Scheda FLC CGIL su DL e DDL pubblico impiego e assunzioni

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Scheda FLC CGIL su DL e DDL pubblico impiego e assunzioni
Pubblico impiego e assunzioni
Il nostro commento al Decreto legge e al
Disegno di legge approvati dal Consiglio
dei Ministri del 26 agosto 2013
Il Governo ha scorporato i contenuti delle primissime bozze di decreto legge che
circolavano da qualche giorno su “pubblico impiego e assunzioni” in due provvedimenti:
un decreto legge - DL - le cui norme sono subito efficaci pur nelle more della
discussione e della eventuale conversione in legge entro 60 giorni, contenente
“disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione” e un
disegno di legge - DDL - su “reclutamento e assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni, nonché di lavoro flessibile e di mobilità” che dovrà seguire l'iter
parlamentare di discussione fino all'eventuale approvazione prima di produrre la sua
efficacia. I dispositivi, ad una prima lettura dei testi circolati, non offrono, purtroppo,
risposte reali per la maggioranza dei precari e per il rilancio del reclutamento
nei settori della conoscenza pur contenendo alcune norme che in condizioni
“ordinarie” sarebbero positive ma a turn over bloccato e senza risorse produrranno poco
o niente.
Decreto Legge
Il DL nella norma: Art. 4 - Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del
lavoro flessibile nel pubblico impiego innanzitutto, riscrive parzialmente l'Articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rafforzando l'eccezionalità del ricorso
al lavoro a termine. Infatti al comma 2 le parole “Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali” sono sostituite dalle seguenti ”Per rispondere ad esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.
Si specifica con un comma aggiuntivo, 5-ter, che le disposizioni previste dal DLgs n.
368/2001 (disciplina dei contratti a termine) si applicano alle pubbliche amministrazioni
solo “ove compatibili con la normativa specifica dei contratti a termine prevista per la PA”
da ultimo in questo decreto.
Si ribadisce che la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze eccezionali e temporanee è unita al divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in
caso di violazione delle norme dei limiti previsti dal DLgs 368/2001.
Siamo di fronte ad una scelta che se comprensibile qualche lustro fa, cioè in presenza di
numeri ancora fisiologici pur se in aumento di contratti a termine nella pa, oggi appare
francamente di difficile attuazione a meno che non si vogliano licenziare migliaia di
precari.
Le procedure riservate di reclutamento, previste nel seguito della norma, sono infatti
subordinate a così tanti vincoli da rendere impossibile il riassorbimento del personale
precario entro i limiti temporali previsti per la loro vigenza in numeri significativi. Delle
due l'una: o si allentano i vincoli e si assumono i precari nei numeri necessari o si
prorogano i contratti fino a quando ciò non accadrà e sarà possibile stabilizzare.
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Si introduce poi il comma 5-quater in virtù del quale “I contratti di lavoro a tempo
determinato posti in essere in violazione dell'articolo 36 sono nulli e determinano
responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del DLgs 165. Inoltre al
dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere
erogata la retribuzione di risultato.”
Sono soppresse parti dei vecchi commi 3 e 5 che contenevano le disposizioni del nuovo
comma 5-quater.
Si tratta comunque di mera riscrittura di parti prima contenute nei commi precedenti (3 e
5) e riorganizzati nel comma 5-quater.
Ma la norma rappresenta un vero pericolo se interpretata in modo capzioso e restrittivo
nei confronti dei contratti in essere. Le esigenze temporanee ed eccezionali sono spesso
ordinarie nel mondo della ricerca e dell'università.
Le stesse norme di limitazione nell'uso dei contratti a termine si applicano anche alle
collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001.
Le condizioni di eccezionalità per l'attivazione dei contratti a termine valgono anche per
le collaborazioni coordinate e continuative.
Al comma 11, la deroga per il personale docente ed ATA a tempo determinato prevista
dall'articolo 10, comma 4-bis, DLgs 368/2001 è estesa anche al personale degli asili nidi
e delle scuole dell'infanzia degli enti comunali, nel rispetto del patto di stabilità e dei
vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle
assunzioni.
Ciò risponde al problema enorme delle proroghe nelle scuole dell'infanzia e degli enti
locali adottando correttamente la stessa normativa del personale delle scuole statali.
