le ONG
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Le organizzazioni non governative (ONG): profili di diritto internazionale lezione del 4 novembre 2015 Considerazioni introduttive • Il diritto internazionale riconosce un ruolo primario (=soggetti del diritto internazionale) agli enti territoriali (Stati, e in misura minore, insorti) e a quelli costituiti da Stati (le organizzazioni internazionali, in inglese intergovernmental organisations) • Le persone fisiche e altre entità sono di solito «oggetto» della normativa internazionale, che verrà fatta rispettare in principal modo dagli Stati attraverso i propri ordinamenti giuridici e il proprio apparato coercitivo • Tuttavia, sul piano delle relazioni internazionali, agiscono soggetti non statali di varia natura • • • • • Le imprese, che possono assumere la forma di gruppi di natura transnazionale (le c.d. multinazionali) Gruppi criminali (anche terroristici) Lobbies e gruppi di pressione privi di una propria struttura formale Mass media, anche on-line, e social media Persone giuridiche, costituite da soggetti privati ai sensi dell’ordinamento giuridico di uno Stato e non orientate alla ricerca di un profitto economico (le c.d. organizzazioni non governative) Considerazioni introduttive • In casi molto limitati, soggetti non statali e non territoriali possono assurgere al rango di soggetti internazionali (entità che agiscono con gli Stati su un piano di parità, intrattenendo relazioni regolate dal diritto internazionale) • • • • Ciò avviene laddove ciò corrisponda a un interesse della comunità internazionale degli Stati Movimenti di liberazione nazionale, privi di base territoriale: essi incarnano il principio di auto-determinazione dei popoli Comitato internazionale della Croce Rossa (la cui capacità di intrattenere relazioni di tipo internazionale è peraltro piuttosto circoscritta): promuove il rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli addizionali del 1977 Caso controverso della Santa Sede: nonostante abbia una proiezione temporale (lo Stato della Città del Vaticano), questa non giustifica da sola la sua natura di soggetto internazionale. Le organizzazioni non governative 1° questione– la definizione • non esiste una definizione univoca, né nel diritto internazionale né negli ordinamenti statali • si possono individuare alcuni elementi comuni: • • • Sono persone giuridiche costituite ai sensi della legislazione di uno Stato, e quindi dotate di uno statuto e organi stabili di rappresentanza Sono costituite (almeno in parte) da individui, a cui si possono affiancare altre persone giuridiche private Non perseguono scopo di lucro • si possono distinguere in due macro-categorie • • ONG nazionali (agiscono solo all’interno dello Stato in cui sono costituite) ONG internazionali o transnazionali • agiscono in più paesi: sono quelle che possono sviluppare un maggiore protagonismo sul piano internazionale • possono avere una struttura a rete (varie «filiali» nazionali e un organo «centrale» di coordinamento) Le organizzazioni non governative 2° questione – la fonte della loro disciplina • in primo luogo, l’ordinamento dello Stato in cui sono costituite. • In caso di ONG transnazionali, le normative degli Stati in cui si agisce. Per quelle con struttura «a rete», saranno rilevanti varie legislazioni nazionali • norme internazionali ad hoc? • • • Molto rare: es. la Convenzione del Consiglio d’Europa del 24.4.1986, sul riconoscimento della personalità giuridica (nei vari Stati parte) delle organizzazioni internazionali non governative; art. 71 Carta ONU (generico richiamo alla possibilità per l’ECOSOC di consultare le ONG) Di solito, disposizioni interne di organizzazioni internazionali, che stabiliscono forme di dialogo con le ONG: status consultivo, osservatori, forum di vario tipo, conferenze periodiche, regole procedurali che riconoscono loro la capacità di partecipare a procedimenti di controllo e monitoraggio, o a conferenze internazionali Disposizioni di trattati sui diritti umani che riconoscono loro la capacità di partecipare a procedimenti di controllo e monitoraggio: ad es. l’art. 34 CEDU (che riconosce il diritto di presentare un ricorso alle «organizzazioni non governative» che siano vittime di una violazione) Le organizzazioni non governative 3° questione – le loro funzioni • ampia varietà • • • tematica geografica operativa • esempi della varietà operativa • • • • attività sul campo di soccorso e assistenza a persone in stato di bisogno o vulnerabilità. In questo ambito possono agire anche le ONG puramente nazionali (es. quelle di un paese colpito da una catastrofe naturale), in collaborazione con ONG transnazionali e organizzazioni internazionali raccolta di informazioni su violazioni e preparazione di dossier per attivare meccanismi di ricorso o denuncia, sia a livello statale che internazionale, oppure per supportare le vittime o intervenire come amicus curiae lancio di campagne per raccogliere fondi e/o sensibilizzare l’opinione pubblica, i governi, le organizzazioni internazionali ecc. partecipazione ai lavori di organizzazioni o conferenze internazionali, anche nel contesto dell’elaborazione di nuove norme Le organizzazioni non governative 4° questione – la loro incisività • finanziamenti • • • da un lato ne hanno bisogno, dall’altro la natura dei donatori può essere percepita come un aspetto che ne mina l’indipendenza rischio che talvolta i progetti siano troppo condizionati dai finanziatori o da «mode del momento» crowd funding e raccolte fondi, e concomitante rischio di «stanchezza» dei potenziali donatori privati • credibilità • • al di là della questione dei finanziamenti, può succedere che un atteggiamento troppo diretto o di denuncia possa irrigidire i rapporti con gli Stati e determinare la chiusura di preziosi canali di comunicazione e influenza. Non sempre le ONG più caute sono quelle meno efficaci, e viceversa importanza della preparazione tecnica delle ONG, adeguata alle varie attività potenzialmente realizzabili. Non bastano la buona volontà e la passione per produrre risultati. In assenza di un’adeguata preparazione, è preferibile limitare l’ambito di operatività a poche iniziative, e non «inseguire le prime pagine»