OGGETTO : Disciplina Degli orari dei pubblici esercizi di
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OGGETTO : Disciplina Degli orari dei pubblici esercizi di
Comune di Campodipietra Provincia di Campobasso C.A.P. 86010 - CAMPODIPIETRA (CB) – P.zza della Rimembranza - Tel. (0874) 441100 - FAX (0874) 7441353 e-mail [email protected] ORDINANZA n°42/2006 OGGETTO : Disciplina Degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento pubblico. IL SINDACO RITENUTO opportuno rivedere le disposizioni di cui all’ordinanza n 116 del 21/10/96, alla luce delle evoluzioni e dei cambiamenti dell’abitudini della cittadinanza, introducendo nuovi criteri per consentire una migliore gestione degli orari dei pubblici esercizi e un migliore servizio all’utenza; VISTO l’art 50 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici; VISTO l’art.54 del D.P.R. n. 616/77, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; VISTO l’art.8 della legge n.287/91, in virtù del quale il Sindaco determina l’orario minimo e massimo dell’attività di pubblico esercizio di vendita e consumo di alimenti e bevande; VISTO l’art.9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931, n.773; CONSIDERATO che tra le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773/31, attribuite dall’art.19 del D.P.R. n.616/77 ai Comuni, figurano le autorizzazioni di Polizia Amministrativa per l’esercizio delle attività di pubblici spettacoli, intrattenimenti e giochi previsti dagli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S. citato; CONSIDERATO che tale competenza risulta confermata dall’art.161 del d.lgs. n.112/98, il quale conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni e i compiti di Polizia Amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite od attribuite, fatte salve le riserve allo Stato di cui all’art. 160 del decreto citato; RITENUTO opportuno fissare una disciplina omogenea degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di cui agli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S. citato, attualmente non disciplinato, orari che sono prevalentemente serali e notturni; 1 Visto il parere espresso dalla Confcommercio in data 14/07/2006 acquisito al Protocollo generale dell'Ente al n 4047 del 17/07/2006 ; PER le ragioni innanzi indicate, ORDINA La seguente disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e delle attività complementari svolte al loro interno di pubblico intrattenimento, spettacolo e giochi leciti. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, su area pubblica o su area privata, disciplinati dalla presente Ordinanza sono i seguenti, secondo la classificazione dell’art.5 della legge n.287/91: Esercizi di tipo A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento di volume, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari); Esercizi di tipo B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria, gelateria e prodotti di gastronomia (bar, caffè, pub, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, bar con estensione igienica ad alcuni prodotti limitati di ristorazione), Esercizi di tipo C: esercizi di tipo A) e tipo B), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; Esercizi di tipo D: esercizi di cui al tipo B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Ordinanza gli esercizi ricompresi nell’elenco di cui all’art.3, comma 6 della legge n. 287/91 ad eccezione di quelli richiamati alla lettera d). 2. FASCIA ORARIA DI APERTURA MASSIMA PER GLI ESERCIZI DI TIPO A-B-D La fascia oraria di apertura massima consentita per gli esercizi di tipo A-B e D è la seguente: • dalle ore 05,00 alle ore 00,30 del giorno seguente con protrazione alle ore 01,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi. 3. FASCIA ORARIA MINIMA DI APERTURA OBBLIGATORIA PER GLI ESERCIZI DI TIPO A-B-D La fascia oraria di apertura minima obbligatoria per gli esercizi di tipo A-B- e D è la seguente: • per gli esercizi di tipo A: sei ore di apertura; • per gli esercizi di tipo B e D: otto ore di apertura. 2 4. FASCIA ORARIA DI APERTURA MASSIMA PER GLI ESERCIZI DI TIPO C • Nei giorni feriali, esclusi il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 01,00; • Nei giorni del venerdì, prefestivi e festivi dalle ore 15,00 alle ore 02,00. 5. FASCIA ORARIA DI APERTURA MINIMA PER GLI ESERCIZI DI TIPO C • Nei giorni feriali, esclusi il venerdì dalle ore 19,00 alle ore 24,00; • Nei giorni del venerdì, prefestivi e festivi dalle ore 19,00 alle ore 01,00. Nell’ambito delle predette fasce di apertura massima ogni singolo esercente deve scegliere l’orario di esercizio garantendo comunque la fascia oraria minima di apertura. L’orario prescelto non deve essere inferiore a quello minimo stabilito e non può eccedere l’orario massimo. In riferimento all’orario prescelto è consentito all’esercente di posticipare l’apertura rispetto all’orario massimo fissato e di anticipare la chiusura dell’esercizio rispetto all’orario minimo fissato, fino ad un massimo di un’ora e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive. Per gli esercizi in possesso di autorizzazioni sia della tipologia A che della tipologia B, la disciplina applicabile è quella riferita alla tipologia d’esercizio dell’attività prevalente. 6. DEROGHE AGLI ORARI DI CHIUSURA. Le deroghe agli orari di chiusura notturna concessi cessano di avere efficacia con l’entrata in vigore della presente ordinanza. Sono consentite deroghe agli orari di chiusura notturna disposti dalla presente Ordinanza, nei seguenti casi: 1. Su domanda dell’interessato. L’istruttoria per l’eventuale concessione della deroga richiesta dovrà tenere conto delle specificità ambientali nelle quali opera il pubblico esercizio e più precisamente: a. garantire che l’impatto ambientale dell’esercizio rispetti le regole della convivenza civile e la vivibilità della zona; b. prevenire ed eliminare gli inconvenienti derivanti dall’intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale; c. vietare lo svolgimento delle attività di giochi, di intrattenimenti e spettacoli vari e musicali autorizzati; d. limitare alla sola somministrazione all’interno del locale; e. vietare la somministrazione di bevande alcoliche aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento di volume. Le deroghe concesse dovranno essere temporanee, comunque fino ad un massimo di un anno 3 dalla data del rilascio. 