Circ. Dap 547671/10
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Circ. Dap 547671/10
1i : .:RZA: CITTADINI EXI'RACOMLNITARI -r r:.jrolta delh : :;ri consolari (-- :-:,:.r: le autorità -.:- :, t -, :.:.:..1r-rle di citta- ì:i, tlare avvi- j .r\olarc dello ,: Jualunque rl- sensi degli artt. I8 Circ. D.A.P. 20 luglio 2000" n.352915979 O.P. e 35 Rcg. Esec. i colìoqui richic- sti. t.e SS.LL. sono. altresì. pregate dì dare punlual; esecuziorrc. per lil parle di rispeltila conpclcnza, aììi, presente circolarc c' acl attenc'rsi scrupoìosanlentc a tutta la normrtivr richiantatr tenendo conto. pcr lu risolu zione dci vrri casi che di rollr ir volta polrebbero ìl concreto verificarsi. il prircipio stabilito nel secondi comma dell articolo 3ó della Conrerzjone di Vicnrrr gir, lr i: ìla trasmelte- riportato: (2. I clidtti contenlplati al paragnlì) I del presenrrr ::ndirizzataaì articolo devono essere esercitrti rrel clurdro delle lcggi c : :-: : ,.iiiimenti pridei regolamenti dello Stato di residerztr. fèmro restanilcr r: - :::-rrntare senza. r -: : :: ai sensi del 'i in ogni caso. che taìì Jcggi e regolanenti dcvono consentir. ia picna realizazione delJe lìnalità per q uali i diritti sono r r:ilù di recarsi\ . .l.ouo::l]Ll ju virlù del prtsente rirlicolo>. 1e r- -:, -: privatì della :l.iJIeCOn lOrO. -: : in giudizio. r:1:::: ::i5so i plopfi ::: r: :iano detenuI -j: ::r :- : ::rr enire in fan::=: -:: qUandO qUei-': ::i presente aru::: ::lle ieggi e dei a ':::-- restando, in I i: ::,. cùnsentire la '" :- r I dintti sono [- : r ::::-:rlO. non vi é i : . -:: ,-rr ile- al rila: ._:cio. rientra r : r.'lla predetta n ::1r::i r-, :: dOvrannO runziOnadO :r- : .: :nribuzioni t: . ì::.ilà materiac- : :: -riti siuridici r.- .::ttulzioni di f - -:--nbenze. in: : ::::.irente svolte :-: ::::ol:tti sono : r r:Ìi al regime ;-: , :!piment0 Cli ! " :,: :ri ed i divie;: , .:i,.ne di quelr - - :--me previslo : ri,l di contzìt- ;. ì: ;.-,. :.r loro autor .,::ìpetenti.ai . 2 C'iic. D.A.P. l2aprile 1999. n. 547671110. Detenuti :rì lìlrarnziari, ha anche trasmesso copin tlello stiìmpato che si allega aìla presente - cla compìlare pcr ia richie- - ,:: del codie fìscale. Si rilcr,a, inoltre, che il predetto Dicastero ha rrnirimato il proprio parere a quello preccdentemente iipresso dal Ministero del lavoro c dal MinisLero clel:Ìlterno rispetto all analogo problcnta girì presentiLtosi ::r i cletenuti stranieri non in possesso di permesso di , -.ggrorno. ma in conclizioni di poter usufì'uire di misure ,ii;rnalive alla detenzione. Al riguardo, si coglie l'oara.:(rne per richiamare il contenLrto della circolare n. -v1858 del 23 marzo 1993. nellaqualesi sprcifica cheil :-.nresso di soggiorno, per i detenuti e gli internati ex- . ,eomrrrtitrri arrialial Ilrroro ettramuralio extracomunitari -Awiamento al lavoro e rila- 3. scio codice fiscale. Le direzioni degli istituti penitenziari hanno segnalato negJi ultimi tempi notevoli dilficoltà ad assicurare un'occupzione lavorativa ai detenuti stranieri provenienti dai pasi non appartenenti all'Unione Europea, a causa del mancato riìascio, da parte di alcuni Uffici DistrettrÌali delle Imposte Dirette, del codice fiscale a coloro che non siano in possesso di un valido documento di identit:r e di un regolare permesso di soggiorno. Al fine di superare tale impedimento e rendere concretamente attuabile il trattamento all'interno delle strutture penìtenziarie anche a lavore dei detenuti im, migrati, quest'Ufficio ha provveduto ad interessare iÌ competente Dipartinelto delle entrate del Ministero deìle fi nanze. .ottoLinean.lo l-upportunirà tli non rubordinare, nel caso spcifico, il rilascio del codia fiscale àj req uisiti .opraildìcaLi. A seguito di tale intervento il predetto Dicastero ha comunicato che. ai fini del rilascio del codice fiscale ai detenuti ed agli internati extracomunitari non oclotllj!possesso del pernesso di soggiorno, dal momentg c1r-e lo spzìo di detenzione costituisce già di per se una conctilong ii 5oggiùnìo obbligatorio. E stato chiarito, inoltre, che la mancanza di un vaIido documento di riconoscimento potra essere superata attriìverso Ia presentazìone della richiesta di codice fiscale, per conto del soggetto dctenuto, da parte del di retlore dell'istituto. o di un suo delegato. Tale richiestn dovrà essere accompagnata da un'attestazione della dirczione del carcere recaÌlte i dati anagrafici del detenuro, che, per il latto stesso di trovarsi in stato di detenzjone a seguito di un processo e di una sentenza di condanna, è stato identifìcato dall'autorità giudicante. ll Ministro delle fìnanrc, nel rappresentarc che disposizioni in tal senso verranno intpartire ai propri uf- irr rnisura .itcrnativa o ammessi al lavoro all'esterno. non è nrces:-rrio, attesa appunto la condizione di detenzione. ln tal senso gli Uftici del Lavoro territorialmente :.rmpeîenti rilarciano un apposito atto di awiamento al -l oro valido fìno alla cessazione della misura. 