Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza

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Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza
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Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l
del 19 Dicembre 2014
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Nuovo regime forfettario: calcoli di convenienza
(DDL Legge di stabilità 2015)
La legge di stabilità per il 2015, in materia di agevolazioni, ha previsto i) l’introduzione a partire
dal 01.01.2015 di un nuovo regime forfettario; ii) l’abrogazione del regime dei minimi,
delle nuove iniziative produttive nonché del regime contabile agevolato a decorrere dalla
stessa data. Coloro che possiedono i requisiti per accedere al nuovo regime potranno beneficiare
di un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi (comprese le addizionali) del 15% e
della disapplicazione di IVA ed IRAP. Il reddito viene determinato sul totale dei ricavi, a
cui viene applicato un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività svolta
(non rientrano, quindi, nella determinazione del reddito i costi effettivamente sostenuti dal
contribuente). Coloro che accedono al nuovo regime forfettario, al pari dei minimi, saranno esonerati
dagli studi di settore. In riferimento al periodo transitorio 2014-2015 viene prevista una
disciplina ad hoc per i soggetti che alla data del 31.12.2014 stanno applicando uno degli
oramai abrogati regimi fiscali di vantaggio: per coloro che hanno aderito al regime dei minimi
viene prevista la possibilità di proseguire nella fruizione del regime agevolato, mentre per i
restanti due regimi (regime delle nuove iniziative e regime contabile agevolato) viene previsto il
passaggio al nuovo regime in alternativa all’opzione al regime ordinario. Con la presente
trattazione analizziamo la convenienza del nuovo regime fiscale rispetto: i) al regime dei
minimi, considerata la possibilità di poter accedere a tale regime entro il 31.12 e proseguire oltre tale
data; ii) al regime ordinario, per i contribuenti che devono optare tra uno dei due regimi.
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Premessa
Con la legge di stabilità per il 2014 viene prevista l’abrogazione di tre regimi
agevolati e la loro sostituzione con un nuovo regime forfettario. Le disposizioni
attualmente contenute nel disegno di legge per la stabilità 2015 prevedono
l’istituzione di un nuovo regime forfettario per le attività di minori
dimensioni: qualora il contribuente rispetti i requisiti previsti, potrà accedere al
nuovo regime che prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva delle
imposte sui redditi (15%), la disapplicazione di IVA, IRAP e degli studi di
settore e l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi.
Viene in ogni caso previsto un regime transitorio che consente la prosecuzione
del regime dei minimi fino al raggiungimento del quinquennio o dei 35 anni
da parte del contribuente.
Ambito
soggettivo
Il nuovo regime forfetario sarà riservato a tutte le persone fisiche che svolgono o
iniziano un’attività d’impresa, arte o professione non in forma associata, e che
possiedono determinati requisiti previsti dalla norma. Si tratta di un regime
“naturale”,
che
significa
che
se
si
possiedono i
requisiti
si
rientra automaticamente nel nuovo regime sia nel caso in cui si debba aprire
una nuova partita IVA, sia nel caso in cui la posizione sia già aperta. Nel caso
in cui si voglia, invece, applicare la tassazione ordinaria, sarà prevista
una specifica opzione da esercitare in dichiarazione.
Per chi ha già una partita IVA e l’aveva aperta con il regime dei “nuovi minimi” la
questione è capire se è più conveniente scegliere, dal 2015, il nuovo regime
forfetario, oppure aspettare la naturale scadenza dei 5 anni o il compimento dei 35
anni di età ed, inoltre, capire se potrebbe anche essere conveniente a chi invece deve
ancora aprire una posizione, e aspettava il 1 gennaio 2015, anticipare la data e iniziare
entro il 31 dicembre 2014.
Vediamo dunque di capire di che tipo di regime stiamo parlando.
Condizioni
I requisiti per l’accesso al nuovo regime, che devono sussistere contemporaneamente
nell’anno precedente, sono:
i ricavi o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non devono essere
superiori a quelli individuati nella tabella di seguito riportata (compreso tra
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euro 15.000 e 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi /
compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al
superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri;
il soggetto non deve aver sostenuto spese per l’impiego di lavoratori
superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro
accessorio,
associazione
in
partecipazione,
lavoro
prestato
dai
familiari
dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
il
costo
complessivo
dei
beni
strumentali
al
31.12
(al
lordo
dell’ammortamento) non deve essere superiore a € 20.000. Rispetto al
regime previgente il limite non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio
precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente. I soggetti
già in attività nel 2014 dovranno verificare lo stock di beni strumentali alla data del
31 dicembre.
