Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese

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Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese
CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
MONFALCONE
(TEL.: 0481/496611 - FAX. : 0481/496646 - www.guardiacostiera.it/monfalcone - [email protected])
ORDINANZA N° 06/2009
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario
Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:
VISTO:
VISTA:
VISTO:
VISTA:
l’art. 17 della Legge 84/94 e successive modifiche;
la Legge 30 giugno 2000, n°186;
il D.M. n°132 del 06 Febbraio 2001;
la propria Ordinanza n° 45/01 datata 17/10/2001 che approva il locale
Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17 della
Legge 84/94 nel porto di Monfalcone;
VISTE:
le disposizioni ministeriali emanate in materia ed in particolare le Circolari
prot. n°3406 del 24/11/2004, prot. n°133 del 23/01/2006, prot. n°717 del
17/01/2008 e in ultimo la Circolare prot M_TRA/PORTI/10445 in data
24/09/2008 relativa alla direttiva del Minstero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 5/8/2008 in materia di fornitura di manodopera temporanea nei
porti;
VISTO:
il dispaccio M_TRA/DINFR/4824 del Ministero dei Trasporti in data
23/04/2008, con cui si fornisce indicazione favorevole alla possibilità di
estendere la fornitura di lavoro portuale temporaneo presso il porto di Porto
Nogaro;
SENTITO: il parere della locale Commissione Consultiva Locale di cui ai verbali datati
29/10/2008 e 22/12/2008;
RITENUTO: necessario modificare ed aggiornare l’attuale disciplina dell’attività di fornitura
di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17 della Legge 84/94 nell’ambito del
porto di Monfalcone e Porto Nogaro;
VISTI: gli artt. 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;
ORDINA
ART. 1
E’ approvato e reso esecutivo l’annesso “Regolamento per la fornitura di
lavoro temporaneo alle imprese di cui agli art. 16 e 18 della Legge 84/94 per l’esecuzione
delle operazioni e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94”,
che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
ART. 2
A far data dalla presente l’Ordinanza n°45/01 datata 17/10/2001 e relativo
Regolamento sono abrogati.
ART. 3
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni
contenute nella presente Ordinanza e relativo annesso Regolamento.
Monfalcone, 18/02/2009
F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe ROMANO
-1-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
MONFALCONE
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ALLE IMPRESE DI CUI
AGLI ART 16 E 18 DELLA L. 84/94 PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
PORTIUALI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ART 16 DELLA L. 84/94
ART. 1
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si deve intendere:
• Autorità: Autorità Marittima di Monfalcone;
•
Legge: la legge n° 84 del 28/1/94 e successive integrazioni e modificazioni;
•
Regolamento: il presente regolamento;
•
Ambito portuale: quello individuato nel piano regolatore del porto;
•
Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle
merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall’art.16 della Legge;
•
Servizi portuali: attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano
complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definite dal comma 1 dell’art.2
del D.M. 132/01 e specificati nel relativo regolamento locale;
•
Ciclo delle operazioni portuali: l’insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali,
autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad
un’altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell’art. 2 del D.
M. 132/01;
•
Impresa fornitrice: impresa autorizzata dall’Autorità ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.
84/94 a fornire lavoro portuale temporaneo anche in deroga all'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n°
1369;
•
Imprese utilizzatrici: imprese autorizzate ex artt.16, 18 l.84/94 per lo svolgimento di
operazioni e servizi portuali;
•
Lavoratore temporaneo a tempo indeterminato: lavoratore alle dipendenze dell’impresa
fornitrice assunto con contratto a tempo indeterminato;
•
Lavoratore temporaneo a tempo determinato: lavoratore alle dipendenze dell’impresa
fornitrice assunto a tempo determinato, nei casi e modi stabiliti dall’art 17, comma 6 L. 84 1994;
•
Prestazioni di lavoro temporaneo: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori
temporanei sotto il controllo, organizzazione e direzione dell’impresa utilizzatrice per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo della impresa medesima;
•
Autorizzazione: l’autorizzazione, rilasciata dall’Autorità all'impresa fornitrice per la fornitura
di lavoro portuale temporaneo;
•
Cauzione: la somma determinata dall’Autorità che l'impresa autorizzata ai sensi del presente
Regolamento è tenuta a corrispondere a garanzia del corretto esercizio delle attività svolte;
•
Assicurazione: la polizza che l’impresa fornitrice è tenuta a stipulare a garanzia dei danni a
persone o cose, adeguata ai diversi massimali o coperture dovuti al mutamento del rischio;
•
Tariffe: i costi delle prestazioni di lavoro temporaneo rese dall’impresa fornitrice alle imprese
utilizzatrici.
