CONTRATTO A TERMINE - Scuola di Formazione Ipsoa
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CONTRATTO A TERMINE - Scuola di Formazione Ipsoa
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO LA RIFORMA FORNERO il D.L. 76/2013, e il D.L. 20.3.2014, n. 34 (L. 78/2014) 1 LE ULTIMISSIME NOVITÀ D.L. 20.3.2014, N. 34, CONV. IN L. 16.5.2014, N. 78 1. Acausalità come regola 2. Limiti numerici ai contratti a termine 3. Accordo aziendale per sanare gli “esuberi” 4. Fino a 5 proroghe in 36 mesi 5. Nuove regole per il diritto di precedenza 6. Sanzioni economiche per superamento limiti 7. Attività di ricerca scientifica 8. La circolare del Ministero n. 18/2014 2 I principi generali: forma e ragioni 3 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Il comma 01 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001: dopo la Riforma del 2012 “01. IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO COSTITUISCE LA FORMA COMUNE DI RAPPORTO DI LAVORO” 4 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI QUINDI IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E’ LA REGOLA E QUELLO A TERMINE COSTITUISCE, IN QUALCHE MODO, UNA DEROGA CERTAMENTE POSSIBILE MA DA USARE CON QUALCHE ATTENZIONE! 5 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • Qual è il significato da attribuire alla disposizione "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro"? • Qualora nell'ambito di una determinata tipologia contrattuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legislatore - elementi sia di carattere sostanziale che formale - il rapporto deve essere ricondotto necessariamente alla "forma comune" e cioè al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 6 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI L’apposizione del termine non ha effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da un atto scritto (pena la conversione a tempo indeterminato). 7 Contratto a termine: Min. Lav., Circ. 30 luglio 2014, n. 18 FORMA E RAGIONI 1. La forma scritta resta indispensabile, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato; 2. Definitivamente eliminato l’obbligo di indicare le ragioni di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. 3. Nel caso di assunzione a termine per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, è opportuno (ai soli fini di "trasparenza") che i datori continuino a far risultare nel contratto la ragione che ha portato alla stipula del contratto a termine, dato che in tal caso non si applicano i limiti numerici massimi né si è tenuti al versamento del contributo addizionale dell'1,40%. 8 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Eccezione: quando non serve la forma scritta In via generale, e prescindendo da casi specifici (dirigenti, turismo e pubblici esercizi per contratti fino a 3 giorni eccetera), la forma scritta non è necessaria (ma nulla vieta, per maggior sicurezza, specie ai fini probatori, di provvedervi ugualmente) al ricorrere di una duplice condizione: 1. l’occasionalità del rapporto; 2. la durata massima non superiore a 12 giorni. 9 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI FISSAZIONE DEL TERMINE: MODALITA’ • Individuazione: la scadenza può essere individuata sia in una data certa (es. 31 ottobre 2014) come pure con riferimento a un evento il cui verificarsi è certo ma del quale è incerta la data esatta, cd. termine per relationem. • Termine per relationem: l’assunzione per sostituire in via temporanea un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto può avvenire fissando un termine finale, o anche con l’indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito (Cass. 11921/2003). • È il tipico caso del contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità. 10 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Termine fisso e (contestualmente) per relationem 1. Accade spesso, specie con riferimento alla sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza, che il datore indichi quale termine di scadenza del contratto con il sostituto la data prevista di rientro della lavoratrice (es.: il 12.10.2014) … 2. … e poi, a scopo cautelativo, inserisca anche la dicitura “e comunque fino all’effettivo rientro in servizio della lavoratrice sostituita”. 