legato immobiliare: rapporti tra regime di

Transcript

legato immobiliare: rapporti tra regime di
rivista notarile
0/2012
Sezione I
Successioni per causa di morte
LEGATO IMMOBILIARE:
RAPPORTI TRA REGIME DI ACQUISTO,
NATURA E FORMA DELLA RINUNZIA
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 29 marzo 2011, n. 7098
Presidente Vittoria, Relatore Mazzacane
Successioni – Successione testamentaria e necessaria – Legato in sostituzione di
legittima avente ad oggetto diritti reali immobiliari - Forma della rinuncia al legato – Forma scritta per la rinuncia al legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari – Necessità.
Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c.
un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda
conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 n.
5 c.c.
[Omissis]
Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si ritiene di esaminare prioritariamente per
ragioni logico-giuridiche il secondo motivo con il quale la F., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, assume
che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la possibilità di un acquisto “ope legis” del legato in sostituzione di legittima e conseguentemente ha negato la necessità di una sua rinuncia,
da eseguirsi in forma scritta in quanto riguardante un legato di beni immobili.
La ricorrente principale sostiene che tale assunto si pone in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui anche il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente all’apertura della successione; aggiunge inoltre che, poiché l’art. 551 c.c., comma 1,
impone una espressa rinuncia al legato qualora il legittimario voglia ottenere la quota ad esso
spettante, interpretando anche il secondo comma della menzionata norma come una disposizione che imponga una espressione di volontà per il conseguimento del legato, si giungerebbe
alla conclusione che il legato in sostituzione di legittima non produrrebbe alcun effetto fino a
che il legatario non esprimesse la sua volontà in un senso o nell’altro; conclusione, quest’ultima, inaccettabile sia in relazione all’art. 649 c.c. in materia di legato, sia per l’impossibilità di
configurare nell’art. 551 c.c., comma 2, una deroga implicita alte regole generali sul legato, sia
perchè per questa via si finirebbe per equiparare la figura del legatario in sostituzione di legittima a quella dell’erede chiamato all’eredità che deve decidere se accettare o meno l’eredità
medesima.
Con il terzo motivo la F., deducendo violazione degli artt. 551 e 649 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che, poiché
non sarebbe configurabile l’acquisto “ope legis” del legato, non sarebbe necessaria alcuna
rinuncia, ma semplicemente e diversamente un mero rifiuto, anche tacito, che come tale può
essere espresso anche mediante l’azione di riduzione.
La ricorrente principale rileva che in tal modo, nel tentativo di far prevalere una interpretazione fondata sulla lettera della legge (valorizzando sino all’estremo la locuzione “se preferisce
3
Parte prima. Studi
conseguire” di cui all’art. 551 c.c., comma 2), si finisce per stravolgere il senso e la lettera del
comma 1, dello stesso articolo, dove è previsto che il legittimario “può rinunziare al legato”;
inoltre il giudice di appello non ha tenuto conto che il B., che non era erede legittimario di F.G.,
non poteva aver ereditato dalla propria madre la facoltà di rinunciare al legato dalla stessa
ricevuto.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, attengono entrambe alla statuizione della Corte territoriale che, come già riferito, ha negato che
l’esperibilità dell’azione di riduzione da parte di B.G. fosse preclusa dalla mancata rinuncia in
forma scritta da parte di B.M. al legato avente ad oggetto beni immobili, avendo affermato, sulla
scorta di autorevole indirizzo dottrinario, che la cosiddetta rinuncia al legato non si risolve in un
atto dismissivo di diritti di cui il disponente è divenuto titolare, ma configura solamente un atto
impeditivo del loro acquisto, come tale non soggetto a vincoli formali; tale assunto sarebbe poi
specificatamente avvalorato riguardo al legato in sostituzione di legittima, posto che l’art. 551
secondo comma c.c. prevede espressamente che il legittimario preferisca “conseguire il legato”; pertanto, trattandosi di un mero rifiuto, l’atto suddetto non necessiterebbe di forme solenni,
e dunque potrebbe essere espresso anche mediante l’esercizio dell’azione di riduzione.
Orbene l’esame della questione ora enunciata, che ha determinato l’emissione della menzionata ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile di questa Corte, comporta da un
lato una rassegna dell’orientamento giurisprudenziale finora maturatosi al riguardo, e dall’altro
una disamina degli spunti critici sollevati dalla dottrina in senso contrario che hanno costituito la
base del convincimento espresso in proposito dalla sentenza impugnata.
Sotto un primo profilo quindi deve richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte secondo cui, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia
al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà
di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 5, deve essere
espressa per iscritto a pena di nullità (vedi in tal senso “ex multis” Cass. 8-4-1954 n. 1040;
Cass. 5-6-1971 n. 1683; Cass. 26-1-1990 n. 459; Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n.
8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785; Cass. 22-6-2010 n. 15124); queste conclusioni vengono estese alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima sulla base del rilievo che anche in questa
ipotesi il legato si acquista di diritto all’apertura della successione, e l’automaticità dell’acquisto
non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere
la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione
della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario,
condizione che però non sottrae quest’ultima, qualora riguardi beni immobili, alla forma scritta
richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari (così in particolare in motivazione Cass. 2-2-1995 n. 1261).
In senso contrario si è sviluppata una dottrina la cui elaborazione, risalente a diversi decenni orsono, muove dalla considerazione che la rinuncia ai legato non avrebbe natura di vera
rinuncia, ovvero di atto con cui si dismette un diritto già acquistato, ma piuttosto di atto ostativo
o impeditivo dell’acquisto; la rinuncia quindi impedirebbe il perfezionarsi della fattispecie dell’acquisto, come sarebbe confermato dall’inciso “salva la facoltà di rinunziare” contenuto nell’art.
649 c.c., comma 1, che invero altrimenti non avrebbe senso, atteso che ogni acquisto di un
diritto privato e perciò disponibile fa sorgere nell’acquirente una tale facoltà; a conforto di tale
assunto si sostiene che se la rinuncia al legato fosse dismissiva di un diritto già acquisito, essa
dovrebbe comportare, per quanto riguarda gli immobili, il trasferimento della loro proprietà allo
Stato (ai sensi dell’art. 827 c.c.), laddove invece è indubitabile che tali beni tornano a far parte
del compendio ereditario come se il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la
rinuncia al legato non fosse mai esistito.
L’adesione a tale impostazione determina quindi di per sé la conseguenza che anche la rinuncia al legato in sostituzione di legittima disciplinato dall’art. 551 c.c., avente ad oggetto beni
immobili non è soggetta necessariamente alla forma scritta.
I fautori dell’orientamento in esame traggono comunque ulteriori motivi a sostegno del loro
assunto, come pure evidenziato nell’ordinanza della seconda sezione di questa Corte sopra
menzionata, dall’esame del secondo comma della disposizione da ultimo richiamata, secondo
la quale il legittimario in sostituzione di legittima “Se preferisce di conseguire il legato, perde il
diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della
legittima, e non acquista la qualità di erede”; invero in tal caso l’adesione al legato determina la
4
Legato immobiliare
perdita non solo del diritto alla rinuncia ma anche di quello alla quota di legittima, cosicché non
sarebbe possibile prescindere dalla volontà del legittimario, e questa esigenza spiegherebbe
il diritto di scelta attribuito a quest’ultimo dalla disposizione ora richiamata tra l’accettazione
del legato ed il conseguimento della legittima onde bilanciare l’eccezionale potere attribuito ai
testatore di privarlo del suo diritto ad una quota di eredità tacitandolo con il lascito di beni determinati; quindi, pur volendo ritenere automatico l’acquisto del legato ai sensi dell’art. 649 c.c., per
il legittimario cui sia stato lasciato un legato in sostituzione di legittima la legge prevederebbe
una accettazione del legato, con la conseguenza che prima di tale atto, non essendo ancora
entrati i beni immobili oggetto del lascito nel patrimonio del legittimario stesso, non si porrebbe
la necessità di una rinuncia a tale legato nella forma scritta.
