Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza
Transcript
Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza
SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l del 19 Dicembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza (DDL Legge di stabilità 2015) La legge di stabilità per il 2015, in materia di agevolazioni, ha previsto i) l’introduzione a partire dal 01.01.2015 di un nuovo regime forfettario; ii) l’abrogazione del regime dei minimi, delle nuove iniziative produttive nonché del regime contabile agevolato a decorrere dalla stessa data. Coloro che possiedono i requisiti per accedere al nuovo regime potranno beneficiare di un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi (comprese le addizionali) del 15% e della disapplicazione di IVA ed IRAP. Il reddito viene determinato sul totale dei ricavi, a cui viene applicato un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività svolta (non rientrano, quindi, nella determinazione del reddito i costi effettivamente sostenuti dal contribuente). Coloro che accedono al nuovo regime forfettario, al pari dei minimi, saranno esonerati dagli studi di settore. In riferimento al periodo transitorio 2014-2015 viene prevista una disciplina ad hoc per i soggetti che alla data del 31.12.2014 stanno applicando uno degli oramai abrogati regimi fiscali di vantaggio: per coloro che hanno aderito al regime dei minimi viene prevista la possibilità di proseguire nella fruizione del regime agevolato, mentre per i restanti due regimi (regime delle nuove iniziative e regime contabile agevolato) viene previsto il passaggio al nuovo regime in alternativa all’opzione al regime ordinario. Con la presente trattazione analizziamo la convenienza del nuovo regime fiscale rispetto: i) al regime dei minimi, considerata la possibilità di poter accedere a tale regime entro il 31.12 e proseguire oltre tale data; ii) al regime ordinario, per i contribuenti che devono optare tra uno dei due regimi. Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 1 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l Premessa Con la legge di stabilità per il 2014 viene prevista l’abrogazione di tre regimi agevolati e la loro sostituzione con un nuovo regime forfettario. Le disposizioni attualmente contenute nel disegno di legge per la stabilità 2015 prevedono l’istituzione di un nuovo regime forfettario per le attività di minori dimensioni: qualora il contribuente rispetti i requisiti previsti, potrà accedere al nuovo regime che prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi (15%), la disapplicazione di IVA, IRAP e degli studi di settore e l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi. Viene in ogni caso previsto un regime transitorio che consente la prosecuzione del regime dei minimi fino al raggiungimento del quinquennio o dei 35 anni da parte del contribuente. Ambito soggettivo Il nuovo regime forfetario sarà riservato a tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, arte o professione non in forma associata, e che possiedono determinati requisiti previsti dalla norma. Si tratta di un regime “naturale”, che significa che se si possiedono i requisiti si rientra automaticamente nel nuovo regime sia nel caso in cui si debba aprire una nuova partita IVA, sia nel caso in cui la posizione sia già aperta. Nel caso in cui si voglia, invece, applicare la tassazione ordinaria, sarà prevista una specifica opzione da esercitare in dichiarazione. Per chi ha già una partita IVA e l’aveva aperta con il regime dei “nuovi minimi” la questione è capire se è più conveniente scegliere, dal 2015, il nuovo regime forfetario, oppure aspettare la naturale scadenza dei 5 anni o il compimento dei 35 anni di età ed, inoltre, capire se potrebbe anche essere conveniente a chi invece deve ancora aprire una posizione, e aspettava il 1 gennaio 2015, anticipare la data e iniziare entro il 31 dicembre 2014. Vediamo dunque di capire di che tipo di regime stiamo parlando. Condizioni I requisiti per l’accesso al nuovo regime, che devono sussistere contemporaneamente nell’anno precedente, sono: i ricavi o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori a quelli individuati nella tabella di seguito riportata (compreso tra Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 2 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l euro 15.000 e 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri; il soggetto non deve aver sostenuto spese per l’impiego di lavoratori superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 (al lordo dell’ammortamento) non deve essere superiore a € 20.000. Rispetto al regime previgente il limite non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente. I soggetti già in attività nel 2014 dovranno verificare lo stock di beni strumentali alla data del 31 dicembre. OSSERVA Non si considerano i beni di costo pari o inferiore a euro 516,46. Si considerano, invece, i beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente), anche se nella misura ridotta del 50%. Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. In altre parole, nel limite dei 20.000 euro sono inclusi: i beni in leasing, che rilevano in base al costo sostenuto dal concedente; i beni in locazione e noleggio, che rilevano per il valore normale (non vengono, quindi, più computati i canoni, come accade nel regime di vantaggio); i beni in comodato, che rilevano per il valore normale (nel regime di vantaggio, invece, tali beni erano irrilevanti); il 50% dei beni ad uso promiscuo; la relazione illustrativa indica che tale previsione riguarda anche i beni a deducibilità limitata, come autovetture e telefonia. Sono, invece, esclusi dal limite dei 20.000 euro i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 3 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l La verifica dei requisiti di accesso va effettuata, come accennato, avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento (per esempio per l’anno 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014). Come per il regime dei minimi, le condizioni d’accesso dovranno poi essere verificate anno per anno. Esclusioni Le disposizioni contenute nel ddl di stabilità 2015 prevedono alcune circostanze che precludono l’accesso dei contribuenti al nuovo regime forfettario. Non possono accedere al nuovo regime forfettario i contribuenti che rientrano in una delle seguenti ipotesi (1): ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO I Il contribuente che si avvale di regimi speciali IVA, come quello per la cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, ecc. II Il contribuente che non risiede in Italia, anche se tale circostanza non preclude totalmente le possibilità di accesso al regime. I residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia, infatti, possano comunque adottare il regime forfetario. III Il contribuente che effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi. IV Il contribuente che è socio/associato di società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti. OSSERVA Va tenuto presente che, come specificato nella Relazione illustrativa al ddl, in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta 1 La norma in rassegna non ripropone, quale elemento preclusivo del regime forfetario, l’effettuazione di cessioni all’esportazione che consentono dunque l’accesso al regime. Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 4 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l successivamente alla cessazione dell’attività. Dunque, i predetti requisiti vanno verificati in costanza di applicazione del regime. Si deve sottolineare che non sono previste ulteriori preclusioni all’accesso al regime (diversamente dal regime dei minimi), pertanto il nuovo regime forfettario può essere applicato anche ai soggetti già in attività. Qualora il contribuente decida di accedere al regime forfettario ad avvio dell’attività potrà accedere ad un abbattimento forfettario del reddito di un terzo. Agevolazioni Prima di illustrare nel dettaglio le modalità di calcolo del reddito imponibile e le aliquote di imposta applicabili, illustriamo le semplificazioni a cui i contribuenti possono accedere attraverso il nuovo regime forfettario. In materia IVA, si segnalano le seguenti: non va addebitata l’IVA a titolo di rivalsa; nessun diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti; cessioni intraUE di beni considerate cessioni interne ex art. 41, comma 2bis, DL n.331/93; acquisti intraUE di beni fino ad € 10.000 tassati nello Stato UE del cedente; prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi con applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72; importazioni / esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana ovvero non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond). Con riferimento, invece, alle imposte sui redditi si segnala l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Coloro che accedono al regime sono tenuti all’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. In riferimento alle ritenute d’imposta, i contribuenti forfetari non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura. Inoltre, non deve essere effettuata alcuna ritenuta alla fonte (sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta). In materia di studi di settore e IRAP si segnala l’esclusione (al pari dei contribuenti minimi). Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 5 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l ESONERI/OBBLIGHI Obblighi Numerare e conservare le fatture di acquisto / bollette doganali. Certificare i corrispettivi. Indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato. Esoneri Registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto. Tenuta e conservazione dei registri. Dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA. Compilazione della comunicazione clienti / fornitori (spesometro). Compilazione della comunicazione black-list. Calcolo imposta Ai fini della determinazione del reddito il nuovo regime forfettario non tiene in considerazione l’importo compressivo dei costi, ma prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività distinto per ogni tipologia di attività. In altre parole, il reddito imponibile (sul quale si applica l’imposta) viene calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue la vostra attività (si veda tabella successiva). Sull’imponibile, poi, si applica un’imposta sostitutiva di imposta sui redditi, addizionali regionali e comunali e IRAP in