Avv. Massimo Santini Viale Trieste 16 -00019 Tivoli

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Avv. Massimo Santini Viale Trieste 16 -00019 Tivoli
Avv. Massimo Santini
Viale Trieste 16 -00019 Tivoli - Tel. 0774/318199 Fax. 0774/312673
mail: [email protected]
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
AVVISO DI VENDITA
III ESPERIMENTO R.G.ES. 466/11
L’avv. Massimo Santini iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli,
VISTE
- l’ordinanza di delega ex art. 591bisc.p.c. emessa in data 27/03/2014 in ordine alla procedura
esecutiva immobiliare promossa da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK, iscritta al
n. 466/11 di Ruolo Generale Esecuzioni
- la successiva ordinanza integrativa - alla luce del d.l. 83/2015 convertito in l. n°132/2015 emessa in data 05/11/2015 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Tivoli, D.ssa Francesca
Coccoli
AVVISA
che presso il suo studio in Tivoli, Viale Trieste 16 piano 1, int. 2, il giorno 11.10.2016 alle ore
17,00, avrà luogo la vendita senza incanto del seguente compendio immobiliare:
LOTTO UNICO:
appartamento sito in Tivoli (RM), Via Lago della Regina n. 52, piano I, interno 3, distino in Catasto
del medesimo Comune al Foglio 60, particella 212, sub 3, cat. A/3, classe 2°, vani 4,5, rendita e
499,67. La superficie utile è di mq 86,50 per l’appartamento e di mq 16,20 per balcone. Confini, a
N distacco p.lla n. 616 e altre, a S Via Lago della Regina, a E distacco p.lla n. 108, a O altro sub.
L’immobile è stato autorizzato con licenza n. 180 del 30.11.1957, pur presentando delle modifiche
interne rispetto al progetto autorizzato. L’appartamento risulta abitato dagli esecutati.
AL PREZZO BASE D'ASTA DI € 118.500,00, con OFFERTA MINIMA di € 94.800,00 pari
alla misura del prezzo base ridotto del 20% giusta indicazione del creditore procedente
In caso di gara ex art 573 c.p.c., le eventuali offerte in aumento non potranno essere superiori al 4%
del prezzo base con arrotondamento.
L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le eventuali
pertinenze, accensioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a
misura e le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione del prezzo. Si precisa che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa
venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi eventuali oneri urbanistici ovvero derivanti
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ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
dall'eventuale necessità di adeguamento alle norme vigenti, eventuali spese condominiali dell'anno
in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche
se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi ciò tenuto conto nella valutazione del bene.
Si precisa, altresì, che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia,
l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art 40 l- 47/1985, come integrata
e modificata dall'art 46 Dpr 380/2001, purchè presenti domanda di connessione o permesso in
sanatoria entro 120 gg dalla notifica del decreto di trasferimento.
L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e
sequestri, che saranno cancellati a cura della procedura.
Se l'immobile è occupato dal debitore o da terzi sine titulo, la liberazione dello stesso sarà
effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario.
Gli oneri fiscali ed i compensi spettanti al delegato derivanti dalla vendita saranno a carico
dell'aggiudicatario.
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ DELLE VENDITE
II presente avviso sarà affisso, almeno per tre giorni consecutivi, all’Albo del Tribunale di
Tivoli, Viale Arnaldi 19 e pubblicato per estratto sul quotidiano nazionale "II Messaggero" o
“La Repubblica” (da scegliere a cura del Professionista, secondo turnazione), in un termine non
superiore a sessanta e non inferiore a trenta giorni prima della data fissata per la vendita. Detto
avviso di vendita, unitamente all’ordinanza di delega e la relazione peritale, con annessi
allegati, saranno inseriti almeno due mesi prima e fino al giorno per la presentazione delle
offerte o per l’incanto sul sito internet "www.astegiudiziarie.it".
In nessun caso il Professionista sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte,
senza previa disposizione in tal senso del G.E.
Le spese di pubblicità sono poste direttamente a carico del creditore procedente.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente dovrà depositare, presso il mio studio sito in Tivoli, Viale Trieste 16, piano 1,
int. 2 esclusivamente il giorno antecedente a quello di apertura delle buste dalle ore 9,30 alle
ore 12,00, la domanda di partecipazione in bollo da € 16,00. Le domande di partecipazione, ai
sensi dell'art. 571 c.p.c., dovranno essere presentate in busta chiusa, all'esterno della quale
saranno annotati, a cura del Professionista delegato, il nome, previa identificazione, di chi
materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista
delegato ai sensi dell'art 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.
1) L'offerta dovrà contenere, a pena di inefficacia:
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a) cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale, residenza o elezione di domicilio nel
comune nel quale ha sede il Tribunale che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte
presso la cancelleria, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato
l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l'offerta). Nel caso in cui l'offerente sia un minore di età, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal
genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l'offerente e coniugato in regime di
comunione legale, dovranno essere indicati anche i dati identificativi del coniuge. Nell'ipotesi
in cui l'offerente sia una società o una persona giuridica l'offerta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante e dovrà contenere le generalità di quest'ultimo nonchè i dati identificativi
dell'ente, inclusa Partita Iva e/o Codice Fiscale, accludendone fotocopia, nonché allegare il
Certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i
poteri conferiti all'offerente in udienza. In caso di avvocato che presenti offerta per persona da
nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell'istanza di partecipazione.
Trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità Europea, andrà allegato
il certificato di cittadinanza e di residenza in Italia ed eventualmente II permesso o la carta di
soggiorno, al fine della verifica delle condizioni di reciprocità;
b) i dati identificativi del bene per cui l'offerta e proposta;
c) l'indicazione del prezzo offerto, che deve essere uguale o superiore al prezzo base o
all'offerta minima suindicate, ritenendo ammissibili le offerte in misura pari o superiore
all'offerta minima ma inferiore al prezzo base;
d) il termine per il pagamento del prezzo (dedotta la cauzione) e degli oneri tributari, che non
potrà essere comunque superiore a 120 giorni (termine soggetto a sospensione feriale) dalla
data di aggiudicazione a pena di inefficacia dell'offerta;
e) la sottoscrizione di tutti i soggetti in favore dei quali dovrà essere intestato il bene, con la
precisazione delle quote dominicali o del diritti che ciascuno intende acquistare. Non sarà
infatti possibile intestare iI bene a soggetti diversi da coloro che hanno sottoscritto l'offerta;
f) le modalità secondo cui il pagamento a saldo verrà effettuato, specificando l'eventuale
ricorso a finanziamento garantito da ipoteca o, qualora il procedimento si basi su credito
fondiario, la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 41 5 co D.Lgs n. 385/1993;
g) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
2) All'offerta deve essere allegata:
-
una fotocopia del documento di identità dell'offerente e, se necessario, valida
documentazione comprovante i poteri o la legittimazione di chi ha fatto la dichiarazione di
offerta (es. procura speciale, certificato camerale ecc).
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Ove la dichiarazione di offerta è presentata da più soggetti, l'indicazione di quale fra questi ha,
in via esclusiva, la facoltà di formulare offerte in aumento;
- un assegno circolare intestato alla "Procedura Esecutiva Immobiliare R.G. 466/2011 Tribunale di Tivoli", non trasferibile, in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, a
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza dell'aggiudicazione.
Ove l'offerta riguardi più lotti, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al
lotto di maggior prezzo.
Qualora nella medesima procedura e alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti
auto, cantine) si potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando però di volerne
acquistare uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio
l’acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà
essere inferiore al prezzo più alto.
3) L'offerta è irrevocabile, salvo le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c. Pertanto la persona
indicata nell'offerta, quale futura intestataria del bene, non sarà obbligata a presenziare alla
vendita; in mancanza, tuttavia, sarà precluso all'offerente partecipare all'eventuale gara ex art.
573 c.p.c (da tenersi in caso di pluralità di offerte).
4) L'offerta non è efficace se è inferiore di oltre 1/4 dal prezzo stabilito nell'ordinanza o se
l'offerente non presta la cauzione con le modalità indicate nell'ordinanza di vendita, in misura
non inferiore al decimo del prezzo proposto.
5) Sono a carico dell’aggiudicatario, gli oneri tributari e i compensi spettanti al delegato
incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento che saranno
comunicate tempestivamente dal delegato alla vendita e dovranno essere versate dallo stesso
aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo.
6) L'importo del prezzo di aggiudicazione e gli oneri tributari (dedotta la cauzione) dovranno
essere versati entro il termine massimo di giorni 120 o in quello inferiore indicato nell'offerta,
mediante deposito presso lo studio del delegato con assegni circolari non trasferibili intestati
alla procedura.
7) E' esclusa ogni forma di rateizzazione nel versamento del saldo prezzo.
8) Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso ai sensi del
T.U. 1610711905 n. 646, richiamato dal DPR 21.01.1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs del 10.09.1993 n. 385 (credito fondiario) l'aggiudicatario dovrà versare direttamente
all'istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs n.385/93, nel termine indicato nell'offerta, la
parte del prezzo corrispondente al credito dell'istituto per capitale, interessi, accessori e spese
di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le modalità già indicate. A tal fine
l'istituto di credito fondiario od il suo cessionario del credito, dovrà far pervenire, anche a
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mezzo fax, presso lo studio del Professionista delegato e prima del compimento delle
operazioni di vendita, la nota di precisazione del credito, (per credito, accessori e spese)
indicante la somma che dovrà essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista
l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di Credito. L'eventuale residuo determinato
dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e gli oneri tributari, la cauzione versata e la
somma pagata al creditore fondiario, sarà versato sul libretto vincolato alla procedura con le
modalità e nei termini già indicati ai punto precedente.
9) In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell'offerta,
l'aggiudicazione
sarà
revocata
e
sarà
disposto
l'incameramento
della
cauzione.
L'aggiudicatario, quindi, perderà definitivamente tutte le somme versate.