ART. 2
-2-
Oggetto
Il presente Regolamento è adottato dall’Autorità per disciplinare, ai sensi dell'art. 17 comma 10
della l. 84/94 e sue successive modifiche e dell’art. 4 del D.M. 6 febbraio 2001 n. 132, l’attività
dell’impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito del porto di
Monfalcone e Porto Nogaro, anche in deroga all’art. 1 della l. 1369/60 (e successive modifiche),
alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge, per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei
servizi portuali ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L. 84/94.
L'attività dell'impresa fornitrice, autorizzata a svolgere esclusivamente tali funzioni ai sensi e nei
limiti sopra indicati, consiste in:
1• selezione e gestione dei lavoratori temporanei assunti in organico;
2• acquisizione di ulteriori risorse umane attraverso il ricorso al lavoro interinale, in conformità alla
disciplina del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, ai sensi dell’art. 17 co. 6 e co. 7 lett. c)
della legge 84 1994;
1• formazione dei lavoratori portuali temporanei da avviare alle imprese utilizzatrici, ai sensi del
medesimo art 17, co. 8;
2• avviamento dei lavoratori portuali temporanei alle imprese utilizzatrici;
3• gestione amministrativa e contabile delle risorse umane disponibili.
ART. 3
Rilascio dell’autorizzazione
L’Autorità provvede, entro 120 giorni dall’individuazione dell’impresa, verificato il possesso dei
requisiti richiesti, al rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro
temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e servizi portuali.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e
partecipazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 84/94 con le modalità di cui al comma 3
del medesimo articolo e dell’art 4 Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
n°132/2001; detta dismissione può avvenire anche successivamente all’individuazione dell’impresa
che sarà autorizzata alla fornitura del lavoro temporaneo.
L’autorizzazione ha una durata pari ad anni 5, al termine dei quali l’Autorità avvierà le procedure
per il rilascio di una nuova autorizzazione; la stessa autorizzazione è soggetta ad un riscontro
annuale in ordine alla permanenza dei requisiti previsti e prescritti, la mancanza dei quali sarà
oggetto di valutazione da parte della medesima Autorità, al fine dell’adozione degli opportuni
provvedimenti, tra cui la sospensione o revoca dell’autorizzazione, nei casi più gravi.
