Notiziario n.2 del 12-01-2010. Speciale FIMAA.
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Notiziario n.2 del 12-01-2010. Speciale FIMAA.
Anno XXXIX n. 2 – Chieti 12.1.2010 QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2010 scad. 31.01.2010 - AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI - in questo numero – IL PRIVILEGIO SPECIALE DEL PROMISSARIO – BANDO PROVINCIA DI CHIETI – TIROCINI FORMATIVI – GRAN GALA CONFCOMMERCIO 31.1.2010 – HOTEL VILLA MEDICI - INVITO 2 1. QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2010 Entro il prossimo 31 gennaio 2010 tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.CONFCOMMERCIO debbono versare il contributo associativo per l’anno 2010 che è pari a - €. 47,00 (quarantasette/00) per le ditte individuali; - €. 140,00 (centoquaranta/00) per le società di persone; - €. 171,00 (centosettantuno/00) per le società di capitali. Con il pagamento della quota la polizza è in omaggio. Ricordiamo che "per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti“ (art. 18 L. 57/2001). L’obbligo riguarda espressamente gli agenti immobiliari e quelli merceologici. Gli adempimenti in sintesi. ⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI ASSOCIATI FIMAA Gli agenti devono: 1. effettuare il versamento del premio (€ 47,00 per le ditte individuali; € 140,00 per le società di persone con un rapp. leg.; € 171,00 per le società di capitali con un rapp. leg.) su c/c p. n. 96385059 intestato a Confcommercio Chieti causale “ FIMAA CHIETI quota associativa anno 2010”. 2. trasmettere via fax (0871/66923) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio provinciale, possibilmente nella stessa giornata in cui effettua il versamento copia del bollettino attestante il regolare pagamento della quota associativa . 3. conservare pressa la propria agenzia copia dei versamenti. Il pagamento della quota associativa vale fino al 31.12.2010. *** 3 1. PRIVILEGIO SPECIALE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE FINE DI UN ORIENTAMENTO MOLTO PARTICOLARE Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 1 ottobre 2009 n. 21045, hanno posto fine al precedente orientamento, sempre della Suprema Corte, in ordine al privilegio accordato al promissario acquirente di un contratto preliminare trascritto, in caso di sua risoluzione, rispetto alle ipoteche precedentemente iscritte sullo stesso immobile. In altri termini con le precedenti pronunce si era stabilito il principio che il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare prevalesse rispetto alle ipoteche iscritte sullo stesso immobile, anche se le iscrizioni fossero state antecedenti alla trascrizione del contratto preliminare. Questione quindi di estrema importanza poiché il privilegio, accordato dall’articolo 2775-bis cod.civ., poteva nei casi concreti dar luogo ad abusi (o raggiri) da parte del promissario acquirente al fine di distrarre il bene da coloro che avessero iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare. Il citato articolo del codice civile infatti stabilisce che, nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, il credito del promissario acquirente goda di un privilegio speciale sul bene oggetto del contratto, a condizione però che non siano cessati gli effetti della trascrizione al momento della risoluzione del contratto, o al momento della domanda giudiziale di risoluzione, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o infine al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi. La norma precisa che il privilegio non è opponibile solo in due casi: a) ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile; b) ai creditori garantiti da ipoteca a garanzia del credito edilizio, ex art. 2825 bis c.c. Prima della sentenza in esame la Suprema Corte riteneva (v. sent. n. 17197/2003) che l’art. 2775 bis c.c., letto in combinato disposto con l’art. 2748 comma II c.c. (il quale prevede che i creditori che hanno privilegio sui beni immobili siano preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente) garantisse in capo al promissario acquirente, qualora il preliminare fosse stato trascritto, una garanzia speciale non opponibile neanche nei confronti delle ipoteche iscritte sul quel bene ancor prima della trascrizione del preliminare. Certamente se l’interpretazione della Corte poteva essere in linea teorica corretta con il disposto dell’art. 2775-bis c.c., tale soluzione dava adito ad innumerevoli possibilità di abusi. 