OSSERVA
Non si considerano i beni di costo pari o inferiore a euro 516,46. Si
considerano, invece, i beni ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri
beni utilizzati promiscuamente), anche se nella misura ridotta del 50%. Per i beni
in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno
comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. In altre parole, nel limite dei
20.000 euro sono inclusi:
i beni in leasing, che rilevano in base al costo sostenuto dal concedente;
i beni in locazione e noleggio, che rilevano per il valore normale (non vengono,
quindi, più computati i canoni, come accade nel regime di vantaggio);
i beni in comodato, che rilevano per il valore normale (nel regime di vantaggio,
invece, tali beni erano irrilevanti);
il 50% dei beni ad uso promiscuo; la relazione illustrativa indica che tale
previsione riguarda anche i beni a deducibilità limitata, come autovetture e
telefonia.
Sono, invece, esclusi dal limite dei 20.000 euro i beni di costo unitario non
superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
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La verifica dei requisiti di accesso va effettuata, come accennato, avendo riguardo
all’anno precedente quello di riferimento (per esempio per l’anno 2015, primo
anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014).
Come per il regime dei minimi, le condizioni d’accesso dovranno poi essere verificate
anno per anno.
Esclusioni
Le disposizioni contenute nel ddl di stabilità 2015 prevedono alcune circostanze che
precludono l’accesso dei contribuenti al nuovo regime forfettario. Non possono
accedere al nuovo regime forfettario i contribuenti che rientrano in una delle
seguenti ipotesi (1):
ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
I
Il contribuente che si avvale di regimi speciali IVA, come quello per la
cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, ecc.
II
Il contribuente che non risiede in Italia, anche se tale circostanza non
preclude totalmente le possibilità di accesso al regime. I residenti in uno
stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di
informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia, infatti,
possano comunque adottare il regime forfetario.
III
Il contribuente che effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di
immobili e di mezzi di trasporto nuovi.
IV
Il contribuente che è socio/associato di società di persone,
associazioni professionali o SRL trasparenti.
OSSERVA
Va tenuto presente che, come specificato nella Relazione illustrativa al ddl, in caso di
inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la
partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel
corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o,
nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta
1 La norma in rassegna non ripropone, quale elemento preclusivo del regime forfetario, l’effettuazione
di cessioni all’esportazione che consentono dunque l’accesso al regime.
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successivamente alla cessazione dell’attività.
Dunque, i predetti requisiti vanno verificati in costanza di applicazione del
regime.
Si deve sottolineare che non sono previste ulteriori preclusioni all’accesso al
regime (diversamente dal regime dei minimi), pertanto il nuovo regime forfettario
può essere applicato anche ai soggetti già in attività. Qualora il contribuente
decida di accedere al regime forfettario ad avvio dell’attività potrà accedere
ad un abbattimento forfettario del reddito di un terzo.
Agevolazioni
Prima di illustrare nel dettaglio le modalità di calcolo del reddito imponibile e le aliquote
di imposta applicabili, illustriamo le semplificazioni a cui i contribuenti possono
accedere attraverso il nuovo regime forfettario. In materia IVA, si segnalano le
seguenti:
non va addebitata l’IVA a titolo di rivalsa;
nessun diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti;
cessioni intraUE di beni considerate cessioni interne ex art. 41, comma 2bis, DL n.331/93;
acquisti intraUE di beni fino ad € 10.000 tassati nello Stato UE del cedente;
prestazioni ricevute da soggetti non residenti e rese agli stessi con
applicazione degli artt. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72;
importazioni / esportazioni rispettivamente con IVA assolta in Dogana
ovvero non imponibili (senza possibilità di acquistare beni e servizi con utilizzo
del plafond).
Con riferimento, invece, alle imposte sui redditi si segnala l’esonero dagli obblighi
di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Coloro che accedono al
regime sono tenuti all’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed
emessi. In riferimento alle ritenute d’imposta, i contribuenti forfetari non
subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione
che può essere inserita anche nella fattura. Inoltre, non deve essere effettuata
alcuna ritenuta alla fonte (sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione
dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate
a ritenuta). In materia di studi di settore e IRAP si segnala l’esclusione (al pari dei
contribuenti minimi).