L’impresa che intende esercitare l’attività di cui all’art. 2 del presente Regolamento dovrà
presentare apposita istanza in bollo, firmata dal rappresentante legale, con allegata copia fotostatica
di un documento di identità, entro il termine indicato nell’avviso di selezione pubblicato presso
l’albo dell’Autorità ed eventualmente nelle altre forme che ritenga opportune e/o previste dalla
legge, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione, nel quale dimostra di possedere i seguenti
requisiti, per l’attestazione dei quali produrrà, unitamente alla richiesta di esercizio, idonea
documentazione o autocertificazione, come previsto dalle leggi in vigore in tema di
documentazione amministrativa:
a) cittadinanza italiana o di un altro stato dell’Unione Europea, per gli amministratori di imprese
comunitarie, ovvero residenza in Italia per i cittadini stranieri imprenditori amministratori di
società commerciali legalmente costituite, che appartengono a stati che applicano il
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
b) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme di contribuzione sociale,
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza ed inesistenza di irregolarità,
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
secondo le medesime leggi;
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c) inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
italiana o dello stato in cui l’impresa è stabilita, oppure di altro stato di sospensione
dell'attività commerciale;
d) adeguata professionalità, tramite presentazione di un elenco del personale, con le relative
qualifiche professionali dei singoli lavoratori dipendenti, nonché le loro generalità anagrafiche
con allegate copie dei relativi contratti di lavoro del CCNL unico dei porti. e ogni altra
documentazione utile in grado di dimostrare il possesso del livello di esperienza professionale;
e) visura camerale da cui risulti l’oggetto sociale, la composizione giuridica e le responsabilità
dei soci coi relativi poteri di rappresentanza e firma, oltre alla pendenza di contenziosi
fallimentari o similari o altre condizioni ostative, ai sensi della normativa vigente;
f) copia degli ultimi tre bilanci approvati, ovvero, per le imprese e società costituite nel corso del
biennio, da apposita dichiarazione bancaria che attesti la capacità finanziaria;
g) assenza di procedimento pendente o concluso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti del titolare,
se si tratta di impresa individuale, il socio se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società nonché dei componenti del collegio
sindacale;
h) nei confronti dei medesimi soggetti indicati al punto g) assenza di sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Dovranno essere indicate
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
i) eventuali certificazioni di qualità riconosciute dalla normativa in vigore;
j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione, protezione della sicurezza e igiene sui posti di lavoro;
k) dichiarazione in persona del legale rappresentante dell’impresa, in cui sia attestato, pena le
responsabilità penali derivanti dal rilascio di false dichiarazioni, che l’impresa stessa, ai sensi
dell’art. 4 comma 3 del Decreto 132/2001, non esercita direttamente o indirettamente alcuna
delle attività di cui agli artt. 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all’art. 21, comma 1,
lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui
agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio
dell’autorizzazione;
l) dichiarazione da parte dei soggetti indicati al punto g) ed ai sensi dell’art. 4 comma 4 del
Decreto 132/2001, di non esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o
indirette le attività di cui all’art. 16 della Legge. Si considerano partecipazione o detenzione
diretta o indiretta dei soci: 1) il possesso di quote di controllo di un’impresa da parte
dell’insieme o di parte dei soci di un’altra; 2) il possesso di quote di controllo di un’impresa
da parte del singolo socio dell’altra; 3) la partecipazione o detenzione mediante terzo soggetto
partecipato o detenuto. In caso contrario impegno a dismettere ogni attività o partecipazione
prima del rilascio dell’autorizzazione;
m) prestazione dell’assenso al trattamento dei dati personali ex D. lgs. 196 2003;
n) Dichiarazione di impegno a prestare apposita cauzione e assicurazione secondo quanto
indicato all’articolo 12 del presente Regolamento;
o) Elaborato descrittivo indicante la struttura e l’organigramma societario indicante il numero di
addetti che l’impresa già detiene in organico o che si impegna ad assumere, la capacità tecnica
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ed organizzativa dell’impresa, un programma operativo con eventuale piano di investimenti
che la stessa si impegna a porre in essere, anche in ambito della formazione e
dell’aggiornamento professionale del personale impiegato.
Possono essere oggetto di autocertificazione, ai sensi del DPR 445 2000 e sue successive modifiche,
gli atti e documenti di cui all’art. 46; in caso di presentazione delle dichiarazioni sostitutive si
ricordano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesimo DPR, per le ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci;
Ulteriori requisiti o documenti da produrre saranno specificati, in sede di rinnovo
dell’autorizzazione, nell’avviso di selezione.
L’Autorità invita, se necessario, gli istanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nell’osservanza di quanto stabilito
dall’art 43 del DPR 445 2000.
ART 4
Organico dell’impresa
L’organico dell’impresa viene annualmente rideterminato qualitativamente e quantitativamente
secondo le procedure in vigore, con provvedimento dell’Autorità, sentita la Commissione
Consultiva locale. Il numero dell’organico viene determinato con riferimento alla media delle
giornate lavorative negli ultimi tre anni mentre la determinazione qualitativa è stabilita con
riferimento alla professionalità del quarto livello, esemplificate nel Contratto Collettivo Nazionale
di Categoria.
