ordnung
die
Berufsausübung
im
Gesundheitswesen ermöglicht haben;
d) devono aver consentito l’esercizio di attivitá
sanitaria, in conformità all’ordinamento allora
vigente;
e) die betreffenden Ausbildungskurse müssen
ordnungsgemäß von der Autonomen Provinz
Bozen – Südtirol oder von anderen zu diesem
Zwecke von der Provinz eingesetzten
Einrichtungen ermächtigt und im betreffenden
Territorium durchgeführt worden sein.
e) i relativi corsi di formazione devono essere
stati regolarmente autorizzati dalla Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige o da altri
Enti preposti allo scopo della medesima
Provincia, e svolti nell’ambito del territorio
provinciale
Mit der Bezeichnung zu diesem Zweck
eingesetzte
Einrichtungen
sind
jene
öffentlichen Einrichtungen gemeint, die auf der
Grundlage der ehemals geltenden Vorschriften
entweder
für
die
Durchführung
der
Ausbildungs-,
Qualifikationsoder
Befähigungskurse oder für die Ausstellung der
Bewilligungen für Kurse, die dann konkret auch
von privaten Einrichtungen durchgeführt
werden konnten, institutionell eingesetzt waren.
Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a
quegli Enti pubblici che, in base alla normativa
vigente
all’epoca,
erano
preposti
istituzionalmente o all’espletamento dei corsi di
formazione/quali-fica/abilitazione, o al rilascio
delle autorizzazioni a corsi, che poi - in
concreto - possono essere stati svolti/gestiti
anche da Enti privati.
Artikel 3
Articolo 3
Studientitel, die nicht anerkennbar sind
Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento
1. Für die Anerkennung der Gleichwertigkeit nicht
anrechenbar sind folgende akademische Grade/
Diplome/Atteste oder sonstige, wie auch immer
genannte und von wem auch immer ausgestellte
Befähigungsnachweise:
1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento
dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/
qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati:
a) allgemeiner Krankenpfleger/allgemeine Krankenpflegerin (Gesetz 29/10/1954, Nr. 1046, Art.
6 DPR Nr. 225/74
a)Infermiere generico (legge 29/10/1954 n.1046,
art. 6 D.P.R. n. 225/74);
5
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
130
b) Psychiatriepfleger/Psychiatriepflegerin (Art.
24 Kgl. D. 16/8/1909, Nr. 615, Gesetz
29/10/1954, Nr. 1046)
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D.
16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n. 1046);
c) Säuglingsschwester/Säuglingspfleger (Artt.
12 und 13 des Gesetzes vom 19. Juli 1940,
Nr. 1098)
c) Puericultrice (artt. 12 e 13
1940, n. 1098);
d) Optiker/Optikerin
(Befähigungstitel
und
Berufsreifediplome Art. 99 TULS Kgl. D. 27
Juli 1934, Nr. 1265, Dekrete des
Gesundheitsministers vom 23. April 1992
und vom 28. Oktober 1992)
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23
aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Zahntechniker/Zahntechnikerin (Befähigungstitel und Berufsreifediplome Art. 99 TULS
Regio Decreto 27. Juli 1934, Nr. 1265,
Dekrete des Gesundheitsministers vom 23.
April 1992 und vom 28. Oktober 1992)
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di
maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della
Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f)
f)
Zahnarztassistent/Zahnarztassistentin
legge 19 luglio
Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Heilmasseur/Heilmasseurin
(Studientitel
nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 26.
Februar 1999, Nr. 42, erworben)
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo
l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999,
n. 42;
h) Masseur/Masseurin (Art. 99
27. Juli 1934, Nr. 1265)
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio
1934, n. 1265);
TULS Kgl. D.
i)
Bademeister für Thermalanstalten (Art. 99
TULS Kgl. D. 27. Juli 1934, Nr. 1265)
i)
Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
(art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j)
Sportmasseur/Sportmasseurin (Gesetz vom
26. Oktober 1971, Nr. 1099, Gesundheitsschutz der Sporttätigkeiten, Dekret des
Gesundheitsministers vom 5. Juli 1975)
j)
Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971,
n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività
sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero
per la sanità);
k) von
der
Fakultät
für
Pädagogik/
Erziehungswissenschaften
verliehene
akademische Studientitel für Berufserzieher/erzieherinnen, erworben nach Inkrafttreten
des Gesetzes vom 26. Februar 1999, Nr. 42
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di
Pedagogia/Scienze della Formazione per
educatore professionale conseguiti dopo
l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999,
n. 42;
l)
l)
akademische Grade ISEF,
schaft/Leibeserziehung
m) Fachkraft
ANISAP)
im
Sportwissen-
Operationssaal
(CCNL
titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore
ANISAP);
strumentista
(C.C.N.L.
n) Diplome für freiwillige Krankenpflegerinnen
des Roten Kreuzes, die mit dem Gesetz vom
4. Februar 1963, Nr. 95, dem Befähigungsnachweis für die Ausübung des Hilfsdienstes
eines allgemeinen Krankenpflegers/einer
allg. Krankenpflegerin gleichgestellt wurden
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa
che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95,
furono equiparati al certificato di abilitazione
all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) Studientitel, die an Militärkrankenpfleger/pflegerinnen verliehen wurden, die von der
Ordnung des Zivilpersonals des Staates im
Dekret 124/71 (25. Februar), Art. 10 und im
MD Nr. 19 vom 12.12.90 vorgesehen sind.
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti
dall’ordinamento del personale civile dello
Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio,
articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.
6
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
131
Artikel 4
Articolo 4
Titel die bereits gleichgestellt sind*
Titoli già equipollenti∗
1. Es werden keine Titel in Anbetracht genommen,
die bereits den Universitätsdiplomen von den
Dekreten des Gesundheitsministeriums, erlassen
laut Art. 4, Abs. 1 des Gesetzes 42/99
gleichgestellt wurden und zwar folgender
Rehabilitationsberufen:
1. Non verranno presi in considerazione titoli già
a) Podologe DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August
2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und
Urkunden dem Universitätsdiplom als Podologe
für die Ausübung des Berufes und für die
Zusatzausbildung
a) Podologo DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22 agosto
2000, n. 195) "Equipollenza di diplomi e di attestati
al diploma universitario di podologo, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base"
b) Physiotherapeut DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22.
August 2000, Nr.. 195: Gleichstellung der Diplome
und Urkunden dem Universitätsdiplom als
Physiotherapeut für die Ausübung des Berufes
und für die Zusatzausbildung
b) Fisioterapista DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 16
agosto 2000, n. 190) "Equipollenza di diplomi e di
attestati al diploma universitario di fisioterapista,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base"
c) Logopäde DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August
2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome und
Urkunden dem Universitätsdiplom als Logopäde
für die Ausübung des Berufes und für die
Zusatzausbildung
c)
d) Orthoptist – Assistent in Oftalmologie DM 27
Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195)
Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem
Universitätsdiplom als Orthoptist – Assistent in
Oftalmologie für die Ausübung des Berufes und
für die Zusatzausbildung
d) Ortottista - assistente di oftalmologia DM 27
luglio 2000 (Gazz Uff. 17 agosto 2000, n. 191)
"Equipollenza di diplomi e attestati al diploma
universitario di ortottista - assistente di
oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base"
e) Therapeut der Neuro-und Psychomotorik des
Entwicklungsalters DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22.
August 2000, Nr.. 195) Gleichstellung der Diplome
und Urkunden dem Universitätsdiplom als
Therapeut der Neuro-und Psychomotorik des
Entwicklungsalters für die Ausübung des Berufes
und für die Zusatzausbildung
e) Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22
agosto 2000, n. 195) "Equipollenza di diplomi e di
attestati al diploma universitario di terapista
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base"
f)
f)
dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai
decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi
dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99, che, per le
Professioni sanitarie riabilitative, si riportano di
seguito:
Logopedista DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22
modificato ed integrato dal DM
9 ottobre 2002: "Equipollenza di diplomi e di
attestati al diploma universitario di logopedista,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base"
agosto 2000, n. 195)
Techniker der psychiatrischen Rehabilitation
DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22. August 2000, Nr.. 195)
Gleichstellung der Diplome und Urkunden dem
Universitätsdiplom
als
Techniker
der
psychiatrischen
und
psychosozialen
Rehabilitation für die Ausübung des Berufes und
für die Zusatzausbildung
Tecnico della riabilitazione psichiatrica DM
27 luglio 2000 (Gazz Uff. 16 agosto 2000, n. 190)
"Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma
universitario di tecnico dell'educazione e della
riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base"
g) Ergotherapeut: DM 27 Juli 2000 (Amtsblatt 22.
August 2000, Nr.. 195)Gleichstellung der Diplome und
Urkunden
dem
Universitätsdiplom
als
Ergotherapeut für die Ausübung des Berufes und
für die Zusatzausbildung
g) Terapista occupazionale: DM 27 luglio 2000
(Gazz Uff. 14 agosto 2000, n. 189) "Equipollenza di
diplomi e di attestati al diploma universitario di
terapista occupazionale ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione
post-base".
*Während die Anerkennung der Gleichwertigkeit eines Titels von
einem Gesetz geregelt ist, unterliegt die Gleichstellung eines Titels
einem Bewertungsverfahren des Einzelfalls und erfolgt wenn
bestimmte Voraussetzungen gegeben sind und auf Antrag des
Interessierten
∗
Mentre il riconoscimento dell’equipollenza di un titolo ad un altro
è sancito da una norma, nell’equivalenza il riconoscimento di un
titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del
singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati
requisiti, ed avviene su istanza dell’interessato.
7
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
132
Artikel 5
Articolo 5
Materieller Nachweis des Studientitels
Produzione del titolo
1. Der Nachweis des Titels für dem die
Gleichstellung beantragt wird und von einer
öffentlichen Bildungseinrichtung muss gemäß
Artikel 46 des DPR 445/2000 in geltender
Fassung, mittels einer Selbsterklärung erklärt
werden (Anlage A)
1. L’attestazione relativa al titolo di cui si richiede il
riconoscimento dell’equivalenza conseguito
presso un ente pubblico deve essere resa, ai
sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 s.m.i.,
tramite una dichiarazione sostitutiva di
certificazione (Allegato A).
2. Falls der Studientitel an einer privaten
Bildungseinrichtung (auch wenn von einer
öffentlichen Behörde ermächtigt) erworben
wurde, muss der Antragsteller der Erstzerklärung
eine Kopie des Diploms laut einer der
nachstehenden Modalitäten beilegen:
2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un
ente privato (ancorchè autorizzato da un ente
pubblico), il richiedente dovrà allegare alla
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
(Allegato A) attestante il conseguimento del
titolo, la copia del titolo prodotta secondo una
delle seguenti modalità:
a) Fotokopie
des
Diploms
deren
Übereinstimmung mit dem Original mittels
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß
Art. 19 des DPR 445/2000 (Anhang A) erklärt
wird
a)fotocopia
semplice
dichiarata
conforme
all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000 (Allegato A);
b) beglaubigte Kopie gemäß Art. 18 des DPR
445/2000
b)copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR
445/2000
Artikel 6
Articolo 6
Elemente für die Bewertung des Studientitels
Elementi per la valutazione del titolo
1. Um die Bewertung eines Studientitels zu
ermöglichen, muss die Antrag stellende Person die
nötigen Angaben über die Dauer des Ausbildungskurses und über ihre Berufserfahrung liefern.
1. Al fine di consentire la valutazione del titolo il
richiedente dovrà fornire idonee specificazioni
riguardo alla durata del corso di formazione e
all’esperienza lavorativa di cui è in possesso.
1.1 Im Hinblick auf die Dauer der Ausbildung,
gemäß DPR 445/2000 in aktueller Fassung,
muss die den Antrag stellende Person eine
Ersatzerklärung
abgeben
in
der
die
Gesamtdauer der Ausbildung in Jahren,
Unterrichtsstunden und alle die im Anhang B
geforderten Angeben enthalten sind.
1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di
formazione, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.,
il richiedente dovrà produrre una dichiarazione
sostitutiva di certificazione in cui riportare la
durata complessiva della formazione in anni,
in ore di insegnamento e tutte le informazioni
richieste come da fac-simile Allegato B.
1.2 Wenn
der
Kurs
an
einer
privaten
Bildungseinrichtung (auch wenn von einer
öffentlichen Behörde ermächtigt) stattgefunden
hat, muss der Antragsteller die Kopie des
Lehrprogrammes
des
Kurses
der
Ersatzerklärung (Anhang B) beilegen, um seine
Erklärungen zu beweisen.
1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un
ente formativo privato (ancorchè autorizzato
da un ente pubblico) il richiedente dovrà
allegare alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione (Allegato B) la copia del
programma del corso al fine di comprovare le
dichiarazioni rese.
1
1
2. Damit die Berufstätigkeit bewertet werden kann,
muss die Antrag stellende Person nachweisen.
2. Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa ,
l’interessato deve dimostrare che la stessa:
a) dass sie der Berufserfahrung gleichwertig oder
ähnlich ist, die für den Sanitätsberuf
vorgesehen ist, für welchen die Gleichstellung
des betreffenden Titels beantragt wird,
a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque
assimilabile a quella sanitaria prevista per la
Professione rispetto alla quale si chiede
l’equivalenza del titolo posseduto,
b) dass die Berufstätigkeit in den letzten fünf
Jahren vor dem 10. Februar 2011 mindestens ein Jahr, auch mit Unterbrechungen,
ausgeübt wurde, wie vom Art. 2, Abs.d des
DPCM vom 26. Juli 2011 vorgesehen ist.
b) sia stata svolta per un periodo di almeno un
anno, anche non continuativo, negli ultimi
cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011
come previsto dall’art. 2, comma 4, del DPCM
26 luglio 2011.
8
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
2.1 Die abhängige Berufserfahrung bei einem
öffentlichen Arbeitsgeber muss mittels einer
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß
DPR 445/2000 in geltender Fassung laut FacSimile Anhang C erklärt werden:
2.1.L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa
subordinata prestata alle dipendenze di un
datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai
sensi del DPR 445/2000 s.m.i., tramite una
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto notorio come da Fac-simile Allegato C.
2.2 Die abhängige Berufserfahrung bei einem
privaten
Arbeitsgeber muss mittels einer
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß
DPR 445/2000 in geltender Fassung laut FacSimile Anhang C1 erklärt werden:
2.2.L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa
subordinata prestata alle dipendenze di un
datore di lavoro privato deve essere resa, ai
sensi del DPR 445/2000 s.m.i, tramite una
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1.
Falls
der
Antragsteller
unabhängige
Berufstätigkeit bei einem öffentlichen und
einem privaten Arbeitgeber geleistet hat, muss
er beide Formulare ausfüllen;
Nel caso il richiedente abbia svolto esperienza
lavorativa subordinata sia alle dipendenze di
datori di lavoro pubblico che privato, dovrà
compilare entrambi i moduli per le relative
attività.
Um die Art der geleisteten Arbeitstätigkeit, die
Dauer und Legitimität der Tätigkeiten zu
beweisen, muss die den Antrag stellende
Person, geeignete Unterlagen beilegen, zu
diesem Zwecke können folgende Dokumente
verwendet werden:
Al fine di comprovare la tipologia di attività
svolta, l’anzianità lavorativa, e che si tratti di
attività legittime, il richiedente deve allegare
appropriata
documentazione
comprovante
quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti
documenti:
a) eine
Kopie
des/der
unterschriebenen
Arbeitsverträgen und zusätzliche Unterlagen
(z.B. Erklärung des Arbeitgebers) die geeignet
sind, die geleistete Berufstätigkeit, die Dauer,
die Art, die Einstufung, die Tätigkeiten und die
geleisteten Dienste zu bescheinigen;
a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed
eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione
del datore di lavoro) idonei ad attestare l’attività
lavorativa svolta, la durata, la tipologia e
l’inquadramento contrattuale; la qualifica, le
mansioni e/o le prestazioni svolte;
b) die Steuererklärung mit Verweis auf die Teile
der Erklärung, die die "Natur des Einkommens"
beweisen;
b) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri
del modello della dichiarazione utili a
comprovare la “natura del reddito”∗;
c) Kopie anderer Unterlagen, die geeignet sind
die Erklärungen zu belegen.
c) copia di altri documenti ritenuti idonei a
dimostrare quanto dichiarato
Die Kopie der Unterlagen muss in einer Form
wie im Art. 5 Abs. 2 diese Bekanntmachung
angeführt beigelegt werden (Anhang C-2)
La copia della documentazione deve essere
resa in una delle modalità riportate nell’art. 5,
comma 2, del presente avviso (Allegato C-2).
2.3 Die
unabhängige
Berufserfahrung
als
Freiberufler muss mittels einer Ersatzerklärung
des Notorietätsaktes gemäß Art 46 des DPR
445/2000 in geltender Fassung laut Fac-Simile
Anhang D erklärt werden
2.3 L’attestazione relativa all’attività lavorativa
autonoma/libero professionale deve essere
resa, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio, come da facsimile Allegato D.
Um die Art der geleisteten Arbeitstätigkeit, die
Dauer und Legitimität der Tätigkeiten zu
beweisen, muss die den Antrag stellende
Person, geeignete Unterlagen beilegen, zu
diesem Zwecke können folgende Dokumente
verwendet werden:
a) Tätigkeitskodex;
b) Unterzeichnete berufliche Aufträge
c) die Steuererklärung mit Verweis auf den
Übersichten des Vordruckes, die die "Natur
des Einkommens" beweisen*;
Al fine di comprovare la tipologia di attività
svolta, l’anzianità e la continuità lavorativa, e
che si tratti di attività legittime, il richiedente
deve allegare appropriata documentazione
comprovante quanto
dichiarato, potendo
utilizzando i seguenti documenti:
a) codice attività;
b) incarichi professionali sottoscritti;
c) dichiarazione dei redditi con riferimento ai
quadri del modello della dichiarazione utili a
comprovare la “natura del reddito”∗;
9
133
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
134
d) Gründungsakt, aus dem die Funktion und
die Tätigkeit der den Antrag stellende
Person
innerhalb
der
Gesellschaft/
Ambulatorium/andere Einrichtung, deren
Mitglied er ist, hervorgeht
e) .eventuelle
andere
Unterlagen,
die
geeignet
sind,
die
Berufserfahrung
nachzuweisen
d) atto societario, dal quale si evinca il ruolo e
l’attività svolta dal richiedente presso la
società/studio/coop./altro ente di cui è
socio;
Die genannten Unterlagen müssen nach einer der
folgenden Modalitäten beigelegt werden:
I predetti documenti devono essere prodotti secondo
una delle seguenti modalità:
e) eventuali ulteriori documenti idonei a
comprovare la natura e l’anzianità
dell’attività lavorativa svolta.
a) Fotokopie des Diploms deren Übereinstimmung mit dem Original mittels Ersatzerklärung des Notorietätsaktes gemäß Art.
19 des DPR 445/2000 (Anhang C-2) erklärt
wird;
b) beglaubigte Kopie gemäß Art. 18 des DPR
445/2000
a) fotocopia semplice dichiarata conforme
all’originale con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
DPR 445/2000.
3
Falls die Verwaltung, die das Gesuch
entgegennimmt, als notwendig erachtet die
Informationen,
die
der
eingesandten
Dokumentation beigelegt sind, zu vertiefen, wird
sie zweckmäßige Ergänzungen anfragen.
3
Qualora l’amministrazione ricevente ritenga
necessario
approfondire
le
informazioni
contenute nella documentazione inviata, ne
richiederà opportuna integrazione.
4
Zur
korrekten
Bewertung
der
durch
Eigenerklärung erfolgten Angaben ist es
erforderlich, dass die Erklärungen anstelle einer
beeideten Bezeugungsurkunde so detailliert
verfasst sind, dass alle Elemente enthalten sind,
die
angeführt
wären,
wenn
die
Originaldokumente von der zuständigen Stelle
ausgestellt worden wären; ansonsten würde sich
die Möglichkeit einer falschen oder nicht
wahrheitsgemäßen Erklärung ergeben, mit den
entsprechenden gesetzlichen Folgen, oder es
könnte infolge der Unvollständigkeit unmöglich
sein, das Dargelegte zu bewerten. Es wird
deshalb empfohlen, die dieser Bekanntmachung
beigelegten Muster zu verwenden.
4
Per consentire una corretta valutazione di
quanto autocertificato, è necessario che le
dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo
analitico e contengano tutti gli elementi che
verrebbero indicati se i documenti stessi fossero
rilasciati dall’Ente competente, pena il verificarsi
di una situazione di falsità o di non veridicità,
con le dovute conseguenze di legge, o di
incompletezza, per cui ne deriverebbe
l’impossibilità di effettuare un apprezzamento di
quanto descritto. Si raccomanda pertanto
l’utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.
1
Als “Berufstätigkeit” kann keine Beschäftigung angerechnet werden, für
die man eine Studienbeihilfe bekommen hat.
*Teilen des Modells, die die "Natur des Einkommens" in der
Steuererklärung beweisen
- für abhängige Tätigkeit: Vordruck 740, Übersicht C – CUD um den
Arbeitgeber zu idnetifizieren.
- für freiberufliche Tätigkeit (lavoratore autonomo singolo): Verdruck
UNICO, Übersicht RE.
- für selbständiger Arbeiter, Mitglied einer Gesellschaft/Praxis/andere
Körperschaft: Vordruck UNICO, Übersicht RH.
1
Non può essere considerata “attività lavorativa” l’occupazione
derivante dalla fruizione di una borsa di studio.
*Quadri utili a ricostruire la “natura del reddito” nella dichiarazione
dei redditi
- per attività subordinata: Modello 740, quadro C – CUD per
identificazione del datore di lavoro.
- per attività libero professionale (lavoratore autonomo singolo):
Modello UNICO, quadro RE.
- per lavoratore autonomo socio di una società/studio/coop./altro ente:
Modello UNICO, quadro RH.
Art. 7
Art. 7
Aufforderung zur Nachreichung zusätzlicher
Unterlagen – Erklärung über die NichtZulässigkeit
Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di
inammissibilità.
1. Falls während der Bearbeitung der Anträge
festgestellt wird, dass die vorgesehenen Elemente
mangelhaft sind, und insbesondere, falls die
angeforderten Informationen nicht aus den
Ersatzerklärungen ersichtlich sind, wird die
Autonome Proninz die Ergänzungen bei der Antrag
stellenden Person anfordern.
10
1. Nel caso in cui, durante l’istruttoria delle domande,
si dovesse riscontrare il difetto degli elementi
previsti, ed in particolare, qualora dalle
dichiarazione sostitutive non dovessero rinvenirsi
le informazioni richieste, la Provincia autonoma
provvederà
a
richiedere
all’interessato
l’integrazione di detti elementi.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
135
Diese Ergänzung, im Sinne des Gesetzes 241/90
in geltender Fassung muss innerhalb der
Ausschlussfrist von 30 Tagen ab Erhalt der
Aufforderung erfolgen; erfolgt sie nicht, wird der
Antrag nicht weiter bearbeitet und als unzulässig
erklärt. Darüber erfolgt eine eigene Mitteilung.
Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i.,
dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30
giorni dalla ricezione della comunicazione stessa
e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore
corso alla domanda che verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.
2. Der Antrag wird unter folgenden Umständen nicht
weiter bearbeitet und als unzulässig erklärt:
2. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi, non
verrà dato ulteriore corso all’istanza, la quale verrà
dichiarata inammissibile:
a) Der Studientitel, in Bezug auf den die
Anerkennung der Gleichwertigkeit beantragt
wird, ist nicht bis zum 17. März 1999 erworben
worden oder der entsprechende Ausbildungskurs hat nach dem 31. Dezember 1995
begonnen.
a) il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia
stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il
relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31
dicembre 1995;
b) Es handelt sich um einen Studientitel, der vom
Bewertungsverfahren ausgeschlossen ist, wie
in
Artikel
3
dieser
Bekanntmachung
vorgesehen.
b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di
valutazione
secondo
quanto
previsto
dall’articolo 3 del presente avviso;
c) Es handelt sich um einen Studientitel, der
bereits
durch
die
Dekrete
des
Gesundheitsministers, erlassen gemäß Art. 4
Absatz 1 des Gesetzes Nr. 42/99, einem
Universitätsdiplom gleichgestellt wurde, wie im
Art 4 dieser Bekanntmachung angegeben.
c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi
universitari dai Decreti del Ministero della
Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1,
della legge 42/99, come indicato nell’art. 4, del
presente avviso;
d) Es handelt sich um einen Studientitel, der nach
Abschluss eines Kurses erworben wurde, der
nicht von der Autonomen Provinz BozenSüdtirol oder anderen zu diesem Zwecke
eingesetzten Körperschaften organisiert oder
autorisiert wurde oder der nicht in Südtirol
durchgeführt wurde.
d) si tratti di titoli conseguiti all’esito di corsi che
non sono stati autorizzati dalla Provincia
autonoma di Bolzano o da altri Enti preposti
allo scopo, o non si siano effettuati nell’ambito
del territorio provinciale;
Die Erklärung der Unzulässigkeit des Antrags wird
eigens mitgeteilt.
Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.
.
Artikel 8
Articolo 8
Antrag auf Anerkennung des Studientitels
Domanda per il riconoscimento del titolo
1. Der Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit
des Studientitels ist nach der dieser Bekanntmachung beigelegten Vorlage abzufassen und mit
einer Stempelmarke von 16,00 € zu versehen.
1. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza,
dovrà essere redatta secondo lo schema allegato
al presente avviso, alla quale deve essere apposta
una marca da bollo da € 16,00.
Einzureichen ist er entweder
La domanda potrà essere spedita:
a) mittels Einschreiben mit Rückschein an die
Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung
Gesundheitswesen, Amt für Ausbildung des
Gesundheitspersonals,
Kanonikus-MichaelGamper-Straße 1, 39100 Bozen. Auf dem Kuvert
muss fölgender Betreff angeführt werden:
“Domanda di riconoscimento dell’equivalenza ai
titoli universitari dell’area sanitaria – L. 42/99”
b) oder mittels zertifizierter elektronischer Post
(PEC),
an
folgende
Adresse:
[email protected], nur für
Besitzer eines zertifizierten elektronischen
Postfaches. Im Betreff muss folgendes
11
a) o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento alla Provincia autonoma di
Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Sanitá,
Ufficio Formazione del personale sanitario, via
Michael Gamper 1, 39100 Bolzano, indicando
sulla busta l’oggetto della procedura:
“Domanda di riconoscimento dell’equivalenza
ai titoli universitari dell’area sanitaria – L.
42/99”.
b) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo [email protected]
utilizzabile esclusivamente per i possessori di
casella di posta elettronica certificata indicando
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
angeführt werden: “Domanda di riconoscimento
dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area
sanitaria – L. 42/99”. Alle der PEC beigelegte
Dokumente müssen im PDF Format sein. Die
Stempelmarke muss dem Empfangsamt
eingereicht werden.
nell’oggetto: “Domanda di riconoscimento
dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area
sanitaria – L. 42/99”. Tutti i documenti allegati
alla PEC dovranno essere inviati in formato
PDF. La marca da bollo deve essere inoltrata
all’ufficio ricevente.
2. Der Antrag muss innerhalb der Ausschlussfrist von
60
Tagen
nach
den
ersten
Tag
der
Veröffentlichung auf dem Amtsblatt der Region
Trentino Südtirol. Sollte dieser ein Feiertag sein, ist
der Termin auf dem ersten darauf folgenden
Werktag verschoben.
2. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza
dovrà pervenire entro il termine perentorio 60
giorni a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BUR della Regione TrentinoAlto Adige del presente avviso. Nel caso detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stesso giorno successivo non festivo.
3. Falls der Antrag mittels Einschreibebrief versandt
wird, gilt als Versanddatum das Datum des
Poststempels.
Falls
der
Antrag
mittels
zertifizierter elektronischer Post (PEC) versandt
wird, gilt als Versanddatum das Absendedatum
der Mitteilung. Der vorbehaltliche Versand
weiterer Dokumente hat keine Wirkung.
3. In caso di spedizione tramite raccomandata, la
data di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dalla data apposta dall’Ufficio
Postale accettante. In caso di spedizione tramite
PEC la data di spedizione della domanda è
stabilita e comprovata dalla data di spedizione
della comunicazione. L’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
4. Der Antrag kann nur an die. autonome Provinz
gestellt werden, in der der Kurs autorisiert und in
deren Gebiet der Kurs abgehalten wurde
4. La
domanda
deve
essere
prodotta
esclusivamente alla Provincia autonoma ove è
stato formalmente autorizzato il corso e nel cui
ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso
stesso.
5. Im Antrag muss die Antrag stellende Person in
eigener Verantwortung im Sinne des DPR vom
28.12.2000, Nr. 445, Folgendes angeben:
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi D.P.R.
28.12.2000 n. 445:
a) den Namen, den Vornamen, den Geburtsort,
das Geburtsdatum,
b) den eigenen Studientitel, für den die
Gleichstellung beantragt wird, den Zeitpunkt,
an dem der Studientitel erworben wurde und
die Einrichtung oder Körperschaft, die den Titel
verliehen hat und die Dauer des Kurses
c) die eventuell geleistete Arbeitstätigkeit und die
derzeitige Tätigkeit
d) zusätzlich erlangten Studientitel (z.B. :Diplom
der Mittelschule, Diplom einer Hochschule
zweiten Grades usw.)
e) Postadresse, oder oder die Adresse der
Zertifizierten Post an die die Mitteilungen
betreffend diesen Antrag adressiert werden
a) il proprio nome, cognome, luogo e data di
nascita;
b) il titolo di cui si chiede l’equivalenza, la data di
conseguimento dello stesso, l’Istituto o Ente
che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
c) l’eventuale attività lavorativa svolta e l’attuale
occupazione;
d) il titolo di studio conseguito ulteriormente o in
aggiunta al titolo di cui si chiede l’equivalenza
(es: diploma di istruzione di scuola media,
diploma di istruzione di scuola superiore ecc.);
6. Dem Antrag dürfen keine Urkunden oder
Bescheinigungen über Weiterbildungskurse oder
Kurse der ständigen Weiterbildung (CME) zur
Erlangung
von
Ausbildungskredits,
andere
Spezialisierungskurse oder Masters, freie Kurse
oder Curriculum vitae, da diese nicht Gegenstand
der Auswertung bilden. Gegebenfalls werden diese
eliminiert.
6. Alla domanda non devono essere allegati
certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di
aggiornamento e/o corsi di formazione continua
(ECM) per il conseguimento dei crediti formativi,
altri titoli specialistici o master, partecipazione a
corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non
costituiscono
oggetto
di
valutazione.
Diversamente verranno eliminati.
7. Im Antrag muss die Antrag stellende Person
außerdem das Domizil oder die Zustelladresse,
oder die Adresse der Zertifizierten Post angeben,
an die allfällig erforderliche Mitteilungen adressiert
werden können. Die Verwaltung übernimmt nicht
die Verantwortung für den Verlust von Mitteilungen
7. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre
indicare il domicilio o recapito, oppure l’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata, presso il quale
deve
essere
fatta
ogni
necessaria
comunicazione. L’Amministrazione non assume
responsabilità
per
la
dispersione
di
12
e) recapito, oppure l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, presso cui ogni comunicazione
relativa alla presente domanda verrá inviata
136
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
wegen ungenauer Angaben der Antrag stellenden
Person oder wegen fehlender oder verspäteter
Mitteilung der Änderung der im Antrag
angegebenen Anschrift. Ebenso wenig übernimmt
sie die Verantwortung für allfällige Mängel der
Übermittlung durch Post oder für allfällige sonstige
Mängel, die durch Dritte, durch höhere Gewalt oder
durch Zufall verursacht sind.
8. Der Antrag muss von der betreffenden Person
unterschrieben sein, ansonsten ist er ungültig. Die
Unterschrift muss nicht beglaubigt sein. Beigelegt
werden muss eine auf einfachem Papier erstellte
Fotokopie eines gültigen Personalausweises.
137
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del richiedente, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal
richiedente a pena di nullità della stessa. La firma
non deve essere autenticata e dovrà essere
allegata alla stessa una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di
validità.
9. Als nicht gültig für die Zwecke dieser
Bekanntmachung werden die Anträge angesehen,
die nach den Absatz 2 festgelegten Terminen
eingereicht werden und die eingereichten
Unterlagen können auf schriftliche Anfrage
zurückerstattet werden.
9. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al
precedente comma 2 non saranno considerate
valide ai fini del presente avviso e la
documentazione prodotta potrá essere restituita
previa richiesta avanzata per iscritto.
Die Betroffenen können einen neuen Antrag
einzureichen innerhalb der Fristen und nach den
Modalitäten
laut
den
öffentlichen
Bekanntmachungen, die in Folge erlassen werden,
L’interessato potrá presentare, nei termini e con
le modalità previste dagli Avvisi pubblici che
verranno emanati in segiuto, una nuova
domanda.
Kopie dieser Bekanntmachung kann auf der
Webseite der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol
auf folgender Seite herunter geladen werden:
http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/gesundhei
tspersonal/gesundheitsberufe.asp.
Alle
weiteren
Informationen können in den gleichen Web-Seiten
veröffentlicht werden.
Copia del presente bando può essere scaricata dal
sito web della Provincia Autonoma di Bolzano- Alto
Adige
alla
seguente
pagina:
http://www.provincia.bz.it/sanita/personalesanitario/professioni.asp.
Eventuali
ulteriori
informazioni potranno essere pubblicate nelle
medesime pagine web.
Artikel 9
Articolo 9
Sanktionen für Falscherklärungen
Sanzioni per dichiarazioni mendaci
1. Unbeschadet der Strafsanktionen laut Art. 76 des
DPR 445/2000 für Falscherklärungen, verliert die
betreffende Person im Sinne von Artikel 75
desselben Dekrets infolge einer aufgrund der
Falscherklärung erlassenen Maßnahme die
Vergünstigungen, wenn aus den Kontrollen
hervorgeht, dass sie falsche Angaben gemacht hat.
1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente,
ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il
medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Artikel 10
Articolo 10
Datenschutz
Privacy
1. Im Sinne von Artikel 13 des Gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 196/2003 werden die persönlichen
Daten der Antrag stellenden Person von der
Autonomen Provinz Bozen für die Zwecke der
Behandlung
des
Antrags
bearbeitet.
Die
betreffenden Informationen dürfen nur den direkt
vom
Gleichstellungsverfahren
betroffenen
öffentlichen Verwaltungen mitgeteilt werden.
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Provincia Autonoma di Bolzano, Alto
Adige per le finalità di gestione della domanda. Le
medesime
informazioni
potranno
essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate alla procedura
per l’equivalenza.
Artikel 11
Articolo 11
Schluss- und Verweisbestimmungen
Disposizioni finali e di rinvio
1. Die Antrag stellenden Personen erhalten keine
1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell’avvio
13
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens.
del procedimento.
2. Zu allem, was nicht ausdrücklich in dieser
Bekanntmachung enthalten ist, wird auf die StaatRegionen - Vereinbarung. Rep. Nr. 17/CSR vom
10. Februar 2011, rezipiert mit Dekret des
Präsidenten des Ministerrats vom 26. Juli 2011
(Gesetzesanzeiger Nr. 191 vom 18/8/2011),
verwiesen.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel
presente avviso si rinvia all’Accordo Stato/Regioni
n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito
con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del
18/8/2011).
Information
INFORMATIVE:
− Sobald die Bearbeitung der Anträge abgeschlossen ist,
− Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli
Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno,
entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a
trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine
potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto
previsto all’art. 7 del presente avviso).
sorgen die zuständigen Regional- oder Provinzämter
innerhalb von 100 Tagen ab Eingang der Anträge für die
Weiterleitung der Unterlagen an das Gesundheitsministerium. Diese Frist kann aufgrund dessen, was Art.
7 vorsieht, für 30 Tage unterbrochen werden.
− Innerhalb der nächsten 80 Tage wird das Verfahren mit
einem Dekret des Gesundheitsministers abgeschlossen.
− Gegen das Dekret des Ministers kann innerhalb von 60
Tagen ab Erhalt Rekurs beim TAR von Latium innerhalb
der Termine, die vom Legislativ Dekret vom 02.07.2010,
Nr. 104 „Codex des Verwaltugsprozesses“ festgelegt
sind
− Im Sinne des Gesetzes Nr. 241/1990, in geltender
Fassung
− Entro i successivi 80 giorni, il procedimento verrà
concluso con un provvedimento emanato dal Ministero
della Salute.
− Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile
esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal
D.lgs 02/07/2010, n. 104 “Codice del Processo
Amministrativo”
− Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
il responsabile dell’istruttoria è la Provincia
Autonoma di Bolzano, Alto Adige, ufficio formazione
del personale sanitario,
il responsabile del procedimento è il Ministero della
Salute
ist der Verantwortliche für die Bearbeitung die
Autonome Provinz Bozen-Südtirol,
Ausbildung des Gesundheitspersonals,
Amt
für
ist der Verantwortliche für das Verfahren das
Gesundheitsministerium.
− Die Betroffenen haben die Möglichkeit, das Recht auf
Zugang zu den Unterlagen des Verfahrens über die
Anerkennung der Gleichwertigkeit in Anspruch zu
nehmen, und zwar nach den Modalitäten laut DPR vom
12. April 2006, Nr. 184.
14
− Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di
accesso agli atti del procedimento di riconoscimento
dell’equivalenza secondo le modalità previste dal DPR
del 12 aprile 2006, n. 184.
138
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
139
86484
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1597
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1597
Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und des
regionalen Familiengeldes - Wiederruf Beschluss 1206/2011
Criteri di erogazione e modalità di gestione
dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare – revoca delibera
1206/2011
Nach Einsichtsnahme in den Artikel 9 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, betreffend
„Förderung und Unterstützung der Familien in
Südtirol“, welcher die Auszahlung einer finanziellen Leistung für Familien mit Kleinkindern im Alter
von null bis drei Jahres, als Beitrag zur Unterstützung der Betreuung und als Beitrag zur Deckung
der Lebenshaltungskosten vorsieht;
Visto l’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio
2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno delle
famiglie in Alto Adige”, il quale prevede l’erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni
per l’assistenza e per la copertura delle spese di
mantenimento;
nach Einsichtsnahme in den Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1, abgeändert durch das Regionalgesetz vom 12. September 2013, Nr. 6, welches das Familiengeld der
Region regelt;
visto l’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio
2005, n. 1, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 2013, n. 6, che disciplina
l’assegno regionale al nucleo familiare;
nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss
vom 8. August 2013 Nr. 1206, mit welchem die
Kriterien und die Modalitäten der Verwaltung des
Familiengeldes des Landes und der Region und
die entsprechenden Koordinierungsnormen festgelegt wurden;
vista la propria precedente deliberazione n. 1206
dell’8 agosto 2011 con la quale sono stati fissati i
criteri e le modalità di gestione dell’assegno al
nucleo familiare provinciale e regionale e dettate
le relative norme di coordinamento;
in Anbetracht der Tatsache, dass mit den oben
genannten Gesetzen, wesentliche Änderungen in
den Familiengeldern des Landes und der Region
eingeführt worden sind;
considerato che con le sopra richiamate leggi
sono state introdotte significative modifiche sia all’assegno provinciale al nucleo familiare che
all’assegno regionale al nucleo familiare;
in Anbetracht der Zweckmäßigkeit, den eigenen
vorhergehenden Beschluss vom 8. August 2013
Nr. 1206, mit welchem die Kriterien und die Modalitäten der Verwaltung des Familiengeldes des
Landes und der Region und die entsprechenden
Koordinierungs- festgelegt wurden, zu widerrufen;
ritenuto pertanto necessario, revocare la propria
precedente deliberazione n. 1206 dell’8 agosto
2011 con la quale sono stati fissati i criteri e le
modalità di gestione dell’assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e dettate le relative
norme di coordinamento;
In Anbetracht der Tatsache, dass mit Artikel 12
des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2009, n.
11, die Agentur für die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, errichtet wurde, welche eine vom
Land abhängige Körperschaft öffentlichen Rechts
mit Organisations-, Verwaltungs-, Buchführungsund Vermögensautonomie ist;
Considerato che, con l’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11 è istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, ente
strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
in Anbetracht der Tatsache, dass die Agentur die
von den jeweiligen Gesetzen vorgesehenen Für-
considerato che, l’Agenzia gestisce gli interventi
di assistenza e di previdenza integrativa previsti
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
140
sorgemaßnahmen und die Ergänzungsvorsorge,
sowie jene Maßnahmen, welche von spezifischen
Bestimmungen übertragen werden können, verwaltet wird;
dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno
essere demandati da specifiche norme;
nach Einsichtsnahme in den Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, welcher vorsieht, dass die
Landesregierung die Kriterien für die Gewährung
von wirtschaftlichen Vergünstigungen bestimmt;
visto l’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni in base al quale spetta alla Giunta provinciale
predeterminare i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici;
nach Einsichtnahme in die „Auzahlungskriterien
und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld
des Landes und des regionalen Familiengeldes“,
welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses sind;
visto gli allegati “Criteri di erogazione e modalità
di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare”, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
Dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters
Tutto ciò premesso e sentito il relatore
la Giunta Provinciale ad unanimità di voti espressi
nei modi di legge
beschließt
delibera
die Landesregierung einstimmig und in gesetzlich
vorgeschriebener Form
1)
den eigenen Beschluss vom 8. August 2011,
Nr. 1206 zu widerrufen;
1)
di revocare la propria deliberazione n. 1206
dell’8 agosto 2011;
2)
die „Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und
des regionalen Familiengeldes“ gemäß Art. 9
des Landesgesetzes vom 17.05.2013, Nr. 8,
in geltender Fassung, und gemäß Art. 3 des
Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005 Nr.
1, laut Anlage A) zu genehmigen, welche integrierender Bestandteil des vorliegenden
Beschlusses sind;
2)
di approvare gli allegati “Criteri di erogazione
e modalità di gestione dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare” di cui all’art. 9 della legge provinciale
17.05.2013, n. 8, e successive modifiche, e
all’art. 3 della legge regionale n. 1/2005 e
successive modifiche (allegato A) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
3)
die „Auzahlungskriterien und Verwaltungsmodalitäten des Familiengeld des Landes und
des regionalen Familiengeldes“ finden ab
dem 1. Jänner 2014 Anwendung;
3)
i “Criteri di erogazione e modalità di gestione
dell’ assegno provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare” trovano applicazione a partire dal 1.1.2014;
4)
die Gewährung des Beitrages des Landes, in
der von den Kriterien vorgesehen Höhe, ist
an der Bereitstellung der entsprechenden
Mittel durch den Haushalt 2014 gebunden,
wobei die dafür notwendigen Bereitstellungen
von der Landesregierung im Haushaltsentwurf 2014 vorgesehen werden;
4)
la concessione dell'assegno provinciale, nella
misura prevista dai presenti criteri, è subordinata alla compatibilità degli appositi stanziamenti di bilancio 2014, fermo restando l'impegno della Giunta alla previsione degli stanziamenti al tal fine necessari nella proposta di
bilancio preventivo per il 2014;
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5)
den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der
Region zu veröffentlichen.
5)
141
di pubblicare la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
142
Anlage A / Allegato A
AUZAHLUNGSKRITERIEN UND VERWALTUNGSMODALITÄTEN DES FAMILIENGELD
DES LANDES UND DES REGIONALEN FAMILIENGELDES
Art. 1
Allgemeine Bestimmungen
CRITERI DI EROGAZIONE E MODALITA' DI
GESTIONE DELL’ ASSEGNO PROVINCIALE E
DELL’ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO
FAMILIARE
Art. 1
Disposizioni generali
1) Aufgrund dieser Regelung werden das Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 „Förderung
und Unterstützung der Familien in Südtirol“, Art. 9
und das Regionalgesetz vom 18. Februar 2005,
Nr. 1 betreffend „Familienpaket und Sozialvorsorge“ mit seinen späteren Änderungen (im Folgenden Regionalgesetz Nr. 1/2005 genannt), durchgeführt.
1) Il presente regolamento attua le disposizioni
contenute nella legge provinciale 17 maggio
2013, n. 8 "Sviluppo e sostegno della famiglia in
Alto Adige", art. 9 e nella legge regionale 18
febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche (di seguito LR 1/2005), art. 3.
Art. 2
Art. 2
Familiengeld des Landes
Assegno provinciale al nucleo familiare
1) Die finanzielle Leistung für Familien mit Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren (im Folgenden Landesfamiliengeld) gemäß Art. 9 des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8 bildet
einen Beitrag zur Unterstützung der Betreuung
und zur Deckung der Lebenshaltungskosten der
Kinder und ist ab dem 1. Januar 2014 in Höhe
von € 200,00 monatlich pro Kind ausgezahlt.
1) La prestazione economica per famiglie con
figli di età compresa fra zero e tre anni, di seguito
assegno provinciale al nucleo familiare, di cui
all’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio
2013, n. 8, costituisce un contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli ed è erogato a decorrere dall’1
gennaio 2014 in misura pari a 200,00 € mensili
per singolo figlio.
2) Die Leistung steht für jedes Kind von Geburt
an bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
zu, vorausgesetzt, es lebt mit dem betreffenden
Elternteil zusammen und es scheint auf dem Familienbogen desselben auf. Im Falle einer Adoption beginnt der dreijährige Bezugszeitraum ab
dem im Dekret des Jugendgerichts enthaltenen
Adoptionsdatum. Die Leistung steht auch für die
anvertrauten Kindern ab dem Anvertrauungsdatum zu, wie es in der diesbezüglichen Maßnahme
angegeben ist. Die Anvertrauung muss ganztägig
sein und das Kind muss auf dem Familienbogen
des Antragstellers/ der Antragstellerin erscheinen,
außer die Verfügung bestimmt anders.
2) L'assegno spetta per ogni figlio dalla nascita
fino al compimento del terzo anno di età a condizione che il figlio sia convivente con il genitore
richiedente la prestazione e che risulti sullo stato
di famiglia dello stesso. In caso di adozione, il
periodo dei tre anni di godimento dell'assegno
decorre dalla data di adozione riportata nel relativo decreto dell’Autorità giudiziaria minorile. L'assegno spetta altresì per i minori in affidamento
dalla data di inizio dell'affidamento stesso indicata
nel relativo provvedimento. L'affidamento deve
essere a tempo pieno ed il minore deve figurare
sullo stato di famiglia del richiedente salvo quanto
diversamente disposto dal provvedimento di affidamento.
3) Anspruchsberechtigt ist jener Elternteil oder
Pflegeperson, der vor Einreichung des Gesuches
einen ununterbrochenen Wohnsitz von mindestens 5 Jahren in Südtirol hat.
3) Ha diritto all'assegno il genitore o la persona
affidataria con residenza ininterrotta da almeno 5
anni in provincia di Bolzano maturata al momento
della presentazione della domanda.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Art. 3
143
Art. 3
Einreichung des Antrags
Presentazione della domanda
1) Der Antrag auf das Landesfamiliengeld wird
bei der Agentur für soziale und wirtschaftliche
Entwicklung (ASWE) innerhalb der ersten drei
Lebensjahre des Kindes oder innerhalb von drei
Jahren ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung eingereicht. Der Antrag auf
das Kinderbetreuungsgeld gilt bis zum dritten
Lebensjahr des Kindes oder bis zu drei Jahre ab
dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung.
2) Wird der Antrag innerhalb des ersten Jahres
ab dem Datum der Geburt des Kindes oder innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung eingereicht,
so wird die Leistung ab dem Geburtsdatum beziehungsweise ab dem Datum der Adoptionsoder Anvertrauungsverfügung gewährt. Wird der
Antrag nach der oben genannten Frist gestellt, so
wird die Leistung ab dem Monat ausgezahlt, der
auf den Monat der Antragstellung folgt, und zwar
für die restliche Zeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes.
1) La domanda volta ad ottenere l’assegno provinciale al nucleo familiare va presentata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
(ASSE), entro il terzo anno di vita del/ della minore ovvero entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. La domanda
per l’assegno ha validità fino al terzo anno di vita
del/della minore ovvero fino a tre anni dalla data
del provvedimento di adozione o affidamento.
3) Falls der Wohnsitz nach der Geburt oder nach
dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung nach Südtirol verlegt wird, wird die
Leistung ab dem auf die Verlegung folgenden
Monat gezahlt, vorausgesetzt, dass die im Art. 2,
Abs. 3 vorgesehene Ansässigkeitsperiode erreicht worden ist.
3) Nel caso in cui la residenza venga trasferita in
provincia di Bolzano successivamente alla nascita o alla data del provvedimento di adozione o
affidamento, l’assegno è erogato dal mese successivo al trasferimento all’avvenuto completamento del periodo di residenza di cui all’art. 2,
comma 3.
Art. 4
2) In caso di presentazione della domanda entro
un anno dalla data di nascita del o della minore
ovvero dalla data del provvedimento di adozione
o affidamento, l’assegno è erogato con decorrenza dalla data di nascita, ovvero dalla data del
provvedimento di adozione o affidamento. In caso
di presentazione della domanda dopo il suddetto
termine, l’assegno è erogato con decorrenza dal
mese successivo a quello della presentazione
della domanda ed è corrisposto per il periodo
residuo, fino al compimento del terzo anno di vita
del o della minore.
Art. 4
Änderung der Familiensituation
Variazione della situazione familiare
1) Falls der Wohnsitz außerhalb Südtirol verlegt
wird oder die Einschreibung des eigenen oder
des anvertrauten Kindes vom Familienbogen des
Beitragsempfängers gestrichen wird, steht die
Leistung nicht mehr zu und diese Situationen
müssen umgehend der ASWE mitgeteilt werden.
Die Leistung wird ab dem auf die Ereignisse folgenden Monat widerrufen.
1) L'eventuale trasferimento della residenza fuori
dalla provincia di Bolzano oppure la cancellazione dell'iscrizione del figlio o del minore affidato
dallo stato di famiglia del beneficiario della prestazione determinano la decadenza dal diritto
all'assegno e vanno immediatamente comunicate
all'ASSE. La revoca della prestazione ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento.
Art. 5
Wirtschaftliche Lage
1) Das Familiengeld steht zu, falls die wirtschaftliche Situation der Familiengemeinschaft, erhoben durch die „Einheitliche Einkommens- und
Art. 5
Situazione economica
1) L'assegno provinciale al nucleo familiare
spetta qualora la situazione economica del nucleo, rilevata attraverso la "Dichiarazione Unifica-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Vermögenserklärung“ (EEVE), bestimmt vom
Familieneinkommen und ergänzt durch die Bewertung von Vermögenselementen, einen Betrag
von 80.000 Euro bei Antragstellung nicht übersteigt.
Art. 6
Familienmitglieder für die Bewertung der
wirtschaftlichen Lage
144
ta di Reddito e Patrimonio" (DURP) e determinata dal reddito familiare, integrato con la valutazione di elementi patrimoniali, non superi al momento della presentazione della domanda l'importo di 80.000 euro l'anno.
Art. 6
Composizione del nucleo familiare per la valutazione della situazione economica
1) Zur Erhebung der wirtschaftlichen Lage des
Antragstellers/der Antragstellerin wird die Kernfamilie laut Art. 12 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2 in geltender Fassung (EEVE) in Betracht gezogen.
1) Ai fini della rilevazione delle condizioni economiche del/della richiedente si considera il nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio
2011, n. 2 e successive modifiche (EEVE).
2) Eventuell nachträgliche Korrekturen einer
EEVE, die in Zusammenhang mit dem Antrag auf
das Familiengeld des Landes der ASWE bereits
eingereicht, jedoch wegen Überschreitung der
Höchstgrenze der wirtschaftlichen Lage gemäß
Art. 5 zur Ablehnung geführt haben, können bei
der ASWE eingereicht werden und finden, bei
entsprechendem Antrag, begrenzt auf das laufende Jahr und/oder auf das Jahr vor der Antragstellung Anwendung.
2) Eventuali correzioni successive a DURP già
precedentemente trasmesse all'ASSE in sede di
presentazione della domanda di assegno provinciale al nucleo familiare che avevano determinato
il rigetto dell'istanza stessa per superamento della
soglia massima della situazione economica, possono essere presentate all'ASSE e producono i
relativi effetti, previa specifica domanda, limitatamente all'anno in corso e/o a quello immediatamente antecedente.
Art. 7
Regionales Familiengeld
Art. 7
Assegno regionale al nucleo familiare
1) Der Antrag auf Gewährung des regionalen
Familiengeldes laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1, in geltender
Fassung, ist bei der ASWE einzureichen.
1) La domanda per la concessione dell’assegno
regionale al nucleo familiare di cui all’articolo 3
della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e
successive modifiche, va presentata all’ASSE.
