maxisanzione: reintrodotta la procedura di diffida
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maxisanzione: reintrodotta la procedura di diffida
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 12OTTOBRE2015 MAXISANZIONE:REINTRODOTTALAPROCEDURADI DIFFIDA Pergliillecitiiniziatiprimadel24/9,materminatidopotaledata,idatoridilavoropossonoavvalersidellaprocedura didiffida Stopallesanzioniincasodimancataconsegnaailavoratori, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione sottoscritta contenenteidatidiregistrazioneeffettuatanellibromatricola. Analogaesclusionesihaincasodimancatacomunicazione obbligatoriadicuialD.Lgs.n.152/1997. AdarnenotiziaèilMinisterodelLavoroconlanotaprotocollo n. 16494/2015 fornendo le prime indicazioni operative sulla nuovadisciplinadellac.d.maxisanzioneperlavoro“nero”,da ultima introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. DecretoSemplificazioni). Sul punto, è stato specificato che per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecieattenuatadimaxisanzione(c.d.affievolita).Mentre per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione,all’interoperiodooggettodiaccertamento,lanuovadisciplinaivicompresalaproceduradidiffida. Lavoroneroemaxisanzione–Finoal23settembre2015lamaxisanzioneeraprevistaincifrafissa(daeuro1.950 a euro 15.600 per ogni lavoratore) oltre a una ulteriore somma variabile (euro 195 di maggiorazione per ogni giornata di lavoro cosiddetto nero). Inoltre, veniva contemplato, nell’ipotesi di “periodo di prova in nero”, un alleggerimento degli importi: rispettivamente 1.300, 10.400 e 39 euro nei casi in cui il lavoratore fosse stato impiegatoperunperiodoinizialetotalmenteinnero,seguitopoidallaregolarizzazione. Non era possibile avvalersi dell’istituto della diffida mentre se il pagamento avveniva entro 60 giorni dalla contestazioneimmediataodallanotificadegliestremidellaviolazione,lasanzionesiriduceva(articolo16,Leggen. 689/81)aldoppiodelminimooa1/3delmassimo(importopiùfavorevolealtrasgressore). Ora,lanuovanormativacontenutanell’art.22delD.Lgs.n.151/2015prevedeunalleggerimentodegliimportied introducel’ulterioremeccanismodelcosiddettoscaglionamento,inconseguenzadelqualescomparelasanzione “mobile”dei195eurosumenzionataevienereintrodottalapossibilitàdiavvalersidell’istitutodelladiffidaexart.13 D.Lgs.n.124/2004.Quindi,lenuovemisuresanzionatoriesonoleseguenti: •da1.500a9.000euro,incasodiimpiegodellavoratoresinoa30giornidieffettivolavoro; •da3.000a18.000euro,incasodiimpiegodellavoratoreda31a60giornidieffettivolavoro; •da6.000a36.000euro,incasodiimpiegodellavoratoreinpresenzadioltre60giornidieffettivolavoro. Le sanzioni sono aumentate del20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno ai sensidell'articolo22,comma12,deldecretolegislativo25luglio1998,n.286,odiminoriinetànonlavorativa. Orbene,conlareintroduzionedelladiffidainmateriadic.d.“lavoronero”vienedataaltrasgressorelapossibilitàdi pagare la sanzione nella misura minima prevista (1.500, 3000, 6000 euro). Tuttavia, si pone un ulteriore adempimentoacaricodeldatoredilavoro,cioèsirichiedeinrelazioneailavoratoriirregolariancorainforzapresso ildatoredilavoroefattasalval'ipotesiincuirisultinoregolarmenteoccupatiperunperiodolavorativosuccessivo (“periodo di prova in nero”), la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, ovvero la stipulazionediuncontrattoatempopienoedeterminatodiduratanoninferioreatremesi,nonchéilmantenimento inserviziodeglistessiperalmenotremesi. Chiarimenti MLPS –Alla luce delle disposizioni appena illustrate, il Ministero del Welfare individua come data spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina, il24settembre2015. Quindi, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. affievolita). Per tali fattispecie non si applica la procedura di diffida introdottadall’art22deldecretolegislativointrattazione,inconsiderazionedeisuoicontenutisostanzialiriferiti,in particolare,almantenimentoinservizioperalmenotremesidellavoratoreirregolare. Mentre per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo,stantelanaturapermanentedell’illecitochesiconsumaalmomentodellacessazionedellacondotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida. Infine, il Ministero del Lavoro rammenta che in quest’ultimo caso non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 276/2003 relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegnadellaletteradiassunzione,espressamenteesclusedallanorma. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>SANZIONELAVOROSOMMERSO ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it