Se il marito commette un falso la moglie paga
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Se il marito commette un falso la moglie paga
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano Se il marito commette un falso la moglie paga dei coniugi ex articolo 17 della Legge del 13 aprile 1977, n. 114, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine - di decadenza come di prescrizione - riguardo alla stessa moglie co-dichiarante. Perciò ove l’avviso di accertamento relativo ad un’attività di impresa sia regolarmente notificato al marito (e da lui non impugnato) la moglie, ancorché non informata dal marito, è tenuta al versamento dell’imposta ancorché il marito abbia fatto apparire falsamente la moglie come accomandante (potrà soltanto rivalersi sul coniuge). Sentenza della Corte di Cassazione, n. 3944, del 18 febbraio 2011, in: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Rassegna curata da Alessandro Riccioni, con la supervisione di Mario Cicala - Consulente Commissione Processo Tributario, n. 2/Febbraio 2011, in: http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=463&Itemid=192 [23.05.2011] Tributi (in generale) - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Dichiarazione congiunta dei redditi – Responsabilità solidale tra i coniugi ex articolo 17 Legge n. 114 del 1977 Conseguenze - Falsa prospettazione della moglie come socio accomandante - Irrilevanza Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte 27 | n° 5 - Maggio 2011 | Nota bene: Cfr. la sentenza n. 27005 del 21 dicembre 2007. In base alla sentenza n. 22692 del 29 ottobre 2007, la donna coniugata, soggetto autonomo d’imposta, allorché opti di avvalersi, per libera scelta, della dichiarazione congiunta di cui all’articolo 17 della Legge del 13 aprile 1977, n. 114, fa propri i conseguenti vantaggi ed oneri comunque conseguiti, introducendo volontariamente l’obbligo di solidarietà con la responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo iscritto a ruolo a carico di quest’ultimo ivi compresi i tributi relativi a proventi illeciti (naturalmente ove la pretesa tributaria nei confronti del marito sia riconosciuta in tutto o in parte infondata, la pronuncia avvantaggia anche la moglie, obbligato solidale). Cfr. altresì Cass. 3 aprile 2003, n. 5202.