2) Falls während der Zeit des Bezugs der regionalen Zulage Umstände eintreten, die eine Änderung der Zulage oder den Verlust des entsprechenden Rechts zur Folge haben, muss die Antrag stellende Person die ASWE unverzüglich
davon in Kenntnis setzen. Diese sorgt für die Abänderung des Betrags bzw. für den Widerruf der
Zulage ab dem Monatsersten nach Eintritt des
Ereignisses indem die zu Unrecht erhaltenen Beträge zurückgefordert werden.
2) Se, durante il periodo di godimento dell’assegno regionale, si verificano fatti in base ai quali
l’assegno spetta in misura ridotta o viene meno il
relativo diritto, il/la richiedente deve darne immediata comunicazione all’ASSE, la quale provvede
alla revoca dell’assegno ovvero alla modifica
dell’importo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi dell’evento
recuperando l'importo eventualmente percepito
indebitamente.
Um die Zulage im folgenden Jahr weiter zu beziehen, muss der bzw. die Begünstigte bis zum
31. Dezember eines jeden Jahres die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und die
Daten über die wirtschaftliche Situation der Familie des Vorjahres erklären. Für den Antrag auf
Auszahlung der Zulage ist der von der ASWE
erarbeitete entsprechende Vordruck zu verwenden.
3) Al fine della prosecuzione dell’erogazione
dell’assegno nell’anno successivo è fatto obbligo
alla persona beneficiaria di dichiarare, entro il 31
dicembre di ogni anno, la composizione del nucleo familiare nonché le DURP valide per il periodo di riferimento. Per la domanda di erogazione
dell’assegno va utilizzato il modello predisposto
dall’ASSE.
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Art. 8
Gemeinsame Bestimmungen
Art. 8
Disposizioni comuni
1) Unvollständige Anträge müssen binnen 30
Tagen nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung
der ASWE vervollständigt werden. Liegt nach
Ablauf dieser Frist keine Antwort vor, werden die
Anträge archiviert.
1) Le domande incomplete devono essere rego-
2) Der Präsident der ASWE kann mit den Patronaten im Rahmen der Aufgaben, die diesen gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152, in geltender Fassung, übertragen sind, Vereinbarungen
über die telematische Übermittlung der Anträge
und die Aufbewahrung der Papierunterlagen treffen.
2) Il presidente dell’ASSE può concordare inte-
3) Wenn der Direktor der ASWE im Laufe der
Bearbeitung einer Aufsichtsbeschwerde an die
Landesregierung feststellt, dass sämtliche für die
Leistung, die Gegenstand der Beschwerde ist,
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, verfügt er die Auszahlung der beantragten Leistung
mittels eines Liquidierungsdekretes.
3) Se il direttore dell’ASSE, nel corso dell’i-
4) Das Familiengeld des Landes und das Familiengeld der Region werden in nachträglichen Monatsraten ausgezahlt.
4) L’assegno provinciale al nucleo familiare e
5) Bei Ableben der Antrag stellenden Person
bezieht der hinterbliebene Ehepartner bzw. die
hinterbliebene Ehepartnerin, der Lebensgefährte
bzw. die Lebensgefährtin, die Person, der die
Kinder oder die diesen Gleichgestellten laut Artikel 4 Absatz 5 des Dekrets des Präsidenten der
Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L zur Betreuung
überlassen sind, oder der oder die Verwandte,
der bzw. die den Unterhalt für die obgenannten
Kinder oder für die ihnen Gleichgestellten übernimmt, das Familiengeld ohne Unterbrechung
weiter, sofern er/sie die Voraussetzungen besitzt.
5) In caso di decesso del o della richiedente,
6) Um festzustellen, ob die Voraussetzung, dass
der Elternteil allein erziehend ist, erfüllt ist, führt
die ASWE geeignete Kontrollen und jedenfalls
Kontrollen in dem vom Artikel 2 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, vorgesehenen Ausmaß auch
über den gewöhnlichen Aufenthaltsort des anderen Elternteiles durch; dabei nimmt sie die Mitarbeit der Gemeinden in Anspruch.
6) Al fine di verificare la sussistenza del requisi-
7) Zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage für
die Gewährung des Familiengeldes des Landes
und der Region kommen die Bestimmungen des
Dekrets des Präsidenten der Region vom, 12.
Juni 2012, Nr. 6/L, in geltender Fassung, sowie
7) Al fine della rilevazione delle condizioni eco-
larizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta
dell'ASSE. Trascorso tale termine senza risposta,
le domande si considerano respinte e vengono
archiviate.
se con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti
affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n.
152, e successive modifiche, per la trasmissione
telematica delle domande e per la conservazione
dei documenti cartacei.
struttoria di un ricorso gerarchico alla Giunta provinciale, accerta la sussistenza di tutti i requisiti
richiesti per la prestazione oggetto del ricorso
medesimo, procede all’erogazione della prestazione richiesta con decreto di liquidazione.
l’assegno regionale al nucleo familiare sono erogati in rate mensili posticipate.
il/la coniuge superstite, il/la convivente del richiedente deceduto, la persona affidataria dei figli ed
equiparati di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno
2008, n. 3/L, ovvero il o la parente che assume a
proprio carico il mantenimento dei figli e degli
equiparati di cui sopra, continua a percepire, senza soluzione di continuità, l’assegno al nucleo
familiare, qualora in possesso dei requisiti previsti.
to di unico genitore, l’ASSE effettua controlli idonei e comunque nella misura di cui all’articolo 2,
comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e successive modifiche, anche sulla dimora
abituale effettiva dell’altro genitore, avvalendosi
della collaborazione dei comuni.
nomiche per l’erogazione dell’assegno regionale
e provinciale al nucleo familiare si applicano le
disposizioni previste dal decreto del Presidente
della 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifi-
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von Artikel 10 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L, in
geltender Fassung, zur Anwendung. Die Gewichtungsskala laut gesetzesvertretendem Dekret
vom 31. März 1998, Nr. 109, in geltender Fassung, gilt nicht für das Familiengeld des Landes
und für jenes der Region.
che, e dall’articolo 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e
successive modifiche. La scala di equivalenza di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modifiche, non si applica agli assegni
provinciale e regionale al nucleo familiare.
Art. 9
Übergangsbestimmung
Art. 9
Norma transitoria
1) Die Bestimmungen laut Artikel 2, Absatz 1,
Artikel 4 und Artikel 5 finden auch für die Anträge,
welche vor dem Inkrafttreten dieser Regelung eingereicht wurden und zum gleichen Datum in Auszahlung sind Anwendung.
1) Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
articolo 4 e articolo 5 trovano applicazione anche
per le domande già presentate prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento e ancora in
pagamento alla stessa data.
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86459
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1598
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1598
Gewährung von Zuschüssen für das Erlernen
der Zweitsprache - Wettbewerbsausschreibung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013
bis zum 30. September 2014 LG 18/88
Concessione di sovvenzioni per l'apprendimento della seconda lingua - bando di concorso per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30
settembre 2014 LP 18/88
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
hat Folgendes zur Kenntnis genommen:
Das Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 18,
betreffend „Massnahmen auf dem Gebiet der
Zweisprachigkeit“, sieht Zuschüsse für den Besuch von Studienaufenthalten im Ausland zum
Erlernen der zweiten Sprache vor, wobei deren
Gewährung durch jährliche Ausschreibungen geregelt wird.
Die beiliegende Ausschreibung, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet,
regelt die Gewährung von Zuschüssen zugunsten
von Antragstellern, die einen Studienaufenthalt
zum Erlernen der zweiten Sprache im Zeitraum
zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2014 beginnen.
Da die Anzahl der Antragsteller und die Höhe der
Zuschüsse nicht im Vorhinein bekannt sind, die
Zweckbindung der nötigen Geldmittel wird zeitgleich mit der Zuweisung der Zuschüsse auf den
Kapiteln 04160.00 und 06140.15 des Gebarungsplanes 2014 erfolgen.
considerato che:
La Legge Provinciale 11 maggio 1988, n. 18
“Provvedimenti in materia di bilinguismo” istituisce sovvenzioni per la frequenza di soggiornistudio all’estero per l’apprendimento della seconda lingua, demandandone la regolamentazione a bandi di concorso annuali.
beschließt
delibera
Il bando di concorso allegato, parte integrante di
questa delibera, disciplina la concessione di sovvenzioni a favore di richiedenti che inizino un
soggiorno-studio per l’apprendimento della lingua seconda nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014.
Nell’impossibilità di conoscere a priori il numero
di richiedenti nonché l’entità delle sovvenzioni,
l’impegno dei fondi necessari avverrà contestualmente all’assegnazione delle sovvenzioni
sui capitoli 04160.00 e 06140.15 del piano di
gestione del bilancio 2014.
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1)
1)
2)
Die beiliegende Ausschreibung, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses
bildet, wird genehmigt und im Amtsblatt der
Region Trentino – Südtirol veröffentlicht.
die nötigen Geldmittel werden zum Zeitpunkt
der Zuweisung der Zuschüsse auf den Kapiteln 04160.00 und 06140.15 des Gebarungsplanes 2014 zweckgebunden.
2)
di approvare l’allegato bando di concorso,
parte integrante di questa delibera, e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino – Alto Adige.
di impegnare i fondi necessari al momento
dell’assegnazione delle sovvenzioni sui capitoli 04160.00 e 06140.15 del piano di gestione del bilancio 2014.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
148
AUSSCHREIBUNG
BANDO DI CONCORSO
Zuschüsse für Studienaufenthalte zum Erlernen der zweiten Sprache
Sovvenzioni per soggiorni-studio per l'apprendimento della lingua seconda
Landesgesetz 11. Mai 1988, Nr. 18, in geltender
Fassung
Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche
Artikel 1
Allgemeine Bestimmungen
Articolo 1
Disposizioni generali
(1) Im Rahmen dieser Wettbewerbausschreibung
können Bewerber und Bewerberinnen, die im
Zeitraum vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 einen Kurs zum Erlernen der zweiten Sprache beginnen, um die entsprechende
Förderung ansuchen.
(2) Unbeschadet der im vorhergehenden Absatz
festgelegten Regelung, können Bewerber und
Bewerberinnen im Falle des Besuchs des gesamten Schuljahres im Ausland bzw. außerhalb Südtirols einen Antrag um die entsprechende Förderung im Rahmen dieser Wettbewerbsausschreibung stellen, auch wenn das Schuljahr zwischen
dem 1. August 2013 und dem 1. Oktober 2013
beginnt. Für die Förderung wird nur der Zeitraum
zwischen 1. Oktober 2013 und 30. September
2014 herangezogen.
(3) Im oben genannten Zeitraum können die Zuschüsse laut dieser Ausschreibung nur ein einziges Mal in Anspruch genommen werden.
(4) Die Angehörigen der ladinischen Sprachgruppe haben die Möglichkeit, Italienisch- und
Deutschkurse zu besuchen.
(5) Die Zuschüsse laut dieser Ausschreibung können für denselben Kurs nicht zusammen mit anderen finanziellen Zuwendungen zu Lasten von
öffentlichen oder privaten Anstalten oder Körperschaften, die öffentliche Beiträge erhalten, in Anspruch genommen werden.
(6) Die in dieser Ausschreibung vorgesehenen
Maßnahmen sind auf die Förderung der Kenntnis
der ladinischen Sprache ausgedehnt.
(7) Jeder bzw. jedem Begünstigten kann insgesamt höchstens 2 Mal ein Zuschuss zur Förderung der Zweitsprache gewährt werden.
(1) Il presente bando è riservato ai o alle richiedenti che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°
ottobre 2013 e il 30 settembre 2014, un corso per
l'apprendimento della seconda lingua.
(6) I provvedimenti di cui al presente bando sono
estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina.
(7) È possibile usufruire di una sovvenzione per lo
studio della seconda lingua per un massimo di
due volte.
Artikel 2
Anspruchsberechtigte
Articolo 2
Beneficiari
(1) Anspruch auf die Gewährung der Zuschüsse
laut dieser Ausschreibung haben italienische
Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und EUBürger und EU-Bürgerinnen, welche ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Gesuchstellung in einer
(1) Hanno diritto alla concessione delle sovvenzioni di cui al presente bando i cittadini/le cittadine italiani e i cittadini/le cittadine dell’Unione Europea che risiedono al momento della domanda
in un comune della provincia di Bolzano, che
(2) Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso di frequenza dell’intero anno
scolastico rispettivamente all’estero per il tedesco
oppure in Italia al di fuori dell’Alto Adige per l’italiano, i/le richiedenti possono presentare una domanda di sovvenzione nell’ambito di questo bando di concorso, anche se l’anno scolastico ha
inizio nel periodo compreso fra il 1° agosto 2013
e il 1° ottobre 2013. Ai fini del calcolo della sovvenzione si tiene conto solo del periodo compreso fra il 1° ottobre 2013 ed il 30 settembre 2014.
(3) Nel succitato periodo, è possibile beneficiare
un’unica volta delle sovvenzioni di cui al presente
bando.
(4) Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino
hanno la facoltà di frequentare corsi di italiano e
tedesco.
(5) Il beneficio delle sovvenzioni di cui al presente
bando non è cumulabile, per lo stesso corso, con
altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o
di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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Gemeinde Südtirols haben, die Grundschule abgeschlossen und bei Kursbeginn das 50. Lebensjahr nicht vollendet haben.
Nicht-EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürgerinnen, die
eine langfristige EG-Aufenthaltsberechtigung für
Italien besitzen, sind den und dadurch den italienischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen
gleichgestellt.
hanno concluso la scuola elementare e che,
all’inizio del corso, non hanno compiuto il 50°
anno di età.
I cittadini extracomunitari/le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia sono
equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane.
Artikel 3
Erforderliche Merkmale der Kurse
Articolo 3
Requisiti dei corsi
(1) Als Kurse laut Artikel 1 gelten Lehrgänge,
durch die die zweite Sprache auf direktem Wege,
über den Sprachunterricht an öffentlichen oder
privaten Einrichtungen, oder auf indirektem Wege, durch den Besuch einer öffentlichen oder gesetzlich anerkannten Schule, vermittelt wird.
(2) Die Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache müssen in Ländern des deutschen Sprachraumes stattfinden; jene zum Erlernen der italienischen Sprache in Italien, außerhalb von Südtirol.
(3) Die Kurse müssen eine Mindestdauer von 2
nacheinanderfolgenden Wochen (mindestens 10
Tage Unterricht) haben und insgesamt mindestens 20 Kursstunden pro Woche umfassen. Bei
länger dauernden Kursen darf das wöchentliche
Mindestpensum im Schnitt 20 Kursstunden nicht
unterschreiten. Wird zusätzlich ein Praktikum
besucht, kann das wöchentliche Mindestpensum
der Kursstunden auf 15 reduziert werden.
(4) Intensivsprachwochen laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 18, in geltender Fassung, die von den zuständigen Schulorganen organisiert und durchgeführt werden, müssen eine Mindestdauer von sieben Kalendertagen, davon mindestens fünf effektive Unterrichtstage, haben und mindestens 25 Wochenstunden umfassen. Als Intensivsprachwochen
laut diesem Absatz gelten Kurse, an denen in der
Regel mindestens 15 Schüler/innen derselben
Schule teilnehmen. Abweichungen müssen von
den jeweiligen Schulen gerechtfertigt und vom
zuständigen Amt genehmigt werden.
(5) Der Bewerber/die Bewerberin muss mindestens 75% der Kursstunden besuchen. Falls er /
sie diese Schwelle nicht erreicht, wird der gegebenenfalls gewährte Zuschuss widerrufen.
(1) Per corsi di cui all’articolo 1 si intendono cicli
di apprendimento con cui la seconda lingua viene
insegnata in via diretta, tramite lezioni di lingua
impartite da istituzioni pubbliche o private, o in via
indiretta, tramite la frequenza di una scuola pubblica o riconosciuta legalmente.
(2) I corsi per l'apprendimento del tedesco devono svolgersi in Paesi dell'area linguistica tedesca;
i corsi per l'apprendimento dell'italiano in Italia ad
esclusione dell'Alto Adige.
Artikel 4
Einkommensgrenzen
Articolo 4
Limiti di reddito
(1) In dieser Ausschreibung ist die Einkommenshöchstgrenze auf 30.000,00 Euro festgelegt. Zur
Bewertung des Einkommens und des Vermögens
(1) Nel presente bando di concorso il limite massimo di reddito è fissato in euro 30.000,00. Per la
determinazione del reddito e del patrimonio ven-
(3) I corsi devono avere una durata minima di 2
settimane consecutive (almeno 10 giorni effettivi
di lezione) e comprendere almeno 20 ore di lezione alla settimana. Nel caso di corsi di durata
superiore è richiesta la frequenza media di almeno 20 ore settimanali. Con la partecipazione aggiuntiva ad uno stage la frequenza media può
essere ridotta ad almeno 15 ore settimanali.
(4) Le settimane linguistiche intensive di cui all’articolo 11 della legge provinciale 11 maggio
1988, n. 18, organizzate e realizzate dagli organi
scolastici competenti, devono avere una durata
minima di sette giorni di calendario, di cui almeno
cinque giorni effettivi di lezione, e comprendere
almeno 25 ore settimanali. Per settimane linguistiche intensive di cui al presente comma si intendono in generale corsi a cui partecipano almeno 15 alunni/e della stessa scuola. Eventuali deroghe devono essere giustificate dalle rispettive
scuole e approvate dall’Ufficio competente.
(5) Il/La richiedente deve frequentare almeno il
75% delle ore di lezione previste dal corso. Nel
caso non raggiunga questa soglia, la sovvenzione
eventualmente concessa viene revocata.
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werden die Artikel 6, 7 und 8 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die im akademischen Jahr
2013/2014 universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung vom
24. Juni 2013 Nr. 951, und veröffentlicht im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 2. Juli
2013, Nr. 27, I und II, angewandt.
gono applicati gli articoli 6, 7 e 8 del bando di
concorso per la concessione di borse di studio
agli studenti/alle studentesse che frequentano,
nell’anno accademico 2013/2014, istituzioni universitarie o scuole superiori fuori provincia di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale 24 giugno 2013, n. 951, e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto
Adige 2 luglio 2013, n. 27, I e II.
Bezugspersonen
Persone di riferimento
(2) Zur Erfassung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit werden das im Jahre 2012 erzielte Einkommen und das zum Zeitpunkt der Gesuchstellung
vorhandene Vermögen der folgenden Personen
berücksichtigt:
1. der Bewerber/der Bewerberinnen sowie ihrer
Eltern, auch wenn sie nicht auf demselben
Familienstandsbogen aufscheinen. Sind die
Eltern gerichtlich getrennt oder geschieden,
so werden Einkommen und Vermögen des
Bewerbers/der Bewerberin sowie des erziehungsberechtigten Elternteils berücksichtigt.
Lebt der erziehungsberechtigte Elternteil seit
mindestens 31.05.2011 mit einer Person in
eheähnlicher Lebensgemeinschaft, unabhängig vom Familienstandsbogen, so wird auch
deren Einkommen und Vermögen berücksichtigt;
2. nur der Bewerber/der Bewerberinnen, wenn
sie:
Vollwaisen sind oder
gerichtlich getrennt oder geschieden sind
oder
eigene zu Lasten lebende versorgungsberechtigte Kinder haben oder
das 35. Lebensjahr vollendet haben oder
in den 12 Monaten vor Beginn des
Schulbesuches oder des Sprachkurses,
für den sie um Gewährung eines Zuschusses ansuchen, mindestens 10 Monate mindestens zehn Monate einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und
im genannten Zeitraum ein Einkommen
von mindestens 11.000,00 Euro erzielt
haben oder
bereits die Voraussetzung für die wirtschaftliche Unabhängigkeit laut Artikel 5
der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die universitäre Einrichtungen
oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, erfüllen;
(2) Per la determinazione della condizione economica disagiata, vengono presi in considerazione il reddito percepito nel 2012 ed il patrimonio
esistente al momento della presentazione della
domanda delle seguenti persone:
1) dei/delle richiedenti e dei loro genitori, anche
se non risultano sullo stesso stato di famiglia.
Se i genitori sono legalmente divorziati o separati, vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio del/della richiedente così
come del genitore affidatario. Se il genitore
affidatario convive con un’altra persona da
almeno il 31.05.2011 in una situazione di famiglia di fatto, indipendentemente dallo stato
di famiglia, vengono presi in considerazione
anche il reddito ed il patrimonio di quest’ultima;
3.
Ist der Bewerber oder die Bewerberin verheiratet, werden auch das Einkommen und
2)
solo dei/delle richiedenti, se
-
-
3)
sono orfani/e di entrambi i genitori o
sono separati/e legalmente o divorziati/e
o
hanno figli/e propri/e conviventi ed a carico o
hanno compiuto il 35° anno di età o
nei 12 mesi antecedenti l’inizio della
scuola o del corso di lingua per cui chiedono l’assegnazione di una sovvenzione
hanno svolto un’attività retribuita della
durata non inferiore a dieci mesi e, nel
predetto periodo, hanno percepito un
reddito non inferiore ad euro 11.000,00 o
sono già in possesso dei requisiti di indipendenza economica richiesti nell’ articolo 5 del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a studenti/esse frequentanti istituzioni universitarie o scuole professionali d’istruzione superiore fuori provincia di Bolzano;
Se il/la richiedente è coniugato/coniugata
vengono presi in considerazione anche il red-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
4.
5.
das Vermögen der Ehepartnerin bzw. des
Ehepartnersberücksichtigt. Lebt der Bewerber oder die Bewerberin mit einer Person in
eheähnlicher Lebensgemeinschaft und haben sie gemeinsame Kinder, werden auch
das Einkommen und das Vermögen dieser
Person berücksichtigt.
Ist der Bewerber oder die Bewerberin Vollwaise, so wird sein bzw. ihr Einkommen und
Vermögen berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wird das Einkommen und Vermögen
der erziehungsberechtigten Person, sofern
diese für den Unterhalt des Bewerbers/der
Bewerberin aufkommen müssen.
Für die Inanspruchnahme von Freibeträgen
für außerhalb der Familie lebende Personen
laut Art. 8 Abs. 1) Punkt 7 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die im akademischen Jahr 2013/2014 universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb Südtirols besuchen, werden jene Personen herangezogen, die aus Studiengründen im Schuljahr/akademischen Jahr 13/14 bzw. im Kurszeitraum, für den um Förderung angesucht
wird, mindestens 150 Tage außerhalb der
Familie wohnen (Studierender, einschließlich
des Antragstellers/der Antragstellerin).
151
dito e il patrimonio del suo coniuge.
Se il/la richiedente vive con un’altra persona
in una situazione di famiglia di fatto ed essi
hanno figli/figlie comuni, vengono presi in
considerazione anche il reddito e il patrimonio del/della convivente.
4)
Se il/la richiedente è orfano/orfana di entrambi i genitori, vengono considerati il suo reddito ed il suo patrimonio. Inoltre vengono considerati reddito e patrimonio del tutore/dei tutori, se questo/questi deve/devono mantenere il/la richiedente.
5)
Per il riconoscimento delle quote esenti per le
persone che alloggiano fuori famiglia ai sensi
dell’art. 8, comma 1), punto 7 del bando di
concorso per la concessione di borse di studio agli studenti/alle studentesse che frequentano, nell’anno accademico 2013/2014,
istituzioni universitarie o scuole superiori fuori
provincia di Bolzano, si fa riferimento a quelle
persone che per motivi di studio alloggiano
fuori famiglia per almeno 150 giorni durante
l’anno scolastico/accademico 2013/2014 ovvero nel periodo di svolgimento del corso
(studenti, incluso/inclusa il/la richiedente).
Artikel 5
Festlegung der Tagessätze und
Höchstzuschüsse
Articolo 5
Determinazione delle diarie e delle
sovvenzioni massime
(1) Die Tagessätze und Höchstzuschüsse werden, unter Berücksichtigung des Einkommens
und des Vermögens laut Artikel 4, wie folgt festgelegt:
1. bei einem Einkommen von 0,00 Euro bis
12.000,00 Euro betragen der Tagessatz
65,00 Euro und der Höchstzuschuss
5.800,00 Euro;
2. bei einem Einkommen von 12.000,01 Euro
bis 20.200,00 Euro betragen der Tagessatz
49,00 Euro und der Höchstzuschuss
4.350,00 Euro;
3. bei einem Einkommen von 20.200,01 Euro
bis 30.000,00 Euro betragen der Tagessatz
32,50 Euro und der Höchstzuschuss
2.900,00 Euro.
(1) Le diarie e le sovvenzioni massime vengono
fissate, in considerazione del reddito e del patrimonio di cui all’art. 4, come segue:
1)
da euro 0,00 a euro 12.000,00 di reddito, la
diaria è di euro 65,00 e la sovvenzione massima è di euro 5.800,00;
2)
da euro 12.000,01 a euro 20.200,00 di reddito, la diaria è di euro 49,00 e la sovvenzione
massima è di euro 4.350,00;
3)
da euro 20.200,01 a euro 30.000,00 di reddito, la diaria è di euro 32,50 e la sovvenzione
massima è di euro 2.900,00.
Staffelung der Tagessätze unter
Berücksichtigung der Kursdauer
Scaglionamento delle diarie in base alla
durata dei corsi
(2) Für Kurse mit einer Dauer von 0 - 20 Tagen
bleiben die Tagessätze laut Absatz 1 unverändert.
(2) Per corsi con una durata da 0 a 20 giorni le
diarie di cui al comma 1 rimangono invariate.
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(3) Für Kurse mit einer Dauer von über 20 Tagen
werden die Tagessätze laut Absatz 1 wie folgt
herabgesetzt:
vom 21. bis zum 50. Tag um 25 Prozent
vom 51. bis zum 80. Tag um 50 Prozent
ab dem 81. Tag um 80 Prozent.
(3) Per corsi con una durata superiore a 20 giorni,
le diarie di cui al comma 1 vengono ridotte come
segue:
tra il 21° e il 50° giorno del 25 per cento
tra il 51° e il 80° giorno del 50 per cento
dall’81° giorno in poi del 80 per cento.
Herabsetzung der Tagessätze
Riduzione delle diarie
(4) Beim Besuch einer öffentlichen bzw. gesetzlich anerkannten Schule oder einer Universität ist
eine Senkung um 50% des Tagessatzes und des
Höchstbetrages gemäß den vorhergehenden
Punkten 1 und 2 vorgesehen.
(4) Nel caso di frequenza di scuola pubblica, legalmente riconosciuta o di istituto universitario è
prevista una riduzione del 50% della diaria e della
sovvenzione massima di cui ai precedenti punti 1
e 2.
Herabsetzung der Tagessätze bei
Studienaufenthalten, die vom Amt direkt
organisiert werden
Riduzione delle diarie per soggiorni-studio
gestiti in diretta
(5) Für die von den zuständigen Schulämtern
direkt organisierten Studienaufenthalte im Ausland werden die Tagessätze, unter Berücksichtigung des Einkommens und des Vermögens laut
Artikel 4, wie folgt festgelegt:
1. bei einem Einkommen von 0,00 Euro bis
12.000,00 Euro betragen der Tagessatz
11,36 Euro und der Höchstzuschuss
5.800,00 Euro;
2. bei einem Einkommen von 12.000,01 Euro
bis 20.200,00 Euro betragen der Tagessatz
6,20 Euro und der Höchstzuschuss 4.350,00
Euro;
3. bei einem Einkommen von 20.200,01 Euro
bis 30.000,00 Euro betragen der Tagessatz
4,13 Euro und der Höchstzuschuss 2.900,00
Euro.
(5) Per i soggiorni-studio all’estero gestiti in forma
diretta dalle Intendenze scolastiche competenti, le
diarie vengono fissate, in considerazione del reddito e del patrimonio di cui all’articolo 4, come
segue:
1) da euro 0,00 a euro 12.000,00 di reddito, la
diaria è di euro 11,36 e la sovvenzione massima è di euro 5.800,00;
Artikel 6
Einreichetermin
Articolo 6
Termine di presentazione
(1) Die Bewerber/die Bewerberinnen können ab
1. Jänner 2014 und innerhalb Dienstag, 30. September 2014, einen Antrag auf Gewährung eines
Zuschusses laut dieser Wettbewerbsausschreibung einreichen.
(2) Die Anträge sind von Bewerbern/Bewerberinnen, die der italienischen Sprachgruppe angehören, beim Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen, Neubruchweg 2, Bozen, und von Bewerbern/Bewerberinnen, die der deutschen oder
ladinischen Sprachgruppe angehören, beim Amt
für Hochschulförderung, Universität und Forschung,
Andreas-Hofer-Straße 18, Bozen, einzureichen.
Bewerber und Bewerberinnen anderer Muttersprache geben die vorzugsweise gesprochene
(deutsche, italienische oder ladinische) Landessprache an.
(1) I / Le richiedenti possono presentare domanda
per la concessione di una sovvenzione di cui al
presente bando di concorso a partire dal 1 gennaio 2014 ed entro martedì, 30 settembre 2014.
2)
da euro 12.000,01 a euro 20.200,00 di reddito, la diaria è di euro 6,20 e la sovvenzione
massima è di euro 4.350,00;
3)
da euro 20.200,01 a euro 30.000,00 di reddito, la diaria è di euro 4,13 e la sovvenzione
massima è di euro 2.900,00.
(2) Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere, Via del
Ronco 2, Bolzano, nel caso di richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano, e presso
l’Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario,
l’Università e la Ricerca Scientifica - Via Andreas
Hofer 18, Bolzano, nel caso di richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino.
I/le richiedenti di altra madrelingua indicano la
lingua della Provincia (italiano, tedesco o ladino)
parlata principalmente.
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(3) Für die Bearbeitung der Anträge und die Zuweisung der Zuschüsse sind innerhalb des Zeitraumes vom 1. Januar 2014 bis zum 30. September 2014 die folgenden verwaltungstechnischen
Zwischentermine festgelegt:
1. Termin: Freitag, 31. Jänner 2014
2. Termin: Montag, 30. Juni 2014
(4) Für alle mittels Einschreiben eingereichten
Anträge gilt das Datum des Stempels des Annahmepostamtes.
(5) Für Anträge, die innerhalb eines der Zwischentermine laut Absatz 3 eingereicht wurden
und in Bezug auf welche die Landesregierung
entschieden hat, werden keine weiteren Erklärungen berücksichtigt.
(6) Für die Behebung von Mängeln und die Berichtigung von Anträgen oder Erklärungen wird
auch nach dem Endtermin vom 30. September
2014 ein Heilungstermin von höchstens 15 Tagen
ab Erhalt der diesbezüglichen Aufforderung durch
das zuständige Landesamt eingeräumt.
(7) Innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Erhalt
der Mitteilung über die Zuweisung eines Zuschusses zur Förderung der Kenntnis der Zweitsprache bzw. Ablehnung des Antrags können die
Betroffenen beim zuständigen Amt Anträge auf
Berichtigung stellen. Wird innerhalb dieser Ausschlussfrist kein Antrag gestellt, wird die Zuweisungs- bzw. Ablehnungsmaßnahme endgültig.
Als solche kann sie nicht im Verwaltungswege,
sondern nur vor dem zuständigen Richter angefochten werden. Die Richtigstellung der angegebenen Daten muss durch Dokumente belegt werden. Für alle Erklärungen, die mittels Einschreiben eingereicht werden, gilt das Datum des Poststempels des Postamtes, welches das Einschreiben entgegengenommen hat.
Per Fax übermittelte Berichtigungsanträge müssen von den Bewerbern und Bewerberinnen unterzeichnet und mit einer Fotokopie ihres Personalausweises versehen sein.
(3) Per trattare le domande e per assegnare le
sovvenzioni, sono fissati, entro il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 settembre 2014, i
seguenti termini tecnici intermedi:
Artikel 7
Antrag
Articolo 7
Domanda
(1) Der Antrag ist vom volljährigen Bewerber/von
der volljährigen Bewerberin oder, wenn diese
minderjährig sind, vom gesetzlichen Vertreter/von
der gesetzlichen Vertreterin sorgfältig auszufüllen
und zu unterschreiben. Werden Anträge, Erklärungen oder Unterlagen per Fax oder Mail übermittelt, ist diesen eine Fotokopie des Personalausweises des Bewerber/der Bewerberin beizulegen.
(1) La domanda deve essere compilata accuratamente e firmata dal/dalla richiedente maggiorenne o, nel caso in cui sia minorenne, dal suo/
dalla sua rappresentante legale. Alle domande,
alle dichiarazioni o ai documenti trasmessi tramite
telefax o mail deve essere allegata una fotocopia
della carta d’identità del/della richiedente.
1° termine: venerdì, 31 gennaio 2014
2° termine: lunedì, 30 giugno 2014
(4) Per le domande presentate per raccomandata
fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante.
(5) Per le domande presentate entro uno dei termini intermedi di cui al comma 3 ed in merito alle
quali la Giunta provinciale ha deciso, non vengono prese in considerazione ulteriori dichiarazioni.
(6) Per regolarizzare e per rettificare le domande
o le dichiarazioni viene concesso, anche dopo il
termine ultimo del 30 settembre 2014, un termine
di sanatoria non superiore a 15 giorni, a partire
dal ricevimento della relativa richiesta dell’Ufficio
provinciale competente.
(7) Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa all’assegnazione di una
sovvenzione per l’incentivazione della conoscenza della seconda lingua o al rigetto della domanda, gli interessati possono inoltrare richieste di
rettifica presso l’Ufficio competente. Se entro
questo termine non viene presentata nessuna richiesta, il provvedimento di assegnazione o di
rigetto diviene definitivo. Come tale, esso non può
più essere impugnato dinanzi all’amministrazione,
bensì solo davanti al giudice competente.
Alle richieste di rettifica devono essere allegati i
documenti comprovanti le dichiarazioni fatte nella
richiesta stessa. Per le dichiarazioni presentate
per raccomandata, fa fede la data del timbro
dell’Ufficio Postale accettante.
Le richieste di rettifica trasmesse tramite telefax
devono essere firmate dal/dalla richiedente e devono essere corredate con una fotocopia della
sua carta d’identità.
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(2) Aus dem Antrag haben die Voraussetzungen
laut Artikel 2 sowie die Angaben über Einkommen
und Vermögen der betroffenen Personen laut
Artikel 4 hervorzugehen.
(3) Im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, n. 17, in geltender Fassung, hat der volljährige Bewerber/die volljährige
Bewerberin oder, wenn diese minderjährig ist, der
gesetzliche Vertreter bzw. die gesetzliche Vertreterin im Antrag zusätzlich Folgendes eigenverantwortlich zu erklären:
1. Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und –ort,
Geschlecht, E-Mail-Adresse, Wohnsitzadresse und –dauer, Staatsbürgerschaft, Schulabschluss, eigene Steuernummer sowie jene
seiner Ehe-oder Lebenspartnerin bzw. ihres
Ehe- oder Lebenspartners oder der Eltern
und die eigene Muttersprache (unabhängig
vom Familienstandsbogen);
2. dass der Bewerber/die Bewerberin in einen
Kurs eingeschrieben ist oder einen Kurs zum
Erlernen der zweiten Sprache besucht hat,
mit Angabe der Einrichtung, der Schule oder
der Universität, an der er/sie den Kurs besucht, der Kursdauer und der Anzahl der
Kursstunden;
3. dass der Bewerber/die Bewerberin für denselben Kurs keine anderen finanziellen Zuwendungen zu Lasten von öffentlichen oder
privaten Anstalten oder Körperschaften, die
öffentliche Beiträge erhalten, in Anspruch
nimmt;
4. Verwandtschaftsgrad, Vor- und Zunamen,
Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Steuernummer, Zivilstand und Beruf der Bezugspersonen sowie der zu Lasten lebenden Familienmitglieder, die auf dem eigenen Familienbogen oder auf dem der Eltern aufscheinen, sowie gegebenenfalls Grad deren Behinderung oder Invalidität. Lebt der erziehungsberechtigte Elternteil seit mindestens
31.05. 2011 mit einer Person in eheähnlicher
Lebensgemeinschaft, so ist auch diese anzugeben. Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen von Bewerbern sind nur dann anzugeben, wenn sie gemeinsame Kinder haben;
5. falls zutreffend, die Namen der Familienmitglieder, die im Schuljahr/akademischen Jahr
2013/2014 bzw. im Kurszeitraum, für den um
Förderung angesucht wird, aus Studiengründen an mindestens 150 Tagen außerhalb der
Familie untergebracht sind (Studierender, einschließlich des Antragstellers/der Antragstellerin;
154
(2) Dalla domanda devono risultare le condizioni
di cui all’articolo 2 nonché le indicazioni relative al
reddito ed al patrimonio delle persone interessate
di cui all’articolo 4.
(3) Ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il
/la richiedente maggiorenne o, nel caso in cui sia
minorenne, il suo/la sua rappresentante legale
deve, inoltre, dichiarare nella domanda, sotto propria responsabilità, quanto segue:
1)
nome e cognome, data e luogo di nascita,
sesso, indirizzo e-mail, indirizzo e durata della residenza, titolo di studio, proprio codice fiscale nonché codice fiscale o del suo/della
sua coniuge o convivente oppure dei suoi
genitori e la propria madrelingua (indipendentemente dallo stato di famiglia);
2)
che il/la richiedente è iscritto/iscritta ad un
corso ovvero ha frequentato un corso per
l’apprendimento della lingua seconda, con
l’indicazione dell’istituzione, della scuola o
dell’università presso cui frequenta il corso,
della durata del corso e del numero di ore di
lezione;
che il/la richiedente non beneficia, per lo
stesso corso, di altre prestazioni finanziarie a
carico di istituzioni o di enti pubblici o privati
che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche;
3)
4.
grado di parentela, nome e cognome, data e
luogo di nascita, sesso, codice fiscale, stato
civile e professione delle persone di riferimento e dei familiari a carico risultanti nel
proprio stato di famiglia o in quello dei suoi
genitori, nonché grado della loro disabilità o
invalidità. Se il genitore affidatario vive da
almeno il 31.05.2011 con una persona in una
situazione di famiglia di fatto, è necessario
indicare anche il/la convivente. Il/la richiedente deve inoltre dichiarare la propria/il proprio
convivente se hanno figli/figlie in comune.
5)
se ricorre il caso, i nomi dei familiari che nell’anno accademico/scolastico 2013/2014 ovvero nel periodo del corso alloggiano fuori
famiglia per motivi di studio per minimo 150
giorni (studenti, incluso/inclusa il/la richiedente);
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
falls zutreffend, dass er oder sie Halb- oder
Vollwaise ist;
falls zutreffend, dass er oder sie oder seine
bzw. ihre Eltern zum Zeitpunkt der Gesuchstellung nicht verheiratet, gerichtlich getrennt
oder geschieden ist bzw. sind und unterhaltsberechtigte Kinder hat bzw. haben; aus
dieser Erklärung muss auch der Betrag hervorgehen, den der Bewerber oder die Bewerberin und der erziehungsberechtigte Elternteil im Jahre 2012 für den Unterhalt erhalten haben, außer dieser ist nachweislich bereits in der Steuererklärung (730 oder Unico
Persone Fisiche) erklärt worden;
falls zutreffend, die Namen der Familienmitglieder, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt der
Gesuchstellung mindestens drei Monate
durchgehend in die Arbeitslosenlisten des
zuständigen Arbeitsamtes eingetragen sind;
falls zutreffend, dass er oder sie in den 12
Monaten der Gesuchstellung bzw. vor Beginn
des Schulbesuches oder des Sprachkurses,
für den er/sie um Gewährung eines Zuschusses ansucht, mindestens zehn Monate einer
Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und im
genannten Zeitraum ein Einkommen von
mindestens 11.000,00 Euro erzielt hat;
falls zutreffend, dass er oder sie das 35. Lebensjahr vollendet hat;
falls zutreffend, dass er oder sie bereits die
Voraussetzung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit laut Artikel 5 der Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende, die universitäre Einrichtungen oder Fachhochschulen außerhalb
Südtirols besuchen, erfüllt;
das eigene Einkommen, Finanzvermögen
und Vermögen und jenes der Eltern oder seiner Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. ihres
Ehe- oder Lebenspartners;
EU-Bürger oder EU-Bürgerinnen und NichtEU-Bürger oder Nicht-EU-Bürgerinnen mit einer für Italien ausgestellten langfristigen EGAufenthaltsgenehmigung erklären die oben
genannten Daten eigenverantwortlich im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung.
Nicht-EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürgerinnen
mit langfristiger EG-Aufenthaltsgenehmigung
müssen zusätzlich eine Kopie der Aufenthaltsgenehmigung für Italien innerhalb des
jeweiligen Einreichetermins im zuständigen
Landesamt abgeben;
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
155
se ricorre il caso, di essere orfano/orfana di
uno o di entrambi i genitori;
se ricorre il caso, di essere – alla data di presentazione della domanda - non coniugato/
non coniugata, legalmente separato/legalmente separata o divorziato/divorziata con figli/figlie a carico, oppure che nella stessa data i suoi genitori non sono coniugati o sono
legalmente separati o divorziati con figli/figlie
a carico; da tale dichiarazione deve risultare
anche l’importo che il o la richiedente ed il
genitore affidatario hanno percepito nel 2012
a titolo di mantenimento, a meno che questo
non sia stato dichiarato nella dichiarazione
dei redditi (730 o Unico Persone Fisiche);
se ricorre il caso, i nomi dei familiari iscritti,
per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi
immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda, nelle liste di disoccupazione del competente ufficio del lavoro;
se ricorre il caso, che il/la richiedente, nei 12
mesi antecedenti l’inizio della scuola o del
corso di lingua per cui chiede l’assegnazione
di una sovvenzione, ha svolto un’attività lavorativa retribuita della durata non inferiore a
dieci mesi e, nel predetto periodo, ha percepito un reddito non inferiore ad euro
11.000,00;
se ricorre il caso, di aver compiuto il 35° anno
d’età;
se ricorre il caso, di essere in possesso dei
requisiti di indipendenza economica richiesti
nell’articolo 5 del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a studenti/esse
frequentanti istituzioni universitarie o scuole
professionali d’istruzione superiore fuori provincia di Bolzano;
il reddito, il patrimonio finanziario e il patrimonio propri ovvero dei propri genitori oppure della propria/del proprio coniuge o convivente;
I cittadini/Le cittadine dell’Unione Europea e i
cittadini extracomunitari/le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia dichiarano i dati sopra indicati sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 5 della
Legge Provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17
e successive modifiche. I cittadini extracomunitari/Le cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato in Italia devono inoltre presentare all’ufficio provinciale competente una copia del permesso di soggiorno in
Italia entro il rispettivo termine di presentazione;
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Artikel 8
Sanktionen
Articolo 8
Sanzioni
(1) Im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, führt die Landesverwaltung bei
mindestens 6 Prozent der zum Wettbewerb zugelassenen Anträge geeignete Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt der Angaben durch.
(2) Die zu kontrollierenden Anträge werden mittels Auslosung von einer internen Kommission
bestimmt, die sich wie folgt zusammensetzt:
im Amt für Hochschulförderung, Universität
und Forschung: Direktor/-in der Abteilung Bildungsförderung, Direktor/-in des Amtes für
Hochschulförderung, Universität und Forschung und ein/-e Sachbearbeiter/-in;
(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’amministrazione provinciale esegue, su almeno il 6 per cento delle domande
ammesse a concorso, idonei controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni:
(2) Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio da una commissione interna, costituita come segue.
nell’Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l’Università e la Ricerca Scientifica: Direttore/Direttrice della Ripartizione Diritto allo
Studio, Università e Ricerca Scientifica, Direttore/Direttrice dell’Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l’Università e la Ricerca
Scientifica nonché un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a;
nell’Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere:
Direttore/Direttrice della Ripartizione Cultura
italiana, Direttore/Direttrice dell’Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere e da un/a collaboratore/collaboratrice amministrativo/a o loro
delegati.
(3) La commissione determina le dichiarazioni da
controllare, le modalità di controllo ed i documenti
da inoltrare dai/dalle richiedenti interessati/interessate.
-
im Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen: Direktor/-in der Abteilung für italienische Kultur, Direktor/-in des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen und ein/e
Sachbearbeiter/-in oder ihre Delegierten.
(3) Die Kommission legt fest, welche Angaben zu
kontrollieren, nach welchen Modalitäten die Kontrollen durchzuführen und welche Unterlagen dabei von den betroffenen Bewerbern/Bewerberinnen vorzulegen sind.
(4) Ergeben die Kontrollen, dass die Angaben nur
geringfügig von den erhobenen Daten abweichen,
so wird der Zuschuss auf der Grundlage der richtigen Daten herabgesetzt. Der dem/der Bewerber/-in nicht zustehende Differenzbetrag ist an die
Landesverwaltung zurückzuzahlen.
(5) Stellt die Verwaltung in anderen Fällen bei der
Kontrolle fest, dass die Erklärung nicht der Wahrheit entspricht oder notwendige Informationen
vorenthält, so verliert der Erklärer, vorbehaltlich
strafrechtlicher Sanktionen sein Anrecht auf Vergünstigungen, die er aufgrund eines eventuellen
Verfahrens erlangt hat, das auf der obgenannten
Übertretung basiert. Der Betrag, der gegebenenfalls zurückbezahlt werden muss, kann bis zum
Zehnfachen des unrechtmäßig bezogenen Teils
der Vergünstigung betragen.
(6) Beträgt bei Sachverhalten laut Absatz 5 der
unrechtmäßig bezogene Betrag bis zu 3.999,96
Euro, wird eine Geldbuße von 5.164,00 Euro bis
zu 25.822,00 Euro verhängt. Auf jeden Fall darf
diese Geldbuße nicht das Dreifache der erlangten
Vergünstigung überschreiten. Die allfällige Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen bleibt
aufrecht.
(4) Se dai controlli emerge soltanto una piccola
divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, la
sovvenzione viene ridotta sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/alla richiedente deve essere restituita all’amministrazione provinciale.
(5) Qualora, in altri casi, dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione o
l’omissione di informazioni dovute, fatta salva
l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci
volte la parte dell’agevolazione indebitamente
percepita.
(6) Quando per i fatti di cui al comma 5 la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a euro
3.999,96, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non
può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali
sanzioni penali.
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Artikel 9
Rangordnung
Articolo 9
Graduatoria
(1) Sollte der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag nicht ausreichen, um allen Anspruchsberechtigten im Rahmen der Einreichetermine laut Absatz 6 einen Zuschuss im Ausmaß gemäß Art. 5
zuzuweisen, so wird ab dem Einreichetermin, ab
dem die Mittel nicht mehr ausreichen, eine nach
Sprachgruppen getrennte Rangordnung nach den
Richtlinien laut den Absätzen 2, 3, 4 und 5 erstellt.
(1) Se l’importo totale a disposizione non è sufficiente per assegnare a tutti/tutte gli/le aventi diritto nell’ambito dei termini per la presentazione
delle domande di cui all’articolo 6 una sovvenzione nell’ammontare loro spettante di cui all’articolo
5, viene formata, a partire dal termine di presentazione in cui i mezzi si rivelano insufficienti, una
graduatoria, divisa per gruppi linguistici, in base ai
criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
(2) Bewertung des bereinigten Einkommens
(2) Valutazione del reddito depurato
Für das bereinigte Einkommen werden die folgenden Punkte vergeben (höchstens 60):
Per il reddito depurato vengono assegnati i seguenti punti (al massimo 60):
Bereinigtes Einkommen in Euro
0,00
-
1.500,00
1.500,01
5.000,01
9.000,01
13.000,01
17.000,01
21.000,01
25.000,01
-
5.000,00
9.000,00
13.000,00
17.000,00
21.000,00
25.000,00
30.000,00
Punkte
= 60
=
=
=
=
=
50
40
30
20
10
= 5
= 0
Reddito depurato in euro
0,00
-
1.500,00
1.500,01
5.000,01
9.000,01
13.000,01
17.000,01
21.000,01
25.000,01
-
5.000,00
9.000,00
13.000,00
17.000,00
21.000,00
25.000,00
30.000,00
Punti
= 60
=
=
=
=
=
50
40
30
20
10
= 5
= 0
(3) Bewertung der Kursdauer
(3) Valutazione della durata dei corsi
Für die Kursdauer werden folgende Punkte vergeben (höchstens 15):
für 0 bis 20 Tage = 0 Punkte
für jeweils weitere 30 Tage oder angebrochene 30 Tage = je 3 Punkte
Per la durata del corso vengono assegnati i seguenti punti (15 al massimo):
durata da 0 a 20 giorni = 0 punti
per ogni ulteriore periodo di 30 giorni o frazione di essi = 3 punti per periodo o frazione
(4) Bewertung der Kursstunden
(4) Valutazione delle ore di lezione
Für die Kursstunden werden die folgenden Punkte vergeben (höchstens 5):
20 Wochenstunden= 0 Punkte
für jede weitere Wochenstunde = je 1 Punkt
Per le ore di lezione vengono assegnati i seguenti
punti (al massimo 5):
20 ore settimanali = 0 punti
per ogni ulteriore ora settimanale = 1 punto
per ora
(5) Bewertung des Alters
(5) Valutazione dell'età
Für das Alter werden die folgenden Punkte vergeben (höchstens 5):
bis 24 Jahre = 0 Punkte
für jedes weitere Lebensjahr = je 1 Punkt
Per l'età vengono assegnati i seguenti punti (5 al
massimo):
fino a 24 anni = 0 punti
per ogni ulteriore anno d’età = 1 punto per
anno
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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(6) Erreichen mehrere Bewerber/Bewerberinnen,
unter Berücksichtigung der oben genannten
Richtlinien, dieselbe Punktezahl, so haben der
Reihenfolge nach jene den Vorrang:
deren Familie das niedrigere bereinigte Einkommen laut Artikel 4 hat;
die einen Kurs längerer Dauer besuchen;
die einer Familie angehören, welche eine
höhere Anzahl von Schülern bzw. Schülerinnen und Studierenden zu ihren Lasten hat.
(6) In caso di parità di punteggio assegnato in
base ai succitati criteri, la precedenza viene data,
nel seguente ordine, al richiedente o alla richiedente:
la cui famiglia ha il reddito depurato di cui
all’articolo 4 più basso;
frequentante un corso di durata maggiore;
la cui famiglia ha il maggior numero di alunni
/alunne e studenti/studentesse a carico.
Artikel 10
Auszahlung der Zuschüsse
Articolo 10
Liquidazione delle sovvenzioni
(1) Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt in einer
einzigen Rate.
(2) Die Beträge werden auf ein Bankkontokorrent
überwiesen, dazu sind die Kontokorrentnummer
und die Bankverbindung im Antrag anzugeben
(IBAN und BIC).
(1) La liquidazione delle sovvenzioni avviene in
un'unica soluzione.
(2) Gli importi delle borse di studio sono versati
su un conto corrente bancario. Pertanto, nella domanda è necessario indicare il numero di conto
corrente e le coordinate bancarie (IBAN e BIC).
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
159
86448
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1604
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1604
Forschung und Innovation - Landesgesetz
vom 13.12.2006, Nr. 14 - Genehmigung der
Anwendungsrichtlinien
Ricerca e innovazione - Legge provinciale del
13.12.2006, n. 14 - Approvazione dei criteri di
attuazione
Fortsetzen
Continua
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160
Es wird folgendes vorausgeschickt:
Si premette quanto segue:
Das Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14
regelt die Forschung und Innovation;
la legge provinciale del 13.12.2006, n. 14,
disciplina la ricerca e l’innovazione;
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1252
vom
27.08.2012
mit
welchem
die
Anwendungsrichtlinien des o.g. Gesetzes
genehmigt wurden;
la deliberazione della Giunta provinciale n.
1252 del 27.08.2012 con la quale sono stati
approvati i criteri di attuazione della legge
sopra citata;
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 260
vom 18.02.2013 mit welchem durch den Art.
16/bis die Anwendungsrichtlinien des o.g.
Gesetzes ergänzt wurde;
la deliberazione della Giunta provinciale n.
260 del 18.02.2013 con la quale è stato
integrato l’Art. 16/bis nei criteri di attuazione
della legge sopra citata;
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 560
vom 15.04.2013 mit welchem der Art. 7 der
Anwendungsrichtlinien des o.g. Gesetzes
abgeändert wurde;
la deliberazione della Giunta provinciale n.