Orbene nel procedere alla valutazione di tale autorevole indirizzo dottrinario occorre anzitutto muovere dall’interpretazione dell’art. 649 c.c., che disciplina l’acquisto del legato, per
verificarne gli effetti per quanto riguarda la forma della rinuncia al legato avente ad oggetto beni
immobili, e poi accertare se l’art. 551 c.c., dettato per il legato in sostituzione di legittima, autorizzi in ogni caso (e dunque anche a prescindere dalle conclusioni che si trarranno dall’analisi
dell’art. 649 c.c.) una autonoma risposta al quesito relativo alla forma della rinuncia a tale legato, sempre ovviamente nel caso che il lascito abbia ad oggetto beni immobili.
Sotto un primo profilo deve ritenersi che l’art. 649 c.c. non giustifichi una sua lettura diversa
da quella costantemente seguita da questa Corte ed anche da una buona parte della dottrina, considerato che il comma 1, di tale norma, nel prevedere che “il legato si acquista senza
bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare”, depone inequivocabilmente per l’automaticità dell’acquisto, con la conseguenza che l’esercizio della “facoltà” di rinuncia comporta
la dismissione di una attribuzione già acquisita al patrimonio del legatario; non meno significativamente poi il secondo comma della disposizione in esame prescrive che “Quando oggetto del
legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà
o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”, cosicché
l’acquisto del legato avente ad oggetto beni immobili avviene senza soluzione di continuità fin
dal momento dell’apertura della successione.
È opportuno aggiungere che tale prima conclusione, legittimata dal chiaro ed inequivocabile tenore della disposizione in esame, non comporta l’assoluta inutilità dell’accettazione del
legato, posto che il comportamento del legatario può assumere rilevanza come manifestazione
della sua volontà di rendere definitivo ed irretrattabile l’acquisto già verificatosi “ex lege”, o come
manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati, evenienza quest’ultima che produce tra l’altro l’effetto previsto dall’art. 467 c.c., comma
2, in materia di rappresentazione nella successione testamentaria, nel caso in cui l’istituito non
possa o non voglia accettare il legato; in mancanza di conferma dell’acquisto o di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l’acquisto del legato
ma la stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di chiunque vi abbia interesse,
attraverso l’azione prevista dall’art. 650 c.c. chiedendo all’autorità giudiziaria la fissazione di un
termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare.
Tale regime dell’acquisto del legato, nel diversificarsi dall’acquisto dell’eredità (che ai sensi
dell’art. 470 c.c. e ss., deve essere accettata per produrre effetto), è coerente con il principio
della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, il quale invero è tenuto
all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto dal testatore entro i limiti del valore
della cosa legata (art. 671 c.c.).
Da queste premesse discende quindi la conseguenza che per la rinuncia ad un legato
avente ad oggetto beni immobili è necessaria la forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 5;
tali conclusioni non sono infirmate dal sopra enunciato rilievo in senso contrario secondo cui
tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato a seguito della rinuncia
rientri nell’asse ereditario; invero ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione
dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario con effetto retroattivo al tempo dell’apertura
della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità espressamente prevista dall’art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in dottrina, dalla equivalenza,
ai fini dell’accrescimento tra collegatari, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia
acquistare il legato (artt. 674 e 675 c.c.); pertanto la retroattività spiega il ripristino della situazione antecedente, e tale “fictio juris” opera come se l’acquisto del legato da parte del legatario
rinunciante non fosse mai avvenuto.
5
Parte prima. Studi
Occorre a tal punto focalizzare l’attenzione sull’art. 551 c.c., che disciplina il legato in sostituzione di legittima; il comma 1, di tale disposizione prevede che “Se a un legittimario è lasciato
un legato in sostituzione di legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”; orbene
tale norma, prevedendo espressamente la rinuncia al legato quale condizione del diritto di conseguire la legittima, sul presupposto che il testatore ha inteso soddisfare i diritti del legittimario
con una disposizione a titolo particolare tacitativa di essi, stabilisce che la volontà del legittimario di ottenere la sua quota di riserva è condizionata alla dismissione del legato in esame, e conferma la necessità della rinuncia ad esso, rinuncia quindi da manifestare nella forma scritta qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili; come invero è stato rilevato, la rinuncia al legato
sostitutivo cui l’art. 551 c.c., comma 1, subordina la facoltà dell’onorato di chiedere la legittima,
non può desumersi di per sè dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in
quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il
significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527; Cass. 11-11-2008 n. 26955).
Il secondo comma dell’art. 551 c.c. prevede poi che se il legittimario “preferisce di conseguire
il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore
a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica
quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento”;
secondo i fautori della tesi per la quale la rinuncia dei legittimario al legato avente ad oggetto beni
immobili non richiede necessariamente la forma scritta, tale disposizione contemplerebbe una opzione e quindi un atto di accettazione del legato da parte del legittimario, come evidenziato dall’uso
del termine “preferisce”, sottolineando che tale scelta si impone per gli effetti rilevanti che derivano
dalla adesione al legato, ovvero la privazione della quota di legittima.
Tale convincimento non è condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni.
In realtà la disposizione in esame stabilisce gli ulteriori effetti derivanti dall’acquisizione del
legato in sostituzione di legittima (oltre la preclusione a chiedere la legittima sancita dall’art. 551
c.c., comma 1), escludendo per il legittimario il diritto di chiedere un supplemento nell’ipotesi in
cui il valore dell’oggetto del legato risulti inferiore a quello della quota di legittima; si tratta quindi
di una disposizione che, disciplinando pur sempre le conseguenze discendenti dall’attribuzione
e quindi dal conseguimento di un legato in sostituzione di legittima – conseguenze ulteriori rispetto a quelle già previste dai primo comma dello stesso articolo, laddove la rinuncia al legato,
come si è visto, è espressamente prevista come condizione per chiedere la legittima – non può
portare coerentemente a conclusioni diverse con riferimento ad una pretesa necessaria accettazione del legato in questo secondo caso, tantomeno estensibili alla ipotesi del legittimario
che intenda chiedere la legittima disciplinata dal comma precedente (che è poi quella ricorrente nella fattispecie oggetto della presente controversia); pertanto l’interpretazione più corretta
dell’espressione “se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento”
induce a ritenere che la perdita del diritto di chiedere un supplemento derivi non già da una manifestazione di volontà di acquistare il legato (invero non necessaria al fine del conseguimento
dello stesso), ma dalla mancata rinuncia, da effettuarsi nella forma scritta qualora il legato abbia
ad oggetto beni immobili; in altri termini, quindi, l’interpretazione coordinata del primo e dell’art.