Gli organici del soggetto autorizzato alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi dell’art. 17
della legge n. 84 1994 devono essere sottoposti a valutazione di congruità da parte dell’Autorità
Marittima con periodicità almeno annuale, ai fini di una loro eventuale rideterminazione in ragione
delle richieste effettuate dai soggetti utilizzatori. Inoltre in caso di vacanze nell’organico
(licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc.), non può farsi luogo ad una automatica copertura,
ma le assunzioni devono essere valutate e autorizzate dall’Autorità Marittima. In entrambi i casi le
determinazioni della predetta Autorità devono essere comunicate al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti- Direzione generale per i porti, almeno 30gg. prima della loro adozione per le
valutazioni di competenza. L’impresa fornitrice, qualora non abbia personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, potrà rivolgersi alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti dalle normative vigenti.
ART 5
Avviamento della manodopera temporanea
1L’impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei all’impresa utilizzatrice in base alla richiesta
presentata da quest’ultima ed all’accettazione dell’impresa ex art 17 della legge, entrambe da
effettuarsi per iscritto, pena l’inefficacia dell’accordo; la stipula del successivo contratto di fornitura
di lavoro temporaneo deve avvenire per iscritto.
2Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità, rispettando di
massima i seguenti criteri:
• l’ordine e l’orario di presentazione delle stesse;
• dalle condizioni contrattuali;
• in proporzione al numero di giornate richieste dalle imprese utilizzatrici;
1La richiesta di lavoratori portuali temporanei, oltre ad avere forma scritta, deve contenere i
seguenti elementi:
• il numero dei lavoratori richiesti e se la richiesta è a turni o ad orario contrattuale
ordinario;
• le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
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• la data, il luogo, l’orario;
1L’impresa fornitrice terrà costantemente aggiornati documenti relativi ai lavoratori portuali, tipo di
chiamata effettuata dall’impresa utilizzatrice, le giornate complessive di avviamento e mancato
avviamento dall’inizio dell’anno per ogni lavoratore, la disponibilità residua di manodopera. Tali
documenti sono tenuti a disposizione dell’Autorità per gli accertamenti di legge.
2Tutte le ordinazioni devono avvenire entro le ore 14.00 del giorno precedente.
3L’impresa che non utilizza il lavoratore pur avendolo richiesto( prenotato ) sarà comunque tenuta
al pagamento della prestazione ordinata ( previo storno in orario contrattualmente concordato).
4Richieste, accettazioni e revoche di lavoratori portuali temporanei avvenuti in forma diversa da
quella prescritta, da parte delle imprese utilizzatrici sono inefficaci.
ART.6
Sostituzione dei lavoratori temporanei
1L’impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di
malattia, infortunio permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili.
2L’impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi :
• manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
• inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro ai
sensi della normativa vigente;
• danneggiamento dell’attività lavorativa dell’impresa utilizzatrice;
• inosservanza delle indicazioni dettate dall’impresa utilizzatrice o fornitrice relative al
lavoro da svolgere;
• inosservanza dell’orario di lavoro.
La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza
all’Autorità che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi
accertamenti. In caso di contestazione del lavoratore l’impresa fornitrice, accertata la fondatezza
della richiesta di sostituzione, provvede a sostituire il lavoratore.
ART.7
Tariffe
Per ogni avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo, l’impresa utilizzatrice è tenuta a
corrispondere all’impresa fornitrice la tariffa formalmente depositata ed approvata dall’Autorità.
Eventuali variazioni delle stesse tariffe, che si rendano necessarie, devono essere comunicate
all’Autorità, che si riserva l’eventuale controllo della congruità degli aggiornamenti.
Le tariffe depositate presso l’Autorità sono pubbliche.
1 I criteri per la verifica e formazione delle suddette tariffe saranno calcolate considerando la
sommatoria tra il costo della manodopera e il costo industriale d’impresa e/o il costo di gestione,
oltre alle varie altre eventuali voci implicate, in ogni modo in conformità del Contratto Nazionale di
Categoria approvato.
