Somministrazione all`interno di pubblici esercizi
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Somministrazione all`interno di pubblici esercizi
Somministrazione all'interno di pubblici esercizi (Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Pub, Bar, ecc.) UFFICIO COMPETENTE Per avvio di attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell'attività di Pubblico Esercizio pe r la somministrazione di Alimenti e Bevande è competente il Servizio Sportello Unico alle Attvità Economiche e Pr oduttive. Dott. Domenico Pipia, tel. 091943395 email: [email protected] DESCRIZIONE Per somministrazione all'interno di pubblici esercizi si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande sia all'interno dei locali dell'esercizio sia in un'area attrezzata aperta al pubblico. Tali esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e del relativo Decreto Assessorato Sanità della Regione Siciliana del 27 Febbraio 2008"Linee di indirizzo e modalità procedurali a ttuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari". Ai sensi della L. 287/91, per pubblici esercizi si intendono gli esercizi apparteneneti alle seguenti tipologie: Tipologia A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, nonché di latte, (ristoranti, trattorie tavole c alde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); Tipologia B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di g astronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); Tipologia C: esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, s tabilimenti balneari ed esercizi similari; Tipologia D: esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche d i qualsiasi gradazione; REQUISITI Requisiti soggettivi: Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'art. 71 del Decreto L egislativo 26 marzo 2010, n. 59; Assenza dei pregiudizi ai sensi della legge antimafia e del D.Lgs n 159 del 2011 e successive modifiche e correzioni D.Lgs 218/2012; È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica. Requisiti oggettivi: I locali adibiti a pubblici esercizi devono possedere l'agibilità con destinazione ad uso commerciale ed i requisiti tec nici ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE n° 852/2004 e D.A. i requisiti di s Inoltre i locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere orvegliabilitàstabiliti con D.M. 17 dicembre 1992 n. 564. PRESENTAZIONE DELLA SCIA Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 147/2012 che ha apportato modifiche all' art. 64 del D.Lgs 59/2010 - attuazione direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestaein - Somministrazione di alimenti e bevande) l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta a Segnalazione Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, r ispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pertanto per avviare un'attività di s omministrazione di alimenti e bevande (pubblico esercizio) o trasferire la sede operativa di un esercizio già e sistente è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Com une di Bagheria, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con il Modello MUA ed i relativi allegati (vedi s ez. modulistica: Avvio, Trasferimento, Subingresso, Variazione). RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 25 Agosto 1991 n° 287 D.Lgs 59/2010; D.Lgs 147/2012; D.M. 17 Dicembre 1992 n° 564; D.Lgs 152/2006; NOTE Le disposizioni relative all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non si applicano a ll'attività esercitata negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati e agli agriturismi. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. Gli esercizi di somministrazione hanno facolta' di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attivita' di vendita e' subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio. La SCIA ha efficacia immediata e sostituisce l'autorizzazione comunale.