misura pari al 15%. In più, se l’attività è una nuova attività (non si è mai esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d’impresa; l’attività non è mera prosecuzione di altra attività già svolta in precedenza sotto altra forma; l’attività è prosecuzione di una attività svolta in precedenza da altri ma i ricavi non sono superiori ai limiti di cui alla tabella sotto riportata) allora il reddito imponibile, per i primi 3 anni, è ridotto di un terzo. LIMITI RICAVI E COEFFICIENTI Attività Codice attività ATECO Industrie alimentari e delle bevande Commercio all’ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di Coefficiente di redditività 40% Limite ricavi e compensi 35.000 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 47.81 40% 40.000 40% 30.000 47.82 – 47.89 54% 20.000 (10 – 11) Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 6 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi Altre attività economiche (41 – 42 – 43) – (68) 86% 15.000 46.1 (55 – 56) 62% 40% 15.000 40.000 (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78% 15.000 (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67% 20.000 Viene previsto, inoltre, che i contributi previdenziali si deducono dal reddito determinato secondo i criteri appena esposti. Complessivamente, quindi, la determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata sulla base del seguente calcolo: (Ricavi/Compensi * coefficiente forfettario) MENO Contributi previdenziali UGUALE Reddito imponibile (2) 2 In riferimento al trattamento fiscale delle perdite, i contribuenti forfettari possono utilizzare le perdite dei periodi precedenti (considerato che il regime, con la tassazione su coefficienti forfettari, non prevede la produzione di perdite) secondo le disposizioni del TUIR. I Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 7 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l In riferimento alla determinazione del reddito imponibile si devono segnalare le seguenti ipotesi: in caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare; ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfetario. Tabella di sintesi Esclusioni NUOVO REGIME FORFETTARIO Il contribuente che si avvale di regimi speciali IVA, come quello per la cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, ecc. Il contribuente che non risiede in Italia, anche se tale circostanza non preclude totalmente le possibilità di accesso al regime. I residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia, infatti, possano comunque adottare il regime forfetario. Il contribuente che effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi. Il contribuente che è socio/associato di società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti. Condizioni che devono sussistere l’anno precedente Condizioni (Relative all’anno precedente) Spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli che saranno individuati Costo complessivo dei beni strumentali non superiore a € 20.000 contribuenti potranno scomputare dal reddito forfetario le perdite prodotte durante il regime dei minimi, nonché quelle derivanti da imprese o da partecipazioni in società in contabilità ordinaria. Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 8 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l Condizioni ulteriori (per abbattimento reddito di 1/3) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione; qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario. Entrata ed uscita Diversamente dal regime dei minimi, nel caso di mancato rispetto delle condizioni di applicazione non viene prevista alcuna ipotesi di immediata fuoriuscita dal regime (come invece avviene in riferimento al regime dei minimi, qualora il contribuente producesse ricavi o compensi superando il massimale di almeno il 50%). Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente ritornare al regime forfetario, ovviamente se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. Va rilevato, nuovamente, che il regime forfetario costituisce il regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015, se sono rispettate le condizioni nel 2014 di cui sopra e non si verificano le fattispecie di esclusione nel 2015. Naturalmente è possibile non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi con una opzione che, tuttavia, è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno. L’opzione andrà comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta. In riferimento alle regole di passaggio, si segnalano le seguenti problematiche: in materia IVA, il passaggio dal regime ordinario al forfettario comporta la rettifica della detrazione a sfavore del contribuente. Viceversa, nel caso di uscita dal regime forfettario la rettifica è a favore del contribuente; Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 9 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l OSSERVA Le regole di passaggio, così come per il regime dei minimi, sono applicabili in relazione al regime di provenienza. Dunque, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA si applicheranno in caso di passaggio dal regime ordinario IVA a quello forfetario ma non nel passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario in quanto non si verifica alcun mutamento