Documento in Windows Internet Explorer

Transcript

Documento in Windows Internet Explorer
Istruzione per il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli
La norma di legge che disciplina il calcolo:
Art. 13, comma 5, D.L. 06/12/2011 n. 201 e successive mod. ed integr.
5 - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Nel Comune di Raveo si deve pagare l’IMU per il 2014 anche sui terreni agricoli
Stando al testo del Decreto 28 novembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 284 del
06.12.2014, che disciplina l’esenzione dei terreni agricoli nei territori montani, il Comune di Raveo, trovandosi ad un’altitudine
intermedia tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare, è uno dei Comuni nei quali sono esentati dall’imposta sui terreni agricoli
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tutti gli altri possessori sono tenuti
al pagamento dell’imposta. L’esenzione si applica anche ai terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
IL REDDITO DOMENICALE E’ RILEVABILE DALLA VISURA CATASTALE
Esempio di calcolo:
Terreno con Reddito Domenicale pari a 100,50 euro posseduto da un contribuente nella misura del 33,33%
R.D. aumentato del 25% (100,50 x 1,25 = 125,625) x moltiplicatore 135 = 16.959,38 (valore ai fini IMU) Applicare
l’aliquota IMU del 7,6‰ sul valore (16.959,38 x 0,0076 = 128,89 (IMU totale dovuta sul terreno)
Per sapere quanto deve versare il contribuente, l’imposta dovuta di 128,89 deve essere divisa x 100 = 1,2889 e
moltiplicata x la percentuale di possesso 33,33 = 42,96.
Sul modello F24 l’importo da indicare deve essere arrotondato all’euro (l’importo con centesimi fino a 49 viene
arrotondato all’euro inferiore (es. 41,49 si arrotonda a 41,00), l’importo con centesimi superiori a 49 viene
arrotondato all’euro superiore (es. 41,50 si arrotonda a 42,00).
Se il contribuente non possedeva il terreno al 1° gennaio 2014, la somma dovuta dallo stesso, senza arrotondamento,
deve essere divisa x 12 (mesi) e moltiplicata per i mesi di possesso nell’anno (nel nostro esempio se il contribuente è
venuto in possesso del terreno al 1° marzo dovrà calcolare il dovuto come segue: 42,96 : 12 = 3,58 x 10 mesi = 35,80
euro che diventano 36,00 per arrotondamento).
Si deve contare mese intero se posseduto per un numero di giorni superiori alla metà del mese stesso (es. se acquista
il 14 giugno il primo mese sarà giugno e quindi i mesi di possesso saranno 7; se acquista il 16 giugno il primo mese sarà
luglio e quindi i mesi di possesso saranno 6).
Come si compila il modello “F24 semplificato” per pagamento IMU terreni agricoli
nel caso del nostro esempio:
E L
3914
H200
x
1
2014
42,00
Il Servizio Fiscale della Comunità Montana, non avendo a disposizione una
banca dati affidabile relativa ai terreni agricoli, non spedirà al domicilio dei
contribuenti i modelli di pagamento per versare, entro il 26 gennaio 2015, l’IMU
dovuta per l’anno 2014, si invitano pertanto i titolari di terreni agricoli a
provvedere direttamente in autotassazione.