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PAGINA AUTOGESTITA A CURA DEL PARTITO PIRATA Iscrizione Tribunale di Rovereto (Tn) n. 275 direttore responsabile Mario Cossali L’Associazione Partito Pirata e il forum li trovi in rete su www.partito-pirata. it. Qui invece mettiamo a disposizione il mensile dell’associazione: www. piratpartiet.it Su www. anonet.it si trova il progetto che stiamo sviluppando per una rete anonima o darknet. Per iscriversi alla mailing list è sufficiente inviare dal vostro account di posta una e-mail, anche priva di oggetto e contenuto a: http://ml.partito-pirata. it/cgi-bin/mailman/listinfo/ open Il vocabolario del “puttanaio” di Alessandro Bottoni Amo i pagliacci ma non mi rappresentano di Athos Gualazzi Diciamo che è un golpe della magistratura, diciamo che è tutto falso, diciamo tutto quello che volete ma vi ricordate il vecchio detto “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”? Può non esserci alcun reato, può esserci una congiura, tutto quello che volete ma sinceramente, io sono nonno, non mi permetterei mai di circondarmi di “belle fanciulle”, mi sentirei a disagio, fuori luogo. Non sono un moralista, almeno credo, per quanto mi riguarda massima libertà di fare ciò che si vuole, rispettando la legge, ma proprio per questa libertà io pretendo di essere rappresentato da un presidente del consiglio serio e rispettoso di tutti. Rispetto i pagliacci, fanno un lavoro non facile, faticoso e degno di tutto rispetto ma non mi rappresentano. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana è la seconda carica dello Stato, per tutti i cittadini dello Stato, così come è esecrabile che frequenti mafiosi, è esecrabile che frequenti personaggi di dubbia moralità, è esecrabile il suo comportamento troppo spesso irrispettoso e non solo in questo ultimo frangente ma in tanti, troppi episodi, un comportamento che io assolutamente non terrei fossi al posto suo. In una società democratica non può esserci privacy per chi rappresenta e governa una nazione, pretendo irreprensibilità, per questo pago le tasse e rispetto la legge, per il Presidente Napolitano pago le tasse per i pagliacci vado al circo. Non si tratta solo dell’ultima vicenda ma di una somma di atteggiamenti e situazioni che mi fa provare un senso di vergogna. Capisco perfettamente che a molti un simile comportamento può anche piacere, molti proveranno indifferenza ma per equità nei confronti di tutti il rappresentante di un insieme di cittadini non può tenere un comportamento faceto, irriverente, che ne faccia vergognare una gran parte, non si tratta di provvedimenti amministrativi o governativi ma del comportamento che, sono sicuro, al di la di eventuali persecuzioni, sia estremamente inusuale e soggetto a critiche, ricatti e sberleffi. Sostengo che poiché come cittadino devo conoscere ciò che pensa chi mi governa a maggior ragione devo conoscere il suo comportamento e quando questo è palesemente offensivo del comune senso della decenza non possiamo accettarlo. Non è stata sicuramente la magistratura a imporre un certo tipo di accesso ad Arcore e alle altre residenze, un certo tipo di comportamento e certe frequentazioni. V isto il puttanaio sollevato dal “caso Ruby”, mi sembra opportuno usare questo piccolo spazio per chiarire alcuni punti sul tema delle “intercettazioni telefoniche”. Fin dove arriva la privacy In Italia, come in quasi tutto il mondo civilizzato, la cosiddetta “legge sulla privacy” protegge il privato cittadino dalle indebite interferenze eventualmente messe in atto da altri privati cittadini (ed aziende). Non protegge nessuno dalle legittime indagini svolte dalle forze dell’ordine su mandato di un giudice. Se esiste la notizia od il sospetto di un reato, la magistratura ha l’obbligo di effettuare le necessarie indagini. Non può scegliere. Deve indagare e basta. Questo è infatti ciò che si chiama “obbligo dell’azione penale”, che è uno dei pilastri della giustizia in tutto il mondo. A quel punto, il sospetto non