Notiziario n.2 del 12-01-2010. Speciale FIMAA.

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Notiziario n.2 del 12-01-2010. Speciale FIMAA.
Anno XXXIX n. 2 – Chieti 12.1.2010
QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2010
scad. 31.01.2010
- AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI -
in questo numero
–
IL PRIVILEGIO SPECIALE DEL PROMISSARIO
–
BANDO PROVINCIA DI CHIETI – TIROCINI FORMATIVI
–
GRAN GALA CONFCOMMERCIO 31.1.2010 –
HOTEL VILLA MEDICI - INVITO
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1.
QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2010
Entro il prossimo 31 gennaio 2010 tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.CONFCOMMERCIO debbono versare il contributo associativo per l’anno 2010
che è pari a
- €. 47,00 (quarantasette/00) per le ditte individuali;
- €. 140,00 (centoquaranta/00) per le società di persone;
- €. 171,00 (centosettantuno/00) per le società di capitali.
Con il pagamento della quota la polizza è in omaggio.
Ricordiamo che "per l’esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a
tutela dei clienti“ (art. 18 L. 57/2001).
L’obbligo riguarda espressamente gli agenti immobiliari e quelli merceologici.
Gli adempimenti in sintesi.
⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI ASSOCIATI FIMAA
Gli agenti devono:
1. effettuare il versamento del premio (€ 47,00 per le ditte individuali; € 140,00
per le società di persone con un rapp. leg.; € 171,00 per le società di capitali
con un rapp. leg.) su c/c p. n. 96385059 intestato a Confcommercio Chieti
causale “ FIMAA CHIETI quota associativa anno 2010”.
2. trasmettere via fax (0871/66923) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio
provinciale, possibilmente nella stessa giornata in cui effettua il versamento
copia del bollettino attestante il regolare pagamento della quota associativa .
3. conservare pressa la propria agenzia copia dei versamenti.
Il pagamento della quota associativa vale fino al 31.12.2010.
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1.
PRIVILEGIO SPECIALE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE
FINE DI UN ORIENTAMENTO MOLTO PARTICOLARE
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 1 ottobre 2009 n.
21045, hanno posto fine al precedente orientamento, sempre della Suprema Corte,
in ordine al privilegio accordato al promissario acquirente di un contratto
preliminare trascritto, in caso di sua risoluzione, rispetto alle ipoteche
precedentemente iscritte sullo stesso immobile.
In altri termini con le precedenti pronunce si era stabilito il principio che il credito
del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare
prevalesse rispetto alle ipoteche iscritte sullo stesso immobile, anche se le
iscrizioni fossero state antecedenti alla trascrizione del contratto preliminare.
Questione quindi di estrema importanza poiché il privilegio, accordato dall’articolo
2775-bis cod.civ., poteva nei casi concreti dar luogo ad abusi (o raggiri) da parte
del promissario acquirente al fine di distrarre il bene da coloro che avessero
iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare.
Il citato articolo del codice civile infatti stabilisce che, nel caso di mancata
esecuzione del contratto preliminare trascritto, il credito del promissario
acquirente goda di un privilegio speciale sul bene oggetto del contratto, a
condizione però che non siano cessati gli effetti della trascrizione al momento della
risoluzione del contratto, o al momento della domanda giudiziale di risoluzione,
ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o infine al momento
dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi.
La norma precisa che il privilegio non è opponibile solo in due casi: a) ai creditori
garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per
l’acquisto del bene immobile; b) ai creditori garantiti da ipoteca a garanzia del
credito edilizio, ex art. 2825 bis c.c.
Prima della sentenza in esame la Suprema Corte riteneva (v. sent. n. 17197/2003)
che l’art. 2775 bis c.c., letto in combinato disposto con l’art. 2748 comma II c.c. (il
quale prevede che i creditori che hanno privilegio sui beni immobili siano preferiti
ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente) garantisse in capo al
promissario acquirente, qualora il preliminare fosse stato trascritto, una garanzia
speciale non opponibile neanche nei confronti delle ipoteche iscritte sul quel bene
ancor prima della trascrizione del preliminare.
Certamente se l’interpretazione della Corte poteva essere in linea teorica corretta
con il disposto dell’art. 2775-bis c.c., tale soluzione dava adito ad innumerevoli
possibilità di abusi.
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Si pensi all’ipotesi di voler sottrarre l’immobile alle garanzie ipotecarie: si stipulava
un contratto preliminare e lo si trascriveva. A quel punto se si procedeva alla
risoluzione del contratto il bene sarebbe stato destinato a garantire in primis
l’acquisto, sebbene simulato, del promissario acquirente, eludendo le garanzie
portate dalle ipoteche iscritte anche anteriormente alla trascrizione del
preliminare.
La Corte di Cassazione ha quindi modificato detto suo precedente orientamento
secondo il seguente ragionamento.
I giudici supremi partono dalla constatazione preliminare che il privilegio che
assiste il credito del promissario acquirente non trova la sua fonte unicamente
nella causa del credito, come previsto dall’art. 2745 c.c., ma è sottoposto alla
condizione necessaria che la trascrizione abbia effetto in determinati momenti,
quali la risoluzione del preliminare o la domanda giudiziale di risoluzione dello
stesso ovvero la trascrizione del pignoramento.