560 del 15.04.2013 con la quale è stato
modificato l’Art. 7 dei criteri di attuazione della
legge sopra citata;
Die Abteilung für Innovation, Forschung,
Entwicklung und Genossenschaften erachtet
es für notwendig, einige Aktualisierungen der
Anwendungsrichtlinien vorzunehmen, welche
den neuen Bedürfnissen der Wirtschaft im
allgemeinen
und der Unternehmen im
spezifischen Rechnung tragen;
la Ripartizione Innovazione, ricerca, sviluppo
e cooperative ritiene necessario apportare
alcuni aggiornamenti ai criteri di attuazione,
prendendo in considerazione i nuovi bisogni
dell’economia in generale e delle imprese in
particolare;
Die Anwaltschaft des Landes hat ihr positives
Gutachten
zu
den
neuen
Anwendungsrichtlinien abgegeben;
l’Avvocatura della Provincia ha espresso
parere positivo sulla proposta di nuovi criteri
di attuazione;
Die Europäische Kommission der GD IV für
Wettbewerb hat mit Datum 19. Juli 2012 den
positiven
Entscheid
zu
den
Anwendungsrichtlinien mitgeteilt.
la Commissione Europea della DG IV per la
Concorrenza
in
data
19.07.2012
ha
comunicato l’esito positivo della procedura di
notifica riguardante i criteri di attuazione.
Dies alles vorausgeschickt,
Tutto ciò premesso,
la Giunta provinciale, su proposta del relatore,
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
BE SCHLI ESST
die Landesregierung auf Vorschlag des
Berichterstatters, mit Stimmeneinhelligkeit und
nach Gesetzesvorschrift
DE LI BERA
Den Beschluss der Landesregierung Nr. 1252
vom 27.08.2012 zu widerrufen;
di revocare la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1252 del 27.08.2012;
Den Beschluss der Landesregierung Nr. 260
vom 18.02.2013 zu widerrufen;
di revocare la deliberazione della Giunta
provinciale n. 260 del 18.02.2013;
Den Beschluss der Landesregierung Nr. 560
vom 15.04.2013 zu widerrufen;
di revocare la deliberazione della Giunta
provinciale n. 560 del 15.04.2013;
Die Anwendungsrichtlinien zum Landesgesetz
vom 13.012.2006, Nr. 14 im Bereich
„Forschung
und
Innovation”
wie
aus
beigefügter
Anlage
hervorgeht
und
wesentlicher
Bestandteil
bildet,
zu
genehmigen.
di approvare i criteri di attuazione della legge
provinciale del 13.12.2006, n. 14, “Ricerca e
innovazione” come risulta dal testo allegato
alla presente deliberazione e della quale
costituiscono parte integrante.
2
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der
Autonomen Region Trentino-Südtirol
veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es zu befolgen und für seine
Befolgung zu sorgen.
161
La presente deliberazione viene pubblicata
sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
MBR/FS
DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
3
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
ANWENDUNGSRICHTLINIEN – LG
„FORSCHUNG UND INNOVATION“
14/2006
162
CRITERI DI ATTUAZIONE – LP 14/2006
“RICERCA E INNOVAZIONE”
ANWENDUNGSRICHTLINIEN ZUR
FÖRDERUNG DER INNOVATION
CRITERI DI ATTUAZIONE SULLA
PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE
INHALTSVERZEICHNIS
INDICE
1. ABSCHNITT
ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Artikel 1
Anwendungsbereich
Articolo 1
Ambito di applicazione
Artikel 2
Beihilferegelung
Articolo 2
Regime di aiuto
Artikel 3
Begünstigte
Articolo 3
Beneficiari
Artikel 4
Innovationsmittler
Articolo 4
Intermediari
dell’innovazione
Artikel 5
Förderungsformen
Articolo 5
Forme di agevolazione
Artikel 6
Stundung der
Darlehensrückzahlung
Articolo 6
Sospensione del rimborso
del mutuo
Artikel 7
Beihilfeintensität
Articolo 7
Intensità dell’agevolazione
Artikel 8
Förderungsfähige
Maßnahmen
Articolo 8
Iniziative ammissibili ad
agevolazione
2. ABSCHNITT
FÖRDERUNGSFÄHIGE
AUSGABEN
CAPO II
SPESE AMMISSIBILI
Artikel 9
Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben
Articolo 9
Progetti di ricerca e sviluppo
Artikel 10
Nicht förderungsfähige
Ausgaben
Articolo 10
Spese non ammesse
Artikel 11
Beihilfeintensität für
Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben
Articolo 11
Intensità di agevolazione
per progetti di ricerca e
sviluppo
Artikel 12
Technische
Durchführbarkeitsstudien
Articolo 12
Studi di fattibilità tecnica
Artikel 13
Gewerbliche Schutzrechte
Articolo 13
Diritti di proprietà industriale
Artikel 14
Managementsysteme mit
national oder international
anerkannter Zertifizierung
Articolo 14
Sistemi di management con
certificazione riconosciuta a
livello nazionale o
internazionale
Artikel 15
Innovationsberatungsdienste
und
innovationsunterstützende
Dienstleistungen
Articolo 15
Servizi di consulenza in
materia di innovazione e
servizi di supporto
all’innovazione
1
4
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
163
Artikel 16
Prozess- oder
Betriebsinnovation
Articolo 16
Innovazione di processo o
dell’organizzazione
Artikel 17
Bildung und Erweiterung von
Kompetenzzentren
Articolo 17
Creazione e sviluppo di
centri di competenza
Artikel 18
Beihilfen für die Ausleihung
oder Einstellung von
hochqualifiziertem Personal
Articolo 18
Agevolazioni per la messa a
disposizione o assunzione
di personale altamente
qualificato
Artikel 19
Beihilfen für die
Kapitalisierung von neuen
innovativen Unternehmen
Articolo 19
Aiuti alla capitalizzazione di
nuove imprese
innovative
Artikel 20
Besondere Vorhaben
Articolo 20
Iniziative particolari
3. ABSCHNITT
ANTRAGS- UND
BEWERTUNGSVERFAHREN
CAPO III
PRESENTAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE
Artikel 21
Einreichung der Anträge
Articolo 21
Presentazione delle
domande di agevolazione
Artikel 22
Dem Antrag beizufügende
Unterlagen
Articolo 22
Documentazione da
allegare alla domanda
Artikel 23
Arten der
Bewertungsverfahren
Articolo 23
Tipologie di procedure di
valutazione
Artikel 24
Automatisches Verfahren
Articolo 24
Procedura automatica
Artikel 25
Bewertungsverfahren für
Einzelanträge
Articolo 25
Procedura valutativa per
domande singole
Artikel 26
Antragsprüfung beim
Bewertungsverfahren
Articolo 26
Istruttoria con procedura
valutativa
Artikel 27
Kriterien für die
Antragsbewertung
Articolo 27
Criteri di valutazione delle
domande
Artikel 28
Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Articolo 28
Procedura di selezione a
bando
Artikel 29
Spezifische Unterlagen für
das Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Articolo 29
Documentazione specifica
per la procedura di
selezione a bando
Artikel 30
Antragsprüfung beim
Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Articolo 30
Istruttoria per la procedura
di selezione a bando
Artikel 31
Abschlussrechnung und
Auszahlung der Beihilfe
Articolo 31
Rendicontazione e
liquidazione
dell’agevolazione
Artikel 32
Verhandlungsverfahren
Articolo 32
Procedura negoziale
4. ABSCHNITT
PFLICHTEN DES
BEGÜNSTIGTEN UND
KONTROLLEN
CAPO IV
OBBLIGHI DEL
BENEFICIARIO E
CONTROLLI
Artikel 33
Allgemeine Verpflichtungen
Articolo 33
Obblighi generali
Artikel 34
Pflichten beim
Auswahlverfahren durch
Articolo 34
Obblighi per la procedura di
selezione a bando
2
5
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
164
Ausschreibung
Artikel 35
Kontrollen
Articolo 35
Controlli
Artikel 36
Widerruf der Beihilfe
Articolo 36
Revoca dell’agevolazione
Artikel 37
Kumulierungsverbot
Articolo 37
Divieto di cumulo
5. ABSCHNITT
ÜBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
CAPO V
NORME TRANSITORIE E
FINALI
Artikel 38
Mitteilungen an die
Kommission
Articolo 38
Comunicazioni alla
Commissione
Artikel 39
Wirksamkeit
Articolo 39
Validità
Artikel 40
Inkrafttreten
Articolo 40
Entrata in vigore
ANHANG A
Beihilfeintensität
ALLEGATO A
Intensità di agevolazione
ANHANG B
Begriffsbestimmungen
ALLEGATO B
Definizioni
3
6
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
165
ANWENDUNGSRICHTLINIEN ZUR
FÖRDERUNG DER INNOVATION
CRITERI DI ATTUAZIONE SULLA
PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE
I. ABSCHNITT
CAPO I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Art. 1
Anwendungsbereich
Ambito di applicazione
1. Diese Anwendungsrichtlinien legen unter
Beachtung der Gemeinschaftsbestimmungen
über staatliche Beihilfen die Modalitäten und
Verfahren für die Gewährung von Beihilfen zur
Förderung der Innovation in Durchführung der
Artikel 10, 12, 13 und 15 des Landesgesetzes
vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in der Folge
Gesetz genannt, fest.
1. I presenti criteri di attuazione determinano le
modalità e le procedure per la concessione di
agevolazioni per la promozione dell’innovazione
in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della
legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, di
seguito denominata legge, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 2
Art. 2
Beihilferegelung
Regime di aiuto
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz
2 werden die Beihilfen unter Beachtung des von
der Kommission am 22. November 2006
genehmigten und im Amtsblatt der Europäischen
Union C 323 vom 30. Dezember 2006
kundgemachten Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung
und Innovation (2006/C 323/01) gewährt sowie
auf Grundlage der Staatsbeihilfenregelung Nr.
466/2007 – Italien, Beihilferegelung für
Forschung, Entwicklung und Innovation – Bozen
genehmigt von der Kommission am 15.02.2008
C(2008)727.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le
agevolazioni sono concesse in osservanza della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C
323/01), approvata dalla Commissione il 22
novembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea C 323 del 30
dicembre 2006, nonché sulla base degli aiuti di
Stato N 466/2007 – Italia, Regime di aiuti alla
ricerca, sviluppo e innovazione – Bolzano
autorizzati dalla Commissione il 15.02.2008
C(2008)727.
2. Ferner werden die Beihilfen unter Anwendung
der nachfolgend angeführten Bestimmungen der
Europäischen Union gewährt:
2. Inoltre le agevolazioni sono concesse in
applicazione della disciplina comunitaria indicata
qui di seguito:
a) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der
Kommission vom 15. Dezember 2006 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU L 379 vom
28.12.2006),
a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
sugli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
(GU UE L 379 del 28.12.2006);
b) Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der
Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
(allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung)
(ABl. EU L 214 vom 9.8.2008).
b) regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria) (GU UE L 214 del
9.8.2008).
Art. 3
Art. 3
Begünstigte
Beneficiari
1. Begünstigte der Beihilfen sind:
1. Beneficiari delle agevolazioni sono:
a) in jeder beliebigen Form gegründete kleine
und
mittlere
Unternehmen,
mit
Produktionseinheit in Südtirol, sofern sie
a) piccole e medie imprese, in qualsiasi forma
costituite, con unità produttiva in provincia di
Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro
4
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
166
ordnungsgemäß
im
Handelsregister
der
Handels-,
Industrie-,
Handwerksund
Landwirtschaftskammer Bozen eingetragen sind,
delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano;
b) große Unternehmen mit Produktionseinheit in
Südtirol, sofern sie ordnungsgemäß im
Handelsregister der Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen
eingetragen sind,
b) grandi imprese con unità produttiva in
provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte
al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
Bolzano;
c) Wissenschafts- und Technologieparks sowie
Unternehmensgründerzentren und juristische
Personen,
die
die
Führung
von
Kompetenzzentren
mit
Sitz
in
Südtirol
übernehmen,
c) parchi scientifici e tecnologici, incubatori
d’impresa e persone giuridiche che assumono la
gestione di centri di competenza con sede in
provincia di Bolzano;
d) Kooperationen zwischen Unternehmen laut
den Buchstaben a) und b),
d) cooperazioni tra imprese di cui alle lettere a) e
b);
e) Kooperationen zwischen Unternehmen laut
den Buchstaben a) oder b) mit mindestens einer
Forschungseinrichtung,
e) cooperazioni tra imprese di cui alla lettera a) o
b) con almeno un organismo di ricerca;
f) Konsortien zwischen Unternehmen und
anderen
öffentlichen
oder
privaten
Rechtssubjekten,
sofern
die
finanzielle
Beteiligung der privaten Rechtssubjekte mehr
als 50 Prozent beträgt,
f) consorzi fra imprese e altri soggetti pubblici o
privati, purché la partecipazione finanziaria dei
soggetti di diritto privato sia superiore al 50 per
cento;
g) Konsortien oder Konsortialgesellschaften,
auch Genossenschaften, die von Unternehmen
laut den Buchstaben a) und b) gegründet
werden.
g) consorzi o società consortili, anche in forma di
cooperativa, costituiti da imprese di cui alle
lettere a) e b).
2. Unternehmen, die sich in Südtirol ansiedeln
wollen oder die sich vor nicht mehr als zwei
Jahren in Südtirol angesiedelt haben, um ein
Forschungsund
Entwicklungsprojekt
zu
realisieren, müssen im Zuge der Genehmigung
des Antrags mit der Landesverwaltung eine
Vereinbarung
für
die
Ansiedelung
von
innovativen Unternehmen abschließen. Die
Vereinbarung legt die Bedingungen für die
Gewährung der Beihilfe fest. Die durch die
Forschungstätigkeit in Südtirol entstandenen
Rechte für die Nutzung des geistigen Eigentums
sind frei und werden von der Vereinbarung nicht
belastet.
2. Le imprese che intendono insediarsi o che si
sono insediate da non più di due anni in provincia
di Bolzano per realizzare un progetto di ricerca e
sviluppo hanno l’obbligo di stipulare – in fase di
approvazione della domanda – una convenzione
per l’insediamento di imprese innovative con
l’Amministrazione provinciale, la quale stabilisce
le
condizioni
per
la
concessione
dell’agevolazione. I diritti di sfruttamento della
proprietà intellettuale ottenuti dalla ricerca svolta
sul territorio provinciale sono liberi e non vincolati
dalla convenzione.
3. Nicht zur Förderung zugelassen sind:
3. Non possono beneficiare delle agevolazioni:
a)
Unternehmen,
die
aufgrund
einer
Entscheidung der Europäischen Kommission,
dass eine bestimmte Beihilfe illegal und
unvereinbar ist, einen Rückforderungsantrag
anhängig haben,
a) le imprese destinatarie di un ordine di
recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea, che
dichiara un dato aiuto illegale e incompatibile;
b) Unternehmen in Schwierigkeiten, wie von den
geltenden Gemeinschaftsbestimmungen und, für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), von
Artikel 1 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr.
800/2008 der Kommission festgelegt,
b) le imprese in difficoltà, come definite dalla
normativa comunitaria vigente e, per le piccole e
medie imprese (PMI), dall’articolo 1, comma 7,
del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione;
c) Rechtssubjekte, die sich in Auflösung oder in
freiwilliger
Liquidation
befinden
oder
Insolvenzverfahren unterzogen werden, wie
Konkurs, Zwangsliquidation im Verwaltungsweg,
c) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione
volontaria o sottoposti a procedure concorsuali,
quali
fallimento,
liquidazione
coatta
amministrativa,
concordato
preventivo
o
5
8
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Ausgleich oder außerordentliche Verwaltung.
167
amministrazione straordinaria.
Art. 4
Art. 4
Innovationsmittler
Intermediari dell’innovazione
1.
Wenn
nicht
gewinnorientierte
Innovationsmittler (wie Technologiezentren,
Gründerzentren,
Handelskammern)
wirtschaftliche Tätigkeiten wie die Vermietung
von
Infrastruktur,
Dienstleistungen
für
Handelsunternehmen oder Auftragsforschung
ausüben, muss dies unter marktüblichen
Bedingungen geschehen, wobei die öffentliche
Finanzierung dieser Tätigkeiten grundsätzlich
als Beihilfe betrachtet wird.
1. Se intermediari dell’innovazione senza scopo
di lucro (ad esempio centri di tecnologia,
incubatori d’imprese, camere di commercio)
svolgono attività economiche, come la cessione
in locazione di infrastrutture, la fornitura di servizi
a imprese commerciali o l’esecuzione di contratti
di ricerca, ciò deve aver luogo alle normali
condizioni di mercato e il finanziamento pubblico
di siffatte attività economiche, in generale,
costituirà aiuto di Stato.
Weist
der
nicht
gewinnorientierte
Innovationsmittler jedoch nach, dass die für
bestimmte Leistungen erhaltene staatliche
Finanzierung zur Gänze an den Endempfänger
der Leistung weitergegeben wurde und der
Mittler daraus keinen Vorteil zieht, gilt Letzterer
nicht als Empfänger einer Beihilfe. Für die
Beihilfen zugunsten der Endempfänger gelten
die üblichen Beihilferegeln.
Tuttavia, se l’intermediario dell’innovazione
senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il
finanziamento statale che ha ricevuto per fornire
determinati servizi è stato integralmente
trasmesso al destinatario finale e che
all’intermediario non è stato concesso alcun
vantaggio, si può ritenere che quest’ultimo non
abbia beneficiato di aiuti di Stato. Per quanto
riguarda gli aiuti concessi ai destinatari finali, si
applicano le normali disposizioni relative agli aiuti
di Stato.
Art. 5
Art. 5
Förderungsformen
Forme di agevolazione
1. Folgende
vorgesehen:
Formen
der
Förderung
sind
1. Sono previste
agevolazione:
le
seguenti
forme
di
a) Kapitalbeitrag,
a) contributo in conto capitale;
b) zinsbegünstigtes Darlehen.
b) mutuo a tasso agevolato.
2. Wird ein Darlehen laut Absatz 1 Buchstabe b)
gewährt, so beträgt der angewandte Zinssatz
null. Dem Begünstigten wird die Auszahlung des
zustehenden
Bruttosubventionsäquivalents
garantiert,
das
die
in
diesen
Anwendungsrichtlinien
für
die
einzelnen
Vorhaben vorgesehene Beihilfeintensität nicht
überschreiten darf. Die Ermittlung der Beihilfe
erfolgt
in
Anwendung
des
EUReferenzzinssatzes für Italien zur Berechnung
von begünstigten Darlehen.
2. Nel caso in cui venga erogato un mutuo di cui
al comma 1, lettera b), il tasso d’interesse
applicato è pari a zero. Al beneficiario è garantita
la corresponsione dell’equivalente sovvenzione
lorda (ESL) spettante, che non può superare
l’intensità di agevolazione prevista dai presenti
criteri di attuazione per le singole iniziative. Il
calcolo dell’aiuto viene fatto sulla base del tasso
di riferimento europeo dell’Italia per il calcolo dei
mutui agevolati.
3. Das Darlehen wird durch den im Sinne von
Artikel 7 des Landesgesetzes vom 10.
Dezember 1992, Nr. 44, in geltender Fassung,
eingerichteten Rotationsfonds gewährt und kann
nach Zweckbindung der Beihilfe gegen
Hinterlegung angemessener Garantieleistungen
ausbezahlt werden. Die Laufzeit des Darlehens
darf höchstens 10 Jahre betragen, einschließlich
einer tilgungsfreien Zeit bis zu zwei Jahren.
3. Il mutuo è concesso attraverso il fondo di
rotazione istituito ai sensi dell’articolo 7 della
legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e
successive modifiche, e può essere liquidato
dopo l’impegno di spesa e dietro presentazione
di adeguate garanzie. La durata del mutuo non
può essere superiore a 10 anni, compreso un
periodo di preammortamento di un massimo di
due anni.
4. Zur Festsetzung der Referenzzinssätze wird
in Anwendung der Mitteilung der EU (2008/C
14/02 – Mitteilung der Kommission über die
Änderung der Methode zur Festsetzung der
Referenzund
Abzinsungssätze)
als
4. La determinazione dei tassi di riferimento
avviene in applicazione della comunicazione
della Commissione europea (2008/C 14/02)
relativa alla revisione del metodo di fissazione
dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che
6
9
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
168
Berechnungsgrundlage der EURIBOR für ein
Jahr herangezogen.
prevede di utilizzare come base di calcolo
l’EURIBOR di un anno.
5. Der Referenzzinssatz EURIBOR beruht auf
den Geldmarktzinsen für ein Jahr. Die
Berechnung der folgenden Margen erfolgt in
Abhängigkeit vom Rating des betreffenden
Unternehmens
und
den
vorhandenen
Sicherheiten.
5. Il tasso di riferimento EURIBOR è calcolato sui
tassi ad un anno del mercato monetario. I
margini seguenti vanno applicati a seconda del
rating delle imprese interessate e delle garanzie
offerte.
Darlehensmargen in Basispunkten:
Margini relativi ai prestiti, in punti base:
Besicherung
Ratingkategorie
Sehr gut
(AAA-A)
Gut
(BBB)
Zufriedenstellend
(BB)
Schwach
(B)
Schlecht / Finanzielle
Schwierigkeiten
Hoch
Normal
Gering
60
75
100
75
100
220
100
220
400
220
400
650
400
650
1000
Categoria di
rating
Ottimo
(AAA-A)
Buono
(BBB)
Soddisfacente
(BB)
Scarso
(B)
Negativo / Difficoltà
finanziarie
Costituzione di garanzie
Elevata
Normale
Bassa
60
75
100
75
100
220
100
220
400
220
400
650
400
650
1000
(CCC und darunter)
(CCC e inferiore)
Bei
Darlehensnehmern,
die
keine
Bonitätsgeschichte und kein auf einem
Bilanzansatz basierendes Rating haben, wie
bestimmte Projektgesellschaften oder Start-upUnternehmen,
wird
der
Basissatz
(in
Abhängigkeit
von
den
vorhandenen
Sicherheiten) um mindestens 400 Basispunkte
angehoben. Banken können zur Feststellung
des Ratings auf das eigene Ratingsystem
zurückgreifen.
Per i debitori che non hanno antecedenti in
materia di prestiti o un rating basato su un
approccio di bilancio, quali determinate società a
destinazione specifica o imprese start-up, il tasso
base viene maggiorato di almeno 400 punti base
(a seconda delle garanzie disponibili). Le banche
possono utilizzare il proprio sistema di calcolo
per stabilire il rating.
6. Die förderungsfähige Kostensumme ist auf
100 Euro abzurunden.
6. La spesa ammessa va arrotondata ai 100 Euro
inferiori.
Art. 6
Art. 6
Stundung der Darlehensrückzahlung
Sospensione del rimborso del mutuo
1. Auf begründeten Antrag kann bei Vorliegen
einer vom Kreditinstitut attestierten Solidität des
Unternehmens sowie eines momentanen
Liquiditätsengpasses
ausnahmsweise
die
Stundung der Rückzahlung von Kapitalraten
geförderter
Darlehen
im
Sinne
des
Landesgesetzes vom 10. Dezember 1992, Nr.
44, in geltender Fassung, genehmigt werden.
Dies hat eine entsprechende Verlängerung der
Laufzeit des Darlehens zur Folge. Die Stundung
kann maximal vier semestrale Raten betreffen.
1. Su richiesta motivata, supportata da una
attestazione di solidità dell’impresa rilasciata
dall’istituto di credito, e per far fronte a una
momentanea crisi di liquidità, può essere
concessa, in via eccezionale, la sospensione del
pagamento della quota capitale relativamente a
mutui agevolati concessi ai sensi della legge
provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e
successive
modifiche,
con
relativo
prolungamento proporzionale della durata del
mutuo. La sospensione può riguardare al
massimo quattro rate semestrali.
Die Beihilfe, die dem verspäteten Eingang des
Kapitalanteiles des Landes entspricht, wird im
Rahmen einer De-minimis-Förderung gewährt.
L’aiuto corrispondente al rientro posticipato della
quota di capitale della Provincia viene computato
7
10
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Voraussetzung für die Gewährung der Stundung
ist das positive Gutachten des Kreditinstituts, mit
dem der entsprechende Vertrag abgeschlossen
wurde.
169
quale aiuto in regime “de minimis”.
Requisito per la sospensione è il parere positivo
dell’istituto di credito con il quale è stato stipulato
il relativo contratto.
Die gegenständliche Maßnahme ist auf bereits
gewährte begünstigte Darlehen anwendbar.
La misura di cui al presente comma è applicabile
ai mutui agevolati già concessi.
Art. 7
Art. 7
Beihilfeintensität
Intensità dell’agevolazione
1. Die Beihilfeintensität ist für jede Art von
Tätigkeit in den Artikeln 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 und 18 festgelegt.
1. L’intensità di agevolazione per le singole
tipologie di attività è definita agli articoli 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Art. 8
Art. 8
Förderungsfähige Maßnahmen
Iniziative ammissibili ad agevolazione
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den
folgenden
Artikeln
gelten
nachstehende
Maßnahmen
für
die
Zwecke
dieser
Anwendungsrichtlinien als förderungsfähig:
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi
articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione
sono
da
considerarsi
ammissibili
ad
agevolazione le seguenti iniziative:
a)
Vorhaben
zur
Grundlagenforschung,
industriellen Forschung und experimentellen
Entwicklung; die Vorhaben können die
Validierung von gewerblichen Schutzrechten
einschließen,
a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale; i progetti
possono includere il riconoscimento di diritti di
proprietà industriale;
b) technische Durchführbarkeitsstudien zur
Vorbereitung der industriellen Forschung oder
experimentellen Entwicklung,
b) studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
c) gewerbliche Schutzrechte wie Patente und
Gebrauchsmuster,
c) diritti di proprietà industriale, quali per esempio
brevetti per invenzioni industriali e per modelli di
utilità;
d)
Vorhaben
zur
Implementierung
Managementsystemen
mit
national
international anerkannter Zertifizierung,
von
oder
d) progetti volti all’implementazione di sistemi di
management con certificazione riconosciuta a
livello nazionale od internazionale;
e)
Innovationsberatungsdienste
und
innovationsunterstützende Dienstleistungen,
e) consulenze in materia di innovazione e servizi
di supporto all’innovazione;
f) Prozess- und Betriebsinnovationen,
f) innovazioni di processo o dell’organizzazione;
g) Laureatsarbeiten zu spezifischen Themen
betreffend die Innovation, Forschung und
Entwicklung in Südtirol. Begünstigt sind
Laureatskandidatinnen und Laureatskandidaten
sowie
Hochschulabsolventinnen
und
Hochschulabsolventen. Die zulässige Prämie
beträgt 2.500 Euro und wird pauschal
ausbezahlt. Die Gesuche können innerhalb von
zwei Jahren nach Erlangung des Studientitels
eingereicht werden,
g) tesi di laurea su specifici temi inerenti
all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo in
provincia di Bolzano. A beneficiare di tali
agevolazioni sono persone laureande e laureate.
Il premio è pari a 2.500 Euro ed è erogato in
misura forfettaria. Le domande possono essere
presentate entro due anni dal conseguimento del
titolo di studio;
h)
Bildung
und
Kompetenzzentren,
h) realizzazione
competenza;
Erweiterung
von
e
sviluppo
di
centri
di
i) Beihilfen für die Ausleihung oder Einstellung
von hochqualifiziertem Personal,
i) agevolazioni per la messa a disposizione o
assunzione di personale altamente qualificato;
j) besondere Vorhaben.
j) progetti particolari.
2. Förderungsfähig sind die ab dem Tag der
Einreichung des Beihilfeantrags begonnenen
2. Sono ammissibili ad agevolazione le attività
avviate a partire dal giorno di presentazione della
8
11
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Tätigkeiten.
170
domanda di agevolazione.
II. ABSCHNITT
CAPO II
FÖRDERUNGSFÄHIGE AUSGABEN
SPESE AMMISSIBILI
Art. 9
Art. 9
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Progetti di ricerca e sviluppo
1. Folgende Kosten sind förderungsfähig:
1. Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti
costi:
a) Personalkosten (Forscher und Forscherinnen,
Techniker und Technikerinnen und sonstiges
Hilfspersonal,
sofern
sie
am
Forschungsvorhaben
mitwirken);
zu
den
Personalkosten gehören auch die Ausgaben für
die
Entschädigung
der
am
Projekt
mitarbeitenden Inhaber und Inhaberinnen und
Gesellschafter und Gesellschafterinnen des
Unternehmens.
Für
die
Ermittlung
der
förderungsfähigen
Ausgaben
gelten
die
nachstehenden Parameter:
a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici,
tecnici e tecniche e altro personale ausiliario
purché impiegati nel progetto di ricerca); fra le
spese di personale rientrano anche i costi relativi
ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie
dell’impresa che partecipano all’attuazione del
progetto di ricerca; per determinare le spese
ammesse si utilizzano i seguenti parametri:
1) für die Berechnung der Personalkosten sind
folgende fixe Tagessätze laut geltenden
internationalen
ISCO-Standards
für
die
Beschäftigten festgelegt: für Inhaber und
Inhaberinnen,
Gesellschafter
und
Gesellschafterinnen,
Führungskräfte
und
leitende Angestellte 450 Euro, für Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen mit Laureat oder Doktorat
300 Euro, für technische Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen mit Maturaabschluss und für
Fachkräfte
250
Euro
und
für
Verwaltungsangestellte sowie nicht qualifizierte
Arbeitskräfte 125 Euro; zur Ermittlung des
Stundensatzes wird der Tagessatz durch acht
dividiert; diese Tagesätze verstehen sich
einschließlich Steuern und Sozialabgaben zu
Lasten des Arbeitgebers. Die Zuteilung der
Projektmitarbeiter und Projektmitarbeiterinnen
zu den obgenannten Tätigkeitsbereichen hängt
von
der
von
den
Mitarbeitern
und
Mitarbeiterinnen im Unternehmen effektiv
ausgeübten Tätigkeit ab und nicht von der
jeweiligen beruflichen Qualifikation,
1) per il calcolo delle spese di personale sono
stabilite per gli occupati le seguenti tariffe fisse
giornaliere,
in
base
alla
classificazione
internazionale degli standard ISCO: per titolari,
soci e socie, dirigenti e quadri 450 Euro, per
collaboratori e collaboratrici con laurea o
dottorato 300 Euro, per collaboratori e
collaboratrici con diploma di maturità, tecnici e
tecniche 250 Euro e per collaboratori e
collaboratrici
amministrativi,
lavoratori
e
lavoratrici non qualificati 125 Euro; per la
determinazione del costo orario, la quota
giornaliera va divisa per otto e si intende inclusa
di oneri fiscali e sociali a carico del datore di
lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle
collaboratrici di progetto alle rispettive categorie
di attività sopra citate è subordinata all’effettiva
attività da essi svolta nell’impresa e non alla
rispettiva qualifica professionale;
2) pro Person sind 8 Arbeitsstunden am Tag und
1.700 im Jahr zugelassen; es sind nur volle
Stunden zulässig.
2) le ore lavorative ammesse per persona sono 8
al giorno e 1.700 all’anno; possono essere
ammesse soltanto ore intere.
b) Kosten für Auftragsforschung, für Beratungen
und
gleichartige
Dienstleistungen,
die
ausschließlich
der
Forschungsund
Entwicklungstätigkeit dienen. Inbegriffen sind die
marktüblichen Kosten für Forschung, technische
Kenntnisse sowie Patente und sonstige
gewerbliche Schutzrechte, die aus Fremdquellen
hinzuerworben werden oder für deren Nutzung
Lizenzen erworben werden, vorausgesetzt der
Erwerb
der
Rechte
geschieht
nach
handelsüblichen Regeln und ohne unerlaubte
Absprache,
b) costi di ricerca contrattuale, di consulenza e di
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca e sviluppo, compresi i costi
relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche
nonché brevetti e altri diritti di proprietà
industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di una
transazione effettuata alle normali condizioni di
mercato e che non comporti elementi di
collusione;
9
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c) Kosten für Maschinen, Anlagen, Instrumente
und Ausrüstung, sofern und solange diese für
das Forschungsvorhaben genutzt werden; als
beihilfefähig gilt nur die nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer
Buchführung
ermittelte
zivilrechtliche Abschreibung während der Dauer
des Forschungsvorhabens; auch Maschinen/Anlagenstundensätze können entsprechend
dem effektiven Zeitaufwand für das Projekt
alternativ
zu
den
Abschreibungskosten
berücksichtigt
werden,
sofern
diese
nachvollziehbar dokumentiert und angemessen
sind,
c) costi di macchinari, impianti, strumenti e
attrezzature purché utilizzati nel progetto di
ricerca e per la relativa durata di utilizzo; è
considerato
ammissibile
solo
il
costo
dell’ammortamento civilistico corrispondente al
periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del
progetto di ricerca, calcolato secondo i principi
della buona prassi contabile; possono essere
conteggiate anche le ore macchine/impianti in
relazione all’effettivo tempo di impiego attribuibile
al progetto, in alternativa ai costi di
ammortamento, se tali ore sono adeguatamente
documentate e congrue;
d) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern
und solange diese für das Forschungsvorhaben
genutzt werden; bei Gebäuden gilt nur die nach
den
Grundsätzen
ordnungsgemäßer
Buchführung
ermittelte
zivilrechtliche
Abschreibung während der Dauer des
Forschungsvorhabens als beihilfefähig,
d) costi dei fabbricati e dei terreni purché utilizzati
per il progetto di ricerca e per la relativa durata di
utilizzo. Per quanto riguarda i fabbricati, è
considerato
ammissibile
solo
il
costo
dell’ammortamento civilistico corrispondente alla
durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i
principi di buona prassi contabile;
e) als Pauschale zusätzliche allgemeine Kosten,
die unmittelbar durch das Forschungsvorhaben
entstehen, und zwar im Ausmaß von maximal 15
Prozent
der
als
zulässig
anerkannten
Personalkosten,
e) in modo forfettario, spese generali
supplementari derivanti direttamente dal progetto
di ricerca, fino ad un massimo del 15 per cento
del totale delle spese di personale riconosciute
ammissibili;
f) Kosten für Materialien, Lieferungen und
ähnliche Produkte, die unmittelbar durch die
Forschungstätigkeit entstehen.
f) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili all’attività di
ricerca.
2. Die Kosten laut Absatz 1 Buchstabe b)
werden höchstens bis zu einem Anteil von 70
Prozent der beihilfefähigen Gesamtkosten des
Vorhabens anerkannt. Liegen die zulässigen
internen Ausgaben unter 30 Prozent der
zulässigen Projektkosten, wird der Prozentsatz
der Förderung um 10 Prozentpunkte gekürzt.
Projekte, bei denen die internen Kosten unter 20
Prozent der zugelassenen Ausgabensumme
liegen, sind nicht zur Förderung zugelassen.
2. I costi di cui al comma 1, lettera b), sono
considerati ammissibili solo fino ad un massimo
del 70 per cento del totale dei costi ammissibili
per progetto. Se il totale dei costi interni è
inferiore al 30 per cento dei costi ammessi del
progetto, la percentuale di agevolazione viene
ridotta di 10 punti percentuali. I progetti che
presentano una percentuale di costi interni
inferiore al 20 per cento della spesa ammessa
non sono ammessi ad agevolazione.
3. Als interne Kosten sind jene anzusehen, die
sich auf Tätigkeiten des internen Personals
sowie auf Kosten für Materialien, Maschinen,
Anlagen, Instrumente und Ausrüstung, Gebäude
und Grundstücke beziehen, die direkt vom
antragstellenden
Unternehmen
verwendet
werden.
3. Per costi interni si intendono le spese relative
alle attività svolte dal personale interno, nonché i
costi dei materiali, macchinari, impianti, strumenti
ed attrezzature, fabbricati e terreni utilizzati
direttamente dall’azienda richiedente.
4. Alle beihilfefähigen Kosten werden einer
bestimmten Forschungs- und EntwicklungsKategorie zugeordnet.
4. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati
ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.
5. Bei Unternehmen oder Produktionseinheiten
mit bis zu zehn Beschäftigten darf die jährlich
förderungsfähige
Höchstausgabe
für
Forschungs- und Entwicklungsprojekte 300.000
Euro nicht überschreiten. Unternehmen mit mehr
als zehn Beschäftigten dürfen jährlich höchstens
30.000 Euro pro Beschäftigten beantragen.
5. Per le imprese o unità produttive locali fino a
dieci addetti la spesa annua massima ammessa
per progetti di ricerca e sviluppo è pari a 300.000
Euro. Per le imprese con più di dieci addetti la
spesa massima annua ammessa non può
comunque essere superiore a 30.000 Euro per
addetto.
6. Von der jährlichen Höchstgrenze laut Absatz
5 kann bei jenen Unternehmen abgesehen
6. Si può prescindere dai limiti di spesa massima
annua ammessa di cui al comma 5 in caso di
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werden, die hohe Investitionen für Forschung
und Entwicklung tätigen und die dafür
notwendigen wirtschaftlichen und technischen
Voraussetzungen besitzen.
imprese in possesso dei necessari requisiti
economici e tecnici che investono quote
significative di fatturato in ricerca e sviluppo.
7. Forschungs- und Entwicklungsleistungen des
antragstellenden
Unternehmens,
die
in
verbundenen oder kontrollierten Gesellschaften
oder in anderen Produktionseinheiten innerhalb
einer Gruppe durchgeführt werden, sind zum
Selbstkostenpreis zu verrechnen. Befinden sich
diese Subjekte außerhalb der Provinz Bozen,
sind höchstens 20 Prozent der zulässigen
Projektkosten zur Förderung zugelassen. Diese
Ausgaben
werden
als
Drittkosten
laut
obgenanntem Absatz 1 Buchstabe b) eingestuft.
7. Le prestazioni di ricerca e sviluppo
dell’impresa richiedente che vengono svolte
presso società collegate o controllate o in altre
unità produttive all’interno di un gruppo devono
essere rendicontate al costo di produzione; nel
caso in cui i soggetti siano situati al di fuori della
provincia di Bolzano, tali costi - per essere
ammessi a finanziamento - non possono
superare il 20 per cento dei costi di progetto
rendicontati. Questi costi sono conteggiati sotto
la voce di costo di cui al suddetto comma 1,
lettera b).
Artikel 10
Articolo 10
Nicht förderungsfähige Ausgaben
Spese non ammesse
1. Folgende Ausgaben sind nicht zur Förderung
zugelassen:
1. Non sono ammesse ad agevolazione le
seguenti spese:
a) Ausgaben für Reise, Unterkunft
Verpflegung des internen Personals,
und
a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale
interno;
b) Ausgaben für die Teilnahme an Tagungen,
Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen,
b) spese per la partecipazione a convegni,
congressi e manifestazioni simili;
c) Ausgaben für die Erlangung, die Validierung
oder den Erwerb von Patenten und anderen
gewerblichen Schutzrechten sowie von bereits
bestehendem Know-how betreffend Produkte
und
Fertigungsverfahren
innerhalb
von
verbundenen oder kontrollierten Unternehmen,
c) spese per la concessione, il riconoscimento o
l’acquisizione di brevetti e di altri diritti di
proprietà industriale nonché di know-how relativo
a prodotti e processi già presente all’interno di
imprese collegate o controllate;
d) Ausgaben betreffend die Mehrwertsteuer,
sofern sie vom Begünstigten abgezogen werden
kann, Registergebühren oder andere Steuern
sowie Ausgaben für Finanztransaktionen, wie
zum Beispiel Quoten-Abtretungen,
d) spese relative all’IVA (qualora sia detraibile da
parte del beneficiario), all’imposta di registro o ad
altre imposte, nonché spese per operazioni
finanziarie quali ad esempio la cessione di quote;
e) Ausgaben für jährliche Überwachungsaudits,
welche die Managementsysteme betreffen,
e) spese relative agli
sorveglianza
riguardanti
management;
f) Ausgaben für Werbung und Marketing,
f) spese per pubblicità e marketing;
g) Ausgaben für betriebliche Investitionen.
g) spese per investimenti aziendali.
audit annuali
i
sistemi
di
di
Art. 11
Art. 11
Beihilfeintensität für Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben
Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e
sviluppo
1. Die Bruttobeihilfeintensität für Forschungsund Entwicklungsprojekte laut Artikel 9, die im
Rahmen des Bewertungsverfahrens eingereicht
und genehmigt werden, wird auf der Grundlage
der förderungsfähigen Kosten des Vorhabens
berechnet und beträgt maximal:
1. L’intensità lorda di agevolazione per i progetti
di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 9,
presentati e approvati secondo la procedura
valutativa, è calcolata sulla base dei costi
ammissibili del progetto e non deve superare:
a) 100 Prozent bei der Grundlagenforschung,
a) il 100 per cento per la ricerca fondamentale;
b) 50 Prozent bei der industriellen Forschung,
b) il 50 per cento per la ricerca industriale;
c)
c) il 25 per cento per le attività di sviluppo
25
Prozent
bei
der
experimentellen
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Entwicklung.
sperimentale.
2. Die Beihilfeintensität laut Absatz 1
Buchstaben b) und c) kann in den
nachstehenden
Fällen
und
unter
den
angeführten Bedingungen erhöht werden:
2. L’intensità di agevolazione di cui al comma 1,
lettere b) e c), può essere aumentata nei casi e
nei limiti sotto descritti:
a) um 15 Prozent bei kleinen Unternehmen und
um
zehn
Prozentpunkte
bei
mittleren
Unternehmen.
a) del 15 per cento per le piccole imprese e di 10
punti percentuali per le medie imprese.
3. Bei Projekten, die im Rahmen des
Auswahlverfahrens durch Ausschreibung laut
Artikel 28 genehmigt werden, kann die
Beihilfeintensität laut Absatz 1 Buchstaben b)
und c) in den nachstehenden Fällen und unter
den angeführten Bedingungen erhöht werden:
3. Per i progetti approvati in base alla procedura
di selezione a bando descritta all’articolo 28,
l’intensità di agevolazione di cui al comma 1,
lettere b) e c), può essere aumentata nei casi e
nei limiti seguenti:
a) um 20 Prozent bei kleinen Unternehmen und
um
10
Prozentpunkte
bei
mittleren
Unternehmen,
a) del 20 per cento per le piccole imprese e di 10
punti percentuali per le medie imprese;
b) bis zu einer Obergrenze von 80 Prozent kann
eine Erhöhung um 15 Prozent vorgenommen
werden, sofern einer der folgenden Punkte
zutrifft:
b) fino ad un’intensità massima dell’80 per cento
può essere applicata una maggiorazione del 15
per cento. Ciò vale in uno dei seguenti casi:
1) das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit
zwischen wenigstens zwei eigenständigen
Unternehmen betrifft, kein Unternehmen allein
mehr als 70 Prozent der förderungsfähigen
Kosten des Kooperationsvorhabens bestreitet
und das Vorhaben die Zusammenarbeit mit
mindestens
einem
KMU
vorsieht
oder
grenzüberschreitend ist, das heißt, die
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in
mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten
durchgeführt werden,
1) nel caso in cui il progetto comporti la
collaborazione effettiva di almeno due imprese
indipendenti l’una dall’altra, nessuna impresa
sostenga da sola più del 70 per cento dei costi
ammissibili del progetto di collaborazione e il
progetto preveda la collaborazione di almeno una
PMI, oppure abbia carattere transfrontaliero,
ossia le attività di ricerca e sviluppo siano
effettuate in almeno due Stati membri diversi;
2) das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit
zwischen einem Unternehmen und einer
Forschungseinrichtung betrifft und folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
2) nel caso in cui il progetto comporti un’effettiva
collaborazione fra un’impresa e un organismo di
ricerca e sussistano le seguenti condizioni:
a. die Forschungseinrichtung trägt mindestens
10 Prozent der förderungsfähigen Kosten des
Vorhabens und
a. l’organismo di ricerca sostenga almeno il 10
per cento dei costi ammissibili del progetto e
b. die Forschungseinrichtung hat das Recht, die
Ergebnisse
der
Forschungsvorhaben
zu
veröffentlichen, sofern sie aus den von ihr
durchgeführten
Forschungstätigkeiten
hervorgegangen sind,
b. l’organismo di ricerca abbia il diritto di
pubblicare i risultati dei progetti di ricerca purché
derivanti da ricerche da esso svolte;
3) im Falle der industriellen Forschung die
Ergebnisse des Vorhabens auf technischen oder
wissenschaftlichen Tagungen verbreitet oder in
technischen und wissenschaftlichen Zeitschriften
veröffentlicht
oder
in
frei
zugängliche
Datenbanken eingegeben werden (wobei die
unbearbeiteten
Forschungsdaten
für
alle
einsehbar sind) oder durch gebührenfreie oder
Open-Source-Software verbreitet werden.
3) nel caso in cui, per la ricerca industriale, i
risultati del progetto siano ampiamente diffusi
attraverso convegni tecnici o scientifici oppure
siano pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o
inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i
dati della ricerca, non elaborati, possono essere
consultati da tutti) o divulgati tramite software
gratuito od open source.
4. Im Rahmen von Absatz 3 Buchstabe b) Ziffern
1) und 2) gilt der Werkvertrag mit einem
Subunternehmer
nicht
als
effektive
4. Ai fini del comma 3, lettera b), punti 1) e 2), il
subappalto non è considerato come una
collaborazione effettiva. La cooperazione deve
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Zusammenarbeit. Der Kooperation muss ein
Kooperationsvertrag oder die Gründung einer
juristischen Person zu Grunde liegen. Im Falle
der
Zusammenarbeit
zwischen
einem
Unternehmen und einer Forschungseinrichtung
gelten die in diesen Anwendungsrichtlinien
festgelegten
Beihilfehöchstintensitäten
und
Erhöhungen nicht für die Forschungseinrichtung.
basarsi su un contratto di cooperazione o sulla
costituzione di un apposito soggetto giuridico. In
caso di collaborazione tra un’impresa e un
organismo di ricerca, le intensità massime di
agevolazione e le maggiorazioni previste dai
presenti criteri di attuazione non si applicano
all’organismo di ricerca.
5. Umfasst das Vorhaben verschiedene
Forschungs- und Entwicklungsphasen, wird die
erlaubte Beihilfeintensität auf der Grundlage des
gewichteten Durchschnitts der entsprechenden
erlaubten Beihilfeintensitäten festgelegt, die auf
der
Grundlage
der
bestrittenen
förderungsfähigen Kosten berechnet werden.
5. Qualora il progetto comprenda diverse fasi di
ricerca e sviluppo, l’intensità consentita
dell’agevolazione è stabilita sulla base della
media ponderata delle rispettive intensità di
agevolazione consentite, calcolate sulla base dei
costi ammissibili sostenuti.
6. Bei Kooperationsvorhaben, die nicht die
Gründung einer juristischen Person vorsehen,
wird die Beihilfeintensität für jeden einzelnen
Begünstigten festgelegt.
6. Nel caso di un progetto di cooperazione che
non preveda la creazione di una nuova persona
giuridica, l’intensità di agevolazione sarà stabilita
per ciascun beneficiario.
7. Der Bruttogesamtbetrag der je Unternehmen
und Vorhaben ausgezahlten Beihilfe darf
folgende Beträge nicht überschreiten:
7. L’importo totale lordo dell’agevolazione
erogata per ogni impresa e per ogni progetto non
può essere superiore ai seguenti importi:
a) 20 Millionen Euro für Vorhaben, die
vorwiegend die Grundlagenforschung betreffen,
a) 20 milioni di Euro nel caso di progetti
prevalentemente di ricerca fondamentale;
b) 10 Millionen Euro je Unternehmen und
Vorhaben im Falle von Vorhaben, die
vorwiegend die industrielle Forschung betreffen,
b) 10 milioni di Euro per impresa e per progetto
nel caso di progetti prevalentemente di ricerca
industriale;
c) 7,5 Millionen
Vorhaben.
c) 7,5 milioni di Euro per tutti gli altri progetti.
Euro
für
alle
sonstigen
Art. 12
Art. 12
Technische Durchführbarkeitsstudien
Studi di fattibilità tecnica
1. Förderungsfähig sind die Kosten für
technische
Durchführbarkeitsstudien
zur
Vorbereitung der industriellen Forschung oder
experimentellen Entwicklung, die von einzelnen
Unternehmen verwirklicht werden.
1. Sono ammessi ad agevolazione i costi degli
studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di
ricerca industriale o di sviluppo sperimentale
realizzati da singole imprese.
2. Die auf der Grundlage der zugelassenen
Studienkosten berechnete Bruttointensität der
Beihilfen
für
die
technischen
Durchführbarkeitsstudien laut Absatz 1 beträgt
maximal:
2. Le agevolazioni per gli studi di fattibilità tecnica
di cui al comma 1 possono raggiungere
un’intensità lorda massima, calcolata sulla base
dei costi degli studi, pari a:
a) bei KMU 50 Prozent für Studien zur
Vorbereitung der industriellen Forschung und
zur
Vorbereitung
der
experimentellen
Entwicklung,
a) per PMI il 50 per cento per gli studi preliminari
ad attività di ricerca industriale e ad attività di
sviluppo sperimentale;
b) bei Großunternehmen 40 Prozent für Studien
zur Vorbereitung der industriellen Forschung
und zur Vorbereitung der experimentellen
Entwicklung.
b) per le grandi imprese il 40 per cento per gli
studi preliminari ad attività di ricerca industriale e
ad attività di sviluppo sperimentale.
3. Die beihilfefähigen Kosten beinhalten sowohl
interne als auch externe Kosten. Bei den
internen Kosten sind jene betreffend Inhaber
und Inhaberinnen sowie Gesellschafter und
Gesellschafterinnen des Unternehmens nicht
3. I costi ammissibili comprendono sia i costi
interni che quelli esterni. Fra i costi interni sono
esclusi i costi relativi ai e alle titolari nonché ai
soci e alle socie dell’impresa.
13
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zulässig.
4. Als Pauschale sind zusätzliche allgemeine
Kosten, die unmittelbar durch das Vorhaben
entstehen, im Ausmaß von maximal 15 Prozent
der anerkannten Personalkosten zulässig.
4. In modo forfettario sono riconosciute
ammissibili le spese generali supplementari
derivanti direttamente dal progetto, fino ad un
massimo del 15 per cento del totale delle spese
di personale.
5. Die jährlich zur Förderung zugelassenen
Kosten
dürfen
folgende
Beträge
nicht
überschreiten:
5. I costi ammissibili su base annuale non
possono superare i seguenti importi:
a) für Klein- und Mittelunternehmen 60.000
Euro,
a) per piccole e medie imprese 60.000 Euro;
b) für Großunternehmen 100.000 Euro.
b) per grandi imprese 100.000 Euro.
6. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach
Vorlage der erstellten Studie.
6. La liquidazione avviene dietro presentazione
dello studio effettuato.
Art. 13
Art. 13
Gewerbliche Schutzrechte
Diritti di proprietà industriale
1. Folgende mit der Erteilung von Patenten und
anderen gewerblichen Schutzrechten an KMU
sowie
mit
deren
Validierung
zusammenhängende
Kosten
sind
förderungsfähig:
1. I costi relativi alla concessione e al
riconoscimento di brevetti e di altri diritti di
proprietà industriale alle PMI sono ammissibili ad
agevolazione limitatamente:
a) Kosten, die vor der Erteilung des Rechts in
der
ersten
Rechtsordnung
anfallen,
einschließlich der Kosten für die Vorbereitung,
Einreichung
und
Behandlung
des
Anmeldeantrags
sowie
für
die
Antragserneuerung vor der Erteilung des
Rechts,
a) ai costi anteriori alla concessione del diritto
nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per
la preparazione, presentazione e trattazione della
domanda, nonché i costi per il rinnovo della
domanda prima della concessione del diritto;
b) Übersetzungskosten und sonstige Kosten für
die Erteilung oder Validierung des Rechts in
anderen Rechtsordnungen,
b) ai costi di traduzione e altri costi sostenuti al
fine di ottenere la concessione o il
riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
c) Kosten für die Verteidigung der Gültigkeit des
Rechts bei der amtlichen Antragsprüfung sowie
für mögliche Widerspruchsverfahren, selbst
wenn diese nach der Erteilung des Rechts
anfallen.
c) ai costi sostenuti per difendere la validità del
diritto in sede di trattazione ufficiale della
domanda e nel corso di eventuali procedimenti di
opposizione, anche se detti costi siano sostenuti
dopo la concessione del diritto.
2. Die Bruttobeihilfeintensität beträgt 40 Prozent
für die Kleinunternehmen und 35 Prozent für die
mittleren Unternehmen.
2. L’intensità lorda di agevolazione è pari al 40
per cento per le piccole imprese e al 35 per cento
per le medie imprese.
3. Die Kosten für die Eintragung von Marken
sind nicht förderungsfähig.
3. I costi relativi alla registrazione di marchi non
sono ammissibili ad agevolazione.