può certo appellarsi alla privacy per impedire alla magistratura di indagare (In Italia c’è persino un’apposita legge che stabilisce questo principio in modo inequivocabile). L’analisi dei tabulati telefonici In Italia, come in quasi tutti gli altri paesi, gli operatori telefonici (Telecom, Vodafone, 3G, etc.) hanno l’obbligo di legge di registrare tutte le connessioni che hanno luogo tra due “terminali” (telefoni fissi o portatili) e di conservarle per almeno due anni. Questi sono i famosi “tabulati telefonici” (CdR in inglese: Call detail Records). I tabulati sono documenti (digitali ma anche cartacei) che contengono solo (ripeto solo) l’elenco delle connessioni avvenute tra due terminali. Non contengono (ripeto non contengono) la registrazione audio della conversazione e/o il contenuto degli sms/mms. I tabulati contengono questi dati: numero del telefono chiamante, numero del chiamato, cella di provenienza della chiamata, cella di arrivo, data ed ora di inizio della conversazione, durata della conversazione e tipo della chiamata (voce, sms, mms). Questi dati vengono raccolti sempre, comunque e dovunque. Questi dati restano al sicuro nei database degli operatori finché non “scadono” e vengono cancellati o finché un giudice non ne chiede una copia. Solo un giudice (ripeto: solo un Giudice) può chiedere di avere accesso a queste informazioni (per poi passarle ai tecnici per l’analisi). L’analisi dei registri di cella Ogni “torre radio” della rete cellulare (Bts in inglese: Base Transceiver Station) copre un’area circolare il cui raggio può andare da un minimo di qualche centinaio di metri (in città) a circa 5 km (in aperta campagna). Quest’area si chiama “microcella” o semplice- mente “cella” e serve abitualmente qualche centinaio di telefoni che effettuano alcune migliaia di telefonate nell’arco della giornata. Ogni sei minuti, ed ogni volta che si sposta da una cella all’altra, ogni telefono cellulare invia alla torre un apposito segnale per fargli sapere della sua presenza (in modo che la rete telefonica sappia dove rintracciarlo per consegnarli gli sms e le richieste di connessione voce). Di conseguenza, analizzando i registri di cella (“cell site analysis”, o Csa, in inglese) è possibile sapere dove si trova in ogni intercettazioni telefoniche vengono registrate e conservate le voci delle persone che parlano ed i loro sms od mms (oltre agli altri dati che abbiamo già citato). Solo un magistrato (ripeto: solo un magistrato) può ordinare alle compagnie telefoniche di registrate le conversazioni che avvengono tra due utenti. Tutte le compagnie telefoniche sono tenute, per legge, a fornire un apposito servizio di intercettazione alla magistratura (ed ai servizi segreti). Non è quindi necessaria nessuna attrezzatura fantascientifica e nessun “hack” momento un particolare telefono cellulare e seguirne i movimenti, anche se il telefono non effettua nessuna chiamata e non ne riceve. Basta che il telefono sia acceso ed abbia la sim inserita. Non esiste però una legge che imponga alle compagnie telefoniche di registrare e conservare questi dati e quindi queste informazioni solitamente non sono disponibili. Perché lo siano, è necessario che un magistrato ne chieda la registrazione prima che succeda qualcosa di rilevante. Solo un magistrato (ripeto: solo un Magistrato) può ordinare la raccolta di queste informazioni. Quanta precisione si può avere La precisione con cui si può determinare la posizione di un telefono cellulare varia da un minimo di qualche decina di metri (in galleria, nei centri commerciali, nei centri storici cittadini) fino a qualche km (in aperta campagna). Si potrebbe fare di meglio, usando la cosiddetta “triangolazione radio” ma solitamente le BTS non sono attrezzate e configurate per offrire questo servizio. Possono però esserlo se c’è stata in precedenza un’apposita richiesta da parte di un magistrato. Le intercettazioni telefoniche Le “intercettazioni telefoniche” vere e proprie sono una cosa completamente diversa