2000. n. 3529/5979. Attività di identiticazione dei detenuti extracomunitari f inalizzata all'esecuzione delle misure di rimpatrio previste dal D.L.vo 285/1998. il tempo concesso dalla 'igente normativa per il trattenimento dello straniero rei Centri di pernianenza temporanea (20 giorni prorogabili di ulteriori l0 giorni) è spesso insulficiente per .iddivenire alla sua identificzione ed ottenere i docunrenti di viaggìo necessari per il rimpatrio dei detenuti e Jegli internati extracomunitari destinatari di provvedinrento di espulsione dal territorio dello Stato. L'attività di identificazione richiede inlatti lo scambio di una serie di notizie con le autorità consolari del Paese straniero di sediente appartenenza, la prma di contatto tra dette zìutorità ed il detenuto. I'effettuiuione delle necessarie verifiche, la materiale predisposizione dellr docunrentazionc di esprlrio. La vigente normativa. conr'è noto. prevede la comunicazione delle scarceriLzioni alle autorità di pubblica sicurezit soltanto al momenlo delle dimissioni dagli istituti penitenziari. È altresì noto che gran parte clelle persone straniere detenute o inleînate forniscono. al momento clell'arresto Que.lrrrr cL,mpeteilte pct territorio: l. l. la cittadinànza sedicentc: 1.2. le generalità sedianti: 1.3. la tipologia del reato; I.4. i1 fine pena: 1.5. la posizione giuridica (in atlesa clì prim dizio, appell;rnte. ricorrente. defi nitivo). 2. All'atto della dimissìone dall'istituto penit rio per trasfèrimento, la Direzione dovrà comuni nuovo luogo di detenzione alla Questura localr quclla del nuoro Iuogo di ,letenzione. 3. Le LL.SS. agevoleranno anche ai sensi dt 33 reg. es., i contatti con le autorità consolari. Si segnala tuttavia che, mentre il Console ha di richiedere di colloquiare con il detenuto, firc. D.A.P. 20 luglio Si è dovuto constattre che Per sovvenire a lale comune esigelza cli eltr, cìell'izione di prevenzione del Ministero dell'inrer dispone quanto segue. 1. Quanclo 1ìrail ilgresso in carccrc uno stl extracomuritario di idenritrì lon certa (perché pr documenti, o con clocunrenti apparcntemente co fatti o alterati), l'istituto comunicher:ì a mezzo f'r o su€essivamente - generalità false eiplurime. Ne deriva la oggettiva difficoltiì cli pervenire in tempi rapidi all'identificazione dei predetti. E pertanto opportuno disciplinare d'acordo con il Servizio imnigrazione e polizir di frontiera del Mini- slero dell'interno il flusso di comunicizioni alle Queslure anticipandolo al momento dell'ingrcsso negli istituti penitcnziari dei detenutì e degli internati crtraco, nrunitari. al line di awiare per tenpo l'attività identificativa cliretttt all'espulsione dello straniero. r que: mo non può essere obbligato a conferire con lo Console. 4. ll detenuto ha làcoltà di rìchiedere che al coll sia ammesso il proprio difensore, in ragione delle in zioni fra procedimenti penali e il procedimento an strativo di diritto italiano. consolare. intemazion: può dare rguito l'incontro con il Console medesin 5. La direzione centrale della polizia di Stato dirizo ha fatto pervenire l'elenco dei numeri di tel e di telefax delle Questure - Ufficio Stranieri cui municazioni previste dai precdenti paragrafi sa inviate (allegato l). 6. Con riÈrimento agli stranieri extracomr attuiìlmeote detenuti o internati. la comunicazion fatta all'entrata in vigore della presente circolare. 7. Le disposizioni della presente circolare de ranno dal 21 agosto 2000. 4. Circ. D.A.P.2l febbraio 2001. n. 3571/6021. Nc all'Autorità diplomatica o consolare dei vedimenti privativi della libertà persona confronti di cittadini stranieri. l. A seguito di accordi rntercorsi con il Mir degli Aflàri Esteri. e dei ragguagli lbrniti dalla cr lcnlc Jìrc/:.'ne --(.r(r..lL .r .luc'lir rmmini{llrli. alle Forze di Polizie terrilÒriali con 1a nota I 5 g€ 2002 prot. n. 305 SF. si ritiene di impartire le se eorreìrr, re dirctLir c ncilr (,ìnìplc55a m.rter ia in og L La notifica all'autoritrì tliplomatìca o con dei prorredìmenti privativi della liberrà personi cùnlìonli dei cittadini stranieri va eflèttuata atten si aìÌe scgucnti indicazioni.