lavoro nero. la ritenuta d`acconto evita la maxisanzione

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lavoro nero. la ritenuta d`acconto evita la maxisanzione
Mercoledì,15Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
24OTTOBRE2014
LAVORONERO.LARITENUTAD’ACCONTOEVITALA
MAXISANZIONE
Èesclusalamaxisanzioneperlavoroneroseildatoredilavoroproduce“validadocumentazionefiscale”
Premessa–L’impiegodiunlavoratoreautonomo(senzapartitaIva)inmanierasubordinatanonproducelac.d.
“maxisanzione”perlavoronerodicuiall’art.3delD.L.n.12/2002(convertitoinL.n.73/2002),seildatoredilavoro
emetteregolareritenutad’accontoelatrascrivenelladocumentazionefiscaleobbligatoria.AstabilirloèilMinistero
delLavoroconlanotaprotocollon.16920/2014,fornendounutilechiarimentooperativoinfavoredegliispettoridel
lavoro.
Maxisanzione–Lanormativariguardantelamaxisanzioneperlavoroneroèdisciplinatadall’art.4,c.1,lett.a)eb)
della L. n. 138/2010, modificata dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. L. 73/2002), la quale prevede la sua
applicazione "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto da parte del datore di lavoro privato", a meno che "dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentementeassolti,sievidenzicomunquelavolontàdinonoccultareilrapporto,anchesetrattasididifferente
qualificazione". In particolare, lo scopo della norma è quello di collegare l'irrogazione della maxisanzione alla
sussistenzadiprestazionidinaturasubordinataposteinesseresenzailrispettodegliobblighidicomunicazione
previstidallaleggeoinassenzadeiconnessiadempimenticontributivicheevidenzinocomunquelavolontàdinon
occultareilrapporto.Lamaxisanzione,neldettaglio,dovràessereirrogatadapartedelpersonaleispettivoincaso
di assenza della documentazione utile a una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto. È chiaro che tale
documentazionedovràessereriferitaaunperiodoprecedenteall’accertamento.
Documentazioneutile–Ildatoredilavorochesiavvaledellaprestazionediunlavoratoreautonomo(art.2222c.c.)
deveprodurre,oltrealladocumentazionedicarattereprevidenziale(previstaladdovelasogliasuperii5000eurodi
compensocomplessivoannuo),altrielementisignificativialfinedipoterescluderelavolontàdioccultareilrapporto
alla PA. Quindi, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, il datore di lavoro deve dotarsi di “valida
documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia
riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo. In particolare, per “valida
documentazionefiscale"idoneaaescluderel'applicazionedellamaxisanzionedeveintendersiladocumentazione
fiscaleobbligatoria(versamentodelleritenuted'accontotramitemodelloF24,rilevazionicontabiliedichiarazionesu
mod.770)prodottainrelazionealperiodooggettodiaccertamento.Pertanto,ancheillavoroautonomoperilquale
siastataemessaregolareritenutad'acconto,trascrittanelladocumentazionefiscaleobbligatoria,nonpuòessere
considerato lavoro "in nero", pure a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di
lavorosubordinato,nondovendosiprocedere,intalcaso,all'applicazionedellarelativamaxisanzione.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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