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ESONERI/OBBLIGHI
Obblighi
Numerare e conservare le fatture di acquisto / bollette doganali.
Certificare i corrispettivi.
Indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato.
Esoneri
Registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto.
Tenuta e conservazione dei registri.
Dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA.
Compilazione della comunicazione clienti / fornitori (spesometro).
Compilazione della comunicazione black-list.
Calcolo imposta
Ai fini della determinazione del reddito il nuovo regime forfettario non tiene in
considerazione l’importo compressivo dei costi, ma prevede l’applicazione di un
coefficiente di redditività distinto per ogni tipologia di attività. In altre parole, il reddito
imponibile (sul quale si applica l’imposta) viene calcolato applicando ai ricavi e ai
compensi
un
coefficiente
di
redditività
in
funzione
del
codice
ATECO
che
contraddistingue la vostra attività (si veda tabella successiva). Sull’imponibile, poi, si
applica un’imposta sostitutiva di imposta sui redditi, addizionali regionali e comunali
e IRAP in misura pari al 15%. In più, se l’attività è una nuova attività (non si è mai
esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d’impresa;
l’attività non è mera prosecuzione di altra attività già svolta in precedenza sotto altra
forma; l’attività è prosecuzione di una attività svolta in precedenza da altri ma i ricavi
non sono superiori ai limiti di cui alla tabella sotto riportata) allora il reddito
imponibile, per i primi 3 anni, è ridotto di un terzo.
LIMITI RICAVI E COEFFICIENTI
Attività
Codice attività ATECO
Industrie alimentari e delle
bevande
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio
Commercio ambulante e di
prodotti alimentari e
bevande
Commercio ambulante di
Coefficiente
di
redditività
40%
Limite
ricavi e
compensi
35.000
45 – (da 46.2 a 46.9) –
(da 47.1 a 47.7) – 47.9
47.81
40%
40.000
40%
30.000
47.82 – 47.89
54%
20.000
(10 – 11)
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altri prodotti
Costruzioni e attività
immobiliari
Intermediari del commercio
Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione
Attività professionali,
scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed
assicurativi
Altre attività economiche
(41 – 42 – 43) – (68)
86%
15.000
46.1
(55 – 56)
62%
40%
15.000
40.000
(64 – 65 – 66) – (69 –
70 – 71 – 72 – 73 – 74 –
75) – (85) – (86 – 87 –
88)
78%
15.000
(01 – 02 – 03) – (05 –
06 – 07 – 08 – 09) – (12
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17
– 18 – 19 – 20 – 21 – 22
– 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32
– 33) – (35) – (36 – 37
– 38 – 39) – (49 – 50 –
51 – 52 – 53) – (58 – 59
– 60 – 61 – 62 – 63) –
(77 – 78 – 79 – 80 – 81
– 82) – (84) – (90 – 91
– 92 – 93) – (94 – 95 –
96) – (97 – 98) – (99)
67%
20.000
Viene previsto, inoltre, che i contributi previdenziali si deducono dal reddito
determinato secondo i criteri appena esposti. Complessivamente, quindi, la
determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata sulla base del
seguente calcolo:
(Ricavi/Compensi * coefficiente forfettario)
MENO
Contributi previdenziali
UGUALE
Reddito imponibile (2)
2 In riferimento al trattamento fiscale delle perdite, i contribuenti forfettari possono
utilizzare le perdite dei periodi precedenti (considerato che il regime, con la tassazione su
coefficienti forfettari, non prevede la produzione di perdite) secondo le disposizioni del TUIR. I
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In riferimento alla determinazione del reddito imponibile si devono segnalare le
seguenti ipotesi:
in caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al
lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare;
ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva
anche il reddito forfetario.
Tabella di sintesi
Esclusioni
NUOVO REGIME
FORFETTARIO
Il contribuente che si avvale di regimi speciali IVA, come quello per la
cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, ecc.
Il contribuente che non risiede in Italia, anche se tale circostanza non
preclude totalmente le possibilità di accesso al regime. I residenti in uno
stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di
informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia, infatti,
possano comunque adottare il regime forfetario.
Il contribuente che effettua in via esclusiva o prevalente cessioni
di immobili e di mezzi di trasporto nuovi.