10) L'esame delle offerte avrà luogo, alla presenza degli offerenti, nel giorno e luogo fissato
per la vendita e, precisamente, in Tivoli, Viale Trieste 16, piano 1, int.2 presso lo studio del
Professionista delegato. Tutte le buste relative alle vendite fissate per il medesimo giorno,
saranno aperte ed esaminate contestualmente alla presenza di tutti gli offerenti. Una volta
aperte le buste, le quali verranno inserite in distinti sottofascicoli, ed esaminate le offerte, il
sottoscritto Professionista provvederà alla deliberazione sulle offerte stesse a norma dell'art.
572 c.p.c.
In caso di UNICA OFFERTA VALIDA, questa sarà accolta
a) se uguale o superiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita (art. 572 2° co.
c.p.c.);
b) se l’offerta si inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita (seppure
ammissibile in quanto uguale o superiore all’offerta minima) ma non siano state
presentate domande di assegnazione ai sensi degli artt 588 e 589 c.p.c. (Art. 572 3° co
c.p.c.) ed il professionista delegato ritenga che non vi siano serie possibilità di
conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione della presentazione di
altre offerte non ammissibili e/o comunque invalide (art 572 3° co prima parte c.p.c). Il
professionista darà conto nel verbale di aggiudicazione del ricorrere dei presupposti per
procedere ad aggiudicazione ad un prezzo inferiore a quello base.
In caso di presentazione di PIU OFFERTE VALIDE, il professionista dovrà in ogni caso
invitare gli offerenti alla gara ex art 573 c.p.c. che non dovranno essere superiori al 4% del
prezzo base arrotondato, con l’avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi
avrà effettuato il rilancio più alto se:
a) il prezzo offerto all’esito della gara sia uguale o superiore il prezzo base;
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b) se sia inferiore al PREZZO BASE indicato nell’avviso di vendita ma non siano state
presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt 588 e 589 c.p.c.
Qualora la gara non possa avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e salvo che
siano state presentate istanze di assegnazioni ai sensi degli artt 588 e 589 cpc, si procederà alla
vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore
di colui che abbia presentato l’offerta per primo, con la precisazione che – ai fini
dell’individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell’ordine dei seguenti
elementi: l’entità della cauzione prestata, del termine indicato per il pagamento (art 573 3°
comma c.p.c.).
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara,
neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato,
le somme dovranno essere erogate entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo
direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal professionista
delegato mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso.
Conformemente a quanto previsto dall’art 585 ultimo comma c.p.c., nel decreto di
trasferimento il Giudice dell’esecuzione inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento
di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto
mediante erogazione della somma di ….. da parte di …… a fronte del contratto di mutuo a
rogito ……….del……rep. n. …… e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il
consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto
finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art 585 c.p.c., è fatto
divieto al Direttore dell’Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non
unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”; in caso di revoca
dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all’istituto di credito
mutuante senza aggravio di spese per la procedura.
CONDIZIONI DELL’ASSEGNAZIONE
Il Professionista delegato provvederà sull’istanza di assegnazione (che sia stata
tempestivamente depositata nel termine di cui all’art 588 c.p.c.) qualora ricorra
alternativamente una delle seguenti condizioni:
a) la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte;
b) l’unica offerta ammissibile sia di importo inferiore al prezzo base:
c) in presenza di più offerte ed in assenza di gara tra gli offerenti, il prezzo offerto all’esito
della gara sia comunque inferiore al prezzo base;
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il Professionista delegato provvederà conseguentemente:
a) ad assegnare al creditore procedente ed ai creditori intervenuti termine di giorni 30 per
il deposito di nota analitica di precisazione del credito vantato, con indicazione distinta
del capitale, degli interessi e delle spese con indicazione distinta – nell’ipotesi di
credito assistito da privilegio ipotecario – della quota garantita da privilegio e della
quota in chirografo;
b) a determinare – nel termine di 15 giorni dal deposito delle note di precisazione del
credito o comunque dalla scadenza del termine assegnato ai creditori – l’ammontare
forfettario delle spese dovute per il proprio compenso, per il compenso del custode
giudiziario, per le spese conseguenti alla pronuncia del decreto di trasferimento ed in
generale per le spese della procedura eventualmente dovute, nonché l’ammontare del
conguaglio eventualmente dovuto dall’assegnatario:
c) ad assegnare al soggetto istante termine di 60 giorni dalla comunicazione per il
versamento delle spese come sopra determinate e dell’eventuale conguaglio dovuto;
d) a trasmettere al giudice gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento unitamente
alla documentazione sopra acquisita ed alla ulteriore documentazione necessaria per la
pronuncia del decreto ex art 586 c.p.c.
Tutte le attività che, a norma degli att. 571 e ss. c.p.c., devono esser compiute in Cancelleria o
davanti al Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate presso il mio studio in Tivoli,
Viale Trieste 16 piano 1, int. 2.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al medesimo recapito, nonché telefonicamente
al n. 0774/318199, fax 0774.312673 —pec [email protected]
Tivoli, 04.07.2016
II Delegato alla Vendita
Avv. Massimo Santini
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