3. Questa procedura, con la quale si indica un doppio termine di scadenza, è stata ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione. 11 IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI: FORMA e RAGIONI Unico contratto per sostituire più lavoratori • E’ legittima l’assunzione a termine di un lavoratore con un unico contratto per sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto, tutti regolarmente indicati nel contratto a termine (Cass. 7.8.2003, n. 11921). • In tal caso, non essendo configurabile la proroga, non è richiesto il rispetto dell’intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l’altra. 12 CONTRATTO “ACAUSALE NEL JOBS ACT2014 • • • • • • • • • NUOVE REGOLE DAL 21.3.2014 RIMANE OBBLIGO DI FORMA SCRITTA VIA OBBLIGO DI INDICARE LE RAGIONI NON PIU’ SOLO “PRIMO CONTRATTO” DURATA MASSIMA TOTALE: 36 MESI QUALUNQUE MANSIONE CONTRATTO A TERMINE e …. … SOMMINISTRAZIONE A TERMINE NUOVI LIMITI NUMERICI (salvo CCNL) FINO A 5 PROROGHE nei 36 MESI 13 CONTRATTO “ACAUSALE NEL JOBS ACT2014 NUOVE REGOLE DAL 21.3.2014 • • • • • La durata massima, proroghe e rinnovi incluse, è pari a 36 mesi Fino a 5 proroghe in 36 mesi Limiti numerici, salvo CCNL: Datori fino a 5 dipendenti: 1 contratto Datori da 6 dipendenti in su: max 20% dei dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio ogni anno 14 LA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE 15 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA La nuova disciplina sulla durata massima Salva una diversa previsione del contratto collettivo, la sommatoria di più contratti tra le medesime parti, aventi a oggetto mansioni equivalenti, non può superare i 36 mesi di effettiva prestazione, pena la conversione a tempo indeterminato, fatta salva la gestione flessibile del termine ex art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001. Vanno incluse nei 36 mesi anche le missioni svolte nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine. 16 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA • Art. 5, co. 4 bis: “Ferma la disciplina della successione di contratti e salve diverse disposizioni di CCNL, territoriali o aziendali, se per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto fra lo stesso datore e lavoratore abbia superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto si considera a tempo indeterminato; • In deroga, un altro successivo contratto a termine può essere stipulato per 1 sola volta, presso la DTL con l'assistenza del rappresentante sindacale cui il lavoratore è iscritto o dà incarico. • Le OO.SS. dei lavoratori e datori stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. • In caso di mancato rispetto della procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo si considera a tempo indeterminato. 17 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA Una volta che la somma delle prestazioni tra le medesime parti - per lo svolgimento di mansioni equivalenti (considerando anche le missioni in somministrazione a termine) - abbia superato i 36 mesi di effettiva attività, il contratto si stabilizza se la prosecuzione dell’attività si protrae per più di 30 giorni (con maggiorazione retributiva: 20% per i primi 10 giorni e 40% per i restanti). Come evidenziato dal Ministero (circ. 18 luglio 2012, n. 18), il periodo massimo di 36 mesi, derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a termine e non alla somministrazione: raggiunto tale limite il datore potrà sempre ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche dopo il raggiungimento dei 36 mesi (Min. Lav. Interpello 19 ottobre 2012, n. 32) 18 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA LA DURATA MASSIMA 1) ai fini del raggiungimento dei 36 mesi si computano tutti i precedenti rapporti di lavoro a termine (inclusi quelli “acausali”) 2) si conta anche l’analogo periodo oggetto di un contratto di somministrazione a tempo determinato ovvero i periodi svolti con contratto a termine stipulati in virtù delle previsioni contrattuali Le novità in tema di durata massima e di deroga non si applicano alle attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 e a quelle individuate dagli avvisi comuni (delle parti sociali) e dei contratti collettivi. 