SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE tra IVI Petrolifera S.p.A.
Transcript
SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE tra IVI Petrolifera S.p.A.
SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE tra IVI Petrolifera S.p.A., P.I. 02764960924, in persona del legale rappresentante signorina Devalle Virginia, con sede in Via Maddalena n.56, 09124 – Cagliari, assistita dall’avv. Diego Floris (di seguito “IVI”) e Comune di Santadi, P.I. 00594180929 e C.F. 81003190923, in persona del Sindaco in carica, con sede legale in Piazza Marconi n. 1, 09010 – Santadi (CI), assistito dall’avv. Marco Coghe (di seguito “Comune”) Premesso che - in data 03 marzo 2015 il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.A.C. n°1000075/2011, emetteva la sentenza n°737/2015 nel cui dispositivo veniva così statuito: 1) dichiara l'inefficacia dell'ordinanza pronunciata il 1° ottobre 2010, con la quale il Giudice dell'Esecuzione, nel procedimento esecutivo promosso dalla IVI Petrolifera contro la S.A.L.E.S. s.r.l. ed iscritto al n. 192/2008 del ruolo delle esecuzioni mobiliari della soppressa sezione distaccata di Carbonia, aveva assegnato alla creditrice procedente ed a Graziano Pisanu, le somme dovute per capitale dal Comune di Santadi; 2) condanna la IVI Petrolifera S.p.A. alla rifusione, in favore del Comune di Santadi, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 3.681,86 di cui € 3.500 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa”; - con nota in data 11 maggio 2015 a firma dell'avvocato Diego Floris, la IVI Petrolifera ha comunicato al Comune di Santadi di voler interporre appello avverso la suddetta sentenza, non notificata, deducendo che, a dispetto della condanna alle spese, non risultava dagli atti e dai verbali di causa una propria soccombenza, ancorché virtuale, in relazione alla originaria materia del contendere, quanto invece la sopravvenienza alla lite di una causa (il fallimento del debitore) di cessazione della materia del contendere. - con nota in data 25 giugno 2015 a firma dell'avvocato Marco Coghe, il Comune di Santadi riscontrava la proposta della IVI Petrolifera e, lungi dal rinunciare al capo della sentenza relativo alle spese liquidate dal Tribunale di Cagliari, proponeva a sua volta, a fini conciliativi, una parziale suddivisione delle spese legali. - dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, le Parti, senza alcun riconoscimento delle ragioni altrui, hanno per meri fini conciliativi convenuto sull’opportunità di definire ogni questione insorta ed insorgenda facendosi ciascuna carico del 50% delle spese legali liquidate dal Tribunale di Cagliari nella sentenza n°737/2015 e conseguentemente ciascuna rinunciando ad ogni reciproca pretesa derivante dal – e/o comunque connessa al – procedimento, ai termini ed alle condizioni qui di seguito indicati (“Accordo”). Tutto quanto sopra premesso e considerato, preso atto della reciproca disponibilità a definire le reciproche posizioni in via transattiva, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 1. Premessa La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo. 2. Transazione e Pagamento 2.1. Subordinatamente alla reciproca accettazione del presente Accordo, IVI Petrolifera provvederà a corrispondere al Comune di Santadi, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 19 S 01015 86191 000000015060 aperto presso il Banco di Sardegna di Santadi, il 50% delle spese legali liquidate dal Tribunale di Cagliari nella sentenza n°737/2015, ed esattamente l’importo pari ad € 2.644,39 (di cui € 1.750 per competenze, € 262,5 per spese generali al 15%, € 80,5 per c.p.a., € 460,46 per IVA ed € 90,93 per spese vive). 2.2. Anche le spese di registrazione della sentenza n°737/2015 pari esattamente all'importo di € 226,25 saranno equamente divise tra le Parti. La IVI provvederà al pagamento integrale della registrazione per poi detrarre dall’importo dovuto al Comune il 50% di spettanza dell’Ente, cosicché contestualmente all'esibizione della quietanza di pagamento del modello F23 per la somma di € 226,25, IVI corrisponderà al Comune di Santadi la risultante e definitiva somma di € 2.531,27. 2.3. Subordinatamente alla reciproca accettazione del presente Accordo, il Comune di Santadi rinuncia alla quota pari al 50% delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Cagliari n°737/2015, mentre IVI Petrolifera, dal canto suo, accollandosi soltanto il restante 50% delle spese legali liquidate con la predetta sentenza, dichiara di rinunciare ad appellare la sentenza medesima. 2.4. La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data del __________________. Ricevuto il pagamento il Comune di Santadi emetterà quietanza di pagamento scritta in favore di IVI Petrolifera S.p.A. per il complessivo importo di € 2.644,39 (di cui € 1.750 per competenze, € 262,5 per spese generali al 15%, € 80,5 per c.p.a., € 460,46 per IVA ed € 90,93 per spese vive). Viceversa, il mancato pagamento nel termine sopra indicato determinerà il venir meno dell’Accordo transattivo intercorso e la conseguente piena efficacia della sentenza n°737/2015, nonché la possibilità da parte della IVI di interporre appello nei confronti della stessa. 2.5. Subordinatamente alla reciproca accettazione di tutte le clausole del presente accordo le Parti transigono e, pertanto, pongono fine al contenzioso, attuale e/o potenziale fra di loro pendente. In particolare, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere e di rinunciare reciprocamente, in via transattiva, l’una nei confronti dell’altra, ad ogni pretesa, ragione e/o diritto, di natura restitutoria e/o risarcitoria e/o indennitaria, attuale e/o anche solo potenziale, connessa con e/o dipendente dalla, e/o derivante dalla sentenza e dal Procedimento di cui in premessa. 3. Disposizioni generali 3.1. L’Accordo supera e sostituisce integralmente qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto, tra le Parti (e tra qualsiasi soggetto, rappresentante e/o entità delle Parti) intercorso in relazione alla materia oggetto dell’Accordo. Qualsiasi modifica e/o integrazione all’Accordo sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto scritto e sottoscritto da ciascuna delle Parti. 3.2. I difensori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale, nonché per autentica delle firme dei propri rappresentati. Cagliari-Carbonia li ………….. Letto, confermato e sottoscritto IVI Petrolifera S.p.A. Comune di Santadi Avv. Diego Floris Avv. Marco Coghe