Lavoro agricolo ed indennità di disoccupazione

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Lavoro agricolo ed indennità di disoccupazione
Come entra in vigore la riforma del mercato del lavoro
Renzo La Costa
Entrata in vigore dell’intero provvedimento: 18 luglio 2012
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Contratti a tempo determinato
I termini di impugnazione dei contratti a termine vengono accresciuti dalla L. 92/2012,
rispetto a quelli previsti dal Collegato lavoro, L. 183/2010. Il limite passa da 60 a 120
giorni per le impugnazioni stragiudiziali e si riduce da 270 a 180 giorni per la proposizione
della causa. Le nuove norme si applicheranno a tutti i contratti in scadenza dal 1 gennaio
2013. Il requisito della cd. ragione giustificatrice della apposizione del termine non è
richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a
dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato .
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Licenziamenti – Impugnazione
Immediatamente in vigore i nuovi termini di impugnazione dei licenziamenti : si
applicano ai licenziamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge (18 luglio 2012) :
120 giorni per l’impugnazione stragiudiziale (prima erano 60) e 180 per quella giudiziale
(prima erano 270).
Anche il nuovo rito processuale dei licenziamenti si applica a tutte le controversie
instaurate successivamente all’entrata in vigore della riforma.
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Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento viene espressamente abrogato dalla riforma del lavoro. Tali
contratti potranno essere stipulati solo fino al 31 dicembre 2012. Pur venendo cassato
l’intero impianto e le relative modalità attuative del contratto di inserimento, si introduce
un sistema agevolato per l’assunzione di ultracinquantenni e donne in forma di sgravio
contributivo. L’art. 4 del testo di riforma, prevede infatti che (comma 8) per le assunzioni
effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo
determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a
cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la
riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Qualora tale
contratto d’assunzione a termine viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione
dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione originaria.
Qualora inoltre, i medesimi soggetti ultra cinquantenni sia effettuata in origine a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data
di assunzione. . Le medesime disposizioni agevolative – (c. 11 ) – si applicano anche in
relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito
dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera
e), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, aree che
verranno individuate annualmente con decreto interministeriale Lavoro ed Economia e
Finanze. Conclude il provvedimento che i benefici contributivi si applicano anche “in
relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.” Il requisito quindi della
disoccupazione di lunga durata (24 mesi) rispetto a quella minore prima prevista ( 12
mesi) consente di superare l’ulteriore condizione della residenza della lavoratrice in uno
dei territori individuati dall’emanando decreto annuale, attribuendo a prescindere
l’agevolazione in argomento. Stante la formulazione della norma, anche per l’assunzione
delle donne, varrà lo stesso sistema della agevolazione protratta ai 18 mesi, sia nel caso di
assunzione inizialmente a termine, poi trasformata, sia nel caso di assunzione a tempo
indeterminato già in origine del rapporto.
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Apprendistato
Per i contratti conclusi dopo il 1 gennaio 2013, viene aumentato rispetto al passato il
numero massimo di apprendisti che possono essere alle dipendenze di un medesimo
datore di lavoro (anche se in forma di somministrazione di lavoro). La normativa vigente
che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, mentre la
riforma in oggetto fissa un unico limite massimo, pari al 100% per cento rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di
lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede:
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che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica
esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
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che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può
assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;
che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo determinato.
Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi
apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo
di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro . Tale percentuale è tuttavia
soggetta ad un periodo transitorio nel quale è ridotta al 30 per cento nei primi 36 mesi
successivi all’entrata in vigore della legge).
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Partite IVA
La riforma del lavoro affronta la problematica delle finte partite IVA, introducendo la
presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco
dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti
riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per
cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso
anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del
committente.
La presunzione suddetta non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti
requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi
percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a
1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La presunzione medesima non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative
svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione
ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali
qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase
di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le
parti sociali.
La presunzione così disciplinata si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data
di entrata in vigore della legge. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli
opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della disposizione.
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Lavoro intermittente
Immediatamente in vigore le nuove regole. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni
caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le
prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.