Part-Time: nuova disciplina

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Part-Time: nuova disciplina
JOBS ACT
Part-time: nuova
Part-Time:
nuovadisciplina
disciplina
Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act
(D.Lgs. 81/2015) che ha abrogato la precedente normativa (D.Lgs. 61/2000) e
introdotto una nuova disciplina per il contratto part-time.
Esaminiamo di seguito le novità più significative.
Forma e contenuto
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto ai soli fini della prova.
Il contratto deve indicare, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la
generalità dei contratti di lavoro:
- la durata della prestazione lavorativa;
- la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, nel contratto è possibile
fare rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Svolgimento del rapporto di lavoro
Il lavoratore part-time ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione
della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Nella tabella seguente sono sintetizzate le nuove disposizioni relative allo
svolgimento del rapporto di lavoro.
Clausole elastiche
Lavoro supplementare
● Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, possono essere
pattuite per iscritto e, con riferimento alla prestazione lavorativa,
riguardano la variazione:
- della collocazione temporale
- della durata in aumento
● Diritto del lavoratore a:
- preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti
- specifiche compensazioni, nella misura o nelle forme determinate dai
contratti collettivi
● Se non disciplinate dal contratto collettivo applicato al rapporto:
- possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di
certificazione (1)
- devono prevedere a pena di nullità condizioni e modalità con le quali il
datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione
o variarne in aumento la durata e la misura massima dell'aumento (fino al
limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale)
- diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione
oraria globale di fatto (2)
- il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non
costituisce giustificato motivo di licenziamento
● Si tratta dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori part-time oltre l'orario
concordato a livello individuale, anche in relazione alle giornate, alle
settimane o ai mesi, e fino al limite dell'orario normale previsto dalla
contrattazione collettiva per il tempo pieno
● In mancanza di regolamentazione collettiva:
- il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro
supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro
settimanali concordate. In tal caso il lavoratore può rifiutare lo
svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale
- il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15%
della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti
JOBS ACT
Computo nell’organico
aziendale
● In proporzione all'orario svolto (rapportato al tempo pieno) (3)
● Ai fini dell'arrotondamento si deve sommare gli orari dei singoli
lavoratori part-time e rapportarli all'orario di lavoro a tempo pieno.
L'arrotondamento finale all'unità opera per eccesso o per difetto, a seconda
che la frazione ottenuta sia superiore o inferiore alla metà dell'orario a
tempo pieno
Retribuzione
● Coincidenza, per i lavoratori a tempo pieno e per quelli part-time,
dell'importo della retribuzione oraria e dei criteri di calcolo delle
competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro
● Riproporzionamento dell'importo della retribuzione globale e delle sue
singole componenti in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa
(1) Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
(2) Comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
(3) A tal fine occorre considerare anche l'eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di
clausole elastiche.
I contratti collettivi possono modulare la durata dei seguenti periodi:
- prova
- preavviso in caso di licenziamento o dimissioni
- conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di
lavoro.
Trasformazione del rapporto
Le parti possono stabilire di trasformare l'originario rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto part-time e viceversa, con le particolarità descritte in tabella.
In ogni caso, il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non può costituire
giustificato motivo di licenziamento.
Trasformazione
a) Dal tempo pieno al part-time
b) Dal part-time al tempo pieno
Disciplina
● L’accordo delle parti deve risultare da atto
scritto
● In caso di assunzione di nuovo personale a
tempo parziale, il datore di lavoro deve informare
tempestivamente (anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa) il personale già dipendente con
rapporto a tempo pieno, occupato in unità
produttive situate nello stesso ambito comunale, e
prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti stessi
● Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in
luogo del congedo parentale (o entro i limiti del
congedo ancora spettante), la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, a
condizione che la riduzione d’orario non sia
superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar
corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla
richiesta.
Il lavoratore che in passato ha trasformato il
rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time ha
diritto di precedenza in caso di assunzioni con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle
stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quelle oggetto del parttime.
Precisazioni 1) È riconosciuta una priorità per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno
a part-time (ipotesi a) in caso di:
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- lavoratore (o lavoratrice) con coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie
cronico degenerative ingravescenti;
- lavoratore (o lavoratrice) che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa,
che assuma connotazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/92), alla quale è stata riconosciuta una percentuale di
invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani
della vita;
- richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio
convivente portatore di handicap (art. 3 L. 104/92).
2) In via sperimentale esclusivamente per l'anno 2015 hanno diritto alla trasformazione del rapporto da
tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale), se esistono posti disponibili in organico, anche le
lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) inserite in percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere. Il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato a tempo pieno a
richiesta della lavoratrice (art. 24, c. 6, e 26 D.Lgs. 80/2015).
artt. 4-11 e 55 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: GU 24 giugno 2015 n. 144 Suppl Ord. n.
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