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CIRCOLARE L. 116: LAVORO OCCASIONALE SENZA MAXISANZIONE
. NIENTE MAXISANZIONE SE C’E’ LA VOLONTA’ DI NON
OCCULTARE IL RAPPORTO.
In sede ispettiva può accadere che un rapporto di lavoro autonomo occasionale venga
riqualificato come attività lavorativa di natura subordinata. In tal caso, trova applicazione la
c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” ex art. 4, comma 1, lettere a) e b) della L. 183/2010
(importo ordinario di 3.900 euro, maggiorato di 65 euro per ogni giorno di occupazione
irregolare), alla quale, tuttavia, il datore di lavoro può sottrarsi qualora, da adempimenti
amministrativi precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il
rapporto. In pratica, se in relazione alla predetta attività di lavoro autonomo è stata ad
esempio emessa regolare ritenuta d’acconto con trascrizione nella documentazione contabilefiscale obbligatoria, il rapporto di lavoro non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a
fronte della riqualificazione come prestazione di lavoro subordinato e, pertanto, non si
procederà all’applicazione della relativa maxisanzione.
Per maggior chiarezza, ricordiamo che ai sensi dell’art. 2222 c.c., è lavoratore autonomo
(occasionale) chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
L’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della
professionalità e della prevalenza.
Pertanto, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione
coordinata a progetto vanno individuati tendenzialmente nell’assenza del coordinamento con
l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione
aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nonché nella completa autonomia del
lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. Si pensi, ad esempio, al caso di un
giardiniere che non svolge tale attività con i caratteri della abitualità e della prevalenza e che
venga chiamato da una azienda a verificare lo stato del giardino di proprietà. In tal caso, il
giardiniere, nei tempi da lui decisi, riordinerà il giardino. Come è possibile osservare, in
attività di questo tipo non è necessario alcun coordinamento e inserimento funzionale con il
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Sempre in materia di lavoro occasionale segnaliamo, tra le tante, la sentenza n. 58/2009 con
cui la Cassazione affronta un caso relativo alla corretta qualifica di un cameriere che serve ai
tavoli e la sua prestazione di lavoro ha un carattere non continuativo, bensì saltuario ed
occasionale.
In proposito, la Corte di Appello di Roma aveva qualificato la prestazione lavorativa come
lavoro autonomo, dando valore principalmente al carattere discontinuo della prestazione ed
all’assenza di coordinamento con l’attività degli altri lavoratori. La Cassazione, al contrario,
ha riconosciuto nell’attività in questione il carattere della subordinazione, evidenziandone la
presenza dei requisiti classici (assenza di rischio economico per il lavoratore, l’osservanza di
un orario di lavoro, ecc.) anche nel caso di una prestazione discontinua resa da un cameriere
che serve ai tavoli.
Quanto poi al coordinamento con gli altri lavoratori, la Suprema Corte ha osservato che
sarebbe difficile immaginare come un cameriere possa non coordinare la sua attività con
quella degli altri lavoratori ed ha richiamato, a titolo di esempio, l’abbigliamento e l’orario di
lavoro uniformi. Per quanto riguarda invece la nozione di lavoro sommerso, ricordiamo che
tale condizione sussiste qualora un lavoratore che presti la propria opera dietro corrispettivo
a favore di un datore di lavoro sia del tutto sconosciuto alla P.A., ovvero non sia stato
oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa giuslavoristica e previdenziale.
Unico presupposto necessario e sufficiente per l’applicazione della maxisanzione è, dunque,
l’assenza della comunicazione preventiva di assunzione inoltrata telematicamente con
Modello UNILAV.
Invece, la maxisanzione per lavoro nero non trova applicazione nel caso in cui, dagli
adempimenti contributivi precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non
occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Cosa accade, dunque,
quando a seguito di verifica ispettiva, la prestazione “fittiziamente” autonoma viene
ricondotta nell’alveo della subordinazione?
Abbiamo accennato al fatto che la maxisanzione per lavoro nero si fonda, sostanzialmente,
su due presupposti. Il primo è dato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
intercorso tra le parti, mentre il secondo è che tale rapporto sia stato occultato e, quindi,
risulti sommerso, in quanto costituito senza il rispetto degli obblighi di comunicazione
preventiva. Con la nota n. 16920/2014, il Ministero del Lavoro conferma quanto già
illustrato nelle circolari nn. 33/2009 e 38/2010.
In sintesi, al fine di escludere la volontà di occultare il rapporto di lavoro nei confronti della
Pubblica Amministrazione, il Ministero attribuisce valore significativo anche a specifici
elementi di natura fiscale. Ciò vuol dire che la maxisanzione per il lavoro nero non sarà
applicabile se, in relazione al periodo oggetto di accertamento, vi sia stato il versamento della
ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 (e si possa riscontrare la correlazione con
il lavoratore in esame), la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del
committente e, infine, vi siano risultanze di natura contabile. Pertanto, anche il lavoro
autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella
documentazione contabile-fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”,
pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro
subordinato e non si procederà in tal caso, l’applicazione della relativa maxisanzione.
Roma, 15/06/2015
FRAMINIA SRL