551 c.c., comma 2, consente di affermare che la mancata rinuncia al legato in sostituzione di
legittima (da effettuarsi nella forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili) comporta la
preclusione del diritto di chiedere sia la legittima, sia un suo supplemento nel caso che il valore
del legato sia inferiore ad essa (salvo in quest’ultimo caso che il testatore abbia espressamente
attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento); il convincimento ora espresso pertanto trova conforto nell’inquadramento sistematico della norma di cui all’art. 551 c.c., comma
2, in un contesto caratterizzato non solo dal principio generale di cui all’art. 649 c.c., in materia
di accettazione del legato e da quello dell’art. 1350 c.c., n. 5, in tema di forma scritta a pena di
nullità per gli atti di rinuncia a beni immobili ed ai diritti su beni immobili, ma anche dalla disposizione dello stesso art. 551 c.c., comma 1.
Tali conclusioni sono avvalorate, come osservato anche in dottrina, dalla soppressione nel
progetto definitivo dell’art. 244 del progetto preliminare, ove era stabilito che l’accettazione e la
rinuncia al legato potevano effettuarsi espressamente e tacitamente, in quanto si ritenne che in
proposito valevano i principi generali; invero la necessità della forma scritta per la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili discende dal coordinamento delle disposizioni di carattere
generale di cui all’art. 649 c.c., e art. 1350 c.c., n. 5, sopra richiamati.
6
Legato immobiliare
Infine deve rilevarsi che l’orientamento fin qui sostenuto non comporta gli effetti discriminatori accennati nell’ordinanza remittente tra chiamato all’eredità e legittimario cui sia stato attribuito un legato in sostituzione di legittima; non può invero disconoscersi la evidente diversità sul
piano del diritto sostanziale della condizione giuridica di tali soggetti, considerato che il secondo
deve essere qualificato pur sempre un legatario (almeno fino a quando non propende per il conseguimento della quota di legittima, posto che il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva – potestativa costituita dalla rinuncia), cosicché ben
si spiega la distinta disciplina dettata dal legislatore per l’accettazione dell’eredità e per quella
del legato, come già esposto più sopra; in proposito, pur nella consapevolezza dell’esistenza di
un orientamento dottrinario che tende ad assimilare la posizione del legatario in sostituzione di
legittima a quella del chiamato all’eredità, ed a ritenere che il legato sostitutivo si risolverebbe in
una forma particolare di attribuzione della legittima, è decisivo rilevare che in realtà tale legato si
colloca in un’ottica alternativa a quella dell’attribuzione della quota di riserva, non potendo dubitarsi che l’istituto in esame, rispondente ad una esigenza di bilanciamento tra la tutela dei diritti
del legittimario ed il riconoscimento della volontà del legislatore di escludere quest’ultimo dalla
partecipazione alla comunione ereditaria, resta pur sempre caratterizzato da una attribuzione a
titolo particolare – di per sé svincolata da ogni riferimento alla concreta dimensione della quota
di riserva – che esonera il legatario da responsabilità per i debiti ereditari.
Sempre nel senso di escludere una assimilazione della condizione del legatario in sostituzione di legittima al chiamato alla eredità, non è superfluo aggiungere che, se non si dubita
che il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all’eredità solo dal momento della
sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (vedi “ex multis” Cass. 9-12-1995 n. 12632; Cass. 3-12-1996 n. 10775;
Cass. 15-6-2006 n. 13804), a maggior ragione tali conclusioni sono avvalorate nell’ipotesi disciplinata dall’art. 551 c.c., laddove l’esclusione del legittimario dalla delazione ereditaria è accompagnata da una disposizione in suo favore a titolo particolare in sostituzione della quota
di legittima.
In conclusione quindi, ritenuti fondati i motivi in esame, deve essere enunciato il
seguente principio di diritto: il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi
dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora
intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350
c.c., n. 5. Con il primo motivo la F., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e
649 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., (quest’ultimo nella formulazione antecedente alla L. n. 353 del
1990) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per
aver escluso la tempestività dell’eccezione con cui l’esponente nell’atto di appello aveva rilevato
che la B. non aveva mai rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore
nel testamento di F. G..
La ricorrente principale assume in proposito la rilevabilità d’ufficio della stessa, derivando la
necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa che non si rinviene nel nostro ordinamento; pertanto, considerato che al presente giudizio
doveva applicarsi “ratione temporis” la vecchia formulazione dell’art. 345 c.p.c., che consentiva la proposizione in appello delle eccezioni rilevabili d’ufficio, l’eccezione predetta sollevata
dall’esponente con l’atto introduttivo del gravame non poteva essere considerata tardiva.
La censura è fondata.
La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’eccezione sollevata dalla F. per la prima volta nell’atto di appello in ordine alla mancata rinuncia da parte della B. al legato attribuitole dal “de cuius”
nella forma scritta; tale assunto non può essere condiviso, considerato che, coerentemente con
il principio di diritto enunciato in occasione dell’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso
principale, deve ritenersi che la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 5, da
parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima
avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d’ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288).
Per le considerazioni finora espresse il ricorso principale deve essere accolto.
Conseguentemente deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale basato su di un unico motivo con il quale il B., deducendo violazione dell’art. 24 Cost., artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver compensato
interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità delle questioni
affrontate.
7
Parte prima. Studi
In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata all’esito dell’accoglimento
del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di
Roma per un nuovo esame della controversia in conformità del principio di diritto sopra enunciato in occasione dell’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale nonché per
la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
[Omissis]
Il commento
di Nicola Virgilio
Sommario: 1. Premessa – 2. La questione giuridica. Tesi della natura dismissiva della rinunzia al legato:
necessità della forma scritta – 2.1. (segue) Tesi della natura impeditiva dell’acquisto: libertà di forma – 3.
Legato in sostituzione di legittima: necessità di un atto di preferenza? – 4. Le Sezioni Unite della Cassazione
confermano l’orientamento prevalente
1. Premessa
Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a valutare se la rinunzia al legato
in sostituzione di legittima, avente ad oggetto diritti immobiliari, necessiti o meno della
forma scritta.
I giudici di merito1 avevano negato che la mancata preventiva rinunzia in forma scritta al
legato sostitutivo con oggetto immobiliare precludesse l’esercizio dell’azione di riduzione,
sostenendo che essa integrasse non una vera e propria rinunzia, bensì un atto impeditivo
dell’acquisto, id est un mero rifiuto, non soggetto a vincoli formali e desumibile anche dalla
proposizione della domanda giudiziale diretta al conseguimento della legittima.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione2, pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale dominante, che sostiene la necessità della forma scritta per la rinunzia al legato immobiliare, ha messo in discussione tale tesi, evidenziando dubbi sulla
sua tenuta dogmatica e auspicandone un ripensamento critico. Pertanto, ravvisando una
situazione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al primo presidente
per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite non hanno accolto tali istanze critiche e, confermando l’orientamento prevalente, hanno statuito che il legittimario, qualora intenda conseguire la legittima,
deve rinunziare al legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto diritti immobiliari, in forma scritta ex art. 1350 n. 5 c.c.
2. La
questione giuridica.
Tesi
della natura dismissiva della rinunzia al legato:
necessità della forma scritta
La problematica della forma della rinunzia al legato in sostituzione di legittima si inserisce in quella, generale, della forma della rinunzia al legato puro e semplice, in particolare
avente oggetto immobiliare.
1
2
Trib. Roma 2 marzo 2001; App. Roma 3 febbraio 2004.
Cass. civ., Sez. II, ord., 23 luglio 2010, n. 17413.