19 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA COMPUTO DEI 36 MESI: PERIODI INCLUSI ED ESCLUSI Periodi di interruzione tra un contratto e NON SI l’altro, cioè quelli nei quali non vi è stata CONTANO prestazione di attività lavorativa Periodi di lavoro pregressi tra le medesime NON SI parti che abbiano riguardato mansioni non CONTANO equivalenti (si dovrà tenere una “contabilità” per ogni mansione equivalente) Periodi di lavoro che abbiano già avuto luogo SI tra le stesse parti e che abbiano riguardato lo CONTANO svolgimento di mansioni equivalenti 20 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA COME DEROGARE ALLA DURATA MASSIMA 1. IN BASE A UN’EVENTUALE CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: SIA ESSO NAZIONALE, TERRITORIALE O AZIENDALE 2. MEDIANTE LA DEROGA ASSISTITA DAVANTI ALLA DTL 21 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA DEROGA ASSISTITA: LE REGOLE 1) un solo nuovo contratto; 2) stipula presso la DTL con l’indispensabile assistenza di un rappresentante sindacale di un’organizzazione alla quale il lavoratore si iscritto o conferisca mandato; 3) le OO.SS. di lavoratori e imprese devono firmare appositi avvisi comuni sulla durata di tali ulteriori contratti a termine (AI 10.4.2008 e successivi: 8 MESI) 4) violazione della procedura (con riguardo sia alla sede che ai soggetti) o superamento del termine fissato, comportano la conversione a tempo indeterminato sin dall’inizio del contratto che ecceda i 36 mesi. 22 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA MANSIONI EQUIVALENTI Qualora il lavoratore abbia svolto mansioni “equivalenti” (e non ricorra né la stipulazione in deroga presso la DTL né una diversa clausola del contratto), il periodo di 36 mesi scaduto il quale il contratto si converte ex nunc in rapporto a tempo indeterminato (dal 31° giorno successivo al 36° mese di rapporto) - si computa sommando (a prescindere dalle pause, che sono escluse dal computo): 1) contratti a termine successivi; 2) periodi di missione nella somministrazione a termine; 3) proroghe e rinnovi dei suddetti contratti. Quindi per mansioni NON equivalenti, non si deve applicare la sommatoria dei rapporti pregressi (si dovranno adottare contatori separati). 23 CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA Decorrenza della conversione Il superamento del termine (sempre se accompagnato dallo svolgimento di mansioni equivalenti), comporta la conversione del contratto dal 31° giorno del 37° mese di rapporto. 24 LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE DOPO LA SUA SCADENZA 25 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE 1. Alla sua scadenza, il contratto a termine può essere fatto proseguire 2. La prosecuzione consiste nel prolungamento, per un periodo limitato, del contratto originario 3. Questa ipotesi è diversa dalla riassunzione (che è un nuovo contratto) e dalla proroga del contratto originario 26 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE IN SCADENZA - TRE IPOTESI: A) SCADE UN CONTRATTO DI DURATA INFERIORE A 6 MESI B) SCADE UN CONTRATTO CHE HA AVUTO DURATA DA 6 MESI IN SU C) SONO GIA’ INTERCORSI CONTRATTI (MANSIONI EQUIVALENTI) PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI 36 MESI 27 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE Contratto che scade di durata inferiore a 6 mesi Ammesso “sforamento” di 30 giorni. Lavoratore ha diritto a maggiorazione retribuzione del 20% dal 1° al 10° giorno, e del 40% per i giorni dall’11° al 30°. La prosecuzione oltre il 30° giorno comporta conversione a tempo indeterminato dal 31° giorno. Contratto Ammesso “sforamento” di 50 giorni, dopo di che che scade di si ha trasformazione a tempo indeterminato dal durata pari o 51° giorno. Lavoratore ha diritto a superiore a 6 maggiorazione della retribuzione del 20% dal 1° mesi al 10° giorno successivo alla scadenza originaria e del 40% per i giorni dall’11° al 50°. 28 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE Durata dei • Conversione a tempo indeterminato se la contratti successione di contratti a termine nel tempo precedenti (esclusi i periodi non lavorati) abbia durata (incluse pari a 36 proroghe e rinnovi) superiore ai 36 mesi. mesi o • Nei 36 mesi si contano tutti i rapporti a termine e i diverso periodi di somministrazione a tempo determinato periodo per lo svolgimento di mansioni equivalenti. contrattual e (mansioni • Un contratto – o somma di contratti la cui durata risulti già pari a 36 mesi - potrà essere fatto equivalenti) proseguire, pena la conversione, solo per 30 giorni, salve diverse previsioni dei contratti collettivi o la stipula in deroga avanti la DTL. 29 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE PROSECUZIONE: ABOLITO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CPI Il decreto legge 76/2013 ha soppresso l’obbligo secondo il quale, in caso di prosecuzione del rapporto a termine, il datore aveva l’onere di comunicare al CPI, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto sarebbe continuato oltre tale data, indicando altresì la durata della prosecuzione. 