Art. 14
Art. 14
Managementsysteme mit national oder
international anerkannter Zertifizierung
Sistemi di management con certificazione
riconosciuta a livello nazionale o internazionale
1. Zur Förderung zugelassen ist die Einführung
von Managementsystemen mit national oder
international
anerkannter
Zertifizierung.
Voraussetzung für den Erhalt der Beihilfe ist die
erfolgte Zertifizierung. Weiters sind auch die
Produkt- und Dienstleistungszertifizierung zur
Förderung zugelassen.
1. È ammessa ad agevolazione l’introduzione di
sistemi di management con certificazione
riconosciuta a livello nazionale od internazionale.
Sono ammesse inoltre ad agevolazione anche le
certificazioni di prodotto e di servizio.
2. Für die Einführung der Managementsysteme
laut Absatz 1 ist der Einsatz einer
2. Per l’implementazione dei sistemi di
management ai sensi del comma 1 è ammesso
14
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betriebsinternen
Person
zur
Förderung
zugelassen. Die internen Personalkosten
können
mit
Eigenbescheinigung
des
Unternehmens
bestätigt
werden.
Die
Berechnung der Personalkosten erfolgt gemäß
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a).
l’impiego di una persona interna. Questa spesa
può
essere
documentata
con
un’autocertificazione dell’impresa. Il calcolo delle
spese di personale interno avviene ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Die im Rahmen des Projekts anfallenden
internen Personalkosten können maximal im
Ausmaß der externen Kosten zugelassen
werden.
3. Le spese di personale interno possono essere
ammesse fino ad un importo massimo pari
all’importo relativo alle spese esterne.
4. Die beihilfefähigen Ausgaben für die
Einführung oder die Verbesserung von
Managementsystemen dürfen für KMU 70.000
Euro und für Großunternehmen 100.000 Euro
nicht überschreiten; der entsprechende Beitrag
wird unter Anwendung der De-minimis-Regelung
gewährt.
4. Le spese ammissibili per progetti volti
all’introduzione o al miglioramento di sistemi di
management non possono superare 70.000 Euro
per le PMI e 100.000 Euro per le grandi imprese;
il relativo contributo è concesso in regime “de
minimis”.
5. Die vorgesehene Beihilfeintensität kann für
Großunternehmen bis zu 15 Prozent, für
Mittelunternehmen bis zu 25 Prozent und für
Kleinunternehmen bis zu 35 Prozent der
förderungsfähigen Ausgaben erreichen.
5. L’intensità di agevolazione prevista per le
grandi imprese può arrivare fino al 15 per cento,
per le medie imprese fino al 25 per cento e per le
piccole imprese fino al 35 per cento della spesa
ammessa.
6. Die Ausgaben für die Erneuerung der
Zertifizierung sind nicht zulässig.
6. Le spese relative al rinnovo della certificazione
non sono ammesse.
7. Zusätzliche allgemeine Kosten sind nicht zur
Förderung zugelassen.
7. Le spese generali supplementari non sono
ammissibili.
Art. 15
Art. 15
Innovationsberatungsdienste und
innovationsunterstützende Dienstleistungen
Servizi di consulenza in materia di innovazione e
servizi di supporto all’innovazione
1. Bei den Begünstigten laut gegenständlichem
Artikel muss es sich um KMU handeln.
1. Beneficiari dell’agevolazione di cui al presente
articolo sono le PMI.
2.
Für
die
Inanspruchnahme
von
Innovationsberatungsdiensten sind die Kosten
betreffend Folgendes förderungsfähig:
2. Per usufruire di servizi di consulenza nel
settore dell’innovazione sono ammissibili i costi
relativi a:
a) Beratung im Zusammenhang mit der
Einführung
oder
der
Optimierung
des
Innovationsprozesses,
a) consulenze finalizzate all’introduzione od
ottimizzazione del processo d’innovazione;
b) Analysen zum Innovationspotenzial des
Unternehmens
(Prozesse,
Produkte
und
Technologien),
b) analisi relative al potenziale di innovazione
dell’impresa (processi, prodotti e tecnologie);
c)
Konzepte
für
Innovationsmanagement,
c) progetti di management dell’innovazione;
technisches
d)
technische
Unterstützung
Technologietransferdienste,
und
d) assistenza tecnologica
trasferimento di tecnologie;
e
servizi
di
e) Beratungen im Zusammenhang mit dem
Erwerb und dem Schutz der Rechte des
geistigen
Eigentums
und
mit
Lizenzvereinbarungen,
e) consulenze in materia di acquisizione,
protezione dei diritti di proprietà intellettuale e in
materia di accordi di licenza;
3.
Für
die
Inanspruchnahme
von
innovationsunterstützenden
Dienstleistungen
sind
die
Kosten
betreffend
Folgendes
förderungsfähig:
3. Per usufruire di servizi di supporto
all’innovazione sono ammissibili i costi relativi a:
a) Marktforschung, welche auf die Einführung
a) ricerche di mercato volte all’introduzione di
15
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von neuen Produkten oder Dienstleistungen
ausgerichtet ist,
nuovi prodotti o servizi;
b) Nutzung von Laboratorien,
Zertifizierung für neue Produkte.
und
b) utilizzo di laboratori, test e certificazione di
nuovi prodotti.
4. Die Beihilfehöchstintensität darf 75 Prozent
der
förderungsfähigen
Kosten
nicht
überschreiten; auf jeden Fall dürfen die Beihilfen
für die Kosten dieser Dienste für jeden
Begünstigten nicht mehr als 30.000 Euro im Jahr
ausmachen.
4. L’intensità massima dell’agevolazione non può
superare il 75 per cento dei costi ammissibili; in
ogni caso le agevolazioni per tali servizi non
possono superare, per beneficiario, l’importo di
30.000 Euro all’anno.
5.
Die
zulässigen
Kosten
für
Innovationsberatungsdienste
und
innovationsunterstützende
Dienstleistungen
müssen auf der Grundlage der effektiv
geleisteten Tage dokumentiert werden.
5. I costi ammissibili devono essere documentati
sulla base delle giornate lavorative effettivamente
svolte per il servizio di consulenza o di supporto
all’innovazione.
Art. 16
Art. 16
Prozess- oder Betriebsinnovation
Innovazione di processo o dell’organizzazione
1. Im Zusammenhang mit Tätigkeiten betreffend
die
Einführung
von
Prozessoder
Betriebsinnovationen sind folgende Kosten
förderungsfähig:
1. Per attività concernenti l’introduzione di
innovazioni dei processi e dell’organizzazione
sono ammissibili i seguenti costi:
a) Personalkosten (Forscher/Forscherinnen,
Techniker/Technikerinnen
und
sonstiges
Hilfspersonal,
sofern
sie
am
Innovationsvorhaben mitwirken),
a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici,
tecnici, tecniche e altro personale ausiliario
purché impiegati nel progetto di innovazione);
b) Kosten für Maschinen, Anlagen, Instrumente
und Ausrüstung, sofern und solange diese für
das Forschungsvorhaben genutzt werden; als
beihilfefähig gilt nur die nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer
Buchführung
ermittelte
zivilrechtliche Abschreibung während der Dauer
des Forschungsvorhabens; auch Maschinen/Anlagenstundensätze können entsprechend
dem effektiven Zeitaufwand für das Projekt
alternativ
zu
den
Abschreibungskosten
berücksichtigt
werden,
sofern
sie
nachvollziehbar dokumentiert und angemessen
sind; im Falle der organisatorischen Innovation
umfassen die Kosten für Instrumente und
Ausrüstungen ausschließlich jene für die
Innovations- und Kommunikationstechnologien
(in der Folge IKT genannt),
b) costi di macchinari, impianti, strumenti e
attrezzature purché utilizzati nel progetto di
ricerca e per la relativa durata di utilizzo; è
considerato
ammissibile
solo
il
costo
dell’ammortamento civilistico corrispondente alla
durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i
principi della buona prassi contabile; possono
essere
conteggiate
anche
le
ore
macchine/impianti in relazione all’effettivo tempo
di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai
costi di ammortamento, se tali ore sono
adeguatamente documentate e congrue; in caso
di innovazione dell’organizzazione, i costi degli
strumenti
e
delle
attrezzature
coprono
esclusivamente i costi degli strumenti e delle
attrezzature per le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (di seguito TIC);
c) Kosten für Auftragsforschung, technisches
Wissen und von Dritten zu Marktpreisen
erworbene oder in Lizenz erhaltene Patente
sowie andere gewerbliche Schutzrechte im
Rahmen einer zu üblichen Marktbedingungen
und
ohne
rechtswidrige
Absprachen
durchgeführten Transaktion sowie Kosten für
Beratung und gleichwertige Dienstleistungen,
die ausschließlich der Innovationstätigkeit
dienen,
c) costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti o altri diritti di
proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza
da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito
di una transazione effettuata alle normali
condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione; costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di innovazione;
d) als Pauschale zusätzliche allgemeine Kosten,
die unmittelbar durch das Forschungsvorhaben
entstehen, und zwar im Ausmaß von maximal 15
Prozent
der
als
zulässig
anerkannten
d) in modo forfettario, spese generali
supplementari derivanti direttamente dal progetto
di ricerca, fino ad un massimo del 15 per cento
del totale delle spese di personale riconosciute
Tests
16
19
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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Personalkosten,
ammissibili;
e) Kosten für Materialien, Lieferungen und
ähnliche Produkte, die unmittelbar durch das
Vorhaben entstehen.
e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili all’iniziativa.
2. Die Beihilfehöchstintensität für Vorhaben zur
Einführung
von
Prozessoder
Betriebsinnovationen, die von Unternehmen
realisiert werden, beträgt:
2. L’intensità massima dell’agevolazione per
progetti inerenti all’introduzione di innovazioni di
processo o dell’organizzazione realizzati da
imprese è pari a:
a) 35 Prozent der förderungsfähigen Kosten für
kleine Unternehmen,
a) il 35 per cento del costo ammesso per le
piccole imprese;
b) 25 Prozent der förderungsfähigen Kosten für
mittlere Unternehmen.
b) il 25 per cento del costo ammesso per le
medie imprese.
3. Nicht förderungsfähig sind routinemäßige
oder in regelmäßigen Abständen erfolgende
Änderungen an Produkten, Produktlinien,
Herstellungsverfahren,
bestehenden
Dienstleistungen und sonstigen laufenden
Vorgängen, selbst wenn diese Änderungen zu
Verbesserungen führen.
3. Sono escluse dall’agevolazione le modifiche
ordinarie o le modifiche periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni
in corso, anche quando tali modifiche
rappresentano miglioramenti.
4.
Damit
ein
Innovationsvorhaben
als
förderungsfähig angesehen werden kann,
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
4. Affinché il progetto di innovazione possa
essere considerato ammissibile ad agevolazione
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) die Betriebsinnovation ist an die Verwendung
und Nutzung von IKT zur Änderung der
Betriebsorganisation geknüpft,
a) l’innovazione dell’organizzazione deve essere
legata all’uso e allo sfruttamento delle TIC con
l’obiettivo di cambiare l’organizzazione;
b) die Innovation weist die Form eines Projekts
auf, das von einem benannten und qualifizierten
Projektleiter bzw. von einer benannten und
qualifizierten Projektleiterin geleitet wird, und die
Projektkosten sind ausgewiesen,
b) l’innovazione deve assumere la forma di un
progetto diretto da un capo progetto identificato e
qualificato e devono essere determinati i relativi
costi;
c) das Projekt führt, im Falle eines Erfolgs zur
Entwicklung
einer
Norm,
eines
Geschäftsmodells, -verfahrens oder -konzepts
das systematisch wiederholt und gegebenenfalls
zertifiziert und patentiert werden kann,
c) il progetto deve portare, in caso di successo,
all’elaborazione di una norma, di un modello, di
una metodologia o di un’idea commerciale che si
possa riprodurre in maniera sistematica e, ove
possibile, omologare e depositare;
d) die geplante Prozess- oder Betriebsinnovation
führt, gemessen am Stand der Technik im
betreffenden Wirtschaftszweig, eine Neuheit ein
oder bewirkt eine wesentliche Verbesserung;
dem Projekt muss eine genaue Beschreibung
der Innovation beigefügt werden, die mit den von
den
anderen
Unternehmen
desselben
Wirtschaftszweiges angewandten Prozess- oder
betrieblichen Techniken verglichen wird,
d) l’innovazione progettata dei processi o
dell’organizzazione introduce una novità o un
sensibile miglioramento rispetto allo stato
dell’arte del settore interessato; al progetto deve
essere allegata una descrizione dettagliata
dell’innovazione, che va messa a confronto con
le
altre
tecniche
dei
processi
o
dell’organizzazione utilizzate dalle altre imprese
dello stesso settore;
e) das Projekt trägt ein eindeutiges Maß an
Risiko in sich; dieses Risiko wird beispielsweise
anhand der Projektkosten, bezogen auf den
Unternehmensumsatz, der für die Entwicklung
der Prozessinnovation erforderlichen Zeit, der
von der Prozessinnovation erwarteten Gewinne,
gemessen an den Projektkosten, und der
Wahrscheinlichkeit
eines
Misserfolgs
nachgewiesen.
e) il progetto comporta un grado di rischio
evidente; tale rischio deve essere documentato,
ad esempio sulla base dei costi del progetto
rispetto al fatturato dell’impresa, del tempo
necessario per sviluppare il nuovo processo,
degli utili previsti dall’innovazione del processo
rispetto ai costi del progetto, delle probabilità di
insuccesso.
5. Die Beihilfe beträgt höchstens 500.000 Euro
je Projekt.
5. L’agevolazione non può superare l’importo di
500.000 Euro per progetto.
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6. Unter Anwendung der „de minimis“-Regelung
sind Prozess- und Betriebsinnovationsprojekte
zulässig, die mindestens drei der in Absatz 4
genannten Voraussetzungen erfüllen. Die
jährlichen Beihilfen dürfen nicht mehr als 30.000
Euro für Kleinunternehmen und 50.000 Euro für
Mittelunternehmen betragen.
6. Sono ammessi a finanziamento in regime “de
minimis” i progetti di innovazione di processo o
dell’organizzazione che soddisfino almeno tre
delle condizioni elencate al comma 4.
L’agevolazione annua concessa non può
superare 30.000 Euro per le piccole imprese e
50.000 Euro per le medie imprese.
7. Für die Maßnahmen laut diesem Artikel kann
das
Amt
das
Verfahren
der
offenen
Ausschreibung in Abweichung von Artikel 28, 29
und 30 anwenden; die Ausschreibung legt die
Zulassungsbedingungen,
die
Abrechnungsmodalitäten
und
die
Kontrollmechanismen sowie den bereitgestellten
Finanzierungsbetrag fest. Der Ablauf der
Ausschreibung erfolgt nach Ausschöpfung der
bereitgestellten Finanzmittel.
7. Per le iniziative di cui al presente articolo
l’Ufficio può utilizzare la procedura di bando
aperto in deroga a quanto previsto negli articoli
28, 29 e 30; il bando aperto stabilisce le
condizioni di ammissibilità, di rendicontazione e
di verifica successiva nonché l’entità del
finanziamento messo a disposizione; la
scadenza per l’ammissibilità delle domande è
determinata dall’esaurimento dei fondi stanziati.
Art. 17
Art. 17
Bildung und Erweiterung von Kompetenzzentren
Creazione e sviluppo di centri di competenza
1.
Investitionsbeihilfen
für die
Bildung,
Erweiterung
und
Belebung
von
Kompetenzzentren dürfen ausschließlich der
juristischen Person gewährt werden, die das
jeweilige Zentrum betreibt. Ihr obliegt es, das
Kompetenzzentrum zu aktivieren sowie die
Nutzung der entsprechenden Räumlichkeiten
und Anlagen und den Zugang zu diesen zu
verwalten. Der Zugang muss unbeschränkt
gewährt werden und die Gebühren, die für die
Nutzung der Anlagen und die Teilnahme an den
Tätigkeiten des Zentrums bezahlt werden,
müssen den Kosten entsprechen.
1. Per le spese di investimento relative alla
creazione, all’ampliamento e all’animazione di
centri di competenza possono essere concesse
agevolazioni esclusivamente alla persona
giuridica che ne assume la gestione. Essa è
incaricata di attivare il centro di competenza
nonché di gestire l’utilizzo e l’accesso ai locali e
agli impianti. Tale accesso non deve essere
limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli
impianti e per la partecipazione alle attività del
centro devono riflettere i relativi costi.
2.
Förderungsfähig
Investitionskosten:
sind
folgende
2. Sono ammissibili ad agevolazione i costi per i
seguenti investimenti:
a)
Erwerb
oder
Ausbildungseinrichtungen
Forschungszentren,
Errichtung
von
und
a) acquisto o costruzione di locali destinati alla
formazione e al centro di ricerca;
b)
Errichtung
von
frei
zugänglichen
Forschungsinfrastrukturen wie Laboratorien und
Prüfanlagen,
b) realizzazione di infrastrutture di ricerca ad
accesso aperto, quali laboratori e impianti di
prova;
c) Errichtung breitbandiger Netzinfrastrukturen.
c) realizzazione di infrastrutture di rete a banda
larga.
3. Die Investitionskosten laut Absatz 2 umfassen
die Kosten für Investitionen in Grundstücke,
Gebäude, Maschinen und Anlagen. Die auf der
Grundlage der förderungsfähigen Kosten
errechnete Beihilfehöchstintensität beträgt:
3. Le spese di investimento di cui al comma 2
comprendono i costi relativi agli investimenti in
terreni, fabbricati, macchinari e impianti;
l’intensità massima di agevolazione calcolata
sulla spesa ammissibile è pari al:
a) 15 Prozent bei großen Unternehmen,
a) 15 per cento per le grandi imprese;
b) 25 Prozent bei mittleren Unternehmen,
b) 25 per cento per le medie imprese;
c) 35 Prozent bei kleinen Unternehmen.
c) 35 per cento per le piccole imprese.
4. Die Beihilfen für die Betriebskosten zur
Belebung der Kompetenzzentren können
zugunsten von juridischen Personen gewährt
werden, welche die Führung derselben
übernehmen. Die Beihilfe ist auf einen Zeitraum
4. Per le spese di funzionamento relative
all’animazione dei centri di competenza possono
essere concesse agevolazioni alla persona
giuridica che ne assume la gestione. Tali
agevolazioni possono essere concesse per una
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von höchstens fünf Jahren befristet. Ist die
Beihilfe degressiv gestaffelt, kann die Intensität
im ersten Jahr 100 Prozent betragen, muss
jedoch linear bis Ende des fünften Jahres auf
Null
zurückgehen.
Bei
nicht
degressiv
gestaffelten Beihilfen darf die Intensität 50
Prozent der förderungsfähigen Kosten nicht
überschreiten.
durata
massima
di
cinque
anni.
Se
l’agevolazione è decrescente, l’intensità può
ammontare al 100 per cento il primo anno e
diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del
quinto anno. Nel caso di agevolazioni non
decrescenti l’intensità non deve superare il 50
per cento dei costi ammissibili.
5.
Als
Betriebskosten
laut
Absatz
4
förderungsfähig sind die Personal- und
Verwaltungskosten, die von der juristischen
Person
bestritten
werden,
die
das
Kompetenzzentrum aufbaut oder erweitert,
sofern sie sich auf folgende Tätigkeiten und auf
einen
Zeitraum
von
höchstens
fünf
Tätigkeitsjahren beziehen:
5. Sono ammissibili, per le spese di
funzionamento di cui al comma 4, i costi di
personale e le spese amministrative sostenute
dalla persona giuridica che crea o espande il
centro di competenza inerenti alle seguenti
attività e per un periodo massimo di 5 anni di
attività:
a) Werbung, um neue Unternehmen für das
Kompetenzzentrum zu gewinnen,
a) marketing per attirare nuove imprese nel
centro di competenza;
b) Verwaltung der frei zugänglichen Anlagen des
Kompetenzzentrums,
b) gestione degli impianti ad accesso aperto del
centro di competenza;
c) Organisation von Bildungsmaßnahmen,
Seminaren und Konferenzen zur Erleichterung
der Wissensvermittlung und Vernetzung der
Mitglieder des Kompetenzzentrums.
c) organizzazione di programmi di formazione,
seminari e conferenze per facilitare la
condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete
tra i membri del centro di competenza.
6. Die Beihilfen für Kompetenzzentren dürfen
ausschließlich
auf
der
Grundlage
des
Auswahlverfahrens durch Ausschreibung laut
Artikel 28 vergeben werden. Die Ausschreibung
legt
die
Zulassungsbedingungen,
die
Abrechnungsmodalitäten,
die
Kontrollmechanismen sowie den bereitgestellten
Finanzierungsbetrag fest.
6. Le agevolazioni ai centri di competenza
possono essere assegnate esclusivamente sulla
base della procedura di selezione a bando
descritta all’articolo 28. Il bando stabilisce le
condizioni di ammissibilità, di rendicontazione e
di verifica successiva nonché l’entità del
finanziamento messo a disposizione.
7. Die Beihilfe beträgt höchstens 3.000.000 Euro
innerhalb eines Fünfjahreszeitraums.
7. L’agevolazione non può superare l’importo di
3.000.000 Euro in 5 anni.
Art. 18
Art. 18
Beihilfen für die Ausleihung oder Einstellung von
hochqualifiziertem Personal
Agevolazioni per la messa a disposizione o
assunzione di personale altamente qualificato
1. Als hochqualifiziertes Personal gelten
Forscher und Forscherinnen, Ingenieure und
Ingenieurinnen,
Projektanten
und
Projektantinnen, Designer und Designerinnen
sowie
Marketingexperten
und
Marketingexpertinnen mit Universitätsdiplom und
wenigstens
fünfjähriger
einschlägiger
Berufserfahrung. Die Doktoratsausbildung gilt
als Berufserfahrung.
1. Per personale altamente qualificato si
intendono ricercatori e ricercatrici, ingegneri e
ingegnere, progettisti e progettiste, designer
nonché esperti ed esperte di marketing, in
possesso di un diploma universitario e con
un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel
settore. La formazione per il dottorato vale come
esperienza professionale.
2. KMU, die von einer Forschungseinrichtung
oder einem Großunternehmen hochqualifiziertes
Personal ausleihen, können Beihilfen in
Anspruch nehmen Das betreffende Personal
darf kein anderes Personal ersetzen. Es ist in
dem begünstigten Unternehmen in einer neu
geschaffenen Funktion zu beschäftigen und
muss zuvor zumindest zwei Jahre in der
Forschungseinrichtung
oder
im
Großunternehmen, die bzw. das das Personal
2. Possono fruire delle agevolazioni le PMI che
impiegano personale altamente qualificato
messo a disposizione da un ente di ricerca o da
una grande impresa. Il personale distaccato
presso la PMI non deve sostituire altro
personale, ma essere assegnato ad una nuova
funzione,
creata
nell’ambito
dell’impresa
beneficiaria; inoltre deve aver lavorato almeno
due anni presso l’organismo di ricerca o la
grande impresa che lo mette a disposizione. Il
19
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abordnet, beschäftigt gewesen sein. Das
Personal muss sich innerhalb des Beihilfe
beantragenden
KMU
mit
Forschung,
Entwicklung und Innovation beschäftigen.
personale distaccato deve occuparsi di ricerca,
sviluppo ed innovazione all’interno della PMI che
richiede l’agevolazione.
3. Förderungsfähig sind die gesamten Kosten für
das Ausleihen und die Beschäftigung von
hochqualifiziertem Personal laut Absatz 1
einschließlich der Kosten für das Einschalten
einer Arbeitsvermittlungsagentur sowie der
Reisekosten für einen Pauschalbetrag von 800
Euro pro Monat und Person.
3. I costi ammissibili ad agevolazione
comprendono tutte le spese di personale relative
al distacco e all’impiego del personale altamente
qualificato di cui al comma 1, comprese le spese
per l’agenzia di intermediazione e un rimborso
forfettario per le spese di viaggio pari ad 800
Euro mensili a persona.
4. In Abweichung zu Absatz 2 können KMU,
unter Anwendung der De-minimis-Regelung,
hochqualifiziertes Personal laut Absatz 1 sowie
sonstige
technisch-wissenschaftliche
Hochschulabsolventinnen
und
Hochschulabsolventen
mit
wenigstens
fünfjähriger
einschlägiger
Berufserfahrung
ausleihen oder mit befristeten oder unbefristeten
Arbeitsverträgen einstellen. Unter Anwendung
der De-minimis-Regelung sind zusätzlich zu den
im Absatz 3 angeführten Kosten auch jene für
die Unterkunft des genannten Personals im
Ausmaß von höchstens 700 Euro pro Monat und
Person förderungsfähig.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, in
applicazione del regime “de minimis” le PMI
possono mettere a disposizione o assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato o a
tempo indeterminato personale altamente
qualificato di cui al comma 1, nonché altri laureati
e laureate in discipline tecnico-scientifiche con
un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel
settore. In applicazione del regime “de minimis”,
oltre ai costi indicati al comma 3 sono agevolabili
anche le spese di alloggio del suddetto
personale, per un importo massimo di 700 Euro
mensili per persona.
5. Die Beihilfehöchstintensität beträgt 50 Prozent
der förderungsfähigen Kosten für einen Zeitraum
von höchstens sechs Monaten pro Person. Der
zulässige Höchstbeitrag darf 20.000 Euro pro
Person und Jahr nicht überschreiten.
5. L’intensità massima dell’agevolazione è pari al
50 per cento dei costi ammissibili, per un periodo
massimo di sei mesi per persona. L’importo del
contributo non può superare i 20.000 Euro per
persona e per anno.
6. Es ist ein Antrag pro Unternehmen und Jahr
zulässig.
6. È ammessa la presentazione di una domanda
all’anno per impresa.
Art. 19
Art. 19
Beihilfen für die Kapitalisierung von neuen
innovativen Unternehmen
Aiuti alla capitalizzazione di nuove imprese
innovative
1. Die Landesverwaltung ist ermächtigt,
Finanzierungen für die Kapitalisierung von
neuen innovativen Unternehmen zu gewähren.
Die
Unternehmen
werden
über
eine
Ausschreibung ermittelt, die gemäß Artikel 28
der gegenständlichen Anwendungsrichtlinien
geregelt ist. Die begünstigten Unternehmen
müssen einen Businessplan vorlegen, aus dem
der
Innovationsgrad
der
verwendeten
Technologien,
der
Bezugsmarkt,
die
Organisationsstruktur und andere zur Bewertung
und Erstellung der Rangordnung erforderliche
Elemente hervorgehen.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a
concedere finanziamenti per la capitalizzazione
di nuove imprese innovative, che verranno
identificate mediante bandi emessi in base alle
procedure indicate all’articolo 28 dei presenti
criteri. Le imprese beneficiarie dovranno
presentare un business plan, da cui si possano
valutare il grado di innovatività delle tecnologie
utilizzate, i mercati di riferimento, l’adeguatezza
della compagine organizzativa e altri elementi
che costituiscono oggetto della valutazione ai fini
della graduatoria.
2. Die Höhe der Beihilfe muss im Verhältnis zum
eingezahlten Gesellschaftskapital des neuen
innovativen Unternehmens stehen; die Beihilfe
wird in Anwendung der „De-minimis-Regelung“
gemäß EU Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der
Kommission vom 15. Dezember 2006, in
geltender Fassung, gewährt.
2. La misura dell’aiuto è pari all’entità del capitale
versato dai soci e dalle socie dell’impresa
innovativa
neocostituita;
l’agevolazione
è
concessa in regime “de minimis” ai sensi del
regolamento
(CE)
n.
1998/2006
della
Commissione, del 15 dicembre 2006, e
successive modifiche.
3. Die Ausschreibung legt die Gründe des
Widerrufes der gewährten Finanzierung fest,
3. Il bando stabilisce le cause di revoca del
finanziamento concesso, anche in difformità da
20
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182
auch in Abweichung von den in Artikel 36 dieser
Richtlinien angeführten Fällen.
quanto previsto dall’articolo 36 dei presenti
criteri.
Art. 20
Art. 20
Besondere Vorhaben
Iniziative particolari
1. Im Rahmen der Zielsetzungen des Gesetzes
ist die zuständige Abteilung ermächtigt, folgende
Vorhaben
direkt
zu
verwirklichen
oder
Unternehmen,
Körperschaften,
Anstalten,
spezialisierte
öffentliche
oder
private
Vereinigungen und Verbände oder Freiberufler
mit deren Ausführung zu betrauen:
1. Per il perseguimento delle finalità previste
dalla legge, la ripartizione competente è
autorizzata a gestire direttamente o tramite
imprese, enti o associazioni pubbliche o private
qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:
a) Seminare, Studientagungen, Kongresse,
Ideenwettbewerbe,
Preisausschreiben,
Spezialisierungskurse sowie Betriebs- und
Branchenanalysen,
a) seminari, convegni, congressi, concorsi di
idee, concorsi, anche a premi, corsi di
specializzazione, analisi aziendali o di settore;
b) Untersuchungen und Beratungsleistungen in
Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen
oder Fachpersonen, um eine Angleichung der in
Südtirol tätigen Unternehmen an den jeweils
letzten Stand der Forschung zu ermöglichen,
b) studi e consulenze in collaborazione con
organismi di ricerca od esperti ed esperte, al fine
di assicurare un continuo aggiornamento
scientifico alle imprese operanti in Provincia di
Bolzano;
c) jede weitere Maßnahme zur Imagepflege der
Wirtschaftssektoren
und
der
Unternehmenskultur.
c) ogni altra iniziativa utile a promuovere
l’immagine dei settori economici e la cultura
d’impresa.
2. Die Vergabe der Vorhaben erfolgt unter
Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen
über
die
Vergabe
von
Arbeiten
und
Dienstleistungen in Regie.
2. L’assegnazione delle iniziative avviene nel
rispetto della normativa vigente sull’affidamento
di lavori e di servizi in economia.
III. ABSCHNITT
CAPO III
ANTRAGS- UND BEWERTUNGSVERFAHREN
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
Art. 21
Art. 21
Einreichung der Anträge
Presentazione delle domande di agevolazione
1. Die Anträge werden beim Landesamt für
Innovation, Forschung und Entwicklung, in der
Folge Amt genannt, in Papierform per Hand oder
per Einschreiben mit Rückschein eingereicht
oder auf telematischem Weg, sobald in den
Ämtern die Voraussetzungen dafür geschaffen
sind. Dabei ist ausschließlich der vom Amt
ausgearbeitete und auf der Internetseite der
Autonomen Provinz Bozen abrufbare Vordruck
zu verwenden. Die Anträge können direkt oder
über Berufsverbände, Körperschaften, Institute
oder
eigens
bevollmächtigte
Personen
eingereicht werden. Sie enthalten Angaben zur
Tätigkeit
und
zur
Größenordnung
des
Unternehmens
laut
EU-Parametern,
zur
geplanten Initiative sowie alle Daten, die zur
Feststellung der Zulässigkeit erforderlich sind.
Die Anträge müssen mit einer Stempelmarke
versehen sein und innerhalb der in der
Ausschreibung vorgesehenen Frist eingehen,
wenn es sich um Projekte handelt, die über das
Auswahlverfahren durch Ausschreibung laut
1. Le domande di agevolazione vanno presentate
in forma cartacea a mano o tramite
raccomandata con avviso di ricevimento
all’Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e
sviluppo, di seguito denominato Ufficio; le
domande si potranno inoltrare anche in via
telematica, non appena i vari uffici saranno
opportunamente attrezzati. Le domande vanno
redatte utilizzando esclusivamente la modulistica
predisposta dall’Ufficio e scaricabile dal sito della
Provincia autonoma di Bolzano. Le domande
contenenti i dati idonei ad individuare l’attività,
l’appartenenza
dell’impresa
alla
classe
dimensionale in base ai parametri UE, l’iniziativa
prevista, nonché tutti i dati necessari per valutare
l’ammissibilità delle stesse, possono essere
presentate
direttamente
oppure
tramite
associazioni di categoria, enti, istituti o persone
appositamente delegate. Le domande devono
essere provviste di marca da bollo e, qualora si
tratti di progetti messi a bando, devono pervenire
entro i termini previsti dal bando di cui all’articolo
21
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Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b) eingereicht
werden.
28, comma 1, lettera b).
2. Es können mehrere Förderungsanträge pro
Jahr eingereicht werden.
2. È ammessa la presentazione di più domande
di agevolazione all’anno.
Art. 22
Art. 22
Dem Antrag beizufügende Unterlagen
Documentazione da allegare alla domanda
1. Unbeschadet der in Artikel 28 enthaltenen
Vorschriften, sind dem auf der Grundlage des
Bewertungsverfahrens
oder
des
Ausschreibungsverfahrens
eingereichten
Beihilfeantrag folgende Unterlagen beizulegen:
1. Fatte salve le disposizioni contenute
nell’articolo 28, alla domanda di agevolazione
presentata sulla base della procedura valutativa
o di selezione a bando devono essere allegati i
seguenti documenti:
a)
Beschreibung
des
Vorhabens,
Projektphasen und Angabe des oder
Verantwortlichen des Vorhabens,
a) descrizione del progetto articolato nelle sue
varie fasi e indicazione del o della responsabile
del progetto;
der
der
b) Investitions- und Kostenplan,
b) piano degli investimenti e dei costi;
c) Kostenvoranschlag für Ausgaben über 15.000
Euro,
c) preventivo di spesa per importi superiori ai
15.000 Euro;
d) Erklärung zum Ersatz einer beeideten
Bezeugungsurkunde
über
die
Unternehmensgröße (kleines, mittleres oder
großes Unternehmen),
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
circa la classe dimensionale dell’impresa
(piccola, media o grande);
e) Erklärung zum Ersatz einer beeideten
Bezeugungsurkunde zu den illegalen und
unvereinbaren Beihilfen (Deggendorf-Erklärung),
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
relativa agli aiuti illegali ed incompatibili
(dichiarazione Deggendorf);
f) jedes weitere vom Amt für Innovation,
Forschung und Entwicklung für die Bewertung
des Vorhabens angeforderte Dokument.
f) ogni altro documento richiesto dall’Ufficio al
fine della valutazione dell’iniziativa.
2. Die dem Antrag beigefügten Unterlagen
müssen vom gesetzlichen Vertreter oder der
gesetzlichen Vertreterin des antragstellenden
Subjekts unterzeichnet sein.
2. La documentazione allegata alla domanda
deve essere firmata dal o dalla legale
rappresentante del soggetto richiedente.
3. Unvollständige Anträge, die nicht innerhalb
von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung seitens
des Amtes vervollständigt werden, werden
abgelehnt.
3. Le domande incomplete e non completate
entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio sono
rigettate.
Art. 23
Art. 23
Arten der Bewertungsverfahren
Tipologie di procedure di valutazione
dem
dem
dem
dem
1. Le domande sono esaminate secondo
procedure di tipo automatico, valutativo per
domande singole, a bando e negoziale.
2. Die Anträge werden in der chronologischer
Reihenfolge ihres Eingangs geprüft.
2. Le domande sono esaminate in base all’ordine
cronologico di presentazione.
Art. 24
Art. 24
Automatisches Verfahren
Procedura automatica
1. Das automatische Bewertungsverfahren
besteht in der vom Amt durchgeführten
Überprüfung der Erfüllung der formalen
Voraussetzungen für die Zulassung des
antragstellenden
Subjekts
und
der
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
1. La procedura automatica consiste nella
verifica da parte dell’Ufficio dei requisiti formali di
ammissibilità del soggetto richiedente, della
completezza e della regolarità delle dichiarazioni
sostitutive
dell’atto
di
notorietà
e
1. Die Beihilfeanträge werden nach
automatischen
Verfahren,
Bewertungsverfahren für Einzelanträge,
Ausschreibungsverfahren
oder
Verhandlungsverfahren bewertet.
22
25
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184
Ersatzerklärungen sowie in der Kontrolle der
Zulässigkeit der Ausgaben.
dell’ammissibilità delle spese.
2. Das automatische Bewertungsverfahren wird
auf alle Anträge angewandt, welche folgende
Initiativen zum Gegenstand haben:
2. La procedura automatica si applica alle
domande di agevolazione presentate per le
seguenti iniziative:
a) technische Machbarkeitsstudien,
a) studi di fattibilità tecnica;
b) gewerbliche Schutzrechte,
b) diritti di proprietà industriale;
c) Managementsysteme mit national
international anerkannter Zertifizierung,
oder
c) sistemi di management con certificazione
riconosciuta a livello nazionale o internazionale;
d) Beratungsdienste im Bereich Innovation und
Dienstleistungen zur Innovationsunterstützung,
d) servizi di consulenza in materia di innovazione
e servizi di supporto all’innovazione;
e)
Bereitstellung
Personal.
hochqualifiziertem
e) messa a disposizione di personale altamente
qualificato.
3. Für Maßnahmen laut Absatz 2 kann das Amt
das Verfahren der offenen Ausschreibung in
Abweichung von Artikel 28, 29 und 30
anwenden; die Ausschreibung legt die
Zulassungsbedingungen,
die
Abrechnungsmodalitäten
und
die
Kontrollmechanismen sowie den bereitgestellten
Finanzierungsbetrag fest. Nach Abschluss der
Überprüfung,
werden
die
für
zulässig
befundenen Anträge bewertet und bis zur
Ausschöpfung der bereitgestellten Finanzmittel
angenommen.
3. Per le iniziative di cui al comma 2 l’Ufficio può
utilizzare la procedura di bando aperto, in deroga
a quanto previsto agli articoli 28, 29 e 30; il
bando aperto stabilisce le condizioni di
ammissibilità, di rendicontazione e di verifica
successiva nonché l’entità del finanziamento
messo a disposizione. Al termine dell’istruttoria le
domande ritenute ammissibili vengono valutate e
accettate fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
4. Für die Beitragsanträge laut Absatz 2 teilt das
Amt den regulären Erhalt des Antrages und den
für
das
Verfahren
verantwortlichen
Sachbearbeiter
oder
die
verantwortliche
Sachbearbeiterin schriftlich mit. Ab Erhalt der
Mitteilung läuft eine Frist von drei Jahren,
innerhalb welcher die Kostenabrechnung über
die durchgeführte Maßnahme vorgelegt werden
muss, damit anschließend die Zweckbindung
und Auszahlung der Beihilfe erfolgen kann.
4. Per le domande di agevolazione di cui al
comma 2, l’Ufficio comunica per iscritto la
regolare ricezione della domanda e il nominativo
del funzionario o della funzionaria responsabile
del procedimento. Dalla data del ricevimento
della suddetta comunicazione decorre il termine
di tre anni, entro il quale deve essere presentata
la documentazione di spesa relativa all’iniziativa
realizzata, per poter procedere all’impegno e alla
liquidazione dell’agevolazione.
5. Auf begründeten Antrag kann die obgenannte
Frist um weitere zwei Jahre verlängert werden.
5. In caso di richiesta motivata all’Ufficio il
suddetto termine può essere prorogato di ulteriori
due anni.
6. Das Amt gibt für Maßnahmen laut Artikel 15
Gutscheine, so genannte Voucher, im Ausmaß
der zulässigen Beihilfe aus. Der Betrag des
Gutscheins wird vom Unternehmen beim Amt
beantragt,
das
eine
formelle
Konformitätserklärung auf der Grundlage der
erhaltenen Dokumentation ausstellt.
6. Per le iniziative di cui all’articolo 15 l’Ufficio
emette “voucher” di importo pari all’agevolazione
spettante. L’importo del “voucher” viene richiesto
dall’impresa all’Ufficio, che rilascia una
dichiarazione di conformità formale sulla base
della documentazione ricevuta.
7. Für die Auszahlung des Gutscheins muss das
begünstigte Unternehmen dem Amt die
Ausgabendokumentation vorlegen. Das Amt
kürzt den Betrag des Gutscheins proportional,
falls die Ausgaben niedriger als die ursprünglich
eingereichten sind.
7. Per ottenere la liquidazione del “voucher”
l’impresa beneficiaria deve presentare all’Ufficio
la documentazione della spesa sostenuta.
L’Ufficio riduce proporzionalmente l’importo del
“voucher” qualora la spesa risulti inferiore
all’importo originariamente richiesto.
8. Das Unternehmen muss die Maßnahme
innerhalb von 12 Monaten ab Einreichung des
Antrags umsetzen, andernfalls wird der Antrag
abgelehnt.
8. L’impresa deve attuare l’iniziativa entro 12
mesi dalla presentazione della domanda,
altrimenti la domanda viene rigettata.
von
23
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
185
Art. 25
Art. 25
Bewertungsverfahren für Einzelanträge
Procedura valutativa per domande singole
1. Die Anträge, die gemäß diesem Artikel geprüft
werden, umfassen alle Maßnahmen laut den
Artikeln 9 und 16, die von einzelnen
Unternehmen realisiert werden.
1. Le domande esaminate ai sensi del presente
articolo riguardano tutte le iniziative previste dagli
articoli 9 e 16 attuate da imprese singole.
2. Die Anträge betreffend Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben,
die
nach
dem
Bewertungsverfahren behandelt werden, werden
gemäß Artikel 27 geprüft. Das Amt bewertet
dabei die Erfüllung der Bedingungen für die
Zulassung der Vorhaben, die Angemessenheit
der Ausgaben sowie die Zulässigkeit und die
Sinnhaftigkeit
der
Initiative
unter
dem
wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkt
und legt auf dieser Basis die Höhe der
zustehenden Beihilfe fest.
2. Le domande per iniziative di ricerca e sviluppo
soggette a procedura valutativa sono esaminate
ai sensi dell’articolo 27. Con tale procedura
l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti per
l’ammissibilità dell’iniziativa, la congruità delle
spese, la validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il
profilo economico-finanziario e determina inoltre
l’entità dell’agevolazione spettante.
3. Bei Einzelanträgen kann die Förderung für
Forschungsund
Entwicklungsvorhaben
folgendermaßen gewährt werden:
3. L’agevolazione prevista per un’iniziativa di
ricerca e di sviluppo per domande singole può
essere concessa nelle seguenti forme:
a) für Investitionen bis zu 250.000 Euro in Form
eines Kapitalbeitrages,
a) per investimenti fino a 250.000 Euro come
contributo in conto capitale;
b) für Investitionen über 250.000 Euro in der
Regel zur Hälfte in Form eines Beitrages und zur
anderen Hälfte in Form eines begünstigten
Darlehens.
b) per investimenti superiori a 250.000 Euro, di
norma il 50 per cento sotto forma di contributo e
il 50 per cento sotto forma di mutuo agevolato.
4. Das in Absatz 3 Buchstaben a) und b)
angeführte
Ausmaß
der
jährlich
förderungsfähigen Investition bezieht sich auf
den Investitionsbetrag des einzelnen Projektes.
4. La soglia di investimento annua prevista al
comma 3, lettere a) e b), si riferisce
all’ammontare dell’investimento di un singolo
progetto.
Art. 26
Art. 26
Antragsprüfung beim Bewertungsverfahren
Istruttoria con procedura valutativa
1. Die Prüfung der Anträge wird chronologisch
nach dem Eingang vorgenommen und betrifft
sowohl die formelle Richtigkeit als auch den
technischen und wirtschaftlichen Inhalt der
eingereichten Vorhaben.
1. L’istruttoria delle domande viene effettuata
secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle stesse ed ha per oggetto sia la regolarità
formale che il contenuto tecnico-economico dei
progetti presentati.
2. Der Zeitraum zwischen dem Einreichen des
Antrags
und
dem
Abschluss
des
Bewertungsverfahrens beträgt vier Monate. Die
notwendige Zeit, um Ergänzungen anzufordern,
ist in obiger Berechnung nicht berücksichtigt.
2. Il periodo intercorrente dalla presentazione
della
domanda
fino
alla
conclusione
dell’istruttoria è di quattro mesi. I tempi necessari
per ottenere integrazioni non sono considerati ai
fini del relativo conteggio.
3.
Die
Kostenabrechnung
über
das
durchgeführte Vorhaben muss innerhalb von
drei Jahren ab Genehmigung der betreffenden
Beihilfe dem Amt vorgelegt werden. In
Ausnahmefällen kann diese Frist um höchstens
zwei Jahre verlängert werden, wobei dafür vor
Ablauf der Dreijahresfrist ein begründeter Antrag
eingereicht werden muss.
3. Dalla data dell’avvenuta concessione
dell’agevolazione decorre il termine di tre anni,
entro e non oltre il quale deve essere presentata
la documentazione di spesa relativa all’iniziativa
realizzata. È fatta salva la possibilità di ottenere
una proroga massima di due anni, previa
presentazione di motivata richiesta, prima della
scadenza del termine triennale.
4. Die Rechnungen können in detaillierter oder
zusammenfassender Form abgefasst sein. Die
in zusammenfassender Form abgefassten
Rechnungen
müssen
durch
eine
vom
Rechnungssteller unterzeichnete Aufstellung
4. Le fatture possono essere redatte in forma
analitica o sintetica. Quelle redatte in forma
sintetica devono essere corredate da ulteriore
documentazione, firmata da chi ha rilasciato le
fatture, da cui risultino le singole spese
24
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
186
ergänzt werden, aus der die einzelnen
Ausgaben
ersichtlich
sind,
die
zur
Gesamtsumme geführt haben.
concorrenti alla formazione della somma totale.
5. Für die Bewertung der technischen und
wirtschaftlichen Inhalte der Projekte kann das
Amt qualifizierte Fachpersonen innerhalb der
Landesverwaltung oder auf nationaler sowie
internationaler Ebene heranziehen.
5. Per la valutazione tecnico-economica
dell’iniziativa l’Ufficio può avvalersi del parere di
esperte
ed
esperti
qualificati
interni
all’Amministrazione provinciale o di esperte ed
esperti a livello nazionale o internazionale.
6.
Die
Beihilfeanträge
über
eine
Investitionssumme von mehr als 500.000 Euro
können dem technischen Beirat laut Artikel 7
des Gesetzes zur Bewertung vorgelegt werden.
6. Le domande di agevolazione presentate per
investimenti di importo superiore a 500.000 Euro
possono essere sottoposte alla valutazione del
Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.
7. Die Anträge können von Amts wegen dem
jeweils zutreffenden Förderbereich zugewiesen
werden.
7. Le domande di finanziamento possono venire
trasferite d’ufficio alla categoria di agevolazione
ritenuta più attinente.
Art. 27
Art. 27
Kriterien für die Antragsbewertung
Criteri di valutazione delle domande
1. Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte
laut Artikel 9, die dem Bewertungsverfahren
unterliegen, werden nach formellen und
substantiellen Aspekten bewertet.
1. I progetti di ricerca e sviluppo di cui all’articolo
9, soggetti a procedura valutativa, vengono
valutati sotto il profilo formale e sostanziale.
2. Die formelle Bewertung betrifft die
Vollständigkeit der eingereichten Dokumentation
und
die
Erfüllung
der
geforderten
Voraussetzungen durch das antragstellende
Subjekt.
2. La valutazione formale riguarda la
completezza della documentazione presentata e
il possesso dei requisiti richiesti da parte del
soggetto richiedente.
3. Die substanzielle Bewertung betrifft die
technischen, qualitativen und finanziellen Inhalte
des eingereichten Projekts.
3. La valutazione sostanziale riguarda i contenuti
tecnici, qualitativi e finanziari del progetto
presentato.
4. Die substanzielle Bewertung erfolgt nach
folgenden Kriterien:
4. La valutazione sostanziale prende in esame i
seguenti criteri:
a) Innovationsgrad des Projekts und Originalität
der Ergebnisse in Bezug auf den aktuellen
Stand der Technik,
a) grado di innovatività del progetto e originalità
dei risultati rispetto allo stato attuale della
tecnica;
b) Angemessenheit der Organisationsstruktur
des antragsstellenden Subjekts bezogen auf die
erwarteten Ergebnisse,
b) idoneità della struttura organizzativa del
richiedente rispetto ai risultati attesi;
c) Verhältnis zwischen vorgesehenen Kosten
und erwarteten Ergebnissen,
c) proporzionalità fra i costi previsti e i risultati
attesi;
d) wirtschaftliche und finanzielle Vertretbarkeit
des Projekts,
d) sostenibilità economica e finanziaria del
progetto;
e)
Messbarkeit
der
vorgesehenen
Ergebnisindikatoren des Projekts,
e) misurabilità degli indicatori di risultato previsti
nel progetto;
f) Klarheit und Vollständigkeit des Projekts,
f) chiarezza
progetto;
g) Auswirkung der Projekttätigkeit auf die
Lebensqualität und die Umwelt,
g) impatto delle attività progettuali sulla qualità
della vita e dell’ambiente;
h) Ausmaß des Risikos, welches von der
Komplexität
und
den
technischen
Schwierigkeiten des Projekts ausgeht,
h) entità del rischio derivante dalla complessità e
dalle difficoltà tecniche legate alla realizzazione
del progetto;
i)
Ausmaß
der
Forschungsund
Entwicklungstätigkeit, die vom antragsstellenden
i) entità delle attività di ricerca e sviluppo svolte
internamente dal richiedente;
espositiva
e
completezza
del
25
28
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187
Subjekt intern durchgeführt wird,
j) Anzahl der neuen Arbeitsplätze, die durch das
Projekt geschaffen werden.
j) numero di nuovi posti di lavoro generati dal
progetto.
5. Für jedes dieser Kriterien wird eine
entsprechende
Bewertung
mit
folgender
Unterteilung vorgenommen:
5. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa
una valutazione articolata in:
- gut (4 Punkte)
- buono (4 punti)
- genügend (2 Punkte)
- sufficiente (2 punti)
- ungenügend (0 Punkte).
- insufficiente (0 punti).
6. Die Projekte, welche die Mindestpunkteanzahl
von 16 Punkten nicht erreichen oder 0 Punkte
bei
mindestens
drei
Bewertungskriterien
aufweisen, werden abgelehnt. Wird das
Kriterium a) mit 0 Punkten bewertet, wird das
Projekt abgelehnt.
6. I progetti che non raggiungono il punteggio
minimo di 16 o che presentano un punteggio pari
a 0 in almeno tre criteri di valutazione sono
considerati inammissibili. Se un progetto è
valutato con un punteggio pari a 0 nel criterio a),
viene rigettato.
Art. 28
Art. 28
Auswahlverfahren durch Ausschreibung
Procedura di selezione a bando
1. Der zuständige Landesrat oder die zuständige
Landesrätin kann im Anwendungsbereich der
gegenständlichen Richtlinien zu spezifischen
Themenbereichen
Ausschreibungen
zur
Auswahl
von
Kooperationsprojekten
durchführen; dabei legt er bzw. sie Folgendes
fest:
1. L’assessore o l’assessora competente può
emettere bandi per selezionare progetti di
cooperazione nell’ambito delle iniziative previste
dai presenti criteri di attuazione e per tematiche
specifiche; a tale scopo stabilisce:
a) die finanziellen Mittel,
a) i mezzi finanziari;
b) die Frist
Beihilfeanträge
Unterlagen,
für die Einreichung der
und
der
notwendigen
b) il termine entro cui è possibile presentare le
domande di agevolazione e la documentazione
richiesta;
c) die Parameter für die Beurteilung der
Vorhaben zur Einreihung in die Rangordnung,
c) i parametri per la valutazione dei progetti al
fine del loro inserimento in graduatoria;
d) die förderungsfähigen Vorhaben und
Sektoren sowie die Verteilung der für die
einzelnen Maßnahmen verfügbaren Mittel,
d) le iniziative ed i settori agevolabili, la
ripartizione degli stanziamenti disponibili per
ciascuna iniziativa;
e) die Höchst- und Mindestbeträge der
zulässigen Ausgabe in Bezug auf jedes einzelne
Vorhaben, unter Beachtung der vorliegenden
Anwendungsrichtlinien,
e) gli importi massimi e minimi di spesa
ammissibile in relazione a ciascuna iniziativa, nel
rispetto dei presenti criteri di attuazione;
f) die physischen und finanziellen Indikatoren für
das Monitoring der finanzierten Vorhaben und
die Bewertung der erzielten Ergebnisse,
f) gli indicatori fisici e finanziari per il
monitoraggio degli interventi finanziati e la
valutazione dei risultati raggiunti;
g) die Art der Förderungsform laut Artikel 5
Absatz 1.
g) la forma di agevolazione di cui all’articolo 5,
comma 1.
2. Die Beihilfeintensität für die verschiedenen
Kostenarten, die zur Finanzierung zugelassen
und in den einzelnen Projekten vorgesehen sind,
wird auf Grundlage der dem Vorhaben
zugewiesenen Gesamtpunktezahl berechnet.
2. L’intensità delle agevolazioni per le diverse
tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e
previste per i singoli progetti è calcolata in base
al punteggio totale finale attribuito al progetto.