8
Legato immobiliare
L’incertezza, esistente soprattutto in dottrina, è diretta conseguenza della mancata
disciplina normativa della fattispecie3. L’art. 649 c.c., disponendo che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare, non prescrive, a
differenza di quanto previsto in tema di eredità4, alcun onere formale per la rinunzia al
legato5. Pertanto, si ritiene che, in ossequio al principio generale della libertà di forma,
essa possa essere effettuata in qualsiasi forma, espressa o tacita6.
Tale principio non è egualmente pacifico per l’ipotesi in cui il legato abbia ad oggetto
diritti immobiliari.
Il contrasto verte in merito all’applicabilità del disposto di cui all’art. 1350, n. 5,
c.c., il quale richiede, a pena di nullità, la forma scritta per gli atti di rinunzia a diritti
immobiliari. Il compito dell’interprete consiste nello stabilire se la rinunzia al legato
immobiliare integri e determini la dismissione di diritti immobiliari: in caso di risposta
positiva, la norma citata troverebbe applicazione; in caso di risposta negativa, invece,
l’atto di rinunzia non sarebbe soggetto ad alcun onere di forma7.
La risoluzione del quesito dipende dal preliminare accertamento circa il regime di acquisto del legato e (di conseguenza) circa la natura giuridica della rinunzia allo stesso.
In sede di progetto definitivo del vigente codice fu soppresso l’art. 244 del progetto preliminare, il quale prevedeva che l’accettazione e la rinunzia al legato potessero essere effettuate in modo espresso o tacito.
Si ritenne, infatti, che la materia fosse già regolata dai principi generali.
4
L’art. 519 c.c. prevede espressamente che “La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta
da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel
registro delle successioni”.
5
C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1952, 104, considera tale mancanza come “una grave lacuna e un difetto di euritmia”.
6
In dottrina, G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, 482; G. Bonilini, Dei legati, in Il
codice civile, Commentario, Milano, 2006, 212; G. Capozzi, Successioni e donazioni, III edizione, interamente
rivista ed aggiornata a cura di A. Ferrucci - C. Ferrentino, Milano, 2009, 1146; C. Gangi, La successione
testamentaria, op. cit., 114; L. Genghini – C. Carbone, Le successioni per causa di morte, Verona, 2012, 1407;
A. Masi, Dei legati, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Roma-Bologna, 1979, 15. In
giurisprudenza: Cass. 15 maggio 1997, n. 4287, in Giust. civ., 1997, 3097, con nota di N. Di Mauro, Legato
di liberazione da debito e remissione mortis causa: appunti sull’art. 658 c.c.; Cass. 26 gennaio 1990, n. 459, in Giur.
it., 1990, I, 1, 1252; Cass. 19 settembre 1968, n. 2966, in Foro it., 1968, I, 2700; Cass.18 marzo 1968, n. 862,
in Vita not., 1968, 435; Cass. 22 maggio 1963, n. 1337, in Foro it., 1963, I, 2181, secondo cui “la rinunzia ad
un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto una somma di denaro, può essere anche tacita, ma
in tal caso deve risultare da atti univoci del legatario”.
7
La problematica si pone, secondo profili argomentativi simili, anche in tema di contratto a favore
del terzo, in merito al rifiuto del beneficiario di profittare della stipulazione effettuata in suo favore ex art.
1411 c.c. Autorevole dottrina sostiene che sarebbe più corretto parlare di rinunzia, perché il terzo dismette
diritti già acquistati per effetto della stipulazione, sì che essa deve necessariamente rivestire la forma scritta
allorché il contratto abbia ad oggetto beni immobili: G. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ.,
Torino, 1980, 445; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, 952 ss. Altra dottrina contrasta la
ricostruzione giuridica in termini di rinunzia e sostiene la tesi del rifiuto, che impedirebbe il perfezionamento della fattispecie acquisitiva e non sarebbe, pertanto, soggetto ad alcun onere di forma: O. T. Scozzafava,
voce Contratto a favore di terzi, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 5, secondo il quale l’acquisto del terzo si
verifica, come prevede la legge, “per effetto della stipulazione”, ma non necessariamente “al momento della
stipulazione”; pertanto, la fattispecie acquisitiva si perfeziona solo con la dichiarazione di voler profittare da
parte del terzo, il quale può altresì rifiutare definitivamente l’attribuzione; entrambi gli atti sono, secondo
l’A., svincolati da qualsiasi onere formale, perché, in caso contrario, si attribuirebbe, in maniera arbitraria,
allo stipulante, il potere di “far gravare un onere di comportamento a carico di un soggetto”. Nel senso che
il rifiuto del terzo debba rivestire la stessa forma usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge, v.
U. Majello, voce Contratto a favore del terzo, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., Torino, 1989, 245, il quale, peraltro,
ritiene che l’atto di rifiuto non sia abdicativo del diritto, ma eliminativo dell’efficacia della stipulazione.
3
9
Parte prima. Studi
La dottrina prevalente e la giurisprudenza8, argomentando sulla base del tenore letterale del primo comma dell’art. 649 c.c.9, ritengono che l’acquisto del legato abbia luogo,
automaticamente, al momento dell’apertura della successione. Del resto – si osserva –
l’assunto è confermato dal disposto del secondo comma della norma citata, secondo cui
l’effetto traslativo, in caso di legato di specie, si produce al momento dell’apertura della
successione.
In tema di legato, pertanto, v’è coincidenza, giuridica e temporale, tra delazione
e acquisto10. Tale fattispecie acquisitiva rappresenta una delle deroghe, normativamente
previste, al principio di relatività dei negozi giuridici11. La mancata necessità di un atto
di accettazione è giustificata dalla circostanza che le conseguenze giuridiche, in capo al
legatario, possono essere soltanto favorevoli12. Peraltro, la tutela dell’intangibilità della
sfera personale del terzo, estraneo al negozio ma destinatario degli effetti, è assicurata
dall’espresso riconoscimento, in favore del legatario, della facoltà di rinunziare al legato13. In applicazione del noto principio invito beneficium non datur, il legatario ha il potere
di eliminare qualsiasi interferenza dell’autonomia negoziale altrui nella propria sfera
individuale.
Secondo l’interpretazione tradizionale14, la rinunzia al legato è una rinunzia in
senso tecnico, abdicativa e non traslativa, in quanto opera rispetto a diritti già acquisiti al patrimonio del legatario. Con la rinunzia si risolve, con efficacia retroattiva,
l’acquisto già prodottosi e il diritto legato ritorna alla massa ereditaria, per essere
devoluto secondo le norme dettate in tema di sostituzione, rappresentazione, accrescimento o, in mancanza, rimanendo nel relictum ereditario. Pertanto, fin quando vi sia la
facoltà di rinunzia, permane l’incertezza circa la stabilità dell’acquisto.
G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, op. cit., 480; G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale,
Milano, 1969, 174; G. Bonilini, Dei legati, op. cit., 170; G. Capozzi, Successioni e donazioni, op. cit., 1138; C.
Gangi, La successione testamentaria, op. cit., 104; L. Genghini – C. Carbone, Le successioni per causa di morte,
op. cit., 1389; A. Giordano Mondello, voce Legato, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 744; A. Masi, Dei
legati, op. cit., 1 ss, il quale ritiene che il principio dell’acquisto senza bisogno d’accettazione “si riferisce a
qualunque specie di legato“. In giurisprudenza: Cass. 22 luglio 2004, n. 13785, cit.; Cass. 3 luglio 2000, n.