ART.8
Doveri dei lavoratori temporanei
Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività sotto la direzione, il controllo e
le istruzioni impartite dall’impresa utilizzatrice per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di
lavoro; quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle
imprese presso le quali sono avviati in relazione all’organizzazione del lavoro, agli orari, alle
disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell’ambito della qualifica assegnata.
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ART.9
Obblighi dell’impresa fornitrice
L’impresa fornitrice deve:
1.
svolgere in via esclusiva le attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per
l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali; nessun’altra attività può essere esercitata in
ambito portuale;
2.
assicurare massima imparzialità nella fornitura di lavoro portuale temporaneo, nei confronti
delle imprese di cui agli artt 16 e 18 della legge, e di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le
parti, pertanto qualora venisse richiesta manodopera in numero superiore a quella disponibile, a
parità di condizioni contrattuali dei richiedenti, le istanza di questi ultimi verranno soddisfatte con
egual distribuzione del personale;
3.
garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l’applicazione del trattamento
normativo ed economico minimo inderogabile che non può essere inferiore a quello risultante dal
vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, come stabilito dall’art. 17 comma 13;
le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati
presso l’impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di cui all’art.17 co. 15
della legge, pertanto l’impresa fornitrice nulla ha a che pretendere dall’Autorità.;
4.
contabilizzare i flussi di entrata derivanti dagli elementi di cui all’art. 7 del presente
regolamento;
5.
assicurare con regolarità ed efficienza l’impiego della fornitura delle prestazioni di lavoro
temporaneo richieste. L’impresa fornitrice non é responsabile di sospensioni del servizio dovuti a
caso fortuito o forza maggiore, maltempo, ragioni di sicurezza altre ragioni a lei non imputabili;
6.
rispettare le tariffe depositate presso l’Autorità, ed eseguire la propria attività di fornitura di
lavoro temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa;
7.
ottemperare a tutte le richieste dell’Autorità nel fornire, in particolare, i dati e le notizie
riguardanti l’organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le
qualifiche del personale avviato;
8.
osservare oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia di lavoro portuale temporaneo,
anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo delle competenti
Autorità centrali e locali;
9.
presentare all’Autorità, un prospetto giornaliero riepilogativo, per ogni lavoratore,
contenente i seguenti dati:
- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale eventualmente distinti per
qualifiche professionali e indicazione dell’impresa utilizzatrice;
- indicazione dell’impresa utilizzatrice e del turno di lavoro da svolgere, ovvero:
- giornata di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo
lavoratore;
- mancato avviamento;
Eventuali variazioni dei dati contenuti nel prospetto suddetto dovrà essere ritrasmesso evidenziando
e motivando le rettifiche apportate.
Nel caso di impiego dei lavoratori presso il porto di Porto Nogaro il prospetto giornaliero dovrà
essere integrato con l’invio, per conoscenza, dell’elenco degli stessi all’Ufficio Circondariale
marittimo di Porto Nogaro.
Eventuali ulteriori modalità operative di cui al punto 9 potranno essere stabilite dall’impresa
fornitrice con apposito regolamento interno, da sottoporre al visto dell’Autorità.
1E’ consentito il ricorso, da parte dell’impresa fornitrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo previsti dall’art. 2 della legge 196/1997 solo nel caso di
dimostrata impossibilità da parte dell’impresa stessa di far fronte alle richieste con il proprio
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personale dipendente e, comunque, nella percentuale massima di utilizzo prevista dall’art. 1,
comma 8, della legge 196 1997 (e sue successive modifiche).
ART. 10
Obbligo dell’impresa utilizzatrice
Le imprese utilizzatrici devono:
1a) impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste, nel rispetto della normativa in
materia del lavoro, ed in particolare sulla sicurezza;
2c) versare i corrispettivi dovuti;
3e) assumere la direzione e il controllo e impartire le istruzioni per l’esecuzione dell’attività di cui
al punto a);
4f) fornire la richiesta di lavoro temporaneo in forma scritta, presso la sede operativa dell’impresa
fornitrice: il richiedente sarà responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni
contenute nella richiesta, in base alle quali, l’impresa fornitrice disporrà il proprio programma.