4 Si pensi all’ipotesi di voler sottrarre l’immobile alle garanzie ipotecarie: si stipulava un contratto preliminare e lo si trascriveva. A quel punto se si procedeva alla risoluzione del contratto il bene sarebbe stato destinato a garantire in primis l’acquisto, sebbene simulato, del promissario acquirente, eludendo le garanzie portate dalle ipoteche iscritte anche anteriormente alla trascrizione del preliminare. La Corte di Cassazione ha quindi modificato detto suo precedente orientamento secondo il seguente ragionamento. I giudici supremi partono dalla constatazione preliminare che il privilegio che assiste il credito del promissario acquirente non trova la sua fonte unicamente nella causa del credito, come previsto dall’art. 2745 c.c., ma è sottoposto alla condizione necessaria che la trascrizione abbia effetto in determinati momenti, quali la risoluzione del preliminare o la domanda giudiziale di risoluzione dello stesso ovvero la trascrizione del pignoramento. A quel punto, a norma degli articoli 2770-2775 c.c., il privilegio del promissario acquirente si aggiunge ai privilegi speciali immobiliari, con la differenza però che nel caso degli altri privilegi immobiliari gli stessi sono posti a tutela di un interesse pubblico, mentre il privilegio del promissario acquirente è posto unicamente a tutela di un interesse meramente privato. Quindi l’art. 2748 c.c., il quale dispone una prevalenza del privilegio sull’ipoteca ad eccezione dei casi disciplinati da legge, non andrebbe letto nel senso di individuare queste eccezioni da espliciti precetti, ma dalla lettura dell’intero ordinamento e dei suoi principi generali. La Corte giunge quindi alla conclusione sopra indicata sulla base dell’accertamento che il privilegio del credito derivante dal contratto preliminare sia di natura privata, accertamento da leggersi in uno con il principio generale della prevalenza della trascrizione anteriore. In tal modo, sempre secondo la Suprema Corte, il contratto preliminare e il privilegio da esso scaturente, si andrebbero ad inserire armoniosamente nell’intero ordinamento, evitando sia un’ingiusta disparità di trattamento tra preliminare eseguito e preliminare risolto, sia i possibili abusi già in precedenza prospettati. 5 2. BANDO PROVINCIA DI CHIETI “Tirocini formativi e di orientamento” INVITIAMO LE AGENZIE IMMOBILIARI ASSOCIATE - GIA' DATRICI DI LAVORO -, A PARTECIPARE, AL BANDO PROVINCIA DI CHIETI - CLUSTER B - PRIMA LINEA - INTERVENTI A2 E B2 “Tirocini formativi e di orientamento” - scadenza 30.5.2010 Le imprese si impegneranno ad ospitare tirocinanti per un periodo di 6 mesi , con un impegno mensile non inferiore alle 100 ore e assicureranno il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Al tirocinante sarà riconosciuto un compenso lordo pari a € 500,00 mensili, rimborsate dalla Provincia di Chieti. I tirocinanti debbono essere diplomati (Cluster B – Prima Linea Intervento A2) o non diplomati (Cluster B - Prima Linea Intervento B2) in possesso di qualifica professionale, inoccupati o disoccupati, residenti nel territorio provinciale ed iscritti in uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Chieti, di età compresa tra 18 e 29 anni. A pena d’irricevibilità, non possono presentare domanda: a) i datori di lavoro che abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti la pubblicazione dell' Avviso, licenziamenti per riduzione di personale avente le stesse mansioni; b) le imprese che abbiano in corso, ovvero abbiano attivato, nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del presente Avviso, procedure concorsuali; c) le imprese non in regola con i versamenti contributivi di legge e/o che non applichino le condizioni previste dai CCNL. Il compenso non è concesso nel caso di instaurazione del rapporto di tirocinio formativo con parenti e affini entro il quarto grado: - del titolare, in caso di ditta individuale; - di soci e/o amministratori negli altri casi. Maggiori info su www.confcommerciochieti.it. 6 “GRAN GALA' ” CONFCOMMERCIO 2010 – DOMENICA 31.01.2010 – ORE 12.15 HOTEL VILLA MEDICI – ROCCA SAN GIOVANNI – USCITA AUTOSTRADA A14 LANCIANO - INVITO - Siamo lieti di invitarVi a partecipare al GRAN GALA' CONFCOMMERCIO che avrà luogo domenica 31 gennaio 2010, con inizio alle ore 12.15, presso l'Hotel Villa Medici USCITA A 14 LANCIANO - Rocca San Giovanni. Il programma della giornata prevede un pranzo e la cerimonia di consegna dei PREMI “IMPRESA E' DONNA” e “IMPRENDITORE DELL'ANNO” a personalità che hanno dato lustro alle attività produttive. Nella stessa giornata la 50&PIU' FENACOM consegnerà le ONORIFICENZE di MAESTRI DEL COMMERCIO a operatori economici, in pensione e in attività, che hanno esercitato per oltre 50, 40 e 25 anni, distinguendosi per la spinta che hanno dato all'economia provinciale e per il fulgido esempio alle nuove generazioni. E' previsto anche uno spettacolo musicale. Ospiti d'onore: il cantante e attore teatrale, vincitore nell'edizione 2008 del Festival di Sanremo GIO' DI TONNO e il pianista jazz MICHELE DI TORO, reduce da Umbria Jazz e da un concerto, tutto esaurito, al Blue Note, prestigioso locale jazz affiliato al suo noto omologo di New York. La quota individuale di partecipazione al pranzo è di € 35,00. Alla festa possono intervenire anche amici e parenti. Nell'attesa di incontrarci, INVITIAMO GLI INTERESSATI A RECARSI ENTRO E NON OLTRE martedì 26 GENNAIO 2010 PRESSO LA SEDE CONFCOMMERCIO PIU' VICINA PER PRENOTARSI. ➔ info e prenotazioni CHIETI LANCIANO FRANCAVILLA ORTONA VASTO SAN SALVO 0871/64599 0872/714798 085/4914333 085/9065649 0873/391261 0873/342191 7