Ai sensi dell`articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di

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Ai sensi dell`articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di
Ai sensi dell’articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada:
I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le
caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei Lavori pubblici
e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere
approvato dal Ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale. In virtù di tale norma si invita l’ente proprietario della strada a verificare che l’apposizione
dei segnali stradali verticali su pali della pubblica illuminazione sia conforme alla suddetta
prescrizione nonché alle normative cui l’articolo 82 fa espresso rinvio.
x In corrispondenza dell’intersezione con via del Campofiore, a lato della pista ciclabile è installato
un segnale di passo carrabile. Un adesivo apposto sul segnale non consente di leggere l’indicazione
“passo carrabile” (foto sotto, a sinistra).
Circa sessanta metri prima del ponte Giovanni da Verrazzano, sul marciapiede di destra è apposto
un segnale di divieto di sosta permanente munito di un pannello integrativo di zona rimozione
coatta. Su tale pannello integrativo sono stati apposti adesivi che limitano la percezione del
simbolo.
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 38, comma 7, Codice della Strada: La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa sia quando anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata.
In virtù di tale disposto si invita l’ente gestore della strada a sollecitare l’intervento degli organi
competenti al fine di accertare la violazione dell’articolo 38, comma 8 del Codice della Strada, per il
quale: È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo
sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
x Circa sessanta metri prima del ponte Giovanni da Verrazzano, sul marciapiede di destra è collocato
un segnale di divieto di sosta munito di un pannello integrativo 0-24 e da un ulteriore pannello
integrativo di zona rimozione coatta (foto in basso). Il segnale e i pannelli integrativi non sono in
perfetto stato di efficienza. Essi sono piegati verso l’interno e il conducente può non percepirli e
comprenderli correttamente. Inoltre la pubblicità sovrastante il cartello contribuisce a generare
confusione nella percezione del segnale.
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 38, comma 7, Codice della Strada: La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa sia quando anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata.
Articolo 45, comma 1, Codice della Strada: Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
In virtù di tale disposto si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi
competenti ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada, affinché accertino la violazione
dell’articolo 45, comma 1 del Codice della Strada e applichino il comma 7 del medesimo articolo, che
così dispone: Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357 a € 1.433.
x Sull’intero tratto del lungarno Cristoforo Colombo, sempre in direzione sud, sul marciapiede di
destra, sono stati installati segnali verticali sul cui retro non sono indicati gli estremi dell’ordinanza
di apposizione (foto in basso).
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 77, comma 7, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Il retro dei
segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente
o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e
l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori
pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette
annotazioni non può superare la superficie di 200 cm2. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre gli estremi dell’ordinanza di
apposizione.
x Circa cinquanta metri dopo l’intersezione con via Campofiore, sul marciapiede di destra, sono
collocate due transenne stradali e un segnale temporaneo con relativo sostegno (foto in basso, a
sinistra). Due metri oltre, ai margini della carreggiata, a ridosso di un cassonetto per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani è collocata un’altra transenna stradale con un segnale temporaneo di divieto di
sosta con rimozione forzata e relativo sostegno (foto in basso, centrale e a destra). Sul fronte di
quest’ultimo segnale inoltre è stato apposto un foglio di carta recante la dicitura Per asfaltatura dal
26/11/07 al 21/12/07 Prov. Dir. 2007/M/07953 che copre parzialmente il segnale. Sulle transenne
non è reso noto quale sia la relativa omologazione e/o autorizzazione del Ministero dei Trasporti e
in base a quale normativa operativa siano state posizionate.
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 38, comma 7 e 8, Codice della Strada: La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta
in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa sia quando anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
x Circa sessanta metri prima del ponte Giovanni da Verrazzano, sul marciapiede di destra, è
collocato un segnale di parcheggio riservato a ciclomotori e motocicli (foto in basso, a sinistra e
centrale). La relativa segnaletica orizzontale non è chiaramente visibile. Il conducente di un
autoveicolo può non essere in grado di percepire l’inizio e la fine degli stalli di sosta riservati a
ciclomotori e motocicli e potrebbe parcheggiare il proprio veicolo impegnando l’area riservata,
convinto di rispettare il Codice della Strada (foto in basso, centrale).