Art. 29
Art. 29
Spezifische Unterlagen für das
Auswahlverfahren durch Ausschreibung
Documentazione specifica per la procedura di
selezione a bando
1. Zusätzlich zu den in Artikel 22 vorgesehenen
1. In aggiunta ai documenti previsti all’articolo 22,
26
29
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
188
Dokumenten
ist
im
Falle
von
Kooperationsvorhaben,
welche
über
das
Ausschreibungsverfahren eingereicht werden,
dem jeweiligen Antrag ein Kooperationsvertrag
beizulegen, aus dem die Aufteilung der Kosten
sowie
der
Nutzen
für
die
einzelnen
Kooperationspartner hervorgehen.
in caso di progetti di cooperazione, alle domande
per la procedura di selezione a bando deve
essere allegato un contratto di cooperazione che
specifichi la ripartizione delle spese nonché i
benefici per i partner della cooperazione.
Art. 30
Art. 30
Antragsprüfung beim Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Istruttoria per la procedura di selezione a bando
1. Das Amt prüft die Anträge auf ihre
Vollständigkeit. Fehlende Unterlagen können
vom Amt nachträglich angefordert werden.
1. L’Ufficio verifica la completezza delle domande
presentate. In caso di domande incomplete,
l’Ufficio può chiedere l’integrazione della
documentazione mancante.
2. Nach Abschluss der Überprüfung laut Absatz
1 werden die Projekte, deren Unterlagen
vollständig sind oder innerhalb der vom Amt
vorgesehenen Fristen vervollständigt wurden,
dem technischen Beirat laut Artikel 7 des
Gesetzes vorgelegt.
2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1, i
progetti la cui documentazione è completa o è
stata completata entro i termini previsti
dall’Ufficio sono sottoposti alla valutazione del
Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.
3. Für die Bewertung der technischwirtschaftlichen Inhalte der Projekte können das
Amt und der technische Beirat qualifizierte
Fachpersonen innerhalb der Landesverwaltung
oder auf nationaler und internationaler Ebene
heranziehen.
3. Per la valutazione tecnico-economica
dell’iniziativa, l’Ufficio ed il Comitato tecnico
possono avvalersi del parere di esperti qualificati
interni all’Amministrazione provinciale o di esperti
a livello nazionale o internazionale.
4. Der technische Beirat beurteilt die Projekte
anhand der in der betreffenden Ausschreibung
festgelegten Kriterien. Er kann außerdem
Ergänzungen
zum
eingereichten
Projekt
anfordern.
4. Il Comitato tecnico valuta i progetti in base ai
criteri stabiliti nel bando di riferimento. Il Comitato
tecnico può inoltre chiedere delle integrazioni ai
progetti presentati.
5. Auf der Grundlage der vom technischen
Beirat durchgeführten Beurteilung laut Absatz 4
werden die Anträge in einer Rangordnung
gereiht. Die Beihilfen werden in der Reihenfolge
der Rangordnung so lange gewährt, bis die
verfügbaren finanziellen Mittel erschöpft sind.
5. In base alla valutazione di cui al comma 4
effettuata dal Comitato tecnico, le domande sono
inserite in una graduatoria e le agevolazioni sono
concesse seguendo l’ordine di graduatoria fino
ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.
6. Zugelassene Anträge, die aufgrund fehlender
Mittel nicht finanziert werden können, werden
abgelehnt.
6. Le domande ammesse per iniziative che non
possono
essere
finanziate
a
causa
dell’insufficiente disponibilità finanziaria vengono
rigettate.
7. Die Gewährung der Beihilfen erfolgt mit
Dekret des zuständigen Landesrates oder der
zuständigen Landesrätin, welcher bzw. welche
die Rangordnung laut Absatz 5 genehmigt.
7. La concessione delle agevolazioni avviene con
decreto dell’assessore o assessora competente,
che approva la graduatoria di cui al comma 5.
Art. 31
Art. 31
Abschlussrechnung und Auszahlung der Beihilfe
Rendicontazione e liquidazione dell’agevolazione
1. Die laut Artikel 25 und 28 gewährten Beihilfen
werden nach der Realisierung des zur
Förderung zugelassenen Vorhabens und bei
Vorlage eines Berichtes, aus dem die
Erreichung der vorgesehenen Projektziele
hervorgeht, ausgezahlt. Der Bericht muss vom
gesetzlichen Vertreter oder der gesetzlichen
Vertreterin des antragstellenden Unternehmens
1. Le agevolazioni concesse ai sensi degli articoli
25 e 28 sono liquidate dopo la realizzazione
dell’iniziativa ammessa ad agevolazione e alla
presentazione di una relazione attestante il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto presentato, firmata dal o dalla legale
rappresentante del beneficiario. La relazione va
corredata della seguente documentazione:
27
30
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189
unterzeichnet sein. Zusätzlich sind folgende
Unterlagen einzureichen:
a)
Rechnungen
oder
Honorarnoten
in
Originalform,
welche
quittiert
oder
mit
Zahlungsbelegen versehen sind; in knapper
Form ausgestellte Rechnungen sind durch eine
vom
Leistungserbringer
unterzeichnete
detaillierte
Aufstellung
der
einzelnen
Kostenpositionen zu ergänzen; im Fall von
telematischer
Übermittlung
der
Ausgabendokumentation oder in anderen
begründeten Ausnahmefällen kann das Original
vom telematisch übermittelten Dokument bzw.
von einer beglaubigten Kopie oder einer
bestätigten Kopie ersetzt werden,
a) fatture o note onorarie originali, munite di
quietanza o documenti attestanti l’effettivo
pagamento; per le fatture redatte in forma
sintetica è necessario allegare un elenco
dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal
fornitore; nei casi in cui la documentazione di
spesa sia stata inviata in forma telematica
oppure in casi adeguatamente motivati,
l’originale può essere sostituito da una copia
telematica, oppure da una copia autenticata o
copia conforme;
b) Erklärung des Begünstigten über
ordnungsgemäße Tätigung der Ausgaben,
die
b) dichiarazione del beneficiario relativa alla
regolare effettuazione delle spese;
über die
durch
beteiligten
c) dichiarazione del beneficiario relativa alla
regolare retribuzione mediante buste paga dei
collaboratori e delle collaboratrici coinvolti nel
progetto;
d) technisch-wissenschaftlicher Bericht über die
durchgeführte Tätigkeit, aus dem die auch
teilweise erzielten Ergebnisse, das Ausmaß der
Erreichung der gesetzten Ziele und jede erfolgte
Abweichung oder Änderung in Bezug auf
Forschungsinhalt, eingesetzte Ressourcen und
getätigte Ausgaben hervorgehen,
d) relazione tecnico-scientifica dell’attività svolta,
in cui siano specificati i risultati anche parziali
ottenuti, la misura del raggiungimento degli
obiettivi prefissati, nonché ogni eventuale
scostamento o variazione intervenuti sia nei
contenuti della ricerca che in relazione alle
risorse impiegate e alle spese sostenute;
e)
kurze
Zusammenfassung
der
im
Bezugszeitraum getätigten Ausgaben, getrennt
nach folgenden Tätigkeitsarten: industrielle
Forschung,
experimentelle
Entwicklung,
Prozessinnovation und Betriebsinnovation sowie
nach Ausgabenkategorien,
e) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel
periodo di riferimento, suddivisi per tipologia di
attività, ossia ricerca industriale, sviluppo
sperimentale,
innovazione
dei
processi,
innovazione dell’organizzazione e per categoria
di costo;
f) Personalverzeichnisse und Tätigkeitsjournale
des am Projekt mitarbeitenden Personals,
f) elenchi e diari delle attività relativi al personale
che collabora al progetto;
g) Erklärung zum Ersatz einer beeideten
Bezeugungsurkunde über mögliche Einnahmen
und Rückzahlungen,
g) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
attestanti eventuali ricavi e recuperi;
h)
nur
für
Großunternehmen:
bei
Innovationsvorhaben und Forschungs- und
Entwicklungsprojekten müssen die Unterlagen
mit einer Analyse des Anreizeffekts der Beihilfe
ergänzt
werden,
um
den
Zusätzlichkeitscharakter
des
betreffenden
Vorhabens
gegenüber
gewöhnlichen
Forschungs-,
Entwicklungsund
Innovationstätigkeit nachzuweisen.
h) limitatamente alle grandi imprese, per i
progetti di innovazione e i progetti di ricerca e
sviluppo la documentazione deve essere
integrata dall’analisi dell’effetto di incentivazione
dell’agevolazione, al fine di comprovare il
carattere di addizionalità delle iniziative rispetto
all’ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di
innovazione svolta.
2. Gegen Vorlage einer entsprechenden
Bankgarantie,
einer
Garantie
einer
Kreditgarantiegenossenschaft (Confidi) oder
eines Finanzdienstleisters, welche der Aufsicht
der Banca d’Italia unterstellt sind, können
Vorschüsse
bis
zu
50
Prozent
der
beschlossenen Beihilfe gewährt werden, und
zwar bis zu einem Höchstbetrag von 200.000
2. Dietro presentazione di garanzia bancaria, di
garanzia di un consorzio di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) vigilato o di un intermediario
finanziario vigilato dalla Banca d’Italia possono
essere erogati anticipi fino al 50 per cento
dell’agevolazione concessa, per un importo
massimo di 200.000 Euro.
c) Erklärung des Begünstigten
ordnungsgemäße
Entlohnung
Lohnstreifen der am Projekt
Mitarbeiter,
28
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190
Euro.
3. Auf Antrag des Begünstigten und bei
Vorhaben mit einer Dauer von mehr als zwölf
Monaten
sind
auf
der
Basis
einer
Rechnungslegung über Projektfortschritte auch
Teilzahlungen möglich. Für die Restzahlung, die
nicht
weniger
als
20
Prozent
der
Gesamtförderung ausmachen darf, sind die
Einreichung der Unterlagen laut Absatz 1 und
die Überprüfung der korrekten Realisierung des
Vorhabens durch das Amt erforderlich.
3. Su richiesta del beneficiario e per progetti di
durata superiore a dodici mesi, sulla base della
rendicontazione degli stati di avanzamento del
progetto, sono possibili anche liquidazioni
parziali. Per la liquidazione della rata a saldo,
che non può essere inferiore al 20 per cento del
totale dell’agevolazione, è necessaria la
presentazione della documentazione di cui al
comma 1 e la verifica da parte dell’Ufficio della
corretta realizzazione del progetto.
4. Liegen die tatsächlich getätigten Ausgaben
unter den anerkannten Kosten, wird die
auszuzahlende Beihilfe anteilsmäßig gekürzt
und auf der Grundlage der effektiv getätigten
Ausgaben neu berechnet. Erreicht die Ausgabe
nicht mindestens 50 Prozent der anerkannten
Kostensumme, wird die Beihilfe widerrufen.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta
risulti
inferiore
alla
somma
ammessa,
l’agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente
ridotta e ricalcolata. Qualora la spesa
effettivamente sostenuta non raggiunga almeno il
50 per cento di quella ammessa, l’agevolazione
viene revocata.
5. Verschiebungen zwischen den einzelnen
genehmigten Kostenpositionen sind im Ausmaß
von 20 Prozent zulässig; Änderungen, welche
diesen Prozentsatz überschreiten, müssen
vorher vom Amt genehmigt werden, wobei
jedoch die ursprüngliche Zielsetzung des
Projektes beibehalten werden muss.
5. Sono ammesse variazioni nella misura del 20
per cento tra le diverse voci di costo del
preventivo approvato; eventuali variazioni
superiori a queste percentuali devono essere
preventivamente autorizzate dall’Ufficio e non
possono in nessun modo stravolgere la natura o
gli obiettivi di progetto.
6. Wird
in
der
Zeitspanne
zwischen
Antragstellung und Auszahlung der Beihilfe der
Betrieb aufgrund eines Todesfalles oder eines
Rechtsgeschäftes übertragen oder wird die
Einzelfirma oder Gesellschaft aufgelöst bzw.
stellt sie ihre Tätigkeit ein und wird diese von
einem Gesellschafter, von einem Inhaber als
Einzelunternehmen oder von einer Gesellschaft
weitergeführt, geht die Förderung an die
Rechtsnachfolger über, sofern diese die
Bedingungen dieser Richtlinien erfüllen, die
geförderte
Tätigkeit
fortführen
und
die
entsprechenden Verpflichtungen übernehmen.
6. Se, nel periodo intercorrente tra la
presentazione della domanda e la liquidazione,
l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o
per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale o la
società viene sciolta o cessa l’attività, e viene
successivamente rilevata da un socio, un titolare
in forma di ditta individuale o una società,
l’agevolazione viene liquidata ai subentranti,
sempre che gli stessi dimostrino di essere in
possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai
presenti criteri e continuino ad esercitare l’attività
per la quale è stata concessa l’agevolazione,
assumendosi i relativi obblighi.
7. Der Direktor des Amtes bzw. die Direktorin
des Amtes verfügt die Auszahlung der
Förderungen.
7. Il direttore o la direttrice dell’Ufficio dispone la
liquidazione dell’agevolazione.
8. Die Ablehnung des Antrages und der Widerruf
des Beitrages werden vom zuständigen
Landesrat bzw. von der zuständigen Landesrätin
verfügt.
8. Il rigetto della domanda e la revoca
dell’agevolazione sono disposti dall’assessore o
dall’assessora provinciale competente in materia.
Art. 32
Art. 32
Verhandlungsverfahren
Procedura negoziale
1. Im Rahmen des Landesprogramms für
Wissenschaft und Forschung laut Artikel 6 des
Gesetzes werden die Initiativen, die eine
besondere
Bedeutung
für
die
Regionalentwicklung haben und die in
Zusammenarbeit mit Begünstigten laut Artikel 4
Absatz 2 des Gesetzes realisiert werden, sowie
die Ziele in Hinblick auf die Schaffung
qualifizierter
Arbeitsplätze,
die
Produktionssteigerung,
die
Bildung
von
1. Nell’ambito del programma provinciale per la
ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo
6 della legge, sono individuati gli interventi di
sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da
realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui
all’articolo 4, comma 2 della legge, nonché gli
obiettivi in relazione alle ricadute in termini di
occupazione
qualificata,
aumento
della
produzione, creazione di centri di competenza,
sviluppo e implementazione di nuove tecnologie
29
32
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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Kompetenzzentren,
die
Entwicklung
und
Implementierung neuer Technologien und die
Kosten festgelegt.
e costi.
2. Im Einzelnen fördert die Provinz Forschungsund
Entwicklungsprojekte
durch
die
vorkommerzielle
Auftragsvergabe
(Precommercial Procurement), wie es die Mitteilung
der Europäischen Kommission {SEK(2007)
1668} vorsieht.
2. In particolare la Provincia promuove progetti di
ricerca e sviluppo mediante procedure di appalto
pre-commerciale,
come
prevede
la
Comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo {SEC(2007) 1668}.
3. Der zuständige Landesrat bzw. die zuständige
Landesrätin bestimmt die zur Verfügung zu
stellenden finanziellen Mittel, die Fristen für die
Einreichung der Vorhaben zur Beteiligung an
den Maßnahmen laut Absatz 1 sowie die
Kriterien für die Auswahl der eingegangenen
Vorhaben.
3. L’assessore o l’assessora competente
stabilisce le risorse finanziarie da mettere a
disposizione, i termini di presentazione dei
progetti di adesione agli interventi di cui al
comma 1, nonché i criteri di selezione dei
progetti pervenuti.
4. Der technische Beirat laut Artikel 7 des
Gesetzes trifft auf der Grundlage der Kriterien
laut Absatz 3 eine erste Auswahl der
eingegangenen Vorhaben. In einer folgenden
Verhandlungsphase werden die ausgewählten
Vorhaben vertieft behandelt und allenfalls auf
Grundlage der Vorgaben des technischen
Beirates abgeändert.
4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della
legge procede ad una prima selezione dei
progetti pervenuti in base ai criteri di cui al
comma 3. Avvia quindi una fase negoziale in cui i
progetti
selezionati
sono
esaminati
più
approfonditamente ed eventualmente modificati
in base alle sue stesse indicazioni.
5. Nach Abschluss der Verhandlungsphase
schlägt der technische Beirat nach Maßgabe der
verfügbaren Mittel dem zuständigen Landesrat
bzw.
der
zuständigen
Landesrätin
die
förderungsfähigen Vorhaben vor.
5. A conclusione della fase negoziale, il Comitato
tecnico
propone
i
progetti
finanziabili
all’assessore o all’assessora competente, tenuto
conto delle risorse disponibili.
6. Der zuständige Landesrat bzw. die zuständige
Landesrätin
genehmigt
mit
Dekret
die
förderungsfähigen Vorhaben zusammen mit
dem Entwurf der Vereinbarung, die mit den
antragstellenden Subjekten abzuschließen ist.
Der Abschluss dieser Vereinbarung ersetzt den
Akt der Beihilfegewährung.
6. L’assessore o l’assessora competente
approva con decreto i progetti finanziabili insieme
allo schema di convenzione da stipularsi con i
soggetti richiedenti. La stipula della suddetta
convenzione sostituisce l’atto di concessione del
finanziamento.
7. In der Vereinbarung laut Absatz 6 wird die
Beihilfenintensität
für
die
verschiedenen
Kostenarten festgelegt, die finanziert werden
können und für die einzelnen Vorhaben
vorgesehen sind, unter Berücksichtigung der für
die einzelnen Kostenarten vorgesehenen
Beihilfehöchstintensität. In der Vereinbarung
werden ferner die Pflichten der Vertragsparteien,
die Dauer des Vorhabens und die Modalitäten
für dessen Durchführung, die Modalitäten der
Abrechnung der getätigten Ausgaben und der
Auszahlung der Beihilfen sowie die von der
Landesverwaltung
vorgesehen
Kontrollen
festgelegt.
7. Nella convenzione di cui al comma 6 è stabilita
l’intensità delle agevolazioni per le diverse
tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e
previste per i singoli progetti, tenuto conto
dell’intensità massima di agevolazione per le
singole tipologie di spesa. Nella convenzione
sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti
contraenti, la durata e le modalità di esecuzione
del progetto, le modalità di rendicontazione delle
spese e di liquidazione delle agevolazioni,
nonché
i
controlli
previsti
da
parte
dell’Amministrazione provinciale.
8. Umfassen die geförderten Vorhaben
Initiativen laut Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a)
und
werden
sie
von
nachfolgenden
Unternehmen realisiert:
8. Se i progetti finanziati comprendono iniziative
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
realizzate:
a)
Großunternehmen
Bietergemeinschaften,
Kartellen
Kartellgesellschaften,
an
a) da grandi imprese oppure da associazioni
temporanee di impresa, consorzi o società
consortili partecipati da grandi imprese,
oder
oder
denen
30
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Großunternehmen Beteiligungen halten,
b) KMU, wenn der Betrag der Beihilfe 7,5
Millionen Euro oder mehr ausmacht,
b) oppure da PMI, nel caso in cui l’importo
dell’agevolazione sia pari o superiore a 7,5
milioni di Euro,
müssen den betreffenden Anträgen geeignete
Unterlagen
beigefügt
werden,
die
die
Zusätzlichkeit des Vorhabens, gemessen an der
vom antragstellenden Subjekt ohne Beihilfe
durchgeführten
Forschungstätigkeit,
nachweisen; der Anreizeffekt der Beihilfe muss
aus der Steigerung von wenigstens einem der
folgenden Faktoren hervorgehen: Umfang des
Vorhabens, Reichweite, Umsetzungsdauer oder
für Forschung und Entwicklung aufgewendete
Mittel.
alle stesse domande deve essere allegata la
documentazione atta a dimostrare l’addizionalità
del progetto rispetto all’attività di ricerca che
verrebbe svolta dal soggetto richiedente in
assenza di aiuto; l’effetto di incentivazione
dell’agevolazione deve risultare dall’incremento
di almeno uno dei seguenti fattori: dimensioni del
progetto, relativa portata, tempi di realizzazione
dello stesso o spesa sostenuta in ricerca e
sviluppo.
IV. ABSCHNITT
CAPO IV
PFLICHTEN DES BEGÜNSTIGTEN UND
KONTROLLEN
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI
Artikel 33
Articolo 33
Allgemeine Verpflichtungen
Obblighi generali
1. Mit Gewährung der Förderungen übernehmen
die Begünstigten die nachstehend angeführten
Verpflichtungen:
1. La concessione delle agevolazioni comporta
per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di
seguito elencati:
a) die Begünstigten müssen das Vorhaben
gemäß dem zur Förderung zugelassenen
Projekt ausführen,
a) i beneficiari sono tenuti
dell’iniziativa
conformemente
ammesso ad agevolazione;
b) die Unternehmen, die eine Beihilfe erhalten
haben, müssen die Veräußerung von Prototypen
oder geförderten Patenten und ähnlichen
gewerblichen
Schutzrechten
sowie
die
diesbezüglichen Einkünfte, auch bis zwei Jahre
nach Auszahlung der Beihilfe, dem Amt
schriftlich
mitteilen,
welches
eine
Neuberechnung der Beihilfe vornimmt und eine
entsprechende Rückerstattung der ausgezahlten
Beihilfe veranlasst,
b)
le
imprese
che
hanno
ottenuto
un’agevolazione devono informare l’Ufficio per
iscritto dell’eventuale alienazione di prototipi o
brevetti agevolati o di altri diritti di proprietà
industriale e dei relativi ricavi ottenuti, anche fino
a
due
anni
dopo
la
liquidazione
dell’agevolazione; in tal caso l’Ufficio procede
alla
rideterminazione
dell’agevolazione
e
provvede
alla
conseguente
richiesta
di
restituzione
dell’importo
impropriamente
liquidato;
c) die Beihilfeempfänger müssen die staatlichen
und die Landeskollektivverträge sowie die
geltenden
Bestimmungen
im
Bereich
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz beachten
und den mitarbeitenden Familienmitgliedern
vollen Rentenversicherungsschutz garantieren,
c) i beneficiari delle agevolazioni devono
rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e
nazionali, nonché le vigenti normative in materia
di salute sul posto di lavoro e garantire la piena
copertura assicurativa pensionistica per i
collaboratori familiari;
d) die Beihilfeempfänger müssen die für die
Durchführung der Monitoringtätigkeiten laut
Artikel 14 des Gesetzes notwendigen Daten
liefern.
d) i beneficiari delle agevolazioni devono fornire
le informazioni necessarie all’espletamento delle
attività di monitoraggio di cui all’articolo 14 della
legge.
2. Den Beihilfeanträgen betreffend Maßnahmen
laut Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a) und b), die
von Großunternehmen oder Kooperationen,
Kartellen oder Kartellgesellschaften, an denen
Großunternehmen
Beteiligungen
halten,
realisiert werden, müssen geeignete Unterlagen
beigefügt werden, die die Zusätzlichkeit des
Vorhabens,
gemessen
an
der
vom
2. Nel caso di domande di agevolazione
concernenti iniziative di cui all’articolo 8, comma
1, lettere a) e b), realizzate da grandi imprese
oppure da cooperazioni, consorzi o società
consortili partecipati da grandi imprese, alle
stesse domande deve essere allegata la
documentazione atta a dimostrare l’addizionalità
del progetto rispetto all’attività di ricerca che
all’esecuzione
al
progetto
31
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antragstellenden
Subjekt
ohne
Beihilfe
durchgeführten
Forschungstätigkeit,
nachweisen; der Anreizeffekt der Beihilfe muss
aus der Steigerung von wenigstens einem der
folgenden Faktoren hervorgehen: Umfang des
Vorhabens,
Reichweite,
Umsetzungsdauer
sowie
für
Forschung
und
Entwicklung
aufgewendete Mittel.
verrebbe svolta dal soggetto richiedente in
assenza di aiuto; l’effetto di incentivazione
dell’agevolazione deve emergere dall’incremento
di almeno uno dei seguenti fattori: dimensioni del
progetto, relativa portata, tempi di realizzazione
dello stesso o spesa sostenuta in ricerca e
sviluppo.
Art. 34
Art. 34
Pflichten beim Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Obblighi per la procedura di selezione a bando
1.
Zusätzlich
zu
den
allgemeinen
Verpflichtungen laut Artikel 33 sind beim
Auswahlverfahren
durch
Ausschreibung
folgende weitere Verpflichtungen festgelegt:
1. In aggiunta agli obblighi generali di cui
all’articolo 33, per la procedura di selezione a
bando è prevista inoltre l’assunzione degli
obblighi di seguito elencati:
a) die Begünstigten müssen jährlich und für die
gesamte Dauer des Vorhabens den Stand der
Durchführung des Vorhabens und die erzielten
Ergebnisse dokumentieren,
a)
i
beneficiari
devono
documentare
annualmente e per tutta la durata del progetto lo
stato di attuazione del progetto e i risultati
raggiunti;
b) allfällige Ersetzungen des bzw. der
Verantwortlichen
des
Vorhabens
oder
Investitionsänderungen müssen vom Landesamt
genehmigt werden; andernfalls wird die Beihilfe
widerrufen oder neu festgesetzt,
b) eventuali sostituzioni del o della responsabile
di progetto o modifiche degli investimenti devono
essere autorizzate preventivamente dall’Ufficio;
in caso contrario l’agevolazione sarà revocata o
rideterminata;
c) die in Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a)
vorgesehenen Änderungen am zugelassenen
Vorhaben können vom Landesamt genehmigt
werden, wenn sie das Vorhaben nicht
maßgeblich abändern und die Erreichung der
Ziele nicht gefährden und wenn durch die
Änderungen die bei der Überprüfung bewerteten
Indikatoren nicht um mehr als 20 Prozent
unterschritten werden.
c) le variazioni rispetto al progetto ammesso di
cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), possono
essere autorizzate dall’Ufficio, qualora non
alterino in misura rilevante il progetto e non
pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e
qualora non riducano di oltre il 20 per cento il
valore degli indicatori valutati in sede istruttoria.
2. Die Begünstigten verpflichten sich außerdem:
2. I beneficiari si obbligano altresì:
a) unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 3
Absatz 2 die Produktionseinheit für mindestens
vier Jahre ab dem Datum der Genehmigung der
Beihilfe in Südtirol zu belassen,
a) a mantenere l’unità produttiva in provincia di
Bolzano per almeno quattro anni dalla data di
approvazione dell’agevolazione, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 2;
b) die im Antrag genannten und bei der
Beurteilung
des
Vorhabens
anerkannten
Vorhabensmerkmale, die zur Zuweisung der
Punktezahl geführt haben, für mindestens vier
Jahre ab dem Datum der Beihilfegewährung
beizubehalten, außer in den dem Begünstigten
nicht anzulastenden Fällen, die ausreichend
begründet und dokumentiert sein müssen.
b) a mantenere per almeno quattro anni dalla
data di concessione dell’agevolazione le
caratteristiche del progetto, preventivate nella
domanda e riconosciute in sede di valutazione
del progetto, che hanno dato luogo ad
attribuzione del punteggio in sede istruttoria,
salvo casi non imputabili al beneficiario stesso e
adeguatamente motivati e documentati.
Art. 35
Art. 35
Kontrollen
Controlli
1. Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen
Durchführung des geförderten Vorhabens und
der
Richtigkeit
der
Erklärungen
des
Begünstigten
können
jederzeit,
auch
stichprobenartig, Inspektionen und Kontrollen
durchgeführt werden.
1. Al fine di verificare la regolare effettuazione
delle iniziative ammesse ad agevolazione e la
veridicità delle dichiarazioni del beneficiario,
possono essere effettuati ispezioni e controlli,
anche a campione, in qualsiasi momento.
32
35
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
194
2. Im Rahmen der Kontrolle kann das
zuständige Amt die tatsächliche Realisierung
des geförderten Vorhabens, das Vorhandensein
von Prototypen, Modellen und technischem
Dokumentationsmaterial
sowie
die
ordnungsgemäße Verbuchung der betreffenden
Güter und Leistungen überprüfen. Bei Bedarf
kann
das
Amt
andere
Ämter
der
Landesverwaltung konsultieren.
2. Nell’ambito dei controlli l’Ufficio competente
può verificare l’effettiva realizzazione delle
iniziative ammesse ad agevolazione, la presenza
di prototipi, campioni, documentazione tecnica,
nonché la regolare contabilizzazione dei beni e
delle prestazioni in esame. Ove necessario,
l’Ufficio
può
consultare
altri
uffici
dell’Amministrazione provinciale.
3. Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen
Durchführung der geförderten Investitionen
werden bei zumindest 6 Prozent der geförderten
Vorhaben
und
Maßnahmen
Stichprobenkontrollen durchgeführt. Überprüft
werden ferner die vom Amt für kontrollbedürftig
befundenen Fälle. Die Auswahl der Fälle erfolgt
nach dem Zufallsprinzip.
3. Al fine di verificare la regolare effettuazione
degli investimenti ammessi ad agevolazione,
sono effettuati controlli ispettivi a campione su
almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative
agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio
ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei
casi avviene secondo il principio di casualità.
4. Die Begünstigten verpflichten sich, dem Amt
sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen,
die von diesem zur Überprüfung der
Voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfe
als
nützlich
angesehen
werden;
bei
Nichterfüllung wird die Beihilfe widerrufen.
4. I beneficiari si impegnano, pena la revoca
dell’agevolazione, a mettere a disposizione
dell’Ufficio la documentazione che lo stesso
riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei
presupposti
per
la
concessione
dell’agevolazione.
Art. 36
Art. 36
Widerruf der Beihilfe
Revoca dell’agevolazione
1. Unbeschadet dessen, was die geltenden
Gesetzesbestimmungen
im
Falle
einer
unrechtmäßigen
Inanspruchnahme
wirtschaftlicher Vergünstigungen vorsehen, wird
die Beihilfe in folgenden Fällen widerrufen:
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti
disposizioni di legge nel caso di indebita
percezione di vantaggi economici, l’agevolazione
viene revocata nei seguenti casi:
a) wenn die Begünstigten andere als die
geförderten und vom technischen Beirat
genehmigten Vorhaben realisiert haben,
a) qualora i beneficiari abbiano realizzato
iniziative diverse da quelle ammesse e approvate
dal Comitato tecnico;
b) wenn der Begünstigte im Falle von bereits
gewährten Beihilfen die Tätigkeit vor Ablauf der
Frist laut Artikel 3 Absatz 2 oder Artikel 34
Absatz 2 Buchstabe a) eingestellt hat.
b) qualora, in caso di agevolazione già concessa,
il beneficiario cessi l’attività prima della scadenza
del termine di cui all’articolo 3, comma 2, o di cui
all’articolo 34, comma 2, lettera a).
2. Die Verstöße, die von den in den Bereichen
nationale
und
Landeskollektivverträge,
Sicherheit
und
Gesundheitsschutz
am
Arbeitsplatz sowie Rentenversicherung für
mitarbeitende Familienmitglieder zuständigen
Einrichtungen festgestellt werden, haben den
Widerruf der gesamten Beihilfe zur Folge.
2. La violazione accertata dalle strutture
competenti in materia di contratti collettivi di
lavoro locali e nazionali, di normative in materia
di sicurezza e di tutela della salute sul posto di
lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per
i collaboratori familiari, comporta la revoca
dell’intera agevolazione.
3. Der zuständige Landesrat bzw. die zuständige
Landesrätin kann auf den Widerruf der
Förderung verzichten, wenn der Verstoß gegen
die Verpflichtungen auf einen Unfall, Krankheitsoder Todesfall zurückzuführen ist, der die
Fortführung
der
betrieblichen
Tätigkeit
schwerwiegend und nachhaltig beeinträchtigt.
3. L’assessore o l’assessora competente può
rinunciare alla revoca dell’agevolazione se la
violazione degli obblighi è riconducibile a un
caso, quale incidente, malattia o decesso, che
pregiudica gravemente e durevolmente la
continuazione dell’attività aziendale.
4. Unter der Voraussetzung, dass die
geförderten
Investitionen
weiterhin
zur
Ausübung der betrieblichen Tätigkeit verwendet
werden, wird auch in folgenden Fällen vom
Widerruf der Förderung abgesehen:
4. Non si procede altresì alla revoca delle
agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che
gli investimenti agevolati continuino ad essere
utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:
33
36
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
195
a)
Zusammenlegung,
Abtretung
oder
Einbringung des Unternehmens oder eines
Unternehmenszweiges,
einschließlich
der
geförderten Güter, unter der Bedingung, dass
der Rechtsnachfolger die verlangten subjektiven
Voraussetzungen besitzt und sich verpflichtet,
die
in
diesen
Anwendungsrichtlinien
vorgesehenen Verpflichtungen zu übernehmen,
a) fusione, cessione o conferimento di azienda o
di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a
condizione che il subentrante sia in possesso dei
requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi
gli obblighi previsti dai presenti criteri di
attuazione;
b) Änderungen in der Zusammensetzung der
Partner im Falle von Kooperationsprojekten.
b) modifiche nella composizione del partenariato
in caso di progetti di cooperazione.
Art. 37
Art. 37
Kumulierungsverbot
Divieto di cumulo
1. Die in diesen Anwendungsrichtlinien
vorgesehenen Beihilfen dürfen in Bezug auf die
förderungsfähigen Kosten nicht untereinander
oder mit anderen von Staats-, Regional-,
Landes- oder Gemeinschaftsbestimmungen
vorgesehenen oder wie auch immer von
öffentlichen Körperschaften oder Einrichtungen
gewährten Förderungen kumuliert werden, wenn
die
nach
diesen
Anwendungsrichtlinien
zulässige maximale Beihilfeintensität dadurch
überschritten wird.
1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri di
attuazione non sono cumulabili tra loro o con
altre agevolazioni disposte da normative statali,
regionali, provinciali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche a valere
sugli stessi costi, qualora tale cumulo dia luogo
ad un’intensità di agevolazione superiore al
livello fissato dai presenti criteri di attuazione.
V. ABSCHNITT
CAPO V
ÜBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 38
Art. 38
Mitteilungen an die Kommission
Comunicazioni alla Commissione
1. Für jede gewährte Beihilfe, deren Bruttobetrag
3 Millionen Euro überschreitet, teilt das Amt
innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Gewährung
der Beihilfe der Europäischen Kommission die
im Anhang zum Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung
und Innovation (2006/C 323/01) vorgesehenen
Informationen mit.
1. Per ogni agevolazione concessa di importo
lordo superiore a 3 milioni di Euro, l’Ufficio, entro
20 giorni lavorativi dalla concessione della
stessa, invia alla Commissione europea le
informazioni di cui all’allegato alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).
Artikel 39
Articolo 39
Wirksamkeit
Validità
1. Die vorliegenden Richtlinien gelten für jene
Anträge, die ab dem Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol eingereicht werden; weiters
gelten sie für bereits eingereichte, aber noch
nicht genehmigte Anträge.
1. I presenti criteri trovano applicazione per le
domande che vengono presentate a partire dal
giorno successivo a quello della loro
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige, inoltre i presenti
criteri trovano applicazione per le domande già
presentate e non ancora approvate.
Art. 40
Art. 40
Inkrafttreten
Entrata in vigore
1. Diese Anwendungsrichtlinien treten am Tag
nach der Kundmachung im Amtsblatt der Region
in Kraft.
1. I presenti criteri di attuazione entrano in vigore
il giorno successivo alla loro pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
34
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
196
ANHANG A – BEIHILFEINTENSITÄT
Tätigkeitsart
Kleines
Mittleres
Großes
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Maximal gewährbarer Beihilfeprozentsatz
Grundlagenforschung
100%
100%
100%
65%
60%
50%
70%
60%
50%
10%
15%
15%
80%
65%
55%
40%
35%
25%
45%
35%
25%
15%
15%
15%
60%
50%
40%
Studien zur technischen Durchführbarkeit
50%
50%
40%
Patente
40%
35%
0%
35%
25%
15%
Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen
75%
75%
0%
Prozess- oder Betriebsinnovationen
35%
25%
0%
Investitionsausgaben für Kompetenzzentren
35%
25%
15%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
Industrielle Forschung
Prozentsatz
für
Einzelgesuche
beim
Bewertungsverfahren
Basisprozentsatz für Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Aufschlag bei:
• Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; bei
Großunternehmen
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit mit
zumindest einem KMU
• Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen
und einer Forschungseinrichtung
• Verbreitung der Ergebnisse
Höchstausmaß
Experimentelle Entwicklung
Prozentsatz
beim
Bewertungsverfahren
für
Einzelgesuche
Basisprozentsatz für Auswahlverfahren durch
Ausschreibung
Aufschlag bei:
• Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; bei
Großunternehmen
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit mit
zumindest einem KMU
• Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen
und einer Forschungseinrichtung
Höchstausmaß
Managementsysteme
mit
national
international
anerkannter
Zertifizierung
Anwendung der De-minimis-Regelung)
Betriebskosten von Kompetenzzentren
oder
(in
1
Hochqualifiziertes Personal
1
Die Beihilfen können höchstens fünf Jahre gewährt werden. Ist die Beihilfe degressiv gestaffelt, kann die Intensität im ersten Jahr 100
Prozent betragen, muss jedoch linear bis Ende des fünften Jahres auf Null zurückgehen. Nicht degressive Beihilfen sind auf fünf Jahre
begrenzt. Ihre Intensität darf 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten nicht überschreiten.
35
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197
ALLEGATO A – INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE
Tipo di attività
Piccola
Media
Grande
impresa
impresa
impresa
Percentuale massima di agevolazione
concedibile
Ricerca fondamentale
100%
100%
100%
65%
60%
50%
70%
60%
50%
10%
15%
15%
80%
65%
55%
40%
35%
25%
45%
35%
25%
15%
15%
15%
60%
50%
40%
Studi di fattibilità tecnica
50%
50%
40%
Brevetti
40%
35%
0%
Sistemi di management con certificazione
riconosciuta a livello nazionale od internazionale (in
regime “de minimis”)
35%
25%
15%
Servizi di consulenza in materia di innovazione e
servizi di supporto all’innovazione
75%
75%
0%
Innovazione di processo o dell’organizzazione
35%
25%
0%
Spese di investimento per centri di competenza
35%
25%
15%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
Ricerca industriale
Percentuale per la procedura valutativa per
domande singole
Percentuale base per la procedura di selezione a
bando
Maggiorazione in caso di:
• collaborazione fra imprese; per grandi imprese
collaborazione transfrontaliera o con almeno
una PMI
• collaborazione fra un’impresa e un ente di
ricerca
• diffusione dei risultati
Totale massimo
Sviluppo sperimentale
Percentuale per la procedura valutativa per
domande singole
Percentuale base per la procedura di selezione a
bando
Maggiorazione in caso di:
• collaborazione fra imprese; per grandi imprese
collaborazione transfrontaliera o con almeno
una PMI
• collaborazione fra un’impresa e un ente di
ricerca
Totale massimo
Spese di funzionamento di centri di competenza
1
Personale altamente qualificato
1
Le agevolazioni possono essere concesse per una durata massima di cinque anni. Se l’agevolazione è decrescente, l’intensità può
ammontare al 100 per cento il primo anno e diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di agevolazioni non
decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l’intensità non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.
36
39
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
198
ANHANG B – Begriffsbestimmungen
ALLEGATO B – Definizioni
Für diese Anwendungsrichtlinien versteht man
unter:
Ai fini dei presenti criteri di attuazione si intende
per:
1. Produktionseinheit: als Produktionseinheit
einer unternehmerischen Organisation wird jede
Einheit bezeichnet, die über Autonomie und über
alle
Instrumente
zur
Ausübung
einer
Produktionstätigkeit
in
geeigneten
Räumlichkeiten verfügt und ordnungsgemäß im
Register der Handelskammer eingetragen ist.
1. Unità produttiva: di un’organizzazione
imprenditoriale ogni struttura dotata di
autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo
svolgimento di una funzione produttiva in locali
appropriati e che sia regolarmente iscritta
presso la Camera di Commercio.
2. Grundlagenforschung: experimentelle oder
theoretische Studien, die in erster Linie dem
Gewinn neuer Erkenntnisse über die Ursachen
von
Phänomenen
und
beobachtbaren
Tatsachen dienen, ohne dass besondere
praktische Anwendungen oder Nutzungen
vorgesehen sind.
2. Ricerca fondamentale: studi sperimentali o
teorici svolti soprattutto per acquisire nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili,
senza
che
siano
previste
applicazioni o utilizzazioni particolari.
3. Industrielle Forschung: planmäßiges
Forschen oder kritisches Erforschen zur
Gewinnung neuer Erkenntnisse mit dem Ziel,
neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen
zu entwickeln oder erhebliche Verbesserungen
bei bestehenden Produkten, Verfahren oder
Dienstleistungen zu verwirklichen; sie umfasst
auch die Entwicklung von Komponenten
komplexer Systeme, die für die industrielle
Forschung und insbesondere für die Validierung
von technologischen Grundlagen notwendig
sind, mit Ausnahme der Prototypen laut
nachfolgendem Punkt 4.
3. Ricerca industriale: ricerca pianificata o
indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi o servizi oppure per
apportare sensibili miglioramenti a prodotti,
processi o servizi esistenti, compresa la
creazione di componenti di sistemi complessi
necessaria alla ricerca industriale, in particolare
alla validazione di tecnologie generiche, ad
esclusione dei prototipi di cui al successivo
punto 4.
4. Experimentelle Entwicklung: Erwerb,
Kombination, Gestaltung und Verwendung
vorhandener wissenschaftlicher, technischer,
wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erarbeitung von
Plänen, Konzepten oder Zeichnungen für neue,
veränderte
oder
verbesserte
Produkte,
Verfahren oder Dienstleistungen; dazu zählen
auch andere Tätigkeiten zur konzeptionellen
Definition, Planung und Dokumentation neuer
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie
die Erstellung von Konzepten, Zeichnungen,
Plänen und anderem Dokumentationsmaterial,
sofern diese nicht für kommerzielle Zwecke
bestimmt sind, sowie die Realisierung von
kommerziell
nutzbaren
Prototypen
und
Pilotprojekten für technische oder kommerzielle
Experimente, wenn es sich bei dem Prototyp
notwendigerweise
um
das
kommerzielle
Endprodukt handelt und seine Herstellung allein
4. Sviluppo sperimentale: acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo
scopo di realizzare piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati, e altre attività destinate alla
definizione
concettuale,
pianificazione
e
documentazione di nuovi prodotti, processi e
servizi, tra le quali può figurare la produzione di
progetti, disegni, piani ed altra documentazione,
purché non destinati ad uso commerciale,
nonché la realizzazione di prototipi utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati
a
esperimenti
tecnologici
o
commerciali,
quando
il
prototipo
è
necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione
e convalida.
37
40
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
199
für Demonstrations- und Auswertungszwecke zu
teuer wäre.
Bei der experimentellen Entwicklung sind bei
einer allfälligen weiteren kommerziellen Nutzung
von Demonstrations- oder Pilotprojekten die
daraus
erzielten
Einnahmen
von
den
förderungsfähigen Kosten abzuziehen. Die
Produktion und Prüfung von Produkten,
Verfahren und Dienstleistungen sind ebenfalls
beihilfefähig, sofern sie nicht in industriellen
Anwendungen oder für kommerzielle Zwecke
genutzt oder umgewandelt werden können. Die
experimentelle Entwicklung umfasst keine
routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen
an
Produkten,
Produktionslinien,
Produktionsverfahren,
bestehenden
Dienstleistungen oder anderen laufenden
betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese
Änderungen Verbesserungen darstellen sollten.
Nello
sviluppo
sperimentale,
l’eventuale,
ulteriore
sfruttamento
di
progetti
di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo
commerciale comporta la deduzione dei redditi
così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre
ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di
prodotti, processi e servizi, a condizione che non
possano essere impiegati o trasformati in vista
di applicazioni industriali o per finalità
commerciali. Lo sviluppo sperimentale non
comprende le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando
tali
modifiche
rappresentino
miglioramenti.
5.
Kooperationsprojekt
zwischen
Unternehmen: Mitwirken an der Konzeption
eines
Projekts
durch mindestens
zwei
Partnerunternehmen,
die
zu
seiner
Durchführung beitragen und die entsprechenden
Risiken und Ergebnisse zur Erreichung eines
gemeinsamen wirtschaftlichen Ziels teilen.
5. Progetto di collaborazione fra imprese:
partecipazione alla concezione di un progetto di
almeno due imprese partner, che contribuiscono
alla sua attuazione e ne condividono rischi e
risultati al fine di raggiungere uno scopo
economico comune.
6. Zusammenarbeit von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen: Mitwirken an der
Konzeption eines Projekts durch mindestens
zwei Partner, die zu seiner Durchführung
beitragen und die entsprechenden Risiken und
Ergebnisse teilen; dabei muss mindestens eine
der in der Folge angeführten Voraussetzungen
erfüllt
sein
oder,
wenn
keine
dieser
Voraussetzungen erfüllt wird, die tatsächliche
Zusammenarbeit durch eine Einzelprüfung des
Projekts festgestellt werden:
6. Collaborazioni tra imprese e organismi di
ricerca: partecipazione alla concezione di un
progetto di almeno due partner, che
contribuiscono alla sua attuazione e ne
condividono rischi e risultati, purché ricorra
almeno una delle condizioni di seguito indicate,
in difetto delle quali l’effettiva collaborazione
viene verificata attraverso un esame individuale
del progetto:
a. die beteiligten Unternehmen tragen sämtliche
Kosten des Projekts,
a. i costi del progetto sono integralmente a
carico delle imprese partecipanti;
b. die ergebnisbedingten Rechte des geistigen
Eigentums sind von einschlägigen Verträgen
zwischen den Parteien geregelt und können weit
verbreitet werden; die Forschungseinrichtung ist
Inhaberin sämtlicher Rechte des geistigen
Eigentums an den Ergebnissen aus ihrer
Forschungs-,
Entwicklungsund
Innovationstätigkeit,
b. i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai
risultati sono disciplinati da appositi contratti tra
le parti e possono avere larga diffusione;
l’organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di
proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla
sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
c. die Forschungseinrichtung erhält von den
beteiligten Unternehmen für die Rechte des
geistigen Eigentums, die sich aus seiner im
Rahmen des Projekts durchgeführten Tätigkeit
ergeben und auf die beteiligten Unternehmen
übertragen werden, ein dem Marktpreis
entsprechendes Entgelt; von diesem werden die
finanziellen
Beiträge
der
beteiligten
c. l’organismo di ricerca riceve dalle imprese
partecipanti un compenso equivalente al prezzo
di mercato dei diritti di proprietà intellettuale
derivanti dall’attività da esso svolta nell’ambito
del progetto; tali diritti sono trasferiti alle imprese
partecipanti; il contributo delle imprese
partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca è
dedotto da tale compenso.
38
41
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
200
Unternehmen zur Deckung der Kosten der
Forschungseinrichtung abgezogen.
7. Kompetenzzentrum: Gruppierung von
mindestens fünf eigenständigen Unternehmen,
die
mit
Forschungseinrichtungen
oder
Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten und
die in den jeweiligen Arbeitsbereichen des
Kompetenzzentrums Forschung betreiben. Das
Kompetenzzentrum
hat
das
Ziel,
Innovationstätigkeiten zu unterstützen, indem es
eine intensive Interaktion, die gemeinsame
Nutzung von Einrichtungen und den Austausch
von Wissen und Erfahrungen fördert sowie zum
Technologietransfer, zur Netzwerkbildung und
zur
Informationsverbreitung
unter
den
Unternehmen, die das Zentrum bilden, konkret
beiträgt,
wobei
das
Kompetenzzentrum
autonome Rechtspersönlichkeit in Form eines
Konsortiums
oder
einer
anderen
Gesellschaftsform laut 5. Buch 5. Titel,
Abschnitte
3
und
folgende
des
Zivilgesetzbuches haben, über ein hohes Niveau
an
technischer
und
wissenschaftlicher
Kompetenz verfügen und den primären Zweck
haben
muss,
technisches
und
wissenschaftliches Wissen in für den Markt
bestimmten Produkten und Dienstleistungen
umzusetzen;
bei
der
Bildung
eines
Kompetenzzentrums soll darauf gezielt werden,
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den am
Zentrum beteiligten KMU und Großunternehmen
herzustellen, um eine bestimmte kritische Masse
zu
erreichen,
insbesondere
durch
die
Spezialisierung
in
einem
bestimmten
Forschungs-,
Entwicklungsoder
Innovationsbereich und unter Berücksichtigung
der im Inland und in den benachbarten
Regionen
bereits
bestehenden
Kompetenzzentren. In einigen spezifischen
technologischen Bereichen ist es möglich,
zwischen
öffentlichen
und
privaten
Einrichtungen sowie Wirtschaftsverbänden ohne
direkte
Beteiligung
von
Unternehmen
Kompetenzzentren mit den Zielen laut Art. 15
Absatz 3 des Landesgesetzes vom 13.
Dezember 2006, Nr. 14, zu errichten.
7. Centro di competenza: raggruppamento di
almeno cinque imprese indipendenti che
cooperano con organismi di ricerca o soggetti
del sistema dell’istruzione e della formazione,
che fanno ricerca nei relativi settori. Il centro di
competenza mira a promuovere attività
innovative, incoraggiando l’interazione intensiva,
l’uso in comune di installazioni e lo scambio di
conoscenze
ed
esperienze,
nonché
contribuendo
in
maniera
effettiva
al
trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e
alla diffusione delle informazioni tra le imprese
partecipanti; il centro di competenza, ha
personalità giuridica autonoma, sotto forma di
consorzio o altra forma societaria prevista dal
quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del
codice civile; presenta un alto livello di
competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo
primario di trasformare sapere tecnico-scientifico
in prodotti e servizi destinati al mercato; nella
costituzione di un centro di competenza si mira
a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi
imprese, al fine di ottenere una certa massa
critica,
in
particolare
attraverso
la
specializzazione in un determinato campo della
ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e
tenendo conto dei centri esistenti a livello
nazionale e nelle regioni confinanti. In alcuni
specifici ambiti tecnologici è possibile creare
centri di competenza fra soggetti pubblici e
privati e associazioni di categoria, prescindendo
dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine
di perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 15,
comma 3, della legge provinciale 13 dicembre
2006, n. 14.
8.
Hochqualifiziertes
Personal:
Forscher/Forscherinnen,
Ingenieure/Ingenieurinnen,
Projektanten/Projektantinnen, Designer und
Designerinnen
und
Marketingexperten/Marketingexpertinnen
mit
Universitätsdiplom und wenigstens fünfjähriger
einschlägiger
Berufserfahrung.
Die
Doktoratsausbildung gilt als Berufserfahrung.
8. Personale altamente qualificato: ricercatori
e ricercatrici, ingegneri e ingegnere, progettisti e
progettiste, designer nonché esperti ed esperte
di marketing, in possesso di un diploma
universitario e con un’esperienza professionale
di almeno cinque anni nel settore; la formazione
per il dottorato vale come esperienza
professionale.
39
42
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
201
9. Prozessinnovation: Umsetzung einer neuen
oder wesentlich verbesserten Produktions- oder
Liefermethode,
einschließlich
wesentlicher
Änderungen
in
den
Techniken,
den
Ausrüstungen oder der Software; nicht als
Innovationen gelten geringfügige Änderungen
oder Verbesserungen, die Steigerung der
Produktions- oder Dienstleistungsfähigkeiten
durch Hinzufügung von Herstellungs- oder
Logistiksystemen, die den bereits verwendeten
sehr ähnlich sind, die Einstellung der
Anwendung eines Prozesses, die einfache
Ersetzung oder Erweiterung der Anlage,
Änderungen, die sich ausschließlich aus
veränderten
Faktorpreisen
ergeben,
die
individualisierte
Produktion,
regelmäßige
jahreszeitliche
oder
sonstige
zyklische
Veränderungen sowie Handel mit neuen oder
wesentlich verbesserten Produkten.
9. Innovazione di processo: l’applicazione di
un metodo di produzione o di distribuzione
nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle
attrezzature o nel software; non costituiscono
innovazione cambiamenti o miglioramenti
minimi, l’aumento delle capacità di produzione o
di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di
fabbricazione o di sistemi logistici molto simili a
quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione
di un processo, la mera sostituzione o il mero
ampliamento dell’impianto, i cambiamenti
derivanti unicamente da variazioni di prezzo dei
fattori, la produzione personalizzata, le normali
modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la
commercializzazione di prodotti nuovi o
sensibilmente migliorati.
