le ONG

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le ONG
Le organizzazioni non governative (ONG):
profili di diritto internazionale
lezione del 4 novembre 2015
Considerazioni introduttive
• Il diritto internazionale riconosce un ruolo primario (=soggetti del
diritto internazionale) agli enti territoriali (Stati, e in misura minore,
insorti) e a quelli costituiti da Stati (le organizzazioni internazionali,
in inglese intergovernmental organisations)
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Le persone fisiche e altre entità sono di solito «oggetto» della normativa
internazionale, che verrà fatta rispettare in principal modo dagli Stati attraverso i
propri ordinamenti giuridici e il proprio apparato coercitivo
• Tuttavia, sul piano delle relazioni internazionali, agiscono soggetti non
statali di varia natura
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Le imprese, che possono assumere la forma di gruppi di natura transnazionale (le
c.d. multinazionali)
Gruppi criminali (anche terroristici)
Lobbies e gruppi di pressione privi di una propria struttura formale
Mass media, anche on-line, e social media
Persone giuridiche, costituite da soggetti privati ai sensi dell’ordinamento
giuridico di uno Stato e non orientate alla ricerca di un profitto economico (le c.d.
organizzazioni non governative)
Considerazioni introduttive
• In casi molto limitati, soggetti non statali e non territoriali possono
assurgere al rango di soggetti internazionali (entità che agiscono con gli
Stati su un piano di parità, intrattenendo relazioni regolate dal diritto
internazionale)
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Ciò avviene laddove ciò corrisponda a un interesse della comunità internazionale
degli Stati
Movimenti di liberazione nazionale, privi di base territoriale: essi incarnano il
principio di auto-determinazione dei popoli
Comitato internazionale della Croce Rossa (la cui capacità di intrattenere
relazioni di tipo internazionale è peraltro piuttosto circoscritta): promuove il
rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli addizionali del
1977
Caso controverso della Santa Sede: nonostante abbia una proiezione temporale (lo
Stato della Città del Vaticano), questa non giustifica da sola la sua natura di
soggetto internazionale.
Le organizzazioni non governative
1° questione– la definizione
• non esiste una definizione univoca, né nel diritto internazionale né negli
ordinamenti statali
• si possono individuare alcuni elementi comuni:
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Sono persone giuridiche costituite ai sensi della legislazione di uno Stato, e quindi
dotate di uno statuto e organi stabili di rappresentanza
Sono costituite (almeno in parte) da individui, a cui si possono affiancare altre
persone giuridiche private
Non perseguono scopo di lucro
• si possono distinguere in due macro-categorie
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ONG nazionali (agiscono solo all’interno dello Stato in cui sono costituite)
ONG internazionali o transnazionali
• agiscono in più paesi: sono quelle che possono sviluppare un maggiore
protagonismo sul piano internazionale
• possono avere una struttura a rete (varie «filiali» nazionali e un organo
«centrale» di coordinamento)
Le organizzazioni non governative
2° questione – la fonte della loro disciplina
• in primo luogo, l’ordinamento dello Stato in cui sono costituite.
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In caso di ONG transnazionali, le normative degli Stati in cui si agisce. Per quelle
con struttura «a rete», saranno rilevanti varie legislazioni nazionali
• norme internazionali ad hoc?
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Molto rare: es. la Convenzione del Consiglio d’Europa del 24.4.1986, sul
riconoscimento della personalità giuridica (nei vari Stati parte) delle organizzazioni
internazionali non governative; art. 71 Carta ONU (generico richiamo alla
possibilità per l’ECOSOC di consultare le ONG)
Di solito, disposizioni interne di organizzazioni internazionali, che stabiliscono
forme di dialogo con le ONG: status consultivo, osservatori, forum di vario tipo,
conferenze periodiche, regole procedurali che riconoscono loro la capacità di
partecipare a procedimenti di controllo e monitoraggio, o a conferenze
internazionali
Disposizioni di trattati sui diritti umani che riconoscono loro la capacità di
partecipare a procedimenti di controllo e monitoraggio: ad es. l’art. 34 CEDU (che
riconosce il diritto di presentare un ricorso alle «organizzazioni non governative»
che siano vittime di una violazione)
Le organizzazioni non governative
3° questione – le loro funzioni
• ampia varietà
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tematica
geografica
operativa
• esempi della varietà operativa
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attività sul campo di soccorso e assistenza a persone in stato di bisogno o
vulnerabilità. In questo ambito possono agire anche le ONG puramente nazionali
(es. quelle di un paese colpito da una catastrofe naturale), in collaborazione con
ONG transnazionali e organizzazioni internazionali
raccolta di informazioni su violazioni e preparazione di dossier per attivare
meccanismi di ricorso o denuncia, sia a livello statale che internazionale, oppure
per supportare le vittime o intervenire come amicus curiae
lancio di campagne per raccogliere fondi e/o sensibilizzare l’opinione pubblica, i
governi, le organizzazioni internazionali ecc.
partecipazione ai lavori di organizzazioni o conferenze internazionali, anche nel
contesto dell’elaborazione di nuove norme
Le organizzazioni non governative
4° questione – la loro incisività
• finanziamenti
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da un lato ne hanno bisogno, dall’altro la natura dei donatori può essere percepita
come un aspetto che ne mina l’indipendenza
rischio che talvolta i progetti siano troppo condizionati dai finanziatori o da «mode
del momento»
crowd funding e raccolte fondi, e concomitante rischio di «stanchezza» dei
potenziali donatori privati
• credibilità
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al di là della questione dei finanziamenti, può succedere che un atteggiamento
troppo diretto o di denuncia possa irrigidire i rapporti con gli Stati e determinare
la chiusura di preziosi canali di comunicazione e influenza. Non sempre le ONG
più caute sono quelle meno efficaci, e viceversa
importanza della preparazione tecnica delle ONG, adeguata alle varie attività
potenzialmente realizzabili. Non bastano la buona volontà e la passione per
produrre risultati. In assenza di un’adeguata preparazione, è preferibile limitare
l’ambito di operatività a poche iniziative, e non «inseguire le prime pagine»