Tra l’intersezione col ponte da Verrazzano e l’inizio del lungarno Aldo Moro, si rileva la scarsa
visibilità della segnaletica orizzontale che delimita gli stalli di sosta a pagamento per gli
autoveicoli (foto in basso, a destra).
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 137, comma 7, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I segnali
orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione
stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. (…).
x In prossimità dell’immissione sul ponte Giovanni da Verrazzano, sul marciapiede di destra, si trova
un telaio di supporto sul quale sono collocati dieci segnali di direzione (foto in basso).
Tale struttura è apposta sul marciapiede occupando circa metà della sua larghezza e costituisce un
ostacolo per i pedoni, soprattutto non vedenti, considerando i quattro pali in acciaio e la scarsa
altezza dei cartelli da terra. Inoltre il telaio è molto vicino al limite della carreggiata,
rappresentando un potenziale pericolo, specialmente per i motociclisti che potrebbero impattare sui
sostegni.
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 81, comma 2, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I segnali da
ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a
distanza non inferiore a m 0,30 e non superiore a m 1,00 dal ciglio del marciapiede o dal bordo
esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporta sulla carreggiata, sono
ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a
distanza non inferiore a m 0,50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in
presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all’esterno e a ridosso delle barriere medesime,
purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
Articolo 81, comma 5, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: (…). Tutti i
segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di
m 2,20, ad eccezione delle lanterne semaforiche.
Articolo 124, comma 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: La
segnaletica di indicazione, nel rispetto dell’ambiente circostante e nell’armonizzarsi con esso, deve
comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
Articolo 126, comma 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I segnali
di direzione di cui all’articolo 128, all’interno dell’area di intersezione, devono essere disposti con
orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a
seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:
a) sulla soglia dell’intersezione;
b) su apposite isole spartitraffico;
c) al limite di uscita dell’intersezione.
Articolo 128, comma 8, lettera b) e g), Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada: I segnali di direzione possono essere raggruppati in un “gruppo segnaletico unitario”. In ogni
gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, è
necessario un distacco verticale di 5 cm;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero
di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;
x Circa sessanta metri prima dell’intersezione col ponte Giovanni da Verrazzano, sul marciapiede di
destra, è installato un sostegno sul quale è collocato un segnale stradale. Tale segnale è appoggiato
sul marciapiede ed è visibile solo nel retro (foto in basso).
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 38, comma 7, Codice della Strada: La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa sia quando anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata.
Articolo 81, comma 5, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: (…). Tutti i
segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di
m 2,20, ad eccezione delle lanterne semaforiche.
Articolo 45, comma 1, Codice della Strada: Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
In virtù di tale disposto si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi
competenti ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada, affinché accertino la violazione
dell’articolo 45, comma 1 del Codice della Strada e applichino il comma 7 del medesimo articolo che
così dispone: Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357 a € 1.433.
Articolo 82, comma 2 e 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I
sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del
segnale rispetto al sostegno e del sostengo rispetto al terreno.
La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti
da fattori ambientali.
x Circa ottanta metri dopo l’intersezione col ponte Giovanni da Verrazzano, sul marciapiede di
destra, è collocato un segnale di divieto di sosta permanente munito di pannello integrativo. Il
segnale è apposto in maniera anomala. Il conducente non ha una perfetta visione frontale del
segnale di divieto di sosta poiché questo è ruotato verso l’esterno (foto in basso, a sinistra). Inoltre
l’utente della strada non può percepire il contenuto del pannello integrativo che è completamente
ruotato (foto in basso, a destra).
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 38, comma 7, Codice della Strada: La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa sia quando anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata.
Articolo 45, comma 1, Codice della Strada: Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
In virtù di tale disposto si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi
competenti ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada, affinché accertino la violazione
dell’articolo 45, comma 1 del Codice della Strada e applichino il comma 7 del medesimo articolo che
così dispone: Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357 a € 1.433.
Articolo 82, comma 2 e 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I
sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del
segnale rispetto al sostegno e del sostengo rispetto al terreno.
La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti
da fattori ambientali.