Al comma 3, si prevede che fino al 31 dicembre 2015 l'avvio delle procedure concorsuali
sia subordinato a un “Decreto del presidente del consiglio su proposta del Ministro della
pubblica amministrazione e del Ministro del tesoro” quindi dipartimento funzione pubblica
e della ragioneria generale dello stato. Tale decreto dovrebbe essere successivo alla
verifica da parte degli uffici della funzione pubblica che non ci siano graduatorie attive
per i profili professionali rispetto a cui l'amministrazione vuole procedere alle assunzioni
approvate dal 1° gennaio 2008. Entro il 30 giugno 2013 la stessa funzione pubblica opera
e rende pubblico un censimento delle graduatorie.
La verifica delle graduatorie pur importante rischia di rallentare ancora di più le
procedure già barocche di reclutamento. Lo stesso dpcm rischia di essere un freno al già
scarso reclutamento.
Il comma 4 prevede che le graduatorie per le amministrazioni soggette a limitazioni
nelle assunzioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2015.
(Si definisce anche la priorità da dare agli scorrimenti disponendo che “a parità di profili
professionali sono preferite le graduatorie più recenti”)
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Il comma 5 è una vera perla ottocentesca: si prevede, in sostanza, che il dipartimento
della funzione pubblica censisca tutti gli aventi diritto alle procedure “riservate” di
reclutamento come disciplinate ai commi successivi e inoltre che le risorse per le
assunzioni vengano destinate alle singole amministrazioni sulla base della valutazione
discrezionale del Ministro della funzione pubblica e del Ministro del tesoro.
In sostanza si prevede un obbligo ad utilizzare le graduatorie esistenti prima di poter
bandire nuovi concorsi secondo peraltro una precisa priorità. Le amministrazioni che
vorranno bandire nuovi concorsi per reclutare personale a tempo determinato dovranno
motivare la scelta ed essere autorizzate. Le graduatorie dei concorsi a tempo
indeterminato sono prorogate coerentemente fino a tutto il 2015.
A tali disposizioni si adeguano anche le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto delle relative peculiarità e delle
proprie specifiche esigenze, le programmazioni dei fabbisogni di personale. Anche se non
esplicitato le norme dovranno applicarsi anche alle università per il personale
contrattualizzato in quanto principi generali.
Il comma 6 “Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al
contempo, ridurre il numero dei contratti a termine” introduce un reclutamento a tempo
indeterminato riservato, fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente a favore di coloro che
alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre
anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando e ai possessori dei requisiti di cui all'articolo 1,
commi 519 e 558 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3 comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Questi ultimi casi sono, in sostanza,
stabilizzazioni delle due finanziarie dell'ultimo governo Prodi che evidentemente hanno
conservato la loro efficacia per la platea interessata come sempre avevamo sostenuto.
L'idea sembrerebbe quella di completare un percorso che per i lavoratori si era
inspiegabilmente interrotto a causa delle singolari interpretazioni delle norme da parte di
alcune amministrazioni tali da ingenerare un enorme contenzioso ancora, peraltro,
pendente.
Tuttavia la procedura di reclutamento avviene attraverso concorsi per titoli ed esami nei
limiti finanziari già ribaditi dall'articolo 35 DLgs 165/2001 comma 3 bis e in alternativa
alle procedure indicate nello stesso articolo che verrà forse riscritto in caso di
approvazione del DDL.
Le risorse non superano il 50% di quelle disponibili per il triennio 2013 2014
2015 anche complessivamente considerate.
Per meglio realizzare questo obiettivo possono essere adottati bandi per assunzioni a
tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
Il comma 9 prevede che le amministrazioni pubbliche che nella programmazione
triennale del fabbisogno di personale prevedono di effettuare procedure concorsuali così
come definite in questa normativa (l'art. 35 c. 3 bis lettera a)) possono prorogare, nel
rispetto dei vincoli finanziari i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che
hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al
proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
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requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato,
indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al
completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
La norma dispone che fino al 31 dicembre 2015 le amministrazioni possono prevedere
concorsi riservati esclusivamente al personale con contratto a termine che hanno
maturato i tre anni al momento dell'approvazione del DL e a coloro che hanno i requisiti
delle finanziarie 2006 e 2007 citate ma nei limiti del 50% dei posti disponibili. Questa
procedura è alternativa a quelle previste dall'articolo 35 lettera A) del DLgs 165/2001.