8878, cit.; Cass. 15 maggio 1997, n. 4287, cit.; Cass. 26 gennaio 1990, n. 459, cit.; Cass. 19 settembre 1968,
n. 2966, cit.; Cass. 22 maggio 1963, n. 1337, cit.; Cass. 11 giugno 1955, n. 1788, in Giust. civ., I, 1955, 853,
con nota di G. Cassisa, Sui limiti del jus poenitendi dell’onorato nel legato in sostituzione di legittima; Cass. 3
aprile 1954, n. 1040, in Foro it., 1954, I, 754, con nota adesiva di G. Stolfi., In tema di forma della rinunzia
al legato d’immobili.
9
Il codice previgente, al contrario, prevedeva che “qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata”
(art. 862 cod. civ. 1865), sì che c’era chi riteneva necessaria l’accettazione del legatario: in tal senso V. Vitali,
Delle successioni legittime e testamentarie, in Tratt., diretto dal Fiore, 1893, II, 593.
10
In tema di eredità, invece, è espressamente stabilito che essa si acquisti con l’accettazione (art. 459
c.c.), la quale può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario (art. 470 c.c.), espressa o tacita (art. 474
c.c.). Pertanto, il momento acquisitivo non coincide con la delazione, ma si definisce compiutamente solo
con l’accettazione.
11
V. per tutti F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 236, il quale insegna
che “il negozio, unilaterale o bilaterale o plurilaterale, non può in nessun caso intaccare la sfera giuridica di
un soggetto che sia rimasto estraneo al negozio, ma non può neppure ampliarla senz’altro, aumentando i
diritti del soggetto o diminuendone i doveri”.
12
G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, op. cit., 175; G. Bonilini, Dei legati, op. cit., 174.
13
F. Santoro Passarelli, Dottrine, op. cit., 237.
14
G. Capozzi, Successioni e donazioni, op. cit., 1146; A. Giordano Mondello, Legato, op. cit., 746 ss.; F.
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Milano, 1962, 507; S. Pugliatti, Dei legati, in Comm. cod.
civ., a cura di M. D’Amelio, Firenze, 1941, 547.
8
10
Legato immobiliare
Secondo altra parte della dottrina15, invece, la retroattività della rinunzia varrebbe
a definire la stessa, più propriamente, in termini di rifiuto eliminativo. Non sarebbe
pertanto corretto ricondurre la fattispecie nell’alveo della risoluzione in senso tecnico,
derivante dall’avveramento della condizione risolutiva (della rinunzia), intrinseca nella
delazione a titolo particolare. In realtà, la retroattività costituirebbe un carattere tipologico del rifiuto (eliminativo), funzionalmente diretto ad eliminare, con effetti ex tunc,
l’effetto favorevole già verificatosi ex lege in favore del legatario. Il rifiuto eliminativo,
infatti, non produce l’estinzione del diritto (come dovrebbe accadere se si trattasse di
vera rinunzia) ma il ritorno dello stesso alla massa ereditaria16.
A prescindere dalle discussioni dogmatiche circa la natura giuridica della rinunzia
al legato, non si dubita che essa, determinando la perdita dei diritti oggetto della
disposizione testamentaria, debba essere regolata secondo i principi generali in
materia di rinunzia a diritti17. Pertanto, l’atto non è soggetto ad alcun onere formale,
salvo il caso in cui i diritti legati siano immobiliari: in virtù del disposto dell’art. 1350
n. 5, c.c., direttamente applicabile alla fattispecie, in deroga al principio della libertà di
forma, l’atto di rinunzia deve essere espresso in iscritto a pena di nullità18.
2.1. (segue) Tesi della natura impeditiva dell’acquisto: libertà di forma
Autorevole dottrina19 non condivide l’assunto circa la non necessità dell’accettazione per
l’acquisto del legato: si è, infatti, sostenuto che “pur nella contraria apparenza creata
dall’art. 649, occorre riconoscere che il legato non si acquista senza una qualche
adesione del legatario”20. In tal senso, peraltro, il disposto del secondo comma dell’art.
G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, op. cit., 174; A. Masi, Dei legati, op. cit., 11.
G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, op. cit., 174, 184 ss; A. Masi, Dei legati, op. cit., 11,
il quale sostiene che la rinunzia al legato “non è configurabile come una vera rinunzia, non avendo come
effetto l’estinzione del diritto derivante dal legato, ma il ritorno dello stesso alla massa ereditaria. Si tratta,
piuttosto, di un rifiuto che per di più differisce da quello dell’eredità, qualificato come impeditivo, in quanto
il rifiuto del legato, appunto caratterizzato come eliminativo, elimina – risolve, come pure è stato detto – con
efficacia retroattiva l’acquisto verificatosi a favore del legatario”.
17
C. Gangi, La successione testamentaria, op. cit. 114.
18
G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, op. cit., 482; G. Bonilini, La successione testamentaria, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, Milano, 2009, 646; Id, Dei legati, op. cit., 213; C. Gangi, La
successione testamentaria, op. cit., 114; L. Genghini – C. Carbone, Le successioni per causa di morte, op. cit.,
1408; Masi, Dei legati, op. cit., 13; G. Mirabelli – G. Scanzano, Legato in sostituzione di legittima. Rinunzia.
Forma. Prescrizione, in Riv. dir. civ., 1990, II, 602. Per quanto concerne la pubblicità immobiliare, L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, 437, esclude la necessità della trascrizione, in quanto
“i terzi hanno interesse a sapere non tanto se sia venuta meno la proprietà del legatario quanto se è lui che
l’ha acquistata”. Nello stesso senso: A. Masi, Dei legati, op. cit., 14-15; A. Trabucchi, Legato, in Novissimo
Digesto Italiano, IX, 617, secondo il quale “al massimo sarà da eseguire una annotazione, nell’ipotesi di una
precedente trascrizione dell’estratto del testamento, annotazione per indicare che il legato risultante dalla
precedente trascrizione non ebbe effetto”. In giurisprudenza, in senso conforme, App. Catanzaro 26 aprile
1952, in Foro Padano, 1953, I, 659. Nel senso che sia necessaria la pubblicità ex art. 2643, n. 5, c.c., C. Gangi,
La successione testamentaria, op. cit., 114; Cass. 21 febbraio 1972, n. 513.
19
A. Cicu, Il testamento, Milano, 1951, 234; G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980,
477 ss.; L. Ferri, Dei legittimari, art. 536-564, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca,
Bologna-Roma, 1981, 134; Id., Rinuncia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, 2 ss, 12 ss.; A. Trabucchi,
Legato, cit., 616.
20
Così L. Ferri, Dei legittimari, op. cit., 134; Id, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 12. Nello stesso senso: A. Cicu,
Il testamento, op. cit, 234-235, secondo il quale l’accettazione del legato non è stata regolata “non perché si
15
16
11
Parte prima. Studi
649 c.c. risolverebbe soltanto una questione “temporale”, precisando che gli effetti traslativi, all’esito del compimento della fattispecie acquisitiva, vadano ricondotti, senza
soluzione di continuità, al momento dell’apertura della successione21.