Il contribuente che è socio/associato di società di persone,
associazioni professionali o SRL trasparenti.
Condizioni che devono sussistere l’anno precedente
Condizioni
(Relative all’anno precedente)
Spese per l’impiego di
lavoratori non superiori a
€ 5.000 lordi annui
Ricavi
o
compensi,
ragguagliati ad anno, non
superiori a quelli che
saranno individuati
Costo complessivo dei
beni strumentali non
superiore a € 20.000
contribuenti potranno scomputare dal reddito forfetario le perdite prodotte durante il
regime dei minimi, nonché quelle derivanti da imprese o da partecipazioni in società in
contabilità ordinaria.
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Condizioni ulteriori (per abbattimento reddito di 1/3)
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica,
professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio dell’arte / professione;
qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto,
l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia
superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Entrata ed
uscita
Diversamente dal regime dei minimi, nel caso di mancato rispetto delle condizioni
di applicazione non viene prevista alcuna ipotesi di immediata fuoriuscita dal
regime (come invece avviene in riferimento al regime dei minimi, qualora il
contribuente producesse ricavi o compensi superando il massimale di almeno il 50%). Al
venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente,
dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente
ritornare al regime forfetario, ovviamente se rispetta nuovamente i parametri
stabiliti.
Va rilevato, nuovamente, che il regime forfetario costituisce il regime naturale che
sarà applicato a partire dal 2015, se sono rispettate le condizioni nel 2014 di cui
sopra e non si verificano le fattispecie di esclusione nel 2015. Naturalmente è possibile
non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario
ai fini IVA e redditi con una opzione che, tuttavia, è vincolante per almeno un
triennio e si estende successivamente di anno in anno. L’opzione andrà comunicata
nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
In riferimento alle regole di passaggio, si segnalano le seguenti problematiche:
in materia IVA, il passaggio dal regime ordinario al forfettario comporta la
rettifica della detrazione a sfavore del contribuente. Viceversa, nel caso di
uscita dal regime forfettario la rettifica è a favore del contribuente;
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Le regole di passaggio, così come per il regime dei minimi, sono applicabili in
relazione al regime di provenienza. Dunque, le disposizioni in materia di rettifica
della detrazione IVA si applicheranno in caso di passaggio dal regime
ordinario IVA a quello forfetario ma non nel passaggio dal regime dei
minimi al regime forfetario in quanto non si verifica alcun mutamento di regime.
in materia di imposte dirette, il passaggio al regime forfettario comporta, in ogni
caso, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la tassazione o la
deduzione di componenti positivi o negativi di reddito prodotto negli anni
precedenti. In particolare, “I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad
anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o
deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del …[TUIR] che
dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla
formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del
valore della produzione netta”. Dunque, nell’ultimo anno prima dell’ingresso
nel nuovo regime forfetario, si dovranno far concorrere al reddito, ad
esempio, le quote di manutenzione e riparazione eccedenti il 5%, le
plusvalenze rateizza ecc.
OSSERVA
In riferimento alle plusvalenze, per i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime
forfetario e ceduti dopo la fuoriuscita, si assume come costo non ammortizzato
quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime. Per i beni acquistati nel corso del regime forfetario e
ceduti dopo la fuoriuscita dal regime si assume come costo non
ammortizzato il prezzo di acquisto.
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In riferimento alla disciplina IVA, si deve precisare che la soglia di reddito ai fini
dell’inclusione nel regime potrebbe essere sufficiente per garantire l’ingresso
ma, a parità quantitativa, insufficiente per il mantenimento dei requisiti. Per
effetto del passaggio da regime IVA all’esclusione dall’imposta prevista dal regime
forfettario, il limite di reddito per accedere al regime viene incrementato
notevolmente (del 22% se i prezzi praticati sono identici dopo l’ingresso al regime,
qualora ovviamente si applichi l’aliquota ordinaria). Quindi:
il contribuente che vuole accedere al regime non dovrà considerare l’importo
richiesto a titolo di rivalsa IVA per la determinazione del reddito-soglia;
il contribuente che già ha avuto accesso e intende mantenere il regime forfettario
deve considerare, quale reddito imponibile, l’intero importo fatturato (non
applicandosi l’IVA, deve essere considerato tutto l’importo addebitato in fattura);
qualora il contribuente abbia mantenuto lo stesso volume d’affari e gli
stessi prezzi (anche non applicando più l’IVA dopo l’ingresso al regime), potrebbe
verificarsi la possibilità che il reddito dichiarato sia troppo alto per
mantenere il regime agevolato.