A tal fine possono prorogare i contratti del personale interessato (con contratto a termine
e almeno tre anni di servizio) in relazione al fabbisogno e alle assunzioni delle
professionalità indicate nel piano triennale, fino al completamento delle procedure
concorsuali e non oltre il 31/12/2015.
Tra i tanti punti deboli di questa previsione ne segnaliamo alcuni in particolare, gravi e
insensati. Non si dice nulla di assegni di ricerca e collaborazioni. Ancora una volta si
ignorano senza un perché migliaia di precari.
Non si citano le procedure di tenure track per gli Epr e in generale nulla si dice di chi con
contratto a termine ha già superato una selezione pubblica. È indispensabile modificare la
norma integrando una previsione specifica per Epr che valorizzi l'articolo 5 del CCNL.
Oltre ad essere giusto è anche logico. Chi ha già fatto una selezione non ha senso che la
ripeta. Inoltre nulla si dice degli accordi decentrati che prorogano i contratti oltre il 31
dicembre 2015 che rappresenta un orizzonte temporale comunque brevissimo. Il
riferimento ai 3 anni è poi limitativo oltre ogni misura ad esempio le citate stabilizzazioni
prevedevano che le norme fossero applicabili anche a coloro che avevano già un
contratto triennale. Da ultimo ribadiamo quello che già all'inizio del commento abbiamo
denunciato: a parità di vincoli (turn over, dotazioni organiche, risorse) le norme sono
davvero poco incisive.
Norma di interesse per gli Epr in particolare è il comma 16 in cui si prevede che
“l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione”
, con un decreto direttoriale (?) della PCM e del MEF, ”del piano triennale del fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico”. In sostanza si sottraggono gli EPR dalla
forca del comma 3 che subordina la avvio di procedure concorsuali alla indisponibilità di
altre graduatorie utilizzabili, pure di altre amministrazioni e di profili diversi.
Questo dovrebbe consentire di semplificare le procedure di reclutamento per gli epr. La
norma inizialmente si riferiva agli enti vigilati dal Miur ma nella versione definitiva è per
tutti gli Epr. Ci auguriamo che non avvengano ulteriori ripensamenti
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Il testo contiene altre rilevanti norme di disciplina del lavoro nella PA. In
particolare si tratta di altri 4 articoli che analizziamo:
La norma dell'art. 2 recante – Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche
amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della
revisione di spesa anche in materia di personale contiene
Il comma 1 modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 cosiddetta spending review (vedi
nostro commento). In particolare:
- il comma 11, primo periodo è sostituito dal seguente “Fermo restando il divieto di
effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, per tutta la
durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla successiva lettera a),
previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, volta a verificare,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, la compatibilità delle assunzioni con il
piano di cui al comma 12 del presente articolo e fermo restando quanto disposto
dall'articolo 14 comma 7 del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:”;
Le amministrazioni che ai sensi della spending review hanno personale in soprannumero
non possono procedere ad assunzioni nelle qualifiche o aree interessate. Possono
assumere, al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al
complesso delle unità soprannumerarie, previa autorizzazione della funzione pubblica e
della ragioneria generale dello stato che verificherà la compatibilità anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica
La norma attribuisce un enorme potere discrezionale a ragioneria generale dello stato e
dipartimento della funzione pubblica in linea con una tendenza sempre più forte. In
generale può essere considerato un alleggerimento di vincoli imposti dalla spending
review che in caso di soprannumero, a seguito dei tagli alle PO, impediva qualunque
assunzione. Adesso invece il divieto vale per le qualifiche soprannumerarie, mentre per i
posti vacanti nelle altre qualifiche possono essere fatti reclutamenti per l'ammontare
finanziario complessivo delle posizioni soprannumerarie.
- al comma 11, lettera a), le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle
parole “entro il 31 dicembre 2015”.
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- al comma 11, lettera b), le parole “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle
parole “entro il 30 settembre 2013”;
- al comma 11 lettera c), le parole “entro 2 anni” sono sostituite dalle parole “entro 3
anni”.