30 LE PROROGHE DEL CONTRATTO A TERMINE 31 IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA • Il termine del contratto a termine può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 3 anni. • Le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di 5 volte, nell’arco complessivo dei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. • Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 32 IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA Facsimile – Accordo per la proroga del contratto a termine Luogo e data ………………………………… Con la presente, facendo seguito a quanto anticipato verbalmente, Le comunichiamo la proroga del contratto a termine stipulato in data ....................... per un periodo pari a …………………..………… giorni/mesi. Il rapporto di lavoro alle nostre dipendenze proseguirà, pertanto, fino al …………….…………………. La sede di lavoro, le mansioni, l'orario di lavoro e, in genere, il Suo trattamento retributivo e normativo resteranno invariati. La preghiamo di voler sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del suo contenuto. Firma del datore di lavoro ..................................... Firma del lavoratore ………………………………… 33 IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA Durata iniziale 3 anni 2 anni 1 anno e mezzo 1 anno Possibilità della proroga ESEMPI Il contratto non è prorogabile perché è già stato usato tutto il tempo disponibile. Ammesse massimo 5 proroghe per un totale di durata residua di 12 mesi, si arriva così al totale dei tre anni. Le proroghe sono ammesse, da 1 a 5, al massimo per un periodo identico, si arriva così al totale dei 3 anni. La proroga può riguardare un massimo di altri 2 anni. Per esempio, sono possibili 4 proroghe da 6 mesi ciascuna, ovvero fino a 5 proroghe ognuna delle quali può avere durata differente rispetto alle altre, fermo restando il plafond residuo di 24 mesi massimo. 34 Contratto a termine: Min. Lav., Circ. 30 luglio 2014, n. 18 PROROGA 1. Il D.L. n. 34/2014 ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001: il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la sua durata iniziale sia inferiore a 3 anni. 2. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di 5 volte, nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a termine. 3. Solo con riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto non può essere superiore ai 3 anni. 35 Contratto a termine: Min. Lav., Circ. 30 luglio 2014, n. 18 PROROGA 1. Secondo il Ministero, la prorogabilità del termine, sino a 5 volte e sempre nel limite di durata complessiva del singolo contratto di 36 mesi, è ammessa alla condizione che ci si riferisca alla "stessa attività lavorativa", intendendo con tale formulazione le stesse mansioni, quelle equivalenti o comunque quelle svolte in applicazione dell’art. 2103 c.c.. 2. A tale proposito sorge un dubbio, dato che la norma si riferisce alla "stessa attività lavorativa", concetto diverso da quello di “mansioni equivalenti”. 36 LA RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE 37 RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE A) CONTRATTO DI DURATA FINO A 6 MESI Il datore deve aspettare almeno 10 GIORNI DI CALENDARIO dopo la scadenza del 1° contratto prima di riassumere a termine il lavoratore. B) CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A 6 MESI Il datore deve attendere almeno 20 GIORNI dopo la scadenza del 1° contratto prima di riassumere a termine il medesimo lavoratore. • In caso di violazione, il 2° contratto si considera a tempo indeterminato. • Le pause intermedie possono essere ridotte o azzerate dal contratto collettivo, anche aziendale. 