Il caso del mese Infortunio in itinere: i limiti spaziali del percorso

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Il caso del mese Infortunio in itinere: i limiti spaziali del percorso
Il caso del mese
Infortunio in itinere: i limiti spaziali del percorso tutelato
a cura di Fabrizio Vazio – Esperto in materia previdenziale e assicurativa
Come noto, l’infortunio in itinere è stato normato dal D.Lgs. n.38/00, che lo tratta
all’art.12. In precedenza, la giurisprudenza aveva fornito svariate indicazioni, poi tradotte
in gran parte nella norma.
Tuttavia la definizione contenuta nel decreto, ovvero che ai fini dell’infortunio in itinere
l'assicurazione comprende (fra l’altro) gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, non
risulta completamente esaustiva rispetto a una domanda: dove inizia l’itinere? Sulla
pubblica via? O già dentro il “luogo di abitazione”?
Dove inizia l’itinere?
È noto che l'uso del mezzo debba essere effettivamente "necessitato": non devono cioè
sussistere mezzi pubblici che percorrano l’intero tragitto casa-lavoro. L’uso è altresì
necessitato quando gli orari dei mezzi pubblici non coincidano con quello di lavoro.
Una volta, però, che sia acclarata la necessarietà del mezzo privato, si è coperti,
ad esempio, se ci si infortuna percorrendo la rampa del garage condominiale
ove è ritirata l’auto?
È evidente che le pertinenze e le aree condominiali dell’abitazione del lavoratore sono di
suo esclusivo o comune godimento, ma egli deve comunque necessariamente
percorrerle per accedere alla via pubblica.
In proposito, va chiarito che mai vi sono stati dubbi (né prima né dopo il D.Lgs. n.38/00)
sul fatto che l’evento occorso nell’abitazione del lavoratore non sia tutelabile. Più
complesso è il problema relativo agli eventi occorsi nell’ambito degli spazi condominiali: si
pensi, ancora, a un lavoratore caduto dalle scale del condominio mentre sta scendendo
per andare a prendere l’auto con la quale andrà al lavoro.
Il problema non è stato posto molte volte all’attenzione della Suprema Corte, ma a
sufficienza per trarre conclusioni che l’Istituto assicuratore ha, fin dal 2004, tradotto in
indicazioni per le sedi, poi confermate anche dalla giurisprudenza successiva.
Il principio posto dalla giurisprudenza è chiaro: per l'indennizzabilità occorre che
l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi
identificabili con quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato.
Non sono perciò indennizzabili gli infortuni occorsi sulle scale condominiali (si veda al
proposito Cass. n.9211/03) o sulla rampa di accesso al garage (Cass. n.13629/07).
L’itinere, in pratica, inizia una volta giunti sulla pubblica via e ciò perché, in primis, tale è,
a ben leggere, il disposto dell’art.12 del D.Lgs. n.38/00.
La Cassazione fa riferimento a varie ulteriori argomentazioni:
 il proprietario dell'abitazione ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il
potere di intervenire efficacemente - anche attraverso la doverosa sollecitazione degli
organi preposti all'amministrazione - su tutto ciò che riguarda i beni condominiali,
La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 29
n.10 dell’11 marzo 2013
sicché non è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennità o rendite
aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore subisca in detti luoghi;
 sussistono ragioni di equilibrio di finanza pubblica che impediscono una lettura troppo
estensiva delle norme;
 all’interno degli spazi condominiali ci si trova in una classica ipotesi di rischio generico,
gravante su tutti i consociati, senza nessun aggravio di rischio derivante dal lavoro.
La tutela è dunque delimitata secondo il principio espresso nella sentenza della
Cassazione, Sez. Lavoro, n.15777/07:
“Per la configurabilità di un infortunio in itinere è necessario il suo verificarsi nella
pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà
del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili
condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative
componenti strutturali”.
L’Inail, con nota di istruzioni alle sedi inviata il 12 gennaio 2004, ha precisato che può
considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade
condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero illimitato di veicoli, presenta
caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate
dalla Suprema Corte. L’Istituto ricorda come la stessa Cassazione abbia avuto modo, in
passato, di precisare che, dalla nozione di “strada” quale area ad uso pubblico destinata
alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restino escluse soltanto le strade
riservate all’uso esclusivo di privati proprietari.
