maxisanzione: reintrodotta la procedura di diffida

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maxisanzione: reintrodotta la procedura di diffida
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
12OTTOBRE2015
MAXISANZIONE:REINTRODOTTALAPROCEDURADI
DIFFIDA
Pergliillecitiiniziatiprimadel24/9,materminatidopotaledata,idatoridilavoropossonoavvalersidellaprocedura
didiffida
Stopallesanzioniincasodimancataconsegnaailavoratori,
all’atto dell’assunzione, della dichiarazione sottoscritta
contenenteidatidiregistrazioneeffettuatanellibromatricola.
Analogaesclusionesihaincasodimancatacomunicazione
obbligatoriadicuialD.Lgs.n.152/1997.
AdarnenotiziaèilMinisterodelLavoroconlanotaprotocollo
n. 16494/2015 fornendo le prime indicazioni operative sulla
nuovadisciplinadellac.d.maxisanzioneperlavoro“nero”,da
ultima introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d.
DecretoSemplificazioni).
Sul punto, è stato specificato che per le condotte iniziate e
cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato
sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la
fattispecieattenuatadimaxisanzione(c.d.affievolita).Mentre
per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e
proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo,
stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova
applicazione,all’interoperiodooggettodiaccertamento,lanuovadisciplinaivicompresalaproceduradidiffida.
Lavoroneroemaxisanzione–Finoal23settembre2015lamaxisanzioneeraprevistaincifrafissa(daeuro1.950
a euro 15.600 per ogni lavoratore) oltre a una ulteriore somma variabile (euro 195 di maggiorazione per ogni
giornata di lavoro cosiddetto nero). Inoltre, veniva contemplato, nell’ipotesi di “periodo di prova in nero”, un
alleggerimento degli importi: rispettivamente 1.300, 10.400 e 39 euro nei casi in cui il lavoratore fosse stato
impiegatoperunperiodoinizialetotalmenteinnero,seguitopoidallaregolarizzazione.
Non era possibile avvalersi dell’istituto della diffida mentre se il pagamento avveniva entro 60 giorni dalla
contestazioneimmediataodallanotificadegliestremidellaviolazione,lasanzionesiriduceva(articolo16,Leggen.
689/81)aldoppiodelminimooa1/3delmassimo(importopiùfavorevolealtrasgressore).
Ora,lanuovanormativacontenutanell’art.22delD.Lgs.n.151/2015prevedeunalleggerimentodegliimportied
introducel’ulterioremeccanismodelcosiddettoscaglionamento,inconseguenzadelqualescomparelasanzione
“mobile”dei195eurosumenzionataevienereintrodottalapossibilitàdiavvalersidell’istitutodelladiffidaexart.13
D.Lgs.n.124/2004.Quindi,lenuovemisuresanzionatoriesonoleseguenti:
•da1.500a9.000euro,incasodiimpiegodellavoratoresinoa30giornidieffettivolavoro;
•da3.000a18.000euro,incasodiimpiegodellavoratoreda31a60giornidieffettivolavoro;
•da6.000a36.000euro,incasodiimpiegodellavoratoreinpresenzadioltre60giornidieffettivolavoro.
Le sanzioni sono aumentate del20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno ai
sensidell'articolo22,comma12,deldecretolegislativo25luglio1998,n.286,odiminoriinetànonlavorativa.
Orbene,conlareintroduzionedelladiffidainmateriadic.d.“lavoronero”vienedataaltrasgressorelapossibilitàdi
pagare la sanzione nella misura minima prevista (1.500, 3000, 6000 euro). Tuttavia, si pone un ulteriore
adempimentoacaricodeldatoredilavoro,cioèsirichiedeinrelazioneailavoratoriirregolariancorainforzapresso
ildatoredilavoroefattasalval'ipotesiincuirisultinoregolarmenteoccupatiperunperiodolavorativosuccessivo
(“periodo di prova in nero”), la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, ovvero la
stipulazionediuncontrattoatempopienoedeterminatodiduratanoninferioreatremesi,nonchéilmantenimento
inserviziodeglistessiperalmenotremesi.
Chiarimenti MLPS –Alla luce delle disposizioni appena illustrate, il Ministero del Welfare individua come data
spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina, il24settembre2015. Quindi, per le condotte iniziate e cessate
prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la
fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. affievolita). Per tali fattispecie non si applica la procedura di diffida
introdottadall’art22deldecretolegislativointrattazione,inconsiderazionedeisuoicontenutisostanzialiriferiti,in
particolare,almantenimentoinservizioperalmenotremesidellavoratoreirregolare.
Mentre per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto
legislativo,stantelanaturapermanentedell’illecitochesiconsumaalmomentodellacessazionedellacondotta,
trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di
diffida.
Infine, il Ministero del Lavoro rammenta che in quest’ultimo caso non troveranno applicazione le sanzioni di cui
all’art. 19, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 276/2003 relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata
consegnadellaletteradiassunzione,espressamenteesclusedallanorma.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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