- al comma 12 le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle parole “31 dicembre
2013”;
La norma posticipa i termini per l'avvio delle procedure di mobilità del personale in
esubero in seguito all'applicazione dei criteri della spending review al 31 dicembre 2013 e
sposta al 30 settembre 2013 la data per predisporre lista delle cessazioni per verificare i
tempi di riassorbimento dei soprannumerari. Passano da due a tre gli anni di stima del
soprannumero a partire dal 1/1/2013. Si sposta al 31/12/2015 il limite per essere
collocati a riposo con i requisiti precedenti alla riforma Foriero, se in soprannumero. Si
tratta dello slittamento delle procedure di mobilità e degli strumenti alternativi, per
essere armonizzate con la nuova normativa e per diluirne gli effetti.
- Si specifica inoltre (modifiche all'art. 14 del DL 95/2012) che i risparmi derivanti da
questi processi di mobilità non possono essere calcolati come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle
unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Il comma 3 ribadisce che anche in caso di eccedenze per ragioni funzionali, è consentito
l'accesso alla pensione con i criteri pre riforma Fornero. Le posizioni dichiarate
eccedentarie non possono essere ripristinate in dotazione organica e non possono essere
calcolate come risparmio utile ai fini assunzionali.
Il comma 4 chiarisce che tutti i dipendenti pubblici che hanno maturato un qualsiasi
diritto a pensione entro il 31/12/2011, sono obbligatoriamente collocati a riposo con i
requisiti pre riforma Foriero.
Il comma 5 chiarisce che l'innalzamento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia
secondo la riforma Foriero, non consente di superare il limite di età ordinamentale per il
collocamento a riposo d'ufficio in vigore nei vari settori. Che continua ad essere limite
insuperabile salvo il caso di trattenimento in servizio o per consentire al lavoratore di
raggiungere, se non raggiunta, la prima decorrenza utile per la pensione.
Il comma 6 chiarisce che i soprannumero che raggiungono i requisiti pre riforma Fornero
per andare in pensione entro il 31/12/2015 (art. 2 comma 11 lettera a del DL 95/2012),
sono posti unilateralmente d'ufficio a riposo dalle rispettive amministrazioni.
Il comma 7 obbliga le amministrazioni che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni
delle dotazioni organiche previste dalla spending review, ad adottare entro il termine
massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi
ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i
Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.”
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Ancora una volta l'inadempienza delle amministrazioni ricade sulla possibilità di
assunzioni; in ogni caso dopo la riduzione delle piante organiche previste dall'art. 2 del
DL 95/2012, occorre necessariamente procedere alla riduzione e semplificazione degli
assetti organizzativi, altrimenti non si può assumere. Questa norma è un ulteriore freno
al reclutamento delle poche assunzioni che si potranno fare…
Il comma 8 A valle dei processi di riorganizzazione di cui al comma precedente, sono
rassegnati gli incarichi dirigenziali secondo al disciplina dell'art. 19 del DLgs 165/2001.
Sono salvaguardati i contratti in essere alla data di entrata in vigore della spending
review sino alla loro scadenza, mediante nuovo conferimento di incarico. secondo le
seguenti modalità. Per gli incarichi dirigenziali in soprannumero all'esito dei processi di
riorganizzazione, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un
contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, ovvero altri incarichi Il contingente è ridotto con le cessazioni dal servizio
dirigenti di ruolo, nonché con la scadenza degli incarichi non rinnovati dei dirigenti fuori
ruolo. Per le stesse amministrazioni è però fatta salva la possibilità, per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi
conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Se il soprannumero non è riassorbito entro il 31/12/2014, i dirigenti saranno posti in
esubero. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del articolo 19,
conserva, per la durata dell'incarico, il trattamento economico in godimento. Il
contingente di incarichi dirigenziali in soprannumero, si riduce con le cessazioni dal
servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo..
È a dir poco incoerente l'azione del Governo che da una parte riduce le piante organiche
e le posizioni dirigenziali, dall'altra non si riduce la possibilità di conferire incarichi
dirigenziali fuori ruolo e quindi il numero complessivo dei dirigenti, prevedendo
addirittura un contingente di incarichi ad esaurimento fino al 31 dicembre 2014.
Il comma 10 inasprisce le norme di controllo sul costo del lavoro delle PP.AA. visto che
estende a tutte le amministrazioni censite dall'ISTAT l'obbligo della rendicontazione
secondo le modalità dell'art. 60 del DLgs 165/2001 di brunettiana memoria, introdotto
con il DLgs 150/09.