10. Betriebliche Innovation: Umsetzung neuer
betrieblicher Verfahren in den Handelspraktiken,
den Arbeitsabläufen oder Außenbeziehungen
eines Unternehmens. Nicht als Innovationen
gelten Änderungen in den Geschäftspraktiken
des Unternehmens, den Arbeitsabläufen oder
Außenbeziehungen, die auf im Unternehmen
bereits angewandten betrieblichen Verfahren
beruhen,
sowie
Änderungen
in
der
Geschäftsstrategie,
Verschmelzungen
und
Übernahmen, die Einstellung der Anwendung
eines Prozesses, die einfache Ersetzung oder
Erweiterung der Anlage, Änderungen, die sich
ausschließlich aus veränderten Faktorpreisen
ergeben,
die individualisierte
Produktion,
regelmäßige jahreszeitliche oder sonstige
zyklische Veränderungen und Handel mit neuen
oder erheblich verbesserten Produkten.
10.
Innovazione
dell’organizzazione:
l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo
nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione
lavorativa o nelle relazioni esterne dell’impresa.
Non costituiscono innovazione i cambiamenti
nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione
lavorativa o nelle relazioni esterne che si basano
su metodi organizzativi già utilizzati nelle
imprese, i cambiamenti nelle strategie aziendali,
le fusioni ed acquisizioni, la cessazione
dell’utilizzazione di un processo, la mera
sostituzione o il mero ampliamento dell’impianto,
i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni
di
prezzo
dei
fattori,
la
produzione
personalizzata, le normali modifiche stagionali o
altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione
di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
11. Abordnung von hoch qualifiziertem
Personal: vorübergehende Einstellung von hoch
qualifiziertem
Personal
durch
einen
Begünstigten während eines bestimmten
Zeitraums, nach dessen Ablauf das Personal
das Recht hat, zu seinem vorherigen
Arbeitgeber zurückzukehren.
11. Messa a disposizione di personale
altamente
qualificato:
l’assunzione
temporanea di personale altamente qualificato
da parte di un beneficiario durante un
determinato periodo, allo scadere del quale il
personale ha diritto di ritornare presso il suo
precedente datore di lavoro.
12. De-minimis-Förderungen: Förderungen
von geringer Bedeutung, in Anwendung des EURechts laut Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der
Europäischen Kommission. Unter De-minimisFörderungen
versteht
man
die
einem
Unternehmen innerhalb eines Zeitraumes von
drei Steuerjahren gewährten Förderungen,
welche die Gesamtsumme von 200.000 Euro
nicht überschreiten und demzufolge den Handel
zwischen
den
EU-Mitgliedsstaaten
nicht
beeinflussen und die Konkurrenz weder
12. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza
minore in applicazione della norma del diritto
comunitario di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione europea. Per
aiuti “de minimis” si intendono quelli non
eccedenti un massimale di 200.000 Euro,
concessi in un periodo di tre esercizi finanziari
alla medesima impresa, e che di conseguenza
non incidono sugli scambi tra gli Stati membri
dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la
concorrenza. L’aiuto “de minimis” è concesso
40
43
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
202
verfälschen noch zu verfälschen drohen. Die
jeweilige De-minimis-Förderung wird nach
vorheriger
Feststellung
der
gesamten
demselben
Begünstigten
im
laufenden
Steuerjahr und in den vorangegangenen zwei
Steuerjahren
zugesprochenen
De-minimisFörderungen gewährt. Die für diesen Zweck in
Betracht zu ziehenden Geschäftsjahre sind die
für
das
Unternehmen
maßgebenden
Steuerjahre.
previo
accertamento
dell’ammontare
complessivo degli aiuti “de minimis” accordati
allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario
in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
Gli anni da prendere in considerazione a tal fine
sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi
fiscali dall’impresa.
Das Amt ist verpflichtet, den Begünstigten
darüber zu informieren, dass es sich bei der
gewährten Förderung um eine De-minimisFörderung handelt.
La concessione di un’agevolazione a titolo “de
minimis” comporta l’obbligo per l’Ufficio di
informare il beneficiario circa la natura “de
minimis” dell’aiuto.
13. Klassifizierung der Unternehmen: Gemäß
Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission
vom 6. August 2008, Anhang I werden die
Unternehmen wie folgt klassifiziert:
13. Classificazione delle imprese: ai sensi del
regolamento
(CE)
n.
800/2008
della
Commissione, del 6 agosto 2008, allegato I, le
imprese si classificano come segue:
a. Kleinunternehmen:
Unternehmen, das
weniger als 50 Personen beschäftigt und einen
Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme
von höchstens 10 Millionen Euro erreicht.
a. piccola impresa: impresa che occupa meno di
50 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10
milioni di Euro;
b. Mittleres Unternehmen: Unternehmen, das
mindestens 50 und weniger als 250 Personen
beschäftigt und einen Jahresumsatz von
höchstens 50 Millionen Euro oder eine
Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen
Euro erreicht.
b. media impresa: impresa che occupa un
minimo di 50 e meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera
i 43 milioni di Euro;
c. Großunternehmen: Unternehmen, das 250
oder mehr Personen beschäftigt und einen
Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro
oder eine Jahresbilanzsumme von mehr als 43
Millionen Euro erreicht.
c. grande impresa: impresa che occupa 250 o
più persone, il cui fatturato annuo supera i 50
milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio
annuo supera i 43 milioni di Euro.
14. Managementsysteme: darunter versteht
man die Einführung von Organisationssystemen,
die es dem Unternehmen ermöglichen,
systematisch die Qualität und die Kosten der
Produktion mit sichtbaren und messbaren
Ergebnissen sowie durch die Einbindung des
Personals zu verbessern und dafür eine
nationale oder internationale Zertifizierung zu
erhalten.
14. Sistemi di management: introduzione di
sistemi organizzativi che consentano all’impresa
di migliorare la qualità o il costo di produzione
dei prodotti e dei servizi in modo sistematico,
con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il
coinvolgimento del personale interno e
l’ottenimento di una certificazione nazionale o
internazionale.
41
44
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
203
86441
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1605
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1605
Raiffeisenkasse Schlanders - Genehmigung
der Statutenänderung
Cassa Raiffeisen Silandro - Approvazione della modifica dello statuto sociale
…..
omissis
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
Auf Vorschlag des Landesrates für Innovation
und Genossenschaften einstimmig und in gesetzlich vorgeschriebener Form:
su proposta dell’assessore all’innovazione e cooperative a voti unanimi espressi nei modi di legge:
1)
1)
die Abänderung des Gesellschaftsstatuts der
Raiffeisenkasse Schlanders Gen., wie sie
aus dem Protokoll der Vollversammlung vom
10.10.2013, Urkundenrolle Nr. 36654, Sammlung Nr. 16414, Notar Dr. Gian Luigi Salaris
hervorgeht, zu genehmigen.
di approvare la modifica dello statuto sociale
della Cassa Raiffeisen di Silandro soc. coop,
come risulta dal verbale della assemblea dei
soci del 10.10.2013, repertorio n. 36654, raccolta n. 16414 notaio Dr. Gian Luigi Salaris.
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt
der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
La presente deliberazione viene pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
204
86446
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1606
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1606
Genehmigung der Kriterien zur Vergabe von
finanziellen Beiträgen an Einzelpersonen für
den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen
im Sinne der Landesgesetze Nr. 29/77 und Nr.
40/92.
Approvazione dei criteri per l'erogazione di
contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale in
base alle Leggi provinciali n. 29/77 e n. 40/92.
Als Schlüssel für Beschäftigung, wirtschaftlichen
Erfolg und umfassender gesellschaftlicher Teilhabe gehört das Lebensbegleitende Lernen zu den
langfristigen und strategischen Zielen der allgemeinen und beruflichen Bildungspolitik der Europäischen Union. Schon seit Mitte der neunziger
Jahre gibt es auf nationaler und europäischer
Ebene deshalb verstärkte Bemühungen, durch
gezieltere und vor allem höhere Investitionen in
die Weiterbildung der Unternehmer und der einzelnen Beschäftigten die nationale und europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zu
sichern. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf
eine nachfrageorientierte Weiterbildungsförderung und auf individuelle Bildungsmodelle gelegt.
Il life long learning, costituendo la base per l’occupazione, il successo economico e la compartecipazione alla vita sociale di ogni singolo individuo, è anche uno degli obiettivi strategici di lungo
periodo della politica dell’istruzione e della formazione professionale dell’Unione europea. Già a
partire dalla metà degli anni novanta, sia a livello
nazionale che europeo, sono stati compiuti notevoli sforzi per incrementare in modo mirato gli
investimenti nella formazione continua degli imprenditori e dei singoli occupati al fine di rafforzarne ed assicurarne la competitività, sia a livello
nazionale che a livello europeo. Particolare attenzione è stata data alla promozione della formazione continua su richiesta dei singoli occupati ed
ai modelli formativi di tipo individualizzato.
Il singolo individuo, in seguito a questi sviluppi, è
chiamato sempre più a creare autonomamente e
indipendentemente dal proprio datore di lavoro, la
propria biografia professionale. Per fare ciò è
necessario continuare a sviluppare specifiche
competenze professionali che permettono di
mantenere la propria occupabilità sul mercato del
lavoro.
La formazione professionale tedesca ha fatto
proprie queste direttive e linee guida e ha promosso, già a partire dal 2001, attraverso le Leggi
n. 236/93 e n. 53/2000, la formazione continua a
domanda individuale in Italia e all’estero. In media
sono circa 200 le persone che beneficiano annualmente di questi contributi finanziari.
Nel marzo del 2013 il servizio di formazione continua della formazione professionale tedesca ha
concluso un monitoraggio sulla provenienza ed il
livello d’istruzione dei beneficiari dei contributi e
sugli effetti di questa forma di finanziamento sulla
partecipazione alla formazione continua degli
occupati in Alto Adige.
Si è potuto constatare che la maggioranza dei
beneficiari è di genere femminile e proviene da
piccole e microimprese. Si è inoltre registrato un
incremento significativo nella partecipazione di
Der einzelne Mensch ist im Zuge dieser Entwicklungen zunehmend aufgefordert, seine Berufsbiografie möglichst selbst und unabhängig vom
jeweiligen Betrieb zu gestalten. Zur Gestaltung
dieser Berufsbiografie sowie zur Aufrechterhaltung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit werden
Kompetenzen benötigt, die es zu entwickeln gilt.
Die deutsche Berufsbildung hat sich dieser Vorgaben und Leitlinien angenommen und fördert
bereits seit 2001 über die Staatsgesetze 236/93
und 53/2000 die berufliche Weiterbildung von
Einzelpersonen im In- und Ausland. Im Schnitt
kommen ca. 200 Personen jährlich in den Genuss
dieser Fördermittel.
Im März 2013 hat die Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung innerhalb der deutschen
Berufsbildung eine Evaluation über Herkunft und
Bildungsgrad der Begünstigten und über die Auswirkung dieser Förderschiene auf die Weiterbildungsbeteiligung der Beschäftigten in Südtirol
abgeschlossen.
So konnte z.B. festgestellt werden, dass die
Mehrzahl der Begünstigten vorwiegend aus Kleinund Kleinstbetrieben stammen und weiblichen
Geschlechts sind. Weiters war gerade in den letz-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
ten Jahren ein signifikanter Anstieg der Teilnahme von Personen mit Mittelschulabschluss oder
einer beruflichen Qualifikation an dieser Förderschiene zu verzeichnen. Der Grad der Zufriedenheit mit den besuchten Weiterbildungsmaßnahmen ist allgemein sehr hoch. Außerdem ergab die
Auswertung, dass sich die Beschäftigten in Südtirol immer mehr betriebsunabhängig und selbstständig um ihre berufliche Weiterbildung kümmern.
Besonders erwähnenswert ist auch der Umstand,
dass 40% der in den letzten 10 Jahren begünstigten Personen angegeben haben, dass die durch
die deutsche Berufsbildung geförderte Weiterbildungsmaßnahme ihre erste Weiterbildungserfahrung überhaupt dargestellt hat.
Es kann deshalb durchaus gefolgert werden,
dass von dieser besonderen Art der Förderung
vor allem auch Personen profitieren, die einen
eher niedrigeren Bildungsgrad aufweisen und
sich ansonsten auch nicht an Weiterbildung beteiligt hätten.
Mit dem Mailänder Abkommen stehen der Autonomen Provinz Bozen bzw. der deutschen Berufsbildung diese Fördermittel des Staates nicht
mehr zur Verfügung.
In Anbetracht dieser Tatsache und vor dem Hintergrund des bisherigen Erfolgs soll dieses Fördermodell nunmehr mit Haushaltsmitteln der
deutschen Berufsbildung und auf der Grundlage
der Landesgesetze 29/77 und 40/92 fortgeführt
werden.
205
persone in possesso di un diploma di scuola media inferiore o di una qualifica professionale. Anche il livello di gradimento dei partecipanti alle
iniziative di formazione frequentate è risultato
essere generalmente molto alto. Tra l’altro l’analisi dei dati ha messo in luce che gli occupati in
Alto Adige si dedicano sempre più in modo autonomo, ed indipendentemente dal datore di lavoro,
della propria formazione continua.
Degno di nota è in particolar modo anche il fatto
che il 40% di chi ha beneficiato di un finanziamento negli ultimi dieci anni, ha dichiarato che
l’attività di formazione finanziata dalla formazione
professionale tedesca è stata in assoluto la prima
esperienza di formazione continua sul lavoro.
Da ciò se ne può conseguire che di questo particolare tipo di finanziamento ne beneficiano soprattutto anche persone con un livello d’istruzione
piuttosto basso e che altrimenti non avrebbero
neanche partecipato ad iniziative di formazione
continua sul lavoro.
Con l’accordo di Milano all’Area alla formazione
professionale tedesca della Provincia autonoma
di Bolzano sono venuti meno questi mezzi finanziari statali.
Di conseguenza, e soprattutto sulla base del successo conseguito da questo tipo di finanziamento
individuale, si rende necessario proseguire con
questa tipologia di finanziamento con mezzi propri a disposizione della formazione professionale
tedesca sulla base delle leggi provinciali n. 29/77
e 40/92.
Es wurden deshalb neue und an die LG 29/77
und 40/92 angepasste Kriterien zur Vergabe von
finanziellen Beiträgen an einzelne Beschäftigte
oder arbeitslose Personen für den Besuch von
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen erarbeitet. Hierbei sind zum einen die inzwischen 10jährige Erfahrung mit diesem Fördermodell und
die Ergebnisse der obgenannten Evaluation mit
eingeflossen. Zum anderen wurde aber auch dem
allgemeinen Wunsch nach Bürokratieabbau und
Zeitersparnis Rechnung getragen, indem vor allem Texte und Artikel verständlicher formuliert
und Verwaltungsabläufe vereinfacht wurden.
Di conseguenza sono stati elaborati nuovi criteri
conformi alle Leggi provinciali n. 29/77 e n. 40/92
per l'erogazione di contributi finanziari relativi a
percorsi di formazione continua a domanda individuale per occupati o persone in cerca di occupazione. Per la stesura di detti criteri si è tenuto
conto dell’esperienza maturata con questo modello di finanziamento nell’ultimo decennio e dei risultati del suddetto monitoraggio. Dall’altra si è
proceduto ad una semplificazione linguistica per
una più facile comprensione del testo stesso ed
ad uno snellimento burocratico, sia riguardo alla
tempistica che al procedimento amministrativo
stesso.
Neben den Kriterien wurde auch das entsprechende Gesuchsformular überarbeitet und an
obgenannte Landesbestimmungen angepasst.
Assieme ai criteri è stato rivisto ed adeguato alla
suddetta normativa provinciale anche il rispettivo
formulario di richiesta del finanziamento.
Die Landesregierung hat in folgende Bestimmungen Einsicht genommen:
La Giunta Provinciale ha preso atto delle seguenti
disposizioni:
206
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
-
den Art. 1 des Landesgesetzes vom 10. August 1977, Nr. 29 (Berufsbildungskurse von
kurzer Dauer), betreffend die Vergabe von
Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch
von Berufsbildungskursen mit einer Höchstdauer von 500 Unterrichtsstunden;
-
l’art. 1 della legge provinciale 10 agosto
1977, n. 29 (corsi di formazione professionale di breve durata), riguardante i contributi a
domanda individuale per la frequenza di corsi
di formazione professionale della durata
massima di 500 ore di insegnamento;
-
die Art. 1, Art. 2 und Art. 4 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40
(Ordnung der Berufsbildung);
-
gli artt. 1, 2 e 4 della legge provinciale 12
novembre 1992, n. 40 (ordinamento della
formazione professionale);
-
den Art. 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 (Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang
zu Verwaltungsunterlagen).
-
l’art. 2 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17 (disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit
a voti unanimi legalmente espressi
1.
das in den Prämissen erwähnte individuelle
Fördermodell im Sinne der Landesgesetze
Nr. 29/77 und 40/92 und mit den jährlich zur
Verfügung stehenden Haushaltsmitteln der
deutschen Berufsbildung fortzuführen, damit
diese weiterhin beschäftigte und arbeitslose
Personen in Südtirol bei der Teilnahme an
gezielten Weiterbildungsmaßnahmen finanziell unterstützen und begleiten kann;
1.
di proseguire con la tipologia di finanziamenti
a domanda individuale citata nelle premesse,
ai sensi delle leggi provinciali n. 29/77 e n.
40/92, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione annualmente della formazione professionale tedesca, al fine di poter offrire anche
in futuro un sostegno economico agli occupati ed alle persone in cerca di occupazione
che intendono frequentare in modo mirato
corsi e percorsi di formazione continua sul lavoro;
2.
die beiliegenden Kriterien zur Vergabe obgenannter Finanzierungsbeiträge an Einzelpersonen und das entsprechende Gesuchsformular, welche wesentliche Bestandteile des
vorliegenden Beschlusses sind, zu genehmigen;
2.
di approvare gli allegati criteri per l’erogazione dei suddetti contributi finanziari a domanda individuale assieme al rispettivo formulario per la richiesta di finanziamento, entrambi parti integranti della presente delibera;
3.
vorliegender Beschluss beinhaltet keine Ausgabenzweckbindung für die Landesverwaltung;
3.
la presente delibera non comporta alcun impegno di spesa per la pubblica amministrazione;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
4.
den vorliegenden Beschluss und die beiliegenden Kriterien samt Gesuchsformular im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu
veröffentlichen.
4.
207
di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige la presente delibera con gli allegati criteri ed il formulario per
la domanda di finanziamento.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
208
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Kriterien
Criteri
Beschluss vom 21. Oktober 2013, Nr. 1606
Delibera del 21 ottobre 2013, n. 1606
Mit den folgenden Kriterien regelt die Deutsche
Berufsbildung die Vergabe von finanziellen Beiträgen an Einzelpersonen für den Besuch von
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen gemäß
La Formazione professionale tedesca disciplina
con i seguenti criteri l’erogazione di contributi
finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale conformemente a
quanto previsto dalle seguenti leggi provinciali
Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29 (corsi di formazione professionale di breve durata);
Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
(ordinamento della formazione professionale).
-
Landesgesetz vom 10. August 1977, Nr. 29
(Berufsbildungskurse von kurzer Dauer);
-
Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr.
40 (Ordnung der Berufsbildung).
Art. 1
Art. 1
Allgemeine Zielsetzungen
Mit der vorliegenden Initiative wird die Aus- und
Weiterbildung von beschäftigten oder arbeitslosen Personen finanziell unterstützt.
Dies entspricht dem Recht aller Beschäftigten auf
lebenslange Weiterentwicklung und Aktualisierung der beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten und zwar durch die Teilnahme an beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen, die den persönlichen
Bedürfnissen und beruflichen Entwicklungschancen am besten entsprechen.
Dadurch wird vermieden, dass beschäftigte sowie
arbeitslose Personen wegen ihres nicht mehr
zeitgemäßen Ausbildungsniveaus vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. Zudem wird das
Recht auf die Entwicklung einer eigenen beruflichen Laufbahn gesichert.
Der einzelne Mensch ist zunehmend aufgefordert,
seine Berufsbiografie möglichst selbst und unabhängig vom jeweiligen Betrieb zu gestalten. Zur
Gestaltung dieser Berufsbiografie sowie zur Aufrechterhaltung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit werden Kompetenzen benötigt, die es zu
entwickeln gilt. Mit dieser Förderinitiative will die
Deutsche Berufsbildung Personen dabei unterstützen und begleiten.
Finalità generali
Questa tipologia d’intervento è finalizzata al
sostegno economico della formazione professionale e l’aggiornamento di persone occupate o in
stato di disoccupazione.
E’ volta altresì a rendere effettivo il diritto di ogni
lavoratore/lavoratrice allo sviluppo ed all’aggiornamento delle proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l’arco della vita attraverso la
partecipazione ad azioni formative corrispondenti
alle singole esigenze personali e prospettive professionali.
Lo scopo è sia quello di contrastare il rischio di
obsolescenza professionale e di conseguente
esclusione dal mondo produttivo di persone occupate o in cerca di occupazione che quello di
garantire un percorso di crescita professionale.
La singola persona è chiamata sempre più a
creare autonomamente, indipendentemente dal
proprio datore di lavoro, la propria biografia professionale. Per fare ciò è necessario continuare a
sviluppare specifiche competenze professionali
che permettano di mantenere la propria occupabilità nel mercato del lavoro. Ed è con questa iniziativa di finanziamento che la Formazione professionale tedesca intende offrire il suo sostegno.
Art. 2
Art. 2
Zielgruppen
1.
-
Zugelassen sind folgende Kategorien von
Personen mit privatrechtlichem Arbeitsvertrag:
Personen mit befristetem oder unbefristetem
Arbeitsvertrag (in beiden Fällen sowohl Vollzeit oder Teilzeit möglich)
Destinatari
1.
-
Sono ammesse persone con contratto di lavoro di diritto privato rientranti nelle seguenti
categorie:
persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale)
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
-
-
-
Personen mit Arbeitsverträgen „Arbeit auf
Abruf“ oder „Arbeitsplatzteilung“ (Titel V –
Abschnitt I und II des Legislativdekrets Nr.
276 vom 10. September 2003 in geltender
Form)
Personen mit Lehrvertrag (Titel VI des Legislativdekrets Nr. 276 vom 10. September 2003
oder Legislativdekret Nr. 167/2011, in geltender Form, sowie Landesgesetz vom 4. Juli
2012, Nr. 12), die neben den gesetzlich vorgesehenen zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen besuchen
Personen mit Projektvertrag (Titel VII – Abschnitt I des Legislativdekrets Nr. 276 vom
10. September 2003 in geltender Form).
209
-
persone con contratto di lavoro intermittente
o ripartito (di cui al Titolo V – capo I e II del
Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre
2003 e ss.mm.ii)
-
persone con contratto di apprendistato (ai
sensi del Titolo VI del Decreto Legislativo n.
276 del 10 settembre 2003 o del Decreto
Legislativo n. 167 del 2011 e ss.mm.ii, come
pure della Legge provinciale 4 luglio 2012, n.
12) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento
persone con contratto a progetto (di cui al
Titolo VII – capo I del Decreto Legislativo n.
276 del 10 settembre 2003 e ss.mm.ii).
-
Zugelassen sind weiters in Südtirol ansässige
Personen, die nachweislich:
Le persone suddette devono, altresì, essere residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano e
prestare la propria attività lavorativa presso una
sede dell’impresa collocata localmente.
Sono inoltre ammesse le persone residenti nella
Provincia Autonoma di Bolzano:
-
-
collocate in CIG o iscritte nelle liste di mobilità (comprovato dalla scheda anagraficoprofessionale dell’Ufficio servizio lavoro della
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
o da documentazione equivalente)
-
persone in stato di disoccupazione accertata
(le quali in base alla scheda anagraficoprofessionale dell’Ufficio servizio lavoro della
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
sono in cerca di occupazione).
Außerdem müssen obgenannte Personen in Südtirol ansässig sein und ihre Arbeitsleistung in einem Betrieb in Südtirol erbringen.
-
in die Lohnausgleichskasse oder Mobilitätsliste eingetragen sind (sich gemäß Arbeitskräftekartei des Arbeitsservice der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder entsprechender Dokumentation/Bescheide in Lohnausgleich oder Mobilität befinden)
arbeitslos sind (sich gemäß Arbeitskräftekartei des Arbeitsservice der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder entsprechender
Dokumentation/Bescheide auf Arbeitssuche
befinden).
Die Antragsteller/Antragstellerinnen müssen zum
Zeitpunkt der Gesuchsstellung die oben genannten Voraussetzungen erfüllen.
Al momento della presentazione della domanda, i
soggetti richiedenti devono trovarsi in una delle
condizioni sopra indicate.
2.
-
2.
-
-
Nicht zugelassen sind:
öffentliche Bedienstete
Betriebsinhaber/Betriebsinhaberinnen oder
Unternehmer/Unternehmerinnen
Freiberufler/Freiberuflerinnen
Präsidenten/Präsidentinnen von Genossenschaften sowie nicht fest angestellte Genossenschaftsmitglieder
Personen, welche nicht unter Punkt 1 dieses
Artikels genannt sind
Personen, welchen im selben Kalenderjahr
bereits ein finanzieller Beitrag zugesprochen
wurde, diesen jedoch ohne berechtigten
Grund nicht in Anspruch genommen haben.
-
Non sono ammessi:
dipendenti pubblici
titolari o imprenditori/imprenditrici delle aziende
liberi/e professionisti/e
in caso di cooperative, presidenti delle stesse
ed i/le soci/socie non dipendenti
tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
punto1 del presente articolo
titolari di contributo finanziario nello stesso
anno solare che non hanno usufruito del
contributo concesso senza giustificato motivo.
210
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
Art. 3
Vorrangigkeiten
Art. 3
Priorità
Als vorrangig gelten:
Anträge von Personen, welche sich nachweislich auf Arbeitssuche befinden
Anträge von Personen, die nachweislich in
die ordentliche oder außerordentliche Lohnausgleichskasse und/oder in die Mobilitätslisten eingetragen sind
Anträge von Personen mit einer Behinderung
oder psychischen Erkrankung mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt.
Hanno priorità:
domande di persone in stato di disoccupazione accertata
domande di persone collocate in CIG ordinaria e straordinaria e/o iscritte nelle liste di
mobilità (con comprovata documentazione)
Art. 4
Zugelassene Weiterbildungsmaßnahmen
Art. 4
Azioni formative ammissibili
Zur Finanzierung zugelassen sind berufliche Weiterbildungsmaßnahmen im In- und Ausland mit
einer Dauer von maximal 500 Unterrichtsstunden,
welche in der Regel auf die Verbesserung der
beruflichen Kompetenzen in folgenden Bereichen
abzielen:
Gastgewerbe
Dienstleistung, Handel und Verwaltung
Industrie
Handwerk
Elektronik und Informatik
Soziales, Körperpflege und Wellness
Sono ammissibili al contributo le attività formative
in Italia ed all’estero della durata massima di 500
ore di insegnamento che di norma sono finalizzate al perfezionamento delle competenze professionali nei seguenti settori:
Im Falle von Umschulungen müssen die Weiterbildungsmaßnahmen eine auf Landesebene anerkannte Berufstätigkeit betreffen.
In caso di progetti di riqualificazione, le azioni
formative devono essere attinenti ad attività lavorative riconosciute in ambito provinciale.
Zur Finanzierung nicht zugelassen sind:
Einzelunterricht
Distant Learning und e-Learning Kurse
Sprachkurse und Kurse im Bereich Gesundheit
Kurse zur Erlangung von Führerscheinen
reguläre Schulausbildungen und Laureatsstudiengänge
Kurse zum Nachholen einzelner Schuljahre
bzw. Studientitel, die von privaten oder öffentlichen Schulen und Einrichtungen angeboten werden
Weiterbildungsmaßnahmen, die bereits durch
das Aus- und Weiterbildungsangebot der
Landesberufs- und Fachschulen in Südtirol
abgedeckt sind
gesetzlich vorgeschriebene Ausbildungswege (z.B. Lehre)
Weiterbildungsmaßnahmen, welche bereits
direkt durch öffentliche Mittel co/finanziert
werden.
Sono esclusi dal finanziamento:
lezioni individuali
formazione a distanza e corsi di e-learning
corsi di lingua e corsi in ambito sanitario
-
-
domande di persone con disabilità fisiche o/e
mentali in situazione di svantaggio sul mercato del lavoro.
alberghiero
servizi, commercio e amministrazione
industria
artigianato
elettronica e informatica
sociale, estetica e wellness
-
corsi per patenti di guida
corsi scolastici e corsi di laurea
-
corsi di recupero scolastico (singole annualità
o titoli di studio) organizzati da Scuole ed Enti
pubblici e privati
-
azioni formative presenti nell’offerta formativa
delle Scuole della Formazione Professionale
provinciale
-
attività formative obbligatorie per legge (es.
apprendistato)
attività formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici.
-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
211
Art. 5
Beitragshöhe
Art. 5
Ammontare del contributo
Für die Teilnahme an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen kann jeder Person ein Gesamtbeitrag von maximal 3.000,00 Euro (inkl. MwSt.) innerhalb eines Kalenderjahres gewährt werden.
Dabei kann dieser Höchstbetrag für eine oder
auch mehrere Weiterbildungsmaßnahmen geltend gemacht werden, wobei es in jedem Fall
erforderlich ist, pro Weiterbildungsmaßnahme ein
Gesuch einzureichen.
Per la partecipazione alle azioni formative può
essere concesso ad ogni persona in un anno solare un contributo totale massimo di € 3.000,00
(iva inclusa). Questa somma può riferirsi ad una
singola o a più azioni formative. In ogni caso è
necessario presentare la domanda di finanziamento per ogni singola azione formativa.
Für die im Gesuch angegebene Weiterbildungsmaßnahme muss die Teilnahmegebühr mindestens 400,00 Euro (inkl. MwSt.) betragen, damit
ein öffentlicher Beitrag gewährt werden kann.
Affinché possa essere concesso un contributo
pubblico, l’ azione formativa prevista nella domanda di finanziamento deve avere un costo minimo di 400,00 Euro (Iva inclusa).
Der öffentliche Beitrag beträgt max. 70% der vorgesehenen Teilnahmegebühr.
Il contributo pubblico ammonta ad un massimo
del 70% della quota di partecipazione prevista.
Bei den in Art. 3 (Vorrangigkeiten) der vorliegenden Kriterien genannten Personen, hat die Deutsche Berufsbildung hingegen die Möglichkeit, bis
zu 90% der vorgesehenen Teilnahmegebühr mittels öffentlichem Beitrag abzudecken.
Per i soggetti di cui all’art. 3 (priorità) dei presenti
criteri, la Formazione professionale tedesca si
riserva di riconoscere la copertura fino ad un
massimo del 90% della quota di partecipazione
prevista.
Art. 6
Art der Finanzierung
Art. 6
Tipo di finanziamento
Der Antragsteller/die Antragstellerin erhält die
finanzielle Förderung in Form eines individuellen
Beitrages, der gegen entsprechende Spesenbelege über die angefallenen Kosten direkt an den
Antragsteller/die Antragstellerin ausgezahlt wird
(Rechnungen bzw. andere rechtmäßige Spesenbelege müssen auf den Antragsteller/die Antragstellerin ausgestellt sein). Dieser Beitrag wird als
Einkommen angesehen und unterliegt als solcher
der Besteuerung gemäß Art. 50, Absatz 1, Buchstabe c des TUIR (Testo unico delle imposte sui
redditi) (D.P.R. 917 vom 22.12.1986).
Il richiedente/la richiedente riceve il finanziamento
sotto forma di contributo individuale erogato direttamente al/alla richiedente dietro idonea certificazione di spesa dei costi sostenuti (la fattura o ogni
altro giustificativo legale di spesa devono essere
intestati al richiedente/alla richiedente). Il contributo individuale è considerato reddito e come tale
è soggetto a tassazione in base all’art. 50, comma 1, lettera c del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) (D.P.R. 917 del 22/12/1986).
Art. 7
Einreichemodalitäten und Zulassung der Beitragsgesuche
Art. 7
Modalità di presentazione e di ammissibilità
delle domande
Das Gesuch muss auf dem dafür vorgesehenen
Formular abgefasst, vom Antragsteller/von der
Antragstellerin unterzeichnet und entweder per
Post oder persönlich bei der Deutschen Berufsbildung eingereicht werden.
Für die Gewährung eines finanziellen Beitrages
ist es in jedem Fall erforderlich, vor Beginn der
Weiterbildungsmaßnahme ein entsprechendes
Gesuch einzureichen.
La domanda deve essere compilata utilizzando
l’apposito formulario, sottoscritta dal/la richiedente ed essere presentata personalmente o inviata
per posta alla Formazione professionale tedesca.
Per ottenere il contributo l’attività formativa per la
quale si richiede il finanziamento deve avere inizio sempre dopo la presentazione della rispettiva
domanda.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
212
Der Eingang der persönlich abgegebenen oder
mit der Post zugesandten Gesuche wird mittels
Eingangsstempel der Deutschen Berufsbildung
bestätigt. Letztere vermerkt auf den Gesuchen
auch die dazugehörige Protokollnummer.
La Formazione professionale tedesca attesta
l’entrata delle domande di finanziamento consegnate a mano o inviate per posta tramite timbro
di entrata. Essa assegna, oltre alla data di ricevimento, anche il relativo numero di protocollo.
Gültig ist in jedem Fall obgenannter Eingangsstempel und nicht der Poststempel.
In ogni caso fa fede il suddetto timbro di entrata e
non il timbro postale.
Als zulässig gelten Gesuche, welche:
fristgereicht eingereicht worden sind
von Personen eingereicht werden, die lt. Art.
2 der vorliegenden Kriterien zugelassen sind
auf dem dafür vorgesehenen Formular abge
fasst worden sind
vollständig ausgefüllt und mit allen nötigen
Anlagen versehen sind.
Sono ammissibili le domande presentate:
nel rispetto dei termini previsti
dai destinatari ammessi in base all’art. 2 dei
presenti criteri
su apposito formulario
Für jede einzelne Weiterbildungsmaßnahme kann
nur einmal angesucht werden.
Può essere presentata domanda un’unica volta
per ogni singola azione formativa.
Jede Person kann pro Kalenderjahr maximal 3
Gesuche einreichen, wobei der zuvor zugesagte
finanzielle Beitrag bereits abgerechnet sein muss.
Ogni persona può presentare in un anno solare al
massimo 3 domande di finanziamento. La domanda di finanziamento può però essere presentata solo dopo la regolare rendicontazione di un
eventuale contributo finanziario precedentemente
concesso.
Art. 8
Inhaltliche Begutachtung und Genehmigung
der Beitragsgesuche
Art. 8
Esame di merito ed approvazione delle domande di finanziamento
Eine gemäß Art. 16 der vorliegenden Kriterien
ernannte Kommission überprüft die Übereinstimmung der gewählten Weiterbildungsmaßnahmen
mit dem beruflichen Werdegang des Antragstellers/der Antragstellerin. Zur Feststellung dieser
Übereinstimmung wird der im Gesuch enthaltene
Lebenslauf des Antragstellers/der Antragstellerin
verwendet.
Die Gesuche werden zuerst nach Vorrangigkeit
(Antragsteller/Antragstellerinnen gemäß Art. 3 der
vorliegenden Kriterien) und dann nach chronologischem Eingang genehmigt.
Die Kommission erstellt monatlich eine Rangliste
der genehmigten bzw. nicht genehmigten Gesuche.
Una commissione nominata in base all’art. 16 dei
presenti criteri effettua un esame di merito relativo alla coerenza fra requisiti, motivi, prospettive
professionali del richiedente/della richiedente e le
azioni formative prescelte. A tale scopo viene
valutato il curriculum del/la richiedente, contenuto
nella domanda.
Die Ranglisten werden vom zuständigen Bereichsdirektor/der zuständigen Bereichsdirektorin
genehmigt und an der Amtstafel der Deutschen
Berufsbildung veröffentlicht.
Die Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung des
finanziellen Beitrages wird den Antragstellern/
den Antragstellerinnen schriftlich mitgeteilt.
Le graduatorie vengono autorizzate dal direttore/dalla direttrice d’area competente ed esposte
all’albo della Formazione professionale tedesca.
-
compilate correttamente e in tutte le sue par
ti, munite degli allegati necessari.
L’approvazione delle domande avviene nell’ordine di priorità (richiedenti di cui all’articolo 3 dei
presenti criteri) e cronologico d’arrivo.
La commissione redige mensilmente una graduatoria delle domande approvate e non approvate.
L’approvazione o la non approvazione del contributo finanziario viene comunicata ai/alle richiedenti per iscritto.
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Die Beitragszusage muss zum Zeichen der Annahme unterschrieben und gemeinsam mit dem
aktualisierten Kurskalender zurückgesendet werden.
La comunicazione di approvazione del finanziamento deve essere controfirmata per accettazione e restituita assieme al calendario aggiornato
delle attività.
Art. 9
Beginn und Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen
Art. 9
Avvio e frequenza delle attività formative
Die Weiterbildungsmaßnahmen müssen in der
Regel innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der
Gesuchseinreichung beginnen und zwar erst
nach der entsprechenden Beitragszusage durch
die Deutsche Berufsbildung.
Im anderen Fall nehmen die Antragsteller/ Antragstellerinnen auf eigene Verantwortung an den
Weiterbildungsmaßnahmen teil. Bei einer negativen Begutachtung der Gesuche durch die gemäß
Art. 16 der vorliegenden Kriterien ernannte Kommission werden für die vor der Beitragszusage
begonnenen Weiterbildungsmaßnahmen keinerlei
Spesen ersetzt.
Die Beitragszusage gilt ausschließlich für die vom
Antragsteller/von der Antragstellerin eingereichte
Weiterbildungsmaßnahme.
Erlaubt sind ausschließlich Änderungen am Kurskalender und/oder am Stundenplan. Diese müssen der Deutschen Berufsbildung rechtzeitig mitgeteilt werden.
L’avvio delle azioni formative deve, di regola, avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda di finanziamento e le azioni formative devono di regola incominciare dopo l’approvazione del contributo da parte della Formazione
professionale tedesca.
Tuttavia, prima dell’approvazione del contributo
finanziario è possibile partecipare alle azioni formative sotto propria responsabilità del richiedente/della richiedente. Nel caso di esito negativo
dell’esame di merito della domanda da parte della
commissione nominata conformemente all’art. 16
dei presenti criteri, non verrà riconosciuto alcun
rimborso per le attività precedentemente avviate.
L’assegnazione del contributo è vincolata all’azione formativa presentata dal richiedente/dalla
richiedente.
Sono ammesse unicamente variazioni di calendario e/o d’orario. Esse devono essere tempestivamente comunicate alla Formazione professionale
tedesca.
Art. 10
Anwesenheitspflicht und
Teilnahmebestätigungen
Art. 10
Frequenza obbligatoria ed attestati
di partecipazione
Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, mindestens 80% der vorgesehenen Unterrichtsstunden zu besuchen, sofern er/sie nicht
nachweislich durch schwerwiegende Gründe verhindert ist.
Die Weiterbildungsmaßnahmen müssen zumindest mit einer Teilnahmebestätigung enden.
Il richiedente/la richiedente ha l’obbligo di frequentare almeno l’80% delle ore previste, salvo
gravi e comprovati motivi di impedimento.
Art. 11
Zulässige Kosten und Endabrechnung
Art. 11
Costi ammissibili e rendicontazione finale
Begünstigte Person des finanziellen Beitrages ist
immer der Antragsteller/die Antragstellerin, wobei
als Kosten ausschließlich die Teilnahmegebühr
der im Gesuch angegebenen und genehmigten
Weiterbildungsmaßnahme zulässig ist.
Beneficiario/a del contributo finanziario è sempre
il soggetto richiedente. Ammissibili è unicamente
la quota di partecipazione all’azione formativa
prescelta dal soggetto richiedente e successivamente approvata.
Innerhalb von 20 (zwanzig) Tagen nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme muss der
Antragsteller/die Antragstellerin der Deutschen
Berufsbildung zum Zwecke der Endabrechnung
folgende Unterlagen vorlegen:
Entro 20 (venti) giorni dal termine dell’azione formativa il richiedente/la richiedente presenterà la
seguente documentazione alla Formazione professionale tedesca per la rendicontazione finale:
Le azioni formative devono concludersi almeno
con un attestato di frequenza.
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Rechnungen und/oder Belege über die bezahlte Teilnahmegebühr sowie die entsprechende Banküberweisung. Die Belege müssen sich eindeutig auf die genehmigte Weiterbildungsmaßnahme beziehen
Kopie der Teilnahmebestätigung
Erklärung des Kursveranstalters, dass vom
Antragsteller/von der Antragstellerin mindestens 80% der vorgesehenen Unterrichtsstunden besucht worden sind.
Nach Überprüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen und der ordnungsgemäßen
Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme
sorgt die Deutsche Berufsbildung für die Auszahlung des individuellen Beitrages und zwar auf der
Grundlage der anerkannten Kosten.
-
Der Antragsteller/die Antragstellerin muss zum
Zeitpunkt der Abrechnung belegen, dass er/sie
die vorgesehene Teilnahmegebühr der Weiterbildungsmaßnahme auch selbst bezahlt hat.
Al momento della rendicontazione il/la richiedente
deve produrre la documentazione attestante il
pagamento in proprio della quota prevista per la
partecipazione all’azione formativa.
Art. 12
Vorschuss
Art. 12
Anticipo
Auf den zugesagten finanziellen Beitrag ist keinerlei Vorschuss vorgesehen.
Non è prevista alcuna forma di anticipazione sul
contributo finanziario riconosciuto.
Art. 13
Kursveranstalter
Art. 13
Enti erogatori delle azioni formative
Die Weiterbildungsmaßnahmen, für welche ein
individueller Beitrag beantragt wird, können ausschließlich von Einrichtungen/Gesellschaften
durchgeführt werden, die in ihrer Satzung die
Weiterbildung als Zielsetzung vorgesehen haben.
In der Regel müssen die Kursveranstalter für die
Weiterbildung akkreditiert sein bzw. über eine
ISO-, EFQM - Zertifizierung o.ä. verfügen.
Le azioni formative per le quali si richiede il contributo individuale possono essere erogate solo
da enti/società pubblici o privati aventi fra le finalità statutarie la formazione e l’aggiornamento professionale.
Gli enti formativi devono essere di norma accreditati per la formazione continua ovvero certificati
ISO, EFQM, o altro sistema certificatorio riconosciuto.
L’ente di formazione dovrà:
compilare la parte del formulario riservata alle
caratteristiche dell’ente e dell’azione formativa scelta dal richiedente/dalla richiedente
-
Der Kursveranstalter muss:
den Teil des Gesuchsformulars ausfüllen,
welcher Angaben zu seiner Einrichtung und
zu den vom Antragsteller/von der Antragstellerin ausgewählten Weiterbildungsmaßnahme beinhaltet;
eine Erklärung über die Richtigkeit der angegebenen Daten unterzeichnen.
Der Kursveranstalter bietet seine Weiterbildungsmaßnahmen außerdem zu Terminen an,
welche bereits vor Gesuchseinreichung festgelegt
wurden. Der Kursbeginn muss im Beitragsgesuch
angegeben sein. Das vom Veranstalter beworbene Kursangebot muss unabhängig davon garantiert werden, ob die Teilnehmer/Teilnehmerinnen
dafür einen öffentlichen Beitrag erhalten oder
nicht.
-
-
le fatture e/o la documentazione relativa alla
quota di partecipazione sulle quali risultino
inequivocabilmente i riferimenti relativi all’azione formativa approvata congiuntamente al
relativo bonifico bancario
copia dell’attestato di frequenza
dichiarazione dell’ente erogatore dell’effettiva
frequenza al corso del richiedente/della richiedente di almeno l’80% delle ore previste.
La Formazione professionale tedesca, in seguito
alla verifica della documentazione di spesa e del
regolare svolgimento dell’azione formativa, provvede alla liquidazione del contributo individuale
sulla base dei costi approvati.
-
sottoscrivere l’apposita dichiarazione di veridicità dei dati.
L’Ente erogatore propone inoltre le sue azioni
formative in date che saranno state fissate precedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento. L’inizio delle azioni formative deve essere indicato nella domanda di
contributo. L’offerta corsuale promossa dall’ente
erogatore dovrà comunque essere garantita, indipendentemente dal fatto che ai partecipanti venga concesso un finanziamento pubblico.
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Art. 14
Widerruf des Beitrags
Art. 14
Revoca del contributo
Die Nichteinhaltung der in Art. 9 „Beginn und
Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen“,
Art. 10 „Anwesenheitspflicht und Teilnahmebestätigungen“ und Art. 11 „zulässige Kosten und Endabrechnung“ der vorliegenden Kriterien angeführten Bedingungen ist mit dem Widerruf des öffentlichen Beitrages verbunden.
Sollte die genehmigte Weiterbildungsmaßnahme
nur teilweise durchgeführt worden sein oder sollten Unregelmäßigkeiten in didaktischer, organisatorischer oder verwaltungstechnischer Hinsicht
festgestellt werden, kann die gemäß Art. 16 der
vorliegenden Kriterien ernannte Kommission die
Beitragszusage sofort widerrufen.
Il mancato rispetto delle condizioni previste agli
art. 9 “avvio e frequenza delle attività formative”,
art. 10 “frequenza obbligatoria ed attestati di partecipazione” e art. 11 “costi ammissibili e rendicontazione finale” dei presenti criteri comporta la
revoca del contributo pubblico.
Art. 15
Kontrolle der Weiterbildungsmaßnahmen
Art. 15
Controllo delle azioni formative
Die Deutsche Berufsbildung führt die im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen
Kontrollen durch.
Die Kursveranstalter und die Antragsteller/ Antragstellerinnen verpflichten sich, die Kontroll- und
Überwachungstätigkeit der Deutschen Berufsbildung zu akzeptieren.
La Formazione professionale tedesca attua i
controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art. 16
Beratungskommission zur Zulassung und inhaltlichen Begutachtung
der Beitragsgesuche
Art. 16
La commissione consultiva per l’ammissione
e l’esame di merito delle domande per
l’erogazione di un contributo
Der Direktor/die Direktorin der Deutschen Berufsbildung ernennt mittels Dekret eine eigene Kommission für die Zulassung und die inhaltliche Begutachtung der eingereichten Gesuche. Weiters
entscheidet diese auch über etwaige Rekurse der
Antragsteller/Antragstellerinnen und über einen
eventuellen Widerruf der Beitragszusage.
Il direttore/la direttrice della Formazione professionale tedesca nomina tramite decreto un’ apposita commissione per l’ammissione e l’esame di
merito delle domande di finanziamento presentate. La suddetta commissione decide anche in
caso di ricorsi ed eventuali revoche del contributo.
Art. 17
Kontakte
Art. 17
Contatti
Für die Beratung, die Ausgabe der entsprechenden Formulare und die Entgegennahme der Beitragsgesuche wenden Sie sich bitte an:
Deutsches Bildungsressort
Bereich Deutsche Berufsbildung
Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung
Dantestr. 3
39100 Bozen
www.provinz.bz.it/berufsbildung
Per informazioni e consulenze, per ottenere
l’apposito formulario, nonché per la presentazione
delle domande, si prega di rivolgersi a:
Dipartimento istruzione e formazione tedesca
Area formazione professionale tedesca
Servizio Formazione continua
Nel caso di realizzazione parziale dell’azione formativa o di accertate irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche, organizzative e amministrative delle azioni autorizzate, la commissione
nominata in base all’art. 16 dei presenti criteri ha
facoltà di revoca immediata del contributo concesso.
Gli enti erogatori delle azioni formative, nonché i
richiedenti/le richiedenti, dovranno impegnarsi a
sottoporsi ai controlli ed alla vigilanza previsti
dalla Formazione professionale tedesca.
Via Dante 3
39100 Bolzano
www.provinz.bz.it/berufsbildung
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Inge Clementi - Tel. 0471/416919
[email protected]
Inge Clementi - Tel. 0471/416919
[email protected]
Sylvia Mair - Tel. 0471/416913
[email protected].
Sylvia Mair – Tel. 0471/416913
[email protected].
Bürozeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9:00
bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 8:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00
bis 17:30 Uhr.
Orario per il pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00
alle 17:30.
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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1643
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1643
Genehmigung des Programms bezüglich der
Verwendung der Ressourcen der Region gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13.
Dezember 2012, Nr. 8, wie vom Beschluss des
Regionalausschusses vom 23. April 2013, Nr.
77 vorgesehen. Ergänzung des Beschlusses
vom 2. September 2013, Nr. 1306
Approvazione del programma previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile
2013, n. 77 afferente l'utilizzo delle risorse regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Integrazione della
deliberazione del 2 settembre 2013, n. 1306
Nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz vom
13. Dezember 2012, Nr. 8, welches als gesetzliche Grundlage für den Beginn des Projektes eines strategischen Fonds für Gebietsinvestitionen
dient und eine Bereitstellung von 500 Millionen
Euro in Bezug auf den Haushalt 2013 bestimmt,
die zwischen den beiden Provinzen aufzuteilen
ist;
Vista la legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8
quale base normativa per dare avvio al progetto
Fondo strategico di investimento territoriale, autorizzando lo stanziamento sul bilancio 2013 di 500
milioni di euro da ripartire tra le due Province;
nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss
Nr. 1306 vom 2. September 2013, mit dem ein
erstes grundlegendes Programm der Initiativen,
welche von der Gesellschaft Südtirol Finance AG
zur Unterstützung und Entwicklung der Südtiroler
Wirtschaftsstruktur ergriffen werden sollen, genehmigt wurde;
vista la propria deliberazione n. 1306 del 2 settembre 2013, con la quale viene approvato un
primo programma di massima delle iniziative da
adottarsi da parte della società Alto Adige Finance spa a sostegno e sviluppo del tessuto economico altoatesino;
als zweckmäßig erachtet, das oben erwähnte
Tätigkeitsprogramm genauer darzulegen und der
Strukturierung der Gesellschaft einen neuen Impuls zu geben, damit die Maßnahmen baldmöglichst positive Auswirkungen auf die heimischen
Unternehmen erzeugen;
ritenuto di specificare ulteriormente il programma
di attività sopra citato e di dare nuovo impulso alla
strutturazione della società affinché le misure di
intervento producano quanto prima possibile effetti positivi per le imprese locali;
nach Einsichtnahme in die Satzung der Südtirol
Finance, die mit Beschluss der Landesregierung
Nr. 257 vom 18. Februar 2013 genehmigt wurde;
visto lo statuto di Alto Adige Finance approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 257
del 18 febbraio 2013;
wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit
la Giunta Provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi
beschlossen
delibera
1.
