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Laccertamento sintetico da redditometro
2010-09-27 12:16:07
L’art. 22 del D.L. n. 78/2010 (Manovra Correttiva 2010) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina
dell’accertamento sintetico da “redditometro”, contenuta nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, introducendo
diverse novità rispetto alla precedente versione.
Attraverso l’utilizzo dell’accertamento sintetico il legislatore intende contrastare l’evasione fiscale
mettendo a confronto le spese sostenute dal contribuente in un certo periodo di tempo con le
relative entrate.
Il concetto di accertamento sintetico è enunciato dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, che
riporta:
“L’Ufficio (…) può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base
delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo
finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile”.
A tale proposito, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento sintetico del reddito del
contribuente – persona fisica (non delle società) mediante l’utilizzo del così detto “redditometro”, cioè di
un insieme di specifici elementi indicativi di capacità contributiva.
L’utilizzo di tale strumento viene indicato al comma 5, art. 38, del citato D.P.R.:
“La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati
anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tal caso è
fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.
Caratteristiche e novità del nuovo redditometro
Dalla lettura del nuovo art. 38, così come modificato dal D.L. n. 78/2010, si individuano le principali
caratteristiche del “redditometro” quale strumento di accertamento sintetico e le novità rispetto alla
precedente versione.
Elementi specifici indicativi di capacità contributiva
Gli elementi indicatori della effettiva capacità contributiva del contribuente persona fisica saranno
individuati da uno specifico Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La versione precedente del “redditometro” utilizzava i seguenti indicatori, intesi come spese e acquisti
effettuati dal contribuente nel corso dell’anno:
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-
Aeromobili
Navi e imbarcazioni
Veicoli
Residenze
Collaboratori familiari
Cavalli
Assicurazioni
E’ presumibile che la nuova versione del “redditometro” affianchi, ai precedenti, nuovi indicatori, tra i quali:
-
Pagamento di consistenti rate di mutuo
Spese per arredo di lusso
Partecipazione ad aste
Iscrizione a circoli esclusivi
Iscrizione a scuole private particolarmente costose
Frequenti spese per viaggi e crociere
Le principali novità
La nuova disciplina del “redditometro” è applicabile già a partire dai redditi conseguiti nel 2009.
Il nuovo “redditometro” terrà anche conto di due parametri di riferimento: il nucleo familiare e l’area
territoriale di residenza del contribuente.
La precedente versione del “redditometro” considerava che l’acquisto di certi beni-patrimonio (ad
esempio, immobili) veniva sostenuto dal contribuente attraverso redditi conseguiti nell’anno e nei 4
precedenti. Tale accorgimento non sembra venire riportato nel nuovo “redditometro”.
L’Ufficio può procedere all’accertamento dei redditi dell’anno considerato non congruo dal “redditometro”,
senza attendere, come nella precedente versione, che la non congruità si ripeta per due o più periodi di
imposta.
L’Ufficio potrà procedere all’accertamento qualora il reddito accertato, attraverso l’utilizzo del
“redditometro”, ecceda di almeno il 20% il reddito dichiarato dal contribuente. Nella precedente versione,
tale soglia era del 25%.
L’Ufficio, che procede alla determinazione sintetica del reddito del contribuente attraverso l’utilizzo del
“redditometro”, ha l’obbligo di instaurare un contraddittorio con il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione uno specifico software in grado di stimare il reddito
complessivo del contribuente in base ai parametri utilizzati dal “redditometro”.
Sarà un software analogo a quello utilizzato nell’ambito del reddito di impresa e di lavoro autonomo
(GERICO).
Osservazioni
Il nuovo redditometro presenta senza dubbio delle caratteristiche di maggiore rigore (e di maggiore
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perplessità) rispetto alla precedente versione.
L’aspetto a cui prestare maggiore attenzione è forse l’eliminazione della disciplina degli incrementi
patrimoniali. La nuova versione del “redditometro”, come detto, non tiene conto del fatto che l’acquisto di
certi beni-patrimonio, come la casa, è fatto attraverso redditi accumulati dal contribuente negli anni (e non
conseguiti in un solo anno).
Questo comporta che sarà a carico del contribuente fornire la prova che i redditi dichiarati negli anni
precedenti hanno concorso a finanziare la spesa sostenuta nell’anno accertato.
Anche la percentuale di scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato attraverso l’utilizzo del
redditometro si assottiglia dal 25% al 20%.
Inoltre, l’accertamento può scattare quando anche solo per un anno il contribuente non risulta “congruo”
al redditometro, mentre prima l’accertamento scattava dopo due anni di non congruità.
Infine, sembra che il nuovo redditometro utilizzerà elementi più numerosi e specifici per la determinazione
presuntiva del reddito rispetto alla precedente versione.
Questo comporterà un utilizzo più pervasivo e puntuale dello strumento, e di conseguenza anche più
errori e incertezze.
Se, infatti, l’acquisto di un mega yacth da parte di una persona fisica non è verosimilmente compatibile
con un reddito annuo, dichiarato dalla stessa persona, di qualche decina di migliaia di euro, lo stesso
discorso non è del tutto pacifico nel caso di acquisto di un automobile o di un viaggio o una crociera.
Come riportato in un recente articolo de Il Sole 24 ore: “Se io compro una bella macchina e poi mangio
pane e cipolle per tutto l’anno sarò libero di farlo?”
Il rischio del nuovo redditometro è infatti quello di applicare la filosofia del “tanto spendi, tanto devi
dichiarare” in maniera troppo specifica e indiscriminata, senza fare distinzioni tra grandi spese e spese
meno grandi. Pagina 3 dal sito www.studiomastromattei.it