Non si capisce cosa si debba controllare visto che le retribuzioni sono bloccate dal 2009,
che ancora per tutto il 2014 non potranno crescere i salari accessori, ne le retribuzioni
individuali, e che le carriere avranno effetti solo giuridici. Per non parlare dell'ulteriore
blocco contrattuale e della mancata erogazione dell'IVC per gli anni 2013 e 2014. Il
governo Letta per questo non si distingue ne' dal governo Berlusconi, ne' da quello
Monti: il pubblico impiego può essere bastonato, non ha diritto ne' al contratto, ne' ad
una retribuzione dignitosa! Si possono colpire per fare cassa, continuando a mantenere
privilegi inaccettabili per un paese civile, come l'evasione fiscale, le pensioni d'oro, le
retribuzioni scandalose dei manager pubblici o dei politici.
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L'art. 3 – Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle
società partecipate - prevede al comma 1 la possibilità di sopperire “alle gravi carenze
di personale negli uffici giudiziari”, con il personale che risulti in soprannumero a seguito
dell'applicazione della spending review, che entro il 31/12/2014 ne faccia richiesta.
Una sorta di mobilità volontaria per il personale in esubero.
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Con l'art. 5 abbiamo il tramonto della CiVIT: arriva al capolinea la valutazione della
performance individuale e organizzativa voluta da Brunetta, la materia passa adesso
all'ARAN. Alla CiVIT restano i compiti di trasparenza e anticorruzione: non proprio il
massimo per una Commissione che sin dal suo primo insediamento è stata chiacchierata
per la “discutibile” scelta di alcuni dei suoi componenti, proprio per il profilo non proprio
trasparente.
L'art. 5 – Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione
della performance, prevede
al comma 1 il trasferimento all'ARAN dei compiti di “misurazione e valutazione della
performance” di brunettiana memoria, che erano stati assegnati alla CiVIT dal DLgs
150/09. La CiVIT dovrà “concentrare” i suoi sforzi sui compiti di trasparenza e di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
Di conseguenza l'ARAN integra il suo direttivo con due componenti aggiuntivi e dovrà,
con apposito regolamento da emanarsi, distinguendo la proprio attività di tipo
contrattuale, dalla nuova assegnatagli di valutazione (commi 2 e 3).
La norma è contraddittoria e di dubbia lettura; apparentemente pare un abbandono soft
e definitivo della valutazione della performance (roba da non far sapere a Brunetta),
dopo le palesi battute d'arresto intervenute con la L 122/2010 e la L 132/2012, perché
la CiVIT, che era il suo principale braccio operativo, abbandona il compito della
valutazione per concentrarsi solo sulla corruzione e la trasparenza nelle pp.aa.. Mentre i
compiti della valutazione passano all'ARAN, che però al riguardo non si può proprio
definire un soggetto “terzo” visto il ruolo negoziale di rappresentante pubblico che ha;
infatti il rischio lo avverte lo stesso decreto che, per evitare possibili conflitti, prevede che
l'Agenzia stessa si doti autonomamente di un proprio regolamento per separare le
suddette funzioni. Quindi si tratterà di verificare quanto l'ARAN vorrà o potrà assumersi
l'ingrato compito della valutazione della performance, certo è che ove ci riuscisse, le
implicazioni con i suoi poteri contrattuali potrebbero diventare un mix estremamente
pericoloso per tutti i dipendenti pubblici.
Intanto vorremmo domandare ai vari governi che si sono succeduti ed in particolare
all'ex-ministro Brunetta, visto il “fallimento della CiVIT, quanto è costato allo stato e
quindi alle tasche del contribuente, questo inutile e pessimo esercizio muscolare della
valutazione della performance? A cosa è servito imporre un modello organizzativo
competitivo e soprattutto cosa ha prodotto in termini di efficienza e di migliorie del
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servizio pubblico? Temiamo che nessuno risponderà mai a queste domande, perché
significherebbe constatare un fallimento sotto questo profilo, della tanto famigerata
riforma Brunetta! Fallimento che in tutta la sua gravità continua a scaricarsi sui lavoratori
pubblici, vista la reiterazione del blocco dei contratti, della contrattazione e delle carriere
fino a tutto il 2014.