Das Tätigkeitsprogramm gemäß des Beschlusses Nr. 1306 vom 2. September 2013
mit den im folgenden angeführten Spezifizierungen zu ergänzen:
a) Kreditgewährung zugunsten der Südtirol
Finance AG zur Finanzierung von Rotationsfonds für Investitionen der örtlichen
1.
di integrare il programma di attività di cui alla
deliberazione n. 1306 del 2 settembre 2013
con le specificazioni di seguito elencate:
a)
concessione di credito a favore della Alto
Adige Finance spa per il finanziamento di
fondi di rotazione per investimenti degli
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enti locali nel settore della banda larga
per un importo di Euro 50.000.000, di cui
Euro 3.000.000 destinati alla RAS con
successiva restituzione al predetto fondo;
Körperschaften im Bereich des Breitbandnetzes in Höhe eines Betrages von
50.000.000 Euro, von denen 3.000.000
Euro für die RAS bestimmt sind, die dem
obgenannten Fonds später rückerstattet
werden,
b)
Kreditgewährung zugunsten der Südtirol
Finance AG zur Errichtung eines Risikofonds zur Gewährung von Garantien für
den Export gemäß Artikel 29 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012,
Nr. 22 in Höhe eines Betrages von
5.000.000 Euro,
b)
concessione di credito a favore della Alto
Adige Finance spa per la costituzione di
un fondo rischi, per la prestazione di garanzie per l'export di cui all'articolo 29
della legge provinciale 20 dicembre
2012, n. 22 per un importo pari a Euro
5.000.000;
c)
Kreditgewährung zugunsten der Südtirol
Finance AG zur Aktivierung von Finanzinstrumenten gemäß Artikel 1 Absatz 3
des Regionalgesetzes Nr. 8/2012 in Höhe eines Betrages von 75.000.000 Euro,
die auf die vom Regionalausschuss festgelegte Art verwendet werden,
c)
concessione di credito a favore della Alto
Adige Finance spa per l’attivazione di
strumenti finanziari previsti dall'articolo 1,
comma 3, della Legge Regionale n. 8/
2012 per un importo di Euro 75.000.000,
che saranno impiegati secondo la disciplina definita dalla Giunta Regionale;
d)
Rotationsfonds zur Finanzierung von
Sanierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen in Höhe eines Betrages von
25.000.000 Euro;
d)
fondo di rotazione per il finanziamento di
interventi di risanamento e risparmio energetico per un importo di Euro
25.000.000;
e)
Rotationsfonds zur Finanzierung des
Projektes „Bausparen“ in Höhe eines Betrages von 20.000.000 Euro;
e)
fondo di rotazione per il finanziamento
del progetto "risparmio casa" per un importo di Euro 20.000.000;
f)
Rotationsfonds zur Finanzierung des Erwerbs von Gewerbeflächen in Höhe eines Betrages von 10.000.000 Euro;
f)
fondo di rotazione per il finanziamento
dell’acquisto di aree produttive per un
importo di Euro 10.000.000;
g)
Finanzierung des Risikokapitals von im
Landesgebiet tätigen Unternehmen, die
sich mit innovativen Projekten beschäftigen oder sich in Entwicklungsprozessen
befinden in Höhe eines Betrages von
10.000.000 Euro;
g)
finanziamento del capitale di rischio per
imprese operanti sul territorio impegnate
in progetti innovativi o processi di sviluppo per un importo di Euro 10.000.000;
h)
Finanzierung von geschlossenen Investitionsgesellschaften italienischen Rechts,
die in Schuldverschreibungen (mini
bond), die von im Landesgebiet tätigen
Betrieben ausgegeben wurden, investieren in Höhe eines Betrages von
15.000.000 Euro;
h)
finanziamento di fondi chiusi di diritto italiano che investano in obbligazioni (mini
bond) emesse da aziende che svolgano
attività sul territorio provinciale per un
importo di Euro 15.000.000;
i)
Kreditgewährung
(Mezzanin-Finanzierungen) an Unternehmen um den Zugang derselben zu Bankkrediten zu erleichtern in Höhe eines Betrages von
15.000.000 Euro;
i)
concessione di crediti (mezzanini) alle
imprese tali da facilitare l’accesso delle
stesse al credito bancario per un importo
di Euro 15.000.000;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
l)
l)
Finanzierung von öffentlich-privaten Partnerschaften im Landesgebiet in Höhe eines Betrages von 20.000.000 Euro;
233
finanziamento di operazioni di partenariato pubblico-privato sul territorio provinciale per un importo di Euro 20.000.000;
m) Finanzierung von Erhöhungen des Risikokapitals von Garantiekonsortien in Höhe eines Betrages von 5.000.000 Euro;
m) finanziamento dell’aumento del capitale
di rischio dei consorzi di garanzia per un
importo di Euro 5.000.000;
Vorbehaltlich des Betrages, der für die Maßnahmen des Buchstabens c) bestimmt ist,
können sich die Beträge der restlichen Buchstaben aufgrund der Wirksamkeit der einzelnen Initiativen ändern, dies jedoch unter Beibehaltung der Gesamtsumme.
Salva la somma destinata agli interventi di cui alla
lettera c), gli importi delle restanti lettere possono
variare, in ragione dell’efficacia delle iniziative
stesse, fermo restando l’importo complessivo.
2.
Die Gesellschaft Südtirol Finance AG zu ersuchen, schnellstmöglich mit der Einleitung
der oben angeführten Initiativen zu beginnen,
und sich auch mit einer adäquaten Organisationsstruktur, einschließlich des Personals,
welches außer dem Direktor und einem Stellvertreter auch einen Personalbestand von
mindestens fünf Einheiten vorsieht.
2.
di invitare la società „Alto Adige Finance“ a
procedere con la massima sollecitudine all’avvio delle sopraelencate iniziative, anche
dotandosi di un’adeguata struttura organizzativa ivi compresa una dotazione di personale
che preveda oltre a un direttore e un sostituto
un organico di almeno cinque unità.
3.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
3.
la presente deliberazione viene pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
234
86496
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2013, Nr. 1644
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2013, n. 1644
Kriterien zur Anwendung der IRAP-Erleichterung für neu gegründete Unternehmen
Criteri per l’applicazione dell’agevolazione
IRAP per le nuove iniziative produttive
Nach Einsichtnahme in Artikel 21/bis Absatz
13/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998,
Nr. 9, welcher vorsieht, dass:
„Ab der Steuerperiode, die auf den am 31. Dezember 2011 ablaufenden Steuerzeitraum folgt,
wird den auf Landesgebiet neu gegründeten Unternehmen eine zusätzliche Reduzierung des von
den Absätzen 6/bis und 7 vorgesehenen IRAPSteuersatzes um 2,98 Prozentpunkte gewährt.
Eine bloße Fortführung einer bereits vorher auf
Landesgebiet ausgeübten Tätigkeit, sowie die
Umwandlung einer Gesellschaft in eine andere,
eine Fusion oder die Aufspaltung einer Gesellschaft zählen nicht zu den Unternehmensneugründungen. Die Reduzierung des IRAP-Steuersatzes, wie von diesem Absatz vorgesehen, wird
ab dem ersten Steuerzeitraum und für die vier
darauf folgenden Steuerzeiträume gewährt. Für
die Steuerpflichtigen, welche gegenständliche
Begünstigung in Anspruch nehmen, bleibt die
Pflicht der Einrichtung der Steuererklärung aufrecht. Die Landesregierung kann die Kriterien für
die Anwendung der Steuerbegünstigung festsetzen”;
Visto l’articolo 21/bis, comma 13/bis, della legge
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, che prevede
che:
“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove
iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale è concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6/bis e 7, di 2,98
punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che
determinano la mera prosecuzione di un'attività
già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro
successivi. Per i soggetti che beneficiano della
riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione
della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale può determinare i criteri per l’applicazione
dell’agevolazione fiscale”;
folglich als notwendig erachtet, die Kriterien zur
Anwendung der gegenständlichen Steuererleichterung zu bestimmen;
ritenuto necessario, quindi, determinare i criteri
per l’applicazione dell’agevolazione fiscale in oggetto;
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich
die gegenständliche Erleichterung an neue Südtiroler Unternehmen und an Unternehmen, die aus
dem Rest des italienischen Staatsgebietes oder
aus dem Ausland kommen, unter Einhaltung des
europäischen Grundsatzes der Niederlassungsfreiheit, richtet;
tenuto presente che l’agevolazione in oggetto è
rivolta alle nuove imprese altoatesine e a quelle
provenienti dal resto del territorio italiano o dall’estero, nel rispetto del principio comunitario della
libertà di stabilimento;
angesichts der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 162 des Dekretes des Präsidenten
der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917
betreffend den Einheitstext der Steuern auf das
Einkommen (Tuir) und gemäß Artikel 5 des Musterabkommens der OECD (OECD Model Tax
Convention on Income and on Capital);
considerata la definizione di stabile organizzazione, di cui all’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi
(Tuir), e di cui all’articolo 5 del modello OCSE
(OECD Model Tax Convention on Income and on
Capital);
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
235
wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit
la Giunta provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi
beschlossen
delibera
die folgenden Kriterien im Sinne des Artikels
21/bis Absatz 13/bis des Landesgesetzes vom
11. August 1998, Nr. 9 zu genehmigen:
di approvare i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo
21/bis, comma 13/bis, della legge provinciale 11
agosto 1998, n. 9:
1.
Zwecks dieser Erleichterung gilt als ein auf
dem Landesgebiet „gegründetes Unternehmen“ jenes, das als Einzelunternehmen, als
freiberufliche Tätigkeit, als Gesellschaft oder
private Einrichtung, den Rechts- und Verwaltungssitz über einen ununterbrochenen Zeitraum von nicht weniger als 5 Steuerjahren in
der Provinz Bozen hat; ebenso gilt als ein auf
dem Landesgebiet „gegründetes Unternehmen“ eine Betriebsstätte, deren Mutterhaus
den Rechts- und/oder Verwaltungssitz außerhalb des Landesgebietes hat, und die
über einen ununterbrochenen Zeitraum von
nicht weniger als 5 Steuerjahren passives
Steuersubjekt in der Provinz Bozen ist. Der
Begriff der Betriebsstätte versteht sich als eine feste Geschäftseinrichtung in der das Unternehmen seine Tätigkeit vollständig oder
teilweise gemäß der italienischen und internationalen Definitionen des Artikels 162 des
Dekretes des Präsidenten der Republik vom
22. Dezember 1986, Nr. 917 betreffend den
Einheitstext der Steuern auf das Einkommen
(Tuir) und gemäß Artikel 5 des Musterabkommens der OECD (OECD Model Tax
Convention on Income and on Capital) ausübt.
1.
ai fini della presente agevolazione è da considerarsi “iniziativa produttiva” intrapresa sul
territorio provinciale l’attività svolta da imprese individuali, da esercenti arti e professioni,
da società o da enti del settore privato aventi
sede legale e amministrativa nella provincia
di Bolzano per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d’imposta; è altresì da
considerarsi “iniziativa produttiva” intrapresa
sul territorio provinciale l’attività svolta, per un
periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d’imposta in provincia di Bolzano, da una
stabile organizzazione di soggetto passivo
avente sede legale e/o amministrativa al di
fuori del territorio provinciale. La nozione di
stabile organizzazione è intesa come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in
tutto o in parte la sua attività, secondo le definizioni italiana ed internazionale di cui
all’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi
(Tuir), e all’articolo 5 del modello OCSE
(OECD Model Tax Convention on Income
and on Capital);
2.
Als im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen
„neu“ gegründetes Unternehmen ist die Tätigkeit anzusehen, die vom Steuerpflichtigen
aufgenommen wird, der im IRAP-Vordruck
der fünf Steuerperioden, die der Aufnahme
der neuen Tätigkeit vorausgehen, im IR Modul keinen Produktionswert, der sich auf die
Provinz Bozen bezieht, erklärt hat.
2.
per “nuova” iniziativa produttiva sul territorio
della Provincia autonoma di Bolzano è da intendersi quella intrapresa dal contribuente
che, nel modello IRAP riferito ai cinque periodi di imposta antecedenti l’inizio della nuova attività, non ha dichiarato nel quadro IR
nessun valore della produzione riferito alla
provincia di Bolzano;
3.
Nicht als neu gegründete Unternehmen sind
solche anzusehen, die sich aus einer Umwandlung, Fusion, Spaltung oder anderen
Vorgängen, die sich aus einer reinen Fortführung der Tätigkeit, die schon einmal auf dem
Landesgebiet in den fünf Steuerperioden, die
der Aufnahme der neuen Tätigkeit vorausgehen, ausgeübt wurde, ergeben.
3.
non sono da considerarsi nuove iniziative
produttive quelle derivanti da trasformazione,
fusione, scissione o da altre operazioni che
determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio provinciale
nei cinque periodi di imposta antecedenti
l’inizio della nuova attività;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
4.
Nicht als neu gegründete Unternehmen gelten Bauausführungen, Montagen oder Installationen, deren Dauer 7 Jahre nicht überschreitet.
4.
236
non è da considerarsi nuova iniziativa produttiva un cantiere di costruzione, montaggio o
installazione di durata non superiore a 7 anni.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
237
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
238
86439
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 4 ottobre 2013, n. 2103
Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi
dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Albiano.
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “per relationem”, espresso del Comitato
tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 16 settembre 2013, la variante al Piano provinciale di
utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Albiano ed in particolare
l’area estrattiva ”Monte Gaggio – Possender – Val Noselari” (TAVOLA 4.07), come riportato nelle
due tavole e relazione costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
2)
di precisare che la variante è sottoposta a queste condizioni:
-
nelle aree oggetto della variante, per garantire adeguato mascheramento ai fini paesaggisticoambientali, le attività di prima lavorazione con realizzazione di strutture e relativi depositi, possono essere autorizzate solo prevedendo un adeguato franco dal ciglio verso valle ovvero posizionando idonea cortina alberata;
-
tra il nuovo limite dell'area estrattiva ed il ciglio superiore del gradone sommitale del lotto 4 deve
essere mantenuta una fascia di rispetto indicativamente pari a 10 metri.
3)
di dare atto che la variante è adottata considerato il rapporto ambientale predisposto ai sensi
dell’art. 4 del Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, quale percorso procedurale di autovalutazione volto
all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale;
4)
di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17
aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
5)
di trasmettere copia di questa deliberazione all’Amministrazione comunale di Albiano ed al Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
6)
di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
7)
239
di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
a)
ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
b)
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Omissis per la parte integrante e sostanziale di cui al punto 1)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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86486
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2188
L.P. 29 agosto 1988, n. 28 - Progetto preliminare "Programma degli interventi di manutenzione e
razionalizzazione delle strutture esistenti sul ghiacciaio della Presena", nel Comune di Vermiglio,
proposto dalla società Carosello Tonale S.p.A.. - Valutazione favorevole con prescrizioni.
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato “Programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione delle strutture esistenti sul ghiacciaio della Presena”, nel Comune di Vermiglio, proposto dalla società Carosello Tonale S.p.A., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 24/2013 di
data 9 ottobre 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
di dare atto che la presente valutazione d’impatto ambientale comprende anche la valutazione
d’incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
3)
di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al
punto 1) all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
1.
La documentazione progettuale atta ad ottenere la successiva autorizzazione di cui alla l.p. n.
7/1987 dovrà sviluppare i seguenti aspetti:
a)
(APRIE – Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche) – Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare l’interferenza dei lavori con eventuali corpi idrici presenti
nella zona e con la presenza di opere edili ed idrauliche utilizzate per prelevare acqua concessa dai titoli a derivare presenti in zona.
b)
(Servizio Bacini montani) – Lo spostamento delle macchine operatrici lungo il ghiacciaio
dovrà avvenire senza ricorrere alla predisposizione di piste di cantiere, muovendosi possibilmente secondo le linee di massima pendenza e assolutamente senza intaccare o movimentare la neve profonda e/o il frin sottostante. Si richiede inoltre di porre particolare attenzione, nelle successive fasi di progettazione e di realizzazione della stazione di monte, a
non intaccare la massa di ghiaccio.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
241
c)
(Servizio Bacini montani) – Nell’ambito della rivisitazione delle concessioni esistenti sulla
base dei nuovi tracciati di piste e impianti nonché del nuovo rifugio dovranno essere esplicitate le modalità di posa e rimozione dei teli geotessili utilizzati quale misura attiva di protezione dell’ablazione.
d)
(Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) – Dovrà essere riscontrata l’effettiva assenza di vestigia della Prima Guerra mondiale nell’area interessata dalle opere con
particolare riferimento alla nuova telecabina ed in particolare alla zona di arrivo, alla linea
dei sostegni – tralicci e alla zona di posa della nuova condotta dell’impianto d’innevamento
programmato. Dovranno essere forniti alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici gli elaborati progettuali inerenti le opere di cantierizzazione evidenziando i movimenti terra, le opere di sbancamento, eventuali piste di cantiere in maniera tale da poter verificare che non vengano ad interferire con vestigia presenti.
e)
(Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Servizio Foreste e fauna, Servizio Impianti a fune) – La progettazione dovrà prendere in considerazione le necessarie misure di tutela dell’avifauna presente nell’area ed in particolare la pernice bianca.
Dovranno pertanto essere attentamente studiati e messi in atto tutti i possibili sistemi atti a
garantire la salvaguardia dell’avifauna prevedendo idonei sistemi di segnalazione dell’impianto e delle funi presenti. Tale valutazione andrà sviluppata da parte del proponente in
accordo con i competenti Servizi provinciali deputati alla tutela della fauna presente in zona
e con il Servizio Impianti a fune.
f)
(Servizio Geologico) – In considerazione del fatto che nella zona della stazione funiviaria di
monte, verosimilmente si potrà riscontrare la presenza di permafrost nel sottosuolo dovranno essere sviluppate specifiche indagini atte all’approfondimento di tale problematica.
g)
(Servizio Geologico) – In merito alle modalità di smaltimento e sistemazione del materiale
di scavo nella zona della stazione intermedia dovrà essere redatta una carta geomorfologica di dettaglio che ricostruisca l’andamento delle forme del terreno originario, prima di qualunque intervento antropico. Si chiede inoltre una analoga carta geomorfologica riportante
lo stato attuale della zona, con in evidenza le differenze dovute alla costruzione delle strutture e degli impianti esistenti. Il successivo progetto, sulla base di questi due documenti,
dovrà cercare di modellare la zona in armonia con le forme dei depositi morenici tipici
dell’ambiente di alta quota, mirando ad una rimodellazione del terreno sia nelle sue forme
che nel suo aspetto superficiale, ad esempio dislocando massi isolati sul versante.
h)
(Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) – Si dovrà provvedere alla redazione e presentazione di tavole progettuali di dettaglio in grado di rappresentare compiutamente l’effettiva rilevanza delle opere e le soluzioni finalizzate all’inserimento nel contesto di riferimento.
i)
(APPA – Settore Gestione ambientale) – Dovrà essere definita la posizione della cabina di
trasformazione e andrà verificata la necessità del calcolo della fascia di rispetto anche per
tale struttura in base alle disposizioni normative “Approvazione della modalità di calcolo per
la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (D.Dirett. del 29 maggio 2008).
Analogamente, qualora si procedesse all’interramento della linea elettrica dovrà essere definito il nuovo tracciato e procedere al calcolo della relativa fascia di rispetto.
j)
(APPA – Settore Gestione ambientale) – Dovrà essere fatta un’attenta valutazione dei
quantitativi di materiale derivanti dalle operazioni di scavo e movimento terra al fine di valutare le modalità di deposito dello stesso secondo le due soluzioni A e B proposte in sede di
integrazione progettuale. Dovrà inoltre essere studiata nel dettaglio la conformazione orografica del terreno attuale e quella derivante dai riporti previsti con la precisa individuazione
dello spartiacque al fine di limitare al massimo la corrivazione delle acque provenienti dai
cumuli verso l’area del ghiacciaio.
k)
(Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) – La scogliera di appoggio della stazione di
monte dell’impianto andrà prevista con massi di forme e dimensioni irregolari disposti in
maniera tale da integrarsi al meglio nell’ambiente naturale dello sperone roccioso dove è
prevista. In alternativa potrà essere presa in considerazione l’ipotesi di realizzare parte del
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
242
volume della stazione a sbalzo, appoggiandolo su di una struttura in acciaio arretrata dal
margine esterno del portone d’ingresso in modo da risultare in ombra.
l)
(Servizio Prevenzione rischi) – Dovrà essere predisposto o opportunamente aggiornato e
integrato il Piano di misure per la difesa dal pericolo di caduta valanghe esistente. Il nuovo
piano si comporrà della relazione nivologica, che dovrà analizzare nel dettaglio la situazione nivologica e valanghiva aggiornata delle aree interessate e del progetto di eventuali interventi di carattere strutturale e/o delle misure gestionali da attuare per la difesa dal pericolo di valanghe.
m) (Ente Parco Adamello Brenta) – Il programma delle demolizioni e asporto delle strutture
presenti in quota dovrà comprendere anche i manufatti presenti sulla cresta spartiacque
che divide la conca Presena dalla Val di Genova con localizzazione verso la Val di Genova.
In tale contesto il proponente dell’opera dovrà attivarsi con l’Ente Parco Adamello Brenta al
fine di concordare tempi e modalità di demolizione e asportazione di tali strutture e per definire l’iter autorizzatorio al fine di procedere con i lavori nell’area a Parco.
4)
2.
(Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) - Le modalità esecutive, volte a migliorare la percezione dei piani sciabili soprattutto nella visione territoriale estiva, dovranno prevedere margini
non perfettamente lineari, piani sciabili ondulati e non orizzontali, finitura superficiale a granulometria variabile e coerente con il contesto limitrofo, raccordi ai margini non rigidi ma arrotondati.
3.
(Servizio Bacini montani, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale) Nella realizzazione dell’anello per lo sci da fondo dovrà essere data priorità alla modellazione
del tracciato attraverso la movimentazione del manto nevoso. Sono consentite le sole azioni di
mitigazione delle asperità superficiali del piano pista da eseguirsi mediante spostamento dei
singoli blocchi rocciosi di maggiori dimensioni mediante mezzi meccanici senza la preventiva riduzione volumetrica in loco e non manomettendo il terreno e il fondo roccioso neppure con interventi a carattere temporaneo.
4.
(Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - Onde permettere l’identificazione immediata di reperti di interesse archeologico eventualmente presenti, tutte le operazioni di sbancamento e movimento terra dovranno essere subordinate al controllo di tecnici archeologi di ditta esterna specializzata in controlli e scavi archeologici; in alternativa si potranno eseguire, prima dell’avvio del cantiere, una serie di saggi archeologici, la cui quantità, collocazione topografica e profondità dovrà essere concordata con la competente struttura provinciale. L’eventuale
ditta di ricerche archeologiche incaricata per i controlli e per le indagini dovrà garantire che tutte
le operazioni saranno condotte da personale che abbia documentata esperienza nell’ambito del
recupero di materiale e strutture pertinenti alla Prima Guerra mondiale. Nella predisposizione
del Piano di sicurezza e coordinamento necessario allo svolgimento delle opere in cantiere, così
come previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm., si dovrà prevedere la presenza degli operatori
archeologici in cantiere.
5.
(APPA - Settore Gestione ambientale) - Alla fine dell’attività cantieristica dovrà essere garantita
la completa rimozione di tutto il materiale abbandonato nell’area nel corso degli anni, come teli
utilizzati per il ricoprimento del ghiacciaio e i macchinari in disuso usati per la gestione delle piste ecc.;
di indicare al proponente i seguenti richiami normativi:
1.
(Servizio Bacini montani) - Tutti gli interventi sul demanio idrico provinciale dovranno essere autorizzati ai sensi della l.p. n. 18/1976 sulla base del progetto esecutivo delle opere.
2.
(Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - In considerazione del fatto che nell’area sono presenti vestigia della Prima Guerra mondiale, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella Legge 7 marzo 2001, n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima
Guerra mondiale”.
3.
(Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici) - Relativamente agli interventi di demolizione del rifugio Capanna Presena e la demolizione dei manufatti e strutture limitrofe, se tali
beni immobili sono di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di
lucro ed hanno più di settant’anni, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale ai
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243
sensi dell’art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non si sia già provveduto alla suddetta procedura di verifica dell’interesse culturale;
5)
di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l’efficacia
della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale;
6)
di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Carosello
Tonale S.p.A., proponente dell’opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni e agli enti
coinvolti nell’istruttoria;
7)
di demandare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, agli enti
pubblici e alle strutture provinciali espressamente individuate, in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza;
8)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:
-
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
1034/1971;
-
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
244
86364
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2211
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. – LEDRO - Variante generale al piano
regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra – APPROVAZIONE CON MODIFICHE – prot. n. 303/13D.
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra adottata in via definitiva dal Comune di LEDRO con verbale di
deliberazione consiliare n. 22 di data 28 maggio 2012, le modifiche richieste dalla Commissione urbanistica provinciale e confermate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui
in premessa;
2)
di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale per il recupero del patrimonio edilizio montano del territorio di Tiarno di Sopra, adottata definitivamente dal Comune di LEDRO con verbale di deliberazione consiliare n. 22 di data 28 maggio 2012, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3)
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
245
86365
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2212
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI CALLIANO: Variante al
piano regolatore generale conseguente all’approvazione del piano attuativo n. 9 – APPROVAZIONE - prot. n. 302/13D.
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di approvare la variante urbanistica al piano regolatore generale conseguente all’approvazione del
piano attuativo n. 9 negli atti definitivamente adottati dal Comune di CALLIANO con verbale di deliberazione consiliare n. 21 di data 16 luglio 2013;
2)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
246
86366
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 17 ottobre 2013, n. 2213
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI VERMIGLIO - Variante
al piano regolatore generale in adeguamento al Programma degli interventi di manutenzione e
razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti sul ghiacciaio Presena – APPROVAZIONE - prot. n. 304/13D.
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di approvare la variante al piano regolatore generale in adeguamento al Programma degli interventi
di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti sul ghiacciaio Presena,
negli atti definitivamente adottati dal Comune di VERMIGLIO con verbale di deliberazione consiliare n. 41 di data 26 settembre 2013 così come modificata con integrazione con deliberazione consiliare n 42 dd. 12 ottobre 2013;
2)
di dare atto che l’approvazione della variante al PRG di VERMIGLIO di cui al punto precedente,
determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008,
n.5, relativamente alla ridefinizione dell’area sciabile individuata dal PUP in corrispondenza del
ghiacciaio Presena;
3)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALBERTO PACHER
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
247
86488
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013
Comuni in provincia di Trento
Comune di Ala
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 8 ottobre 2013, n. 31
Approvazione modifiche allo Statuto Comunale
Premesso che:
-
con deliberazione n. 8 dd. 16.2.1994 il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto Comunale come
previsto dall’art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 “Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino-Alto Adige;
-
con deliberazione n. 68 dd. 21.12.1995 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche allo Statuto
in adeguamento alla legge regionale 30 novembre 1994 n. 4 “Elezione diretta del Sindaco e modifiche del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio
1993 n. 1”;
-
dall’anno 1995 ad oggi sono intervenute notevoli modifiche legislative regionali riguardanti l’ordinamento dei comuni tra cui:
1. L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige“;
2. L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali“;
3. L.R. 20 marzo 2007 n. 2 “Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni“;
4. L.R. 5 febbraio 2013 n. 2 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”
-
la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”
c.d. “legge di riforma istituzionale” a seguito della legge provinciale 27 novembre 2009 n. 15 ha, inoltre, profondamente ridisegnato il quadro istituzionale della Provincia di Trento influendo in maniera
determinante sulla ripartizione delle competenze degli enti pubblici, sull’assetto organizzativo e amministrativo del territorio, sull’erogazione dei servizio ai cittadini, sui rapporti cittadini – istituzioni nella nostra Provincia;
-
a fronte di queste consistenti modifiche legislative, con deliberazione n. 33 dd. 27.10.2011, il Consiglio Comunale ha affidato l’incarico per la predisposizione di una proposta di revisione dello Statuto comunale ad una apposita Commissione composta dal presidente del Consiglio, da un rappresentante designato da ogni Gruppo consiliare e dal Segretario comunale o altro funzionario dal medesimo designato. La revisione deve seguire i seguenti criteri:
a) adeguamento normativo;
b) valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio cultuale;
c) formulazione di reali pari opportunità per le donne;
d) valorizzazione del Consiglio Comunale
e) inserimento dell’acqua come bene comune, così come risulta dalla deliberazione n. 6 approvata
dal Consiglio Comunale in data 03.03.2011;
-
con deliberazione n. 49 dd. 21.12.2012 il Consiglio Comunale ha modificato il precedente provvedimento di incarico inserendo i seguenti, ulteriori, elementi:
a) adeguamento normativo al disegno di legge n. 15/2009 riguardante “Modifiche alle disposizioni
Regionali in materia di Ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni”, qualora venga approvato dal Consiglio Regionale entro il termine fissato per la formulazione della proposta di revisione dello Statuto;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
b)
c)
d)
248
revisione degli istituti di partecipazione sia rispetto ai rapporti dei cittadini con il Comune che
con riferimento al Referendum comunale;
revisione dei principi fondamentali dello Statuto prevedendo anche la valorizzazione del ruolo
della famiglia;
revisione del Regolamento degli Organi istituzionali e del Regolamento per il Referendum in relazione al loro carattere strettamente connesso con lo Statuto;
-
la Commissione ha elaborato la proposta di modifica che in data 25 giugno 2013 prot. 10174 è stata
trasmessa al Presidente della Commissione Statuto e Regolamento degli Organi istituzionali;
-
su tale proposta ha espresso il proprio parere la Commissione Consiliare permanente di cui all’art.
36 dello Statuto Comunale in data 16.07.2013;
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la premessa narrativa e ritenuta la parte integrante della presente deliberazione;
Vista la proposta di modifica dello Statuto Comunale presentata dalla Commissione per la revisione
dello Statuto istituita con deliberazione consiliare n. 33 dd. 27.10.2011;
Visto il parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamento degli Organi Istituzionali, prevista dall’art. 36 dello Statuto, in data 16.07.2013;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta del presente atto,
dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria Generale;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio
2005 n. 3/L;
Visto l’art. 3 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.i. che prevede, al comma 2, che le modifiche
statutarie debbano essere deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi;
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 dd. 16.02.1994;
Visto il Regolamento degli Organi Istituzionali approvato con deliberazione consiliare n. 64 dd.
18.12.1996;
Con voti favorevoli 17, astenuti 1 (Ambrosi Massimo) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri
votanti su 18 presenti
delibera
1.
di modificare lo Statuto comunale come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione che ne
forma parte integrante e sostanziale;
2.
di dare atto che il testo integrale dello Statuto con le modifiche sopra apportate risulta nel testo che
allegato alla presente deliberazione sub B) ne forma parte integrante;
3.
di dare atto che le modifiche dello Statuto entreranno in vigore nei termine e con le modalità di cui
all’art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.i..
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT.SSA FEDELE FERRAR)
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO LAVARINI
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
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ALLEGATO A
STATUTO DEL COMUNE DI ALA
Articoli oggetto di modifica
ART. 1 - RAPPRESENTANZA
1. Il comune di Ala rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
2. Il comune promuove e favorisce iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi
dalla Costituzione, dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta europea dell’autonomia locale, il potere
di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l’uso di risorse adeguate, di cui disporre liberamente.
3. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone e la bandiera tricolore nazionale, il
cui uso è disciplinato dal regolamento.
ART. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
1. Il comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato
degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del proprio territorio, in relazione al
particolare valore paesaggistico sia della zona di pianura che della fascia pedemontana e della zona di
montagna, valorizzando la presenza agricola.
3. Salvaguarda l'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; privilegia investimenti che favoriscano il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile; favorisce la diffusione nella cittadinanza, del concetto di centralità ambientale, che deve trasformarsi in responsabilità collettiva.
4. Riconosce e afferma che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale, inalienabile e che l'acqua è
un bene comune pubblico, privo di rilevanza economica e quindi non soggetto alle leggi di mercato.
5. Promuove l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e di una agricoltura sostenibile anche attraverso la valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.
6. Valorizza le tradizioni culturali, la toponomastica e le consuetudini locali, stimolando la ricerca e favorendo le iniziative che fanno riferimento alle tradizioni storiche locali.
ART. 4 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento
dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica
sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
2 bis Il comune sostiene e valorizza la famiglia anche attraverso forme di coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione delle politiche a lei rivolte.
3. Il comune, nell'ambito della programmazione socio - economica, attribuisce priorità agli impegni di
spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà.
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4. Il comune promuove e concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità locale,
nonchè all'apertura della comunità stessa verso persone e gruppi di altre culture ed etnie.
5. Il Comune sostiene la formazione dei giovani favorendone l'educazione e la socializzazione adoperandosi contro ogni forma di violenza; valorizza il ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il
sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione.
ART. 9 - TITOLARITA' DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il
16° anno di età.
ART. 10 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni
di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del comune su questioni di interesse collettivo. Il sindaco è tenuto a rispondere, con atto
motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione. Qualora le richieste rivestano
particolare complessità i termini di risposta possono essere motivatamente prorogati.
2. 50 cittadini, titolari dei diritti di partecipazione, e le cui firme debbono essere autenticate dal segretario
comunale o da suo delegato, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale.
ART. 13 - ACCESSO AI DOCUMENTI
1. L'accesso ai documenti amministrativi del comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le
modalità previste dal regolamento.
2. In ogni caso vengono pubblicati attraverso il sito istituzionale del Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
a) lo Statuto del Comune
b) i regolamenti del Comune
c) il bilancio annuale ed i relativi allegati
d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del
Comune
e) le deliberazioni adottate dal Consiglio, dalla Giunta comunale e le determinazioni approvate dai Responsabili dei servizi comunali;
f) i provvedimenti del sindaco relativi alla nomina della giunta comunale e del vicesindaco, alle nomine
in enti, aziende, istituzioni ed organismi interni, agli incarichi dirigenziali e a quelli di collaborazione
esterna, alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.
g) le dimissioni dalla carica di consigliere, assessore, sindaco, Presidente e Vicepresidente del Consiglio.
h) i provvedimenti contenenti i criteri generali di organizzazione degli uffici, quelli riguardanti l’orario di
servizio e di apertura al pubblico.
i) i provvedimenti di individuazione e di assegnazione dei procedimenti amministrativi alle singole
strutture, nonché quelli di individuazione dei responsabili dei procedimenti.
ART. 17 - TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO
1. 350 cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età possono richieder e
l’indizione di consultazioni referendarie su materie nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell’intera comunità.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:
a)
il documento programmatico del Sindaco neo eletto;
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b)
c)
d)
e)
f)
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le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni
o le questioni concernenti persone;
gli atti relativi al personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
il regolamento degli organi istituzionali;
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi.
3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.
4. La stessa richiesta di referendum non può essere reiterata prima che siano trascorsi 3 anni dalla precedente consultazione.
ART. 29 - FUNZIONI
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri comunali secondo le disposizioni della
Legge Regionale.
2. Rappresenta la comunità locale individuandone e interpretandone gli interessi generali; esercita su
tutte le attività del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, il controllo politico amministrativo,
verificando la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
3. Discute ed approva il documento programmatico del Sindaco, adotta gli atti ed i regolamenti necessari
al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalle leggi e dallo Statuto.
3 bis. Nei casi espressamente previsti dalla legge nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni nonché gli organismi interni all’Amministrazione Comunale.
3 ter. Provvede, in ogni caso, alla nomina dei propri componenti in seno agli enti ed organismi di cui al
comma precedente.
3 quater. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo e di indirizzo spettano al Consiglio Comunale:
il conferimento della cittadinanza onoraria
l’adozione di delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale
l’approvazione di Protocolli di intenti da stipulare tra il Comune ed Enti o Istituzioni
l’approvazione di gemellaggi con altri Comuni o realtà locali
4. Il Consiglio vota inoltre risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
5. Con l'approvazione degli atti di sua competenza, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione definendo obiettivi da perseguire e tempi per il loro conseguimento.
6. Il Consiglio esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni ed assume i provvedimenti conseguenti
ART.32 ter - FUNZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio dirigendone i lavori secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento degli organi istituzionali, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente si avvale dell’ufficio del segretario comunale.
5. Al Presidente del consiglio spetta, per ogni seduta del Consiglio Comunale, una indennità di presenza
nella misura prevista dalla legge regionale.
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ART. 40 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Essi sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
3. Ciascun Consigliere, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento, ha diritto di:
a) accedere ai documenti, acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti.
b) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio,
salvo i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri organi.
c) presentare domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
d) intervenire nelle discussioni,
e) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale.
4. Ai consiglieri che non godono dell’indennità di carica, spetta un gettone di presenza nella misura e
con le modalità fissate dalla legge regionale e dal relativo regolamento di esecuzione.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio comunale. Qualora, per motivate ragioni, non possano essere presenti, devono darne comunicazione al Presidente del
Consiglio o al Segretario generale, possibilmente prima dell’inizio di ogni seduta.
ART. 42 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri assegnati.
3. Qualora il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, il Presidente può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del
giorno della precedente convocazione, il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di nove
membri, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale con pieno diritto di parola, ma non concorrono a rendere valida la seduta.
5. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di piani, studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di
rispettiva pertinenza.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, cura, coadiuvato dagli uffici, la stesura del
verbale della seduta, rende qualora possibile il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile
sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco, dagli
Assessori e dai Consiglieri.
7. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario Comunale.
8. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali.
ART. 45 bis – PROGETTI PRELIMINARI DI OPERE PUBBLICHE
1. Spetta al Consiglio l’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, qualora il quadro economico di spesa complessiva sia superiore ad euro 1.000.000.
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2. Salvo quanto stabilito al comma successivo, spetta altresì al Consiglio l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di importo superiore al limite indicato nel comma precedente, il cui
progetto preliminare o definitivo non sia stato approvato dal Consiglio comunale.
3. I progetti di opere pubbliche indicati al comma precedente, i cui progetti preliminari sono stati approvati dalla Giunta comunale, sono approvati dal Consiglio qualora di valore superiore al limite fissato al primo comma e purché lo scostamento di spesa rispetto al progetto preliminare sia superiore al 30%.
4. Appartiene altresì alla competenza del Consiglio l’approvazione delle varianti progettuali di lavori pubblici di importo eccedente quello stabilito al primo comma, allorché l’importo di perizia superi di oltre il
30% quello autorizzato.
5. Nei casi previsti ai precedenti commi 2, 3 e 4 la competenza del Consiglio è limitata alla valutazione
degli aspetti di competenza della progettazione preliminare.
6. E’ esclusa la competenza del Consiglio per l’approvazione di progetti su delega di altre amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici.
ART. 46 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta, a
ciascun Consigliere e ai cittadini in conformità allo statuto.
2. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese o alle riduzioni di
entrata eventualmente previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnico- amministrativa
e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell’istruttoria e dal responsabile di ragioneria.
3. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese o alle riduzioni di
entrata eventualmente previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica, contabile e di
legittimità.
4. Le proposte di deliberazione ed i relativi allegati devono essere depositati presso la segreteria comunale contestualmente alla convocazione del Consiglio.
ART. 48 bis - INDIRIZZI PER LE NOMINE
1. Entro 25 giorni dall’insediamento del sindaco il consiglio comunale deve approvare gli indirizzi generali in base ai quali il sindaco procederà alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del comune in enti, aziende, istituzioni e consorzi ed alla nomina dei membri negli organismi interni al
comune che dalla legge non siano espressamente riservati al consiglio.
2. Gli indirizzi sono approvati a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
3. Gli indirizzi devono assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantire un’adeguata
presenza di entrambi i generi nelle nomine.
ART. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il Consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, espresso per
appello nominale, può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.
2. La mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri assegnati deve essere presentata
al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, mediante deposito nella segreteria comunale.
La mozione deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
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ART. 52 - COMPOSIZIONE
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, compresi gli eventuali Assessori
non Consiglieri nominati secondo le disposizioni della legge regionale.
2. Nella Giunta Comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi secondo le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale
3. Il sindaco può con propria determinazione revocare uno o più assessori e provvede alla loro surroga
in ogni caso di cessazione.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno effetto dalla
data di assunzione al protocollo del comune.
5. Il sindaco dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva
dell’avvenuta cessazione per qualsiasi causa di componenti la giunta unitamente al provvedimento di
nomina dei sostituti.
ART. 54 - COMPETENZE
1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune e, attraverso gli atti di sua competenza, opera,
insieme al Sindaco per l’attuazione dei programmi approvati dal Consiglio.
2. Spetta alla giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge
o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste
dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto, del Sindaco o del segretario comunale.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo
allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua
competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo
stato di attuazione del programma di governo, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Nell'ambito degli atti di amministrazione spetta in particolare alla Giunta Comunale:
a) l'approvazione di progetti e perizie relativi alla gestione ordinaria dei servizi in economia e alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, nonché l'affidamento dei relativi lavori e forniture
che non sia per legge o regolamento riservato alla competenza del segretario o dei responsabili degli uffici;
b) l'affidamento a professionisti o a terzi di incarichi per progettazioni, studi, ricerche ed altre prestazioni professionali, finalizzati all'attuazione di programmi già approvati dal Consiglio Comunale o rientranti nella ordinaria gestione del patrimonio o dei servizi.
c) salvo quanto disposto dall’art. 45 bis, l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste nei
programmi generali, bilanci annuali e pluriennali o altri atti fondamentali approvati dal Consiglio ed in
genere l'adozione di tutti i successivi atti di competenza dell'Amministrazione Comunale relativi alla
realizzazione dell'opera fino al collaudo compreso.
d) espropriazioni e acquisizioni di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche già approvate;
e) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali,
alienazioni, acquisti e permute per rettifica e regolarizzazione di confini;
f)
trasferimenti immobiliari espressamente previsti nel bilancio di previsione, relativa relazione previsionale o in altro atto fondamentale del Consiglio.
g) la determinazione della misura delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) la somministrazione e fornitura di beni e servizi anche a carattere continuativo, occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi comunali, che non rientrino nelle competenze del segretario o dei
responsabili degli uffici;
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le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di
ogni genere e tipo, le transazioni ed ogni altro contratto che la legge non riservi espressamente alla
competenza del consiglio, del segretario comunale o dei responsabili degli uffici.
l)
le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali.
m) le convenzioni con comuni ed altri enti pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e
servizi, né richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti, né
riguardino la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o la realizzazione di un'opera
pubblica.
n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso in cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile o amministrativo e comprese le transazioni che non impegnino il bilancio per gli esercizi successivi; la nomina del legale.
o) la concessione di contributi non espressamente disciplinati da norme regolamentari
i)
ART. 58 - VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi
dalla sala delle sedute.
4. Il comma 3 si applica anche al Segretario comunale.
5. Le deliberazioni vengono pubblicate e diventano esecutive nei termini stabiliti dalla legge.
ART. 61 - COMPETENZE DEL SINDACO
1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa approvati dal Consiglio
Comunale, promuove e coordina l'attività degli Assessori formulando ai medesimi le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nonché
quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune.
2. Assume le iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società ad influenza dominante pubblica locale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale, ferme restando le relative autonomie dirigenziali e gestionali;
3. Spetta inoltre al Sindaco:
a) nominare e revocare gli assessori, con facoltà di ripartire gli affari fra i medesimi e di delegare anche
la firma dei relativi atti;
b) richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del consiglio comunale con la proposta degli
argomenti da trattare;
c) nominare, designare e revocare sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e consorzi, fatta salva la competenza del Consiglio a’ sensi dell’art. 29;
d) nominare i membri delle commissioni ed organismi interni al comune non riservati al Consiglio a’
sensi dell’art. 29;
e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza
del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del
Segretario comunale.
f)
adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni,
le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi e altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali il cui corrispettivo
sia predeterminato con tariffa, che lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario o altri funzionari comunali;
g) rappresentare il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.
Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni pubbliche.
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presiedere la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale;
i)
stipulare i contratti rogati dal segretario comunale.
l)
nominare i responsabili degli uffici e servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione;
m) impartire al segretario comunale le direttive generali per l’azione amministrativa.
h)
ART. 66 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
1. L'assunzione di pubblici servizi nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, come pure la trasformazione della forma di gestione di ciascun singolo servizio, è deliberata dal Consiglio comunale con
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione a terzi di servizi pubblici devono essere
previste norme per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione, dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune, anche
sulla contabilità e sui bilanci del concessionario, della tutela dei diritti dell'utenza. A parità di condizioni,
nella scelta del concessionario saranno privilegiate le cooperative, le associazioni avente per legge la
rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le
imprese senza fini di lucro.
3. Con la deliberazione di costituzione di azienda speciale è approvato anche il relativo statuto.
4. Qualora un servizio pubblico venga gestito in economia in forma continuativa, con regolamento devono essere definiti il funzionamento organizzativo della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo
interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale.
5. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene attuata privilegiando le forme in grado di
assicurare, nel rispetto dei principi di economicità, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore
corrispondenza ai bisogni della collettività ed il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi stessi.
ART. 80 - REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE
1. Il regolamento organico, attenendosi ai principi di cui al precedente articolo e nel rispetto dei principi
generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei
segretari comunali e dei dipendenti comunali, disciplina tra l'altro:
a) l'individuazione delle strutture organizzative semplici e complesse, le loro funzioni e la relativa dotazione organica complessiva;
b) le modalità per le verifiche e gli aggiornamenti periodici della pianta organica;
c) le modalità per la fissazione dei parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di
consentire periodiche verifiche della efficienza degli uffici e dei servizi;
d) le attribuzioni dei responsabili delle unità organizzative complesse;
e) la competenza e la responsabilità per la resa dei pareri previsti dalla legge.
f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari.
ART. 86 - SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha
funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali. Cura la pubblicazione degli
atti del Comune.
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3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la
struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. In assenza di figure dirigenziali esercita le funzioni di cui agli artt. 81, 82 e 83.
5. Roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.
7. Il Vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di
vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture complesse del Comune
o la responsabilità di specifici progetti.
ART. 92 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di
apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei membri assegnati.
2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini
di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, specificazione ed equilibrio economico.
3. Il bilancio, con i relativi allegati, è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile
per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli
indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti
articoli nonché della concreta capacità operativa dei Comune, in rapporto alle risorse disponibili.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del competente servizio finanziario.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.
8. Il conto consuntivo, la relazione allegata e la relazione dei revisori del conto sono depositati presso gli
uffici comunali a disposizione dei consiglieri, almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione del
conto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIAN ANDREA MOZ
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 29/10/2013 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 29/10/2013
B) Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 08.10.2013
STATUTO
DEL COMUNE DI ALA
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 -RAPPRESENTANZA
1. Il comune di Ala rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso
valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
2. Il comune promuove e favorisce iniziative rivolte ad affermare,
conformemente ai principi espressi dalla Costituzione, dal Trattato sull’Unione Europea
e dalla Carta europea dell’autonomia locale, il potere di esercitare funzioni proprie o
delegate, mediante l’uso di risorse adeguate, di cui disporre liberamente.
3. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone e la
bandiera tricolore nazionale, il cui uso è disciplinato dal regolamento.
ART. 2 - PACE E SOLIDARIETA'
1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme
internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio
della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono
la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona
e dei popoli.
2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani
mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il
sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà fra le persone con particolare
riguardo agli anziani, invalidi e portatori di handicap.
3. Il comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo" approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni
iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue
condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e
religiose, dalla sua razza e dalla sua età e sesso. Il Comune promuove la solidarietà
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della comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tutte le persone
dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.
ART. 3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
1. 1.Il comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel
quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali,
privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del
proprio territorio, in relazione al particolare valore paesaggistico sia della zona di
pianura che della fascia pedemontana e della zona di montagna, valorizzando la
presenza agricola.
3. Salvaguarda l'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con
attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; privilegia
investimenti che favoriscano il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile; favorisce la
diffusione nella cittadinanza, del concetto di centralità ambientale, che deve
trasformarsi in responsabilità collettiva.
4. Riconosce e afferma che l'accesso all'acqua è un diritto umano
universale, inalienabile e che l'acqua è un bene comune pubblico, privo di rilevanza
economica e quindi non soggetto alle leggi di mercato.
5. Promuove l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari
biologiche e di una agricoltura sostenibile anche attraverso la valorizzazione delle
produzioni locali pregiate e tradizionali.
6. Valorizza le tradizioni culturali, la toponomastica e le consuetudini
locali, stimolando la ricerca e favorendo le iniziative che fanno riferimento alle tradizioni
storiche locali.
ART. 4- SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana,
senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel
rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonchè di pari opportunità
tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal
fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute,
all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre
a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
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2 bis Il comune sostiene e valorizza la famiglia anche attraverso forme di
coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione
delle politiche a lei rivolte.
3. Il comune, nell'ambito della programmazione socio - economica,
attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con
difficoltà.
4. Il comune promuove e concorre alla valorizzazione del patrimonio
culturale della comunità locale, nonchè all'apertura della comunità stessa verso
persone e gruppi di altre culture ed etnie.
5. Il Comune sostiene la formazione dei giovani favorendone l'educazione
e la socializzazione adoperandosi contro ogni forma di violenza; valorizza il ruolo degli
anziani, la loro cura ed assistenza, nonchè il sostegno e la promozione di occasioni di
incontro e di partecipazione.
ART. 5 - ATTIVITA' ECONOMICHE
1. Il comune favorisce l'equilibrato sviluppo delle attività economiche al
fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini;
promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale a tutela
del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione
ART. 6 - PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE
1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione
amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato
riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale;
assicura a tutti l'informazione sulla propria attività riconoscendola condizione
essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE
1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il comune assume la
programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione
mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti
programmatori degli enti sovraordinati.
ART. 8 - COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
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1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il comune favorisce e
promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di
iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, il comune favorisce e promuove
forme di cooperazione con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della
propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi.
TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE
ART. 9 - TITOLARITA' DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune
di Ala che abbiano compiuto il 16° anno di età.
ART. 10 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al sindaco istanze
con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività
amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del comune su
questioni di interesse collettivo. Il sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato,
entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione. Qualora le richieste
rivestano particolare complessità i termini di risposta possono essere motivatamente
prorogati.
2. 50 cittadini, titolari dei diritti di partecipazione, e le cui firme debbono
essere autenticate dal segretario comunale o da suo delegato, possono esercitare, nei
tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del
consiglio comunale.
ART. 11 - CONSULTAZIONE
1. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, attiva forme di
consultazione dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee e audizioni promosse
dal sindaco, dalla giunta comunale, dalle competenti commissioni consiliari, dalla
conferenza dei capigruppo e da 50 cittadini titolari dei diritti di partecipazione.
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ART. 12 - RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI
1. Il comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato
che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di
lucro. Il regolamento determina i criteri per la concessione di agevolazioni anche
nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonchè forme diverse
di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie, che vanno evidenziate in apposito
allegato al bilancio di previsione.
2. Le associazioni e le organizzazioni che usufruiscono di tali agevolazioni
e delle diverse forme di contributo di cui al precedente comma sono inserite in un
elenco, che viene pubblicato dal comune con cadenza annuale.
3. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si
caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il comune può stipulare con esse
specifiche convenzioni di durata massima biennale, eventualmente rinnovabili.
4. Il consiglio comunale può istituire apposite consulte per aree di attività
o di interesse. Le delibere istitutive specificano le procedure di funzionamento delle
consulte che esercitano anche funzioni propositive su specifici ambiti dell'attività
comunale.
ART. 13 - ACCESSO AI DOCUMENTI
1. L'accesso ai documenti amministrativi del comune è assicurato nei
limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.
2. In ogni caso vengono pubblicati attraverso il sito istituzionale del
Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
a) lo Statuto del Comune
b) i regolamenti del Comune
c) il bilancio annuale ed i relativi allegati
d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di
pianificazione del Comune
e) le deliberazioni adottate dal Consiglio, dalla Giunta comunale e le determinazioni
approvate dai Responsabili dei servizi comunali;
f) i provvedimenti del sindaco relativi alla nomina della giunta comunale e del
vicesindaco, alle nomine in enti, aziende, istituzioni ed organismi interni, agli incarichi
dirigenziali e a quelli di collaborazione esterna, alla nomina dei responsabili degli uffici
e dei servizi.
g) le dimissioni dalla carica di consigliere, assessore, sindaco, Presidente e
Vicepresidente del Consiglio.
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h) i provvedimenti contenenti i criteri generali di organizzazione degli uffici, quelli
riguardanti l’orario di servizio e di apertura al pubblico.
i) i provvedimenti di individuazione e di assegnazione dei procedimenti amministrativi
alle singole strutture,nonchè quelli di individuazione dei responsabili dei procedimenti.
ART. 14 - ACCESSO AI SERVIZI
1. Il Comune favorisce l'accesso ai servizi ed il loro decentramento nei
modi ritenuti più idonei anche mediante l'individuazione di apposito ufficio per le
relazioni con il pubblico.
2. Il comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi
pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle
attività e servizi produttivi.
ART. 15 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento
amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine
entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità
organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonchè dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla
comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.
ART. 16 - REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
1. Il consiglio comunale adotta il regolamento della partecipazione con il
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
CAPO II - REFERENDUM
ART. 17 - TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO
1. 350 cittadini residenti nel Comune di Ala che abbiano compiuto il 16°
anno di età possono richiedere l’indizione di consultazioni referendarie su materie nele
quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi
dell’intera comunità.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:
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a) il documento programmatico del Sindaco neo eletto;
b) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale
le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
c) gli atti relativi al personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
d) il regolamento degli organi istituzionali;
e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi;
f) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi.
3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita
ad uno o più referendum.
4. La stessa richiesta di referendum non può essere reiterata prima che
siano trascorsi 3 anni dalla precedente consultazione.
ART. 18 -MODALITA'
1. La proposta di referendum deve essere articolata in modo breve, chiaro
e preciso in modo da risultare facilmente intellegibile.
2. La proposta può essere depositata presso la segreteria comunale, che
ne rilascia ricevuta, da un comitato promotore composto da non meno di 10 cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Nei 10 giorni successivi la proposta è sottoposta al comitato di cui al
successivo articolo 19 che esprime un motivato giudizio preliminare di ammissibilità. In
sede di giudizio di ammissibilità può essere richiesto al Comitato dei promotori di
modificare il testo della proposta al fine di una maggior chiarezza e comprensione.
4. Il giudizio di ammissibilità deve essere comunicato al comitato
promotore entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta nella segreteria
comunale.
5. Qualora la proposta risulti ammissibile il comitato promotore, provvede
entro 30 giorni al deposito delle prescritte firme autenticate presso la segreteria
comunale.
6. Il Comitato di esperti esprime il giudizio di ammissibilità definitiva sulla
proposta di referendum entro 20 giorni dalla presentazione delle richieste sottoscrizioni.