38 RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • Il nuovo regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo, di 10 o 20 giorni in relazione alla durata del contratto scaduto pari o superiore a sei mesi, va rispettato per ogni tipo di contratti a termine o subisce delle eccezioni collegate alla causale giustificatrice dell'apposizione del termine? • L'obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell'ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. sostituzione per maternità (esclusi solo i contratti a termine dalla mobilità). 39 RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE RIASSUNZIONE A TERMINE: POTERI DEL CONTRATTO COLLETTIVO Le norme su pause intermedie e divieto di immediata riassunzione a termine non si applicano: 1) nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali (DPR e CCNL) 2) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali. 40 RIASSUNZIONE, PROROGA E CONTINUAZIONE A TERMINE: DURATA FINO A 6 MESI Immediata riassunzione Proroga del contratto Continuazione del rapporto Riassunzione a termine Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1° dei due contratti a termine. Fino a 5 proroghe se durata iniziale è inferiore a 3 anni. Durata massima non può superare 3 anni. Maggiorazione 20% per i primi 10 gg. e 40% dall’11° al 30° g. Se rapporto dura oltre 30° giorno, è a tempo indeterminato dal 31° giorno. Per rapporti di durata fino a 6 mesi: pausa tra un contratto e l'altro di almeno 10 giorni. In caso di mancato rispetto degli intervalli, 2° contratto si considera a tempo indeterminato. (1) Per tale ipotesi, la legge prevede un “contratto di durata inferiore a 6 mesi”. (**) Fatte salve eventuali clausole dei contratti collettivi Tali clausole possono ridurre l’intervallo tra un contratto e il successivo o anche azzerarlo. 41 RIASSUNZIONE, PROROGA E CONTINUAZIONE A TERMINE: DURATA OLTRE 6 MESI Immediata riassunzione Proroga del contratto Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1° dei 2 contratti a termine. Fino a 5 proroghe se durata iniziale è inferiore a 3 anni. Durata massima non può superare 3 anni. Continuazione Maggiorazione della retribuzione del 20% per i primi 10 giorni, e del 40% dall’11° al 50° giorno. del rapporto Se il rapporto dura oltre il 50° giorno, si considera a tempo indeterminato dal 51° giorno. Riassunzione a Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato se non è rispettato un intervallo termine minimo di 20 giorni. (1) La legge si riferisce letteralmente anche al contratto di durata esattamente pari a 6 mesi oltre che, ovviamente, a quello avente durata superiore a tale termine. (2) Salve clausole dei contratti collettivi, che possono ridurre o azzerare le pause 42 intermedie Il diritto di precedenza nel contratto a termine 43 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE (ART. 9) • Il dipendente con contratto a termine ha diritto di ricevere dal datore le informazioni riguardanti eventuali posti vacanti nell’azienda, così da agevolarne lo stabile inserimento. • Se il CCNL non prevede nulla non c’è sanzione. • I CCNL devono stabilire modalità,contenuti e periodicità delle informazioni da rendere alle RSA/RSU in merito al lavoro a termine nelle singole aziende. 44 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE (ART. 5) Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto, ossia nel contratto a termine. 45 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE Art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001 Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 46 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE Art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001 - MATERNITÀ • Per le lavoratrici il congedo di maternità (obbligatoria 2 + 3 mesi) di cui all'art. 16, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività̀ lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. • Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità̀, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 47 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Facsimile - Esercizio del diritto di precedenza (non stagionali) Luogo e data ………………………..……..……………. Al datore di lavoro ……................................... Il sottoscritto …………..……………….., avendo già prestato servizio presso la vostra società dal ……………………., al ………………………., comunica che, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001, intende esercitare il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, per le medesime mansioni, a tempo indeterminato. A tal fine precisa che il proprio recapito è il seguente: (inserire generalità, indirizzo postale completo e numero di telefono) ………………………………………………………… Firma del lavoratore …………….