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Infine l'Art. 10 – Misure Urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione,
istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale, sottoposta alla vigilanza del Dipartimento
della Funzione Pubblica, con compiti di monitoraggio, sostengo e assistenza tecnica alle
amministrazioni coinvolte, in tema di programmazione e attuazione di programmi,
europei e nazionali, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Dal 2015 dal bilancio
del MIUR sono sottratti 950.000 euro annui per le spese di funzionamento dell'agenzia
suddetta.
Certamente l'Agenzia saprà far ricadere positivamente il suo operato sul Paese in tema di
Fondi strutturali europei, però intanto si sottraggono altri 950.000 euro dall'Istruzione,
Università e Ricerca!
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Del DDL non abbiamo ancora un testo definitivo proponiamo
quindi un commento delle norme che sembrano più certe.
Disposizioni in tema di reclutamento e assunzioni
amministrazioni modifica l'articolo 35 del DLgs 165/2001.
nelle
pubbliche
Riscrive il comma 3 bis prevedendo che le amministrazioni possono avviare procedure
di reclutamento, mediante concorso pubblico “nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle
risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia
di assunzioni a tempo indeterminato” quindi mantenendo fermi i vincoli del turn over così
come previsto per i diversi settori nonché di spesa e “previo espletamento della
procedura di mobilità”, per ciascun anno, ricorrendo ad una soltanto delle seguenti
modalità:
a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli
banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi
5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della
professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di
emanazione del bando, hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o di contratto di somministrazione di lavoro
presso l'amministrazione che emana il bando.”
La norma prevede, in sostanza, due opzioni alternative per consentire che le ordinarie
procedure di reclutamento prevedano una tutela o una valorizzazione specifica per il
personale precario in forza alla PA. O un concorso con riserva del 50% per chi ha
maturato tre anni di anzianità a tempo determinato negli ultimi 5 anni presso la stessa
amministrazione o una sorta di riconoscimento del lavoro svolto con un punteggio
particolare in un concorso pubblico a coloro che hanno maturato una anzianità di almeno
3 anni negli ultimi 5 con contratto a termine, contratto di collaborazione o contratto di
somministrazione.
È una procedura che avvantaggia solo parzialmente i precari in un reclutamento
eventuale in quanto condizionato a limiti che in molte amministrazioni come università ed
enti di ricerca sono praticamente insuperabili. In sostanza dove si può già assumere si
continuerà a farlo. Questa norma appare dunque slegata dalla realtà del lavoro pubblico
già precarizzato da venti anni di tagli e vincoli ad assumere. Se fossimo a “regime” cioè
in presenza di canali di ingresso costanti e finanziati, forse, sarebbe un provvedimento
efficace. Così risolve davvero poco.
Inoltre è assolutamente inspiegabile l'esclusione dell'assegno di ricerca tra le forme
contrattuali che si vogliono valorizzare come esperienza professionale. Il dipartimento
della funzione pubblica non ha ancora capito che è un contratto di lavoro. Incredibile,
eppure basterebbe leggerne la disciplina.
Rispetto alla precedente scrittura del comma 3-bis, fatta con la finanziaria 2013 (Legge
228/2012), di rilievo c'è l'innalzamento dal 40 al 50% della riserva nel concorso pubblico
e la valorizzazione dell'esperienza maturata con contratto di somministrazione.
Il comma 3-ter dell'articolo 35 DLgs 165/2001 è riscritto specificando in modo
minuzioso e fino alla noia come si devono effettuare tali riserve esplicitando che “non
possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso” come se non
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fosse chiaro dalla norma precedente.
Nel caso le amministrazioni decidessero di riservare un numero di posti inferiore al 50%
dovranno farlo in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto a
riserva, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che elenca una serie di categorie
protette.
La norma ribadisce il concetto che la riserva non potrà superare il 50% dei posti e rinvia
per una eventuale riduzione delle stessa a procedure che garantiscano comunque il
rispetto di tutte le riserve di assunzioni per le categorie protette e similari.
Il comma 4 del DLgs 165/2001 riscritto prevede che le procedure “concorsuali” delle
amministrazioni dello stato e degli enti di ricerca sono subordinate a un decreto della
presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Quindi contestualmente dal dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria
generale dello stato che verifica l'assenza di graduatorie vigenti per professionalità
equivalenti a quelle da assumere. Entro il 30 giungo di ogni anno il dipartimento della
funzione pubblica procede ad un censimento delle graduatorie attive e le rende disponibili
sul sito istituzionale.
