SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE tra IVI Petrolifera S.p.A.

Transcript

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE tra IVI Petrolifera S.p.A.
SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE
tra
IVI Petrolifera S.p.A., P.I. 02764960924, in persona del legale rappresentante
signorina Devalle Virginia, con sede in Via Maddalena n.56, 09124 – Cagliari, assistita
dall’avv. Diego Floris
(di seguito “IVI”)
e
Comune di Santadi, P.I. 00594180929 e C.F. 81003190923, in persona del Sindaco in
carica, con sede legale in Piazza Marconi n. 1, 09010 – Santadi (CI), assistito dall’avv.
Marco Coghe
(di seguito “Comune”)
Premesso che
- in data 03 marzo 2015 il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando nella
causa iscritta al R.A.C. n°1000075/2011, emetteva la sentenza n°737/2015 nel cui
dispositivo veniva così statuito:
1) dichiara l'inefficacia dell'ordinanza pronunciata il 1° ottobre 2010, con la quale il
Giudice dell'Esecuzione, nel procedimento esecutivo promosso dalla IVI Petrolifera
contro la S.A.L.E.S. s.r.l. ed iscritto al n. 192/2008 del ruolo delle esecuzioni mobiliari
della soppressa sezione distaccata di Carbonia, aveva assegnato alla creditrice
procedente ed a Graziano Pisanu, le somme dovute per capitale dal Comune di
Santadi; 2) condanna la IVI Petrolifera S.p.A. alla rifusione, in favore del Comune di
Santadi, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 3.681,86 di cui €
3.500 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa”;
- con nota in data 11 maggio 2015 a firma dell'avvocato Diego Floris, la IVI Petrolifera
ha comunicato al Comune di Santadi di voler interporre appello avverso la suddetta
sentenza, non notificata, deducendo che, a dispetto della condanna alle spese, non
risultava dagli atti e dai verbali di causa una propria soccombenza, ancorché virtuale, in
relazione alla originaria materia del contendere, quanto invece la sopravvenienza alla
lite di una causa (il fallimento del debitore) di cessazione della materia del contendere.
- con nota in data 25 giugno 2015 a firma dell'avvocato Marco Coghe, il Comune di
Santadi riscontrava la proposta della IVI Petrolifera e, lungi dal rinunciare al capo della
sentenza relativo alle spese liquidate dal Tribunale di Cagliari, proponeva a sua volta, a
fini conciliativi, una parziale suddivisione delle spese legali.
- dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, le Parti, senza alcun riconoscimento
delle ragioni altrui, hanno per meri fini conciliativi convenuto sull’opportunità di definire
ogni questione insorta ed insorgenda facendosi ciascuna carico del 50% delle spese
legali
liquidate
dal
Tribunale
di
Cagliari
nella
sentenza
n°737/2015
e
conseguentemente ciascuna rinunciando ad ogni reciproca pretesa derivante dal – e/o
comunque connessa al – procedimento, ai termini ed alle condizioni qui di seguito
indicati (“Accordo”).
Tutto quanto sopra premesso e considerato, preso atto della reciproca disponibilità a
definire le reciproche posizioni in via transattiva, le Parti
convengono e stipulano quanto segue:
1.
Premessa
La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
2.
Transazione e Pagamento
2.1. Subordinatamente alla reciproca accettazione del presente Accordo, IVI Petrolifera
provvederà a corrispondere al Comune di Santadi, mediante bonifico bancario sul
conto corrente IBAN IT 19 S 01015 86191 000000015060 aperto presso il Banco di
Sardegna di Santadi, il 50% delle spese legali liquidate dal Tribunale di Cagliari nella
sentenza n°737/2015, ed esattamente l’importo pari ad € 2.644,39 (di cui € 1.750 per
competenze, € 262,5 per spese generali al 15%, € 80,5 per c.p.a., € 460,46 per IVA ed
€ 90,93 per spese vive).
2.2. Anche le spese di registrazione della sentenza n°737/2015 pari esattamente
all'importo di € 226,25 saranno equamente divise tra le Parti. La IVI provvederà al
pagamento integrale della registrazione per poi detrarre dall’importo dovuto al Comune
il 50% di spettanza dell’Ente, cosicché contestualmente all'esibizione della quietanza di
pagamento del modello F23 per la somma di € 226,25, IVI corrisponderà al Comune di
Santadi la risultante e definitiva somma di € 2.531,27.
2.3. Subordinatamente alla reciproca accettazione del presente Accordo, il Comune di
Santadi rinuncia alla quota pari al 50% delle spese legali liquidate nella sentenza del
Tribunale di Cagliari n°737/2015, mentre IVI Petrolifera, dal canto suo, accollandosi
soltanto il restante 50% delle spese legali liquidate con la predetta sentenza, dichiara di
rinunciare ad appellare la sentenza medesima.
2.4. La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data del
__________________. Ricevuto il pagamento il Comune di Santadi emetterà quietanza
di pagamento scritta in favore di IVI Petrolifera S.p.A. per il complessivo importo di
€ 2.644,39 (di cui € 1.750 per competenze, € 262,5 per spese generali al 15%, € 80,5
per c.p.a., € 460,46 per IVA ed € 90,93 per spese vive). Viceversa, il mancato
pagamento nel termine sopra indicato determinerà il venir meno dell’Accordo
transattivo intercorso e la conseguente piena efficacia della sentenza n°737/2015,
nonché la possibilità da parte della IVI di interporre appello nei confronti della stessa.
2.5. Subordinatamente alla reciproca accettazione di tutte le clausole del presente
accordo le Parti transigono e, pertanto, pongono fine al contenzioso, attuale e/o
potenziale fra di loro pendente. In particolare, le Parti dichiarano di non avere più nulla
a pretendere e di rinunciare reciprocamente, in via transattiva, l’una nei confronti
dell’altra, ad ogni pretesa, ragione e/o diritto, di natura restitutoria e/o risarcitoria e/o
indennitaria, attuale e/o anche solo potenziale, connessa con e/o dipendente dalla, e/o
derivante dalla sentenza e dal Procedimento di cui in premessa.
3.
Disposizioni generali
3.1. L’Accordo supera e sostituisce integralmente qualsiasi altra precedente intesa,
pattuizione e accordo, orale e scritto, tra le Parti (e tra qualsiasi soggetto,
rappresentante e/o entità delle Parti) intercorso in relazione alla materia oggetto
dell’Accordo. Qualsiasi modifica e/o integrazione all’Accordo sarà valida e vincolante
solo ove risulti da atto scritto e sottoscritto da ciascuna delle Parti.
3.2. I difensori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di
solidarietà previsto dalla legge professionale, nonché per autentica delle firme dei
propri rappresentati.
Cagliari-Carbonia li …………..
Letto, confermato e sottoscritto
IVI Petrolifera S.p.A.
Comune di Santadi
Avv. Diego Floris
Avv. Marco Coghe