di regime. in materia di imposte dirette, il passaggio al regime forfettario comporta, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la tassazione o la deduzione di componenti positivi o negativi di reddito prodotto negli anni precedenti. In particolare, “I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del …[TUIR] che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta”. Dunque, nell’ultimo anno prima dell’ingresso nel nuovo regime forfetario, si dovranno far concorrere al reddito, ad esempio, le quote di manutenzione e riparazione eccedenti il 5%, le plusvalenze rateizza ecc. OSSERVA In riferimento alle plusvalenze, per i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime forfetario e ceduti dopo la fuoriuscita, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Per i beni acquistati nel corso del regime forfetario e ceduti dopo la fuoriuscita dal regime si assume come costo non ammortizzato il prezzo di acquisto. Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 10 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l In riferimento alla disciplina IVA, si deve precisare che la soglia di reddito ai fini dell’inclusione nel regime potrebbe essere sufficiente per garantire l’ingresso ma, a parità quantitativa, insufficiente per il mantenimento dei requisiti. Per effetto del passaggio da regime IVA all’esclusione dall’imposta prevista dal regime forfettario, il limite di reddito per accedere al regime viene incrementato notevolmente (del 22% se i prezzi praticati sono identici dopo l’ingresso al regime, qualora ovviamente si applichi l’aliquota ordinaria). Quindi: il contribuente che vuole accedere al regime non dovrà considerare l’importo richiesto a titolo di rivalsa IVA per la determinazione del reddito-soglia; il contribuente che già ha avuto accesso e intende mantenere il regime forfettario deve considerare, quale reddito imponibile, l’intero importo fatturato (non applicandosi l’IVA, deve essere considerato tutto l’importo addebitato in fattura); qualora il contribuente abbia mantenuto lo stesso volume d’affari e gli stessi prezzi (anche non applicando più l’IVA dopo l’ingresso al regime), potrebbe verificarsi la possibilità che il reddito dichiarato sia troppo alto per mantenere il regime agevolato. Un contribuente, applicando il regime ordinario, effettua 190 prestazioni per un importo di 100 euro + IVA al 22%. Considerando che il reddito soglia per l’accesso al regime è pari a 20.000 euro e che il contribuente ha un reddito di 19.000 euro, l’anno successivo decide di accedere al nuovo regime forfettario. Il contribuente, pur mantenendo lo stesso volume d’affari (e praticando un prezzo di 122 euro, questa volta senza applicazione dell’IVA) si trova l’anno successivo a dover disapplicare il regime in quanto il reddito di riferimento ora è pari a 122*190 = 23.180 euro. Dopo il primo anno, quindi, il contribuente si vede costretto a rinunciare al regime forfettario. Qualora, invece, il contribuente decida di praticare un prezzo di 105 euro, il reddito totale sarebbe pari a 105*190 =19.950 euro e quindi potrebbe accedere anche per il secondo anno al nuovo regime. Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 11 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l Regime contributivo Il nuovo regime forfettario prevede l’applicazione di un regime contributivo ad hoc, sulla base del quale i contribuenti potranno derogare il minimale contributivo previsto dalla legge n. 233/90. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti non dovranno versare i contributi sul reddito minimale ma solo sul reddito effettivo (o meglio, il reddito risultante per effetto dell’applicazione dei coefficienti di redditività previsti dal ddl stabilità 2015). L’applicazione del regime contributivo agevolato non è automatica: gli interessati dovranno provvedere entro il 28.02 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva a presentare una comunicazione telematica all’INPS. In contropartita, coloro che accedono al regime agevolato non possono beneficiare della riduzione di aliquota prevista per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Caratteristiche Disapplicazione del minimale contributivo. Disapplicazione delle riduzioni per i giovani. Disapplicazione della riduzione per i contribuenti ultra 65enni. Va rilevato che al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, anche se risulta possibile, come detto, rientrare nel regime forfetario. Ed, inoltre, in caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario dall’ anno successivo, il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso. Il passaggio… Come anticipato in premessa, l’introduzione di tale nuovo regime prevede l’abrogazione di alcune agevolazioni previste dal nostro ordinamento. Ci si riferisce, in particolare, al nuovo regime dei minimi, al regime delle nuove iniziative ed al regime contabile agevolato. Secondo le disposizioni transitorie previste dalla legge di stabilità 2015, i contribuenti che rientrano al 31.12.2014 nell’ambito di applicazione di tali regimi hanno a disposizione le seguenti opzioni: Minimi (art.27, comma 1 e 2, DL n.98/2011) Se si rispettano i requisiti, si può rientrare nel nuovo regime forfettario. Si può applicare