La norma stabilisce che per avviare le procedure concorsuali, dopo aver ottemperato agli
obblighi della programmazione triennale, serve un DPCM, alla faccia dell'autonomia,
evidentemente proposto dal Ministro della funzione pubblica quindi dal dipartimento
funzione pubblica e dal Ministro del tesoro quindi dalla ragioneria generale dello stato. Un
decreto che centralizza ancora di più le azioni in tema di reclutamento delle singole
amministrazioni.
Al comma 4-bis si prevede che la stessa autorizzazione preventiva a bandire sarà
necessaria per il reclutamento a tempo determinato di contingenti superiori alle cinque
unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro nei limiti finanziari previsti.
Questo significa che permangono anche gli attuali tetti di spesa per contratti a termine
sul fondo ordinario, oltre alla necessità di una autorizzazione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le assunzioni a
tempo indeterminato previste saranno autorizzate, per ciascun anno, secondo le nuove
modalità di cui all'articolo 35 comma 4 riscritto previa richiesta delle amministrazioni,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati
oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del
presente comma sono comunicate alla Corte dei conti.
Tutte le assunzioni a tempo indeterminato previste dovranno avvenire secondo le nuove
procedure autorizzative dell'art. 35 comma 4 riscritto
Si modifica inoltre l'articolo 76, comma 7 della legge n. 133 2008: “È fatto divieto agli
enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, fino al 31 dicembre 2014, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa
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corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, nel limite del 50 per cento per l'anno
2015 e nel limite del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.” Sono nulle le
assunzioni adottate in violazione del regime previsto dalle leggi in materia di turn over e
di vincoli di spesa del personale, con conseguente responsabilità erariale nei confronti di
coloro che hanno adottato gli atti.
Contiene un alleggerimento dei vincoli generali di spesa per le assunzioni nella pa che per
gli enti al di sotto del 50% consente di arrivare al 100% del turn over dal 2016. Quindi
campa cavallo...Epr e università hanno comunque una normativa specifica recentemente
modificata nel decreto fare (vedi il nostro commento)
Articolo "Disposizioni urgenti a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV)".
Finalmente si avvia a soluzione l'emergenza precari INGV con una norma che autorizza
ad assumere, nel quinquennio 2014-2019, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e
di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale. L'approvazione del
fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente
necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Vigileremo sull'applicazione del provvedimento che dovrà
essere destinato ovviamente ai precari, sui meccanismi per garantire le proroghe e
chiederemo una accelerazione nelle procedure di reclutamento. La norma è il risultato di
una grande battaglia condotta negli anni dai lavoratori e dal sindacato, dalla FLC CGIL in
particolare.
Considerazione conclusiva
Queste normative nel complesso fingono di ignorare che il DLgs 368/2001 dovrebbe
applicare una direttiva europea in cui contro l'abuso dei contratti a termine si prevede la
sanzione dell'assunzione a tempo indeterminato. Nei settori pubblici si prosegue quindi
con un binario parallelo per giustificare l'abuso.
La corte costituzionale ha rinviato alla corte di giustizia europea proprio il caso del
personale a termine nella scuola per verificate la compatibilità tra legislazione italiana e
comunitaria. Questo vale naturalmente per tutti i contratti a termine di cui si è abusato
nella PA. Ci sono funzioni essenziali che vengono garantite da precari.
La stessa normativa non considera degni di essere compresi nelle pur parziali procedure
dedicate di reclutamento i precari parasubordinati perseverando nell'errore delle
finanziarie 2006 2007 che comunque avevano offerto ben più opportunità ai td.
Inutile girare intorno ai problemi: le risorse per il personale sono già utilizzate quindi
meglio sarebbe una soluzione chiara e trasparente piuttosto di meccanismi barocchi e in
alcuni casi contraddittori che non fermeranno se non in piccola parte il contenzioso.
Questo rimane il nostro obiettivo partendo dal riconoscimento delle norme contrattuali
che vanno in questa direzione come l'articolo 5 CCNL del Comparto Ricerca e l'analogo
articolo del CCNL Università.
Serve una mobilitazione forte che condizioni l'iter parlamentare di discussione del
decreto.
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