Un contribuente, applicando il regime ordinario, effettua 190 prestazioni per un
importo di 100 euro + IVA al 22%. Considerando che il reddito soglia per
l’accesso al regime è pari a 20.000 euro e che il contribuente ha un reddito di
19.000 euro, l’anno successivo decide di accedere al nuovo regime forfettario.
Il contribuente, pur mantenendo lo stesso volume d’affari (e praticando un
prezzo di 122 euro, questa volta senza applicazione dell’IVA) si trova l’anno
successivo a dover disapplicare il regime in quanto il reddito di riferimento
ora è pari a 122*190 = 23.180 euro.
Dopo il primo anno, quindi, il contribuente si vede costretto a rinunciare al
regime forfettario.
Qualora, invece, il contribuente decida di praticare un prezzo di 105 euro, il
reddito totale sarebbe pari a 105*190 =19.950 euro e quindi potrebbe
accedere anche per il secondo anno al nuovo regime.
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Regime
contributivo
Il nuovo regime forfettario prevede l’applicazione di un regime contributivo ad
hoc, sulla base del quale i contribuenti potranno derogare il minimale
contributivo previsto dalla legge n. 233/90. Pertanto, i contribuenti iscritti alla
gestione IVS artigiani e commercianti non dovranno versare i contributi sul
reddito minimale ma solo sul reddito effettivo (o meglio, il reddito risultante per
effetto dell’applicazione dei coefficienti di redditività previsti dal ddl stabilità 2015).
L’applicazione del regime contributivo agevolato non è automatica: gli
interessati dovranno provvedere entro il 28.02 dell’anno di decorrenza
dell’agevolazione contributiva a presentare una comunicazione telematica
all’INPS. In contropartita, coloro che accedono al regime agevolato non possono
beneficiare della riduzione di aliquota prevista per i collaboratori di età inferiore
a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
Caratteristiche
Disapplicazione del minimale contributivo.
Disapplicazione delle riduzioni per i giovani.
Disapplicazione della riduzione per i contribuenti ultra 65enni.
Va rilevato che al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime
agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, anche se
risulta possibile, come detto, rientrare nel regime forfetario. Ed, inoltre, in caso di
sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario dall’ anno
successivo, il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso.
Il passaggio…
Come anticipato in premessa, l’introduzione di tale nuovo regime prevede
l’abrogazione di alcune agevolazioni previste dal nostro ordinamento. Ci si
riferisce, in particolare, al nuovo regime dei minimi, al regime delle nuove iniziative ed al
regime contabile agevolato. Secondo le disposizioni transitorie previste dalla legge di
stabilità 2015, i contribuenti che rientrano al 31.12.2014 nell’ambito di
applicazione di tali regimi hanno a disposizione le seguenti opzioni:
Minimi
(art.27, comma 1 e
2, DL n.98/2011)
Se si rispettano i requisiti, si può rientrare nel nuovo regime
forfettario.
Si può applicare il regime dei minimi fino a scadenza del
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periodo agevolato (quinquennio o raggiungimento dei 35 anni).
Si può applicare il regime ordinario.
Se si rispettano i requisiti, si può rientrare nel nuovo regime
Regime delle
forfettario.
nuove iniziative
Se si possiedono i requisiti per l’applicazione del nuovo regime
(art.13,Legge
forfettario, si può applicare l’agevolazione prevista per le nuove
388/2000)
attività, ossia l’abbattimento di un terzo del reddito imponibile
fino al completamento del triennio agevolato.
Si può applicare il regime ordinario.
Regime contabile
agevolato
Se si rispettano i requisiti, si può rientrare nel nuovo regime
forfettario.
(art.27, comma 3,
Si può applicare il regime ordinario.
DL n.98/2011)
FINO AL 31.12.2014
DAL 2015
Regime delle nuove
iniziative
NUOVO REGIME FORFETTARIO o
REGIME ORDINARIO
Regime contabile
agevolato
Regime dei minimi
… e la
convenienza
(Possibilità di
prosecuzione)
In riferimento alla possibilità di scelta che si pone ai contribuenti tra regime dei
minimi e nuovo regime forfettario (da effettuare entro la fine dell’anno), bisogna
considerare una serie di fattori, tra cui la differenza di aliquota d’imposta, le spese
sostenute e il coefficiente di redditività applicabile.
