Caratteristiche Il lavoro a tempo parziale (part-time)
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Caratteristiche Il lavoro a tempo parziale (part-time)
Tipologia Caratteristiche Durata Formalità contrattuali Trattamento economico e normativo LAVORO PART-TIME Lavoro subordinato (Legge Biagi) Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all'orario di lavoro normale (full-time: 40 ore) e stabilito dal contratto individuale di lavoro. Il rapporto a tempo parziale può essere: • orizzontale quando la riduzione d'orario avviene su tutti i giorni della settimana; • verticale quando la prestazione è svolta a orario pieno solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno (es. 8 ore al giorno per tre giorni alla settimana, oppure 8 ore al giorno le prime due settimane del mese); • misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale. E’ possibile per il lavoratore part-time contrarre più rapporti di lavoro purchè non superi le 48 ore settimanali (60 in casi particolari). Può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere, oltre alle normali clausole, quelle concordate a livello individuale: - distribuzione dell’orario di lavoro; - consenso per il lavoro supplementare (per part-time orizzontale); - consenso per il lavoro straordinario ( per part-time verticale o misto); - preavviso di almeno due giorni lavorativi per la variazione in aumento dell’orario di lavoro. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate. Ha diritto inoltre allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti, come ad esempio: la durata del periodo di ferie annuali, la durata del congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e infortunio ecc. Applicazione Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro. La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente anche al settore agricolo. Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma. Strumenti di flessibilità Al fine di favorire l’utilizzo del part-time, la Riforma Biagi ha introdotto i seguenti strumenti di flessibilità: • Lavoro supplementare: è prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto part-time orizzontale, ma entro il limite del tempo pieno (8 ore); quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto. Il lavoratore deve esprimere, al momento della sottoscrizione del contratto, il consenso al lavoro supplementare; la mancanza del consenso non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento. I contratti collettivi stabiliscono il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare. • Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro pieno settimanale ed è ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto. • Clausole elastiche: è concessa la facoltà per le parti del contratto di prevedere clausole che consentano di ampliare in maniera definitiva il numero di ore concordato. Se questa possibilità non e' regolamentata dal contratto collettivo, le prestazioni supplementari sono possibili solo con il consenso del lavoratore. Tali clausole sono applicabili limitatamente al part-time verticale o misto. • Clausole flessibili: Le parti del contratto hanno la facoltà di stipulare un patto, in forma scritta, avente come oggetto una clausola flessibile. Queste clausole consentono al datore di lavoro di spostare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione concordata, nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Viene tuttavia, garantito al lavoratore il preavviso di almeno due giorni, la forma scritta, il diritto di speciali compensazioni ed il rifiuto non puo' consentire il licenziamento. N.B. Il lavoro straordinario e supplementare, a differenza delle Note Normativa di riferimento clausole flessibili e elastiche, determinano solo un aumento temporaneo della prestazione. Il lavoratore part-time che volesse trasformare il suo rapporto in full-time, ha diritto di precedenza nel caso il datore di lavoro intendesse procedere a nuove assunzioni a tempo pieno. Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato dell'intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda. Il lavoratore può rifiutare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa senza che ciò costituisca giusta causa al licenziamento. - Circolare ministeriale del 22 dicembre 2005 n. 40 - Circolare Ministero del lavoro delle politiche sociali n. 9/2004 - D. lgs 10 settembre 2003, n. 276 artt. 46 e 85, comma 2