Anche in tema di legato, dunque, parimenti a quanto avviene per l’eredità, l’accettazione sarebbe funzionale al perfezionamento della fattispecie acquisitiva. Del resto, a
parere di tale dottrina, se si sostenesse la non necessità dell’accettazione e l’automaticità
dell’acquisto del legato, la previsione normativa della facoltà di rinuncia risulterebbe
superflua, in quanto già prevista e disciplinata in generale dal legislatore. La facoltà del
legatario, determinando la dismissione dei diritti legati e già acquisiti al proprio patrimonio, non avrebbe alcun connotato distintivo rispetto a quella spettante a qualsiasi
soggetto titolare di diritti22.
Allo stesso modo, non sarebbe comprensibile la ratio della previsione normativa di
cui all’art. 650 c.c. Essa dispone che “Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità
giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione,
il legatario perde il diritto di rinunziare”. Tale norma appare funzionale all’eliminazione
di uno stato di incertezza ma, se l’acquisto avvenisse ipso iure, non si ravvedrebbe alcuna
incertezza in merito alla titolarità dei diritti legati23.
L’incertezza in oggetto, pertanto, sarebbe indice dello “stato di pendenza” delle sorti
del legato, in quanto, finché sussista la facoltà di rinunzia del legatario, non si potrebbe sostenere il definitivo compimento della fattispecie acquisitiva24.
Nonostante l’acquisto automatico del legato, la situazione non sarebbe stabilizzata, in
quanto la rinunzia verrebbe a togliere, nei riguardi del legatario chiamato, l’effetto della
delazione25. Tale assunto sarebbe confortato dalla circostanza che, all’esito della rinunzia, il bene oggetto della disposizione a titolo particolare si considera come mai uscito
dalla massa ereditaria. Qualora, invece, la situazione fosse stabilizzata, la successiva rinunzia alla proprietà di beni immobili dovrebbe comportare il trasferimento allo Stato
(ai sensi dell’art. 827 c.c.)26.
Secondo la dottrina in esame, peraltro, il carattere retroattivo della “rinunzia” al legato sarebbe incompatibile con la natura dismissiva della stessa. La rinunzia, infatti, come
volesse escluderne la necessità; invece perché si è ritenuto superfluo regolarla, potendosi ricorrere ai principii generali”; G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, op. cit., 503 ss.
21
L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 12: “Il momento dell’acquisto del legato è quello della morte del
testatore, ma la fattispecie acquisitiva raggiunge il suo compimento, cioè si perfeziona, solo quando il legatario non abbia più il potere dì “rinunziare” al legato”; A. Trabucchi, Forma necessaria per la rinuncia al legato
immobiliare e natura della rinuncia al legato sostitutivo, in Giur. It., 1954, 911.
22
A. Cicu, Il testamento, op. cit., 234; L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 13: “l’inciso “salva la facoltà di
rinunziare” (art. 649, comma 1, c.c.) non avrebbe alcuna ragione d’essere, perché è di lapalissiana evidenza
che ogni acquisto di un diritto privato e perciò disponibile fa sorgere nell’acquirente una siffatta “facoltà”.
23
In tal senso A. Cicu, Il testamento, op. cit., 234; L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 12.
24
L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 12-13; A. Trabucchi, Legato, cit., 616: “la fattispecie acquisitiva
invero si perfeziona soltanto quando non possa ulteriormente manifestarsi la dismissione dell’acquisto”.
25
A. Trabucchi, Forma necessaria, op. cit., 912; G. Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, op. cit., 503 ss.,
il quale evidenzia come l’art. 586 c.c. preveda espressamente che l’acquisto ereditario in favore dello Stato
“opera di diritto senza bisogno di accettazione”, mentre, al contrario, l’art. 649 c.c., limitandosi a statuire la
non necessità dell’accettazione, omette la previsione espressa dell’acquisto automatico.
26
A. Cicu, Il testamento, op. cit.,234; L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 16.
12
Legato immobiliare
è autorevolmente insegnato27, estingue il rapporto giuridico, per uscita dal medesimo del
soggetto attivo, con effetti ex nunc. Essa presuppone necessariamente l’esistenza della
situazione giuridica e la titolarità del diritto da parte del rinunziante, fino al momento
della rinunzia. Con la rinunzia al legato, invece, il legatario rinunziante è considerato
dalla legge non avere mai avuto nel proprio patrimonio il bene legato. Non sarebbe quindi configurabile una “perdita del diritto” da parte di chi non sia mai stato titolare dello
stesso28.
Pertanto, più correttamente, la “rinunzia” al legato non produrrebbe effetti abdicativi,
come in caso di “vera” rinunzia29, bensì effetti ostativi dell’acquisto stesso. Qualificata
la fattispecie in termini di rifiuto impeditivo30, essa precluderebbe il perfezionarsi
della fattispecie acquisitiva, interrompendo il procedimento di acquisizione del legato,
non ancora conclusosi31. Il legatario sarebbe posto dinanzi alla scelta tra accettazione e
rinunzia: prima dell’accettazione, anche tacita, il bene legato non sarebbe acquisito al patrimonio del legatario, ma posto a disposizione del medesimo e solo la mancata rinunzia
nei termini di legge consoliderebbe l’acquisto32.
La rinunzia (rectius rifiuto impeditivo), non determinando alcuna dismissione di
diritti, non sarebbe soggetta ad alcun onere di forma33.
La tesi in esame, pur se autorevolmente sostenuta, non è condivisibile. Essa, come
visto, si fonda principalmente sull’assioma della necessità, ai fini dell’acquisto del legato,
F. Santoro Passarelli, Dottrine generali, op. cit., 218.
Così L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 15-16. Nello stesso senso, A. Trabucchi, Forma necessaria, op.
cit., 911, secondo il quale la rinunzia “è causa non della perdita, ma del mancato acquisto del diritto”.
29
Volendo operare una distinzione tra rinunzia al legato immobiliare e rinunzia a diritti immobiliari
oggetto dello stesso, essa andrebbe collocata sul piano degli effetti: impeditivi dell’acquisto nella prima ipotesi, abdicativi nella seconda: a tal proposito v. A. Trabucchi, Forma necessaria, op. cit., 912, il quale, al fine
di dimostrare le peculiarità della rinunzia al legato rispetto alla rinunzia ai diritti legati, invita a meditare
sulla particolare situazione derivante dalla rinunzia al legato di genere, il quale costituisce un credito verso
l’erede: “A termini della disposizione generale del primo comma dell’art. 649, ogni legato si acquista senza
accettazione; orbene, una volta acquistato il credito all’oggetto del legato di genere, se si dovesse seguire
la tesi che la rinunzia costituisce una perdita (paragonabile alla rinunzia di cui al n. 5 dell’art. 1350), essa
dovrebbe venir regolata come una remissione del debito, con le conseguenze e l’eventuale impedimento di
cui all’art. 1236. Nessuno può pensare ad un simile risultato; e la reductio ad absurdum ci conferma che per
qualsiasi legato la soluzione dev’essere diversa, distinguendo la rinuncia al lascito dalla rinuncia al diritto
acquistato”.
30
A. Cicu, Il testamento, op. cit., 235; G. Criscuoli, Le obbligazioni, op. cit., 386; L. Ferri, Dei legittimari, op. cit., 134; A. Trabucchi, Legato, cit., 617; Id., Forma necessaria, op. cit., 912. Recentemente, in senso
adesivo: S. Nardi, Riflessioni in tema di rinunzia al c.d. “legato immobiliare”, in Giust. civ., 2001, I, 1913; L.
Giustozzi, Riflessioni in tema di delazione e acquisto del legato, in Vita not., 2011, 1333.