il regime dei minimi fino a scadenza del Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 12 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l periodo agevolato (quinquennio o raggiungimento dei 35 anni). Si può applicare il regime ordinario. Se si rispettano i requisiti, si può rientrare nel nuovo regime Regime delle forfettario. nuove iniziative Se si possiedono i requisiti per l’applicazione del nuovo regime (art.13,Legge forfettario, si può applicare l’agevolazione prevista per le nuove 388/2000) attività, ossia l’abbattimento di un terzo del reddito imponibile fino al completamento del triennio agevolato. Si può applicare il regime ordinario. Regime contabile agevolato Se si rispettano i requisiti, si può rientrare nel nuovo regime forfettario. (art.27, comma 3, Si può applicare il regime ordinario. DL n.98/2011) FINO AL 31.12.2014 DAL 2015 Regime delle nuove iniziative NUOVO REGIME FORFETTARIO o REGIME ORDINARIO Regime contabile agevolato Regime dei minimi … e la convenienza (Possibilità di prosecuzione) In riferimento alla possibilità di scelta che si pone ai contribuenti tra regime dei minimi e nuovo regime forfettario (da effettuare entro la fine dell’anno), bisogna considerare una serie di fattori, tra cui la differenza di aliquota d’imposta, le spese sostenute e il coefficiente di redditività applicabile. In via generale, considerate le disposizioni appena illustrate, si deve considerare il regime dei minimi tendenzialmente più conveniente rispetto al nuovo regime forfettario. Anche qualora il contribuente minimo sostenga meno spese di quelle determinate forfettariamente a favore del contribuente che applica il Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 13 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l nuovo regime, l’aliquota d’imposta risulta in ogni caso triplicata per il nuovo regime. Un contribuente intermediario del commercio ha un reddito annuo di 15.000 euro. La situazione reddituale del contribuente è la seguente: ESEMPIO Compensi 15.000 Spese 500 Altri redditi 5.000 Contributi 2.000 Confrontando i due regimi applicabili si ha il seguente risultato: ESEMPIO Regime dei minimi Regime forfettario 15.000 15.000 Reddito da lavoro autonomo Coefficiente 62% Spese e contributi 2.500 2.000 Reddito imponibile 12.500 7.300 Aliquota 5% 15% Imposta 625 1.095 Un contribuente che si occupa di costruzioni e attività immobiliari ha un reddito annuo di 14.000 euro. La situazione reddituale del contribuente è la seguente: ESEMPIO Compensi 14.000 Spese 2.000 Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 14 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l Altri redditi 10.000 Contributi 2.000 Confrontando i due regimi applicabili si ha il seguente risultato: ESEMPIO Regime dei minimi Regime forfettario 14.000 14.000 Reddito da lavoro autonomo Coefficiente 86% Spese e contributi 4.000 2.000 Reddito imponibile 10.000 10.040 Aliquota 5% 15% Imposta 500 1.506 Anche considerando una situazione ipotetica in cui il contribuente non ha sostenuto spese, risulta in ogni caso più conveniente il regime dei minimi. ESEMPIO Regime dei minimi Regime forfettario 14.000 14.000 2.000 2.000 Reddito da lavoro autonomo Spese e contributi Coefficiente 86% Reddito imponibile 12.000 10.040 Aliquota 5% 15% Imposta 600 (+906) 1.506 In riferimento alla scelta tra regime forfettario e regime ordinario, invece, risulta preferibile – considerato l’alto livello di tassazione previsto per il secondo regime – il nuovo regime forfettario. Come anticipato sopra, ai fini della valutazione dei regimi fiscali applicabili bisogna tenere in considerazione se il prezzo praticato durante il regime comprenda o meno l’importo che prima veniva Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 15 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l richiesto a titolo di rivalsa IVA. In via generale, si deve considerare più vantaggiosa l’applicazione del regime agevolato. Un contribuente che svolge attività professionale si trova nella seguente posizione (si ipotizza IRAP azzerata per deduzioni): ESEMPIO Compensi 14.000 Spese 2.000 Contributi 2.000 Addizionale regionale 1,23% Addizionale comunale 0,5% IVA debito 3.080 IVA credito 360 IVA dovuta 2.720 ESEMPIO Regime ordinario Regime forfettario 14.000 14.000 Reddito da lavoro autonomo Coefficiente 78% Spese 2.000 Contributi 2.000 2.000 Reddito imponibile 10.000 8.920 Aliquota 23% 15% Imposta 2.300 1.338 Addizionali 173 TOTALE 2.473 (+535) 1.338 IVA netta incamerata 2.720 (+2.420) 0 Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 16 SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l Un contribuente che gestisce un bar si trova nella seguente posizione (si ipotizza IRAP azzerata per deduzioni): ESEMPIO Compensi 38.000 Spese 20.000 Contributi 3.500 Addizionale regionale 1,23% Addizionale comunale 0,5% IVA debito 3.800 IVA credito 2.000 IVA dovuta 1.800 ESEMPIO Regime ordinario Regime forfettario 38.000 38.000 Reddito da lavoro autonomo Coefficiente 40% Spese 20.000 contributi 3.500 3.500 Reddito imponibile 14.500 11.700 Aliquota 23% 15% Imposta 3.335 1.755 addizionali 251 TOTALE 3.586 1755 (+1.831) IVA netta incamerata 1.800 0 (+1.800) Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902 17