7. Qualora la richiesta di referendum sia già stata sottoposta a giudizio
preliminare di ammissibilità ai sensi del precedente comma 3°, il nuovo giudizio avrà ad
oggetto esclusivamente la regolarità degli adempimenti successivi, salvo che nel
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frattempo non siano intervenute modifiche legislative o statutarie incidenti sull'oggetto
del referendum.
8. In sede di giudizio definitivo di ammissibilità può essere assegnato al
comitato dei promotori o al primo firmatario della proposta, un termine non superiore a
10 giorni, per l'eventuale regolarizzazione od integrazione della documentazione.
ART. 19 - COMITATO DI ESPERTI
1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 18 il Consiglio Comunale
con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati elegge un comitato di
esperti composto da n. 3 persone, dotate di specifica preparazione giuridico
amministrativa.
2. Non possono far parte del comitato il Sindaco, i consiglieri e gli
assessori comunali.
ART. 20 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM
Il regolamento disciplina, attenendosi a criteri di semplificazione del
procedimento, il funzionamento del comitato di esperti competente ad esprimere il
giudizio di ammissibilità del referendum, le modalità per la raccolta delle firme, per il
procedimento elettorale preparatorio, per l'espressione del voto e la proclamazione del
risultato.
ART. 21 - EFFETTI DEL REFERENDUM
Il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla proclamazione del
risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il relativo
argomento.
CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO
ART. 22 - ISTITUZIONE E FUNZIONI
1. Presso il Comune di Ala è attivato l'istituto del Difensore Civico.
2. Il Consiglio Comunale decide se procedere alla nomina di un proprio
Difensore civico o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.
3. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dei diritti dei cittadini.
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4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
gerarchica o funzionale dagli organi del comune.
ART. 23 - REQUISITI PER L'ELEZIONE
1. Il difensore civico comunale è eletto tra i cittadini che, in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere
comunale e di comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di
preparazione, esperienza, indipendenza e obiettività di giudizio.
2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica
pubblica elettiva e con l'esercizio di qualsiasi pubblico ufficio avente compiti di vigilanza
e tutela sul Comune. E inoltre incompatibile chi ha ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al 4° grado, che siano ammini stratori, segretario o funzionari del
Comune.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originaria o
sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le
procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.
ART. 24 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA
1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto.
E' eletto il candidato che ha riportato la maggioranza di voti dei membri assegnati al
Comune.
2. Sono candidati alla carica di difensore civico i cittadini in possesso dei
requisiti di cui all'art. 23, presentati da almeno 50 cittadini titolari del diritto di
partecipazione, le cui firme devono essere autenticate dal segretario comunale o da
suo delegato. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature.
3. Il difensore civico dura in carico quanto il consiglio comunale, e
comunque fino alla elezione del successore ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
ART. 25 - AMBITO DELL'INTERVENTO
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti
soggettivi e degli interessi legittimi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di
provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o servizi del
comune, degli enti, delle aziende ed istituzioni ad esso collegati e dei concessionari dei
servizi comunali.
2. I membri del Consiglio non possono proporre istanze al difensore
civico.
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3. Il difensore civico esercita le sue funzioni di iniziativa propria o di
cittadini singoli o associati. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta
ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte dal regolamento.
4. Al difensore civico è assegnato quanto necessario per il buon
funzionamento del suo ufficio.
ART. 26 - POTERI
1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico può richiedere al
responsabile del servizio interessato o al responsabile del procedimento copia di
documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e
proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Il Difensore
Civico segnala all'Amministrazione gli abusi, le carenze, le negligenze e le disfunzioni
riscontrate, chiedendo i provvedimenti del caso e proponendo eventualmente il riesame
della decisione assunta.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in
possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di
legge.
ART. 27 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni
consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per
avere chiarimenti sull'attività svolta.
3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.
4. Il difensore civico, entro il 30 giugno di ogni anno, sottopone all'esame
del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di
innovazioni normative o amministrative.
5. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata
pubblicità.
ART. 28 INDENNITA'
1. Al difensore civico spetta una indennità di carica determinata dal
Consiglio. ed il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della sua
funzione.
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TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
CAPO I° - IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE I^ - FUNZIONI
ART. 29 - FUNZIONI
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri
comunali secondo le disposizioni della Legge Regionale.
2. Rappresenta la comunità locale individuandone e interpretandone gli
interessi generali; esercita su tutte le attività del Comune, delle aziende speciali e delle
istituzioni, il controllo politico amministrativo, verificando la coerenza dell'attività
amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti
fondamentali e di programmazione.
3. Discute ed approva il documento programmatico del Sindaco, adotta gli
atti ed i regolamenti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze
assegnategli dalle leggi e dallo Statuto.
3 bis. Nei casi espressamente previsti dalla legge nomina i rappresentanti
del Comune presso enti, aziende, istituzioni nonchè gli organismi interni
all’Amministrazione Comunale.
3 ter. Provvede, in ogni caso, alla nomina dei propri componenti in seno
agli enti ed organismi di cui al comma precedente.
3 quater. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo e di indirizzo
spettano al Consiglio Comunale:
- il conferimento della cittadinanza onoraria
- l’adozione di delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti
nella competenza comunale
- l’approvazione di Protocolli di intenti da stipulare tra il Comune ed Enti o Istituzioni
- l’approvazione di gemellaggi con altri Comuni o realtà locali
4. Il Consiglio vota inoltre risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per
esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico,
sociale, economico, culturale.
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5. Con l'approvazione degli atti di sua competenza, il Consiglio può
stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione definendo obiettivi da perseguire e
tempi per il loro conseguimento.
6. Il Consiglio esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni ed
assume i provvedimenti conseguenti
Art. 30 - REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Il Consiglio comunale adotta il Regolamento per gli Organi Istituzionali,
comprendente anche il Regolamento interno del Consiglio Comunale, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
SEZIONE II - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 31 - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, i Gruppi consiliari, le
Commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.
ART. 32 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE
1. Il consiglio comunale è presieduto, ad eccezione della prima seduta,
dal Presidente del consiglio. In caso di sua assenza od impedimento il consiglio è
presieduto dal vicepresidente e, in caso di assenza od impedimento anche di questi,
dal consigliere presente più anziano di età.
ART. 32 bis ELEZIONE DEL PRESIDENTE
1. Il presidente è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno, nella
prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione a scrutinio
segreto.
2. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza richiesta, l’elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro cinque
giorni dalla prima. Qualora anche nella seconda adunanza nessun candidato abbia
ottenuto la richiesta maggioranza si procede, nella stessa seduta, a nuova votazione
ed è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il voto della maggioranza dei
componenti il consiglio.
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3. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, si
procede nella stessa seduta ad altra votazione nella quale risulta eletto chi ha ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età.
4. Successivamente con le stesse modalità, ma in unica seduta, si
procede all’elezione del vicepresidente.
5. L’elezione
del
presidente
e
del
vicepresidente
immediatamente dopo la convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali.
avviene
6. Il Sindaco e gli assessori sono ineleggibili alla carica di Presidente e
Vicepresidente.
7. Il Presidente ed il vicepresidente possono essere revocati su proposta
motivata sottoscritta da almeno un terzo dei membri assegnati. La proposta è
approvata, mediante votazione palese, se ottiene il voto favorevole della maggioranza
dei membri assegnati. Il presidente ed il vicepresidente possono partecipare alla
votazione, ma non presiedere la seduta che tratta la proposta di loro revoca.
8. Le dimissioni dalla carica di presidente e vicepresidente, presentate
per iscritto, sono efficaci dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.
Alla loro sostituzione il Consiglio deve provvedere nella prima seduta.
ART.32 ter - FUNZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio dirigendone
i lavori secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento degli organi istituzionali,
tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo delle loro
funzioni..
2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni
sono svolte dal Vicepresidente.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente si avvale
dell’ufficio del segretario comunale.
5. Al Presidente del consiglio spetta, per ogni seduta del Consiglio
Comunale, una indennità di presenza nella misura prevista dalla legge regionale.
ART. 33 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
3. I consiglieri comunali, entro 10 gg. dall'entrata in carica, comunicano
per iscritto alla segreteria comunale il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo
del consigliere Capogruppo. Con le stesse modalità dovrà essere comunicata ogni
successiva variazione.
4. I consiglieri che non possano costituire un gruppo o non abbiano
dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto.
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5. Ciascun gruppo elegge un presidente; in assenza del capogruppo, è
considerato tale il vicecapogruppo, ove indicato, o il consigliere anziano di ciascun
gruppo.
ART. 34 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. La conferenza dei Capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi
consiliari e dal Presidente del Consiglio che la presiede.
2. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del
Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può avvalersi della conferenza dei
capigruppo per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Comunale.
4. Il consiglio comunale, nell'ambito delle proprie competenze, può
affidare, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, specifici
compiti alla conferenza dei capigruppo.
ART. 35 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni
consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e
referenti per gli atti di propria competenza. Il numero, la composizione e le competenze
delle commissioni permanenti sono stabiliti con regolamento dal consiglio comunale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri
comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi. Ai
lavori partecipano esperti esterni al consiglio secondo le modalità stabilite dal
Regolamento degli organi istituzionali.
3. I Gruppi designano e comunicano al Presidente del Consiglio i
componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro
venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma o dalla seduta di convalida degli
eletti.
4. La conferenza dei Capigruppo, esamina le designazioni pervenute e
provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta.
5. Il Presidente del Consiglio iscrive la costituzione delle Commissioni
consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio
comunale. All'elezione si provvede con voto palese.
6. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le
modalità previste dal regolamento.
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7. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle sedute delle
Commissioni senza diritto di voto. Il Sindaco e gli Assessori, se richiesti, debbono
partecipare alle riunioni senza diritto di voto,.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla
legge e dal regolamento.
ART. 36 - COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO
1. E' costituita la "Commissione per lo Statuto e per il Regolamento degli
Organi Istituzionali", composta da un rappresentante per ogni Gruppo che intenda
aderirvi, con il compito di interpretare lo Statuto ed il Regolamento nonchè di esprimere
pareri sulle proposte di modifica degli atti medesimi.
ART. 37 - COMMISSIONI DI STUDIO
1. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni per lo studio, la
valutazione e l'impostazione di regolamenti, interventi, progetti e piani di particolare
rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
2. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere, il termine
entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio, la composizione e le modalità
di funzionamento.
SEZIONE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 38 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI
1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale,
quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di
una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell'assemblea
dei consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata dal
Consigliere più anziano di età e da questi presieduta.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Non si fa luogo all'elezione del Presidente del Consiglio se non dopo
aver provveduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.
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ART. 40 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con
piena libertà d'opinione e di voto.
2. Essi sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte
sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
3. Ciascun Consigliere, nei tempi e con le modalità stabilite nel
regolamento, ha diritto di:
a) accedere ai documenti, acquisirne copia e ottenere le informazioni e le
collaborazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del
comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti.
b) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa
del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri organi.
c) presentare domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del
giorno.
d) intervenire nelle discussioni,
e) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale.
4. Ai consiglieri che non godono dell’indennità di carica, spetta un gettone
di presenza nella misura e con le modalità fissate dalla legge regionale e dal relativo
regolamento di esecuzione.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare a tutte le riunioni
del Consiglio comunale. Qualora, per motivate ragioni, non possano essere presenti,
devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio o al Segretario generale,
possibilmente prima dell’inizio di ogni seduta..
ART. 41 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, fissando il giorno e l'ora
della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più
giorni nonchè l’elenco degli argomenti da trattare, formulato sulla base delle proposte
compiutamente istruite presentate dal Presidente stesso, dal Sindaco, dalla Giunta e
da qualsiasi consigliere. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare,
è inviato ai membri del Consiglio ed agli Assessori non consiglieri con le modalità
stabilite dal regolamento almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In
caso di urgenza l'avviso di convocazione viene inviato 24 ore prima della seduta.
Contestualmente all'invio, l'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo
comunale e adeguatamente pubblicizzato.
2. L’adunanza del consiglio,per la trattazione degli argomenti richiesti,
deve aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta:
a) del sindaco
b) di 1/5 dei consiglieri
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c) di iniziativa popolare di cui all’art.10 - 2° co mma
La richiesta deve indicare gli argomenti da trattare. Nei casi di cui alle lettere b) e c),
qualora la richiesta abbia ad oggetto l’adozione di atti deliberativi dovrà essere
accompagnata da quanto indicato nell’art.46 comma 3°.
Eventuali altri argomenti iscritti all’ordine del giorno seguono quelli oggetto della
richiesta di cui al presente comma
3. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa
determinazione del Presidente del Consiglio, adeguatamente pubblicizzata, sentiti i
capigruppo consiliari, e, comunque, sempre nell'ambito del territorio comunale.
4. Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla
discussione di proposte di iniziativa consiliare, alle domande di attualità, alle
interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni e ordini del giorno. E' data comunque
priorità agli argomenti proposti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, in attuazione di
scadenze o obblighi di legge.
ART. 42 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della
metà più uno dei membri assegnati.
3. Qualora il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima
convocazione, il Presidente può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione
nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente
convocazione, il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di nove membri,
ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio
Comunale con pieno diritto di parola, ma non concorrono a rendere valida la seduta.
5. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i
rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonchè
funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di
piani, studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva
pertinenza.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, cura,
coadiuvato dagli uffici, la stesura del verbale della seduta, rende qualora possibile il
parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile sugli emendamenti presentati e
pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco, dagli Assessori e
dai Consiglieri.
7. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal
Segretario Comunale.
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8. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono
stabilite dal regolamento degli organi istituzionali.
ART. 43 - VOTAZIONI
1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui la
legge, lo statuto o il regolamento prevedano la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal
regolamento, le votazioni su persone avvengono a scrutinio segreto. Nel caso in cui è
prevista la rappresentanza della minoranza, la votazione ha luogo a scrutinio segreto
con voto limitato.
4. La votazione può avvenire anche mediante dispositivo elettronico
idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto.
5. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 44 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della
maggioranza dei membri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o
dallo statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i membri che, prendendo parte alla votazione,
dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano
in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle
non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per
determinare il numero dei presenti.
4. Nelle votazioni palesi ed a scrutinio segreto, i membri che si astengono
dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, ma si
computano in quello necessario per la validità della seduta.
5. I membri del Consiglio e gli Assessori non Consiglieri devono
astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dalla sala delle sedute
nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
6. Il comma 5 si applica anche al Segretario Comunale.
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ART. 45 - ELEZIONI E REVOCA DI PERSONE
1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali,
nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti
colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti
previsti.
2. Qualora si debbano designare uno o più consiglieri comunali, il
consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che
siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità,
senza ulteriori formalità.
3. Negli altri casi, le candidature sono presentate al Presidente del
Consiglio in forma scritta, da parte dei gruppi consiliari e di chiunque abbia diritto di
iniziativa secondo lo statuto, entro il termine, non inferiore e quindici giorni, indicato dal
Presidente stesso in apposito avviso che viene esposto all'albo pretorio e comunicato
ai capigruppo consiliari. L'avviso indica anche i requisiti e l'eventuale documentazione
che deve corredare la candidatura.
4. Prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio,
le candidature sono esaminate dalla segreteria comunale, la quale verifica la
sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti
prescritti.
5. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza della
minoranza e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della
minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della
maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, sino a coprire i posti previsti.
6. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i
rappresentanti della minoranza.
7. La revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed
istituzioni operanti nell'ambito comunale, ovvero da esso dipendenti o controllati la cui
nomina sia di competenza del Consiglio, è approvata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri assegnati, espresso in forma palese e per appello
nominale.
ART. 45 bis – PROGETTI PRELIMINARI DI OPERE PUBBLICHE
1.Spetta al Consiglio l’approvazione dei progetti preliminari di opere
pubbliche, qualora il quadro economico di spesa complessiva sia superiore ad euro
1.000.000.
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2.Salvo quanto stabilito al comma successivo, spetta altresì al Consiglio
l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di importo superiore
al limite indicato nel comma precedente, il cui progetto preliminare o definitivo non sia
stato approvato dal Consiglio comunale.
3.I progetti di opere pubbliche indicati al comma precedente, i cui progetti
preliminari sono stati approvati dalla Giunta comunale, sono approvati dal Consiglio
qualora di valore superiore al limite fissato al primo comma e purchè lo scostamento di
spesa rispetto al progetto preliminare sia superiore al 30%.
4.Appartiene altresì alla competenza del Consiglio l’approvazione delle
varianti progettuali di lavori pubblici di importo eccedente quello stabilito al primo
comma, allorché l’importo di perizia superi di oltre il 30% quello autorizzato.
5.Nei casi previsti ai precedenti commi 2, 3 e 4 la competenza del
Consiglio è limitata alla valutazione degli aspetti di competenza della progettazione
preliminare.
6.E’ esclusa la competenza del Consiglio per l’approvazione di progetti su
delega di altre amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici.
SEZIONE IV - ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO
ART. 46 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente del
Consiglio, al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini in conformità allo
statuto.
2. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal
Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono
indicare i mezzi per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrata eventualmente
previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnico- amministrativa e
contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile della struttura competente
dell’istruttoria e dal responsabile di ragioneria.
3. Le proposte di deliberazione, secondo le modalità previste dal
Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono
indicare i mezzi per fare fronte alle spese o alle riduzioni di entrata eventualmente
previste ed essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica, contabile e di
legittimità.
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4. Le proposte di deliberazione ed i relativi allegati devono essere
depositati presso la segreteria comunale contestualmente alla convocazione del
Consiglio.
ART. 47 - VOTAZIONE DELLE PROPOSTE
1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli
e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento degli organi istituzionali, il
quale può prevedere, altresì, speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del
conto consuntivo, dei piani e dei programmi.
2. Quando lo richieda il proponente, il Consiglio Comunale si pronuncia
con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che il
proponente stesso abbia dichiarato di accogliere.
SEZIONE V - RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
ART. 48 - INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
1. Nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, dopo la
nomina del presidente e vicepresidente del consiglio, il sindaco comunica i nominativi
del vicesindaco e degli assessori ed espone la proposta programmatica degli indirizzi
generali di governo per la durata del mandato.
2. Nella medesima seduta o in altra successiva, gli indirizzi generali di
governo sono discussi ed approvati con voto palese ed a maggioranza assoluta dei
membri assegnati.
Con la stessa maggioranza vengono approvate eventuali modifiche agli indirizzi
generali di governo.
3.Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l’attività del consiglio, del sindaco,
della giunta.
ART. 48 bis - INDIRIZZI PER LE NOMINE
1. Entro 25 giorni dall’insediamento del sindaco il consiglio comunale
deve approvare gli indirizzi generali in base ai quali il sindaco procederà alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune in enti, aziende,
istituzioni e consorzi ed alla nomina dei membri negli organismi interni al comune che
dalla legge non siano espressamente riservati al consiglio.
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2. Gli indirizzi sono approvati a maggioranza assoluta dei membri
assegnati.
3. Gli indirizzi devono assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo
e donna e garantire un’adeguata presenza di entrambi i generi nelle nomine.
ART. 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il Consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati, espresso per appello nominale, può approvare una mozione di
sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.
2. La mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri
assegnati deve essere presentata al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, mediante
deposito nella segreteria comunale.
La mozione deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta giorni dalla presentazione.
CAPO II° - LA GIUNTA COMUNALE
ART. 52 - COMPOSIZIONE
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori,
compresi gli eventuali Assessori non Consiglieri nominati secondo le disposizioni della
legge regionale.
2. Nella Giunta Comunale deve essere assicurata la partecipazione di
entrambi i generi secondo le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale
3. Il sindaco può con propria determinazione revocare uno o più assessori
e provvede alla loro surroga in ogni caso di cessazione.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al
sindaco ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo del comune.
5. Il sindaco dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella
seduta immediatamente successiva dell’avvenuta cessazione per qualsiasi causa di
componenti la giunta unitamente al provvedimento di nomina dei sostituti.
ART. 53 - ASSESSORE ANZIANO
1. E' Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto, l'Assessore
più anziano di età che ricopra la carica di consigliere comunale.
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2. In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore anziano, è
considerato tale l'Assessore presente in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
ART. 54 - COMPETENZE
1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune e, attraverso gli
atti di sua competenza, opera, insieme al Sindaco per l’attuazione dei programmi
approvati dal Consiglio.
2. Spetta alla giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio
Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto o
dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto, del Sindaco o del segretario
comunale.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del
Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed
istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa
svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma di governo, del
programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Nell'ambito degli atti di amministrazione spetta in particolare alla Giunta
Comunale:
a) l'approvazione di progetti e perizie relativi alla gestione ordinaria dei
servizi in economia e alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, nonchè
l'affidamento dei relativi lavori e forniture che non sia per legge o regolamento riservato
alla competenza del segretario o dei responsabili degli uffici;
b) l'affidamento a professionisti o a terzi di incarichi per progettazioni,
studi, ricerche ed altre prestazioni professionali, finalizzati all'attuazione di programmi
già approvati dal Consiglio Comunale o rientranti nella ordinaria gestione del patrimonio
o dei servizi.
c) salvo quanto disposto dall’art. 45 bis, l'approvazione dei progetti delle
opere pubbliche previste nei programmi generali, bilanci annuali e pluriennali o altri atti
fondamentali approvati dal Consiglio ed in genere l'adozione di tutti i successivi atti di
competenza dell'Amministrazione Comunale relativi alla realizzazione dell'opera fino al
collaudo compreso.
d) espropriazioni e acquisizioni di immobili occorrenti per la realizzazione
di opere pubbliche già approvate;
e) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali
alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti e permute per rettifica e
regolarizzazione di confini;
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f) trasferimenti immobiliari espressamente previsti nel bilancio di
previsione, relativa relazione previsionale o in altro atto fondamentale del Consiglio.
g) la determinazione della misura delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi;
h) la somministrazione e fornitura di beni e servizi anche a carattere
continuativo, occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi comunali, che non
rientrino nelle competenze del segretario o dei responsabili degli uffici;
i) le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o
donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni ed ogni altro
contratto che la legge non riservi espressamente alla competenza del consiglio, del
segretario comunale o dei responsabili degli uffici.
l) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali.
m) le convenzioni con comuni ed altri enti pubblici che non comportino
gestione coordinata di funzioni e servizi, nè richiedano specifiche apposizioni di fini e
forme di consultazione degli enti contraenti, nè riguardino la gestione a tempo
determinato di uno specifico servizio o la realizzazione di un'opera pubblica.
n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso in cui il Comune è parte
in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile o amministrativo e
comprese le transazioni che non impegnino il bilancio per gli esercizi successivi; la
nomina del legale.
o) la concessione di contributi non espressamente disciplinati da norme
regolamentari
ART. 55 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
La Giunta Comunale si riunisce, su convocazione del sindaco con
indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
ART. 56 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE
1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Esse sono presiedute dal
Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. Qualora non siano
presenti il Sindaco e il Vicesindaco, la Giunta Comunale è presieduta dall'Assessore
anziano.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri in carica.
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4. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa, senza diritto di voto, il
Segretario che vi può prendere la parola in relazione alle proprie competenze. Il
segretario, coadiuvato dagli uffici, provvede alla stesura del verbale della seduta che
viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. In riferimento a specifici argomenti in
discussione, la Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al
collegio.
ART. 57 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
Le proposte di deliberazione vengono presentate per iscritto, debitamente
e compiutamente istruite dai responsabili degli uffici comunali, corredate dei pareri ed
attestazioni richiesti dalla legge .
ART. 58 - VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Il
divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
4. Il comma 3 si applica anche al Segretario comunale.
5. Le deliberazioni vengono pubblicate e diventano esecutive nei termini
stabiliti dalla legge.
ART. 59 - GLI ASSESSORI
1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto
all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro
programmati, in relazione al settore di attività loro affidato dal Sindaco.
CAPO III° - IL SINDACO
ART. 60 - FUNZIONI E DURATA DELLA CARICA
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01. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo
le indicazioni dettate dalla legge regionale.
1. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'amministrazione
comunale e ufficiale di governo.
2. E' il legale rappresentante del Comune, interpreta ed esprime gli
indirizzi di politica - amministrativa del Comune, promuove le iniziative e gli interventi
più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune, sovraintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonchè all'esecuzione degli atti.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, il Vicesindaco provvede a darne comunicazione entro tre giorni
dall’avvenuta conoscenza, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta
Provinciale.
ART. 61 - COMPETENZE DEL SINDACO
1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politicoamministrativa approvati dal Consiglio Comunale, promuove e coordina l'attività degli
Assessori formulando ai medesimi le direttive politiche ed amministrative in attuazione
delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nonché quelle
connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune.
2. Assume le iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società ad influenza dominante pubblica locale svolgano le proprie attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale, ferme restando le relative
autonomie dirigenziali e gestionali;
3. Spetta inoltre al Sindaco:
a) nominare e revocare gli assessori, con facoltà di ripartire gli affari fra i
medesimi e di delegare anche la firma dei relativi atti;
b) richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del consiglio
comunale con la proposta degli argomenti da trattare;
c) nominare, designare e revocare sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e
consorzi, fatta salva la competenza del Consiglio a’ sensi dell’art. 29;
d) nominare i membri delle commissioni ed organismi interni al comune
non riservati al Consiglio a’ sensi dell’art. 29;
e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune, che la legge non
attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti
attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario comunale.
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f) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le
ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi e
altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, le
concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali il cui corrispettivo sia predeterminato
con tariffa, che lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del
Segretario o altri funzionari comunali;
g) rappresentare il comune nella promozione, conclusione ed attuazione
degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre
amministrazioni pubbliche.
h) presiedere la commissione giudicatrice per il concorso di segretario
comunale;
i) stipulare i contratti rogati dal segretario comunale.
l) nominare i responsabili degli uffici e servizi, attribuire e definire gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo quanto previsto dalla
legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione;
m) impartire al segretario comunale le direttive generali per l’azione
amministrativa.
ART. 62 - IL VICESINDACO
1. Il Sindaco nomina un Assessore, che assume la qualifica di
Vicesindaco, a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.
2. La nomina non può essere conferita ad un Assessore non Consigliere
comunale.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, il Sindaco è
sostituito dall'Assessore anziano.
ART. 63 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l’adozione di atti attribuiti
alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui
ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.
2. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al consiglio
comunale nella prima seduta successiva e pubblicate all'albo comunale.
ART. 64 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
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Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale di governo agli
Assessori, ai consiglieri, al Segretario comunale, a impiegati del Comune, nei limiti
consentiti dalla legge.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
CAPO I
I SERVIZI PUBBLICI
SEZIONE I - PRINCIPI
ART. 65 - PRINCIPI
1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono organizzati e
disciplinati in modo da garantire agli utenti la miglior qualità del servizio in base a criteri
di economicità, efficienza ed efficacia.
2. Laddove ne ravvisi l'opportunità il comune adotta soluzioni che
favoriscano lo sviluppo di attività coordinate con altri comuni al fine di ricavarne
economie di scala e nell'interesse degli utenti.
3. Il Comune, favorisce e promuove la collaborazione con i privati, anche
affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con
maggiore efficienza ed efficacia.
4. Il Comune garantisce l'informazione degli utenti sui loro diritti,
condizioni e modalità di svolgimento del servizio e valorizza la partecipazione degli
utenti stessi, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme associative di
autorganizzazione. Nei regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni
degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
5. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del
volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro,
nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e
ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la
partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi
pubblici.
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ART. 66 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
1. L'assunzione di pubblici servizi nelle forme e modi previsti dalla
normativa vigente, come pure la trasformazione della forma di gestione di ciascun
singolo servizio, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione a terzi di
servizi pubblici devono essere previste norme per la disciplina dei rapporti contrattuali
fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione, dei
poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune, anche sulla contabilità e sui
bilanci del concessionario, della tutela dei diritti dell'utenza. A parità di condizioni, nella
scelta del concessionario saranno privilegiate le cooperative, le associazioni avente per
legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le
associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
3. Con la deliberazione di costituzione di azienda speciale è approvato
anche il relativo statuto.
4. Qualora un servizio pubblico venga gestito in economia in forma
continuativa, con regolamento devono essere definiti il funzionamento organizzativo
della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo interno e del raccordo della
gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale.
5. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene attuata
privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di economicità, la
più elevata qualità del servizio reso, la maggiore corrispondenza ai bisogni della
collettività ed il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi stessi.
SEZIONE II - AZIENDE SPECIALI
ART. 67 - COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI
1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed
imprenditoriale, il Comune può avvalersi di aziende speciali.
Più servizi possono essere affidati e gestiti da una stessa azienda.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di
personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
ART. 68 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di
componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5 compreso il Presidente. Lo Statuto
dell'Azienda stabilisce il numero dei componenti.
2. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono
nominati dal Sindaco, fra persone che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere
comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti,
per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici
ricoperti.
4. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di
Amministrazione i membri del Consiglio Comunale ed assessori comunali, coloro che
sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con
poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o
connesse ai servizi dell'azienda.
5. Non possono essere nominati Presidente coloro che hanno già
ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
6. Per la rimozione delle cause di incompatibilità sopravvenuta si
applicano le disposizioni previste per i consiglieri comunali.
ART. 69 - ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
PRESIDENTE
1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio
comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
2. Il Presidente è nominato insieme agli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione.
ART. 70 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI
1. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto al Sindaco e al
Consiglio di amministrazione, quelle degli altri amministratori al Sindaco e al
Presidente. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data del provvedimento del
Sindaco di nomina dei sostituti che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni.
ART. 71 - REVOCA
1. Il Sindaco può revocare il Consiglio d’ Amministrazione o singoli
componenti con provvedimento motivato.
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2. Entro 30 giorni il Sindaco provvede alla nomina dei sostituti.
ART.72 - RAPPORTI CON IL COMUNE
1. Sono atti fondamentali dell'azienda il piano programma, il bilancio
pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e la relativa relazione, il conto
consuntivo, la partecipazione a consorzi e a società di capitale.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio comunale, che
ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sedute rispettivamente
dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.
3. Le proposte dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e la disciplina
generale delle tariffe sono trasmessi dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda al
Comune almeno 20 giorni prima dell'adozione.
4. Lo Statuto dell'azienda disciplina le modalità per il coordinamento della
presentazione dei documenti contabili e programmatori dell'azienda con quelli del
Comune.
5. Tutti gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono
essere trasmessi al Comune entro 30 giorni dall'adozione.
ART. 73 - NOMINA DEL DIRETTORE
1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione
con contratto a termine di durata quinquennale, a seguito di pubblico concorso o per
chiamata diretta previa adeguata selezione.
2. Al Direttore spetta la rappresentanza legale e la responsabilità
gestionale dell'Azienda.
3. Il licenziamento del Direttore nel corso del quinquennio non può aver
luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità
ed efficienza.
ART. 74 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO
1. Lo Statuto disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda in
modo che essa si uniformi agli indirizzi del Consiglio comunale anche attraverso la
costante vigilanza del Consiglio di Amministrazione, e deve ispirarsi ai principi di
separazione tra poteri di indirizzo e controllo attribuiti al Consiglio di Amministrazione e
i poteri di direzione e di responsabilità di gestione attribuiti al direttore.
2. Lo Statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio comunale con il voto
favorevole della maggioranza dei Componenti assegnati.
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SEZIONE III - ISTITUZIONI
ART. 75 - COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI
1. Per la gestione di servizi pubblici d'interesse sociale, compresi quelli
educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale il Comune può avvalersi di
istituzioni.
2. Il Consiglio comunale approva, con il voto favorevole della metà più
uno dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il regolamento di ciascuna
istituzione.
3. Con l'atto costitutivo, il comune determina le finalità, gli indirizzi e
l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonchè il
personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima.
4. Con il regolamento, il comune disciplina, in conformità a quanto
previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi
e di erogazione dei servizi; i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni
all'istituzione, compresi quelli extracomunali; le modalità di utilizzo delle forme di
volontariato o di convenzionamento per collaborazioni.
5. Il regolamento inoltre indica gli atti fondamentali da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale, i rapporti con la struttura amministrativa del
comune, le modalità dei trasferimenti finanziari, di vigilanza e di verifica dei risultati, nel
rispetto dei principi di informazione, trasparenza e collaborazione.
6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in
modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche
attraverso forme di contabilità economica.
7. Le istituzioni possono disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe
dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo
svolgimento della loro attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle
istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
8. Il regolamento può prevedere deroghe alle disposizioni del
regolamento organico del comune sul personale per rispondere a particolari esigenze
connesse alle peculiarità dell'attività svolta dalle istituzioni.
ART. 76 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di
componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5 compreso il Presidente. L'atto
costitutivo stabilisce il numero dei .
2. Al Consiglio di Amministrazione dell'istituzione si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'art. 68 commi 2, 3; 4, 5 e 6, ed agli artt. 69, 70 e 71.
ART. 77 - NOMINA DEL DIRETTORE
1. Il Sindaco provvede alla nomina del direttore dell'istituzione
scegliendolo fra il personale dipendente dall'Amministrazione comunale o mediante
assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
2. L'incarico è di norma conferito a tempo determinato per la durata di
anni cinque e rinnovabile con provvedimento motivato.
ART. 78 - SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUZIONE
1. Allo scioglimento dell'istituzione, il Consiglio Comunale provvede con il
voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati.
CAPO II - L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 79 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI
1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune si ispira a
principi di imparzialità, economicità, efficienza e trasparenza, finalizzati al buon
andamento dell'attività amministrativa.
2. Il Regolamento di cui al successivo art. 80 disciplina l'organizzazione
ed il funzionamento degli uffici secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra
funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di
comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici;
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c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio
della responsabilità complessiva dello stesso;
d) armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici e di lavoro
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato
dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse
umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del
personale.
3. Il Comune, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati,
promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento e di addestramento del
personale, per assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini
professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione.
ART. 80 - REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE
1. Il regolamento organico, attenendosi ai principi di cui al precedente
articolo e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia
di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti
comunali, disciplina tra l'altro:
a) l'individuazione delle strutture organizzative semplici e complesse, le
loro funzioni e la relativa dotazione organica complessiva;
b) le modalità per le verifiche e gli aggiornamenti periodici della pianta
organica;
c) le modalità per la fissazione dei parametri oggettivi per la misurazione
dei carichi di lavoro al fine di consentire periodiche verifiche della efficienza degli uffici
e dei servizi;
d) le attribuzioni dei responsabili delle unità organizzative complesse;
e) la competenza e la responsabilità per la resa dei pareri previsti dalla
legge.
f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
ART. 81 - FUNZIONE DIRIGENZIALE
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1. La funzione dirigenziale si caratterizza per la capacità di proporre,
programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il
conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, di promuovere
l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare, guidare e valorizzare
i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è
chiamato a rispondere.
2. La dirigenza partecipa alla individuazione degli obiettivi con attività
istruttoria, di analisi e di proposta. E' titolare dell'attività di gestione dell'ente e ad essa
spetta la direzione delle strutture organizzative, secondo il principio della distinzione tra
compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa
della dirigenza.
3. I dirigenti utilizzano le risorse finanziarie risultanti dagli impegni di
spesa, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al
raggiungimento degli obiettivi prefissati, con l'osservanza di criteri di regolarità
gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficienza.
4. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai
regolamenti, i dirigenti sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e
del lavoro, nella gestione delle risorse assegnate nonché nell'individuazione dei beni
strumentali necessari. I dirigenti sono inoltre responsabili del risultano dell'attività svolta
dalle strutture cui essi sono preposti.
5. L’introduzione di figure dirigenziali nell’organizzazione degli uffici e dei
servizi è subordinata al rispetto delle norme e dei contratti collettivi esistenti in materia.
ART. 82 - COMPETENZE DI RILIEVO INTERNO
1. Appartiene in particolare alla funzione dirigenziale, con le modalità e i
limiti stabiliti dal regolamento:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive
degli organi del Comune, nonché predisporre e coordinare i piani di lavoro della
struttura diretta;
b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune e del
Segretario, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione;
d) curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive
ricevute dal Segretario;
e) partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con le
dovute autorizzazioni, a quelle esterne allo stesso;
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f) concorrere a determinare gli indicatori di efficienza e di efficacia per la
verifica dei risultati;
g) verificare i risultati conseguiti dalla struttura in rapporto agli obiettivi
posti e vigilare sulle attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato
comunale in ogni fase, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
h) emanare direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni;
i) tenere i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che
interessino atti od operazioni rimessi alla propria competenza.
2. I dirigenti provvedono a tutti gli adempimenti e ai controlli connessi alle
prestazioni del personale assegnato, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento
in materia.
3. Il regolamento di contabilità disciplina l'assunzione da parte dei dirigenti
degli impegni delle spese per l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi comunali, di
quelle che conseguono a preesistenti obbligazioni ovvero derivino da altro atto
emanato dagli organi del Comune.
4. I dirigenti curano che le entrate afferenti agli uffici e servizi di rispettiva
competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente ed
elaborano proposte per la politica tariffaria del Comune.
ART. 83 - COMPETENZE DI RILIEVO ESTERNO
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 61, i dirigenti:
- presiedono le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei
posti vacanti nell'ambito della struttura diretta;
- presiedono le commissioni di gara e stipulano i contratti secondo le
disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del
Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte dei dirigenti delle competenze
relative a:
a) atti da emanarsi a richiesta dell'interessato, il cui rilascio non
presupponga accertamenti e valutazioni discrezionali;
b) atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza quali,
rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, nonché, giusta le disposizioni vigenti, autenticazioni e legalizzazioni;
c) atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi.
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3. I regolamenti possono, per le materie di cui al precedente comma, attribuire ai
dirigenti la facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni ai responsabili delle unità
operative della struttura complessa.
ART. 84 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE
1. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti ai dirigenti ed ai
funzionari dal Sindaco, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza,
sentito il Segretario.
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico il dirigente o il funzionario
presenta al Sindaco il programma operativo che ritiene di essere in grado di svolgere
con le risorse a disposizione, assumendosi le responsabilità conseguenti.
3. Il Sindaco, ove non condivida il programma, formula i propri rilievi
all'incaricato, il quale nel termine di trenta giorni modifica il programma o formula le
proprie osservazioni. La definitiva mancata approvazione del programma operativo
comporta la revoca dell'incarico.
4. I dirigenti e i funzionari incaricati riferiscono periodicamente sull'attività
svolta, secondo modalità stabilite dal Sindaco.
5. Gli incarichi di direzione hanno la durata di cinque anni e possono
essere rinnovati.
6. Nel corso del quinquennio il Sindaco può tuttavia affidare ai dirigenti e
ai funzionari, sentito il loro parere, incarichi di direzione diversi da quelli originariamente
attribuiti, fermi restando i requisiti e il titolo di studio richiesti. All'assunzione del nuovo
incarico il dirigente o il funzionario presenta al Sindaco le eventuali modifiche del
programma operativo precedentemente approvato.
7. Il rinnovo dell'incarico è disposto sulla base della valutazione dei
risultati ottenuti in relazione agli obiettivi ed al livello di efficienza raggiunto dalle
strutture, nonché alle esigenze di mobilità.
8. Gli incarichi sono revocati o cessano prima della scadenza nei casi e
modi previsti dalla legge.
9. Delle decisioni assunte ai sensi del presente articolo è informato il
Consiglio comunale.
ART. 85 - INCARICHI DI DIREZIONE DI UNITA' OPERATIVE TEMPORANEE
1. L'incarico di direzione di unità operativa temporaneamente costituita
per il raggiungimento di specifici obiettivi è conferito, per la durata del progetto, al
dirigente o funzionario dal Sindaco, sentito il Segretario.
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2. Le unità operative a tempo determinato possono comprendere
dipendenti appartenenti a diverse strutture complesse.
3. L'incarico può essere revocato prima della scadenza secondo le regole
generali o a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.
4. Quando lo richiedano ragioni particolari o l'esigenza di competenze
professionali di cui l'ente non dispone, il Sindaco può affidare l'incarico di direzione
mediante contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, a persone estranee
all'amministrazione, fermo restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire.
ART. 86 - SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune,
è capo del personale ed ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura
burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi
verbali. Cura la pubblicazione degli atti del Comune.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti,
vigilando sulle strutture competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. In assenza di figure dirigenziali esercita le funzioni di cui agli artt. 81,
82 e 83.
5. Roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è
parte contraente.
6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.
7. Il Vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e
regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione
di una delle strutture complesse del Comune o la responsabilità di specifici progetti.
TITOLO IV - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
ART. 87 -. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
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1. Nel quadro dei propri obiettivi e fini ed in vista del suo sviluppo
economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione
con gli altri Comuni, con altre pubbliche amministrazioni e con i privati, avvalendosi, nei
limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto
allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni,
accordi di programma, Consorzi e unioni di Comuni.
ART. 88 - CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture
amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti
privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza
dei membri assegnati.
3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le
ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la
stipulazione; specifica l'oggetto, i fini, la durata delle convenzioni, che possono essere
rinnovate con le modalità di cui al secondo comma; individua le forme di consultazione
fra le parti contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, l'eventuale affido del
coordinamento organizzativo ed amministrativo e le modalità di recesso; disciplina gli
strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi
oggetto della collaborazione.
4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare,
convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con
gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.
ART. 89 - PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA
1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di
programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio
Comunale.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al
Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne
promuove la conclusione.
3. Gli accordi prevedono in ogni caso:
a) i soggetti partecipanti;
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b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla
realizzazione dell'accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi delle fonti di finanziamento e
della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro
connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le modalità di recesso;
g) le conseguenze di eventuali inadempimenti;
h) le eventuali procedure di arbitrato.
ART. 90 - CONSORZI
1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al
fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni
di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in
forma associata ed appaia preferibile alle altre forme associative.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante
approvazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, della convenzione
costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco, o il suo delegato, uniforma la propria azione agli indirizzi
politico - amministrativi deliberati dal Consiglio . In occasione dell’approvazione degli
atti di cui all’art. 72 comma 1, il Sindaco riferisce previamente al Consiglio Comunale al
fine di consentire l’espressione di eventuali indirizzi.
4. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a
disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta.
TITOLO V - LA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 91 - CRITERI GENERALI
1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza
delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
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2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo
criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma,
secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a
tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti
in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale
il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.
ART. 92 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi
e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale
con la maggioranza dei membri assegnati.
2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per
l’anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di unità,
annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità,
specificazione ed equilibrio economico.
3. Il bilancio, con i relativi allegati, è redatto in modo da consentirne la
lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato
da una relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi
essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità
d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli nonchè della concreta
capacità operativa dei Comune, in rapporto alle risorse disponibili.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte del competente servizio finanziario.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la
valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi deliberati.
8. Il conto consuntivo, la relazione allegata e la relazione dei revisori del
conto sono depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri, almeno
15 giorni prima della seduta di approvazione del conto.
41
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ART. 93 - POTERI DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il collegio dei revisori è incaricato della vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente e della revisione economico-finanziaria
della gestione stessa; esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena
autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I revisori collaborano con il consiglio comunale nella sua funzione di
indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta e su quella degli altri organi e uffici cui è
attribuita competenza specifica, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime
finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di
efficacia dell'opera e dell'azione del comune.
3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli
aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e
finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità
contabile, fiscale e finanziaria della gestione del comune e delle sue istituzioni hanno
diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Essi presentano al consiglio, tutte le volte che lo ritengano necessario,
una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte
ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di
gestione.
6. In sede di esame del conto consuntivo, il presidente del collegio
presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
7. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a
specifici atti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
8. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete
di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e
disciplina forme specifiche di controllo di gestione.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 94 - REVISIONE DELLO STATUTO
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1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve
essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
2. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre
antecedente il rinnovo del consiglio comunale.
3. L'iniziativa della proposta di modifica o revisione dello statuto può
essere assunta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei
Capigruppo, da un terzo dei consiglieri comunali assegnati e da almeno 200 cittadini
titolari del diritto di partecipazione. La proposta deve essere redatta in forma di
articolato e corredata da una relazione illustrativa.
4. Sulle proposte di modifica si esprime preventivamente la commissione
consiliare permanente di cui all'art. 36 dello statuto.
ART. 95 - REGOLAMENTI
1. Il regolamento degli organi istituzionali è deliberato entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente statuto,
continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente statuto.
ART. 96 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Le disposizioni del presente statuto che rinviano per la loro applicazione a
regolamenti attuativi, si intendono applicabili dalla data di approvazione dei relativi
regolamenti.
ART. 97 - RINVIO AI REGOLAMENTI
Le disposizioni del presente statuto che rinviano al regolamento, senza
ulteriori specificazioni, debbono interndersi riferite ai Regolamenti quali indicati
nell'allegata tabella A)
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86467
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 10 settembre 2013, n. 165
Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 5873/2 C.C. Grigno. (F. 139 - 2012)
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA
omissis
determina
1)
di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.f. 5873/2 C.C. Grigno, dalla categoria dei Beni
Demaniali a quella dei beni del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
2)
di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige;
3)
di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale.
IL DIRIGENTE
ING. GIANFRANCO BRIGADOI
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Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 23 ottobre 2013, n. 234
Autorizzazione alla sclassificazione in C.C. Spormaggiore, della quota parte di 1/2 della p.f.
1461/1, la quota parte di, 181,00 mq (cortile) delle pp.mm. 1 e 2, 74,00 mq (parcheggio) e 16,00 mq
(andito) della p.m. 1 della p.ed. 575. (F.187 – 2010)
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIALE E LOGISTICA
omissis
determina
1)
di trasferire, per i motivi esposti in premessa, quota parte di 181,00 mq del piazzale(pp.mm. 1 – 2),
74,00 mq del parcheggio – tettoia (parte P.M. 1), 16,00 mq dell’andito (parte P.M. 1) e la quota di ½
della p.f. 1461/1 tutte in C.C. Spormaggiore dalla categoria Patrimonio Indisponibile, a quella del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
2)
di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
3)
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale.
IL DIRIGENTE
ING. GIANFRANCO BRIGADOI
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86487
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 23 ottobre 2013, n. 90
PROCEDURA DI VERIFICA di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e s.m.:
Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento della discarica d'inerti Val Camino" sito nel Comune di Civezzano - Progetto SCR-201337 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
omissis
determina
1.
di stabilire che il progetto “Ampliamento della discarica d’inerti Val Camino” sito nel Comune di Civezzano, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre a procedimento di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
−
(Comune di Civezzano) una volta completata la fase di asportazione e lavorazione del materiale
porfirico giacente, secondo le previsioni del presente progetto esaminato, si dovrà provvedere
allo smantellamento dell’impianto di frantumazione esistente e procedere alla realizzazione del
nuovo alveo del rio Canova;
−
(Servizio Bacini montani) - la Ditta proponente dovrà chiedere una variante alla concessione a
titolo oneroso n. 16/2012/S138 della quale è titolare per il mantenimento dell’utilizzo della p.f.
5995/1 e parte della p.f. 5996 C.C. Civezzano (rio Canova) posto che il progetto di ampliamento
della discarica inerti esaminato differisce i termini previsti per il ripristino a cielo aperto del corso
d’acqua; entro la scadenza dei nuovi termini di concessione (indicativamente entro il settimo
semestre dall’inizio dei lavori, come da tavola 4 del progetto), dovrà essere presentato al Servizio Bacini montani il progetto esecutivo per la nuova inalveazione del rio Canova, redatto sulla
base delle attuali previsioni progettuali adottando, per quanto possibile, tecniche di ingegneria
naturalistica; il sedime del nuovo alveo sarà acquisito nei beni del demanio idrico provinciale
sulla base di specifico frazionamento;
−
(Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) - la richiesta di autorizzazione allo scarico,
da presentare alla U.O. Sportello delle autorizzazioni dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente, dovrà essere corredata dal progetto di un impianto di trattamento atto a garantire,
per le acque scaricate, i limiti di qualità prescritti all’allegato 1 del D.M. n. 260 del 2010 per i
corsi d’acqua classificati come Stato chimico buono (tab. 1/A D.M. 260/2010) e Stato ecologico
buono (tab.1/B D. M. 260/2010). In relazione alle sostanze potenzialmente presenti nel percolato, i limiti sono i seguenti: Cadmio: 0,15 μg/l; Mercurio e composti: 0,03 μg/l; Nichel e composti:
20 μg/l; Piombo e composti: 7,2 μg/l; Arsenico: 10 μg/l; Cromo totale: 7 μg/l;
−
(Azienda Provinciale per i Servizi sanitari - Servizio Geologico) - al fine di assicurare l’assoluta
tutela delle acque del pozzo Sille che alimenta l’acquedotto potabile di Civezzano, le misure di
mitigazione previste dovranno riguardare anche le aree di transito dei mezzi pesanti e della lavorazione del materiale: pertanto, il sistema di impermeabilizzazione del suolo mediante asfaltatura e la raccolta delle acque dovranno essere estesi a tali aree, e le acque raccolte fatte confluire al prescritto impianto di trattamento, prima dello smaltimento nel torrente Silla. In considerazione inoltre delle problematiche di ordine geologico e idrogeologico dell’area, risulta fondamentale che le opere di drenaggio e impermeabilizzazione della discarica vengano eseguite con
la massima cura: la direzione dei lavori dovrà pertanto essere costantemente affiancata da un
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geologo; si richiama infine il prosieguo del monitoraggio ambientale e delle attività di gestione
della discarica, secondo quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo;
−
(Comune di Civezzano) il Piano di Sorveglianza e Controllo dovrà essere corretto con riferimento all’elenco delle particelle interessate all’attività di discarica (punti 4 e 4.1); il proponente dovrà
inoltre attestare la proprietà o disponibilità di tutte le aree interessate dalle attività connesse con
il progetto, compresa l’area occupata dalla prevista pista di accesso alla tramoggia posta a quota 482,00 m slm; tutte le strutture accessorie all’attività (magazzino, parcheggio, ufficio, area
pesa, deposito temporaneo) dovranno essere collocate entro il limite dell’area oggetto di istanza
di concessione edilizia in sanatoria e deroga;
−
(Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - Comune di Civezzano) - la documentazione progettuale dovrà essere completata con il Piano Finanziario prescritto dall’art. 8 del
D.Lgs. 36/2003 che dovrà considerare anche gli oneri necessari per il prescritto impianto di trattamento delle acque;
−
(Servizio Gestione strade): si richiama il pieno rispetto delle precedenti prescrizioni definite
nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e delle successive fasi di controllo del progetto esecutivo, ai fini della stabilità globale del pendio: mantenimento di un franco
orizzontale di 5 m al piede della terra armata costituente il rilevato stradale, pendenza del fronte
di scavo lungo il pendio basale in detrito di porfido minore o uguale a 27°; le lavorazioni previste
dovranno inoltre rimanere all’esterno della proprietà demaniale costituente la sede stradale e le
acque provenienti da monte, e quindi anche quelle di sgrondo della strada provinciale, dovranno essere razionalmente regimate e smaltite;
2.
di evidenziare, per quanto riguarda la richiesta di estensione del bacino d’utenza attualmente limitato al territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol secondo le previsioni del piano di settore
vigente, che la presente fase di valutazione ambientale non ha evidenziato ostative rispetto alla
possibilità di estensione dello stesso a tutto l’ambito provinciale che dovrà essere attuata ai sensi
degli artt. 65 e seguenti del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti (d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg) prima del rilascio dei provvedimenti autorizzatori;
3.
di specificare che permangono validi i contenuti e le disposizioni imposte con il provvedimento di
compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2172 di data 29 agosto 2008 sul progetto preliminare: rimangono quindi in vigore le disposizioni in esso contenute,
per quanto applicabili, nonché quelle disposte nella successiva fase di controllo di conformità del
progetto esecutivo;
4.
di disporre che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente
dell’intervento, sig. Giorgio Garbellini responsabile della gestione della discarica e tecnico ambientale della società Val Camino s.a.s. di Paoli Marino & C. con sede legale a Civezzano, Frazione S.
Agnese 54, nonché ai seguenti servizi provinciali ed Enti intervenuti nel procedimento: Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Gestione strade, Servizio Opere stradali e ferroviarie, Servizio Geologico, Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna, U.O. Igiene pubblica e prevenzione ambientale dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, Agenzia provinciale per la depurazione, Comune di Civezzano, Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
5.
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige e sul sito web istituzionale della provincia Autonoma di Trento.
IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO MENAPACE
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