Tali precisazioni consentono di non ritenere indennizzabili gli eventi occorsi in ambito
condominiale (scale, rampe etc), ma di ammettere all’indennizzo l’infortunio occorso
nelle strade che, pur di proprietà privata, siano destinate a soddisfare le esigenze di una
comunità indistinta e siano, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli.
E dove finisce?
Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di
lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrano tutti i presupposti – l’evento sia
tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere, bensì come infortunio
accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell’ambito aziendale, nella vasta
accezione di cui all’art.1, DPR 30 giugno 1965, n.1124, segnano il discrimine tra
infortunio in itinere e evento occorso in occasione di lavoro all’interno dell’azienda.
Perciò dal momento in cui, ad esempio, il lavoratore entri nel cortile aziendale, l’eventuale
infortunio occorsogli non va qualificato come itinere. Non si tratta di un dato meramente
statistico, perché tale evento andrà a incidere sul tasso specifico aziendale. Gli eventi in
itinere, viceversa, non vengono attribuiti alle singole PAT, ma entrano nel calcolo degli
oneri generali definiti a livello nazionale.
È perciò buona norma, al momento del ricevimento del modello 20SM, verificare che non
vi siano riportati infortuni in itinere.
IL CASO
Itinere non indennizzabile e sanzione per omessa denuncia di infortunio
Una volta acclarati i limiti dell’indennizzabilità, ci si può chiedere: cosa succede
se il datore di lavoro non invia la denuncia di infortunio qualora venga a
conoscenza che le circostanze dell’evento sono fuori dalla tutela infortunistica?
La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 30
n.10 dell’11 marzo 2013
Facciamo un caso concreto:
1. un lavoratore si fa male nel vialetto condominiale mentre sta andando a prendere la
macchina per recarsi al lavoro;
2. all’ospedale viene redatto un certificato di infortunio;
3. la ditta riceve il certificato ma, avendo avuto notizia dell’esatta dinamica, non redige la
prevista denuncia di infortunio.
Il datore di lavoro è sanzionabile ex art.53 del T.U. n.1124/65?
Va ricordato che la sanzione per la tardata o omessa denuncia di infortunio è elevata,
atteso che va da un minimo di € 1.290,00 a un massimo di € 7.745,00.
L’articolo citato prevede che il datore di lavoro sia tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione
circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
L’Inail, dopo avere impartito istruzioni diverse nel 1998, ha definitivamente chiarito nel
2011 che, anche qualora un infortunio in itinere risulti nel corso dell’istruttoria non
indennizzabile per motivi amministrativi o medici, l’eventuale mancato invio della
denuncia va comunque sanzionato. La ragione è da ricercarsi, appunto, nel fatto che la
valutazione dell’indennizzabilità spetta solo all’Istituto e l’obbligo di denuncia scatta per il
solo ricevimento del certificato medico di infortunio (e quindi non vi è alcun obbligo
se perviene un certificato di malattia, a meno che la denuncia non venga chiesta dall’Inail
in esito a un’attività istruttoria).
Non va dimenticato che la denuncia di infortunio ha proprio lo scopo di chiarire, fra l’altro,
le cause e le circostanze dell’evento.
Cosa dovrà dunque fare un datore di lavoro che riceva un certificato medico di
infortunio per un caso che appare ictu oculi non tutelabile?
Egli dovrà egualmente inviare nei termini di legge la denuncia e allegare eventuali
ulteriori spiegazioni circa la dinamica,che consentano all’Inail di valutare
l’indennizzabilità. Non va dimenticato che, con la nuova procedura per la denuncia di
infortunio on line, vi è la possibilità di allegare 2 file in formato pdf che possono servire
proprio a questo scopo.
L’Inail, ovviamente, se ritiene il caso non indennizzabile, comunicherà che il caso va
trattato come malattia e lo segnalerà, se del caso, all’Inps.
La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 31
n.10 dell’11 marzo 2013