Foglio Informativo Crediti di Firma
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Foglio Informativo Crediti di Firma
FOGLIO INFORMATIVO N. 10 CREDITI DI FIRMA INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA LEONARDO S.p.A. Sede legale a 20121-Milano, Via Broletto n. 46 Telefono n. 02/722061- e-mail [email protected] Sito internet www.bancaleonardo.com Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5412 e capogruppo di Banca Leonardo S.p.A. OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE) _____________________________________________________________________________ Nome e Cognome Qualifica N. iscrizione Albo _____________________________________________________________________________ Indirizzo Telefono email CHE COS’E’ IL CREDITO DI FIRMA Il credito di firma è l’atto con cui la Banca garantisce gli obblighi assunti dal cliente (debitore principale) nei confronti di un terzo creditore, per un determinato periodo di tempo ed entro un importo massimo pattuito. Principali rischi Laddove il terzo creditore escuta la garanzia prestata dalla Banca, a causa di un inadempimento del cliente, quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare alla Banca le somme che la stessa fosse chiamata ad anticipare a seguito dell’escussione, oltre alle spese e agli interessi maturati su tali somme. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE VOCI DI COSTO (1) Commissioni Registrazione dell’atto d’uso DPR 131/86 BANCA LEONARDO S.P.A. • in caso commissione di istruttoria pari al 3,0% dell’importo massimo garantito della fideiussione. La commissione di istruttoria è applicata all’atto della stipula del contratto • commissione applicata su base annua pari al 3,0% dell’importo massimo garantito della fideiussione Secondo la normativa vigente Edizione luglio 2016 Escussione della garanzia Recupero spese documentate sostenute dalla Banca ivi compresi gli oneri fiscali e l’imposta di bollo Imposta di bollo (da non applicare in caso di apertura di credito) Secondo la normativa vigente Tasso debitore annuo nominale applicato sulle somme anticipate (2)(3) dalla Banca 10% (4) (1) I costi pubblicati in questo foglio informativo rappresentano le condizioni economiche nella misura massima se favorevoli a Banca (2) (3) Calcolato con utilizzo dell’anno civile (365) su divisore civile. Calcolato al lordo delle Leonardo o minima se favorevoli al cliente. (4) ritenute fiscali previste dalla vigente normativa. Se il tasso di interesse contrattuale supera quello fissato dalla legge in tema di usura (legge numero 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni), esso è automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge. RECESSO DAL CONTRATTO Il cliente può liberare la Banca dal prestare la garanzia, senza costi né oneri. La revoca si intende efficace al momento della restituzione del testo fideiussorio o di una dichiarazione del beneficiario che libera la garanzia. RECLAMI Il cliente può utilizzare sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a condizione che presenti preventivamente reclamo per iscritto all’Ufficio Reclami della Banca, presso la sede di Milano, Via Broletto 46. Il reclamo deve chiaramente identificare gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo e la sottoscrizione del cliente, anche laddove sia presentato da un rappresentante. La Banca si pronuncia sul reclamo entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per adempiere. Con riferimento ad operazioni di importo massimo pari a Euro 100.000 e non anteriori all’1 gennaio 2009, se la Banca non fornisce risposta o questa non è favorevole al Cliente ovvero all’accoglimento del reclamo non è stata data attuazione e comunque non è trascorso più di un anno, il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità indicate sul relativo sito internet. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Banca. LEGENDA DPR 131/86 Il decreto adottato il 26 aprile 1986, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Escussione della garanzia In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, il terzo realizza la garanzia, chiedendo alla Banca il pagamento della somma dovuta dal cliente. BANCA LEONARDO S.P.A. Edizione luglio 2016