31
Così L. Ferri, Rinuncia e rifiuto, op. cit., 13.
32
Nel senso che la rinunzia al legato sia soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, G. Azzariti, Le
successioni e le donazioni, op. cit., 483; G. Capozzi, Successioni e donazioni, op. cit., 1150; C. Gangi, La successione testamentaria, op. cit. 107; L. Genghini – C. Carbone, Le successioni per causa di morte, op. cit., 1414; A.
Trabucchi, Legato, cit., 617.
33
In senso conforme, in giurisprudenza: App. Catanzaro 26 aprile 1952, cit., secondo cui “consistendo la
rinunzia in una dichiarazione di volontà che secondo i principi generali può essere fatta tanto espressamente
quanto tacitamente, devesi ritenere che anche la rinunzia ad un legato – nulla disponendo al riguardo
il codice - possa avvenire in qualunque modo e quindi anche in modo tacito, il che si verifica allorquando il legatario compie atti che implicano necessariamente la volontà di ripudiare il legato”; App. Brescia
17 marzo 1955, in Foro Padano, 1955, I, 1057, secondo cui, “valendo altresì la rinunzia al lascito come
fatto impeditivo per togliere, nei riguardi del chiamato, lo stesso effetto della delazione, la dichiarazione di
rinunzia importi il non consolidarsi dell’acquisto”.
27
28
13
Parte prima. Studi
di un atto di accettazione o adesione. Tale premessa argomentativa, nonostante sia supportata da eleganti ragionamenti logico-deduttivi, finalizzati a valorizzare la dimensione
funzionale della rinunzia alla disposizione testamentaria e l’intangibilità della sfera personale del legatario, non trova riscontro nella legge. Operando un raffronto tra la disciplina dell’eredità e del legato, in punto di acquisto, non si può disconoscere un’evidente
distinzione: nella prima fattispecie è richiesta l’accettazione, nella seconda si prescinde
da una manifestazione di volontà positiva dell’onorato, ma gli si riconosce la facoltà di
rimuovere gli effetti giuridici dell’acquisto. Già sul piano empirico, pertanto, dovrebbe
risultare chiaro che l’atto di rinunzia, nelle due ipotesi, andando a spiegare i suoi effetti
su situazioni diverse, non possa assumere lo stesso valore. Per non cadere in tale contraddizione, la dottrina citata, come visto, è stata “costretta” a teorizzare una presunzione di accettazione e l’equiparazione tra mancato rifiuto e accettazione, accostando, di
fatto, il procedimento acquisitivo del legato a quello dettato in tema di eredità34.
Sembra preferibile, invece, sostenere e valorizzare l’autonomia dogmatica della fattispecie acquisitiva del legato. La categoria del rifiuto impeditivo35, pertanto, non risulta idonea a qualificare giuridicamente la rinunzia al legato. Quest’ultima, infatti,
non è ostativa dell’acquisto, bensì è funzionalmente diretta alla rimozione degli effetti
giuridici dello stesso, già ipso iure verificatisi.
3. Legato in sostituzione di legittima: necessità di un atto di preferenza?
In tema di legato in sostituzione di legittima, i fautori della tesi della libertà di forma
per l’atto di rinunzia rinvengono una peculiarità, rispetto al “normale” legato, idonea ad
avvalorare l’assunto.
L’art. 551 c.c. prevede che “Se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione
della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima. Se il legittimario
preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso
che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di
erede”.
La locuzione “se preferisce di conseguire il legato”, secondo tale dottrina, dovrebbe essere interpretata in senso tecnico, sì che sarebbe la stessa legge ad affermare la necessità di un atto di scelta che, per il conseguimento del legato, si tradurrebbe nell’accettazione dello stesso36.
In tal senso v. A. Cicu, Il testamento, op. cit., 234-235: l’A. ritiene che “nel legato il legatario è invitato
soltanto a dichiarare se rinunzia, in mancanza di che rimane accettante” e, inoltre, che “il primo comma
dell’art. 649 vada inteso nel senso che la legge ponga una presunzione di accettazione che, mentre dispensa
il legatario dal compiere un atto di accettazione, gli consente di far venir meno la presunzione con una dichiarazione di rinunzia, non soggetta a forma speciale”.
35
Nel senso che la rinunzia all’eredità costituisca, in realtà, un rifiuto impeditivo dell’acquisto, v. L. Ferri, Successioni in generale, Art. 512-535, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968,
72 ss; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, op. cit., 466. Nel senso che la rinunzia all’eredità abbia natura
abdicativa, con la quale il rinunziante dismette il diritto di accettare l’eredità, v. G. Capozzi, Successioni e
donazioni, op. cit., 199. La discussione relativa alla natura giuridica della rinunzia all’eredità non ha riflessi
in materia di forma, in quanto l’art. 519 c.c. stabilisce espressamente dei precisi requisiti formali per l’effettuazione della stessa, a prescindere dalla presenza di beni immobili nel relictum ereditario.
36
Secondo L. Ferri, Dei legittimari, op. cit., 134, la locuzione “se preferisce di conseguire il legato” va
intesa nel senso di “se accetta il legato”; l’A., inoltre, ritiene che la scelta, che determina la rinunzia al legato,
possa essere compiuta con la proposizione della domanda giudiziale diretta al conseguimento della legitti34
14
rivista notarile
0/2012
Traccia1
Tizio, recentemente coniugatosi con la francese Tizia, ha, ad oggi, soltanto tre immobili in proprietà, uno
in Londra, un altro in Parigi, ove si è da poco trasferito, e l’ultimo in Roma, e vorrebbe disporne per testamento.
Intende, in primo luogo, far acquisire al figlio di prime nozze Tizietto la sola piena proprietà dell’immobile
in Londra, facendogli con ciò ottenere una quota ereditaria più ampia possibile, senza però precisarla, tenuto conto che egli stesso Tizio intende domani accettare l’eredità di un ricchissimo zio d’America in punto
di morte, di cui sarebbe unico erede.
Vorrebbe poi attribuire all’altro figlio Caietto, in procinto di diventare padre, la quota ereditaria più
ristretta possibile, facendogli acquisire l’immobile in Parigi in usufrutto vitalizio, per consentirgli di crescere
il figlio che domani Caietta, sua moglie, dovrebbe partorire, e pertanto al termine iniziale dalla nascita, ed
una somma di denaro.
Nel contempo vorrebbe assicurarsi che quanto attribuito a Caietto non possa, ove egli non voglia o non possa
perfezionare l’acquisto successorio, andare a sua moglie o ai suoi figli, anche se non ha ancora deciso - e non
vuol decidere ora - a chi attribuire, in alternativa, i diritti.
Ove poi Caietta dovesse morire, e finchè e purchè non si risposi, Caietto dovrebbe aver diritto anche all’usufrutto della casa in Roma.
Ancora, vorrebbe che l’immobile in Roma spettasse, a titolo di legato, per quanto non disposto, all’amico
Fulvio, stabilendo però che l’acquisto non si perfezioni fino al giorno dell’accettazione.
Alla prima moglie Caia, a tacitazione di qualsiasi spettanza, vorrebbe attribuire un gioiello di famiglia o,
se non fosse possibile, una somma di denaro, in ogni caso però con l’onere di recarsi ogni giorno sulla sua
tomba per scusarsi con lui di quanto ha causato il divorzio.
