Se il marito commette un falso la moglie paga

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Se il marito commette un falso la moglie paga
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano
Se il marito commette un falso la moglie paga
dei coniugi ex articolo 17 della Legge del 13 aprile 1977, n.
114, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la
tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento,
come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi
decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche
nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso
modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione
finanziaria ed il marito determina la sospensione di
qualsiasi termine - di decadenza come di prescrizione
- riguardo alla stessa moglie co-dichiarante. Perciò
ove l’avviso di accertamento relativo ad un’attività di
impresa sia regolarmente notificato al marito (e da lui
non impugnato) la moglie, ancorché non informata dal
marito, è tenuta al versamento dell’imposta ancorché il
marito abbia fatto apparire falsamente la moglie come
accomandante (potrà soltanto rivalersi sul coniuge).
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 3944, del 18 febbraio
2011, in: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Rassegna curata da Alessandro
Riccioni, con la supervisione di Mario Cicala - Consulente
Commissione Processo Tributario, n. 2/Febbraio 2011, in:
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=463&Itemid=192
[23.05.2011]
Tributi (in generale) - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria
- Dichiarazione congiunta dei redditi – Responsabilità
solidale tra i coniugi ex articolo 17 Legge n. 114 del 1977 Conseguenze - Falsa prospettazione della moglie come
socio accomandante - Irrilevanza
Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte
27 | n° 5 - Maggio 2011 |
Nota bene:
Cfr. la sentenza n. 27005 del 21 dicembre 2007.
In base alla sentenza n. 22692 del 29 ottobre 2007, la donna
coniugata, soggetto autonomo d’imposta, allorché opti di
avvalersi, per libera scelta, della dichiarazione congiunta
di cui all’articolo 17 della Legge del 13 aprile 1977, n. 114, fa
propri i conseguenti vantaggi ed oneri comunque conseguiti,
introducendo volontariamente l’obbligo di solidarietà con la
responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo iscritto
a ruolo a carico di quest’ultimo ivi compresi i tributi relativi a
proventi illeciti (naturalmente ove la pretesa tributaria nei
confronti del marito sia riconosciuta in tutto o in parte infondata,
la pronuncia avvantaggia anche la moglie, obbligato solidale).
Cfr. altresì Cass. 3 aprile 2003, n. 5202.