la mobilità volontaria tra amministrazioni mobvol

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la mobilità volontaria tra amministrazioni mobvol
LA MOBILITA’ VOLONTARIA TRA AMMINISRAZIONI
PUBBLICHE. PROBLEMI APPLICATIVI
BERGAMO
Numerosi quesiti ci vengono posti in relazione all’applicazione dell’istituto della mobilità
volontaria tra pubbliche amministrazioni, per questo è forse utile svolgere alcune
considerazioni rispetto ad una materia che, nella sua attuale disciplina, non risulta certo
di facile comprensione.
La mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto è
legalmente disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs 165/2001 (testo unico del pubblico impiego),
come integrato dalla “Riforma Brunetta”.
Il citato articolo, dal titolo “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”
prevede che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.”
Per il singolo lavoratore la mobilità si configura, pertanto, quale cessione di contratto
ai sensi dell’art. 1406 e ss. del cod. civ., vale a dire che l’amministrazione cedente, con il
consenso del lavoratore, pattuisce la cessione del contratto di lavoro di quest’ultimo con
un’altra amministrazione. In tal modo la mobilità avviene con la salvaguardia dei diritti
acquisiti dal lavoratore (ferie maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica
professionale, superamento del periodo di prova, ecc.), e con la conservazione delle
pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro (cessione del quinto,
iscrizione al sindacato, ecc.). In sostanza il rapporto di lavoro continua con la nuova
amministrazione senza alcuna interruzione.
Per dar luogo alla mobilità, il citato art. 30 del D.lgs 165/2001 prevede inoltre che: “Le
amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole
dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla
base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da
ricoprire.”
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Le amministrazioni che intendono coprire posti in organico tramite mobilità, quindi,
devono rendere pubblica questa scelta e stabilire i criteri attraverso i quali operarla.
E’, comunque, necessario il parere favorevole dei dirigenti responsabili (non degli organi
politici) delle due amministrazioni.
In realtà, in applicazione del comma 2bis del citato articolo, la procedura indicata è
divenuta
obbligatoria
e
propedeutica
all’espletamento
di
qualsiasi
procedura
concorsuale per l’assunzione di nuovo personale.
Il necessario parere del dirigente responsabile pone, peraltro, alcuni problemi interpretativi
circa l’automaticità del trasferimento prevista in alcuni contratti collettivi.
Se la configurazione dell’istituto dal punto di vista del lavoratore è sufficientemente chiara,
non si può affermare altrettanto dal punto di vista delle amministrazioni, in particolare in
relazione alla disciplina delle assunzioni ed al computo della spesa di personale.
Una delle questioni più dibattute è quella di come debba essere considerata la mobilità ai
fini della disciplina delle assunzioni. Ovviamente per l’amministrazione che riceve il
lavoratore tramite mobilità, problemi non se ne pongono, il trasferimento potrà avvenire
entro i vincoli esistenti della spesa del personale. Ma per l’amministrazione cessionaria
bisogna stabilire se il trasferimento avvenuto per mobilità possa essere equiparato ad una
cessazione, considerato che negli ultimi anni le diverse finanziarie hanno introdotto
vincoli alle assunzioni spesso rapportati alla spesa del personale cessato.
Sul punto sono a più riprese intervenute le sezioni regionali della Corte dei Conti, nonché il
Dipartimento della Funzione Pubblica (Circ. 4 del 2008). con pareri spesso contrastanti. In
particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ritenuto che: “la mobilità di
personale non può essere considerata cessazione a seguito del trasferimento, infatti il
rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque l’amministrazione cedente
può solo beneficiare dell’avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di
razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane in termini globali. Pertanto la
cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni
vincolate verificatesi nell’anno precedente”.
La Sezione autonomie della Corte dei Conti, a fronte di una richiesta di parere riguardante
un comune non soggetto alle regole del patto di stabilità, quindi sottoposto al vincolo della
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cessazione nell’anno precedente ed al fine di dare un’applicazione univoca sul tutto il
territorio nazionale, con parere n.21 del 9 novembre 2009, ha affermato che: “L’art. 1,
comma 562, della legge 296/2007 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno
precedente non siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità.
Risolta in tal senso la questione deferita, la Sezione dispone la trasmissione degli atti alla
Sezione regionale di controllo per la Liguria per gli ulteriori adempimenti di competenza ed a
tutte le altre Sezioni Regionali”.
La mobilità in uscita, dunque, non è considerata equiparabile ad una cessazione ai fini
del computo del limite di spesa per nuove assunzioni, nel caso un cui tale limite sia
previsto dalla normativa vigente (è il caso degli enti locali, ma non solo).
Tuttavia, se questa è l’interpretazione prevalente, è ragionevole sostenere che, comunque,
nel rispetto della normativa in materia di spesa del personale, la mobilità in uscita possa
sempre essere compensata da una mobilità in entrata (anche se non da una nuova
assunzione), e che, pertanto, la relativa spesa possa essere congelata, senza limiti di
tempo, in attesa di un suo utilizzo tramite mobilità in entrata.
Diversamente argomentando, vale a dire con la concreta eventualità di non poter sostituire
il dipendente ceduto tramite mobilità, nessuno più autorizzerebbe il trasferimento di
proprio personale verso un’altra amministrazione.
Tale pare essere, a giudizio dello scrivente, la conclusione a cui è pervenuta la sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 123 del 2010,
ritenendo, peraltro, che: “Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il principio
sancito dal comma 2 bis dell’art. 30 del D.lgs 165/01 che stabilisce l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di procedere, prima dell’espletamento di procedure concorsuali, all’utilizzo di
personale proveniente da altra amministrazione della stessa area funzionale e, per altro
verso, provocherebbe una paralisi, di fatto, di ogni forma di mobilità a causa
dell’impossibilità da parte dell’ente locale di sostituire il dipendente che chiede il
trasferimento verso un’altra Amministrazione.”
Bergamo, 24 gennaio 2010
Per la FP-CGIL di Bergamo
Gian Marco Brumana