A quel punto, a norma degli articoli 2770-2775 c.c., il privilegio del promissario
acquirente si aggiunge ai privilegi speciali immobiliari, con la differenza però che
nel caso degli altri privilegi immobiliari gli stessi sono posti a tutela di un interesse
pubblico, mentre il privilegio del promissario acquirente è posto unicamente a
tutela di un interesse meramente privato.
Quindi l’art. 2748 c.c., il quale dispone una prevalenza del privilegio sull’ipoteca ad
eccezione dei casi disciplinati da legge, non andrebbe letto nel senso di individuare
queste eccezioni da espliciti precetti, ma dalla lettura dell’intero ordinamento e dei
suoi principi generali.
La Corte giunge quindi alla conclusione sopra indicata sulla base
dell’accertamento che il privilegio del credito derivante dal contratto preliminare
sia di natura privata, accertamento da leggersi in uno con il principio generale
della prevalenza della trascrizione anteriore.
In tal modo, sempre secondo la Suprema Corte, il contratto preliminare e il
privilegio da esso scaturente, si andrebbero ad inserire armoniosamente nell’intero
ordinamento, evitando sia un’ingiusta disparità di trattamento tra preliminare
eseguito e preliminare risolto, sia i possibili abusi già in precedenza prospettati.
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2.
BANDO PROVINCIA DI CHIETI
“Tirocini formativi e di orientamento”
INVITIAMO LE AGENZIE IMMOBILIARI ASSOCIATE
- GIA' DATRICI DI LAVORO -, A PARTECIPARE,
AL BANDO PROVINCIA DI CHIETI
- CLUSTER B - PRIMA LINEA - INTERVENTI A2 E B2
“Tirocini formativi e di orientamento”
- scadenza 30.5.2010 Le imprese si impegneranno ad ospitare tirocinanti per un periodo di 6 mesi ,
con un impegno mensile non inferiore alle 100 ore e assicureranno il tirocinante
contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile
presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Al tirocinante sarà riconosciuto un compenso lordo pari a € 500,00 mensili,
rimborsate dalla Provincia di Chieti.
I tirocinanti debbono essere diplomati (Cluster B – Prima Linea Intervento A2)
o non diplomati (Cluster B - Prima Linea Intervento B2) in possesso di qualifica
professionale, inoccupati o disoccupati, residenti nel territorio provinciale ed
iscritti in uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Chieti, di età compresa
tra 18 e 29 anni.
A pena d’irricevibilità, non possono presentare domanda:
a) i datori di lavoro che abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti la
pubblicazione dell' Avviso, licenziamenti per riduzione di personale avente le
stesse mansioni;
b) le imprese che abbiano in corso, ovvero abbiano attivato, nei 12 mesi
precedenti la pubblicazione del presente Avviso, procedure concorsuali;
c) le imprese non in regola con i versamenti contributivi di legge e/o che non
applichino le condizioni previste dai CCNL.
Il compenso non è concesso nel caso di instaurazione del rapporto di tirocinio
formativo con parenti e affini entro il quarto grado:
- del titolare, in caso di ditta individuale;
- di soci e/o amministratori negli altri casi.
Maggiori info su www.confcommerciochieti.it.
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“GRAN
GALA' ” CONFCOMMERCIO 2010
– DOMENICA 31.01.2010 – ORE 12.15
HOTEL VILLA MEDICI – ROCCA SAN GIOVANNI –
USCITA AUTOSTRADA A14 LANCIANO
- INVITO -
Siamo
lieti
di
invitarVi
a
partecipare
al GRAN GALA'
CONFCOMMERCIO
che avrà luogo domenica 31 gennaio 2010, con
inizio alle ore 12.15, presso l'Hotel Villa Medici USCITA A 14 LANCIANO
- Rocca San Giovanni.
Il programma della giornata prevede un pranzo e la cerimonia di
consegna dei PREMI
“IMPRESA E' DONNA”
e
“IMPRENDITORE
DELL'ANNO” a personalità che hanno dato lustro alle attività produttive.
Nella
stessa
giornata
la
50&PIU'
FENACOM
consegnerà
le
ONORIFICENZE di MAESTRI DEL COMMERCIO a operatori economici, in
pensione e in attività, che hanno esercitato per oltre 50, 40 e 25 anni,
distinguendosi per la spinta che hanno dato all'economia provinciale e
per il fulgido esempio alle nuove generazioni.
E' previsto anche uno spettacolo musicale. Ospiti d'onore: il cantante e
attore teatrale, vincitore nell'edizione 2008 del Festival di Sanremo
GIO' DI TONNO e il pianista jazz MICHELE DI TORO, reduce da Umbria
Jazz e da un concerto, tutto esaurito, al Blue Note, prestigioso locale
jazz affiliato al suo noto omologo di New York.
La quota individuale di partecipazione al pranzo è di € 35,00.
Alla festa possono intervenire anche amici e parenti.
Nell'attesa di incontrarci,
INVITIAMO GLI INTERESSATI
A RECARSI ENTRO E NON OLTRE martedì 26 GENNAIO 2010
PRESSO LA SEDE CONFCOMMERCIO PIU' VICINA PER PRENOTARSI.
➔
info e prenotazioni
CHIETI
LANCIANO
FRANCAVILLA
ORTONA
VASTO
SAN SALVO
0871/64599
0872/714798
085/4914333
085/9065649
0873/391261
0873/342191
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