……………….. 48 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE – Condizioni: 1. Aver prestato – a favore della medesima impresa – attività lavorativa per più di 6 mesi, anche cumulando 2 o più contratti a termine o la maternità obbligatoria. 2. Il fatto che il datore proceda all’assunzione di altri lavoratori a tempo indeterminato nell’arco dei 12 mesi successivi. 3. Che si tratti delle MEDESIME MANSIONI GIÀ SVOLTE nel corso del rapporto a termine. Poteri della contrattazione: tali regole sono applicabili in assenza di diverse regole fissate dai contratti collettivi di qualsiasi livello. 49 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza nel lavoro a termine STAGIONALE • Il comma 4-quinquies dell’art. 5, dispone che: “il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”. • Non è previsto alcun requisito di anzianità pregressa; a) si deve trattare delle medesime attività stagionali; b) le nuove assunzioni devono essere a termine; 50 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA • • • • • DIRITTO DI PRECEDENZA: ONERI DEL DATORE DI LAVORO Il lavoratore comunica l’esercizio del diritto di precedenza; Occorre che, se si prospetta assunzione a tempo indeterminato nell’arco dei 12 mesi, il datore lo contatti direttamente. E’ consigliabile l’uso della forma scritta con data certa (raccomandata con ricevuta di ritorno) . Nella comunicazione è opportuno evidenziare che la mancata risposta nei termini verrà considerata come rifiuto. Se gli aventi diritto sono più di uno, criteri di correttezza e buona fede: esempio ordine cronologico o carichi di famiglia 51 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Facsimile - INVITO AL LAVORATORE A ESERCITARE DIRITTO DI PRECEDENZA (NO STAGIONALE) Luogo e data …………………………………………. Al lavoratore …….……………........................ In adempimento a quanto disposto dall’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001, avendo ricevuto la sua comunicazione del ………….... con la quale ci ha comunicato di volersi avvalere del diritto di precedenza, La informiamo che la scrivente società intende procedere a una nuova assunzione a tempo indeterminato per le medesime attività oggetto del contratto a termine con Ella stipulato. Ove l’assunzione fosse ancora di suo interesse, La invitiamo a contattarci nel termine perentorio di giorni ………..…. di calendario (indicare il numero) a partire dal ricevimento della presente per concordare le condizioni di assunzione. Decorso inutilmente tale termine, ci riterremo liberi di procedere altrimenti. Distinti saluti Firma del datore di lavoro …………….………… 52 CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA Forma e decorrenza del diritto di precedenza Il lavoratore stagionale entro 3 mesi e quello non stagionale entro 6 mesi ha l’onere di comunicare la propria decisione al datore con raccomandata a.r. Esempio - Decorrenza degli effetti della dichiarazione del lavoratore di voler esercitare il diritto di precedenza 1) Contratto a termine concluso il 31 ottobre 2014 con lavoratore non stagionale. 2) Il lavoratore cessato scrive la lettera con la quale dichiara di voler esercitare il diritto di precedenza il 20 febbraio 2015 e la spedisce il 21 febbraio 2015. 3) Il datore di lavoro la riceve il 25 febbraio 2015: da quest’ultima data il diritto di precedenza è operativo; è quindi lecita l’assunzione per le medesime mansioni di un lavoratore diverso effettuata entro il 24 febbraio 2015. 4) L’efficacia del diritto di precedenza scade un anno esatto dopo la cessazione del rapporto e, quindi, il 31 ottobre 2015. 5) A partire dal 1° novembre 2015, il datore è quindi libero da ogni vincolo. 53 Contratto a termine: dirigenti, mobilità e maternità 54 CONTRATTO A TERMINE CON I DIRIGENTI DIRIGENTI (art. 10 D.Lgs. 368) A) Forma: nei confronti del personale dirigente non si applica la regola dell’obbligatorietà della forma scritta (che resta, peraltro, consigliabile). B) Durata: la durata massima del contratto a termine è pari a 5 anni. Decorsi tre anni, il dirigente è libero di recedere, ossia di dare le dimissioni, con l’osservanza del periodo di preavviso, ex art. 2118 codice civile Il periodo di preavviso va computato a parte e solo al termine del triennio: ovvero il preavviso, salvo diverso accordo delle parti, non può essere (pur se lavorato) utile al raggiungimento del triennio: la norma recita “... trascorso un triennio ...”