2. Nei seguenti giorni, con protrazione oraria di chiusura sino alle ore 02,00; • 24 – 25 – 26 – 31 Dicembre • 1 – 5 Gennaio • in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate dal Comune; E’ data facoltà al Sindaco di emanare ordinanze di deroga agli orari di chiusura per particolari motivi di interesse pubblico. 7. CHIUSURA INFRASETTIMANALE E TEMPORANEA. E’ data facoltà agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. La scelta di effettuare la giornata di chiusura infrasettimanale deve essere esercitata all’atto della comunicazione dell’orario di esercizio; ogni variazione della giornata di chiusura infrasettimanale dovrà essere comunicata al comune almeno otto giorni prima. Nel caso in cui, nell’articolazione del proprio orario di esercizio, l’esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata, senza necessità di comunicazione, nei seguenti casi: • Nel periodo 1° maggio – 30 settembre; • Nella settimana precedente la Pasqua; • Nel mese di dicembre; • Nei giorni: 1° gennaio – 6 gennaio – 14 febbraio – 8 marzo – 19 marzo. • in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate dal Comune; Il giorno di chiusura settimanale prescelto dovrà rimanere invariato per almeno un mese. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l’esposizione di apposito cartello leggibile dall’esterno e, se di durata superiore a 30 giorni consecutivi, anche al comune, con almeno 3 giorni di anticipo. 8. ORARIO DELLE DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB. Le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento e svago, poste al chiuso e all’aperto, devono osservare gli orari massimi stabiliti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di tipo C. Al solo scopo di consentire l’evacuazione del pubblico, è concessa mezz’ora di comporto sull’orario di chiusura prescelto, nell’ambito di quello previsto dal comma precedente. 9. DIFFUSIONE DI MUSICA DI ASACOLTO - KARAOK-E – PIANO/BAR SIA DAL VIVO CHE CON SUPPORTI MAGNETICI ESERCITATA COME ATTIVITA’ ACCESSORIA NEGLI ESERCIZI PUBBLICI. Nei pubblici esercizi l’attività accessoria di intrattenimento musicale può prolungarsi fino alle ore 00,30 all’aperto e fino all'orario di chiusura al chiuso a condizione che le emissioni sonore rispettino la normativa in materia di inquinamento acustico. 10. ORARI GIOCHI LECITI. 4 Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, dalle ore 09,00 sino all’orario di chiusura. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l’orario di apertura. Negli esercizi autorizzati come sale – giochi, l’orario deve essere compreso fra le ore 09,00 e le ore 24,00. 11. OBBLIGHI. I titolari di attività di pubblico esercizio hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato e l’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale, ove prescelto, con almeno otto giorni di anticipo e di renderli noti al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile sia all’esterno che all’interno del locale. La comunicazione predisposta dall’esercente deve contenere: 1. orario giornaliero di apertura e di chiusura dell’esercizio e eventuale orario di chiusura intermedia; 2. l’eventuale giornata di chiusura settimanale; 3. la facoltà di utilizzare la deroga di cui al precedente punto 6. Le comunicazioni e i cartelli orari vigenti restano validi, sempre che gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui al presente provvedimento. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma precedente, gli esercenti dovranno provvedere all’adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1. Oltre agli obblighi sopra indicati gli esercenti dei pubblici esercizi in via generale devono: 1. tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza o autorizzazione e la tariffa dei prezzi ( art.180, comma 1^, Reg. esecuzione T.U.L.P.S.); 2. tenere in luogo visibile al pubblico l’elenco delle bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore a 21° volume, che si trova in vendita nell’esercizio; 3. astenersi di somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie, come prezzo di scommessa o di gioco né effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora ( art.181 Reg. T.U.L.P.S.); 4. tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire sino alla chiusura dell’esercizio ( art.185 Reg. T.U.L.P.S.); 5. non impiegare ragazzi minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche ( art.188 Reg. T.U.L.P.S.); 6. non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16 ed alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di 5 qualsiasi altra infermità oppure in stato di manifesta ubriachezza (artt.689 e 691 Cod. Penale); 7. non rifiutare le prestazioni nel proprio esercizio a chiunque lo domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo e salvi i casi di cui agli artt.689 e 691 del cod. Penale, appena sopra; 8. garantire che l’impatto ambientale dell’esercizio rispetti le regole della convivenza civile e la vivibilità della zona; 9. limitare il rumore installando anche i limitatori di emissione acustica, previsti dal D.M. 18/09/1997 per le sale da ballo, le discoteche e gli apparecchi musicali. 12. SANZIONI. Le violazioni alla presente Ordinanza per inosservanza degli orari di somministrazione di alimenti e bevande, laddove compatibili, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e interdittive previste dall’art.10 della legge n.287/91 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 17 ter e quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’inosservanza delle altre disposizioni disciplinate dalla presente ordinanza sono punite con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. 13. ENTRATA IN VIGORE. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza entrano in vigore il giorno 21/09/2006. Dalla data della entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata qualsiasi precedente disposizione in materia di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Il presente provvedimento è adottato fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti del settore con il Contratto Nazionale di lavoro. La presente è: 1. Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 2. Pubblicizzata sul sito Internet del Comune; 3. Trasmessa per il controllo e per l’opportuna conoscenza al Comando Polizia Municipale, alla Questura di Campobasso, al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Toro, al Comando Guardia di Finanza di Campobasso, ai gestori dei pubblici esercizi e alle organizzazioni locali dei consumatori, alla Confcommercio, Confesercenti e Confconsumatori. Dalla Residenza comunale, lì 14 settembre 2006 IL SINDACO Gianluca Cefaratti 6