2) Segnaletica in violazione di legge apposta sul lungarno Colombo, in direzione nord
x Circa venti metri dopo l’intersezione con via Minghetti il marciapiede di destra è occupato per
circa quindici metri da cinque transenne e quattro segnali temporanei. Nello specifico si tratta di
due segnali di altri pericoli e due segnali di percorso pedonale. Sul fronte di questi ultimi è stato
apposto un foglio di carta recante la scritta Pedoni integrato dal simbolo dei pedoni con una freccia
(foto in basso). Come risulta dalla rappresentazione fotografica, adiacente al marciapiede vi sono
stalli di sosta a pagamento che, quando sono occupati dagli autoveicoli, impediscono il passaggio
del pedone. Si rileva inoltre che sulle transenne non è reso noto quale sia la relativa omologazione
e/o autorizzazione del Ministero dei Trasporti e in base a quale normativa operativa siano state
posizionate.
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 20, comma 3, Codice della Strada: Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti
di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole
od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché
in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga
non meno di 2 metri. (…).
Si invita l’ente proprietario della strada a sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti
per l’applicazione del comma 5 dell’articolo 20 del Codice della Strada secondo cui: La violazione di
cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione
II del titolo VI.
x Circa quaranta metri dopo l’intersezione con via Minghetti, sul marciapiede di destra è collocato
un segnale di parcheggio riservato a ciclomotori e motocicli (foto in basso, a sinistra). La relativa
segnaletica orizzontale non è più visibile. Il conducente di un veicolo diverso dalle suddette
categorie, non essendo in grado di percepire l’inizio e la fine del perimetro degli stalli di sosta
riservati, è convinto di poter parcheggiare il proprio veicolo nel rispetto del Codice della Strada
(foto in basso a destra).
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 137, comma 7, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: I segnali
orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione
stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. (…).
Articolo 149, comma 2, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: La
delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a
spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con
inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); (…).
x Sull’intero tratto del lungarno Colombo, in direzione nord, sul marciapiede di destra, sono stati
installati mezzi pubblicitari sugli stessi sostegni sui quali sono collocati i segnali stradali (foto in
basso). Tali segnali pubblicitari per le loro dimensioni e colori, sono idonei ad arrecare disturbo
visivo all’utente della strada, riducendo la percezione di situazioni critiche (ad es. incroci,
attraversamenti pedonali) e comunque distraendo il conducente con conseguenti rischi per la
sicurezza della circolazione stradale. I mezzi pubblicitari installati al di sopra o a fianco di segnali
stradali verticali possono inoltre generare confusione ed ostacolare fortemente la comprensione
della segnaletica.
Violazioni al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
Articolo 23, comma 1, Codice della Strada: Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori,
disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare
disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque,
impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre
abbagliamento. (…).
Articolo 77, comma 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: Sono vietati
l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia
consentito l’abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato
dall’ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
In virtù dell’articolo 23, Codice della Strada e degli articoli 48, 49, 51, 53, 54, 55 e 77 comma 6, del
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, si invita l’ente proprietario della strada a
sollecitare l’intervento degli organi accertatori competenti, come prescrive l’articolo 56 del
Regolamento, anche al fine dell’eventuale applicazione dell’articolo 23, commi 11, 12, 13-bis, 13-ter e
13-quater Codice della Strada.
x Sull’intero tratto del lungarno Colombo, in direzione nord, sul marciapiede di destra, sono stati
installati segnali verticali su pali della pubblica illuminazione (foto in basso).
Ai sensi dell’articolo 82, comma 1, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada:
I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le
caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei Lavori pubblici
e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere
approvato dal Ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale. In virtù di tale norma si invita l’ente proprietario della strada a verificare che l’apposizione
dei segnali stradali verticali su pali della pubblica illuminazione sia conforme alla suddetta
prescrizione nonché alle normative cui l’articolo 82 fa espresso rinvio.
x Circa venti metri prima della lanterna semaforica che regola l’intersezione col ponte Giovanni da
Verrazzano, sul lato destro della strada si trovano collocati tre cassonetti per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani che anziché essere appositamente delimitati, occupano stalli di sosta a pagamento
riservati al parcheggio degli autoveicoli. Tali cassonetti sono inoltre apposti ai margini della corsia
di marcia in modo tale da poter costituire un pericolo per la circolazione.