. 55 CONTRATTO A TERMINE CON I DIRIGENTI DIRIGENTI (art. 10 D.Lgs. 368) Esempio - Decorrenza del preavviso Dirigente assunto a termine con decorrenza: Data prevista di scadenza del contratto 5 anni (ai sensi di legge) Compimento triennio: Preavviso dovuto: (ipotesi) 6 mesi Data di presentazione delle dimissioni: Data di effettiva cessazione del contratto: 1 gennaio 2013 31 dicembre 2017 31 dicembre 2015 1 gennaio 2016 30 giugno 2016 56 CONTRATTO A TERMINE DALLA MOBILITÀ ASSUNZIONE A TERMINE DALLA MOBILITA’ Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Articolo 8, comma 2 1. Possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata fino a 12 mesi. 2. La quota di contribuzione a carico del datore è pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). 3. Se, nel corso del suo svolgimento, il contratto è trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 4. L’agevolazione non spetta per i premi INAIL. 57 CONTRATTO A TERMINE DALLA MOBILITÀ ASSUNZIONE A TERMINE DALLA MOBILITA’ Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Articolo 8, co. 2 1. Non occorre indicare la causale 2. Se il contratto è stato stipulato per un periodo pari o inferiore a 12 mesi, il datore fruisce dell’incentivo all’assunzione; in tal caso poi il contratto è prorogabile – a prescindere dalla durata iniziale – ma sempre nel limite massimo dei 12 mesi. 3. Esempio: un contratto di 4 mesi iniziali può essere prorogato per un massimo di altri 8 (Min. Lav., circ. 1.8.2002, n. 42); 4. Al contrario, se il contratto non è conforme alla disposizione agevolative perché stipulato per oltre 12 mesi, non si fa luogo ai benefici contributivi e il rapporto resta disciplinato dal D.Lgs. n. 368/2001. 58 CONTRATTO A TERMINE DALLA MOBILITÀ Ministero del lavoro, Interpello 21 dicembre 2012, n. 40 1. Il lavoratore viene prima impiegato nell’ambito di una somministrazione a termine (es. per 8 mesi) 2. L’azienda utilizzatrice procede poi all’assunzione diretta a tempo determinato (es. per 12 mesi) 3. E’ possibile fruire del contributo apprendisti 2 volte, dato che si tratta di contratti diversi? 4. NO, infatti l’art. 4, co. 13, della L. 92/2012, dispone che “ai fini della spettanza del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato …” 5. Durata massima del beneficio è sempre pari a 12 mesi, sommando i diversi rapporti di lavoro (somministrazione e contratto a termine)! 59 CONTRATTO A TERMINE DALLA MOBILITÀ ASSUNZIONE A TERMINE DALLA MOBILITA’: TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO • Se, durante lo svolgimento, il contratto è trasformato a tempo indeterminato, il beneficio della sola quota apprendisti a carico ditta si applica per ulteriori 12 mesi • E’ prevista, quale ulteriore incentivo, anche una somma per il datore: sempre in caso di TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, al datore, per ogni mensilità corrisposta, è erogato un contributo del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per max 12 mesi, elevato a 24 (36 nel Mezzogiorno e aree svantaggiate) per lavoratori oltre i 50 anni. • Mentre con riguardo al beneficio economico in favore del datore (50% dell’indennità), la norma parla di tempo pieno e indeterminato, la riduzione contributiva pare richiedere la sola trasformazione del contratto, quindi anche a orario ridotto. 60 CONTRATTO A TERMINE DALLA MOBILITÀ ASSUNZIONE DALLA MOBILITA’ IN APPRENDISTATO 1. Assunzione in apprendistato: è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità per la loro qualificazione o riqualificazione professionale. 2. Vige il regime contributivo agevolato: contributi a carico datore 10% per 18 mesi) più il 50% dell’indennità di mobilità, da 12 a un massimo di 36 mesi più inquadramento fino a 2 livelli più in basso (art. 7, co. 4, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). 3. Condizioni ostative: le agevolazioni non si applicano ai lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa che assume o risulti con questa in rapporto di collegamento o controllo (è prevista una dichiarazione di responsabilità dell’impresa che assume). 61