In via generale, considerate le disposizioni appena illustrate, si deve considerare il
regime dei minimi tendenzialmente più conveniente rispetto al nuovo regime
forfettario. Anche qualora il contribuente minimo sostenga meno spese di
quelle determinate forfettariamente a favore del contribuente che applica il
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nuovo regime, l’aliquota d’imposta risulta in ogni caso triplicata per il nuovo
regime.
Un contribuente intermediario del commercio ha un reddito annuo di 15.000 euro. La
situazione reddituale del contribuente è la seguente:
ESEMPIO
Compensi
15.000
Spese
500
Altri redditi
5.000
Contributi
2.000
Confrontando i due regimi applicabili si ha il seguente risultato:
ESEMPIO
Regime dei minimi
Regime forfettario
15.000
15.000
Reddito da lavoro
autonomo
Coefficiente
62%
Spese e contributi
2.500
2.000
Reddito imponibile
12.500
7.300
Aliquota
5%
15%
Imposta
625
1.095
Un contribuente che si occupa di costruzioni e attività immobiliari ha un reddito annuo
di 14.000 euro. La situazione reddituale del contribuente è la seguente:
ESEMPIO
Compensi
14.000
Spese
2.000
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Altri redditi
10.000
Contributi
2.000
Confrontando i due regimi applicabili si ha il seguente risultato:
ESEMPIO
Regime dei minimi
Regime forfettario
14.000
14.000
Reddito da lavoro
autonomo
Coefficiente
86%
Spese e contributi
4.000
2.000
Reddito imponibile
10.000
10.040
Aliquota
5%
15%
Imposta
500
1.506
Anche considerando una situazione ipotetica in cui il contribuente non ha sostenuto
spese, risulta in ogni caso più conveniente il regime dei minimi.
ESEMPIO
Regime dei minimi
Regime forfettario
14.000
14.000
2.000
2.000
Reddito da lavoro
autonomo
Spese e contributi
Coefficiente
86%
Reddito imponibile
12.000
10.040
Aliquota
5%
15%
Imposta
600 (+906)
1.506
In riferimento alla scelta tra regime forfettario e regime ordinario, invece, risulta
preferibile – considerato l’alto livello di tassazione previsto per il secondo regime – il
nuovo regime forfettario. Come anticipato sopra, ai fini della valutazione dei
regimi fiscali applicabili bisogna tenere in considerazione se il prezzo
praticato durante il regime comprenda o meno l’importo che prima veniva
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richiesto a titolo di rivalsa IVA. In via generale, si deve considerare più vantaggiosa
l’applicazione del regime agevolato.
Un contribuente che svolge attività professionale si trova nella seguente posizione (si
ipotizza IRAP azzerata per deduzioni):
ESEMPIO
Compensi
14.000
Spese
2.000
Contributi
2.000
Addizionale regionale
1,23%
Addizionale comunale
0,5%
IVA debito
3.080
IVA credito
360
IVA dovuta
2.720
ESEMPIO
Regime ordinario
Regime forfettario
14.000
14.000
Reddito da lavoro
autonomo
Coefficiente
78%
Spese
2.000
Contributi
2.000
2.000
Reddito imponibile
10.000
8.920
Aliquota
23%
15%
Imposta
2.300
1.338
Addizionali
173
TOTALE
2.473 (+535)
1.338
IVA netta incamerata
2.720 (+2.420)
0
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Un contribuente che gestisce un bar si trova nella seguente posizione (si ipotizza IRAP
azzerata per deduzioni):
ESEMPIO
Compensi
38.000
Spese
20.000
Contributi
3.500
Addizionale regionale
1,23%
Addizionale comunale
0,5%
IVA debito
3.800
IVA credito
2.000
IVA dovuta
1.800
ESEMPIO
Regime ordinario
Regime forfettario
38.000
38.000
Reddito da lavoro
autonomo
Coefficiente
40%
Spese
20.000
contributi
3.500
3.500
Reddito imponibile
14.500
11.700
Aliquota
23%
15%
Imposta
3.335
1.755
addizionali
251
TOTALE
3.586
1755 (+1.831)
IVA netta incamerata
1.800
0 (+1.800)
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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