dall’analisi dei tabulati e dalla Csa. Nelle per intercettare un utente. Basta un mandato del giudice. Esistono tuttavia delle apposite attrezzature con cui è tecnicamente possibile intercettare un telefono cellulare (Gsm ma anche Umts e di altro tipo) anche senza appoggiarsi alla compagnia telefonica, i cosiddetti “fake Bts” e/o gli “Imsi catcher”. Solitamente vengono usati dai servizi segreti (anche perché costano da 100 a 200mila euro al pezzo). Chi può (o deve) fare cosa Per legge, solo un magistrato (ripeto: solo un magistrato) può ordinare l’intercettazione di un telefono e/o l’analisi dei tabulati e per poterlo fare deve fornire una solida motivazione. In altri termini deve esistere un reato su cui indagare ed una solida ragione per sospettare di quella specifica persona. Su questo punto, il magistrato risponde personalmente delle proprie scelte e rischia la galera in caso di abuso. L’analisi dei tabulati non è sottoposta a particolari limiti di legge. Si può andare indietro nel tempo abbastanza liberamente fin dove sono disponibili i dati e/o fin dove l’inchiesta lo richiede. Si possono analizzare i contatti che il sospetto ha avuto con chiunque, fin dove l’inchiesta lo richiede e fino anche a ricostruire tutta la sua rete di contatti sociali. La registrazione delle conversazioni audio e degli sms/mms, invece, è sottoposta a limiti molto severi. Ad esempio, può protrarsi nel tempo solo per alcune settimane se non vengono scoperte ragioni per proseguire oltre. Se però dalle prime intercettazioni emergono notizie di reati o altri sospetti, allora devono essere ordinate nuove intercettazioni (“obbligatorietà dell’azione penale”). Per questa ragione quando si intercetta un mafioso è normale che si crei un “effetto cascata” che, di reato in reato e di sospetto in sospetto, porta alla intercettazione di decine o centinaia di persone per mesi o per anni. In ogni caso, solo un ufficiale di polizia giudiziaria (poliziotto, finanziere, carabiniere, etc.) od un tecnico supportato da un ufficiale può ascoltare queste registrazioni e scremarle. Per legge, solo ciò che è rilevante per l’indagine in corso (e le nuove notizie di reato) può essere registrato e messo agli atti. Il resto va distrutto. La segretezza In Italia, come ovunque nel mondo, gli atti di un processo sono pubblici. Chiunque può recarsi in cancelleria in tribunale e chiedere copia integrale degli atti di un processo. Questo perché, a garanzia delle parti, il processo è pubblico. Chiunque può assistervi. Questo è necessario per evitare che abbiano luogo processi sommari, distorti e privi di controllo, come avveniva nei paesi ex-sovietici. Per fare in modo che alcuni atti restino segreti (noti solo alle parti) è necessario un apposito ordine di un magistrato (“secretazione”). Di conseguenza, nel momento stesso in cui viene accolta la richiesta di rinvio a giudizio, i materiali raccolti durante l’indagine diventano di pubblico dominio. Per questa ragione in Italia è vietato includere tra gli atti del processo materiali non rilevanti ai fini del processo stesso. Conclusioni Le leggi italiane sulle intercettazioni e sull’analisi dei tabulati sono di gran lunga le più restrittive dell’Occidente. In moltissimi altri paesi (Uk, Usa, quasi tutta la UE, etc.) la polizia può procedere liberamente a tutte le intercettazioni che vuole, senza bisogno del mandato di un giudice. I dati che possono essere raccolti sono molto più dettagliati (soprattutto riguardo alla posizione topografica dei telefoni cellulari) e tutti i materiali raccolti (anche quelli irrilevanti ai fini dell’indagine) possono legalmente essere allegati agli atti e diventano quindi pubblici il giorno stesso in cui sono depositati in tribunale con la richiesta di rinvio a giudizio. Se Berlusconi ha qualcosa da lamentare in fatto di intercettazioni, non deve fare altro che trasferirsi nella civilissima Inghilterra, o nella sua amata Russia, con il suo bunga-bunga e sperimentare di persona cosa succede da quelle parti. 23