regolamento per la liberalizzazione del turno di chiusura
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regolamento per la liberalizzazione del turno di chiusura
C CITTA’ DI CORIGLIANO CALABRO C REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1 – conversione in legge 24 marzo 2012, n. 27- “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI TITOLO I ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Art. 1 – Prescrizioni generali I turni di chiusura settimanali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. I titolari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono tenere aperta l’attività per l’intero arco della settimana. In caso di apertura dell'attività per l'intero arco della settimana dovrà essere comunque garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale dipendente. Art. 2 – Trasparenza e comunicazione Qualora i titolari di pubblici esercizi intendano avvalersi della facoltà di effettuare la chiusura settimanale del proprio esercizio dovranno darne preventiva comunicazione al Comune ed affiggere all’esterno dell’esercizio, o in maniera che risulti comunque ben visibile dall’esterno, un cartello contenente indicazioni sul giorno di chiusura prescelto. Art. 3 – Orario giornaliero La fascia minima obbligatoria di apertura giornaliera è di otto ore. Il titolare ha facoltà di effettuare una chiusura intermedia purché rispetti l’orario minimo di apertura. La fascia oraria di apertura massima giornaliera consentita è di 18 ore ed è così fissata: - Apertura dalle ore 5,00; - Chiusura con sgombero del locale, entro le ore 2,00 L’esercente può posticipare l’apertura ed anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario prescelto. Gli esercenti hanno facoltà di effettuare una o più chiusure intermedie, previa comunicazione al pubblico con avviso ben leggibile e visibile all’esterno. Art. 4 - Orario degli esercizi misti Gli esercizi misti, che svolgono sia l’attività di bar che quella di ristorazione, possono adottare un unico orario di apertura e chiusura corrispondente a quello dell’attività prevalente, oppure, se le caratteristiche del locale e organizzative lo permettono adottare orari differenziati per i tipi di attività, sempre nel rispetto della fascia oraria massima e del monte orario giornaliero minimo. Gli esercizi misti che svolgono congiuntamente l’attività di somministrazione e di commercio al dettaglio o altre attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività. Art. 5 - Orario dell’attività di somministrazione annessa ad esercizi ricettivi Negli esercizi annessi ad alberghi o ad altri complessi ricettivi, è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori degli orari di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate. Art. 6 - Somministrazione all’interno di strutture sportive o ricreative L’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di piscine, stadi, cinema, teatri ed altre strutture similari, nelle quali si svolgono attività sportive o ricreative ed alle quali l’accesso è consentito solo a determinate condizioni di orario, di pagamento o di altra forma, segue l’orario proprio delle strutture in cui è inserita. Art. 7- Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori Durante l’orario di apertura degli esercizi è consentito l’uso di apparecchi da gioco (video giochi, flipper, calcio balilla, ecc.) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, Juke box e simili), a condizione che gli apparecchi funzionino a volume moderato e comunque tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente, in quanto applicabili. Prima delle ore 9,00 e dopo le ore 23,00, l’uso dei suddetti apparecchi è consentito solo all’interno dei locali ed alle citate condizioni. L’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali (musica dal vivo, Karaoke, piano bar, ecc) non costituenti attività di pubblico spettacolo, deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie: - dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23 all’esterno del locale - dalle ore 10,00 alle ore 24,00 all’interno del locale. - negli orari stabiliti dalle deroghe di cui al successivo art. 12, ma unicamente all’interno del locale. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, “per interno dei locali” si intende l’area delimitata da muri costituenti l’area di somministrazione dell’esercizio, escluse, pertanto, le aree destinate ad altri scopi. Art. 8 – Esclusioni Sono esclusi dall’applicazione della disciplina di cui al presente titolo gli esercizi in cui l’attività di trattenimento e svago risulta essere prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande e che sono regolamentati al titolo II dei presenti criteri. TITOLO II ORARI DEGLI ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO Art. 9 - Ambito di applicazione Le attività disciplinate dal presente titolo sono le discoteche, le sale da ballo, i night club, i locali di cabaret, le sale da gioco, sale da biliardo ed esercizi similari, i parchi giochi e i luna park, permanenti o temporanei, (esercenti o meno l’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Sono escluse dalle norme del presente titolo gli esercizi in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande risulta essere primaria rispetto all’attività di intrattenimento e svago, già disciplinati nel titolo I. Art. 10- Fasce orarie massime di apertura e chiusura La fascia oraria di apertura e chiusura per le discoteche, le sale da ballo, i night club, i locali cabaret ed esercizi similari, è così fissata: * apertura non prima delle ore 14,00 * chiusura con sgombero del locale, entro le ore 4,00 La fascia oraria di apertura e chiusura per le sale da gioco, sale biliardo ed esercizi similari, è così fissata: * apertura non prima delle ore 10,00 * chiusura non oltre le ore 2,00 La fascia oraria di apertura e chiusura per i parchi gioco e i luna park temporanei, è così fissata: * apertura non prima delle ore 9,00 * chiusura non dopo le ore 24,00 permanenti o TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI Art.11 - Deroghe E’ data facoltà di posticipare la chiusura degli esercizi fino alle ore 6,00 nelle notti tra 24 e 25 dicembre, tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, tra il 5 ed il 6 gennaio, tra il 14 e 15 agosto. Tale facoltà è estesa tra il martedì e il mercoledì di carnevale, tra la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo. L’effettuazione delle sopracitate deroghe non comporta il cambio del cartello orario esposto o di altra forma di comunicazione prescelta. L’orario effettuato in tali ricorrenze deve comunque essere noto al pubblico con modalità idonea. Art. 12- Scelta dell’orario Gli orari di apertura e chiusura sono liberamente fissati dagli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo per i P.E. (art. 3) e per le attività di cui all’art. 9, nel rispetto delle relative fasce orarie. Ai titolari di queste attività è fatto obbligo comunicare al Comune, in forma scritta, l’orario prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio mediante cartello ben visibile dall’esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità. L’orario a scelta dell’esercente può essere modificato, osservando sempre le modalità previste. E’ fatto obbligo di osservare l’orario reso noto al pubblico con cartello o altro mezzo idoneo. Art. 13- Chiusure temporanee I periodi di chiusura per ferie o per altri motivi (ristrutturazione, rimodernamento, ecc.) e l’eventuale giorno di chiusura settimanale dovranno essere comunicati al Comune. Nel caso di chiusure che si protraggono per oltre un mese, l’esercente ha l’obbligo di dare notizia al Comune. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la sospensione dell’attività per periodi superiori ad un anno comporta la revoca della licenza, salvo proroga per giustificati motivi. Art. 14 - Inquinamento acustico Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco, i circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e i locali di pubblico spettacolo e trattenimento debbono rispettare i parametri e i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni stabiliti da tutte le norme e regolamenti di legge vigenti, indipendentemente dal fatto che l’attività si svolga al chiuso o all’aperto. TITOLO IVDISPOSIZIONI FINALI Art. 15 - Sanzioni Chiunque viola le disposizioni previste dal presente deliberato è punito con le sanzioni amministrative ai sensi del TULPS- R.D.773/1931 e Reg. d’Es. R.D. 635/40; Chiunque viola le disposizioni relative all’orario di apertura e chiusura previste dal titolo I e II, è punito con la sanzione amministrativa come disciplinata dal Regolamento Comunale per l’approvazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei Regolamenti e delle ordinanze comunali. Chiunque viola le disposizioni relative all’inquinamento acustico di cui all’art. 15 è punito con la sanzione amministrativa ai sensi delle norme di legge e regolamenti in materia vigenti. Art. 16 – Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.