Tizio vorrebbe poi lasciare a Tizia l’immobile in Parigi, liberandolo con effetti immediati dall’ipoteca da lui
accesa, sulla nuda proprietà, in favore della Banca “Alfa s.p.a.”, per un mutuo, e gravando, nei rapporti con
la Banca, proprio Tizia di tale debito, dal quale dovrebbero essere esentati tutti gli altri definitivamente.
Sempre a Tizia, vorrebbe lasciare l’intera eredità dello zio d’America. Oltre a ciò, nient’altro.
1
Trattasi di un caso realmente assegnato presso la Scuola Notarile Napoletana, nel blocco Mortis Causa
2012, a cura del Notaio Carlo Carbone.
217
Parte quarta. Casi pratici
Infine, Tizio vorrebbe riservarsi con assoluta certezza la libertà di sottoporre la sua successione alla legge
dello Stato in cui ora risiede.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga il verbale di pubblicazione del testamento
olografo di Tizio, scritto sul presupposto che Tizietto lo presenti al Notaio senza data, precisando che
esiste anche un altro esemplare, datato, che egli vorrebbe presentare solo se il Notaio rifiuti di pubblicare il
primo.
Tratti il candidato, in parte teorica, dei criteri di determinazione delle quote nel caso di institutio ex re
certa, delle modalità apponibili alle disposizioni testamentarie, della responsabilità del notaio rispetto alle
diverse forme testamentarie, della responsabilità degli eredi per debiti ereditari, anche con riferimento ai
debiti garantiti da ipoteca.
Repertorio n. Raccolta n.
Verbale di pubblicazione di testamento olografo.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno … il giorno … del mese di …(tutto in lettere per disteso), alle ore … e minuti …, in Roma e nel
mio studio alla via … numero …, innanzi a me Dottor Romolo Romani, Notaio residente in Roma ed
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza
dei testimoni aventi requisiti di legge, come mi confermano, signori:
- … (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza del primo testimone);
- … (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza del secondo testimone),
È COMPARSO
- Tizietto … (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale).
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, ritenendo di avere interesse alla
successione del di lui padre Tizio …(nome e cognome), nato a … il giorno …, in vita domiciliato in
… alla via … numero … e deceduto in... il giorno …, come risulta dell’estratto per sunto dell’atto di
morte n …, serie …, parte …, rilasciato in data … dal competente Ufficiale dello stato civile di …
e che qui si allega sotto la lettera “A”, mi chiede, presenti i testimoni, di procedere alla pubblicazione
del testamento olografo del predetto de cuius ai sensi dell’art. 620 c.c. e pertanto, sempre alla presenza
dei testi, me ne fa consegna.
218
Casi pratici
Tale testamento appare privo di data ed è scritto su di un foglio … (descrizione del tipo di foglio) da mano
apparentemente identica con penna dall’inchiostro di colore … ed occupa complessivamente n… righe per
totali n… facciate. Inizia con la parola “Testamento” e termina con la parola “civile”, seguita dalla sottoscrizione del testatore.
Più precisamente detto testamento reca le seguenti abrasioni e cancellature … (descrizione) ed ha il seguente
ed esatto tenore letterale:
“Testamento olografo
Io sottoscritto Tizio … (nome e cognome), nato a … il giorno …, residente in … alla via … numero
…, c.f. …, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali dichiaro di disporre delle mie sostanze per il tempo
in cui avrò cessato di vivere come segue.
… (eventuale revoca espressa di precedenti disposizioni testamentarie ex art. 680 c.c.).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 588, secondo comma, c.c. assegno a mio figlio Tizietto … (generalità),
quale quota del mio patrimonio da determinarsi in base al rapporto intercorrente tra il valore dei beni assegnati ed il valore del mio attuale asse ereditario, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sul seguente bene
immobile sito in Londra … (descrizione).
A mio figlio Caietto …(generalità) invece assegno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 588, secondo comma,
c.c., quale quota del mio patrimonio da determinarsi in base al rapporto intercorrente tra il valore dei beni
assegnati ed il valore del mio asse ereditario all’apertura della mia successione:
- una somma di denaro pari ad euro …;
- il diritto di usufrutto vitalizio sull’immobile sito in Parigi… (descrizione), sotto la condizione sospensiva
che entro il giorno … nasca suo figlio di cui è attualmente incinta sua moglie Caietta …(generalità).
Entrambe le assegnazioni di cui sopra, effettuate in favore di Caietto, si intendono altresì sottoposte alla
condizione risolutiva che egli non accetti personalmente, in via espressa o tacita, la mia eredità entro n…
giorni dall’apertura della mia successione.
Per il caso in cui i beni ed i diritti sopra assegnati non dovessero più trovarsi nel mio patrimonio alla data
di apertura della mia successione dispongo che … (precisazioni).
Per il caso in cui all’apertura della mia successione dovessero essere riscontrati beni non inclusi nel testamento, perché sopravvenuti o da me ignorati, dispongo che … (precisazioni).
219
Parte quarta. Casi pratici
… (Eventuali precisazioni, secondo la volontà del testatore, in merito alla restante quota ereditaria, anche
al fine di evitare l’apertura della successione legittima).
Lego a favore di Caietto ed a carico dell’eredità, ai sensi dell’art. 636, secondo comma, c.c., il diritto di
usufrutto vitalizio sull’immobile sito in Roma …(descrizione), per il tempo della sua eventuale vedovanza,
ove sua moglie Caietta dovesse premorigli entro il giorno …
Lego a favore di Fulvio … (generalità) ed a carico dell’eredità il diritto di piena ed esclusiva proprietà sul
suddetto immobile in Roma, eventualmente gravato dall’usufrutto in favore di Caietto.
Il presente legato viene sottoposto alla condizione sospensiva che Fulvio lo accetti espressamente nel rispetto
dei seguenti tempi …, delle seguenti forme … e delle seguenti modalità … (precisazioni).
Lego a favore di Caia … (generalità) ed a carico dell’eredità il diritto di piena proprietà sul seguente gioiello
di famiglia … (descrizione), sotto le condizioni sospensive che entro n… giorni dall’apertura della mia
successione:
- la competente Autorità Giudiziaria riconosca a Caia i diritti di cui all’art. 9 bis della legge
n.898/1970;
- Caia accetti espressamente il legato a tacitazione dei suddetti diritti;
- la competente Autorità Giudiziaria valuti come equa l’attribuzione del descritto gioiello, nel rispetto del
combinato disposto degli artt. 5 e 9 bis della citata legge.
Il presente legato viene altresì gravato dall’onere di recarsi ogni giorno sulla mia tomba per scusarsi con me di
quanto ha causato il nostro divorzio, pena la risoluzione della disposizione testamentaria ai sensi dell’art.
648, secondo comma, c.c..
Lego a favore di Tizia …(generalità) ed a carico dell’eredità, in sostituzione della legittima a lei spettante
ex art. 551 c.c.:
- il diritto di piena ed esclusiva proprietà sull’immobile sito in Parigi sopra descritto, eventualmente gravato
dall’usufrutto vitalizio in favore di Caietto;
- il diritto di pretendere ed ottenere entro il giorno … la liberazione del suddetto bene dall’ipoteca iscritta a
…, in data …, ai numeri …, per euro …, a garanzia del mutuo di cui infra;
- tutti i diritti a me spettanti sulla successione del mio zio D’America … (generalità), sotto la condizione
sospensiva che egli mi premuoia e che io sia suo erede entro il …
220