2h) qualora non si serva del lavoro temporaneo richiesto, o non se ne serva con le modalità ed i
tempi operativi che sono stati programmati, dovrà corrispondere il costo del personale rimasto
inoperoso, calcolato nella misura di cui all’art. 5;
3ART. 11
4Aggiornamento professione e sicurezza
L’impresa fornitrice è tenuta a garantire la preparazione ed aggiornamento professionale per i
lavoratori portuali temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta
fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare, nonché per
le mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale, spetta all’impresa utilizzatrice.
L’impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. L’avviamento al lavoro dei lavoratori
temporanei non può essere disposto, dall’impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed
informato sui rischi generici del lavoro da effettuare; l’impresa utilizzatrice non può avviare i
lavoratori temporanei se non ha provveduto ad informarli dei rischi specifici: le due imprese
dovranno coordinarsi, anche eventualmente con la predisposizione di apposita modulistica, al fine
di garantire una adeguata e completa formazione ed informazione.
Dell’attività formativa deve essere costituita e conservata presso entrambe le imprese idonea
documentazione.
ART.12
Cauzione, copertura assicurativa
L’impresa autorizzata è tenuta, a titolo di garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell’Autorità
a versare prima del rilascio dell’autorizzazione, un deposito cauzionale di €. 516,46 secondo le
modalità stabilite dall’Autorità .
L’impresa autorizzata è altresì soggetta a sottoscrivere una polizza assicurativa per danni a terzi,
persone e cose con copertura per un massimale minimo di € 1.549.370,70 relativa alla
responsabilità civile terzi e alla responsabilità civile dipendenti che garantisca persone e cose da
eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni di cui all’art. 2 del presente
Regolamento.
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ART. 13
Sospensione e Revoca dell’autorizzazione
All’Autorità spetta la facoltà di accertare la completa osservanza del presente regolamento e di ogni
altra norma anche attraverso l’acquisizione di qualsivoglia informazione e/o documentazione
ritenuta necessaria, nonché il controllo sul possesso e la permanenza dei requisiti in seno
all’impresa e all’attività svolta.
L’Autorità procede alla sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione o, nei casi più gravi, alla
revoca della stessa, allorquando sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall’esercizio
dell’attività autorizzata derivanti dalla normativa nazionale/internazionale, del presente regolamento
o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo.
ART.14
Registro dei lavoratori
I lavoratori portuali temporanei, anche se assunti dai soggetti di cui all’articolo 2 della Legge
196/1997, dipendenti dell’impresa autorizzata ex art 17 legge 84 1994, sono iscritti in un apposito
registro, come da apposito modello adottato dall’Autorità ed allegato al presente Regolamento.
Eventuali variazioni dei dati in esso contenuti vanno comunicati per iscritto all’Autorità entro 5 gg.
dall’avvenuta variazione.
ART. 15
Violazioni tariffarie
La violazione delle disposizioni tariffarie, è punita con la sanzione pecuniaria da Euro 5.165,00 a
Euro 30.987,00
ART.16
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni
di legge in vigore.
Monfalcone, lì 18/02/2009
F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe ROMANO
-9-
Pag. _____
N° Iscrizione ________________
Data iscrizione ___________________
COGNOME ___________________________
NOME __________________________
Nato a ________________________________
il _______________________________
Residente a ____________________________ (_____)
Fraz. ____________________________
Via __________________________________
N° _____________________________
Cittadinanza ___________________________
C.F. ____________________________
Lavoratore dell’Impresa ____________________________________________________________
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Assunto in data _________________________
Tipo contratto ___________________________
Scadenza Contratto ______________________
N° Libro Matricola _______________________
Qualifica e Livello ______________________
Mansioni/Abilitazioni/Specializzazioni:________________________________________________
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Tessera Personale di Riconoscimento per l’accesso al porto
di Monfalcone N° ________ rilasciata il ______________
Proveniente dal numero __________ del registro lavoratori portuali di Monfalcone al quale era
stato iscritto in data ______________.
NOTE: _________________________________________________________________________
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d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Cancellato il ____________________ per _____________________________________________
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d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
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