E` ARRIVATA LA FINE DELLA PPC (Piccola

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E` ARRIVATA LA FINE DELLA PPC (Piccola
Forlì, 19 settembre 2013
Prot. n. 163/2013
E’ ARRIVATA LA FINE DELLA PPC
(Piccola Proprietà Contadina)
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali perdono una
agevolazione storica e cioè l’applicazione delle imposte fisse di registro
ed ipotecaria sull’acquisto di terreni agricoli. La rivoluzione legislativa in
materia di imposizione indiretta sui trasferimenti immobiliari lascia sul
campo il beneficio fiscale che premia gli agricoltori che acquistano i
fondi rustici per lo svolgimento della propria attività.
Fino alla emanazione del decreto legge n. 104/2013 (disposizioni per gli
studenti e per le famiglie) si poteva ragionevolmente ritenere che le
modifiche in materia di imposta di registro introdotte dal
provvedimento sul federalismo fiscale (D.Lgs n. 23/2011) potessero
essere rinviate almeno fino al 2015.
Infatti l’articolo 2, del D.Lgs n. 23, che prevede la devoluzione ai comuni
della fiscalità immobiliare, viene rinviato al 2015 dall’articolo 1, comma
380 della legge n. 228/2012. Nella relazione ministeriale al decreto sul
federalismo fiscale viene specificato che la nuova imposta di registro va
a formare il fondo sperimentale di riequilibrio il quale addirittura viene
soppresso dalla legge di stabilità 2013.
Per tale motivo appariva ovvio che anche l’articolo 10 del D.Lgs n.
23/2011, che introduce la nuova imposta di registro del 9%, fosse
rinviato al 2015. Infatti non si capisce come sia possibile, nella gestione
della finanza dello Stato, che una previsione di entrata finalizzata ad un
particolare fondo sperimentale, possa entrare in vigore mentre la
formazione del fondo viene soppressa e la devoluzione del gettito ai
comuni rinviato di un anno.
Fatto sta che il decreto legge n. 104/2013 nel prevedere in alcuni casi la
tassa fissa per l’imposta ipotecaria e catastale di cinquanta euro,
modifica il citato articolo 10 che pertanto si deve considerare vigente
dal prossimo 1 gennaio 2014.
L’articolo 10 del D.Lgs n. 23/2011 modifica l’articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di
Registro) stabilendo che per gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di beni immobili l’imposta si applica con la aliquota del 9%,
mentre se il trasferimento ha per oggetto l’abitazione principale, non di
lusso, l’aliquota è pari al 2%.
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Inoltre tale norma provvede a sopprimere tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se
previste da leggi speciali e tutto ciò con effetto dal 1 gennaio 2014. Viene eliminata anche la nota 1
all’articolo 1 della predetta tariffa che prevedeva la aliquota ridotta dell’imposta di registro nella misura
dell’8% anziché il 15% per gli atti riguardanti il trasferimento di terreni agricoli a favore di imprenditori
agricoli a titolo principale. Ma tale disposizione dal 2004, per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 2
del D.Lgs n. 99 aveva scarso significato alla luce della assimilazione degli imprenditori agricoli
professionali ai coltivatori diretti i quali pertanto possono acquistare i terreni pagando soltanto l’uno
per cento di imposta catastale.
L’agevolazione per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali è contenuta nel decreto
legge n. 194/2009 convertito nella legge n. 25/2010, articolo 2, la quale, per la prima volta, viene
sganciata dal dato normativo del 1954 (piccola proprietà contadina). La norma dispone letteralmente
che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, gli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti,
posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria
nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.
Il dato normativo la definisce “agevolazione” e quindi non è facile sotto il profilo interpretativo
smarcarla dalla abrogazione delle esenzioni e agevolazioni sancita dall’articolo 10 della norma sul
federalismo fiscale, attribuendo a questa fattispecie la dignità di tassazione propria ancorché a tassa
fissa.
Quindi una amara sorpresa per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali che dal
prossimo anno se acquisteranno terreni agricoli dovranno assolvere l’imposta di registro del 9% anziché
l’uno per cento come avviene attualmente. Invece sono agevolati tutti gli altri soggetti che potranno
investire nel settore agricolo pagando una imposta di registro del 9% quando attualmente gli acquisti di
terreni agricoli sono soggetti alla aliquota del 15% oltre alle imposte ipotecaria e catastale del 3% per un
totale del 18%.
Gian Paolo Tosoni
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